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Diritto Ecclesiastico: Libertà Religiosa e Rapporto Stato-Chiesa in Italia - Prof. Ingogli, Schemi e mappe concettuali di Diritto Ecclesiastico

diritto ecclesiastico

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2015/2016

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DIRITTO ECCLESIASTICO
Capitolo 1: Considerazioni introduttive
La scienza giuridica ha carattere unitario. Essa studia la produzione, l’interpretazione e
l’applicazione delle norme giuridiche (che a differenza delle altre regole che governano la società
non possono essere fatte osservare con la forza dall’ordinamento).
La scienza giuridica prende in considerazione un fenomeno molto esteso, ossia un intero
ordinamento statale ed esamina tutti gli aspetti giuridici di esso.
In particolare, il diritto ecclesiastico studia il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato
rivolto alla disciplina del fenomeno religioso.
Dunque, nonostante l’aggettivo “ecclesiastico” possa far pensare che tale diritto abbia ad oggetto
lo studio di un ordinamento confessionale, esso si occupa di uno degli aspetti dell’ordinamento
statale, tanto che per alcuni autori sarebbe più appropriato parlare di “diritto ecclesiastico civile”.
Il diritto ecclesiastico appartiene all’area del diritto pubblico. Dunque, esso principalmente pone
ad oggetto del suo studio norme costituzionali e norme che disciplinano l’attività della pubblica
amministrazione.
Tuttavia, esso è anche collegato ad altri rami del diritto, ad es., al il diritto civile, per il
riconoscimento del matrimonio religioso; al diritto internazionale, per studiare la posizione della
Santa Sede, la natura dei trattati e dei concordati da questa stipulati.
Dalla fine della seconda guerra mondiale, la dottrina ha considerato le norme di diritto ecclesiastico
una base per esaminare la posizione di libertà dell’individuo (credente e non) rispetto allo Stato ed
alle confessioni religiose; dunque ha qualificato il diritto ecclesiastico come legislatio libertatis.
La concezione del diritto ecclesiastico come legislatio libertatis è un postulato dalla scuola storica
del diritto che ebbe in Francesco Ruffini uno dei maggiori rappresentanti in Italia.
Il Ruffini osservava che i rapporti tra Stato e Chiesa devono essere considerati dal punto di vista
del cittadino ad un assetto di tali rapporti che garantisca e rispetti innanzitutto la sua libertà di fede.
Sebbene tale qualifica trova riscontro nelle norme della Costituzione riguardanti il fattore religioso,
essa non è esaustiva in quanto una larga parte delle norme di diritto ecclesiastico non si concilia
con lo schema della garanzia della libertà individuale (ad es., le disposizioni sugli enti ecclesiastici
e sulla gestione del loro patrimonio possono essere considerate in chiave di libertà delle
organizzazioni confessionali, ma non dei singoli).
Dunque, il diritto ecclesiastico non si presenta soltanto come studio di una legislatio libertatis. Esso
è analisi di un settore dell’ordinamento statuale in cui, accanto alla garanzia della libertà
individuale, si devono considerare le vicende organizzative dalle quali ha origine il fattore religioso.
Fonti di cognizione e di produzione del diritto ecclesiastico
Le fonti di cognizione del diritto ecclesiastico si trovano in disposizioni legislative dello Stato
emanate unilateralmente oppure in esecuzione di accordi con le confessioni religiose. Esse sono:
La Costituzione.
Essa contempla espressamente il fattore religioso in alcune sue disposizioni:
All’art. 3 si afferma che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali”.
All’art. 7 si afferma che “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle
due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”.
All’art. 8 si afferma che “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
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DIRITTO ECCLESIASTICO

Capitolo 1: Considerazioni introduttive

La scienza giuridica ha carattere unitario. Essa studia la produzione, l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche (che a differenza delle altre regole che governano la società non possono essere fatte osservare con la forza dall’ordinamento). La scienza giuridica prende in considerazione un fenomeno molto esteso, ossia un intero ordinamento statale ed esamina tutti gli aspetti giuridici di esso. In particolare, il diritto ecclesiastico studia il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato rivolto alla disciplina del fenomeno religioso. Dunque, nonostante l’aggettivo “ecclesiastico” possa far pensare che tale diritto abbia ad oggetto lo studio di un ordinamento confessionale, esso si occupa di uno degli aspetti dell’ordinamento statale, tanto che per alcuni autori sarebbe più appropriato parlare di “ diritto ecclesiastico civile ”. Il diritto ecclesiastico appartiene all’area del diritto pubblico. Dunque, esso principalmente pone ad oggetto del suo studio norme costituzionali e norme che disciplinano l’attività della pubblica amministrazione. Tuttavia, esso è anche collegato ad altri rami del diritto, ad es., al il diritto civile, per il riconoscimento del matrimonio religioso; al diritto internazionale, per studiare la posizione della Santa Sede, la natura dei trattati e dei concordati da questa stipulati. Dalla fine della seconda guerra mondiale, la dottrina ha considerato le norme di diritto ecclesiastico una base per esaminare la posizione di libertà dell’individuo (credente e non) rispetto allo Stato ed alle confessioni religiose; dunque ha qualificato il diritto ecclesiastico come legislatio libertatis. La concezione del diritto ecclesiastico come legislatio libertatis è un postulato dalla scuola storica del diritto che ebbe in Francesco Ruffini uno dei maggiori rappresentanti in Italia. Il Ruffini osservava che i rapporti tra Stato e Chiesa devono essere considerati dal punto di vista del cittadino ad un assetto di tali rapporti che garantisca e rispetti innanzitutto la sua libertà di fede. Sebbene tale qualifica trova riscontro nelle norme della Costituzione riguardanti il fattore religioso, essa non è esaustiva in quanto una larga parte delle norme di diritto ecclesiastico non si concilia con lo schema della garanzia della libertà individuale (ad es., le disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulla gestione del loro patrimonio possono essere considerate in chiave di libertà delle organizzazioni confessionali, ma non dei singoli). Dunque, il diritto ecclesiastico non si presenta soltanto come studio di una legislatio libertatis. Esso è analisi di un settore dell’ordinamento statuale in cui, accanto alla garanzia della libertà individuale, si devono considerare le vicende organizzative dalle quali ha origine il fattore religioso.

Fonti di cognizione e di produzione del diritto ecclesiastico

Le fonti di cognizione del diritto ecclesiastico si trovano in disposizioni legislative dello Stato emanate unilateralmente oppure in esecuzione di accordi con le confessioni religiose. Esse sono:

  • La Costituzione. Essa contempla espressamente il fattore religioso in alcune sue disposizioni: All’ art. 3 si afferma che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. All’ art. 7 si afferma che “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”. All’ art. 8 si afferma che “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. Tale III comma protegge e garantisce, insieme con l’art. 7 Cost., le norme di derivazione concordataria, anch’esse fonte del diritto ecclesiastico civile. All’ art. 19 si afferma che “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”. All’ art. 20 si afferma che “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”. Inoltre, nella Costituzione si individuano alcune disposizioni che disciplinano il fattore religioso in modo indiretto, come avviene in presenza delle norme che garantiscono le libertà civili, quali l’art. 2 Cost.

  • Le norme di derivazione concordataria. Si tratta dei Patti lateranensi , ossia gli accordi fra Stato e Chiesa stipulati nel 1929. Essi si sostanziano in un Trattato che ha creato la Città del Vaticano ed altre garanzie (rimasto in vigore); ed in un Concordato che disciplina il trattamento della Chiesa cattolica in Italia (poi abrogato e sostituito dall’Accordo del 1984).
  • Le leggi dello Stato unilaterali , quali quelle che hanno previsto le norme di applicazione del Concordato, o quelle riguardanti le confessioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato.
  • Le altre norme statali (contenute in codici o leggi speciali) o regionali (riguardanti l’assistenza, l’istruzione religiosa, i consultori familiari, ecc.).

Le fonti di produzione del diritto ecclesiastico, ovvero tuti quei procedimenti attraverso cui si formano legittimamente le norme, sono di vario livello e pongono alcuni problemi. Infatti, le norme dettate dalla Legge di esecuzione dei Patti Lateranensi o dalla Legge che dà esecuzione alle intese con le confessioni religiose possono rinvenire la loro fonte normativa alternativamente nella legge ordinaria o nella legge costituzionale. Al riguardo, rilevano gli artt. 7 e 8 III comma Cost., i quali indicano che per l’esecuzione o l’approvazione di un nuovo accordo fra Stato e Chiesa cattolica (o confessione che ha stipulato un’intesa approvata per legge) diretto a modificare le norme a suo tempo concordate, è sufficiente una legge ordinaria (al riguardo si parla di decostituzionalizzazione ). Invece, quando il legislatore intende modificarle per propria autonoma delibera, deve ricorrere ad una legge costituzionale. La legge ordinaria è la fonte principale delle norme di diritto ecclesiastico nel settore non garantito dagli artt. 7 e 8 III comma Cost. Essa disciplina senza problemi le materia non toccate da alcun accordo fra Stato e confessioni religiose. Invece, quando la legge ordinaria è chiamata ad applicare le norme introdotte da altra legge esecutiva di un accordo Stato-confessioni ci si chiede in quale misura, oltre a norme secundum legem , possa dettare norme praeter legem o contra legem. Dopo la stipulazione del Concordato del 1929, si dubitò circa la conformità delle norme di applicazione poste dalle leggi sul matrimonio e sugli enti ecclesiastici ed il patrimonio, alla legge che aveva reso esecutivo il Concordato (L. 810/29). Al riguardo, sulla base del principio della specialità si affermò la prevalenza delle norme poste dalle leggi di applicazione, rispetto alla legge generale di esecuzione del Concordato. Dunque, il primo grado nella gerarchia delle fonti di produzione è rappresentato dalle norme applicative del Concordato Lateranense ; il secondo, dalla legge generale di esecuzione del Concordato. Scendendo lungo la scala gerarchica delle fonti si ritrovano:

  • I regolamenti dettati con D.P.R. (in passato anche con regio decreto). Essi devono essere conformi alle norme di legge e ne disciplinano le modalità applicative. Il contrasto con la norma di legge viene sindacato dall’autorità giudiziaria ordinaria quando il regolamento viola un diritto soggettivo; dal giudice amministrativo, quando esso viola un interesse legittimo oppure disciplina una materia riservata alla giurisdizione esclusiva.
  • Le norme interne della P.A. , spesso dettate attraverso circolari.

quest’ultimo ha ritenuto che i poteri di indirizzo del Parlamento potessero essere esercitati anche in base all’informativa (e presentò al Parlamento soltanto le linee fondamentali del progetto di accordo). Attualmente, i poteri di indirizzo non risultano intesi in modo univoco. In particolare, quando il Parlamento approva la legislazione ecclesiastica decisa dal Governo, quest’ultimo si assume un impegno di carattere politico. Infatti, l’approvazione si basa principalmente sulla fiducia delle Camere al Governo.

In occasione della modificazione del Concordato del 1929, si è posta l’attenzione sulla disciplina degli enti ecclesiastici. Al riguardo, si possono individuare alcune decisioni controverse riguardanti il diritto statuale. In particolare,:

  • L’art. 75 (trasposto nella L. 222/85 ) prevedeva l’entrata in vigore di tali norme a seguito della loro pubblicazione sia nella Gazzetta Ufficiale, che negli Acta Apostolicae Sedis. Dunque, per la prima volta nella storia della legislazione italiana per l’entrata in vigore di una legge veniva prevista non solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma anche la pubblicazione sugli atti ufficiali di un altro ordinamento (cosa sarebbe successo se la Santa Sede non avesse pubblicato le norme sui suoi Acta ?).
  • Altre questioni sorgono in relazione a due disegni di legge, ossia il disegno di legge 2336 (riguardante l’autorizzazione alla ratifica del Protocollo del 1984) ed 2337 (riguardate la sua l’esecuzione). Nel corso dell’iter parlamentare circa il primo disegno di legge 2336 è stata istituita la L. 206/85 che autorizza la ratifica del Protocollo. La L. 206/85 con le norme concordate è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Da sottolineare che la L. 222/85 detta identiche norme, con il conseguente problema della duplicazione di fonti. Ne deriva che anche se il legislatore ordinario modificasse, derogasse o abrogasse la L. 222/85, le norme concordate rimarrebbero in vigore in forza della L. 206/85, fino a quando non si dia esecuzione ad un nuovo accordo con la Santa Sede per la modifica, deroga o abrogazione delle norme approvate dal Protocollo. Nell’ordinamento canonico le norme concordate sono state rese esecutive inglobandole in un decreto pubblicato negli Acta.

È possibile approcciarsi allo studio del diritto ecclesiastico seguendo 2 diverse teorie:

  • Una prima teoria si basa sul ius conditum (o diritto positivo) e ritiene necessario confrontare le norme del 1929-1930 con la Costituzione, per individuare quali fra queste possono convivere con le nuove norme fondamentali e quali invece risultano incostituzionali.
  • Una seconda teoria confonde lo ius conditum con lo ius condendum e ritiene che una riforma della legislazione del 1929-1930 è praticabile al di fuori delle previsioni 7 ed 8 III comma Cost.

Capitolo 2: La religione e l’organizzazione del potere civile

1- L’unione del sacro con il politico.

Il fenomeno religioso ha ed ha sempre avuto una grandissima importanza all’interno di ogni società. Nella lingua latina, il termine “ religio ” comprendeva sia il culto del divino, sia la superstizione. Nella Roma arcaica non vi era distinzione tra istituzioni politiche ed organizzazione religiosa. Tale situazione rimase immutata anche con l’avvento della Repubblica. In tale periodo il governo civile si distingue dal sacerdozio, ma il collegio pontificale viene considerato un organo dello Stato e continua a svolgere una funzione pubblica. Soltanto con la Legge delle XII Tavole del IV sec. a.C. viene data ai romani la possibilità di conoscere le leggi civili, fino a quel momento conosciute soltanto dai sacerdoti. Con l’avvento dell’ Impero , le funzioni di pontefice massimo furono assunte direttamente dall’imperatore, il quale diventò divus , ossia divinità oggetto di culto. Ciò giustifica l’avversione dell’autorità imperiale nei confronti dei cristiani: essi disconoscendo la divinità dell’imperatore si rendevano rei di lesa maestà. A tale situazione seguono diversi sistemi di rapporti tra Stato e confessioni religiose : cesaro- papismo; giurisdizionalismo; teocrazia; separatismo.

2- Rapporti fra stato e confessioni religiose il cesaro-papismo

Nel 313 d.C. Costantino (con l’Editto di Milano) e Licino (con l’Editto di Nicomedia) riconobbero il cristianesimo come religione ufficiale dell’Impero Romano. Gli imperatori romani si convertirono al cristianesimo e diventarono i capi supremi della Chiesa (dunque, ancora è forte il legame tra Stato e Chiesa; ad es., era l’Imperatore che convocava i Concili o che ne rendeva esecutivi i decreti o i dogmi di fede). Tale sistema dei rapporti fra Stato e religione è stato definito cesaro-papismo , ad indicare che un’unica autorità suprema era contemporaneamente temporale e spirituale. Il cesaro-papismo cessò nell’Europa Occidentale con la fine dell’Impero Romano di Occidente (in cui viene meno infatti il potere di un’autorità politica centrale che potesse rivendicare un potere supremo su tutta la Chiesa), ma persistette nell’impero di Bisanzio sino al sul crollo nel 1453.

3- Il giurisdizionalismo

Mentre scema l’autorità dell’imperatore, diviene più forte quella del Vescovo di Roma, il quale rivendica anche un potere temporale. Successivamente, con la caduta dell’impero Romano d’Occidente viene meno l’unità del potere civile con il potere ecclesiastico e la dottrina evangelica afferma la distinzione tra i due poteri , ma continuano dubbi circa la loro delimitazione. Poi (all’alba dello Stato moderno), iniziano a sorgere diversi Stati organizzati sotto il potere di un principe, il quale ha la suprema potestà sul territorio , nel senso che è non è sottomesso da nessun’altra autorità né papale né imperiale. Tale sistema dei rapporti fra Stato e religione è stato definito giurisdizionalismo , in quanto il re, forte del principio di legittimità, intendeva unificare ogni potere sotto la propria giurisdizione. Al riguardo, Niccolò Macchiavelli descrive lo Stato come assoluto, territorialista e giurisdizionalista. Le guerre di religione che si formano in tale periodo si concludono con la pace di Augusta del 1555, la quale attribuisce ai Principi il ius reformandi , ossia il potere di imporre la religione da essi professata a quei sudditi che non avessero preferito emigrare in altro Paese. Soltanto con la pace di Westfalia del 1648, inizia ad aversi riguardo per le minoranze religiose, attribuendo uguali diritti a cattolici, luterani e calvinisti. Il termine “ giurisdizionalismo ” indica il prevalere della giurisdizione statale su quella ecclesiastica. In realtà tale denominazione comprende diversi sistemi in cui la Chiesa era subordinata allo Stato e che hanno assunto varie denominazioni:

  • Territorialismo in Germania, in base al quale i principi esercitavano tutti i poteri pubblici anche sulla Chiesa riformata.
  • Gallicanesimo in Francia, in base al quale i poteri del Papa riguardavano soltanto le materie spirituali, mentre spettavano al re tutti i poteri temporali.
  • Giuseppinismo (o febbronicianesimo ) in Austria, il quale sosteneva tesi vicine a quelle gallicane.
  • Leopoldismo in Toscana.
  • Tanuccismo nel Regno di Napoli.

Dalla potestas directa in temporalibus derivano varie conseguenze:

  • La Chiesa decideva unilateralmente la ripartizione di competenze fra essa e lo Stato.
  • Il potere civile non poteva in alcun modo interferire nella materia ecclesiastica.
  • Il potere civile era tenuto a mettere a disposizione della Chiesa i suoi mezzi coercitivi per l’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità ecclesiastica (c.d. braccio secolare).
  • In caso di contrasto, le leggi ecclesiastiche prevalevano sulle leggi civili, le quali sarebbe state ipso iure illegittime, nulle e non obbligatorie.
  • Nessuna autorità era legittima se non derivava il suo potere da un’investitura ecclesiastica.
  • Il Papa poteva decidere in ultima istanza della guerra e della pace.

Dopo l’indebolimento dell’autorità papale e dopo la rottura dell’unità dei cristiani d’Occidente avutasi con la riforma, subito dopo il Concilio di Trento, nella sua opera De Summo Pontefice , Roberto Bellarmino delinea la potestas indirecta in temporalibus. Essa consisteva nel potere della Chiesa di regolare con proprie leggi anche i rapporti civili, di sciogliere i fedeli dall’obbligo di osservanza delle leggi civili contrarie agli interessi ecclesiastici e di premere sui governanti affinché tali leggi non fossero emanate. Oggi alcuni esempi di Stato teocratico sono riscontrabili nel mondo islamico.

5- Il separatismo

Un’ulteriore sistema di rapporti fra Stato e confessioni religiose è rappresentato dal separatismo. L’idea separatista è stata proposta originariamente per realizzare l’indipendenza della Chiesa e per tutelare i suoi interessi, andando anche contro quelli statali. A tal fine esso è stato sostenuto nell’‘800 in Europa dal Protestantesimo liberale tedesco e dal cattolicesimo liberale svizzero e francese. In comune vi era la considerazione che la religione, ossia il rapporto tra uomo e Dio, è qualcosa di estremamente personale. Dunque, non può esistere una Chiesa di Stato e gli ecclesiastici non sono e non devono essere considerati pubblici ufficiali.

Altro fine del separatismo è quello di far prevalere l’autorità dello Stato (corrente anti- ecclesiastica). Uno dei promotori di tale teoria è stato Ruggero Williams , il quale considerava lo Stato un ente del tutto laico che non doveva interferire in materia di religione. Dunque, la Chiesa era considerata una corporazione privata non avente nulla in comune con lo Stato.

Negli USA , alla fine del ‘700, in seguito al processo che portò all’indipendenza delle colonie inglesi, l’unico modo per superare i contrasti esistenti tra le varie teocrazie locali era quello di adottare un separatismo fondato sulla libertà religiosa , proclamata dal primo emendamento della Dichiarazione della Virginia del 1776. Tale emendamento vieta al Congresso di approvare leggi che abbiano il fine di proibire o imporre una determinata confessione religiosa.

Per quanto riguarda i Paesi dell’Est Europeo , nell’URSS, l’art. 52 Cost. dichiarava che la Chiesa è separata dallo Stato. Tuttavia, in tale ordinamento le libertà individuali erano concepite nella visione marxista-leninista, ossia in funzione del fine (deciso dal partito) che la società doveva raggiungere. Dunque, l’art. 52 Cost. garantiva la libertà di coscienza (ossia il diritto di professare qualsiasi religione o nessuna) ed il diritto di praticare il culto, ma non riconosceva il diritto di svolgere propaganda religiosa. Era ammesso soltanto il diritto di svolgere propaganda ateistica, in quanto secondo i principi marxisti-leninisti, il buon cittadino deve contribuire a liberare i compatrioti dalle convinzioni errate ed illusorie sul mondo. Possiamo affermare che nell’URSS la separazione tra Stato e Chiesa era anti-ecclesiastica.

In Italia il separatismo è stato uno strumento politico per risolvere la c.d. questione romana nel quadro dell’unità d’Italia. Cavour ha enunciato la testi separatista attraverso la celebre formula “Libera Chiesa in Libero Stato”. Tuttavia, tale sistema ha avuto una modesta applicazione in Italia. In particolare, sino ai Patti Lateranensi del 1929 il sistema dei rapporti fra Stato e Chiesa era qualificabile come giurisdizionalismo liberale , in quanto tutte le varie denominazioni cristiane riformate dovevano rispettare le norme di diritto comune, mentre la Chiesa cattolica e le Comunità israelitiche erano regolate da norme speciali Agli inizi del secolo, il rapporto fra libertà religiosa ed uguaglianza di trattamento delle confessioni religiose divenne oggetto di una controversia dottrinale tra 2 maestri:

  • Secondo Ruffini l’instaurazione di un regime giuridico uguale per tutte le confessioni, date le differenze esistenti tra di esse, non attuava una vera uguaglianza, la quale di contro, sarebbe consistita nel dare a ciascuno il suo.
  • Secondo Scaduto soltanto in regime separatista, operando tutte le confessioni a norme del diritto comune, era possibile trattare in modo uguale tutte le confessioni ed assicurare una vera libertà religiosa.

Dopo l’entrata in vigore della Costituzione, il separatismo è stato riproposto sempre in funzione anti-ecclesiastica da:

  • La sinistra laica , in occasione del Convegno degli “Amici del Mondo su Stato e Chiesa” del
    La mozione conclusiva del Convegno proponeva l’abrogazione del Concordato e la instaurazione di un ordinamento giuridico di netta separazione dello Stato dalla Chiesa.
  • Dai cattolici del dissenso , i quali elaborarono le loro idee a seguito di un movimento di protesta contro le autorità e le istituzioni nel mondo occidentale (che colpì anche la Chiesa). Essi vedevano nel separatismo uno strumento per purificare la Chiesa, la quale doveva essere povera e non privilegiata, né essere condizionata da accordi politici al fine di divulgare meglio il Vangelo.
  • Dalla dottrina. In particolare, si ricordano gli scrittori laici che chiedevano una legge uguale per tutte le confessioni religiose per agevolare la libertà dei singoli. Dunque, secondo tali autori la legge doveva dar vita ad un diritto comune (introdotto unilateralmente dallo Stato) delle confessioni religiose.

Chi critica il separatismo di tipo ottocentesco, propone una separazione tra Stato e confessioni religiose secondo cui il cittadino deve essere messo nelle condizioni di formare i propri personali convincimenti di doverosità religiosa o laica; mentre le confessioni religiose devono essere libere di adempiere ai propri compiti nel rispetto del principio di uguaglianza. Al riguardo, occorre precisare che il principio della separazione tra Stato e confessioni religiose è un postulato dell’idea liberale , secondo cui nello Stato di diritto è essenziale lasciare i cittadini liberi di orientarsi in materia politica, filosofica, scientifica ed anche religiosa. In presenza di istituzioni (quali quelle religiose) insediate nel territorio, è necessario che lo Stato operari una separazione dei suoi poteri da quelli propri di esse. Si tratta di una separazione in senso giuridico, attuata per lasciare liberi gli uomini di accettare spontaneamente le dottrine religiose o morali che possono formarsi. Secondo la dottrina liberare, lo strumento per realizzare la libertà e la parità di trattamento è la legge dello Stato , in quanto i Concordati, avendo un contenuto privilegiato, sarebbero atti in contrasto con il principio di uguaglianza. Tuttavia occorre sottolineare che la disciplina privilegiata a favore di una confessione religiosa non può essere introdotta soltanto attraverso una legge esecutiva di un accordo, ma anche attraverso una legge prodotta unilateralmente dal legislatore. Dunque, il contenuto privilegiato non dipende dal sistema separatista né dal sistema concordatario. Esso può trovarsi tanto nell’uno quanto nell’altro. Infatti, ciò che conta nella vita degli individui e dei gruppi sociali è il rispetto dei valori di libertà ed uguaglianza, non l’esclusione per principio di accordi fra lo Stato e le confessioni religiose.

In questa prospettiva è possibile affermare che l’art. 7 I comma Cost. considera i concordati ecclesiastici come accordi fra due ordinamenti primari, ossia atti simili ai trattati internazionali. Ne consegue che quando l’Italia conclude un concordato, essa è legata al rispetto delle norme internazionali generali riguardanti quella determinata materia. Da sottolineare che questo riconoscimento costituzionale non impegna l’ordinamento internazionale. In tale ambito i concordati possono essere considerati simili ai trattati internazionali soltanto in presenza di una norma dell’ordinamento internazionale che riconosca ad essi tale natura giuridica.

7- Qualificazione dello stato rispetto alle credenze di religione

Un altro importante problema è quello della qualificazione dello Stato a livello costituzionale rispetto alle credenze religiose. Al riguardo, principalmente si distingue tra:

  • Stato confessionista , quando esercita una forma di dominio o di controllo nell’ambito religioso, al fine di proteggere una determinata confessione religiosa che viene riconosciuta come religione di Stato. In questo caso, le altre confessioni vengono “tollerate” e godono di una misura più limitata di libertà, nel senso che lo Stato tende ad escludere l’influenza sulla società dei loro principi, spesso ritenuti contrari agli interessi nazionali.
  • Stato laico , quando tutte le confessioni godono dello stesso trattamento e sono ugualmente libere nell’esercizio delle loro attività religiose. Questa situazione può verificarsi soltanto adottando un sistema di rapporti tra Stato e Chiesa di tipo separatista.

Per quanto riguarda la qualificazione confessionale dello Stato italiano , la nostra Costituzione non contiene alcuna norma indicativa: non si afferma la laicità, né si designa una religione come religione di Stato. Su questo stato di cose si sono sviluppate 3 interpretazioni:

  • Alcuni, facendo riferimento all’art. 7 II comma Cost. (“I rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”) ed all’art. 1 del Trattato Laterano (“L’Italia riconosce quale unica religione di Stato la religione cattolica, apostolica e romana”), ritenevano che lo Stato italiano fosse fortemente cattolico.
  • Altri, facendo riferimento ai generali principi di libertà e democrazia affermati nella Costituzione, ritenevano che lo Stato italiano fosse laico e religiosamente neutrale.
  • Infine, una parte della dottrina ritiene che non è possibile procedere a qualificazione confessionale dello Stato italiano osservando la Costituzione, ma soltanto dopo un esame della sua legislazione, dell’attività amministrativa non vincolata o dei comportamenti politici (dunque, a-posteriori). Esaminando tali attività, alla fine degli anni ’60 un autore ha qualificato lo Stato italiano come confessionista in senso cattolico , in quanto riconosce alla Chiesa cattolica (ai suoi organi, ai suoi beni ed ai suoi enti) una posizione di particolare favore, senza comprimere le altre confessioni. Successivamente, questa qualificazione è stata contraddetta proprio dalla politica legislativa dello Stato orientata in senso contrario alle concezioni cattoliche (ad es., attraverso le leggi sullo scioglimento del matrimonio).

Oggi lo Stato considera con favore la Chiesa cattolica, ma nella sua azione esso è ispirato da principi laici. Questo atteggiamento trova giustificazione in 2 divere fonti:

  • Nella Costituzione. Al riguardo, occorre ricordare che l’Assemblea costituente rigettò un emendamento diretto a riconoscere che “La religione cattolica è religione ufficiale della Repubblica italiana”. Da sottolineare che una parte della dottrina si era domandata se attraverso la menzione dei Patti del 1929, la Costituzione avesse richiamato l’art. 1 del Trattato del Laterano, con la conseguenza che lo Stato italiano doveva essere considerato confessionista e che la Chiesa cattolica avrebbe avuto una posizione speciale nell’ordinamento statuale.

Tuttavia, il principio confessionista è espressamente abrogato dalla Costituzione stessa quando essa afferma i principi di libertà ed uguaglianza.

  • Nell’ Accordo del 1984 con la Santa Sede. Con tale accordo le parti hanno convenuto di “Non considerare più in vigore il principio originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano”. Dunque, esso è una conferma del fatto che la Costituzione ha abrogato il principio confessionista.

Ne consegue che la qualifica della Repubblica che emerge dalla Costituzione formale (artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20) è quella di uno Stato liberale e pluralista , che:

  • (^) Riconosce pienamente la libertà religiosa degli individui e dei gruppi sociali.
  • Non differenzia lo status dei cittadini secondo la religione professata.
  • Si riserva di intrattenere rapporti paritari con le confessioni religione organizzate, assegnando loro la stessa misura di libertà.

Per qualificare la posizione dello Stato nei confronti del fenomeno religioso, oltre alle norme costituzionali, devono essere considerate anche le disposizioni normative (sempre attinenti al fenomeno religioso) di livello pari o inferiore a quelle costituzionali, in particolare le norme introdotte in esecuzione di accordi con le confessioni religiose. Da qui emerge che lo Stato vede nella reciproca collaborazione con la Chiesa cattolica un mezzo per conseguire la promozione dell’uomo ed il bene del Paese, dichiarazione che contrasta con la laicità dello Stato.

Al riguardo, la Corte Costituzionale con la sentenza (interpretativa di rigetto) 203/1989, ha ritenuto che dalle norme costituzionali che qualificano la Repubblica come liberale e pluralista (artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20), sarebbe desumibile il principio supremo della laicità dello Stato italiano. Essa ha precisato che tale principio “Implica non indifferenza dello Stato dinnanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”.

Tuttavia, esaminando più attentamente le stesse disposizioni costituzionali, il principio supremo dell’ordinamento costituzionale sembra essere quello di libertà e pluralismo. La qualifica di “laico” è generica risultando inadeguata per uno Stato che assume nei confronti del fenomeno sociale religioso un forte interessamento. Inoltre, la qualifica di “laico” è ambigua , in quanto indica soltanto una parte della società italiana che in relazione a certe tematiche morali (ad es., l’aborto) si pone in contrapposizione con i principi sostenuti dalla Chiesa cattolica. Dal momento che la Repubblica è una cosa comune, non può essere denominata né laica né cattolica.

La politica legislativa italiana in materia ecclesiastica dal 1848 al 1922 La storia della politica ecclesiastica italiana è divisibile in 3 periodi:

  • Il primo periodo va dal 1848 al 1922. Nel 1848 prende avvio la politica ecclesiastica della Destra in Piemonte. Lo Statuto Albertino dichiarava la religione cattolica la sola religione dello Stato, mentre le altre confessioni allora esistenti venivano tollerate conformemente alle leggi. Poi, tale affermazione viene ridimensionata dal Parlamento subalpino, il quale dichiara con legge che la differenza di religione non può dar luogo a discriminazioni nel godimento dei diritti civili e politici. In questi anni i Savoia cercavano di aprire delle trattative con la Santa Sede per una riforma dei vecchi concordati piemontesi, ma Papa Pio IX non era disposto ad alcuna concessione. Fallite le trattative, il Parlamento approvò 2 leggi proposte dal Guardasigilli Siccardi:
  • La prima abolì ciò che rimaneva del privilegio del foro ecclesiastico.
  • La seconda concesse l’autorizzazione agli acquisti degli enti. Nel 1848 viene soppressa la Compagnia di Gesù, vietando ogni sua adunanza in qualunque numero di persone e la corporazione delle Dame del Sacro Cuore di Gesù.

Alle elezioni del 1919 i fasci esposero un programma che ricavava alcune idee della sinistra italiana. Fra queste, la tesi che occorreva di nuovo devolvere allo Stato i beni ecclesiastici (programma era anticlericale) ma non riuscirono a mandare alcun deputato in Parlamento. Con le elezioni del 1921, ottenne il mandato parlamentare Mussolini. Nel suo primo discorso alla Camera mostrò che il programma di politica ecclesiastica del fascismo era cambiato: trattando della politica estera, sottolineò come mantenere buoni rapporti con il Papato era necessario per accrescere l’influenza dell’Italia nel mondo. Inoltre, la religione cattolica viene considerata un mezzo utile per cementare l’unità spirituale della nazione.

Tra le prime norme a favore della religione cattolica si segnalano la legge sulla stampa, che reintroduceva il delitto di vilipendio della religione di Stato; ed il regio decreto disciplinante i programmi didattici di istruzione elementare che prevedeva che la dottrina cattolica fosse fondamento e coronamento dell’istruzione. Poi, nel 1925 il governo istituì una commissione mista per la revisione della legislazione ecclesiastica, alla quale partecipavano a titolo personale alcuni ecclesiastici. Tali lavori furono successivamente abbandonati in quanto la Santa Sede affermò essi non la impegnavano in alcun misura. Nel frattempo i partiti politici erano stati sciolti ed il fascismo aveva tutto il potere per sé. In tale clima iniziarono nel 1926 le trattative per la stipulazione di quegli accordi che avrebbero preso il nome di Patti lateranensi. Essi riguardavano la soluzione della questione romana (cui è dedicato il Trattato) e le condizioni della religione e della Chiesa in Italia (cui è dedicato il Concordato). Il Concordato del 1929 riconosceva ampia libertà alla Chiesa cattolica, rinunciava a taluni vecchi strumenti dell’apparato giurisdizionalista, ma manteneva in vigore quelli ritenuti ancora funzionali, come l’assenso governativo alle nomine di vescovi e parroci. Nel 1929 il governo sottopose le leggi per l’esecuzione dei Patti all’approvazione delle Camere largamente amiche. L’unico discorso di opposizione fu pronunciato da Benedetto Croce. Per il resto il Parlamento approvò rapidamente i Patti e le leggi che davano ad essi esecuzione.

Da sottolineare che il Concordato non portò ad una pace assoluta, in quanto il timore che i circoli di azione cattolica svolgessero attività politica o sindacale indusse i fascisti ad azioni violente contro sedi e persone, che cessarono soltanto con il nuovo e specifico accordo del 1931 circa l’educazione della gioventù. Del resto la Conciliazione era soltanto funzionale, in quanto avvenne tra uno Stato autoritativo ed una Chiesa non ancora pacificata con il mondo moderno. In ogni caso, molti provvedimenti politici furono approvati dalla Chiesa, quali la conquista dell’Etiopia (che avrebbe agevolato in quella terra l’attività missionaria) e l’intervento nella guerra civile spagnola a sostegno del generale Franco (che contrastava il comunismo ateo).

Il Governo mantenne la promessa di rinvigorire il principio della religione di Stato promulgando leggi che vietavano di professare religioni diverse da quella cattolica. Dunque, le minoranze religiose furono debellate. Inoltre, il codice penale del 1930 prevedeva il reato contro il sentimento religioso e puniva il vilipendio della religione dello Stato. I buoni rapporti tra Stato e Chiesa cessarono quando il Governo decise di attuare i principi razzisti che si erano diffusi in Germania con il nazismo (1938). Caduto il fascismo, negli anni che hanno preceduto la formazione della Repubblica, i rapporti tra Stato e confessioni religiose sono andati avanti sulla base del Concordato e delle leggi del 1929-1931.

  • Il terzo periodo va dal 1947 ai giorni nostri. La stipulazione dei Patti lateranensi incontrò le critiche dei gruppi antifascisti i quali furono costretti alla clandestinità o all’esilio. I perseguitati dal regime poterono trovare rifugio negli istituti ecclesiastici ed i cattolici, in particolare la Democrazia cristiana, presero parte al Comitato di Liberazione Nazionale (CLN). Alla vigilia delle elezioni dell’Assemblea costituente e del referendum istituzionale, nessun partito della sinistra propose la denuncia dei Patti Lateranensi o una politica ecclesiastica contraria alla Chiesa cattolica.

Il V Congresso del Partito comunista sottolineò l’importanza che aveva la pace religiosa per le classi lavoratrici. Era questa l’atmosfera politica che portò alla formazione delle norme costituzionali per la disciplina del fenomeno sociale religioso e alla riconferma dei Patti lateranensi. Gli unici ad opporsi furono i partiti della sinistra laica, ossia il Partito d’azione ed il Partito repubblicano. In relazione all’art. 7 Cost. (riguardante il richiamo dei Patti Lateranensi nella Costituzione), i deputati del Partito liberale erano divisi fra favorevoli e contrari; mentre la Democrazia cristiana (appoggiato dal PCI, partito comunista italiano che voleva salvaguardare la pace religiosa degli italiani) seguì puntualmente le direttive della Santa Sede, secondo la quale era necessario confermare tali accordi. La menzione dei Patti nella Costituzione ebbe l’effetto di consolidare quegli accordi.

La Cassazione distingueva le norme costituzionali in 3 categorie:

  • Precettive di immediata attuazione.
  • Precettive ad esecuzione differita.
  • Programmatiche. Per il Ministero dell’Interno, le norme sulla libertà religiosa non erano precettive e ciò comportò una limitazione della libertà delle confessioni di minoranza, in quanto lo Stato italiano praticava un confessionismo di fatto , nel senso che esso non affiorava dalla Costituzione formale, ma era un dato politico caratterizzante l’ordinamento. Soltanto alla fine della seconda legislatura repubblicana la Corte costituzionale ripristinò la libertà di culto delle minoranze religiose, facendo venir meno il confessionismo. In tal clima si accese una forte la polemica contro i Patti del 1929, condotta soprattutto da intellettuali della sinistra laica che ebbe la sua espressione più organica nel convegno “Amici del Mondo” del 1957 su Stato e Chiesa, concluso con una mozione che auspicava la denuncia dei Patti lateranensi e l’instaurazione di un regime separatista. Tuttavia, il periodo dei governi di centro-sinistra fu un caratterizzato da un immobilismo che annullò tutti i progetti riformatori. In tale clima era difficile pensare ad una revisione del Concordato, ma fu proprio nel tramonto dell’esperienza dei governi di centrosinistra che nel 1965 Lelio Basso presentò una mozione che poneva la questione della revisione del vecchio Concordato (tale proposta nasce dal fatto che era stata vietata in Roma la rappresentazione “Vicario” perché ritenuta in contrasto con il carattere sacro della città). Tale mozione fu approvata, dando così via al procedimento di revisione del Concordato durato 9 anni dall’ordine del giorno e conclusosi soltanto nel 1984.

Nel 1968, il Ministro di Grazia e Giustizia nominò una commissione per studiare le proposte da presentare alla Santa Sede. Il primo terreno di scontro si ebbe nel 1966 a causa della proposta di legge circa l’ introduzione del divorzio in Italia, al quale la Santa Sede si opponeva fortemente, in quanto si prevedeva l’applicazione della legge anche ai matrimoni concordatari. Entrata in vigore tale legge, nel 1970 un comitato di cattolici appoggiato dalla Chiesa propose nei suoi confronti un referendum abrogativo. Le trattative con la Santa Sede per la revisione del Concordato hanno avuto effettivo inizio soltanto dopo la consumazione di questa vicenda, quando era in carica il primo dei governi di solidarietà nazionale.

Il nuovo quadro politico determinò una parlamentarizzazione dell’accordo , nel senso che si abbandonarono le trattative riservate. Il governo presentò al Parlamento le prime tre bozze predisposte dalla Commissione paritetica italo-vaticana ed un promemoria della discussione che aveva preceduto la stipulazione dell’Accordo del 1984. Tuttavia, anche la parlamentarizzazione è stata limitata, in quanto ha riguardato soltanto il testo dell’Accordo del febbraio 1984; mentre dell’importante accordo del novembre 1984 il Parlamento ha preso piena conoscenza in sede di approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica.

Per quanto riguarda in particolare le modifiche delle Intese, le leggi prevedono un riesame di esse al termine del 10° anno dalla data di entrata in vigore, salvo che l’opportunità di una modifica non si presenti prima. Inoltre, specifiche nuove Intese con il Governo sono previste per il caso in cui siano presentati in Parlamento disegni di legge su materie che coinvolgano i rapporti con le anzidette confessioni. Tali norme giustificano politicamente le eventuali future trattative, ma è dubbio che obblighino lo Stato anche sotto il profilo giuridico, perché l’avvio delle trattative può essere dato soltanto quando lo stesso Stato riconosca che le ulteriori materie esigano la collaborazione fra Stato e confessioni religiose.

Capitolo 3: l’ordinamento statuale e il fenomeno religioso. I soggetti

“religiosi” ed i poteri pubblici

1- Le persone fisiche

Nel disciplinare il fenomeno sociale religioso l’ordinamento dello Stato considera una molteplicità di soggetti: le persone fisiche ; gli enti (personificati e non) con un fine di religione o di culto; e le confessioni religiose. Inoltre, esso rispetto ad alcune materie attribuisce rilevanza giuridica alle norme delle confessioni religiose, alle quali talora rinvia. Infine, lo Stato nel proprio apparato ha uffici con competenze specifiche in materia ecclesiastica ed organizza uffici ecclesiastici per l’assistenza spirituale di talune comunità separate.

Per quanto riguarda le persone fisiche , la loro posizione religiosa individuale è indifferente , in quanto la Costituzione assicura la libertà dei singoli in materia di religione ( ex art. 19 Cost. “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”). Tuttavia, ciò non impedisce che la legge , nel rispetto del diritto di libertà di religione, attribuisca rilevanza all’appartenenza ad una confessione religiosa o al fatto di rivestire nell’ambito di questa particolari qualifiche. La qualificazione confessionale può essere presa in considerazione dalla legge in modo diretto (ad es., quando l’appartenenza ad una confessione religiosa comporta uno specifico trattamento nell’ordinamento civile, quale per le comunità ebraiche l’avere diritto al riposo festivo del sabato); oppure in modo indiretto (ad es., quando la legge prevede di destinare una quota del gettito fiscale alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni). Inoltre, nel diritto dello Stato assumono rilevanza le qualifiche confessionali di “ecclesiastico”, “sacerdote”, “diacono”, “religioso”, “Arcivescovo” “Vescovo” “Abate”, “ministro di culto”, ecc. In particolare, la qualifica di “ ministro di culto ” è propria dell’ordinamento statuale e si riferisce a chi riveste, nell’ambito di una confessione religiosa, una posizione differenziata rispetto a quella del semplice fedele. Ad es., sono ministri di culto il sacerdote cattolico, il pastore o l’anziano delle Chiese riformate, il rabbino della confessione ebraica, ecc. La qualifica di “ ecclesiastico ” ha un significato più ampio per la Chiesa cattolica, in quanto godono di tale qualifica non soltanto i sacerdoti, ma anche coloro che abbiano ricevuto il diaconato. La qualifica di “ religiosi ” si riferisce agli aderenti alle associazioni religiose di vita consacrata che abbiano pronunciato i voti. Le qualifiche esaminate possono qualche volta valere, come quella di sacerdote, per ottenere talune prestazioni previste dalla legge.

2- Gli enti, le formazioni sociali

Per quanto riguarda gli enti , di regola ai fini del regime giuridico è indifferente che essi abbiano o meno carattere confessionale. Al riguardo, l’art. 20 Cost. prevede che “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”.

Dunque, le leggi possono prendere in considerazione il carattere ecclesiastico di un ente o il suo fine di religione per dettare apposite norme, ma queste non devono essere più restrittive di quelle previste dal diritto statuale per tutte le altre associazioni o istituzioni. Per il diritto statuale, un ente è “ ecclesiastico ” (ai fini del riconoscimento della personalità giuridica civile) se è stato costituito o approvato dall’autorità ecclesiastica e se ha in modo essenziale un fine di religione o di culto. Le formazioni sociali con fine di religiose o di culto rientrano nella previsione dell’art. 2 Cost., in quanto centri di svolgimento della personalità individuale.

3- Le confessioni religiose

Per quanto riguarda le confessioni religiose , l’art. 7 I comma Cost. menziona esplicitamente la Chiesa cattolica (in Italia, la confessione religiosa di maggioranza). Invece, l’art. 8 Cost. considera al I comma tutte le confessioni religiose; al II e III comma le confessioni di minoranza. Tuttavia, nessuna norma detta una definizione di confessione religiosa. Individuare una definizione univoca di tale nozione non è agevole, in quanto i vari gruppi sociali qualificati come confessioni religiose sono spesso molto diversi l’uno dall’altro. L’unica indicazione che la Costituzione ci fornisce è che si tratta di “ un gruppo sociale con fine religioso ”. Tuttavia, il termine “gruppo” è troppo generico, non essendo precisate le sue caratteristiche; inoltre è oscuro il significato da attribuire ai termini “religioso” e “religione”. Infatti, negli anni sono proliferate le iniziative più varie che si auto-qualificano come religiose, sia di origine nazionale che estere (nuovi movimenti religiosi, nuove religioni, sedicenti religioni, pseudo- religioni). Dal punto di vista giuridico è necessario conoscere il rapporto tra i dirigenti e gli aderenti a tali organizzazioni e quali sono le modalità del proselitismo. Al riguardo, il Parlamento Europeo con una risoluzione del 1984 ha dettato i criteri a cui i nuovi movimenti religiosi devono attenersi per essere considerati leciti :

  • Non devono accogliere minorenni.
  • Devono assicurare ai proseliti un sufficiente periodo di riflessione.
  • Dopo l’adesione devono essere assicurati i contatti dei proseliti con i parenti e con gli amici.
  • Non devono mai incoraggiare gli aderenti ad infrangere la legge.
  • L’aderente deve poter liberamente abbandonare l’organizzazione, chiedere consigli legali al di fuori di essa e chiedere assistenza medica. Quando tali criteri non sono rispettati, il fenomeno sociale non può essere qualificato come religioso e le organizzazioni non possono essere considerate confessioni religiose.

4- Le confessioni religiose come ordinamenti giuridici

Dall’art. 7 I comma Cost. si deduce subito che la Chiesa cattolica dà luogo ad un ordinamento giuridico originario. Invece, in relazione alle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica, l’art. 8 II Cost. afferma “Le confessioni diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”. Da qui si deduce (anche se per alcuni autori è dubbio) che anche i gruppi sociali con finalità religiosa diversa dalla cattolica sono riconosciuti dal diritto dello Stato come ordinamenti originari, quando danno vita ad un ordinamento giuridico, ossia quando abbiano quel minimo di organizzazione e normazione occorrenti affinché questo esista. Qualcuno ha creduto di cogliere un collegamento tra l’art. 8 II comma Cost. e l’art. 18 Cost., riguardante la libertà di associazione, in particolare sostenendo che starebbero in un rapporto di genus (art. 18) a species (art. 8). Tuttavia, i punti in comune tra l’associazione con fine religioso o di culto (indubbiamente garantiti dall’art. 18 Cost.) e l’ordinamento giuridico confessionale sono soltanto esterni (la molteplicità degli aderenti, l’esistenza di una regola comune e di un’organizzazione), mentre dal punto di vista della struttura interna (o della qualità) si riscontrano delle divergenze. Infatti, l’ ordinamento giuridico è un fenomeno originato dal c.d. impulso organizzatorio del gruppo sociale, prescinde dall’esistenza di un ente esponenziale (ossia un’associazione) ed è dotato di

Tuttavia, anche le associazioni hanno un fine specifico. Dunque, se si osservasse tale criterio, andrebbe smarrita la distinzione tra confessioni e associazioni religiose, con evidente danno per una retta interpretazione della Carta.

  • Il requisito della conformità del fine religioso alla tradizione italiana. Tuttavia, esso sembra estraneo alla prescrizione normativa, in quanto la Costituzione mostra di riconoscere l’anzidetta libertà organizzativa a tutte le confessioni di minoranza, non soltanto a quelle entrate nella tradizione italiana.

Dunque, nessuna di queste tre tesi è riuscita ad individuare una netta differenza tra confessioni ed associazioni religiose.

La nozione di “ confessione religiosa ” (o gruppo con fine di religione o comunità) indica una molteplicità di persone raccolte in un organismo sociale il quale cerca di raggiungere una meta comune, ossia un fine che trascende gli interessi personali dei singoli individui che ne fanno parte. Tale caratteristica è presente anche in una associazione con fine di religione o di culto. In realtà, la differenza sostanziale consiste nel fatto che:

  • Ogni confessione religiosa ha una propria ed originale concezione del mondo che investe non soltanto i rapporti tra uomo e Dio ma anche i rapporti tra uomo ed uomo. Essa detta regole che disciplinano non soltanto la vita sociale di un intero gruppo, ma anche il comportamento del singolo all’interno di altre comunità (ad es., quella civile).
  • Le associazioni con fine di religione o di culto invece non hanno una propria originale concezione del mondo. Dunque, l’essenza strutturale di una confessione religiosa è quella di avere una propria ed originale concezione del mondo.

Da sottolineare che è necessario porre l’attenzione anche sull’ aggettivoreligiose ”, in quanto esso differenziare le confessioni dalle altre comunità che hanno una visione loro propria del mondo, ma che non possono sicuramente essere considerate religiose (ad es., i partiti politici). Con il termine “ religione ” si intende un complesso di dottrine costruite intorno al presupposto dell’esistenza di un Essere Trascendente al quale l’uomo è tenuto a dare rispetto, obbedienza ed amore. Al riguardo, si distingue tra:

  • Comunità che ricercano il divino fuori, nel mondo sensibile, trascendente. La loro fede si manifesta attraverso riti con cui si adora l’Essere Trascendente e si chiede ad esso un atteggiamento benevolo.
  • Comunità che ricercano il divino nell’ immanenza. Secondo tali comunità l’uomo deve cercare il divino in sé stesso, o per liberarsi nel nirvana dal desiderio e dalla volontà della vita (buddismo), o per esaltare la propria personalità e conoscere il divino attraverso la scienza (gnosi, Scientology), o cercando il divino in tutto ciò che è nel mondo sensibile.

Da quanto detto è possibile formulare una nuova definizione di confessioni religiose. Esse sono comunità sociali stabili; dotate o meno di organizzazione e normazione propria ed originale; aventi una propria ed originale concezione del mondo; basata sull’esistenza di un Essere Trascendente in rapporto con gli uomini, o sulla ricerca del divino nell’immanenza”. Dunque, i circoli ateisti che affermano la non esistenza di Dio (c.d. fine religioso negativo), pur interessandosi di religione, non possono essere considerati confessioni religiose. Un altro fenomeno attinente alla vita religiosa, ma che non dà luogo all’esistenza di una confessione religiosa, è quello dei dissidenti da una confessione già esistente , che staccandosi da questa creano un organismo separato. Da sottolineare che i dissidenti possono diventare una confessione religiosa ma soltanto quando si differenziano dalla confessione esistente anche sul piano ideologico, offrendo una propria concezione del mondo.

Per attribuire ad un gruppo sociale la qualifica di confessione religiosa, lo Stato non può considerare il merito delle varie credenze di religione, ma deve limitarsi a compiere valutazioni formali.

Al riguardo, la Corte Costituzionale con sentenza 195/1993 ha enunciato i criteri che possono essere seguiti per assegnare la qualifica di confessione religiosa:

  • La stipulazione di un’intesa ex art. 8 III comma Cost.
  • Eventuali precedenti riconoscimenti pubblici.
  • Uno statuto che esprima i caratteri dell’organizzazione.
  • La comune considerazione. Essi devono essere usati separatamente l’uno dall’altro e procedendo dal primo all’ultimo. Da sottolineare che si tratta di criteri soltanto esemplificativi (ad es., non può essere qualificata come confessione religiosa un’organizzazione che compie riti contrari al buon costume, atti vietati da norme penali, oppure che agisce in contrasto con le regole segnalate dal Parlamento europeo).

5- Inapplicabilità dell’art.1 della legge 24 giugno 1929 n. 1159

L’art. 8 II comma Cost. afferma che “Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”. Esso non afferma che tutte le confessioni diverse dalla cattolica sono ordinamenti, né impone che si costituiscano come tali. Semplicemente prevede che tali confessioni, quando danno vita ad un ordinamento giuridico, sono un ordinamento per il diritto dello Stato. Ne consegue che la legge ordinaria non può imporre d’autorità uno Statuto che si sovrapponga alle norme della confessione religiosa, le abroghi, le deroghi o le sostituisca. Tuttavia, è necessario che tali confessioni abbiano uno Statuto organizzativo conforme all’ordinamento italiano. Da questa previsione di conformità, una parte della dottrina ha tratto 2 conseguenze:

  • (^) La Chiesa cattolica sarebbe un ordinamento primario, mentre gli ordinamenti delle altre confessioni sarebbero subordinati a quello statuale e da questo derivanti. A tale tesi si è ispirata la Corte costituzionale per giustificare la sanzione penale (esclusiva o più grave) prevista per gli atti di vilipendio alla religione cattolica rispetto alle sanzioni previste per il vilipendio delle altre religioni, affermando che la situazione giuridica della Chiesa cattolica e delle altre confessioni è di uguale libertà, ma non di identità di regolamento dei rapporti con lo Stato. Tale tesi non è condivisibile , in quanto la differenza tra l’art. 7 I comma Cost. e l’art. 8 II comma Cost. dipende da ragioni diverse. Anzitutto l’art. 7 I comma Cost. riguarda uno specifico e determinato ordinamento giuridico riconosciuto dall’ordinamento italiano e con una struttura organizzativa nota. Invece l’art. 8 II comma si riferisce ad un numero indeterminato di confessioni religiose considerate per la prima volta come ordinamenti. Dunque, lo Stato considera “ordinamento giuridico” sia la Chiesa cattolica che le altre confessioni religiose (non vi sono i presupposti per parlare di subordinazione). Inoltre, l’art. 8 II comma riconosce il carattere di ordinamento giudico delle confessioni di minoranza organizzate secondo il proprio statuto. Dunque sarebbe una contraddizione pensare che possa esservi un riconoscimento di un ordinamento giuridico come subordinato. Infatti, un ordinamento giuridico nasce quando un gruppo sociale di dota di proprie regole che vengono imposte ai suoi componenti, in ciò sta il carattere primario di un ordinamento. Anche l’art. 2 dell’Intesa fra Stato e Tavola Valdese del 1984 la Repubblica ha dato atto dell’autonomia e dell’indipendenza dell’ordinamento valdese, come in tutti gli altri accordi conclusi con le varie confessioni. La condizione che gli Statuti dell’organizzazione devono essere conformi all’ordinamento statuale ex art. 8 II comma Cost., non significa che gli ordinamenti confessionali sono subordinati allo Stato, ma soltanto che questo non riconosce come ordinamenti giuridici primari quelle confessioni i cui statuti organizzativi siano difformi rispetto ai principi accolti dal diritto statuale in tema di organizzazioni plurisoggettive (ad es., se gli statuti prevedessero la prevalenza del voto espresso della minoranza su quello della maggioranza). In caso contrario, la confessione non darebbe vita a un ordinamento secondo il diritto statuale, ma sarebbe soltanto ad un’associazione soggetta alle norme dell’art.