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RIASSUNTO DIRITTO PRIVATO - INTERO PROGRAMMA, Sintesi del corso di Diritto Privato

RIASSUNTO DIRITTO PRIVATO comprende l'intero programma. Macro-Capitoli: 1. Norma Giuridica 2. Uomo 3. Rapporti di Famiglia 4. Successioni 5. Fatti Giuridici 6. Beni 7. Negozio Giuridico 8. Rapporto Obbligatorio 9. Contratto

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

In vendita dal 19/03/2021

simona-cirioli
simona-cirioli 🇮🇹

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SOMMARIO
1. NORMA GIURIDICA
- Caratteristiche - Fonti
§ Rapporto Giuridico
- Acquisto
2. UOMO
- Capacità Giuridica - Capacità di Agire
- Incapacità Parziale e Totale - Istituti di Protezione
§ Diritti della Personalità
- Persona Giuridica
- Classificazioni - Elementi Costitutivi
- Distinzioni - Cause Estinzione
3. Rapporti di Famiglia
- Matrimonio - Celebrazione
- Regime Patrimoniale
- Cause scioglimento - Separazione
- Figli - Adozione
4. Successioni
- Erede/Legatario
- Capacità e Incapacità
- Accettazione
- Testamento - Esecuzione
- Comunione - Donazione
5. Fatti Giuridici
- Pubblicità
- Trascrizione
6. Beni
- Classificazione - Patrimonio
- Diritto di Proprietà – caratteri – acquisto
- Azioni a difesa della proprietà
- Comunione – Enfiteusi – Usufrutto – Servitù – Possesso – Usucapione
7. Negozio Giuridico
- Classificazione
Elementi
- Vizi – Causa – Motivi
- Nullità e Annullabilità
8. Rapporto Obbligatorio
- Soggetti – Classificazioni
- Successioni - Cessioni
- Espromissione - Accollo
- Inadempimento – Mora
- Pegno e Ipoteca – Fideiussione e Avallo
9. Contratto
- Elementi – Classificazioni - Tipi
- Formazione
- Risoluzione e Rescissione
- Illecito
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SOMMARIO

  1. NORMA GIURIDICA
    • Caratteristiche - Fonti § Rapporto Giuridico
      • Acquisto
  2. UOMO
    • Capacità Giuridica - Capacità di Agire
    • Incapacità Parziale e Totale - Istituti di Protezione § Diritti della Personalità
    • Persona Giuridica
      • Classificazioni - Elementi Costitutivi
      • Distinzioni - Cause Estinzione
  3. Rapporti di Famiglia
    • Matrimonio - Celebrazione
    • Regime Patrimoniale
    • Cause scioglimento - Separazione
    • Figli - Adozione
  4. Successioni
    • Erede/Legatario
    • Capacità e Incapacità
    • Accettazione
    • Testamento - Esecuzione
    • Comunione - Donazione
  5. Fatti Giuridici
    • Pubblicità
    • Trascrizione
  6. Beni
    • Classificazione - Patrimonio
    • Diritto di Proprietà – caratteri – acquisto
    • Azioni a difesa della proprietà
    • Comunione – Enfiteusi – Usufrutto – Servitù – Possesso – Usucapione
  7. Negozio Giuridico
    • Classificazione
    • Elementi
    • Vizi – Causa – Motivi
    • Nullità e Annullabilità
  8. Rapporto Obbligatorio
    • Soggetti – Classificazioni
    • Successioni - Cessioni
    • Espromissione - Accollo
    • Inadempimento – Mora
    • Pegno e Ipoteca – Fideiussione e Avallo
  9. Contratto
    • Elementi – Classificazioni - Tipi
    • Formazione
    • Risoluzione e Rescissione
    • Illecito

1. Norma Giuridica

La norma giuridica è un comando generale ed astratto rivolto a tutti i consociati, con il quale si impone ad essi una determinata condotta, sotto la minaccia di una sanzione La sanzione è composta da:

  • Precetto: regola comportamentale da rispettare;
  • Sanzione: minaccia di una reazione da parte dell’ordinamento giuridico a chi viola le norme. Sono: Pena, Esecuzione, Risarcimento e Riparazione. Norma giuridica – Caratteristiche: § Generalità: rivolte alla comunità; § Astrattezza: non considera un singolo caso; § Obbligatorietà: l’osservanza della norma è garantita con la forza. Fonti delle norme giuridiche si intendono atti o fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche. Distinzioni:
  • Fonti di Produzione : costituite da atti o fatti cui l’ordinamento riconosce l’idoneità a porre in essere norme giuridiche attraverso l’individuazione degli organi titolari del potere;
  • Fonti di Cognizione : costituite da strumenti mediante i quali le norme vengono concretamente identificate e rese conoscibili. Inoltre si distingue:
  • Fonti Atto : costituite da manifestazioni di volontà normativa espresse da organi dello Stato-Soggetto;
  • Fonti Fatto : consistenti in un comportamento oggettivo cui il nostro ordinamento riconosce l’idoneità a porre in essere norme rilevanti per l’ordinamento giuridico. Al vertice delle fonti di Produzione vi è la Costituzione (legge fondamentale dello Stato) e le leggi costituzionali. Al piano inferiore troviamo leggi ordinarie formali e sostanziali ( fonti primarie ); i regolamenti dell’esecutivo sono fonti secondarie. Le fonti terziarie sono gli usi e le consuetudini, caratterizzate da 2 elementi: § Oggettivo: il comportamento deve essere tenuto dalla generalità dei soggetti; § Soggettivo: deve sussistere la convinzione della giuridica doverosità di quel comportamento. Per legge si intende qualsiasi atto normativo posto in essere dagli organi competenti nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione (leggi costituzionali, leggi ordinarie, leggi delegate e i decreti legge. Il Codice Civile, approvato il 16 marzo 1942 ed entrato in vigore il 21 aprile 1942, è la fonte più importante del diritto privato. La Norma Giuridica: § L’ entrata in vigore succede dopo:
  • Promulgazione da parte del PdR;
  • Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
  • Decorso di un certo periodo di tempo.

§ SOGGEZIONE: sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell'esercizio dell'altrui diritto protestato. L' ESTINZIONE si verifica quando il diritto (o l'obbligo) non si trasferisce ad un altro soggetto, ma viene meno definitivamente. CLASSIFICAZIONE DIRITTI SOGGETTIVI

  • ASSOLUTI: garantiscono un potere che può far valere verso tutti gli altri soggetti;
  • RELATIVI. § PATRIMONIALI: tutelano interessi economici; § NON PATRIMONIALI: realizzano interessi di sistema morale.
  • REALI i diritti assoluti, garantiscono una signoria piena su un bene;
  • DI OBBLIGAZIONE: diritti relativi, alla pretesa di un soggetto corrisponde un obbligo ad un altro soggetto.
  • PRINCIPALI;
  • ACCESSORI: si trasmettono insieme ai diritti principali.

2. UOMO

È riconosciuto dall' ordinamento come soggetto del mondo giuridico, capace di essere titolare ed esercitare diritti e doveri giuridici. Ognuno è considerato soggetto di diritto solo perché è persona fisica. STATUS: Posizione di un soggetto in relazione alla sua appartenenza ad una comunità; è il presupposto di una serie di situazioni soggettive (diritti - doveri - poteri) che fanno capo ad un soggetto; e anche oggetto di un diritto soggettivo che tutela l'interesse della persona al godimento dello status che gli compete. CAPACITÀ GIURIDICA: Attitudine della persona ad essere titolare di rapporti giuridici e mette il soggetto in condizione di vivere e operare nel mondo di diritto.

  • Acquisto : in modo automatico alla nascita purché il feto sia vivo;
  • Limitazioni : Età ( ad esempio a 18 anni si vota), sesso, salute, condanne penali, onore;
  • Perdita : solo in caso di morte. Per lo straniero (cittadinanza in un altro Stato): è ammesso a godere dei diritti civili a condizione di reciprocità, negli stessi limiti che lo Stato straniero impone al cittadino italiano. La Costituzione garantisce a cittadini e stranieri i diritti fondamentali della persona. COMMORIENZA Si ha quando più persone muoiono a causa dello stesso evento (es. incidente) e non si può stabilire la priorità della morte di una o dell’altra persona. STABILIRE se un soggetto è in VITA
  • SCOMPARSA: fatto giuridico, si concretizza nell’allontanamento dal suo domicilio;
  • ASSENZA: situazione di diritto, dichiarata con provvedimento giudiziale; è una scomparsa che dura più di 2 anni. Cessa con: l’accertamento della morte, ritorno dell’assente o dichiarazione di morte presunta (ha gli stessi effetti della morte accertata). CAPACITÀ di AGIRE è l’idoneità del soggetto ad acquistare ed esercitare da solo, con il proprio volere, situazioni giuridiche attive ed assumere quelle passive.
  • Acquisto : quando si ha una maturità per compiere atti idonei (18 anni), si conserva fino alla morte.
  • Limitazioni : è limitata o esclusa se anche dopo i 18 anni il soggetto si trova in condizioni psicofisiche che lo rendano incapace di provvedere ai propri interessi. INCAPACITÀ PARZIALE
  • EMANCIPAZIONE : indica lo status di limitata capacità di agire prima del 18 ° anno di età. EFFETTI e cessazione della responsabilità genitoriale
  • INABILITAZIONE : situazione giuridica conseguenti a particolari condizioni psicofisiche del soggetto. PARZIALE INCAPACITÀ: - infermità mentale; - menomazioni fisiche; - abuso di alcool. INCAPACITÀ TOTALE
  • MINORE ETÀ : incapacità legale assoluta (non può compiere atti giuridici);
  • INTERDIZIONE GIUDIZIALE : chi è effetto da infermità mentale è dichiarato incapace di provvedere ai propri interessi.

Elementi costitutivi : Per le Corporazioni: pluralità di persone (>2), scopo comune, patrimonio sufficiente; Per le Istituzioni: scopo, persone che ricoprono gli organi direttivi dell’ente, patrimonio sufficiente. Il valore pratico della personalità giuridica attribuita ad entità diverse dagli uomini è indicato nell’autonomia patrimoniale: indica insensibilità del patrimonio dell’ente ai debiti personali dei partecipanti. Godono di una capacità illimitata e generale, affine a quella delle persone fisiche, hanno piena capacità di agire. Costituzione Associazioni si ha attraverso:

  • Atto Costitutivo: negozio in forza del quale si costituisce l’associazione;
  • Statuto: documento redatto nella forma dell’atto pubblico. Costituzione Fondazioni si ha attraverso:
  • Negozio di Fondazione: contiene la volontà del fondatore;
  • Atto di Dotazione: opera l’attribuzione dei beni al futuro ente da costituire;
  • Statuto: documento redatto nella forma dell’atto pubblico. CAUSE di ESTINZIONE comuni ad ogni persona giuridica:
    • Volontà degli associati e del fondatore;
    • Venir meno dello scopo;
    • Scioglimento disposto dall’autorità governativa. Cause di estinzione solo per le associazioni:
    • Venir meno di tutti gli associati;
    • Scioglimento disposto dall’assemblea. ENTI DI FATTO § Associazioni non riconosciute: complessi di soggetti i quali non hanno chiesto un formale riconoscimento. I contributi degli associati e i beni acquistati costituiscono il fondo comune. Hanno Autonomia Patrimoniale Imperfetta: perché per soddisfare le obbligazioni sono responsabili coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione; § Comitati: composti da un gruppo di persone che si propone il raggiungimento di uno scopo altruistico di interesse pubblico. Hanno autonomia patrimoniale imperfetta; § Impresa Sociale: senza scopo di lucro. Si costituisce con atto pubblico che deve indicare oggetto sociale e assenza di scopo di lucro.

3. RAPPORTI DI FAMIGLIA

Diritto di Famiglia: costituito dall’insieme delle norme che hanno per oggetto gli status familiari (figlio, padre…) e i rapporti giuridici riferiti alle persone che costituiscono la famiglia. RAPPORTI:

  • di Coniugio: tra marito e moglie;
  • di Parentela: costituisce un legame di sangue;
  • di Affinità: coniuge e parenti dell’altro coniuge; Famiglia di Fatto : costituita da persone che convivono more uxorio (secondo il costume matrimoniale). Matrimonio Il matrimonio, riconosciuto dall’art.29 della Costituzione, è inteso come:
    1. Atto giuridico: regolato dal diritto civile e canonico, ci sono 2 forme: matrimonio civile e matrimonio canonico;
    2. Rapporto giuridico: una volta scelta la forma di celebrazione, viene regolato dal diritto civile. Condizioni per la celebrazione: 18 anni, sanità mentale, mancanza di un vincolo di matrimonio. DIRIMENTI – Matrimonio invalido: parentela o affinità tra sposi, impedimento criminus; IMPEDIMENTI – Matrimonio irregolare (resta valido): mancanza del decorso del tempo di lutto vedovile (>300gg), omissione di pubblicazione o altre violazioni di legge. CELEBRAZIONE:
    • Pubblicazione: è l’affissione alla porta della casa comunale di residenza dei 2 sposi;
    • Celebrazione: avviene pubblicamente davanti all’Ufficiale con 2 testimoni;
    • Prova: può essere data con l’atto di celebrazione. Invalidità:
  • Irregolarità: resta valido;
  • Inesistenza: quando o manca la celebrazione o manca il consenso degli sposi;
  • Nullità o Annullabilità: ad esempio il matrimonio contratto sotto violenza fisica. Doveri dei coniugi: coabitazione, fedeltà, assistenza, collaborazione, contribuzione ai bisogni della famiglia, obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole. REGIME PATRIMONIALE La legge ammette per la separazione dei beni un regime di COMUNIONE CONVENZIONALE, ovvero la costituzione di un FONDO PATRIMONIALE costituito dai beni sui quali incombe un vincolo di costituzione. Costituito con atto pubblico e i beni che ne fanno parte possono essere di 1 o entrambi i genitori. COMUNIONE LEGALE → disciplina i rapporti patrimoniali tra coniugi. ↳ OGGETTO = acquisti durante il matrimonio, aziende gestite da entrambi ecc. ↳ NON OGGETTO = beni acquistati prima, beni di uso personale, beni x la professione di 2 coniuge, ecc. L'amministrazione dei beni in comunione spetta ad entrambi i coniugi.

AFFIDAMENTO MINORI → minore temporaneamente privo di ambiente familiare. Possono essere affidatari: • un'altra famiglia • una singola persona • una comunità di tipo familiare. ALIMENTI → diritto all'assistenza materiale, prima veniva mantenuta dalla famiglia. ↳ PRESUPPOSTI → • rapporto di parentela tra alimentante e alimentato; • stato di bisogno;

  • capacità economica dell'obbligato. L'obbligo cessa con la MORTE dell'obbligato e quando viene meno il rapporto giuridico che l'aveva fatto costituire.

4. SUCCESSIONI

Si ha un rapporto giuridico quando questo viene trasmesso da un soggetto ad un altro. Comporta il sub ingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti giuridici. Si qualifica MORTIS CAUSA quando trova il suo presupposto essenziale nella MORTE di un soggetto. ↳ PRINCIPIO FONDAMENTALE → i diritti patrimoniali si trasmettono ad un altro soggetto mediante TESTAMENTO o dalla LEGGE; ↳ OGGETTO: • rapporti patrimoniali di natura reale e le relative azioni; • rapporti potestativi; • rapporti patrimoniali personali (diritti di credito); • rapporti aziendali; SUCCESSIONI A TITOLO UNIVERSALE → quando un soggetto (EREDE) succede nell'universalità o in una quota di beni (PATRIMONIO EREDITARIO) da solo o in concorso con altre persone. SUCCESSIONI A TITOLO PARTICOLARE → quando un soggetto (LEGATARIO) succede in uno o più diritti reali o in uno o più rapporti determinati, non considerati come quota dell'intero patrimonio. EREDE → • subentra al defunto anche nel possesso; • risponde dei debiti del defunto anche con BENI PROPRI. LEGATARIO → • non subentra, inizia un NUOVO possesso; • non è tenuto a pagare i debiti, a meno che il defunto non lo abbia espressamente posto a suo carico. PROCEDIMENTO → 1 APERTURA: momento in cui il patrimonio rimane senza titolare; avviene al momento della MORTE e luogo del domicilio 2 VOCAZIONE: chiamata all'eredità; può aversi per TESTAMENTO o LEGGE. 3 DELAZIONE: attribuzione (OFFERTA) del diritto a succedere sul fondamento della vocazione. PATTO di FAMIGLIA : contratto con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce le proprie quote a 1 o più discendenti. DELATO→ colui che è in grado di accettare l'eredità. EREDITÀ GIACENTE: istituto predisposto x evitare che il patrimonio del defunto venga abbandonato tra la morte del defunto e l'accettazione; prevede la nomina di un CURATORE. CAPACITÀ di SUCCEDERE → Attitudine a subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici di cui era titolare il de cuius. INCAPACITÀ di RICEVERE : • TUTORE se le disposizioni testamentarie furono stilate al tempo della loro attività; • NOTAIO. INDEGNITÀ → CAUSA di ESCLUSIONE dalla successione che produce i suoi effetti solo se pronunciata dal giudice. CASI: • attentati alla persona fisica del de cuius; attentati alla libertà e all'integrità morale del de cuius; La sentenza ha effetto RETROATTIVO: l'indegno si considera come MAI stato erede. Riabilitazione : eliminazione indegnità; la persona offesa vuole dare il suo patrimonio all'offensore.

TESTAMENTO → atto MORTIS CAUSA, disciplina situazioni che sorgono per effetto della morte della persona. Ha effetti a CAUSA e DOPO la morte. Ha natura patrimoniale. È un negozio giuridico volto a produrre effetti giuridici, che l'ordinamento riconosce e garantisce. MODUS: disposizione con la quale il testatore impone all'erede o al legatario un comportamento. TESTAMENTO X RELATIONEM → in cui alcuni elementi non vengono determinati dal testatore, ma da un terzo o si devono determinare in base a fatti indicati dal testatore. FORME:

  • SPECIALI: testamento pubblico, riconosciuto solo per determinate situazioni;
  • ORDINARI:
    • OLOGRAFO = forma più semplice di negozio testamentario; deve essere scritto a mano, e serve data e sottoscrizione; se manca la firma è NULLO, se manca la data è ANNULLABILE;
    • ATTO DI NOTAIO. Testamento SEGRETO → consiste nella consegna di una scheda contenente le sue disposizioni. Deve essere consegnata sigillata. CAPACITÀ e INCAPACITÀ di TESTARE : CAPACITÀ: presenza della piena capacità di agire, intendere e volere; INCAPACITÀ: • <18 anni; • interdetto x infermità di mente; CAPACITÀ e INCAPACITÀ di RICEVERE : CAPACITÀ: possono ricevere anche i nascituri non concepiti; INCAPACITÀ: sono nulle le disposizioni testamentarie a favore di: TUTORE, NOTAIO e TESTIMONI. INVALIDITÀ : a) Nullità dell'intero testamento: x difetto di forma (manca autografia) , per violenza fisica; b) delle singole disposizioni: x difetto di sostanza o di indicazioni; ANNULLABILITÀ : è ASSOLUTA. Si prescrive in 5 anni dalla data di esecuzione. a) Intero testamento: per difetto di forma (la forma riguarda elementi diversi da quelli per cui è comminata la nullità), per difetto di capacità (es. minore età); b) singole disposizioni: in presenza di vizi della volontà. Testamento Inefficace TOTALE: è ineseguibile. Testamento Inesistente: è carente degli elementi essenziali, è inconfermabile. REVOCA : la volontà del testamento può mutare fino all'ultimo momento in vita del testatore. È prevista a garanzia della libertà testamentaria. ↳ VERA e PROPRIA: atto unilaterale risalente all'iniziativa del testatore; ↳ DI DIRITTO (figura impropria di revoca): non risale alla volontà del testatore, è AUTOMATICA. ↳ Possono ESSERE:
    • ESPRESSA: atto formale, il soggetto manifesta la volontà di eliminare le proprie disposizioni;
    • TACITA: nel caso di testamento posteriore (rende inefficaci le disposizioni precedenti) o nel caso di testamento SEGRETO;
  • PRESUNTA: nel caso di distruzione di testamento olografo o trasformazioni della cosa legata. PUBBLICAZIONE → rende possibile la conoscenza del contenuto da parte del chiamato alla successione o dei familiari e anche dei creditori ereditari x rendere possibile l’esecuzione. ESECUZIONE → consiste nell’attuazione della volontà testamentaria. Il compito di eseguire le disposizioni di ultima volontà del de cuius è riservato all'EREDE. La legge consente di nominare un ESECUTORE TESTAMENTARIO: il quale deve amministrare la massa ereditaria, far redigere l'inventario dei beni e deve rendere conto della sua gestione al termine di essa. SUCCESSIONE dei LEGITTIMARI : quella in favore di alcune categorie di successibili; ai quali la legge attribuisce il diritto intangibile ad una quota del patrimonio indipendentemente dalle disposizioni del testatore. I legittimari sono: il coniuge superstite; i figli e i loro discendenti; gli ascendenti. Quando vi sono, nel patrimonio ereditario si distinguono 2 parti: 1 Quota DISPONIBILE, il testatore ne è libero di disporre; 2 QUOTA LEGITTIMA, il testatore non può disporre perché spetta x legge ai legittimari. Il LEGATO è una disposizione MORTIS CAUSA a titolo particolare in base al quale il legatario succede in uno o più determinati diritti reali, non considerati come quota dell'intero patrimonio. L'acquisto del legato ha luogo IPSO IURE, senza che occorra accettazione; delazione e acquisto del diritto coincidono logicamente e cronologicamente. La rinunzia al legato è un atto abdicativo: opera rispetto ad un diritto già acquisito e porta alla perdita di un acquisto già fatto. Non tollera l'apposizione di termini e condizioni. COMUNIONE EREDITARIA → quando al de cuius succedono più eredi, i quali diventano comproprietari dei beni che fanno parte dell'eredità. Cessa con la divisione; in seguito il diritto di ogni coerede su tutto il patrimonio ereditario in ragione di una quota aritmetica si converte in diritto esclusivo su beni determinati; TIPI di DIVISIONE:
  1. Amichevole o Contrattuale;
  2. Giudiziale (fatta da autorità giudiziaria);
  3. Testamentaria. Il contratto di divisione può essere ANNULLATO per violenza o dolo, ad istanza di ogni coerede. COLLAZIONE = atto con il quale i figli o i discendenti ed il coniuge del de cuius, che concorrono alla successione devono conferire alla massa attiva del patrimonio ereditario tutti i beni che sono stati loro donati in vita dal defunto, in modo da dividerli in proporzione alle rispettive quote. → FUNZIONE: mantiene tra i coeredi la proporzionalità di quote stabilite dal testamento o dalla legge. DONAZIONE : contratto con il quale il DONANTE, senza ricavarne un corrispettivo, arricchisce l'altra parte. CARATTERISTICHE:
  • spirito di LIBERALITÀ del donante (consiste nella coscienza di donare senza essere tenuto a farlo)
  • ARRICCHIMENTO del donatario (incremento del suo patrimonio). OGGETTO → può essere qualunque bene che si trova nel patrimonio del donante.

5. FATTI GIURIDICI

Sono accadimenti, naturali o umani, ai quali l'ordinamento ricollega la produzione di effetti giuridici: ossia la costituzione, modificazione o estinzione di rapporti giuridici, cioè rilevanti x il diritto. DISTINGUIAMO: a) Fatti giuridici IN SENSO STRETTO: fatti in cui manca del tutto la volontà umana; b) Atti giuridici (o atti umani): fatti caratterizzati da un'attività umana consapevole e voluta; possono suddividersi in ATTI LECITI, se non contrastano con l'ordinamento, ATTI ILLECITI, in caso contrario. Fatti giuridici IN SENSO STRETTO → comportamenti consapevoli e volontari i cui effetti sono determinati dalla legge, anche se l'autore non li abbia voluti. Negozi giuridici → atti consapevoli e volontari le cui conseguenze giuridiche sono volute e determinate; in tali atti la volontà del soggetto è volta al compimento dell'atto e alla determinazione dei suoi effetti. TEMPO e SPAZIO → rappresentano concetti di relazione dei quali ci serviamo per individuare tutte le vicende umane. Il decorso di un determinato periodo di tempo può dar luogo:

  • ACQUISTO di un DIRITTO • ESTINZIONE di un diritto o PERDITA di un POTERE ↳ Acquisto → PRESCRIZIONE = perdita del diritto soggettivo per effetto dell'inerzia o del non uso da parte del titolare di esso protrattosi per un periodo di tempo stabilito dalla legge; La DURATA (termine perchè la prescrizione si realizzi) è fissata dalla legge:
    • Prescrizione ORDINARIA = 10 anni;
    • Prescrizione BREVE: (es 1 anno x le assicurazioni). SOSPENSIONE = quando l'inerzia del titolare rimane, ma trova giustificazioni in particolari situazioni; INTERRUZIONE = l'inerzia viene a mancare perché il titolare compie un atto con il quale esercita il suo diritto; DECADENZA = perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di una determinata attività nel termine perentorio previsto dalla legge. L'unico modo per EVITARLA è il compimento dell'atto nel termine stabilito. La legge PRESCRIVE e ORGANIZZA la PUBBLICITÀ → 3 FORME: 1 Pubblicità - Notizia= scopo → rendere fatti giuridici conoscibili da chiunque; 2 Pubblicità - Dichiarativa= scopo →rendere opponibile ai terzi il fatto giuridico pubblicizzato; 3 Pubblicità – Costitutiva= scopo → quando costituisce un requisito necessario per la costituzione di un rapporto giuridico; TRASCRIZIONE è un mezzo di pubblicità relativo agli immobili e ai beni mobili registrati che assicura la conoscibilità delle vicende relative ai beni. FUNZIONE (esigenza di mercato) = circolazione dei beni nell'ambito di una società organizzata. EFFETTI → l'art 2644 stabilisce:
  • gli atti soggetti a trascrizione e non trascritti tempestivamente non possono essere opposti a chi ha acquistato e trascritto tempestivamente il suo titolo;
  • non possono avere effetto nei confronti di chi ha trascritto tutte le successive iscrizioni. Ha natura DICHIARATIVA, non costituisce un obbligo per le parti stipulanti, ma un

ONERE. Per la sua natura di onere è: • non è soggetta a prescrizione nè a decadenza;

  • è effettuabile in qualsiasi momento;
  • ha efficacia ex nunc (dal momento in cui si trascrive).

Si dividono in:

  • INCORPORAZIONE: una cosa mobile (accessoria) è naturalmente o artificialmente compenetrata in un'altra immobile (statua in una nicchia);
  • PERTINENZE: cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. PATRIMONIO = costituito da un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad una persona e valutabili economicamente. I FRUTTI = beni che provengono da un altro bene; vengono catalogati tra i beni futuri. Si dividono in:
  • NATURALI: provengono direttamente da un altro bene e diventano AUTONOMI solo con la separazione;
  • CIVILI provengono indirettamente da un altro bene, rappresentano il corrispettivo del godimento su questo bene (interessi); DIRITTI REALI = diritti TIPICI che assicurano al titolare un potere immediato ed assoluto su un bene. CARATTERISTICHE:
  • Immediatezza = implicano una diretta signoria su un bene;
  • Assolutezza: si fanno valere nei confronti di tutti i terzi;
  • Tipicità: sono previsti dalla legge;
  • attribuiscono al titolare il Diritto di sequela → (potere di perseguire la cosa presso qualunque soggetto si trovi, il diritto è collegato al bene e non al titolare. ↳ DISTINZIONI →
  • DIRITTO di PROPRIETÀ = consente la più ampia sfera di facoltà che l'ordinamento riconosce ai soggetti sulle cose;
  • DIRITTI REALI su COSE ALTRUI = assicurano ai titolari delle facoltà inerenti a cose di proprietà altrui, hanno un contenuto più limitato rispetto al diritto di proprietà. DIRITTO DI PROPRIETÀ Il codice del 1942 pur riconoscendolo, ne mette in luce la FUNZIONE SOCIALE. La Costituzione conferisce al legislatore di porre regole e limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale della proprietà e di renderla accessibile a tutti con un programma che subordina l'interesse individuale a quello collettivo. Art. 832 del c. c. afferma che il proprietario "ha DIRITTO di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Al proprietario vanno riconosciuti:
  • DIRITTO DI GODERE = decidere se, come e quando utilizzare la cosa;
  • POTERE DI DISPORRE della cosa = potere di alienare la cosa, costituire sulla stessa diritti reali limitati a favore di altri. CARATTERI:
  • Pienezza → diritto che consente ogni lecita utilizzazione del bene;
  • Elasticità → anche se i poteri vengono limitati il diritto di proprietà rimane parzialmente integro;
  • Esclusività → esclude altri dal godimento del bene;
  • Imperscrittibilità → la proprietà non si perde per "non uso".

MODI DI ACQUISTO

  • A titolo Originario: non dipende da un egual diritto del precedente titolare;
  • A titolo Operativo: dipende dall’esistenza del diritto di un precedente proprietario (ad esempio la compravendita); Modi di Acquisto della proprietà A TITOLO ORIGINARIO:
  • Occupazione → presa di possesso di cose mobili, accompagnata dall'animo di farle proprie;
  • INVENZIONE→ ritrovamento delle cose smarrite che devono essere consegnate al proprietario;
  • ACCENSIONE → quando una proprietà preesistente (suolo) ne attira una nella sua orbita (alberi);
  • SPECIFICAZIONE → modo di ACQUISTO della proprietà a titolo originario. Si differenzia perché qui è il lavoro dell'uomo a far divenire la materia trasformata una res nova;
  • USUCAPIONE AZIONI A DIFESA della PROPRIETA' → dette PETITORIE (quelle a difesa del possesso sono dette POSSESSORIE), mirano ad accertare ed affermare la titolarità del diritto di proprietà contro chi la contesti direttamente o indirettamente. Sono:
  1. RIVENDICAZIONE con cui il proprietario rivendica la cosa propria da chiunque la possiede o la detiene senza titolo (art. 948). Mira ad accertare la titolarità del diritto di proprietà e a far recuperare al proprietario il bene. Il legittimato attivamente è chi sostiene di essere proprietario. Il legittimato passivemente è chi possiede o detiene la cosa abusivamente.
  2. AZIONE NEGATORIA: azione con cui il proprietario tende a far dichiarare l'inesistenza dei diritti affermati da altri sulla cosa;
  3. AZIONE DI REGOLAMENTO DI CONFINA: ciascuno dei proprietari di un fondo può chiedere che sia stabilito giudizialmente il confine tra i 2 fondi, quando tale confine sia obiettivamente incerto. Legittimati sono i 2 proprietari confinanti.
  4. AZIONE PER APPOSIZIONE DI TERMINI → azione con cui ciascuno dei proprietari limitrofi può chiedere, quando sia certo il confine dei fondi, che siano posti o ripristinati i segni materiali e tangibili di tale confine, che precedentemente mancavano. PERDITA DELLA PROPRIETÀ comporta la sua estinzione; si estingue a seguito dell'acquisto da parte di terzi della proprietà del bene a titolo originario: ciò comporta l'estinzione del precedente diritto di proprietà. Inoltre, si estingue per ABBANDONO → è un negozio giuridico e per sussistere devono esserci 2 presupposti: 1 PERDITA del possesso sulla casa; 2 intenzione di RINUNCIARE al diritto. COMUNIONE : ricorre quando uno stesso diritto (di proprietà o reale) appartiene a 20 più persone. Distinguiamo:
  • VOLONTARIA e INCIDENTALE: (volontaria = accordo tra le parti);
  • ORDINARIA (ogni partecipante può chiedere la divisione) e Forzosa from può chiederla);
  • PROPRIA (oggetto è suscettibile di godimento) e IMPROPRIA (non ne è suscettibile);