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Questa lezione esplora la differenza tra la mancanza di una definizione di matrimonio nell'ordinamento civile italiano e la definizione presente nel Codice di diritto canonico. sulla interpretazione di questa distinzione e le implicazioni per la nozione di matrimonio in ambito civile e canonico.
Tipologia: Appunti
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Lezione 26.2 – NULLITA’ CIVILE E CANONICA A CONFRONTO (1-4) slide 26.2 (n. 1-4)
= questo è un tema importante, perchè se è vero, che proprio sulla concezione di matrimonio, si va a determinare una delle principali distinzioni tra l’ordinamento civile e l’ordinamento canonico, è anche vero, che è necessario comprendere quale sia il fondamento di questa distinzione; e proprio la mancanza di una definizione di matrimonio in ambito civile è stata variamente interpretata =
(= cioè l’ordinamento canonico (che maggiormente non avrebbe la necessità di dare una definizione di matrimonio, essendo naturalmente possibile per l’ordinamento canonico solo il matrimonio tra un uomo e una donna) dà una definizione di matrimonio nei canoni 1055 e 1056 del Codice di diritto canonico (= questi canoni affermano, che il patto matrimoniale, con cui l’uomo e la donna (in questo senso stabilendo l’alterità sessuale come elemento imprescindibile dell’unione matrimoniale) stabiliscono tra di loro la comunità di tutta la vita, (= cioè la comunione tra gli sposi nel proseguo di tutta la vita) = che diventa l’obiettivo della celebrazione matrimoniale in collegamento anche al tema dell’indissolubilità del matrimonio per sua natura ordinato al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole = dando in questa definizione anche il senso della finalità del matrimonio cristiano (= il bene dei coniugi (= cioè la realizzazione personale dei coniugi attraverso la via del matrimonio l’uno attraverso l’altro) e la procreazione dei figli (= come finalità propria della celebrazione nuziale tra i battezzati), che è stato elevato a sacramento (= il tema della sacramentalità è coessenziale alla natura matrimoniale, tanto che il canone 1055 al paragrafo 2 specifica, che non esiste un valido contratto, che non sia per ciò stesso sacramento; mentre il canone 1056 fa riferimento alle proprietà essenziali del matrimonio = 1) l’unità, 2) l’unicità del matrimonio (= che è collegata anche al tema della fedeltà matrimoniale) e 3) l’indissolubilità del matrimonio
(= cioè il matrimonio è una celebrazione, che dura per tutta la vita) e quindi l’impegno (= la volontà) degli sposi di non scioglierlo mediante il divorzio = questa definizione, che individua le proprietà essenziali del matrimonio (= cioè gli elementi essenziali (= le caratteristiche fondamentali) e le finalità del matrimonio), manca invece all’interno dell’ordinamento giuridico italiano).
Infatti, pur potendo affermare, che il tema dell’alterità sessuale non è esplicitato all’interno dei documenti giuridici fondamentali (infatti l’art. 29 Cost., quando parla della famiglia, non dice espressamente, che la famiglia è quella composta tra un uomo e una donna (perché si riteneva inutile una specificazione del genere), tuttavia è anche vero, che l’art. 107 c.c. stabilisce, che = Nel giorno indicato dalle parti per la celebrazione del matrimonio l’ufficiale dello Stato civile alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 e riceve da ciascuna delle parti personalmente l’una dopo l’altra la dichiarazione, che essi si vogliono prendere rispettivamente in marito e moglie e di seguito dichiara, che esse sono unite in matrimonio. L’art. 107 c.c. contiene uno dei pochissimi elementi, in cui il riferimento all’alterità sessuale diventa coessenziale alla celebrazione del matrimonio; tuttavia sul punto è intervenuta anche la Corte costituzionale (sentenze n. 138/2010 e 170/2014) e prima ancora la Corte europea dei diritti dell’uomo, che in una sentenza del 2013 ritorna sull’imprescindibilità del tema dell’alterità sessuale. Inoltre anche la legge sul divorzio fa riferimento al tema dell’alterità sessuale, laddove stabilisce = come causa di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio il passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione del sesso di uno dei coniugi, proprio a configurare l’impossibilità di un’unione matrimoniale tra persone dello stesso sesso (= tale orientamento appare confermato anche dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 170/2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 in tema di rettificazione del sesso, nella parte in cui non prevedono, che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta comunque, laddove entrambe le parti lo richiedono, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata = cioè la Corte costituzionale richiama la necessità, che le parti possano continuare a stare insieme sotto un’altra forma di convivenza
Tuttavia la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi potrebbe far pensare anche a un istituto canonico importante = che è l’istituto del bonum coniugum (= come finalità essenziale del matrimonio) (= cioè bene dei coniugi (= realizzazione dei soggetti), che ha anche un legame con la comunione di vita, che i coniugi realizzano). E’ anche vero, che questi elementi (la comunione materiale e spirituale civile e il bonum coniugum canonico) sono categorie distinte, anche in ragione del diverso rilievo del tema dell’amore nei 2 ordinamenti (ordinamento civile e ordinamento canonico) = infatti 1) mentre in ambito civile il tema dell’amore coniugale diventa essenziale per determinare la fine della comunione materiale e spirituale tra i soggetti; 2) in ambito canonico il tema dell’amore non ha la stessa rilevanza, perché l’amore coniugale è sì importante, ma non è l’amore coniugale che determina la comunione materiale e spirituale tra i soggetti, ma è la responsabilità dei soggetti, che bisogna tenere in considerazione per valutare il vincolo matrimoniale, che è stato celebrato).
si fa riferimento al fatto, che un sacerdote non può contrarre matrimonio, perché ciò rappresenta un impedimento alla celebrazione del matrimonio (= cioè la celebrazione del matrimonio sarebbe nulla) (l’ordinamento civile non conosce questa ipotesi);
il matrimonio contratto tra persone, di cui una battezzata nella Chiesa cattolica e l’altra non battezzata (es. si pensi al caso della celebrazione di un matrimonio tra un cattolico e un musulmano. Questo matrimonio è vietato, ma se dispensato può essere comunque celebrato);
separata dal rapitore, posta in un luogo sicuro, sceglie liberamente di sposarsi (= cioè avrà la possibilità di sposarsi) (diversamente nel caso, in cui ci sia questo rapto, non potrà aversi la celebrazione del matrimonio);
rende nulle le nozze dell’ordinamento canonico tra l’uomo e le consanguinee della donna e viceversa nel primo grado della linea retta in caso di matrimonio invalido, in cui vi sia stata vita in comune o
In questi casi, se vi fosse la celebrazione del matrimonio concordatario, queste nullità inficerebbero unicamente la validità del matrimonio canonico (sempre se non legalmente dispensate), conservando inalterati gli effetti civili, che vengono a essere prodotti, per l’irrilevanza di tali elementi nell’ordinamento civile.