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Diritto Ecclesiastico: Principi, Fonti e Rapporti tra Stato e Chiesa, Dispense di Diritto Ecclesiastico

SCHEMI PER SUPERARE L'ESAME DI DIRITTO ECCLESIASTICO

Tipologia: Dispense

2017/2018
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Caricato il 09/10/2018

ciccina22
ciccina22 🇮🇹

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Sommario
1 1. IL DIRITTO ECCLESIASTICO: I SUOI PRINCIPI E LE SUE FONTI........................... 3
1.1 1 Disciplina giuridica del fenomeno religioso: il diritto ecclesiastico.................... 3
1.2 2 La libertà religiosa............................................................................................. 4
1.3 3 L'eguaglianza religiosa...................................................................................... 4
1.4 4 La laicità dello Stato.......................................................................................... 5
1.5 5. Classicazione delle fonti di diritto ecclesiastico............................................ 6
1.6 6. L'art. 7 della Costituzione ed i Patti Lateranensi............................................. 7
1.7 7. Il nuovo Concordato........................................................................................ 8
22. L'ORDINAMENTO DELLO ST'ATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO........................ 10
2.1 1. Natura dello Stato della Città del Vaticano...................................................... 10
2.2 2. L'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano......................................... 11
2.3 3. Posizione dello Stato della Città del Vaticano nell'ordinamento internazionale. 13
3 3. L’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA CHIESA IN ITALIA........................ 13
3.1 1 L’organizzazione territoriale della Chiesa......................................................... 13
3.2 2. La Conferenza Episcopale Italiana................................................................... 14
3.3 3. La provvista degli uci ecclesiastici.............................................................. 15
3.4 4. Sanzioni contro gli uciali ecclesiastici.......................................................... 16
4 4. LE PERSONE FISICHE NEL DIRITTO ECCLESIASTICO........................................ 16
4.1 1. Nozione di ecclesiastico.................................................................................. 16
4.2 2. La condizione giuridica degli ecclesiastici nel diritto civile.............................. 16
4.3 3 La condizione giuridica degli ecclesiastici nel diritto penale............................. 19
4.4 4. La condizione giuridica dei religiosi................................................................. 20
4.5 5 Il potere disciplinare dell’autorità ecclesiastica: l’art. 23 del Trattato del Laterano........ 20
5 5. GLI ENTI ECCLESIASTICI................................................................................... 20
5.1 1 Le fonti............................................................................................................. 20
5.2 2 Nozione di ente ecclesiastico........................................................................... 21
5.3 3 Presupposti per il riconoscimento dell’ente ecclesiastico................................ 21
5.4 4 Procedimento di riconoscimento dell’ente ecclesiastico ................................. 23
5.5 5 Revoca, trasformazione ed estinzione degli enti ecclesiastici........................... 24
5.6 6 I singoli enti ecclesiastici.................................................................................. 25
6 VI. IL PATRIMONIO ECCLESIASTICO....................................................................... 26
6.1 1 Nozione di patrimonio ecclesiastico................................................................. 26
6.2 2. Disciplina dei beni patrimoniali ecclesiastici.................................................... 27
6.3 3. Le fonti del patrimonio ecclesiastico................................................................ 28
6.4 4. La gestione del patrimonio ecclesiastico ....................................................... 31
7 VII. IL MATRIMONIO CON EFFETTI CIVILI............................................................... 31
7.1 1 Matrimonio civile e matrimonio canonico sino al Concordato......................... 31
7.2 2 Il matrimonio concordatario (art. 34 Conc. 1929)............................................ 31
7.3 3 Il matrimonio in seguito alla revisione del Concordato.................................... 33
7.4 4 Procedura per il riconoscimento degli eetti civili del matrimonio.................... 33
7.5 5 Il matrimonio davanti ai ministri delle confessioni religiose acattoliche........... 37
8 VIII. LA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA MATRIMONIALE...................................... 38
8.1 1 Ecacia civile delle decisioni ecclesiastiche sui matrimoni canonici: la esclusività
della giurisdizione ecclesiastica..................................................................................... 38
8.2 2 Il venir meno della esclusività della giurisdizione ecclesiastica........................ 38
8.3 3 Il processo matrimoniale canonico ed il Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica....................................................................................................................... 39
8.4 4 Riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale............. 40
8.5 5 La dispensa ecclesiastica circa il matrimonio rato e non consumato............... 40
9 IX. LE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA............................... 41
9.1 1 Generalità, libertà di organizzazione e limiti costituzionali: art. 8 comma 2° Cost... 41
9.2 2 Rapporti tra lo Stato e le rappresentanze delle confessioni religiose diverse dalla
cattolica: le intese (ex art. 8 comma 3° Cost)................................................................ 41
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Sommario

  • 1 1. IL DIRITTO ECCLESIASTICO: I SUOI PRINCIPI E LE SUE FONTI...........................
  • 1.1 1 Disciplina giuridica del fenomeno religioso: il diritto ecclesiastico....................
  • 1.2 2 La libertà religiosa.............................................................................................
  • 1.3 3 L'eguaglianza religiosa......................................................................................
  • 1.4 4 La laicità dello Stato..........................................................................................
  • 1.5 5. Classificazione delle fonti di diritto ecclesiastico............................................
  • 1.6 6. L'art. 7 della Costituzione ed i Patti Lateranensi.............................................
  • 1.7 7. Il nuovo Concordato........................................................................................
  • 2 2. L'ORDINAMENTO DELLO ST'ATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO........................
  • 2.1 1. Natura dello Stato della Città del Vaticano......................................................
  • 2.2 2. L'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano.........................................
  • 2.3 3. Posizione dello Stato della Città del Vaticano nell'ordinamento internazionale.
  • 3 3. L’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA CHIESA IN ITALIA........................
  • 3.1 1 L’organizzazione territoriale della Chiesa.........................................................
  • 3.2 2. La Conferenza Episcopale Italiana...................................................................
  • 3.3 3. La provvista degli uffici ecclesiastici..............................................................
  • 3.4 4. Sanzioni contro gli ufficiali ecclesiastici..........................................................
  • 4 4. LE PERSONE FISICHE NEL DIRITTO ECCLESIASTICO........................................
  • 4.1 1. Nozione di ecclesiastico..................................................................................
  • 4.2 2. La condizione giuridica degli ecclesiastici nel diritto civile..............................
  • 4.3 3 La condizione giuridica degli ecclesiastici nel diritto penale.............................
  • 4.4 4. La condizione giuridica dei religiosi.................................................................
  • 4.5 5 Il potere disciplinare dell’autorità ecclesiastica: l’art. 23 del Trattato del Laterano........
  • 5 5. GLI ENTI ECCLESIASTICI...................................................................................
  • 5.1 1 Le fonti.............................................................................................................
  • 5.2 2 Nozione di ente ecclesiastico...........................................................................
  • 5.3 3 Presupposti per il riconoscimento dell’ente ecclesiastico................................
  • 5.4 4 Procedimento di riconoscimento dell’ente ecclesiastico
  • 5.5 5 Revoca, trasformazione ed estinzione degli enti ecclesiastici...........................
  • 5.6 6 I singoli enti ecclesiastici..................................................................................
  • 6 VI. IL PATRIMONIO ECCLESIASTICO.......................................................................
  • 6.1 1 Nozione di patrimonio ecclesiastico.................................................................
  • 6.2 2. Disciplina dei beni patrimoniali ecclesiastici....................................................
  • 6.3 3. Le fonti del patrimonio ecclesiastico................................................................
  • 6.4 4. La gestione del patrimonio ecclesiastico
  • 7 VII. IL MATRIMONIO CON EFFETTI CIVILI...............................................................
  • 7.1 1 Matrimonio civile e matrimonio canonico sino al Concordato.........................
  • 7.2 2 Il matrimonio concordatario (art. 34 Conc. 1929)............................................
  • 7.3 3 Il matrimonio in seguito alla revisione del Concordato....................................
  • 7.4 4 Procedura per il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio....................
  • 7.5 5 Il matrimonio davanti ai ministri delle confessioni religiose acattoliche...........
  • 8 VIII. LA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA MATRIMONIALE......................................
  • della giurisdizione ecclesiastica..................................................................................... 8.1 1 Efficacia civile delle decisioni ecclesiastiche sui matrimoni canonici: la esclusività
  • 8.2 2 Il venir meno della esclusività della giurisdizione ecclesiastica........................
  • Apostolica....................................................................................................................... 8.3 3 Il processo matrimoniale canonico ed il Supremo Tribunale della Segnatura
  • 8.4 4 Riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.............
  • 8.5 5 La dispensa ecclesiastica circa il matrimonio rato e non consumato...............
  • 9 IX. LE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA...............................
  • 9.1 1 Generalità, libertà di organizzazione e limiti costituzionali: art. 8 comma 2° Cost...
  • cattolica: le intese (ex art. 8 comma 3° Cost)................................................................ 9.2 2 Rapporti tra lo Stato e le rappresentanze delle confessioni religiose diverse dalla
  • 9.3 3 Le garanzie di libertà espresse nella Costituzione: gli artt. 19 e 20 Cost.........
  • 9.4 4 I ministri di culto delle confessioni acattoliche.................................................
  • 9.5 5 Enti ecclesiastici delle confessioni acattoliche.................................................
  • 9.6 6 Il matrimonio celebrato innanzi ai ministri dei culti acattolici

rapporto tra Stato e Chiese

profilo verticale Stato si arroga la competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti con le Chiese (artt. 7, 8 e 117 Cost.) ► dimensione orizzontale Art. 118, 4° co. Cost. riconosce, principio di sussidiarietà orizzontale, che, dà rilevanza alle autonomie operanti nei settori a largo impatto sociale. 2 La libertà religiosa

Art. 19 della Cost ↓

tutti hanno il diritto di "professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon Costume"

Libertà religiosa ↓

libertà garantita dallo Stato di scegliere la propria credenza in fatto di religione → diversa dalla libertà di religiosità (concetto extra giuridico- sfera personale → irrilevante per il diritto)

Natura Giuridica

diritto pubblico soggettivo postula la pretesa di una prestazione negativa sia da parte dello Stato che degli altri cittadini tenuti ad astenersi da quegli atti che possano impedirne il libero esercizio → generico, di carattere pubblicistico

Aspetti del diritto libertà religiosa

libertà di culto di esternare e professare liberamente il proprio credo religioso attraverso suoi comportamenti (art. 19 Cost.) tutelata indirettamente anche libertà di riunione ( art. 17 Cost) ► libertà di religione scegliersi un determinato credo religioso e di aderire ad esso (art. 21 Cost. – libertà pensiero) ► libertà di culti: art. 8 la libertà di culto nella sua espressione collettiva

F 0 F C art. 18 Cost diritto di associazione per fini non vietati dalla legge penale F 0 F Cart. 19 Cost professare propria fede religiosa forma individuale e associata

struttura giuridica diritto di libertà religiosa

► diritto fondamentale della personalità, che la Costituzione ha voluto garantire ► contrapposto ai diritti cosiddetti sociali (pretesa del cittadino ad una prestazione positiva dello Stato) mentre i diritti di libertà pretesa di non facere che il cittadino vanta verso lo Stato (no intervento nella sfera individuale)

concetto

F 0 C 4 negativo^ obbligazione^ negativa^ nei^ confronti^ del singolo che la Costituzione impone ai pubblici poteri F 0 C 4 positivo^ necessità di stabilire un collegamento tra l'ordinamento dello Stato e quello delle istituzioni religiose 3 L'eguaglianza religiosa

Art. 8 1° co. Cost.

tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge

Costituzione in materia religiosa

a) eguaglianza in senso assoluto → libertà religiosa (riferita agli individui) art. 3 Cost → tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di religione" b) eguaglianza in senso relativo→ eguaglianza religiosa , tutte le confessioni religiose non vengono sottoposte ad un identico regime limitandosi la Costituzione Repubblicana ad affermare la loro eguaglianza limitatamente alla sola libertà

eguaglianza relativa ↓ Conseguenze pratiche

► Preminenza Chiesa cattolica rispetto alle confessioni religiose

F 0 F Cper l'entità numerica degli aderenti F 0 F Cperché^ è^ la^ sola^ ad^ avere^ un ordinamento giuridico originario ► Chiesa cattolica riconosciuta indipendenza e sovranità senz'altre specificazioni (art. 7) ► I culti acattolici hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano 4 La laicità dello Stato

Accezione ↓ Assenza norma Costit. che la definisca

assoluta indipendenza e autonomia nei confronti della Chiesa Cattolica o di altra confessione religiosa o ideologia ► indipendenza di un soggetto e di una collettività da condizionamenti di tipo religioso o da apparati ideologici

Nel campo giuridico si sostanzia

► obbligo di neutralità

distinzione e autonomia dello Stato rispetto alle fedi ►riconoscimento dei diritti di libertà ►riconoscimento pubblico delle religioni e delle indicazioni morali provenienti dal magistero delle Chiese

Corte Costituzionale ↓ Stato aconfessionale

Laicità è impegno per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale → laicità cooperativa tra Stato e confessioni religiose, che si estrinsecano nel Concordato e nelle Intese Stato consapevole dell'importanza del fattore religioso nella costruzione della sua identità F 0 F C rispettoso delle libertà di coscienza dei cittadini, F 0 F C formalmente equidistante da tutte le Chiese F 0 F C non ingerenza negli affari interni delle confessioni

punto primo del Protocollo Addizionale al nuovo Concordato del 18/02/

sancisce ufficialmente scomparsa del principio del confessionismo statale e pone principio interpretativo valido per tutte le norme di derivazione pattizia (laicità dello stato)

▫ L.222/1985 e n. 206/1985, sulla disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici ▫ Varie leggi di attuazione delle intese stipulate con le confessioni acattoliche

6. L'art. 7 della Costituzione ed i Patti Lateranensi

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti non richiedono procedimenti di revisione Costituzionale

Statuizioni

♦ Riconoscimento dell'originarietà e dell'autonomia della Chiesa cattolica (libertà di organizzarsi, indipendentemente da ogni ingerenza dello Stato - nei limiti in cui non venga messa in discussione la sovranità dello Stato ed il rispetto delle leggi) ♦ Conferma che i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai patti lateranensi (concordato ecclesiastico).. ♦ Il secondo comma ha funzione di garantire che lo Stato, attribuendo valore di norma Costituzionale ai Patti Lateranensi regoli unilateralmente i propri rapporti con la Chiesa (procedimento di revisione Costituzionale, in caso di modifica unilaterale).

L. 214/

" legge delle guarentigie ("questione romana")

► Garantire rendite, immunità e privilegi al sommo pontefice:

►Mancato riconoscimento della Santa sede

La legge non presentava garanzie di stabilità in quanto non aveva la forma di trattato internazionale negoziato da soggetti di pari forza. Lo Stato italiano avrebbe potuto unilateralmente trasformarne il contenuto

i Patti Lateranensi (natura bilaterale tra Stati sovrani di accordo internazionale) misero fine a tutti i contrasti tra lo Stato italiano. La Costituzione Repubblicana (1948) Costituzionalizzò tali Accordi.

Contenuto ► Trattato,

risolve questione dello stato territoriale della Chiesa, → sovranità Pontefice sullo Stato della Città del Vaticano, ( territorio di 0,44 kmq all'interno della città di Roma)

► Concordato regola rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Italia

► Convenzione finanziaria regola questioni sorte dopo le spoliazioni degli enti ecclesiastici a seguito delle leggi statuali italiane.

  1. riconoscimento della religione cattolica quale religione di stato (art 1);
  2. una serie di privilegi per gli ecclesiastici (artt. 3, 4 e 7);

Punti qualificanti

  1. preventiva approvazione dello Stato per le nomine dei vescovi e dei parroci e giuramento di fedeltà allo Stato italiano da parte dei vescovi (art. 19-23);
  2. riconoscimento da parte dello Stato dei provvedimenti emanati dall'autorità ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare contro ecclesiastici (art. 5 correlato con l'art. 23 del Trattato);
  3. particolare regime di favore, finanziario e fiscale, per gli enti ecclesiastici (art. 29, 30 comma);
  4. intervento finanziario a favore del clero, la cosiddetta "congrua" (art. 30); 7) riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso e riserva ai Tribunali ecclesiastici delle cause relative (art. 34);
  5. insegnamento della dottrina cristiana in tutte le scuole pubbliche, eccettuate le università (art. 36).

7. Il nuovo Concordato

Il movimento per la revisione del Concordato del 1929 approdò agli accordi di Villa Madama del 14/02/1984 (entrato in vigore 4/06/1985) denominato nuovo concordato (modifiche al Concordato Lateranense).

Composizione

► Preambolo

Trasformazioni della società italiana partire dalla Costituzione Repubblicana e all'importanza del Concilio Vaticano II nella vita della Chiesa cattolica ►14 articoli Concentrati i principi ispiratori dei nuovi rapporti tra Stato e Chiesa in Italia ► Protocollo addizionale (7 punti)

assicura, con opportuni chiarimenti, la migliore applicazione dei Patti Lateranensi e delle modifiche convenute, evitando difficoltà interpretative.

Attuazione

F 0 F C legge n. 121/1985 ordine di esecuzione del Concordato F 0 F C legge n. 222/1985 disposizioni sugli enti ed i beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in Italia (sostituisce la legge n. 848/1929 sugli enti ecclesiastici) D.P.R. n. 751/1985 esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza Episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

art. 7 Cost non si applica in quanto l'art. 7 Cost. fa espresso riferimento solo ai Patti Lateranensi e non anche alle loro successive modifiche → il nuovo Concordato può essere modificato con legge ordinaria dello Stato

Determinazione dei titoli accademici ecclesiastici riconoscibili

procedimento e presupposti previsti per sentenza straniera.

Istruzione religiosa (art. 9).

▫ insegnamento della religione cattolica continua ad essere assicurato in tutte le scuole, tranne le università, salvo il diritto di non avvalersene riconosciuto a ciascuno

**2. L'ORDINAMENTO DELLO ST'ATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO

  1. Natura dello Stato della Città del Vaticano**

Nascita - Stato del Vaticano 7 giugno 1929

in virtù del Trattato dei Patti Lateranensi - è il territorio in cui la Santa Sede esercita un potere sovrano

Natura Giuridica

Personalità giuridica internazionale autonoma

  • Bracci no carattere statuale della Città del Vaticano: fine è quello di assicurare la indipendenza della Santa Sede → non può configurarsi come fine autonomo statale

  • dottrina prevalente riconosce natura di Stato

  • società giuridicamente perfetta (autonoma ed autosufficiente)
  • istituzione provvista di sovranità originaria e di capacità soggettiva sia di carattere pubblico che privato

Fine tipico - Stato – fine

Scopo di assicurare la libertà e l’assoluta indipendenza della Santa Sede nel governo pastorale della Chiesa universale

Elementi

Territorio Territorio geografico sottratto alla sovranità di qualsiasi altro Stato

  • Piazza San Pietro
  • Palazzi del Vaticano (0,49 Km) art. 4

Popolo artt. 9 e 21, I° co. Tratt. e legge Vaticana

Costituito ↓ Acquisto: concorde volontà S. Sede e interessato

  • coloro che hanno stabile residenza
  • dal coniuge, i figli, gli ascendenti e discendenti di cittadini vaticani, conviventi ed autorizzati a risiedere nel territorio dello Stato;
  • dai Cardinali, anche se non residenti nella Città del Vaticano, ma in Roma
  • coloro che siano autorizzati a risiedere stabilmente nella Città del Vaticano, con concessione o conservazione della cittadinanza

► Sovranità Art. 3 Tratt.

  • soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano

ruolo

▫ capo temporale dello Stato Vaticano ▫ capo spirituale della Chiesa Cattolica poteri, (legge n.1/29 art.

F 0 F C legislativo F 0 F C esecutivo F 0 F Cgiudiziario (art. 3 1. n. 1/29) F 0F C rappresentanza dello Stato

Caratterimonarchia elettiva

Pontefice è eletto dal Collegio dei Cardinali riuniti in conclave

Stato Assoluto Tutti i poteri dello Stato sono concentrati nell'organo supremo

2. L'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano

Disciplina F 0F C sei leggi organiche, emanate da Papa Pio XI,

Art. 1 legge fondamentale della C.d.V. → Pontefice ha " pienezza di poteri legislativo, esecutivo e giudiziario , se impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, i suoi poteri vengono esercitati dal Collegio dei Cardinali con alcune limitazioni

Potestà legislativa

► potestà di proporre in modo vincolante, attraverso norme generali, ciò che è necessario o utile per conseguire il fine della Chiesa ►quando non è esercitato direttamente dal Papa, viene da questi delegato al Governatore dello Stato o alla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, con indicazione di criteri e di limitazioni di materie

fonti del diritto dello Stato Città del Vaticano

a) il Codex luris Canonici (Codice di Diritto Canonico) b) le Costituzioni Apostoliche; c) le leggi emanate dal Sommo Pontefice o dagli organi da questi delegati; d) i regolamenti emessi in materia amministrativa dalle autorità competenti.

leggi vaticane

F 0 C 4 dopo la firma del Pontefice e l'apposizione del sigillo dello Stato, vengono depositate nell' Archivio delle Leggi dello Stato e vengono pubblicate in un supplemento degli Acta Apostolicae seats F 0 C 4 entrano^ in^ vigore^ nel^ settimo^ giorno^ successivo^ alla^ loro pubblicazione salvo che non sia diversamente disposto Nelle materie non disciplinate dalle leggi vaticane, vigono, in via suppletiva, le norme giuridiche dello Stato italiano, purché esse non siano contrarie ai principi del diritto divino o canonico o ai Patti Lateranensi

rifugiati nel territorio del Vaticano. F 0 C 4 delitti commessi nel territorio della C.d.V., la Santa Sede può chiedere alle autorità giudiziarie italiane di procedere, applicando il diritto penale italiano

art. 23 del Tratt

esecuzione in Italia delle sentenze emanate dai Tribunali del Vaticano

F 0 F C norme del diritto internazionale F 0 F C norme comuni interne italiane

  • materia penale artt. 12 c. p. e artt. 730- c.p.p. - artt. 64-71 della legge n. 218 del 31 maggio 1995 e 796-805 C.p.c., in quanto espressamente richiamati dall'art. 8, lett. B del Protocollo Addizionale degli Accordi di Villa Madama.
  • piena efficacia giuridica in Italia (effetti civili) sentenze e provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche od ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali e disciplinari 3. Posizione dello Stato della Città del Vaticano nell'ordinamento internazionale

Stato riconosciuto

► riconoscimento diretto ed esplicito da parte dell'Italia, con gli artt. 3 e 26, 20 comma del Trattato ► indiretto ed internazionalmente vincolante da parte degli altri stati, che mantenevano rapporti diplomatici con la Santa Sede ente sovrano ed indipendente, capace di stringere atti internazionalmente rilevanti con altri paesi

Stato neutralizzato si trova in quella condizione giuridica permanente per la quale ha il diritto di non essere offeso da operazioni belliche di altri stati ed il dovere di non porne in essere Art. 24 Trattato)

3. L’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA CHIESA IN ITALIA

1 L’organizzazione territoriale della Chiesa

La Chiesa cattolica è organizzata in

Distretto, circoscrizione

diocesi riunite in

ripartite in parrocchie sottoposte all’autorità del Vescovo province e regioni ecclesiastiche

in ogni nazione esiste una Conferenza Episcopale

organi della diocesi art. 29 della legge n. 222/

F 0 C 4 Vescovo^ nominato^ dal^ Sommo^ Pontefice^ serie^ di^ garanzie, prerogative e poteri che gli sono riconosciuti dal nostro ordinamento, tra cui quello di corrispondere liberamente con i fedeli, di rilasciare certificazioni in materie ecclesiastiche, di essere consultato dalle autorità statali in determinate circostanze (artt. 2 e

5 Nuovo Concordato);

F 0 C 4 Curia diocesana^ soggetti che collaborano con il Vescovo nella sua funzione

F 0 C 4 capitolo dei canonici^ funzioni ausiliarie

parrocchia

la cellula base dell’organizzazione della Chiesa, con la funzione di provvedere direttamente alla cura pastorale dei fedeli.

F 0 C 4 capo della parrocchia è il Parroco

F 0 F C nominato dal Vescovo competente per territorio F 0 F C corrispondere liberamente con i fedeli F 0 F C certificare^ avvenuta^ celebrazione^ del matrimonio canonico

l’ ordinario militare per l’Italia ↓

F 0 F C dignità di Vescovo F 0 F C dipendono i cappellani militari incaricati di garantire l’assistenza spirituale alle forze armate

cappellani militari F 0F C nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, previa designazione dell’ordinario militare F 0 F C ufficio statale cui la Chiesa concede dignità ecclesiastica.

2. La Conferenza Episcopale Italiana

Conferenza Episcopale Italiana C.E.I → sede Roma

F 0 F C organo che riunisce tutti i vescovi italiani e svolge un importantissimo ruolo nell’attuazione del Concordato F 0 F C regolamentato dai canoni 447-459 del C.I.C. del 1983

persona giuridica di diritto pubblico statuto è stato approvato nel 1971, col decreto Christus Dominus ed emendato nel 1977 e nel 1999

Membri

F 0 C 4 vescovi e gli arcivescovi , di qualsiasi rito, delle diocesi e delle altre Chiese particolari italiane F 0 C 4 vescovi coadiutori ed ausiliari F 0 C 4 vescovi titolari^ che^ dalla^ Santa^ Sede^ o^ dalla^ stessa^ C.E.I.^ abbiano ricevuto uno speciale ufficio stabile a livello nazionale

Caratteristiche F 0F C Suddivisa in Conferenze Episcopali regionali che dipendono da quella nazionale F 0 F C Fa parte del Consiglio Europeo delle Conferenze episcopali (anche se queste non sono subordinate alla Santa Sede)

presidente nazionale C.E.I. nominato dal Pontefice, negli altri paesi viene eletto

4. Sanzioni contro gli ufficiali ecclesiastici

Responsabilità penale

inosservanze disposizioni del T.U.L.P.S.

▫ pubbliche riunioni (art. 18) ▫ cerimonie religiose fuori dei ▫ templi e le processioni (artt. 25-27); ▫ distribuzione di stampati (art. 113) ▫ questue (art. 156); ▫ omessa comunicazione alle autorità della costituzione di enti, istituti o associazioni (art. 209).

responsabilità civili comportamento doloso o colposo dell’ecclesiastico nell’esercizio delle sue funzioni cagioni ad altri un danno ingiusto (art. 2043 cc).

Prima nuovo Concordato Sanzioni amministrative ↓ sistema scomparso in seguito all’abolizione degli interventi finanziari e di controllo dello Stato

▫ allontanamento dal beneficio parrocchiale → dannosa la permanenza di un ecclesiastico in tale beneficio ▫ sostituzione dell’ecclesiastico nella rappresentanza dell’ente → rifiuto di compiere atti vantaggiosi per l’ente ▫ sequestro conservativo delle temporalità del beneficio → cattiva gestione

4. LE PERSONE FISICHE NEL DIRITTO ECCLESIASTICO

1. Nozione di ecclesiastico

Fedeli Coloro che professano la fede cattolica

Irrilevanti per il diritto

Ecclesiastici

. 4 Accordo ‘ -legge 121/

coloro che svolgono particolari funzioni all’interno della Chiesa → nel loro insieme, formano il clero cattolico

▫ acquisto di un preciso status giuridico ▫ attribuzione di una serie di privilegi e limitazioni Secondo la Chiesa

Più ampia di ministro di culto perché comprende anche i diaconi

clericus qualifica canonistica tutte le categorie degli appartenenti al clero

ministro di culto

riferita in generale a tutte le confessioni religiose, per indicare chi riveste una posizioni differenziata da quella del semplice fedele.

2. La condizione giuridica degli ecclesiastici nel diritto civile

Qualifiche di ecclesiastico e/o di ministro di culto

assumono rilevanza di fatto per l’applicazione delle norme che le prevedono Status

esenzioni ↓ a domanda

► l’esonero dal servizio militare ► assegnazione al servizio civile sostitutivo

caso di mobilitazione sono chiamati a svolgere il ministero dei cappellani o, in subordine, a lavorare nei servizi sanitari. ► rinviare fino al 26° anno di età l’adempimento degli obblighi del servizio militare attualmente aboliti

F 0 F C studenti in teologia F 0 F C novizi degli istituti religiosi

Esenzioni

► non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità civile, informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero (segreto d’ufficio)

▫ inviolabilità della confessione ▫ ciò che hanno appreso nella loro veste di ministri di culto

► analoghe esenzioni sono disposte per i ministri di culti acattolici ► di carattere tributario → stipendi impignorabili ► tutela rischio disoccupazione

incapacità

► Ufficio del giudice popolare ► ufficio di sindaco ► ufficio di giudice onorario aggregato ► Notaio ► esattore delle imposte ► avvocato e di procuratore legale ► commercialista, ragioniere e perito commerciale

Analoghe incapacità sono disposte per i ministri di culto acattolici

► ecclesiastici con giurisdizione e cura di anime non eleggibili ↓ non incompatibili →

F 0 F C a^ consiglieri^ comunali^ o provinciali

F 0 F C elezione^ al^ Parlamento^ o^ a consigliere regionale (ampiezza del collegio elettorale)

capacità speciali art. 609 c.c.

Può ricevere testamento

  • in luogo dove domina una malattia contagiosa
  • cause di pubblica calamità o di infortunio

testamento è valido se ricevuto in presenza di due testimoni di età superiore ai sedici anni

capacità comuni

i voti di castità, povertà e obbedienza non sono rilevanti nel diritto dello Stato ↓

F 0 F C può celebrare matrimonio civile F 0 F C riconoscere figli naturali F 0 F C acquistare beni a titolo gratuito o a titolo oneroso

ed i ministri di culti acattolici che siano cittadini italiani residenti. 3 La condizione giuridica degli ecclesiastici nel diritto penale

Gli ecclesiastici sono soggetti, come cittadini italiani, alla giurisdizione penale

vecchio Concordato art. 8 ↓

► in caso di deferimento al magistrato di un ecclesiastico o di un religioso per un delitto, il Procuratore della Repubblica doveva informare

  • l’ordinario della diocesi nella quale esercitava giurisdizione
  • trasmettere all’ordinario la decisione istruttoria e la eventuale sentenza conclusiva del giudizio di primo grado e di quello di appello ► pena in locali separati da quelli laici meno che l’ordinario non li avesse ridotti allo stato laicale

nuovo Concordato punto 2°, lett. b del Protocollo Addizionale

Obbligo per l’autorità giudiziaria di dare comunicazione all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici

ministro di culto soggetto attivo del reato

  • aggravante secondo l’art. 61 n. 2 C.P. (abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti la qualità di ministri di culto)
  • elemento costitutivo del reato art. 327 c.p. (istigazione nell’esercizio delle funzioni al dispregio e vilipendio delle istituzioni o all’inosservanza delle leggi o degli atti delle autorità o dei doveri inerenti a uffici o servizi pubblici
  • art. 98 T.U. n. 361 punisce l’abuso delle funzioni di ministro di culto in materia elettorale

Ministro di culto soggetto passivo del reato

▫ circostanza aggravante del reato (art. 61 n. 10 c.p.) fatto contro una persona rivestita della qualità di ministro di culto cattolico o di un altro culto ammesso dallo Stato ▫ art. 403, comma 2° c.p punisce l’offesa alla religione dello Stato (dizione superata dopo l’approvazione del nuovo Concordato) mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico ▫ vilipendio nei confronti del ministro di altro culto ammesso e il turbamento di funzioni, cerimonie o pratiche religiose presiedute da un ministro di culto.

Pubblico Ufficiale tutte le volte in cui esercita funzioni che sono da ritenersi pubbliche per le conseguenze che producono ↓ art. 609 c.c

▫ testamento ▫ certificazione dell’avvenuta celebrazione matrimonio canonico ▫ ministro di culto acattolico delegato dall’ufficiale di stato civile, durante l’assistenza, alla celebrazione del matrimonio religioso

4. La condizione giuridica dei religiosi

religiosi categoria di appartenenti alla Chiesa cattolica. in molte disposizioni equiparati agli ecclesiastici

Definizione combinato disposto canoni 573 e 607

fedele, che, chiamato per speciale vocazione di Dio ad una vita consacrata, faccia parte di un istituto religioso, canonicamente eretto, abbia emesso i voti pubblici, perpetui o temporanei, di castità, povertà ed obbedienza e conduca vita fraterna in comunità

ricomprende ▫ religiosi che sono sacerdoti in pieno equiparati agli ecclesiastici ▫ problema per quei religiosi che non sono ordinati in sacris → indagare sulla mens legis

Caratteri

▫ particolari incapacità patrimoniali

▫ testamento, affidare ad altri l’amministrazione dei propri beni ▫ rinunzia propri beni presenti e futuri (incamerati dall’Ordine di appartenenza) voti pronunziati all’ingresso in un Ordine religioso giuridicamente irrilevanti → affiancati atti validi per il diritto civile

religioso che lascia l’ordine

non può pretendere corrispettivo per le attività svolte per l’Ordine → il fine dell’ingresso nell’Ordine è quello di perseguire la propria elevazione spirituale 5 Il potere disciplinare dell’autorità ecclesiastica: l’art. 23 del Trattato del Laterano

art. 23 2° comma del Trattato del Laterano ↓ armonia con i diritti garantititi dalla Cost

le sentenze e gli altri provvedimenti in materia spirituale o disciplinare emanati da autorità ecclesiastiche circa persone ecclesiastiche e religiose ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, avranno efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia

Esclusione per autorità italiane di un sindacato non solo di merito, ma anche di pura legittimità → effetti civili scaturiscono dalla comunicazio-ne provvedimento

5. GLI ENTI ECCLESIASTICI

1 Le fonti

Disposizioni

► art. 20 Cost ► art. 7, n.1 e 2 nuovo Concordato; ► L. n. 222/1985 sulla disciplina degli enti e beni ecclesiastici (attuazione Protocollo approvato il 15/11/1984 dalla Commissione paritetica; ► D.P.R. n. 33/87, regolamento di attuazione L. 222/