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Le origini del diritto civile: dalla scientia iuris al ius commune - Prof. Cascione, Appunti di Diritto Privato Comparato

appunti diritto privato comparato. uniba

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 30/05/2021

giusiqwerty
giusiqwerty 🇮🇹

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CIVIL LAW
Nasce tra l’XI e XII secolo che è più o meno, il periodo in cui abbiamo fatto risalire l’origine del common law.
La nascita del civil law, è quella famiglia giuridica che si sviluppa in europa continentale; nasce sotto
l’impulso non di un potere forte, di un potere militare ma di una scientia iuris. La nascita del civil law è
essenzialmente legata con il rifiorire della dottrina giuridica e emblematicamente con la nascita delle prime
università in Europa.
La situazione politica presenta una forte disgregazione perché dopo caduta impero romano l’Europa era
stata oggetto delle invasioni barbariche con le relative conseguenze e poi aveva sperimentato due tentativi
di unificazioni nella forma dell’impero: faccio riferimento al Sacro Romano Impero carolingio e l’impero
degli Ottoni. Queste esperienze imperiali e gli esiti fallimentari delle stesse, portarono a delle spinte
centrifughe. Infatti il tardo Medioevo è la nascita delle realtà autonome (signorie,comuni..). le popolazioni
continuavano e seguire il diritto romano. Dall’altra parte erano subentrate le consuetudini germaniche che
regolavano la vita di altre popolazioni. In altri casi vi era la commistione di queste due fonti del diritto non
regolata da un ordine che ne delimitasse gli ambiti.
Si potrebbe tracciare una linea immaginaria corrispondente alla linea della Loira che divideva i paesi del sud
e i paesi del nord della Francia ma solo a livello giuridico. I paesi del sud, Gallia che era stata parte
dell’impero romano, erano “pays de droit ecrit” ossia si continuava a usare diritto romano. Invece a nord,
oggetto di invasioni, erano “pays de droit coutumier” ossia la vita era regolata sulla base delle
consuetudini.
Con il trascorrere del tempo e con il progresso dei commerci il diritto si deve rapidamente adeguare ai
cambiamenti della società. In Europa, essenzialmente a Bologna e in Italia nacque la prassi di radunarsi
attorno a dei dotti a cui veniva sottoposto il compito di risolvere alcuni casi pratici. Da questa prassi, nata
spontaneamente, si creò la consuetudine di una serie di studenti sempre più numerosi di pagare docente
per ottenere la spiegazione del caso. Gli studenti si organizzavano in relazione alla loro provenienza
geografica poi nelle due famosissime guide degli ultamontani e citramontani che davano non solo
un’organizzazione al loro studio ma anche alla loro vita in comune. Anche i professori si organizzarono in
corporazioni, in collegio doctorum. Nelle Università infatti si studiava e applicava per la risoluzione dei casi
il diritto romano cristallizzato nel Corpus Iuris Civilis.
In questo clima di disgregazione giuridica il diritto romano sembrava essere l'unica fonte dotata di autorità
e organicità, una sorta di vademecum utile per risolvere anche i casi della modernità. Quindi in questo
periodo il diritto romano diventa per l'Europa ius commune. Esso assume una tale rilevanza da divenire
oggetto di quelle Scuole che si dedicarono allo studio del diritto giustinianeo: trattasi delle Scuole dei
Glossatori, dei Commentatori e degli Umanisti. I Glossatori furono i primi ad approcciarsi al testo
giustinianeo.
La glossa era un'annotazione interlineare o marginale ad un testo, una sorta di spiegazione di quanto è
espresso nel testo stesso; in realtà originariamente si trattò di una mera annotazione ma successivamente i
Glossatori cercarono di compiere un'operazione di sintesi.
Questo tipo di approccio fu un impulso alla nascita dei Commentatori ( la differenza tra Glossatori e
Commentatori risiede nel fatto che i primi si attengono ai verba, i secondi vanno alla ricerca del senso).
Tra il 500 e 600 gli Umanisti, di fronte al testo del Corpus Iuris Civilis pieno di annotazioni, tentarono di
tornare alla purezza del testo.
Verso il 600 il Rinascimento giuridico iniziò infatti a mettere in dubbio che si potesse affidare ad un
legislatore dell'antichità la soluzione dei problemi della modernità.
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CIVIL LAW

Nasce tra l’XI e XII secolo che è più o meno, il periodo in cui abbiamo fatto risalire l’origine del common law. La nascita del civil law, è quella famiglia giuridica che si sviluppa in europa continentale; nasce sotto l’impulso non di un potere forte, di un potere militare ma di una scientia iuris. La nascita del civil law è essenzialmente legata con il rifiorire della dottrina giuridica e emblematicamente con la nascita delle prime università in Europa. La situazione politica presenta una forte disgregazione perché dopo caduta impero romano l’Europa era stata oggetto delle invasioni barbariche con le relative conseguenze e poi aveva sperimentato due tentativi di unificazioni nella forma dell’impero: faccio riferimento al Sacro Romano Impero carolingio e l’impero degli Ottoni. Queste esperienze imperiali e gli esiti fallimentari delle stesse, portarono a delle spinte centrifughe. Infatti il tardo Medioevo è la nascita delle realtà autonome (signorie,comuni..). le popolazioni continuavano e seguire il diritto romano. Dall’altra parte erano subentrate le consuetudini germaniche che regolavano la vita di altre popolazioni. In altri casi vi era la commistione di queste due fonti del diritto non regolata da un ordine che ne delimitasse gli ambiti. Si potrebbe tracciare una linea immaginaria corrispondente alla linea della Loira che divideva i paesi del sud e i paesi del nord della Francia ma solo a livello giuridico. I paesi del sud, Gallia che era stata parte dell’impero romano, erano “pays de droit ecrit” ossia si continuava a usare diritto romano. Invece a nord, oggetto di invasioni, erano “pays de droit coutumier” ossia la vita era regolata sulla base delle consuetudini. Con il trascorrere del tempo e con il progresso dei commerci il diritto si deve rapidamente adeguare ai cambiamenti della società. In Europa, essenzialmente a Bologna e in Italia nacque la prassi di radunarsi attorno a dei dotti a cui veniva sottoposto il compito di risolvere alcuni casi pratici. Da questa prassi, nata spontaneamente , si creò la consuetudine di una serie di studenti sempre più numerosi di pagare docente per ottenere la spiegazione del caso. Gli studenti si organizzavano in relazione alla loro provenienza geografica poi nelle due famosissime guide degli ultamontani e citramontani che davano non solo un’organizzazione al loro studio ma anche alla loro vita in comune. Anche i professori si organizzarono in corporazioni, in collegio doctorum. Nelle Università infatti si studiava e applicava per la risoluzione dei casi il diritto romano cristallizzato nel Corpus Iuris Civilis. In questo clima di disgregazione giuridica il diritto romano sembrava essere l'unica fonte dotata di autorità e organicità, una sorta di vademecum utile per risolvere anche i casi della modernità. Quindi in questo periodo il diritto romano diventa per l'Europa ius commune. Esso assume una tale rilevanza da divenire oggetto di quelle Scuole che si dedicarono allo studio del diritto giustinianeo: trattasi delle Scuole dei Glossatori , dei Commentatori e degli Umanisti. I Glossatori furono i primi ad approcciarsi al testo giustinianeo. La glossa era un'annotazione interlineare o marginale ad un testo, una sorta di spiegazione di quanto è espresso nel testo stesso; in realtà originariamente si trattò di una mera annotazione ma successivamente i Glossatori cercarono di compiere un'operazione di sintesi. Questo tipo di approccio fu un impulso alla nascita dei Commentatori ( la differenza tra Glossatori e Commentatori risiede nel fatto che i primi si attengono ai verba, i secondi vanno alla ricerca del senso). Tra il 500 e 600 gli Umanisti , di fronte al testo del Corpus Iuris Civilis pieno di annotazioni, tentarono di tornare alla purezza del testo. Verso il 600 il Rinascimento giuridico iniziò infatti a mettere in dubbio che si potesse affidare ad un legislatore dell'antichità la soluzione dei problemi della modernità.

Nel frattempo l'Europa era lacerata da guerre di religione dovute alla Riforma Protestante e alla Controriforma; in questo clima si fa strada una nuova corrente, il Giusnaturalismo. Ebbene, questi principi giusnaturalistici riemergono in Europa proprio in conseguenza delle lotte di religione, dando ad alcuni studiosi la possibilità di affermare, in quel clima di guerra, la necessità di tornare al diritto naturale. Sono note le opere di Gentili e di Grozio (De iure belli ac pacis) in cui si contrappongono alla legislazione scritta delle regole di convivenza sociale che ripudiano la guerra , essendo la natura umana portata ad una convivenza pacifica e fratellanza tra i soggetti. Viene ridimensionato il ruolo del legislatore positivo che certo ha un ruolo di dettare norme per gli uomini che devono essere conformi alle leggi immanenti alla natura umana, in questo periodo si pone rilievo, al di là delle contingenze storiche, politiche e temporali, ai diritti innati del soggetto. Questi principi si combinano con l’evoluzione dell’ illuminismo giuridico (stiamo percorrendo mille anni di storia), le cui ricadute in campo giuridico sono visibili nel lavoro di Montesquieu , la nota teoria della separazione dei poteri, di Rousseau , l’ evoluzione e la sanzione di principi di uguaglianza e libertà che sarebbero stati poi trasfusi nella “ Dichiarazione dei diritti dell’ uomo e del cittadino” e soprattutto l’ idea che il diritto non può essere mantenuto allo stato brado ma deve essere cristallizzato in una serie organica di principi. Le differenze tra Civil law e Common law, la principale è quella del ruolo della legge che nei paesi di Common law è appannata dal rilievo della giurisprudenza, nei paesi di Civil law appare sicuramente il formante principale e caratterizzante.