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appunti completi delle lezioni da ottobre a dicembre 2018
Tipologia: Appunti
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Esiste un ORDINAMENTO PENITENZIARIO: si tratta della normativa del 1975 n354. Da un lato essa è moderna e in linea con le convenzioni internazionali, ma dall’altro lato è una legge che nasce vecchia nel senso che si colloca in un contesto culturale che è cambiato. Se la delinquenza nasce da un disagio sociale, RISOCIALIZZARE vuol dire risolvere il disagio. Questa legge nasce nel 1975 non considerando che le delinquenze possono essere compiute da chiunque.
I poli fondamenti su cui si basa l’ordinamento penitenziario sono decretati dall’articolo 1 , si tratta di una norma bandiera.
“Trattamento e rieducazione Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento é improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento é attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche
condizioni dei soggetti.”
Il senso della norma è di mettere al centro dell’ordinamento penitenziario il detenuto, per evitare che venga neutralizzato.
Il diritto penitenziario non era disciplinato dalla legge, ma da un mero regolamento che ha moltissime regole ed è del 1931. Questo regolamento è molto minuzioso nel disciplinare la sicurezza. Quindi la maggior parte di tali regole sono finalizzate al controllo del detenuto. La scelta del 1975 è invece quella di fare una legge, quindi molto più importante del mero regolamento che è sopra ad esso nella gerarchia delle fonti. La scelta di fondo è quella di far passare il detenuto da OGGETTO a SOGGETTO PROTAGONISTA dell’esecuzione penitenziaria. Si cerca di valorizzare la personalità e le risorse del detenuto e di evitare quella che viene definita come una DEPERSONALIZZAZIONE del detenuto ossia il riflesso di una pena mortificante e afflittiva. Si ha l’idea di mettere il detenuto al centro dell’esecuzione della pena per evitare ciò che capita tutt’ora ossia la DEPERSONALIZZAZIONE del detenuto.
Per combattere una pena afflittiva si considera il TRATTAMENTO, esso è la barriera contro la tendenza del carcere e del sistema penitenziario in genere a trasformarsi in un’istituzione totale che neutralizza la persona e che annulla il detenuto. L’idea è che il trattamento serva a prevenire la tendenza di ogni istituzione totalizzante volta a portare all’annientamento della persona.
Esistono due tipi di detenuti:
Il trattamento penitenziario si divide su due fronti:
03/10/
Nella convenzione europea dei diritti dell’uomo si tutelano i diritti fondamentali delle persone per evitare che si ripetano le barbarie avvenute durante la 2GM. In questo contesto la convenzione garantisce molti diritti soprattutto nell’ambito processuale. Una parte di questa convenzione ha a che fare con dei diritti che non possono essere derogati: come l’articolo 2 sul diritto alla vita, l’articolo 3 su tortura e trattamento di pene disumane e degradanti, l’articolo 4 sul divieto del lavoro forzato ecc. Si tratta di regole e diritti che non possono mai essere declinati, neanche in stato di guerra o emergenza terrorismo.
Quando la persona interessata non ha ricevuto una tutela all’interno del proprio ordinamento può rivolgersi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo oppure fa valere la violazione del diritto con norma interposta.
Quando è stata resa esecutiva, la corte di Strasburgo, ossia il giudice che deve controllare il rispetto dei diritti garantiti nella convenzione stessa, effettuava un CONTROLLO DI ORDINE NEGATIVO ossia bisognava verificare se lo stato convenuto aveva violato o no il precetto convenzionale. Per controllo di tipo negativo significa che lo stato si è ASTENUTO dal commettere una violazione di
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_1) al direttore dell'istituto, nonché agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro per la grazia e giustizia;
PUNTO 3 qui viene posto ciò che viene deciso dalla corte. La corte quindi osserva ciò che lo stato ha fatto per rimediare al sovraffollamento delle carceri: misure di de carcerizzazione, proclamato stato di emergenza, costruzione di nuove carceri. Il tasso di sovraffollamento è del 151% nel 2010. Nel 2012 i detenuti sono meno e il 42% sono in custodia cautelare in attesa di giudizio, quindi sono metà dei detenuti che stanno aspettando il giudizio di primo grado.
IV TESTI INTERNAZIONALI PERTINENTI Il CPT è consiglio di prevenzione della tortura e prende atto della situazione ogni volta visitando determinati paesi. Il PUNTO 47 fa richiamo agli spazi all’aria aperta e importante è che almeno per 8 ore al giorno il soggetto possa uscire dalla cella per non lasciare il detenuto languire e le componenti di igiene devono essere buone.
La RACCOMANDAZIONE è di prendere tutte le misure appropriate in sede di legislazione e della loro prassi relative al sovraffollamento delle carceri e all’inflazione carceraria al fine di applicare i principi enunciati nell’allegato alla presente raccomandazione. Ai principi di base della raccomandazione, gli stati membri dovrebbero esaminare l’opportunità di depenalizzare alcuni tipi di delitti o di riqualificarli in modo da evitare che essi richiedano l’applicazione di pene privative della libertà. La raccomandazione in proposito dell’aggiunta di carceri afferma che anche se si aumenta il numero delle prigioni aumenterà anche il numero dei carcerati.
Si deve anche ridurre il ricorso alla custodia cautelare si afferma che i PM e i giudici devono applicare meno misure sostitutive considerando una gerarchia. La misura cautelare spesso viene usata come pena anticipata. Durante il procedimento penale la custodia cautelare deve essere l’estrema ratio.
Nelle linee guida da seguire non è contemplata la costruzione di nuove prigioni perché ciò non risolverebbe il problema di sovraffollamento, sarebbe meglio invece ricorrere a soluzioni alternative al carcere. Inoltre, è più consono depenalizzare determinati crimini.
Bisogna anche risolvere l’applicazione eccessiva della misura cautelare, nel 2013 c’era appunto il 151% di sovraffollamento carcerario. Anche oggi, essendo 58 mila persone detenute si è sempre in sovraffollamento poiché la capienza massima è circa di 46 mila persone.
La corte sul punto che non si è più vittima una volta ottenuto un risarcimento, è CONTRARIA.
Quindi non basta riparare il danno per non essere più vittima. Il governo invece afferma che non sono state esaurite le vie di ricorso interne poiché solo uno dei detenuti si è lamentato. La corte a riguardo afferma che l’articolo 35 dell’ordinamento penitenziario non è risolutivo poiché è un ricorso di tipo teorico che non tutela il diritto violato dal detenuto. Lo stato si deve impegnare a dimostrare che un ricorso aveva una sua efficacia.
Art. 35 Ordinamento Penitenziario, diritto di reclamo
“I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:
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_1) al direttore dell'istituto, nonché agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro per la grazia e giustizia;
IL 96% dei ricorsi alla corte europea dei diritti dell’uomo viene respinto.
Il detenuto nonostante essere stato privato ella sua libertà personale, è un uomo la cui dignità va rispettata e ha dei diritti. La persona detenuta può avere bisogno di una maggiore tutela poiché è un soggetto vulnerabile dato che si trova sotto il completo potere dello stato e quindi ha di fronte a se il potere statale. Si trova in una situazione impari. Quindi sull’attività pubblica ricade un obbligo positivo e si deve dare da fare affinchè ci sia rispetto della dignità umana per ogni detenuto.
La pena ha anche componente afflittiva.
Sotto i 4 metri quadrati di spazio della cella bisogna considerare altri aspetti, ma se è al di sotto di 3 metri quadrati si ha un’automatica violazione. Nella situazione riportata nella sentenza, lo spazio in cella era inferiore ai 3 metri quadrati per i soggetti.
SENTENZA PILOTA Questa sentenza ordina lo stato italiano a porre rimedio alla situazione di sovraffollamento: nel senso dell’adozione di rimedi volti a diminuire il numero dei carcerati per rientrare nel rispetto delle regole. La corte però non ha le competenze di dire ciò che lo stato deve effettivamente fare, ma esorta la risoluzione con l’adozione di due tipi di rimedio: uno preventivo e l’altro di tipo compensativo.
Dopo questa sentenza l’ordinamento italiano è stato costretto a inserire una procedura per la quale il detenuto in sovraffollamento può chiedere un indennizzo monetario se è stata espletata a pena, oppure può chiedere delle riduzioni di giorni di pena nel caso stia scontando la detenzione. Questo vale solo nel caso in cui la sua cella sia sovraffollata. Tutto ciò è stato introdotto tramite l’articolo 35-ter dell’ordinamento penitenziario.
Art. 35-ter Ordinamento penitenziario “1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.
2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.
Art. 323 co1 c.p, Abuso d’Ufficio “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”
Art. 608 co1 c.p, Abuso di autorità contro arrestati o detenuti “Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.”
Art. 13 co4 Cost. “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3]. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3];. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”
PARTE IN DIRITTO
Se non si supera lo scoglio dell’ammissibilità non si potrà andare a discutere la faccenda di merito.
Il ricorrente qualifica i fatti come tortura. La corte va sanzionare lo stato come obbligo positivo.
Al PUNTO 32 la corte afferma che non esclude la natura di vittima, poiché non basta fare un processo poiché sia esclusa la natura di vittima. Ci vuole una tutela effettiva, quindi il fatto che ci sia stato un processo non esclude che tale soggetto sia una vittima.
Il governo poi afferma che il ricorrente non si è attivato per il risarcimento e la corte risponde che c’è stata una lentezza del procedimento che ha tolto l’effettività del ricorso all’indagato. Quando si fa ricorso bisogna dare tutte le informazioni di cui si dispone, se emerge questo elemento di mancanza si parlerà di RICORSO ABUSIVO che verrà radiato. È abusivo quando il ricorrente ha voluto emettere informazioni essenziali. Nel caso di specie non ha comunicato che ci sono state sentenze di condanna nel rito abbreviato, ma tale elemento non è molto rilevante secondo la corte.
PUNTO B PAR 57: i soggetti sono il ricorrente, il governo e gli AMICUS CURIE ossia soggetti che possono andare davanti alla corte ad esprimere pareri in aiuto per la decisione della corte.
La valutazione della corte al PUNTO 68 indica che qualora ci sia stato un procedimento interno la corte non può sovrapporre una sua decisione, quindi non è vincolata al potere giudiziario. La corte afferma che crede a ciò che viene posto dai giudici interni, ma non è vincolata alle loro decisioni poiché altrimenti non si riuscirebbe a garantire delle libertà.
Al PUNTO 71 è posto il problema maggiore poiché la corte cerca di stabilire il LIVELLO MINIMO DI GRAVITÀ DEL MALTRATTAMENTO basandosi su elementi della causa, in particolare dalla durata del trattamento e dei suoi effetti fisici o psichici. Questo livello minimo di gravità quindi non è fatto in astratto ma in concreto. Inoltre, la corte deve considerare l’intenzione o la motivazione che hanno ispirato il gesto inumano. Tutto ciò che è al di fuori della soglia minima di gravità non è neutro secondo la Corte.
Al PUNTO 72 la corte informa quando un trattamento è considerato INUMANO ossia con premeditazione vengono causate lesioni corporali o forti sofferenze fisiche o psichiche. Inoltre, per TRATTAMENTO DEGRADANTE si intende un trattamento che crea sentimenti di paura, angoscia e inferiorità idonei a umiliare e avvilire e a stroncare eventualmente la resistenza psichica della persona che lo subisce o a portare quest’ultima ad agire contro la propria volontà o la propria coscienza. Nel caso concreto la situazione è considerata degradante poiché il ricorrente non è stato percosso, è stata accertata la brevità della situazione che ha subito. Bisogna quindi valutare nel caso concreto la situazione.
Al PUNTO 73 per la corte si ha TORTURA nel momento in cui si ha lo scopo di ottenere dal soggetto informazioni, per punirlo o per intimidirlo. L’elemento della gravità della sofferenza psichica o fisica che si infligge è unito all’obiettivo.
Lo stato italiano ha violato l’obbligo che impone di non torturare e di non porre trattamenti inumani e degradanti. Quindi lo stato ha violato un obbligo negativo di evitare di commettere il reato.
Al PUNTO 76 si informa che lo stato deve condurre un’inchiesta volta all’identificazione e punizione dei responsabili. Per punire ci deve essere una pena effettiva. Deve inoltre valutare la celerità della situazione e come viene instaurata e condotta la denuncia. L’esito deve inoltre essere determinato, quindi deve essere effettivo. Quindi la pena deve essere inoltre proporzionata alla gravità del fatto commesso.
In conclusione, le misure applicate non hanno soddisfatto questi requisiti poiché il processo non è stato equo per la prescrizione. In queste circostanze la corte considera che i soggetti non abbiano valutato bene la situazione. Le sanzioni disciplinari sono state lievi considerata la gravità delle situazioni. Quindi sono stati violati i profili procedurali e sostanziali.
Art. 1 ordinamento penitenziario, Trattamento e rieducazione “Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento é improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.
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sono luoghi di reclusione dove prevale la componente afflittiva, quindi la competenza disumana. La funzione retributiva della pena è ancora quella prevalente. Con la seconda guerra mondiale si ha un nuovo cambiamento nella percezione del trattamento del condannato. Nel dopoguerra, matura l’idea della RISOCIALIZZAZIONE. In particolare si afferma una vera e propria ideologia del trattamento che non è intesa solo come difesa dalla società dal crimine. Si puntano i fari anche sul diritto del reo alla risocializzazione al fine di evitare che questi ricada nel crimine. In pieno novecento si pensa che il delitto sia il prodotto di alcuni fattori su cui si può incidere con il metodo delle scienze naturali. Ciò si può realizzare attraverso l’osservazione della personalità del condannato finalizzata a rilevare e a cogliere i fattori individuali e microsociali (ossia il contesto in cui vive) della condotta criminosa classificando l’autore del reato e predisponendo un trattamento volto ad eliminare i fattori criminogeni. Quindi si compie una diagnosi della personalità, si individua il trattamento e poi si compie una prognosi sul futuro comportamento. Questo trattamento si infonde in nord Europa e in Nord America dove si affermano dei sistemi di sanzione demandata ad organi amministrativi con sanzioni indeterminate. Si recepisce in questo modo in toto la metodologia dell’osservazione scientifica e del trattamento attraverso la criminologia clinica che opera secondo schemi medicali di tipo inpositivo.
Ci si basa sulla psicoterapia cercando di modificare il comportamento del condannato attraverso la tecnica degli incentivi o degli stimoli sgradevoli le quali sono le TEORIE COMPORTAMENTALISTE. Si usa in questo sistema l’elemento del gettone e dei premi. Tra gli stimoli negativi si ha l’uso dell’elettroshock e di droghe calmanti. Quindi il condannato viene osservato, studiato e poi si interviene in ambito psicologico con stimoli positivi o negativi. Esistono anche TECNICHE FISIOLOGICHE nel senso che si tenta di correggere il comportamento criminale del condannato attraverso un intervento fisiologico, spesso medicale, sulla persona. Si usano quindi tecniche farmacologiche parallelamente all’uso dell’elettroshock. Inoltre il delinquente si curava con la psicochirurgia oppure con la castrazione chimica usata soprattutto per reprimere i reati di natura sessuale spesso nei paesi del nord Europa.
Art. 27 Cost. “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c. 4]. Non è ammessa la pena di morte.”
Alla luce della nostra costituzione, questo non è possibile e pone gravi problemi come afferma l’articolo 27 cost. RIEDUCARE significa che la pena non deve esssere contraria al senso di umanità. La norma costituzionale pone questo problema e come si rieduca un condannato. Per rieducare si intende che si punta al minimo ossia che il suo contenuto minimo sia la RISOCIALIZZAZIONE. Per risocializzare un individuo si intende che quando esce dal carcere deve vivere nella società rispettando la legge e la società a sua volta deve impegnarsi in modo solidaristico. Il delinquente può essere convinto di aver commesso il reato, ma una volta espiato la pena, deve vivere nella società non violando più la norma penale e la società deve venire incontro al delinquente.
Nel 75 quindi viene compiuta una legge che recepisce molte cose sul dibattito degli anni precedenti per il trattamento. Il metodo che si accoglie infine è quello del trattamento INDIVIDUALIZZATO posto nell’articolo 1 dell’ordinamento penitenziario. In questa scelta non si segue il modello medico autoritativo, ma la scelta è per un modello umanista. Si intende così l’UMANIZZAIZONE della pena e la dignità del detenuto con l’effetto che il detenuto è il soggetto attivo del trattamento al quale può aderire per sua scelta. Dall’altra parte l’ordinamento è obbligato ad offrire il trattamento rieducativo. La rieducazione si ottiene attraverso un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni del detenuto tramite molti strumenti.
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In questa riforma del 1975 del trattamento fondato sui bisogni del detenuto si ha un’idea degli anni ‘60 ossia che il detenuto è una persona che non ha avuto possibilità e ha commesso un delitto perché non aveva altra scelta e quindi lo stato deve offrire servizi per aiutarlo quando sarà uscito dal carcere. Questo modello nasce quindi vecchio perché le forme di delinquenza sono tante e diverse e riguardano anche soggetti istruiti. 11/10/
IL TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO
Si sviluppa su 3 passaggi:
La pena deve essere flessibile perché il detenuto entra in una nuova fase della sua vita ossia il trattamento.
L’oggetto del trattamento, i soggetti che svolgono il trattamento, qual è la procedura da seguire e la sua durata e infine come deve essere documentata.
Art. 13 Ordinamento Penitenziario “Individualizzazione del trattamento Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati é predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione é compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati della osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed é compilato il relativo programma, che é integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento pratico e i suoi risultati. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.”
Questo articolo è legato all’articolo 1 dell’ordinamento penitenziario ultimo comma “Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento é attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.”
Art. 27 Regolamento penitenziario “Osservazione della personalità
1. L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla
L’attività di trattamento si esplica presso gli istituti penitenziari, anche se si è pensato di creare luoghi ad hoc, ma questa idea non ha mai trovato attuazione.
IL PROGRAMMA TRATTAMENTALE È COMPIUTO DA UN’EQUIPE ex art. 29 del Regolamento Penitenziario “Espletamento dell'osservazione della personalità
**1. L'osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.
L’equipe è composta dalla direttrice del carcere, da un educatore, dall’assistente sociale e questa equipe può essere integrata da altre persone come il medico o lo psichiatra. Inoltre, si ha il rappresentante della polizia penitenziaria e gli esperti di cui all’art. 80 dell’ordinamento penitenziario. Da ultimo l’insegnante preposto alle elaborazioni.
Art. 80 Ordinamento Penitenziario “Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall' articolo 72. La amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il ministero del tesoro. Al personale incaricato giornaliero é attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato. Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari, previsti dall'art.59,é assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del presidente della repubblica 31 marzo 1971,n.275 ,emanato a norma dell' articolo 17 della legge 28 ottobre 1970,n.775 ,é incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.”
Le modalità relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.
L’equipe è una formazione PLURIFUNZIONALE che lavora in modo INTEGRATO. L’equipe è presieduta dal direttore del carcere il quale lavora in termini di sintesi: è il documento finale del periodo di osservazione dove si stabilisce chi è il detenuto e cosa può dare. Ci dovrebbe essere una cartella che lo segue ovunque ex art. 26, ma non è così. Il dato importante è che il magistrato di sorveglianza ha un compito di controllo sulla relazione di sintesi e sul trattamento, ma non ha voce sui contenuti. Ha solo controllo di legalità per capire se
ciò che viene fatto con il detenuto è conforme all’ordinamento oppure no. La pena è sempre stata un problema amministrativo, ma poi si è deciso di avere un controllo di un giudice il quale deve controllare i diritti e con la riforma del codice di procedura penale si ha un procedimento di sorveglianza per cui ogni detenuto ha un giudice di sorveglianza che segue tutta la sua storia.
La considerazione iniziale è che il trattamento è un’insieme di attività dove gioca un ruolo di primo piano la qualità dei rapporti interpersonali. Sono fondamentali le persone che si incontrano e l’ambiente in cui si vive quindi è un qualcosa di palpabile. È un insieme di situazioni.
Art. 15 Ordinamento Penitenziario: ELEMENTI DEL TRATTAMENTO “Il trattamento del condannato e dell'internato é svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato é assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.”
Gli elementi fondamentali sono l’istruzione, il lavoro e la religione. Attività ricreative, sportive e i rapporti con il mondo esterno ed in particolare con la famiglia. Il fatto che vi sia scritto Principalmente significa che si possono utilizzare anche strategie diverse. L’ultimo comma ammette gli imputati su loro richiesta a partecipare ad attività rieducative culturali e ricreative.
La legge disciplina i singoli elementi del trattamento in norme ad hoc.
Art. 19, Ordinamento Penitenziario: ISTRUZIONE “Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, é curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. Particolare cura é dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni. Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari. É agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed é favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione. É favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.”
L’istruzione dal 1988 non è più obbligatoria. Ciò che viene insegnato nel carcere deve essere basato sulle capacità cognitive delle persone e i programmi devono essere gli stessi forniti per chi studia all’esterno. Inoltre, una particola attenzione è rivolta ai cosiddetti giovani adulti. Ogni carcere deve avere la scuola dell’obbligo quindi la scuola primaria. Gli istituti penitenziari possono avere delle scuole di tipo secondario con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici. L’ultimo livello di istruzione di cui si può approfittare è quella universitaria.
Art. 26 Ordinamento penitenziario: RELIGIONE E PRATICHE DI CULTO
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**_5. Per l'istruzione religiosa le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali.
L’ultima componente del trattamento che ha mantenuto i caratteri dell’obbligatorietà è il LAVORO. Questa obbligatorietà ha una valenza educativa. Non può quindi trattarsi di lavori forzati. Il lavoro non può avere un carattere afflittivo e deve essere remunerato. Gli obiettivi del lavoro sono quelli di far maturare competenze e preparazione professionale che sia alle normali condizioni lavorative.
Art. 20 comma 2 e 5, Ordinamento Penitenziario: LAVORO “Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato. Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis della presente legge. Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere. Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali. Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto. Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati. Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonché l'art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento.
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Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto. I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche. I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi. Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,
n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.”
La maggior parte delle volte questa obbligatorietà di lavoro si risolve con lavori all’interno del carcere che quindi non danno professionalità di alcun genere. Questo perché il lavoro di alta qualità non è possibile per i carcerati. Esistono anche lavori offerti dalle società o cooperative sociali che impiantano lavori all’interno del carcere. Il detenuto che può uscire perché in semi libertà o con permesso, può andare a compiere un lavoro esterno.
Il lavoro qualificato si può svolgere al di fuori del carcere.
Esiste il lavoro dato dall’amministrazione penitenziaria e quello erogato dagli enti esterni.
La SEMILIBERTÀ o IL BENEFICIO DEL LAVORO ALL’ESTERNO è disciplinata dall’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario.
Esiste un problema di come parificare il lavoro in carcere rispetto a quello in esterno, si tratta infatti del PROBLEMA DELLA PARIFICAZIONE. All’inizio negli anni ‘70 vi erano delle differenze significative e sempre nel 1975 vi erano per altri versi delle analogie, ad esempio per quanto riguarda la parificazione dell’orario di lavoro e il diritto al riposo festivo, posti all’articolo 20 comma 17, era simile anche il riconoscimento previdenziale (pensioni) poi fin dall’origine son stati riconosciuti gli assegni familiari.
Su altri aspetti invece la normativa penitenziaria era carente, lacunosa tanto che su alcuni punti è intervenuta la corte costituzionale che ha colmato queste lacune: all’inizio vi era una trattenuta dei tre decimi della mercede (salario) perché venisse versato in un’apposita cassa di soccorso e
In relazione alle attività ricreative, la programmazione di queste è l’unica cosa a cui partecipano i detenuti attraverso un loro comitato, attività molto importante perchè costituisce valvole di sfogo e tal volta queste attività hanno una funzione rieducativa (ex. Tenere i cani in carcere per darlo poi ai ciechi).
Il carcere è un’istituzione chiusa totalizzante che quindi tende alla chiusura. Importante dunque è il contatto con la società, ci deve essere un’osmosi duplice con la società. L’idea di questo rapporto biunivoco è quella di uscire dall’autoreferenzialità, evita la de-socializzazione, l’emarginazione.
Ci sono dei canali che permettono l’ingresso nel carcere al tempo stesso garantendo un contatto con la società.
Il primo istituto è il COLLOQUIO, una persona va all’interno del carcere per vedere e incontrare il detenuto, è un momento molto importante, è il canale privilegiato di contatto con la famiglia ma anche con le persone terze. Vi è una differenza tra i familiari e i terzi, per i primi basta la prima autorizzazione, l’ordinamento vede con favore la visita del familiare, il colloquio è approvato in via automatica, quando invece vi sono delle persone estranee che desiderano avere il colloquio è necessario che vi siano dei ragionevoli motivi. Il colloquio è disciplinato dall’art 18 dell’ordinamento penitenziario, comma 3
Art.18 Ordinamento Penitenziario: COLLOQUI, CORRISPONDENZA E INFORMAZIONE “1 I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici. 2 I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. 3 Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari. 4 L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. 5 Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento. 6 I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione. 7 La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un rappresentante all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.
8. Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto. 9 Le dette autorità giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente alla amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorità possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa.”
Per quanto riguarda i colloqui con gli esterni vale l’art. 37 del Regolamento Penitenziario.
Art. 37 , Regolamento Penitenziario: COLLOQUI CON ESTERNI
“1. I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi.
**_2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede.
Durante il colloquio, ex secondo comma dell’art. 18, vi è un CONTROLLO A VISTA e NON UDITIVO da parte del personale di custodia, non è possibile avere un colloquio volto all’affettività, come incontri di tipo sessuale, come invece avviene in altri ordinamenti.
I colloqui sono stati portati a 6 al mese, può durare al massimo un’ora con delle eccezioni (familiari che vengono da lontano, può essere prolungato fino a 2h). Le persone che vengono a colloquio sono disposte a controlli. I vetri divisori non riguardano i mafiosi, che hanno una registrazione del colloquio con l’utilizzo di vetri divisori e per loro i controlli sono 4 al mese.
Il passaggio successivo riguarda la possibilità di ricevere e di poter leggere giornali, corrispondenza, di poter guardare la televisione ed ascoltare la radio. Ciò è disciplinato agli articoli 44 e 40 del regolamento penitenziario.
Art. 44. Regolamento Penitenziario: STUDI UNIVERSITARI
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