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Il diritto ecclesiastico comprende le norme che riguardano il fattore religioso. Si distingue dal diritto canonico -> diritto che comprende le norme secondo le quali è organizzata la società. ORDINAMENTO CANONICO: ordinamento confessionale, fa capo alle diverse confessioni religiose prese in considerazione. Ha un particolare sistema delle fonti, le norme rimandano al diritto divino. Un tempo fu negata la originarietà delle norme dell'ordinamento canonico per cui solo lo Stato era titolare del potere coattivo e poteva emanare norme giuridiche. Ciò fu negata dai fautori della teoria della statualità del diritto, che ritenevano che la norma giuridica fosse costituita da 2 elementi: precetto e sanzione. (la sanzione in realtà è solo un aspetto accidentale, quindi può mancare). La teoria della statualità del diritto si sostituisce con la teoria della socialità del diritto | In uno stesso territorio può coesistere una pluralità di ordinamenti giuridici in rapporto tra di loro. CARATTERE ORIGINARIO ORDINAMENTO CONFESSIONALE: ART.7.1 :''stato e chiesa sono nel proprio ordine indipendenti e sovrani.
- PATTI LATERANENSI: 2 protocolli internazionali stipulati nel 1929 tra lo Stato italiano e la e la chiesa cattolica. E un altro protocollo **la convenzione finanziaria
confessione islamica, con la quale non è stato possibile nessuna intesa perché manca una rappresentanza unitaria. ART.19: ''tutti hanno il diritto di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o collettiva, di esercitarne il pubblico o il privato culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.'' *FONTI STATUALI rinvenibili nei settori dell'ordinamento statuale. *FONTI REGIONALI anomalia. La modifica all' ART.117 ha previsto che le norme riguardanti i rapporti stato-chiesa, competono al legislatore e sono escluse dalla competenza regionale. Il legislatore regionale emana norme riguardo la tutela, la valorizzazione e la fruizione di beni culturali che costituiscono il patrimonio per il culto. *FONTI DIRITTO COMUNITARIO stessa anomalia. ART.11 Trattato di Amsterdam rinvia alla competenza del legislatore statuale la regola mentazione dei rapporti tra gli stati membri e le confessioni religiose. ESEMPIO: regolamento 2201/2003 sul riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche in materia matri moniale all'interno dello spazio europeo. Prevede che le sentenze provenienti dai tribunali ecclesiastici siano riconducibili negli altri stati. Il primo dei rapporti stato-chiesa fu il CESAROPAPISMO. Nella società romano-pagana non vi era distinzione tra la civitas e la funzione culturale. I romani distinguevano un ius privato e un ius publico. IUS SACRUM era riferibile allo ius publico. Il cristianesimo istituì il PRINCIPIO DEL DUALISMO dei poteri che troverà la sua prima formulazione nella formula di Gelasio I, secondo cui l'unione tra il potere civile e quello religioso prosegue con l' editto di Tessalonica con cui la religione cristiano-cattolica viene proclamata religione di stato. Gli imperatori romani esercitano una serie di competenze in materia ecclesiastica e ciò in ambito legislativo, esecutivo e giudiziale. Funzione legislativa: il concilio (assemblea deputata a produrre norme rilevanti CANONES ) legiferava su concessione dell'imperatore. I canones approvati dal concilio (organismo le gislativo della chiesa), non assumevano valore di legge se non in quanto fossero stati promulgati dall'imperatore, il quale promulgava anche i canones rendendoli vincolanti. Funzione esecutiva: l'imperatore interveniva sulle nomine dei titolari degli uffici ecclesiastici, riservan dosi il bene placitum per la nomina degli ufficiali ecclesiastici. Funzione giudiziaria: l'imperatore convoca i tribunali ecclesiastici sotto forma di sinodi ( tribunali eccle siastici) e stabilisce la competenza per materia. Il sistema che continua a reggere i rapporti tra impero e papato è quello del cesaropapismo. Per Giustiniano il papa era un funzionario dell'impero. L'imperatore riserva a se la qualifica di sacerdos et imperator. Con la caduta dell'impero romano d'oriente il cesaropapismo viene mutuato, questo sistema si estende agli stati slavi fino alla crisi dell'impero zarista. Occidente: il cesaropapismo viene restaurato nell'impero franco-carolingio. Carlo Magno 810 indirizza una lettera al pontefice in cui indicava di voler difendere la chiesa. Costituisce il rovescio del cesaropapismo. Accenna al sistema teocratico, dove
Si distingue un giurisdizionalismo confessionista , quel sistema di rapporti in forza del quale il sovrano rivendica diritti e concede lo status giuridico di confessione di stato, da un giurisdizionalismo liberale, capovolgimento dei principi su cui si fondava il giurisdizionalismo classico, è liberale perché lo stato liberale ha come presupposto il principio in forza del quale viene asserita la libertà di tutti i culti, che per il passato era sconosciuto. SEPARATISMO sistema di rapporti che è un non sistema perché volto a deistituzionalizzare le relazione fra lo stato e la chiesa. L'idea separatistica viene avanzata per 2 fini: -uno riguarda l'ottenimento, il raggiungimento dell'indipendenza della chiesa dallo stato -uno riguarda l'ottenimento di una maggiore indipendenza dello stato dalla chiesa. La prima finalità è fatta dagli anabattisti in Germania e dai congregazionalisti in Inghilterra. Il maggiore teorico dei congregazionalisti fu Milton (totale indipendenza dallo stato) I cattolici liberali francesi, come Montalamber , proposero l'abolizione del regime concordatario in vigore in Francia. Montalamber fu ripreso da Roma per le idee e gli scritti e pubblico l'opera ''libera chiesa, libero stato''. L'altro fine riguarda l'autonomia dello stato dalla chiesa, venne attuato in Francia. SEPARATISMO AMERICANO: maggior tecnico Ruggero Williams. | | | Propose l'abolizione della religione dello stato. | Ritiene che lo stato in quanto ente collettivo non possa | professare una religione. La religione può essere | professata dai singoli. | Questo sistema non laicizza le strutture confessionali, pretende di assoggettarle al diritto comune, cioè, rifiutato il principio di una religione dello stato, ritiene che tutti gli enti ecclesiastici debbano essere trattati alla stregua del diritto comune. PRIMO MOENTO: si pretese di estendere alle confessioni religiose le norme delle trust corporation CON IL TEMPO: questa impostazione subì variazioni, si crearono figure giuridiche speciali. La giurisprudenza federale americana applica il diritto interno delle confessioni religiose per dirimere controversie tra i membri e le strutture gerarchiche delle singole confessioni religiose. REGIME DI SEPARAZIONE IN FRANCIA 1905 ''LOUA DI SEPARAZION'' | | | -Abolisce il sistema concordatario instaurato | con l'accordo napoleonico del 1801. | -Toglie il riconoscimento civile agli enti | ecclesiastici vescovali | -Dispone la nazionalizzazione dei beni | appartenenti a questi enti. | Implica la laicizzazione delle strutture confessionali, vengono private della soggettività giuridica. Veniva disposto che i beni conservati, cioè destinati al culto, fossero assegnati a delle associazioni di fedeli rette dal principio democratico.
AMERICA: la casistica giurisprudenziale e la legislazione si è adattata alle situazioni delle singole confessioni religiose, la legge pretende che gli enti confessionali snaturino la loro originaria conformazione e si trasformino in associazioni rette sulla base del principio democratico e maggioritario. Questo portò ad un dissidio con la chiesa cattolica ANNI 20: le autorità ecclesiastiche proposero di istituire fondazioni che sostituivano le associazioni. Fondazioni che promanano dalla confessione religiosa, che mantengono la loro originaria scrittura e che gestiscono i beni destinati al culto. Durante il 2° conflitto mondiale, le leggi del maresciallo Petàin, restituiscono la soggettività giuridica a quegli enti ai quali era stata negata dalla legge di separazione. SEPARATISMO SOVIETICO: forma di rapporti stato- instaurata nella ex unione sovietica. | Si ispira alla concezione marxista. ART.124 consacra la libertà | di propaganda anti-religiosa. | Comincia a dar vita a misure che implicano un'ingerenza negli interna corporis delle confessioni religiose e in quella cattolica nella specie che è la più numerosa. Il principio separatista viene temperato dal regime concordatario in alcuni stati ( Polonia, Jugoslavia), in cui vigono dei sistemi di tipo concordatario. Tra 1989 e 1991 con la caduta del comunismo e la crisi del sistema separatista sovietico e del separatismo ateista, la costituzione della repubblica federale russa del 1993 il cui ART.14 rifiuta il principio del confessionismo e afferma quello della separazione tra i 2 ordini. Questo principio subirà delle smentite a partire dalla legge del 1996 che stabilisce un regime differenziato per le diverse confessioni religiose. SISTEMA DI COORDINAZIONE/CONCORDATARIO: cardine di questo sistema è il PRINCIPIO DEL DUALISMO DEI POTERI. | Tale ideale dualistico rivive nell' ART.7 in cui è detto che lo stato e la chiesa sono indipendenti e sovrani nel proprio ordine. E' vero quindi anche che vi sono altre materie che si possono definire di competenza mista o comune RES MIXTAE | Postulano il principio della cooperazione. Lo strumento usato per dare attuazione a questo sistema di rapporti stato-confessioni è il CONCORDATO. Sistema di coordinazione senza che vi sia un concordato: Cile. ART.7.2: sancisce che i rapporti tra stato e chiesa cattolica sono regolati dai patti lateranensi, i quali valgono a definire quel complesso di protocolli internazionali di cui fa parte il concordato. Il CONCORDATO LATERANENSE è lo strumento al quale l'ART.7 fa riferimento per la regolamentazione dei rapporti tra stato e chiesa cattolica. Diverse teorie circa la natura giuridica di questo istituto:
- TEORIA CURIALISTA : il concordato è una Lex Particularis, cioè una legge particolare emanata dal pontefice e volta a regolamentare alcuni aspetti che ritiene di sua specifica conoscenza. Il concordato viene inteso come una legge privile
concordato ad opera dei soggetti implica l'esecutività dell'accordo anche nell'ambito dell'ordinamento interno alla chiesa.
2. ORIENTAMENTO DUALISTA: l'ordinamento statale. L'accordo che sorge nella comunità internazionale diventa vincolante per i destinatari attraverso lo strumento della legge di ratifica. PRINCIPIO DUALISTICO: principio cardine del sistema dei rapporti stato-chiesa in Italia. In riferimento all' ART.7.1: la chiesa è indipendente e sovrana, vi è un ambito di materie rispetto alle quali lo stato non può intervenire autoritativamente. Con il termine ORDINE: -ART.7 si intende far riferimento ad una serie di attività che si volgono all'interno dell'ordinamento dello stato, rispetto alle quali la chiesa è libera di emanare propri provvedimenti. -Si intende riconoscere il carattere originario e primario dell'ordinamento canonico. -Il legislatore costituente intende per ordine l'ordinamento che fa capo alla chiesa cattolica. MATERIE MISTE: postulano il principio della cooperazione/collaborazione. Rispetto ai rapporti tra stato e chiesa, la cooperazione ha trovato applicazione attraverso lo strumento giuridico del concordato. ART.7.2: dice che i rapporti tra lo stato-chiesa cattolica sono regolati sulla base dei patti lateranensi. Vi è un riferimento al concordato del 1929 l'unico in cui si fa riferimento ad un protocollo di tipo internazionale. Attraverso una lettura dell' ART.7.3, che afferma che le modifiche dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale, si dovrebbe ritenere che le norme contenute nella legge di autorizzazione e di ratifica del concordato, fossero state costituzionalizzate, quindi dove lo stato fosse intervenuto a modificare queste norme allora sarebbe stato necessario per modificare la legge di ratifica procedere ad una revisione costituzionale, PRIMA TESI: le norme del concordato sono considerate come norme inglobate nella costituzione. Tuttavia si poneva il problema di stabilire la compatibilità di queste norme rispetto al nuovo sistema di principi costituzionali. Questo problema della compatibilità passò al vaglio della corte costituzionale, la quale si è pronunciata in materia in 2 occasioni. La corte era chiamata a risolvere una prima questione: a vagliare la compatibilità delle norme pattizie rispetto al nuovo sistema costituzionale. Ebbe ad affermare come le norme nella legge di ratifica del concordato fossero assoggettabili al sindacato di legittimità costituzionale. | Le norme non erano state inglobate nella costituzione e la corte avrebbe potuto procedere ed estendere il sindacato di legittimità anche sulle norme del concordato. La corte sostiene il proprio sindacato in ordine alla conformità costituzionale. | Può esplicare il proprio sindacato in ordine alle norme contenute nel concordato del 1929 riferendosi ai principi dell'ordinamento costituzionale, quelli che integrano la costituzione materiale.
Garanzia costituzionale del concordato: l' ART.7 ha prodotto diritto nel senso di equiparare la legge di ratifica del concordato alle leggi costituzionali. | La corte costituzionale deve individuare un parametro di legittimità che ha una posizione sovraordinata anche rispetto alla costituzione formale. | Problema di gerarchia delle fonti. Legge di ratifica è equiparata ad una legge costituzionale->necessità di trovare principi supremi dell'ordinamento che valgano come parametro per vagliare la costituzionalità della legge di ratifica del concordato. | GARANZIA COSTITUZIONALE delle norme contenute nel concordato. | La corte di volta in volta doveva dire quali sono i principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Altro problema riguarda le modifiche apportate ai patti lateranensi. ART.7.3: ''le modifiche dei patti accettati dalle 2 parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale''. Nel 1984 è intervenuta una modifica al concordato del 1929 senza che sia stato necessario ricorrere al procedimento di revisione costituzionale. QUESTO perché quelle modifiche sono state pattuite tra le parti. Si trattava di aggiornare il protocollo del 1929 alle nuove esigenze del sistema costituzionale. PROBLEMA capire se la garanzia di cui fruiva la legge di ratifica del concordato, il trattato e la convenzione finanziaria, fosse estendibile alle norme del 1984. DUE TESI:
1. L'accordo del 1984 sarebbe protetto, cioè garantito in base al principio internacional- concordatario dello stare partis. Quindi qualsiasi modifica unilaterale del patto, del concordato comporterebbe una responsabilità anche nel diritto internazionale, perciò qualsiasi violazione interna del concordato si riverbera sul piano del diritto internazionale. Questi nuovi accordi risultano ancora coperti ex ART.7. 2. L' ART.7 si occuperebbe dell'esistente tralasciando ciò che sarebbe accaduto dopo: ha cristallizzato la situazione del 1948. L'accordo risulta garantito costituzionalmente ex ART.10 , facendo riferimento ai principi dell'ordinamento internazionale, opera il riconoscimento costituzionale dei principi del diritto internazionale, tra cui va annoverato il principio 'pacta sunt servanda'. La corte ha ritenuto, nella sentenza 203/1989 e poi nella 14/91 , che il giudizio di legittimità non avviene comparando le norme contenute nell'accordo con le norme della costituzione formale, ma facendo riferimento ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale, riconoscendo che anche i nuovi accordi sarebbero garantiti costituzionalmente ex ART.7. La dottrina affermò che si trattasse di un accordo diverso da quello del 1929. In realtà il nuovo accordo si autoqualifica e si definisce come modifiche del concordato lateranense. Il principio della bilateralità pattizia si ritrova anche nell' ART.8.3. Vi è dunque un parallelismo tra questa norma e l' ART.7 , ma abbiamo anche delle distinzioni. Prima distinzione: da una parte vi è la singolare concessione fatta dal legislatore costituente alla confessione maggioritaria e dall'altra la condizione giuridica segnata dal legislatore alle confessioni religiose diverse dalla religione cattolica.
Degradare le confessioni religiose, prive di una normazione scritta, ad associazioni di fatto, contrasterebbe con il principio della libertà organizzativa (ART.8) secondo cui le confessioni religiose hanno facoltà giuridica. L'associazione religiosa può essere parte di una confessione religiosa. L' associazione religiosa diventa confessione religiosa quando si distacca dalla confessione religiosa da cui essa promana acquistando autonomia e indipendenza da ogni altra confessione e quando si autonomizza e acquista una visione originale del mondo. Lo Stato dovrà valutare che si tratti di una formazione sociale dotata di un assetto normativo-istituzionale. Soltanto se ricorrano questi presupposti, si ritiene che la confessione religiosa sia anche abilitata a concludere intese con lo stato. Le confessioni religiose danno vita a degli ordinamenti giuridici primari. NATURA GIURIDICA DELLE INTESE. UNA PARTE DELLA DOTTRINA: ritiene che l' ART.8 avrebbe riconosciuto il carattere originario agli ordinamenti confessionali. Questi ordinamenti non sono subordinati allo stato e questo farebbe sì che i rapporti tra stato e confessioni religiose si pongano nell'ambito di un diritto terzo, che sorge di volta in volta dall'incontro della volontà dello stato con quella delle confessioni religiose interessate. Questi rapporti si troverebbero nell'ambito di un diritto terzo. ALTRO ORIENTAMENTO: le intese sono presupposti politici della legge che regolamenta i rapporti con una determinata confessione religiosa ( ART.8.3 ''rapporti tra stato e confessioni religiose sono regolati per legge''). Queste intese investono la responsabilità dell'esecutivo che stipula un'intesa con una confessione. Parte della dottrina ritiene che le intese sarebbero atti di diritto interno, perché non tutti gli ordinamenti confessionali sono ordinamenti giuridici primari, ma subordinati. ART.8.2-> principio della libertà organizzativa delle confessioni religiose. PROBLEMA: La mancanza dell'organizzazione, anche per propria scelta, nelle organizzazioni confessionali, determina anche la inesistenza della confessione religiosa? La confessione religiosa ex ART.2 ha una propria consistenza, rileva giuridicamente quando la confessione si struttura in vista della stipula di una intesa. Lo stato si disinteressa del sorgere o del morire di una confessione quando essa rimane una formazione sociale di fatto. Solo le confessioni che hanno un'organizzazione hanno l'aspettativa a stipulare un'intesa ex ART.8. In merito alla procedura per la stipula di queste intese occorre individuare 2 fasi. L' ART.8 ha avuto attuazione dal 1948 per la stipula di una prima intesa con una confessione religiosa non cattolica, si trattava della TAVOLA VALDESE, ossia l'ente esponenziale della confessione religiosa Valdese. La prima fase di attuazione coincide quindi con la stipula della intesa con la chiesa valdese. Si era inoltre optato per una legge di esecuzione dell'intesa stessa. La scelta della legge di approvazione al posto della legge di esecuzione e di ratifica sfuma il carattere dell'intesa come atto di diritto esterno allo stato. Le leggi di approvazione rivestono, nella gerarchia delle fonti, un posto peculiare, sono fonti che potremmo definire atipiche e hanno una forza passiva rispetto alla abrogazione e alla deroga diversa da quella delle leggi ordinarie. Si parla di una LEGGE ORDINARIA RINFORZATA | Non è né derogata né abrogata. L'intesa diventa il presupposto di costituzionalità della legge che regolamenta i rapporti tra stato ed una confessione religiosa. E' una legge atipica, a forza passiva rinforzata e compete all'assemblea legislativa nella sua totalità.
La seconda fase coincide con il decreto del Presidente del consiglio del 1985 che regola il procedimento per la stipula delle intese. Secondo questo decreto la competenza ad avviare le trattative di una intesa con una confessione è del Sottosegretario alla presidenza del consiglio. Il decreto del presidente prevede la istituzione di una commissione allo scopo di predisporre il testo di intesa. Questa commissione sarà integrata da 4 esperti designati dalle rappresentanze confessionali. Si hanno dunque dei membri che hanno una loro stabilità e altri che entrano a far parte della commissione i quali vengono designati dalle rappresentanze. Le procedure per la stipula delle intese si sono cristallizzate. L'intesa viene sottoscritta dalle parti coinvolte ( ex parte status Presidente del consiglio; ex parte ecclesie organo di rappresentanza), il governo presenta alle camere il progetto di legge di approvazione dell'intesa. | Dovrà approvare l'intesa nel suo complesso. Si discute in dottrina se la libertà religiosa sia garantita attraverso la stipula delle intese piuttosto che attraverso una legge generale e che l'intesa non ha un carattere privilegiario, cioè non è un privilegio il fatto che dei gruppi confessionali possano ottenere una normativa più favorevole attraverso il ricorso all'intesa e alla legge di approvazione. Parlando di leggi bilateralmente pattuite intendiamo una normativa speciale che si differenzia dalla normativa comune, cioè quella prevista unilateralmente dal legislatore. ENTI ECCLESIASTICI. La libertà religiosa è una libertà che si esplica nella sua individualità e collettività. Questo è un diritto che si esercita all'interno di formazioni sociali a finalità religiose. Tutto ciò ha la sua base nell' ART.. anche se possiamo trovarlo in altre norme costituzionali come l' ART.7-8 , che affermano dei principi particolari, vi sono comunque altre disposizioni come l' ART.19-20, che prendono in considerazione l'aspetto che riguarda l'organizzazione di base delle confessioni religiose. ART.20 stabilisce il divieto di trattamento in pejus delle istituzioni a carattere ecclesiastico. A questo riguardo occorre distinguere tra istituzioni/associazioni ecclesiastiche e altri enti con una finalità di culto. Bisogna anche distinguere tra enti di diritto comune ed enti di diritto speciale. ENTI DI DIRITTO SPECIALE: quelli che appartengono alla struttura organizzativa delle confessioni religiose, ai quali in base all' ART.831 CC si applicano le leggi speciali. Il codice civile stabilisce che agli enti ecclesiastici si applica una legislazione speciale, emanata su base bilaterale con le diverse confessioni. Vi sono, mentre, altri enti che sono espressione dell'autonomia privata dei fedeli che appartengono a queste confessioni. Bisogna considerare enti di diritto comune. L' ART.10 L.222/1985 regolamenta la condizione giuridica degli enti ecclesiastici civilmente | riconosciuti appartenenti alla confessione cattolica e prevede che, laddove un | ente ecclesiastico non possa ottenere il riconoscimento ai sensi della | legislazione speciale, rimanga assoggettato alla legislazione civilistica comune. | Anche questi enti, pur essendo assoggettati alla legislazione comune, soggiacciono al controllo dell'autorità ecclesiastica circa determinati aspetti. La materia della assistenza e della beneficienza era regolata dalla Legge Crispi 1890 sulle Opere pie. Il legislatore del 1890 attrae questa materia alla competenza dello stato attraverso l'istituzione delle IPAB, cioè istituti pubblici per l'assistenza e la beneficienza. L' impostazione cristiana che si occupa in via esclusiva dell'assistenza e della beneficienza, viene modificata attraverso alcune sentenze della corte.
consiglio di Stato. La norma invece che prevedeva la richiesta obbligatoria del parere al consiglio, è sopravvissuta nel nostro ordinamento attraverso il diritto speciale. Il consiglio di stato, ha ritenuto che una legge ordinaria ( LEGGE BASSANINI), non abbia la forza di derogare o abrogare la normativa di derivazione pattizia ( L.222/85) in quanto sia una legge che gode di una garanzia costituzionale. La peculiarità che distingue gli enti disciplinati sulla base della normativa pattizia, sta nella gestione amministrativa di questi enti. Lo stato si è quindi impegnato a riconoscere, ad attribuire una rilevanza civilistica anche ai controlli dell'autorità ecclesiastica sugli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici. Gli enti ecclesiastici, qualora intendano porre in essere atti che possano essere pregiudizievoli per il patrimonio degli enti stessi, dovranno ottenere previamente la licenza da parte dell'autorità ecclesiastica da cui esso dipende. Dunque la rilevanza di questi controlli è tale che, qualora non ottenga la previa autorizzazione da parte dell'autorità ecclesiastica competente, è opponibile al terzo acquirente. Risulta essere annullabile perché il soggetto che rappresenta l'ente ha agito senza i dovuti potere di rappresentanza. E' necessario che sia rispetto un regime di pubblicità; il terzo acquirente deve essere posto nella condizione di conoscere la normativa sui controlli canonici, quella che riguarda l'obbligo per il rappresentante dell'ente di chiedere l'autorizzazione previa all'autorità ecclesiastica. Questo regime di pubblicità viene garantito attraverso l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche della normativa canonica di riferimento; affinché ottenga il riconoscimento dovrà depositare la normativa che si riferisce alle autorizzazioni per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. QUANDO UN ATTO DI ENTE ECCLESIASTICO ECCEDE L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE? Ciò viene stabilito dal competente organismo ecclesiastico ( La conferenza episcopale italiana) , | deputato ad:-indicare quali atti debbano essere ritenuti di straordinaria amministrazione e quali di ordinaria; -stabilire quali atti necessitino dell'autorizzazione da parte del vescovo e quali da parte della santa sede. VARIE TIPOLOGIE DI ENTI ECCLESIASTICI: -enti che appartengono alla costituzione gerarchica della chiesa -> qui l'autorità amministrativa non | dovrà vagliare di volta in volta | se l'ente ha fini religiosi. | DIOCESI: circoscrizioni di carattere territoriale della chiesa cattolica che fruiscono di personalità giuridica canonica di diritto pubblico, eretti direttamente dalla autorità ecclesiastica competente (santa sede in questo caso) PARROCCHIE: enti ecclesiastici costituiti da una circoscrizione territoriale ecclesiastica. Sono entrambi enti che perseguono una finalità di religione e la cui personalità giuridica è stata riconosciuta con la L.222/85. Sono enti che hanno ottenuto il riconoscimento come enti ecclesiastici in virtù di una disposizione legislativa, hanno un particolare rilievo. I beni che appartenevano a questi enti sono confluiti in enti diversi, gli istituti Diocesani. Gli enti ecclesiastici sorgono nell'ordinamento canonico e lo stato riconosce ad essi anche la soggettività giuridica civile. | Può ottenersi secondo le disposizioni della --->altri casi in cui questi enti ottengono il riconoscimento l.222/85 con un decreto ministeriale. come enti ecclesiastici per antico possesso di stato.
Si tratta di enti storici la cui formazione risale a prima della nascita dello stato unitario, di cui fa parte anzitutto la Santa Sede. | Ha una soggettività giuridica iuris gentium ,-->dotata di una propria soggettività Fruisce di una personalità giuridica ottenuta per antico possesso di stato. Accanto alla santa sede vi sono i Capitoli storici-> ente con natura corporativa, che appartiene al | genus delle corporazioni. Costituito da un collegio | di sacerdoti, i quali provvedono al culto di una | cattedrale o di una chiesa collegiata. | *Pantheon a Roma *Cappella Palatina | Possono essere dotati di un beneficio-> capitoli beneficiati | Dotati di un patrimonio costituito in beneficio. I capitoli storici possono ottenere il riconoscimento come enti ecclesiastici civilmente riconosciuti a mezzo del deposito presso la prefettura competente dei documenti attestanti la loro origine storica. Altri enti possono essere riconosciuti per legge.-> L.222/85-> ha provveduto ad erigere uno di questi | soprattutto la conferenza episcopale italiana enti istituzionali della chiesa cattolica | che rendono superfluo il riconoscimento Risulta in forza dell' ART.13 L.222/ a mezzo di un decreto. munita di soggettività giuridica. CONFERENZA EPISCOPALE. Il legislatore ha inteso fare un rinvio formale alle norme dell'ordinamento della chiesa cattolica. Secondo il diritto canonico è un ente di diritto pubblico, è un organismo stabile costituito da tutti i vescovi che risiedono in una nazione. E comprende tutti i vescovi di una determinata nazione. Il codice fa riferimento anche alle conferenze episcopali di area che sono quelle che raggruppano tutti i vescovi di un determinato continente. E' anche un organismo legislativo: dotato di funzioni di carattere normativo. Può emanare norme aventi carattere di legge nelle materie indicate nel codex iuris canonici, nelle materie cioè indicate dal diritto comune e le altre materie per le quali la conferenza episcopale abbia ottenuto la previa autorizzazione da parte della santa sede. ESEMPIO: la conferenza episcopale italiana ha inteso promulgare un decreto generale sul matrimonio canonico dopo averne ottenuto la previa autorizzazione dalla santa sede. I provvedimenti con cui la santa sede emana questi atti aventi natura legislativa, sono i decreti generali legislativi: questi decreti avranno anche una valenza precettiva nell'ambito dell'ordinamento in forza delle disposizioni concordatarie-> atti suscettibili di essere rilevanti nell'ordinamento. Questi decreti generali legislativi vanno distinti dai decreti generali esecutori , che hanno una natura esecutiva, amministrativa, distinti dagli atti amministrativi. Questi decreti legislativi non sono immediatamente recettivi, non obbligano immediatamente i destinatari se non in quanto abbiano ottenuto la ratifica dalla santa sede. La promulgazione di questi atti, aventi natura normativa, è di competenza della conferenza, quindi il fatto che questi atti debbano ottenere la ratifica della santa sede, non esclude la competenza della conferenza episcopale in ordine alla promulgazione di questi stessi atti, i quali vengono imputati dalla conferenza. Ottenuta la ratifica la conferenza episcopale provvederà a promulgarli; la promulgazioe coincide con la pubblicazione , cioè l'intimazione alla collettività in ordine all'efficacia delle norme
chiesa. Possono ottenere il riconoscimento come enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, a condizione che si tratti di enti di diritto pontificio: cioè istituti di vita consacrata, di società di vita apostolica che siano costituiti direttamente dalla santa sede. E' necessario anche che questi enti abbiano la loro sede principale in Italia. Questi enti ottengono il riconoscimento senza che lo stato sia tenuto a vagliare altre condizioni. Da questi enti occorre distinguere gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica di diritto diocesano: si tratta di una particolare categoria di enti che è costituita dalle autorità periferiche della chiesa cattolica che sono i singoli vescovi diocesani: enti di diritto diocesano. Questi enti non possono ottenere sempre il riconoscimento, a meno che non diano sufficienti garanzie di stabilità, che non si tratti di enti transeunti e il riconoscimento si sia ottenuto con l'autorizzazione della santa sede. Si tratta di enti appartenenti al genere delle corporazioni, enti associativa dei quali fanno parte alcuni soggetti i quali professano i consigli evangelici , sono dunque quelli che vengono considerati come ordini religiosi: istituti di vita consacrata, enti associativi di cui fanno parte questi soggetti i quali professano pubblicamente il voto di castità, povertà ed obbedienza. Le società di vita apostolica sono enti che risultano sovrapponibili agli istituti di vita consacrata e differiscono solo per alcune specificità, non richiedono la vita in comune come per gli istituti di vita consacrata. Nel diritto canonico vi è una distinzione dei soggetti che fanno capo in distinti status, i fedeli , cioè i soggetti che fanno capo all'ordinamento canonico, risultano distinti in una triplice categoria: CHIERICI, RELIGIOSI E LAICI. I religiosi sono quei soggetti che fanno parte di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica; i chierici sono quegli ecclesiastici che hanno ricevuto l'ordine sacro, sono stati ordinati in sacris ( i preti ) infine i laici, coloro i quali non sono né chierici né religiosi. Abbiamo questa distinzione in status, tale per cui a ciascuno di questi status corrispondo diritti e doveri diversi; il codice 1983 parla oggi di funzioni piuttosto che di status. PRELATURE PERSONALI: Anche il consiglio di stato si occupò della natura giuridica delle | prelature personali. Si trattava di accertare, appurare, se questa | categoria di enti fosse da ascrivere a quegli enti che appartengono alla | struttura gerarchica della chiesa o alla costituzione gerarchica della | chiesa, si trattava di capire se per questi enti fosse necessario un | accertamento svolto di volta in volta in ordine alla finalità di | religione. | Enti disciplinati dal codex iuris canonici e inseriti tra gli enti associativi. La descrizione di questa categoria è nel 1° libro. Il codice di diritto canonico risulta costituito da 7 libri. 1° LIBRO: si occupa delle norme generali, dà un carattere associativo alle prelature personali, questi questi enti appartengono alla struttura gerarchica della chiesa, quindi sono enti istituzionali e sono eretti direttamente dalla santa sede. L'unica prelatura ad oggi esistente, salvo l' ordinato anglicano , è la prelatura personale OPUS DEI. La canonistica parla di assimilazione giuridica , ma l'assimilazione contiene anche elementi di differenziazione con la prelatura. | Si tratta di una circoscrizione ecclesiastica personale. Esse esercitano una giurisdizione solo sui soggetti che ad essa fanno capo, quindi, mentre i fedeli delle diocesi sono assoggettati alla giurisdizione del vescovo diocesano in forza del domicilio, cioè il fatto di risiedere in un posto piuttosto che in un altro. Per questi enti, i fedeli sono sottratti alla giurisdizione del vescovo diocesano e assoggettati a quella del prelato personale, a quella che presiede alla prelatura.
Prima caratteristica: le diocesi risultano essere assoggettate all'autorità di un vescovo, quindi di un oggetto che occupa un posto nella gerarchia della chiesa cattolica, in quanto ha ricevuto questo mandato direttamente dalla santa sede, mentre le prelature sono affidate ad un prelato che può non essere vescovo. Seconda caratteristica: si tratta di enti personali che obbligano i soggetti che decidono di far parte di essi, sono quindi enti volontari. Il Consiglio di stato è intervenuto diverse volte sulla questione del riconoscimento degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e ha affermato il principio per cui si tratta di diritti speciali , perché assoggettati alla normativa concordataria. Secondo il consiglio di stato per questi enti non è richiesta la costituzione per atto pubblico , per ottenere il riconoscimento è sufficiente che depositino in prefettura il decreto di elezione da parte del vescovo diocesano. Non è necessario che depositino anche lo statuto che invece è richiesto per il riconoscimento della totalità degli enti di diritto comune. Dal registro delle persone giuridiche devono risultare anche le norme che riguardano i controlli sull'attività di straordinaria amministrazione. Nel caso in cui non sia dotato dello statuto si fa rinvio al codice di diritto canonico e la normativa sui controlli deve risultare o dallo statuto o dal codice di diritto canonico, quindi il terzo acquirente che entra a contatto con l'ente, deve fare rinvio al diritto canonico, conoscere la normativa canonistica in ordine ai controlli previsti. Non sono richiesti gli altri requisiti che invece riguardano le persone giuridiche private. Degli enti che non possono ottenere il riconoscimento, si occupa l' ART.10 l.222/85 affermando che questi enti soggiacciono al diritto comune, sono disciplinati dalle norme riguardanti la generalità delle persone giuridiche private. FONDAZIONI DI CULTO: sono enti patrimoniali, costituiti da un patrimonio eretto in persona | giuridica, destinato ad un fine che sia congruo rispetto alla finalità | dell'ordinamento canonico. | Possono ottenere il riconoscimento ai sensi della l.222/85 alla condizione di una consistenza del patrimonio in ordine al perseguimento della finalità prevista, occorre un patrimonio congruo. ENTI CHIESA: è un ente appartenente al genere delle fondazioni ed è costituito da una chiesa aperta | al culto pubblico, da un patrimonio che risulta essere destinato alla officiatura della | chiesa. OFFICIATURA è un termine ecclesiastico che indica lo svolgimento delle | funzioni di culto all'interno di una chiesa. | E' costituito da un - bene immobile
In Italia, con il codice civile 1865 viene introdotto il principio del matrimonio civile obbligatorio, i soggetti che intendono contrarre matrimonio devono farlo nella forma stabilita dal diritto statuale, quindi avanti all'ufficiale dello stato civile. Le cose mutano dal concordato del 1929 che introduce l' istituto del matrimonio concordatario, mediante il quale lo stato si impegna a riconoscere effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme dell'ordinamento canonico. Nel nostro ordinamento vi sono 3 forme di matrimonio:
1. MATRIMONIO CIVILE TOUT COURT, codice 1865 transitato poi nel c.c. successivo 2. MATRIMONIO CONCORDATARIO, regolato secondo le norme del diritto canonico cui lo stato attribuisce effetti civili 3. MATRIMONIO NELLA FORMA ACATTOLICA, contratto avanti ad un ministro di culto acattolico appartenente ad una confessione religiosa non cattolica. Il sistema del 1929 introduce nel nostro ordinamento il principio della libera scelta della forma di celebrazione del matrimonio, per cui i cittadini che intendono contrarre il vincolo matrimoniale, possono farlo nelle 3 forme descritte. Normativa civilista: avanti ad un ufficiale dello stato civile Normativa canonistica: avanti ad un ministro di culto cattolico Forma dei culti acattolici: avanti al ministro di culto di una delle confessioni non cattoliche La scelta di contrarre il matrimonio nella forma concordataria produce 2 effetti: 1. Quello per cui il matrimonio come atto era regolato quanto ai requisiti di validità dall'ordinamento canonico. La scelta di celebrare il matrimonio concordatario , a differenza di quello acattolico, implica un effetto peculiare in forza del quale il matrimonio che viene celebrato avanti al ministro di culto cattolico, è regolato quanto ai requisiti di validità dell' atto dal diritto canonico. 2. Quello per cui diventa rilevante nell'ordinamento dello stato sia il diritto canonico in materia matrimoniale, che quello processuale. ART.34 del concordato lateranense, sanciva che le cause riguardo la validità del matrimonio atto risultavano assoggettate alla competenza esclusiva dell'autorità ecclesiastica. Unica competenza per il legislatore italiano era quella in base alla quale l'autorità giurisdizionale civile poteva occuparsi delle cause di separazione dei coniugi, in quanto attenevano ad un matrimonio rapporto. Lo stato poteva giudicare su concessione della santa sede delle cause concernenti la separazione personale dei coniugi e aveva l'obbligo e il dovere di recepire le sentenze di nullità di matrimonio emanate dai tribunali ecclesiastici, disponendo con un provvedimento assunto in camera di consiglio, la trascrizione delle sentenze canoniche di nullità di matrimonio a margine dell'atto di matrimonio presso il registro di stato civile. L' istituto introdotto nel concordato 1929, e in particolare nell' ART.34, entrò in crisci una volta verificatosi il mutamento istituzionale e l' adozione della carta repubblicana. L' ART.7 aveva richiamato i patti lateranensi, si poneva il problema di stabilire la compatibilità delle norme contenute nel concordato con il nuovo testo costituzionale. La corte costituzionale ha escluso la tesi della costituzionalizzazione delle norme incluse nel concordato lateranense e ha affermato il principio per il quale le norme contenute nei patti sono da ritenersi equiparati alle leggi costituzionali. Anche le norme contenute nel concordato relative al matrimonio, dovevano ritenersi norme coperte dalla carta stessa. Con le sentenze n31 e poi sentenze n16/1982, la corte costituzionale ha vagliato la legittimità dichiarando l'illegittimità costituzionale della legge matrimoniale che era una legge scaturita dall'accordo concordatario del ' 29 dichiarando illegittimo l' ART.12 dove prevedeva la minore età come impedimento alla trascrizione del matrimonio canonico.
Nella sentenza 18/1982 la corte affermò l' incostituzionalità dell'ART.34 dove prevedeva il diritto della corte d'appello di potere vagliare che nel procedimento canonico, sull'invalidità del matrimonio, fosse stato rispettato il diritto delle parti di agire e resistere in giudizio-> 1° aspetto esaminato dalla corte. La corte aggiunge che deve ritenersi legittimo l' ART.34 dove non prevede che la corte d'appello debba vagliare che la sentenza ecclesiastica risulti essere compatibile con l'ordine pubblico italiano: sono sentenze aggiuntive che vanno ad intaccare il sistema concordatario 1929. Con le sentenze 16 e 18 1982, si afferma il principio per il quale la corte d'appello può vagliare che nel processo canonico sia stato rispettato il diritto di agire e resistere in giudizio e che la sentenza canonica di nullità non sia contraria all'ordine pubblico italiano. La Corte affermerà il principio per cui la giurisdizione ecclesiastica è da ritenersi come una giurisdizione straniera, che le sentenze emanate dal giudice ecclesiastico sono assoggettate al procedimento di delibazione (procedimento delibatorio previsto dal c.p.c. per attribuzione effetti o per il riconoscimento delle sentenze emanate da un organo giurisdizionale straniero). L' ART.8 del nuovo accordo del 1984 stabilisce che in sede di delibazione la corte d'appello, cioè l'organismo giurisdizionale cui è demandato il procedimento delibatorio, deve stabilire la conformità rispetto ai principi dell'ordinamento italiano del procedimento canonico, quindi valutare che nel procedimento canonico sia stato rispettato il diritto delle parti di agire e resistere in giudizio. Quindi la corte d'appello non potrà più attribuire effetti civili alla sentenza canonica, ma dopo un procedimento delibatorio, dovrà accertare se sia stato rispettato il diritto delle parti di agire e di resistere. L'accordo del 1984 afferma il principio per il quale in ogni caso l'attribuzione di effetti civili dalle sentenze ecclesiastiche è subordinato dalla sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dagli ART. 796-797 c.p.c. Nel deliberare la sentenza straniera deve anche vagliare che questa non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. QUINDI abbiamo 2 principi: 1. Il requisito concernente il diritto di difesa tra le parti 2. Il requisito che riguarda la compatibilità del dispositivo della sentenza canonica rispetto all'ordine pubblico italiano. Questa disciplina ha dato luogo a diversi problemi:
1. Tema del mantenimento o no della riserva esclusiva in giurisdizione in materia matrimoniale. L' ART.34 riservava in via esclusiva la competenza a conoscere le cause matrimoniali riguardanti i i matrimoni concordatari ai tribunali ecclesiastici. QUINDI 1° quesito: capire se l'accordo ' aveva fatto venir meno il principio della riserva esclusiva di giurisdizione in materia matrimoniale. 2. Stabilire il rapporto tra la sentenza canonica di nullità del matrimonio e quella di divorzio, ossia quella concernente il giudicato civile di divorzio. L'accordo del 1948 non risulta solo del testo pattuito con la controparte ecclesiastica, ma risulta costituito anche da accordo aggiuntivo o un protocollo addizionale. Le parti hanno inteso, oltre che siglato l'accordo fondamentale, aggiungere un accordo complementare, un protocollo addizionale, con principi ermeneutici. Il 1° elemento degli elementi testuali cui la dottrina si appella per sostenere il mantenimento della riserva, è quello che si ricava soprattutto dal protocollo in cui afferma che nell'attribuire effetti civili alle sentenze canoniche di nullità del matrimonio, occorrerà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale che in esso ha avuto origine. Secondo la dottrina nel conoscere la validità del matrimonio concordatario dovrebbero applicare le norme canoniche. Dato che il matrimonio è regolato dal diritto canonico ne segue che i giudici civili dovrebbero applicare il diritto canonico. Uno dei principi del sistema di rapporti stato-chiesa è quello della distinzione degli ordini, quindi è da escludere che il giudice statuale nel conoscere la validità del matrimonio concordatario possa applicare quell'ordinamento. Il protocollo addizionale parla di un matrimonio regolato dall'ordinamento canonico. Una parte della dottrina ritiene che possa parlarsi di un compostum giurisdizione, a proposito del matrimonio