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appunti lezione per passare l’esame
Tipologia: Appunti
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Comparazione confronto tra sistemi diversi per trovare differenze e analogia
Stato : visto come figura composto dal popolo e dalla sovranità e la classe dei cittadini sia il frutto di scelte politiche che vengono compiute dai cittadini.
Popolo : concetto di comunità.
Nazione : nasce con la rivoluzione francese e rappresenta un insieme di persone che sono accomunate dalla stessa lingua, religione (aspetto più sociale). La rivoluzione francese è una rivoluzione borghese in quanto si passa dai ceti alle classi sociali e non si tratta di una rivoluzione di tutto il popolo, ma spinta da una parte di esso: la borghesia che spingeva per ottenere delle garanzie che non aveva ottenuto ed a differenze del Regno Unito dove avviene l’abdicazione del re senza la caduta della corona, cosa che invece accade in Francia con l’obiettivo di creare un nuovo ordinamento che ha bisogno di legittimazione in quanto deve essere sostenuto da tutti, anche da coloro che non esercitano un potere politico = inclusione dei soggetti attivi e passivi al fine di creare un’identità per contrapposizione a quella delle altre nazioni = si tratta di un concetto includente e serve per legittimare il nuovo sistema costituzionale. Si parla di nazionalità con un pluralismo interno ad essa.
Costituzione francese 1958 : si tratta di una costituzione di uno stato coloniale e post crisi algerina adotta la nuova costituzione e nel preambolo dichiara di offrire ai territori d’oltremare che manifestano volontà di aderirvi nuove istituzioni fondate sull’ideale comune di libertà, uguaglianza, fraternità concepite ai fini della loro evoluzione democratica.
Territorio : spazio dove insistono gli interessi economici e politici di un popolo sono tutelati in modo effettivo e come tale sono oggetto di un’azione di difesa da parte dello Stato. Non si tratta di un elemento patrimoniale cioè non si tratta di un oggetto di proprietà dello Stato, ma è il luogo in cui la comunità statuale esercita la propria vita e i propri interessi sensibili ed essenziali. Si tratta di un elemento essenziale e proprio per questo molte costituzioni ne parlano al loro interno (es. la Costituzione francese all’art.16/ costituzione spagnola). La sua natura fondamentale può portare il costituente a pattare a delle garanzie a sua difesa in quanto rappresenta la difesa dello Stato in sé.
Sovranità : esercizio di un potere in forma legittima. =È sovrano colui che non riconosce l’esistenza al di sopra di sè di un soggetto da cui trae la propria legittimità. Esso rappresenta il passaggio allo stato moderno. 2 dimensioni:
Forme/modelli che si usano per analizzare le varie esperienze costituzionali = le cosiddette forme di Stato e di governo: Per forma di Stato si intende la somma degli elementi (sovranità, territorio, popolo) che si compongono fra di loro formando lo Stato, caratterizzando l’articolazione della sovranità e i rapporti degli elementi costitutivi dello Stato. Si parla di Stato federale intendendo una certa forma che lo Stato assume, dentro di essa vi è anche il rapporto tra lo Stato e i cittadini ovvero la posizione del popolo nell’esperienza costituzionale. Vi sono diversi tipi di forme di Stato, come: federale, confederale, liberale, assoluto, di polizia , di democrazia pluralista, democratica, dittatura, totalitario, autoritario, sovietico, autocrazia religiosa. = la forma di Stato rappresenta la forma di legittimazione del potere, un rapporto che è tra stato sovrano e popolo sotto il punto della legittimazione, che si articola nelle forme di governo come: presidenzialismo, parlamentare, monarchica con le varie accezioni (costituzionale, parlamentare), repubblica, semi presidenziale, direttoriale. A parte vi sono: la confederazione che non è uno stato in quanto difetta della sovranità cioè prova di un pezzo e lo Stato di polizia rientra nella macro categoria di Stato assoluto in quanto il potere esercitato in modo assoluto dal sovrano, ma viene finalizzato a determinati scopi. Ogni comunità ha un suo vestito, che può ispirarsi ad altri modelli, può trarre giovamento da altre esperienze, ma ogni ordinamento ha la propria peculiarità e se si prova a trasportare questo elemento da un ordinamento ad un altro, senza adattarlo può succedere che si strappi o cada in quanto troppo abbondante, per questo vi sono pluralità di esperienze che sono influenzate dal contesto e periodo storico in cui si opera; ognuna di esse ha una propria peculiarità in quanto si muovono tutte in diversi contesti. Lo Stato primigenio dello Stato è quello assoluto in quanto rappresenta l’evoluzione diretta del pluralismo politico e contrattualistico del Medioevo: in cui vi è il re che attraverso la burocrazia afferma il proprio potere, senza avere degli accordi, a vi è un dominio che viene ascritto alla corona = summa potestà: cioè non si riconosce nulla al di sopra di sè (cioè del re) e tutto ciò che vi è al di sotto dipende dal re —> Stato di soggezione con una legittimazione dall’alto, con potere assoggettato nella corona, con sottomissione del popolo. Questo modello è storicamente datato perché l’evoluzione non tanto storica, ma sociale economica porta al consolidamento di posizioni di potere di soggetti diversi dal monarca. Si consolida la borghesia che grazie all’evoluzione economica (post prima rivoluzione industriale) la porta ad esercitare un potere politico indirizzato non a soddisfare gli interessi del corpo sociale, ma dei privati come: stabilità dei commerci, certezza delle regole li intanto l’arbitrio del monarca = questa ricreduta diventa tanto stressante tanto da mettere allo stretto la corona del re —> 2 modelli come nel sistema ordinamento britannico in cui la forma economica diventa politica viene inglobata nel sistema di potere = monarchia costituzionale, oppure in altre parti il monarca cerca di resistere a ciò, ma con scarsi risultati comportando alla rottura del sistema in quanto la forma economica non viene inglobata nel
Rapporti delle istituzioni
Nelle forme di governo: Presidenziale Semipresidenziale Parlamentare Neoparlamentare Direttoriale = quando vi è un accentramento di potere in un unico organo vi è di conseguenza un pluralismo delle istituzioni e sono accomunate dal fatto di non possedere una forma di governo.
1782 : il primo ministro aveva la maggioranza, ma non godeva più della fiducia del parlamento che vota l’ impeachment comportando alla caduta del governo questo perché il monarca voleva che venisse votato un parlamento a lui più vicino, ma ciò non avviene in quanto viene confermata la situazione precedente e quindi viene nominato un governo sostenuto dal parlamento = da qui si hanno 3 organi, ma con una dipendenza univoca del governo nei confronti del parlamento. Pochi anni dopo, nel 1835 e 1885, vi sono delle leggi elettorali nel Regno Unito che portano all’approvazione di un sistema bipolare/bipartitico con legge elettorale maggioritaria, comportando alla nascita di due blocchi partitici che di volta in vita vincono o perdono, ma la maggioranza parlamentare è netta e ciò induce a nominare come primo ministro, l’esponente della maggioranza politica cioè il capo di partito di maggioranza = questa evoluzione che sembra rafforzare il parla come luogo dove la maggioranza opera, in realtà lo indebolisce in quanto se il capo della maggioranza è il capo di governo, ciò fa si che la maggioranza dia appoggia a quanto il capo adotta e ciò porta ad un’inversione dei ruoli = modello westminster in cui il parlamento approva e segue la linea politica dettata dal governo. Dal 1688 al 2024, questo modello circola in quanto si tratta di una fonte di ispirazione per gli ordinamenti costituzionali che nascono, crescono,evolvono nel panorama occidentale: negli Stati Uniti e in Europa.
Stati Uniti : nascono nel 1766, ma come confederazione nel 1787 e sono 13 colonie lungo tutta la costa orientale del paese con un elemento comune: la lingua e la cultura in quanto formate da soggetti con una cultura britannica cresciute con le idee Locke. Queste 13 colonie si portano dietro il modello originario di potere limitato, basandosi sul modello rappresentativo formato dal popolo e il monarca, che viene sostituito con un altro capo di stato coerente con le idee rappresentative, di tipo repubblicano senza cambiare l’assetto pur sempre diarchico che risponda agli assetti esecutivi, giudiziari e legislativi = ciò porta agli Stati Uniti a non prevedere un terzo organo ovvero il governo. Si tratta del modello britannico adattato ad un contesto diverso.
Europa : in particolare in Francia nel 1789/1791. Ispirandosi al modello di Montesquieu, che descrive il modello britannico, esprimendo il principio di separazione dei poteri = modello diacronico con: monarca, parlamento e potere giudiziario. Nella rivoluzione francese si inserisce un nuovo elemento da un punto di vista istituzionale e non politico: Napoleone (rappresenta un esempio di sistema assolutistico di Luigi VI) che viene nominato inizialmente come console e si ha un modello triumvirale come quello dell’antica Roma. In un contesto repubblicano il capo di stato deve avere legittimazione dal basso, ma ciò spaventava ed allora si prevedeva un organo collegiale: il direttorio che svolge la funzione di capo dello Stato e di potere esecutivo. Questo modello viene diffuso in giro da Napoleone durante la sua campagna di conquista dell’Europa come: in Svizzera, dopodiché ritorna e Napoleone cade e si ha la restaurazione che in realtà non sarà mai completa e si ritorna ad un modello diacronico che regge poco, in quanto il monarca è delegittimato ed è definito con un potere neutro di guardiano della costituzione.
Infine si passa ad una forma di governo parlamentare dualista in quanto il potere esecutivo deve avere la fiducia del parlamento e del monarca, fino a Giolitti sotto cui si instaura un governo monista con un unico rapporto di legittimazione.
Il sistema bipartitico e gli effetti sul governo: governi "monocolore" nonché espressione del partito che vince e il capo partito diventerà capo del governo →questo comporta che il parlamento quasi non esiste perché il partito seguirà il suo leader, il parlamento non ha più supremazia sul governo (es. modello Westminster ) il problema non è quando non si ha più il controllo della maggioranza ma del partito, perché è colui che diventa il leader e diventerà di conseguenza premier: si può definire "parlamentarismo a prevalenza dell'esecutivo" anche se è un modello a sé. Si tratta dell’evoluzione del modello britannico, ma non rappresenta il modello per eccellenza, ma serve come modello: il modello americano è di tipo presidenziale che si ispira alla cultura costituzione americana, che è di tipo britannico in quanto vi furono le 13 colonie che si basavano sul costituzionalismo, sperando della figura del re ed instaurarono la Repubblica, con una figura che si pone come contraltare del parlamento. Il modello circola per questioni culturali, ma viene adattato. In Europa il modello viene recepito nel costituzionalismo francese, soprattutto nelle idee che sono le basi della rivoluzione francese, ma in Francia non regge perché il monarca cerca di rompere l’assetto e di conseguenza il popolo segue meno il monarca, dando piede al principio repubblicano che si tratta di un principio che non prende la stessa piega del sistema americano, per la paura che un governo con un sistema monocratico possa accentrare su di sé i poteri e diventare dittatoriale, quindi per evitare ciò si elabora un modello diverso con: un presidente della repubblica (capo dello Stato, che si tratta di un organo collegiale: al suo arrivo Napoleone è con altri 3 consoli, che esercita in maniera autoritaria il potere come il re, ma essendo collegiale va incontro a delle limitazioni) e il parlamento = forma di governo direttoriale che viene portata in Europa: in Svizzera. Alla caduta di Napoleone bisogna trovare un nuovo governo -> ancien regime che non è più possibile per via del cambiamento del contesto sociale ed economico e si parla di un’ipotesi limitata ovvero monarchia costituzionale.
In Europa si passa da modello dualista a modello monista parlamentare e vi sono una pluralità di sensibilità di fazioni politiche e ciò comporta ad una maggiore instabilità nel governo, questa peculiarità del sistema europeo ha delle conseguenze quando cambia il contesto economico, sociale e politico post seconda rivoluzione industriale in cui il proletariato dover aver ottenuto il riconoscimento della sua presenza in parlamento, ma porta in quest’ultimo un altro fattore di instabilità perché non vi sono solo più visioni diverse nella borghesia, ma anche quelle nella classe proletaria e ciò comporta una chiusura autoritaria o totalitaria. Si usano degli strumenti per evitare nuove derive: RAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE con voto palese di fiducia o sfiducia nei confronti del governo → responsabilità politica (es. franchi tiratori).
Sistema semipresidenziale : eleggono direttamente il presidente e parlamento (riprende il modello americano) semi perché in Francia si prevede il governo che dipende dal presidente che può revocare i misteri a suo volere → responsabile dell'esecutivo è il capo dello stato + il semi deriva dal fatto che il governo non deve essere sfiduciato dal parlamento (rapporto fiduciario, anche se sbilanciato)→ avviene così la coabitazione, quando presidente e parlamento hanno forme di potere antagoniste, lì il governo sta in piedi se e solo se il parlamento è d'accordo→ il capo dello stato nomina ma non sceglie, perché quello spetta al parlamento → Il parlamentarismo dualista: il governo dipende da due soggetti , rispetto alla monarchia costituente non vi è una testa coronata, ma un presidente eletto e di conseguenza sottoponibile allo stato di accusa, quindi se non rispetta le leggi viene cacciato. Si tratta di una forma di governo parlamentare estremamente razionalizzata o a tendenza presidenzialista in quanto se dalle elezioni del capo dello Stato e da quelle del parlamento esce fuori una maggioranza omogenea allo stesso colore del presidente, che nominerà un esecutivo di propria fiducia governando lui stesso il parlamento,
C’è differenza tra il sistema politico del ‘800 e del ‘900, mentre quello attuale deriva da un’evoluzione dei soggetti che ottengono una rappresentanza istituzionale e rappresenta l’accordo tra la comunità sociale e il corpo dei rappresentanti. Nel secondo dopoguerra il partito ha un ruolo costituzionalizzato. Il fatto che vi siano più soggetti all’interno dei partiti incide sul funzionamento delle istituzioni, in quanto il pluralismo incide sul trovare delle negoziazioni stabili all’interno delle assemblee. La caduta del muro di Berlino fa venire meno la ragione ideologica dei partiti che danno che devono trovare un nuova linea di aggregazione perché nel sistema sono entrati degli altri attori che inizialmente erano veicolati in maniera organica all’interno del partito (oramai burocratizzate) e ciò fa sì che ad oggi i partiti tendono a trovare il consenso all’esterno del loro partito e ciò determina un problema per il funzionamento della forma di governo. Non vi è più una classificazione del corpo elettorale in quanto aumentano i soggetti all’interno ed all’esterno. Il sistema politico influenza, ma dipende anche dal momento politico, come ad esempio il Regno Unito in cui i governi di centro destra, con la stessa legislatura, funzionarono in maniera diversa.
Sistema elettorale: Maggioritario: che stabilisce la stabilità di governo a differenza di quello minoritario. Per sistema elettorale si intende un sistema di traduzione di voti in seggi in parlamento, quando si vota si è chiamati per formare un organo collegiale (assemblea) o ad eleggere un organo monocratico (primo ministro).
Per suffragio universale si intende la possibilità dei cittadini al voto, mentre per circoscrizioni si intendono le aree territoriali a cui sono collegati un determinato numero di seggi. Il tipo di voto: si parla di voto categorico: in cui si esprime una scelta secca sul soggetto o sul soggetto politico (la lista) od ordinale: che permette di dare delle preferenze, questo sistema viene usato per fare una più ampia legittimazione all’organo elettorale = voto alternativo in Irlanda ed in Australia in cui si dà una differente gradazione del sistema politico e si arriva ad un risultato sulla base di chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti, se ciò non si verifica si prende il candidato che ha avuto il numero minore di voti e lo si elimina dalla corsa, ma i suoi voti non sono buttati in quanto verranno riutilizzati nelle seconde preferenze ed attraverso questo modo si arriva ad un candidato che avrà ottenuto la metà + 1 dei voti, che rappresenterà la maggioranza della nazione, ma non rappresenta un candidato forte perché non votato dalla maggioranza della nazione, ma gode di una forte legittimazione perché rappresenta la maggioranza del corpo elettorale e ciò ha un effetto sul sistema costituzionale in quanto il presidente irlandese viene eletto diretto dal popolo come quello francese, americano, ma il sistema iralndese alimenta la divisione del corpo elettorale in più partiti diversi che sono tra di loro confliggenti e per questo è instabile in cui la capacità, la forza operativa del soggetto è limitata, ma allo stesso tempo è estremamente rappresentativo.
Il modello elettorale proporzionale vs maggioritario es. Spagna → sistema proporzionale a detto della costituzione, ma effettivamente è maggioritario perché gioca sulle circoscrizioni e i seggi che vengono messi in palio (3 o 4). + es. Olanda con un sistema proporzionale con una sola circoscrizione: permette un multipartitismo esagerato. Selettività è un aspetto secondario nella scelta rispetto alle circoscrizioni → se si ha la possibilità di scegliere il candidato del partito e non solo il partito ho più selettività del sistema elettorale Gerrymandering → soluzione/istituto che insiste sul ritaglio arbitrario delle circoscrizioni deriva dall'800 nel Massachusetts dove un Governatore aveva tagliato la circoscrizione in modo tale da poter aiutare i suoi alleati di partito scelta arbitraria delle circoscrizioni aveva fatto un ritaglio a forma di salamandra, condannato dalla corte suprema. Malapportionment: ripartizione in circoscrizioni che avevano un pari peso, sia quelle dei borghi cittadini che quelli rurali ritaglio dei borghi putridi e ridotta quindi la circoscrizione dei borghi rurali che erano ormai spopolati. Non potevano avere lo stesso peso dei borghi cittadini. Tutte queste classificazioni servono ad avere delle idee generali, per ciò indica solo una pluralità di fattori politici, economici, giuridici e sociali. Bisogna cambiare prospettiva e non fare delle macro-comparazioni, ma bisogna dividere i vari argomenti per capire come funzionano le varie parti della forma di governo → varia composizione degli organi e delle istituzioni. != si deve quindi parlare di sistema maggiormente selettivo o minormente selettivo, le soluzioni possono essere diverse ed all’interno vi possono essere degli obiettivi di valore (preferenze di genere, che sono legate al raggiungimento di un certo obiettivo)!
GLI ORGANI, tre principali:
La sua votazione serve a dargli una legittimazione forte, vestendo del potere esecutivo che può essere più o meno efficace in base al sistema in cui ci si trova.
all’istituto alla questione di fiducia per eh così riesce ad esercitare un peso preponderante sul dibattito parlamentare.
Il vincolo fiduciario si forma all’inizio e prende forme diverse: dove vi è lezione del presidente, il vincolo fiduciario si ha per presupposto = il Governo si presume abbia la fiducia del Parlamento (quando il Governo viene nominato entra immediatamente nel pieno dei suoi poteri). ORDINAMENTI SEMI PRESIDENZIALI: perché si ha un ruolo forte del capo dello stato (eletto direttamente)
Infatti, la costituzione dice che se la persona che riceve la maggioranza dei voti dei membri del parlamento viene eletta la persona eletta è nominata dal capo stato. Se una persona proposta dal capo stato NON è eletta, il Bundestag può eleggerne uno entro 14 gg dal voto con maggioranza assoluta dei membri. Se tentativo del presidente non funziona, il parlamento assume potere autonomo Presidente sa di non aver potere scegliere candidato sulla base di quello che ha l’appoggio.
Previsione di maggioranza assoluta per conferimento della fiducia: idea di un governo forte, strumento di razionalizzazione del potere cioè il consolidamento del potere per evitare problemi di funzionalità.
-Maggioranza assoluta : GERMANIA (Si forma e si manda a casa con maggioranza assoluta generalmente, anche se è stato votato a maggioranza semplice) si vuole garantire stabilità dell’esecutivo. -Maggioranza semplice : SPAGNA (si forma e si manda a casa con maggioranza semplice) = un governo andrà a casa se otterrà la metà +1 della maggioranza,mentre in Italia non vi è la garanzia del potere esecutivo.
Il rapporto fiduciario non viene in campo nella fase costruttiva, ma anche nella fase patologia cioè quando il rapporto tra i due organi non è più lineare : parlamento e governo e in questo caso si ha la codificazione del parlamento di intervenire che viene bilanciata con l’interesse con la tutela dell’interesse , con dei limiti di esprimere la sfiducia nell’esecutivo cioè non tutti possono promuoverla, ma serve un livello minimo di parlamentari per farlo:
In Spagna, Germania e in Belgio si ha la sfiducia costruttiva cioè il governo una volta ottenuta la fiducia può andare avanti fino a quando il parlamento non revoca la fiducia e conferisce contestualmente la maggioranza assoluta ad un nuovo governo. = non è possibile avere delle crisi politiche al buio! Questo non toglie la sovranità al parlamento, ma gli chiede di trovare la soluzione al problema politico e lo stesso vale quando si parla di questione di fiducia : il Governo la propone su un provvedimento specifico al parlamento conseguenza: se non approvata, si va tutti a casa (parlamento si scioglie) ed è un documento che il governo ritiene fondamentale per proseguimento del proprio indirizzo politico, il Governo vuole mettere alle corde il parlamento.
Scioglimento del parlamento: che risale alla monarchia per cui il re davanti ad una crisi era soliti di aggiornare il parlamento per uno nuovo e questo potere passando da quella costituzionale ad assoluta a Stato liberale non è più legittimato come avviene negli Stati Uniti, ma rimane negli altri ordinamenti perché si tratta di uno strumento di ultima istanza per sbloccare una crisi o uno strumento di politica dell’esecutivo. Lo scioglimento del parlamento viene dato quando il governo ha una posizione forte ed usa per avere una nuova investitura, anche se non vi è una crisi politica e ciò permette al presidente di portare avanti il disegno legge con più efficacia. Ha una funzione funzionale perché scioglie una situazione di stallo e risiede nelle mani del capo di Stato e vi sono delle discrezionalità per limitare il suo funzionamento e per far sì che il sistema venga rimesso in moto e vi sono dei modelli più o meno codificati in base alla costituzione e ai modelli che essa vuole attribuire agli operatori del sistema stesso.
FEDERALISMO : sistema federale cioè una concezione/ posizione dell’elemento territoriale di uno Stato all’interno cioè rapporto tra popolo e territorio. Esso nasce dal tema della sovranità. Gli Stati federali nascono per aggregazione di stacchi preesistenti che si staccano per una pluralità di fini ed obiettivi come la difesa e unendosi danno origine ad un’entità statuale, ma si hanno dei paesi che creano degli Stati e in quanto essi sono sovrani per cui la sovranità ritiene che non vi sia nessuno al di sopra di sé.
Sovranità : risiede negli stati nel caso della confederazione, nei regionali, sta nello stato centrale e nella costituzione, negli stati federali essa è dibattuta è un contratto siglato dagli stati, se questi patti sono violati dal governo centrale possono ribellarsi e addirittura uscire dalla federazione cit. Caluun.
Per stato federale si intende una realtà statuale, in cui vi è un diritto interno, gli stati non perdono l’identità, che è interna alla federazione.
Nel termine costituzione si vanno a sommare diversi significati storici, sociologici, ideologici, filosofici e politici. La stessa parola indica sia la fase del costituirsi (=del costruire) e sia la struttura complessiva dello stato. Per cercare di dare una definizione la dottrina l’ha definita come il complesso di regole fondamentali di una determinata organizzazione sociale, cioè la legge fondamentale dello stato, la legge che costituisce quel particolare tipo di stato e ne detta le regole essenziali, vale a dire regole di convivenza e di esercizio dei pubblici poteri, quindi ogni organizzazione ha una propria costituzione. Si parla di:
Come si forma la costituzione? La costituzione non si basa su una norma che già esiste e legittima l’esercizio del potere costituente, ma quest’ultimo si determina di fatto, non è previsto su un atto scritto; il potere costituente approva la costituzione, si basa su una volontà politica dotata di una determinata forza, in virtù di una particolare situazione storica che esiste in quel momento nel paese. Si estingue quando nasce la costituzione, ma può sempre riemergere, nel senso che la costituzione può cambiare (es. Cile). Appartiene al popolo, in quanto ha sempre diritto di rivedere, riformare e modificare la costituzione. Quando viene creato un nuovo ordinamento, diverso da quello precedente, siamo di fronte all’esercizio del potere costituente, anche se la costituzione è approvata da un organo che già c’era (es. quando nel 1800 vengono concesse le costituzioni dal sovrano, e approvate dal parlamento, ciò che si determina è il venir meno della forma di stato assoluto, si crea una nuova forma di stato, dunque c’è un’innovazione radicale del sistema costituzionale, c’è un potere costituente). Le decisioni successive alla costituzione sono espressione del potere costituito, sono quelle che determinano la revisione costituzionale. Ogni volta che c’è una revisione c’è il potere costituito che cambia qualcosa (es. nel febbraio scorso c’è stata una revisione costituzionale importante, in cui si è modificato l’art. 9 inserendo il diritto all’ambiente).
“È un potere inviolabile, irrevocabile e non è trasmissibile; è fondato sulla sovranità popolare e sul carattere contrattuale della costituzione, è un patto sociale” – costituzione francese Noi abbiamo un procedimento di revisione costituzionale stabilito all’art. 138, ma come sono le revisioni degli altri stati? C’è un aggravio per modificare la costituzione, che è di 3 tipi:
In Germania, si prevede che la revisione sia approvata da una maggioranza qualificata (2/3) sia della camera nazionale (cioè che rappresenta la nazione) che dell’altra camera, che rappresenta gli stati della federazione (=länder) Anche la Grecia prevede un meccanismo con una maggioranza qualificata, ma introduce l’aggravio misto, perché
prevede lo scioglimento del parlamento e l’approvazione della riforma anche da parte delle nuove camere; così anche il Belgio, diventato stato federale nel 1993 La Spagna prevede 2 procedimenti diversi:
mentre la seconda le regioni, essendo uno stato regionale)
In Austria non è previsto lo scioglimento, ma una particolare maggioranza e la possibilità, inoltre, di far ricorso al referendum popolare
In Francia per una revisione si fa ricorso al referendum, ma è anche possibile saltarlo, perché la costituzione stabilisce che, su decisione del PDR, la modifica costituzionale può essere sottoposta al parlamento convocato in seduta comune che però deve decidere con una maggioranza di 3/
In Italia si fa riferimento all’art. 138
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti” Alcune costituzioni pongono dei limiti anche alla revisione: ci sono dei punti che non possono essere modificati con la revisione, cioè dal potere costituito (es. la Germania stabilisce che non si possono toccare il modello di stato federale, la partecipazione dei länder alla legislazione)
LA LEGGE Tutte le costituzioni disciplinavano la legge, prevedendo che questa fosse l’atto del parlamento, e dando all’esecutivo la possibilità di emanare atti ma subordinati alla legge. Se l’ordinamento fosse stato decentrato, la stessa costituzione avrebbe stabilito la competenza del centro (cioè dell’ordinamento statale) e degli enti decentrati (es. regioni). Gli ordinamenti giuridici occidentali accolgono l’idea di una scala gerarchica (costituzione-leggi-regolamenti) e l’idea di una divisione delle competenze tra il centro e gli enti territoriali. Il nome “legge” viene usato per utilizzare l’atto del parlamento, ma anche per designare gli atti degli enti territoriali (in Italia le regioni fanno le leggi). Le costituzioni dell’800 erano flessibili, cioè non occorreva un procedimento particolare per la loro revisione; quindi la scaletta delle fonti non era lunga, c’era la legge e poi il regolamento. Quando le costituzioni si irrigidiscono, quindi hanno bisogno di un procedimento aggravato, la scala delle fonti aumenta, perché c’è la costituzione, le leggi e i regolamenti che fanno parte di quella macrocategoria degli atti amministrativi. Con le costituzioni rigide quindi accresce l’elenco delle fonti secondo il criterio gerarchico, diventa più lungo. Ma non basta solo il criterio gerarchico per risolvere le antinomie tra le fonti, ma assume rilievo il criterio della competenza, che si utilizza nei rapporti tra leggi statali e regionali, ugualmente negli stati federali (es. Germania e Svizzera – länder). Alla legge del parlamento in genere è data una competenza residuale, cioè tutto ciò che non è demandato alle altre fonti viene disciplinato dalla legge dello stato; la sfera della legge e i rapporti tra legge e fonti inferiori è disciplinata dalla costituzione, ugualmente la sfera delle competenze tra stato e regioni/länder. Fissata dalla costituzione la competenza di una fonte, occorre che questa sia attuata con disposizioni di gradi inferiore Il termine legge in senso ampio è l’insieme delle norme in vigore in un ordinamento, prescindendo dalla fonte di produzione (da noi le produce il parlamento, nel mondo anglosassone c’è la common law=diritto comune). La legge si distingue da altri concetti, ad esempio i principi del diritto: sono delle figure giuridiche che nei vari ordinamenti assumono denominazioni diverse: - In Italia sono i principi generali dell’ordinamento giuridico dello stato
RISERVA DI LEGGE Si ha una riserva di legge quando la costituzione stabilisce che solo la legge può dettare delle regole nella materia che è indicata; questo ha senso dove i poteri sono divisi e dove esiste una gerarchia della legge. L’idea della riserva, storicamente si spiega nei parlamenti dello stato liberale, per impedire al sovrano di invadere la competenza del parlamento, che era l’organo che approvava e faceva le leggi. Ha subito poi un’evoluzione nel periodo della storia: nelle costituzioni flessibili dello stato liberale, aveva la funzione di limitare la competenza delle fonti subordinate. Quando le costituzioni del secondo dopoguerra diventano rigide, la riserva di legge cambia
lettura avviene nelle commissioni all’interno del parlamento, dove si apportano eventuali emendamenti
La legislazione delegata esiste sia in Italia che in altri ordinamenti, ma diversa è negli ordinamenti di civil law e common law. Con leggi delegate si intende un’autorizzazione, una delega, che il parlamento concede al governo perché faccia un atto che ha la forza di una legge. In Italia c’è una legge delega che contiene i principi e i criteri direttivi, quindi delle indicazioni ben precise che vengono date al governo, il quale deve legiferare senza ulteriore controllo del parlamento; altre volte invece c’è un’ulteriore garanzia, ovvero un ulteriore controllo del parlamento. Si ricorre alla legge delega quando ci sono delle materie molto complesse e tecniche (in Italia è stato introdotto il servizio sanitario nazionale, il codice di procedura penale, la legge Bassanini – riforma della PA) Nei sistemi di common law invece, sulla base di una delega legislativa, il parlamento britannico può conferire a dei soggetti o enti il potere di fare delle norme che vengono chiamate regulation rules. Questa disciplina delegata che il parlamento britannico fa, è formata da una delega e un controllo successivo: il controllo sui soggetti che
vengono delegati a porre le norme non è solo preventivo, ma anche successivo. Negli Stati Uniti gli organi di governo possono emanare degli atti che per sono sprovvisti della forza di legge, e si tratta di atti secondari, atti di enti locali; alcune volte per l’esecutivo adotta atti che hanno forza di legge, e questo è dovuto ad una delega da parte del congresso, che acquistano forza ed efficacia della legge, quindi un’efficacia erga omnes e un valore di legge. La giurisprudenza ha indicato che questa potestà dell’esecutivo sia espressione dei poteri impliciti, che sono strumentali all’esercizio dei poteri enumerati (è un qualcosa di implicito che si rende necessario per completare l’esercizio dei poteri indicati nella costituzione); questi atti possono essere emanati nella legislazione di emergenza, che viene fatta quando c’è uno stato di guerra, una crisi economica, sociale o di emergenza sanitaria (es. Covid)
DECRETI LEGGE I decreti-legge si hanno quando l’esecutivo assume sotto la propria responsabilità un atto che vale quanto una legge, sottoponendolo all’esame del parlamento che deve trasformarlo in legge. In alcuni ordinamenti questi strumenti sono vietati, mentre in altri la costituzione non dice nulla in merito. Negli ordinamenti che prevedono questo strumento, come il nostro, la costituzione stabilisce che in particolari casi di necessità ed urgenza, il governo può emanare atti con forza di legge Gli ordinamenti che non lo prevedono sono ad esempio quelli latino-americani e dell’Europa dell’est. Questi ordinamenti non parlano di decreti, ma si limitano a dire che il presidente e il governo sono abilitati ad assumere qualsiasi misura, comprese quelle che derogano alle leggi, quando ci sono particolari e gravi circostanze. Sono invece disciplinati in Italia, Spagna; nella costituzione spagnola sono inseriti e disciplinati con maggiori cautele rispetto a noi, per evitare che i governi ne facciano un abuso. Questo atto è comunque sempre sottoposto al parlamento che deve ratificarlo, e se ciò non avviene questo perde di efficacia fin dall’inizio Anche gli enti territoriali hanno la possibilità di fare le leggi. Questi enti hanno una gerarchia nelle fonti, perché non fanno solo le leggi: se siamo in uno stato federale, gli stati membri hanno una loro costituzione e sotto, gerarchicamente, stanno le leggi; se siamo in uno stato regionale, quindi non c’è una costituzione ma uno statuto (poiché non si è in presenza di stati ma di enti autonomi che hanno la loro sovranità, la quale deriva da quella statale), sotto esso c’è la fonte legislativa. Le leggi degli stati membri sono subordinate alla costituzione dello stato membro e poi alla costituzione federale. Nello stato regionale le leggi regionali sono subordinate allo statuto e alla costituzione dello stato Il criterio di ripartizione delle competenze tra le leggi dello stato e delle regioni/stati membri è il criterio della competenza. Questo criterio si sostanzia non solo nell’art. 117 come accade nel nostro ordinamento, ma può esserci una competenza di materie elencate nelle regioni e le competenze residuali allo stato (come da noi prima della riforma del 2001). C’è ancora un terzo criterio, vale a dire un triplice elenco, con previsione di competenze concorrenti tra centro e periferia e competenze residue alla periferia (è presente in Germania e in Svizzera)
FONTI DELL’UNIONE EUROPEA
LEGISLAZIONE DI EMERGENZA NEL PERIODO DELLA PANDEMIA Per quanto riguarda l’Italia sono stati adottati dal governo dei decreti-legge convertiti in legge, quindi delle fonti primarie, su queste poi erano integrate volta per volta dei DPCM o decreti ministeriali • Art. 32: stabilisce che una cura non può essere imposta se non per legge
con la common law sarebbe stato un vantaggio per lui, ma non lo capì, perché in quel momento il parlamento era l’unico organo che cercava di limitare il suo potere). Prima ancora del 1610, nel 1518, un documento firmato dal re aveva creato il collegio dei medici, fondato da 6 medici inglesi. Questo documento aveva conferito a questa organizzazione particolari diritti, e fu confermata dalla legge del parlamento, la quale attribuiva al collegio il potere di agire, come se fosse una corte/un giudice, e di disporre delle sanzioni che potevano arrivare fino alla reclusione, nei confronti dell’attività dei medici. Bonham è un medico laureato a Cambridge, che nel 1610 viene esaminato da questo collegio, che gli dice che è insufficiente nella teoria medica, proibendogli di esercitare la professione. Bonahm però continua, e come conseguenza, siccome c’era una legge del parlamento, viene imprigionato. Si ricorre ad un giudice, Coke, che prende una decisione motivandola con la seguente affermazione: “la legge aveva dato al collegio dei medici il potere di sanzionare i praticanti che non avessero la laurea, nonché di imprigionare i praticanti per cattiva conoscenza della pratica, ma non aveva il potere di imprigionare Bonham, il quale possedeva una laurea”. Coke stabilì che tutto ciò era contrario alla common law, dunque questa legge non si doveva applicare. Questo era il periodo in cui c’era re Giacomo I Stuart, c’era la monarchia assoluta che stava diventando monarchia costituzionale e il parlamento si stava affermando, il re manifesta la sua contrarietà alla decisione che era stata assunta da Coke, il quale viene trasferito ad un’altra funzione per poi essere sospeso nel 1616. In sostanza il re non aveva capito la portata del principio che aveva affermato Coke, perché dicendo lui che le leggi erano subordinate alla common law, avrebbe potuto garantire un limite all’onnipotenza che il parlamento stava rivendicando nei confronti del sovrano, per eliminare la monarchia assoluta e arrivare alla monarchia costituzionale – all’epoca la supremazia del parlamento non si era ancora stabilizzata, ma un limite al parlamento veniva inteso come un limite alla corona, quando in realtà il limite avrebbe potuto tutelarlo nei confronti del parlamento stesso, cioè di non fargli perdere le prerogative slittando verso la monarchia costituzionale. Ma all’epoca non lo capirono perché il parlamento non aveva ancora questa supremazia, era ancora legato alla corona. =Questi principi di Coke vennero ripresi dal giudice Marshall della corte suprema, che pone la sua attenzione al caso Marbury/Madison:
conforme alla costituzione (Jellinek è uno dei primi comparatisti, infatti guarda alla corte suprema degli USA). Nel 1920 interviene Kelsen, che si rifà a quello che aveva detto Jellinek, ma pensa alla creazione di una vera e propria corte che controlli la costituzionalità delle leggi. L’Austria ovviamente non è più quella di prima, ora è una piccola repubblica parlamentare, in cui non ci sono minoranze ma si parla il tedesco. Kelsen eredita questo modello di giustizia costituzionale che deve garantire il rispetto della costituzione, i diritti delle minoranze in parlamento e anche la ripartizione delle competenze tra i 9 länder e il centro. Questo suo modello di giustizia, che si troverà poi all’interno della costituzione del 1920, prevede che le leggi federali e quelle dei länder possono essere impugnate sia dai governi dei länder che dal governo centrale, oltre che dalla stessa corte costituzionale d’ufficio, e sottoposte al controllo di costituzionalità di questa corte. Questa costituzione subisce una modifica nel 1929, perché si prevedeva una marcata supremazia parlamentare, e quindi c’è una revisione che modifica anche la composizione della corte: i giudici non sono più nominati dal PDR su proposta delle camere, ma si aggiunge per metà su proposta del governo e per l’altra metà su proposta delle camere. Questo modello arriva nelle costituzioni del secondo dopoguerra in Germania, Svizzera, Italia, Spagna, Belgio, con modalità diverse (es. nel nostro ordinamento c’è un giudizio in via incidentale previsto dalla costituzione) controllo accentrato in un organo ad hoc che può annullare la legge, mentre nel primo modello il controllo è diffuso, perché sono i giudici che controllano la costituzionalità della legge, e se la ritengono incostituzionale non la possono annullare per la divisione dei poteri ma la disapplicano (tutti i giudici).
Il Messico, che era stato uno dei primi stati a recepire, prevede che siano competenti a decidere sul ricorso i tribunali della federazione, per riservare questo potere di revisione in capo anche alla corte suprema di giustizia come ultima istanza. Stessa cosa, nel senso che sono i giudici ordinari a decidere, lo si trova in Venezuela e Argentina. In Brasile oltre all’amparo si trova il mandato de secuencia: questo istituto è stato inserito nella costituzione (tuttora in vigore – 1988) e spetta al tribunale supremo federale, al tribunale superiore di giustizia e ai tribunali regionali federali. L’altro gruppo di stati sono quelli che attribuiscono la competenza a decidere ad una corte apposita, cioè ad una corte costituzionale, o in sede di revisione, vale a dire che prima si devono esperire tutti i gradi di giurisdizione, oppure altri stati dicono che la corte può decidere in ultima istanza. A proposito dei diritti , quali si possono far valere con il recuerso de amparo? A volte questo ricorso ha carattere di garanzia generale, nel senso che riguarda tutte le libertà fondamentali garantite in costituzione; altre volte invece ha carattere settoriale, cioè solo per determinati casi e diritti specifici (uno di questi è quello della libertà personale, riconducibile al modello dell’habeas corpus – nell’ordinamento inglese prima dell’affermarsi del parlamento e della monarchia costituzionale, pochi anni prima si era affermata l’habeas corpus, cioè si richiede l’esistenza di precisi