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Diritto penitenziario, Sintesi del corso di Diritto Penitenziario

Diritto penitenza, ottimo per superare l’esame con il massimo dei voti

Tipologia: Sintesi del corso

2023/2024

In vendita dal 11/04/2026

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DIRITTO PENITENZIARIO
Importante è la
Legge di ordinamento penitenziario del 1975 n 354:
essa segna una svolta ideologica (una scelta fatta
sulla base di precise idee e ideali) rispetto al passato, rappresentata dal fatto che il detenuto non viene più visto come un
soggetto da isolare dalla società e da custodire in quanto soggetto pericoloso.
Tale legge mette al centro dell’esecuzione penitenziaria il detenuto come persona. Perché? Perché non si vuole più la
depersonalizzazione del condannato stesso che è il risultato di una pena afflittiva e mortificante.
Si vuole una valorizzazione della personalità del detenuto, si vogliono trovare le risorse del detenuto, si vogliono sfruttare
le sue capacità affinché venga riadattato/ recuperato socialmente.
In tale riforma vengono fissate le linee e le modalità di trattamento del detenuto: vengono riconosciute le situazioni
soggettive in capo al detenuto
Come si investe sulla personalità dell’individuo?
Una risposta la troviamo nell’articolo 1
Articolo 1 dellordinamento penitenziario:
Comma 1 : il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della
persona….
- Il detenuto va trattato.
Importante è anche il Comma 7: il trattamento dell’imputato deve essere rigorosamente informato al principio per cui
essi non sono considerati colpevoli sono alla condanna definitiva (presunzione di innocenza).
A cosa serve il trattamento penitenziario? Il trattamento serve come spinta antitetica alle ricorrenti tentazioni di
imbarbarimento dei sistemi penitenziari che, per loro natura, tendono a trasformarsi in sistemi di annullamento della
persona.
Alla base di tale articolo, c’è il principio che il detenuto è un uomo che deve essere trattato in maniera conforme
all’umanità e di cui deve essere rispettata la dignità. L’idea di trattamento ci restituisce l’idea che il detenuto deve essere
seguito, deve essere destinatario di una attività che gli permetta di rientrare nella società e non delinquere più.
L’articolo 1 ha dei referenti a livello di leggi costituzionali e in termini anche sovranazionali, in particolare europeo. A
questo proposito importanti sono:
- La convenzione europea dello uomo
- Regole penitenziarie europee che regolano l’esecuzione della pena.
L’articolo 1 non è in contrasto con gli ordinamenti sovranazionali ma è in linea con gli stessi
L’idea della centralità del detenuto, posta dell’articolo 1 e che emerge dalle regole penitenziarie europee e dalle carte
sovranazionali, è l’opposto di quanto avveniva nel regime previgente.
Prima della riforma del 75, la normativa rilevante in tema di esecuzione della pena era quella fascista. Non vi era una
legge relativa all’esecuzione della pena ma vi era un regolamento ministeriale (1931- 1974) È un regolamento
significativo perché Nel 1948 entra in vigore la costituzione che pone dei principi fondamentali e si occupa della pena:
articolo 27 comma 3. -> “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.
Nel regolamento del 31 l’aspetto organizzativo dell’amministrazione penitenziaria è soverchiante
La costituzione pone dei diritti fondamentali che stanno sopra la legge ordinaria, ed essa deve essere in linea con tali
diritti.
Un regolamento può essere oggetto di giudizio di legittimità costituzionale? No .. si ha una discrasia fra una pena che la
costituzione vorrebbe (1948) e la pena sancita dal regolamento del 1931.
Se dovessimo leggere il regolamento del 1930.. il detenuto non ha dignità ne diritti e il regolamento è incentrato sulle
esigenze della pm. Riflette l’idea di una pena afflittiva e retributiva. .. dove è prevalente l’idea della disciplina e
dell’ordine. (Osservanza degli obblighi)
Nel 1975 tale situazione cambia e viene adottata una legge che mette al centro dell’esecuzione il detenuto.
> Articolo 4 ordinamento penitenziario: esso mette in evidenza i veri e propri diritti del detenuto.
i detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro dirigenti dalla presente legge a che se si trovano in stato di
interdizione legale
- il detenuto diventa protagonista dell’esecuzione penitenziaria… non è un oggetto ma un soggetto che è nelle mani dello
stato ma che detiene diritti.
CENTRALITÀ DEL DETENUTO NEL SISTEMA PENITENZIARIO
perché vi è questa centralità del detenuto rispetto alle esigenze dell’organizzazione, dell’amministrazione penitenziaria ?
Perché dopo la 2 guerra mondiale la cornice giuridica è cambiata sia a livello nazione ( perché è stata adozione
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DIRITTO PENITENZIARIO

Importante è la Legge di ordinamento penitenziario del 1975 n 354: essa segna una svolta ideologica (una scelta fatta

sulla base di precise idee e ideali) rispetto al passato, rappresentata dal fatto che il detenuto non viene più visto come un soggetto da isolare dalla società e da custodire in quanto soggetto pericoloso. Tale legge mette al centro dell’esecuzione penitenziaria il detenuto come persona. Perché? Perché non si vuole più la depersonalizzazione del condannato stesso che è il risultato di una pena afflittiva e mortificante. Si vuole una valorizzazione della personalità del detenuto, si vogliono trovare le risorse del detenuto, si vogliono sfruttare le sue capacità affinché venga riadattato/ recuperato socialmente. In tale riforma vengono fissate le linee e le modalità di trattamento del detenuto: vengono riconosciute le situazioni soggettive in capo al detenuto

Come si investe sulla personalità dell’individuo? Una risposta la troviamo nell’articolo 1

Articolo 1 dell’ ordinamento penitenziario: Comma 1 : il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona….

  • Il detenuto va trattato. Importante è anche il Comma 7: il trattamento dell’imputato deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sono alla condanna definitiva (presunzione di innocenza). A cosa serve il trattamento penitenziario? Il trattamento serve come spinta antitetica alle ricorrenti tentazioni di imbarbarimento dei sistemi penitenziari che, per loro natura, tendono a trasformarsi in sistemi di annullamento della persona. Alla base di tale articolo, c’è il principio che il detenuto è un uomo che deve essere trattato in maniera conforme all’umanità e di cui deve essere rispettata la dignità. L’idea di trattamento ci restituisce l’idea che il detenuto deve essere seguito, deve essere destinatario di una attività che gli permetta di rientrare nella società e non delinquere più. L’articolo 1 ha dei referenti a livello di leggi costituzionali e in termini anche sovranazionali, in particolare europeo. A questo proposito importanti sono:
  • La convenzione europea dello uomo
  • Regole penitenziarie europee che regolano l’esecuzione della pena. L’articolo 1 non è in contrasto con gli ordinamenti sovranazionali ma è in linea con gli stessi L’idea della centralità del detenuto, posta dell’articolo 1 e che emerge dalle regole penitenziarie europee e dalle carte sovranazionali, è l’opposto di quanto avveniva nel regime previgente. Prima della riforma del 75, la normativa rilevante in tema di esecuzione della pena era quella fascista. Non vi era una legge relativa all’esecuzione della pena ma vi era un regolamento ministeriale (1931- 1974 )… È un regolamento significativo perché Nel 1948 entra in vigore la costituzione che pone dei principi fondamentali e si occupa della pena: articolo 27 comma 3. - > “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”. Nel regolamento del 31 l’aspetto organizzativo dell’amministrazione penitenziaria è soverchiante La costituzione pone dei diritti fondamentali che stanno sopra la legge ordinaria, ed essa deve essere in linea con tali diritti. Un regolamento può essere oggetto di giudizio di legittimità costituzionale? No .. si ha una discrasia fra una pena che la costituzione vorrebbe (19 48 ) e la pena sancita dal regolamento del 1931.

Se dovessimo leggere il regolamento del 1930.. il detenuto non ha dignità ne diritti e il regolamento è incentrato sulle

esigenze della pm. Riflette l’idea di una pena afflittiva e retributiva. .. dove è prevalente l’idea della disciplina e

dell’ordine. (Osservanza degli obblighi)

Nel 1975 tale situazione cambia e viene adottata una legge che mette al centro dell’esecuzione il detenuto. > Articolo 4 ordinamento penitenziario: esso mette in evidenza i veri e propri diritti del detenuto. “i detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro dirigenti dalla presente legge a che se si trovano in stato di interdizione legale”

  • il detenuto diventa protagonista dell’esecuzione penitenziaria… non è un oggetto ma un soggetto che è nelle mani dello stato ma che detiene diritti. CENTRALITÀ DEL DETENUTO NEL SISTEMA PENITENZIARIO

perché vi è questa centralità del detenuto rispetto alle esigenze dell’organizzazione, dell’amministrazione penitenziaria?

Perché dopo la 2 guerra mondiale la cornice giuridica è cambiata sia a livello nazione ( perché è stata adozione

costituzione della repubblica italiana ) sia perché vi sono tutta una serie di carte internazionali, anche revisionate, che nascono sullo sfacelo della seconda guerra mondiale ( dove si hanno avuti i lager, l’annientamento delle persone… ) Un’epoca cruciale in cui le democrazie riaffermano i valori di democraticità, anche attraverso istituiti come il carcere. Importante in questo ambito è l’articolo 27 comma 3 che afferma che le pene non devono esser contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Cosa dicono le regole penitenziarie europee? Regola da 1 a 9 Si ha una prima parte che esplica i principi fondamentali —> Regola 1 : “tutte le persone private della libertà devono essere trattate nel rispetto dei diritti dell’uomo” Regola 2: esse conservano tutti i diritti che non gli vengono tolti con la loro condanna o in conseguenza della loro custodia cautelare.” Infatti se sono condannato non posso uscire dal carcere ma ci sono dei permessi chiamati permessi necessari per cui il detenuto possa uscire dal carcere in situazioni di emergenza. Regola 3: “le restrizioni devono essere ridotte allo stretto necessario e proporzionali agli obbiettivi legittimi per i quali sono state imposte”. i diritti nel carcere sono compressi anche se comunque sussistono e se vi sono situazioni gravi tali diritti possono essere ancora più compressi ma sempre rispettando la dignità, la necessità e proporzionalità. Regola 4 : “le condizioni detentive che violano i diritti umani del detenuto non possono essere giustificate dalla mancanza di risorse”. Le risorse per la giustizia devono esserci, non si possono mettere le persone in luoghi inospitali e bisogna investire nel settore Regola 5: “la vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi di vita nella società libera”. Le carceri verso la fine degli anni 60 erano soggette a violenze e rivolte perché è una struttura chiusa. Quindi sulla base di ciò, il mondo carcerario si modificò per dare una maggiore libertà. Regola 6: la detenzione deve facilitare il reinserimento nella società libera delle persone che sono state private della libertà Regola 8 : il personale penitenziario svolge una missione importante di servizio pubblico E il suo reclutamento, la formazione e le condizioni di lavoro devono permettergli di fornire un elevato livello di presa in carico dei detenuti. Questa è la sicurezza penitenziaria.

Si riflette anche nell’articolo 1 dell’ordinamento penitenziario al comma 4 “ negli istituti l’ordine e la disciplina sono

mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.” ARTICOLO 27 COMMA 3 DELLA COSTITUZIONE. In tanti ordinamenti non si parla della pena… la nostra costituzione ha pensato ad una disposizione che è dedicato al mondo del carcere e alla pena. Ricordiamo che: “ Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Questa norma ha due parti:

1. Aspetto negativo: lo stato deve astenersi dall’infliggere pene contrarie al senso di umanità

Infatti vi è un collegamento all’articolo 13 comma 4 cost “ è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà” E, laddove si parla di pene disumane vi è collegamento articolo 3 della cedu.

2. Aspetto positivo: la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. È la finalità ultima della pena. Significa che

bisogna in tutti i modi favorire il recupero del condannato evitando gli effetti de-socializzanti e non mortificando il detenuto. Come? Attraverso il trattamento.

LE FUNZIONI DELLA PENA:

  • Rieducativa: è l’unica funzione espressa in costituzione. Se il soggetto è rieducato.. la pena diminuisce questo perché la pena non è statica ma si adatta al percorso del condannato
  • retributiva: retribuite il male con il male. È una forma di vendetta pubblica
  • special- preventiva: prevenire il rischio di commettere nuovi reati dalla medesima persona.. tale idea nasce dal fatto che la persona possa delinquere per fattori personali o socio economici. La pena diventa misura di sicurezza per contenere la pericolosità e permane finché il soggetto è pericoloso
  • general-preventiva: la pena diventa deterrente. La pena è rivolta ai cittadini che ancora non hanno commesso il reato. Bisogna far capire a tutti i cittadini che se si commettono dei reati si va incontro a delle conseguenze penali (es: reati di pericolo)
  • difesa sociale: difendere la collettività da individui pericolosi ( spesso soggetti che sono ai margini) Ogni pena esprime una di queste funzioni… facendo prevalere una di queste. Anche se l’unica espressa è quella rieducativa

IL TRATTAMENTO RIEDUCATIVO

Come si rieduca? attraverso un complesso di attività, di misure e di interventi, rivolti al condannato nel corso dell’esecuzione della pena, cui convenzionalmente si da il nome di trattamento rieducativo Nb: il trattamento rieducativo fa parte del trattamento penitenziario, ne è una species.

È una sentenza della corte europea dei diritti dell'uomo, che è andata ad accertare se l'italia ha violato uno dei principi fondamentali (diritto alla vita, divieto di tortura). In questo caso si parla dell'art 3 che parla della pena.

  • PROCEDURA, la corte da atto del momento e del luogo da cui ha tratto origine il ricorso alla corte: la vicenda nasce da due ricorsi presentati da due cittadini italiani: Andrea Cirino e Claudio Renne, questi due sono i ricorrenti. Il ricorso nasce ai sensi dell'art. 34 della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il secondo ricorrente è deceduto e sono entrati in gioco suoi figli. Abbiamo due soggetti privati e come convenuto il Governo italiano e non il privato cittadino> ne risponde lo stato, in quanto è un'ipotesi di responsabilità dello Stato in relazione al rispetto di obblighi positivi e negativi. (la CEDU si rivolge agli stati). ⚫ ARGOMENTAZIONI IN FATTO, dove si raccontano punti salienti della vicenda giunta all'attenzione della corte> rilevare i fatti alla luce di ciò che è giuridicamente rilevante. Premessa: Con la sentenza Cirino e Renne contro Italia del 26 ottobre 2017, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per alcuni episodi di tortura occorsi nelle carceri di Quarto d’Asti nel 2004 a danno di due detenuti, Andrea Cirino e Claudio Renne. I Giudici di Strasburgo hanno accertato la violazione dell’art. 3 della cedu sotto il duplice profilo, sostanziale e strutturale. In questa situazione due soggetti sono in carcere, vi è una lite tra un detenuto e un agente di polizia penitenziaria. Interviene un secondo detenuto per cercare di sedare la rissa. Alla fine i due vengono portati verso l’ufficio dei direttore del carcere… se non che, nel dirigersi, i due incontrano un gruppo di agenti penitenziari che li picchiano.
    • Il primo ricorrente, dopo essere stato picchiato, è stato poi privato degli indumenti e messo in una cella mal ridotta con condizioni climatiche non favorevoli al mese corrente (dicembre ad asti). La condizione dura per un numero impreciso di giorni. Per la prima settimana non gli fu stato dato vitto, ed era stato privato del sonno con continue percosse sia diurne che notturne, era stato privato di visite dal difensore e famigliari. ( la situazione durerà per 3 mesi)
    • Il secondo ricorrente fu spogliato degli indumenti e condotto in una cella di isolamento anch'essa mal ridotta (senza vetri), il vitto era razionato e fu picchiato con conseguenze di rotture e fratture che lo portarono in ospedale ( la situazione durerà una settimana) Successivamente alle violenze subite a questi due individui, fu avviata un'indagine penale, parallela ad intercettazioni per droga dalle quali emersero le violenze subite dai due (2005). Cosi, i 5 agenti di polizia penitenziaria vengono rinviati a giudizio (si procede con un processo a carico degli agenti) con l'accusa di maltrattamenti e abuso di potere come aggravante (articolo 572 del codice penale). Dopo il rinvio a giudizio si va quindi difronte al tribunale di Asti, il quale si basa sulle dichiarazioni delle vittime e alle condizioni da loro descritte. Cosa succede nel procedimento penale? La Corte ( il tribunale di asti) afferma che i fatti si erano svolti nelle modalità descritte dalle vittime. Il tribunale però va oltre… afferma che nel carcere vi era una prassi generalizzata di maltrattamenti inflitti in modo sistematico, per punire i detenuti problematici e dissuadere da altri comportamenti turbolenti; questi comportamenti erano reiterati nel tempo (le misure vanno oltre i limiti consentiti dalla legge). Il tribunale ritiene, inoltre, che gli agenti operano il clima di impunità dovuto alla quiescenza della direzione del carcere e dalla complicità esistente tra gli agenti di custodia. Il tribunale deve poi valutare la responsabilità delle persone imputate di siffatte condotte, ma non ne segue per forza una pena per esempio per l'esistenza della prescrizione. Il tribunale di Asti dice che le condotte di queste due persone andrebbero inquadrate nel delitto di tortura definito dalla Convenzione delle NU, ma siccome in Italia non esisteva la fattispecie di tortura, è costretto ad inquadrare la fattispecie con l'art 608 (abuso di autorità su detenuti) presente nel codice di diritto penale. Il delitto è caduto però in prescrizione. Vi sono, però, dei procedimenti disciplinari per gli agenti come destituzione è sospensione dal servizio, all’esito del processo. Si hanno poi dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli agenti di custodia all’esito del processo: CB. fu destituito dal servizio. M.S. fu destituito dal servizio; A.D. fu sospeso dal servizio per un periodo di quattro mesi; D.B. fu sospeso dal servizio per un periodo di sei mesi. Durante il procedimento gli agenti sono stati regolarmente in servizio. Perché la corte europea va a verificare cosa è successo a livello disciplinare? Perché non è pensabile che questi comportamenti siano tollerati e protetti. Gli agenti dovevano essere subito sospesi e poi avere una pena e non solo destituiti dal servizio. Vengono considerati i reati pertinenti previsti dal codice penale italiano e la prescrizione di questi:
  • L'articolo 572 del codice penale italiano prevede che chiunque maltratta una persona della famiglia o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione cura o custodia può essere punito con la reclusione fino a cinque anni.
  • L'articolo 582 del codice penale prevede che chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, può essere punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
  • L'articolo 608 del codice penale prevede che il pubblico ufficiale che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia può essere punito con la reclusione fino a trenta mesi.
  • L'articolo 61 del codice penale contiene disposizioni generali in materia di circostanze aggravanti. Il comma 9 dell'articolo 61 prevede che l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio costituisce una circostanza aggravante. La Corte prende poi atto che nel 2014, è stato approvato il disegno di legge che introduce il delitto di tortura e poi entrata in vigore il 18 luglio 2017. Se questo fosse avvenuto prima della sentenza gli agenti sarebbero stati rinviati a giudizio per il delitto di tortura. La corte prima verifica se il ricorso è ammissibile e poi entra nel merito ⚫ QUESTIONE IN DIRITTO→ si esamina la vicenda dal punto di vista giuridico e normativo. In diritto la corte deve:
      1. Verificare se il ricorso è ammissibile, ricevibilità del ricorso > è ammissibile quando:
  1. non devono essere passiti piu di 4 mesi dalla decisione che conclude la vicenda nello stato contraente.
    1. La persona deve aver subito un pregiudizio importante ( la posizione di vittima dell’individuo)
        1. Una volta verificato che è ammissibile, entra nel merito : va a decidere l’oggetto della controversia La corte unisce i due ricorsi poiché sostanzialmente analoghi. La vicenda in fatto ha due risvolti giuridici:
    • il primo è la violazione dell'art 3 CEDU sotto il profilo dell'obbligo negativo o profilo sostanziale> lo stato si deve astenere dal tenere condotte in violazione dell'art 3. ➢ Sulla ricevibilità del ricorso (1) non ci sono problemi: il soggetto ricorrente deve essere qualificato come vittima (la qualità di vittima si trasferisce agli eredi) e devono essere esaurite le vie di ricorso interne→ deve essere fatto il possibile per poter tutelare il singolo all'interno dell'ordinamento nazionale, se poi la tutela non è esaustiva, mi appello alla Corte. Il ricorso non deve essere manifestalmente abusivo… ➢ Per quanto riguarda la questione sul merito, la corte analizza il punto di vista dei ricorrenti poi si occupa della posizione del governo e successivamente, sentite le parti la corte effettuerà la sua valutazione dei fatti. Molto spesso enuncia dei principi generali che richiamano la proprio giurisprudenza e poi da la soluzione del caso. Se sono privato della libertà personale mi viene più difficile l'onere della prova, in questo caso non vi è necessità perché bastano le prove portate dai ricorrenti (siccome il soggetto in questione (detenuto) è affidato allo stato, è lui stesso che deve convincere che non vi sia stata una violazione del dettato convenzionale) Vengono richiamati una serie di diritti che lo stato deve tutelare:
    • Diritto alla vita: art.
    • Articolo 3 cedu: Divieto di tortura e trattamento degradante e inumano
    • Divieto di lavori forzati : articolo 4
    • Articolo 7: principio di legalità sostanziale Questi diritti non possono essere derogati neanche in tempo di guerra. Poi vi sono tutta una serie di articoli che non possono essere compressi se non esistono determinate ragioni:
    • Liberta personale: art 5
    • La privatezza: art 8
    • La liberta di manifestazione del pensiero: art 10 La Corte, nella sua valutazione richiama quindi l'art. 3 della cedu affermando una sua violazione e ribadisce che per determinare una forma di trattamento come tortura, si deve tenere conto della distinzione tra tortura ( entra in gioco quando accanto alla sofferenza fisica acuta, si accompagna uno scopo ulteriore, ad esempio la confessione) e trattamento degradante e inumano ( per la violenza fisica), il quale provoca gravi e crudeli sofferenze ( infatti si ha quando una persona che subisce il maltrattamento subisce una limitazione di autodeterminazione morale, sofferenza psicologica). La Corte, riprende quanto detto dal tribunale di Asti ed accerta che i ricorrenti siano stati sottoposti al trattamento lamentato. La Corte ha solo il problema di qualificare il trattamento: vi sono delle sofferenze fisiche e certificati medici. Il trattamento è stato fatto quando i ricorrenti erano affidati ad agenti dello stato (il detenuto è più debole), gli abusi fisici erano sommati a privazioni materiali. La corte riscontra che Il trattamento è senz'altro inumano e crudele. Ma la Corte va oltre, il trattamento era deliberato, premeditato e organizzato (prolungate aggressioni) e si ritiene quindi che vi debba essere un esame accurato della situazione. Le condotte degli agenti statali sono state estremamente vessatorie, mirate ad una specifica finalità, e si può dunque definire come tortura.

La corte ha volutamente usato quei capi di imputazione.. i “maltrattamenti in famiglia” che vengono riqualificati in abuso sulle persone private di liberta personale? In ordine allo svolgimento dei procedimenti interni, la Corte ritiene che non si possa criticare il tribunale interno per aver valutato erroneamente la gravità delle accuse a carico dell’imputato, per impedire la condanna degli agenti statali perseguiti La Corte ritiene, piuttosto, che il tribunale interno abbia adottato una posizione molto ferma e non abbia tentato in alcun modo di giustificare o di minimizzare il comportamento contestato. Il tribunale interno ha compiuto un autentico sforzo per accertare i fatti e identificare gli individui responsabili del trattamento inflitto ai ricorrenti. Dice che è stato un esame scrupoloso come richiesto dall’art 3 della cedu. Il tribunale interno ha tuttavia concluso che, ai sensi della legislazione italiana, all’epoca della decisione non esisteva alcuna disposizione di legge che consentisse di qualificare come tortura il trattamento contestato. > non vi era quindi una cornice legale adeguata a far fronte alla gravità delle vicende oggetto del processo. Il tribunale è pertanto dovuto ricorrere ad altri reati esistenti, vale a dire le disposizioni del codice penale in materia di abuso di autorità nei confronti di detenuti e di inflizione di lesioni personali che possiamo definire reati bagatellari > soggetti a termini di prescrizione, circostanza che di per sé mal si concilia con la giurisprudenza della Corte in materia di torture o maltrattamenti inflitti da agenti statali. Sulla base delle precedenti considerazioni, la Corte ritiene che il nocciolo del problema non risieda nel comportamento delle autorità giudiziarie interne, ma piuttosto in una carenza sistemica che caratterizzava la legislazione penale italiana in materia ( rappresentata dalla assenza del delitto di tortura). Nel caso di specie, tale lacuna dell’ordinamento giuridico ha comportato che i tribunali interni siano impreparati a svolgere una funzione essenziale, ovvero quella di garantire che un trattamento contrario all’articolo 3 perpetrato da agenti statali non rimanga impunito. Viste le conclusioni che precedono, la Corte conclude che vi è stata violazione dell’aspetto procedurale dell’articolo 3.

  • Solo nel 2017 l’italia ha introdotto il delitto di tortura La corte individua anche un profilo di responsabilità nel fatto che lo stato non abbia licenziato le persone che hanno realizzato la violazione di diritti umani. Si ha Violazione dell’articolo 3 sotto il profilo degli obblighi positivi perché lo stato non ha agito… non ha preso le distanze con tali soggetti. + risarcimento PARTE FINALE: la corte edu ai sensi dell’articolo 41 della cedu, ha riconosciuto ai ricorrenti la somma di 80.000 euro ciascuno a titolo di danni morali oltre a 8.000 euro per le spese sostenute davanti alla corte IL SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO

SENTENZA TORREGGIANTI E ALTRI C.ITALIA DEL 2013

Sentenza della corte europea dei diritti dell’uomo Nonostante il passare degli anni, tale problema è rimasto inalterato e attuale, che si ripercuote sulla vita e sul trattamento dei detenuti in carcere. Di fronte ad una situazione di sovraffollamento, le carceri non coprono il fabbisogno. Affrontiamo il problema: La sentenza si divide come al solito in fatto e in diritto IN FATTO > le circostanze del caso di specie : la sentenza riguarda 7 detenuti, di cui tre all’interno del carcere di Busto Arsizio e 4 in quello di piacenza… che si trovano ad occupare una cella o stanza di pernottamento, con uno spazio personale inferiore ai 3 metri quadrati. Nei loro ricorsi i ricorrenti sostenevano che la doccia era limitata, le condizioni disumane, la luce in sufficiente a causa delle barre metalliche apposte alle finestre Le ordinanze del tribunale di sorveglianza di Reggio Emilia : 3 detenuti si rivolsero al magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, sostenendo che le loro condizioni detentive erano mediocri a causa del sovraffollamento nel carcere di Piacenza e denunciando una violazione del principio di parità di condizioni tra detenuti, garantito dall’articolo 3 dell’ordinamento le penitenziario Con ordinanze, Il magistrato accolse i reclami dei tre detenuti del carcere di piacenza, osservando che i 3 occupavano una cella che era studiata per una sola persona. Infatti, il magistrato di sorveglianza concluse che i reclamanti erano esposti a trattamenti inumani per il fatto che dovevano condividere con altri due detenuti delle celle esigue ed erano oggetto di una discriminazione rispetto ad altri detenuti.

Trasmette quindi i reclami al carcere di Piacenza, al ministero della giustizia e alla amministrazione penitenziaria… affinché ciascuno potesse adottare con urgenza le misure adeguate.. per mettere le persone in una situazione meno disumana. Nel febbraio 2011 il sig. Ghisoni fu trasferito in una cella concepita per ospitare due persone. A Busto Arsizio non fanno nulla IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI ➢ la legge sull’ordinamento penitenziario : viene preso in considerazione l’articolo 6 dell’ordinamento penitenziario: Descrive come devono essere i locali:

  • devono avere una ampiezza sufficiente
  • luce + areazione + riscaldamento
  • servizi igienici riservati I locali destinati al pernottamento devono consistere in camere dotate di uno o più posti. Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta. Ciascun detenuto (…) dispone di adeguato corredo per il proprio letto.» Articolo 35 della legge : usato dai detenuti del carcere di Piacenza nei confronti del magistrato di sorveglianza: ai sensi di tale articolo, i detenuti possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al magistrato di sorveglianza, al direttore dell'istituto penitenziario, nonché agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena e al Ministro della Giustizia, alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto, al presidente della Giunta regionale e al Capo dello Stato. Quale è il compito del magistrato di sorveglianza? Articolo 69: il magistrato di sorveglianza è competente per controllare l'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena e per prospettare al Ministro della Giustizia le esigenze dei vari servizi. Vigila sul rispetto di leggi e regolamenti. Peraltro ha il potere di impartire disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. Il giudice decide sul reclamo con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione Nel nostro ordinamento, in relazione ad un caso analogo avvenuto a Lecce… un altro detenuto si era rivolto al magistrato di sorveglianza per lo stesso motivo… in quell’occasione il magistrato di sorveglianza aveva riconosciuto la violazione dell’articolo 3 cedu ma soprattutto che spettava al detenuto un ristoro di 220 euro per i danni subiti Il ministero della giustizia presenza un ricorso ma con sentenza del 5 giugno 2012, la Corte di cassazione dichiarò il ricorso dell'amministrazione inammissibile perché tardivo, dal momento che era stato introdotto. Di conseguenza l'ordinanza del magistrato di sorveglianza passò in giudicato.
  • Questa decisione è rimasta isolata.. perché casi analoghi si sono conclusi in modo diverso. > perche in italia non vi era una legge di risarcimento in materia di sovraffollamento III. MISURE ADOTTATE DALLO STATO PER RIMEDIARE AL PROBLEMA DEL SOVRAFFOLLAMENTO NELLE CARCERI In italia:
  • nel 2010 : tasso nazionale di sovraffollamento era del 151%. Nello stesso anno il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiarò lo stato di emergenza nazionale per la durata di un anno a causa del sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani. Venne nominato un commissario delegato al Ministero della Giustizia incaricato di elaborare un piano di intervento per le carceri («Piano carceri»).
  • si decise di costruire 11 nuovi istituti penitenziari e 20 padiglioni all'interno di strutture già esistenti e nuove assunzioni Inoltre, Sempre nel 2010 furono adottate delle disposizioni straordinarie in materia di esecuzione delle pene. Tale legge prevedeva in particolare che la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, poteva essere eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo di accoglienza, pubblico o privato, salvo nei casi di delitti particolarmente gravi. Questa legge resterà in vigore il tempo necessario per mettere in atto il piano di intervento per le carceri ma comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Lo stato di emergenza nazionale venne prorogato due volte fino a cessare nel 2012. In quell’anno il tasso di sovraffollamento scese al 148% Il 42 % dei detenuti sono in attesa di essere giudicati e sono sottoposti a custodia cautelare. TESTI INTERNAZIONALI PERTINENTI

In questa cornice esistono anche tutta una serie di regole relative agli spazi.. che riprendono l’articolo visto prima ( articolo 6) ad esempio:

  • i locali devono accogliere i detenuti durante la notte
  • rispettare la vita privata e dignita umana
  • sanità
  • Nei locali in cui i detenuti devono vivere, lavorare o riunirsi ecc.. IN DIRITTO

Cosa ha deciso la corte europea dei diritti dell’uomo:

A. Ricevibilita del ricorso > 1. L’eccezione relativa al difetto della qualità di vittima Cosa fa il governo? Cerca di sostenere che le persone detenute non sono vittime ai sensi dell’articolo 34 cedu, in violazione dell’articolo 3. Il Governo osserva che tutti i ricorrenti, tranne uno, sono stati scarcerati o trasferiti in altre celle dopo la presentazione dei loro ricorsi. I ricorrenti sostengono che, al di la della loro liberazione o spostamento, hanno trascorso lunghissimi periodi in condizioni disastrose e che le autorità non hanno riconosciuto la condizione. La corte europea da ragione hai ricorrenti, sono vittime

  1. L’eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne
  • Il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Il governo afferma che i ricorrenti non abbiano fatto tutto quello che era previsto dall’ordinamento nazionale per ottenere una tutela dei diritti… > mancato utilizzo dell’articolo 35 e 69. Questa via di ricorso sarebbe accessibile ed effettiva e consentirebbe di ottenere decisioni vincolanti e suscettibili di riparare eventuali violazioni dei diritti dei detenuti. Secondo il Governo, il procedimento davanti al magistrato di sorveglianza costituisce un rimedio pienamente giudiziario, all’esito del quale l’autorità adita può prescrivere all’amministrazione penitenziaria misure obbligatorie volte a migliorare le condizioni detentive della persona interessata.
  • soltanto uno dei detenuti si avvalso di questa possibilità presentando un reclamo davanti al magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia e ottenendo un’ordinanza favorevole. Secondo il Governo, ciò costituisce la prova dell’accessibilità e dell’effettività della via di ricorso in questione. Ne conseguirebbe che i ricorrenti che non si sono avvalsi di detto rimedio non hanno esaurito le vie di ricorso interne. Il fatto poi che non sia stata data esecuzione dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza di reggio emilia… è imputabile allo stesso detenuto ( secondo il governo) .. che avrebbe dovuto attivarsi…

Cosa sostengono i ricorrenti:

I ricorrenti sostengono che il sistema italiano non offre alcuna via di ricorso suscettibile di porre rimedio al sovraffollamento delle carceri italiane e di portare a un miglioramento delle condizioni detentive.

  • osservano innanzitutto che il ricorso in questione non costituisce un rimedio giudiziario, bensì un ricorso di tipo amministrativo di conseguenza le decisioni del magistrato di sorveglianza non sono affatto vincolanti per le direzioni degli istituti penitenziari. E quindi, siccome si tratta di un rimedio non effettivo.. è come se non ci fosse Quanto al sig. Ghisoni, egli sostiene di avere esaurito le vie di ricorso interne presentando al magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia un reclamo sulla base degli articoli 35 e 69 della legge sull’ordinamento penitenziario La corte rammenta che la regola di esaurimento delle vie di ricorso interne mira a offrire agli Stati contraenti l’occasione per prevenire o riparare le violazioni denunciate Tuttavia, l’obbligo derivante dall’articolo 35 cedu si limita a quello di fare un uso normale dei ricorsi verosimilmente effettivi, sufficienti ed accessibili Nel caso di specie, la Corte deve stabilire se il reclamo davanti al magistrato di sorveglianza italiano costituisca una via di ricorso rispondente ai criteri da essa stabiliti nella sua giurisprudenza. Per la corte il rimedio italiano non è effettivo, non funziona. Il ricorso è ricevibile B sul merito

1. argomenti delle parti > le parti raccontano la loro esperienza

la corte europea dei diritti dell’uomo richiama la sua giurisprudenza in materia di sovraffollamento il governo contesta la metratura delle celle… dopo di che, sentite le parti, la corte va poi a verificare se vi è violazione del dettato. la corte va a riprendere le sentenze di sovraffollamento per poi applicare sul caso concreto i principi stabili Quali sono i principi stabiliti dalla giurisprudenza europea? La corte rileva che di solito le misure privative della libertà comportano per il detenuto alcuni inconvenienti.. ma nonostante ciò, il detenuto non perde il beneficio dei diritti sanciti dalla convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l’articolo 3

pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto né di sofferenza e che la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente. la Corte prende in considerazione anche alcuni parametri. In particolare, il tempo durante il quale un individuo è stato detenuto nelle condizioni denunciate costituisce un fattore importante da considerare a proposito di sovraffollamento… Quando il sovraffollamento carcerario raggiunge un certo livello, la mancanza di spazio in un istituto penitenziario può costituire l’elemento centrale da prendere in considerazione nella valutazione della conformità all’articolo 3. Di norma, sebbene lo spazio ritenuto auspicabile dal CPT per le celle collettive sia di 4 m2, vi sono dei casi in cui una persona era al di sotto dei 3 metri quadrati. In questi casi.. la corte ha riscontrato una automatica violazione dell’articolo 3 Nel caso in cui il sovraffollamento non era cosi serio, la corte non ha considerato solo la metratura ma anche altri elementi sintomatici ( es. possibilità di usare i servizi igienici, areazione disponibile, l’accesso alla luce e all’aria..)

3. Applicazione dei principi summenzionati alle presenti cause

La Corte osserva innanzitutto che il Governo non ha contestato che i 3 abbiano occupato durante tutta la loro detenzione nel carcere di Busto Arsizio celle di 9 m2, ciascuno con altre due persone.( spazio inferiore ai 3 metri quadrati) Le versioni delle parti divergono invece quanto alle dimensioni delle celle occupate dai ricorrenti detenuti nel carcere di Piacenza e al numero di occupanti delle stesse.. subentra quindi un problema di perizia. Si conclude che tutti i ricorrenti non hanno beneficiato di uno spazio adeguarto… in violazione dell’articolo 3 della convezione. Che tipo di trattamento è quello dell’articolo 3? È un trattamento degradante.. perche vi è umiliazione e sofferenza Perché è importante questa sentenza? Non solo per tema del sovraffollamento, ma perché è una sentenza pilota. Cioè la corte ha tantissimi ricorsi pendenti a causa del sovraffollamento… di conseguenza la corte non va a valutare i tantissimi ricorsi ma chiede al governo italiano di attivarsi per concludere tale situazione. La Corte ha constatato che il sovraffollamento carcerario in Italia non riguarda esclusivamente i casi dei ricorrenti, ma è una costante che viene rilevata chiaramente dai dati statistici. Questi dati nel loro complesso rivelano che la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano. Del resto, il carattere strutturale del problema individuato nelle presenti cause è confermato dal fatto che diverse centinaia di ricorsi proposti contro l’Italia al fine di sollevare il problema di sovraffollamento carcerario in diversi istituti penitenziari italiani sono attualmente pendenti dinanzi ad essa. Conformemente ai criteri stabiliti nella sua giurisprudenza, la Corte decide di applicare, di conseguenza, la procedura della sentenza pilota al caso di specie: il fatto di applicare una sentenza pilota è una cosa estrema, non bella; per questo lo stato deve prendere delle iniziative per risolvere questo problema di sovraffollamento La corte fissa quindi delle linee guida per cercare di ridurre il sovraffollamento: In particolare, quando lo Stato non è in grado di garantire a ciascun detenuto condizioni detentive conformi all’articolo 3 della Convenzione, la Corte lo esorta ad agire in modo da ridurre il numero di persone incarcerate, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure punitive non privative della libertà, e una riduzione al minimo del ricorso alla custodia cautelare in carcere. A quest’ultimo riguardo, la Corte è colpita dal fatto che il 40% circa dei detenuti nelle carceri italiane siano persone sottoposte a custodia cautelare in attesa di giudizio. Non spetta alla Corte suggerire agli Stati delle disposizioni riguardanti le loro politiche penali e l’organizzazione del loro sistema penitenziario. Ovviamente la Corte rammenta che, in materia di condizioni detentive, i rimedi «preventivi» e quelli di natura «compensativa» devono coesistere in modo complementare. Non solo: La corte chiede una seconda modifica: che vengono introdotti degli strumenti di rimedio interni volti a tutelare i detenuti che si trovano in una situazione di sovraffollamento. A seguito di questa sentenza, viene introdotto l’articolo 35 ter dell’ordinamento penitenziario che tratta i rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 cedu nei confronti di soggetti detenuti o internati. In maniera particolare si puo prevedere uno sconto della pena per chi si trova in una condizione di sovraffollamento o un risarcimento del danno. Di conseguenza, con questa norma, sono diminuiti drasticamente i ricorsi davanti alla corte europea dei diritti dell’uomo. LA STORIA DEL TRATTAMENTO

➢ La prima incentrata sulla tecnica degli incentivi > si usa la tecnica dei gettoni e privilegi per incentivare la socializzazione del detenuto.. quindi se il detenuto segue il trattamento potrà beneficiare di premi, di benefici.. più colloqui.. più uscite ( se fai sta cosa ti premio ). Questo tipo di comportamento va a incidere sulla psiche ➢ La seconda che si basa sull’utilizzo dei così detti stimoli sgradevoli : si usa elettro schock e droghe volte a generare una sofferenza volto a modificare il comportamento Nel secondo gruppo si usano tecniche volte a modificare il comportamento attraverso interventi di tipo fisiologico che si risolvono in trattamenti medici in senso stretto. Questi trattamenti sono: impiego farmaci, antidepressivi, ansiolitici. Si ricorre anche alla psico chirurgia ( si fanno operazioni sul cervello umano… viene asportato un pezzo di cervello). Un’altra tecnica è quella della castrazione chimica ( con e senza il consenso del condannato)

Quale è il problema di questo trattamento, intervento sul condannato? Un netto cedimento sul fronte della tutela dei

diritti umani ( soprattutto dignità umana). La costituzione italiana dice che la pena non deve essere contraria alla dignità umana. La pena deve tendere alla rieducazione del condannato, non deve essere disumana. Queste sono le coordinate che emergono dal nostro si sistema di giustizia pena.e PROBLEMATICITÀ DEL TERMINE RIEDUCAZIONE: COSA VUOL DIRE RIEDUCARE? La costituzione rifiuta l’approccio di stampo nord americano, nord europeo… perché la pena non deve essere disumana e deve tendere alla rieducazione.

Cosa vuol dire rieducare? Le interpretazioni sono state tantissime su tale termine… si è andati da un

significato ampissimo dove la rieducazione viene connessa alla struttura del reato ad un significato più ristretto connesso alla morale.

Nel tempo si è affermata l’idea che rieducare implica il termine risocializzare, che serve al reinserimento sociale del

condannato. Significa quindi che la persona deve accettare di vivere nella società rispettandone le regole anche se non le condivide. Significa anche l’impegno solidale all’interno della società: ci si impegna per la società In questa cornice, bisogna aspettare fino al 1945 per avere una legge di riforma dell’ordinamento penitenziario : una legge che dia attuazione all’articolo 27 comma 3 cost…. In un periodo storico in cui si è capito che rieducare significa almeno risocializzare. Tale legge Accoglie il metodo di trattamento individualizzato come metodo di risocializzazione del reo > tale metodo rifiuta il metodo medico autoritario perché si ispira a un sistema di valori umanistici, fondato sul rispetto della persona. Si vuole così ottenere la promozione di un processo di modificazione degli atteggiamenti che ostacolano la partecipazione del reo alla vita sociale. Vi è l’idea che chi delinque non ha avuto l’opportunità, i mezzi di chi non ha realizzato delitti ( persona più sfortunata di altre … perché magari nato in un quartiere disadattato. Dove non c’è lavoro, soldi..) > si attivano così modifiche del suo comportamento per reinserirlo nella società, per vivere legalmente nella società. Per ottenere tale risultato è necessario osservare il condannato per cogliere le cause del suo disadattamento sociale e le altre cause che lo hanno portato a delinquere Punti di debolezza della legge 1945: nonostante sia una legge all’avanguardia

  • Problema della recidiva : i tassi di recidiva non si sono abbassati nonostante la riforma
  • Stereotipo di delinquente: la legge è fondata su una concezione stereotipata del delinquente
  • Triade: lavoro, religione e istruzione: se leggiamo la legge si basa su questa triade. Triade vista anche nel regolamento del 1931 IL TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO
  • Il trattamento rieducativo si realizza attraverso la sua individualizzazione

Questo trattamento è scandito dalla legge su tre momenti:

  1. Osservazione della personalità del condannato
  2. Rilevazione delle carenze del condannato
  3. Formulazione di un programma di intervento Da questa logica trattamento si coglie :
  4. Oggetto della attività trattamentale
  5. Durata
  6. Quali procedure si seguono
  7. I soggetti protagonisti del trattamento
  8. I profili documentali
  9. Oggetto dell’osservazione scientifica

L’oggetto è focalizzato sull’accertamento dei bisogni di ciascun soggetto che sono connessi alle eventuali carenze psico fisiche del condannato educative e sociali. Questa formula è contenuto nel Art 27 dell’ordinamento esecutivo e si

differenzia dell’articolo 13 comma 2 della legge di ordinamento penitenziario : “ Nei confronti dei condannati e degli

internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che

hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento” ( Art. 13 comma 2)

  • Da tale articolo si può vedere la differenza con il 27, che è di matrice storica … il regolamento è del 2000 mentre la legge è del 75. Vi è una maggiore aderenza alla realtà. Ciò si coglie dal fatto che vengono in evidenzia eventuali carenze.. Infatti i fatti rilevanti dell’articolo 27 sono:

- Accertamento dei bisogni: viene abbandonato il metodo deterministico ( rapporto causa- effetto)

- Carenze eventuali: una persona può commettere delitti anche se non ha carenze.

L’osservazione scientifica della personalità, non prevede l’adozione di specifiche metodiche: non ha modelli standard su cui rifarsi ma ha forme libere. Secondo le più recenti conquiste della psicologia e della criminologia, il trattamento può sviluppare secondo forme libere che valorizzano le risorse della persona. La persona che si occupa dell’osservazione deve ( articolo 27 comma 1 ) > Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle sue motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa. Quindi, uno dei momenti dell’osservazione è caratterizzata dalla acquisizione dei dati del Detenuto, di come si percepisce all’interno del carcere e di quali prospettive ha.

  • Condotte riparatorie se è possibile
  • Si parte dalla documentazione processuale
  1. Durata Quanto dura questa osservazione scientifica? Articolo 27 regolamento esecutivo :
  2. All'inizio dell'esecuzione l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi.
  3. Nel corso del trattamento, l'osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.
  4. L'osservazione e il trattamento dei detenuti e degli internati devono mantenere i caratteri della continuità in caso di trasferimento in altri istituti.
  • se un detenuto cambia il carcere bisogno sempre tenere conto dell’attività svolta in precedenza ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE: Dove? L’articolo 28 del regolamento esecutivo, comma 1 e 2, va a specificare dove si svolge l’attività di osservazione e

trattamento del detenuto: “ 1. L'osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti

dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza. 2. Quando si ravvisa la necessità di procedere a particolari

approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione.”

  • L’osservazione scientifica della personalità è espletata presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza. Quando vi è la necessità c’è la possibilità di istituire centri di osservazione ad hoc per osservare la personalità del detenuto ( mai fatto) Chi?

Art 28 comma 3 e 4: “ 3. L'osservazione è condotta da personale dipendente dall'Amministrazione e, secondo le

occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'articolo 80 della legge. 4. Le attività di

osservazione si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate.”

  • Chi svolge l’attività di osservazione : è svolta da una equipe, un gruppo di persone, che verifica le condizioni del detenuto ed elabora il programma di trattamento. Poi sulla base degli sviluppi comportamentali… si aggiorna la relazione.
  • La equipe è condotta dal personale dipendente dell’amministrazione, funzionari giuridico pedagogici, funzionari di servizio sociale, personale di polizia penitenziaria e se necessario anche dai professionisti indicati nell’articolo 80 dell’ord. Pen.( es. assistente sociale, rappresentante della polizia penitenziaria, esperti di psicologia, pedagogia, psichiatria..). Le attività di osservazione sono svolte sotto la responsabilità del direttore del carcere.

I corsi professionali sono di competenza regionale dove l’amministrazione penitenziaria si rapporta con la pubblica amministrazione attraverso protocolli di intesa. Attraverso questi, vi è l’accesso da parte dei detenuti a studi universitari ed in particolare sono stati creati dei veri e propri poli universitari penitenziari attraverso la stipula di convenzioni tra atenei e organi locali dell’amministrazione penitenziaria ( sono più di 20 poli in Italia). Per agevolare lo studio universitario, l’articolo 44. Del reg, ese. Prevede l’assegnazione ai detenuti penitenziari di camere singole e locali comuni per lo studio Gli esami si svolgono in carcere tranne per determinate occasioni (es. assegnazioni di premi) ➢ Incentivazione alla partecipazione dei detenuti: da parte di educatori ( non obbligatoria) ➢ Tutela rafforzata di particolari categorie di detenuti : vi sono stati dei cambiamenti… lo studio deve essere favorito nei confronti dei cosiddetti giovani adulti ( persone fini ai 25 anni) > articolo 19 comma 2 ordinamento

penitenziario. Essi sono soggetti deboli che hanno bisogno di una particolare cura e attenzione. “ Particolare cura

è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore a venticinque anni.”

La seconda fascia debole sono le donne: la loro attenzione è data dall’articolo 42 delle regole di bangkok. Perché l’idea

carceraria è un po’ arretrata ( la donna cuce, stira.. ). Comma 3 “ Tramite la programmazione di iniziative specifiche, è

assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale”.

La terza fascia è rappresentata dagli stranieri : comma 4: vi è un problema di vita all’interno del carcere: vi sono molti

pregiudizi > lo straniero molto spesso ha molte meno risorse, parlano meno la lingua italiana. “ Speciale attenzione è

dedicata all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei

principi costituzionali”

Un secondo elemento del trattamento è la religione. La religione è disciplinata dell’articolo 26 dell’ordinamento penitenziario:

I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del

proprio culto e di celebrarne i riti.

I punti essenziali di tale articolo sono:

  • La libertà religiosa è tutelata dalla nostra costituzione : ogni detenuto ha la libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto
  • Se ne va praticato il culto c’è bisogno di una persona che ci aiuti a professarla e un luogo per farlo: in ogni istituto penitenziario vi è sempre un luogo per fare la messa. > questo perché l’Italia è un paese cattolico e gli istituiti penitenziari sono di antica concezione
  • Vi è sempre il cappellano, il prete che opera all’interno del carcere Quale è la differenza rispetto al regolamento del 1931?
  • in quello del 31 : la religione era un elemento obbligatorio, perché la pena era vista come emenda, come rigenerazione dello spirito, vi era una concezione spirituale dell’esecuzione della pena.
  • in quello del 75: questa concezione non vi è più. La religione non è più indispensabile per ottenere una emenda del condannato ma viene concepita come una forma di assistenza nei confronti della persona che viene privata di libertà personale. Il prete non ha più una funzione educativa ma più di conforto nei confronti del detenuto. Il prete è la persona più vicina al detenuto Problema: la popolazione Carceraria è anche comporta da stranieri… possono essere ammesse queste persone a praticare il proprio credo? Il regolamento esecutivo del 2000 ha preso atto di questa possibilità. Il legislatore ha dato attuazione ha quelle norme che danno la possibilità di professare il proprio credo. Come? Articolo 11 ultimo comma prevede come vada predisposto il vitto nei confronti dei detenuti: si prevede che, nel predisporre le tabelle di vitto bisogna tenere conto, se risulta possibile, delle prescrizioni religiose delle diverse fedi. Altre norme importanti sono : i Commi 4, 5 e 6 articolo 58 del regolamento esecutivo

4. Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del

servizio religioso. Le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza spirituale dei cattolici sono assicurate da uno o più

cappellani in relazione alle esigenze medesime, negli istituti in cui operano più cappellani, l'incarico di coordinare il

servizio religioso è affidato ad uno di essi dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, ovvero, se

trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro di rieducazione minorenni, sentito l'ispettore dei cappellani.

5. Per l'istruzione religiosa le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri

di culto, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali.

6. La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e

l'assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti delle confessioni diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di

culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei

ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno; può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati,

a quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma, della legge.

Il terzo elemento del trattamento che ha una finalità rieducativa ma che costituisce anche un fattore volto a garantire una migliore vita all’interno de carcere, è data dalle attività culturali, ricreative e sportive. Esse sono previste dell’articolo 27 dell’ordinamento penitenziario:

“Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla

realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.

Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che

operano nell'istituto ai sensi dell'articolo 80 , quarto comma, e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la

organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al

reinserimento sociale”

  • i detenuti partecipano in maniera attiva, i detenuti vengono estratti e, facendo parte di un comitato, parteciperanno attività ( realizzate con risorse interne del carcere o con aiuto della comunità esterna ) Uno degli elementi più importanti, che appartiene alla triade è costituita dal lavoro, che insieme all’istruzione è uno dei temi principali che emergono all’interno della vita carceraria. A quali principi obbedisce il lavoro?
  • Fino al 2018 era obbligatorio.. ed è rimasto tale dopo la riforma del 75. Dopo il 2018 si desidera di eliminare l’obbligo. Oggi è facoltativo.
  • il lavoro mira a garantire una preparazione professionale che è adeguata per il reinserimento sociale > questo è lo scopo del lavoro
  • deve essere pagato Ovviamente per chi lavora presso l’amministrazione penitenziaria.. la retribuzione è minima perché dal guadagno del detenuto bisogna detrarre le spese che lo stato sostiene nei confronti del detenuto
  • il lavoro deve essere e riflettere quanto più da vicino il lavoro della società libera ( ovviamente vi sono delle differenze strutturali inevitabili… si è cercato comunque di ridurre le differenze ) : l’orario non deve essere differente, Vi è il diritto al riposo festivo, viene riconosciuta la tutela previdenziale, gli assegni famigliari, il diritto a maturare le ferie. Esistono Due tipi di lavoro all’interno del carcere:
  • lavoro interno : esistono due tipologie di lavoro interno > il primo è quello dato dalla stessa amministrazione penitenziaria ( è quello prevalente perché sono poche le aziende che entrano nel carcere.. ) Il problema del lavoro offerto dal carcere è che si tratta di lavorazioni domestiche scarsamente formative, educative (cuoco, elettricista…). Tale lavoro non permette molto al detenuto dal punto di vista lavorativo e formativo. > la seconda è offerta da società, aziende o ditte che svolgono le loro attività imprenditoriali all’Interno del carcere
  • Lavoro esterno Articolo 20 dell’ordinamento penitenziario: Comma 1. Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati. Comma 2. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato. > collegamento al comma 13 Comma 13 La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini è garantita, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti. Comma 3. L’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. > i commi 2, 13 e 3 : rappresentano principi generali

Il tuttavia.. ( 3 riga ) : la menzione dell’articolo 4 bis rimanda ad una serie di soggetti che hanno realizzato reati particolarmente gravi all’inizio a stampo mafioso, nel corso del tempo la categoria dei soggetti si è allargata, comprendendo classi eterogenee di delitti : violenze sessuale, corruzione… Comma 2. I detenuti vanno a lavoro senza scorta a meno che non ricordano motivi di sicurezza. Per gli imputati vi vuole l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria Comma 3. Se si tratta di imprese private, il lavoro è controllato comunque dal direttore del carcere con l’aiuto dei servizi sociali Comma 4 ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. Con questo articolo si è andato a disciplinare l’articolo 20 ter legge sull’ordinamento penitenziario: lavoro di pubblica autorità

Comma 1: I detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e

gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini

lavorative.

§ Oggi viene vista con favore l’idea che i detenuti possano svolgere una attività di volontariato e gratuito nell’ambito di progetti di pubblica autorità ( dentro e fuori dal carcere).

Comma 4: La partecipazione a progetti di pubblica utilità deve svolgersi con modalità che non pregiudichino le

esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei condannati e degli internati.

Comma 6 : non possono accedere alle attività di pubblica utilità soggetti condannati per associazione a delinquere a stampo mafioso UNA COMPONENTE ESSENZIALE che emerge dall’ordinamento penitenziario all’articolo 15 o 1, è rappresentata dalla apertura del carcere verso la società. Tale apertura opera in due sensi:

  • è la società che deve entrare nel carcere
  • è il carcere che deve, in certe di dizione, poter uscire dalle mura della prigione stessa I due articoli stabiliscono che occorre avere a che fare con il mondo libero. Quali sono gli istituti giuridici che permettono alla società di entrare nel carcere: Ø I COLLOQUI : momento fondamentale anche per la componente psicologica. È un incontro tra due soggetti, il detenuto e una persona che è in libertà ammessa ad entrare nel carcere per incontrare il condannato. I colloqui sono

disciplinati dell’articolo 18 dell’ordinamento penitenziario e dell’articolo 37 del regolamento esecutivo.

Articolo 18:

1.: colloquio con persone private: I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone. 2.: colloquio con difensore: I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore (componente importante che attiene ad un problema relativo al diritto di difesa del detenuto) sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti. > questo colloquio con il difensore non va a gravare sul monte ore dei colloqui che il detenuto può fare… è una cosa separata. Le persone che scontano una lunga detenzione difficilmente beneficiano di difese effettive… Come si svolgono i colloqui:

  1. I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista ( sono sotto il controllo visivo degli agenti di polizia penitenziaria) e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici.
  • Si cerca di evitare il trauma nei confronti dei minori… per cui bisogna, nella scelta dei locali, avere determinate accuratezze per dare il meno possibile l’idea della reclusione Si pone una questione particolare: avere rapporti di matrice sessuale > in Italia questa cosa non è possibile (in Spagna è possibile). Ci fu una norma relativo a questo… ma venne cassata.
  1. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari > questo comma si coordina con il primo.

Articolo 37: Importante è l’autorizzazione:

  1. I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. > i familiari possono visitare il condannato fino a quando la sua l’autorizzazione non viene revocata… per i soggetti diversi dai familiari è necessaria una autorizzazione per ogni visita da parte del direttore dell’istituto I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi.
  2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede.
  3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e sottoposte a controllo.
  4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione.
  5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisori o in spazi all'aperto a ciò destinati ( se non in caso di sicurezza). La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
  6. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dall'articolo 4 - bis della legge ( persone condannate per reati gravi come mafia), il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese.
  • dato importante: c’è un principio non scritto nella legge che è quello della territorialità.. una persona dovrebbe svolgere l’esecuzione della pena vicino a dove vive. Questo perché dove il colloquio funzione se una persona si trova nel luogo dove vive perché più facilmente risocializzabile Quanto dura il colloquio: 10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare fino a un massimo di 2 ore quando i familiari risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. E' consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi. > limite numerico
  1. Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi.
  2. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro.
  3. Nei confronti dei detenuti che svolgono attività lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, è favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi, ove possibile. ➢ LA CORRISPONDENZA EPISTOLARE: I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone. Prima dell’introduzione dell’articolo 18 ter, l’articolo 18 prevedeva una disciplina volta a limitare il diritto alla corrispondenza che poneva un potere eccessivamente discrezionale a favore della amministrazione le penitenziaria (che poteva porre dei limiti alla corrispondenza dei detenuti). In forza di questa disciplina, la corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia. Per tale motivo, nel 2004, ha modificato l’ordinamento penitenziario e ha inserito l’articolo 18 ter, che ha riformato l’intera materia della corrispondenza dei detenuti. L’articolo 15 della costituzione dice che tutti hanno diritto di comunicare in maniera segreta, avendo la pretesa che nessuno legga le nostre comunicazioni. > è un canale molto importante

A quali condizioni si può incidere su questo diritto costituzionale? Le condizioni sono previste all’articolo 18 ter, con

cui il legislatore ha modificato la disciplina

  • fissa i motivi per cui possono essere posti dei limiti alla corrispondenza: per ragioni di sicurezza e di ordine dell’istituto Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi (nella vecchia legge non era previsto un periodo di controllo : a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa; > il detenuto che inoltra la lettera viene bloccata … il blocco può essere totale o parziale b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo; > la censura, che si risolve tramite l’apertura della lettera da parte della amministrazione penitenziaria che legge la lettera. c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima. ( forma meno invasiva.. usata se c’è il sospetto) La corrispondenza è disciplinata anche dell’articolo 38 del regolamento esecutivo