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Appunti di diritto ecclesiastico Giurisprudenza Padova
Tipologia: Appunti
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Il termine laicità non si trova nella Costituzione in modo scritto ma si ricava da essa in via ermeneutica, ossia in via interpretativa, basandosi sugli Artt 2-3-7-8-19-20. Interpretati in forma coordinata e cumulativa danno il principio supremo, chiamato così dalla CC, poiché di fronte a questo cedono anche le leggi di rango costituzionale. Non si potrebbero rievocare quindi, per esempio, le leggi razziali o il confessionismo di Stato (Art 1 dello Statuto Albertino: “la religione cattolica, apostolica romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alla legge”), poiché sono contro il principio supremo. Solo il potere costituente potrebbe modificarlo, ma il potere costituente si è già estinto nel momento in cui è entrata in vigore la Costituzione. L’art 7 della Costituzione non deve contrastare con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale, né devono farlo le norme dei Patti Lateranensi del 1929. L’art 7 co1 disciplina la duplicità degli ordini: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”. Perciò, sono ordini distinti non confusi, né separati (riferimento al regime separatista liberale; per esempio, negli USA lo Stato non incontra sul piano giuridico le confessioni religiose), infatti lo Stato con un Concordato disciplina il suo rapporto disciplina il suo rapporto con la Chiesa cattolica e con delle Intese le religioni diverse da quella cattolica. “Sovrani”, sarebbe l’art 1 che dice “la sovranità appartiene al popolo”, dall’art 11 “di sovranità dello Stato”. In realtà sono concetti diversi, infatti la sovranità radicale è definita dall’art 1 ed appartiene al popolo. Il principio supremo di laicità porta quindi ad un pluralismo confessionale e culturale, in quanto vi è “libertà di religioni e credenze”; la sfera politica deve, infatti, essere neutrale di fronte ad eventuali conflitti tra valori religiosi. L’ortodossia di Stato inizia con l’Editto di Teodosio del 380 che si apre con una confessione di fede e nasce la figura dell’eretico in senso giuridico. Si pensa di solito all’Editto di Costantino del 313, ma in realtà lui ha introdotto la libertà religiosa (“così che ognuno sia libero di venerare la divinità come meglio crede”). Ci sono più laicità, infatti, Baubérot la differenzia in: positiva, attiva, negativa e polemica (di combattimento).
CO1 “tutti i cittadini danno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Questo comma disciplina l’uguaglianza formale. “Tutti i cittadini” ma in realtà è esteso anche ai non cittadini sulla base di altre norme costituzionali in quanto sono titolari dei diritti fondamentali dell’uomo ed è esteso anche alle formazioni sociali (persone giuridiche e non). Ora si pone il problema in cosa consista l’uguaglianza formale:
- (^) interpretazione iniziale era sulla generalità ed astrattezza delle norme giuridiche, quindi erano ammissibili discriminazioni oggettive ma non soggettive. Ma era troppo restrittiva. - (^) La sentenza 53/1958 CC dice che il principio di uguaglianza è violato quando il legislatore assoggetta alla stessa disciplina situazioni che dichiara diverse. La sentenza 159/1982 CC dice che ogni eventuale violazione del principio di uguaglianza implica una verifica sul suo fondamento “Senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali” è il nucleo principale dell’Art 3 infatti esclude che tutti questi elementi discriminatori possano aver rilievo nelle leggi, salvo che questo rilievo non sia giustificato in maniera ragionevole (per esempio la tutela delle minoranze). Francesco Ruffini (maestro di diritto ecclesiastico) esprime un concetto sul trattamento giuridico delle confessioni religiose: se fosse lo stesso trattamento sarebbe come disconoscere la realtà e sarebbe una falsa giustizia, in quanto starebbe trattando cose diverse in modo uguale e sarebbe come trattare cose uguali in modo diverso. Sentenze in cui la CC ha applicato l’Art 3 Co1 in materia religiosa: - (^) sentenza 440/1995: rende incostituzionale l’Art 724 Co1 del CP perché faceva riferimento allo Statuto Albertino dove c’era il confessionismo di stato infatti puniva la bestemmia solo nei confronti di simboli e persone venerate dalla religione cattolica. Alle religioni va data pari protezione. - (^) sentenza 329/1997: rende incostituzionale l’Art 404 Co1 del CP perché prevedeva la reclusione da 1 a 3 anni per chiunque offendesse in un posto pubblico o di culto la religione di stato e quindi faceva riferimento al confessionismo di stato, mentre l’Art 406 del CP prevedeva lo stesso reato contro altre religioni con una una diminuita. Lo stato deve mantenersi equidistante ed imparziale in confronti di tutte le confessioni religiose. - (^) sentenza 508/2000: rende incostituzionale l’Art 402 CP sul vilipendio lei confronto della religione cattolica. Alle religioni va data pari protezione. CO 2 “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”. Questo comma disciplina l’uguaglianza sostanziale, infatti garantisce ad ogni individuo le condizioni materiali e sociali di poter condurre una vita dignitosa ossia poter esercitare le libertà che la costituzione riconosce loro. Questa uguaglianza sostanziale è garantita dallo stato che protegge chi si trova in una condizione svantaggiata e quindi rimuove eventuali privilegi concessi ad una o più religioni. Con la sentenza 195/1993, la CC abroga la legge regionale dell’Abruzzo del 1988 che concedeva il finanziamento di edifici di culto della religione cattolica e delle religioni con l’Intesa. lo Stato deve assicurare il diritto di costruire luoghi di culto a tutte le religioni.
Nell’impero Romano pagano le funzioni del pontefice sono svolte dall’imperatore, il quale diventa “divus” ossia divinità. Il monoteismo ha tendenza esclusivista (per esempio religione ebraica: un solo Dio vero, gli altri gli altri sono idoli). Il politeismo è caratterizzato da una forma di tolleranza nei confronti di divinità straniere (il pantheon è dedicato a tutti gli dei). I romani infatti si sono dimostrati tolleranti anche verso gli ebrei e i cristiani. Gli scontri iniziano quando l’imperatore voleva ereggere una propria statua nel tempio di Gerusalemme e questo ha portato alla rivolta ebraica del 70 dC. Altri scontri si hanno quando vogliono apporre fuori dal tempo le immagini dell’imperatore per idolatrarlo e quei ha portato alla rivolta del 535 dC. Altri conflitti nascono quando il cristiano dimostra il suo monoteismo e rifiuta il culto della figura dell’imperatore. Lettera del governatore Plinio rivolta all’imperatore Traiano per chiedere come deve comportarsi con i cristiani, in quanto non vi è una legge generale sulla persecuzione di questi. L’imperatore risponde che non si può trovare una legge che vada bene per tutti e che sia immutabile, allora dice che i cristiani non devono essere ricercati, ma condannati se denunciati e riceveranno perdono se dimostrano di non essere cristiani adorando le loro divinità. Inoltre, tutte le denunce anonime non saranno accolte, in quanto la superstitio è un fenomeno indegno. I cristiani erano accusati di natio lucifuga: “associazione che sfugge alla luce”, in quanto si riunivano nella notte tra sabato e domenica e quindi sembrava che avessero qualcosa da nascondere. I romani cercavano di mantenere la Pax Deorum ossia l’amicizia degli dèi, infatti credevano che se non li si adorasse si sarebbero vendicati con guerre, cataclismi, pestilenze, terremoti, eruzioni vulcaniche e sconfitte militari, perciò se vi fosse una persona che mina questa Pax Deorum dovrà essere condannato alla pena capitale e votata agli dèi. 313 dC vi è l’editto di Costantino, con il quale da la libertà a tutte le religioni di adorare la propria divinità, cosi che qualunque essa sia assicuro pace e prosperità a tutti. Dopo Costantino emana una legislazione a favore del cristianesimo, questo perché la madre Elena si è alla religione cattolica e si dice che Costantino si sia fatto battezzare in vita o nel letto di morte. I privilegi dati ai cristiani sono per esempio l’esenzione del clero cristiano da qualunque prestazione obbligatoria dello stato (leva militare) e la possibilità di lasciare alla chiesa cattolica qualità beni si vuole. Gli eretici non avevano questi privilegi e ciò dimostra l’avvicinamento al prossimo editto: Edotto di Teodosio (380 dC) con il quale nasce il confessionismo di stato diverso da quello romano poiché ha per oggetto il monoteismo, perciò crea una ortodossia di stato del cristianesimo cattolico, di conseguenza tutti gli altri sono “infami eretici” (l’infamia portava alla perdita della capacità giuridica). Si pone il problema sulla distinzione tra potere temporale e potere spirituale (vi è già una percezione alla distinzione degli ordini). Papa Leone Magno I scrive una lettera all’imperatore Leone su questo concetto di distinzione. Ad Alessandria si erano verificati dei disordini per l’eresia monofisita (persona fisica e divina confuse, quando nell’ortodossia convivono nella persona di Cristo). Papa Gelasio I nel 494 scrive una lettera all’imperatore Anastasio d’oriente per rimproverarlo di essere intervenuto nelle controversie cattoliche e per avere favorito l’eresia monofisita. Dopo papa Gelasio illustra la teoria dei due poteri in più capi, tra cui:
Lo stato deve individuare i confini tra gli istituti che proteggono la chiesa e quelli che proteggono lo stato. Infatti vi sono materie di conflitti chiamate res mixtae, ossia materie che possono essere oggetto di statuizione legislativa sia dello stato sia della chiesa. Può essere che una materia non mista lo diventi: per esempio il matrimonio era materia ecclesiastica, ma con Giuseppe II si aggiunge l’elemento patrimoniale della dote (prima considerata come una cosa annessa all’ambito spirituale). Vi è anche l’istituto dello ius cavendi (diritto di prevenzione), il quale si esprime nel diritto di suprema ispezione ed include la facoltà di limitare la libertà delle relazioni tra enti ecclesiastici e la santa sede di Roma (la quale è considerata uno stato estero). Lo ius ispetionis realizza le sue funzioni in diversi istituti:
La chiesa, all’interno dell’entità statuale, deve essere considerata come uno degli enti privati, perciò il separatismo è l’antitesi del giurisdizionalismo, in cui la chiesa veniva riconosciuta come giurisdizione. Nel separatismo la confessione religiosa si installa in un territorio statale e si deve organizzare nel rispetto del diritto dello stato (organizzata quindi come associazione, come fondazione o come un istituzione di carattere privato composta da una commistione di elementi associativi e fondatizi). Le ispirazioni culturali del separatismo sono 3 indirizzi di pensiero:
Il sistema di coordinazione è attualmente in vigore il forza dell’Art 7 Cost (ordini) e Art 8 3° comma Cost (intese). Ruolo centrale ha il concordato, strumento negoziale con lo scopo di disciplinate le materie di interesse comune. In realtà, da un puoi di vista storico, sono res mixtae, dove ognuno di contraenti ritiene di avere il potere su queste (come il matrimonio che è cosa sacra per la chiesa e cosa civile per lo stato, o come la potestà penale sui clerici, vista come un affare della chiesa o dello stato in quanto la legge è uguale per tutti). Il 1° concordato è del 1122 concordato di Worms, dove vi era le reciproche concessioni, ma in realtà non era un vero concordato perché le concessioni non confluiscono in un testo unitario. Il sistema di coordinazione è un sistema neutro, in quanto il suo contenuto è quello che si effettua volta per volta nei rapporti tra stato e chiesa nei diversi luoghi, infatti è un sistema che cambia da paese a paese, come il separatismo e il giurisdizionalismo.
Lo SCV è diverso da SS, poiché lo SCV è uno stato territoriale come tutti gli altri stati dotati di sovranità territoriale, mentre la SS (disciplinata dai canoni 360-361) è l’ufficio del Romano
Pontefice con tutti gli altri organismi che lo coadiuvano nello svolgimento dei suoi compiti (Curia Romana), inoltre la SS è dotata di sovranità interazione infatti ha il diritto di legazione e può concludere trattati internazionali. La SS esiste anche senza SCV. Entrambi hanno i propri tribunali e spesso operano insieme. Hanno lo stesso vertice, ossia il Romano Pontefice, lo SCV è uno stato patrimoniale, ossia strumentale al libero esercizio della sovranità della SS. La SS è al vertice dell’ordinamento giuridico canonico, mentre lo SCV ha un proprio ordinamento. Popolazione dello SCV La legge vigente nel 1929 riconosceva come cittadino colui che risiede nello SCV. La L. 131/ riconosce come cittadini cardinali che risiedono nello SCV e nella città di Roma, i diplomatici in servizio presso la SS fino a che perdura il servizio, coloro che risiedono nello SCV in quanto tenuti in ragione della carica o del servizio (le guardie svizzere). È concessa dal Romano Pontefice su richiesta di coloro che risiedono nello SCV perché autorizzati in ragione del lori servizio e da color che vengono autorizzati a risiedere dal Romano Pontefice e da coloro che siano coniuge convivente e figli minorenni del cittadino. Il figlio perde la cittadinanza una volta diventato maggiorenne. All’interno dello SCV sono presenti circa 572 persone, tra cui 450 residenti. Territorio dello SCV Lo SCV è una enclave, ossia si pone all’interno di un altro stato e misura 0,44 Km^2. La legge costituzionale dello SCV È stata emanata il 7 giugno del 1929 nella sua prima versione e poi il 26 novembre del 2000. L’Art 1 ci dice che lo SCV è una monarchia poiché il Romano Pontefice esercita tutti e tre i poteri, inoltre durante la sede vacante i poteri sono affidati temporaneamente al collegio cardinalizio il quale può adottare provvedimenti legislativi solo in cui di urgenza e questi hanno una efficacia limitata nel tempo fino a che non viene eletto il nuovo pontefice, a meno che questo non li confermi. L’Art 2 stabilisce che il Romano Pontefice rappresenta lo SCV attraverso la Segreteria di Stato (la quale è un organo della SS) nei rapporti con gli altri stati. I tre poteri dello SCV L’Art 3 disciplina il potere legislativo. Normalmente è la commissione cardinalizia, attualmente composta da 7 membri nominati dal Pontefice per 5 anni, che emana leggi, a meno che il pontefice non riservi a se il potere legislativo o lo deleghi ad altri. L’Art 4 stabilisce che il potere è esercitato nei limiti della legge sulle fonti del diritto dello SCV (L. 71/2008). L’Art 1 L. 71/2008 disciplina le fonti principali:
Art 20 cost: “ Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività ” È una norma di garanzia, infatti evita la creazione di leggi eversive. Costituisce interramento dell’Art 3. Gli enti ecclesiastici sono civilmente riconosciuti anche per le altre confessioni religiose diverse da quella cattolica che siano munite di intesa. I beni ecclesiastici cattolici sono civilmente riconosciuti:
“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. Il comma 1 è una norma in materia di uguaglianza di tutte le confessioni religiose ed è il cardine che lega l’art 7 con l’8. Il comma 2 riconosce l’autonomia organizzativa delle confessioni religiose diverse da quella Cattolica. Il Co 3 è il principio bilaterale pattizio e tra lo stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica. La costituzione non da una definizione di religione o di confessione religiosa perché, essendo una costituzione sulle libertà, lascia la definizione al titolare. La giurisprudenza della CC individua 5 indici di riconoscimento:
L’intesa è una normativa funzionale alle esigenze delle confessioni religiose. “ regolate dalla legge sulla base di intese ” perciò la legge è necessaria. Interviene la CUDU in materia di libertà di religione ed uguaglianza. La chiesa esercita la propria sovranità nell’ordine spirituale, ma ha implicazioni nella sfera temporale e da ciò nascono le rex mixtae. L’Art 7 Co2 prevede il metodo di disciplinare queste rex mixtae attraverso il principio concordatario. Alcune norme canoniche possono aver effetto anche nell’ordinamento dello stato quando sono esplicitamente richiamate o presupposte dalla legislazione concordataria. Art 8 deve essere letto assieme al 7 poiché sono parte di un disegno comune ispirato al principio supremo di laicità dello stato. Art 7 dell’accordo di revisione, punto 6 prevede l’istituzione di una commissione paritetica per la formulazione delle norme per gli enti e beni ecclesiastici e si da attuazione a questa intesa con la L. 222/1985. Le norme di questa legge godono della stessa copertura costituzionale dell’accordo di revisione (norma interposta) perché integra solo il contenuto dell’accordi di revisione in riferimento ad una specifica materia, perciò se lo stato dovesse revisionare la L. 222 può farlo solo attraverso un accordo con la chiesa o attraverso una riforma costituzionale. La L. 222/1985 prevede: