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Diritto pubblico comparato - lezioni, Appunti di Diritto Pubblico Comparato

Lezioni di diritto pubblico comparato (aa. 21/22)

Tipologia: Appunti

2021/2022

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DIRITTO PUBBLICO COMPARATO - Lezioni
Storia evoluzione ordinamenti europe i
Criteri di Copenhagen 1993, criteri politici ed economici
Criteri politici:
1) stabilità democratica,
2) stato di diritto,
3) diritti umani e rispetto e tutela delle minoranze
L'appartenenza all'Unione richiede che il paese candidato abbia raggiunto una stabilità istituzionale che garantisca la
democrazia, il principio di legalità, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze, l'esistenza di una
economia di mercato funzionante nonché la capacità di rispondere alle pressioni concorrenziali e alle forze di
mercato all'interno dell'Unione. Presuppone anche la capacità dei paesi candidati di assumersi gli obblighi di tale
appartenenza, inclusa l'adesione agli obiettivi di un'unione politica, economica e monetaria.
Trattato UE:
art.2: L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza,
dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi
valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla
tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini
art.49: Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di
diventare membro dell'Unione
1) stabilità democratica: forme di governo – federalismo e regionalismo
2) stato di diritto: fonti del diritto – magistratura – giustizia costituzionale
3) diritti umani e rispetto e tutela delle minoranze: diritti umani – principio di eguaglianza. La parità uomo-donna. La
tutela giuridica delle minoranze
Forme di governo
Evoluzione storica
1) MONARCHIA ASSOLUTA → RE
2) MONARCHIA COSTITUZIONALE → RE + PARLAMENTO
3) a) REPUBBLICA PRESIDENZIALE → PRESIDENTE + PARLAMENTO
b) GOVERNO PARLAMENTARE PARLAMENTO (rapporto di fiducia) ↓ GOVERNO
c) GOVERNO DIRETTORIALE CORPO LEGISLATIVO (durata prestabilita) ↓ DIRETTORIO
Monarchia inglese
• Parlamento inglese derivato dal Consiglio del Re (King’s Council)
• 1215 Magna Carta → diritto dei Pari di essere sentiti per certe decisioni (tasse, Habeas Corpus, proprietà)
1265 2 cavalieri per contea e borghesi rappresentanti dei borghi convocati insieme ai Pari da Simone de
Montfort (contrarietà del Re) e poi da Edoardo I nel 1275 e nel 1295
• Camera dei Lords e Camera dei Comuni separate con Edoardo III nel 1345
• XVII secolo → tentativo degli Stuart di riprendere poteri assoluti
• Gloriosa rivoluzione → Bill of Rights 1688 → supremazia del Parlamento
Dalla monarchia costituzionale alla monarchia parlamentare
• Lord North primo ministro dal 1770 con il re Giorgio III
Sotto il suo ministero scoppiò la ribellione delle colonie americane il re lo spinse a seguire una politica
intransigente
• Nel 1777, in seguito ad una sconfitta britannica, si dimise ma il re respinse le sue dimissioni
• Nel 1781 in seguito ad un’altra sconfitta, il re continuava a non voler negoziare la pace, ma la camera dei Comuni
votò a grande maggioranza una mozione che chiedeva la fine della guerra →di conseguenza, il 20 marzo 1782 Lord
North si dimette
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DIRITTO PUBBLICO COMPARATO - Lezioni

Storia evoluzione ordinamenti europe i Criteri di Copenhagen 1993, criteri politici ed economici Criteri politici:

  1. stabilità democratica,
  2. stato di diritto,
  3. diritti umani e rispetto e tutela delle minoranze L'appartenenza all'Unione richiede che il paese candidato abbia raggiunto una stabilità istituzionale che garantisca la democrazia, il principio di legalità, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze, l'esistenza di una economia di mercato funzionante nonché la capacità di rispondere alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione. Presuppone anche la capacità dei paesi candidati di assumersi gli obblighi di tale appartenenza, inclusa l'adesione agli obiettivi di un'unione politica, economica e monetaria. Trattato UE: art.2: L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini art.49: Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione
  4. stabilità democratica: forme di governo – federalismo e regionalismo
  5. stato di diritto: fonti del diritto – magistratura – giustizia costituzionale
  6. diritti umani e rispetto e tutela delle minoranze: diritti umani – principio di eguaglianza. La parità uomo-donna. La tutela giuridica delle minoranze Forme di governo Evoluzione storica
  7. MONARCHIA ASSOLUTA → RE
  8. MONARCHIA COSTITUZIONALE → RE + PARLAMENTO
  9. a) REPUBBLICA PRESIDENZIALE → PRESIDENTE + PARLAMENTO b) GOVERNO PARLAMENTARE PARLAMENTO (rapporto di fiducia) ↓ GOVERNO c) GOVERNO DIRETTORIALE CORPO LEGISLATIVO (durata prestabilita) ↓ DIRETTORIO Monarchia inglese
  • Parlamento inglese derivato dal Consiglio del Re (King’s Council)
  • 1215 Magna Carta → diritto dei Pari di essere sentiti per certe decisioni (tasse, Habeas Corpus, proprietà)
  • 1265 → 2 cavalieri per contea e borghesi rappresentanti dei borghi convocati insieme ai Pari da Simone de Montfort (contrarietà del Re) e poi da Edoardo I nel 1275 e nel 1295
  • Camera dei Lords e Camera dei Comuni separate con Edoardo III nel 1345
  • XVII secolo → tentativo degli Stuart di riprendere poteri assoluti
  • Gloriosa rivoluzione → Bill of Rights 1688 → supremazia del Parlamento Dalla monarchia costituzionale alla monarchia parlamentare
  • Lord North primo ministro dal 1770 con il re Giorgio III
  • Sotto il suo ministero scoppiò la ribellione delle colonie americane → il re lo spinse a seguire una politica intransigente
  • Nel 1777, in seguito ad una sconfitta britannica, si dimise ma il re respinse le sue dimissioni
  • Nel 1781 in seguito ad un’altra sconfitta, il re continuava a non voler negoziare la pace, ma la camera dei Comuni votò a grande maggioranza una mozione che chiedeva la fine della guerra →di conseguenza, il 20 marzo 1782 Lord North si dimette
  • Dalla fiducia del re alla fiducia del Parlamento
  • Graduale attenuazione del ruolo del sovrano e rafforzamento del ruolo del governo, sostenuto da una maggioranza stabile (anche grazie al sistema elettorale) SVEZIA
  • Primo Riksdag (parlamento) convocato nel 1434 con i rappresentati dei vari ordini della società svedese
  • Gustavo I eletto re dal Riksdag nel 1523
  • 1680 Carlo XI ripristinò una monarchia quasi assoluta, indebolendo l’aristocrazia
  • Dopo le guerre con la Russia e la sconfitta della Svezia → fine dell’assolutismo reale
  • 1719 Ulrica Eleonora eletta regina con la promessa che avrebbe rispettato la Costituzione; le leggi costituzionali del 1720-23 privarono il sovrano di molti poteri a beneficio del Riksdag
  • Nel 1772 il nuovo re, Gustavo III, riuscì a imporre una nuova Costituzione, che riaffermava l’autorità del sovrano rispetto al Riksdag
  • 1809 il Riksdag detronizzò il re Gustavo IV, eleggendo al suo posto lo zio, Carlo XIII e promulgando una nuova Costituzione, basata su una rigida separazione dei poteri
  • Legge costituzionale 1975 → il re resta capo dello Stato, ma perde il potere di nominare il governo, di sciogliere il Parlamento, di promulgare le leggi FRANCIA
  • Ancien régime → potere accentrato nelle mani del sovrano, aristocrazia con molti privilegi ma senza un effettivo potere politico
  • Rivoluzione 1789 → presa della Bastiglia, Declaration 1789, costituzione 1791
  • Napoleone → direttorio, impero, guerre napoleoniche in tutta Europa
  • Caduta di Napoleone → costituzionalismo moderato della restaurazione
  • Charte 1814 → monarchia costituzionale, poteri residuali al re
  • 1830 → 4 celebri ordinanze di Carlo X approfittando del potere di ordinanza
  • Rivoluzione di luglio → nuova Costituzione, abolizione del potere del re di sospendere le leggi, Luigi Filippo di Orleans, monarchia parlamentare
  • Moti del 1848, Napoleone III presidente e poi imperatore (secondo impero) dal 1852 al 1870, 1870 terza repubblica, 1940 governo di Vichy, 1946 quarta repubblica, forma parlamentare, instabilità istituzionale
  • 1958 quinta repubblica → ridimensionamento dei poteri del Parlamento SPAGNA
  • 1812 → Costituzione di Cadice durante l’esilio del re, costituzione molto avanzata rifiutata dal re al suo ritorno nel 1814 (sua importanza storica, modello per i moti del ‘21 in Italia e per il costituzionalismo messicano e in genere latino-americano)
  • Seguì un periodo molto contrastato, contrassegnato da colpi di stato, rivoluzioni, nuove costituzioni
  • Dopo la dittatura di Primo de Rivera → costituzione repubblicana del 1931 • 1936 guerra civile spagnola
  • 1936-1975 → Franchismo, dittatura del caudillo Francisco Franco
  • 1975-1978 → transazione democratica, elezioni del 1977
  • Costituzione 1978 → monarchia parlamentare, Juan Carlos di Borbone designato da Franco, forma di governo ispirata a quella della Legge Fondamentale della Germania ITALIA
  • Statuto Albertino → statuto e non costituzione, costituzionalismo moderato, incerto passaggio dalla monarchia costituzionale a quella parlamentare
  • Governi deboli che si appoggiavano a volte al re (Crispi), a volte al parlamento (Cavour)
  • Grande instabilità di governo, non una vera affermazione del governo parlamentare
  • In un clima di instabilità si affermò il fascismo
  • Costituzione repubblicana 1948 → forma di governo parlamentare GERMANIA
  • Dopo la sconfitta nella I guerra mondiale → crollo dell’impero germanico

ITALIA : Odg Perassi scarse misure di razionalizzazione 2 timori: - eccessiva forza dell’esecutivo

  • Incertezza su assetti futuri Art.94 C: governo deve avere fiducia delle due Camere. Camere accordano o revocano fiducia con mozione motivata e votata per appello nominale. Entro 10gg da formazione Governo presente a Camera proposta di fiducia. Voto contrario di una o entrambe le Camere su propost del Governo non importa obbligo di dimissioni. Mozione di sfiducia firmata da almeno 1/10 dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 3gg Art.95 C: Presidente Consiglio dei Ministri dirige politica generale del Governo e ne è respoonsabile. Mantiene unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinanto attività dei Ministri SPAGNA : Costituzione del 1978 (modello italiano) - forma di governo (modello tedesco) Fiducia al presidente del governo e ministri nominati da Re e su proposta del Presidente Fiducia a maggioranza assoluta o 48 h dopo a maggioranza semplice da parte del Congresso (non delle 2 camere) Eventuale sfiducia costruttiva PRIMAZIA DEL CAPO DEL GOVERNO: Spagna e Germania Austria Portogallo Malta Ungheria Slovacchia Romania Estonia Lituania Semipresidenzialismo: m. Duverger 1970: 3 pilastri:
  • Elezione diretta del capo dello Stato
  • Poteri del presidente
  • Rapporto di fiducia Governo-Parlamento Prima sperimentazione: Costituzione di Weimar 1919: presidente eletto direttamente da popolo per 7 anni Nomina e revoca i ministri, con fiducia implicita (la ha il Governo) Lo scioglimento delle camere richiede controfirma ministeriale Sospensione del Presidente e referendum su richiesta dei 2/3 del Parlamento (scioglimento parlamento se referendum a favore) Referendum di iniziativa presidenziale (oltre che popolare) Ordinanze di necessità (art.48) Francia, Costituzione 1958: costituzione di De Gaulle – V Repubblica francese Vuole limitare poteri del parlamento Presidente eletto direttamente da corpo elettorale in seguito a riforma costituzionele 1962 5 anni: mandato parlamentare 7 anni: mandato del Presidente Presidente della repubblica partecipa alle azioni del governo, ma lo fa quando la maggioranza equivale a quella che ha portato alla sua elezione (stesso partito politico) Due maggioranze: coabitazione – capita qualora la maggioranza del Governo sia della fazione politica opposta a quella del Presidente Il primo ministro è subordinato al Presidente della Repubblica, se sono dello stesso ‘colore’ politico Se invece fossero di due fazioni differenti, il presidente diventerebbe garante – da forma parlamentare presidenziale a forma parlamentare e basta Riforma costituzionale del 2000 --> mandato presidenziale a 5 anni Potere di nomina e revoca dei ministri Fiducia iniziale presupposta – governo si presente all’assemblea nazioanle in caso ci coabitazione Eventuale mozione di censura a maggioranza assoluta da parte dell’assemblea nazionale Potere di scioglimento parlamentare, referendum, poteri eccezionali in stato di crisi – senza controfirma

Limiti: Consiglio costituzionale Riserva di potere regolamentare: alcune materie sono riservate al regolamento Forma di governo: c’è capo dello Stato FINLANDIA : Parte del Regno di Svezia fino al 1809 Conquistata da impero russo che garantisce autonomia (status particolare) al Gran Ducato di Finlandia 1917-18 --> Secessione del Grand Ducato da impero russo – legge costituzionale di FInlancdia nel 1919 Riforma costituzionale nel 1999 entra in vigore nel 2000 Presidente eletto dal corpo costituzionale Si parla di esecutivo bipolare: alcune funzioni esercitate da governo (che ha fiducia del Parlamento), altre da Presidente, eletto dal popolo AUSTRIA: Presidente eletto da corpo costituzionale a seguito della riforma del 1929 Costituzione 1920 (kelsen) --> forma parlamentare Primi anni: partitocrazia, sfiducia nel corpo elettorale verso istituzioni rappresentative 1929: riforma costituzionale, riduzione poteri parlamentari --> presidente eletto da popolo, poteri normativi esercitati da presidente su deliberazione da popolo, poteri normativi esercitati da presidente su deliberazione del governo in caso di necessità (mai esercitati), corte costituzionale nominata da parlamento e anche da governo Forma di governo ripristinata dopo nazismo Presidente ha poteri ridotti ROMANIA: Costituzione 1991 Poteri del presidente inferiori rispetto a quello francese: limiti procedurali e sostanziali per il potere di scioglimento parlamentare, solo se non si riesce a formare un governo; non nomina ma designa i membri del governo che devono ottenere la fiducia dal parlamento in seduta comune per essere poi nominati; potere di indire referendum Referendum costituzionale obbligatorio per la revisione. Revisione del 2003 → diminuzione dei poteri del presidente, divieto di revoca dei ministri, mandato presidenziale non più 4 (come il parlamento), ma 5 anni (soluzione opposta a quella francese) Referendum per destituire il presidente (come Weimar) → possibile destituzione dal parlamento a maggioranza assoluta, parere non vincolante della Corte costituzionale, referendum ma non esito obbligatorio, può continuare il contrasto tra presidente e parlamento, quorum per il referendum con legge organica 2012 → destituzione del presidente e referendum, quorum strutturale eliminato d’urgenza prima del referendum, dichiarato incostituzionale dalla Corte, referendum con esito negativo perché non si raggiunge il quorum (maggioranza di voti a favore della destituzione) → il presidente resta in carica Referendum consultivo indetto dal presidente della repubblica su problemi di interesse nazionale. 2007 referendum sulla legge elettorale per superare il sistema proporzionale, non raggiunto il quorum ma maggioranza di voti a favore. Poco tempo dopo viene però riformata la legge elettorale introducendo molti correttivi al sistema proporzionale; 2009 superamento del bicameralismo e riduz. dei parlamentari, quorum raggiunto e grande maggioranza di voti a favore, ma il Parlamento non ne tiene conto. Poteri presidente inferiori rispetto a quello francese: limiti procedurali e sostanziali per potere di scioglimento parlamentare, solo se non riesce a formare governo; non nomina ma designa Legislatura dura 4 anni, nel 2003 riforma allunga termine presidenziale a 5 anni, per differenziarlo dal parlamento Accentuando le tensioni tra presidente e governo Nel 2012 referendum per destituzione presidente: con quorum negativo ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO: CAPO DI STATO DI ORIGINE DEMOCRATICA Elezione diretta da parte del corpo elettorale:

  1. a turno unico: Irlanda Slovenia
  • Legge 2005 → non più Alta Corte Diffusione del bicameralismo
  • Con la restaurazione in Europa → Camera alta di nomina regia e Camera bassa elettiva (bicameralismo come elemento di moderazione)
  • Stati Uniti e altri Stati federali → una Camera degli Stati e una dei cittadini
  • Stati regionali → una Camera delle entità territoriali
  • Bicameralismo perfetto (stesse funzioni) e imperfetto (funzioni diverse) 15 Stati monocamerali nell’UE Estonia Lettonia Lituania Finlandia Svezia Danimarca Lussemburgo Grecia Portogallo Ungheria Bulgaria Slovacchia Cipro Malta Croazia Germania GERMANIA
  • Bundesrat (Consiglio federale) → membri dei governi dei Länder nominati e revocati dai governi dei Länder; da 3 a 6 a seconda della popolazione; voto unitario per ogni Land
  • Leggi approvate dal Bundestag (Dieta federale) e trasmesse al Bundesrat che può sollevare obiezioni; votazione finale del Bundestag
  • Leggi di revisione costituzionale approvate da entrambe la Camere con la maggioranza dei 2/
  • Fiducia al Governo da parte del Bundestag AUSTRIA
    • Bundesrat → senatori eletti dai parlamenti dei Länder in proporzione alla popolazione (da 3 a 12)
  • Leggi approvate dal Nationalrat (Consiglio nazionale), possibili obiezioni del Bundesrat e approvazione finale del Nationalrat
  • Leggi costituzionali approvate dal Nationalrat con la maggioranza dei 2/3; anche dal Bundesrat con la stessa maggioranza se riguardano le competenze dei Länder
  • Fiducia al Governo da parte del Nationalrat SPAGNA
  • Senato eletto in parte dai cittadini con sistema proporzionale e in parte dai Consigli delle Comunità autonome
  • Leggi approvate dal Congresso e trasmesse al Senato, che può opporsi o proporre emendamenti. Decisione finale al Congresso
  • Fiducia al Governo da parte del Congresso BELGIO
  • Senato eletto in parte dai cittadini con sistema proporzionale e in parte dai Consigli delle Comunità fiamminga, francofona e germanofona
  • Leggi approvate dalla Camera dei rappresentanti (possibili emendamenti da parte del Senato)
  • Leggi approvate da entrambe le Camere in una serie di materie
  • Fiducia al Governo da parte della Camera dei rappresentanti FRANCIA
  • Senato: assicura la rappresentanza delle collettività territoriali, elezione indiretta (art 24 cost)
  • Senatori eletti in secondo grado dagli “eletti”: deputati, consiglieri regionali, consiglieri generali (dei dipartimenti), TOM e DOM, delegati dei comuni
  • Nel senato francese i rappresentanti dei comuni sono il 96%
  • Proposta di riforma del Senato francese →
  • 70% comuni 15% regioni e dipartimenti
  • comuni rurali attualmente sovrarrappresentanti rispetto a quelli urbani → ribaltare
  • divieto di cumulo con funzioni esecutive locali
  • esclusione di ogni indennità

IRLANDA E SLOVENIA

  • Senato come camera corporativa
  • Irlanda → 60 membri: 11 scelti dal governo, 6 dalle università, 43 tra le categorie professionali (respinta con referendum nel 2013 la proposta di abolire il Senato)
  • Slovenia → camera rappresentativa degli interessi sociali, economici, professionali e locali: rappresentanti dei lavoratori, datori di lavoro, commercianti, liberi professionisti, categorie non economiche, comunità locali Elezione e funzioni del Senato nei principali ordinamenti europei Paese Tipologia Tipo di elezione Legislativa Fiducia Austria federale indiretta parziale no Belgio federale diretta-indiretta per materie no Francia territoriale indiretta sì no Germania federale nomina per materie no Irlanda corporativa nomina revisione no Paesi Bassi territoriale indiretta revisione no Polonia politica diretta revisione no Regno Unito tradizionale nomina revisione no Slovenia corporativa-territoriale indiretta-nomina limitata no Spagna autonomica diretta-indiretta revisione no Italia politica diretta-nomina sì sì ITALIA
  • Bicameralismo perfetto (caso pressoché unico)
  • Riforma respinta col referendum dicembre 2016 → Il Senato rappresenta le istituzioni territoriali: 95 eletti dai consigli regionali al loro interno e tra i sindaci + 5 senatori eletti dal Presidente della Repubblica. Elezione indiretta. Limitazione delle sue funzioni (non più voto di fiducia, funzione legislativa ridotta) Riforma costituzionale del 2020
  • Riduzione del numero dei parlamentari
  • Da 630 a 400 alla Camera
  • Da 315 a 200 al Senato
  • Altre riforme costituzionali? Dopo anni 90 serie di tentativi di trovare un sistema elettorale che trovasse un’alternanza di governo SISTEMI ELETTORALI : Sistema maggioritario
  • Vince il partito o il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Chi ha ottenuto meno voti non vince niente
  • Favorita la capacità di decisione e la formazione di un partito di maggioranza e uno di minoranza
  • Chi vince le elezioni va al governo, chi perde va all'opposizione (sistema di democrazia immediata) 2 sistemi
  • Maggioritario a turno unico ( plurality ) → seggio assegnato al candidato che ottiene più voti
  • Maggioritario a doppio turno ( majority ) → seggio assegnato al candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti; in mancanza secondo turno tra i due candidati che hanno ottenuto più voti o tra i candidati che abbiano ottenuto una certa percentuale Sistema proporzionale
  • Proporzione fra i voti ottenuti dalle liste o dai candidati e i seggi assegnati
  • Tutelata in primo luogo la rappresentanza: nessuna forza può stravincere
  • Governi di coalizione
  • Correttivi per garantire stabilità
  • correttivo della clausola del 5%: seggi assegnati alle liste che abbiano ottenuto una percentuale non inferiore al 5% su scala nazionale
  • Bundesrat → rappresentanti dei governi dei Länder SPAGNA
  • Sistema proporzionale imposto dalla Costituzione
  • Ripartizione con metodo D'Hondt
  • Sbarramento del 3%
  • Molte circoscrizioni (52) anche piccole, che assegnano in media 7 seggi
  • Senato eletto in parte dai cittadini con sistema proporzionale e in parte dai Consigli delle Comunità autonome BELGIO
  • sistema proporzionale con quoziente elettorale
  • sbarramento del 5%
  • Senato eletto in parte dai cittadini con sistema proporzionale e in parte dai Consigli delle Comunità fiamminga, francofona e germanofona GRECIA
  • Parlamento monocamerale → 300 membri, eletti per 4 anni
  • 250 seggi assegnati con sistema proporzionale con sbarramento del 3%
  • 50 seggi (circa 18%) assegnati al partito che ha ricevuto più voti
  • 56 circoscrizioni (48 plurinominali e 8 uninominali) + lista nazionale Altri Paesi UE REPUBBLICA CECA
  • Camera bassa: sistema proporzionale
  • Senato: maggioritario a doppio turno
  • Tutti gli altri Paesi UE → sistemi proporzionali Evoluzione della legislazione elettorale in Italia
  • Dall’unificazione → sistema maggioritario a doppio turno sul modello francese
  • 1861: almeno 40 lire di imposte→ alle urne 1,9%
  • Dopo la legge del 1882: almeno 20 lire → 8,3%
  • 1912 → suffragio univ maschile (con limitazioni)
  • 1918 → suffragio univ maschile senza limitazioni
  • 1919 → sistema proporzionale per liste concorrenti in collegi plurinominali Fascismo
  • 1923, legge “Acerbo”: 2/3 dei seggi su scala nazionale alla lista che ottiene il 25% dei voti; 1/3 fra le altre liste con metodo proporzionale
  • 1928: sistema plebiscitario di elezione su una lista unica nazionale di 400 nomi scelti dal Gran Consiglio del Fascismo
  • 1939: elezioni abolite e trasformazione della Camera dei Deputati in Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con membri nominati dal Duce Assemblea Costituente
  • decreti 23/1945 e 74/
  • suffragio universale maschile e femminile
  • sistema proporzionale per liste concorrenti Dopo la Costituzione
  • Legge del 1949 e poi d.P.R. 361/1957: elezione della Camera con sistema proporzionale a liste concorrenti (quoziente elettorale)
  • L 29/1949: elezioni del Senato su base regionale con collegi uninominali; seggi assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il 65% dei voti; in mancanza sistema proporzionale (metodo d’Hondt) L 148/1953 (c.d. legge truffa)
  • Premio di maggioranza (380 seggi sui 590 previsti per la Camera dei Deputati) al partito o alla coalizione di partiti che avesse ottenuto 50% più uno dei voti
  • Forte opposizioni politica
  • Alle elezioni nessuno ottenne il 50% più uno dei voti e con la L. 615/1954 si tornò al sistema proporzionale Fino agli anni ‘
  • Democrazia cristiana sempre al governo, PCI sempre all’opposizione → conventio ad excludendum
  • Nessuna possibilità di alternanza
  • Corruzione politica Inizio anni ’
  • Scioglimento dell’URSS, caduta del Muro di Berlino
  • in Italia → Tangentopoli, indagini su gravi episodi di corruzione, sfiducia nei partiti
  • Referendum contro il finanziamento pubblico dei partiti e contro il sistema proporzionale per favorire un’alternanza Referendum del 1993
  • Approvato a larghissima maggioranza il quesito per l’abrogazione del quorum del 65% necessario per ottenere l’assegnazione dei seggi nei collegi uninominali del Senato
  • Trasformazione del sistema elettorale del Senato in un sistema di tipo maggioritario, con seggi assegnati in ciascun collegio al candidato che avesse ottenuto il maggior numero dei voti
  • 238 collegi uninominali + 77 seggi che restavano attribuiti con il sistema proporzionale L 4 agosto 1993, n 276 (elez. del Senato)
  • Senato eletto su base regionale, circoscrizioni coincidenti con le regioni; seggi ripartiti fra le regioni in relazione alla popolazione residente
  • 3/4 dei seggi (232) ai candidati che ottengono la maggioranza relativa nei collegi uninominali
  • 1/4 (83) tra i candidati non eletti nei collegi uninominali, collegati in gruppi, in proporzione ai voti ottenuti a livello regionale, escludendo i voti ottenuti dai candidati già risultati eletti L 4 agosto 1993, n. 277 (elez. della Camera)
  • 3/4 dei seggi (475) con metodo maggioritario
  • 1/4 (155) con metodo proporzionale, attraverso un riparto su scala nazionale
  • esclusi i gruppi che abbiano conseguito meno del 4% dei voti a livello nazionale
  • Alle liste collegati anche i candidati dei collegi uninominali "scorporati" Legge 21 dicembre 2005, n. 270
  • Sistema interamente proporzionale con premio di maggioranza e soglie di sbarramento
  • 1 sola scheda sia per la Camera che per il Senato
  • Candidati nell’ordine stabilito dalle liste (senza voti di preferenza)
  • Liste eventualmente collegate in coalizioni
  • Capo della forza politica indicato da ogni lista e da ogni coalizione Calcolo dei voti
  • Cifra elettorale (totale dei voti validi ottenuti) nazionale di ciascuna lista e di ciascuna coalizione per la Camera e cifre elettorali regionali per il Senato
  • Quoziente elettorale: somma dei voti validi diviso il numero dei seggi da assegnare
  • Cifre elettorali di lista diviso il quoziente elettorale = numero di seggi che spetta a ciascuna lista
  • Seggi rimanenti ai più alti resti
  • Soglia di sbarramento al 3% su base nazionale (i voti della lista che ottiene almeno l’1% vanno alle liste della coalizione che superano il 3%)
  • Soglia minima del 10% per le coalizioni Parità di genere
  • A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere
  • Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima FEDERALISMO: È una forma di democrazia In USA è chiara idea della doppia rappresentanza. Vengono rappresentati cittadini e stati Democrazia: non solo potere del singolo cittadino ma anche capacità di influenza dei singoli territori Differenze sia al momento attuale che all’evoluzione dei singoli sistemi Contrapposizione politica tra indipendenza degli Stati o maggior potere della federazione Si affermano le teorie di Calhoun. È un politico che razionalizza teoria che insiste su potere originario degli Stati membri Calhoun Diritti originali degli Stati membri (“States’ Rights”)
  1. diritto di secessione → facoltà per ciascun Stato membro di sciogliere il suo legame con la Federazione – se Stati si riuniscono in una confederazione, ciascuno stato membro deve mantenere la facoltà di sciogliere il legame con la federazione Es secessioni: Catalogna, Crimea, Quebec, Scozia OGGI: tendenzialmente no, nonostante la storia, anche contemporanea, dica che non è facile dare una risposta sicura sul tema
  2. diritto di annullamento → facoltà per ciascuno Stato membro di verificare la compatibilità delle norme federali con il proprio diritto interno e, nel caso, di pronunciarne l’annullamento (del diritto federale che contrasti col diritto interno) Es: Polonia
  3. diritto di interposizione (conseguenza del precedente) → facoltà per ciascuno Stato membro di paralizzare l’applicabilità di un provvedimento federale attraverso l’emanazione di un proprio provvedimento di contenuto diverso Teorie non sono campate per aria Concurrent majority → negli Stati federali non si può applicare un criterio meramente quantitativo per calcolare la maggioranza necessaria ad approvare i provvedimenti legislativi, ma è necessario che gli Stati membri eventualmente in minoranza possano concorrere alla decisione, esercitando un potere di veto che tuteli le loro peculiarità GERMANIA: Carl Schmitt era un antifederalista Entrando in una federazione si rinuncia allo ius belli, il diritto di fare guerra Carl Schmitt Le antinomie del federalismo
  4. Con la federazione si persegue l'appartenenza alla federazione l'autoconservazione : conservazione comporta una diminuzione di autonomia politica di ogni membro dell'autonomia e la rinuncia allo ius belli
  5. Con la federazione si persegue la federazione porta ad intromissioni e l'autodeterminazione , e cioè ingerenze dello stato federale l'indipendenza politica di ogni membro
  6. La federazione persegue una esistenza con la federazione si hanno due specie di politica esistenza politica: coesione federale e unità

politica + pluralismo di singole unità politiche Quale soluzione per le antinomie → omogeneità nazionale, religiosa, sociale, ecc SVIZZERA: coesistenza di religioni e lingue Carl Joachim FRIEDRICH Americano che nel 1968 fa uno studio dinamico dello Stato federale → Federalizing process (1968) Analisi delle Comunità politiche (>Stati, sovranità) Ampia banda di oscillazione Concezione statica contesta da Friedrich, che guarda il processo federale come dinamico Stato unitario → decentramento solo amministrativo Stato composto → autonomia anche legislativa Stato regionale – formato dall’alto [gradino inferiore] Decentramento legislativo e amministrativo

  • elenco competenze delle regioni, che possono autonomamente legiferare
  • no poteri giurisdizionali Stato federale – formato del basso [gradino superiore] - prima è una confederazione e diventa una federazione (USA, Svizzera)
  • elenco competenze della Federazione
  • poteri anche giurisdizionali - Confederazioni: è ad un gradino superiore. Es: Svizzera che mantiene ancora questo nome - Unioni di Stati: autonomia dello Stato maggiore ispetto alla confederazione - Trattati internazionali Inserimento elementi tipici di altri ordinamenti: Italia: es: ripartizione competenze (tipiche della struttura federale rispetto a quella regionale) BELGIO: Nasce come stato unitario quando si stacca dai Paesi Bassi Belgio diviso in 3 zone: Bruxelles - capitale, piccola ma fondamentale Vallonia: abitata da francofoni Fiandre: abitata da fiamminghi Si divide in 3 comunità: francofona, fiamminga e tedesca Non coincidono distinzione personale e territoriale Belgio diventa stato regionale con riforme legislative Creata corte d’arbitrato per le competenze Decentramento amministrativo: Francia, Irlanda – Lussemburgo, Malta – Paesi Bassi, Svezia – Paesi dell’Est europeo Autonomie regionali limitate: Grecia (Monte Athos) – Portogallo (Azzorre, Madeira) - Finlandia (isole Åland) – Danimarca (isole Faroe e Groenlandia) Stato regionale: Italia Stato autonomico: Spagna Federalismo debole: Austria – Belgio Federalismo forte: Germania Unione di Stati: Unione Europea Francia è lo Stato unitario per eccellenza GERMANIA: Era un grande impero che comprendeva monarchie tedesche, Baviera, Sassonia, ecc Impero si era formato con Costituzione del 1871, mettendo insieme monarchie Era impero di tipo federale, in cui monarchie avevano peso diverso: la Prussia era la monarchia predominante. Il Re della Prussia era anche imperatore

Il tema della sovranità fa nascere la lotta per la secessione, nasce interesse per arrogarsi la libertà di mantenere il proprio status nell’europa Per Ucraina è inconcepibile ammettere esercizio sovranità popolare (referendum) che vada contro sovranità dello stato Non c’è limite alla revisione costituzionale Fino ad oggi nessun caso di secessione governata dal diritto FEDERALISMO DIFFERENZIATO Federalismo USA → doppia rappresentanza tutti i cittadini sono eguali ed egualmente rappresentati nella Camera dei Rappresentanti (principio democratico) tutti gli Stati sono eguali ed egualmente rappresentati nel Senato (principio federale) Asimmetrie e differenziazioni:

  1. all’interno di uno Stato che resta unitario
  2. Stati federali sorti con una struttura simmetrica e omogenea, che successivamente introducono elementi di asimmetria Germania → supremazia della Prussia nell’impero germanico; scelta paritaria nella GG; alcune asimmetrie nelle riforme successive Austria → differenze nell’impero austro-ungarico; omogeneità nella repubblica austriaca; progetti di riforma in senso differenziato
  3. Stati composti (per lo più regionali) sorti come asimmetrici fin dall’origine Spagna → Comunità autonome storiche; Catalogna Belgio → regioni (<francofoni) e comunità (<fiamminghi) Italia → regioni speciali e ordinarie; nuovo art 116 cost Regno Unito → processo di incorporazione in tempi diversi; devolution in forme diverse Scozia Richieste secessionistiche → dialogo e negoziazione Federalismi in Europa tra omogeneità e differenziazione

1. Federalismo e asimmetrie: federalismo classico parrebbe improntato al criterio di omogeneità e parità tra stati membri. Sembra ispirarsi sin dal sorgere federalismo statunitense: a stati sono riconosciuti pari diritti, stesse competenze, stesso peso all’interno del Senato, indipendentemente da ampiezza o popolazione dello stato. Idea della doppia rappresentanza: cittadini sono eguali ed egualmente rappresentati nella Camera dei Rappresentanti (principio democratico) e stati sono eguali ed egualmente rappresentati nel Senato (principio federale). Parità all’interno degli Stati federali subisce e ha subito numerose eccezioni, tanto che, come è stato evidenziato con riferimento a Stati Uniti, caratteristica del federalismo sarebbero asimmetrie e differenziazioni Asimmetrie hanno assunto configurazioni diverse a seconda dei casi e, a questo proposito, sono state proposte varie catalogazioni. Si possono distinguere fondamentalmente tre tipi di asimmetria

  1. Vi è asimmetria quando viene riconosciuta speciale autonomia a una o più entità all’interno di uno Stato che resta tuttavia unitario
  2. Diverso è il caso di uno Stato federale sorto con una struttura simmetrica e omogenea, che successivamente introduce al suo interno alcuni elementi di asimmetria
  3. Vi sono Stati composti (per lo più regionali) sorti come asimmetrici fin dall’origine 2. Asimmetrie negli Stati unitari: modello degli Stati unitari che riconoscono al loro interno una o più autonomie speciali è rappresentato, in Europa, in particolare da Portogallo, Finlandia, Danimarca, Grecia e Francia In Portogallo, art.6 della Cost, dopo aver affermato carattere unitario dello Stato, riconosce al secondo comma che arcipelaghi delle Azzorre e di Madera sono regioni autonome e istituzioni di autogoverno. Poteri di tali regioni sono elencati nel titolo VII della Costituzione (artt.225-234) e specificati in appositi statuti, deliberati dalle assemblee legislative regionali e approvati dell’Assemblea della Repubblica In Finlandia è garantita autonomia isole Åland. Tali isole, di lingua e cultura svedese, furono oggetto di trattative internazionali, alla fine delle quali furono assegnate a Finlandia, a condizione che venisse loro garantito diritto

all'autogoverno e al mantenimento delle proprie tradizioni linguistiche e culturali. Isole Åland hanno proprio parlamento (lagtinget), competenza a decidere sugli affari interni e autonomia di bilancio Danimarca, dove sono presenti quattordici contee e sistema di governo locale rafforzato con legge del 2009, conferisce speciale regime di autonomia a isole Faroe e a Groenlandia, competenti in ogni settore esclusi affari esteri, difesa e politica monetaria, in base all’Home Rule Act of the Faroe Islands del 1948, modificato nel 1994, e al Greenland Home Rule Act del 1978, modificato nel 2009 Grecia è riconosciuta per motivi religiosi autonomia del Monte Athos, secondo suo statuto. Amministrazione è esercitata dai rappresentanti dei monasteri; a Stato spetta esclusivamente mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica (art.105 cost) Caso della Francia è il più noto ed anche il più complesso. Stato unitario per eccellenza, con tradizione di forte accentramento, ha introdotto le regioni, prima con la legge ordinaria n.82-213 e poi con la riforma costituzionale del 2003, senza tuttavia dotarle di poteri legislativi. Negli ultimi anni si è assistito ad un importante processo di riforme, la cosiddetta “terza fase di decentralizzazione”, nella quale il decentramento resta solo amministrativo, ma è caratterizzato da vari elementi di differenziazione: in particolare, la legge n. 2014-58 ha previsto collettività territoriali capo fila, disposizioni specifiche per l’Ilede-France, le metropoli di Grand Paris, Lione ed Aix-Marseille- Provence, nonché compensazioni finanziarie. Un regime specifico di autonomia continua ad essere riconosciuto alla Corsica, ai dipartimenti d’oltremare e ai territori d’oltremare

3. Asimmetrie negli Stati federali: secondo modello è quello dei sistemi federali classici: sorti per lo più su iniziativa e con l’accordo di entità originariamente sovrane e indipendenti, riconoscono il principio di parità tra gli stati membri Nel caso della Germania la Legge Fondamentale istituì nel 1949 una federazione su base fortemente simmetrica, come reazione all’esperienza dell’impero germanico, che, in base alla Costituzione del 1871, aveva riconosciuto una posizione di supremazia alla Prussia: il re di Prussia era infatti anche l’imperatore, mentre il primo ministro prussiano era il cancelliere imperiale; alla Prussia spettavano inoltre 17 dei 58 seggi del Bundesrat. La Costituzione di Weimar mantenne una struttura asimmetrica, che fu appunto superata con la Legge Fondamentale del 1949. La scelta paritaria e simmetrica, effettuata dalla Legge Fondamentale, non è però assoluta: all’interno del Bundesrat i Länder sono rappresentati non in modo paritario (come negli Stati Uniti), ma in un numero variabile (da tre a sei), in rapporto alla popolazione. Ulteriori elementi di asimmetria furono introdotti in base alle riforme del federalismo seguite alla riunificazione, e in particolare alla riforma del 2006, che accentuò il carattere competitivo del federalismo tedesco, abolendo la competenza basata sulle leggi-cornice della federazione (quella che in Italia viene definita competenza concorrente), e accrescendo i casi di competenza concorrente “alla tedesca”, nei quali la federazione può intervenire, a certe condizioni, in luogo dei Länder Con riferimento all’ordinamento austriaco si è osservato che esso si caratterizza sin dal suo sorgere per forti elementi di omogeneità e di accentramento, anche a causa della tradizione unificatrice dell’impero10. A tal proposito merita però osservare che importanti differenziazioni si ebbero anche all’interno dell’impero asburgico, che, con l’Ausgleich del 1867, si trasformò in impero austro-ungarico: al suo interno erano riconosciuti i due regni dell’Austria e dell’Ungheria e l’elemento unificante era dato dal fatto che l’imperatore era re dell’Austria e dell’Ungheria. Tuttavia, mentre l’Ungheria manteneva al suo interno una politica di forte accentramento, nel regno dell’Austria era riconosciuto il pluralismo delle nazionalità. La legge fondamentale n. 146 del 21 dicembre 1867 dispose die allen Ländern der österreichischen Monarchie gemeinsamen Angelegenheiten und die Art ihrer Behandlung e negli anni immediatamente successivi si pervenne a soluzioni diversificate, con l’attribuzione di un’autonomia speciale alla Galizia nel 1868, alla Boemia e al Tirolo nel 1871, nel quadro di un federalismo differenziato. L’ordinamento austriaco attuale ha una struttura omogenea, anche se emergono alcuni elementi di differenziazione. Questi ultimi potevano essere ulteriormente sviluppati in base a proposte di riforma del sistema federale formulate sin dal 1992, che sinora non hanno però condotto a modifiche significative Anche in Svizzera il federalismo è improntato di massima a criteri di eguaglianza tra i cantoni. La Confederazione Elvetica è tuttavia caratterizzata da forti elementi di differenziazione, specialmente linguistica e religiosa. Le lingue ufficiali hanno un’estensione molto diversa, dato che il tedesco è parlato dal 63% della popolazione, il francese dal 22,7%, l’italiano dall’8,1%, il retoromancio dallo 0,5%% (4,5% parlano inglese e 3,2% portoghese). La maggioranza dei cantoni è monolingue, in due cantoni si parlano due lingue ed in uno tre. Un particolare elemento di asimmetria è costituito dai semicantoni, che sono sei sul totale di ventisei e che votano un rappresentante anziché due nello Ständerat 4. Stati composti asimmetrici sin dall’inizio: terzo modello, il più complesso, è quello costituito da Stati composti con un’asimmetria tra le diverse unità territoriali riconosciuta fin dall’inizio.

1998, aveva solo poteri di normazione secondaria, ma dal 2006 si prevede che anch’essa possa esercitare una competenza legislativa primaria attraverso le cosiddette assembly measures; nel febbraio 2010 si decise di sottoporre ad un referendum l’attribuzione di poteri normativi ulteriori e tale referendum, tenutosi nel marzo 2011, ottenne il 63,5% dei voti favorevoli all’ampliamento. Assai più delicato fu il referendum sulla secessione della Scozia, che si svolse il 18 settembre 201429. A tale referendum si arrivò in base ad un’intesa tra il governo britannico e i rappresentanti scozzesi, con cui si negoziarono tempi, termini e modalità della consultazione popolare, formalizzati nello Scottish Independence Referendum Act 2013. Agli scozzesi fu posta questa domanda: «Should Scotland be an independent country?»: l’affluenza fu altissima (84,59%) e la maggioranza dei votanti (55,30%) si espresse contro l’indipendenza. Aver negoziato e concesso il referendum ha indubbiamente contribuito a rasserenare i rapporti, evitando le violente e insanabili contrapposizioni che si sono verificate in Spagna, e a convincere una maggioranza, sia pur ridotta, a non intraprendere la strada della secessione, con tutte le incertezze che essa avrebbe comportato

5. Conseguenze e limiti delle asimmetrie: Guardando alle conseguenze derivanti dalle asimmetrie, si può osservare che normalmente queste ultime non creano particolari problemi o tensioni negli stati unitari che riconoscono autonomie speciali a uno o più territori. In questi casi la specialità riguarda infatti una parte ristretta del territorio, che si differenzia per motivi particolari, unanimemente o largamente riconosciuti ed accettati dal resto del Paese. Anche negli stati federali classici l’asimmetria non pone problemi significativi, perché costituisce un’eccezione per uno stato che resta comunque improntato ad una concezione fondamentalmente paritaria ed omogenea. I problemi sorgono per gli stati dove l’asimmetria costituisce non un’eccezione, ma la regola. In questi casi tendono a crearsi rapporti di competizione e non di collaborazione tra le diverse entità e forti tensioni tra queste ultime e il centro. Ed è proprio in tale ambito che si possono avere spinte alla secessione, come sottolineava Charles Tarlton già nel 1965 Spinte di tipo asimmetrico e richieste crescenti di differenziazioni all’interno di un sistema regionale o federale sono talvolta all’origine di un clima di ostilità, incompatibile con un sistema regionale o federale. Come è stato detto, «the more diverse the elements within a political system, the better it is suited for federalism … There is a limit, however, in that the diversity can in some cases be so great that not even “federalism” can provide adequate bases for unification under a single political authority». Specialità e differenziazioni devono essere infatti proporzionate e rispettare il principio della solidarietà. La solidarietà è alla base di qualsiasi sistema statale: può essere garantita una convivenza pacifica all’interno di una comunità solo se c’è un’idea di bene comune, di res publica, e quindi di solidarietà e fratellanza, se è garantito quello che viene definito un “federalismo sociale” (gesellschaftlicher Föderalismus). Proporzionalità, pluralismo, solidarietà, fratellanza devono dunque prevalere e non possono mai essere messe in forse. È stato osservato che “lo Stato federale differenziato costituisce un obiettivo riformatore coerentemente federalista e quindi proprio l’opposto di un’impostazione separatista, incentrata sulla dissoluzione dello Stato federale. Alcune analogie possono essere individuate con la disciplina delle minoranze linguistiche, in cui si fronteggiano i due criteri del separatismo linguistico e del bilinguismo. Il separatismo linguistico apparentemente tutela maggiormente la lingua minoritaria, ma è allo stesso tempo all’origine di tensioni ed incomprensioni tra i diversi gruppi. Il bilinguismo, che pone sullo stesso piano lingua maggioritaria e lingua minoritaria, parrebbe proteggere meno quest’ultima, che con l’andare del tempo potrebbe essere soppiantata dalla lingua della maggioranza, ma in realtà conduce ad un clima di comprensione e di tolleranza, che tende a favorire una politica sempre più rispettosa del pluralismo culturale e linguistico. Di fronte alle minoranze linguistiche, così come all’interno di uno Stato composto, vi è dunque una contrapposizione tra pluralismo e separatismo, tra solidarietà e competizione, tra flessibilità e specialità. Negli Stati composti si può avere un modello federale tendenzialmente omogeneo, con alcuni elementi di differenziazione all’interno di un quadro di pluralismo, solidarietà e pacifica convivenza nel rispetto delle differenze, o un federalismo fortemente differenziato e competitivo, che può condurre, e talvolta ha condotto, alla secessione, e dunque alla dissoluzione dello stato federale Ma come comportarsi di fronte a crescenti richieste di differenziazione o di fronte a spinte secessionistiche? Gli esempi storici del Regno Unito e della Spagna paiono dimostrare che anche laddove si sia arrivati a richieste secessionistiche l’unica strada percorribile resta quella del dialogo e della flessibilità. Asimmetrie e richieste di un federalismo sempre più differenziato aumentano anche in conseguenza dell’indebolimento degli stati all’interno dell’Unione Europea. Spinte per una maggiore autonomia e per il riconoscimento di specifiche identità si fanno infatti più pressanti in un sistema come quello dell’Unione Europea, nel quale gli stati nazionali contano sempre di meno. L’indebolimento dei confini nazionali favorisce l’emergere di nuove identità e di nuove frontiere. All’interno dell’Unione Europea, tuttavia, resta ancora determinante il peso degli Stati membri: lo ha dimostrato la politica tenuta dalle istituzioni europee, nettamente a favore della Spagna, di fronte alle spinte secessionistiche della Catalogna

FONTI DEL DIRITTO :

COSTITUZIONI, REVISIONI COSTITUZIONALI, REFERENDUM

COSTITUZIONI FLESSIBILI: POSSONO ESSERE MODIFICATE CON LEGGE ORDINARIA

(Costituzione britannica non scritta) COSTITUZIONI RIGIDE: PROCEDIMENTO AGGRAVATO PER LA LORO REVISIONE CONTROLLO SULLA COSTITUZIONALITA’ DELLE LEGGI (no Paesi Bassi) PROCEDURE AGGRAVATE

  • Aggravio interno al Parlamento (maggioranze più elevate rispetto a quelle previste per approvare le leggi ordinarie, doppia approvazione, ecc.) → la modifica della Costituzione spetta alle istituzioni ( democrazia rappresentativa )
  • Aggravio esterno (referendum) → la modifica della Costituzione cambia il patto tra popolo e istituzioni e quindi il popolo deve essere coinvolto ( democrazia diretta ) PROCEDIMENTI DI REVISIONE COSTITUZIONALE AGGRAVIO INTERNO: Maggioranza più elevata, doppia deliberazione, ecc. Germania, Portogallo, Ungheria: maggioranza dei 2/ Repubblica Ceca, Slovacchia: maggioranza dei 3/ Scioglimento del Parlamento Finlandia: 1) proposta di revisione costituzionale approvata in seconda lettura a maggioranza assoluta;
    1. dopo un anno dalle elezioni riapprovata a maggioranza dei 2/ Belgio, Paesi Bassi: 1) Progetto di revisione,
    2. Scioglimento delle Camere,
    3. Deliberazione a maggioranza dei 2/ AGGRAVIO ESTERNO: Referendum Irlanda: Legge approvata con il procedimento ordinario e poi sottoposta a referendum Procedura interna al Parlamento: Bulgaria - Cipro - Germania - Malta - Portogallo - Rep. Ceca - Ungheria Scioglimento delle Camere: Belgio - Finlandia - Grecia - Paesi Bassi – Svezia Referendum eventuale o solo in certi casi: Estonia - Polonia - Lituania - Lettonia - Slovacchia – Francia - Italia – Svezia Slovenia - Lussemburgo – Spagna(rev. parz.) Referendum obbligatorio sempre: Romania - Irlanda Scioglimento e referendum: Danimarca - Spagna (rev. totali) ORIGINE DEL REFERENDUM
  • Grecia → Città-stato, democrazia ateniese
  • Antica Roma → plebi scitum, concilium plebis: deliberazione dei comizi della plebe che all’inizio vincolava solo questa (ad es. elezione magistrati della plebe) SVIZZERA
  • 1294 – prima decisione registrata nel cantone di Schwyz di una Landesgemeind , assemblea annuale sovrana di tutti i cittadini con diritto di voto
  • Tradizione consolidata dall’inizio del XIV secolo nei cantoni di lingua tedesca, normalmente l’ultima domenica di aprile o la prima di maggio
  • Nei cantoni delle città (specie Berna) XV e XVI secolo → prima forma di referendum in cui tutti gli uomini liberi davano il loro assenso alle decisioni cantonali
    • Primo referendum nazionale nel 1802 → sottoposizione al popolo svizzero per l’approvazione della costituzione imposta da Napoleone: 92.500 voti contrari, 72.500 a favore, ma 167.000 astenuti contati come favorevoli