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Riassunto dell'esame di Diritto Ecclesiastico
Tipologia: Appunti
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Capitolo 1° L’ordinamento statale si è rapportato alla religione in modi diversi, dando vita a diversi modelli:
Lo Stato riteneva così di avere risolto la “Questione Romana”, in realtà la Santa Sede non era d’accordo perché la legge non presentava garanzie di stabilità potendo essere abrogata da altra legge ordinaria dello Stato. La legge non fu mai accettata dalla Chiesa, ma malgrado ciò, tra Stato e Chiesa, si rafforzò un clima sempre più favorevole ed un miglioramento delle loro relazioni. Nel 1889 venne introdotto nel codice penale Zanardelli il Capo intitolato “delitti contro la libertà dei culti” che abolì la categoria dei reati contro la religione e tutelò in modo uguale dalle offese la situazione di ogni cittadino credente. Dal 1929 al 1948 Quando lo stato unitario si consolidò e le pretese della Chiesa non vennero più considerate una minaccia all’Unità nazionale, si diffuse un clima sempre più favorevole al miglioramento dei rapporti tra Stato e Chiesa che portarono alla stipula l’ 11 febbraio 1929 dei Patti Lateranensi c.d. perché firmati a Roma nel palazzo del Laterano. Essi risolvevano la Questione Romana assicurando alla Chiesa le garanzie di indipendenza che questa chiedeva e presentavano sufficiente stabilità, avendo carattere bilaterale. Divennero esecutivi con Legge il 27 maggio 1929 n. 810 e constano di 3 distinti documenti: -1 Il Trattato abrogò la Legge delle Guarantigie e risolse la “Questione Romana ” con la costituzione dello Stato della Città del Vaticano. L’art. 1 richiamava il principio dello Statuto Albertino secondo cui la Religione Cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato, conferendo al nuovo regime un carattere Confessionista nel quale venne ripristinato il privilegio della Chiesa cattolica nell’ordinamento dello Stato.
- 2 Il Concordato disciplinava la situazione della Chiesa cattolica in Italia. Per l’applicazione del Concordato furono emanate due leggi: Legge del 27 maggio 1929 n. 847 per il matrimonio riconosceva gli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito canonico e delle sentenze ecclesiastiche di nullità e dispensa dal matrimonio. Legge del 27 maggio 1929 n. 848 per gli enti ecclesiastici disciplinava l’amm.ne civile dei patrimoni destinati a fini di culto. In particolare, il Concordato poneva la Chiesa in Italia in una condizione di privilegio nei confronti delle altre confessioni religiose :
Con il Regio Decreto del 1930 n. 1731 e quello n. 1561 del 1931 furono disciplinate le Comunità Israelitiche e l’ Unione di tali Comunità. Nel 1930 fu pubblicato il nuovo Codice Penale che prevedeva una serie di reati che tutelavano il sentimento religioso. L’art. 402 c.p. puniva il Vilipendio della sola religione cattolica. Nel 1938 vengono emanate le Leggi Razziali che colpivano i cittadini italiani di razza ebraica che venivano dichiarati decaduti da qualsiasi ufficio o pubblico impiego, il divieto di esercitare qualsiasi professione, di essere proprietari, di contrarre matrimonio con soggetti di razza ariana e nel 1943 la repubblica Sociale italiana dispose l’arresto di tutti gli ebrei. Le leggi razziali vennero abrogate nell’Italia del sud nel 1944 e nel resto d’Italia con la fine della guerra civile dopo il 25 aprile 1945.
l’Unione Induista Italiana, la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. La Legge Costituzionale 18 ottobre del 2001 n. 3 ha modificato l’art. 117 Cost. e nelle materie in cui lo Stato ha potestà legislativa al co. 2 lettera c) sono indicati i rapporti tra la Repubblica e le Confessioni Religiose. Inoltre essendo l’Italia parte dell’Unione Europea, partecipa alle organizzazioni internazionali come l’ONU e l’OSCE (org. per la Sicurezza e la Cooperazione Europea), in seguito al principio del primato del diritto comunitario su quello degli Stati, l’U.E. emana norme che incidono sul nostro ordinamento ed anche indirettamente sulla materia ecclesiastica. Le Fonti del Diritto Ecclesiastico Sono gli strumenti idonei alla produzione legislativa. Le fonti del diritto ecclesiastico possono essere, come per gli altri diritti:
dell’ordinamento costituzionale sovraordinati alle stesse norme costituzionali.
Gerarchia delle Fonti La legislazione unilaterale dello Stato in tale categoria rientrano tutte le norme che lo stato emana direttamente ed autonomamente quando ritiene di disciplinare un aspetto del fenomeno religioso. Secondo la Corte Costituzionale nella Costituzione italiana vi sono alcuni “principi supremi” che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. I principi supremi dell’ordinamento costituzionale non si limitano a costituire un parametro di legittimità delle leggi ordinarie e di tutte le altre fonti, ma si collocano in una posizione gerarchica superiore rispetto a queste. I principi costituzionali rilevanti per le norme di diritto ecclesiastico sono:
**- il Principio Supremo di Liceità dello stato,
intese sono recepite in legge, questa gode di forza rinforzata in quanto può essere modificata solo con una nuova legge. I Patti Lateranensi firmati l’11 febbraio 1929 divennero esecutivi in Italia con la Legge n. 810 del 27 maggio 1929: A) Il Trattato è un accordo tra due soggetti di Diritto Internazionale, lo Stato Italiano e la Santa Sede, con cui l’Italia ha riconosciuto alla Santa Sede la sovranità in campo internazionale, in conformità alla sua tradizione e alle esigenze della sua missione nel mondo ex art. 2. È inoltre riconosciuto alla Santa Sede la piena proprietà e l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, le sue pertinenze e dotazioni. Si è così costituito lo Stato della Città del Vaticano della superficie di 0,44 Km quadrati, sul quale si esercita la sovranità del Sommo Pontefice. Si tratta di una Monarchia Assoluta elettiva , la Santa Sede gode anche della proprietà delle Basiliche Patriarcali di San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e S. Paolo in Roma e del Palazzo Pontificio di Caste Gandolfo. A tali immobili sono riconosciute immunità previste dal Diritto Internazionale per le sedi degli agenti diplomatici. La stessa garanzia vale per gli uffici della santa Sede non ubicati nella Città del Vaticano. Modifiche al Trattato hanno stabilito che la religione Cattolica non è la sola religione dello Stato Italiano , inoltre è stabilito che gli effetti civili delle sentenze e provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche nei confronti di ecclesiastici o religiosi vanno intesi in armonia con i diritti garantiti ai cittadini italiani. B) l’Accordo di Villa Madama Il Concordato lateranense stipulato nel 1929 è stato integralmente sostituito dall’Accordo di Villa Madama con annesso Protocollo Addizionale furono sottoscritti il 18febbario 1984 e vennero ratificati e resi esecutivi con la Legge 25 marzo 1985 n, 121 , si tratta di un accordo-quadro che fissa i principi secondo i quali dovranno essere disciplinati i rapporti tra le parti mediante eventuali successive disposizioni. Il contenuto: Art. 1 afferma il principio per cui Stato e Chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani, cui si aggiunge l’impegno delle parti al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti e alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del paese. Art. 2 garantisce alla Chiesa la libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa di evangelizzazione e di
nell’accordo costituiscono modifiche del Concordato Lateranense, ciò al fine di mantenere la copertura dell’art. 7 Cost. già riservata ai Patti del 1929, ma anche precisando che le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate. Al comma 2 viene stabilito il Principio della negoziazione secondo cui: ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza della collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia mediante nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana. Art. 14 prevede che la Santa Sede e la Repubblica Italiana laddove sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni pattuite affideranno la ricerca di una amichevole soluzione ad una “ Commissione paritetica da loro nominata”. Il Protocollo Addizionale è destinato ad apportare precisazioni per la migliore applicazione dei Patti Lateranensi e delle convenute modifiche e per evitare ogni difficoltà di interpretazione. Si ricorda che la Corte Cost. con sentenza n. 30/1971 aveva affermato che l’Art.7 Cost. co. 2 non sancisce un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa, ma contiene un precisa riferimento al Concordato e in relazione al contenuto di questo, ha “ prodotto diritto”. Tale espressione va intesa nel senso che esso attribuisce alle norme di origine concordataria, anche se in forma ordinaria, una capacità particolare di resistenza alla abrogazione e alla modificazione superiore, assimilabile alle norme costituzionali. Si tratta di fonti atipiche perché rispetto alle leggi ordinarie hanno una forza maggiore che si esplica nella resistenza alla abrogazione e alla modifica, pertanto rispetto a tali norme il potere legislativo può essere esercitato solo in due modi:
contrasto con uno o più principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Le fonti bilaterali sulle nuove intese L’Art. 8 Cost. co. 3 ha sancito il Principio della Bilateralità secondo cui i rapporti tra Stato e le Confessioni diverse da quella cattolica “ sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. Ne deriva la rinuncia da parte dello Stato ad ogni ingerenza nella determinazione degli ordinamenti interni (Principio di autonomia statutaria) ma anche la rinuncia a regolare con atti unilaterali la disciplina dei propri rapporti con confessioni stesse. Il Principio dell’autonomia statutaria è spesso richiamato nelle intese, queste sono lo strumento che regolamenta i rapporti tra lo Stato e le Chiese non cattoliche, si tratta di fonti di origine bilaterale. La disciplina per la stipula delle intese non è disciplinata in via legislativa, ma dalla prassi costituzionale e consolidatasi attraverso la ripetizione costante di comportamenti uniformi e posti in essere da organi costituzionali. Le leggi di approvazione delle intese sono fonti atipiche, rientranti nella categoria delle “leggi rinforzate” e sono garantite dalla Cost. nei confronti di qualsiasi altra legge ordinaria. Con decreto del 10 settembre 2005 il Ministro dell’Interno è stata istituita la Consulta per l’Islam italiano , organo consultivo per il dialogo interreligioso istituito per favorire il dialogo internazionale con le comunità mussulmane in Italia nel rispetto della Costituzione. Il 23 aprile del 2008 è stata pubblicata la “Relazione sull’Islam in Italia”. Le norme dell’U.E. Il processo di integrazione e di unificazione europea è passato attraverso una serie di Trattati:
materie espressamente previste dai Trattati, in cui l’Unione ha competenza esclusiva o concorrente. L’U.E. non ha competenza diretta in materia ecclesiastica. La partecipazione all’U.E. comporta per l’Italia una serie di obblighi di adattamento dell’ordinamento nazionale alle norme emanate dagli organi comunitari c.d. Primato del Diritto Comunitario. Alla modifica e all’abrogazione delle norme nazionali in contrasto con le norme UE, l’Italia provvede con un meccanismo legislativo annuale c.d. Legge Comunitaria Legge n. 11 del 2005. Molte norme hanno efficacia diretta nello Stato e quando sono sorti conflitti o contrasti con i diritti interni, sono stati risolti dalla Corte di Giustizia nel senso del Primato del diritto dell’UE. L’UE si fonda sul rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di Diritto e dei diritti umani compresi quelli delle minoranze ex art. 1 bis TUE. L’art. 6 TUE disciplina la tutela dei diritti fondamentali per cui l’Unione riconosce i diritti , le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE del 7 dicembre del 2000 c.d. Carta di Nizza adottata nel 2007 a Strasburgo che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Ma l’art. 6 precisa che in forza del principio di attribuzione fissato nel Trattato, le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei Trattati. Pertanto alle istituzioni rimangono riservate le materie espressamente previste dai trattati. Tuttavia il riferimento alla Carta di Nizza , che non è un trattato, significa che gli Stati si sono obbligati al rispetto dei diritti, delle libertà e dei principi in essa sanciti. Per il nostro diritto interno rimane fermo che le norme comunitarie non possono violare i diritti fondamentali e i diritti inviolabili della persona umana sanciti nella Costituzione. Pertanto occorre sollevare la questione di validità della norma davanti alla Corte di Giustizia e solo nel caso in cui questa non sia giunta alla caducazione della norma si potrà porre avanti alla Coste Cost. la questione di costituzionalità avente ad oggetto la Legge di esecuzione del Trattato UE, che ha introdotto la disposizione contraria o lesiva dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale o dei diritti fondamentali della persona c.d. Controlimiti al primato del diritto comunitario. L’art. 7 TUE prevede che in caso di violazione grave e persistente da parte di uno Stato Membro dei valori sopra enunciati, si attiva un complesso processo sanzionatorio che può giungere anche alla sospensione del godimento dei diritti derivanti dai Trattati.
Con riferimento alla posizione assunta dalla UE nei confronti delle Chiese, l’Art. 17 TFUE recita che l’UE rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le Chiese e le Associazioni e Comunità religiose nonché, allo stesso modo, lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali è stata firmata a Roma il 4 novembre del 1950 e resa esecutiva con la Legge n. 848 del 1955. Art. 9 tutela la libertà di pensiero, coscienza e religione, Art. 10 la libertà di espressione, art. 11 la libertà di espressione e di associazione, art. 14 divieto di discriminazione. Una serie di leggi dà esecuzione a convenzioni internazionali , queste sono state introdotte nel nostro ordinamento mediante Legge ordinaria di ratifica, pertanto sono ritenute leggi ordinarie e sono garantite dagli accordi in vigore tra gli Stati che li hanno ratificati e non potranno essere unilateralmente abrogate con legge ordinaria. Si è posto il problema del rapporto tra norme CEDU, operative nel diritto interno mediante esecuzione della Legge ordinaria n. 848 del 1955 e le norme ordinarie successive emanate dallo Stato che sono incompatibili con le prime. Applicando il principio della successione delle leggi nel tempo, le norme CEDU, verrebbero abrogate con violazione degli obblighi comunitari italiani. La Corte Cost. inizialmente aveva affermato che le disposizioni CEDU godessero di una forza di resistenza passiva all’abrogazione in quanto prodotte da fonti atipiche. In seguito la nuova formulazione dell’art. 117 Cost., per effetto della Legge Cost. n./2001, ha introdotto il principio che la potestà legislativa di Stato e Regioni deve essere esercitata nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’Ordinamento Comunitario e dagli Obblighi Internazionali. Ne deriva che il contrasto tra norme CEDU e norme interne non può essere risolto con la disapplicazione della norma interna perché l’incompatibilità va inquadrata come una questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 co. 1 Cost. si è stabilito che le norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma rimangono ad un livello sub-costituzionale. Le Leggi Ordinarie dello Stato Prima della Legge Cost. n. 3 del 2001 le Regioni potevano legiferare solo nelle materie tassativamente indicate dall’Art. 117 Cost. e solo nei limiti di una legge-cornice statale cioè nei limiti dei principi
Art. 2 Cost. Il Principio di Personalità riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. Tale norma attribuisce alle formazioni sociali una posizione all’interno dell’ordinamento, analoga a quella riconosciuta al singolo individua, venendo esse a godere dei medesimi diritti e delle stesse garanzie riservate ai singoli. Tale norma ha suscitato due posizioni dottrinali:
svantaggiano in modo maggiore individui in ragione della loro appartenenza religiosa. Dunque nell’ordinamento italiano, l’eguaglianza formale deriva da un principio generale che tende a specificarsi in singoli divieti di discriminazione variamente articolati. Si osserva che in base al principio di uguaglianza, tutte le esperienze religiose devono essere considerate capaci di assolvere al compito di promuovere e garantire lo sviluppo della società.
- co. 2 l’Uguaglianza Sostanziale e attribuisce allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. In proposito ci si era chiesto se si potesse garantire l’uguaglianza sostanziale degli individui e dei gruppi mediante trattamenti preferenziali accordati a un gruppo religioso minoritario (c.d. azioni positive ), ma in realtà le appartenenze confessionali devono risultare uguali davanti alla legge in senso assoluto pertanto non si possono ritenere legittimi gli interventi diretti a promuovere una determinata confessione, rispetto ad un’altra. Art. 7 Costituzione: La Cost. italiana si occupa della religione all’art. 19 riconoscendo un diritto soggettivo di libertà religiosa ed all’art. 7 riconoscendo una particolare posizione alla Chiesa Cattolica ed una rilevanza giuridica a tutte le formazioni sociali con finalità religiosa. L’art. 7 Cost. disciplina i rapporti tra Stato e Chiesa stabilendo: - art. 7 co. 1 il Principio della Distinzione degli Ordini che essi sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. La norma pone a raffronto due potestà supreme, le cui autorità e libertà si escludono nel rispettivo campo e ordine di competenza. Dal principio delle distinzione degli ordini segue il divieto per lo Stato di ogni attività diretta ad alterare la struttura gerarchica/istituzionale della Chiesa ed il divieto di sindacarne dottrina e disciplina. Al contrario, l’efficacia delle Leggi e dei provvedimenti della Chiesa non potrà mai essere diretta e immediata nello Stato, ma sarà sempre necessaria una statuizione dello Stato che ne sancisca l’efficacia. In virtù del combinato disposto degli Art. 7 co. 1 e art. 8 co. 2 della Cost. si può sostenere che il riconoscimento dell’autonomia delle organizzazioni confessionali implica l’autolimitazione delle