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Diritto Ecclesiastico e Interculturale: Laicità e Rapporti Stato-Chiesa in Italia, Appunti di Diritto

fonti del diritto ecclesiastico

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 14/10/2020

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bimbetta.very1 🇮🇹

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NOZIONE E FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO/INTERCULTURALE
Nozione diritto ecclesiastico. Il diritto ecclesiastico o, come definito in senso più moderno,
il diritto interculturale e delle religioni, come ambito di ricerca scientifica si interessa della
ricerca di un equilibrio tra alcuni fattori, legati, da un lato all'assoggettamento del fenomeno
religioso al diritto comune, al pari delle altre attività sociali e culturali ma è legato anche alla
necessità di prevedere delle regole speciali che tengano conto della particolarità di questo
fenomeno. In secondo luogo, è condizionato dalla ricerca di un equilibrio tra la volontà di
arretramento dello Stato, in vista della salvaguardia dell'autonomia delle collettività
religiose e, dall’altro, dalle sue responsabilità in materia di ordine e di libertà (ovviamente
religiosa) e con l'affermazione dell'uguaglianza nella libertà di tutte le confessioni religiose.
Appare, quindi, come un ambito dialettico tra imperativi concorrenti nei confronti dei quali
è difficile pervenire a soluzioni di totale equilibrio e il cui obiettivo è, dunque, più
limitatamente, quello di contribuire a gestire i fenomeni religiosi nel quadro di una società
moderna. Ciò presuppone una definizione quantomeno tendenziale del “principio di
laicità”, che potrebbe declinarsi come incompetenza assoluta dello Stato nell'ambito
religioso, ma anche dei concetti di “neutralità” e di “libertà religiosa”. Attualmente alcune
problematiche emergono incisivamente nell'ambito del dibattito pubblico, ad es. in tema di
abbigliamento religioso, macellazione rituale, autorizzazione per le feste religiose, rispetto
della libertà religiosa nei luoghi di lavoro, luoghi di culto, etc.
Nell’inquadramento di questo settore del diritto è indispensabile avere ben chiare
almeno tre importanti trasformazioni moderne dello stesso. In primis, occorre sottolineare
la dimensione inter-soggettiva di tale ambito normativo: se in passato esso era caratterizzato
dalle relazioni verticali Stato- Chiesa, Stato-confessioni religiose oggi concerne sempre più
problemi di relazione tra gli individui o i gruppi all’interno del tessuto sociale. In tali nuovi
contesti il principio di laicità non è tanto utilizzabile in senso attivo, ma come un principio
di astensione/di indifferenza. In secondo luogo, è importante evidenziare che attualmente
l'attività religiosa non è percepita come un modello concorrente rispetto a quella
civica/statale, ma come un alleato, uno strumento di legami di solidarietà, di fronte ai
fenomeni di disaggregazione sociale. Terzo e ultimo elemento è il dato della rivendicazione,
da parte delle religioni, di ambiti e spazi pubblici: il fenomeno religioso non è, infatti, più
relegato al solo ambito privato, ma presenta istanze di riconoscimento anche nello spazio
pubblico.
In linea di massima si può quindi definire il diritto ecclesiastico/interculturale come
l'insieme di norme, legate al fenomeno religioso, una parte del diritto pubblico dello Stato
(e si differenza, ad es., dal diritto canonico che è il diritto interno specifico della Chiesa
Cattolica). Esso è connesso a vari ambiti del diritto e presenta quindi caratteri di una
cosiddetta scienza di mezzo: basti pensare al matrimonio che interessa il diritto civile; al
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NOZIONE E FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO/INTERCULTURALE

Nozione diritto ecclesiastico. Il diritto ecclesiastico o, come definito in senso più moderno, il diritto interculturale e delle religioni, come ambito di ricerca scientifica si interessa della ricerca di un equilibrio tra alcuni fattori, legati, da un lato all'assoggettamento del fenomeno religioso al diritto comune, al pari delle altre attività sociali e culturali ma è legato anche alla necessità di prevedere delle regole speciali che tengano conto della particolarità di questo fenomeno. In secondo luogo, è condizionato dalla ricerca di un equilibrio tra la volontà di arretramento dello Stato, in vista della salvaguardia dell'autonomia delle collettività religiose e, dall’altro, dalle sue responsabilità in materia di ordine e di libertà (ovviamente religiosa) e con l'affermazione dell'uguaglianza nella libertà di tutte le confessioni religiose. Appare, quindi, come un ambito dialettico tra imperativi concorrenti nei confronti dei quali è difficile pervenire a soluzioni di totale equilibrio e il cui obiettivo è, dunque, più limitatamente, quello di contribuire a gestire i fenomeni religiosi nel quadro di una società moderna. Ciò presuppone una definizione quantomeno tendenziale del “principio di laicità”, che potrebbe declinarsi come incompetenza assoluta dello Stato nell'ambito religioso, ma anche dei concetti di “neutralità” e di “libertà religiosa”. Attualmente alcune problematiche emergono incisivamente nell'ambito del dibattito pubblico, ad es. in tema di abbigliamento religioso, macellazione rituale, autorizzazione per le feste religiose, rispetto della libertà religiosa nei luoghi di lavoro, luoghi di culto, etc. Nell’inquadramento di questo settore del diritto è indispensabile avere ben chiare almeno tre importanti trasformazioni moderne dello stesso. In primis, occorre sottolineare la dimensione inter-soggettiva di tale ambito normativo: se in passato esso era caratterizzato dalle relazioni verticali Stato- Chiesa, Stato-confessioni religiose oggi concerne sempre più problemi di relazione tra gli individui o i gruppi all’interno del tessuto sociale. In tali nuovi contesti il principio di laicità non è tanto utilizzabile in senso “attivo”, ma come un principio di astensione/di indifferenza. In secondo luogo, è importante evidenziare che attualmente l'attività religiosa non è percepita come un modello “concorrente” rispetto a quella civica/statale, ma come un alleato, uno strumento di legami di solidarietà, di fronte ai fenomeni di disaggregazione sociale. Terzo e ultimo elemento è il dato della rivendicazione, da parte delle religioni, di ambiti e spazi pubblici: il fenomeno religioso non è, infatti, più relegato al solo ambito privato, ma presenta istanze di riconoscimento anche nello spazio pubblico. In linea di massima si può quindi definire il diritto ecclesiastico/interculturale come l'insieme di norme, legate al fenomeno religioso, una parte del diritto pubblico dello Stato (e si differenza, ad es., dal diritto canonico che è il diritto interno specifico della Chiesa Cattolica). Esso è connesso a vari ambiti del diritto e presenta quindi caratteri di una cosiddetta “scienza di mezzo”: basti pensare al matrimonio che interessa il diritto civile; al

diritto internazionale per quanto riguarda i rapporti Stato – Chiesa; al diritto penale nella tutela inerente alle offese alla divinità, alla manipolazione mentale, ai reati culturalmente motivati; al diritto costituzionale in cui ci sono molteplici riferimenti; al diritto tributario, si pensi al problema dell'8 per mille; al diritto amministrativo che si occupa della trascrizione agli effetti civili del matrimonio religioso, etc. E’ importante osservare che il nostro Stato, sebbene ciò non sia esplicitato dalla lettura della carta costituzionale, è uno Stato che la Corte Costituzionale ha definito laico in quanto la laicità sarebbe uno dei super principi della nostra Costituzione (vedi sentenza numero 203 del 1989). Assistente Sociale e diritto interculturale. Nella società contemporanea sono sempre di più le situazioni in cui gli operatori dei servizi sociali si trovano a lavorare con utenti di etnie e religioni diverse, per questo è importante conoscerle e sapere come approcciarsi, in un’ottica non discriminatoria. Una prima prospettiva che si può utilizzare è quella “emica”, che sviluppa la conoscenza specifica di una determinata cultura, oltre a suggerire strategie e linee guida per gli operatori. Un approccio che è stato anche criticato perché legittimerebbe il perpetuarsi di idee stereotipate rispetto alla cultura in questione. La seconda prospettiva è quella “etica”, che assume invece un tono più universalista, nel tentativo di elaborare concetti di rilevanza generale, applicabili alle specifiche cultura studiata. Anche questo approccio però presenta dei problemi poiché disconosce, ad esempio, le diversità esistenti dentro ogni contesto culturale. Per questo sono importanti, nei percorsi di formazione al servizio sociale transculturale, approcci antidiscriminatori che si inseriscono come una sorta di mediazione tra l’istanza emica e quella etica. L’assistente sociale per l’esercizio della sua professione è tenuto ad ottemperare i principi previsti dal codice deontologico della professione, ai fini che ci riguardano, è importante far riferimento all’ art 8 e 9 del Codice Deontologico. Art 8. L’assistente sociale svolge la sua azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di etnia, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione psichica o fisica, o di qualsiasi altra differenza o caratteristica personale. Art 9. Nell’esercizio delle sue funzioni l’assistente sociale non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti. Pertanto, l’A.S nel confrontarsi con religioni diverse, deve mantenere un approccio tendente all’ascolto, al dialogo, alla comprensione, garantire l’autodeterminazione della persona, garantire la sua capacità di prendere scelte consapevoli e personali senza influenze esterne, elaborando strategie che permettano di soddisfare tutti gli interessi in gioco. Evoluzione storica dei rapporti Stato- Chiesa in Italia Periodo liberale (1861-1929)

l'immunità per alcuni tipi di reati e si sancì che le pene dello Stato si estendessero indistintamente a tutti i cittadini; 3. fu abolito il diritto di asilo (a cui molti ricercati avevano fatto ricorso sin dall’età medievale per sottrarsi alla potestà punitiva dello Stato); 4. fu introdotto l’obbligo per gli enti ecclesiastici, che volessero effettuare acquisti immobiliari, di ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dello Stato (per evitare la c.d. “manomorta ecclesiastica”); 5. furono soppressi gli ordini religiosi di vita contemplativa ossia quegli ordini senza scopi concreti e non dediti alla cura delle anime (ad es. le monache di clausura) e anche enti secolari (ciò permise allo Stato di recuperare altre proprietà della Chiesa cattolica). Le motivazioni di tale politica anti-ecclesiastica erano essenzialmente di tipo economico ma vi era anche la volontà politica di unificazione dell'Italia. Tale legislazione, premessa della forte crisi dei rapporti Stato - Chiesa in Italia, trovò il suo culmine con la “breccia di Porta Pia” nel 1870 (con cui lo Stato italiano si impossessò dello Stato Pontificio). Il Papa, chiaramente, non tollerò quest'ultimo affronto e reagì con un’Enciclica in cui scomunicava tutti gli invasori e si dichiarava prigioniero dello Stato Sabaudo. Seguì un periodo politicamente molto delicato in quanto il Papa godeva dell'appoggio di altri capi di Stato che, sia pure senza interventi diretti, chiarirono di non apprezzare tale situazione politica. Il legislatore percependo la pericolosità internazionale della situazione cercò di trovare una soluzione, emanando nel 1871 la famosa legge sulle Guarentigie, un documento composto di due titoli: il primo, relativo alle prerogative del pontefice e della Santa Sede, il secondo inerente rapporti Stato- Chiesa. Con questa normativa il legislatore sperava di poter risolvere la questione romana ma, in sostanza, fu sostanzialmente una normativa incompleta poiché si trattava di una legge “interna”, sia pure di importanza fondamentale, molto più instabile di un documento bilaterale, più difficile da modificare o abrogare. Il Papa con l’Enciclica Ubi Nos , redatta nello stesso anno, evidenziò l'inutilità dei futili privilegi e delle immunità assegnate dalla norma statale, poichè non riconosceva un’effettiva sovranità alla Santa Sede, mancava una reale indipendenza e libertà della Chiesa Cattolica. Il Papa Pio IX emanò quindi un Non expedit , diffidando i cattolici dal partecipare alla vita pubblica e politica. I primi temperamenti del conflitto si ebbero nel 1913, quando con il Patto Gentiloni, si stipulò un accordo tra moderati e cattolici per poter presentare delle liste elettorali cattoliche. In quegli anni nacque il Partito Popolare cattolico per il quale ci si aspettava un grosso sostegno da parte della Santa Sede, ma ciò non avvenne in quanto nello stesso periodo nacque il movimento fascista con cui la Chiesa Cattolica intuì di potersi accordare. I fascisti compresero l'importanza del sostegno che poteva provenire dalla Chiesa cattolica e dai suoi fedeli per cui strinsero tale alleanza. Accanto all’esaltazione della nazione dunque si affermò un altro pilastro del fascismo nella valorizzazione della religione cattolica vista come elemento di coesione per l'unità nazionale e si giunse così ai Patti Lateranensi del 19 29 in cui si decretò la risoluzione definitiva della “questione romana”.

Periodo fascista (1929-1948). I Patti Lateranensi e la legge “sui culti ammessi” I Patti Lateranensi sono un documento di grandissima rilevanza, parzialmente in vigore ancora oggi, anche se in parte superati dall'Accordo di Villa Madama del 1984. Si compongono di due documenti: Trattato e Concordato. Alla base di questi Patti vi è un do ut des , tipico degli accordi bilaterali di tipo concordatario. L'interesse dei fascisti era quello di ottenere maggior supporto e consensi da parte del popolo, attraverso il conseguimento della pace religiosa che non si era riuscita a raggiungere con il tentativo di Cavour. La Chiesa cattolica, invece, otteneva il territorio a lungo desiderato per il consolidamento della sovranità, dell'autonomia e del ruolo internazionalistico della Santa Sede, nonché una serie di vantaggi giuridici (come il riconoscimento della giurisdizione ecclesiastica, la rilevanza civile dei controlli canonici sugli enti, il matrimonio, le risorse finanziarie, etc.). Si trattava, inoltre, di un accordo bilaterale e non unilaterale dello Stato, per cui veniva superata la rimostranza formale con cui precedentemente erano state rifiutate le leggi delle guarentigie del 1871. Il Trattato era accompagnato da 4 allegati. Il primo è una vera e propria carta geografica dello Stato Città del Vaticano; circoscrive, quindi, il territorio su cui la Santa Sede esercita la sovranità. Nel secondo allegato sono indicati i beni che godono di extraterritorialità, nei quali le autorità italiane non possono entrare senza autorizzazione. Nel terzo sono individuati quei beni che, anche se situati sul territorio italiano, risultano esenti da espropriazioni e tributi. Il quarto allegato, infine, è una convenzione finanziaria. Un primo problema su cui si è discusso molto è sulla natura di Stato dello SCV. Alcuni avevano obiettato che non si potesse parlare di un vero e proprio Stato in quanto mancherebbero i cittadini; si replica però che il Vaticano ha dei residenti stabili (tra cui i dignitari della Corte pontificia, i funzionari, i cardinali). Si evidenzia che c'è indubbiamente un territorio, ci sono dei cittadini ed esiste anche un organo di governo (la Santa Sede), nonché una legislazione. Il Concordato è anch’esso un documento internazionale che disciplina il rapporto tra due soggetti giuridici; uno dei due soggetti è sempre fisso (ed è la Chiesa cattolica/ Santa Sede) e l’altro muta di volta in volta ma sono sempre Stati (l’unico concordato che la Chiesa non ha stipulato con un altro Stato è l’accordo con l’OPL (Organizzazione per la Liberazione della Palestina). La Chiesa cattolica è l’unica organizzazione religiosa che stipula tali accordi. I Concordati. Lo strumento concordatario ha una lunga tradizione storica. I Concordati medioevali erano stipulati tra due soggetti fisici (Papa e imperatore): erano una “concessione” che il Papa faceva all’imperatore; in cambio la Chiesa otteneva la possibilità di assicurarsi protezione. Dalla Rivoluzione francese sono mutate le dinamiche politiche, con la nascita degli Stati moderni, in cui il potere non è delegato solo all’imperatore ma ad una struttura più ampia (l’attuale parlamento). Con Napoleone nasce così il Concordato

giunsero a proporre di iniziare la Carta Costituzionale con una invocazione a Dio (anche questa proposta fu però bocciata); non mancarono neanche gli ecclesiasticisti che proposero l'introduzione di elementi di cattolicità nello Stato, ma oggi appare evidente che non furono le loro teorie a prevalere. Gli artt. 2 e 3 sono dedicati rispettivamente alle formazioni sociali nelle quali vanno rispettati i diritti dell'uomo e il principio di uguaglianza che deve prescindere dall'orientamento religioso: si tenga presente che l’uguaglianza sancita dall'art. 3 non si estende anche alle persone giuridiche in quanto si riferisce espressamente ai cittadini. L'art. 4 sancisce che nel progresso della società ha rilevanza anche il progresso spirituale. Ulteriore riferimento costituzionale è all'articolo 117, riformato con la legge costituzionale del 2001 che ha dato ampio riconoscimento alla potestà legislativa regionale Molte sono le materie di competenza regionale esclusiva o concorrente che hanno rilevanza ecclesiasticistica (ad es. in materia di istruzione, tutela della salute, alimentazione, beni culturali, promozione di attività culturali). L’articolo 7 della Costituzione, I comma: “Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani” Un discorso a parte va fatto per l'art. 7 essendo questo uno dei pilastri del moderno diritto ecclesiastico. Particolare rilevanza va ascritta alle proposte di tre personaggi chiave: Dossetti, Togliatti e Tobini. L’on. Dossetti basava il proprio discorso sugli elementi internazionalistici (di Stato e Chiesa cattolica) e sottolineava l’originarietà dell'ordinamento della Chiesa cattolica. L’on. Togliatti, segretario del Partito Comunista, sottolineava l'indipendenza e la sovranità dello Stato, riconoscendo tuttavia l’autonomia alla Chiesa cattolica, ma nei limiti del suo ordinamento; asseriva, infine, che rapporti con la Chiesa andassero regolati attraverso il “sistema concordatario” e rifiutava di inserire direttamente il richiamo ai Patti lateranensi del 1929. L’on. Tobini, infine, di impostazione cattolica faceva riferimento al diritto internazionale e proponeva di inserire direttamente ed esplicitamente il richiamo ai Patti. La risultante del complesso campo di forze risulta una sostanziale fusione delle proposte di Tobini e Togliatti con il supporto fondamentale dello stesso Dossetti per l'approvazione dell’intero art. 7. Con riferimento al primo comma dobbiamo sottolineare che si asseriva che fosse inutile un riconoscimento della sovranità dello Stato, principio già presente Costituzione (non esiste un organismo che si possa definire Stato se non è al contempo originario e sovrano). È però corretto ritenere che il primo comma abbia un forte ed esplicito contenuto normativo, in quanto supera i passati movimenti come giurisdizionalismo e separatismo e serve da introduzione del secondo comma. Da esso emerge il principio di originarietà dell'ordinamento della Chiesa cattolica, che non necessita di riconoscimento da parte di altri ordinamenti per sussistere. Di conseguenza, e ciò introduce il secondo comma, se entrambi

gli ordinamenti, dello Stato italiano e della Chiesa, risultano originali non può esservi altro modo per regolare i rapporti se non attraverso il metodo concordatario, un rapporto sostanzialmente bilaterale e paritario. Il dettato normativo non indica precisamente una circoscrizione degli ambiti applicativi dei due ordinamenti e ciò evidenzia un problema di coesistenza di entrambi sullo stesso territorio geopolitico: conseguentemente verranno a sussistere determinate materie, dette res mixtae su cui convergeranno gli interessi normativi da entrambe le parti, e che dovranno essere regolamentate di comune accordo. Art. 7, II comma: “I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale” Sul secondo comma dell'art. 7 il dibattito è stato ancora più acceso, un processo lungo e faticoso che ha visto l'Assemblea costituente nettamente divisa sull'opportunità di inserire Patti Lateranensi direttamente in Costituzione. In primis, vi era una repulsione teologico politica verso tutto ciò che era stato il frutto del precedente periodo fascista e dunque anche verso i Patti; al contempo era chiaro che non richiamarli avrebbe probabilmente riaperto la “questione romana”, dando vita un contenzioso con la Chiesa che lo Stato italiano non poteva permettersi di affrontare e bisognava concentrarsi sulla ricostruzione sociale, politica ed economica. L’on. Tubini in particolare ribadiva che i Patti erano stati lo strumento fondamentale della Conciliazione, li definiva un atto di “realpolitik”, evidenziando la saggezza politica di un loro richiamo costituzionale. Altri esaltavano l'impegno dei Patti aggiungendo che dopo le Encicliche del Papa (che si era dichiarato prigioniero dei palazzi Vaticani) essi avevano procurato all’Italia le simpatie politiche degli Stati cattolici esteri. In conclusione, si asseriva che era nell'interesse del popolo richiamarli, sebbene con qualche sacrificio ideologico, cioè passare sopra la loro matrice fascista. L’on. Calamandrei, al contrario, riteneva inutile e dannoso richiamare i Patti, evidenziando che la pace religiosa era ormai stabile e radicata, dunque, indipendente dall'eventuale richiamo costituzionale. Esprimeva, inoltre, la preoccupazione che il richiamo ai Patti avrebbe dato rilevanza costituzionale a tali norme, inserendole nella ossatura costituzionale dello Stato, e si chiedeva come si sarebbero superati gli inevitabili conflitti tra norme di origine diversa. Sorprende, invece, l'intervento dell’on. Togliatti che, in netta controtendenza con l'ideologia del Partito Comunista di cui era presidente e on le sue precedenti affermazioni, accettò il richiamo dei Patti in Costituzione, sottolineando che era inopportuno rischiare la pace religiosa nel momento in cui sussistevano gravissimi problemi politici ed economici. Una forte opposizione era rappresentata, invece, dai socialisti i quali consideravano la costituzionalizzazione dei Patti una violazione dello spirito laico che si stava imprimendo nello Stato. Deve essere, infatti, considerato che l'art. 1 del Concordato (articolo abrogato con l’Accordo del 1984 ) definiva, al pari dello Statuto Albertino, la religione cattolica quale

del Divino, nell’immanenza (ma alcune religioni, come il buddismo, non credono in un Essere trascendente); 3. altri, ancora, hanno sottolineato l'importanza dell'elemento psicologico, dell’auto-qualificazione, nel senso che saranno le stesse formazioni sociali religiose a qualificarsi come confessione e a rendersi conseguenzialmente autonome. La nostra giurisprudenza costituzionale, senza adottare rigidamente nessuno di tali criteri, ha stabilito che per l'accertamento del carattere religioso di un'organizzazione non basta l’autoqualificazione come confessione religiosa ma occorre tenere presenti altri elementi: 1. precedenti riconoscimenti pubblici; 2. esistenza di uno Statuto che esprima caratteri dell'organizzazione; 3. la comune considerazione (cfr. Corte costituzionale sent. 195 / 1993 ). Art. 8, II comma: “Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano” Il secondo comma innanzitutto chiarisce la possibilità per le confessioni acattoliche di organizzarsi secondo uno statuto. “Possibilità” e non “obbligo”. Lo Statuto è però necessario per poter avviare le trattative di un’intesa con lo Stato. Stabilisce inoltre, i limiti che una confessione religiosa non potrà mai valicare nelle proprie norme: il rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento. Tale parte della norma deve correttamente essere posta in relazione alla prima parte dell’art.7 Cost. che riconosce alla Chiesa Cattolica i caratteri dell’indipendenza e della sovranità. Dalla lettura combinata delle due norme emerge: 1. che la Chiesa Cattolica è un “ordinamento primario”, che non è quindi soggetto a quello dello Stato; di conseguenza i rapporti bilaterali Stato - Chiesa si pongono in un ordinamento esterno, superiore ad entrambi, quello internazionale; 2. che le confessioni acattoliche sono “ordinamenti derivati” perché devono rispettare i principi dello Stato italiano e che i loro rapporti non sono di diritto internazionale ma di diritto interno italiano. Art. 8, III cm: “I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze” Il terzo comma dell'art. 8 è una norma sulle fonti e contiene una riserva di legge in materia di rapporti Stato - confessioni acattoliche. Tale norma attribuisce alle confessioni il diritto di chiedere di arrivare ad un'Intesa; di fronte a tale richiesta il governo ha l'obbligo di avviare le trattative (se però si tratta di un organismo qualificabile come confessione religiosa: ad es. il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso al diniego di un’Intesa dell’UAAR, Unione degli atei e degli agnostici razionalisti, in quanto le è stata negata la qualità di confessione religiosa). Tali Intese entrano nel nostro ordinamento attraverso una legge di approvazione (anch'essa, come la legge di esecuzione del concordato, è una legge a forza

passiva rinforzata). Dopo la conclusione delle trattative, le Intese, siglate dal Sottosegretario e dal rappresentante della confessione religiosa, sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri ai fini dell'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio. Dopo la firma del Presidente del Consiglio e del Presidente della Confessione religiosa le Intese sono trasmesse al Parlamento per la loro approvazione con legge. Gli obiettivi perseguiti dalle confessioni acattoliche attraverso l‘Intesa sono sostanzialmente due: sottrarsi alla odiosa legislazione fascista e ottenere la possibilità di accesso al sistema di finanziamento dell’8 per mille. Le intese stipulate sino ad oggi sono dodici, molte aggiornate in momenti successivi: Tavola Valdese (1984); Assemblee di Dio in Italia e Unione Chiese Cristiane Avventiste del 7 giorno (1988); Unione Comunità Ebraiche in Italia (1989); Unione Cristiana Evangelica Battista di Italia e Chiesa Evangelica Luterana in Italia (1995); Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia (Chiesa greco ortodossa), Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi giorni, Chiesa Apostolica in Italia, Unione Buddista italiana, Unione induista italiana (tutte del 2012); Istituto Buddista italiano Soka Gakkai (2016). Esiste ancora un’intesa del 2019 non ancora approvata con l’associazione “Chiesa di Inghilterra”. E’ importante sottolineare che il ricorso alla legislazione bilateralmente concordata costituzionalmente si giustifica soltanto in relazione ad aspetti rispetto ai quali la specifica libertà di una determinata confessione religiosa trova difficoltà a indirizzarsi nelle forme predisposte dalla legislazione unilaterale. Come sottolineato anche dalla giurisprudenza costituzionale l'Intesa è, quindi, sostanzialmente finalizzata a riconoscere le peculiarità delle diverse confessioni le quali richiedono delle deroghe al diritto comune che, per sua natura è astratto e generico. Il progetto costituzionale di politica ecclesiastica delineato all'art. 8 si colloca nel contesto di un “pluralismo confessionale aperto” che sottolinea l'estraneità a una logica discrezionale, a una selezione delle confessioni a cui concedere l'ingresso nello spazio pubblico. Tuttavia, l'istituto dell'intesa è stato mortificato dalla prassi governativa e dalla diffidenza manifestata dagli organi statali, refrattari a riconoscere le peculiarità dei nuovi interlocutori religiosi. Ciò ha spinto le confessioni a rinunciare alle norme speciali, di segno identitario, e sono stati quindi espunti dalle Intese sottoscritte proprio quelle norme che ne dovevano, invece, costituire il contenuto esclusivo. Al loro posto sono state adottate disposizioni e riconoscimenti “neutri”. Gli accordi hanno finito così per occuparsi degli aspetti generali dell'esercizio della libertà religiosa che avrebbero potuto trovare espressione in una legge unilaterale dello Stato sulla libertà religiosa. Il risultato è stato una ripetitività e una standardizzazione dei contenuti delle Intese, definite infatti “accordi fotocopia”. In questo contesto si è perso quindi di vista quello che era l'obiettivo dell'art. 8 , III com. Inoltre, gli organi dello Stato hanno operato sostanzialmente una selezione dei soggetti da ammettere tra le confessioni, per consentire l'accesso ai soli gruppi religiosi i cui valori si rivelassero maggiormente in sintonia con quelli della società civile.

Agnostici Razionalisti): una delibera del Consiglio dei ministri del 2003 aveva negato l’avvio delle trattative ritenendo che la professione di ateismo non potesse essere assimilata a una confessione religiosa. Progetti intesa TdG. In questo ambito, particolare è la posizione dei Testimoni di Geova, una formazione religiosa nata in ambito protestante che è stata lungo vista come il prototipo della “setta”. Tale confessione ha sottoscritto con lo Stato ben due intese che non sono mai state approvate in Parlamento. In una sentenza del Consiglio di Stato del 1986 il giudice amministrativo aveva dichiarato inammissibile un sindacato sulla compatibilità con l'ordinamento dell'ideologia professata dai TdG, rilevando l'assenza all'interno del testo costituzionale di limitazioni poste alla libertà religiosa, tanto con riferimento alla confessione che in relazione al singolo, con la sola esclusione del limite del buon costume. Sulla scorta di tali considerazioni i TdG hanno ottenuto un primo importante riconoscimento. Se questo è stato il (corretto) orientamento giuridico, diverso e contrastante, invece, l’atteggiamento politico. Nella relazione allegata alla richiesta di intesa si descriveva, infatti, la Congregazione come un'organizzazione che esercita un controllo autoritario sui propri affiliati e che limita indebitamente la libertà. Aspetti dubbi erano l'astensione dell'esercizio il diritto di voto, il rifiuto del servizio militare e il rigetto delle terapie trasfusionali. Nonostante l’Intesa fosse stata approvata, eliminando tutte le parti di frizione, gli interventi in Assemblea parlamentare si sono innanzitutto focalizzati sul rifiuto delle trasfusioni e su quello alla prestazione al servizio militare. Questioni che però l'intesa non affrontava. Il Parlamento non ha, quindi, valutato l'Intesa ma ha esaminato l'ideologia geovista nel complesso e la condotta della Congregazione. Essa, quindi, non ha ottenuto la necessaria approvazione. Nel 2007 sono riprese le trattative, si è giunti a una seconda intesa, sostanzialmente riproponendo quella precedente. Le accuse sono state tre: che perseguitano coloro che rinnegano la fede, che sono contestatori dell'ordine democratico (dal momento che rifiutano le trasfusioni di sangue e i trapianti per sé e per i propri figli) e che non esercitano il diritto di voto. Ancora una volta dunque oggetto della valutazione sono stati i convincimenti religiosi dei Testimoni di Geova e non invece il testo dell'accordo. Nel 2012 il Parlamento ha lasciato cadere l'esame dell'intesa, ripresentato nel 2015 ma anche questo mai approvato. Rapporti con l’Islam italiano. La prima richiesta esplorativa di Intesa con l'Islam è stata avanzata dal Centro Islamico di Milano e Lombardia, nato per iniziativa dell’Unione degli studenti musulmani d'Italia, successivamente si è avuto il tentativo nel 1992 dell'Unione delle comunità e organizzazioni islamiche e, nel 1994, dell’Associazione Musulmani Italiani. Infine, è intervenuta la COREIS, Comunità religiosa islamica italiana nel 1998. Tuttavia, nessuna di queste differenti proposte ha mai avuto un esito positivo. Il motivo è da rintracciarsi principalmente nella questione relativa all'assenza di una struttura

gerarchica interna alla religione islamica, nell’assenza di un soggetto autorevole rappresentante dell'Islam italiano, che possa porsi come unico interlocutore nei rapporti con le istituzioni statali. Oltre la variegata rappresentatività delle diverse comunità islamiche presenti nel nostro territorio, collegate alle diverse scuole giuridiche occorre considerare che il 2001 ha rappresentato un momento di forte scontro con il mondo islamico, legato al timore del terrorismo e delle frange estremiste. Nel 2005 l'allora Ministro degli Interni ha dato vita a un Consiglio, la Consulta per l'Islam italiano , composto da 16 membri esperti del mondo culturale e religioso islamico. La Consulta chiaramente non rappresentava la totalità dei musulmani che fino a quel momento erano insediati in Italia ma è servita ad avviare un dialogo istituzionale con gli esponenti delle maggiori organizzazioni e comunità islamiche, con compiti di ricerca e approfondimento, elaborando studi, formulando pareri e proposte. Nel 2006 il ministro ha istituito un Comitato scientifico il cui compito è stato di elaborare un documento definito Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione che aveva l'obiettivo di contrastare espressioni e manifestazioni di tipo estremistico e di favorire la formazione di un Islam italiano, integrato nella società, convinto assertore dei principi costituzionali dei valori di libertà e di uguaglianza fondanti le società occidentali. La Carta dei Valori, approvata nel 2007 si presenta oggi come un resoconto di natura politica che racchiude un insieme di principi e di valori che devono essere rispettati da tutti coloro che immigrati decidono di trasferirsi stabilmente in Italia. La Carta tradotta in otto lingue ribadisce l'importanza della libertà religiosa, della laicità dello Stato, dei diritti e dei doveri dei nuovi cittadini di origine straniera. E’ un atto normativo dotato di specifico interesse costituzionale. Nel 2008 è stata invece stipulata, tra alcuni gruppi islamici della Consulta, una Dichiarazione di intenti per una federazione dell'islam italiano. Il documento aveva come scopo quello di giungere in maniera graduale alla realizzazione di una Federazione dell'Islam che avrebbe dovuto raggruppare le organizzazioni musulmane moderate presenti in Italia, sia in vista di un riconoscimento giuridico da parte dello Stato, che di una possibile futura Intesa. Nel 2010 il Ministro dell'Interno (Maroni, rappresentante della Lega Nord) ha formato un organo simile alla Consulta, il Comitato per l'Islam italiano che vedeva non soltanto esponenti del mondo islamico ma anche componenti di matrice diversa. Il Comitato ha formulato una serie di pareri su burqa e niqab, luoghi di culto islamico, imam e formazione. Nel 2016 il Ministro dell'Interno Alfano (FI) ha voluto l'ultimo organo consultivo il Consiglio per le relazioni con l'Islam composto da docenti competenti in materia di cultura e religione islamica con il compito di fornire pareri e formulare proposte in ordine alle questioni riguardanti l'integrazione; ha anche istituito un Tavolo permanente di consultazione che riuniva 15 leader islamici. Di fatto si è molto lontani dal raggiungimento di trattative con l’Islam italiano.

Costituzione è dovuta alle sofferenze, alle guerre derivate proprio dall’assenza di questa libertà, che è stata inserita nel corpo normativo anche per motivazioni storiche. L’art. 19 diventa così un ostacolo contro eventuali abusi che possono provenire anche da parte di Stati democratici. Nella sua tutela rientrano anche le problematiche dei simboli religiosi, il sentimento religioso, i luoghi di culto, la libertà di satira religiosa, etc. Con riferimento al diritto di libertà di coscienza, alla sua natura ed utilità, la dottrina è divisa. Secondo alcuni non si tratterebbe di un principio propriamente giuridico, secondo altri è una libertà che è stata raggiunta soltanto dopo una lunga serie di lotte/guerre, inserita in un quadro normativo quando forse non era più necessaria, poiché poteva essere ricompresa nella libertà di pensiero. Essa potrebbe definirsi come il libero atteggiarsi dell'individuo di fronte ai problemi dell'esistenza; l'uomo realmente libero deve poter prima avere una formazione del proprio convincimento, non condizionata da altri, dopodiché deve poter aderire a un determinato credo o scegliere di non aderirvi ed essere ateo, agnostico. Lo Stato deve quindi tutelare questa libertà di raggiungere in maniera consapevole i propri orientamenti e convincimenti; è una libertà che è sostanzialmente psicologica. Tale articolo impone, dunque, allo Stato un non facere /obbligo passivo: non emettere provvedimenti che possano limitare la capacità e la libertà totale dell'individuo/gruppi e un obbligo attivo/azioni di facere : impone la doverosità, da parte dello Stato di cercare di andare incontro alle esigenze dei fedeli, intervenendo direttamente per garantire tale libertà. Il diritto garantito dall'art. 19 è un diritto soggettivo complesso nel senso che è costituito da un insieme di facoltà; deve essere ritenuto un diritto universale, riconosciuto a tutti in eguale forma. Nella misura in cui è un diritto che spetta a tutti, prescindendo dalla cittadinanza, è giuridicamente definibile come un diritto indisponibile, inalienabile, inviolabile, intransigibile, personalissimo. Quando parliamo di indisponibilità la intendiamo sia in senso attivo che passivo; indisponibilità attiva vuol dire che essa non è né allenabile, né cedibile, nè limitabile dal soggetto che ne è titolare. In forza, invece, dell'indisponibilità passiva non è espropriabile, né è limitabile da altri soggetti, in primis dallo Stato. In questa prospettiva è evidente che dalla libertà subentrino divieti e obblighi a carico dello Stato. Dalla lettura dell'art. 19 emergono sinteticamente tre principi importantissimi: 1. la libertà di professare la propria fede religiosa (si tratta di una facoltà che è assicurata è sorretta anche da altri articoli della Costituzione: ad es. l'art. 21 sulla libertà di pensiero, il 17 sul libertà di riunirsi, il 18 sulla libertà di fondare associazioni, l’art. 15 diritto di corrispondere con altri liberamente anche materia religiosa); l'appartenenza a una fede religiosa è attualmente in Italia assolutamente libera, contrariamente a quanto accadeva in passato (si pensi al problema delle iscrizione nelle liste israelitiche nel periodo fascista); 2. il principio della libertà di fare propaganda. In Assemblea non si è presa in considerazione in

modo efficace la questione del proselitismo, i Padri costituenti si limitarono ad accennare genericamente al fare propaganda; la Costituzione ha trovato vari ostacoli all'esercizio di questo diritto in primis a causa di una vecchia legge sulla pubblica sicurezza che attribuiva significativi poteri alla polizia e prevedeva la necessità di un’autorizzazione per distribuire volantini delle strade e svolgere attività propagandistiche. Si trattava di una norma del periodo fascista, legata alla volontà di controllo tipica degli Stati dittatoriali. Un secondo limite scaturiva dalla particolare applicazione dell'art. 402 del c.p. relativo al divieto di vilipendio della religione cattolica. Tale norma prevedeva che negare i dogmi della Chiesa cattolica costituiva “vilipendio” e, dunque, rendeva impossibile effettuare opere di propaganda per le diverse confessioni. L'articolo oggi è stato abolito della Corte costituzionale per la sua evidente illegittimità. Un problema invece, ancora oggi molto attuale è quello dell'accesso ai mass media, con particolare riferimento al diritto di accesso paritario alle televisioni si tratta di un diritto non ancora correttamente garantito, in quanto attualmente la confessione cattolica è molto avvantaggiata. Manipolazione mentale. Strettamente connesso al problema della propaganda è quello dell'indottrinamento forzato, se sfoci in tecniche di indottrinamento illecite, a fini criminosi. Le teorie del lavaggio del cervello, meglio definite della persuasione coercitiva, hanno le loro origini nella difficoltà di spiegare scelte che alla società appaiono non classificabili e non comprensibili. Di fronte all’impossibilità di motivare determinati comportamenti, con l’uso delle categorie del sentire comune, si è preferito sostenere che tali fenomeni sono da associare a induzioni esterne al soggetto, costretto ad agire non in piena coscienza. Tale problematica negli ultimi anni ha interessato molti Paesi e organismi internazionali, basti pensare al rapporto sulle sette elaborato dal Parlamento Europeo nel

  1. La Francia per prima, sin dal 2001, ha avvertito l’esigenza di una più completa tutela penale dell’individuo nei confronti del fenomeno del c.d. abuso fraudolento dello stato di ignoranza o di debolezza – concetto preferito all’imprecisa definizione di “manipolazione mentale” - traducendolo in una legge specifica; dieci anni più tardi, nel 2011, un'integrazione della normativa penale ha introdotto anche in Belgio tale nuova fattispecie criminosa. In Italia il dibattito sulla coercizione psicologica ha avuto una particolare risonanza a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 1981, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell’art. 603 c.p il quale incriminava come “plagio” l’attività di chi “sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione”. Molteplici perplessità furono avanzate in merito a tale disposizione legislativa in dai lavori preparatori, in cui emerse il timore che l’indeterminatezza della norma potesse favorire “interpretazioni eccessive e pericolose”. Concetti quali “condizionamento della personalità”, “stato di soggezione”, non rappresentano eventi dotati dell’assioma della certezza e rendono quanto meno complessa l’individuazione della condotta criminosa.

costituzionale nel 1958 che ha modificato gli artt. 1 e 2 del Concordato, da cui emergeva il principio di confessionalità dello Stato. Dal combinato disposto degli artt. 17 e 19 sembrerebbero non emergere limiti al diritto di professare la propria fede in pubblico. L’art. 17 , tuttavia, prevede che le autorità possano vietare le riunioni per questioni di pubblica sicurezza e che si debba dare un preavviso prima di potersi riunire. Una sua errata interpretazione potrebbe portare a derive autoritarie, tuttavia, letto con maggiore attenzione evidenzia la sua reale funzione, utile in quanto le autorità, una volta avvisate, possono procedere, ad es., a bloccare le strade o a mettere in sicurezza il luogo. Problema diverso nel caso in cui riti siano contrari al buon costume nel qual caso risulterebbero vietati. Il concerto di “buon costume” è stato definito dalla Corte costituzionale come il principio cui entrano il pudore e la libertà sessuale dell'individuo: di conseguenza sono contrari al buon costume i riti che risulterebbero osceni; è chiaro che si tratta di un principio elastico i cui contenuti dipendono dalla società che consideriamo. Il controllo sui riti contrari al “buon costume” è comunque un controllo successivo, mai preventivo; implica una valutazione del giudice ex post che erogherà le dovute sanzioni. Permane una funzione preventiva da parte le forze dell'ordine che, tuttavia, non potranno intervenire se non nel momento in cui il buon costume sia violato o quando sia palese che il soggetto stia per compiere un atto illecito. Non si configura, dunque, una valutazione aprioristica di eventuali visioni del buon costume a opera di un gruppo religioso e anche quando le forze dell'ordine siano prossime ad intervenire sarà sempre necessario evitare di compiere azioni arbitrarie e discriminatorie. La libertà religiosa nei documenti internazionali Dopo il II conflitto mondiale è emersa, in ambito internazionalistico, una maggiore considerazione nei riguardi dell’ individuo , considerato quale entità autonoma e diventato, in maniera diretta, destinatario di disposizioni internazionali; ciò contemporaneamente all'abbandono da parte degli Stati della propria posizione di centralità ed autorità. Si è spostato quindi il baricentro del diritto internazionale: il perno centrale dello stesso, a partire da tale momento, non è stato più lo Stato , ma i nuovi soggetti, gli individui. La comunità internazionale ha cominciato ad interessarsi più concretamente ai loro diritti, non in quanto cittadini , cioè membri di un particolare Stato, ma in quanto soggetti autonomi e il riconoscimento e la tutela delle loro libertà non sono stati più lasciati all'arbitraria regolamentazione statale ma devono essere informati, almeno nelle linee generali, a criteri di carattere universale e sovranazionale. I Paesi occidentali e, primi fra essi gli Stati Uniti, hanno promosso tale sviluppo che ha avuto la sua prima concretizzazione con la stipulazione della Carta delle Nazioni Unite, nel 1945 - nella quale si istituì l'O.N.U., nel cui statuto si legge che, tra i suoi scopi, vi è quello

di "promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di sesso, razza, lingua e religione". Il diritto di libertà religiosa è presente anche nei documenti internazionali, in primis, nella “Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo”, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1948 la quale nell'articolo 18 richiama le libertà di pensiero, coscienza e religione. Tale diritto include la libertà di cambiare di religione di credo e la libertà di manifestare isolatamente o in comune e sia in pubblico che in privato la propria religione o il proprio credo mediante l'insegnamento il culto le pratiche e l'osservanza dei riti. Occorre osservare che tale art. 18 protegge allo stesso modo sia la libertà di religione che quella di coscienza. Tale norma, infatti, nacque proprio al fine di tutelare tutte le credenze. Come dice il suo stesso nome, la Dichiarazione universale è un documento che ha soltanto valore dichiarativo, non può essere autoritativamente imposta gli Stati; ha però un suo valore e una cogenza “morale” più che normativa, in quanto ratificato da quasi tutti gli Stati del mondo e ha, quindi, acquisito rilievo di norma universale. Sin dal primo momento, relativo alla sua elaborazione, emersero i problemi legati alla tutela delle libertà fondamentali dell'individuo. Il primo è rappresentato dalla volontà di supremazia degli Stati - rispetto a qualsiasi organismo sovranazionale - nella regolamentazione di tali materie. Il secondo, invece, dalle difficoltà che comportano tutti i tentativi di un approccio unitario al problema, alla luce delle disomogeneità culturali, sociali, politiche esistenti tra i Paesi membri. In questa fase, il dibattito fu essenzialmente incentrato sulle difficoltà di dialogo Est-Ovest che caratterizzò il periodo della c.d. guerra fredda : i Paesi occidentali miravano soprattutto a realizzare una tutela dei diritti civili e politici laddove, invece, l'attenzione dei Paesi socialisti era centrata su quelli economici, sociali e culturali. Tale libertà, così come enunciata in questo documento, si sviluppa in una duplice direzione. Da un lato come diritto dell'uomo, considerato sia in quanto individuo sia come membro di una comunità sociale; dall'altro come diritto da esercitarsi nei confronti della società che non deve semplicemente astenersi dal limitarla ma deve concretamente agire per favorirla e proteggerla. L'aspetto peculiare di tale disposizione normativa è nella conside- razione unitaria delle tre libertà: pensiero coscienza e religione, perché rappresenta la consapevolezza della loro intima connessione e dell'impossibilità di attuare, nei loro confronti, delle forme di tutela differenziata. E', tuttavia, la libertà di coscienza il vero trait d'union : essa, infatti, si può spiegare come la facoltà di scegliere - si ricollega quindi alla libertà di pensiero - tra le varie forme di religiosità o di restarne estranei, ricomprendendo in tal modo i casi di agnosticismo, ateismo e libero pensiero. Questo tipo di libertà protegge l'uomo non soltanto nei confronti di un'intolleranza teocratica ma anche rispetto a tutti quei sistemi astrattamente democratici ma praticamente discriminatori.