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Diritto processuale penale - Risposte Aperte COMPLETE - AGGIORNATO 2022, Panieri di Diritto Processuale Penale

Diritto processuale penale - Risposte Aperte COMPLETE - AGGIORNATO 2022

Tipologia: Panieri

2021/2022

In vendita dal 13/01/2022

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Diritto processuale
penale – risposte
Aperte complete –
AGGIORNATE 2022
CASI DI REVISIONE La revisione
può essere richiesta: a) se i fatti
stabiliti a fondamento della
sentenza o del decreto penale di
condanna non possono conciliarsi
con quelli stabiliti in un'altra
sentenza penale irrevocabile del
giudice ordinario o di un giudice
speciale; in questo caso sussiste
conflitto tra giudicati b) se la
sentenza o il decreto penale di
condanna hanno ritenuto la
sussistenza del reato a carico del
condannato in conseguenza di
una sentenza del giudice civile o
amministrativo, successivamente
revocata, purché la sentenza sia
passata in giudicato c) se dopo la
condanna sono sopravvenute o si
scoprono nuove prove che, sole o
unite a quelle già valutate,
dimostrano che il condannato
deve essere prosciolto (con prove
nuove non si intende solo prove
formatesi successivamente ma
anche quelle preesistenti e
sconosciute alle parti, quelle non
acquisite nel precedente processo
o acquisite e non valutate; d) se è
dimostrato che la condanna
venne pronunciata in
conseguenza di falsità in atti o in
giudizio o di un altro fatto
previsto dalla legge come reato.
CESSAZIONE DELLA MISURA
CAUTELARE Le misure cautelari si
estinguono in due differenti modi:
1. opeiudicis , quando
scaturiscono da una valutazione
discrezionale del giudice (ad
esempio, il provvedimento di
revoca); 2. opelegis , quando la
perdita di efficacia delle misure è
dovuta al verificarsi di determinati
eventi - quando per il medesimo
fatto e nei confronti della
medesima persona, alla quale è
stata applicata la misura,
intervenga un provvedimento,
anche non definitivo, che esclude
l'addebito; - quando sia decorso il
termine massimo di durata della
singola misura cautelare prima
della definizione del
procedimento con sentenza di
condanna irrevocabile; - quando
una misura disposta per esigenze
probatorie non sia rinnovata
entro il termine fissato dal giudice
nel provvedimento con sentenza
di condanna irrevocabile; -
quando l'imputato non sia stato
interrogato dal giudice (omesso
interrogatorio); - quando la
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Diritto processuale

penale – risposte

Aperte complete –

AGGIORNATE 2022

  • CASI DI REVISIONE La revisione può essere richiesta: a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale; in questo caso sussiste conflitto tra giudicati b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, purché la sentenza sia passata in giudicato c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto (con prove nuove non si intende solo prove formatesi successivamente ma anche quelle preesistenti e sconosciute alle parti, quelle non acquisite nel precedente processo o acquisite e non valutate; d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato. CESSAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE Le misure cautelari si estinguono in due differenti modi:
    1. opeiudicis , quando scaturiscono da una valutazione discrezionale del giudice (ad esempio, il provvedimento di revoca); 2. opelegis , quando la perdita di efficacia delle misure è dovuta al verificarsi di determinati eventi - quando per il medesimo fatto e nei confronti della medesima persona, alla quale è stata applicata la misura, intervenga un provvedimento, anche non definitivo, che esclude l'addebito; - quando sia decorso il termine massimo di durata della singola misura cautelare prima della definizione del procedimento con sentenza di condanna irrevocabile; - quando una misura disposta per esigenze probatorie non sia rinnovata entro il termine fissato dal giudice nel provvedimento con sentenza di condanna irrevocabile; - quando l'imputato non sia stato interrogato dal giudice (omesso interrogatorio); - quando la

misura, disposta dal giudice dichiaratosi incompetente, non è confermata dal giudice competente entro i 20 giorni successivi; - quando, a seguito di condanna, la pena irrogata è stata dichiarata estinta o è stata condizionalmente sospesa oppure è uguale o inferiore alla custodia cautelare già subita.La sentenza di proscioglimento comporta l'immediata perdita di efficacia della misura che sia stata applicata in riferimento ad un determinato fatto di reato, quando per il medesimo sia stata pronunciata una sentenza di proscioglimento o un provvedimento analogo (ad esempio, immediatamente efficacia nel caso in cui venga emanata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere: in queste ipotesi, una nuova misura coercitiva per gli stessi fatti può essere disposta solo se in seguito ad una successiva condanna, e con riferimento alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 co. 1 lett. b) e c). CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI Il procedimento di correzione di errore materiale delle pronunce giudiziali costituisce un metodo semplice[1], rapido ed efficace per mezzo del quale vengono rettificate le ―sviste‖ in cui è incorso il giudicante nel processo redazionale; esso, codificato all‘interno del Codice di rito civile agli artt. 287 e 288, trova applicazione, secondo l‘orientamento della giurisprudenza, qualora l‘errore emendando consista in un mero ―lapsus calami‖, ossia in una momentanea disattenzione del redattore che diviene, in maniera lampante, intellegibile al lettore. Si possono avere, dunque, di una vasta gamma di errori, quali, a titolo di esempio, errori di calcolo oppure l‘omessa indicazione di una delle parti del giudizio o ancora l‘erronea indicazione dei dati anagrafici delle parti in causa o ancora l‘erronea trascrizione delle conclusioni formulate dalle stesse in occasione dell‘ultima udienza[4].Tuttavia, come detto, perché si possa procedere alla correzione con il metodo indicato dal codice, occorre che la svista sia rilevabile ictu oculi, cioè che l‘errore incida negativamente sull‘iter logico giuridico che ha condotto ad esso[5].In specie, per quanto concerne gli errori di calcolo, è convincimento oramai condiviso che essi debbano avere

del soggetto, il giudice, in ogni stato e grado del processo, dovrà pronunciare sentenza ex art. 129. Si segnala che tale norma è opportuno leggerla alla luce dell'art. 620 c.p.p. lett. g), inerente l'annullamento senza rinvio ordinato dalla cassazione a seguito di condanna pronunciata per errore di persona. Il legislatore nulla dice in caso di erronea identità del soggetto risultante nel corso della fase delle indagini preliminari, ma tale questione può essere valutata come elemento che consente di richiedere l'archiviazione del procedimento ex. art. 411 c.p.p. GLI EFFETTI DELL'APPELLO DELLE SENTENZE DI I GRADO L‘esecuzione della sentenza è sospesa durante il corso dei termini per impugnare e fino al passaggio in giudicato della stessa infatti in base all‘art. 650 le sentenze hanno forza esecutiva quando sono divenute irrevocabili. Ciò anche in base all‘art. 27 co. 2 della Costituzione in base al quale ―l‘imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva‖. • Viceversa le impugnazioni avverso i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno alcun effetto sospensivo, sia che la misura cautelare sia già stata eseguita sia che debba essere ancora eseguita. In base all'ari. 587, comma 1, nel caso di concorso di più persone nel reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati giova anche agli altri purché non fondata su motivi esclusivamente personali. Allo stesso modo, nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi (art. 587, comma 2), l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali. • L'effetto estensivo consiste nel consentire ad una parte, che non ha proposto impugnazione, di partecipare al giudizio e di

giovarsi degli effetti favorevoli derivanti da una impugnazione proposta da altra parte, con la quale la prima abbia un interesse identico o collegato. Infatti, sono motivi non esclusivamente personali quelli che si riferiscono, anche parzialmente, a questioni sostanziati o processuali obiettive, comuni al soggetto impugnante e agli altri coimputati (es. sussistenza del fatto; utilizzabilità di una prova). Sono motivi esclusivamente personali quelli che riguardano la qualità e le condizioni soggettive della persona che li ha proposti (erronea dichiarazione di recidiva, mancata notifica del decreto di citazione). I BENEFICI CONSEGUENTI AL GIUDIZIO CON PENA CONCORDATA Diversi sono i benefici che si applicano all'imputato che stipuli il patteggiamento tradizionale con il pubblico ministero, • In primo luogo, la parte (di regola l'imputato) può subordinare l'efficacia dell'accordo alla concessione della sospensione condizionale ad opera del giudice (art. 444, comma 3). Questi, se ritiene di non concedere il beneficio (ad esempio perché è infausta la prognosi che l'imputato si astenga dal commettere altri reati), deve rigettare la richiesta di patteggiamento. Il c.d. patteggiamento In secondo luogo, la sentenza che applica la pena non comporta la condanna al pagamento delle spese dei procedimento penale; viceversa, l'imputato è tenuto al pagamento delle eventuali spese di mantenimento in custodia cautelare ed al pagamento delle spese c.d. di giustizia, ad esempio di conservazione dei beni sequestrati. In terzo luogo, la sentenza che applica la pena non comporta l'irrogazione di pene accessorie; poiché accade spesso che la sanzione penale sia temibile, ad esempio, la sospensione dall'esercizio da una professione o di un'arte. In quarto luogo, la sentenza che applica la pena non comporta l'applicazione di misure di sicurezza; viceversa, consente di applicare la confisca nelle ipotesi nelle quali ai sensi dell'art. 240 c.p. è obbligatoria o facoltativa. .Il c.d. patteggiamento In quinto luogo, il reato è estinto se l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine di cinque anni (in caso i patteggiamento per delitto) o di

citazione a giudizio in quanto convoca le parti per il dibattimento. Il giudice precisa la data ed il luogo dell’udienza dibattimentale con l’avvertimento per l'imputato che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia. IL DECRETO DI CONDANNA Il procedimento per decreto non prevede né l'udienza preliminare nè il dibattimento. Il pubblico ministero, se ritiene che possa irrogarsi una pena pecuniaria, sia pure in sostituzione di pena detentiva (e salvo che risulti la necessità di applicare una misura di sicurezza personale; art. 459, commi 1 e 5), può esercitare l'azione penale, chiedendo al giudice per le indagini preliminari l'emissione di un decreto di condanna nei confronti dell'imputato. La richiesta deve essere motivata e va formulata entro sei mesi dall'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato. Tale termine secondo la giurisprudenza della corte di cassazione è ritenuto ordinatorio e non perentorio. Sulla richiesta decide il giudice per le indagini preliminari, inaudita altera parte. Pertanto, la decisione si fonda unicamente sugli elementi di prova raccolti dall'accusa, che deve trasmettere al giudice il fascicolo delle indagini (art. 459, comma 1). Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale (art. 459, comma 2) e ciò evidentemente per incentivare l‘imputato ad accettare la condanna e non proseguire il giudizio. Per accentuare le caratteristiche del giudizio e far sì che l‘imputato ancor più si invogli ad accettare la condanna è stabilito che: che il decreto penale esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (art. 460, comma 5); che non possono essere applicate pene accessorie e può essere disposta soltanto la confisca ma solo quella del tipo obbligotorio; che il decreto non comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento ed il reato è estinto se « nel termine di cinque anni, quando il reato concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole »; che la condanna non deve essere menzionata nei

certificati richiesti dai privati. Il procedimento per decreto è applicabile anche ai reati perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi (art. 459, comma 1). IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE Difetto di giurisdizione: ricorre nei soli casi indicati nell‘art. 37, e consiste nella impossibilità per il giudice di espletare la propria funzione giurisdizionale, in quanto devoluta dalla legge ad altri giudici, appartenenti non semplicemente ad altri uffici (sarebbe, al più, difetto di competenza ex art. 38), ma ad altri ordini (cioè di diversa natura, ad es. giudice amministrativo) ovvero ad altri sistemi giustiziali, quale quello dei ricorsi (non giurisdizionali) amministrativi o ad altri poteri pubblici (ad es. Pubblica Amministrazione). Per la verifica della giurisdizione si deve aver riguardo agli elementi della domanda, cioè alla causa petendi e al più al petitum. Momento determinante della giurisdizione è quello della proposizione della domanda, dopo il quale qualsiasi successivo mutamento, di fatto o di diritto, è irrilevante fissandosi, così, definitivamente in tale sede. Tale effetto finale (cd. perpetuatioiurisdictionis) giustifica la necessità di disciplinare adeguatamente la questione sulla rilevabilità del difetto di giurisdizione. Il legislatore ha ritenuto che la questione fosse troppo importante per essere lasciata alla disponibilità delle sole parti che possono eccepirla in ogni stato e grado del giudizio, e ne ha previsto la rilevabilità anche ex officio. Il difetto di giurisdizione è rilevabile in ogni fase di svolgimento del giudizio, anche in caso di sospensione o interruzione fino al formarsi del giudicato. Il principio della rilevabilità d‘ufficio va, infatti, coordinato con il sistema delle impugnazioni, operando solo qualora sulla questione di giurisdizione non vi sia stata una statuizione anteriore, nel senso che, laddove la giurisdizione sia stata, seppur implicitamente, esaminata, il giudice potrà conoscere di tale questione solo se ed in quanto la stessa sia stata

misure di sicurezza e disposizioni civili. Viceversa, competente per l‘esecuzione sarà il giudice di appello se questi ha riformato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità. La competenza del giudice dell‘esecuzione è descritta dagli articoli 667 – 676 c.p.p.: egli accerta l‘identità della persona detenuta se vi è dubbio sulla sua identità fisica; allo scopo la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione; se il dubbio permane ordina la sospensione dell‘esecuzione e la liberazione del detenuto, invitando il pubblico ministero a svolgere ulteriori indagini. IL GIUDIZIO ABBREVIATO II giudizio abbreviato è quel procedimento speciale che consente al giudice, su richiesta dell'imputato, di pronunciare già al momento dell'udienza preliminare quella decisione di merito (condanna o proscioglimento) che di regola è nata nella fase dibattimentale. Ai fini della decisione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini svolte dal P.M.. • Nel sistema attualmente vigente il rito abbreviato ha luogo sull'unico presupposto della richiesta dell'imputato. Questi ha una duplice possibilità: può formulare una richiesta non condizionata, limitandosi a richiedere che il processo sia definito nell'udienza preliminare sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini; oppure può presentare una richiesta condizionata, subordinando lo svolgimento del rito abbreviato alla assunzione di altre prove. Mentre nel primo caso il giudice non può rigettare la richiesta dell‘effettuazione del rito abbreviato, se ritualmente proposta, nel secondo caso ha una certa discrezionalità nel valutare se le prove richieste siano compatibili con lo svolgimento del rito abbreviato, che per sua natura deve essere più snello e breve del rito ordinario. All'esito del giudizio abbreviato il giudice, se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, può disporre anche d'ufficio quella integrazione probatoria che ritiene necessaria. Il processo si conclude nell'udienza con una sentenza di condanna o di proscioglimento senza che sia necessario pervenire al dibattimento. In caso di condanna la pena determinata dal giudice è ridotta di un terzo e all'ergastolo è sostituita la

reclusione di anni trenta (art. 442, comma 2). IL GIUDIZIO DI REVISIONE Il presidente della Corte d'appello emette il medesimo decreto di citazione che è previsto per il giudizio d’appello. E’ obbligatoria la citazione del responsabile civile e della parte civile. Si osservano le norme disposte per il giudizio di primo grado in quanto applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta. Ciò dimostra come il giudizio di revisione, pur svolgendosi dinanzi alla Corte di appello, non sia un giudizio di appello, anche se esso è vincolato alla devoluzione contenuta nella richiesta. IL GIUDIZIO DI RINVIO Quando annulla la sentenza con rinvio, la Corte di cassazione fissa il principio di diritto e demanda al giudice di merito di riesaminare i fatti alla luce di quel principio. Nel giudizio di rinvio non è ammessa la discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’assunzione delle prove rilevanti per la decisione. Si consente così la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in virtù della semplice richiesta di parte, senza i limiti posti dall’art. 603 c.p.p., in sede di giudizio di appello. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa. IL GIUDIZIO PER DECRETO Il procedimento per decreto non prevede né l'udienza preliminare nè il dibattimento. Il pubblico ministero, se ritiene che possa irrogarsi una pena pecuniaria, sia pure in sostituzione di pena detentiva (e salvo che risulti la necessità di applicare una misura di sicurezza personale; art. 459, commi 1 e 5), può esercitare l'azione penale, chiedendo al giudice per le indagini preliminari l'emissione di un .decreto di condanna nei confronti dell'imputato. La richiesta deve essere motivata e va formulata

indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l‘impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un‘altra circostanza‖. la riunione di due procedimenti, A e B , è ammessa solo in via di eccezione e solo se essi presentano , o almeno vi è la forte probabilità che presentino, alcune questioni comuni.questioni che se i processi fossero affrontati separatamente richiederebbero la antieconomica ripetizione di una stessa attività conoscitiva o decisionale da parte del giudice. IL REFERTO è una particolare forma di denuncia alla quale è tenuto colui che, nell'esercizio di una professione sanitaria, ha prestato la propria assistenza o l‘ opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio (art. 365 c.p.). Il soggetto obbligato deve far pervenire il referto entro quarantotto ore (o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente) al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria (art. 334 c.p.p.). L'obbligo viene meno quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (art. 365, comma 2 c.p.). • Il referto più comune è quello rilasciato da un medico. L'obbligo del referto sorge nel momento in cui il sanitario viene a trovarsi di fronte a un caso che può presentare i connotati di un delitto perseguibile di ufficio. Occorre pertanto accertare tenendo conto della peculiarità del caso concreto, sia pure con valutazione "ex ante", se il sanitario abbia avuto conoscenza di elementi di fatto dai quali desumere, in termini di astratta possibilità, la configurabilità di un simile delitto e abbia avuto la coscienza e volontà di omettere o ritardare il referto. • Il delitto di omissione di referto è reato di pericolo e non di danno e, per stabilire se il caso in merito al quale il sanitario ha prestato la sua opera possa presentare i caratteri di un reato perseguibile di ufficio, è necessario far ricorso ad un criterio di valutazione che tenga conto della peculiarità in

concreto del caso, in ordine alla possibilità che esso dia luogo alle condizioni richieste "ex lege" per la punibilità del delitto. Quanto al profilo soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo, consistente nella conoscenza degli elementi del fatto per il quale si è prestata dal sanitario la propria opera o assistenza, che valgano a disegnare, ancorché possibilisticamente, la figura di un delitto perseguibile d'ufficio, e quindi l'obbligo del referto è nella conseguente coscienza e volontà da parte del sanitario di omettere o ritardare di riferirne all'Autorità di cui all'art. 361 cod. pen. IL RESPONSABILE CIVILE ART 83- 88 Il responsabile civile è una parte eventuale nel processo, è il soggetto che, all'interno del processo penale, pur non avendo commesso il reato per cui si procede, è tenuto per legge a risarcire i danni ricollegabili a esso ed è disciplinato dagli artt 83/ del cpp. Il responsabile civile entra nel processo a seguito di una citazione ordinata dal giudice con decreto su richiesta della parte civile, in questo caso la citazione deve contenere i dati identificativi della parte civile, del difensore, del responsabile civile, le domande che si avanzano verso questi, l’invito a costituirsi nei modi previsti dall’art 84 cpp e la data e la firma del giudice. Il responsabile civile può altresì entrare nel processo tramite intervento volontario depositando una dichiarazione contente le proprie generalità e l’indicazione del difensore entro l’udienza che introduce il dibattimento. L’intervento successivamente a tale limite preclude l’indicazione di una lista testi o la nomina di periti e consulenti. In una particolare ipotesi individuata dalla Corte costituzionale (sent. n. 112/1998) la citazione può essere richiesta anche dall’imputato il quale, ove si tratti di responsabilità civile derivante da assicurazione obbligatoria concernente la circolazione di veicoli a motore, può citare in giudizio come responsabile civile l’assicuratore per essere esonerato dal risarcimento nei confronti del terzo danneggiato. Il responsabile civile può essere estromesso d’ufficio dal Giudice o su richiesta motivata della parte civile che ne aveva chiesto la citazione. Esempi classici di responsabile civile sono il genitore per il figlio e il committente

recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l‘abitualità, la professionalità o la tendenza a delinquere; Per infliggere una pena accessoria; Per applicare misure di sicurezza personali; Per le restituzioni, il risarcimento del danno o altri effetti civili. alcuni limiti al riconoscimento della sentenza straniera: deve avere ad oggetto un delitto; la sentenza deve essere stata pronunciata dall‘autorità giudiziaria di uno Stato con il quale l‘Italia ha un trattato di estradizione. In subordine vi deve essere la richiesta del ministro della Giustizia o l‘istanza, da parte del danneggiato, per il riconoscimento degli effetti civili della sentenza straniera (art. 12 comma 2, n. 4 c.p.). Il ministro della Giustizia, quando riceve la richiesta di riconoscimento degli effetti penali di una sentenza da parte dello Stato estero, la trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte d‘appello competente ai sensi dell‘art. 730 comma 1 c.p.p. Il procuratore generale promuove il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera con apposita richiesta alla corte d‘appello. La corte decide in camera di consiglio con sentenza ricorribile in cassazione da parte del procuratore generale e dell‘interessato. Esistono limiti al riconoscimento delle sentenze penali straniere secondo gli accordi internazionali che vigono anche per il riconoscimento operato in base all‘art. 12 c.p. Non può procedersi a riconoscimento se la sentenza non è divenuta irrevocabile, ovvero contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell‘ordinamento giuridico italiano (es. giudice terzo ed imparziale, diritto di difesa, diritto al contradditorio). Infine, il riconoscimento di una sentenza ai fini della confisca non è ammesso se la sentenza ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana (artt. 240, commi 3 e 4 e 735-bis c.p.p.). L‘esecuzione conseguente al riconoscimento è disciplinata dagli artt. 738 e 740 c.p.p. IL RICORSO IMMEDIATO PER CASSAZIONE In forza del ricorso per saltum,, rubricato "ricorso immediato in cassazione", la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione. Si tratta, insomma, della possibilità di rivolgersi

direttamente alla Corte Suprema per impugnare le sentenze appellabili sottoponendole unicamente al sindacato di legittimità. Il ricorso per saltum, tuttavia, necessita che tutte le parti siano d’accordo nel “saltare l’appello”. Qualora una delle parti non sia d’accordo il ricorso si converte in appello. Il ricorso per saltum non è ammesso quando si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva o si addebita alla sentenza impugnata il vizio di omessa, contraddittoria o illogica motivazione. In questi casi il ricorso, eventualmente proposto, si converte in appello. La ragione della limitazione dei motivi è dovuta al rilievo che, in tale ipotesi, se la Cassazione accogliesse il ricorso, dovrebbe essere disposto l'annullamento con rinvio; viceversa, proponendo l'appello si permette al giudice di secondo grado di decidere direttamente nel merito e si risparmia un grado di giudizio. IL RICORSO PER CASSAZIONE Se tutte le parti sono consenzienti, è possibile " saltare ‖ l'appello e ricorrere per cassazione contro la sentenza di primo grado. In base all’art. 569 c.p.p. la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione. Si tratta del c.d. ricorso per saltum , in base al quale appunto una parte, col consenso delle altre, decide di chiedere subito e solo il sindacato di mera legittimità ad opera della Corte di cassazione. Quando non vi è accordo delle parti, ove una di esse proponga ricorso per saltum e un’altra invece proponga appello, il ricorso si converte in appello. Il ricorso per saltum non è ammesso quando si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva o si addebita alla sentenza impugnata il vizio di omessa, contraddittoria o illogica motivazione. In questi casi il ricorso, eventualmente proposto, si converte in appello. La ragione della limitazione dei motivi è dovuta al rilievo che, in tale ipotesi, se la cassazione accogliesse il ricorso, dovrebbe essere disposto l'annullamento con rinvio; viceversa, proponendo l'appello si permette al giudice di secondo grado di decidere direttamente nel merito e si risparmia un grado di giudizio. IL RIESAME L'istituto del riesame è previsto avverso le ordinanze applicative delle misure coercitive (non anche interdittive), per motivi anche di merito. Il gravame

pecuniaria e delle spese di Giustizia. La parte civile è legittimata a chiedere la medesima misura nei confronti dell'imputato e del responsabile civile a garanzia del pagamento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, e cioè a garanzia delle restituzioni e del risarcimento dei danni (art. 316, comma 2). L'ordinanza del giudice dispone il sequestro e ne demanda l'esecuzione all'ufficiale giudiziario. Ai sensi dell'ari. 317, comma 3, il sequestro conservativo è eseguito dall'ufficiale giudiziario secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo su beni mobili o immobili e cioè applicando le disposizioni che nel rito civile prevedono rispettivamente il pignoramento dei beni mobili e la trascrizione del provvedimento nei registri immobiliari. • L'imputato o il responsabile civile possono chiedere al giudice che il sequestro sia convertito nella prestazione di una cauzione idonea (art. 319). IL SEQUESTRO PREVENTIVO il sequestro preventivo è giustificato dall'esigenza di impedire che una cosa pertinente ad un reato possa essere utilizzata per aggravare le conseguenze dello stesso o per agevolare il compimento di altri reati. Il sequestro preventivo pone su di una cosa mobile o immobile un vincolo di indisponibilità che ha la finalità di interrompere il compimento di un reato o di impedire il compimento di nuovi reati. Esistono tre ipotesi di sequestro preventivo (art. 321): •

  1. quando sussiste pericolo che « la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso » (ad esempio, nel caso di di immobile abusivo); • 2) quando vi è il pericolo che la cosa possa « agevolare la commissione di altri reati » (ad esempio, nel caso di denaro derivante da una rapina);
    1. quando la cosa è pericolosa in sé, poiché di essa è consentita od imposta la confisca (ad esempio, l'arma usata per commettere un reato). Finalità del sequestro preventivo. Infatti, la misura reale crea l'indisponibilità di cose o beni con un'incisività analoga a quella che nasce dalla custodia cautelare e da altre forme di misure cautelari personali (al fine di garantire l'esecuzione della sentenza che

potrà essere pronunciata a conclusione del processo ovvero) quando occorre impedire che l'uso della cosa possa agevolare le conseguenze del reato od indurre a nuovi reati e attraverso il sequestro preventivo si creano dei vincoli che, "si potrebbe dire, dalla cosa passano alla persona, nel senso che il sequestro non mira semplicemente a trasferire nella disponibilità del giudice ciò che deve essere utilizzato a fini di prova, ma tende piuttosto ad inibire certe attività (la vendita o l‘uso) che il destinatario della misura può realizzare mediante la cosa". Il sequestro preventivo deve avere per oggetto una cosa pertinente al reato (art. 321), per tale deve considerarsi ciò che è il prodotto o il profitto del reato stesso; laddove per prodotto si intende la cosa creata, trasformata o acquisita con la condotta criminosa e per profitto i beni e le utilità acquisiti mediante il prodotto del reato ovvero qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o è prova della verificazione dell'illecito stesso o delle sue conseguenze. IL SEQUESTRO PROBATORIO Il codice prevede tre distinte forme di sequestro: Il sequestro probatorio‖ (art. 253) 2) Il sequestro preventivo‖ (art. 321);

  1. Il sequestro conservativo‖ (art. 316). Solo il sequestro probatorio‖ è un mezzo di ricerca della prova; gli altri due sequestri sono misure cautelari. Caratteristica generale di tutti i tipi di sequestri è creare un vincolo di indisponibilità su una cosa mobile od immobile, attraverso uno spossessamento coattivo. Nel sequestro probatorio il vincolo di indisponibilità serve per conservare immutate le caratteristiche della cosa, al fine dell‘accertamento dei fatti. Presupposti del sequestro probatorio: Requisito naturalistico, cioè è necessario che vi sia un bene materiale; Requisito giuridico‖, cioè deve trattarsi del corpo del reato o di una cosa pertinente al reato e, soprattutto, che la cosa sia ―necessaria‖ per l‘accertamento dei fatti. Il sequestro è mantenuto fino a quando sussistono le esigenze probatorie (art. 262 comma 1). Il limite massimo è la sentenza irrevocabile; dopodichè la cosa deve essere restituita, salvo che ne sia stata ordinata la confisca (art. 262 comma 4). Il sequestro probatorio può essere