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CAPITOLO 1
GLI ORDINAMENTI GIURIDICI
- Diritto e pluralità degli ordinamenti giuridici Il termine diritto, che etimologicamente deriva da directum , esprime l'idea del dirigere e, quindi, dell'ordinare. Per cui nel linguaggio comune i termini diritto, ordinamento, giuridico vengono adoperati per indicare la presenza nelle diverse comunità sociali di un complesso di prescrizioni che ne disciplinano la vita e in particolare regolano i rapporti tra i membri che la compongono. Tali prescrizioni danno luogo a sistemi eterogenei e ordinati che rispecchiano la composizione della società. “ubi societas ibi ius” Il termine "ius " ha via via assunto significati specifici in relazione ai vari fenomeni cui dà luogo la vita organizzata delle comunità nel corso della storia, indicando varie tipologie di ordinamenti sociali: naturale, religioso, politico, e, attraverso ulteriori specificazioni, statale, internazionale, positivo, e così via. Di fronte alla molteplicità degli ordinamenti , si è poi fatto ricorso convenzionalmente ad un uso più ristretto e più "tecnico" del termine " giuridico " o "di diritto " per indicare in particolare fenomeni del mondo politico , relativi a comunità dotate di strutture ed istituzioni perseguenti finalità di ordine generale valide per tutti i componenti della comunità. Questo attraverso un potere di coazione e coercizione da parte degli ordinamenti politici, destinato ad assicurare l’osservanza delle prescrizioni. 2. Gli ordinamenti politici. Diritto positivo e diritto naturale Gli ordinamenti politici hanno assunto configurazioni molteplici nel corso della storia dell'umanità. Ciascun ordinamento privilegia aspetti diversi della vita associata. Oggi prevale l’impostazione statualistica. Dalla pace di Westfalia (1648) che poneva fine alla guerra dei trent’anni, hanno assunto importanza le società politiche che hanno dato luogo a stati nazionali moderni , che insieme hanno dato luogo a comunità internazionali. Il diritto è una specifica realtà e non una mera astrazione. All’interno del diritto è possibile fare una distinzione generale tra: ∙ Il diritto positivo ossia il diritto elaborato ed emanato dal legittimo organo legislativo dello Stato e si concretizza attraverso la presenza di una legge o Costituzione. ∙ Il diritto naturale ossia il complesso di norme non scritte, considerate universali e necessarie, preesistenti, che scaturisce dalla stessa natura umana in quanto insita in essa e facente parte del patrimonio etico-razionale-religioso di ogni individuo e/o comunità. ∙ Il diritto positivo comprende: il diritto privato e il diritto pubblico. ∙ Il diritto naturale comprende : il diritto alla vita, alla libertà … più in generale tutti i diritti riconosciuti nel 1948 dalla Dichiarazione universale dei diritti umani , adottata dai paesi dell’ONU. Un esempio di diritto naturale è la consuetudine, la quale si applica se lo permette la legge e se la si vuole mettere in atto. L’idea di un diritto superiore al diritto positivo è presente anche nelle costituzioni contemporanee che sanciscono l’esistenza di principi e diritti fondamentali e inviolabili e che rappresenterebbero un limite allo stesso potere costituente. 3. Diritto pubblico e privato Nell’ambito degli ordinamenti giuridici statali è stata operata la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato. ∙ Il diritto privato è rappresentato dalle norme che regolano i rapporti tra i privati, in modo da consentire a chi si senta violato dei propri diritti, di rivolgersi all’autorità giudiziaria. ∙ Il diritto pubblico tutela i rapporti tra gli enti pubblici e i cittadini, amministra e sottopone a disciplina giuridica l’Amministrazione pubblica e l’apparato di governo, e inoltre disciplina i reati, perché è compito dello Stato punire i soggetti socialmente pericolosi. A differenza del diritto privato , dove tutti i soggetti sono posti su un piano di parità, nel diritto pubblico gli enti pubblici hanno un ruolo di supremazia, quindi esercitano il cosiddetto “potere d’ imperio” nei confronti dei cittadini, pur nel rispetto delle libertà fondamentali.
La distinzione tra le materie rientranti nel diritto pubblico o in quello privato. ∙ Il diritto privato prevede materie come:
- il diritto civile (volto a disciplinare il rapporto tra i privati)
- il diritto commerciale ( che ha per oggetto l’attività di coloro che svolgono professionalmente un’attività economica cioè gli imprenditori). ∙ Il diritto pubblico si distingue in:
- diritto costituzionale, che regola l’organizzazione dello Stato e degli enti pubblici
- diritto amministrativo, che tutela gli uffici pubblici destinati a offrire servizi ai cittadini, ad esempio il settore dell’istruzione
- diritto penale, che si occupa di stabilire i reati e le pene correlate
- diritto processuale, relativo all’attività dei magistrati e alle modalità di svolgimento dei processi. È una ripartizione però relativa, in quanto numerosi istituti dell'uno o dell'altro settore potrebbero essere ricompresi per certi aspetti nel diritto privato e per altri in quello pubblico. 4. Fatti e atti giuridici. Nullità e annullabilità Una nozione ampia di fatto giuridico comprende quegli accadimenti, naturali o umani, ai quali l’ordinamento ricollega la produzione di effetti giuridici , ossia la costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti giuridici. Distinguiamo in fatti giuridici in senso stretto e atti giuridici. ∙ I fatti giuridici in senso stretto sono fenomeni del mondo naturale che producono effetti giuridici indipendentemente dalla volontà umana o tale volontà è irrilevante per l’ordinamento giuridico. Quindi l’effetto è collegato al fatto ( terremoto, inondazione, crollo di un edificio, nascita o morte di una persona … ) ∙ Gli atti giuridici sono i fatti caratterizzati da un’attività umana nella quale è rilevante l’aspetto che chiamiamo soggettivo, cioè la consapevolezza e la volontarietà dell’azione posta in essere da un soggetto capace di intendere e di volere, a cui l’ordinamento attribuisce il potere di modificare la realtà esterna. Quindi l’effetto è collegato all’atto, per esempio sono atti giuridici il contratto, il testamento, il matrimonio, la confessione … ) Se il soggetto è incapace di intendere e di volere l’atto è colposo e si decade nel fatto giuridico in senso stretto. L’atto per esistere deve essere anche valido ed efficace sul piano giuridico. L’atto è valido se è conforme alla disciplina specifica del potere di cui è espressione. L’atto è efficace quando è in grado di produrre immediatamente gli effetti previsti. Se tali condizioni non ci sono si tratta di un mero comportamento. L’ordinamento distingue poi tra nullità e annullabilità dell’atto , termini con i quali l’ordinamento indica casi di gravita diverse di invalidità di un atto. Con il termine nullità assoluta si indica quindi l’inesistenza giuridica dell’atto , il quale può pertanto dar luogo soltanto ad una parvenza di atto. Ecco come tale è assolutamente inidoneo a produrre effetti giuridici , in quanto non riconducibile ad una figura tipica individuata dall’ordinamento. L’atto nullo è di solito insanabile , a meno che la legge non preveda la sua sanabilità, è imprescrittibile ed h a effetto retroattivo. Mancanza di uno degli elementi essenziali richiesti dalla legge. L’atto annullabile invece produce effetti fin quando non viene annullato, può essere sanato e convalidato. L’annullamento ha efficacia retroattiva e la relativa azione è prescrittibile. Non mancano gli elementi essenziali, me è viziato.
CAPITOLO 2
FONTI DEL DIRITTO
1. Fonti di produzione e di cognizione. La norma giuridica Si definiscono “fonti del diritto” l’insieme degli atti e dei fatti che un ordinamento giuridico reputa produttivi di effetti giuridici e idonei a modificare o innovare l’ordinamento stesso. Lo scopo delle fonti del diritto è quindi duplice : da un lato, costituire il sistema normativo di riferimento che regola la vita di una determinata collettività (il c.d. diritto oggettivo ); dall’altro, garantire la conoscibilità delle norme, in modo che chiunque possa averne contezza e rispettare le prescrizioni impartite. Parlando di fonti del diritto sono possibili diverse classificazioni. Si è detto che lo scopo delle fonti del diritto è duplice e proprio in riferimento a questo aspetto la prima, forse più importante distinzione è quella tra fonti di produzione e fonti di cognizione. Le “fonti di produzione” hanno appunto lo scopo di produrre diritto, pertanto si identificano con gli atti e i fatti che l’ordinamento riconosce idonei a creare, modificare e estinguere norme giuridiche. Le “fonti di cognizione” del diritto sono invece rappresentate da testi normativi ( Costituzione della Repubblica Italiana, Gazzetta Ufficiale, codici … ), contenenti norme giuridiche già formate di cui assicurano la conoscibilità legale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è la più importante delle fonti di cognizione ufficiali del nostro ordinamento. La legge , fonte del diritto per antonomasia, viene in considerazione sotto entrambi i profili:
- come fonte di produzione , in riferimento al processo di formazione delle leggi previsto agli artt. 70 e ss. della Costituzione,
- come fonte di cognizione , in veste di atto normativo già esistente, contenente norme giuridiche vigenti. All’interno della categoria delle fonti di produzione è possibile distinguere ulteriormente tra fonti-atto e fonti-fatto. Le fonti-atto sono appunto atti giuridici , norme scritte emanate dagli organi preposti, ossia quelli cui l’ordinamento ha riconosciuto la titolarità del relativo potere. Le fonti-fatto si identificano invece con azioni e comportamenti (i c.d. usi e consuetudini ) che in presenza di determinati presupposti, l’ordinamento reputa idonei a produrre norme giuridiche. La norma giuridica è una regola di condotta, una regola giuridica che stabilisce un modello di comportamento o di organizzazione dei consociati. Fa riferimento al solo diritto positivo. È prescrittiva. Ogni norma giuridica possiede caratteristiche peculiari che consentono di distinguerla da altre tipologie di norme, ad esempio quelle religiose o morali. Tra le principali ricordiamo: la generalità : la norma non è dettata per singoli individui (no ab personam ) ma per un numero potenzialmente indeterminato di soggetti, ossia tutti coloro che si trovano nella situazione ivi richiamata; l’ astrattezza : la fattispecie descritta dalla norma è del tutto ipotetica a cui dovranno ricondursi casi concreti, che in tempi e luoghi diversi presentino gli stessi caratteri; la positività : la norma è posta o riconosciuta dallo Stato o da altra autorità legittimata ad operare in tal senso; la novità in quanto pone prescrizioni prima inesistenti. Se vigenti le ripropone mutandone la disciplina. la coattività o coercibilità : in caso di inosservanza della norma è prevista una sanzione o comunque la possibilità di attuarla in modo coattivo; (imperatività) la relatività : la produzione normativa di uno Stato è relativa , sia nel tempo che nello spazio , in quanto varia nel corso degli anni ma anche da Nazione a Nazione, influenzata da fattori economici, politici, religiosi e socio- culturali.
Gli elementi essenziali della norma giuridica sono il precetto (ovvero il comando con cui si impone un determinato comportamento positivo o negativo) e la sanzione (cioè la reazione dell’ordinamento all’inosservanza del precetto da parte del destinatario). Differenza fra norma e legge Spesso usati come sinonimi, norma e legge sono in realtà termini diversi, sia dal punto di vista lessicale che contenutistico. La legge ha portata più ampia ; è intesa come fonte di produzione del diritto , ossia come atto normativo che, esito di un determinato iter, l’ordinamento qualifica idoneo a produrre norme giuridiche. La norma è invece il contenuto di quell’atto: la regola o l’insieme di regole che lo compongono, disciplinando un ambito più specifico e circoscritto.
2. Gerarchia e competenza tra le fonti. Riserve normative Le fonti del diritto non hanno tutte lo stesso valore in ogni singolo ordinamento, ma sono ordinate secondo vari criteri che assicurano prevalenza o esclusività di disciplina alle une rispetto alle altre. Tali criteri vengono usualmente indicati con termini come gerarchia e competenza. Con il criterio gerarchico le fonti sono ordinate secondo un sistema gradualistico per cui vi sono fonti superiori e inferiori o primarie e subprimarie (ad esempio la Costituzione rispetto ad ogni altra fonte, la legge rispetto ai regolamenti ). In base a tale criterio la fonte di grado superiore prevale su quella di grado inferiore, precludendo a quest’ultima di derogarvi o di porsi in contrasto con il contenuto della fonte sovraordinata, pena la declaratoria di illegittimità e la sua definitiva rimozione dall’ordinamento. Così, ad esempio, le leggi ordinarie non possono contrastare con la Costituzione, o i regolamenti governativi non possono derogare alla legge ordinaria, mentre possono contravvenire a fonti di rango inferiore. La gerarchia delle fonti può essere rappresentata graficamente come una piramide ( Piramide di Kelsen ). L’ordinamento giuridico è un sistema normativo in virtù del quale ciascuna norma trova la propria condizione di validità in una norma superiore. Occorre quindi necessariamente presupporre una norma fondamentale che dia validità all’intero sistema. Una norma giuridica non posta ma presupposta. Con il criterio della competenza alcune materie o un complesso di materie sono riservate in tutto o in parte a determinate fonti con esclusione di altre. Ad esempio in Italia nel rapporto tra le leggi statali e quelle regionali art. 117 Cost.). Si verificano dunque riserve di discipline a questa o a quella fonte. Si distingue:
- con la riserva assoluta soltanto una determinata fonte può disciplinare quella materia o quel complesso di materie.
- con la riserva relativa una determinata fonte deve comunque stabilire i principi relativi alla materia, lasciando ulteriori discipline ad altre fonti sotto ordinate. Vedi fine questo capitolo ANTINOMIE.
Essendo una fonte non scritta , assume la gerarchia della norma cui è associata. Un esempio sono le consultazione da parte del PDR prima di affidare l’incarico di formare il Governo al presidente incaricato. Parliamo di consuetudine costituzionali per indicare la prassi disciplinante i rapporti tra organi costituzionali. Esempi di queste sono :
- consultazione del presidente della Repubblica per nomina del Governo art 92 ;
- nomina nel Governo dei sottosegretari, ministri e Vicepresidente del consiglio;
- controfirma degli atti del Presidente Poiché una consuetudine possa dirsi giuridicamente vincolante occorre che essa si formi e sia considerata come fonte del diritto in un ordinamento giuridico, dal momento che è solo l’ordinamento giuridico che può riconoscerla in senso proprio come fatto idoneo a produrre diritto. Esistono tre diversi generi di consuetudini: Consuetudo secundum legem ("consuetudine secondo la legge"): è la consuetudine richiamata dalle leggi scritte e che opera in senso integrativo della norma di legge. (consuetudine interpretativa); Consuetudo praeter legem ("oltre la legge"): è quella consuetudine che disciplina un ambito non ancora disciplinato dalla legge; Consuetudo contra legem ("contro la legge"): è quella consuetudine che opera in contrasto con disposizioni legislative non potendo così produrre effetti giuridici. Tale consuetudine non è ammissibile nel nostro ordinamento e in tal caso ci troviamo in presenza della desuetudine. La desuetudine oltre ad indicare il venir meno di una norma consuetudinaria in quanto non più seguita, è impiegata anche per indicare quei casi in cui può constatarsi che è venuta a cessare la vigenza di disposizioni scritte per effetto della continua, duratura mancanza di loro applicazione tale da provocarne l’abrogazione. 7. Prassi Con tale termine si indica il modo uniforme di comportarsi di uno o più soggetti determinati, nell’esplicazione della loro attività. Con riferimento agli organi del nostro ordinamento indica la costanza della ripetizione dei loro comportamenti nell’esercizio dei poteri conferiti. 8. Necessità Non è una fonte del diritto in senso proprio. Si ha quando sussiste uno stato di necessità che richieda o imponga azioni e/o interventi straordinari ed urgenti. Impone un intervento tempestivo che porta alla produzione di nuove prescrizioni normative. Può consentire l’esercizio di un potere normativo già regolato. Giustifica l’attuazione di un potere normativo nuovo non precedentemente regolato. Nell’ordinamento italiano lo stato di necessità giustifica, ad esempio, l’adozione da parte del Governo di ordinanze generali dotate di forza di legge, come i decreti legge è ( articolo 77 ). Ha efficacia istantanea, ma se non è convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione allora decade insieme agli effetti. Vi è il divieto di reiterazione (riprodurre) del decreto non convertito. 9. Interpretazione giuridica È il procedimento logico destinato a individuare la norma e il suo significato, contenuta in una fonte del diritto. Attraverso il procedimento interpretativo il diritto oggettivo diviene vivo ed applicabile a fatti concreti (fattispecie). Centrale per la comprensione e applicazione della norma la figura dell’interprete , il quale attraverso il procedimento ermeneutico rende il diritto concretamente operante. È cosi che, ad esempio, nasce il diritto vivente , al quale fa riferimento la Corte Costituzionale nei giudizi di legittimità costituzionale per verificare la costituzionalità o meno degli atti legislativi. Il diritto vivente è una norma di legge che scaturisce dall’interpretazione uniformemente accolta dalla giurisprudenza, anche se non coincidente con quella del giudice a quo. L’interpretazione giudiziale consente inoltre l’adeguamento del diritto all’evoluzione della realtà sociale ed economica. In relazione al soggetto distinguiamo: - L’interpretazione giudiziale: effettuata dai giudici nelle sentenze. Consente di passare dal contenuto generale ed astratto della legge alla sua applicazione nei casi concreti, interpretando il volere del legislatore.
- L'interpretazione dottrinale: viene effettuata dai giuristi negli studi giuridici e scientifici. Al fine di chiarire il contenuto di una legge gli studiosi ne interpretano il volere del legislatore. L'interpretazione dottrinale non è vincolante per i giudici. Tuttavia, può essere utilizzata dal giudice nello svolgimento delle sue funzioni processuali.
- L’interpretazione autentica: è fornita dallo stesso legislatore che ha emanato la norma giuridica. Con una apposita legge interpretativa il legislatore può attribuire l'interpretazione vincolante di una legge precedente. Dal momento dell'entrata in vigore della legge interpretativa, tutti i soggetti giuridici dovranno attenervisi. A seconda del modo di procedere per determinare il significato del testo: - interpretazione letterale: in base al significato letterale delle parole, al valore lessicale, alle connessioni grammaticali e di sintassi, si determina l'interpretazione letterale della norma giuridica. - interpretazione logica: Il criterio logico individua la volontà del legislatore, ossia lo scopo (ratio) che ha portato il legislatore a prescrivere una data situazione e un dato comportamento. Si parla in questi casi di interpretazione logica. - criterio teleologico: lo scopo avuto di mira - criterio sistematico: il collocamento nel sistema complessivo delle norme - criterio storico: per stabilire il contesto nel quale è venuta ad esistenza la norma e l’evoluzione successiva Riguardo agli effetti l’interpretazione può essere: - estensiva: se l’ambito di applicazione è maggiore rispetto alla fattispecie originariamente prevista - restrittiva: se l’ambito di applicazione è minore rispetto alla fattispecie originariamente prevista Per limitare e ridurre al minimo la soggettività dell’interprete, verso un’interpretazione il più oggettiva possibile, l’ermeneutica giuridica viene affidata al giurista. Nell’ordinamento italiano l’art. 12 delle Disposizioni preliminari al codice civile detta in via generale i criteri validi per il procedimento interpretativo:
- logico-letterale
- il secondo comma prevede altresì l’interpretazione analogica , la quale soccorre quando manchi una precisa disposizione che consenta di risolvere una controversia. In tale eventualità si fa ricorso all’: ANALOGIA LEGIS : il caso è disciplinato ricorrendo ad un'altra norma che regola un caso simile ; ANALOGIA IURIS: si ricorre quando non si riesca a trovare una norma simile per disciplinare il caso pratico che viene regolato guardando la materia e ricorrendo ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Non può essere utilizzata tale tecnica per quanto concerne norme penali ed eccezionali. 10. Antinomie e la loro risoluzione Le fonti del diritto non hanno tutte lo stesso valore in ogni singolo ordinamento, ma sono ordinate secondo vari criteri che assicurano prevalenza o esclusività di disciplina alle une rispetto alle altre. Tali criteri vengono usualmente indicati con termini come gerarchia e competenza. Con il termine antinomie si indicano i contrasti che si creano fra norme che disciplinando una medesima fattispecie ma in modo diverso. Sono risolte attraverso l’applicazione di una serie di criteri che consentono di individuare l’unica norma da applicare al singolo caso concreto. È compito dell’interprete risolvere le antinomie. ∙ Criterio cronologico: quando due norme in contrasto sono poste dalla stessa fonte, il criterio per eliminare le antinomie è quello cronologico, in base alla quale la norma posteriore prevale su quella precedente: non si applica la norma precedente perché si ritiene abrogata, ma quella successiva. L’abrogazione può avvenire:
- per dichiarazione espressa
- per incompatibilità fra le nuove disposizioni e le precedenti,
- oppure tacitamente perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla materia anteriore. La cessazione di efficacia della norma antecedente opera ex nunc , cioè a decorrere dall’entrata in vigore della norme successiva o dall’evento cui questa abbia subordinato la cessazione di efficacia di quella. Ciò comporta l’irretroattività della abrogazione , con la conseguenza che la norma abrogata continuerà ad applicarsi ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina.
2. Autonomia Si intende indicare la possibilità di un soggetto di autodeterminarsi attraverso atti di volontà. Quando l'ordinamento giuridico riconosce ai soggetti una sfera di autonomia, ciò sta a significare che i soggetti possono regolarsi da sé, perseguendo i loro scopi mediante atti di volontà con effetti giuridici. Nel diritto privato , ad esempio, l'autonomia di cui godono i soggetti è un potere generale che consente di porre in essere atti (di autonomia privata) i cui effetti sono riconducibili alla volontà. Assumono così rilevanza i cd. negozi giuridici (tipici e atipici) nei quali la volontà è diretta alla produzione di un effetto riconosciuto e garantito dall'ordinamento. Nel diritto pubblico l’autonomia può concretizzarsi in autonomia normativa, amministrativa, di gestione o finanziaria. 3. Rapporto giuridico (vedi anche dopo 11.) Il rapporto giuridico è una relazione che si realizza tra soggetti ed è disciplinato dal diritto. Di solito nel rapporto giuridico si evidenzia una posizione di potere giuridico di un soggetto alla quale fa riscontro una posizione di soggezione di un altro o di altri soggetti. Ma possono esserci anche rapporti paritari di collaborazione o di cooperazione tra i soggetti. Nell’ambito della generale categoria dei rapporti giuridici possono distinguersi i rapporti di diritto privato dai rapporti di diritto pubblico. Per definire un rapporto giuridico come pubblico o privato bisogna guardare le reciproche posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti in relazione ai poteri di volta in volta esercitati. Quando la posizione in cui si trova uno dei soggetti è ancorata al diritto pubblico e i poteri in gioco sono di diritto pubblico, il rapporto può essere definito di diritto pubblico. Altrimenti è di diritto privato. 4. Organo I soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, non sono entità reali, ma funzioni create dal diritto , e non sono in grado di pensare ed agire. Chi pensa ad agire per loro sono le persone fisiche , singole o associate, preposte alle loro articolazioni. Le persone fisiche e le articolazioni costituiscono gli organi del soggetto. La persona fisica è propriamente titolare dell’organo ed esercita i poteri che sono attribuiti ad esso e che costituiscono la sua competenza. Tra il soggetto e l’organo vi è un rapporto organico , nel senso che l’organo è la parte del soggetto, per cui la volontà da lui manifestata è volontà del soggetto e l’attività svolta dalla persona fisica, in quanto titolare dell’organo, è imputata all’organo e di conseguenza al soggetto. Gli organi non hanno una personalità giuridica distinta da quella del soggetto di cui fanno parte. Uno stesso organo può essere organo di più di un soggetto, con la conseguenza che il suo operato può essere imputato a soggetti diversi, come è il caso del sindaco, organo del comune e ufficiale di governo. Gli organi possono avere una struttura semplice , unitaria o complessa. In tal caso danno vita a pluralità di articolazioni come i Ministeri. Gli organi possono essere classificati in diversi modi : 5. Organi interni ed esterni Gli organi interni svolgono un’attività preordinata all’adozione dell’atto finale e costituiscono articolazioni interne della struttura del soggetto di cui fanno parte. Gli organi esterni pongono in essere l’attività che assume rilevanza all’esterno. Possono essere consultivi e di controllo. Quelli consultivi pongono in essere un’attività ausiliare. Quelli di controllo accertano la rispondenza dell’attività degli organi attivi o deliberativi alle regole giuridiche, tecniche e di buona amministrazione. 6. Organi individuali e collegiali In base alla struttura personale gli organi possono essere individuali e collegiali. Gli organi individuali hanno come titolare una singola persona fisica. Gli organi collegiali hanno come titolare una pluralità di persone fisiche, la cui volontà si fonde e dà luogo ad una volontà unitaria, la quale viene imputata all’entità di cui fa parte.
Si distingue in particolare a seconda del modo in cui è previsto che si formi la volontà unitaria tra: Gli organi perfetti dove la formazione della volontà avviene dopo la discussione. Mentre negli organi imperfetti la formazione della volontà avviene solo tramite la votazione.
7. Rapporti tra organi Tra gli organi possono esserci rapporti di parità o di sovra ordinanza. I rapporti paritari esistono ad esempio tra organi costituzionali. Le regole che riguardano i loro rapporti hanno una funzione di coordinamento e/o direzione. I rapporti di sovra o sotto ordinanza esistono quando tra gli organi si determina la dipendenza degli uni rispetto agli altri. La figura tipica che ricorre in questi casi è quella della gerarchia. La gerarchia comporta che l’organo superiore ha poteri di direzione , di vigilanza e risolve i conflitti di competenza. I rapporti di direzione sussistono tra organi quali l’uno può influenzare l’attività dell’altro, impartendogli direttive per il suo agire. Le direttive possono essere più o meno incisive, ma devono lasciare una libertà di scelta all’organo che ne è destinatario. 8. Rappresentanza Sul piano giuridico con il termine rappresentanza si indica la sostituzione di un soggetto ad un altro nell’attività giuridica. Un soggetto, rappresentante , agisce in luogo di altro soggetto, il rappresentato. Si può avere:
- rappresentanza legale : la sostituzione di un soggetto ad un altro trova titolo nella norma giuridica.
- rappresentanza volontaria: la sostituzione di un soggetto ad un altro trovi titolo nella volontà dell’interessato. In questo modo si ha il conferimento di un potere di agire nei confronti di terzi. La rappresentanza diretta comporta che la gestione degli affari per conto di altri, pur imputata al soggetto agente, si ripercuote direttamente nella sfera giuridica del rappresentato. L’efficacia diretta nella sfera giuridica del rappresentato è tuttavia subordinata alla circostanza che il rappresentante agisca nei limiti delle facoltà conferitegli dal rappresentato. Nella rappresentanza indiretta il rappresentante agisce non in nome, ma per conto del rappresentato. La rappresentanza politica. In tal caso un’entità politica viene resa realmente presente da altra entità che esiste e agisce politicamente al suo posto. Il rappresentante può essere tanto una singola persona ( un Capo di Stato, un Presidente eletto) oppure ogni singolo parlamentare o una istituzione (un Parlamento, un Governo) 9. Cose e beni Dai soggetti si distinguono le cose. Il termine indica parti del mondo materiale tra cui possono essere comprese anche le energie. Le cose che sono suscettibili di essere oggetto di diritti sono definite beni , mentre non possono essere considerati in senso stretto e giuridico beni, cose che non essendo suscettibili di appropriazione, non possono formare oggetto di diritti. Per universalità di beni mobili si intende la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e che hanno una destinazione unitaria (es. un gregge, una pinacoteca, una biblioteca). Mentre il patrimonio è costituito dal complesso dei rapporti giuridici economici (diritti, crediti, debiti) che fanno capo ad un soggetto. 10. Interessi e situazioni giuridiche soggettive L'interesse è un rapporto tra un soggetto e un bene della vita, il quale esprime il valore che per il soggetto assume il bene da cui egli ricava una qualche utilità, di ordine materiale o immateriale. Per quanto concerne il rapporto tra diritto oggettivo e interesse , sono interessi giuridicamente protetti tutti quelli considerati meritevoli di tutela giuridica dall’ordinamento. L’ordinamento giuridico non a tutti gli interessi accorda una tutela giuridica. Gli interessi di mero fatto sono quelli privi di tutela giuridica.
Un esempio di diritto potestativo possiamo ritrovarlo nell'ipotesi della comunione: se un bene è di proprietà di più soggetti (cioè in comunione) ognuno di loro potrà chiedere la divisione di detto bene, senza degli che altri possano fare nulla per impedirlo. b) L'interesse legittimo è una delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute dal diritto italiano. Si tratta della pretesa di un privato a che l'Amministrazione eserciti un potere pubblico in conformità alla legge, in modo da poter conseguire o conservare un'utilità in modo indiretto o mediato. La connessione tra l'esercizio del potere e utilità personale è fondamentale. Si tratta anche in questo caso di una “pretesa” non di un interesse personale come nell’esempio del diritto soggettivo , ma nell’interesse che la Pubblica Amministrazione, che deve tutelare un interesse collettivo, lo faccia rispettando la legge e questo va indirettamente a mio vantaggio. Esempio: Partecipo ad un concorso pubblico (per infermiere in ospedale). L’ospedale svolge il concorso con le varie prove, poi stila la graduatoria e io mi classifico secondo, ma secondo me hanno sbagliato il mio punteggio e con il calcolo esatto avrei vinto. Quando partecipo al concorso non ho il diritto di vincerlo, non posso pretendere che mi mettano in testa alla graduatoria, ma ho l’interesse che le cose vengano fatte nel modo giusto, così come tutti hanno l’interesse che il vincitore sia la persona più idonea e competente a ricoprire quell’incarico. È un vantaggio indiretto che scaturisce nel rispetto delle regole del concorso. Il singolo ha un interesse (legittimo)a che la P.A., tutelando l’interesse pubblico, agisca in modo legittimo. Si comprende come l’interesse legittimo coinvolga il corretto operato della P.A. ed in particolare la correttezza dei provvedimenti amministrativi che emana. Gli interessi legittimi si distinguono in pretensivi e oppositivi.
- Gli interessi legittimi oppositivi legittimano il titolare a opporsi all’adozione di atti pregiudizievoli della propria sfera giuridica, contro il provvedimento o comportamento lesivo dell’interesse. ( esempio tipico è l'opposizione all'ordinanza di demolizione ). - Gli interessi legittimi pretensivi si sostanziano nella pretesa del titolare a che l’amministrazione adotti un determinato provvedimento. ( ad es. la concessione di una licenza per aprire un esercizio commerciale ). Vi sono situazioni poi che nascono come diritto soggettivo e che si trasformano poi in interesse legittimo. Pensiamo ad esempio al diritto di proprietà: a seguito dell’espropriazione il diritto di proprietà si trasforma in un interesse legittimo, cioè in un interesse a che la P.A. espropriando il bene si comporti in modo legittimo. Il soggetto titolare del bene non ha più il diritto soggettivo rispetto al bene che viene espropriato, ma ha un interesse legittimo, quindi un interesse a che il provvedimento di esproprio avvenga in modo legittimo. Questa distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo non è solo teorica, ma ha risvolti pratici notevoli, perché sono diverse le autorità giudiziarie poste a tutela delle due posizioni: per la tutela dei diritti soggettivi occorre rivolgersi al giudice ordinario (giudice di pace, Tribunale), si tratta di un giudizio di accertamento. Le prerogative del giudice sono il reintegro del diritto e la liquidazione del risarcimento del danno. Il suo è un giudizio risarcitorio. Il risarcimento deve tenere conto di due aspetti: danno emergente e lucro cessante. Mentre per la tutela degli interessi legittimi bisogna rivolgersi ad un giudice diverso chiamato T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del capoluogo di regione relativo all’amministrazione interessata e se si tratta di una questione riguardante l’amministrazione centrale o non localizzabile, al T.A.R. del Lazio. L’errore, nell’individuazione del tribunale competente, può comportare l’impossibilità pratica di tutelare giudizialmente la posizione soggettiva interessata. c) Potere giuridico Il potere (o capacità ), in diritto, designa una situazione giuridica soggettiva attiva consistente nella possibilità attribuita ad un soggetto di diritto di produrre determinati effetti giuridici , ossia di costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico, attraverso un atto giuridico. d) Diritto potestativo ( esempio diritto di opzione, diritto di recesso ) Il diritto potestativo è la situazione giuridica soggettiva che consiste nell'attribuzione di un potere a un soggetto allo scopo di tutelare un suo interesse.
Si contrappone, pertanto, alla potestà nella quale il potere è attribuito al soggetto a tutela di un interesse altrui. Il diritto potestativo è una situazione giuridica soggettiva propria del diritto privato, mentre la potestà, pur essendo presente anche nel diritto privato, è tipica del diritto pubblico. e) Potestà La potestà , nel diritto, è la situazione giuridica soggettiva che consiste nell'attribuzione di un potere a un soggetto allo scopo di tutelare un interesse altrui e quindi per l'esercizio di una funzione. A differenza dei diritti soggettivi, nella potestà il titolare non può scegliere se esercitare o meno i poteri attribuitigli, né può rinunciare agli stessi , ma deve esercitarli nell'interesse del beneficiario. Nello stesso tempo, però, può opporsi contro chiunque pretenda di esercitare al suo posto i poteri di cui è titolare. In ragione della realizzazione di interessi altrui alla potestà si accompagna di solito anche il dovere di agire con discrezionalità (potere-dovere). Esempio potestà dei genitori nei confronti dei figli minori, del tutore nei confronti dell’incapace. f) Facoltà La facoltà (o permesso o libertà ), in diritto, indica una situazione giuridica soggettiva del soggetto di diritto che può tenere un determinato comportamento consentito dalla norma. La facoltà di tenere un comportamento è, quindi, l'opposto del dovere o dell'obbligo di non tenere quel comportamento. La facoltà costituisce uno dei modi con i quali può attuarsi il godimento e l’utilizzo della situazione giuridica soggettiva. Il comportamento che si ha facoltà di tenere è lecito.
16. Situazioni giuridiche passive: Nelle situazioni giuridiche passive si evidenzia la posizione di soggezione di un soggetto rispetto ad interessi altrui. a) Dovere. Obbligo. Obbligazione Il dovere consiste nella situazione giuridica in cui viene a trovarsi il soggetto tenuto ad astenersi da determinati comportamenti o a tenere determinati comportamenti. Quando un dovere consiste nel tenere un determinato comportamento esso concreta un obbligo del soggetto. Se la prestazione è suscettibile di valutazione economica, anche se non corrisponde a un interesse patrimoniale del soggetto nei cui confronti deve essere tenuta (creditore), si ha l’obbligazione. b)Onere In diritto l' onere è la situazione giuridica soggettiva del soggetto che è tenuto a un determinato comportamento nel proprio interesse, poiché in mancanza non si produrrebbe un effetto giuridico a lui favorevole. 17. Status Quando la situazione giuridica di un soggetto è comprensiva di varie situazioni giuridiche sia attive che passive, ricorre la figura dello status. Essa può avere riferimento tanto a rapporti di diritto privato ( ad esempio stato coniugale) quanto a quelli di diritto pubblico (ad esempio stato di cittadinanza, stato di pubblico impiegato).
3. Territorio Il Territorio è la parte della superficie terrestre dove si esercitano il dominio e la sovranità dello Stato oppure sottoposta a disciplina del diritto internazionale. Esso comprende non solo la terraferma, ma anche una parte del mare contiguo alla terraferma e dello spazio aereo ad esso sovrastante. Vengono ritenuti territorio dello Stato alcuni edifici che godono della cosiddetta extraterritorialità ( esempio sedi diplomatiche di uno Stato all’estero ). ambasciate La terraferma è delimitata dai confini i quali possono essere:
- naturali ( es fiumi, laghi, catene montuose )
- artificiali ( quelli che vengono stabiliti da trattati e accordi internazionali ) Lo spazio sottostante al suolo si estende fino alle possibili utilizzazioni da parte dello Stato. Oltre al mare territoriale è consento agli Stati di esercitare la propria sovranità anche sulla zona contigua al mare libero per il controllo del contrabbando e dell’immigrazione clandestina. Il limite nelle acque è di 20 miglia marine, dopodiché si parla di acque internazionali. Lo spazio aereo al di sopra della terraferma e del mare territoriale comprende la cd. zona atmosferica, mentre quella superiore è soggetta ad accordi internazionali. 4. Sovranità La Sovranità è il requisito di ogni ordinamento politico originario, autonomo e indipendente, in particolare dello Stato, e a volte per estensione, del soggetto che lo personifica o rappresenta. Essa, per essere realmente tale, non deve ammettere la presenza di alcun’altra entità al di sopra dell’entità che si assume sovrana, che possa interferire nel suo ambito di azione. Storicamente il concetto di sovranità compare dopo la pace di Westfalia (1648), quando si affermano le monarchie nazionali in Europa. La titolarità e l’esercizio della sovranità possono spettare o a chi personifica lo Stato o a varie entità esistenti nello Stato o come avviene negli Stati democratici al popolo unitariamente inteso. ( è col passaggio della titolarità della sovranità al popolo che nel corso della storia lo Stato da assoluto diviene democratico). La Costituzione Italiana al secondo comma dell’art.1 stabilisce che la sovranità appartiene al popolo e che esso la esercita nelle forme e nei limi della Costituzione. Mentre quindi la titolarità spetta al popolo, il suo esercizio è disciplinato giuridicamente in coerenza con i principi dello Stato di diritto. La sovranità non va intesa in senso assoluto in quanto viene limitata dalla presenza di entità politiche esterne allo Stato a loro volta sovrane, come la Comunità internazionale. La Costituzione italiana all’art. 10 stabilisce che l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute; mentre l’art. 11 prevede la possibilità di limitazioni alla sovranità quando esse siano necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra Nazioni. Ad esempio la Repubblica italiana deve osservare le regole fissate dall’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), dal FMI (Fondo Monetario Internazionale) e dalla BM (Banca Mondiale). Inoltre in quanto membro UE la politica monetaria è appannaggio del sistema monetario europeo, la politica finanziarie e fiscale è condizionata dai paramentri rigidi stabiliti dal Trattato di Maastricht e dal Patto di stabilità. Per via di suddette limitazioni si è posto in discussione il concetto di sovranità come elemento essenziale per definire il concetto di Stato, in dipendenza dal fatto che:
- le limitazioni a cui essa va incontro siano volontarie e sussista la possibilità (anche se remota e astratta) di un suo pieno recupero con una diversa manifestazione di volontà; Se invece le limitazioni nascondono una ormai avvenuta perdita effettiva e definitiva della sovranità, la conseguenza è che si è in presenza di una parvenza di Stato. 5. La Chiesa cattolica Non soltanto gli Stati possono essere considerati soggetti sovrani. Vi sono ordinamenti non statuali per i quali il diritto è considerato un attributo originario. Tra essi va annoverata la lunghissima tradizione della Chiesa cattolica.
6. La Comunità internazionale Gli Stati ed altre istituzioni politiche e sovrane esistenti, per poter dare una disciplina giuridica alle loro relazioni , hanno portato alla costituzione di una Comunità ad essi, che è individuata come Comunità internazionale , considerata anch'essa con carattere di giuridicità. La Comunità internazionale può vantare una vera e propria autonomia da ogni altra istituzione , ivi comprese le stesse istituzioni statali,delle quali tuttavia è composta e dalle quali sorge. L’ordinamento internazionale è un ordinamento a struttura paritaria, i cui soggetti sono in primo luogo gli Stati, ma anche le varie organizzazioni internazionali. Le fonti di diritto di tale ordinamento sono costituite da principi generali, consuetudini e trattati. I principi generali e le consuetudini hanno un valore primario e sono vincolanti per tutti. I trattati vincolano soltanto i soggetti che li hanno posti in essere. La parità tra i soggetti internazionali comporta che l’osservanza del diritto internazionale è in linea di principio affidata **all’autotutela.
- L’Organizzazione delle Nazioni Unite ONU** Tra le varie organizzazioni internazionali la più rilevante è l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), istituita nel 1945 (l'Italia ne fa parte dal 1955), la quale ha impegnato gli Stati membri a risolvere in modo pacifico le controversie internazionali. Essa è costituita da numerosi organi. I principali sono:
- l'Assemblea Generale , in cui sono rappresentati tutti gli Stati membri; una specie di Parlamento delle Nazioni che si riunisce regolarmente per esaminare i problemi mondiali più pressanti. Ogni Stato membro dispone di un voto.
- il Consiglio di Sicurezza , composto da 15 membri, di cui cinque permanenti (Sta Uniti, Russia, Cina, Francia e Gran Bretagna) e 10 eletti a rotazione dall’Assemblea per un biennio, rinnovabili ogni anno per la metà. I cinque membri permanenti dispongono ciascuno di un diritto di veto, che consente di bloccare qualsiasi decisione del Consiglio in caso di voto contrario;
- la Corte internazionale di Giustizia , con sede all'Aja, che è l'organo giurisdizionale dell'ONU col compito di risolvere le controversie sottoposte dagli Stati membri. Essa è composta da 15 giudici eletti dall' Assemblea per nove anni;
- il Segretariato presieduto dal Segretario generale nominato per 5 anni dall' Assemblea su proposta del Consiglio di Sicurezza, con un mandato che può essere rinnovato. 8. Altre Organizzazioni internazionali Tra le altre numerose organizzazioni internazionali rilevante importanza per gli Stati europei ha assunto l a NATO (Organizzazione del Trattato Nord Atlantico) , istituita nel 1949 con compiti di difesa da attacchi armati nei confronti di una o più delle parti contraenti in Europa e in Nord America. In ambito europeo fu istituito nel 1949 il Consiglio d’Europa per promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi europei. 11. L’Unione Europea In Europa sono state istituite Comunità europee sopranazionali a partire dalla CECA (Comunità economica del carbone e dell'acciaio) nel 1951, alla CEE (Comunità economica europea) e all'Euratom (Comunità europea dell'energia atomica) del 1957, fino all'Unione europea del 1992 in virtù del Trattato sull'Unione europea, stipulato a Maastricht. Tale trattato, entrato in vigore nel novembre 1993, è strutturato in 3 pilastri:
- Il primo riguardava le Comunità europee , ossia un mercato comune europeo, l'unione economica e monetaria, una serie di altre competenze aggiunte nel tempo, oltre alla politica del carbone e dell'acciaio e quella atomica.
- Il secondo affrontava la Politica estera e di sicurezza comune , ossia la costruzione di una politica unica verso l'esterno. (Democrazia, diritti umani, aiuti umanitari)
- Il terzo invece era a proposito della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (GAI) era rivolta alla costruzione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, in cui vi fosse collaborazione contro la criminalità a livello sovranazionale. Ha anche previsto che in luogo delle monete nazionali si sarebbe dovuta introdurre nella U.E. un’unica moneta avente lo scopo di assicurare lo sviluppo sostenibile, armonioso ed equilibrato. (PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA- 1997 Trattato di Amsterdam) Il disavanzo pubblico dei singoli Stati non avrebbe dovuto superare il 3% del prodotto interno lordo (PIL) e il loro debito pubblico non avrebbe dovuto essere superiore al 60% dello stesso PIL. Inoltre si sarebbe dovuto assicurare stabilità dei prezzi e dei cambi tra le diverse valute.
La Commissione è l'organo permanente dell'Unione ed esercita il potere esecutivo. I suoi membri svolgono le loro funzioni in modo indipendente, nell'interesse della Comunità. Essa è composta da un commissario per ogni Stato membro, ha sede a Bruxelles e dura in carica 5 anni. La responsabilità di nomina del Presidente e dei membri della Commissione spetta al Consiglio europeo , che propone al Parlamento un candidato alla carica di Presidente. La proposta dovrà essere approvata a maggioranza dei componenti. Il Consiglio europeo , a questo punto, d'accordo con il Presidente eletto, procede all'adozione dell'elenco delle altre persone che intende nominare come commissar i. La Commissione nel suo insieme è sottoposta a un voto di approvazione del Parlamento ed è formalmente nominata dal Consiglio europeo. Con il Trattato di Nizza il ruolo politico del Presidente della Commissione è stato notevolmente accentuato: il suo peso nel funzionamento della Commissione è preponderante. Alla Commissione spettano diversi tipi di compiti che le fanno acquisire un ruolo centrale nell'assetto istituzionale:
- l'iniziativa per l'approvazione degli atti legislativi , attraverso la preparazione dei testi su cui il Consiglio sarà chiamato a deliberare;
- l'attuazione dei Trattati e degli atti derivati : i poteri più importanti che la Commissione ha a disposizione sono quelli relativi alla vigilanza sul rispetto dei Trattati da parte di tutti gli Stati membri. Esercita poteri di "polizia comunitaria": può rivolgersi agli Stati con pareri motivati per denunciare le infrazioni agli obblighi comunitari; se gli Stati non adempiono spontaneamente i propri obblighi può citare lo Stato inadempiente davanti alla Corte di giustizia e chiederne la condanna, tramite la cosiddetta procedura di infrazione,
- la rappresentanza dell'Unione nei rapporti internazionali, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune. II Parlamento europeo è una delle istituzioni dell’Unione Europea ed è formato di rappresentanti dei cittadini dell’Unione. Ed è l’altro organo legislativo dell’UE con il Consiglio dell’UE. Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo ed è composto da 705 deputati eletti nei 27 Stati membri dell’Unione , a suffragio universale e diretto in misura proporzionale alla popolazione di ogni paese e secondo principi comuni stabiliti dallo stesso Parlamento eu, e dura in carica per 5 anni. Come i Parlamenti nazionali si divide in Commissioni specializzate per materia e per gruppi parlamentari. Questi ultimi non raggruppano i deputati secondo la nazionalità, ma secondo gli orientamenti politici , il che porta a una visione dei problemi che supera gli interessi dei singoli Paesi. I poteri. Gode di un potere di pre-iniziativa legislativa: può chiedere alla Commissione di presentare proposte adeguate quando reputi necessaria l’adozione di un atto dell’Unione. Potere di controllo sull’organo esecutivo , cioè sulla Commissione stessa:
- voto di sfiducia che comporta le dimissioni della Commissione
- elezione del Presidente della Commissione, proposto dal Consiglio eu. Poteri di negoziazione e ratifica degli accordi commerciali internazionali. Potere di bilancio : il bilancio annuale dell’ue è deciso congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione sulla base del progetto elaborato dalla Commissione. La Corte di giustizia è una delle istituzioni dell’Unione Europea (UE) con sede nella città di Lussemburgo. È formata da un giudice per ogni Stato membro e assistita da 8 Avvocati generali. I giudici e gli avvocati generali della Corte sono nominati di comune accordo per 6 anni dai governi degli Stati membri. Ogni 3 anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte. Ha funzioni giurisdizionali. Sebbene sia una istituzione unica è articolata in: Corte di giustizia , Tribunale di primo grado e Tribunali specializzati. Il complesso di tali organi assicura “il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati”. La Corte ha essenzialmente tre funzioni.
- In primo luogo, essa giudica sui ricorsi per la violazione dei Trattati comunitari , proposti dalla Commissione europea o da uno Stato membro. Se la Corte accerta l’inadempimento, lo Stato è tenuto a porvi fine immediatamente, pena una seconda condanna e il pagamento di penalità.
- In secondo luogo, la Corte effettua il controllo di legittimità sugli atti normativi adottati dalle istituzioni dell’UE. Tale procedura permette agli Stati membri , al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea , nonché, a determinate condizioni, al Parlamento europeo, di chiedere l’annullamento delle norme comunitarie illegittime.
- Infine, la Corte giudica sulle questioni sollevate dai giudici nazionali, circa la validità e l’interpretazione del diritto comunitario.
- giudica sulle controversie tra gli organi comunitari. Oltre alle competenze di natura contenziosa, la Corte esercita una funzione consultiva. Il Consiglio dell’Unione, la Commissione europea o uno Stato membro possono chiedere un parere della Corte (che ha valore vincolante) circa la compatibilità con i Trattati comunitari di accordi stipulati da Stati membri con Stati non membri dell’UE. CAPITOLO 5 FORME DI STATO Per forma di Stato si intende il rapporto che esiste tra il popolo e le sue istituzioni in un determinato territorio. In particolare, essa è la modalità con cui i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario vengono attributi o riconosciuti dal popolo in specifici organi istituiti per amministrarlo. Lo Stato si compone di tre elementi: popolo, territorio e sovranità. La forma di Stato si ottiene, di volta in volta, in base a chi detiene questi poteri e alla finalità con cui vengono usati. Gli Stati possono essere distinti in base a vari criteri, a seconda delle caratteristiche che presentano i suoi elementi costitutivi. 1. Stati nazionali e plurinazionali A seconda della composizione etnica e nazionale del popolo uno stato può definirsi: - nazionale se vi è una quasi totale presenza di una etnia comune per tradizione, cultura e lingua; - plurinazionale se sussiste una pluralità di etnie che mantengono proprie tradizioni, culture e lingue. 2. Stati centralisti e ad autonomie territoriali, regionali e federali Riguardo al modo di organizzazione del potere sovrano nel territorio possono esservi: - Stati centralisti: Stati nei quali il potere politico è in tutto o in prevalenza attribuito all’apparato centrale con un modesto riconoscimento di autonomie locali, le quali comunque soggiacciono al penetrante controllo dell’apparato centrale. - Sati federali: quegli Stati che, pur risultando unitari e sovrani, sono composti di una pluralità di Stati, ciascuno dei quali conserva rilevanti poteri garantiti anche di fronte al potere centrale. All’unione di Stati è attribuita personalità giuridica internazionale, mentre ai Singoli stati federati sono riconosciuti i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario nei limiti previsti dalla Costituzione. Ciò che lo caratterizza è l’aspetto economico in comune, la difesa e la politica estera. Esempi di Stati federali sono gli Stati Uniti d’America (si sono costituiti con l’aggregazione di preesistenti Stati), la Germania e la Svizzera (formati a seguito del passaggio da una Confederazione di Stati ad una vera e propria Federazione). In epoca recente si è andato accentuando il trasferimento di poteri dallo Stato centrale alle entità territoriali minori, coinvolgendo anche Stati tradizionalmente “centralisti”. - Stato regionale: è uno Stato nel quale gli enti locali hanno un’ampia autonomia, non soltanto amministrativa ma anche legislativa o normativa. Esempio in Italia con la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione si è attuato questo decentramento di poteri legislativi e amministrativi alle Regioni e agli Enti locali. Lo Stato unitario composto da base regionale è caratterizzato dal fondo di perequazione, senza vincoli di destinazione ( art 119 ). Le cinque regioni autosufficienti sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli.