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Diritto Ecclesiastico Italiano: Principi Fondamentali e Rapporti Stato-Chiesa, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Riassunto dell'esame di Diritto Ecclesiastico

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 10/06/2020

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DIRITTO ECCLESIASTICO
Capitolo 1°
L’ordinamento statale si è rapportato alla religione in modi diversi,
dando vita a diversi modelli:
-Stato Confessionale, che riconosce un regime privilegiato a
una certa religione,
-Stato Laico che non riconosce alcuna religione di Stato,
-Stato Unionista, dove il potere temporale e quello statale
appartengono alla stessa persona,
-Stato separatista, dove i due ordini sono separati,
-Ateismo di Stato dove lo stato è contro ogni forma di
religione.
In Italia il Diritto Ecclesiastico costituisce una branca della
legislazione, più precisamente del diritto pubblico, e regolamenta il
fenomeno religioso. Esso è costituito da un complesso di norme
poste dallo Stato e, oggi anche dalle Regioni, dall’Unione Europea e
dalla Comunità Internazionale.
La sua Funzione è sempre stata condizionata dalle ideologie
politiche e giuridiche dominanti nelle varie epoche, e dal regolare i
rapporti tra lo Stato e le Istituzioni religiose si è passati, con
l’avvento dello Stato democratico, ad un nuovo ruolo dello Stato
che tende più a soddisfare i bisogni dei cittadini. Tra questi vi è il
bisogno del sacro. Il sentimento religioso si presenta come
elemento fondamentale della personalità umana, e viene a
configurarsi come espressione dello spirito.
Peculiarità del Diritto Ecclesiastico è data dal fatto che vi sono fonti
di origine pattizia, cioè frutto dell’accordo tra Stato e Chiesa.
Il diritto ecclesiastico, almeno per quella parte che disciplina la vita
della Chiesa Cattolica, entra in relazione con l’ordinamento giuridico
di quest’ultima che va sotto il nome di Diritto Canonico, esso è
l’insieme delle norme giuridiche fatte valere dagli organi
competenti della Chiesa, norme che organizzano la Chiesa stessa e
che regolano l’attività dei fedeli in relazione ai suoi fini.
Scopo del Diritto Canonico è la regolarizzazione e la
regolamentazione della comunità dei credenti battezzati in Cristo.
La differenza tra i due ordini giuridici è data dal fatto che:
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DIRITTO ECCLESIASTICO

Capitolo 1° L’ordinamento statale si è rapportato alla religione in modi diversi, dando vita a diversi modelli:

  • Stato Confessionale , che riconosce un regime privilegiato a una certa religione,
  • Stato Laico che non riconosce alcuna religione di Stato,
  • Stato Unionista , dove il potere temporale e quello statale appartengono alla stessa persona,
  • Stato separatista , dove i due ordini sono separati,
  • Ateismo di Stato dove lo stato è contro ogni forma di religione. In Italia il Diritto Ecclesiastico costituisce una branca della legislazione, più precisamente del diritto pubblico, e regolamenta il fenomeno religioso. Esso è costituito da un complesso di norme poste dallo Stato e, oggi anche dalle Regioni, dall’Unione Europea e dalla Comunità Internazionale. La sua Funzione è sempre stata condizionata dalle ideologie politiche e giuridiche dominanti nelle varie epoche, e dal regolare i rapporti tra lo Stato e le Istituzioni religiose si è passati, con l’avvento dello Stato democratico, ad un nuovo ruolo dello Stato che tende più a soddisfare i bisogni dei cittadini. Tra questi vi è il bisogno del sacro. Il sentimento religioso si presenta come elemento fondamentale della personalità umana, e viene a configurarsi come espressione dello spirito. Peculiarità del Diritto Ecclesiastico è data dal fatto che vi sono fonti di origine pattizia, cioè frutto dell’accordo tra Stato e Chiesa. Il diritto ecclesiastico, almeno per quella parte che disciplina la vita della Chiesa Cattolica, entra in relazione con l’ordinamento giuridico di quest’ultima che va sotto il nome di Diritto Canonico , esso è l’insieme delle norme giuridiche fatte valere dagli organi competenti della Chiesa, norme che organizzano la Chiesa stessa e che regolano l’attività dei fedeli in relazione ai suoi fini. Scopo del Diritto Canonico è la regolarizzazione e la regolamentazione della comunità dei credenti battezzati in Cristo. La differenza tra i due ordini giuridici è data dal fatto che:
  • le norme del Diritto Canonico sono originarie e autonome in quanto sono fatte valere da uno Stato.
  • il Diritto Ecclesiastico è invece un complesso di norme che per avere efficacia, deve essere riconosciuto dall’ordinamento Statale, infatti, esso costituisce un ramo del diritto interno italiano e fa parte del Diritto Pubblico. In conclusione il diritto ecclesiastico, non fa parte del diritto internazionale, ma del diritto interno ed è un ramo del diritto pubblico poiché contempla i diritti soggettivi pubblici delle persone fisiche o giuridiche che vivono nello Stato. Il Diritto Ecclesiastico Italiano si basa su tre principi fondamentali:
  • la libertà religiosa , sancita dall’art. 19 Cost. che riconosce il diritto di professare, anche in forma organizzata la propria fede religiosa, rispettando il buon costume,
  • l’uguaglianza religiosa , sancita dall’art. 8 Cost. che stabilisce l’uguaglianza di tutte le confessioni religiose davanti alla legge con il limite del rispetto dell’ordinamento giuridico
  • la laicità dello stato , sancita dal combinato disposto degli articoli 8, 19, 20 Cost. che garantiscono la neutralità dello Stato rispetto al fenomeno religioso. Evoluzione Storica per comprendere l’odierna situazione del diritto ecclesiastico e i principi fondamentali che lo regolano è importante ricordare i precedenti legislativi che si individuano in 3 fasi : Dal 1848 al 1928 Nel Marzo del 1848 venne promulgato lo Statuto Albertino ed all’ art. 1 prevedeva il principio che la religione cattolica apostolica romana fosse la sola religione dello Stato e che gli altri culti dovevano essere tollerati conformemente alla legge. In seguito venne considerata norma programmatica ossia il suo contenuto sarebbe dipeso dalla legge e in seguito divenne norma di cerimoniale. Nel giugno del 1848 con la Legge Sineo n. 735 si stabilì che la differenza di culto non formava eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all’ammissibilità alle cariche civili e militari, questo per garantire i diritti civili e politici ai cittadini che non professavano la religione cattolica.

Lo Stato riteneva così di avere risolto la “Questione Romana”, in realtà la Santa Sede non era d’accordo perché la legge non presentava garanzie di stabilità potendo essere abrogata da altra legge ordinaria dello Stato. La legge non fu mai accettata dalla Chiesa, ma malgrado ciò, tra Stato e Chiesa, si rafforzò un clima sempre più favorevole ed un miglioramento delle loro relazioni. Nel 1889 venne introdotto nel codice penale Zanardelli il Capo intitolato “delitti contro la libertà dei culti” che abolì la categoria dei reati contro la religione e tutelò in modo uguale dalle offese la situazione di ogni cittadino credente. Dal 1929 al 1948 Quando lo stato unitario si consolidò e le pretese della Chiesa non vennero più considerate una minaccia all’Unità nazionale, si diffuse un clima sempre più favorevole al miglioramento dei rapporti tra Stato e Chiesa che portarono alla stipula l’ 11 febbraio 1929 dei Patti Lateranensi c.d. perché firmati a Roma nel palazzo del Laterano. Essi risolvevano la Questione Romana assicurando alla Chiesa le garanzie di indipendenza che questa chiedeva e presentavano sufficiente stabilità, avendo carattere bilaterale. Divennero esecutivi con Legge il 27 maggio 1929 n. 810 e constano di 3 distinti documenti: -1 Il Trattato abrogò la Legge delle Guarantigie e risolse la “Questione Romana ” con la costituzione dello Stato della Città del Vaticano. L’art. 1 richiamava il principio dello Statuto Albertino secondo cui la Religione Cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato, conferendo al nuovo regime un carattere Confessionista nel quale venne ripristinato il privilegio della Chiesa cattolica nell’ordinamento dello Stato.

- 2 Il Concordato disciplinava la situazione della Chiesa cattolica in Italia. Per l’applicazione del Concordato furono emanate due leggi:  Legge del 27 maggio 1929 n. 847 per il matrimonio riconosceva gli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito canonico e delle sentenze ecclesiastiche di nullità e dispensa dal matrimonio.  Legge del 27 maggio 1929 n. 848 per gli enti ecclesiastici disciplinava l’amm.ne civile dei patrimoni destinati a fini di culto. In particolare, il Concordato poneva la Chiesa in Italia in una condizione di privilegio nei confronti delle altre confessioni religiose :

  • riconoscimento della religione Cattolica quale religione di Stato;
  • riconoscimento della sovranità internazionale della Santa Sede;
  • viene creata la Città del Vaticano e il regime giuridico di piazza San Pietro;
  • si afferma la Sacralità e l’Inviolabilità della persona del Pontefice;
  • essendo lo Stato della Città del Vaticano un enclave , lo Stato Italiano assicura il diritto di transito sul proprio territorio ai diplomatici;
  • si riconosce alla Santa Sede il diritto di arbitrato internazionale, in virtù del quale essa interviene nelle controversie tra Stati solo su richiesta delle parti in causa, e la neutralità ed inviolabilità del suo territorio. In queste materie si affermò il principio per cui ciò che era esistente per l’ordinamento della Chiesa, doveva esserlo anche per lo Stato. La Legge del 24 giugno 1929 n. 1159 fu disciplinato “ l’esercizio dei culti ammessi nello Stato ” e il “matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi”. L’art. 1 prevedeva che potessero essere ammessi nello Stato Italiano i culti diversi dalla religione cattolica purché non professassero principi contrari all’ordine pubblico o al buon costume. L’art. 5 proclamava la libertà di discussione in materia religiosa, ma ne venne data una interpretazione molto restrittiva della libertà di proselitismo e ciò fino all’operare della Corte Costituzionale nel

Con il Regio Decreto del 1930 n. 1731 e quello n. 1561 del 1931 furono disciplinate le Comunità Israelitiche e l’ Unione di tali Comunità. Nel 1930 fu pubblicato il nuovo Codice Penale che prevedeva una serie di reati che tutelavano il sentimento religioso. L’art. 402 c.p. puniva il Vilipendio della sola religione cattolica. Nel 1938 vengono emanate le Leggi Razziali che colpivano i cittadini italiani di razza ebraica che venivano dichiarati decaduti da qualsiasi ufficio o pubblico impiego, il divieto di esercitare qualsiasi professione, di essere proprietari, di contrarre matrimonio con soggetti di razza ariana e nel 1943 la repubblica Sociale italiana dispose l’arresto di tutti gli ebrei. Le leggi razziali vennero abrogate nell’Italia del sud nel 1944 e nel resto d’Italia con la fine della guerra civile dopo il 25 aprile 1945.

l’Unione Induista Italiana, la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. La Legge Costituzionale 18 ottobre del 2001 n. 3 ha modificato l’art. 117 Cost. e nelle materie in cui lo Stato ha potestà legislativa al co. 2 lettera c) sono indicati i rapporti tra la Repubblica e le Confessioni Religiose. Inoltre essendo l’Italia parte dell’Unione Europea, partecipa alle organizzazioni internazionali come l’ONU e l’OSCE (org. per la Sicurezza e la Cooperazione Europea), in seguito al principio del primato del diritto comunitario su quello degli Stati, l’U.E. emana norme che incidono sul nostro ordinamento ed anche indirettamente sulla materia ecclesiastica. Le Fonti del Diritto Ecclesiastico Sono gli strumenti idonei alla produzione legislativa. Le fonti del diritto ecclesiastico possono essere, come per gli altri diritti:

  • fonti di produzione : è lo strumento che serve a creare le norme giuridiche: a) fonti di fatto che sono fonti non scritte e determinate da fatti sociali considerati idonei a produrre diritto, b) fonti di atto cioè atti normativi posti in essere da organi nell’esercizio dei poteri loro attribuiti dall’ordinamento.
  • fonti sulla produzione : sono le norme che determinano gli organi e le procedure di formazione del diritto.
  • fonti di cognizione : sono gli strumenti che consentono di fare conoscere le norme. Sotto il profilo Temporale il Diritto ecclesiastico è costituito da leggi che appartenendo ad epoche diverse fanno riferimento a principi base differenti. Esso è costituito da:
    • i Patti Lateranensi del 1929
    • La Legge sui Culti Ammessi n. 1159/
    • La Costituzione Repubblicana del 1948
    • Il Nuovo Accordo di Villa Madama del 1984
    • Le intese con le confessioni acattoliche
    • La nuova legislazione unilaterale dello Stato Sotto il profilo Gerarchico le fonti appartengono a gradi diversi della produzione normativa:
  • Le norme Costituzionali prevalgono sulle Leggi ordinarie, ma si precisa che la Cost. ha enucleato alcuni principi supremi

dell’ordinamento costituzionale sovraordinati alle stesse norme costituzionali.

  • leggi di origine Pattizia che formalmente si presentano come Leggi ordinarie, ma nella sostanza resistono all’abrogazione e alla modifica, sono assimilabili alle norme costituzionali c.d. Leggi Rinforzate. Quanto all’origine delle fonti vi sono norme:
  • sia di produzione unilaterale dello Stato,
  • sia di origine bilaterale le quali sono rese efficaci nell’ordinamento italiano con una legge unilaterale dello Stato che dà piena ed integrale esecuzione all’Accordo con la Chiesa Cattolica c.d. Ordine di Esecuzione
  • sia dalla Legge di approvazione per le intese con le confessioni acattoliche, le quali regolano i rapporti tra la Chiesa e le Confessioni il cui procedimento è aggravato c.d. Riserva Rinforzata di Legge , in quanto presuppongono un Accordo tra Stato e Chiesa, o tra Stato e Confessione che il Parlamento può solo approvare o respingere ma non emendare (c.d. Presupposto di Legittimità Costituzionale ). A questo tipo di leggi appartengono la Legge di Esecuzione dei Patti Lateranensi n. 810/1929 oggi vigente solo relativamente al Trattato, e quella di Esecuzione dell’Accordo di Villa Madama del 1984 che costituisce modifica del Trattato. L’Accordo di Villa Madama del 1984 Tale accordo è comunemente detto Accordo-Quadro dove le parti contraenti hanno fissato i Principi, impegnandosi alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese. Detti principi devono essere attuati mediante altre norme. L’art. 7 dell’accordo prevedeva la costituzione di una Commissione paritetica per la formulazione della nuova disciplina degli enti e dei beni ecclesiastici, il testo prodotto dalla commissione fu approvato dal Presid. del Consiglio Craxi e dal Segretario di Stato Cardinal Casaroli e ratificato con la Legge n. 206/1985 qualificata come paraconcordataria. L’art. 13 dell’Accordo prevede che ulteriori materie per le quali sorga l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa Cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le parti che con intese tra le competenti autorità dello Stato Italiano e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI che ha acquisito personalità giuridica quale Ente Ecclesiastico in forza dell’art. 13 Legge 222/85).

Gerarchia delle Fonti La legislazione unilaterale dello Stato in tale categoria rientrano tutte le norme che lo stato emana direttamente ed autonomamente quando ritiene di disciplinare un aspetto del fenomeno religioso. Secondo la Corte Costituzionale nella Costituzione italiana vi sono alcuni “principi supremi” che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. I principi supremi dell’ordinamento costituzionale non si limitano a costituire un parametro di legittimità delle leggi ordinarie e di tutte le altre fonti, ma si collocano in una posizione gerarchica superiore rispetto a queste. I principi costituzionali rilevanti per le norme di diritto ecclesiastico sono:

**- il Principio Supremo di Liceità dello stato,

  • il principio di Diritto alla tutela giurisdizionale,
  • il principio della inderogabile tutela dell’Ordine Pubblico.** All’interno della Costituzione si individuano norme che fondano il Diritto Ecclesiastico italiano, in quanto garantiscono la libera estrinsecazione del sentimento religioso. Le norme che saranno approfondite in seguito sono: Art. 2, Art. 3, Art. 7, Art. 8, Art. 9 patrimonio storico e artistico della nazione, Art. 18 Diritto di Associazione, Art. 19, Art. 20, Art. 21 Libera Manifestazione di Pensiero, Art. 29 Famiglia, Art. 33 Scuole, Art. 117 co. 1, Art. 117 co. 2 La legislazione pattizia Dal combinato disposto degli art. 7 e 8 Cost. che prevedono da un lato il procedimento di revisione costituzionale per la modifica dei Patti Lateranensi e dall’altro che le intese disciplinano le relazioni tra Stato e Confessioni Acattoliche si evince che le relazioni tra Stato e Confessioni religiose sono regolate dal Principio Pattizio che assurge a rango costituzionale. Esistono comunqe delle differenze tra i Patti Lateranensi e le intese:
  • i Patti Lateranensi , sono veri e propri trattati internazionali, le cui leggi di esecuzione sono fonti atipiche, le cui modifiche concordate con la Chiesa, non richiedono il procedimento di revisione costituzionale, in tutti gli altri casi si.
  • le intese , sono invece atti di diritto intero, in relazione ai quali lo Stato non ha nessun obbligo di stipulare, ma una volta che tali

intese sono recepite in legge, questa gode di forza rinforzata in quanto può essere modificata solo con una nuova legge. I Patti Lateranensi firmati l’11 febbraio 1929 divennero esecutivi in Italia con la Legge n. 810 del 27 maggio 1929: A) Il Trattato è un accordo tra due soggetti di Diritto Internazionale, lo Stato Italiano e la Santa Sede, con cui l’Italia ha riconosciuto alla Santa Sede la sovranità in campo internazionale, in conformità alla sua tradizione e alle esigenze della sua missione nel mondo ex art. 2. È inoltre riconosciuto alla Santa Sede la piena proprietà e l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, le sue pertinenze e dotazioni. Si è così costituito lo Stato della Città del Vaticano della superficie di 0,44 Km quadrati, sul quale si esercita la sovranità del Sommo Pontefice. Si tratta di una Monarchia Assoluta elettiva , la Santa Sede gode anche della proprietà delle Basiliche Patriarcali di San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e S. Paolo in Roma e del Palazzo Pontificio di Caste Gandolfo. A tali immobili sono riconosciute immunità previste dal Diritto Internazionale per le sedi degli agenti diplomatici. La stessa garanzia vale per gli uffici della santa Sede non ubicati nella Città del Vaticano. Modifiche al Trattato hanno stabilito che la religione Cattolica non è la sola religione dello Stato Italiano , inoltre è stabilito che gli effetti civili delle sentenze e provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche nei confronti di ecclesiastici o religiosi vanno intesi in armonia con i diritti garantiti ai cittadini italiani. B) l’Accordo di Villa Madama Il Concordato lateranense stipulato nel 1929 è stato integralmente sostituito dall’Accordo di Villa Madama con annesso Protocollo Addizionale furono sottoscritti il 18febbario 1984 e vennero ratificati e resi esecutivi con la Legge 25 marzo 1985 n, 121 , si tratta di un accordo-quadro che fissa i principi secondo i quali dovranno essere disciplinati i rapporti tra le parti mediante eventuali successive disposizioni. Il contenuto: Art. 1 afferma il principio per cui Stato e Chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani, cui si aggiunge l’impegno delle parti al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti e alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del paese. Art. 2 garantisce alla Chiesa la libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa di evangelizzazione e di

nell’accordo costituiscono modifiche del Concordato Lateranense, ciò al fine di mantenere la copertura dell’art. 7 Cost. già riservata ai Patti del 1929, ma anche precisando che le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate. Al comma 2 viene stabilito il Principio della negoziazione secondo cui: ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza della collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia mediante nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana. Art. 14 prevede che la Santa Sede e la Repubblica Italiana laddove sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni pattuite affideranno la ricerca di una amichevole soluzione ad una “ Commissione paritetica da loro nominata”. Il Protocollo Addizionale è destinato ad apportare precisazioni per la migliore applicazione dei Patti Lateranensi e delle convenute modifiche e per evitare ogni difficoltà di interpretazione. Si ricorda che la Corte Cost. con sentenza n. 30/1971 aveva affermato che l’Art.7 Cost. co. 2 non sancisce un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa, ma contiene un precisa riferimento al Concordato e in relazione al contenuto di questo, ha “ prodotto diritto”. Tale espressione va intesa nel senso che esso attribuisce alle norme di origine concordataria, anche se in forma ordinaria, una capacità particolare di resistenza alla abrogazione e alla modificazione superiore, assimilabile alle norme costituzionali. Si tratta di fonti atipiche perché rispetto alle leggi ordinarie hanno una forza maggiore che si esplica nella resistenza alla abrogazione e alla modifica, pertanto rispetto a tali norme il potere legislativo può essere esercitato solo in due modi:

  • O con il previo accordo con la Santa Sede, ed in questo caso basterà una legge ordinaria.
  • O in mancanza di accordo, con il procedimento di revisione costituzionale, qui si ha una riserva aggravata o rinforzata di legge. Le norme dell’Accordo del 1984 sono state qualificate dalla Parti contraenti, come modifiche del Concordato Lateranense accettate dalle due Parti al fine di attribuire a dette norme la stessa copertura che la Corte Cost. aveva riconosciuto al Concordato con la Sentenza n. 30/1971. Pertanto anche gli Accordi di Villa Madama sono fonti atipiche cui si applicano i principi appena esposti. Si precisa che la speciale copertura fornita dall’Art. 7 Cost. non sottrae una norma al controllo di costituzionalità quando sia in

contrasto con uno o più principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Le fonti bilaterali sulle nuove intese L’Art. 8 Cost. co. 3 ha sancito il Principio della Bilateralità secondo cui i rapporti tra Stato e le Confessioni diverse da quella cattolica “ sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. Ne deriva la rinuncia da parte dello Stato ad ogni ingerenza nella determinazione degli ordinamenti interni (Principio di autonomia statutaria) ma anche la rinuncia a regolare con atti unilaterali la disciplina dei propri rapporti con confessioni stesse. Il Principio dell’autonomia statutaria è spesso richiamato nelle intese, queste sono lo strumento che regolamenta i rapporti tra lo Stato e le Chiese non cattoliche, si tratta di fonti di origine bilaterale. La disciplina per la stipula delle intese non è disciplinata in via legislativa, ma dalla prassi costituzionale e consolidatasi attraverso la ripetizione costante di comportamenti uniformi e posti in essere da organi costituzionali. Le leggi di approvazione delle intese sono fonti atipiche, rientranti nella categoria delle “leggi rinforzate” e sono garantite dalla Cost. nei confronti di qualsiasi altra legge ordinaria. Con decreto del 10 settembre 2005 il Ministro dell’Interno è stata istituita la Consulta per l’Islam italiano , organo consultivo per il dialogo interreligioso istituito per favorire il dialogo internazionale con le comunità mussulmane in Italia nel rispetto della Costituzione. Il 23 aprile del 2008 è stata pubblicata la “Relazione sull’Islam in Italia”. Le norme dell’U.E. Il processo di integrazione e di unificazione europea è passato attraverso una serie di Trattati:

  • Il Trattato di Roma firmato nel 1957 istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE) che ha posto le fondamenta dell’Unione Europea realizzando un Mercato Comune,
  • l’Atto Unico Europeo del 1986
  • il Trattato dell’Unione Europea (TUE) di Maastricht del 1992 che istituisce l’Unione Europea,
  • il Trattato di Amsterdam del 1997 in cui si dichiara che l’UE si basa sui principi di libertà, democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la cui tutela è affidata alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Corte di Lussemburgo),
  • il Trattato di Nizza del 2001 dove venne approvata la carta dei diritti fondamentali dell’UE.

materie espressamente previste dai Trattati, in cui l’Unione ha competenza esclusiva o concorrente. L’U.E. non ha competenza diretta in materia ecclesiastica. La partecipazione all’U.E. comporta per l’Italia una serie di obblighi di adattamento dell’ordinamento nazionale alle norme emanate dagli organi comunitari c.d. Primato del Diritto Comunitario. Alla modifica e all’abrogazione delle norme nazionali in contrasto con le norme UE, l’Italia provvede con un meccanismo legislativo annuale c.d. Legge Comunitaria Legge n. 11 del 2005. Molte norme hanno efficacia diretta nello Stato e quando sono sorti conflitti o contrasti con i diritti interni, sono stati risolti dalla Corte di Giustizia nel senso del Primato del diritto dell’UE. L’UE si fonda sul rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di Diritto e dei diritti umani compresi quelli delle minoranze ex art. 1 bis TUE. L’art. 6 TUE disciplina la tutela dei diritti fondamentali per cui l’Unione riconosce i diritti , le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE del 7 dicembre del 2000 c.d. Carta di Nizza adottata nel 2007 a Strasburgo che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Ma l’art. 6 precisa che in forza del principio di attribuzione fissato nel Trattato, le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei Trattati. Pertanto alle istituzioni rimangono riservate le materie espressamente previste dai trattati. Tuttavia il riferimento alla Carta di Nizza , che non è un trattato, significa che gli Stati si sono obbligati al rispetto dei diritti, delle libertà e dei principi in essa sanciti. Per il nostro diritto interno rimane fermo che le norme comunitarie non possono violare i diritti fondamentali e i diritti inviolabili della persona umana sanciti nella Costituzione. Pertanto occorre sollevare la questione di validità della norma davanti alla Corte di Giustizia e solo nel caso in cui questa non sia giunta alla caducazione della norma si potrà porre avanti alla Coste Cost. la questione di costituzionalità avente ad oggetto la Legge di esecuzione del Trattato UE, che ha introdotto la disposizione contraria o lesiva dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale o dei diritti fondamentali della persona c.d. Controlimiti al primato del diritto comunitario. L’art. 7 TUE prevede che in caso di violazione grave e persistente da parte di uno Stato Membro dei valori sopra enunciati, si attiva un complesso processo sanzionatorio che può giungere anche alla sospensione del godimento dei diritti derivanti dai Trattati.

Con riferimento alla posizione assunta dalla UE nei confronti delle Chiese, l’Art. 17 TFUE recita che l’UE rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le Chiese e le Associazioni e Comunità religiose nonché, allo stesso modo, lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali è stata firmata a Roma il 4 novembre del 1950 e resa esecutiva con la Legge n. 848 del 1955. Art. 9 tutela la libertà di pensiero, coscienza e religione, Art. 10 la libertà di espressione, art. 11 la libertà di espressione e di associazione, art. 14 divieto di discriminazione. Una serie di leggi dà esecuzione a convenzioni internazionali , queste sono state introdotte nel nostro ordinamento mediante Legge ordinaria di ratifica, pertanto sono ritenute leggi ordinarie e sono garantite dagli accordi in vigore tra gli Stati che li hanno ratificati e non potranno essere unilateralmente abrogate con legge ordinaria. Si è posto il problema del rapporto tra norme CEDU, operative nel diritto interno mediante esecuzione della Legge ordinaria n. 848 del 1955 e le norme ordinarie successive emanate dallo Stato che sono incompatibili con le prime. Applicando il principio della successione delle leggi nel tempo, le norme CEDU, verrebbero abrogate con violazione degli obblighi comunitari italiani. La Corte Cost. inizialmente aveva affermato che le disposizioni CEDU godessero di una forza di resistenza passiva all’abrogazione in quanto prodotte da fonti atipiche. In seguito la nuova formulazione dell’art. 117 Cost., per effetto della Legge Cost. n./2001, ha introdotto il principio che la potestà legislativa di Stato e Regioni deve essere esercitata nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’Ordinamento Comunitario e dagli Obblighi Internazionali. Ne deriva che il contrasto tra norme CEDU e norme interne non può essere risolto con la disapplicazione della norma interna perché l’incompatibilità va inquadrata come una questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 co. 1 Cost. si è stabilito che le norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma rimangono ad un livello sub-costituzionale. Le Leggi Ordinarie dello Stato Prima della Legge Cost. n. 3 del 2001 le Regioni potevano legiferare solo nelle materie tassativamente indicate dall’Art. 117 Cost. e solo nei limiti di una legge-cornice statale cioè nei limiti dei principi

Art. 2 Cost. Il Principio di Personalità riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. Tale norma attribuisce alle formazioni sociali una posizione all’interno dell’ordinamento, analoga a quella riconosciuta al singolo individua, venendo esse a godere dei medesimi diritti e delle stesse garanzie riservate ai singoli. Tale norma ha suscitato due posizioni dottrinali:

  • secondo alcuni tale norma fornisce copertura costituzionale anche a nuovi diritti non menzionati nella Costituzione.
  • secondo altri la norma riassume solo i diritti di libertà enunciati nelle seguenti norme Cost. quali l’art. 13-21, e non garantisce nuovi diritti. **Art. 3 Cost. il Principio di Eguaglianza
  • co. 1 l’Uguaglianza Formale** stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali danti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Pertanto il legislatore è vincolato a trattare in modo uguale situazioni uguali ed in modo diverso situazioni diverse. La norma pone inoltre una serie di divieti di discriminazioni nel godimento dei diritti e delle libertà che il legislatore deve rispettare, mentre ammette una legislazione positiva che impedisca che sesso, lingua, religione divengano elementi di discriminazione di fatto. Il giudizio sulla violazione o meno della uguaglianza di formale investe la giustificabilità della differenziazione, pertanto non si ha una eguaglianza assoluta ma relativa, che si risolve nel divieto di arbitrarie discriminazioni tra soggetti che si trovano in situazioni identiche o tra soggetti che si trovano in situazioni diverse. La valutazione della Corte Cost. sulle differenze consiste nel c.d. ragionamento trilaterale dove vengono poste a confronto due norme, quella impugnata e quella assunta a confronto, mentre al vertice si pone la Ratio della norma posta a confronto. Se la ratio è comune ad entrambe le norme non si ha differenziazione e viceversa. Quanto al fattore religioso, si precisa che esso vieta:
  • ogni discriminazione diretta , che si ha quando una legge produce un effetto pregiudizievole tra individui a causa della religione,
  • ogni discriminazione indiretta , che consiste in ogni trattamento pregiudizievole che deriva dall’adozione di atti normativi che

svantaggiano in modo maggiore individui in ragione della loro appartenenza religiosa. Dunque nell’ordinamento italiano, l’eguaglianza formale deriva da un principio generale che tende a specificarsi in singoli divieti di discriminazione variamente articolati. Si osserva che in base al principio di uguaglianza, tutte le esperienze religiose devono essere considerate capaci di assolvere al compito di promuovere e garantire lo sviluppo della società.

- co. 2 l’Uguaglianza Sostanziale e attribuisce allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. In proposito ci si era chiesto se si potesse garantire l’uguaglianza sostanziale degli individui e dei gruppi mediante trattamenti preferenziali accordati a un gruppo religioso minoritario (c.d. azioni positive ), ma in realtà le appartenenze confessionali devono risultare uguali davanti alla legge in senso assoluto pertanto non si possono ritenere legittimi gli interventi diretti a promuovere una determinata confessione, rispetto ad un’altra. Art. 7 Costituzione: La Cost. italiana si occupa della religione all’art. 19 riconoscendo un diritto soggettivo di libertà religiosa ed all’art. 7 riconoscendo una particolare posizione alla Chiesa Cattolica ed una rilevanza giuridica a tutte le formazioni sociali con finalità religiosa. L’art. 7 Cost. disciplina i rapporti tra Stato e Chiesa stabilendo: - art. 7 co. 1 il Principio della Distinzione degli Ordini che essi sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. La norma pone a raffronto due potestà supreme, le cui autorità e libertà si escludono nel rispettivo campo e ordine di competenza. Dal principio delle distinzione degli ordini segue il divieto per lo Stato di ogni attività diretta ad alterare la struttura gerarchica/istituzionale della Chiesa ed il divieto di sindacarne dottrina e disciplina. Al contrario, l’efficacia delle Leggi e dei provvedimenti della Chiesa non potrà mai essere diretta e immediata nello Stato, ma sarà sempre necessaria una statuizione dello Stato che ne sancisca l’efficacia. In virtù del combinato disposto degli Art. 7 co. 1 e art. 8 co. 2 della Cost. si può sostenere che il riconoscimento dell’autonomia delle organizzazioni confessionali implica l’autolimitazione delle