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Diritto Ecclesiastico: Analisi dell'Art. 7 della Costituzione Italiana - Prof. Miele, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti di diritto ecclesiastico Giurisprudenza Padova

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 06/08/2020

adele_zaramella
adele_zaramella 🇮🇹

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Principio supremo dell’ordinamento costituzionale
Il termine laicità non si trova nella Costituzione in modo scritto ma si ricava da essa in via
ermeneutica, ossia in via interpretativa, basandosi sugli Artt 2-3-7-8-19-20.
Interpretati in forma coordinata e cumulativa danno il principio supremo, chiamato così dalla CC,
poiché di fronte a questo cedono anche le leggi di rango costituzionale.
Non si potrebbero rievocare quindi, per esempio, le leggi razziali o il confessionismo di Stato (Art 1
dello Statuto Albertino: “la religione cattolica, apostolica romana è la sola religione dello Stato. Gli
altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alla legge”), poiché sono contro il principio
supremo. Solo il potere costituente potrebbe modificarlo, ma il potere costituente si è già estinto
nel momento in cui è entrata in vigore la Costituzione.
L’art 7 della Costituzione non deve contrastare con i principi supremi dell’ordinamento
costituzionale, né devono farlo le norme dei Patti Lateranensi del 1929.
L’art 7 co1 disciplina la duplicità degli ordini: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani”. Perciò, sono ordini distinti non confusi, separati
(riferimento al regime separatista liberale; per esempio, negli USA lo Stato non incontra sul piano
giuridico le confessioni religiose), infatti lo Stato con un Concordato disciplina il suo rapporto
disciplina il suo rapporto con la Chiesa cattolica e con delle Intese le religioni diverse da quella
cattolica.
“Sovrani”, sarebbe l’art 1 che dice “la sovranità appartiene al popolo”, dall’art 11 “di sovranità dello
Stato”. In realtà sono concetti diversi, infatti la sovranità radicale è definita dall’art 1 ed appartiene
al popolo.!
Il principio supremo di laicità porta quindi ad un pluralismo confessionale e culturale, in quanto vi è
“libertà di religioni e credenze”; la sfera politica deve, infatti, essere neutrale di fronte ad eventuali
conflitti tra valori religiosi.
L’ortodossia di Stato inizia con l’Editto di Teodosio del 380 che si apre con una confessione di fede
e nasce la figura dell’eretico in senso giuridico.
Si pensa di solito all’Editto di Costantino del 313, ma in realtà lui ha introdotto la libertà religiosa
(“così che ognuno sia libero di venerare la divinità come meglio crede”).
Ci sono più laicità, infatti, Baubérot la differenzia in: positiva, attiva, negativa e polemica (di
combattimento).
-In Francia è polemica negativa, in quanto è influenzata dalla sua storia (Rivoluzione Francese) e
disciplinata dalla legge organica di separazione del 1905. Infatti, la religione è un affare privato
dei cittadini, vi è totale indifferenza da parte dello Stato;
-In Italia è positiva perché lo Stato incontra le confessioni religiose. È anche attiva perché
rimuove gli ostacoli.
Dal principio supremo di laicità sorgono 4 obblighi alle pubbliche istituzioni:
-salvaguardare la libertà di religione rispettando il pluralismo (sentenza 203/1989 Corte
Costituzionale)
-equidistanze ed imparzialità nei confronti di tutte le religioni e ciò non impedisce la laicità
positiva (sentenza 508/2000 Corte Costituzionale)
-fornire poi protezione alla coscienza di ciascuna persona indipendentemente dalla professione
religiosa (sentenza 440/1995 Corte Costituzionale)
-operare la distinzione tra i due ordini (sentenza 334/1996 Corte Costituzionale)
Conseguenze generali dei 4 obblighi:
-non può esistere una religione ufficiale o tutelata più o meno di altre. L’ordinamento statale deve
astenersi dal propagandare o biasimare i valori di una religione i quali non possono andare
contro i principi dell’ordinamento (per esempio razzismo)
-garanzia della libertà di coscienza, pensiero e religione ed uguaglianza di tutti i soggetti senza
distinzione di religione (illimitato Ius penitendi, ossia il diritto di assumere o cambiare una
determinata religione)
-incompetenza dell’ente pubblico a valutare i principi professati da un religione
-l’ente pubblico deve rispettare tutte le azioni religiose e i relativi comportamenti che ne
discendono. Non possono avere una giustificazione religiosa degli atti contra legem.
Il principio supremo di laicità ha funzione interpretativa ed è parametro di legittimità per leggi
costituzionali e di revisione costituzionale e questo lo dice la sentenza 18/1982.
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Principio supremo dell’ordinamento costituzionale

Il termine laicità non si trova nella Costituzione in modo scritto ma si ricava da essa in via ermeneutica, ossia in via interpretativa, basandosi sugli Artt 2-3-7-8-19-20. Interpretati in forma coordinata e cumulativa danno il principio supremo, chiamato così dalla CC, poiché di fronte a questo cedono anche le leggi di rango costituzionale. Non si potrebbero rievocare quindi, per esempio, le leggi razziali o il confessionismo di Stato (Art 1 dello Statuto Albertino: “la religione cattolica, apostolica romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alla legge”), poiché sono contro il principio supremo. Solo il potere costituente potrebbe modificarlo, ma il potere costituente si è già estinto nel momento in cui è entrata in vigore la Costituzione. L’art 7 della Costituzione non deve contrastare con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale, né devono farlo le norme dei Patti Lateranensi del 1929. L’art 7 co1 disciplina la duplicità degli ordini: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”. Perciò, sono ordini distinti non confusi, né separati (riferimento al regime separatista liberale; per esempio, negli USA lo Stato non incontra sul piano giuridico le confessioni religiose), infatti lo Stato con un Concordato disciplina il suo rapporto disciplina il suo rapporto con la Chiesa cattolica e con delle Intese le religioni diverse da quella cattolica. “Sovrani”, sarebbe l’art 1 che dice “la sovranità appartiene al popolo”, dall’art 11 “di sovranità dello Stato”. In realtà sono concetti diversi, infatti la sovranità radicale è definita dall’art 1 ed appartiene al popolo. Il principio supremo di laicità porta quindi ad un pluralismo confessionale e culturale, in quanto vi è “libertà di religioni e credenze”; la sfera politica deve, infatti, essere neutrale di fronte ad eventuali conflitti tra valori religiosi. L’ortodossia di Stato inizia con l’Editto di Teodosio del 380 che si apre con una confessione di fede e nasce la figura dell’eretico in senso giuridico. Si pensa di solito all’Editto di Costantino del 313, ma in realtà lui ha introdotto la libertà religiosa (“così che ognuno sia libero di venerare la divinità come meglio crede”). Ci sono più laicità, infatti, Baubérot la differenzia in: positiva, attiva, negativa e polemica (di combattimento).

  • (^) In Francia è polemica negativa, in quanto è influenzata dalla sua storia (Rivoluzione Francese) e disciplinata dalla legge organica di separazione del 1905. Infatti, la religione è un affare privato dei cittadini, vi è totale indifferenza da parte dello Stato;
  • (^) In Italia è positiva perché lo Stato incontra le confessioni religiose. È anche attiva perché rimuove gli ostacoli. Dal principio supremo di laicità sorgono 4 obblighi alle pubbliche istituzioni:
  • (^) salvaguardare la libertà di religione rispettando il pluralismo (sentenza 203/1989 Corte Costituzionale)
  • (^) equidistanze ed imparzialità nei confronti di tutte le religioni e ciò non impedisce la laicità positiva (sentenza 508/2000 Corte Costituzionale)
  • (^) fornire poi protezione alla coscienza di ciascuna persona indipendentemente dalla professione religiosa (sentenza 440/1995 Corte Costituzionale)
  • (^) operare la distinzione tra i due ordini (sentenza 334/1996 Corte Costituzionale) Conseguenze generali dei 4 obblighi:
  • (^) non può esistere una religione ufficiale o tutelata più o meno di altre. L’ordinamento statale deve astenersi dal propagandare o biasimare i valori di una religione i quali non possono andare contro i principi dell’ordinamento (per esempio razzismo)
  • (^) garanzia della libertà di coscienza, pensiero e religione ed uguaglianza di tutti i soggetti senza distinzione di religione (illimitato Ius penitendi, ossia il diritto di assumere o cambiare una determinata religione)
  • (^) incompetenza dell’ente pubblico a valutare i principi professati da un religione
  • (^) l’ente pubblico deve rispettare tutte le azioni religiose e i relativi comportamenti che ne discendono. Non possono avere una giustificazione religiosa degli atti contra legem. Il principio supremo di laicità ha funzione interpretativa ed è parametro di legittimità per leggi costituzionali e di revisione costituzionale e questo lo dice la sentenza 18/1982.

Art 3 principio di uguaglianza

CO1 “tutti i cittadini danno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Questo comma disciplina l’uguaglianza formale. “Tutti i cittadini” ma in realtà è esteso anche ai non cittadini sulla base di altre norme costituzionali in quanto sono titolari dei diritti fondamentali dell’uomo ed è esteso anche alle formazioni sociali (persone giuridiche e non). Ora si pone il problema in cosa consista l’uguaglianza formale:

- (^) interpretazione iniziale era sulla generalità ed astrattezza delle norme giuridiche, quindi erano ammissibili discriminazioni oggettive ma non soggettive. Ma era troppo restrittiva. - (^) La sentenza 53/1958 CC dice che il principio di uguaglianza è violato quando il legislatore assoggetta alla stessa disciplina situazioni che dichiara diverse. La sentenza 159/1982 CC dice che ogni eventuale violazione del principio di uguaglianza implica una verifica sul suo fondamento “Senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali” è il nucleo principale dell’Art 3 infatti esclude che tutti questi elementi discriminatori possano aver rilievo nelle leggi, salvo che questo rilievo non sia giustificato in maniera ragionevole (per esempio la tutela delle minoranze). Francesco Ruffini (maestro di diritto ecclesiastico) esprime un concetto sul trattamento giuridico delle confessioni religiose: se fosse lo stesso trattamento sarebbe come disconoscere la realtà e sarebbe una falsa giustizia, in quanto starebbe trattando cose diverse in modo uguale e sarebbe come trattare cose uguali in modo diverso. Sentenze in cui la CC ha applicato l’Art 3 Co1 in materia religiosa: - (^) sentenza 440/1995: rende incostituzionale l’Art 724 Co1 del CP perché faceva riferimento allo Statuto Albertino dove c’era il confessionismo di stato infatti puniva la bestemmia solo nei confronti di simboli e persone venerate dalla religione cattolica. Alle religioni va data pari protezione. - (^) sentenza 329/1997: rende incostituzionale l’Art 404 Co1 del CP perché prevedeva la reclusione da 1 a 3 anni per chiunque offendesse in un posto pubblico o di culto la religione di stato e quindi faceva riferimento al confessionismo di stato, mentre l’Art 406 del CP prevedeva lo stesso reato contro altre religioni con una una diminuita. Lo stato deve mantenersi equidistante ed imparziale in confronti di tutte le confessioni religiose. - (^) sentenza 508/2000: rende incostituzionale l’Art 402 CP sul vilipendio lei confronto della religione cattolica. Alle religioni va data pari protezione. CO 2 “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”. Questo comma disciplina l’uguaglianza sostanziale, infatti garantisce ad ogni individuo le condizioni materiali e sociali di poter condurre una vita dignitosa ossia poter esercitare le libertà che la costituzione riconosce loro. Questa uguaglianza sostanziale è garantita dallo stato che protegge chi si trova in una condizione svantaggiata e quindi rimuove eventuali privilegi concessi ad una o più religioni. Con la sentenza 195/1993, la CC abroga la legge regionale dell’Abruzzo del 1988 che concedeva il finanziamento di edifici di culto della religione cattolica e delle religioni con l’Intesa. lo Stato deve assicurare il diritto di costruire luoghi di culto a tutte le religioni.

  • (^) facoltà di costituire / appartenere ad associazioni / di carattere religioso (Art 20 disciplina il principio della non discriminazione degli enti con fine di carattere ecclesiastico o religioso). L’unico limite esplicito al diritto di libertà religiosa è quello relativo ai riti che non devono essere contrari al buon costume (il quale ha una interpretazione evolutiva). Limiti impliciti sono dati dal principio del bilanciamento dei valori costituzionali:
  • (^) tutela dei diritti menzionati dalla costituzione
  • (^) conflitto tra la libertà e questi principi
  • (^) limitazione del diritto di libertà religiosa che sia ragionevole e proporzionato (che non sia estesa al punto di renderne impossibile l’esercizio)

Il Sacro Romano Impero

Nell’impero Romano pagano le funzioni del pontefice sono svolte dall’imperatore, il quale diventa “divus” ossia divinità. Il monoteismo ha tendenza esclusivista (per esempio religione ebraica: un solo Dio vero, gli altri gli altri sono idoli). Il politeismo è caratterizzato da una forma di tolleranza nei confronti di divinità straniere (il pantheon è dedicato a tutti gli dei). I romani infatti si sono dimostrati tolleranti anche verso gli ebrei e i cristiani. Gli scontri iniziano quando l’imperatore voleva ereggere una propria statua nel tempio di Gerusalemme e questo ha portato alla rivolta ebraica del 70 dC. Altri scontri si hanno quando vogliono apporre fuori dal tempo le immagini dell’imperatore per idolatrarlo e quei ha portato alla rivolta del 535 dC. Altri conflitti nascono quando il cristiano dimostra il suo monoteismo e rifiuta il culto della figura dell’imperatore. Lettera del governatore Plinio rivolta all’imperatore Traiano per chiedere come deve comportarsi con i cristiani, in quanto non vi è una legge generale sulla persecuzione di questi. L’imperatore risponde che non si può trovare una legge che vada bene per tutti e che sia immutabile, allora dice che i cristiani non devono essere ricercati, ma condannati se denunciati e riceveranno perdono se dimostrano di non essere cristiani adorando le loro divinità. Inoltre, tutte le denunce anonime non saranno accolte, in quanto la superstitio è un fenomeno indegno. I cristiani erano accusati di natio lucifuga: “associazione che sfugge alla luce”, in quanto si riunivano nella notte tra sabato e domenica e quindi sembrava che avessero qualcosa da nascondere. I romani cercavano di mantenere la Pax Deorum ossia l’amicizia degli dèi, infatti credevano che se non li si adorasse si sarebbero vendicati con guerre, cataclismi, pestilenze, terremoti, eruzioni vulcaniche e sconfitte militari, perciò se vi fosse una persona che mina questa Pax Deorum dovrà essere condannato alla pena capitale e votata agli dèi. 313 dC vi è l’editto di Costantino, con il quale da la libertà a tutte le religioni di adorare la propria divinità, cosi che qualunque essa sia assicuro pace e prosperità a tutti. Dopo Costantino emana una legislazione a favore del cristianesimo, questo perché la madre Elena si è alla religione cattolica e si dice che Costantino si sia fatto battezzare in vita o nel letto di morte. I privilegi dati ai cristiani sono per esempio l’esenzione del clero cristiano da qualunque prestazione obbligatoria dello stato (leva militare) e la possibilità di lasciare alla chiesa cattolica qualità beni si vuole. Gli eretici non avevano questi privilegi e ciò dimostra l’avvicinamento al prossimo editto: Edotto di Teodosio (380 dC) con il quale nasce il confessionismo di stato diverso da quello romano poiché ha per oggetto il monoteismo, perciò crea una ortodossia di stato del cristianesimo cattolico, di conseguenza tutti gli altri sono “infami eretici” (l’infamia portava alla perdita della capacità giuridica). Si pone il problema sulla distinzione tra potere temporale e potere spirituale (vi è già una percezione alla distinzione degli ordini). Papa Leone Magno I scrive una lettera all’imperatore Leone su questo concetto di distinzione. Ad Alessandria si erano verificati dei disordini per l’eresia monofisita (persona fisica e divina confuse, quando nell’ortodossia convivono nella persona di Cristo). Papa Gelasio I nel 494 scrive una lettera all’imperatore Anastasio d’oriente per rimproverarlo di essere intervenuto nelle controversie cattoliche e per avere favorito l’eresia monofisita. Dopo papa Gelasio illustra la teoria dei due poteri in più capi, tra cui:

  • (^) esistono due poteri: spirituale e secolare
  • (^) ciascun potere ha una propria sfera d’azione in cui l’altro non deve intervenire, tuttavia sono due poteri esercitati sulle stesse persone
  • (^) il potere spirituale tra i due è il più alto perché tratta delle anime di tutti gli uomini compreso l’imperatore e l’anima è più importante del corpo. Questa lettera è scritta dopo la caduta dell’impero romano d’occidente, allora il papa per a di ampliare i suoi poteri acne nel piano temporale. Qui si verifica già l’ideologia diversa che porterà allo scisma delle due chiese (1054 dC). 535 dC Editto dell’imperatore d’oriente Giustiniano che dice che l’autorità secolare può compiere funzioni ecclesiastiche, poiché entrambe le protestà vengono direttamente da Dio e ne sono distinte solo le finalità. Perciò essendo imperatore per Dio senza la mediazione del papa solo Dio può revocare i suoi poteri. Questo editto è archetipo del cesaropapismo. In questo periodo vi è il processo di volgarizzazione del latino (nascono le lingue romanze), del diritto romano che si incontra con le legislazioni germaniche e il dominio temporale dei vescovi che utilizzano una giustificazione posteriore: la falsa donazione di Costantino, questo per giustificare un potere che si è affermato di fatto. Nel IX secolo vi è l’incoronazione di un re franco da parte del papa Leone III. Questo re è Carlo Magno e la sua incoronazione come imperatore del Sacro Romano Impero da parte del papa era vista male dai bizantini. Carlo Magno esercita gli stessi poteri che esercitano gli imperatori bizantini (per es. nomina dei vescovi, considerati gli intellettuali dell’epoca). Nasce la società feudale, dove i feudi erano dati ai laici ma anche ad ecclesiastici, i quali tendenzialmente non erano ereditari. Il contenuto mitico della falsa donazione di Costantino dice che Costantino ha donato l’autorità temporale sull’Occidente, rivestendo delle prerogative imperiali il Pontefice (infatti, ora si veste di porpora). Principio antichità fa autorità. Il movimento “Libertas Ecclesiae” nasce nell’XI secolo con il Papa Gregorio VII, il quale era un monaco, infatti il moto innovatore era monastico. Infatti, propone la riforma delle elezioni del papa (prima era scelto con molta influenza dell’imperatore) con la bolla “In Nomine Domini” del 1059 dC. questo è un tentativo per liberare le elezioni del romano pontefice e fonda il collegio cardinale. Dictatus Papae di Gregorio VII contiene prerogative papali (1075 dC) e assolutizza quanto pretendevano le affermazioni della falsa donazione, quali:
  • (^) il papa può cambiare di sede il vescovo (prima era impensabile perché il vescovo era sposato con la Chiesa particolare)
  • (^) il papa può deporre l’imperatore
  • (^) il papa ha l’utilizzo esclusivo dei simboli imperiali
  • (^) nessuno può giudicare il papa
  • (^) solo il papa può nominare o destituire i vescovi
  • (^) il suo è un titolo unico al mondo
  • (^) la chiesa è fondata da Dio Il concordato di Worms (1122 dC) chiude la lotta delle investiture, la quale era iniziato con il feudi ecclesiastico (perché un determinato principato è sia temporale che ecclesiastico). Non è una lotta per le nomine dei vescovo feudatari ma per il conferimento dei poteri, infatti l’imperatore pretendeva di conferire le investiture feudali e l’istituzione canonica (consegna della mitra e del pastorale, i simboli papali). Privilegium imperatoris: concessioni dell’imperatore al Papa Privilegium pontificium: concessioni del Papa all'imperatore Quindi la cristianità medievale prevale sul concetto di sacro Romano impero e si arriva la teocrazia con il pontefice Innocenzo III con il quale inizia la potestas directa in temporalibus, ossia il potere della Chiesa sulle realtà temporali. Si presuppone una potestas indirecta in temporalibus (il romano pontefice non interviene direttamente con la propria giurisdizione su provvedimenti o nomine, ma interviene indirettamente sulle autorità stesse) ma si dà per scontato che il Papa abbia potere spirituale. Infatti il papa può decidere nella materia di sua giurisdizione in modo unilaterale, le materie ecclesiastiche sono sottratte al potere secolare, il potere secolare deve mettere a disposizione della Chiesa gli strumenti coercitivi per i condannati ("braccio secolare”). Nel caso di contrasto tra una legge secolare e una ecclesiastica prevale quella ecclesiastica; le leggi secolari contrarie al regime della Chiesa erano nulle, illegittime e non obbliganti ipso iure. Nessuna autorità era legittima a meno che il suo potere non derivasse da leggi ecclesiastiche. L'autorità ecclesiastica può incoronare l'imperatore ma può anche revocarne i poteri se questo si è

Lo stato deve individuare i confini tra gli istituti che proteggono la chiesa e quelli che proteggono lo stato. Infatti vi sono materie di conflitti chiamate res mixtae, ossia materie che possono essere oggetto di statuizione legislativa sia dello stato sia della chiesa. Può essere che una materia non mista lo diventi: per esempio il matrimonio era materia ecclesiastica, ma con Giuseppe II si aggiunge l’elemento patrimoniale della dote (prima considerata come una cosa annessa all’ambito spirituale). Vi è anche l’istituto dello ius cavendi (diritto di prevenzione), il quale si esprime nel diritto di suprema ispezione ed include la facoltà di limitare la libertà delle relazioni tra enti ecclesiastici e la santa sede di Roma (la quale è considerata uno stato estero). Lo ius ispetionis realizza le sue funzioni in diversi istituti:

  • (^) placitum regium: un visto, ossia un atto di amministrazione posteriore per autorizzare l’efficacia di un altro atto amministrativo (per esempio il vescovo non può entrare nella sua sede e prendere possesso delle sue temporalità senza il placet, infatti il beneficio episcopale o parrocchiale è costituito dall’ufficio spirituale e dalla dote per mantenersi da cui percepisce i redditi)
  • (^) Ius nominandi: diritto a concorrere sulle nomine dei maggiori ufficiali ecclesiastici (vescovi). Si manifesta attraverso la designazione (proposta dei nomi alla santa sede)e la nomina cesarea (diritto di nomina da pare dello stato secondo antichi privilegi chiamati privilegi immemoriali nel caso non si conoscesse l’origine e quindi si fa riferimento alla fonte di fatto).
  • (^) ius exclusivae: forma negativa di concorso nella nomina degli ufficiali ecclesiastici (sono le autorità ecclesiastiche a proporre i nomi e lo stato ha il diritto di veto)
  • (^) Sequestro di temporalità (temporalia officii): sequestro dei beni temporali dell’ufficio ecclesiastico. Può essere un sequestro preventivo per, per esempio, mala amministrazione o di rappresaglia quando il titolare serbasse una condotta non conforme agli interessi dello stato.
  • (^) ius dominii eminentis: il sovrano è proprietario di tutti i beni che si trovano su un territorio di sua sovranità e quindi anche dei beni ecclesiastici e questo porta a delle conseguenze: il sovrano può imporre imposte anche sui beni ecclesiastici (andando contro all’esenzione delle imposte ritenuta legittimata da Dio), facoltà di amministrarli durante la fase di vacanza (ossia quando manca il titolare dell’ufficio ecclesiastico perché morto o ha denunciato) in quanto anche in vacanza i beni continuano a produrre reddito (chiamato frutti intercalari)e questo quindi andrà al sovrano il quale avrà interesse a prolungare la vacanza (come per esempio ammettere il diritto di veto al nominato), può incamerare nel fisco i beni ecclesiastici se ritiene che ci sia una giusta causa (guerra, mantenimento delle concubine…), la quale è determinata unilateralmente dal sovrano.
  • (^) Appello per abuso (ius appellationis): ricorso fatto dal suddito al principe od ad un organo pubblico contro provvedimenti dell’autorità ecclesiastica ritenuti lesivi dei diritti del suddito o dello stato in generale Fondamento ultimo teorico del sistema del giurisdizionalismo è la convinzione che anche gli stati siano opera divina, che quindi la legittimazione del sovrano è divina, diretta ed immediata e quindi è una persona sacra e non completamente laico. Davanti all’autorità ecclesiastica il principe rappresenta il suo popolo il quale fa pare delle chiesa come il principe stesso.

Il separatismo

La chiesa, all’interno dell’entità statuale, deve essere considerata come uno degli enti privati, perciò il separatismo è l’antitesi del giurisdizionalismo, in cui la chiesa veniva riconosciuta come giurisdizione. Nel separatismo la confessione religiosa si installa in un territorio statale e si deve organizzare nel rispetto del diritto dello stato (organizzata quindi come associazione, come fondazione o come un istituzione di carattere privato composta da una commistione di elementi associativi e fondatizi). Le ispirazioni culturali del separatismo sono 3 indirizzi di pensiero:

  • (^) cattolici liberali: ragionano in termini libertas ecclesiae, contestano l’unione trono-altare nell’ poiché si rifanno all’idea medievale che la chiesa è libera. Per questo saranno condannati dal papa Gregorio XVI con un enciclica con cui condanna la libertà di coscienza, di pensiero e di religione, visti come delirio; la libertas ecclesiae rompe la concordia salutare tra trono e altare
  • (^) Vinet: protestante svizzero per cui la religione è una cosa individuale e non consociata che ha a che fare con il sentimento e la coscienza dell’individuo, perciò l’intervento dello stato nella religione può determinare la violazione della coscienza (lo stato non può neanche intervenire con provvedimento favorevoli alla chiesa)
  • (^) separatismo di natura polemica: il non intervento dello stato non è visto come laicità ma come attività positiva dello stato diretta ad eliminare le differenze tra religioni e per diffondere la religione laica civile (stato aconfessionale, qui si vede un principio della laicità negativa) Le conseguenze del separatismo sono riscontrabili nel matrimonio e negli enti. Nasce così il regime del doppio binario in materia matrimoniale: il matrimonio religioso era considerato un affare privato, mentre il matrimonio civile era quello più importante, infatti il figlio legittimo era quello nato all’interni di un matrimonio civile. Perciò un soggetto poteva effettuare entrambi i matrimoni senza essere accusato di bigamia. In Italia non vi è un separatismo perfetto perché il dato sociale e le tradizioni locali lo impedivano. Francesco Scaduto è il fondatore della scienza del diritto ecclesiastico e scrive 2 volumi sull’impossibilità di un separatismo perfetto in Italia. Nel periodo 1861-1929 si applica un separatismo giurisdizionalista: un separatismo che non ignora la natura ecclesiastica dell’ente appartenente alla chiesa e la fa diventare ratio per l’applicazione di provvedimenti sfavorevoli. Vi è la legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico ossia leggi che tendono ad incamerare il patrimonio ecclesiastico. La prima grande ondata di incameramenti del patrimonio ecclesiastico (indemaniazione) è di Napoleone, il quale voleva colpire i nulla facenti da un punto di vista economico (monaci, suore, frati) in quanto nuocevano alla nuova economia di mercato. Perciò si eliminano gli enti parassiti e si conservano gli enti ecclesiastici che hanno cura delle anime. Il patrimonio indemaniato con le leggi napoleoniche va al demanio, ossia il fisco, il patrimonio dello stato. Le principali leggi eversive sono quelle del 1861, 1866, 1867, 1873 e 1890 (legge epocale di Crispi). Nel 1855 vi è la creazione della Cassa Ecclesiastica Sarda da parte di una legge del Regno di Sardegna ed era un ente autonomo rispetto allo stato e al suo demanio, a cui si attribuivano i beni soppressi delle corporazioni per pagare gli assegni di congrua curato, chiamati supplenti di congrua poiché davano il privilegio ecclesiastico della mensa vescovile, in quanto lo stato separatista non poteva pagarli. Nel Regno postumo all’unita d’Italia diventa fondo per il culto che sarà sostituito nel 1985 con FEC. La legge Crispi del 1890 crea l’IPAB (Istituzione Pubblica Assistenza Beneficienza) che prende insieme tutte quelle istituzioni, anche private o ecclesiastiche, che avevano come finalità l’assistenza e la beneficienza a favore di destinare indeterminati e le qualifica come istituzioni pubbliche. Tra le istituzioni vi sono anche le confraternite e che aveva 3 finalità (culto verso il santo, mutuo sostegno tra confratelli e assistenza ai poveri), perciò il potere ecclesiastico si riduce di parecchio. Nel 1929 si propone nel Concordato la depubblicizzazione e la riecclesiasticizzazione (riqualificazione come ente ecclesiastico) delle confraternite che avevano come obbiettivo esclusivo o preponderante del culto. La CC nel 1988 stabilisce che tutte le IPAB che si trovavano in determinate condizioni giuridiche identificate da decreto del PDR potevano ottenere la depubblicizzazione.

Sistema di coordinazione tra res pubblica e confessioni religiose

Il sistema di coordinazione è attualmente in vigore il forza dell’Art 7 Cost (ordini) e Art 8 3° comma Cost (intese). Ruolo centrale ha il concordato, strumento negoziale con lo scopo di disciplinate le materie di interesse comune. In realtà, da un puoi di vista storico, sono res mixtae, dove ognuno di contraenti ritiene di avere il potere su queste (come il matrimonio che è cosa sacra per la chiesa e cosa civile per lo stato, o come la potestà penale sui clerici, vista come un affare della chiesa o dello stato in quanto la legge è uguale per tutti). Il 1° concordato è del 1122 concordato di Worms, dove vi era le reciproche concessioni, ma in realtà non era un vero concordato perché le concessioni non confluiscono in un testo unitario. Il sistema di coordinazione è un sistema neutro, in quanto il suo contenuto è quello che si effettua volta per volta nei rapporti tra stato e chiesa nei diversi luoghi, infatti è un sistema che cambia da paese a paese, come il separatismo e il giurisdizionalismo.

  • (^) Regola 847/1929: sugli enti e beni ecclesiastici (sarà sostituta dalla legge 222/1985)
  • (^) Regola 848/1929: sul matrimonio concordatario (ancora in vigore) La CC successivamente dirà che le ultime due non sono tutelate dall’Art 7. La legge 121/1985 ha dato ingresso agli accordi di modifica dei Patti Lateranensi (Art 7 co2: le modifiche delle norme dei patti Lateranensi non richiedono il procedimento aggravato) e alla modifica dell’Art 1 del trattato del Laterano (confessionismo di stato). È una legge ordinaria, tuttavia ha una resistenza passiva superiore alle altre leggi ordinarie. L’Art 7 contiene il riferimento Patti Lateranensi, composti da 3 strumenti stipulati tra lo stato Italiano e il cardinale segretario di stato per conto della SS:
  • (^) Trattato Lateranense: crea un nuovo stato territoriale (SCV) mendicante una pattuizione a livello internazionale con la SS (romano pontefice + uffici che lo coadiuvano). L’Art 3 del trattato riconosce alla SS la piena proprietà assoluta ed esclusiva della giurisdizione sovrana sullo stato creato, perciò l’SCV è uno stato strumentale rispetto alle esigenze della SS. La cittadinanza vaticana viene attribuita con natura funzionale, poiché dipende da un ufficio, carica, impiego nello SCV. Il territorio dell’SCV neutrale ed inviolabile, infatti la SS di prefigge l’estraneità alle controversie temporali tra gli stati. Le fonti interne dell’SCV sono sovrastate dalla legge fondamentale (costituzione dell’SCV), la quale nell’Art 1 stabilisce il principio secondo il quale lo SCV si configura come una monarchia (il pontefice è sovrano e ha pieni poteri). Il regime giuridico della piazza di San Pietro è disciplinato dall’Art 3: deve essere aperta al pubblico (in quanto considerata servitù di diritto internazionale) ma soggetta ai poteri della polizia italiana, la quale deve arrestarsi ai gradini della basilica a meno che non sia invitata all’interno dall’autorità ecclesiastica competente. Lo SCV ha propri tribunali civili e penali (tribunali di prima istanza, d’appello e cassazione). Chi ha commesso un delitto nella piazza ed è stato arrestato dalla polizia italiana, è considerato come rifugiato in territorio italiano e può essere perseguito dalla polizia italiana.
  • (^) Concordato Lateranense
  • (^) Convenzione finanziaria: volta a chiudere i rapporti economici pregressi tra stato e SS che derivavano dalla debellatio dello stato pontificio. Il Papa Pio IX aveva una concezione patrimoniale dello stato: sosteneva infatti che spossessate il papa dal patrimonio è contro il diritto divino naturale e quindi si ristora la SS. Vittorio Emanuele II sanziona (promulga) la legge del 1871 delle guarentigie (garanzie), la quale è suddivisa in 2 parti:
    • contenuto internazionalistico (garanzie al pontefice a livello internazionale)
    • contenuto pubblico interno (regola in senso di separazione i rapporti interni tra lo stato e la chiesa). Conteneva anche una somma ingente al papa. La differenza sostanziale tra questa legge e i patti è che queste è stata unilaterale dello stato, senza accordi con la chiesa. Papa Pio IX si sente un suddito allora fa un discorso dove chiama le guarentigie “futili privilegi”. La legge delle guarentigie viene abrogata con l’entrata in vigore dei patti lateranensi. L’applicazione del divorzio nel matrimonio sacramento era considerata contro il Concordato, poiché il matrimonio sacramento è indissolubile e quindi uno dei partner crede ancora all’indissolubilità, perciò sarebbe una violazione anche della libertà religiosa del partner che ancora crede all’indissolubilità e, infatti, lo Stato deve tutelare questa libertà. Tuttavia, i fedeli hanno lo ius penitendi e possono recedere. L’alternativa sarebbe quella dello Statuto personale, secondo cui il matrimonio viene regolato non solo nel suo momento negoziale, ma anche nei suoi effetti secondo la propria legge confessionale. Questo regime rimane in Italia fino all’introduzione del codice civile con l’introduzione del matrimonio civile nel 1865. Questo regime esiste ancora in Libano, Siria, Giordania. In Italia non ci sono più perché gli Statuti personali sarebbero incompatibili con l’art 19 Cost poiché la libertà religiosa comprende anche la libertà di cambiare fede religiosa.

Lo Stato Città del Vaticano

Lo SCV è diverso da SS, poiché lo SCV è uno stato territoriale come tutti gli altri stati dotati di sovranità territoriale, mentre la SS (disciplinata dai canoni 360-361) è l’ufficio del Romano

Pontefice con tutti gli altri organismi che lo coadiuvano nello svolgimento dei suoi compiti (Curia Romana), inoltre la SS è dotata di sovranità interazione infatti ha il diritto di legazione e può concludere trattati internazionali. La SS esiste anche senza SCV. Entrambi hanno i propri tribunali e spesso operano insieme. Hanno lo stesso vertice, ossia il Romano Pontefice, lo SCV è uno stato patrimoniale, ossia strumentale al libero esercizio della sovranità della SS. La SS è al vertice dell’ordinamento giuridico canonico, mentre lo SCV ha un proprio ordinamento. Popolazione dello SCV La legge vigente nel 1929 riconosceva come cittadino colui che risiede nello SCV. La L. 131/ riconosce come cittadini cardinali che risiedono nello SCV e nella città di Roma, i diplomatici in servizio presso la SS fino a che perdura il servizio, coloro che risiedono nello SCV in quanto tenuti in ragione della carica o del servizio (le guardie svizzere). È concessa dal Romano Pontefice su richiesta di coloro che risiedono nello SCV perché autorizzati in ragione del lori servizio e da color che vengono autorizzati a risiedere dal Romano Pontefice e da coloro che siano coniuge convivente e figli minorenni del cittadino. Il figlio perde la cittadinanza una volta diventato maggiorenne. All’interno dello SCV sono presenti circa 572 persone, tra cui 450 residenti. Territorio dello SCV Lo SCV è una enclave, ossia si pone all’interno di un altro stato e misura 0,44 Km^2. La legge costituzionale dello SCV È stata emanata il 7 giugno del 1929 nella sua prima versione e poi il 26 novembre del 2000. L’Art 1 ci dice che lo SCV è una monarchia poiché il Romano Pontefice esercita tutti e tre i poteri, inoltre durante la sede vacante i poteri sono affidati temporaneamente al collegio cardinalizio il quale può adottare provvedimenti legislativi solo in cui di urgenza e questi hanno una efficacia limitata nel tempo fino a che non viene eletto il nuovo pontefice, a meno che questo non li confermi. L’Art 2 stabilisce che il Romano Pontefice rappresenta lo SCV attraverso la Segreteria di Stato (la quale è un organo della SS) nei rapporti con gli altri stati. I tre poteri dello SCV L’Art 3 disciplina il potere legislativo. Normalmente è la commissione cardinalizia, attualmente composta da 7 membri nominati dal Pontefice per 5 anni, che emana leggi, a meno che il pontefice non riservi a se il potere legislativo o lo deleghi ad altri. L’Art 4 stabilisce che il potere è esercitato nei limiti della legge sulle fonti del diritto dello SCV (L. 71/2008). L’Art 1 L. 71/2008 disciplina le fonti principali:

  • (^) l’ordinamento canonico (è anche criterio interpretativo, inoltre vi è il rinvio mobile ossia al modificarsi dell’ordinamento canonico si modifica anche l’ordinamento dello SCV)
  • (^) norme emanate dalla Commissione Cardinalizia o dal pontefice o da delegati
  • (^) principi di diritto internazionale generale o altri accordi e trattati di cui fa parte la SS
  • (^) la fonte suppletiva, disciplinata dall’Art 3 della L. 71/2008: nelle materie in cui le fonti principali non abbiano dettato una disciplina si osservano le leggi dello stato italiano, purché queste non siano contrarie al diritto divino, ai principi generali del diritto canonico e alle norme dei patti lateranensi e accordi successivi inoltre deve esservi un previo recepimento dell’autorità Vaticana. L’Art 4 L.71/2008 è un esempio di recepimento della norma italiana, in quanto nello SCV si applica il CC italiano del 1942 con alcune riserve all’ordinamento vaticano e all’ordinamento canonico, per esempio in materia di matrimoni. L’Art 5 L.71/2008 che le norme di diritto processuale civile siano disciplinate da un codice vaticano del 1946. L’Art 7 L.71/2008 è un esempio di recepimento, infatti prevede che, fino che non si provveda ad una nuova disposizione del dritto penale viene recepito il codice Zanardelli del 1929 ed emanato nel 1889 codice non più in vigore in Italia. Nel 2013 sono state introdotte delle leggi vaticane che hanno riformato alcune fattispecie: la L. 8/2013 che introduce i delitti contro la persona, contro l’umanità… e introduce la responsabilità amministrativa della persona per il reato commesso; la L.9.2013 che ridefinisce alcuni reati, in oltre modifica in chiave garantistica alcuni aspetti della procedura penale la quale è disciplina da codice italiano del 1929 e non più in vigore in Italia. L’Art 5 stabilisce che il potere esecutivo sia esercitato da un organo monocratico ossi il presidente della commissione cardinalizia coadiuvato dal segretario generale e dal vice segretario generale

Art 20 cost: “ Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività ” È una norma di garanzia, infatti evita la creazione di leggi eversive. Costituisce interramento dell’Art 3. Gli enti ecclesiastici sono civilmente riconosciuti anche per le altre confessioni religiose diverse da quella cattolica che siano munite di intesa. I beni ecclesiastici cattolici sono civilmente riconosciuti:

  • (^) dall’accordo di bonificazione del 1984, Art 7 Co1, il quale si apre facendo riferimento all’Art 20 cost
  • (^) dal protocollo addizionale a tale accordo, numero 3, il quale esplicita l’Art 7 Co 1 dell’accordo
  • (^) L. 222/1985 sugli enti e beni ecclesiastici, il cui contenuto è determinato dalla commissione paritetica, è una norma ordinaria ed è promulgata nell’ordinamento canonico mediante la sua pubblicazione negli acta apostolici.
  • (^) dal DPR 33/1987. L’Art 7 Co2 dell’accordo del 1984 stabilisce che “ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che attualmente ne sono dotati”, l’Italia continua a riconoscerla. Perciò stabilisce il principio di continuità che conserva la personalità giuridica degli enti e beni ecclesiastici, per evitare che le leggi successive la interrompano. Questa legge si riferisce agli enti ecclesiastici residenti in Italia e costituiti secondo l’ordinamento canonico.

Art 8 Cost

“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. Il comma 1 è una norma in materia di uguaglianza di tutte le confessioni religiose ed è il cardine che lega l’art 7 con l’8. Il comma 2 riconosce l’autonomia organizzativa delle confessioni religiose diverse da quella Cattolica. Il Co 3 è il principio bilaterale pattizio e tra lo stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica. La costituzione non da una definizione di religione o di confessione religiosa perché, essendo una costituzione sulle libertà, lascia la definizione al titolare. La giurisprudenza della CC individua 5 indici di riconoscimento:

  • (^) autoqualificazione di un soggetto come confessione religiosa (criterio non sufficiente, poiché potrebbe portare ad un proliferare eccessivo di confessioni religiose per usufruire delle agevolazioni, per esempio, in campo fiscale)
  • (^) esistenza di un intesa con lo stato (prevalenza tautologica)
  • (^) precedenti riconoscimenti pubblici (anche sentenze di giudici comuni)
  • (^) statuti dei soggetti a cui riconoscere il carattere confessionale (criterio simile all’autoqualificazione)
  • (^) comune considerazione (rischio di cadere nel paradosso maggioritario rischiando di prevalere sulle minoranze) questi undici devono essere presi insieme. La corte di appello di Milano aveva definito la religione come un insieme di dottrine che postulano l’esistenza di un essere supremo in rapporto con gli uomini, tuttavia questa decisione escludeva le religioni orientali, perciò la cassazione la annulla. Il principio di uguale libertà non implica uguale trattamento giuridico. Dalla sentenza 195/ (legge dell’Abruzzo che permetteva solo la costruzione degli edifici per il culto delle confessioni religiose che hanno stipulato una intesa) stabilisce che l’eguale libertà comprende anche le condizioni in positivo della libertà stessa, infatti presuppone la possibilità di un sindacati di eguaglianza sulle normative che distinguono le confessioni religiose. Quando la CC si trova davanti ad un bilaterale pattizio trova che manche la disciplina terza a cui fare riferimento. Si modifica anche il codice penale nei reati con discriminazione in base alla religione [vedi pag 3].

L’intesa è una normativa funzionale alle esigenze delle confessioni religiose. “ regolate dalla legge sulla base di intese ” perciò la legge è necessaria. Interviene la CUDU in materia di libertà di religione ed uguaglianza. La chiesa esercita la propria sovranità nell’ordine spirituale, ma ha implicazioni nella sfera temporale e da ciò nascono le rex mixtae. L’Art 7 Co2 prevede il metodo di disciplinare queste rex mixtae attraverso il principio concordatario. Alcune norme canoniche possono aver effetto anche nell’ordinamento dello stato quando sono esplicitamente richiamate o presupposte dalla legislazione concordataria. Art 8 deve essere letto assieme al 7 poiché sono parte di un disegno comune ispirato al principio supremo di laicità dello stato. Art 7 dell’accordo di revisione, punto 6 prevede l’istituzione di una commissione paritetica per la formulazione delle norme per gli enti e beni ecclesiastici e si da attuazione a questa intesa con la L. 222/1985. Le norme di questa legge godono della stessa copertura costituzionale dell’accordo di revisione (norma interposta) perché integra solo il contenuto dell’accordi di revisione in riferimento ad una specifica materia, perciò se lo stato dovesse revisionare la L. 222 può farlo solo attraverso un accordo con la chiesa o attraverso una riforma costituzionale. La L. 222/1985 prevede:

  • (^) un ente ecclesiastico ha finalità di religioni e di culto ma ha la possibilità di svolgere attività diverse
  • (^) la disciplina degli enti ecclesiastici non è discriminatoria alle altre persone giuridiche ma non è nemmeno un privilegio nei confronti degli enti di altre confessioni religiose
  • (^) l’ente ecclesiastico viene riconosciuto agli effetti civili tramite un procedimento di riconoscimento in cui dimostra di essere in possesso di determinati requisito formali, perciò un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ha una specialità soggettiva, ossia nasce e si costituisce nell’ordinamento canonico e acquisisce effetti anche nell’ordinato civile per mezzo del riconoscimento
  • (^) il profilo oggettivo dell’ente ecclesiastico, ossia la disciplina dell’attività, è suddivisa in attività religiose e di culto che sono soggette ad una disciplina speciale e in altre attività diverse che sono soggette alla disciplina comune di ogni tipologia di attività. Il riconoscimento è il procedimento definito in sede di accordo bilaterale tra stato e chiesa con cui un bene ecclesiastico acquisisce nell’ordinamento civile la personalità giuridica e si toglie il problema del doppio. I requisiti dell’ente per ottenere la personalità giuridica sono:
  • (^) 4 generali che si richiedono a tutti gli enti:
    • (^) essere stato eretto o approvato nell’ordinamento canonico così da dimostrare l’appartenenza dell’ente all’ordinamento canonico attraverso il collegamento tra l’ente richiedente e l’autorità ecclesiastica a cui è sottoposto nell’ordinamento canonico
    • (^) assenso dell’autorità ecclesiastica al riconoscimento civile (la domanda di riconoscimento deve essere presentata alla prefettura dall’autorità ecclesiastica stessa oppure presentarla con il suo assenso, così da dimostrare l’appartenenza all’ordinando canonico)
    • (^) la sede in Italia con funzione di garantire la nazionalità dell’ente richiedente. Se è estero, la L. 218/1995 lo accetta se ha l’amministrazione in Italia od opera in Italia e sarà riconosciuto come ente straniero che opera in Italia ma non come ente civilmente riconosciuto
    • (^) il fine di religione o di culto perseguito in modo costitutivo vede essenziale non in modo esclusivo. Perciò l’attività deve rappresentare l’impegno effettivo ed essenziale che giustifica l’esistenza dell’ente. Può avere fini di carattere diverso, basta che il fine essenziale sia di religione o di culto. Vi è l’art 16 della L. 222/1985 che contiene due elenchi di attività: le attività di religione o di culto enumerate tassativamente (esercizio del culto, cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, la catechesi, l’educazione cristiana) e le attività diverse da quelle religiose o di culto e sono enumerate con valore esemplificativo (assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura, attività commerciali o a scopo di lucro). La L. 222 disciplina anche la verifica sulla sussistenza del principio dell’effettività dell’attività che l’ente svolge, distinguendo tra enti per cui sussiste una presunzione e che quindi non devono dimostrare nulla (appartengono a 3 categorie: fanno parte della costituzione gerarchie della chiesa come le diocesi o le parrocchie, istituti religiosi, seminari

- l’ente ecclesiastico, dopo il concordato dell’1984 e la legge del 1985 può svolgere

lecitamente attività diverse da quelle di religione o di culto, comprese quelle

commerciali. Queste attività saranno soggette alle leggi statali tributarie.

- il decreto di riconoscimento della personalità giuridica dell’ente ecclesiastico deve

essere registrato nel registro tenuto dalla prefettura e sarà l’autorità ecclesiastica ad

avere l’onere di poterne la copia alla prefettura.

[Art 19, 5, 20 L.222/1985]