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La Distinzione Tra Nullità Civile e Canonica di Matrimonio in Italia, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Questa lezione esplora la differenza tra la mancanza di una definizione di matrimonio nell'ordinamento civile italiano e la definizione presente nel Codice di diritto canonico. sulla interpretazione di questa distinzione e le implicazioni per la nozione di matrimonio in ambito civile e canonico.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 26.2 – NULLITA’ CIVILE E CANONICA A CONFRONTO (1-4)
slide 26.2 (n. 1-4)
1) L’ordinamento civile italiano = non dedica alcuna disposizione alla definizione
di matrimonio
= questo è un tema importante, perchè se è vero, che proprio sulla concezione di matrimonio, si va
a determinare una delle principali distinzioni tra l’ordinamento civile e l’ordinamento canonico,
è anche vero, che è necessario comprendere quale sia il fondamento di questa distinzione; e proprio
la mancanza di una definizione di matrimonio in ambito civile è stata variamente interpretata =
1) secondo una parte della dottrina, poiché lo Stato non avrebbe opzionato nessuna scelta
matrimoniale, tutte le forme di unione (anche le nuove forme di unione tra persone dello stesso sesso)
potrebbero rientrare all’interno di una nozione di matrimonio in ambito civile; invece un’altra parte
della dottrina individua nell’assenza di una definizione il riferimento al comune sentire rispetto al tema
del matrimonio (= che, quando il codice civile venne promulgato, era solo il matrimonio tra un uomo e
una donna, tanto che non fu necessario specificare oltre (= cioè che, parlando di matrimonio,
ci si riferisse all’unione tra un uomo e una donna);
2) invece, a differenza dell’ordinamento civile, il Codice di diritto canonico = che
dà una definizione di matrimonio nei canoni 1055 e 1056, introduttivi del Titolo VII del
Libro IV dedicato appunto a “Il matrimonio”
(= cioè l’ordinamento canonico (che maggiormente non avrebbe la necessità di dare una definizione
di matrimonio, essendo naturalmente possibile per l’ordinamento canonico solo il matrimonio tra
un uomo e una donna) dà una definizione di matrimonio nei canoni 1055 e 1056 del Codice di diritto
canonico (= questi canoni affermano, che il patto matrimoniale, con cui l’uomo e la donna (in questo
senso stabilendo l’alterità sessuale come elemento imprescindibile dell’unione matrimoniale)
stabiliscono tra di loro la comunità di tutta la vita, (= cioè la comunione tra gli sposi nel proseguo
di tutta la vita) = che diventa l’obiettivo della celebrazione matrimoniale in collegamento anche
al tema dell’indissolubilità del matrimonio per sua natura ordinato al bene dei coniugi e
alla procreazione e educazione della prole = dando in questa definizione anche il senso della finalità
del matrimonio cristiano (= il bene dei coniugi (= cioè la realizzazione personale dei coniugi attraverso
la via del matrimonio l’uno attraverso l’altro) e la procreazione dei figli (= come finalità propria
della celebrazione nuziale tra i battezzati), che è stato elevato a sacramento (= il tema
della sacramentalità è coessenziale alla natura matrimoniale, tanto che il canone 1055 al paragrafo 2
specifica, che non esiste un valido contratto, che non sia per ciò stesso sacramento; mentre il canone
1056 fa riferimento alle proprietà essenziali del matrimonio = 1) l’unità, 2) l’unicità del matrimonio
(= che è collegata anche al tema della fedeltà matrimoniale) e 3) l’indissolubilità del matrimonio
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Lezione 26.2 – NULLITA’ CIVILE E CANONICA A CONFRONTO (1-4) slide 26.2 (n. 1-4)

1) L’ordinamento civile italiano = non dedica alcuna disposizione alla definizione

di matrimonio

= questo è un tema importante, perchè se è vero, che proprio sulla concezione di matrimonio, si va a determinare una delle principali distinzioni tra l’ordinamento civile e l’ordinamento canonico, è anche vero, che è necessario comprendere quale sia il fondamento di questa distinzione; e proprio la mancanza di una definizione di matrimonio in ambito civile è stata variamente interpretata =

  1. secondo una parte della dottrina, poiché lo Stato non avrebbe opzionato nessuna scelta matrimoniale, tutte le forme di unione (anche le nuove forme di unione tra persone dello stesso sesso) potrebbero rientrare all’interno di una nozione di matrimonio in ambito civile; invece un’altra parte della dottrina individua nell’assenza di una definizione il riferimento al comune sentire rispetto al tema del matrimonio (= che, quando il codice civile venne promulgato, era solo il matrimonio tra un uomo e una donna, tanto che non fu necessario specificare oltre (= cioè che, parlando di matrimonio, ci si riferisse all’unione tra un uomo e una donna);

2) invece, a differenza dell’ordinamento civile, il Codice di diritto canonico = che

dà una definizione di matrimonio nei canoni 1055 e 1056, introduttivi del Titolo VII del

Libro IV dedicato appunto a “Il matrimonio”

(= cioè l’ordinamento canonico (che maggiormente non avrebbe la necessità di dare una definizione di matrimonio, essendo naturalmente possibile per l’ordinamento canonico solo il matrimonio tra un uomo e una donna) dà una definizione di matrimonio nei canoni 1055 e 1056 del Codice di diritto canonico (= questi canoni affermano, che il patto matrimoniale, con cui l’uomo e la donna (in questo senso stabilendo l’alterità sessuale come elemento imprescindibile dell’unione matrimoniale) stabiliscono tra di loro la comunità di tutta la vita, (= cioè la comunione tra gli sposi nel proseguo di tutta la vita) = che diventa l’obiettivo della celebrazione matrimoniale in collegamento anche al tema dell’indissolubilità del matrimonio per sua natura ordinato al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole = dando in questa definizione anche il senso della finalità del matrimonio cristiano (= il bene dei coniugi (= cioè la realizzazione personale dei coniugi attraverso la via del matrimonio l’uno attraverso l’altro) e la procreazione dei figli (= come finalità propria della celebrazione nuziale tra i battezzati), che è stato elevato a sacramento (= il tema della sacramentalità è coessenziale alla natura matrimoniale, tanto che il canone 1055 al paragrafo 2 specifica, che non esiste un valido contratto, che non sia per ciò stesso sacramento; mentre il canone 1056 fa riferimento alle proprietà essenziali del matrimonio = 1) l’unità, 2) l’unicità del matrimonio (= che è collegata anche al tema della fedeltà matrimoniale) e 3) l’indissolubilità del matrimonio

(= cioè il matrimonio è una celebrazione, che dura per tutta la vita) e quindi l’impegno (= la volontà) degli sposi di non scioglierlo mediante il divorzio = questa definizione, che individua le proprietà essenziali del matrimonio (= cioè gli elementi essenziali (= le caratteristiche fondamentali) e le finalità del matrimonio), manca invece all’interno dell’ordinamento giuridico italiano).

Tuttavia con riferimento all’ordinamento giuridico italiano è possibile ricavare

una definizione dell’istituto matrimoniale da una pluralità di dati normativi = infatti

2 elementi appaiono ancora oggi essenziali nella struttura dell’istituto matrimoniale

(= cioè 2 postulati essenziali di una definizione civile di matrimonio) =

1) (primo elemento) = si riferisce alla diversità di sesso tra gli sposi (= postulato vigente

nella pluralità degli ordinamenti giuridici di ogni epoca storica es. si pensi

alla definizione di matrimonio di Modestino “Nuptiae sunt coniunuctio maris et

feminae” oppure si pensi a Ulpiano, che fa riferimento all’unione tra un uomo e

una donna come matrimonio), espressamente prevista dal codice civile (sebbene per

l’ordinamento giuridico tale postulato debba prima ancora essere considerato un dato

evidente e scontato, che fa riferimento alle diverse figure del marito e della moglie).

Infatti, pur potendo affermare, che il tema dell’alterità sessuale non è esplicitato all’interno dei documenti giuridici fondamentali (infatti l’art. 29 Cost., quando parla della famiglia, non dice espressamente, che la famiglia è quella composta tra un uomo e una donna (perché si riteneva inutile una specificazione del genere), tuttavia è anche vero, che l’art. 107 c.c. stabilisce, che = Nel giorno indicato dalle parti per la celebrazione del matrimonio l’ufficiale dello Stato civile alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 e riceve da ciascuna delle parti personalmente l’una dopo l’altra la dichiarazione, che essi si vogliono prendere rispettivamente in marito e moglie e di seguito dichiara, che esse sono unite in matrimonio. L’art. 107 c.c. contiene uno dei pochissimi elementi, in cui il riferimento all’alterità sessuale diventa coessenziale alla celebrazione del matrimonio; tuttavia sul punto è intervenuta anche la Corte costituzionale (sentenze n. 138/2010 e 170/2014) e prima ancora la Corte europea dei diritti dell’uomo, che in una sentenza del 2013 ritorna sull’imprescindibilità del tema dell’alterità sessuale. Inoltre anche la legge sul divorzio fa riferimento al tema dell’alterità sessuale, laddove stabilisce = come causa di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio il passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione del sesso di uno dei coniugi, proprio a configurare l’impossibilità di un’unione matrimoniale tra persone dello stesso sesso (= tale orientamento appare confermato anche dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 170/2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 in tema di rettificazione del sesso, nella parte in cui non prevedono, che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta comunque, laddove entrambe le parti lo richiedono, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata = cioè la Corte costituzionale richiama la necessità, che le parti possano continuare a stare insieme sotto un’altra forma di convivenza

Tuttavia la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi potrebbe far pensare anche a un istituto canonico importante = che è l’istituto del bonum coniugum (= come finalità essenziale del matrimonio) (= cioè bene dei coniugi (= realizzazione dei soggetti), che ha anche un legame con la comunione di vita, che i coniugi realizzano). E’ anche vero, che questi elementi (la comunione materiale e spirituale civile e il bonum coniugum canonico) sono categorie distinte, anche in ragione del diverso rilievo del tema dell’amore nei 2 ordinamenti (ordinamento civile e ordinamento canonico) = infatti 1) mentre in ambito civile il tema dell’amore coniugale diventa essenziale per determinare la fine della comunione materiale e spirituale tra i soggetti; 2) in ambito canonico il tema dell’amore non ha la stessa rilevanza, perché l’amore coniugale è sì importante, ma non è l’amore coniugale che determina la comunione materiale e spirituale tra i soggetti, ma è la responsabilità dei soggetti, che bisogna tenere in considerazione per valutare il vincolo matrimoniale, che è stato celebrato).

Il sistema delle invalidità matrimoniali è disciplinato 1) in ambito civile nella sezione

IV (Della nullità del matrimonio) del Capo III (Del matrimonio celebrato davanti

all'ufficiale dello stato civile) del Titolo IV (Del Matrimonio) del Libro I (Delle persone

e della famiglia) del Codice civile del 1942 negli artt. 117-129 bis (sistema

delle invalidità del matrimonio civile); 2) in ambito canonico, la normativa canonica

dedicata al tema delle invalidità matrimoniali è molto più ampia interessando, sebbene

non in modo sistematico, tutto il Titolo VII (Il Matrimonio) della Parte I (I Sacramenti)

del Libro IV (La funzione di santificare della Chiesa) del Codice di diritto canonico

del 1983 cann. 1055-

Prima di procedere a un confronto tra le ipotesi di invalidità comuni ai 2 ordinamenti

(ordinamento civile e ordinamento canonico), è bene precisare, che ci sono alcune

ipotesi propriamente definite impedimenti impedienti per l’ordinamento canonico,

capaci di determinare la nullità dell’atto matrimoniale, laddove non dispensati, che

invece il codice civile ignora completamente; essi sono =

1) l’ordine sacro e il voto pubblico di castità, dispensabili dalla Sede Apostolica (= cioè

si fa riferimento al fatto, che un sacerdote non può contrarre matrimonio, perché ciò rappresenta un impedimento alla celebrazione del matrimonio (= cioè la celebrazione del matrimonio sarebbe nulla) (l’ordinamento civile non conosce questa ipotesi);

2) la disparitas cultus , dispensabile dall’ordinario del luogo (= in base alla quale è invalido

il matrimonio contratto tra persone, di cui una battezzata nella Chiesa cattolica e l’altra non battezzata (es. si pensi al caso della celebrazione di un matrimonio tra un cattolico e un musulmano. Questo matrimonio è vietato, ma se dispensato può essere comunque celebrato);

3) il raptus (o ratto), dispensabile dall’ordinario del luogo (= in base al quale la donna

separata dal rapitore, posta in un luogo sicuro, sceglie liberamente di sposarsi (= cioè avrà la possibilità di sposarsi) (diversamente nel caso, in cui ci sia questo rapto, non potrà aversi la celebrazione del matrimonio);

4) la publica honestas (o pubblica onestà), dispensabile dall’ordinario del luogo (= che

rende nulle le nozze dell’ordinamento canonico tra l’uomo e le consanguinee della donna e viceversa nel primo grado della linea retta in caso di matrimonio invalido, in cui vi sia stata vita in comune o

concubinato pubblico e notorio) (anche l’ impotentia (= che è causa di nullità del matrimonio

canonico) non è più vigente in ambito civile dopo la riforma del diritto di famiglia

del 1975, anche a segnare la netta differenza tra i due modelli matrimoniali).

In questi casi, se vi fosse la celebrazione del matrimonio concordatario, queste nullità inficerebbero unicamente la validità del matrimonio canonico (sempre se non legalmente dispensate), conservando inalterati gli effetti civili, che vengono a essere prodotti, per l’irrilevanza di tali elementi nell’ordinamento civile.