


Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Il principio dell'onere probatorio, che prescrive che ogni parte deve provare i fatti relativi al proprio diritto o a quelli che impediscono, modificano o estinguono il diritto dell'altra parte. Il significato e la importanza di questa regola, che è una base per la decisione in un processo giudiziario. Viene inoltre discusso come distinguere i fatti costitutivi, impeditivi e modificativi, e come applicare i quattro criteri per distinguere tra di essi. Utile per chi sta studiando diritto civile e procedura civile.
Tipologia: Appunti
1 / 4
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!



Lezione 14.1 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5) slide 14.1 (n. 1-5) Nell'ambito della trattazione della causa, un ruolo molto importante viene giocato dalla disciplina delle prove. Onere della prova = per stabilire come e se la prova può essere considerata raggiunta e, dunque, nella fase del processo che segue l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 6 comma, se la causa può essere considerata matura per la decisione, assume un rilievo fondamentale capire a chi spetta dare la prova dei fatti, che costituiscono e rappresentano gli elementi essenziali del thema probandum. Da questo punto di vista, viene in rilievo l'art. 2697 c.c. = il quale prevede, che l'attore ha l'onere di dare la prova dei fatti costitutivi del diritto, mentre il convenuto deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi e estintivi. Sul punto occorre svolgere alcune considerazioni preliminari =
diritto, quando l'art. 2697 c.c. afferma, che l'attore deve dare la prova dei fatti costitutivi del diritto, non intende che l'attore deve dare la prova dell'inesistenza del diritto del convenuto sotto ogni profilo (perchè questo vorrebbe dire condurre l'attore a fornire una prova quasi impossibile) ma che l'attore deve provare, che il diritto vantato dal convenuto in via stragiudiziale non esiste sulla base del fatto costitutivo dedotto dal convenuto stesso (es. se il vicino, nell'affermare l'esistenza di un suo diritto sul mio fondo, ha detto che il suo diritto sul mio fondo nasce dell'usucapione, l'attore, che propone l'azione di accertamento negativo (= cioè chiede di accertare l'inesistenza del diritto altrui sul suo fondo), deve limitarsi a provare che non si è verificata la fattispecie legale dell'usucapione, ma non deve, nè può dare la prova dell'inesistenza di tutti i possibili fatti costitutivi del diritto di proprietà del convenuto, perchè questo vorrebbe dire rendere l’azione di accertamento negativo un'azione di prova quasi impossibile). Mentre è abbastanza semplice distinguere 1) i fatti costitutivi del diritto 2) dai fatti modificativi ed estintivi, perchè i fatti modificativi ed estintivi sono eventi, che si sono verificati dopo i fatti costitutivi (= cioè si sono realizzati in un momento successivo rispetto a quello nel quale si è realizzata la fattispecie costitutiva) (= cioè un diritto sorge sulla base di certi fatti; domani io scendo di casa e, mentre attraverso le strisce pedonali, vengo investito da un'autovettura, che mi procura un danno = questo è il fatto costitutivo del diritto, che nasce in quel momento; se il convenuto paga il danno = questo è un fatto estintivo, che si è verificato successivamente al fatto costitutivo; se io e il convenuto facciamo una transazione, dopo che io gli ho mandato una lettera di contestazione del danno = questo è un fatto modificativo, che si è verificato dopo il fatto costitutivo), più complesso (anzi a volte quasi impossibile) è distinguere 1) il fatto costitutivo 2) dal fatto impeditivo, perchè il fatto impeditivo è parte essenziale della fattispecie legale (principio di simultaneità giuridica) (es. si pensi al caso, in cui il legislatore preveda, che un certo atto non è opponibile ai terzi in buona fede. E' l'esistenza della buona fede, che impedisce l'opponibilità o è la mancanza della buona fede, che consente all'atto di essere opponibile = cioè quella vicenda si colloca come un fatto costitutivo o un fatto impeditivo? Ogni qualvolta il legislatore utilizza l'espressione salvo che, a meno che = intende dare l'onere della prova alla parte, che vuole provare quel fatto o alla parte, che deve provare che si è realizzata la fattispecie impeditiva di quel fatto? Nella disciplina precedente al jobs act l'esempio più importante è quello del licenziamento per le imprese, che avevano meno di quindici dipendenti. Infatti, se l'impresa aveva meno di quindici dipendenti, non era possibile la reintegrazione nel posto di lavoro, ma era possibile solo il risarcimento del danno (= cioè meno di quindici dipendenti = nel caso di licenziamento illegittimo, solo il risarcimento del danno); invece, se l'impresa aveva più di quindici dipendenti, era possibile anche la reintegrazione nel posto di lavoro (= cioè più di quindici dipendenti = nel caso di licenziamento illegittimo, reintegra). Doveva essere il lavoratore, che impugnava il licenziamento, a dare la prova che il datore di lavoro impiegava più di quindici dipendenti (= cioè l'esistenza di questi quindici dipendenti è un fatto costitutivo del diritto alla reintegra) o doveva essere il datore di lavoro a dare la prova, che nella sua impresa erano impiegati meno di quindici dipendenti (= cioè quel fatto doveva collocarsi come fatto impeditivo del diritto alla reintegra)? Questo problema nasce, perchè nella fattispecie sostanziale il fatto
di lavoro solo se l'impresa impiega più di quindici dipendenti; se l'impresa impiega meno di quindici dipendenti, il diritto alla reintegra nel posto di lavoro è negato. E' il lavoratore, che deve dare la prova, che l'impresa ha più di quindici dipendenti o è il datore di lavoro, che deve dare la prova, che l'impresa ha meno di quindici dipendenti? Sul punto l'opinione della giurisprudenza è pacifica = questa prova deve essere data dal datore di lavoro, perchè è più facile per il datore di lavoro provare, che la sua azienda impiega meno di quindici dipendenti, piuttosto che per il lavoratore dare la prova del contrario attraverso dati, che non sono nella disponibilità del lavoratore). Quindi il criterio più importante di ripartizione dell'onere della prova, ma soprattutto nel caso di distinzione tra 1) fatti costitutivi e 2) fatti impeditivi è il principio della vicinanza della prova = cioè la prova deve essere data dalla parte, che ha più facilità a procurarsela.