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SCHEMI PER SUPERARE L'ESAME DI DIRITTO ECCLESIASTICO
Tipologia: Dispense
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rapporto tra Stato e Chiese
► profilo verticale Stato si arroga la competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti con le Chiese (artt. 7, 8 e 117 Cost.) ► dimensione orizzontale Art. 118, 4° co. Cost. riconosce, principio di sussidiarietà orizzontale, che, dà rilevanza alle autonomie operanti nei settori a largo impatto sociale. 2 La libertà religiosa
Art. 19 della Cost ↓
tutti hanno il diritto di "professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon Costume"
Libertà religiosa ↓
libertà garantita dallo Stato di scegliere la propria credenza in fatto di religione → diversa dalla libertà di religiosità (concetto extra giuridico- sfera personale → irrilevante per il diritto)
Natura Giuridica
diritto pubblico soggettivo postula la pretesa di una prestazione negativa sia da parte dello Stato che degli altri cittadini tenuti ad astenersi da quegli atti che possano impedirne il libero esercizio → generico, di carattere pubblicistico
Aspetti del diritto libertà religiosa
► libertà di culto di esternare e professare liberamente il proprio credo religioso attraverso suoi comportamenti (art. 19 Cost.) tutelata indirettamente anche libertà di riunione ( art. 17 Cost) ► libertà di religione scegliersi un determinato credo religioso e di aderire ad esso (art. 21 Cost. – libertà pensiero) ► libertà di culti: art. 8 la libertà di culto nella sua espressione collettiva
F 0 F C art. 18 Cost diritto di associazione per fini non vietati dalla legge penale F 0 F Cart. 19 Cost professare propria fede religiosa forma individuale e associata
struttura giuridica diritto di libertà religiosa
► diritto fondamentale della personalità, che la Costituzione ha voluto garantire ► contrapposto ai diritti cosiddetti sociali (pretesa del cittadino ad una prestazione positiva dello Stato) mentre i diritti di libertà pretesa di non facere che il cittadino vanta verso lo Stato (no intervento nella sfera individuale)
► concetto
F 0 C 4 negativo^ obbligazione^ negativa^ nei^ confronti^ del singolo che la Costituzione impone ai pubblici poteri F 0 C 4 positivo^ necessità di stabilire un collegamento tra l'ordinamento dello Stato e quello delle istituzioni religiose 3 L'eguaglianza religiosa
Art. 8 1° co. Cost.
tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge
Costituzione in materia religiosa
a) eguaglianza in senso assoluto → libertà religiosa (riferita agli individui) art. 3 Cost → tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di religione" b) eguaglianza in senso relativo→ eguaglianza religiosa , tutte le confessioni religiose non vengono sottoposte ad un identico regime limitandosi la Costituzione Repubblicana ad affermare la loro eguaglianza limitatamente alla sola libertà
eguaglianza relativa ↓ Conseguenze pratiche
► Preminenza Chiesa cattolica rispetto alle confessioni religiose
F 0 F Cper l'entità numerica degli aderenti F 0 F Cperché^ è^ la^ sola^ ad^ avere^ un ordinamento giuridico originario ► Chiesa cattolica riconosciuta indipendenza e sovranità senz'altre specificazioni (art. 7) ► I culti acattolici hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano 4 La laicità dello Stato
Accezione ↓ Assenza norma Costit. che la definisca
► assoluta indipendenza e autonomia nei confronti della Chiesa Cattolica o di altra confessione religiosa o ideologia ► indipendenza di un soggetto e di una collettività da condizionamenti di tipo religioso o da apparati ideologici
Nel campo giuridico si sostanzia
► obbligo di neutralità
distinzione e autonomia dello Stato rispetto alle fedi ►riconoscimento dei diritti di libertà ►riconoscimento pubblico delle religioni e delle indicazioni morali provenienti dal magistero delle Chiese
Corte Costituzionale ↓ Stato aconfessionale
Laicità è impegno per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale → laicità cooperativa tra Stato e confessioni religiose, che si estrinsecano nel Concordato e nelle Intese Stato consapevole dell'importanza del fattore religioso nella costruzione della sua identità F 0 F C rispettoso delle libertà di coscienza dei cittadini, F 0 F C formalmente equidistante da tutte le Chiese F 0 F C non ingerenza negli affari interni delle confessioni
punto primo del Protocollo Addizionale al nuovo Concordato del 18/02/
sancisce ufficialmente scomparsa del principio del confessionismo statale e pone principio interpretativo valido per tutte le norme di derivazione pattizia (laicità dello stato)
▫ L.222/1985 e n. 206/1985, sulla disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici ▫ Varie leggi di attuazione delle intese stipulate con le confessioni acattoliche
6. L'art. 7 della Costituzione ed i Patti Lateranensi
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti non richiedono procedimenti di revisione Costituzionale
Statuizioni
♦ Riconoscimento dell'originarietà e dell'autonomia della Chiesa cattolica (libertà di organizzarsi, indipendentemente da ogni ingerenza dello Stato - nei limiti in cui non venga messa in discussione la sovranità dello Stato ed il rispetto delle leggi) ♦ Conferma che i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai patti lateranensi (concordato ecclesiastico).. ♦ Il secondo comma ha funzione di garantire che lo Stato, attribuendo valore di norma Costituzionale ai Patti Lateranensi regoli unilateralmente i propri rapporti con la Chiesa (procedimento di revisione Costituzionale, in caso di modifica unilaterale).
" legge delle guarentigie ("questione romana")
► Garantire rendite, immunità e privilegi al sommo pontefice:
►Mancato riconoscimento della Santa sede
La legge non presentava garanzie di stabilità in quanto non aveva la forma di trattato internazionale negoziato da soggetti di pari forza. Lo Stato italiano avrebbe potuto unilateralmente trasformarne il contenuto
i Patti Lateranensi (natura bilaterale tra Stati sovrani di accordo internazionale) misero fine a tutti i contrasti tra lo Stato italiano. La Costituzione Repubblicana (1948) Costituzionalizzò tali Accordi.
Contenuto ► Trattato,
risolve questione dello stato territoriale della Chiesa, → sovranità Pontefice sullo Stato della Città del Vaticano, ( territorio di 0,44 kmq all'interno della città di Roma)
► Concordato regola rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Italia
► Convenzione finanziaria regola questioni sorte dopo le spoliazioni degli enti ecclesiastici a seguito delle leggi statuali italiane.
Punti qualificanti
7. Il nuovo Concordato
Il movimento per la revisione del Concordato del 1929 approdò agli accordi di Villa Madama del 14/02/1984 (entrato in vigore 4/06/1985) denominato nuovo concordato (modifiche al Concordato Lateranense).
Composizione
► Preambolo
Trasformazioni della società italiana partire dalla Costituzione Repubblicana e all'importanza del Concilio Vaticano II nella vita della Chiesa cattolica ►14 articoli Concentrati i principi ispiratori dei nuovi rapporti tra Stato e Chiesa in Italia ► Protocollo addizionale (7 punti)
assicura, con opportuni chiarimenti, la migliore applicazione dei Patti Lateranensi e delle modifiche convenute, evitando difficoltà interpretative.
Attuazione
F 0 F C legge n. 121/1985 ordine di esecuzione del Concordato F 0 F C legge n. 222/1985 disposizioni sugli enti ed i beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in Italia (sostituisce la legge n. 848/1929 sugli enti ecclesiastici) D.P.R. n. 751/1985 esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza Episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
art. 7 Cost non si applica in quanto l'art. 7 Cost. fa espresso riferimento solo ai Patti Lateranensi e non anche alle loro successive modifiche → il nuovo Concordato può essere modificato con legge ordinaria dello Stato
Determinazione dei titoli accademici ecclesiastici riconoscibili
procedimento e presupposti previsti per sentenza straniera.
Istruzione religiosa (art. 9).
▫ insegnamento della religione cattolica continua ad essere assicurato in tutte le scuole, tranne le università, salvo il diritto di non avvalersene riconosciuto a ciascuno
**2. L'ORDINAMENTO DELLO ST'ATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO
Nascita - Stato del Vaticano 7 giugno 1929
in virtù del Trattato dei Patti Lateranensi - è il territorio in cui la Santa Sede esercita un potere sovrano
Natura Giuridica
Personalità giuridica internazionale autonoma
Bracci no carattere statuale della Città del Vaticano: fine è quello di assicurare la indipendenza della Santa Sede → non può configurarsi come fine autonomo statale
dottrina prevalente riconosce natura di Stato
Fine tipico - Stato – fine
Scopo di assicurare la libertà e l’assoluta indipendenza della Santa Sede nel governo pastorale della Chiesa universale
Elementi
► Territorio Territorio geografico sottratto alla sovranità di qualsiasi altro Stato
► Popolo artt. 9 e 21, I° co. Tratt. e legge Vaticana
Costituito ↓ Acquisto: concorde volontà S. Sede e interessato
► Sovranità Art. 3 Tratt.
ruolo
▫ capo temporale dello Stato Vaticano ▫ capo spirituale della Chiesa Cattolica poteri, (legge n.1/29 art.
F 0 F C legislativo F 0 F C esecutivo F 0 F Cgiudiziario (art. 3 1. n. 1/29) F 0F C rappresentanza dello Stato
Caratteri ► monarchia elettiva
Pontefice è eletto dal Collegio dei Cardinali riuniti in conclave
► Stato Assoluto Tutti i poteri dello Stato sono concentrati nell'organo supremo
2. L'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano
Disciplina F 0F C sei leggi organiche, emanate da Papa Pio XI,
Art. 1 legge fondamentale della C.d.V. → Pontefice ha " pienezza di poteri legislativo, esecutivo e giudiziario , se impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, i suoi poteri vengono esercitati dal Collegio dei Cardinali con alcune limitazioni
Potestà legislativa
► potestà di proporre in modo vincolante, attraverso norme generali, ciò che è necessario o utile per conseguire il fine della Chiesa ►quando non è esercitato direttamente dal Papa, viene da questi delegato al Governatore dello Stato o alla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, con indicazione di criteri e di limitazioni di materie
fonti del diritto dello Stato Città del Vaticano
a) il Codex luris Canonici (Codice di Diritto Canonico) b) le Costituzioni Apostoliche; c) le leggi emanate dal Sommo Pontefice o dagli organi da questi delegati; d) i regolamenti emessi in materia amministrativa dalle autorità competenti.
leggi vaticane
F 0 C 4 dopo la firma del Pontefice e l'apposizione del sigillo dello Stato, vengono depositate nell' Archivio delle Leggi dello Stato e vengono pubblicate in un supplemento degli Acta Apostolicae seats F 0 C 4 entrano^ in^ vigore^ nel^ settimo^ giorno^ successivo^ alla^ loro pubblicazione salvo che non sia diversamente disposto Nelle materie non disciplinate dalle leggi vaticane, vigono, in via suppletiva, le norme giuridiche dello Stato italiano, purché esse non siano contrarie ai principi del diritto divino o canonico o ai Patti Lateranensi
rifugiati nel territorio del Vaticano. F 0 C 4 delitti commessi nel territorio della C.d.V., la Santa Sede può chiedere alle autorità giudiziarie italiane di procedere, applicando il diritto penale italiano
art. 23 del Tratt
esecuzione in Italia delle sentenze emanate dai Tribunali del Vaticano
F 0 F C norme del diritto internazionale F 0 F C norme comuni interne italiane
Stato riconosciuto ↓
► riconoscimento diretto ed esplicito da parte dell'Italia, con gli artt. 3 e 26, 20 comma del Trattato ► indiretto ed internazionalmente vincolante da parte degli altri stati, che mantenevano rapporti diplomatici con la Santa Sede ente sovrano ed indipendente, capace di stringere atti internazionalmente rilevanti con altri paesi
Stato neutralizzato si trova in quella condizione giuridica permanente per la quale ha il diritto di non essere offeso da operazioni belliche di altri stati ed il dovere di non porne in essere Art. 24 Trattato)
3. L’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA CHIESA IN ITALIA
1 L’organizzazione territoriale della Chiesa
La Chiesa cattolica è organizzata in
Distretto, circoscrizione
► diocesi riunite in
ripartite in parrocchie sottoposte all’autorità del Vescovo ♦ province e regioni ecclesiastiche
in ogni nazione esiste una Conferenza Episcopale
organi della diocesi art. 29 della legge n. 222/
F 0 C 4 Vescovo^ nominato^ dal^ Sommo^ Pontefice^ serie^ di^ garanzie, prerogative e poteri che gli sono riconosciuti dal nostro ordinamento, tra cui quello di corrispondere liberamente con i fedeli, di rilasciare certificazioni in materie ecclesiastiche, di essere consultato dalle autorità statali in determinate circostanze (artt. 2 e
5 Nuovo Concordato);
F 0 C 4 Curia diocesana^ soggetti che collaborano con il Vescovo nella sua funzione
F 0 C 4 capitolo dei canonici^ funzioni ausiliarie
parrocchia
la cellula base dell’organizzazione della Chiesa, con la funzione di provvedere direttamente alla cura pastorale dei fedeli.
F 0 C 4 capo della parrocchia è il Parroco
F 0 F C nominato dal Vescovo competente per territorio F 0 F C corrispondere liberamente con i fedeli F 0 F C certificare^ avvenuta^ celebrazione^ del matrimonio canonico
l’ ordinario militare per l’Italia ↓
F 0 F C dignità di Vescovo F 0 F C dipendono i cappellani militari incaricati di garantire l’assistenza spirituale alle forze armate
cappellani militari F 0F C nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, previa designazione dell’ordinario militare F 0 F C ufficio statale cui la Chiesa concede dignità ecclesiastica.
2. La Conferenza Episcopale Italiana
Conferenza Episcopale Italiana C.E.I → sede Roma
F 0 F C organo che riunisce tutti i vescovi italiani e svolge un importantissimo ruolo nell’attuazione del Concordato F 0 F C regolamentato dai canoni 447-459 del C.I.C. del 1983
persona giuridica di diritto pubblico statuto è stato approvato nel 1971, col decreto Christus Dominus ed emendato nel 1977 e nel 1999
Membri
F 0 C 4 vescovi e gli arcivescovi , di qualsiasi rito, delle diocesi e delle altre Chiese particolari italiane F 0 C 4 vescovi coadiutori ed ausiliari F 0 C 4 vescovi titolari^ che^ dalla^ Santa^ Sede^ o^ dalla^ stessa^ C.E.I.^ abbiano ricevuto uno speciale ufficio stabile a livello nazionale
Caratteristiche F 0F C Suddivisa in Conferenze Episcopali regionali che dipendono da quella nazionale F 0 F C Fa parte del Consiglio Europeo delle Conferenze episcopali (anche se queste non sono subordinate alla Santa Sede)
presidente nazionale C.E.I. nominato dal Pontefice, negli altri paesi viene eletto
4. Sanzioni contro gli ufficiali ecclesiastici
Responsabilità penale
inosservanze disposizioni del T.U.L.P.S.
▫ pubbliche riunioni (art. 18) ▫ cerimonie religiose fuori dei ▫ templi e le processioni (artt. 25-27); ▫ distribuzione di stampati (art. 113) ▫ questue (art. 156); ▫ omessa comunicazione alle autorità della costituzione di enti, istituti o associazioni (art. 209).
responsabilità civili comportamento doloso o colposo dell’ecclesiastico nell’esercizio delle sue funzioni cagioni ad altri un danno ingiusto (art. 2043 cc).
Prima nuovo Concordato Sanzioni amministrative ↓ sistema scomparso in seguito all’abolizione degli interventi finanziari e di controllo dello Stato
▫ allontanamento dal beneficio parrocchiale → dannosa la permanenza di un ecclesiastico in tale beneficio ▫ sostituzione dell’ecclesiastico nella rappresentanza dell’ente → rifiuto di compiere atti vantaggiosi per l’ente ▫ sequestro conservativo delle temporalità del beneficio → cattiva gestione
1. Nozione di ecclesiastico
Fedeli Coloro che professano la fede cattolica
Irrilevanti per il diritto
Ecclesiastici
. 4 Accordo ‘ -legge 121/
coloro che svolgono particolari funzioni all’interno della Chiesa → nel loro insieme, formano il clero cattolico
▫ acquisto di un preciso status giuridico ▫ attribuzione di una serie di privilegi e limitazioni Secondo la Chiesa
Più ampia di ministro di culto perché comprende anche i diaconi
clericus qualifica canonistica tutte le categorie degli appartenenti al clero
ministro di culto
riferita in generale a tutte le confessioni religiose, per indicare chi riveste una posizioni differenziata da quella del semplice fedele.
2. La condizione giuridica degli ecclesiastici nel diritto civile
Qualifiche di ecclesiastico e/o di ministro di culto
assumono rilevanza di fatto per l’applicazione delle norme che le prevedono Status
esenzioni ↓ a domanda
► l’esonero dal servizio militare ► assegnazione al servizio civile sostitutivo
caso di mobilitazione sono chiamati a svolgere il ministero dei cappellani o, in subordine, a lavorare nei servizi sanitari. ► rinviare fino al 26° anno di età l’adempimento degli obblighi del servizio militare attualmente aboliti
F 0 F C studenti in teologia F 0 F C novizi degli istituti religiosi
Esenzioni
► non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità civile, informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero (segreto d’ufficio)
▫ inviolabilità della confessione ▫ ciò che hanno appreso nella loro veste di ministri di culto
► analoghe esenzioni sono disposte per i ministri di culti acattolici ► di carattere tributario → stipendi impignorabili ► tutela rischio disoccupazione
incapacità
► Ufficio del giudice popolare ► ufficio di sindaco ► ufficio di giudice onorario aggregato ► Notaio ► esattore delle imposte ► avvocato e di procuratore legale ► commercialista, ragioniere e perito commerciale
Analoghe incapacità sono disposte per i ministri di culto acattolici
► ecclesiastici con giurisdizione e cura di anime non eleggibili ↓ non incompatibili →
F 0 F C a^ consiglieri^ comunali^ o provinciali
F 0 F C elezione^ al^ Parlamento^ o^ a consigliere regionale (ampiezza del collegio elettorale)
capacità speciali art. 609 c.c.
Può ricevere testamento
testamento è valido se ricevuto in presenza di due testimoni di età superiore ai sedici anni
capacità comuni
i voti di castità, povertà e obbedienza non sono rilevanti nel diritto dello Stato ↓
F 0 F C può celebrare matrimonio civile F 0 F C riconoscere figli naturali F 0 F C acquistare beni a titolo gratuito o a titolo oneroso
ed i ministri di culti acattolici che siano cittadini italiani residenti. 3 La condizione giuridica degli ecclesiastici nel diritto penale
Gli ecclesiastici sono soggetti, come cittadini italiani, alla giurisdizione penale
vecchio Concordato art. 8 ↓
► in caso di deferimento al magistrato di un ecclesiastico o di un religioso per un delitto, il Procuratore della Repubblica doveva informare
nuovo Concordato punto 2°, lett. b del Protocollo Addizionale
Obbligo per l’autorità giudiziaria di dare comunicazione all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici
ministro di culto soggetto attivo del reato
Ministro di culto soggetto passivo del reato
▫ circostanza aggravante del reato (art. 61 n. 10 c.p.) fatto contro una persona rivestita della qualità di ministro di culto cattolico o di un altro culto ammesso dallo Stato ▫ art. 403, comma 2° c.p punisce l’offesa alla religione dello Stato (dizione superata dopo l’approvazione del nuovo Concordato) mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico ▫ vilipendio nei confronti del ministro di altro culto ammesso e il turbamento di funzioni, cerimonie o pratiche religiose presiedute da un ministro di culto.
Pubblico Ufficiale tutte le volte in cui esercita funzioni che sono da ritenersi pubbliche per le conseguenze che producono ↓ art. 609 c.c
▫ testamento ▫ certificazione dell’avvenuta celebrazione matrimonio canonico ▫ ministro di culto acattolico delegato dall’ufficiale di stato civile, durante l’assistenza, alla celebrazione del matrimonio religioso
4. La condizione giuridica dei religiosi
religiosi categoria di appartenenti alla Chiesa cattolica. in molte disposizioni equiparati agli ecclesiastici
Definizione combinato disposto canoni 573 e 607
fedele, che, chiamato per speciale vocazione di Dio ad una vita consacrata, faccia parte di un istituto religioso, canonicamente eretto, abbia emesso i voti pubblici, perpetui o temporanei, di castità, povertà ed obbedienza e conduca vita fraterna in comunità
ricomprende ▫ religiosi che sono sacerdoti in pieno equiparati agli ecclesiastici ▫ problema per quei religiosi che non sono ordinati in sacris → indagare sulla mens legis
Caratteri
▫ particolari incapacità patrimoniali
▫ testamento, affidare ad altri l’amministrazione dei propri beni ▫ rinunzia propri beni presenti e futuri (incamerati dall’Ordine di appartenenza) voti pronunziati all’ingresso in un Ordine religioso giuridicamente irrilevanti → affiancati atti validi per il diritto civile
religioso che lascia l’ordine
non può pretendere corrispettivo per le attività svolte per l’Ordine → il fine dell’ingresso nell’Ordine è quello di perseguire la propria elevazione spirituale 5 Il potere disciplinare dell’autorità ecclesiastica: l’art. 23 del Trattato del Laterano
art. 23 2° comma del Trattato del Laterano ↓ armonia con i diritti garantititi dalla Cost
le sentenze e gli altri provvedimenti in materia spirituale o disciplinare emanati da autorità ecclesiastiche circa persone ecclesiastiche e religiose ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, avranno efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia
Esclusione per autorità italiane di un sindacato non solo di merito, ma anche di pura legittimità → effetti civili scaturiscono dalla comunicazio-ne provvedimento
1 Le fonti
Disposizioni
► art. 20 Cost ► art. 7, n.1 e 2 nuovo Concordato; ► L. n. 222/1985 sulla disciplina degli enti e beni ecclesiastici (attuazione Protocollo approvato il 15/11/1984 dalla Commissione paritetica; ► D.P.R. n. 33/87, regolamento di attuazione L. 222/