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Il diritto penale premoderno. Le matrici politico culturali del diritto penale moderno risalgono all'illuminismo settecentesco. Il pensiero illuministico ha elaborato un insieme di principi fondamentali che hanno segnato una svolta storica rispetto alla situazione penalistica dell'ancien regime. L'ambito dei fatti punibili era incerto dalla mancanza di una codificazione, dalla sovrapposizione di testi normativi eterogenei e dalle interferenze del potere esecutivo che prevaricava il potere giudiziario fino a rimpiazzarlo. Le pene corporali, nell'ambito delle sanzioni punitive, erano dominanti e la loro esecuzione assumeva modalità terroristiche. Tra le pene corporali veniva eseguita la condanna a morte per squartamento. Il processo era dominato dai principi del modello inquisitorio: segretezza, scrittura e assoluta preponderanza dell'organo di accusa. La situazione della giustizia criminale pre illuministica è stigmatizzata dal tratatista francese Helie: ''la legislazione aveva come unico principio la pubblica vendetta e il suo scopo era l'intimidazione.'' L'illuminismo penale. Il processo di modernizzazione del diritto penale è giunto a maturazione nell'ambito del pensiero illuministico. Hanno dato un contributo deciso soprattutto Bentham in Inghilterra, Montesquieu e Voltaire in Francia, Hommel e Feuerbach in Germania, Beccaria, Filangieri e Pagano in Italia. La premessa sta nello scopo di rendere il sistema penale uno strumento utile per prevenire i reati, per combaattere l'arbitrio giudiziario, per mitigare le pene evitando ingiustificati eccessi di sofferenza agli stessi condannati. I presupposti della riflessione penale illuministica affondano le radici nelle 2 concezioni che caratterizzano la filosofia politico giuridica dell'epoca: il contrattualismo e l'utilitarismo. Secondo il primo, le istituzioni statali traggono la loro legittimazione da un accordo liberamente stipulato tra i privati e sono finalizzate alla salvaguardia dei diritti naturali di ciascun singolo individuo. L'utilità sociale in questo caso è il risulto del soddisfacimento dei diritti individuali. Assume un ruolo fondamentale il principio di legalità. Secondo Beccaria, solo le leggi possono decretare le pene sui delitti. Traspare dalle parole di beccaria la connessione tra la predeterminazione legale dei delitti e delle pene, la certezza del diritto e la salvaguardia delle aspettative individuali di ciascuno. Quanto all'attività interpretativa predomina la preoccupazione di seguire il più possibile la discrezionalità dei giudici, i quali dovrebbero essere ridotti a semplici bocche della legge. Rispetto alla selezione legislativa dei fatti punibili, si afferma la tendenza a mantenere distinte le rispettive sfere della morale e del diritto. La teoria dei beni giuridici si laicizza. Sul terreno sanzionatorio emerge una duplice istanza: razionalizzare e umanizzare. L'ispirazione contrattualistica impone di bandire il terrorismo punitivo: ciascun cittadino, rinunciando ad una portzione di libertò, può delegare allo stato la funzione di punire solo negli stretti limiti in cui ciò sia necessario alla difesa della società dal crimine. La pena è irrinunciabile solo nella misura in cui sia necessaria o utile alla prevenzione della criminalità. L'efficacia preventiva è affidata alla prontezza della reazione punitiva, piuttosto che alla severità. Riscosse fortuna il libro Dei delitti e delle pene di Beccaria, con riferimento alla politica criminale razionale e moderna. Con riferimento alla situazione italiana dell'epoca, merita di essere ricordata la riforma leopoldina del 1786, introdotta nel granducato di toscana: questa riforma tradusse in realtà normativa i principi illuministici della mitigazione delle pene e del
rapporto di proporzione tra delitto e sanzione. Di matrice illuministica sono anche alcuni principi politico criminali contenuti nella dichirazione dei diritti dell'uomo redatta nel 1789 nella francia rivoluzionaria. L'art.5 eleva a criterio di criminalizzazione il principio della dannosità sociale, la legge non ha il diritto di proibire che le azioni nocive alla società, l'art.7 sancisce il principio di legalità, cioè nessuno può essere accusato o arrestato o detenuto che nei casi determinati dalla legge, l'art.8 afferma invece il principio della necessità delle pene e l'art.9 che sancisce il principio della presunzione d'innocenza. Il codice napoleonico del 1810 rappresentò il frutto di un compromesso tra la filosofia illuministica e la svolta autoritaria imposta dal cesarismo imperiale di Napoleone. La reazione anti-illuministica andò accentuandosi man mano che ci si inoltrava nel XIX secolo. La concezione penale illuministica viene attaccata nei periodi storici di risorgente autoritarismo. La nascita della moderna scienza penalistica italiana e la cosiddetta scuola classica. La scuola classica è composita e articolata e ricomprende correnti e studiosi anche distanti tra loro. La vera scienza del diritto penale dovrebbe occuparsi dei principi universali desumibili dalle verità di ragione o dalla natura delle cose,e trascurare tutto ciò che è mutevole nel tempo e che dipende dal capriccio dei singoli legislatori storici. La teoria del reato sviluppata nell'ambito della scuola classica si muove all'interno di un dualismo, se non di una contrapposizione tra il piano astrattamente teorico della verità di ragione e quello dei principi contenuti nel diritto penale positivo. La considerazione del reato come ente giuridico pone le basi della teoria generale del reato in senso moderno, l'illecito penale viene studiato come ente concettuale che assume rilevanza sub specie juris. Il quanto ente giuridico, il reato viene fatto consistere in un'azione umana che scaturisce dalla libera volontà di un soggetto moralmente responsabile o imputabile. La considerazione del reato come ente giuridico induce a incentrare la valutazione penalistica sul singolo fatto delittuoso, assunto nella sua gravità obiettiva commisurata all'importanza del diritto offeso. Quanto alla teoria della pena, la scuola classica non esibisce in realtà un indirizzo unitario. Buona parte degli autori ritengono che la concezione della pena più compatibile con la teoria del reato come ente giuridico sia quella retribuzionistica. Il principale rappresentante della scuola classica sviluppa la sua concezione della pena tenendo distinto il piano della valutazione etica da quello della valutazione giuridica. Lo scopo della pena non può essere la retribuzione morale, perchè la realizzazione della giustizia assoluta deve essere lasciata 'nelle mani di dio'. La scuola positiva. Questa scuola è rappresentagta da Cesare Lombroso, Ferri e Garofalo. L'aggettivo positiva evidenzia che si tratta di una corrente di pensiero la quale riceve la sua ispirazione dalla filosofia positivista maturata in europa nel II '800. Questa scuola si identifica col positivismo criminologico, con l'applicazione dei generali postulati del positivismo filosofico anche al campo specifico del diritto penale e della criminologia. Il reato viene concepito come fenomeno naturale, bio psicologico e sociale: cioè come azione reale di un uomo concreto, esposto all'influenza di fattori fisici, antropologici e sociali. Se il libero arbitrio è un'illusione metafisica, appaiono illusori anche il principio della responsabilitàà morale, l'idea di colpevolezza come rimprovero e la concezione retributiva della pena. Cesare Lombroso, iniziatore della scuola con l'opera l'uomo delinquente edita nel 1876, fu il sostenitore del determinismo biologico. Lombroso riferisce di avere avuto un'introduzione decisiva circa le cause della criminalità scoprendo una fossetta occipitale tipica degli stadi embrionali e degli animali inferiori.
sociologia criminale di sinistra mirante all'obiettivo di riformare la legislazione penale. La tendenza verso una forma di integrazione tra diritto penale e scienze sociali va regredendo man mano che ci si inoltra nel nuovo secolo. Questo processo regressivo è imputabile a più causa, riconducibili sia allo sviluppo del dibattito metodologico interno alla scienza penalistica, sia al mutamento del più generale contesto politico culturale. Il manifesto programmatico del nuovo indirizzo suole essere individuato nella prolusione al corso di diritto e procedura penale tenuta da Rocco il 15- 01 - 1910. la preoccupazione che muoveva Rocco era quella di recuperare l'identità della scienza penalistica quale disciplina giuridica simile ad altre discipline giuridiche. La prospettiva metodologica del tecnicismo ha avuto lunga vita ed è riuscita a dominare incontrastata fino agli anni 60. la letteratura penalistica italiana è stata caratterizzata da una produzione scientifica ispirata ai canoni del positivismo legalistico e di una dogmatica concettualistica incline alla ricostruzione sistematica dei principi del diritto penale positivo. Il movimento della nuova difesa sociale. Tale movimento ha avuto come obiettivo di ammodernare il diritto penale e il trattamento punitivo, recependo le indicazioni delle più evolute scienze criminologiche. Ma esso non è riuscito a sfociare in una dottrina unitaria e coerente, si è trattato di un movimento generico e scoordinato. La corrente radicale è quella che ha suscitato nella dottrina italiana minore eco. Le principale direttrici di questo programma consistono nella sostituzione del concetto di responsabilità penale ancorata alla realizzazione di una fattispecie di reato con quello di antisocialità soggettiva. Di orientramento più moderato è la corrente francese facente capo a Ancel, la quale è riuscita ad esercitare maggiore influenza a livello internazionale. Gli orientamenti attuali della scienza penalistica. Caratterizzata dalla fedeltà al tradizionale metodo tecnico-giuridico fino agli anni 50, la dottrina penalistica italiana torna ad allargare i suoi orizzonti a partire dalla metà degli anni
L'idea della protezione dei beni giuridici come scopo del diritto penale ritorna sulla scena del dibattito penalistico a partire dai primi anni 60 in germania e negli anni 70 in italia. Parte della dottrina, ripropone l'esigenza di tornare a un concetto pre positivo e critico di been giuridico: si tratta del tentativo di aggiornare la concezione di ispirazione liberale. Si sostiene che possano assurgere legittimamente a oggetto di tutela solo entità dotate di sostrato reale, come tali materialmente ledibili e corrispondenti a valori suscettivi di consenso diffuso. BENE GIURIDICO E COSTITUZIONE L'esigenza di prospettare criteri atti a impedire rischi di arbitrio da parte di un legislatore onnipotente, ha indotto la dottrina successiva a compiere un passo avanti: ad assumere cioè la costituzione a fondamento o a criterio di riferimento nella scelta di ciò che può legittimamente assurgere a reato. Si sono poste le basi di una teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico: questa impostazione persegue il duplice obiettivo di elaborare, da un lato, un concetto di bene giuridico che preesista alla valutazione del legislatore ordinario, ma di prospettare, dall'altro, criteri di determinazione del bene medesimo dotati di vincolatività nei confronti del legislatore penale. L'approccio costituzionale al concetto di bene giuridico muove da una rilettura delle norme che la costituzione dedica alla materia penale. Si possono richiamare:
costituzionali e il catalogo degli oggetti della tutela penalistica non deve sorprendere, se si considera la diversità di funzioni svolte da un testo costituzionale e da un sistema penale. CONCEZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA E NUOVE ESIGENZE DI TUTELA L’estensione della tutela ai beni di rilevanza costituzionale anche implicita, fa ritenere ammissibile l’eventuale tutela di beni non ancora emersi nel periodo in cui la costituzione ha visto la luce. RILEVANZA COSTITUZIONALE DEL BENE COME CRITERIO NECESSARIO L’idea di assumere a legittimi oggetti di tutela penale i soli valori dotati di rilevanza costituzionale, esplicita o implicita, non comporta l’ulteriore assunto che la rilevanza costituzionale del bene faccia sorgere l’obbligo di creare fattispecie penali finalizzate alla sua salvaguardia. Il riferimento alla rilevanza costituzionale offre solo un criterio di legittimazione negativa dell’intervento punitivo, nel senso che risulta delimitata l’area di ciò che non potrebbe mai assurgere a materia di reati. Soccorrono da un lato, i criteri della sussidiarietà e della meritevolezza di pena, cui va fatto ricorso per verificare se la tutela del bene sia assicurabile mediante tecniche sanzionatorie extrapenali e se il grado dell’aggressione a esso raggiunga una soglia tale da far apparire inevitabile il ricorso alla sanzione punitiva. Spetta al legislatore quale organo abilitato a mediare tra contrapposte esigenze suscettive di razionale e ponderato bilanciamento, la responsabilità ultima della decisione relativa all’anno e al quomodo dell’intervento penale. TEORIA COSTITUZIONALE DEL BENE GIURIDICO E ORDINAMENTO VIGENTE Il catalogo degli oggetti di tutela recepiti nel sistema penale vigente è lontano da soddisfare le pretese della teoria costituzionale dei beni giuridici fin qui esposta. Il problema della compatibilità con la costituzione delle figure di reato contenute nell’attuale ordinamento, può porti sotto una duplice angolazione visuale:
Il criterio della rilevanza costituzionale del bene, quale parametro atto a sindacare la legittimità degli oggetti della protezione penalistica, non è sempre così univoco e stringente da consentire controlli rigorosi: esso presenta un buon margine di elasticità soprattutto con riguardo ai casi di rilevanza costituzionale c.d. Implicita del bene giuridico, per cui un suo utilizzo da parte della corte potrebbe dar luogo a soluzioni opinabili ed esposte al rischio di una facile manipolazione. Non risultano casi di espressa recezione, da parte della corte, della teoria costituzionale dei beni giuridci negli stessi termini in cui essa viene proposta dalla più recente elaborazione dottrinale. Questo tipo di sindacato è stato più volte esercitato da parte della corte, talora in forma implicita o surrettizia e talaltra facendo leva su parametri di riferimento tipici del giudizio di costituzionalità: il modello di legittimità adottato si incentra sul rapporto tra la norma penale denunciata e l'esercizio di libertà costituzionalmente garantite. L'applicazione di questo modello ha dato luogo a pronunce inquadrabili sotto 3 diverse tipologie:
che corrispondono all'esercizio di libertà fondamentali garantite dalla costituzione, a meno che non si tratti di incriminazione poste a tutela di espliciti interessi-limite o di altri interessi dotati di rilevanza costituzionale. Dalla ridefinizione del bene giuridico come oggetto di tutela penale, discende che il legislatore non è legittimato ad incriminare l'immoralità in sé: e ciò non tanto perché la moralità non sia configurabile come bene, ma perché non è compito di un diritto penale di uno stato pluralistico conforme a costituzione educare i cittadini adulti. Sul versante delle direttive di tutela rivolte a dilatare l'area dei fatti punibili, va segnalata l'esigenza di rafforzare la salvaguardia di quei valori collettivi che la stessa coscienza sociale odierna vorrebbe più protetti. Ciò non equivale tuttabia a sottoscrivere senza riserve una pretesa funzione propulsiva del diritto penale, concepito non senza enfasi come una sorta di strumento che concorre alla realizzazione del modello e degli scopi di promozione sociale prefigurati dalla costituzione. RIDIMENSIONAMENTO DEL RUOLO DEL BENE GIURIDICO? Uno studioso celebre come Welzel ha sostenuto che il compito primario del diritto penale consiste nel formare gli atteggiamenti etico sociali dei cittadini, al fine di favorirne la disponibilità psicologica a rispettare le leggi: la protezione dei beni giuridici sarebbe un obiettivo indiretto, incluso nello scopo primario. Diverso è il discorso se, con l'accento posto sulla funzione formativa dell'atteggiamento interiore, si vuole mettere in evidenza il possibile meccanismo psicologico sotteso all'efficacia preventiva della norma penale: si tratta di una funzione di orientamento psicologico o culturale, finalizzata all'assolvimento del compito primario del diritto penale, che rimane quello di assicurare la tutela ai beni socialmente rilevanti. La riflessione sulla teoria del bene giuridico si è anche arricchita di apporti sociologici. Questi tentativi di approccio interdisciplinare sono sfociati in impostazioni di segno non univoco, mentre alcune tendono a una semplice integrazione della teoria del bene giuridico, altre ambiscono a rimpiazzarla sul terreno della legittimazione del diritto penale. Nell'ambito delle posizioni più radicali abbiamo Amelung e Jakobs. Il primo tenta di riproporre con l'ausilio della moderna teoria sociologica, la dottrina della dannosità sociale di ascendenza illuministica. Il reato quindi sarebbe definibile come un fatto socialmente dannoso. Secondo Jakobs invece l'idea della protezione dei beni giuridici trascura ciò che interessa al diritto penale. E cioè assumerebbe rilievo un comportamento da considerare quale accadimento significativo sul piano dell'interazione sociale. Nella procedura di una proficua integrazione tra teoria del bene giuridico e approccio sociologico si muove l'indagine di Hassemer. Lo sforzo teorico tende a dilatare l'orizzonte conoscitivo della teoria del bene giuridico, sino a ricomprendere in essa lo studio delle condizioni empiriche che ne dovrebbero assicurare il successo pratico. Questo tentativo ha tra gli obiettivi principali quello di individuare i fattori sociali che presiedono al processo legislativo di penalizzazione della condotta umana. Il dibattito teorico intorno ai presupposti di legittimazione del dirito penale moderno è andato negli ultimi anni evolvendosi lungo molteplici direttrici. I principi di sussidiarietà e di meritevolezza di pena. Si parla di carattere sussidiario del diritto penale per esprimere l'idea dello strumento penale come extrema ratio: il ricorso alla pena statuale è giustificato quando risulta, oltre che necessario nei termini già anticipati, anche conforme allo scopo. L'utilizzatore della sanzione penale è legittima nella misura in cui si riveli uno strumento promettente in vista di un'efficace tutela del bene giuridico, laddove invece la prospettiva della sanzione punitiva appaia sin dall'inizio inidonea a conseguire l'obiettivo perseguito, il ricorso ad essa appare
Questo triplice modo di operare del princio di frammentarietà è riconducibile allo stesso processo genetico delle fattispecie incriminatrici. La stessa tendenza alla riproduzione stereotipica delle forme di aggressione ai beni induce a configurare corrispondenti tipi di autore, ritagliaati sulla base di un reciproco condizionamento tra modalità di condotta e struttura psicologica dell'agente: il ladro, il truffatore... In questo rapporto quasi asmatico tra il fatto e il soggetto, il principio di frammentarietà funge da antidoto: la limitazione del controllo penale a specifici comportamenti garantisce rispetto alla tentazione di incentrare la valutazione penalistica tutta sulla personalità del soggetto, così evitandosi il rischio di costruire un diritto penale fondato sulla pericolosità soggettiva del tipo di autore. In una prospettiva di prevenzione generale, si è rilevato che la frammentarietà della tutela contrasterebbe con l'esigenza di reprimere tutti i comportamenti capaci di ledere il bene protetto, anche se non formalmente tipizzati. La stessa giurisprudenza non indulge verso interpretazioni estensive delle fattispecie incriminatrici. Dal punto di vista della prevenzione speciale si è osservato che la frammentarietà contrasta con l'esigenza di risocializzazione, quale obiettivo dell'esecuzione della pena: cioè, se la pena deve tendere non solo ad impedire la recidiva ma soprattutto a riorientare il reo secondo il sistema dei valori dominanti, sarebbe più coerente penalizzare tutte le condotte lesive dei beni assunti a punti di riferimento del processo rieducativo; in caso contrario, ci si troverebbe di fronte ad un'antinomia. Si tratta di una antinomia apparente. Risulta quindi ormai chiaro che il principio di frammentarietà rappresenta anch'esso un'ulteriore proiezione della concezione dello strumento penale come ultima ratio. Il principio di autonomia. Un orientamento teorico, risalente a Binding, attribuisce al diritto penale una funzione secondaria o accessoria e sanzionatoria: e cioè la sua funzione specifica consisterebbe nel rafforzare con la propria sanzione i precetti e le sanzioni degli altri rami del diritto. Questa teoria è stata in italia recepita soprattutto dal Grispigni, il quale l'ha riformulata attribuendo al diritto penale un carattere sanzionatorio. Ogni condotta costituente reato sarebbe sempre e in ogni caso vietata anche da un'altra norma di diritto privato o di diritto pubblico e ogni reato integrerebbe un illecito di natura non penale prima ancora di essere vietato dal diritto penale: la sanzione penale serve di completamento e di rafforzamento all'altra sanzione non penale, stabilita dalla norma giuridica che antecedentemente al diritto penale ha vietato la stessa condotta. La tesi del carattere sanzionatorio del diritto penale è oggi respinta, nella parte in cui pretenderebbe di disconoscere l'indubbia autonomia funzionale e tecnica dello strumento penalistico. Se la sanzione penale deve costituire l'extrema ratio cui ricorrere una volta esauriti tutti gli altri strumenti di tutela, ne deriva che il diritto penale non può precedere, ma può solo intervenire successivamente agli altri settori dell'ordinamento. Il diritto penale rappresenta la più antica forma storica di manifestazione del diritto e esso disciplina vari settori autonomamente e senza riferimento alle categorie degli altri settori dell'ordinamento. A prescindere dall'elemento storico, un dato è inconfutabile: e cioè, per potere procedere all'applicazione delle tipisce sanzioni punitive, il giudice penale di regola non è vincolato a precedenti valutazioni di altri giudici o autorità amministrative, per cui è indifferente che la sanzione penale sia preceduta o no da altri tipi di sanzione. Anche quando l'illecito penale è costruito su di un evento lesivo che fa da presupposto a illeciti extrapenali, la sua autonomia può riemergere sotto 2 profili.
Il primo profilo si ricollega al principio di frammentarietà non abbraccia qualsiasi lesione del bene protetto, ma rimane circoscritto a specifiche forme di aggressione tipizzate dalla fattispecie incriminatrice, per cui esso si caratterizza come illecito di modalità di lesione. In secondo luogo, anche quando il diritto penale richiama direttamente concetti e categorie propri di altri settori dell'ordinamento. Non è escluso che la norma penale possa limitarsi a sanzionare un precetto posto da altra norma, si consideri ad esempio la fattispecie di cui all'art.2630. Partizioni del diritto penale. Il codice penale è costituito da una parte generale e una speciale. La parte generale ricomprende la disciplina dei criteri, oggettivi e soggettivi, di imputazione del fatto delittuoso al suo autore, delle conseguenze giuridice del reato e di ogni altro elemento condizionante la punibilità. Tale suddivisione ha alla base esigenze di razionalità, completezza e semplificazione. La parte generale è di formazione relativamente recente e costituisce il risultato di un processo di astrazione teorica delle caratteristiche comuni ai singoli delitti e del consolidamento di alcuni fondamentali principi politico ideologici, di ascendenza illuministico liberale, relagtivi alla garanzia del sistema delle libertà del singolo nei confronti dell'autorità statale. I principi generali hanno per loro natura confini elastici e dunque abbisognano di un riferimento alle teorie della pena e alle concezioni dello stato. La parte generale diventa il meccanismo per mezzo del quale vengono tradotte nella prassi della parte speciale le nuove concezioni teoretico penali e teoretico statali senza che sia necessario modificare le leggi. La parte speciale è organizzata secondo un criterio sistematico che fa capo al concetto di bene giuridico di categoria, secondo il quale vengono ricompresi in uno stesso raggruppamento i reati che offendono un medesimo bene. Da un punto di vista funzionale, la parte generale predispone i principi generali comuni ai singoli delitti, ma è cieca rispetto alla sfera dei beni tutelati. Caratteristiche del codice Rocco. Il codice penale vigente, per quanto emanato in epoca fascita, non appare permeato dall'ideologia del regime che ad esso diede vita: la ricerca delle sue ascendenze politico ideologiche e culturali rimanda a influenze e filoni diversi. Il catalogo delle fattispecie di parte speciale rispecchia quello ereditato dalla tradizione penalistica liberale, con la differenza però che il legislatore del 1930 inasprisce il trattamento sanzionatorio. Si colloca anche l'insieme dei principi racchiusi nella parte generale. È vero che sussistono numerosi indici di un rigorismo repressivo dettato dall'intento di assegnare allo strumento penale la funzione di rappresentare lo stato fascista come stato forte anche nella lotta contro la criminalità. Sul terreno delle conseguenze sanzionatorie, la novità più rilevante è però rappresentata dall'introduzione delle misure di sicurezza, in aggiunta o in sostituzione della pena (sistema del doppio binario). Codice Rocco, interventi riformatori e legislazione speciale. Per capire qual è il ruolo di questo codice, bisogna tenere presente che il testo originario del 1930 ha subito una serie progressiva di potatute ed innesti. I PRINCIPALI INTERVENTI RIFORMATORI Col d.lg.lgt. 14 Settembre 1944 n 288 sono state reintrodotte:
A titolo esemplificativo, si ricorda l'introduzione dei nuovi reati di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, dell'associazione di tipo mafioso, dello scambio elettorale politico mafioso, delle manovre speculative su merci, delle nuove fattispecie di riciclaggio, creati per sopperire a esigenze emergenti nei settori rispettivi dell'ordinamento costituzionale, dell'ordine pubblico e dell'economia pubblica. La parte speciale del codice ha subito innovazioni per effetto della riforma dei reati sessuali, e dell'introduzione dei reati in materia informatica e di sfruttamento sessuale dei minori. Più di recente sono stati introdotti il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di pornografia virtuale, di atti persecutori ed è stato inserito nel corpo del codice. La creazione di nuove figure di reato assolve anche ad una funzione simbolico espressiva, nel senso che serve a rassicurare l'opinione pubblica sull'impegno dello stato a combattere determinati fenomeni antisociali. Dall'altro alcune caratteristiche proprie della legislazione dell'emergenza, cioè della legislazione emanata per fronteggiare il fenomeno terroristico e mafioso, hanno finito con l'estendersi anche alla parte speciale del codice, rischiano di determinare un indebolimento di quegli stessi principi garantistici di cui anche il codice rocco è in qualche misra espressione. PARTE SPECIALE DEL CODICE E LEGISLAZIONE PENALE COMPLEMENTARE La parte speciale non contiene tutta l'area di ciò che risulta sanzionato. Il catalogo dei beni contemplati nel codice rappresenta ben poco rispetto alla mole delle fattispecie penali previste dalle leggi penali speciali o complementari. Questa sproporzione non è solo quantitativa ma anche qualitativa perchè non trova ancora collocazione nel codice, come corpus dei reati fondamentali, la tutela di beni collettivi dotati di rilevanza sociale: si pensi ad es alle leggi speciali in materia di tutela dell'ambiente, del territorio, degli alimenti. All'inserimento della tutela di alcuni beni nella aprte speciale del codice si oppongono ragioni di tecnica legislativa. Ricollocando nel codice norme già inserite nelle leggi speciali, si finisce col recidere il rapporto con le disposizioni extra penali spesso presupposte dalla tutela penale, onde potrebbe risultarne pregiudicata la stessa comprensibilità della disposizione coinvolta. Secondo un'opinione radicale, anche nell'ambito del diritto penale si assisterebbe all'insorgere di una tendenza alla decodificazione, analoga a quella già manifestatasi nel diritto civile: in questo senso emergerebbe una tendenza alla degradazione del codice rocco da fonte principale e comune delle norme penali a fonte integrativa e sussidiaria. Il codice rocco, secondo un'altra opinione, non avrebbe subito alcun processo di decodificazione analogo a quello verificatosi in ambito civilistico e potrebbe essere considerato al centro dell'intero sistema penale, seppure con correttivi apportati dalla giurisprudenza costituzionale e con innovazioni legislative che ne hanno alterato il disegno. Anche se le leggi complementari contengono sotto sistemi penali dotati di logiche peculiari alle materie affrontate, è pur vero che le regole relative quasi mai si pongono in contraddizione o in alternativa ai principi generali di matrice codicistica, in modo tale da dar vita a dei microsistemi penali del tutto autonomi e non comunicanti. Altro discorso è invece riconoscere che le modificazioni subite hanno finito col trasformare il codice rocco in uno strumento adattabile agli usi più svariati: a seconda delle convenienze del momento, se ne è rivendicata l'idoneità a tutelare l'ordinamento democratico. Ora, misurare la reale efficacia di un sistema codicistico pur piegabile a nuovi scopi, non è operazione da compiere solo in astratto: occorrerebbe tra l'altro disporre di un corredo di
conoscenze di natura empirica, mancante a causa dello stato di arretratezza in cui versa la scienza della legislazione in italia. CAPITOLO 2- LA FUNZIONE DI GARANZIA DELLA LEGGE PENALE CASO 1. In una giornata molto calda un uomo, per ricevere refrigerio, si immerge nudo in una fontana di Hyde Park. Denunciato,è chiamato a rispondere penalmente per la violazione delle norme che proibiscono di indossare abbigliamenti contrari ai buoni costumi (aneddoto giuridico inglese). PRINCIPIO DI LEGALITA' E PENSIERO ILLUMINISTICO Il principio di legalità ha una genesi politica. La sua matrice risale alla dottrina del contratto sociale e si giustifica con la conseguente esigenza di vincolare l'esercizio di ogni potere dello stato alla legge. Il pensiero illuministico, proteso ad eliminare gli arbitri ed i soprusi dello stato assoluto, si fa assertore in chiave garantistica del vincolo del giudice alla legge quale corollario del principio della divisione dei poteri. L'idea della tutela dei diritti di libertà del cittadino verso il potere statuale si esprime nel divieto di retroattività della legge penale: agli illuministi appare lesivo di tali diritti punire successivamente un'azione la quale, nel momento in cui viene commessa, non è ancora penalmente sanzionata, anche se risulta già contraria alla morale o al diritto. Tale divieto ha trovato riconoscimento formale nelle costituzioni di alcuni stati nordamericani, nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. GIUSTIFICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA NELLA IMPOSTAZIONE DI FEUERBACH La traduzione in termini giuridico penali del fondamento politico del principio di legalità avviene ad opera di Feuerbach, il qualo lo canonizza con la formula nulla poena sine lege e lo racconda al problema del fondamento della pena, ravvisato nella prevenzione generale attuata mediante coazione psicologica: cioè, se la minaccia della pena deve funzionare da deterrente psicologico nel distogliere dal commettere reati, è necessario che i cittadini conoscano prima quali sono i fatti, la cui realizzazione comporta l'inflizione della sanzione. Bisogna al contempo guardarsi dal rischio di privilegiare la giustificazione tecnica del principio di legalità, sottovalutandone così la dimensione ideologico politica. Nei regimi autoritari l'istanza della legalità continua ad essere giustificata proprio in base a considerazioni di ordine tecnico giuridico. L'art.25.2 cost dispone che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. L'art.1 del codice penale statuisce che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. La disposizione costituzionale non può non avere un contenuto significativo corrispondente a quello della disposizione codicistica: se è vero che il legislatore costituente del 1948 si proponeva di reintrodurre tutte le garanzie politiche dei diritti di libertà proprie della tradizione liberal democratica, sarebbe contraddittorio ritenere che nel procedere alla costituzionalizzazione del nullum crimen sine lege egli non intendesse recuperarne tutte le dimensioni garantistiche. Il significato di garanzia del principio di legalità e le tensioni conflittuali che la sua osservanza può sollevare, sono evidenziate dal caso 1. il comportamento dell'uomo, rientra, ad una considerazione basata sulla ratio di tutela, tra le condotte che la norma incriminatrice dovrebbe reprimere. I 4 SOTTOPRINCIPI IN CUI SI ARTICOLA IL PRINCIPIO DI LEGALITA' Il principio di legalità ha come destinatari sia il legislatore che il giudice e si articola in 4 sotto principi. Questi sotto principi sono:
Nell'ordinamento italiano il principio della riserva di legge non è stato inteso del tutto in linea con la motivazione ideologica ad esso sottesa, ma sono prevalse interpretazioni ispirate alla preoccupazione di conservare buona parte dell'ordinamento penale esistente anche se ereditato dal precedente regime politico. Si è tentato di ridimensionare il valore della riserva, degradandola a relativa: in questo senso si è ritenuta ammissibile e legittima costituzionalmente, la partecipazione di fonti normative secondarie (regolamenti) alla creazione della fattispecie penale. LE DIVERSE VERSIONI DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA ASSOLUTA Secondo una prima formulazione elastica, il carattere assoluto della riserva di legge non implica l'esclusione del concorso del potere normativo secondario nella configurazione del modello di reato. Per giustificare l'assunto si è sostenuto che, allorché un elemento di fattispecie è determinato tramite il rinvio ad un regolamento, la fonte regolarmente degrada a mero presupposto di fatto; il regolamento quindi non viene in rilievo quale fonte normativa, ma come fatto tra i fatti. Alla stregua di una II impostazione, la riserva assoluta esclude che il legislatore possa attribuire il potere normativo penale ad una fonte di grado inferiore. Il rigore della riserva assoluta, da condividere nella sua istanza ideologica, non lo è più nel contesto di uno standard normativo come quello attuale. AMMISSIBILITA' DI UN APPORTO TECNICO DA PARTE DI UNA FONTE NORMATIVA SECONDARIA La possibilità di un intervento in chiave integratrice della fonte normativa secondaria tende anche ad evitare l'attività concretizzatrice della giurisprudenza, la quale si affida a parametridi valutazione non sempre univoci. Dal momento che la linea di confine tra discrezionalità tecnica e valutativa è fluida e incerta, anche la concezione qui sostenuta non risulta del tutto rassicurante. Ciò non impedisce di riconoscere che nell'attuale momento storico, contrassegnato da gravi crisi e disfunzioni dell'istituzione parlamentare, essa finisce col garantire meglio la sostanza ideologica del principio di riserva di legge. Il concetto di legge nell'art.25.2 cost. E nell'art.1 c.p. Il concetto di riserva di legge rinvia alla legge in senso formale, cioè all'atto normativo emanato dal parlamento ai sensi degli artt.70-74 cost. Vi è da chiedersi se la riserva di legge postuli l'esistenza di una legge in senso formale, ovvero se siano ammissibili come fonti del diritto penale anche le leggi in senso materiale: cioè decreti legge e leggi delegate. Facendo leva su di un approccio giuridico formale che riflette la gerarchia delle fonti fissata dal legislatore costituente, la dottrina dominante annovera sia il decreto delegato, sia il decreto legge tra le legittime fonti di produzione di norme penali: cioè posto che lo stesso ordinamento costituzionale riconosce a tali atti normativi efficacia pari a quella delle leggi ordinarie, se ne deduce la loro rilevanza anche in materia penale. La prima legge delegata si pone con la legge delega nello stesso rapporto in cui si pongono le fonti normative secondarie nei confronti di una legge che si limiti a configurare il precetto sostanziale, rinviando per la sua concretizzazione a fonti subordinate: onde risultano così eluse le stesse garanzie implicite nella riserva della competenza penale al parlamento, consistenti anche nel permettere effettivamente alle minoranze di sindacare le scelte di criminalizzazione operate dal legislatore. LEGGE REGIONALE
La dottrina dominante e la quasi unanime giurisprudenza costitzionale escludono dal novero delle fonti la legge regionale nelle ipotesi sia di competenza esclusiva, sia di competenza concorrente ex art.117 cost. A sostegno di tale esclusione si adducono diversi argomenti: