



































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Sintesi di Manuale di diritto civile
Tipologia: Sintesi del corso
1 / 43
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!




































1. OBBLIGAZIONI
Con il termine “ obbligazione ” si intende il rapporto tra due soggetti - soggetto passivo (c.d. debitore ) e soggetto attivo (c.d. creditore ) - in forza del quale il primo è tenuto, nei confronti del secondo, ad una determinata prestazione. Il rapporto obbligatorio dà comunque luogo a due posizioni correlate: alla posizione passiva di debito fa da contraltare quella attiva di credito: tale concetto si esprime anche dicendo che al debitore fa capo una determinata obbligazione, mentre al creditore fa capo il correlativo diritto di credito (in tal caso, il termine obbligazione è sinonimo di debito). La nozione di “ diritto di credito ” viene tradizionalmente contrapposta a quella di “diritto reale”: mentre quest’ultimo è un diritto sulla cosa, il primo è un diritto nei confronti di un soggetto obbligato ad una determinata prestazione. Il potere del creditore si dice dunque mediato (in quanto il godimento del bene mediante gli viene garantito attraverso la condotta imposta al debitore) e relativo (in quanto può esercitarsi nel confronto del solo debitore, e non erga omnes come accade nei diritti reali). Proprio con riferimento a tale ipotesi si parla di diritti personali di godimento , per distinguerli dai diritti reali di godimento. La giuridicità del vincolo del debitore è sanzionata soltanto con una responsabilità patrimoniale (art. 2740 cod. civ.): il debitore risponde dell’inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri: vale a dire che, se la pretesa all’adempimento resta insoddisfatta, il creditore può invocare misure coercitive sul patrimonio dell’obbligato. Le obbligazioni possono sorgere da un contratto, da un fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità con l’ordinamento giuridico. Proprio per questo tali fattispecie si dicono fonti delle obbligazioni. Alla nozione di obbligazione (c.d. civile ) si contrappone la nozione di obbligazione naturale , che si ha allorquando una determinata prestazione è dovuta in esecuzione di un dovere morale o sociale. Diversamente da ciò che avviene in ipotesi di obbligazione civile, il debitore non è giuridicamente obbligato ad eseguire la prestazione oggetto di obbligazione naturale; ma, se la esegue, non può chiederne la restituzione. Quest’ultimo effetto presuppone, però, il concorso dei seguenti presupposti: la spontaneità dell’esecuzione (cioè che la prestazione sia eseguita senza coazione); la capacità del soggetto che esegue la prestazione; la proporzionalità tra prestazione eseguita, da un lato, ed i mezzi di cui l’adempiente dispone e l’interesse di soddisfare, dall’altro lato. Trattando invece delle fonti, secondo l’art.1173 cod.Civ., le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico. 1.2 , ADEMPIMENTO E MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO L’obbligazione è un rapporto tendenzialmente temporaneo, destinato ad estinguersi. Tipico fatto estintivo del rapporto obbligatorio è l’ adempimento ; il legislatore, tuttavia, ha disciplinato alcune ipotesi nelle quali - benché l’obbligazione non venga adempiuta - il rapporto obbligatorio egualmente si estingue. Ciò accade innanzitutto nel caso di morte del debitore, quando si tratti di prestazioni infungibili, ossia di prestazioni per il cui adempimento sono essenziali le qualità personali dell’obbligato. Ciò accade, inoltre, in
Quando la prestazione è infungibile, il creditore può legittimamente rifiutare la prestazione che il debitore gli proponga di far eseguire da un suo sostituto, così come la prestazione che gli venga spontaneamente oferta da un terzo. Se, invece, la prestazione è fungibile, il creditore non può legittimamente rifiutare la prestazione che gli venga oferta da un terzo in modo libero, spontaneo ed unilaterale. L’eventuale rifiuto del creditore di accettare la prestazione ofertagli da un terzo potrebbe determinare le tipiche conseguenze della mora accipiendi. I MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO
richiesto al debitore. 1.3 , INADEMPIMENTO E RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE L’INADEMPIMENTO Il debitore è tenuto ad eseguire esattamente la prestazione dovuta: se non lo fa, incorre nell’ inadempimento. Perché si abbia inadempimento, è di regola necessario che sia già maturato il tempo dell’adempimento, e che dunque sia scaduto il termine. Può talora aversi inadempimento ancor prima che sia maturato il tempo dell’adempimento: il che accade ad es. quando il debitore non abbia tempestivamente svolto le attività preparatorie necessarie per l’effettuazione in termini della prestazione. L’inadempimento può essere parziale (quando la prestazione è stata effettuata ma non correttamente), oppure totale (quando la prestazione è mancata interamente). Nell’inadempimento parziale l’inesattezza dell’adempimento può riguardare un ampio ventaglio di profili, come la diligenza, la perizia necessaria, la prudenza indispensabile, il luogo ove eseguire la prestazione, l’adeguatezza dei mezzi, o ancora la quantità e la qualità dovute. L’inadempimento può ancora distinguersi in assoluto (quando è escluso che possa essere effettuato in futuro), e relativo (se la prestazione non è stata ancora eseguita, ma potrebbe esserlo in futuro - in questo caso si parla di ritardo, che potrebbe sfociare in un inadempimento tardivo o in un inadempimento definitivo). Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Da ciò discende che, se l’inadempimento è determinato da tale causa, l’obbligazione si estingue ed il debitore non è più tenuto ad adempiere; diversamente, l’inadempimento obbliga il debitore al risarcimento del danno che ne sia derivato al creditore: si parla in questo caso di responsabilità contrattuale , per tale intendendosi la responsabilità per inadempimento non già del contratto, bensì dell’obbligazione, qualunque ne sia la fonte. In ipotesi di inadempimento assoluto, la prestazione risarcitoria si sostituisce alla prestazione originaria rimasta ineseguita; in ipotesi di inadempimento relativo, la prestazione risarcitoria si aggiunge a quella originaria, la quale continua anch’essa ad essere dovuta, seppure tardivamente. La regola è che il debitore deve sempre rispondere delle conseguenze dannose dell’inadempimento, salvo che l’inadempienza sia stata determinata da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore stesso. Il danno , di cui il creditore può chiedere il risarcimento al debitore che non sia riuscito a fornire la prova della ricorrenza di una causa di giustificazione del suo inadempimento, varia a seconda che si tratti di: inadempimento assoluto (nel qual caso il danno risarcibile è costituito dalle conseguenze negative della definitiva inattuazione della prestazione dovuta), o di inadempimento relativo (nel qual caso il danno risarcibile è costituito dalle conseguenze negative del ritardo fatto registrare nell’esecuzione della prestazione dovuta, che deve pur sempre adempiersi). Il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal creditore ( danno emergente ), come il mancato guadagno ( lucro cessante ). La più recente giurisprudenza insegna che risarcibile non è solo il danno patrimoniale, ma anche il danno non patrimoniale; in ogni caso, risarcibile è solo il danno che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. Quando richiede il risarcimento, il creditore ha l’onere di allegare e provare le singole voci di danno, per le quali pretende di essere risarcito. Per sfuggire a siffatto onere, il creditore può pattuire con il creditore una clausola penale, in forza della quale le parti stabiliscono quanto il debitore dovrà in caso di inadempienza,
Di cessione del credito ( art. 1260 cod. civ.) la legge parla in due significati diferenti: da un lato per indicare il contratto con il quale il creditore (cedente) pattuisce con un terzo (cessionario) il trasferimento in capo a quest’ultimo del suo diritto verso il debitore (ceduto), da un altro lato per indicare l’effetto di tale contratto (cioè il trasferimento del credito in capo al cessionario), Di regola, qualunque credito può formare oggetto di cessione (libera cedibilità dei crediti, art. 1260 co.1), salvo che: il credito abbia carattere strettamente personale, il trasferimento sia vietato dalla legge, o la cessione sia stata convenzionalmente esclusa dalle parti. Il contratto di cessione si perfeziona in forza di un accordo fra il creditore (cedente) ed il terzo (cessionario), mentre non è richiesta l’accettazione del debitore. Nel momento stesso del perfezionamento dell’accordo di cessione, il credito viene trasferito dal cedente al cessionario; affinché la cessione abbia efficacia nei confronti del debitore ceduto, occorre che a quest’ultimo la cessione venga notificata: fino a quel momento, infatti, il debitore potrebbe ritenere di essere pur sempre obbligato nei confronti del creditore originario. Per quanto concerne i rapporti tra cedente e cessionario, si deve aggiungere che se la cessione è a titolo oneroso, il cedente garantisce al cessionario l’esistenza del credito al momento della cessione, mentre se la cessione è a titolo gratuito il cedente garantisce al cessionario la veritas nominis solo se l’ha espressamente promessa (non garantisce in ogni caso la bonitas nominis). Quando la cessione sia stata effettuata per estinguere un debito del cedente verso il cessionario, si presume che la cessione avvenga “ pro solvendo ” (ossia che la liberazione del cedente si verifichi solo quando il cessionario abbia ottenuto il pagamento dal debitore ceduto. Qualora risulti una diversa volontà delle parti (nel senso che il cessionario liberi senz’altro il cedente dall’obbligo che quest’ultimo aveva nei suoi confronti, accollandosi peraltro l’intero rischio della solvenza del debitore ceduto) si parla di cessione “ pro soluto ”. Nonostante il codice si occupi solamente della delegazione passiva, si ritiene tuttavia che possa rientrare nell’autonomia negoziali delle parti dar luogo anche ad una delegazione attiva. La delegazione attiva (c.d. di credito ) consiste in un accordo, che si ritiene trilaterale tra un creditore, un debitore ed un terzo, in forza del quale il creditore (delegante) delega il debitore (delegato) ad impegnarsi ad effettuare la prestazione al terzo (delegatario). Per effetto della delegazione attiva, il delegato diviene debitore nei confronti sia del delegante che del delegatario, salvo che le parti abbiano concordato la liberazione del delegato stesso nei confronti del delegante. A differenza di quanto avviene nella cessione di credito, nella delegazione attiva l’accordo vede come parte anche il debitore. MODIFICAZIONI NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO La modificazione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio può realizzarsi, a titolo particolare, mediante le figure della delegazione passiva , dell’ espromissione e dell’ accollo. La figura della delegazione passiva si distingue in delegazione a promettere e delegazione di pagamento. La delegazione a promettere consiste in un negozio trilaterale fra debitore, creditore ed un terzo, in forza del quale il primo (delegante) delega il terzo (delegato) ad obbligarsi ad effettuare un determinato pagamento a favore del creditore (delegatario). La delegazione di pagamento consiste invece in un accordo fra il debitore ed un terzo, in forza del quale il debitore (delegante) delega il terzo (delegato) ad effettuare senz’altro una determinata prestazione al favore del creditore (delegatario). L’ espromissione consiste in un contratto fra il creditore ed un terzo, in forza del quale quest’ultimo (espromittente) si impegna, nei confronti del primo (espromissario) a pagare un preesistente debito
dell’obbligato originario. Trattandosi di un contratto da cui derivano obbligazioni solo per il terzo, si ritiene che l’accordo di espromissione si perfezioni nel momento in cui il creditore viene a conoscenza della volontà del terzo, senza necessità di un suo atto di accettazione. L’elemento differenziale tra delegazione promissoria ed espromissione consiste nella spontaneità dell’iniziativa del terzo: cioè, nell’assenza di delega da parte del debitore originario. Anche l’espromissione è cumulativa, e cioè il terzo è obbligato in solido con il debitore originario. Peraltro, il creditore potrebbe dichiarare espressamente di liberare il debitore originario: nel qual caso rimane obbligato soltanto il terzo assuntore (c.d. espromissione liberatoria). L’ accollo consiste in un accordo bilaterale tra il debitore ed un terzo, in forza del quale quest’ultmo (accollante) assume a proprio carico l’onere di procurare al creditore (accollatario) il pagamento del debito del primo (accollato). La figura dell’accollo si distingue in accollo interno ed accollo esterno:
attività). La prestazione si distingue ancora in fungibile , se per il creditore non sono rilevanti né l’identità né le qualità personali di chi la esegue, ed infungibile , nel caso contrario. Per l’esistenza di un’obbligazione è necessario che la prestazione dovuta sia possibile, lecita, determinata (o determinabile). Sempre con riferimento alla prestazione dovuta, si suole distinguere tra:
Come già detto in precedenza, secondo l’art.1173 del cod.Civ. tra le fonti delle obbligazioni si ritrovano il contratto, il fatto illecito, o qualsiasi atto o fatto idoneo a produrle in conformità della legge. La norma fa riferimento al contratto nella sua accezione più ampia, comprendente tanto le fattispecie tipiche che quelle atipiche purchè meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 del c.c.. Sono fonte di obbligazione anche i contratti invalidi (v. artt. 1418 ss. c.c.). L'obbligazione presuppone un comportamento volontario dell'uomo e, pertanto, la norma avrebbe dovuto parare di "atto illecito" piuttosto che di "fatto". La precisazione normativa relativa alla illiceità fa riferimento non solo alla fattispecie generale prevista nell'art. 2043 del c.c., ma anche ai fatti dannosi cd. "speciali" (v. artt. 2049 ss. c.c.). L'illecito derivante da inadempimento contrattuale rientra, invece, nella previsione di cui alla prima parte dell'articolo.
Il fatto illecito è qualunque comportamento doloso o colposo, tenuto cioè con intenzione di nuocere o con disattenzione, imprudenza, imperizia, che cagiona ad altri un danno ingiusto, e obbliga il suo autore al risarcimento del danno causato. L’autore dell’atto illecito, cioè della lesione di un diritto soggettivo altrui, è responsabile (responsabilità extracontrattuale) del danno patrimoniale provocato, e, in determinati casi, anche del danno non patrimoniale, quando, ad esempio, il comportamento dannoso sia anche un reato). Obbliga al risarcimento la lesione di un diritto soggettivo sia reale che di credito. Perché l’agente risulti obbligato a risarcire il danno, occorre che tra il fatto compiuto e il danno arrecato sussista un nesso di causalità, cioè un rapporto causa-effetto tale che il danno si possa dire provocato dal fatto in questione. Non è dovuto risarcimento per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare ricorrendo alla cosiddetta ordinaria diligenza. Se il danneggiato ha colposamente concorso a causare il danno, il risarcimento è diminuito in misura dipendente dalla gravità della colpa e dall’entità delle conseguenze. Il danneggiante è tenuto al risarcimento se il danno arrecato è ingiusto, perché lede un interesse che l’ordinamento giuridico riconosce meritevole di tutela. Non è rilevante ai fini del risarcimento la prevedibilità del danno, l’azione per il risarcimento del danno derivante da fatto illecito è soggetta a una prescrizione particolare, di solito quinquennale. L’illecito civile è atipico, il legislatore non ha voluto, nel campo della responsabilità civile, individuare specificamente i casi
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni causati dalla loro rovina, compresi quelli dovuti al distacco di parti accessorie o ornamentali dall’edificio, egli si può liberare da questa responsabilità, se prova che l’evento pregiudizievole non deriva da un difetto di manutenzione o da un vizio di costruzione. d) Circolazione di veicoli. Il conducente di un veicolo non viaggiante su rotaie è tenuto a risarcire il danno cagionato dal veicolo in circolazione a persone o a cose, a prescindere della propria colpevolezza, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso in pari misura a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Se il debitore non adempie la prestazione dovuta, come già detto, il creditore può promuovere il processo esecutivo sui beni del debitore, facendoli espropriare secondo le regole del codice di procedura civile. Talvolta il creditore può ottenere l’esecuzione forzata del suo credito in forma specifica: così, nel caso di obbligo di consegnare una cosa determinata, nel caso di obbligo di concludere un contratto, nel caso di obbligo di fare fungibile, nel caso di obbligo di non fare. Il caso più frequente è quello della sentenza che condanna il debitore al pagamento di una somma di danaro; sia che questa costituisca l’oggetto della prestazione, sia che questa rappresenti la liquidazione del risarcimento del danno. Tutti i beni del debitore di cui lo stesso risulti titolare al momento dell’inizio dell’esecuzione possono essere espropriati dal creditore: il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Si suole dire che tutto il patrimonio del debitore costituisce una sorta di garanzia generica del creditore. Se vi sono più creditori, tutti hanno ugual diritto di soddisfarsi con il ricavato della vendita dei beni del debitore (c.d. par condicio creditorum ). Così, ad es. se vi sono un creditore di 100 e uno di 50, e dalla vendita dei beni del debitore si ricavano solo 135, ciascuno dei creditori subirà lo stesso sacrificio del 10%: il primo prenderà 90, mentre il secondo 45. Ad alcuni creditori, però, la legge assicura un soddisfacimento a preferenza degli altri (riconoscendo loro una causa legittima di prelazione ): restando all’esempio precedente, se il creditore di 100 vanta una causa legittima di prelazione, egli riceve 100, mentre all’altro creditore soltanto 35. Le cause legittime di prelazione sono i privilegi , il pegno e l’ipoteca. Se il bene oggetto di privilegio, pegno od ipoteca perisce, il creditore perde la possibilità di esercitare il diritto di prelazione. Come già detto, di regola il creditore può avviare nei confronti del proprio debitore una procedura esecutiva per espropriazione, facendo pignorare uno o più dei suoi beni. Ovviamente nella procedura esecutiva possono entrare anche gli altri creditori, chiedendo di partecipare alla distribuzione del ricavano dalla vendita del bene pignorato. Al generale principio secondo cui il processo esecutivo è rimesso all’iniziativa del singolo creditore e colpisce singoli beni del debitore, il codice civile prevede una deroga per una particolare categoria di debitori: gli imprenditori commerciali non piccoli, relativamente ai quali le procedure esecutive individuali, in presenza di determinati presupposti, sono destinate a cedere il passo di fronte alle c.d. procedure concorsuali.
Il privilegio è la preferenza che la legge accorda a determinati crediti in considerazione della causa per cui sono sorti; dunque il legislatore ritiene che taluni crediti detti privilegiati siano meritevoli di particolare tutela in ragione delle motivazioni che ne hanno determinato il sorgere. La costituzione del privilegio non richiede né un accordo tra le parti, né particolari forme di pubblicità: il credito nasce privilegiato perché così vuole il legislatore. Tra i vari crediti privilegiati l’ordine di preferenza non dipende dall’anteriorità del credito, ma è stabilito dalla stessa legge. Il privilegio può essere: generale (su tutti i beni mobili del debitore), e in tal caso costituisce un modo di essere del credito non attribuendo diritto di sequela, con la conseguenza che può essere esercitato solo fin quando i beni mobili fanno parte del patrimonio del debitore; e speciale (su determinati beni mobili o immobili), e in tal caso costituisce invece un diritto reale di garanzia, perciò il privilegio speciale sui mobili può acquistarsi anche in pregiudizio dei diretti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere del privilegio stesso. Per quanto riguarda, invece, l’ordine di precedenza con le altre cause di prelazione, il pegno è preferito al privilegio speciale sui mobili, mentre il privilegio speciale sugli immobili è preferito all’ipoteca. PEGNO E IPOTECA: CARATTERI GENERALI Oltre che i privilegi, sono cause legittime di prelazione anche il pegno e l’ ipoteca. Questi due istituti hanno un tratto caratteristico in comune, ovvero che sono entrambi diritti reali, e presentano dunque quel connotato comune dei diritti reali in genere: l’inerenza. Pegno ed ipoteca attribuiscono infatti al creditore il c.d. diritto di sequela, cioè il potere di esercitare la garanzia, espropriando detti beni per soddisfarsi sul relativo ricavato, anche se la loro proprietà è passata ad altri. Appartengono naturalmente alla categoria di diritti reali su cosa altrui, e per essere più specifici sono entrambi dei diritti reali di garanzia; il carattere della realtà distingue pegno ed ipoteca dal privilegio generale, che non ha carattere reale; d’altro canto, pegno ed ipoteca non hanno mai carattere generale, ma gravano sempre su beni determinati. Altra diferenza con i privilegi è che, mentre i primi sono stabiliti dalla legge, il pegno e l’ipoteca richiedono invece un proprio titolo costitutivo. Il pegno e l’ipoteca attribuiscono dunque al creditore tre diritti fondamentali: lo ius distrahendi (ossia la facoltà di far espropriare la cosa se il debitore non adempie), lo ius praelationis (ossia la preferenza rispetto agli altri creditori in ordine alla distribuzione di quanto ricavato dalla vendita forzata del bene oggetto della garanzia), ed infine il diritto di sequela (ossia il diritto di sottoporre il bene ad esecuzione forzata, quand’anche nel frattempo fosse divenuto di proprietà di terzi). La diferenza tra pegno ed ipoteca sta, innanzitutto, nella diversità dell’oggetto: il pegno ha per oggetto beni mobili (non registrati), universalità di mobili e crediti, mentre l’ipoteca ha per oggetto la proprietà (piena o nuda) di beni immobili, taluni diritti reali immobiliari (usufrutto, superficie, enfiteusi), beni mobili registrati e rendite dello Stato. Altra diferenza è che nel pegno il debitore viene spossessato della cosa, mentre nell’ipoteca no. Come già detto, il pegno e l’ipoteca attribuiscono al debitore il diritto di far vendere il bene che vi è assoggettato, ma pur sempre attraverso l’intervento giudiziale. Il codice civile sancisce la nullità del patto (c.d. patto commissorio ) con cui le parti convengono, per il caso di inadempimento del debito garantito, l’automatico trasferimento, in favore del creditore, della proprietà del bene ipotecato o dato in pegno. IL PEGNO
L’ ipoteca è un diritto reale di garanzia, che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene sul quale l’ipoteca è costituita ( ius distrahendi ) e di essere soddisfatto con preferenza ( ius praelationis ) sul ricavato dall’espropriazione. Inoltre la stessa ipoteca attribuisce al titolare di essa il diritto di sequela , ossia il diritto di espropriare il bene, qualora esso venga alienato, in confronto del terzo acquirente. In comune con il pegno, l’ipoteca presenta i caratteri della specialità , in quanto non può cadere se non su beni determinati, e della indivisibilità , in quanto l’ipoteca grava per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte. Carattere precipuo dell’ipoteca è la sua pubblicità : non esistono ipoteche occulte; chiunque deve essere in grado di conoscere se un bene è ipotecato o meno, per regolarsi se gli conviene acquistarlo. Oggetto dell’ipoteca possono essere gli immobili con le loro pertinenze, i mobili registrati e le rendite dello Stato. Possono altresì formare oggetto di ipoteca l’usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, la nuda proprietà, il diritto dell’enfiteuta e il diritto del concedente sul fondo enfiteutico. L’ipoteca può essere di tre tipi, secondo l’oggetto in forza del quale può essere iscritta:
fa collocare nello stesso grado i seguenti crediti accessori: le spese dell’atto di costituzione dell’ipoteca, quelle di iscrizione e di rinnovazione, le spese ordinarie per il processo di esecuzione, gli interessi dovuti e gli interessi moratori maturati successivamente;
Come già detto, il patrimonio del debitore costituisce per il creditore una sorta di garanzia generica per il soddisfacimento delle obbligazioni gravanti sul debitore stesso. Per impedire che il patrimonio del debitore possa subire diminuzioni che incidano su detta garanzia, la legge riconosce al creditore taluni rimedi volti ad assicurarne la conservazione:
Il contratto è un istituto centrale dell’intero sistema del diritto privato, oltre ad essere la figura più importante di negozio giuridico. Secondo l’art. 1321 cod. civ ., il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale ; consiste dunque in un accordo, che non è altro che un incontro della volontà di due soggetti, volto a produrre un effetto giuridico. La funzione del contratto consiste nel fare da strumento attraverso il quale i privati definiscono l’assetto dei loro interessi di ordine patrimoniale; per mezzo del contratto il soggetto può comperare un bene, può procurarsi un servizio, può offrire a terzi beni e servizi, compiere e ricevere donazioni ecc. Attraverso il contratto, dunque, i privati operano sul mercato, dove possono scambiare beni e servizi (contratto come strumento fondamentale del sistema economico). In termini giuridici, il contratto è volto a realizzare interessi di persone attraverso la produzione di appositi effetti giuridici, che possono riguardare tanto i diritti reali quanto i rapporti obbligatori. Importante è il concetto di autonomia contrattuale , che esprime la condotta delle parti che dettano una regola, che compiono un atto di disciplina nei reciproci rapporti giuridici; non si tratta, però, di una libertà incondizionata, poiché il contratto deve pur sempre rispettare dei presupposti richiesti dall’ordinamento per la sua validità. Il contratto è innanzitutto un fatto, e più precisamente un negozio, ossia una manifestazione di volontà; essendo un accordo, non può nascere dalla volontà di un solo soggetto, ma esiste in quanto due o più parti concordino nel volere la produzione di determinati effetti giuridici. Non ogni accordo è però un contratto, poiché quest’ultimo deve rispondere a delle caratteristiche ben precise. Da non confondere è il contratto in senso proprio, che è appunto l’accordo tra le due parti, con il contratto nel senso di documento contrattuale, ossia la carta sulla quale il contratto è scritto e che documenta le dichiarazioni delle parti, né con il rapporto contrattuale, che attiene agli effetti giuridici prodotti dal contratto. Tornando al concetto di autonomia contrattuale, ci rifacciamo all’art. 1322 cod. civ.: il primo comma stabilisce che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto , ossia le clausole volte a regolare il loro rapporto, naturalmente mantenendosi nei limiti imposti dalla legge. Il secondo livello di autonomia attiene al tipo contrattuale: per tipo intendiamo una figura o modello di contratto avente determinate caratteristiche, e volta a realizzare una certa operazione economica. L’art. 1325 cod. civ. descrive gli elementi essenziali del contratto:
La conclusione del contratto e il modo in cui essa si verifica sono fattori molto importanti per il perfezionamento di questo, sia per stabilire se un contratto effettivamente esista come tale, per stabilire se le parti erano capaci di concludere il contratto, per determinare la norma applicabile, o per stabilire il luogo nel quale il contratto è concluso. Sono diverse le modalità per concludere un contratto: si può sottoscrivere un unico documento, si possono scambiare due dichiarazioni scritte identiche, verbalmente, mediante comportamento concludente. In ogni caso, stabilire quando l’accordo si è perfezionato è evidentemente agevole quando il consenso delle due parti si manifesta in un unico contesto di luogo e di tempo; gli atti che però richiamano la nostra attenzione sono due: l’atto con il quale il procedimento medesimo inizia, la proposta ; e l’atto con cui si chiude, l’accettazione (questi ultimi vengono definiti come elementi prenegoziali ). Proposta ed accettazione costituiscono dichiarazioni di volontà individuali: quando la proposta segue l’accettazione, allora si ha l’accordo. Affinché ciò si verifichi, occorre che l’accettazione pervenga al proponente nel termine da lui stabilito o ordinariamente necessario, che la dichiarazione di colui al quale la proposta era destinata sia conforme alla proposta stessa, e che l’accettazione sia compiuta nella forma richiesta dal proponente. In astratto, si possono individuare diversi criteri secondo i quali è possibile regolare l’efficacia di una manifestazione di volontà: il principio della dichiarazione (volontà efficace non appena espressa), il principio della spedizione (volontà efficace non appena trasmessa all’altra parte), il principio della ricezione (volontà efficace quando l’altra parte la riceve), e principio della cognizione (volontà efficace quando il destinatario ne viene a conoscenza).