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Appunti lezioni Diritto Ecclesiastico del Prof. Lo Iacono (LUMSA)
Tipologia: Appunti
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Etimologicamente sembra alludere ad un diritto di tipo confessionale; l'aggettivo ECCLESIASTICO deriva da ECCLESIA cioè assemblea del popolo di Dio, e chiesa. Tuttavia il contenuto non corrisponde alla denominazione infatti si intende un DIRITTO POSTO DALLO STATO e deve la sua denominazione al fatto che è un diritto che lo stato elabora per regolare la DIMENSIONE RELIGIOSA DELL'ESISTENZA, che non è legato agli atti di culto ma ad aspetti che rimandano a vari rami dell'ordinamento giuridico.
Per evidenziare questa produzione statale, vi sono stati studiosi che hanno proposto di identificarlo come DIRITTO ECCL. CIVILE.
Come diritto nasce all'Università di Palermo (1884) grazie a Francesco Scaduto. Inoltre presenta delle caratteristiche essenziali:
Questa interversione avviene in due modi:
PRESUPPOSTO: alcune specifiche nozioni non vengono definite dallo Stato, ma si rimette a quanto definito dall'ordinamento confessionale (es. Ministri di culto)
produzione è intensa, quindi priva di costanza e uniformità. Ciò è dovuto al carattere pragmatico perché essendo nato come diritto che risolve problemi pratici, quando il problema non sussiste il legislatore non vi presta più attenzione.
Inoltre vi sono anche delle fasi da considerare per comprendere il diritto ecclesiastico:
Lo Stato (Regno di Sardegna) ha un atteggiamento liberale ma non verso la Chiesa Cattolica, perché ha una diffidenza verso questa in quanto questo ritiene che alcune
materie sono solo di competenza dello Stato (Scuola, Beneficenza). Tutto ciò comporta un contrasto con la Chiesa in quanto questa ritiene che si tratti di materie che essa stessa deve regolamentare. Cosa che in realtà non dovrebbe essere in
Art. 28: LA LIBERTÀ DI STAMPA È LIBERA E NON HA BISOGNO DI APPROVAZIONE DA PARTE DI NESSUNO. TUTTAVIA LE BIBBIE,I
CATECHISMI, I LIBRI LITURGICI E I LIBRI DI PREGHIERE NON POTRANNO ESSERE STAMPATI SENZA PREVENTIVO PERMESSO DEL VESCOVO. Quindi in un certo senso vi è un controllo della stampa.
A tali norme si contrappone l'art. 24: PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA: TUTTI I REGNICOLI CITTADINI SONO EGUALI DAVANTI LA LEGGE. TUTTI GODONO I DIRITTI CIVILI E POLITICI, E SONO AMMESSI ALLE CARICHE CIVILI E MILITARI, SALVE ECCEZIONI STABILITE DALLA LEGGE.
Però ciò poteva comportare anche delle discriminazioni sulla base del fattore religioso, e ciò era compatibile con la legge fondamentale e nulla lo vietava. Lo statuto albertino lasciava aperta la strada a discriminazioni per ragioni religiose; ma il Parlamento non voleva questo e nel 1849 venne emanata la LEGGE SINEO con cui si stabiliva che: LA DIFFERENZA DI CULTO NON FA ECCEZIONE DEL GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI E NELL'AMMISSIBILITÀ ALLE CARICHE CIVILI E MILITARI.
Quindi se tutti sono uguali, la religione non può essere motivo di discriminazione.
Tra Stato liberale e Chiesa vi era quindi un netto contrasto, tale da considerare la seconda come un nemico dello Stato. Infatti vengono adottate numerose misure antiecclesiastiche, in particolare nel 1850 quando vengono emanate quelle più importanti cioè
Questo faceva riferimento alle persone giuridiche non lucrative, ma in quel tempo la maggioranza di tali persone giuridiche erano enti ecclesiastici. Quindi l'intento dello Stato era quello di controllare e limitare gli enti ecclesiastici dal punto di vista economico.
Nasce il Regno d'Italia ma vi è un problema: DEFICIT PUBBLICO e tutto ciò derivava dal fatto che tutti i regni dell'Italia avevano deficit pubblici che venivano concentrati in uno generale del Regno d'Italia e le Guerre d' Indipendenza avevano prosciugato le casse del Regno.
Come risanare? Tagliando spese e aumentando le entrate in modo drastico. Ma da solo questo metodo non basta, e ai governi liberali viene in mente di IMPADRONIRSI DEL PATRIMONIO DELLA CHIESA perché urge risanare le casse statali quindi vengono emanate le LEGGI EVERSIVE (1866 e 1867): sono leggi distruttrici perché SOPPRIMONO LA PERSONALITÀ GIURIDICA DI QUASI TUTTI GLI ENTI ECCLESIASTICI. La legge del 1866 ha ad oggetto la soppressione di enti regolari (ordini religiosi e congregazioni religiose); invece quella del 1867 sopprime gli enti secolari cioè enti ecclesiastici non facenti capo a un ordine o congregazione religiosa, ad eccezione delle parrocchie, dei canonicati..
Quando viene soppressa la persona giuridica è come se fosse morta, e i beni dovrebbero passare agli eredi che non ci sono quindi il suo patrimonio diventa privo di titolare e, negli ordinamenti occidentali, se il patrimonio non è di nessuno
Inoltre la legge delle guarantigie stabilisce che: VESCOVI SARANNO ESENTATI DAL GIURAMENTO DI FEDELTÀ ALLO STATO.
Di fronte a tale legge, la risposta della Chiesa fu negativa perché riteneva che fosse un atto unilaterale dello Stato; invece essa voleva un ACCORDO.
Tale situazione di contrasto tra Stato e Chiesa viene accentuata da un provvedimento che viene posto nel 1874 che prevede il DIVIETO PER I CATTOLICI DI PARTECIPARE ALLA VITA POLITICA di uno Stato che non ha rispettato i diritti della Chiesa. Contrasto che peggiora ancora nel 1890 quando venne emanata la LEGGE CRISPI la quale prevede che: ASSISTENZA e BENEFICENZA SONO DI MONOPOLIO ESCLUSIVO DELLO STATO.
E inoltre stabilisce che gli enti che facevano capo alla chiesa dovessero divenire enti pubblici e in particolare si parla di IPAB (ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA).
Con il tempo però la situazione inizia a migliorare e PIO X decide di attenuare i conflitti emanando una enciclica (IL FERMO PROPOSITO) che riguarda l'azione cattolica, anche se in realtà tratta dei DOVERI DEI LAICI CATTOLICI e si prevede che: QUALORA SIA RESO NECESSARIO DALLA ESIGENZA DI EVITARE UN MALE MINORE, I CATTOLICI POSSONO, COL PERMESSO DEL VESCOVO, PRESENTARSI ALLE URNE.
Un altro elemento molto forte arriva nel 1913 quando viene fatto un accordo a livello nazionale tra GIOLITTI e l'UNIONE CATTOLICA ITALIANA (presieduta da Gentiloni) chiamato PATTO GENTILONI, e prevede che: I CATTOLICI ANDRANNO ALLE URNE E VOTERANNO PER IL CANDIDATO LIBERALE
INIZIATIVE IN FAVORE DELLA CHIESA CATTOLICA (generalmente in favore
della Famiglia).
Dopo la 1° Guerra mondiale iniziano le trattative segrete di pace a Parigi tra Stato e Chiesa Cattolica per risolvere la questione romana; al termine viene firmato un impegno a concludere un accordo con cui risolvere la questione romana. Di questo erano a conoscenza solo specifici soggetti, e anche se l'accordo doveva venire a conoscenza del parlamento italiano, ciò non avviene perché la fine della 1 guerra mondiale ha creato un clima di instabilità politica e nessun è in grado di portare davanti al parlamento tale accordo; se non nel secondo dopoguerra quando fu reso pubblico il pre-accordo per dimostrare che vi era una intenzione di raggiungere un accordo.
Nel frattempo muta la situazione politica italiana in quanto nascono i PARTITI DI MASSA, il PARTITO POPOLARE, PARTITO COMUNISTA e il PARTITO FASCISTA che assunsero una notevole importanza perché con la marcia su Roma e la presa del potere da parte del fascismo si chiude la terza fase.
Il potere del fascismo cambia totalmente l'assetto dello Stato. Quando nacque il partito fascista, si presenta alle elezioni politiche con un programma antiecclesiastico e antireligioso. Inoltre si prevede che si debbano emanare NUOVE LEGGI EVERSIVE. Successivamente i rapporti tra partito fascista e chiesa cattolica cambiano radicalmente e cambiano anche in virtù della fusione tra il partito fascista e il partito nazionalista. In particolare il primo acquisisce degli elementi dal partito nazionalista, tra cui l'ideologia di fondo: cioè la cosa veramente più importante è la NAZIONE, e una nazione tanto più è forte quanto più è coesa. Vi sono elementi rilevanti che identificano tale unità: lingua, cultura, obiettivi comuni, e la religione; per questo il fascismo decide che, affinché ci sia una nazione italiana unita e forte, bisogna potenziare tutti i fattori che favoriscono tale unione compresa la religione cattolica.
Quando il fascismo va al potere, si pone il problema di cambiare lo stato liberale e anche il rapporto della chiesa cattolica e in un primo momento ritiene di risolvere tale problema in via unilaterale sostituendo la legge delle guarantigie con un'altra legge che tuteli maggiormente la santa sede. Tuttavia anche qui la chiesa rifiuta tale
Ancora, ottiene che nelle scuole pubbliche vi sia uno spazio di tempo destinato all'insegnamento della religione cattolica (INSEGNAMENTO IN FORMA SPECIFICA). Tuttavia vi furono anche soggetti particolarmente contrari a tale situazione perché ritenevano che ciò fosse in contrasto con l'ideologia fascista ( GENTILE).
Inoltre torna il GIURAMENTO DI FEDELTÀ ALLO STATO da parte dei VESCOVI; ottiene anche la CLAUSOLA POLITICA: prima di nominare un vescovo in italia, il papa doveva comunicare riservatamente al governo italiano il nominativo del futuro vescovo. Se il governo avesse avuto obiezioni dal punto di vista politico, avrebbe dovuto comunicarlo alla santa sede, e ciò avrebbe impedito la nomina; così la santa sede avrebbe dovuto intavolare le trattative per risolvere il problema.
Altro controllo era quello sull' AZIONE CATTOLICA ITALIANA, la chiesa era a quel tempo la principiale organizzazione dei laici cattolici. E si prevede che: AZIONE CATTOLICA DOVEVA ASTENERSI DA QUALSIASI ATTIVITÀ DI ORDINE POLITICO E AGIRE SOLO IN DIPENDENZA DELLA GERARCHIA ECCLESIASTICA.
Così si chiude il problema della QUESTIONE ROMANA, e risulta che il fascismo sia l'unico elemento che sia riuscito a risolvere tale problema dove molti hanno fallito. Questo rapporto però dura poco in quanto dopo pochi mesi dalla stipula dei patti lateranensi scoppia una polemica sul ruolo dell'azione cattolica, cioè viene accusata di non rispettare il concordato e FARE ATTIVITÀ POLITICA. Quindi lo stato italiano, per limitare l'azione cattolica, minaccia di denunciare il concordato cioè che non si ritiene più vincolato da quell'accordo. Tutto ciò perché in realtà al concordato il fascismo tiene poco, quello che gli interessa è il trattato.
Ma il Papa di quell'epoca ritiene che trattato e concordato sono legati quindi se salta uno, salta anche l'altro. Questa minaccia della santa sede a denunciare il trattato, induce il fascismo a stipulare un accordo che ha ad oggetto l'AZIONE
CATTOLICA (1931). Inoltre il fascismo ritiene di regolare gli ACATTOLICI (i quali sono molti in Italia) e subito dopo nel 1929 emana la LEGGE SUI CULTI
AMMESSI (ancora in vigore). Prende tale nome perché prevede dei requisiti perché un culto acattolico possa essere ammesso in Italia:
Questi non possono essere contrari ne all'ordine pubblico ne al buon costume. Questa legge estende in qualche misura ai culti acattolici quei riconoscimenti che aveva ricevuto la chiesa cattolica con il concordato.
A questa legge se ne aggiunge un'altra nel 1930 che si riferisce al culto EBRAICO, posta per tutelare questo culto perché ci si rende conto che la tradizione ebraica ha una struttura particolare cioè storicamente gli ebrei sono organizzati in comunità che provvedono a soddisfare esigenze temporali e spirituali della comunità stessa. Quindi il fascismo ritiene necessario di porre una legge che regoli la vita della comunità (organi decisioni, funzioni, componenti...); e per fare una legge più adeguata possibile, chiama a scrivere la legge un giurista ebraico (MARIO FALCO), conoscitore esperto del culto ebraico.
Dopo il 1935, la situazione cambia quando il fascismo si avvicina al nazismo e ciò comporta un irrigidimento verso i culti acattolici ponendo dei controlli molto rigidi; e due culti vengo pure vietati: CULTO PENTECOSTALE (tale culto si concretizzava in pratiche che risultavano nocive per l'integrità fisica e psichica italiana--> la motivazione è che tale culto, essendo riferito alla pentecoste cioè la discesa dello spirito santo, riteneva che lo spirito santo agiva quotidianamente nella vita delle persone. I pentecostali avevano pratiche particolari: visioni mistiche, trance... tutte cose che vengono ricondotte allo spirito santo. Nel periodo fascista tutto ciò viene considerato nocivo)e dei TESTIMONI DI GEOVA (la motivazione è che questi ritenevano che lo Stato fosse una incarnazione del demonio ed erano contrari al servizio militare).
Con la seconda guerra mondiale, cade il regime fascista e nel dopoguerra si pone il problema se eliminare o conservare la legislazione fascista (patti lateranensi, legge sui culti ammessi..) e se vengono eliminate con cosa vengono sostituite? A lungo si è dibattuto su questo problema, ma in realtà la scelta più appropriata fu quella di
esiste un ordine statale e un ordine della, chiesa. Quindi se la chiesa invade l'ordine dello Stato e viceversa non posso pretendere di essere definiti indipendenti e si
perde la condizione di parità. Quindi qual è l'ordine della Chiesa e quale quello dello Stato?
Vi sono ambiti sicuro dello Stato, altri della Chiesa, e altri che sono MISTI (es. SISTEMA ELETTORALE -> STATO; REQUISITI PER CUI UN SOGGETTO POSSA DIVENTARE VESCOVO-> CHIESA; MATRIMONIO-> CHIESA e STATO). Ma quando la competenza è mista come si risolve il conflitto? In base all'art. 7 nessuno può prevalere sull'altro ma, è necessaria un NEGOZIATO.
ART. 7 C2: anche qui c'è stata una diatriba interpretativa per comprendere che valore hanno i patti Lateranensi e che forza hanno. Vi sono varie tesi:
Infatti si possono individuare tre possibili interpretazioni dell'art. 7 c2:
Solo un accordo di vertice è conforme alla costituzione. Tuttavia nemmeno questa tesi corrisponde a quanto specifica l'art. 7 c2 specialmente in considerazione di tutte le proposte fatte in assemblea costituente. Infatti sé lo Stato avesse voluto
impegnarsi a stipulare solo concordati, avrebbe dovuto aderire alla proposta di Togliatti che prevede che "i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati in termini
concordatari".
In che modo però si protegge la costituzione? Dettando un regime speciale per le loro modifiche. I patti Lateranensi sono accordi di tipo internazionale e sono equiparati ai trattati internazionali i quali hanno bisogno di una legge esecuzione, ma nel caso dei patti Lateranensi che legge è? ORDINARIA.
Per modificare una legge ordinaria, sarà necessaria un'altra legge ordinaria; nel, caso dei patti lateranensi sarebbe pure così sé non vi fosse l'art.7. C2 perché: " le modifiche dei patti accettate dalle due parti possono essere poste con legge ordinaria ". Quindi se sono unilaterali non possono essere poste con legge ordinaria.
Se lo stato volesse agire unilateralmente dovrebbe usare la REVISIONE COSTITUZIONALE. Infatti la dottrina parla di LEGGE ORDINARIA RINFORZATA, perché si comporta come legge ordinaria ma anche come costituzionale a seconda della legge che si pone.
Tuttavia i Patti lateranensi sono nati prima della costituzione, quindi potrebbero presentare qualche norma che sia in contrasto con la costituzione stessa. Cosa succede? L'ordinamento deve valutare la conformità del diritto ordinario alla costituzione quindi si fa riferimento alla INTERPRETAZIONE DELLA CORTE COST. La Corte Cost. stabilisce alcuni punti importanti:
Quali sono queste norme internaz? CONSUETUDINARIE. Fra queste norme di origine cons. vi è il principio di origine romana secondo cui: un accordo internazionale, stipulato, deve essere rispettato (PACTA SUNT SERVANDA). Se ciò è vero, tutti gli accordi internazionali sono rispettati a livello costituzionale dall'art. 10. Quindi, se lo Stato volesse violare l'accordo, abrogarlo o modificarlo, lo potrebbe fare ma avrebbe bisogno di un procedimento di revisione cost.
Ma su quali basi? Su due argomentazioni:
Sulla base di tutto ciò è stato ritenuto che l'accordo dell'84, per quanto riguarda la forza passiva, sia assimilabile ai patti lateranensi.
Ma il rapporto con la costituzione? Si può fare un referendum abrogativo con tale accordo? La corte cost. ha chiarito che non è cambiato nulla rispetto all'accordo del 1929 quindi anche l'accordo del 1984 può derogare la cost. formale, salvo i limiti dei principi supremi.
Si collega al 7 e lo completa,infatti si occupa dei CULTI ACATTOLICI. È composto da 3 commi:
1c.: TUTTE LE CONFESSIONI RELIGIOSE SONO UGUALMENTE LIBERE (principio di uguaglianza formale)-> norma importante perché prende in
considerazione in modo unitario chiesa cattolica e culti acattolici (generalmente la costituzione li disciplina separatamente perché hanno regime giuridico diverso).
Prevedendo eguale libertà, stabilisce una certa garanzia per tali culti acattolici. Chi sono i soggetti garantiti? Si fa riferimento alle CONFESSIONI RELIGIOSE, ma non è chiaro cosa siano tali confessioni. Nel nostro ordinamento non vi è norma che le definisce. In passato questa lacuna poteva essere poco rilevante ma oggi invece no perché il gruppo delle confessioni religiose è molto ampio. In Italia ci sono circa 916 gruppi identificati come confessioni religiose.
La mancanza di una tale definizione può provocare anche dei problemi pratici perché potrebbero nascondersi anche dei regimi che pongono attività illecite che beneficiano di questo regime di favore.
A livello europeo, c'è qualche norma che aiuta a definire le confessioni? L'unico elemento che abbiamo è una RISOLUZIONE DEL P.E. del 1984 però molto parziale, quindi non riesce bene a risolvere il problema infatti si occupa solo dei NUOVI CULTI cioè culti nati recentemente. Tuttavia la risoluzione tende a specificare COSA UN CULTO NON DEVE FARE, per impedire che dietro il culto possano svilupparsi scopi illeciti.
Gli studiosi hanno cercato di definire le CONFESSIONI RELIGIOSE, con esiti non tanto soddisfacenti. Vi furono numerosi orientamenti:
Oggi la definizione di confessione religiosa è ancora dubbia, solo il Parlamento potrebbe porre rimedio a tale problema.
L'oggetto della garanzia è EGUALE LIBERTÀ: ma ciò non implica il medesimo
trattamento ma lo stato deve garantire a tutte le confessioni religiose la stessa libertà e la stessa possibilità di adesione.
ART. 8 C2: riguarda i culti acattolici e stabilisce che: I CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO HANNO UN DIRITTO DI ORGANIZZARSI SECONDO I PROPRI STATUTI, PURCHÉ TALI STATUTI NON SIANO IN CONSTRASTO CON L'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.
Generalmente si parla di IUS STATUENDI cioè diritto di darsi uno statuto. Non è un obbligo ma solo una facoltà, infatti non tutti i culti hanno uno statuto; tuttavia la presenza dello statuto implica che non sarà mai un qualcosa voluto dall'esterno. Tuttavia il culto non deve contrastare con l'ordinamento giuridico italiano. Dentro uno statuto sicuramente sono inserite:
Generalmente le norme dottrinali sfuggono al controllo dello Stato perché per l'ordinamento non c'è una fede giusta e una sbagliata, non crede in qualcosa. Le norme dottrinali sono insindacabili, invece quelle organizzative potrebbero essere in contrasto con l'ordinamento quindi il parametro dell'art. 8 c2 può essere applicato, quindi non possono essere in contrasto con l'ordinamento italiano.
Ma cosa vuol dire non contrasto? Lo statuto deve rispettare tutte le norme o solo i principi fondamentali? L'interpretazione dominante ritiene che questo controllo vada fatto solo in riferimento ai principi cost. Se consideriamo questi, il principio più importante è quello DEMOCRATICO. Quindi,logicamente,gli statuti dovrebbero rispettare prima di tutto tale principio; ma se si chiedesse veramente, quasi tutti gli statuti dei culti acattolici sarebbero in contrasto con l'ordinamento italiano perché in quasi tutte le confessioni non esistono metodi democratici.
È stato ritenuto che le confessioni religiose sono esentate dall'osservanza del metodo democratico , ciò sulla base del fatto che sono formazioni sociali a base volontaria (partecipazione libera) (esistono anche quelle a base necessaria, dove i
soggetti entrano a far parte della confessione indipendentemente dalla propria volontà).
ART. 8 C3 -> è una novità e riguarda sempre culti acattolici: I RAPPORTI TRA STATO E CULTI ACATTOLICI SONO REGOLATI PER LEGGE SULLA BASE DI INTESE CON LE RELATIVE RAPPRESENTANZE.
Le CONDOTTE ISRAELITICHE sono l'unico esempio di negoziazione tra stato e culto acattolico, con questi il sovrano concedeva agli ebrei di dimorare in cambio del pagamento di una somma di denaro.
Tale art. è molto complesso perché si parla di legge stipulata sulla base di intesa. E quindi l'intesa deve precedere la legge. Da ciò si desume che si è davanti ad una RISERVA DI LEGGE AGGRAVATA perché la legge dispone un accordo per esercitare il potere legislativo; lo stato non può fare la legge in autonomia ma deve
prima fare un accordo con il culto e poi fare la legge.
Per emanare una legge senza intesa, lo Stato dovrebbe derogare l'art. 8 c3 cost., quindi attuare un procedimento di revisione costituzionale.
Perché si parla di intesa e non concordato? Perché il termine concordato riguarda solo la Chiesa cattolica e ciò perché il concordato è assimilato ai trattati internazionali, in quanto una delle parti è lo stato e l'altra è la chiesa, entrambi soggetti di diritto internazionale.
Nel caso dei culti acattolici invece non vi è riconoscimento di soggettività internazionale, quindi in caso di accordo non si fa riferimento ad un ambito Internazionale.
COME SI STIPULA UNA INTESA?
ORGANI: