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diritto ecclesiastico
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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La scienza giuridica ha carattere unitario. Essa studia la produzione, l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche (che a differenza delle altre regole che governano la società non possono essere fatte osservare con la forza dall’ordinamento). La scienza giuridica prende in considerazione un fenomeno molto esteso, ossia un intero ordinamento statale ed esamina tutti gli aspetti giuridici di esso. In particolare, il diritto ecclesiastico studia il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato rivolto alla disciplina del fenomeno religioso. Dunque, nonostante l’aggettivo “ecclesiastico” possa far pensare che tale diritto abbia ad oggetto lo studio di un ordinamento confessionale, esso si occupa di uno degli aspetti dell’ordinamento statale, tanto che per alcuni autori sarebbe più appropriato parlare di “ diritto ecclesiastico civile ”. Il diritto ecclesiastico appartiene all’area del diritto pubblico. Dunque, esso principalmente pone ad oggetto del suo studio norme costituzionali e norme che disciplinano l’attività della pubblica amministrazione. Tuttavia, esso è anche collegato ad altri rami del diritto, ad es., al il diritto civile, per il riconoscimento del matrimonio religioso; al diritto internazionale, per studiare la posizione della Santa Sede, la natura dei trattati e dei concordati da questa stipulati. Dalla fine della seconda guerra mondiale, la dottrina ha considerato le norme di diritto ecclesiastico una base per esaminare la posizione di libertà dell’individuo (credente e non) rispetto allo Stato ed alle confessioni religiose; dunque ha qualificato il diritto ecclesiastico come legislatio libertatis. La concezione del diritto ecclesiastico come legislatio libertatis è un postulato dalla scuola storica del diritto che ebbe in Francesco Ruffini uno dei maggiori rappresentanti in Italia. Il Ruffini osservava che i rapporti tra Stato e Chiesa devono essere considerati dal punto di vista del cittadino ad un assetto di tali rapporti che garantisca e rispetti innanzitutto la sua libertà di fede. Sebbene tale qualifica trova riscontro nelle norme della Costituzione riguardanti il fattore religioso, essa non è esaustiva in quanto una larga parte delle norme di diritto ecclesiastico non si concilia con lo schema della garanzia della libertà individuale (ad es., le disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulla gestione del loro patrimonio possono essere considerate in chiave di libertà delle organizzazioni confessionali, ma non dei singoli). Dunque, il diritto ecclesiastico non si presenta soltanto come studio di una legislatio libertatis. Esso è analisi di un settore dell’ordinamento statuale in cui, accanto alla garanzia della libertà individuale, si devono considerare le vicende organizzative dalle quali ha origine il fattore religioso.
Le fonti di cognizione del diritto ecclesiastico si trovano in disposizioni legislative dello Stato emanate unilateralmente oppure in esecuzione di accordi con le confessioni religiose. Esse sono:
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. Tale III comma protegge e garantisce, insieme con l’art. 7 Cost., le norme di derivazione concordataria, anch’esse fonte del diritto ecclesiastico civile. All’ art. 19 si afferma che “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”. All’ art. 20 si afferma che “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”. Inoltre, nella Costituzione si individuano alcune disposizioni che disciplinano il fattore religioso in modo indiretto, come avviene in presenza delle norme che garantiscono le libertà civili, quali l’art. 2 Cost.
Le fonti di produzione del diritto ecclesiastico, ovvero tuti quei procedimenti attraverso cui si formano legittimamente le norme, sono di vario livello e pongono alcuni problemi. Infatti, le norme dettate dalla Legge di esecuzione dei Patti Lateranensi o dalla Legge che dà esecuzione alle intese con le confessioni religiose possono rinvenire la loro fonte normativa alternativamente nella legge ordinaria o nella legge costituzionale. Al riguardo, rilevano gli artt. 7 e 8 III comma Cost., i quali indicano che per l’esecuzione o l’approvazione di un nuovo accordo fra Stato e Chiesa cattolica (o confessione che ha stipulato un’intesa approvata per legge) diretto a modificare le norme a suo tempo concordate, è sufficiente una legge ordinaria (al riguardo si parla di decostituzionalizzazione ). Invece, quando il legislatore intende modificarle per propria autonoma delibera, deve ricorrere ad una legge costituzionale. La legge ordinaria è la fonte principale delle norme di diritto ecclesiastico nel settore non garantito dagli artt. 7 e 8 III comma Cost. Essa disciplina senza problemi le materia non toccate da alcun accordo fra Stato e confessioni religiose. Invece, quando la legge ordinaria è chiamata ad applicare le norme introdotte da altra legge esecutiva di un accordo Stato-confessioni ci si chiede in quale misura, oltre a norme secundum legem , possa dettare norme praeter legem o contra legem. Dopo la stipulazione del Concordato del 1929, si dubitò circa la conformità delle norme di applicazione poste dalle leggi sul matrimonio e sugli enti ecclesiastici ed il patrimonio, alla legge che aveva reso esecutivo il Concordato (L. 810/29). Al riguardo, sulla base del principio della specialità si affermò la prevalenza delle norme poste dalle leggi di applicazione, rispetto alla legge generale di esecuzione del Concordato. Dunque, il primo grado nella gerarchia delle fonti di produzione è rappresentato dalle norme applicative del Concordato Lateranense ; il secondo, dalla legge generale di esecuzione del Concordato. Scendendo lungo la scala gerarchica delle fonti si ritrovano:
quest’ultimo ha ritenuto che i poteri di indirizzo del Parlamento potessero essere esercitati anche in base all’informativa (e presentò al Parlamento soltanto le linee fondamentali del progetto di accordo). Attualmente, i poteri di indirizzo non risultano intesi in modo univoco. In particolare, quando il Parlamento approva la legislazione ecclesiastica decisa dal Governo, quest’ultimo si assume un impegno di carattere politico. Infatti, l’approvazione si basa principalmente sulla fiducia delle Camere al Governo.
In occasione della modificazione del Concordato del 1929, si è posta l’attenzione sulla disciplina degli enti ecclesiastici. Al riguardo, si possono individuare alcune decisioni controverse riguardanti il diritto statuale. In particolare,:
È possibile approcciarsi allo studio del diritto ecclesiastico seguendo 2 diverse teorie:
Capitolo 2: La religione e l’organizzazione del potere civile
Il fenomeno religioso ha ed ha sempre avuto una grandissima importanza all’interno di ogni società. Nella lingua latina, il termine “ religio ” comprendeva sia il culto del divino, sia la superstizione. Nella Roma arcaica non vi era distinzione tra istituzioni politiche ed organizzazione religiosa. Tale situazione rimase immutata anche con l’avvento della Repubblica. In tale periodo il governo civile si distingue dal sacerdozio, ma il collegio pontificale viene considerato un organo dello Stato e continua a svolgere una funzione pubblica. Soltanto con la Legge delle XII Tavole del IV sec. a.C. viene data ai romani la possibilità di conoscere le leggi civili, fino a quel momento conosciute soltanto dai sacerdoti. Con l’avvento dell’ Impero , le funzioni di pontefice massimo furono assunte direttamente dall’imperatore, il quale diventò divus , ossia divinità oggetto di culto. Ciò giustifica l’avversione dell’autorità imperiale nei confronti dei cristiani: essi disconoscendo la divinità dell’imperatore si rendevano rei di lesa maestà. A tale situazione seguono diversi sistemi di rapporti tra Stato e confessioni religiose : cesaro- papismo; giurisdizionalismo; teocrazia; separatismo.
Nel 313 d.C. Costantino (con l’Editto di Milano) e Licino (con l’Editto di Nicomedia) riconobbero il cristianesimo come religione ufficiale dell’Impero Romano. Gli imperatori romani si convertirono al cristianesimo e diventarono i capi supremi della Chiesa (dunque, ancora è forte il legame tra Stato e Chiesa; ad es., era l’Imperatore che convocava i Concili o che ne rendeva esecutivi i decreti o i dogmi di fede). Tale sistema dei rapporti fra Stato e religione è stato definito cesaro-papismo , ad indicare che un’unica autorità suprema era contemporaneamente temporale e spirituale. Il cesaro-papismo cessò nell’Europa Occidentale con la fine dell’Impero Romano di Occidente (in cui viene meno infatti il potere di un’autorità politica centrale che potesse rivendicare un potere supremo su tutta la Chiesa), ma persistette nell’impero di Bisanzio sino al sul crollo nel 1453.
Mentre scema l’autorità dell’imperatore, diviene più forte quella del Vescovo di Roma, il quale rivendica anche un potere temporale. Successivamente, con la caduta dell’impero Romano d’Occidente viene meno l’unità del potere civile con il potere ecclesiastico e la dottrina evangelica afferma la distinzione tra i due poteri , ma continuano dubbi circa la loro delimitazione. Poi (all’alba dello Stato moderno), iniziano a sorgere diversi Stati organizzati sotto il potere di un principe, il quale ha la suprema potestà sul territorio , nel senso che è non è sottomesso da nessun’altra autorità né papale né imperiale. Tale sistema dei rapporti fra Stato e religione è stato definito giurisdizionalismo , in quanto il re, forte del principio di legittimità, intendeva unificare ogni potere sotto la propria giurisdizione. Al riguardo, Niccolò Macchiavelli descrive lo Stato come assoluto, territorialista e giurisdizionalista. Le guerre di religione che si formano in tale periodo si concludono con la pace di Augusta del 1555, la quale attribuisce ai Principi il ius reformandi , ossia il potere di imporre la religione da essi professata a quei sudditi che non avessero preferito emigrare in altro Paese. Soltanto con la pace di Westfalia del 1648, inizia ad aversi riguardo per le minoranze religiose, attribuendo uguali diritti a cattolici, luterani e calvinisti. Il termine “ giurisdizionalismo ” indica il prevalere della giurisdizione statale su quella ecclesiastica. In realtà tale denominazione comprende diversi sistemi in cui la Chiesa era subordinata allo Stato e che hanno assunto varie denominazioni:
Dalla potestas directa in temporalibus derivano varie conseguenze:
Dopo l’indebolimento dell’autorità papale e dopo la rottura dell’unità dei cristiani d’Occidente avutasi con la riforma, subito dopo il Concilio di Trento, nella sua opera De Summo Pontefice , Roberto Bellarmino delinea la potestas indirecta in temporalibus. Essa consisteva nel potere della Chiesa di regolare con proprie leggi anche i rapporti civili, di sciogliere i fedeli dall’obbligo di osservanza delle leggi civili contrarie agli interessi ecclesiastici e di premere sui governanti affinché tali leggi non fossero emanate. Oggi alcuni esempi di Stato teocratico sono riscontrabili nel mondo islamico.
Un’ulteriore sistema di rapporti fra Stato e confessioni religiose è rappresentato dal separatismo. L’idea separatista è stata proposta originariamente per realizzare l’indipendenza della Chiesa e per tutelare i suoi interessi, andando anche contro quelli statali. A tal fine esso è stato sostenuto nell’‘800 in Europa dal Protestantesimo liberale tedesco e dal cattolicesimo liberale svizzero e francese. In comune vi era la considerazione che la religione, ossia il rapporto tra uomo e Dio, è qualcosa di estremamente personale. Dunque, non può esistere una Chiesa di Stato e gli ecclesiastici non sono e non devono essere considerati pubblici ufficiali.
Altro fine del separatismo è quello di far prevalere l’autorità dello Stato (corrente anti- ecclesiastica). Uno dei promotori di tale teoria è stato Ruggero Williams , il quale considerava lo Stato un ente del tutto laico che non doveva interferire in materia di religione. Dunque, la Chiesa era considerata una corporazione privata non avente nulla in comune con lo Stato.
Negli USA , alla fine del ‘700, in seguito al processo che portò all’indipendenza delle colonie inglesi, l’unico modo per superare i contrasti esistenti tra le varie teocrazie locali era quello di adottare un separatismo fondato sulla libertà religiosa , proclamata dal primo emendamento della Dichiarazione della Virginia del 1776. Tale emendamento vieta al Congresso di approvare leggi che abbiano il fine di proibire o imporre una determinata confessione religiosa.
Per quanto riguarda i Paesi dell’Est Europeo , nell’URSS, l’art. 52 Cost. dichiarava che la Chiesa è separata dallo Stato. Tuttavia, in tale ordinamento le libertà individuali erano concepite nella visione marxista-leninista, ossia in funzione del fine (deciso dal partito) che la società doveva raggiungere. Dunque, l’art. 52 Cost. garantiva la libertà di coscienza (ossia il diritto di professare qualsiasi religione o nessuna) ed il diritto di praticare il culto, ma non riconosceva il diritto di svolgere propaganda religiosa. Era ammesso soltanto il diritto di svolgere propaganda ateistica, in quanto secondo i principi marxisti-leninisti, il buon cittadino deve contribuire a liberare i compatrioti dalle convinzioni errate ed illusorie sul mondo. Possiamo affermare che nell’URSS la separazione tra Stato e Chiesa era anti-ecclesiastica.
In Italia il separatismo è stato uno strumento politico per risolvere la c.d. questione romana nel quadro dell’unità d’Italia. Cavour ha enunciato la testi separatista attraverso la celebre formula “Libera Chiesa in Libero Stato”. Tuttavia, tale sistema ha avuto una modesta applicazione in Italia. In particolare, sino ai Patti Lateranensi del 1929 il sistema dei rapporti fra Stato e Chiesa era qualificabile come giurisdizionalismo liberale , in quanto tutte le varie denominazioni cristiane riformate dovevano rispettare le norme di diritto comune, mentre la Chiesa cattolica e le Comunità israelitiche erano regolate da norme speciali Agli inizi del secolo, il rapporto fra libertà religiosa ed uguaglianza di trattamento delle confessioni religiose divenne oggetto di una controversia dottrinale tra 2 maestri:
Dopo l’entrata in vigore della Costituzione, il separatismo è stato riproposto sempre in funzione anti-ecclesiastica da:
Chi critica il separatismo di tipo ottocentesco, propone una separazione tra Stato e confessioni religiose secondo cui il cittadino deve essere messo nelle condizioni di formare i propri personali convincimenti di doverosità religiosa o laica; mentre le confessioni religiose devono essere libere di adempiere ai propri compiti nel rispetto del principio di uguaglianza. Al riguardo, occorre precisare che il principio della separazione tra Stato e confessioni religiose è un postulato dell’idea liberale , secondo cui nello Stato di diritto è essenziale lasciare i cittadini liberi di orientarsi in materia politica, filosofica, scientifica ed anche religiosa. In presenza di istituzioni (quali quelle religiose) insediate nel territorio, è necessario che lo Stato operari una separazione dei suoi poteri da quelli propri di esse. Si tratta di una separazione in senso giuridico, attuata per lasciare liberi gli uomini di accettare spontaneamente le dottrine religiose o morali che possono formarsi. Secondo la dottrina liberare, lo strumento per realizzare la libertà e la parità di trattamento è la legge dello Stato , in quanto i Concordati, avendo un contenuto privilegiato, sarebbero atti in contrasto con il principio di uguaglianza. Tuttavia occorre sottolineare che la disciplina privilegiata a favore di una confessione religiosa non può essere introdotta soltanto attraverso una legge esecutiva di un accordo, ma anche attraverso una legge prodotta unilateralmente dal legislatore. Dunque, il contenuto privilegiato non dipende dal sistema separatista né dal sistema concordatario. Esso può trovarsi tanto nell’uno quanto nell’altro. Infatti, ciò che conta nella vita degli individui e dei gruppi sociali è il rispetto dei valori di libertà ed uguaglianza, non l’esclusione per principio di accordi fra lo Stato e le confessioni religiose.
In questa prospettiva è possibile affermare che l’art. 7 I comma Cost. considera i concordati ecclesiastici come accordi fra due ordinamenti primari, ossia atti simili ai trattati internazionali. Ne consegue che quando l’Italia conclude un concordato, essa è legata al rispetto delle norme internazionali generali riguardanti quella determinata materia. Da sottolineare che questo riconoscimento costituzionale non impegna l’ordinamento internazionale. In tale ambito i concordati possono essere considerati simili ai trattati internazionali soltanto in presenza di una norma dell’ordinamento internazionale che riconosca ad essi tale natura giuridica.
Un altro importante problema è quello della qualificazione dello Stato a livello costituzionale rispetto alle credenze religiose. Al riguardo, principalmente si distingue tra:
Per quanto riguarda la qualificazione confessionale dello Stato italiano , la nostra Costituzione non contiene alcuna norma indicativa: non si afferma la laicità, né si designa una religione come religione di Stato. Su questo stato di cose si sono sviluppate 3 interpretazioni:
Oggi lo Stato considera con favore la Chiesa cattolica, ma nella sua azione esso è ispirato da principi laici. Questo atteggiamento trova giustificazione in 2 divere fonti:
Tuttavia, il principio confessionista è espressamente abrogato dalla Costituzione stessa quando essa afferma i principi di libertà ed uguaglianza.
Ne consegue che la qualifica della Repubblica che emerge dalla Costituzione formale (artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20) è quella di uno Stato liberale e pluralista , che:
Per qualificare la posizione dello Stato nei confronti del fenomeno religioso, oltre alle norme costituzionali, devono essere considerate anche le disposizioni normative (sempre attinenti al fenomeno religioso) di livello pari o inferiore a quelle costituzionali, in particolare le norme introdotte in esecuzione di accordi con le confessioni religiose. Da qui emerge che lo Stato vede nella reciproca collaborazione con la Chiesa cattolica un mezzo per conseguire la promozione dell’uomo ed il bene del Paese, dichiarazione che contrasta con la laicità dello Stato.
Al riguardo, la Corte Costituzionale con la sentenza (interpretativa di rigetto) 203/1989, ha ritenuto che dalle norme costituzionali che qualificano la Repubblica come liberale e pluralista (artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20), sarebbe desumibile il principio supremo della laicità dello Stato italiano. Essa ha precisato che tale principio “Implica non indifferenza dello Stato dinnanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”.
Tuttavia, esaminando più attentamente le stesse disposizioni costituzionali, il principio supremo dell’ordinamento costituzionale sembra essere quello di libertà e pluralismo. La qualifica di “laico” è generica risultando inadeguata per uno Stato che assume nei confronti del fenomeno sociale religioso un forte interessamento. Inoltre, la qualifica di “laico” è ambigua , in quanto indica soltanto una parte della società italiana che in relazione a certe tematiche morali (ad es., l’aborto) si pone in contrapposizione con i principi sostenuti dalla Chiesa cattolica. Dal momento che la Repubblica è una cosa comune, non può essere denominata né laica né cattolica.
La politica legislativa italiana in materia ecclesiastica dal 1848 al 1922 La storia della politica ecclesiastica italiana è divisibile in 3 periodi:
Alle elezioni del 1919 i fasci esposero un programma che ricavava alcune idee della sinistra italiana. Fra queste, la tesi che occorreva di nuovo devolvere allo Stato i beni ecclesiastici (programma era anticlericale) ma non riuscirono a mandare alcun deputato in Parlamento. Con le elezioni del 1921, ottenne il mandato parlamentare Mussolini. Nel suo primo discorso alla Camera mostrò che il programma di politica ecclesiastica del fascismo era cambiato: trattando della politica estera, sottolineò come mantenere buoni rapporti con il Papato era necessario per accrescere l’influenza dell’Italia nel mondo. Inoltre, la religione cattolica viene considerata un mezzo utile per cementare l’unità spirituale della nazione.
Tra le prime norme a favore della religione cattolica si segnalano la legge sulla stampa, che reintroduceva il delitto di vilipendio della religione di Stato; ed il regio decreto disciplinante i programmi didattici di istruzione elementare che prevedeva che la dottrina cattolica fosse fondamento e coronamento dell’istruzione. Poi, nel 1925 il governo istituì una commissione mista per la revisione della legislazione ecclesiastica, alla quale partecipavano a titolo personale alcuni ecclesiastici. Tali lavori furono successivamente abbandonati in quanto la Santa Sede affermò essi non la impegnavano in alcun misura. Nel frattempo i partiti politici erano stati sciolti ed il fascismo aveva tutto il potere per sé. In tale clima iniziarono nel 1926 le trattative per la stipulazione di quegli accordi che avrebbero preso il nome di Patti lateranensi. Essi riguardavano la soluzione della questione romana (cui è dedicato il Trattato) e le condizioni della religione e della Chiesa in Italia (cui è dedicato il Concordato). Il Concordato del 1929 riconosceva ampia libertà alla Chiesa cattolica, rinunciava a taluni vecchi strumenti dell’apparato giurisdizionalista, ma manteneva in vigore quelli ritenuti ancora funzionali, come l’assenso governativo alle nomine di vescovi e parroci. Nel 1929 il governo sottopose le leggi per l’esecuzione dei Patti all’approvazione delle Camere largamente amiche. L’unico discorso di opposizione fu pronunciato da Benedetto Croce. Per il resto il Parlamento approvò rapidamente i Patti e le leggi che davano ad essi esecuzione.
Da sottolineare che il Concordato non portò ad una pace assoluta, in quanto il timore che i circoli di azione cattolica svolgessero attività politica o sindacale indusse i fascisti ad azioni violente contro sedi e persone, che cessarono soltanto con il nuovo e specifico accordo del 1931 circa l’educazione della gioventù. Del resto la Conciliazione era soltanto funzionale, in quanto avvenne tra uno Stato autoritativo ed una Chiesa non ancora pacificata con il mondo moderno. In ogni caso, molti provvedimenti politici furono approvati dalla Chiesa, quali la conquista dell’Etiopia (che avrebbe agevolato in quella terra l’attività missionaria) e l’intervento nella guerra civile spagnola a sostegno del generale Franco (che contrastava il comunismo ateo).
Il Governo mantenne la promessa di rinvigorire il principio della religione di Stato promulgando leggi che vietavano di professare religioni diverse da quella cattolica. Dunque, le minoranze religiose furono debellate. Inoltre, il codice penale del 1930 prevedeva il reato contro il sentimento religioso e puniva il vilipendio della religione dello Stato. I buoni rapporti tra Stato e Chiesa cessarono quando il Governo decise di attuare i principi razzisti che si erano diffusi in Germania con il nazismo (1938). Caduto il fascismo, negli anni che hanno preceduto la formazione della Repubblica, i rapporti tra Stato e confessioni religiose sono andati avanti sulla base del Concordato e delle leggi del 1929-1931.
Il V Congresso del Partito comunista sottolineò l’importanza che aveva la pace religiosa per le classi lavoratrici. Era questa l’atmosfera politica che portò alla formazione delle norme costituzionali per la disciplina del fenomeno sociale religioso e alla riconferma dei Patti lateranensi. Gli unici ad opporsi furono i partiti della sinistra laica, ossia il Partito d’azione ed il Partito repubblicano. In relazione all’art. 7 Cost. (riguardante il richiamo dei Patti Lateranensi nella Costituzione), i deputati del Partito liberale erano divisi fra favorevoli e contrari; mentre la Democrazia cristiana (appoggiato dal PCI, partito comunista italiano che voleva salvaguardare la pace religiosa degli italiani) seguì puntualmente le direttive della Santa Sede, secondo la quale era necessario confermare tali accordi. La menzione dei Patti nella Costituzione ebbe l’effetto di consolidare quegli accordi.
La Cassazione distingueva le norme costituzionali in 3 categorie:
Nel 1968, il Ministro di Grazia e Giustizia nominò una commissione per studiare le proposte da presentare alla Santa Sede. Il primo terreno di scontro si ebbe nel 1966 a causa della proposta di legge circa l’ introduzione del divorzio in Italia, al quale la Santa Sede si opponeva fortemente, in quanto si prevedeva l’applicazione della legge anche ai matrimoni concordatari. Entrata in vigore tale legge, nel 1970 un comitato di cattolici appoggiato dalla Chiesa propose nei suoi confronti un referendum abrogativo. Le trattative con la Santa Sede per la revisione del Concordato hanno avuto effettivo inizio soltanto dopo la consumazione di questa vicenda, quando era in carica il primo dei governi di solidarietà nazionale.
Il nuovo quadro politico determinò una parlamentarizzazione dell’accordo , nel senso che si abbandonarono le trattative riservate. Il governo presentò al Parlamento le prime tre bozze predisposte dalla Commissione paritetica italo-vaticana ed un promemoria della discussione che aveva preceduto la stipulazione dell’Accordo del 1984. Tuttavia, anche la parlamentarizzazione è stata limitata, in quanto ha riguardato soltanto il testo dell’Accordo del febbraio 1984; mentre dell’importante accordo del novembre 1984 il Parlamento ha preso piena conoscenza in sede di approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica.
Per quanto riguarda in particolare le modifiche delle Intese, le leggi prevedono un riesame di esse al termine del 10° anno dalla data di entrata in vigore, salvo che l’opportunità di una modifica non si presenti prima. Inoltre, specifiche nuove Intese con il Governo sono previste per il caso in cui siano presentati in Parlamento disegni di legge su materie che coinvolgano i rapporti con le anzidette confessioni. Tali norme giustificano politicamente le eventuali future trattative, ma è dubbio che obblighino lo Stato anche sotto il profilo giuridico, perché l’avvio delle trattative può essere dato soltanto quando lo stesso Stato riconosca che le ulteriori materie esigano la collaborazione fra Stato e confessioni religiose.
Capitolo 3: l’ordinamento statuale e il fenomeno religioso. I soggetti
“religiosi” ed i poteri pubblici
Nel disciplinare il fenomeno sociale religioso l’ordinamento dello Stato considera una molteplicità di soggetti: le persone fisiche ; gli enti (personificati e non) con un fine di religione o di culto; e le confessioni religiose. Inoltre, esso rispetto ad alcune materie attribuisce rilevanza giuridica alle norme delle confessioni religiose, alle quali talora rinvia. Infine, lo Stato nel proprio apparato ha uffici con competenze specifiche in materia ecclesiastica ed organizza uffici ecclesiastici per l’assistenza spirituale di talune comunità separate.
Per quanto riguarda le persone fisiche , la loro posizione religiosa individuale è indifferente , in quanto la Costituzione assicura la libertà dei singoli in materia di religione ( ex art. 19 Cost. “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”). Tuttavia, ciò non impedisce che la legge , nel rispetto del diritto di libertà di religione, attribuisca rilevanza all’appartenenza ad una confessione religiosa o al fatto di rivestire nell’ambito di questa particolari qualifiche. La qualificazione confessionale può essere presa in considerazione dalla legge in modo diretto (ad es., quando l’appartenenza ad una confessione religiosa comporta uno specifico trattamento nell’ordinamento civile, quale per le comunità ebraiche l’avere diritto al riposo festivo del sabato); oppure in modo indiretto (ad es., quando la legge prevede di destinare una quota del gettito fiscale alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni). Inoltre, nel diritto dello Stato assumono rilevanza le qualifiche confessionali di “ecclesiastico”, “sacerdote”, “diacono”, “religioso”, “Arcivescovo” “Vescovo” “Abate”, “ministro di culto”, ecc. In particolare, la qualifica di “ ministro di culto ” è propria dell’ordinamento statuale e si riferisce a chi riveste, nell’ambito di una confessione religiosa, una posizione differenziata rispetto a quella del semplice fedele. Ad es., sono ministri di culto il sacerdote cattolico, il pastore o l’anziano delle Chiese riformate, il rabbino della confessione ebraica, ecc. La qualifica di “ ecclesiastico ” ha un significato più ampio per la Chiesa cattolica, in quanto godono di tale qualifica non soltanto i sacerdoti, ma anche coloro che abbiano ricevuto il diaconato. La qualifica di “ religiosi ” si riferisce agli aderenti alle associazioni religiose di vita consacrata che abbiano pronunciato i voti. Le qualifiche esaminate possono qualche volta valere, come quella di sacerdote, per ottenere talune prestazioni previste dalla legge.
Per quanto riguarda gli enti , di regola ai fini del regime giuridico è indifferente che essi abbiano o meno carattere confessionale. Al riguardo, l’art. 20 Cost. prevede che “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”.
Dunque, le leggi possono prendere in considerazione il carattere ecclesiastico di un ente o il suo fine di religione per dettare apposite norme, ma queste non devono essere più restrittive di quelle previste dal diritto statuale per tutte le altre associazioni o istituzioni. Per il diritto statuale, un ente è “ ecclesiastico ” (ai fini del riconoscimento della personalità giuridica civile) se è stato costituito o approvato dall’autorità ecclesiastica e se ha in modo essenziale un fine di religione o di culto. Le formazioni sociali con fine di religiose o di culto rientrano nella previsione dell’art. 2 Cost., in quanto centri di svolgimento della personalità individuale.
Per quanto riguarda le confessioni religiose , l’art. 7 I comma Cost. menziona esplicitamente la Chiesa cattolica (in Italia, la confessione religiosa di maggioranza). Invece, l’art. 8 Cost. considera al I comma tutte le confessioni religiose; al II e III comma le confessioni di minoranza. Tuttavia, nessuna norma detta una definizione di confessione religiosa. Individuare una definizione univoca di tale nozione non è agevole, in quanto i vari gruppi sociali qualificati come confessioni religiose sono spesso molto diversi l’uno dall’altro. L’unica indicazione che la Costituzione ci fornisce è che si tratta di “ un gruppo sociale con fine religioso ”. Tuttavia, il termine “gruppo” è troppo generico, non essendo precisate le sue caratteristiche; inoltre è oscuro il significato da attribuire ai termini “religioso” e “religione”. Infatti, negli anni sono proliferate le iniziative più varie che si auto-qualificano come religiose, sia di origine nazionale che estere (nuovi movimenti religiosi, nuove religioni, sedicenti religioni, pseudo- religioni). Dal punto di vista giuridico è necessario conoscere il rapporto tra i dirigenti e gli aderenti a tali organizzazioni e quali sono le modalità del proselitismo. Al riguardo, il Parlamento Europeo con una risoluzione del 1984 ha dettato i criteri a cui i nuovi movimenti religiosi devono attenersi per essere considerati leciti :
Dall’art. 7 I comma Cost. si deduce subito che la Chiesa cattolica dà luogo ad un ordinamento giuridico originario. Invece, in relazione alle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica, l’art. 8 II Cost. afferma “Le confessioni diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”. Da qui si deduce (anche se per alcuni autori è dubbio) che anche i gruppi sociali con finalità religiosa diversa dalla cattolica sono riconosciuti dal diritto dello Stato come ordinamenti originari, quando danno vita ad un ordinamento giuridico, ossia quando abbiano quel minimo di organizzazione e normazione occorrenti affinché questo esista. Qualcuno ha creduto di cogliere un collegamento tra l’art. 8 II comma Cost. e l’art. 18 Cost., riguardante la libertà di associazione, in particolare sostenendo che starebbero in un rapporto di genus (art. 18) a species (art. 8). Tuttavia, i punti in comune tra l’associazione con fine religioso o di culto (indubbiamente garantiti dall’art. 18 Cost.) e l’ordinamento giuridico confessionale sono soltanto esterni (la molteplicità degli aderenti, l’esistenza di una regola comune e di un’organizzazione), mentre dal punto di vista della struttura interna (o della qualità) si riscontrano delle divergenze. Infatti, l’ ordinamento giuridico è un fenomeno originato dal c.d. impulso organizzatorio del gruppo sociale, prescinde dall’esistenza di un ente esponenziale (ossia un’associazione) ed è dotato di
Tuttavia, anche le associazioni hanno un fine specifico. Dunque, se si osservasse tale criterio, andrebbe smarrita la distinzione tra confessioni e associazioni religiose, con evidente danno per una retta interpretazione della Carta.
Dunque, nessuna di queste tre tesi è riuscita ad individuare una netta differenza tra confessioni ed associazioni religiose.
La nozione di “ confessione religiosa ” (o gruppo con fine di religione o comunità) indica una molteplicità di persone raccolte in un organismo sociale il quale cerca di raggiungere una meta comune, ossia un fine che trascende gli interessi personali dei singoli individui che ne fanno parte. Tale caratteristica è presente anche in una associazione con fine di religione o di culto. In realtà, la differenza sostanziale consiste nel fatto che:
Da sottolineare che è necessario porre l’attenzione anche sull’ aggettivo “ religiose ”, in quanto esso differenziare le confessioni dalle altre comunità che hanno una visione loro propria del mondo, ma che non possono sicuramente essere considerate religiose (ad es., i partiti politici). Con il termine “ religione ” si intende un complesso di dottrine costruite intorno al presupposto dell’esistenza di un Essere Trascendente al quale l’uomo è tenuto a dare rispetto, obbedienza ed amore. Al riguardo, si distingue tra:
Da quanto detto è possibile formulare una nuova definizione di confessioni religiose. Esse sono comunità sociali stabili; dotate o meno di organizzazione e normazione propria ed originale; aventi una propria ed originale concezione del mondo; basata sull’esistenza di un Essere Trascendente in rapporto con gli uomini, o sulla ricerca del divino nell’immanenza”. Dunque, i circoli ateisti che affermano la non esistenza di Dio (c.d. fine religioso negativo), pur interessandosi di religione, non possono essere considerati confessioni religiose. Un altro fenomeno attinente alla vita religiosa, ma che non dà luogo all’esistenza di una confessione religiosa, è quello dei dissidenti da una confessione già esistente , che staccandosi da questa creano un organismo separato. Da sottolineare che i dissidenti possono diventare una confessione religiosa ma soltanto quando si differenziano dalla confessione esistente anche sul piano ideologico, offrendo una propria concezione del mondo.
Per attribuire ad un gruppo sociale la qualifica di confessione religiosa, lo Stato non può considerare il merito delle varie credenze di religione, ma deve limitarsi a compiere valutazioni formali.
Al riguardo, la Corte Costituzionale con sentenza 195/1993 ha enunciato i criteri che possono essere seguiti per assegnare la qualifica di confessione religiosa:
L’art. 8 II comma Cost. afferma che “Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”. Esso non afferma che tutte le confessioni diverse dalla cattolica sono ordinamenti, né impone che si costituiscano come tali. Semplicemente prevede che tali confessioni, quando danno vita ad un ordinamento giuridico, sono un ordinamento per il diritto dello Stato. Ne consegue che la legge ordinaria non può imporre d’autorità uno Statuto che si sovrapponga alle norme della confessione religiosa, le abroghi, le deroghi o le sostituisca. Tuttavia, è necessario che tali confessioni abbiano uno Statuto organizzativo conforme all’ordinamento italiano. Da questa previsione di conformità, una parte della dottrina ha tratto 2 conseguenze: