
•A seguito del fallimento di una s.p.a. il socio: non può mai fallire
•A seguito del fallimento di una s.r.l. il socio: non può mai fallire (?)
•A seguito del fallimento i contratti di conto corrente: si sciolgono di diritto
•A seguito della dichiarazione di fallimento possono essere intraprese azioni esecutive
individuali da parte dei creditori: no, le azioni si interrompono
•Avvenuto il deposito del conto della gestione e fissata l’udienza, il curatore ne da
comunicazione: ai creditori ammessi al passivo,a coloro che hanno proposto opposizione,
al fallito e ai creditori in prededuzione non soddisfatti
•Avverso la sentenza che dichiara il fallimento: può essere proposto reclamo innanzi alla
Corte di Appello entro 30 giorni
•Chi è incaricato a formare lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato
in cancelleria: il giudice delegato
•Con la chiusura del fallimento: cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito
e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento
•Con la revocazione: il creditore può chiedere che venga revocata l’ammissione di un
credito altrui
•Contro il decreto del giudice delegato: è ammesso ricordo al Tribunale
•Contro il decreto del Tribunale che respinge l’istanza di fallimento possono proporre
reclamo: il creditore ricorrente e il pubblico ministero richiedente
•Condizioni per la omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti sono: che
l’imprenditore proponente versi in stato di crisi e depositi la documentazione di cui all’art.
161 L.F.,che i creditori aderenti rappresentino il 60% dei crediti, che sia depositata una
relazione redatta da revisore legale sulla attuabilità dell’accordo, con particolare riferimento
alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei
•Come si propone la domanda di ammissione al passivo: con ricorso da depositare presso
la cancelleria del tribunale almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello
stato passivo
•Cosa prevede l’art. 72 L.F. in materia di tutela del terzo contraente: il contraente può
mettere in mora il curatore,facendogli assegnare un termine non superiore a 60giorni,
decorso il quale il contratto si intenderà sciolto
•Cosa sono i crediti deducibili: quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali
•È possibile che a seguito della dichiarazione di fallimento avvenga la continuazione
dell’attività d’impresa: si, se è autorizzata dal tribunale nella sentenza che dichiara il
fallimento
•Gli accordi di ristrutturazione: vincolano solo i creditori che vi hanno aderito