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Il Rapporto Stato-Chiesa Cattolica: Autonomia, Concordato e Soggettività Internazionale, Appunti di Diritto Ecclesiastico

riassunti ed appunti diritto ecclesiastico unipa

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 16/03/2020

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marta-di-gaetano-1 🇮🇹

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LEZIONE III
COORDINAZIONE
Il tema della coordinazione deve essere studiato con riferimento alla realtà italiana ed europea.
Il cardine attorno a cui ruota il diritto concordatario è il principio della “dualità degli organi”.
Tale principio trova una prima consacrazione in Gerasio I (principio “gerasiano”).
Nel 404 Gerasio I affermò che vi sono due distinte potestà: del romano pontefice e quella
regale.
Tale principio rivive nell’art. 7 comma 1 della Cost.
Art 7 comma 1: “
Vi sono, dunque, ambiti di materie rispetto ai quali lo Stato non può intervenire
autoritativamente in modo che la Chiesa rimanga subordinata allo Stato. Viene in tal modo
ribaltata la prospettiva Giurisdizionalista.
Il riferimento all’indipendenza e alla sovranità della Chiesa pone il problema dell’autonomia
della Chiesa nel nostro sistema giuridico. Se “autonomia” indica la situazione di un ente
sganciato da un ente ad esso sovraordinato, nel senso del “superiores non recognoscens”,
viene esplicitato il carattere originario dell’ordinamento della Chiesa cattolica. L’autonomia
coincide con il carattere originario e primario dell’ordinamento canonico.
Secondo la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, in un solo territorio possono
convivere più Stati con autonoma sovranità.
L’art. 7 riprende la formulazione di Grossetti e di Topini in base alla quale “lo Stato riconosce
l’originarietà dell’ordinamento internazionale e di quello canonico”. Si trattava dell’originaria
formulazione dell’art. 7 Cost.
Altra parte della dottrina con il termine “autonomia” si intende riconoscere che vi sono una
serie di rapporti e di attività, ce pur svolgendosi nell’ordinamento dello Stato, indicano un
ambito rispetto al quale lo Chiesa è libera di emanare propri provvedimenti.
In ogni caso è inopinabile che indipendenza e sovranità siano i caratteri comuni a ciascuno
Stato e a ciascun ordinamento.
Il fatto che vi siano ambiti di competenza di diverse potestà, non esclude che vi siano potestà
di competenza mista, che richiedono una cooperazione “pro bonus societatis”. Sebbene la
cooperazione non richiede uno strumento tecnico specifico, si preferisce nell’ambito del
rapporto Stato-Chiesa cattolica utilizzare il Concordato.
L’opzione del Concordato è stata fatta propria dal costituente ex art. 7 comma 2.
Art. 7 comma 2 Costituzione: “
Tale richiamo ai Patti Lateranensi non ha, tuttavia, avuto efficacia costituzionalizzante delle
norme contenute nei Patti: le norme in essi contenute non hanno carattere costituzionale.
La dottrina, invece, ha per lungo tempo ha affermato, invece, che vi fosse stata la
Costituzionalizzazione. Tale interpretazione possa essere ottenuta “a contrario” dal secondo
comma (no procedura di revisione”). Cosa significa? Se lo Stato intendesse modificare i Patti
Lateranensi potrebbe utilizzare solo la procedura ex art. 138 Cost. Tale teoria non può essere
accolta: al più le norme di ratifica potrebbero essere considerate costituzionalizzate.
La Corte Cost nella sentenza 30/1971 ha sancito che le leggi esecutive dei Patti Lateranensi
possono essere assoggettati al parametro di legittimità: la Corte può vagliare la costituzionalità
delle norme solo se queste sono assoggettabili a parametro di legittimità costituzionale. L’art. 7
ha equiparato le leggi costituzionali (non Costituzione formale! Ma su un piano leggermente
inferiore) alle norme del Concordato, sebbene non sia avvenuta una costituzionalizzazione.
Il parametro di costituzionalità, per la Corte, è rappresentato dai principi supremi
dell’ordinamento e non dalla Costituzione formale. Si tratta dei principi che indicano gli
elementi di struttura su cui si fonda l’ordinata convivenza sociale. Si tratta di principi “super-
costituzionali”.
Problema della copertura (o la garanzia) costituzionale.
L’accordo di revisione del Concordato lateranense del 1984 si è posto conformemente all’art.
138 della Costituzione.
Sono state formulate due tesi:
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LEZIONE III

COORDINAZIONE

Il tema della coordinazione deve essere studiato con riferimento alla realtà italiana ed europea. Il cardine attorno a cui ruota il diritto concordatario è il principio della “dualità degli organi”. Tale principio trova una prima consacrazione in Gerasio I (principio “gerasiano”). Nel 404 Gerasio I affermò che vi sono due distinte potestà: del romano pontefice e quella regale. Tale principio rivive nell’art. 7 comma 1 della Cost. Art 7 comma 1: “ Vi sono, dunque, ambiti di materie rispetto ai quali lo Stato non può intervenire autoritativamente in modo che la Chiesa rimanga subordinata allo Stato. Viene in tal modo ribaltata la prospettiva Giurisdizionalista. Il riferimento all’indipendenza e alla sovranità della Chiesa pone il problema dell’autonomia della Chiesa nel nostro sistema giuridico. Se “autonomia” indica la situazione di un ente sganciato da un ente ad esso sovraordinato, nel senso del “superiores non recognoscens”, viene esplicitato il carattere originario dell’ordinamento della Chiesa cattolica. L’autonomia coincide con il carattere originario e primario dell’ordinamento canonico. Secondo la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, in un solo territorio possono convivere più Stati con autonoma sovranità. L’art. 7 riprende la formulazione di Grossetti e di Topini in base alla quale “lo Stato riconosce l’originarietà dell’ordinamento internazionale e di quello canonico”. Si trattava dell’originaria formulazione dell’art. 7 Cost. Altra parte della dottrina con il termine “autonomia” si intende riconoscere che vi sono una serie di rapporti e di attività, ce pur svolgendosi nell’ordinamento dello Stato, indicano un ambito rispetto al quale lo Chiesa è libera di emanare propri provvedimenti. In ogni caso è inopinabile che indipendenza e sovranità siano i caratteri comuni a ciascuno Stato e a ciascun ordinamento. Il fatto che vi siano ambiti di competenza di diverse potestà, non esclude che vi siano potestà di competenza mista, che richiedono una cooperazione “ pro bonus societatis ”. Sebbene la cooperazione non richiede uno strumento tecnico specifico, si preferisce nell’ambito del rapporto Stato-Chiesa cattolica utilizzare il Concordato. L’opzione del Concordato è stata fatta propria dal costituente ex art. 7 comma 2. Art. 7 comma 2 Costituzione: “ Tale richiamo ai Patti Lateranensi non ha, tuttavia, avuto efficacia costituzionalizzante delle norme contenute nei Patti: le norme in essi contenute non hanno carattere costituzionale. La dottrina, invece, ha per lungo tempo ha affermato, invece, che vi fosse stata la Costituzionalizzazione. Tale interpretazione possa essere ottenuta “a contrario” dal secondo comma (no procedura di revisione”). Cosa significa? Se lo Stato intendesse modificare i Patti Lateranensi potrebbe utilizzare solo la procedura ex art. 138 Cost. Tale teoria non può essere accolta: al più le norme di ratifica potrebbero essere considerate costituzionalizzate. La Corte Cost nella sentenza 30/1971 ha sancito che le leggi esecutive dei Patti Lateranensi possono essere assoggettati al parametro di legittimità: la Corte può vagliare la costituzionalità delle norme solo se queste sono assoggettabili a parametro di legittimità costituzionale. L’art. 7 ha equiparato le leggi costituzionali (non Costituzione formale! Ma su un piano leggermente inferiore) alle norme del Concordato, sebbene non sia avvenuta una costituzionalizzazione. Il parametro di costituzionalità, per la Corte, è rappresentato dai principi supremi dell’ordinamento e non dalla Costituzione formale. Si tratta dei principi che indicano gli elementi di struttura su cui si fonda l’ordinata convivenza sociale. Si tratta di principi “super- costituzionali”. Problema della copertura (o la garanzia) costituzionale. L’accordo di revisione del Concordato lateranense del 1984 si è posto conformemente all’art. 138 della Costituzione. Sono state formulate due tesi:

  1. Anche i nuovi accordi (anche quello del 1984) risultano garantiti in base al principio internazionale concordatario dello “stare pactis”, cui l’art. 7 ha dato rilievo costituzionale. Ogni violazione sul piano interno implica anche una violazione delle norme internazionali. L’art 7 accorda un criterio internazionale allo “stare pactis”.
  2. Finocchiaro: l’art. 7 si è concentrato solo sulla situazione esistente al momento dell’emanazione della Carta Costituzionale. Dunque, l’art. 7 non garantisce i nuovi accordi. Tali accordi sarebbero comunque coperti dall’art. 10 della Costituzione, in base al principio “pacta sunt servanda”. Tale principio è “la norma base di qualsiasi ordinamento e nello specifico di quello internazionale” (Kelsen). Lo stesso avviene con i Trattati istitutivi dell’UE. Entrambe queste tesi (art. 7 o art. 10) postulano a monte la natura istituzionalistica del Concordato. Il Concordato viene, allora, considerato un atto di diritto internazionale. Il Concordato è un negozio di diritto internazionale siglato da due ordinamenti giuridici primari entrambi soggetti anche di diritto internazionale. Il problema della natura giuridica dei concordati è una questione complessa, su cui si è discusso a lungo con sforzi cospicui della dottrina. Il richiamo all’esperienza storica dimostra come sia impossibile accostare i Concordati medievali (con natura privilegiario) con quelli siglati nel secolo scorso e nell’attuale (con natura pattizia). Secondo una Teoria Curialista ( scuola di Curia) il Concordato è una Lex particolare con carattere privilegiario: legge emanata per una fattispecie particolare (= legge ad personam). Tale legge consente allo Stato di intervenire in materia che la Chiesa considera di sua competenza. Si tratta di una dottrina che affonda le sue radici nel “ius pubblicum ecclesiasticum externo”, che si fonda sul principio per il quale la Chiesa si considera “socies in suo genere maxima et superior” (massima e sovraordinata allo Stato). In tal modo la Chiesa concede allo Stato di intervenire in materie, che ritiene essere di propria competenza. Secondo una teoria recente tedesca, il Concordato non avrebbe una natura giuridica se non quando diventa legge dello Stato. Si tratta della Teoria Legale. dunque, il Concordato avrebbe valenza di accordo politico. Avrebbe al più valenza di accordo di diritto pubblico interno. Tale teoria si giustifica nel contesto tedesco, in cui le Chiese sono enti di diritto pubblico. In Italia, invece, non si è mai ritenuto che la Chiesa avesse i caratteri di un ente a connotazione pubblica: la confessione non proviene dallo Stato. Secondo il prof. Catalano, in un diverso e più recente approccio, il Concordato è considerato quale atto di “diritto terzo” (rispetto a Chiesa e Stato): atto che sorge dall’incontro della volontà fra l’ordinamento della Chiesa e dello Stato. L’ordinamento, dunque, sorgerebbe nel momento in cui Stato e Chiesa si accordano nel dar vita a un Concordato. Tale tesi è stata fortemente criticata dalla dottrina, specialmente dalla spagnola: un Concordato non può dar vivere ad un ordinamento e vivere di esso. Catalano ribadisce che quando Stato e Chiesa si accordano per concludere un Concordato, esprimono la volontà di attenersi a regole generali che non sorgono di volta in volta, ma che sono presupposte. Si tratta, allora, della concretizzazione della volontà delle parti di regole presupposte. Perde, dunque, valore la tesi che il Concordato nasce come ordinamento autonomo. Il Concordato, semmai, è un atto di diritto internazionale, in quanto le parti nello stipularlo hanno seguito le norme di diritto internazionale. Si tratta delle regole dello “stare pactis”, dello “rebus sic stantibus”; inoltre occorre far riferimento al principio “impossibilia nemo tenetur”. Da ciò è derivata la convinzione che non si tratti di un ordinamento autonomo da di uno di diritto internazionale. Secondo Catalano, inoltre, alcune regole di diritto internazionale non si applicano ai concordati, come la regola della mobilità delle frontiere. Quando durante la Seconda Guerra Mondiale, ad esempio, quando l’Italia si appropriò delle isole greche dell’Egeo, dovette essere emesso un nuovo Concordato, in quanto il precedente non si poteva estendere in caso di mobilità dei confini. Per Catalano, inoltre, il mutamento della sovranità non impegna le parti al rispetto delle norme concordate (“res inter alios acta neque nocet neque prodet”: l’accordo siglato fra due parti non si applica alle parti subentrate alle prime).

QUADRO EUROPEO

In alcuni Stati europei viene registrata una costante tradizione concordataria (pattizia). Si tratta dell’Austria e della Germania. In Germania al Concordato del 1933 si sono aggiunti nuovi accordi con i nuovi lander (con soggettività giuridica internazionale). A partire dalla riunificazione della Germania (dal 1989), i nuovi lander hanno concluso accordi con la Santa Sede. I lander della Germania dell’est hanno riproposto Concordati prebellici. Gli Stati Satelliti (Polonia, Ungheria, Croazia, Estonia, Lettonia…) dell’Unione sovietica, invece, hanno concluso nuovi accordi con la Santa Sede, differenti da quelli prebellici. Quando gli Stati europei hanno voluto affermare la loro sovranità, si sono proiettati nel diritto internazionale nella particolare materia del diritto concordatario. Nel quadro europeo si possono ricavare alcune tendenze di carattere generale. Vi sono nuovi motivi ispiratori del Concordato: questo non è volto solo a regolamentare le competenze fra Stato e Chiesa, ma anche alla garanzia dell’esercizio della libertà religiosa in senso collettivo. Il diritto di libertà religiosa per sua connotazione si esplica in maniera collettiva in congregazioni, chiese… Con riferimento a tale valenza collettiva vengono stipulati i nuovi Concordati. Gli organismi comunitari dell’UE sono in grado di incidere nei rapporti di tipo pattizio. I rapporti fra Stato e confessioni ex art. 11 del Trattato di Amsterdam sono affidati, in base al principio di sussidiarietà, ai singoli Stati membri. Gli organi dell’UE possono intervenire nella materia concordataria. Ad esempio, è interessante il regolamento del 29 maggio del 2000 sul riconoscimento delle disposizioni… in materia di famiglia e di matrimonio. Tale regolamento fa salve le norme contenute nei Trattati di Italia, Spagna, Malta… Il regolamento, afferma che le sentenze sulla validità del matrimonio emesse in uno Stato Membro hanno valenza anche all’interno degli altri Stati Membri.