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DIRITTO PENITENZIARIO
Legge 354 del 1975: ordinamento penitenziario È importantissima questa legge perché segna una svolta ideologica nel modo di concepire il detenuto all’interno del mondo carcerario. È il frutto di una precisa legge ideologica: per la prima volta nel nostro sistema giuridico il detenuto non è considerato come un oggetto da custodire e da isolare dalla società perché concepito come un soggetto pericoloso. Il detenuto deve essere considerato come una persona, il protagonista:
- Dell’esecuzione delle pene
- Delle limitazioni della libertà personale che conseguono all’applicazione di una misura cautelare Perché cambia la prospettiva in questi anni? Perché il rischio insito del mondo carcerario è la depersonalizzazione, che la persona diventi un numero, un riflesso di una pena che è afflittiva e rigida. Quindi si vuole una valorizzazione del detenuto al fine di un riadattamento sociale. In questa cornice abbiamo l’art. 1 che riguarda il trattamento penitenziario: _“1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.
- Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.
- Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.
- Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà_ .” Il trattamento penitenziario è un principio ispiratore dell’intero sistema penitenziario. Cosa serve questo trattamento? Serve da spinta antitetica, un contrafforte rispetto alle ricorrenti tentazioni di imbarbarimento dei sistemi penitenziari, i quali per loro natura, tendono a trasformarsi in sistemi di neutralizzazione e talvolta di annullamento della persona reclusa. Serve a tenere ferma l’idea che il detenuto è un uomo e che in quanto tale deve essere il destinatario di una attività diretta a consentirgli un recupero verso la società civile. Tenere ferma questa idea del trattamento è il migliore baluardo difronte al rischio di cedimenti a prassi o peggio previsioni normative di contenuto inumano e degradante tutto ciò a prescindere dalla gravità del reato commesso.
Questo art. 1 è il risultato di principi costituzionali e ha un suo riferimento in una pluralità di fonti europee: “le regole minime per il trattamento dei detenuti” che sono state approvate nel 1973 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Questa carta poi è stata revisionata nel 1987 con il titolo “regole penitenziarie europee” ed oggi è stata riproposta nella versione aggiornata del 2006. Queste regole europee sono composte da 108 articoli che riguardano i profili organizzativi degli istituti penitenziari che comprendono lo statuto delle persone custodite (in detenzione) e delle persone che custodiscono i detenuti (polizia, medici, secondini ecc…). Prima di questo articolo 1 e della costituzione, la disciplina del diritto penitenziario era regolamentata non da una legge ma dal regolamento del 1931: esso insisteva fondamentalmente sulla dimensione organizzativa dell’amministrazione penitenziaria e sulle correlative esigenze di disciplina. Questa regolamentazione, tra l’altro fonte secondaria, era minuziosa nel disciplinare i poteri da riconoscere all’apparato pubblico, ai fini dell’esercizio della potestà punitiva in un totale disinteresse per il soggetto detenuto. L’ordinamento penitenziario tiene ferme le esigenze di ordine e organizzazione interne degli istituti però la legge odierna si preoccupa di definire le linee e le modalità del trattamento penitenziario, avendo come punto di riferimento principale il detenuto a differenza del regolamento del 1931 dove veniva completamente considerato come un oggetto e non tutelato. Da qui oggi abbiamo un ventaglio di norme che sono rivolte a disciplinare particolari aspetti o momenti della vita penitenziaria e che pongono le premesse per il riconoscimento di specifiche situazioni soggettive in capo al detenuto. La corte costituzionale nella sentenza n.26 del 1999 ha detto che la restrizione della libertà personale non può comportare un disconoscimento delle situazioni soggettive in capo al detenuto attraverso un assoggettamento dell’individuo all’organizzazione penitenziaria. L’art. 4 dell’ordinamento penitenziario non a caso afferma che i detenuti esercitano personalmente i diritti riconosciuti dalla legge di ordinamento penitenziario. In questa cornice viene approvata una legge non un regolamento, perché? Perché con la legge abbiamo un controllo di costituzionalità sulla legge stessa, mentre nel 1931 è stato fatto un regolamento per regolare l’ordinamento penitenziario perché sotto periodo fascista. Art. 27 della Costituzione: “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.”
Il carcere di Milano può essere un esempio dove il trattamento è molto tutelato: Milano è una realtà molto ricca e anche molto sensibile del sociale. Ma pensiamo al carcere nella zona più degradata d’Italia: qual è l’offerta che l’istituzione carceraria può offrire a un detenuto? È evidente che il detenuto che rinuncia a svolgere le attività che sono proposte, poi ne pagherà le conseguenze: se rinuncia alle offerte che gli vengono prospettate naturalmente non potrà accedere ai benefici penitenziari che la legge prevede (es: permessi premio o liberazione anticipata). CARATTERE DISUMANO DELLA PENA NELLA PROSPETTIVA EUROPEA La CEDU prevede che una persona che si reputa lesa di un diritto tutelato dalla convenzione stessa può rivolgersi a Strasburgo chiedendo la tutela che non ha avuto nel suo paese. Art. 3 CEDU: “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.” Per rafforzare la tutela di questo principio, all’interno del Consiglio d’Europa è stato previsto anche un comitato: il comitato per la prevenzione della tortura. Questo ha una funzione preventiva ed eseguono dei controlli negli istituti di privazione della libertà personale al fine di ridurre le violazioni dell’art.3. La CEDU invece ha il ruolo di verificare se c’è stata una violazione effettiva di questo articolo 3. Come tutte le convinzioni di matrice liberale la CEDU pone un divieto che è rivolto agli stati, che si va poi ad articolare in agenti statali come il legislatore, il governo, un giudice o un PM, o la polizia. Gli Stati però non hanno solo un obbligo negativo di non commettere atti di tortura, ma anche un obbligo positivo cioè di darsi da fare, di attivarsi quando una persona lamenta di essere stata oggetto di violazione dell’art.3. Come si possono attivare gli stati?
- elenco di delitti idonei a coprire gli atti di tortura: ci vogliono delle fattispecie penali
- indagini effettive e veloci
- le pene devono essere esemplari ed effettive: non devono cioè essere soggette a prescrizione Se manca una di queste condizioni, la CEDU può ravvisare una violazione dell’art. 3 sotto il profilo positivo, perché rimprovera lo stato per non aver fatto tutto il necessario per prevenire una violazione dell’art.3.
SENTENZA CIRINO E RENNE CONTRO ITALIA delitto di tortura art.3 CEDU Le sentenze della CEDU sono divise in procedura, parte in fatto e parte di diritto. PROCEDURA La causa nasce da 2 ricorsi presentati rispettivamente da due cittadini italiani:
- Andra Cirino
- Claudio Renne Da un lato abbiamo due soggetti privati (Renne e Cirino), dall’altro abbiamo come convenuto il governo italiano, perché questo non si è attivato ai sensi dell’art.3 ed essendo la CEDU un’organizzazione internazionale ne risponde lo Stato italiano. PARTE IN FATTO Il caso è avvenuto nel carcere di Asti:
- Cirino: stava andando a un colloquio con il comandante della polizia penitenziaria e prima di raggiungere l’ufficio viene picchiato a turno da degli agenti. Successivamente viene condotto in isolamento e denudato, questa cella però era spoglia: c’era una turca senza acqua corrente e lavabo, non c’è il materasso, le finestre erano private dei vetri (era il mese di dicembre). Per una settimana non gli fu fornito da mangiare, soltanto una misura insufficiente di acqua. Nei giorni successivi c’è stato un razionamento del vitto ma non sufficiente e fu picchiato tutti i giorni sia di giorno che di notte. Non ha potuto ricevere alcun rapporto sociale, nemmeno con il difensore.
- Renne: nella stessa lite di Cirino, questo fu spogliato degli indumenti e condotto in una cella di isolamento. Il letto presente nella cella era privo di materasso, lenzuola e coperte, e la cella non era dotata di lavabo e le finestre erano prive di vetri (poi coperte con del celofan). Non ricevette alcun tipo di vitto e fu picchiato dagli agenti di polizia più volte al giorno, anche di notte e da più agenti contemporaneamente. Infatti, successivamente fu costretto ad andare in ospedale. Il procedimento penale a carico degli agenti di custodia: Nel 2005 fu avviata un’indagine penale sul trattamento contestato. Essa iniziò quando emerse, nell’ambito di intercettazioni relative a un’operazione finalizzata a indagare su un traffico di stupefacenti all’interno del carcere, che diversi agenti di custodia avevano discusso dei maltrattamenti che avevano fatto. Nel 2011 furono rinviati a giudizio 5 agenti di custodia e furono accusati di maltrattamenti nei confronti dei ricorrenti ai sensi dell’art.572 del codice penale (maltrattamenti in famiglia) con aggravante dell’abuso di poteri. Il procedimento dinanzi al Tribunale di Asti: La sentenza del Tribunale di Asti fu pronunciata il 30 Gennaio 2012. Il tribunale di Asti accerta che:
- i ricorrenti sono stati sottoposti a maltrattamenti
- che c’è una prassi generalizzata di maltrattamenti in modo sistematico ai detenuti problematici per punire e intimorirli
- i detenuti sono privati del sonno, dei contatti sociali e accesso ai servizi igienici
Quindi la CEDU condanna l’Italia: si è tradotta in un risarcimento del danno da parte dell’Italia. Successivamente il nostro ordinamento ha introdotto il delitto di tortura, dopo le numerose condanne provenienti dalla CEDU, anche nei confronti dei privati e quindi non solo commesso da agenti con particolari qualifiche. SENTENZA TORREGIANI CONTRO ITALIA trattamento degradante art. 3 CEDU PROCEDURA All’origine della causa vi sono 7 ricorsi proposti contro la Repubblica italiana e i ricorrenti lamentano le condizioni nelle quali erano stati detenuti rispettivamente negli istituti penitenziari di Busto Arsizio e di Piacenza. (2013) PARTE IN FATTO Riguarda sempre una violazione dell’articolo 3 CEDU che vieta le pene disumane, degradanti e la tortura.
- Ricorrenti del carcere di Busto Arsizio: il signor Torregiani, Bamba, Biondi. Ciascuno di loro occupava una cella di 9m² con altre due persone e disponeva quindi di uno spazio personale di 3m². Mancava anche l’acqua calda.
- Ricorrenti del carcere di Piacenza: signor Sela, El Haili, Hajjoubi, Ghisoni i 4 ricorrenti hanno sofferto le stesse condizioni dei ricorrenti di Busto Arsizio + la mancanza della luce nella cella. Le celle qui però erano di 11m². I detenuti hanno fatto reclamo, ovvero hanno fatto valere i loro diritti all’interno del carcere. Il reclamo si rivolge al magistrato di sorveglianza – è un giudice creato appositamente per ogni persona, per verificare che nell’esecuzione della pena corrisponda un’equivalente rieducazione. I magistrati di sorveglianza riconoscono formalmente che i detenuti avessero ragione, vengono trasmessi i reclami al ministero della Giustizia ma in realtà non viene fatto nulla. La legge sull’ordinamento penitenziario
- l’articolo 6 dell’ordinamento penitenziario recita: «I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti. Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti. Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta. Ciascun detenuto (…) dispone di adeguato corredo per il proprio letto.»
- Ai sensi dell’articolo 35 dello stesso ordinamento i detenuti possono presentare istanze ai magistrati di sorveglianza.
Al paragrafo 20 – la CEDU prende atto che in precedenza in IT vi è stato un caso analogo a Lecce, il detenuto si era rivolto al magistrato di sorveglianza, questo aveva condannato il ministero della Giustizia a risarcire il danno nei suoi confronti. (= la CEDU non guarda solo la legge formale, ma anche le consuetudini e prassi giurisprudenziali dello stato in questione). Il tribunale di Lecce però costituisce una decisione isolata, non è un rimedio effettivo ed efficace, il reclamo previsto dall’articolo 35 non è effettivo né a livello legislativo né di pratica giurisprudenziale. Quindi, non essendo tutelato in modo adeguato internamente, interviene la CEDU. Le misure adottate dallo Stato per rimediare il problema sovraffollamento delle carceri (obblighi positivi che operano ex-ante)
- Nel 2010 vi erano 68mila persone detenute su 206 carceri italiani, per una capienza massima di 45mila persone, il tasso di sovraffollamento era del 151%
- di fronte a questa situazione lo Stato dichiara lo stato di emergenza con un’ordinanza;
- viene istituito un comitato del ministero della Giustizia al fine di costruire +11 istituti penitenziari al fine di creare posti in più.
- Verso fine anno vengono adottate anche delle leggi speciali che dicono che alcune pene possono essere scontate al di fuori delle carceri. Testi internazionali pertinenti Prendono spunto dai rapporti generali del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani (CPT) – presieduto da Mauro Palma. Rapporti del CPT: Il sovraffollamento è una questione di sua competenza, tutti i servizi e le attività del carcere sono influenzati in maniera negativa se occorre farsi carico di un numero di detenuti maggiore rispetto a quello per il quale l'istituto è stato progettato. Il livello di sovraffollamento in un carcere potrebbe essere esso stesso inumano o degradante dal punto di vista fisico. Un programma soddisfacente di attività (lavoro, istruzione, sport etc…) è importante per il benessere dei detenuti: sia per le case di reclusioni che per le case circondariali. Il CPT verifica che in Italia, in alcuni istituti sono limitate queste attività: essi non possono essere lasciati a languire per settimane chiusi nelle loro celle e devono avere almeno 1 ora d’aria al giorno. Alla luce di queste premesse, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato la Raccomandazione 22/99 che stabilisce quanto segue:
- 1°considerando: il sovraffollamento delle carceri costituisce una sfida importante per le amministrazioni per le amministrazioni penitenziarie e per il sistema della giustizia penale
- 2°considerando: la gestione efficace della popolazione carceraria è subordinata ad alcune circostanze come la situazione complessiva della criminalità, le priorità per la lotta alla criminalità, le sanzioni previste, la gravità delle pene, l’uso della custodia cautelare e in particolare l’atteggiamento del pubblico nei confronti della criminalità e della sua repressione.
riconosciuto esplicitamente o sostanzialmente la violazione della Convezione e vi abbiano posto rimedio (es: attraverso un ristoro di tipo economico). Questo non succede quindi la Corte dice che i ricorrenti possono proclamarsi vittime. Le vie per il ricorso: Il governo dice che non sono state esaurite le vie per il ricorso interno e che quindi i ricorrenti non possono rivolgersi alla CEDU perché non si sono rivolti al magistrato di sorveglianza, lo strumento che l’ordinamento offre (art.35). I ricorrenti sostengono che l’art. 35 è inadeguato e che non esiste alcuna via di ricorso suscettibile di porre rimedio al sovraffollamento delle carceri. Hanno quindi esaurito le vie di ricorso interno perché paradossalmente non ne avevano, quindi il ricorso è ammissibile. b. Sul merito Argomentazione delle parti: i ricorrenti lamentano la mancanza di spazio vitale delle celle sia per Piacenza che per Busto Arsizio. I principi stabiliti nella giurisprudenza della Corte
- Rispetto alla dignità umana: se sei limitato della tua libertà personale non significa che non devono essere tutelati diritti come la dignità umana.
- La carcerazione non fa venir meno l’esistenza dei diritti citati nella Convenzione, al contrario il detenuto può aver bisogno di una maggiore tutela dei diritti. Questo perché si trovi nelle mani dello Stato. La CEDU si basa sulle raccomandazioni del Consiglio d’Europa riguardante i casi precedenti e dice che si tratta di casi di sovraffollamento grave: sebbene lo spazio auspicabile è di 4 m², si tratta di casi emblematici dove lo spazio personale concesso ad un ricorrente era inferiore a 3m². In questo caso si tratta di un’automatica violazione dell’art.3 (sovraffollamento grave). Invece, se il range è tra i 3 e i 4 m² si valutano altri parametri (servizi igienici non funzionanti, mancanza di luce etc…) per verificare se c’è stata una violazione. Caso Torregiani: In questo caso i ricorrenti avevano a disposizione uno spazio al di sotto dei 3m², da qui la violazione automatica dell’art.3 CEDU. L’art. 3 della CEDU prevede 3 tipi di trattamenti: - Trattamento degradante: quando c’è umiliazione nei confronti della persona che subisce il trattamento – c’è un livello di soggezione - Trattamento disumano: è una situazione più grave sia dal punto di vista psichico che fisico - Tortura: inflizione di un trattamento che è volontariamente finalizzato a generare sofferenza. In questo caso siamo in presenza di un trattamento degradante. La sentenza Torregiani è una SENTENZA PILOTA: la Corte si è permessa di dire allo stato italiano che era giunto il momento di risolvere il problema e quindi di mettere mano al problema di sovraffollamento carcerario. Alla luce di questo, ha concesso all’Italia 1 anno per adottare delle misure di carattere generale o particolare per risolvere questo problema. Quindi la Corte ha detto
all’Italia di seguire le misure indicate nella Raccomandazione 22/99 per ricorrere a misure alternative alla detenzione. A seguito della sentenza pilota Torregiani, l’Italia ha introdotto una legge che prevedeva l’art35 ter relativo al sovraffollamento carcerario: si prevede un risarcimento del danno in base al numero di giorni vissuti in sovraffollamento, se invece i ricorrenti sono ancora in detenzione vengono scontati dei giorni di pena. TRATTAMENTO La nozione di trattamento come complesso di interventi utilizzabili ai fini della rieducazione si è sviluppata nel tempo. Ha stretta correlazione con l’affermarsi e l’evolversi delle teorie della pena correzionale. Vediamo allora le tappe più significative di questa evoluzione iniziando con la fine del 1800. In questa cornice si collocano le teorie di lombroso sul delitto, inteso come una conseguenza di anomalie dell’individuo che danno origine al cosiddetto indirizzo giuridico criminologico di stampo positivista. Sulla base delle teorie di stampo positivista, l’attenzione si sposta dal delitto alla persona del reo, allo scopo di individuarne attraverso l’osservazione le tendenze antisociali e di curarle mediante una separazione dalla società. In questo contesto però, nono stante la fioritura delle teorie positivistiche, nel 1889 viene emanato il codice Zanardelli che riflette i postulati della scuola di stampo liberale. Insieme al codice nel 1891 viene adottato il Regolamento generale per gli stabilimenti carcerari. Entrambi non recepiscono gli indirizzi di stampo positivista. Pur prospettandosi l’idea della pena correzionale, nel codice Zanardelli, alla pena stessa viene assegnato il significato di emenda : un mezzo utile alla rieducazione morale del condannato il quale attraverso la pena detentiva deve prendere coscienza dell’errore commesso nel delinquere. Secondo il Codice Zanardelli e il Regolamento generale per gli stabilimenti carcerari, il carcere non serve solo a punire ma anche a rigenerare, emendare il delinquente. Sul piano operativo quali sono gli strumenti che l'ordinamento utilizza per rigenerare il colpevole? abbiamo l'obbligo del lavoro, della partecipazione del condannato alle pratiche religiose, uso e ricorso al silenzio e isolamento. Il trattamento del condannato, quindi, passa attraverso queste linee operative. In particolare, nel codice Zanardelli, ci si indirizza verso un sistema progressivo o irlandese che è il risultato della fusione di due altri modi di concepire il trattamento:
- regime cellulare puro o philadelphiano: segregazione del reo per tutto il tempo della pena; si deve emendare e si deve pentire. - sistema auburniano: è un regime più morbido, segregazione notturna del detenuto alternata durante il giorno dalla previsione del lavoro in comune con l’obbligo del silenzio; Nel trattamento progressivo o irlandese vi è una valutazione del graduale passaggio da un regime all’altro sulla base della gravità della pena inflitta, della sua durata e della condotta del reo. In sostanza si comincia in un modo e si finisce la pena in un secondo modo. Durante questo periodo, come abbiamo già detto si afferma sempre di più il positivismo giuridico: è famoso un congresso di criminologia tenuto a Colonia nel 1911 in cui si auspica lo studio del
RIEDUCAZIONE
Usato dal legislatore costituzionale, dal punto di vista semantico il termine ha tantissimi significati: in un significato ampio, la dottrina diche che rieducare coincide con gli elementi del reato (punire) e va a sommarsi alla struttura del reato; in un significato ristretto, rieducare comprende un’emenda morale, dal punto di vista etico e morale vuol dire migliorarsi. Sostanzialmente il significato che diamo alla parola rieducare dipende dal momento storico. Qual è il risultato oggi? La rieducazione deve essere interpretata come reinserimento sociale del condannato. Il condannato deve essere reinserito nella società secondo un duplice senso:
- il reo deve imparare a vivere nella società rispettando la legge
- la società deve impegnarsi in modo solidale affinché il delinquente non cada più nella rete del crimine. IL PROBLEMA è GIURIDICO: per avere una riforma del sistema penitenziario conforme all’impegno preso dalla Costituzione, occorre attendere il 1975. Qui il legislatore accoglie il sistema del trattamento individualizzato come metodo di risocializzazione del reo. Il legislatore del 1975 però, nell’adottare l'ordinamento penitenziario, si discosta dal modello medico autoritario (paesi nordamericani/europei) per recuperare un aspetto più umanistico della pena (la pena non deve essere contraria al senso di umanità). L’accento, quindi, cade sulla umanizzazione della pena con l’effetto che il detenuto è il protagonista del trattamento (art.1), ed è per questo motivo che è lui che sceglie di sottoporsi al trattamento (è libero nella scelta e non gli può essere imposto). La rieducazione in questa nuova cornice si ottiene attraverso un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei detenuti: il trattamento qui è diretto a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti del reo che ostacolano la sua partecipazione alla vita sociale. Nella legge del 1975, un compito fondamentale per la risocializzazione e per il trattamento individualizzato del condannato è offerto dalle misure alternative : sono quelle modalità di scontare diversamente la pena al di fuori dal carcere e sono fondamentali perché consentono un ponte di collegamento tra il carcere e la società. Il carcere non è più concepito come una struttura chiusa: la società deve poter entrare nel carcere e il detenuto deve tornare quanto prima ad operare nella società attraverso la rieducazione. Punti critici dell’idea del trattamento del 1975:
- Il legislatore del 1975 sposa l'idea del trattamento individualizzato educativo sulla base dell'esperienza di altri paesi proprio quando in realtà tale forma di trattamento è in crisi perché si osserva che non porta ad una diminuzione della recidiva.
- L’idea della rieducazione, intesa come risocializzazione che passa attraverso il trattamento individualizzato, è ritagliata su uno stereotipo di delinquente: il delinquente nell'ottica del legislatore del 1975 è un soggetto poco istruito che ha bisognoso di sostegno, un disadattato sociale. Tuttavia, proprio negli anni 70 si stanno imponendo nuove forme di criminalità: quella mafiosa, quella economica dei colletti bianchi, quella di matrice sessuale, quella terroristica, e non sempre
si tratta di soggetti disagiati dal punto di vista sociale, anzi (brigate rosse erano soggetti istruiti e laureati). Questi delitti non nascono da un contesto culturale e sociale deficitario, ma tutt’altro, da persone che hanno tutti gli strumenti per muoversi all’interno della società. Quindi come si fa a rieducare un soggetto che ipoteticamente è già affermato socialmente? Da un certo punto di vista la legge del 75 nasce già un po’ debole, nasce ignorando che esistono forme di criminalità che prescindono dal luogo e dal contesto sociale in cui una persona è nata e cresciuta.
- l'idea del trattamento che vi è sottesa è che il trattamento individualizzato si svolge attraverso la triade lavoro-religione-istruzione che era rilevante e fondamentale anche nel regolamento penitenziario del 1931. Quindi l'idea del legislatore è di passare attraverso questi tre momenti (lavoro religione istruzione) in linea di continuità col passato, naturalmente interpretati alla luce del nuovo assetto democratico dello Stato e ovviamente del nuovo contesto culturale. TRATTAMENTO PENITENZIARIO Consultiamo il regolamento esecutivo e l’ordinamento penitenziario per comprendere in che cosa consiste l’umanizzazione della pena e il rispetto della dignità umana: riforma 1975. Regolamento esecutivo: terza fonte del diritto, ogni carcere è dotato di un proprio regolamento interno che disciplina la vita nel carcere. Art. 8: igiene personale È assicurato ai detenuti e internati l’uso sufficiente di lavabi e bagno docce non chè degli altri oggetti per la cura della persona. Sono organizzati servizi per il taglio di capelli e la rasatura della barba. I bagni dovrebbero essere collocati nel locale adiacente alla cella di pernottamento e non nello stesso spazio. Art. 9-10: vestiario e corredo Questi articoli prevedono che i detenuti possono fare uso di abiti e di corredi personali, le dotazioni in uso al detenuto possono essere oggetto di limitazione quando vi sia il rischio di gesti autolesionistici. Per quanto riguarda gli oggetti personali è possibile tenere degli oggetti di valore affettivo o morale (fede nuziale), nei limiti della sicurezza dell’istituto. Servizio di lavanderia. Art 11: vitto giornaliero Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente 3 pasti. È molto frequente che i detenuti acquistino il cosiddetto sopravitto: generi alimentari di conforto che vengono allestiti all’interno del carcere. Permanenza in spazi aperti : deve essere nella misura di 4 ore al giorno, salvo che per motivi eccezionali venga ridotta a 2 ore. Il regolamento di ciascun istituto stabilisce poi gli orari, i turni e le modalità per la permanenza all’aperto. Servizio sanitario
sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.2. All'inizio dell'esecuzione l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi. OGGETTO è l’osservazione scientifica diretta all’accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, riguarda quei bisogni connessi alle eventuali carenze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali del detenuto. C’è una differenza in questi due articoli: a) nell’ articolo 13 Ordinamento : nei confronti dei condannati viene predisposta una osservazione scientifica perché si vuole cogliere il nesso che ha provocato la commissione del reato. b) nell ’articolo 27 Regolamento : c’è l’accertamento dei bisogni di ciascun soggetto collegati alle eventuali carenze psicofisiche, affettive, educative e sociali che sono state di pregiudizio all’instaurazione di una normale vita di relazione. Passa in secondo piano l’approccio deterministico. (2018) Quindi ad oggi, a chi svolge l’osservazione della personalità interessa meno il dato eziologico (la causa) per dare spazio a un’attenzione per il modo in cui il soggetto condannato ha vissuto e vive le proprie esperienze. Le carenze, quindi, sono ridotte a eventualità e non sono la conseguenza necessaria di deficit speciali o psicofisici. L’art.27 distingue nel comma 2, un momento iniziale dell’osservazione finalizzato a desumere gli elementi per la formulazione del programma individualizzato e una fase di aggiornamento dell’osservazione per le nuove esigenze che intervengono nella vita del condannato. Viene fatta una relazione di sintesi che nasce dall’osservazione della personalità del trattamento: questa relazione viene continuamente aggiornata in relazione alle conquiste della persona. Queste sono molto importanti per il concesso del beneficio. Il trattamento individualizzato non è un rapporto a due come fra un medico e un paziente: individualizzazione significa che il trattamento si piega sulle esigenze individuali del condannato. I destinatari dell’osservazione Tutti i condannati, anche quelli iper-integrati (colletti bianchi). Trattamento particolare:
- per i tossicodipendenti: godono di apposite strutture detentive, sezioni o istituti a custodia attenuata finalizzate alla migliore gestione della dipendenza. (nave a Sanvittore)
- Sex offender: reparto protetti (transgender), rischio di ritorsioni da parte degli altri detenuti a causa della sottocultura carceraria
- Anomalie di carattere psichiatrico
- Imputati: sono ammessi a loro richiesta a partecipare ad attività trattamentali DURATA DELL’OSSERVAZIONE DELLA PERSONALITA’
a) L’articolo 13 con la vecchia riforma non ci dice nulla, la modifica nel 2018 ha introdotto il primo periodo di osservazione: è redatta entro i 6 mesi dall’esecuzione. b) L’articolo 27 invece ci dice che l’osservazione ha un termine di 9 mesi (=prevale la legge sul regolamento); In questo tempo ci sono delle persone che cercano di capire quali sono i bisogni del condannato, l’osservazione è importante in quanto porta all’elaborazione di un piano di trattamento elaborandone un programma di trattamento individualizzato. PROCEDURE PIANO DI TRATTAMENTO – sulla base delle modifiche comportamentali del detenuto , viene compiuta una seconda osservazione e viene modificato il trattamento stesso. Ci sono due problemi a riguardo: Lo stesso detenuto spesso non vede nessun educatore, che benefici si avranno? Dall’inizio dell’esecuzione ci dovrebbe essere questa procedura, si creano problemi perché ci sono pochissime persone che se ne occupano in proporzione ai condannati che ci sono in carcere. Il secondo problema riguarda il trasferimento, qualsiasi motivo sia (in modo non palese come sanzione), se il detenuto cambia carcere deve incontrare una nuova realtà e questo rimette in gioco i mesi di attività svolti nel carcere precedente. La legge parla di osservazione scientifica della personalità (art 27), non nel senso deterministico, bisogna utilizzare le conquiste moderne della psicologia e della criminologia per venire incontro ai bisogni del detenuto, le forme sono libere, sono rimesse alle capacità dell’equipe che svolge l’osservazione della personalità. Come si scoprono i bisogni di una persona? La legge stessa ce lo dice, l’osservazione si ricostruisce provvedendo all’acquisizione di dati giudiziari e penitenziari , clinici, psicologici e sociali + valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze. Si guarda la storia criminale del detenuto a 360 gradi, qual è la sua dimensione familiare, quanti delitti hai, se ha mai fatto TSO etc… Si deve verificare la disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento, questo è importante perché il trattamento come abbiamo sempre detto non è obbligatorio. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti viene espletata una riflessione sulle condotte antigiuridiche , sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse e sulle possibili azioni di riparazione sulle conseguenze del reato = in relazione al programma di trattamento sulla base delle informazioni acquisite c’è questa riflessione sulle condotte antigiuridiche = cosa ti ha spinto a fare il reato, come puoi rimediare? L’articolo 13 comma 3 – enuncia che nell’ambito dell’osservazione è offerta all’interessato l’opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte in particolare per la vittima nonché sulle possibili azioni di riparazione. La lettura di questo comma ci fa capire che al di là del risarcimento del danno verso la vittima, si ha una mediazione tra reo e vittima del reato.
- Il programma rieducativo (il trattamento elaborato dall’equipe) deve essere approvato dal magistrato di sorveglianza, in questo vaglio il giudice non entra nel merito del trattamento proposto. L’unico controllo che fa è di legalità, garantisce che il trattamento sia conforme alla legge. ELEMENTI DEL TRATTAMENTO Il trattamento si presenta come un mixtum compositum (composizione mista) al cui interno giocano un ruolo principale fattori intangibili. 1° di questi fattori: qualità dei rapporti personali, atmosfera relazionale he si instaura tra i diversi protagonisti della vicenda trattamentale. (es: un buon rapporto con il direttore o un agente della polizia penitenziaria) Art.15 Ordinamento Penitenziario: “Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. (1) Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.” Questo articolo fissa l’ossatura del trattamento attraverso l’individuazione dei cosiddetti elementi del trattamento. Questi sono: istruzione religione lavoro A questi 3 principali, si affiancano:
- attività culturali, ricreative e sportive
- Rapporti con il mondo esterno
- Rapporti con la famiglia ISTRUZIONE È uno degli elementi fondamentali. Articolo 19 OP: “Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni. Tramite la programmazione di iniziative specifiche, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale. (1) Speciale attenzione è dedicata all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei princìpi costituzionali. (1) Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici
possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari. Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonché l'ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92. (2) E' favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture .”
- Nel regolamento del 1931 era obbligatoria, oggi non più: studiare è legato a un fattore di discrezionalità
- Spesso l’equipe può suggerire determinati studi universitari
- La scuola carceraria deve avere la medesima organizzazione e gli stessi contenuti rispetto alla scuola del mondo libero, ovviamente bisogna tener conto delle condizioni soggettive dei detenuti.
- Particolare attenzione per i giovani adulti (minori di 25 anni)
- Specifica integrazione per i detenuti stranieri
- C’è un’istruzione primaria (scuola dell’obbligo), il carcere deve necessariamente avere un’offerta formativa a riguardo, e un’istruzione secondaria dove gli istituti vi possono provvedere ma non è detto che il carcere la abbia.
- È agevolato il compimento degli studi universitari: la formazione universitaria prevede che ci siano delle convezioni con le carceri RELIGIONE Art. 26 OP: “I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti. “
- Anche la religione è stata svincolata dal carattere dell’obbligatorietà , ciò nonostante è una componente molto importante, anzi è un principio costituzionale da tutelare.
- I detenuti hanno libertà di culto, di professare la propria fede religiosa e di istruirsi in essa (catechismo) si cerca anche di praticarne il culto.
- Negli istituti è assicurata la celebrazione del rito/i del culto cattolico (=si celebra la messa) - In ciascun istituto è addetto almeno un cappellano ; la figura del prete non è più una figura del trattamento, ma semplicemente è una persona con cui confidarsi a livello personale.
- Gli appartenenti ad una religione diversa dalla cattolica hanno diritto di chiedere che entri in carcere un ministro del proprio culto e di celebrarne il rito. (il problema è con la religione islamica, la maggior parte di loro hanno problemi rispetto ai ministri di culto perché non ve ne sono di ufficiali semplificando la questione). Art. 58 RP: manifestazioni della libertà religiosa “1. I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa purché compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge, secondo le