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riassunti ed appunti diritto ecclesiastico unipa
Tipologia: Appunti
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Il tema della coordinazione deve essere studiato con riferimento alla realtà italiana ed europea. Il cardine attorno a cui ruota il diritto concordatario è il principio della “dualità degli organi”. Tale principio trova una prima consacrazione in Gerasio I (principio “gerasiano”). Nel 404 Gerasio I affermò che vi sono due distinte potestà: del romano pontefice e quella regale. Tale principio rivive nell’art. 7 comma 1 della Cost. Art 7 comma 1: “ Vi sono, dunque, ambiti di materie rispetto ai quali lo Stato non può intervenire autoritativamente in modo che la Chiesa rimanga subordinata allo Stato. Viene in tal modo ribaltata la prospettiva Giurisdizionalista. Il riferimento all’indipendenza e alla sovranità della Chiesa pone il problema dell’autonomia della Chiesa nel nostro sistema giuridico. Se “autonomia” indica la situazione di un ente sganciato da un ente ad esso sovraordinato, nel senso del “superiores non recognoscens”, viene esplicitato il carattere originario dell’ordinamento della Chiesa cattolica. L’autonomia coincide con il carattere originario e primario dell’ordinamento canonico. Secondo la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, in un solo territorio possono convivere più Stati con autonoma sovranità. L’art. 7 riprende la formulazione di Grossetti e di Topini in base alla quale “lo Stato riconosce l’originarietà dell’ordinamento internazionale e di quello canonico”. Si trattava dell’originaria formulazione dell’art. 7 Cost. Altra parte della dottrina con il termine “autonomia” si intende riconoscere che vi sono una serie di rapporti e di attività, ce pur svolgendosi nell’ordinamento dello Stato, indicano un ambito rispetto al quale lo Chiesa è libera di emanare propri provvedimenti. In ogni caso è inopinabile che indipendenza e sovranità siano i caratteri comuni a ciascuno Stato e a ciascun ordinamento. Il fatto che vi siano ambiti di competenza di diverse potestà, non esclude che vi siano potestà di competenza mista, che richiedono una cooperazione “ pro bonus societatis ”. Sebbene la cooperazione non richiede uno strumento tecnico specifico, si preferisce nell’ambito del rapporto Stato-Chiesa cattolica utilizzare il Concordato. L’opzione del Concordato è stata fatta propria dal costituente ex art. 7 comma 2. Art. 7 comma 2 Costituzione: “ Tale richiamo ai Patti Lateranensi non ha, tuttavia, avuto efficacia costituzionalizzante delle norme contenute nei Patti: le norme in essi contenute non hanno carattere costituzionale. La dottrina, invece, ha per lungo tempo ha affermato, invece, che vi fosse stata la Costituzionalizzazione. Tale interpretazione possa essere ottenuta “a contrario” dal secondo comma (no procedura di revisione”). Cosa significa? Se lo Stato intendesse modificare i Patti Lateranensi potrebbe utilizzare solo la procedura ex art. 138 Cost. Tale teoria non può essere accolta: al più le norme di ratifica potrebbero essere considerate costituzionalizzate. La Corte Cost nella sentenza 30/1971 ha sancito che le leggi esecutive dei Patti Lateranensi possono essere assoggettati al parametro di legittimità: la Corte può vagliare la costituzionalità delle norme solo se queste sono assoggettabili a parametro di legittimità costituzionale. L’art. 7 ha equiparato le leggi costituzionali (non Costituzione formale! Ma su un piano leggermente inferiore) alle norme del Concordato, sebbene non sia avvenuta una costituzionalizzazione. Il parametro di costituzionalità, per la Corte, è rappresentato dai principi supremi dell’ordinamento e non dalla Costituzione formale. Si tratta dei principi che indicano gli elementi di struttura su cui si fonda l’ordinata convivenza sociale. Si tratta di principi “super- costituzionali”. Problema della copertura (o la garanzia) costituzionale. L’accordo di revisione del Concordato lateranense del 1984 si è posto conformemente all’art. 138 della Costituzione. Sono state formulate due tesi:
In alcuni Stati europei viene registrata una costante tradizione concordataria (pattizia). Si tratta dell’Austria e della Germania. In Germania al Concordato del 1933 si sono aggiunti nuovi accordi con i nuovi lander (con soggettività giuridica internazionale). A partire dalla riunificazione della Germania (dal 1989), i nuovi lander hanno concluso accordi con la Santa Sede. I lander della Germania dell’est hanno riproposto Concordati prebellici. Gli Stati Satelliti (Polonia, Ungheria, Croazia, Estonia, Lettonia…) dell’Unione sovietica, invece, hanno concluso nuovi accordi con la Santa Sede, differenti da quelli prebellici. Quando gli Stati europei hanno voluto affermare la loro sovranità, si sono proiettati nel diritto internazionale nella particolare materia del diritto concordatario. Nel quadro europeo si possono ricavare alcune tendenze di carattere generale. Vi sono nuovi motivi ispiratori del Concordato: questo non è volto solo a regolamentare le competenze fra Stato e Chiesa, ma anche alla garanzia dell’esercizio della libertà religiosa in senso collettivo. Il diritto di libertà religiosa per sua connotazione si esplica in maniera collettiva in congregazioni, chiese… Con riferimento a tale valenza collettiva vengono stipulati i nuovi Concordati. Gli organismi comunitari dell’UE sono in grado di incidere nei rapporti di tipo pattizio. I rapporti fra Stato e confessioni ex art. 11 del Trattato di Amsterdam sono affidati, in base al principio di sussidiarietà, ai singoli Stati membri. Gli organi dell’UE possono intervenire nella materia concordataria. Ad esempio, è interessante il regolamento del 29 maggio del 2000 sul riconoscimento delle disposizioni… in materia di famiglia e di matrimonio. Tale regolamento fa salve le norme contenute nei Trattati di Italia, Spagna, Malta… Il regolamento, afferma che le sentenze sulla validità del matrimonio emesse in uno Stato Membro hanno valenza anche all’interno degli altri Stati Membri.