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Diritto delle Obbligazioni: Nozione, Tipi e Caratteristiche, Sintesi del corso di Diritto Civile

Sintesi di Manuale di diritto civile

Tipologia: Sintesi del corso

2023/2024

In vendita dal 18/01/2024

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SINTESI COMPLETA DI
C. M. Bianca,
Diritto civile
Esame di DIRITTO CIVILE
(Università telematica Giustino Fortunato)
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SINTESI COMPLETA DI

C. M. Bianca,

Diritto civile

Esame di DIRITTO CIVILE

(Università telematica Giustino Fortunato)

1. OBBLIGAZIONI

1.1 , NOZIONI INTRODUTTIVE E FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

Con il termine “ obbligazione ” si intende il rapporto tra due soggetti - soggetto passivo (c.d. debitore ) e soggetto attivo (c.d. creditore ) - in forza del quale il primo è tenuto, nei confronti del secondo, ad una determinata prestazione. Il rapporto obbligatorio dà comunque luogo a due posizioni correlate: alla posizione passiva di debito fa da contraltare quella attiva di credito: tale concetto si esprime anche dicendo che al debitore fa capo una determinata obbligazione, mentre al creditore fa capo il correlativo diritto di credito (in tal caso, il termine obbligazione è sinonimo di debito). La nozione di “ diritto di credito ” viene tradizionalmente contrapposta a quella di “diritto reale”: mentre quest’ultimo è un diritto sulla cosa, il primo è un diritto nei confronti di un soggetto obbligato ad una determinata prestazione. Il potere del creditore si dice dunque mediato (in quanto il godimento del bene mediante gli viene garantito attraverso la condotta imposta al debitore) e relativo (in quanto può esercitarsi nel confronto del solo debitore, e non erga omnes come accade nei diritti reali). Proprio con riferimento a tale ipotesi si parla di diritti personali di godimento , per distinguerli dai diritti reali di godimento. La giuridicità del vincolo del debitore è sanzionata soltanto con una responsabilità patrimoniale (art. 2740 cod. civ.): il debitore risponde dell’inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri: vale a dire che, se la pretesa all’adempimento resta insoddisfatta, il creditore può invocare misure coercitive sul patrimonio dell’obbligato. Le obbligazioni possono sorgere da un contratto, da un fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità con l’ordinamento giuridico. Proprio per questo tali fattispecie si dicono fonti delle obbligazioni. Alla nozione di obbligazione (c.d. civile ) si contrappone la nozione di obbligazione naturale , che si ha allorquando una determinata prestazione è dovuta in esecuzione di un dovere morale o sociale. Diversamente da ciò che avviene in ipotesi di obbligazione civile, il debitore non è giuridicamente obbligato ad eseguire la prestazione oggetto di obbligazione naturale; ma, se la esegue, non può chiederne la restituzione. Quest’ultimo effetto presuppone, però, il concorso dei seguenti presupposti: la spontaneità dell’esecuzione (cioè che la prestazione sia eseguita senza coazione); la capacità del soggetto che esegue la prestazione; la proporzionalità tra prestazione eseguita, da un lato, ed i mezzi di cui l’adempiente dispone e l’interesse di soddisfare, dall’altro lato. Trattando invece delle fonti, secondo l’art.1173 cod.Civ., le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico. 1.2 , ADEMPIMENTO E MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO L’obbligazione è un rapporto tendenzialmente temporaneo, destinato ad estinguersi. Tipico fatto estintivo del rapporto obbligatorio è l’ adempimento ; il legislatore, tuttavia, ha disciplinato alcune ipotesi nelle quali - benché l’obbligazione non venga adempiuta - il rapporto obbligatorio egualmente si estingue. Ciò accade innanzitutto nel caso di morte del debitore, quando si tratti di prestazioni infungibili, ossia di prestazioni per il cui adempimento sono essenziali le qualità personali dell’obbligato. Ciò accade, inoltre, in

Quando la prestazione è infungibile, il creditore può legittimamente rifiutare la prestazione che il debitore gli proponga di far eseguire da un suo sostituto, così come la prestazione che gli venga spontaneamente oferta da un terzo. Se, invece, la prestazione è fungibile, il creditore non può legittimamente rifiutare la prestazione che gli venga oferta da un terzo in modo libero, spontaneo ed unilaterale. L’eventuale rifiuto del creditore di accettare la prestazione ofertagli da un terzo potrebbe determinare le tipiche conseguenze della mora accipiendi. I MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO

  1. LA COMPENSAZIONE : quando tra due persone intercorrono rapporti obbligatori reciproci - nel senso che il soggetto creditore in un rapporto è, al tempo stesso, debitore in un altro rapporto - i due rapporti possono estinguersi in modo totale o parziale, senza bisogno di procedere ai rispettivi adempimenti, e ciò mediante compensazione. La legge ne prevede tre tipi:
    • compensazione legale : si ha allorquando i reciproci rapporti presentino i caratteri dell’omogeneità (i due crediti debbono avere per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere), della liquidità (i due crediti debbono essere già determinati nel loro ammontare) e dell’esigibilità (i due crediti debbono essere suscettibili di richiesta, da parte del creditore, di immediato adempimento);
    • compensazione giudiziale : si ha allorquando, nel corso di un giudizio, sia invocato un credito liquido ed esigibile, e l’altra parte opponga in compensazione un controcredito omogeneo ed anch’esso esigibile, ma non ancora liquido;
    • compensazione volontaria : si ha allorquando le parti, in forza di uno specifico accordo, rinuncino scambievolmente, in tutto o in parte, ai rispettivi crediti, seppure gli stessi non presentino i requisiti per far luogo alla compensazione legale o giudiziale;
  2. LA CONFUSIONE : qualora le qualità del creditore e del debitore vengano a riunirsi nella stessa persona, l’obbligazione si estingue per confusione;
  3. LA NOVAZIONE : è un contratto con il quale i soggetti di un rapporto obbligatorio sostituiscono a quello originario un nuovo rapporto obbligatorio con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Si distingue tra
    • novazione soggettiva : allorquando la sostituzione riguarda la persona del debitore, che viene liberato;
    • novazione oggettiva : allorquando la sostituzione riguarda l’oggetto; perché si abbia novazione oggettiva devono concorrere due presupposti: uno oggettivo, consistente nella modificazione sostanziale dell’oggetto della prestazione, ovvero nella modificazione del titolo del rapporto (c.d. aliquid novi ); uno soggettivo, consistente nella comune volontà delle parti di estinguere l’obbligazione originaria, sostituendola con una nuova (c.d. animus novandi );
  4. LA REMISSIONE : consiste in un negozio unilaterale recettizio in forza del quale il creditore rinuncia al proprio credito. La remissione del debito può essere desunta anche da una manifestazione tacita di volontà o da un comportamento concludente, purché tali da manifestare in modo univoco la volontà abdicativa del creditore;
    1. L’ IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA : mentre l’impossibilità originaria impedisce il sorgere del rapporto obbligatorio, l’impossibilità sopravvenuta al suo nascere ne determina l’estinzione, qualora dipenda da una causa non imputabile al debitore. Per impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore si intende quella situazione impeditiva dell’adempimento non prevedibile al momento del sorgere del rapporto obbligatorio, e non superabile con lo sforzo che può essere legittimamente

richiesto al debitore. 1.3 , INADEMPIMENTO E RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE L’INADEMPIMENTO Il debitore è tenuto ad eseguire esattamente la prestazione dovuta: se non lo fa, incorre nell’ inadempimento. Perché si abbia inadempimento, è di regola necessario che sia già maturato il tempo dell’adempimento, e che dunque sia scaduto il termine. Può talora aversi inadempimento ancor prima che sia maturato il tempo dell’adempimento: il che accade ad es. quando il debitore non abbia tempestivamente svolto le attività preparatorie necessarie per l’effettuazione in termini della prestazione. L’inadempimento può essere parziale (quando la prestazione è stata effettuata ma non correttamente), oppure totale (quando la prestazione è mancata interamente). Nell’inadempimento parziale l’inesattezza dell’adempimento può riguardare un ampio ventaglio di profili, come la diligenza, la perizia necessaria, la prudenza indispensabile, il luogo ove eseguire la prestazione, l’adeguatezza dei mezzi, o ancora la quantità e la qualità dovute. L’inadempimento può ancora distinguersi in assoluto (quando è escluso che possa essere effettuato in futuro), e relativo (se la prestazione non è stata ancora eseguita, ma potrebbe esserlo in futuro - in questo caso si parla di ritardo, che potrebbe sfociare in un inadempimento tardivo o in un inadempimento definitivo). Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Da ciò discende che, se l’inadempimento è determinato da tale causa, l’obbligazione si estingue ed il debitore non è più tenuto ad adempiere; diversamente, l’inadempimento obbliga il debitore al risarcimento del danno che ne sia derivato al creditore: si parla in questo caso di responsabilità contrattuale , per tale intendendosi la responsabilità per inadempimento non già del contratto, bensì dell’obbligazione, qualunque ne sia la fonte. In ipotesi di inadempimento assoluto, la prestazione risarcitoria si sostituisce alla prestazione originaria rimasta ineseguita; in ipotesi di inadempimento relativo, la prestazione risarcitoria si aggiunge a quella originaria, la quale continua anch’essa ad essere dovuta, seppure tardivamente. La regola è che il debitore deve sempre rispondere delle conseguenze dannose dell’inadempimento, salvo che l’inadempienza sia stata determinata da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore stesso. Il danno , di cui il creditore può chiedere il risarcimento al debitore che non sia riuscito a fornire la prova della ricorrenza di una causa di giustificazione del suo inadempimento, varia a seconda che si tratti di: inadempimento assoluto (nel qual caso il danno risarcibile è costituito dalle conseguenze negative della definitiva inattuazione della prestazione dovuta), o di inadempimento relativo (nel qual caso il danno risarcibile è costituito dalle conseguenze negative del ritardo fatto registrare nell’esecuzione della prestazione dovuta, che deve pur sempre adempiersi). Il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal creditore ( danno emergente ), come il mancato guadagno ( lucro cessante ). La più recente giurisprudenza insegna che risarcibile non è solo il danno patrimoniale, ma anche il danno non patrimoniale; in ogni caso, risarcibile è solo il danno che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. Quando richiede il risarcimento, il creditore ha l’onere di allegare e provare le singole voci di danno, per le quali pretende di essere risarcito. Per sfuggire a siffatto onere, il creditore può pattuire con il creditore una clausola penale, in forza della quale le parti stabiliscono quanto il debitore dovrà in caso di inadempienza,

Di cessione del credito ( art. 1260 cod. civ.) la legge parla in due significati diferenti: da un lato per indicare il contratto con il quale il creditore (cedente) pattuisce con un terzo (cessionario) il trasferimento in capo a quest’ultimo del suo diritto verso il debitore (ceduto), da un altro lato per indicare l’effetto di tale contratto (cioè il trasferimento del credito in capo al cessionario), Di regola, qualunque credito può formare oggetto di cessione (libera cedibilità dei crediti, art. 1260 co.1), salvo che: il credito abbia carattere strettamente personale, il trasferimento sia vietato dalla legge, o la cessione sia stata convenzionalmente esclusa dalle parti. Il contratto di cessione si perfeziona in forza di un accordo fra il creditore (cedente) ed il terzo (cessionario), mentre non è richiesta l’accettazione del debitore. Nel momento stesso del perfezionamento dell’accordo di cessione, il credito viene trasferito dal cedente al cessionario; affinché la cessione abbia efficacia nei confronti del debitore ceduto, occorre che a quest’ultimo la cessione venga notificata: fino a quel momento, infatti, il debitore potrebbe ritenere di essere pur sempre obbligato nei confronti del creditore originario. Per quanto concerne i rapporti tra cedente e cessionario, si deve aggiungere che se la cessione è a titolo oneroso, il cedente garantisce al cessionario l’esistenza del credito al momento della cessione, mentre se la cessione è a titolo gratuito il cedente garantisce al cessionario la veritas nominis solo se l’ha espressamente promessa (non garantisce in ogni caso la bonitas nominis). Quando la cessione sia stata effettuata per estinguere un debito del cedente verso il cessionario, si presume che la cessione avvenga “ pro solvendo ” (ossia che la liberazione del cedente si verifichi solo quando il cessionario abbia ottenuto il pagamento dal debitore ceduto. Qualora risulti una diversa volontà delle parti (nel senso che il cessionario liberi senz’altro il cedente dall’obbligo che quest’ultimo aveva nei suoi confronti, accollandosi peraltro l’intero rischio della solvenza del debitore ceduto) si parla di cessione “ pro soluto ”. Nonostante il codice si occupi solamente della delegazione passiva, si ritiene tuttavia che possa rientrare nell’autonomia negoziali delle parti dar luogo anche ad una delegazione attiva. La delegazione attiva (c.d. di credito ) consiste in un accordo, che si ritiene trilaterale tra un creditore, un debitore ed un terzo, in forza del quale il creditore (delegante) delega il debitore (delegato) ad impegnarsi ad effettuare la prestazione al terzo (delegatario). Per effetto della delegazione attiva, il delegato diviene debitore nei confronti sia del delegante che del delegatario, salvo che le parti abbiano concordato la liberazione del delegato stesso nei confronti del delegante. A differenza di quanto avviene nella cessione di credito, nella delegazione attiva l’accordo vede come parte anche il debitore. MODIFICAZIONI NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO La modificazione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio può realizzarsi, a titolo particolare, mediante le figure della delegazione passiva , dell’ espromissione e dell’ accollo. La figura della delegazione passiva si distingue in delegazione a promettere e delegazione di pagamento. La delegazione a promettere consiste in un negozio trilaterale fra debitore, creditore ed un terzo, in forza del quale il primo (delegante) delega il terzo (delegato) ad obbligarsi ad effettuare un determinato pagamento a favore del creditore (delegatario). La delegazione di pagamento consiste invece in un accordo fra il debitore ed un terzo, in forza del quale il debitore (delegante) delega il terzo (delegato) ad effettuare senz’altro una determinata prestazione al favore del creditore (delegatario). L’ espromissione consiste in un contratto fra il creditore ed un terzo, in forza del quale quest’ultimo (espromittente) si impegna, nei confronti del primo (espromissario) a pagare un preesistente debito

dell’obbligato originario. Trattandosi di un contratto da cui derivano obbligazioni solo per il terzo, si ritiene che l’accordo di espromissione si perfezioni nel momento in cui il creditore viene a conoscenza della volontà del terzo, senza necessità di un suo atto di accettazione. L’elemento differenziale tra delegazione promissoria ed espromissione consiste nella spontaneità dell’iniziativa del terzo: cioè, nell’assenza di delega da parte del debitore originario. Anche l’espromissione è cumulativa, e cioè il terzo è obbligato in solido con il debitore originario. Peraltro, il creditore potrebbe dichiarare espressamente di liberare il debitore originario: nel qual caso rimane obbligato soltanto il terzo assuntore (c.d. espromissione liberatoria). L’ accollo consiste in un accordo bilaterale tra il debitore ed un terzo, in forza del quale quest’ultmo (accollante) assume a proprio carico l’onere di procurare al creditore (accollatario) il pagamento del debito del primo (accollato). La figura dell’accollo si distingue in accollo interno ed accollo esterno:

  • L’ accollo interno si ha quando le parti non intendono attribuire alcun diritto al creditore (accollatario) verso l’accollante. Da ciò discende che il creditore non ha diritto di rivolgersi all’accollante per il pagamento del credito; il terzo accollante, in caso di mancata osservanza dell’obbligo, risponde dell’inadempimento soltanto nei confronti del debitore accollato; il terzo accollante ed il debitore accollato possono in qualsiasi momento accordarsi per modificare o revocare l’impegno inizialmente assunto dall’accollante stesso.
  • L’ accollo esterno si ha quando l’accordo tra accollante ed accollato si presenta come un contratto a favore del terzo. L’accollo esterno può a sua volta essere:
    • cumulativo, se il debitore originario resta obbligato in solido con l’accollante;
    • liberatorio, se il debitore originario resta liberato, rimanendo obbligato in sua vece il solo accollante. 1.5 , OBBLIGAZIONI PECUNIARIE, ALTERNATIVE, SOLIDALI, DIVISIBILI E INDIVISIBILI I soggetti attivo e passivo del rapporto obbligatorio devono essere determinati, o quanto meno determinabili. Questa obbligazione, detta a soggetto determinabile , va tenuta distinta dall’obbligazione c.d. ambulatoria , in cui la trasferibilità del credito senza onere di comunicazione al debitore comporta che quest’ultimo ignori a chi, alla scadenza, dovrà effettuare la prestazione. Perché sussista un rapporto obbligatorio è indispensabile la presenza di almeno due soggetti: il creditore e il debitore. È tuttavia possibile che l’obbligazione faccia capo ad una pluralità di soggetti (debitori e/o creditori) - c.d. obbligazione plurisoggettiva. Siffatta ipotesi ricorre in caso di:
  • Obbligazione solidale , che si ha allorquando:
    • ciascuno dei più debitori è obbligato ad effettuare, a favore dell’unico creditore, l’intera prestazione e l’esecuzione di questa, fatta da uno qualsiasi di essi, ha effetto liberatorio a favore di tutti gli altri (obbligazione solidale passiva);
    • ciascuno dei più creditori ha diritto, nei confronti dell’unico debitore, all’intera prestazione e l’esecuzione fatta a favore di uno dei creditori estingue l’obbligazione;
    • ciascuno può prelevare l’intera somma risultante dal saldo attivo del conto e la prestazione effettuata dalla banca ad uno dei contestatari libera la banca stessa da qualsiasi obbligo restitutorio anche nei confronti dell’altro (obbligazione solidale attiva);

attività). La prestazione si distingue ancora in fungibile , se per il creditore non sono rilevanti né l’identità né le qualità personali di chi la esegue, ed infungibile , nel caso contrario. Per l’esistenza di un’obbligazione è necessario che la prestazione dovuta sia possibile, lecita, determinata (o determinabile). Sempre con riferimento alla prestazione dovuta, si suole distinguere tra:

  • Obbligazioni semplici : che hanno ad oggetto un’unica prestazione;
  • Obbligazioni alternative : che hanno ad oggetto due o più prestazioni;
  • Obbligazioni facoltative : che hanno ad oggetto una sola prestazione (l’obbligazione è semplice, ma il debitore ha facoltà di liberarsi estinguendone un’altra). L’obbligazione più diffusa nella prassi è sicuramente l’obbligazione pecuniaria , cioè in cui il debitore è tenuto a dare al creditore una somma di danaro. I debiti pecuniari vanno estinti mediante moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento (nel nostro paese corso legale ha l’euro). Se il debito pecuniario è espresso in moneta estera, il debitore di regola può pagare in moneta nazionale, al corso del cambio nel giorno della scadenza. La recente giurisprudenza ritiene che le obbligazioni pecuniarie possano essere dal debitore estinte mediante qualsiasi altro mezzo di pagamento che garantisca al creditore il medesimo effetto del pagamento in contanti. Da ciò consegue che: se il debitore paga in moneta avente corso legale, il creditore non può rifiutare il pagamento se di importo inferiore ad euro 100 0, e l’effetto liberatorio si verifica al momento della consegna della somma di danaro; se il debitore paga mediante assegno circolare o assegno bancario, o mediante altro mezzo che assicuri la disponibilità della somma dovuta, il creditore può rifiutare il pagamento solo per giustificato motivo, e l’effetto liberatorio si verifica quando il creditore acquista la concreta disponibilità della somma. Per quanto riguarda, invece, la liquidazione di valore dell’obbligazione, questa va effettuata attraverso una triplice operazione: 1) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell’obbligazione aveva all’epoca in cui è sorta l’obbligazione stessa; 2) la successiva rivalutazione di detto importo, all’epoca in cui è sorta l’obbligazione al momento della liquidazione, attraverso l’applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita; 3) la liquidazione dell’ulteriore danno da ritardo nell’ottenimento della prestazione. Quella agli “ interessi ” è una particolare obbligazione pecuniaria, avente carattere accessorio rispetto ad un’un obbligazione principale pur essa a contenuto pecuniario. Quanto alla fonte, gli interessi si distinguono in legali (se dovuti in forza di una previsione di legge), e convenzionali (se dovuti in forza di un accordo fra debitore e creditore). Quanto alla loro funzione, gli interessi vengono normalmente distinti in:
  • corrispettivi (che sono quelli dovuti al creditore sui capitali concessi a mutuo, e rappresentano una sorta di corrispettivo per il godimento che il debitore ha del danaro del creditore);
  • compensativi (che sono quelli dovuti al creditore di obbligazioni di valore, e rappresentano un compenso del danno dal creditore soferto per il mancano ottenimento della prestazione dovutagli);
  • moratori (che sono dovuti dal debitore in mora al creditore di obbligazioni aventi ad oggetto una somma di danaro, e rappresentano una sorta di risarcimento per il ritardo con cui il creditore riceve il pagamento dovutogli). Il tasso d‘interesse , sulla base del quale si calcolano gli interessi, si distingue in legale (fissato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno), e convenzionale (fissato in base ad un accordo fra debitore e creditore).

1.6 , ALTRI ATTI O FATTI COSTITUTIVI DI OBBLIGAZIONI:

Come già detto in precedenza, secondo l’art.1173 del cod.Civ. tra le fonti delle obbligazioni si ritrovano il contratto, il fatto illecito, o qualsiasi atto o fatto idoneo a produrle in conformità della legge. La norma fa riferimento al contratto nella sua accezione più ampia, comprendente tanto le fattispecie tipiche che quelle atipiche purchè meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 del c.c.. Sono fonte di obbligazione anche i contratti invalidi (v. artt. 1418 ss. c.c.). L'obbligazione presuppone un comportamento volontario dell'uomo e, pertanto, la norma avrebbe dovuto parare di "atto illecito" piuttosto che di "fatto". La precisazione normativa relativa alla illiceità fa riferimento non solo alla fattispecie generale prevista nell'art. 2043 del c.c., ma anche ai fatti dannosi cd. "speciali" (v. artt. 2049 ss. c.c.). L'illecito derivante da inadempimento contrattuale rientra, invece, nella previsione di cui alla prima parte dell'articolo.

1.7 , RESPONSABILITA’ PER FATTO ILLECITO:

Il fatto illecito è qualunque comportamento doloso o colposo, tenuto cioè con intenzione di nuocere o con disattenzione, imprudenza, imperizia, che cagiona ad altri un danno ingiusto, e obbliga il suo autore al risarcimento del danno causato. L’autore dell’atto illecito, cioè della lesione di un diritto soggettivo altrui, è responsabile (responsabilità extracontrattuale) del danno patrimoniale provocato, e, in determinati casi, anche del danno non patrimoniale, quando, ad esempio, il comportamento dannoso sia anche un reato). Obbliga al risarcimento la lesione di un diritto soggettivo sia reale che di credito. Perché l’agente risulti obbligato a risarcire il danno, occorre che tra il fatto compiuto e il danno arrecato sussista un nesso di causalità, cioè un rapporto causa-effetto tale che il danno si possa dire provocato dal fatto in questione. Non è dovuto risarcimento per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare ricorrendo alla cosiddetta ordinaria diligenza. Se il danneggiato ha colposamente concorso a causare il danno, il risarcimento è diminuito in misura dipendente dalla gravità della colpa e dall’entità delle conseguenze. Il danneggiante è tenuto al risarcimento se il danno arrecato è ingiusto, perché lede un interesse che l’ordinamento giuridico riconosce meritevole di tutela. Non è rilevante ai fini del risarcimento la prevedibilità del danno, l’azione per il risarcimento del danno derivante da fatto illecito è soggetta a una prescrizione particolare, di solito quinquennale. L’illecito civile è atipico, il legislatore non ha voluto, nel campo della responsabilità civile, individuare specificamente i casi

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni causati dalla loro rovina, compresi quelli dovuti al distacco di parti accessorie o ornamentali dall’edificio, egli si può liberare da questa responsabilità, se prova che l’evento pregiudizievole non deriva da un difetto di manutenzione o da un vizio di costruzione. d) Circolazione di veicoli. Il conducente di un veicolo non viaggiante su rotaie è tenuto a risarcire il danno cagionato dal veicolo in circolazione a persone o a cose, a prescindere della propria colpevolezza, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso in pari misura a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

1.8 , LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DEL DEBITORE E LE CAUSE DI PRELAZIONE:

Se il debitore non adempie la prestazione dovuta, come già detto, il creditore può promuovere il processo esecutivo sui beni del debitore, facendoli espropriare secondo le regole del codice di procedura civile. Talvolta il creditore può ottenere l’esecuzione forzata del suo credito in forma specifica: così, nel caso di obbligo di consegnare una cosa determinata, nel caso di obbligo di concludere un contratto, nel caso di obbligo di fare fungibile, nel caso di obbligo di non fare. Il caso più frequente è quello della sentenza che condanna il debitore al pagamento di una somma di danaro; sia che questa costituisca l’oggetto della prestazione, sia che questa rappresenti la liquidazione del risarcimento del danno. Tutti i beni del debitore di cui lo stesso risulti titolare al momento dell’inizio dell’esecuzione possono essere espropriati dal creditore: il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Si suole dire che tutto il patrimonio del debitore costituisce una sorta di garanzia generica del creditore. Se vi sono più creditori, tutti hanno ugual diritto di soddisfarsi con il ricavato della vendita dei beni del debitore (c.d. par condicio creditorum ). Così, ad es. se vi sono un creditore di 100 e uno di 50, e dalla vendita dei beni del debitore si ricavano solo 135, ciascuno dei creditori subirà lo stesso sacrificio del 10%: il primo prenderà 90, mentre il secondo 45. Ad alcuni creditori, però, la legge assicura un soddisfacimento a preferenza degli altri (riconoscendo loro una causa legittima di prelazione ): restando all’esempio precedente, se il creditore di 100 vanta una causa legittima di prelazione, egli riceve 100, mentre all’altro creditore soltanto 35. Le cause legittime di prelazione sono i privilegi , il pegno e l’ipoteca. Se il bene oggetto di privilegio, pegno od ipoteca perisce, il creditore perde la possibilità di esercitare il diritto di prelazione. Come già detto, di regola il creditore può avviare nei confronti del proprio debitore una procedura esecutiva per espropriazione, facendo pignorare uno o più dei suoi beni. Ovviamente nella procedura esecutiva possono entrare anche gli altri creditori, chiedendo di partecipare alla distribuzione del ricavano dalla vendita del bene pignorato. Al generale principio secondo cui il processo esecutivo è rimesso all’iniziativa del singolo creditore e colpisce singoli beni del debitore, il codice civile prevede una deroga per una particolare categoria di debitori: gli imprenditori commerciali non piccoli, relativamente ai quali le procedure esecutive individuali, in presenza di determinati presupposti, sono destinate a cedere il passo di fronte alle c.d. procedure concorsuali.

CAUSE DI PRELAZIONE;

IL PRIVILEGIO

Il privilegio è la preferenza che la legge accorda a determinati crediti in considerazione della causa per cui sono sorti; dunque il legislatore ritiene che taluni crediti detti privilegiati siano meritevoli di particolare tutela in ragione delle motivazioni che ne hanno determinato il sorgere. La costituzione del privilegio non richiede né un accordo tra le parti, né particolari forme di pubblicità: il credito nasce privilegiato perché così vuole il legislatore. Tra i vari crediti privilegiati l’ordine di preferenza non dipende dall’anteriorità del credito, ma è stabilito dalla stessa legge. Il privilegio può essere: generale (su tutti i beni mobili del debitore), e in tal caso costituisce un modo di essere del credito non attribuendo diritto di sequela, con la conseguenza che può essere esercitato solo fin quando i beni mobili fanno parte del patrimonio del debitore; e speciale (su determinati beni mobili o immobili), e in tal caso costituisce invece un diritto reale di garanzia, perciò il privilegio speciale sui mobili può acquistarsi anche in pregiudizio dei diretti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere del privilegio stesso. Per quanto riguarda, invece, l’ordine di precedenza con le altre cause di prelazione, il pegno è preferito al privilegio speciale sui mobili, mentre il privilegio speciale sugli immobili è preferito all’ipoteca. PEGNO E IPOTECA: CARATTERI GENERALI Oltre che i privilegi, sono cause legittime di prelazione anche il pegno e l’ ipoteca. Questi due istituti hanno un tratto caratteristico in comune, ovvero che sono entrambi diritti reali, e presentano dunque quel connotato comune dei diritti reali in genere: l’inerenza. Pegno ed ipoteca attribuiscono infatti al creditore il c.d. diritto di sequela, cioè il potere di esercitare la garanzia, espropriando detti beni per soddisfarsi sul relativo ricavato, anche se la loro proprietà è passata ad altri. Appartengono naturalmente alla categoria di diritti reali su cosa altrui, e per essere più specifici sono entrambi dei diritti reali di garanzia; il carattere della realtà distingue pegno ed ipoteca dal privilegio generale, che non ha carattere reale; d’altro canto, pegno ed ipoteca non hanno mai carattere generale, ma gravano sempre su beni determinati. Altra diferenza con i privilegi è che, mentre i primi sono stabiliti dalla legge, il pegno e l’ipoteca richiedono invece un proprio titolo costitutivo. Il pegno e l’ipoteca attribuiscono dunque al creditore tre diritti fondamentali: lo ius distrahendi (ossia la facoltà di far espropriare la cosa se il debitore non adempie), lo ius praelationis (ossia la preferenza rispetto agli altri creditori in ordine alla distribuzione di quanto ricavato dalla vendita forzata del bene oggetto della garanzia), ed infine il diritto di sequela (ossia il diritto di sottoporre il bene ad esecuzione forzata, quand’anche nel frattempo fosse divenuto di proprietà di terzi). La diferenza tra pegno ed ipoteca sta, innanzitutto, nella diversità dell’oggetto: il pegno ha per oggetto beni mobili (non registrati), universalità di mobili e crediti, mentre l’ipoteca ha per oggetto la proprietà (piena o nuda) di beni immobili, taluni diritti reali immobiliari (usufrutto, superficie, enfiteusi), beni mobili registrati e rendite dello Stato. Altra diferenza è che nel pegno il debitore viene spossessato della cosa, mentre nell’ipoteca no. Come già detto, il pegno e l’ipoteca attribuiscono al debitore il diritto di far vendere il bene che vi è assoggettato, ma pur sempre attraverso l’intervento giudiziale. Il codice civile sancisce la nullità del patto (c.d. patto commissorio ) con cui le parti convengono, per il caso di inadempimento del debito garantito, l’automatico trasferimento, in favore del creditore, della proprietà del bene ipotecato o dato in pegno. IL PEGNO

L’IPOTECA

L’ ipoteca è un diritto reale di garanzia, che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene sul quale l’ipoteca è costituita ( ius distrahendi ) e di essere soddisfatto con preferenza ( ius praelationis ) sul ricavato dall’espropriazione. Inoltre la stessa ipoteca attribuisce al titolare di essa il diritto di sequela , ossia il diritto di espropriare il bene, qualora esso venga alienato, in confronto del terzo acquirente. In comune con il pegno, l’ipoteca presenta i caratteri della specialità , in quanto non può cadere se non su beni determinati, e della indivisibilità , in quanto l’ipoteca grava per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte. Carattere precipuo dell’ipoteca è la sua pubblicità : non esistono ipoteche occulte; chiunque deve essere in grado di conoscere se un bene è ipotecato o meno, per regolarsi se gli conviene acquistarlo. Oggetto dell’ipoteca possono essere gli immobili con le loro pertinenze, i mobili registrati e le rendite dello Stato. Possono altresì formare oggetto di ipoteca l’usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, la nuda proprietà, il diritto dell’enfiteuta e il diritto del concedente sul fondo enfiteutico. L’ipoteca può essere di tre tipi, secondo l’oggetto in forza del quale può essere iscritta:

  1. Ipoteca legale (in forza di una norma di legge): in alcuni casi previsti dalla legge, questa attribuisce a determinati creditori il diritto di ottenere unilateralmente l’iscrizione dell’ipoteca, e dunque l’ipoteca non nasce se non con l’iscrizione. L’ipoteca legale spetta all’alienante a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’atto di alienazione, e ai coeredi o soci a garanzia del pagamento dei conguagli dovuti all’assegnatario in forza dell’atto di divisione. L’ipoteca legale è iscritta d’ufficio dal responsabile del competente Ufficio dell’Agenzia dell’Entrate, ed inoltre prevale sulle trascrizioni o iscrizioni già eseguite contro l’acquirente o il condividente;
  2. Ipoteca giudiziale (in forza di una sentenza): di regola il creditore non ha il diritto di chiedere l’iscrizione di un’ipoteca a carico dei beni del debitore; tuttavia il legislatore gli concede siffatto diritto quando abbia ottenuto una sentenza che condanni il debitore a pagargli una somma di denaro. In tal caso il creditore ha diritto di ottenere l’iscrizione dell’ipoteca su un qualsiasi bene immobile appartenente al debitore, senza il consenso di quest’ultimo;
  3. Ipoteca volontaria (in forza di un atto di volontà del debitore - o di un terzo che la costituisce): può essere iscritta in forza di un contratto od anche di una semplice dichiarazione unilaterale di volontà del concedente (si esclude tuttavia il testamento) - per la dichiarazione è richiesta la forma scritta ad substantiam. L’ordine di preferenza tra le varie ipoteche è determinato non già dalla priorità del titolo, ma da quella dell’iscrizione. Ogni iscrizione riceve dunque un numero d’ordine, che determina il grado dell’ipoteca; il grado ipotecario ha importanza fondamentale, poiché se su un immobile gravano due ipoteche di stesso valore, prevale l’ipoteca con numero d’ordine precedente. Non è vietato inoltre lo scambio del grado tra creditori ipotecari. La pubblicità ipotecaria si attua mediante:
  • L’iscrizione : è l’atto con il quale l’ipoteca prende vita. Essa si estingue presso l’Ufficio della Agenzia delle Entrate del luogo in cui si trova l’immobile. L’iscrizione dell’ipoteca a garanzia di un determinato credito

fa collocare nello stesso grado i seguenti crediti accessori: le spese dell’atto di costituzione dell’ipoteca, quelle di iscrizione e di rinnovazione, le spese ordinarie per il processo di esecuzione, gli interessi dovuti e gli interessi moratori maturati successivamente;

  • L’annotazione : serve a rendere pubblico il trasferimento dell’ipoteca a favore di un’altra persona; anche l’annotazione ha efficacia costitutiva. Un’altra vicenda che può subire l’ipoteca è la riduzione, che ha luogo quando il valore del bene risulta eccessivo rispetto al credito garantito;
  • La rinnovazione : l’iscrizione dell’ipoteca conserva il suo effetto per venti anni (termine in correlazione con la durata della prescrizione estintiva dei diritti reali su cosa altrui). La rinnovazione serve appunto ad evitare che si verifichi l’estinzione dell’iscrizione, e dunque essa deve eseguirsi prima che i venti anni dall’iscrizione siano decorsi;
  • La cancellazione : estingue l’ipoteca, e può essere consentita dal creditore o ordinata dal giudice. Il consenso della cancellazione costituisce un atto dovuto, una volta che l’obbligazione garantita sia totalmente estinta, pena il risarcimento dei danni. L’ipoteca ha dunque efficacia anche nei confronti di chi acquista l’immobile dopo l’iscrizione. Costui non è obbligato personalmente con tutti i suoi beni verso i creditori che abbiano iscritto ipoteca sull’immobile acquistato: questi ultimi possono far espropriare soltanto il bene ipotecato. Il terzo acquirente non ha nemmeno dato vita all’ipoteca come terzo datore; egli è esposto all’espropriazione del bene soltanto per averlo acquistato gravato di ipoteca, e dunque la legge lo ritiene meritevole di considerazione. L’acquirente del bene ipotecato può però evitare l’espropriazione esercitando a sua scelta una delle seguenti facoltà: pagare i crediti di garanzia dei quali è iscritta ipoteca, rilasciare i beni ipotecati in modo che l’espropriazione avvenga non contro di lui ma contro un amministratore dei beni nominato dal tribunale, o liberare l’immobile dalle ipoteche mediante uno speciale procedimento. Il terzo datore d’ipoteca , diverso dal fideiussore, non può avvalersi delle facoltà che la legge concede per una persona estranea alla costituzione dell’ipoteca. Il terzo datore non può neppure dire al creditore di far espropriare prima i beni del debitore e poi quello ipotecato. Se paga i crediti iscritti o subisce l’espropriazione, può rivolgersi contro il debitore per farsi rimborsare (c.d. diritto di regresso ). Occorre distinguere l’estinzione degli effetti dell’iscrizione ipotecaria dall’ estinzione dell’ipoteca. Per effetto della prima vengono meno soltanto le conseguenze della pubblicità ipotecaria, ma l’ipoteca si può nuovamente iscrivere. Tipica causa dell’estinzione dell’ipoteca è il venir meno dell’obbligazione garantita: se si estingue quest’ultima, si estingue anche l’ipoteca e se ne può ottenere la cancellazione. L’ipoteca può formare oggetto di rinunzia, o addirittura può essere oggetto di prescrizione ventennale (nonostante di regola non sia soggetta a ciò).

1.10, I MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE

Come già detto, il patrimonio del debitore costituisce per il creditore una sorta di garanzia generica per il soddisfacimento delle obbligazioni gravanti sul debitore stesso. Per impedire che il patrimonio del debitore possa subire diminuzioni che incidano su detta garanzia, la legge riconosce al creditore taluni rimedi volti ad assicurarne la conservazione:

  • L’azione surrogatoria ( art. 2900 cod. civ .): consente al creditore di sostituirsi al debitore nell’esercizio di

Il contratto è un istituto centrale dell’intero sistema del diritto privato, oltre ad essere la figura più importante di negozio giuridico. Secondo l’art. 1321 cod. civ ., il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale ; consiste dunque in un accordo, che non è altro che un incontro della volontà di due soggetti, volto a produrre un effetto giuridico. La funzione del contratto consiste nel fare da strumento attraverso il quale i privati definiscono l’assetto dei loro interessi di ordine patrimoniale; per mezzo del contratto il soggetto può comperare un bene, può procurarsi un servizio, può offrire a terzi beni e servizi, compiere e ricevere donazioni ecc. Attraverso il contratto, dunque, i privati operano sul mercato, dove possono scambiare beni e servizi (contratto come strumento fondamentale del sistema economico). In termini giuridici, il contratto è volto a realizzare interessi di persone attraverso la produzione di appositi effetti giuridici, che possono riguardare tanto i diritti reali quanto i rapporti obbligatori. Importante è il concetto di autonomia contrattuale , che esprime la condotta delle parti che dettano una regola, che compiono un atto di disciplina nei reciproci rapporti giuridici; non si tratta, però, di una libertà incondizionata, poiché il contratto deve pur sempre rispettare dei presupposti richiesti dall’ordinamento per la sua validità. Il contratto è innanzitutto un fatto, e più precisamente un negozio, ossia una manifestazione di volontà; essendo un accordo, non può nascere dalla volontà di un solo soggetto, ma esiste in quanto due o più parti concordino nel volere la produzione di determinati effetti giuridici. Non ogni accordo è però un contratto, poiché quest’ultimo deve rispondere a delle caratteristiche ben precise. Da non confondere è il contratto in senso proprio, che è appunto l’accordo tra le due parti, con il contratto nel senso di documento contrattuale, ossia la carta sulla quale il contratto è scritto e che documenta le dichiarazioni delle parti, né con il rapporto contrattuale, che attiene agli effetti giuridici prodotti dal contratto. Tornando al concetto di autonomia contrattuale, ci rifacciamo all’art. 1322 cod. civ.: il primo comma stabilisce che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto , ossia le clausole volte a regolare il loro rapporto, naturalmente mantenendosi nei limiti imposti dalla legge. Il secondo livello di autonomia attiene al tipo contrattuale: per tipo intendiamo una figura o modello di contratto avente determinate caratteristiche, e volta a realizzare una certa operazione economica. L’art. 1325 cod. civ. descrive gli elementi essenziali del contratto:

  • L’accordo tra le parti;
  • La causa ;
  • L’oggetto ;
  • La forma (quando è richiesta ad substantiam , cioè per la validità del contratto). A fini descrittivi è inoltre utile riferire delle più importanti classificazioni dei contratti, che sono le seguenti:
  • Contratti tipici (o nominati), e contratti atipici (o innominati), a seconda che alla singola figura contrattuale il legislatore dedichi o meno una disciplina specifica;
  • Contratti con due parti o con più di due parti (contratti plurilaterali );
  • Contratti a prestazioni corrispettive (o sinallagmatici ) e contratti con obbligazioni a carico di una parte sola: i primi sono contratti in cui le attribuzioni patrimoniali sono legate da un nesso di reciprocità, o sinallagma;
  • Contratti a titolo oneroso e contratti a titolo gratuito ;
  • Contratti di scambio e contratti associativi : nei primi la prestazione di ciascuna parte è a vantaggio della controparte, mentre nei contratti associativi la prestazione di ciascuno è diretta al conseguimento di uno scopo comune;
  • Contratti cumulativi e contratti aleatori : i primi sono contratti in cui i reciproci sacrifici sono certi, mentre i secondi sono contratti nei quali vi è incertezza sui reciproci sacrifici delle parti;
  • Contratti ad esecuzione istantanea e contratti di durata : nei primi la prestazione delle parti è concentrata in un dato momento, mentre nei secondi la prestazione è continua nel tempo o si ripete periodicamente;
  • Contratti a forma libera e contratti a forma vincolata (o solenni );
  • Contratti consensuali e contratti reali : i primi si perfezionano con il semplice consenso o accordo tra le parti, mentre i secondi richiedono la consegna del bene oltre al consenso;
  • Contratti a efficacia reale e contratti a efficacia obbligatoria : si dicono a efficacia reale i contratti che realizzano automaticamente il risultato perseguito, mentre sono ad efficacia obbligatoria i contratti che non realizzano autonomamente il risultato perseguito, ma obbligano le parti ad attuarlo.

2.2 , RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE, TRATTATIVE E CONCLUSIONE:

La conclusione del contratto e il modo in cui essa si verifica sono fattori molto importanti per il perfezionamento di questo, sia per stabilire se un contratto effettivamente esista come tale, per stabilire se le parti erano capaci di concludere il contratto, per determinare la norma applicabile, o per stabilire il luogo nel quale il contratto è concluso. Sono diverse le modalità per concludere un contratto: si può sottoscrivere un unico documento, si possono scambiare due dichiarazioni scritte identiche, verbalmente, mediante comportamento concludente. In ogni caso, stabilire quando l’accordo si è perfezionato è evidentemente agevole quando il consenso delle due parti si manifesta in un unico contesto di luogo e di tempo; gli atti che però richiamano la nostra attenzione sono due: l’atto con il quale il procedimento medesimo inizia, la proposta ; e l’atto con cui si chiude, l’accettazione (questi ultimi vengono definiti come elementi prenegoziali ). Proposta ed accettazione costituiscono dichiarazioni di volontà individuali: quando la proposta segue l’accettazione, allora si ha l’accordo. Affinché ciò si verifichi, occorre che l’accettazione pervenga al proponente nel termine da lui stabilito o ordinariamente necessario, che la dichiarazione di colui al quale la proposta era destinata sia conforme alla proposta stessa, e che l’accettazione sia compiuta nella forma richiesta dal proponente. In astratto, si possono individuare diversi criteri secondo i quali è possibile regolare l’efficacia di una manifestazione di volontà: il principio della dichiarazione (volontà efficace non appena espressa), il principio della spedizione (volontà efficace non appena trasmessa all’altra parte), il principio della ricezione (volontà efficace quando l’altra parte la riceve), e principio della cognizione (volontà efficace quando il destinatario ne viene a conoscenza).

  • La proposta e l’accettazione possono essere ritirate e private d’effetto mediante un atto uguale e contrario che si chiama revoca : la proposta può essere dunque revocata finché il contratto non sia concluso, e lo stesso vale per l’accettazione. Se il proponente revoca in modo tempestivo la proposta impedisce il perfezionamento del contratto, ma può tuttavia accadere che l’accettante ne abbia in buona fede iniziata l’esecuzione: in tal caso il proponente è tenuto ad indennizzare