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Ecco a voi un utilissimo e completo documento sulla materia diritto ecclesiastico dell'universita' di Palermo con il prof ingoglia
Tipologia: Sintesi del corso
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Capitolo 1: Considerazioni introduttive 1- Il diritto ecclesiastico e la scienza giuridica
La scienza giuridica ha carattere unitario. Essa studia la produzione, l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche (che a differenza delle altre regole che governano la società non possono essere fatte osservare con la forza dall’ordinamento). La scienza giuridica prende in considerazione un fenomeno molto esteso, ossia un intero ordinamento statale ed esamina tutti gli aspetti giuridici di esso. Per consentire un esame scientifico di tutti gli aspetti dell’ordinamento è necessaria una segmentazione dei fenomeni giuridici che lo riguardano in diverse discipline (ad es., diritto costituzionale, diritto commerciale, diritto ecclesiastico, ecc.). Da sottolineare che si tratta di una segmentazione soltanto didattica. In particolare, il diritto ecclesiastico studia il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato rivolto alla disciplina del fenomeno religioso. Dunque, nonostante l’aggettivo “ecclesiastico” possa far pensare che tale diritto abbia ad oggetto lo studio di un ordinamento confessionale, esso si occupa di uno degli aspetti dell’ordinamento statale, tanto che per alcuni autori sarebbe più appropriato parlare di “ diritto ecclesiastico civile ”. In realtà, lo studio del diritto ecclesiastico concerne tutto il diritto applicabile nell’ordinamento statale per la disciplina del fenomeno religioso, sia quello deciso da un ordinamento confessionale, sia quello deciso dal legislatore statale (per cui si parla di diritto ecclesiastico civile). Quest’ultimo principalmente detta norme che riguardano confessioni religiose e singoli individui (appartenenti ad una di tali confessioni ovvero non professanti alcuna religione). Il diritto ecclesiastico appartiene all’area del diritto pubblico. Dunque, esso principalmente pone ad oggetto del suo studio norme costituzionali e norme che disciplinano l’attività della pubblica amministrazione. Tuttavia, esso è anche collegato ad altri rami del diritto, ad es., al il diritto civile, per il riconoscimento del matrimonio religioso; al diritto internazionale, per studiare la posizione della Santa Sede, la natura dei trattati e dei concordati da questa stipulati. e gli atti internazionali che proteggono la libertà religiosa. Dalla fine della seconda guerra mondiale, la dottrina ha considerato le norme di diritto ecclesiastico una base per esaminare la posizione di libertà dell’individuo (credente e non) rispetto allo Stato ed alle confessioni religiose; dunque ha qualificato il diritto ecclesiastico come legislatio libertatis. La concezione del diritto ecclesiastico come legislatio libertatis è un postulato dalla scuola storica del diritto che ebbe in Francesco Ruffini uno dei maggiori rappresentanti in Italia. Il Ruffini osservava che i rapporti tra Stato e Chiesa devono essere considerati dal punto di vista del cittadino ad un assetto di tali rapporti che garantisca e rispetti innanzitutto la sua libertà di fede.
Sebbene tale qualifica trova riscontro nelle norme della Costituzione riguardanti il fattore religioso, essa non è esaustiva in quanto una larga parte delle norme di diritto ecclesiastico non si concilia con lo schema della garanzia della libertà individuale (ad es., le disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulla gestione del loro patrimonio possono essere considerate in chiave di libertà delle organizzazioni confessionali, ma non dei singoli). Dunque, il diritto ecclesiastico non si presenta soltanto come studio di una legislatio libertatis. Esso è analisi di un settore dell’ordinamento statuale in cui, accanto alla garanzia della libertà individuale, si devono considerare le vicende organizzative dalle quali ha origine il fattore religioso.
2- Fonti di cognizione e di produzione del diritto ecclesiastico
Le fonti di cognizione del diritto ecclesiastico si trovano in disposizioni legislative dello Stato emanate unilateralmente oppure in esecuzione di accordi con le confessioni religiose. Esse sono:
Al riguardo, sulla base del principio della specialità si affermò la prevalenza delle norme poste dalle leggi di applicazione, rispetto alla legge generale di esecuzione del Concordato. Dunque, il primo grado nella gerarchia delle fonti di produzione è rappresentato dalle norme applicative del Concordato Lateranense ; il secondo, dalla legge generale di esecuzione del Concordato. Scendendo lungo la scala gerarchica delle fonti si ritrovano:
I rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose sono riservati alla potestà legislativa dello Stato a norma dell’art. 117 II comma Cost. Dunque, le Regioni (a statuto speciale o ordinario) non hanno competenza in materia. Soltanto indirettamente le leggi regionali possano essere comprese fra le fonti di diritto ecclesiastico, quando la materia di competenza regionale o concorrente interessa implicitamente anche le confessioni religiose (ad es., l’istruzione o le attività culturali). Esse potrebbero disciplinare in modo diretto e specifico la materia ecclesiastica unicamente se una legge dello Stato, esecutiva di un accordo con le confessioni religiose, lo consentisse. Da sottolineare che non contraddice a tale situazione (dunque, non è possibile parlare di delegificazione della materia delle intese) l’ art. 13 II comma dell’Accordo del 1984 tra Italia e Santa Sede, il quale prevede che la disciplina delle materie non considerate dall’Accordo stesso, può essere dettata da ulteriori accordi tra le due parti, oppure anche da intese fra le “competenti autorità dello Stato” e la Conferenza Episcopale Italiana. Infatti, per ritenere ammissibili accordi a livello regionale in tale settore, sarebbe necessario interpretare la formula “ competenti autorità dello Stato ” in modo ampio, così da ricomprendervi anche le autorità regionali. Neanche in relazione al Protocollo addizionale di tale Accordo è possibile parlare di delegificazione della materia delle intese. Esso prevede intese fra le autorità scolastiche italiane e la Conferenza Episcopale Italiana riguardo all’insegnamento della religione nella scuola pubblica. Un modo probabilmente illegittimo di eseguire le intese consiste nel rimetterle all’ accordo tra lo Stato e Chiesa cattolica , senza convalidarle attraverso una legge. Ad es., il D.P.R. 792/1985 (dunque non una legge ma un D.P.R.) ha riconosciuto agli effetti civili un elenco di festività religiose della Chiesa cattolica , ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo del 1984.
Questa disposizione concordataria prevede che “La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d’intesa tra le Parti”. Al riguardo, si può osservare che la festività domenicale è legittimamente confermata perché l’Accordo è reso esecutivo con legge. Invece, la norma concordataria rinvia la determinazione degli altri giorni festivi a ulteriori intese. Tuttavia, essa non ha delegificato la materia, ma garantito alla Santa Sede che le modifiche del calendario delle feste religiose sarebbero state introdotte d’accordo, e non in modo unilaterale dallo Stato. In ogni caso resta il dubbio circa la legittimità di tale modo di eseguire le intese, in quanto la disciplina dei giorni festivi agli effetti civili sembra materia riservata alla legge per diverse ragioni:
Nel corso della discussione innanzi alla Camera dei Deputati sul disegno di legge destinato a dare esecuzione all’Accordo del 1984, il 20 marzo 1985 è stato presentato in Parlamento un ordine del giorno di indirizzo (che ha sempre un oggetto specifico, in quanto si inserisce in un procedimento legislativo in corso). Esso aveva l’obiettivo di disciplinare i casi in cui le intese fra lo Stato e la Santa Sede (o fra gli organi dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana) riguardavano le materie riservate alla legge. Tale documento impegna il governo “A sottoporre preventivamente al Parlamento ogni proposta o ipotesi di intesa, riguardante nuove materie o l’attuazione dei principi sanciti dall’accordo concordatario, al fine di consentire alle Camere di esercitare in tempo utile i propri poteri di indirizzo”. Dunque, esso conferiva al Parlamento poteri di indirizzo ed impegnava il Governo ad una determinata interpretazione ed attuazione delle norme in via di approvazione. Affinché il Parlamento potesse esercitare pienamente i poteri di indirizzo, era necessario che il Governo presentasse integralmente e tempestivamente il testo della bozza di accordo. Invece, quest’ultimo ha ritenuto che i poteri di indirizzo del Parlamento potessero essere esercitati anche in base all’informativa (e presentò al Parlamento soltanto le linee fondamentali del progetto di accordo). Attualmente, i poteri di indirizzo non risultano intesi in modo univoco. In particolare, quando il Parlamento approva la legislazione ecclesiastica decisa dal Governo, quest’ultimo si assume un impegno di carattere politico. Infatti, l’approvazione si basa principalmente sulla fiducia delle Camere al Governo.
In occasione della modificazione del Concordato del 1929, si è posta l’attenzione sulla disciplina degli enti ecclesiastici. Al riguardo, si possono individuare alcune decisioni controverse riguardanti il diritto statuale. In particolare,:
Soltanto con la Legge delle XII Tavole del IV sec. a.C. viene data ai romani la possibilità di conoscere le leggi civili, fino a quel momento conosciute soltanto dai sacerdoti. Con l’avvento dell’ Impero , le funzioni di pontefice massimo furono assunte direttamente dall’imperatore, il quale diventò divus , ossia divinità oggetto di culto. Ciò giustifica l’avversione dell’autorità imperiale nei confronti dei cristiani: essi disconoscendo la divinità dell’imperatore si rendevano rei di lesa maestà. A tale situazione seguono diversi sistemi di rapporti tra Stato e confessioni religiose : cesaro-papismo; giurisdizionalismo; teocrazia; separatismo.
2- Rapporti fra stato e confessioni religiose il cesaro-papismo Nel 313 d.C. Costantino (con l’Editto di Milano) e Licino (con l’Editto di Nicomedia) riconobbero il cristianesimo come religione ufficiale dell’Impero Romano. Gli imperatori romani si convertirono al cristianesimo e diventarono i capi supremi della Chiesa (dunque, ancora è forte il legame tra Stato e Chiesa; ad es., era l’Imperatore che convocava i Concili o che ne rendeva esecutivi i decreti o i dogmi di fede). Tale sistema dei rapporti fra Stato e religione è stato definito cesaro- papismo , ad indicare che un’unica autorità suprema era contemporaneamente temporale e spirituale. Il cesaro-papismo cessò nell’Europa Occidentale con la fine dell’Impero Romano di Occidente (in cui viene meno infatti il potere di un’autorità politica centrale che potesse rivendicare un potere supremo su tutta la Chiesa), ma persistette nell’impero di Bisanzio sino al sul crollo nel 1453.
3- Il giurisdizionalismo Mentre scema l’autorità dell’imperatore, diviene più forte quella del Vescovo di Roma, il quale rivendica anche un potere temporale. Successivamente, con la caduta dell’impero Romano d’Occidente viene meno l’unità del potere civile con il potere ecclesiastico e la dottrina evangelica afferma la distinzione tra i due poteri , ma continuano dubbi circa la loro delimitazione. Poi (all’alba dello Stato moderno), iniziano a sorgere diversi Stati organizzati sotto il potere di un principe, il quale ha la suprema potestà sul territorio , nel senso che è non è sottomesso da nessun’altra autorità né papale né imperiale. Tale sistema dei rapporti fra Stato e religione è stato definito giurisdizionalismo , in quanto il re, forte del principio di legittimità, intendeva unificare ogni potere sotto la propria giurisdizione. Al riguardo, Niccolò Macchiavelli descrive lo Stato come assoluto, territorialista e giurisdizionalista. Le guerre di religione che si formano in tale periodo si concludono con la pace di Augusta del 1555, la quale attribuisce ai Principi il ius reformandi , ossia il potere di imporre la religione da essi professata a quei sudditi che non avessero preferito emigrare in altro Paese. Soltanto con la pace di Westfalia del 1648, inizia ad aversi riguardo per le minoranze religiose, attribuendo uguali diritti a cattolici, luterani e calvinisti. Il termine “ giurisdizionalismo ” indica il prevalere della giurisdizione statale su quella ecclesiastica. In realtà tale denominazione comprende diversi sistemi
in cui la Chiesa era subordinata allo Stato e che hanno assunto varie denominazioni:
5- Il separatismo Un’ulteriore sistema di rapporti fra Stato e confessioni religiose è rappresentato dal separatismo. L’idea separatista è stata proposta originariamente per realizzare l’indipendenza della Chiesa e per tutelare i suoi interessi, andando anche contro quelli statali. A tal fine esso è stato sostenuto nell’‘800 in Europa dal Protestantesimo liberale tedesco e dal cattolicesimo liberale svizzero e francese. In comune vi era la considerazione che la religione, ossia il rapporto tra uomo e Dio, è qualcosa di estremamente personale. Dunque, non può esistere una Chiesa di Stato e gli ecclesiastici non sono e non devono essere considerati pubblici ufficiali.
Altro fine del separatismo è quello di far prevalere l’autorità dello Stato (corrente anti-ecclesiastica). Uno dei promotori di tale teoria è stato Ruggero Williams , il quale considerava lo Stato un ente del tutto laico che non doveva interferire in materia di religione. Dunque, la Chiesa era considerata una corporazione privata non avente nulla in comune con lo Stato.
Negli USA , alla fine del ‘700, in seguito al processo che portò all’indipendenza delle colonie inglesi, l’unico modo per superare i contrasti esistenti tra le varie teocrazie locali era quello di adottare un separatismo fondato sulla libertà religiosa , proclamata dal primo emendamento della Dichiarazione della Virginia del 1776. Tale emendamento vieta al Congresso di approvare leggi che abbiano il fine di proibire o imporre una determinata confessione religiosa.
Per quanto riguarda i Paesi dell’Est Europeo , nell’URSS, l’art. 52 Cost. dichiarava che la Chiesa è separata dallo Stato. Tuttavia, in tale ordinamento le libertà individuali erano concepite nella visione marxista-leninista, ossia in funzione del fine (deciso dal partito) che la società doveva raggiungere. Dunque, l’art. 52 Cost. garantiva la libertà di coscienza (ossia il diritto di professare qualsiasi religione o nessuna) ed il diritto di praticare il culto, ma non riconosceva il diritto di svolgere propaganda religiosa. Era ammesso soltanto il diritto di svolgere propaganda ateistica, in quanto secondo i principi marxisti-leninisti, il buon cittadino deve contribuire a liberare i compatrioti dalle convinzioni errate ed illusorie sul mondo. Possiamo affermare che nell’URSS la separazione tra Stato e Chiesa era anti- ecclesiastica.
In Italia il separatismo è stato uno strumento politico per risolvere la c.d. questione romana nel quadro dell’unità d’Italia. Cavour ha enunciato la testi separatista attraverso la celebre formula “Libera Chiesa in Libero Stato”. Tuttavia, tale sistema ha avuto una modesta applicazione in Italia. In particolare, sino ai Patti Lateranensi del 1929 il sistema dei rapporti fra Stato e Chiesa era qualificabile come giurisdizionalismo liberale , in quanto tutte
le varie denominazioni cristiane riformate dovevano rispettare le norme di diritto comune, mentre la Chiesa cattolica e le Comunità israelitiche erano regolate da norme speciali Agli inizi del secolo, il rapporto fra libertà religiosa ed uguaglianza di trattamento delle confessioni religiose divenne oggetto di una controversia dottrinale tra 2 maestri:
Dopo l’entrata in vigore della Costituzione, il separatismo è stato riproposto sempre in funzione anti-ecclesiastica da:
Chi critica il separatismo di tipo ottocentesco, propone una separazione tra Stato e confessioni religiose secondo cui il cittadino deve essere messo nelle condizioni di formare i propri personali convincimenti di doverosità religiosa o laica; mentre le confessioni religiose devono essere libere di adempiere ai propri compiti nel rispetto del principio di uguaglianza. Al riguardo, occorre precisare che il principio della separazione tra Stato e confessioni religiose è un postulato dell’idea liberale , secondo cui nello Stato di diritto è essenziale lasciare i cittadini liberi di orientarsi in materia politica, filosofica, scientifica ed anche religiosa. In presenza di istituzioni (quali quelle religiose) insediate nel territorio, è necessario che lo Stato operari una separazione dei suoi poteri da quelli propri di esse. Si tratta di una separazione in senso giuridico, attuata per lasciare liberi gli uomini di accettare spontaneamente le dottrine religiose o morali che possono formarsi. Secondo la dottrina liberare, lo strumento per realizzare la libertà e la parità di trattamento è la legge dello Stato , in quanto i Concordati, avendo un contenuto privilegiato, sarebbero atti in contrasto con il principio di uguaglianza.
A questo punto, si è aperto un dibattito circa la natura giuridica da attribuire all’atto attraverso il quale eventualmente lo Stato cerchi di accordarsi bilateralmente con la Chiesa. Un’autorevole dottrina sosteneva che essi fossero contratti di diritto pubblico interno , attraverso i quali lo Stato non riconosceva alla Chiesa né superiorità giuridica, né potestà giuridica pari o analoga alla propria. Lo Stato affermava la propria sovranità sulla Chiesa e considerava l’organizzazione cattolica esistente in Italia soggetta alle proprie leggi. Un’altra dottrina invece sosteneva la c.d. tesi curialista , secondo la quale il concordato è un privilegio concesso dalla Chiesa allo Stato. Altri ancora sostenevano che si trattava di un negozio di diritto esterno , simile ai trattati internazionali, al quale sono di conseguenza applicabili le norme dell’ordinamento internazionale. In realtà, l’art. 7 I comma Cost., dichiarando che la Chiesa è nel proprio ambito “sovrana e indipendente dallo Stato”, indica che vi è un settore di materie nel quale lo Stato e la Chiesa trattano da pari a pari. Dunque, gli accordi bilaterali tra Stato e Chiesa devono considerarsi atti di diritto esterno. Già prima dell’entrata in vigore della Costituzione, si riteneva che i rapporti concordatari fra Stato e Chiesa si svolgessero in un ordinamento esterno ad entrambi. Non era chiaro se considerare tale ordinamento esterno come parte dell’ordinamento internazionale generale oppure come un settore speciale di questo. Tuttavia, si ritiene che il riferimento è all’ ordinamento internazionale generale , in quanto esso non è costituito soltanto dalla comunità di Stati, ma ricomprende anche organismi statali (dunque, anche la Santa Sede). In questa prospettiva è possibile affermare che l’art. 7 I comma Cost. considera i concordati ecclesiastici come accordi fra due ordinamenti primari, ossia atti simili ai trattati internazionali. Ne consegue che quando l’Italia conclude un concordato, essa è legata al rispetto delle norme internazionali generali riguardanti quella determinata materia. Da sottolineare che questo riconoscimento costituzionale non impegna l’ordinamento internazionale. In tale ambito i concordati possono essere considerati simili ai trattati internazionali soltanto in presenza di una norma dell’ordinamento internazionale che riconosca ad essi tale natura giuridica.
7- Qualificazione dello stato rispetto alle credenze di religione Un altro importante problema è quello della qualificazione dello Stato a livello costituzionale rispetto alle credenze religiose. Al riguardo, principalmente si distingue tra:
Per quanto riguarda la qualificazione confessionale dello Stato italiano , la nostra Costituzione non contiene alcuna norma indicativa: non si afferma la laicità, né si designa una religione come religione di Stato. Su questo stato di cose si sono sviluppate 3 interpretazioni:
Oggi lo Stato considera con favore la Chiesa cattolica, ma nella sua azione esso è ispirato da principi laici. Questo atteggiamento trova giustificazione in 2 divere fonti:
In questi anni i Savoia cercavano di aprire delle trattative con la Santa Sede per una riforma dei vecchi concordati piemontesi, ma Papa Pio IX non era disposto ad alcuna concessione. Fallite le trattative, il Parlamento approvò 2 leggi proposte dal Guardasigilli Siccardi:
Il problema della situazione giuridica della Santa Sede presenta in Roma e del Papa fu risolto con la L. 214/1871 (c.d. Legge delle Guarentigie ). Essa è divisa in 2 titoli:
Caduta la Destra storica nel 1876, la politica ecclesiastica mantiene il suo indirizzo liberale-giurisdizionalista. Nell’ultimo ventennio dell’800 vi furono numerosi provvedimenti in materia ecclesiastica, di stampo giurisdizionalista liberali e separatisti, non accettabili dalla Chiesa (ad es., si secolarizza il giuramento dei testimoni; il codice penale del 1889 tutelava la libertà religiosa; lo Stato attribuisce a sé le rendite dei benefici ecclesiastici senza titolare). Alla morte di Pio IX, venne eletto Papa Leone XIII, uomo di grande cultura e di mente aperta. Continua a non raggiungersi alcuna intesa tra lo Stato e la Santa Sede, tanto più che i politici ritenevano la questione definitivamente risolta con la Legge delle Guarentigie.
È necessario sottolineare che i cattolici non potevano partecipare alle competizioni elettorali politiche, poiché la Sacra Penitenzieria aveva dichiarato che tale partecipazione “ non expedit ”, ossia non era opportuna. In questo modo si volevano indebolire le nuove istituzioni.
Il non expedit fu attenuato nel 1904 dall’enciclica “Il fermo proposito” di Pio X, il quale ha incoraggiato i cattolici a partecipare al potere legislativo. Nel 1913 con il Patto Gentiloni , Giolitti e Gentiloni (quest’ultimo era il presidente dell’Unione cattolica italiana) diedero vita ad un’intesa elettorale da cui nacque l’alleanza politica fra i cattolici ed i liberali conservatori. La prima guerra mondiale influì su queste vicende, in quanto nessun cattolico rifiutò di combattere soltanto perché secondo la Santa Sede la questione romana non era stata risolta. Finita la guerra, la politica vide irrompere sulla sua scena, attraverso il suffragio universale, i partiti di massa :
Tra le prime norme a favore della religione cattolica si segnalano la legge sulla stampa, che reintroduceva il delitto di vilipendio della religione di Stato; ed il regio decreto disciplinante i programmi didattici di istruzione elementare che prevedeva che la dottrina cattolica fosse fondamento e coronamento dell’istruzione. Poi, nel 1925 il governo istituì una commissione mista per la revisione della legislazione ecclesiastica, alla quale partecipavano a titolo personale alcuni ecclesiastici. Tali lavori furono successivamente abbandonati in quanto la Santa Sede affermò essi non la impegnavano in alcun misura. Nel frattempo i partiti politici erano stati sciolti ed il fascismo aveva tutto il potere per sé. In tale clima iniziarono nel 1926 le trattative per la stipulazione di quegli accordi che avrebbero preso il nome di Patti lateranensi.
Gli unici ad opporsi furono i partiti della sinistra laica, ossia il Partito d’azione ed il Partito repubblicano. In relazione all’art. 7 Cost. (riguardante il richiamo dei Patti Lateranensi nella Costituzione), i deputati del Partito liberale erano divisi fra favorevoli e contrari; mentre la Democrazia cristiana (appoggiato dal PCI, partito comunista italiano che voleva salvaguardare la pace religiosa degli italiani) seguì puntualmente le direttive della Santa Sede, secondo la quale era necessario confermare tali accordi. La menzione dei Patti nella Costituzione ebbe l’effetto di consolidare quegli accordi.
La Cassazione distingueva le norme costituzionali in 3 categorie:
Nel 1968, il Ministro di Grazia e Giustizia nominò una commissione per studiare le proposte da presentare alla Santa Sede. Il primo terreno di scontro si ebbe nel 1966 a causa della proposta di legge circa l’ introduzione del divorzio in Italia, al quale la Santa Sede si opponeva fortemente, in quanto si prevedeva l’applicazione della legge anche ai matrimoni concordatari. Entrata in vigore tale legge, nel 1970 un comitato di cattolici appoggiato dalla Chiesa propose nei suoi confronti un referendum abrogativo. Le trattative con la Santa Sede per la revisione del Concordato hanno avuto effettivo inizio soltanto dopo la consumazione di questa vicenda, quando era in carica il primo dei governi di solidarietà nazionale.
Il nuovo quadro politico determinò una parlamentarizzazione dell’accordo , nel senso che si abbandonarono le trattative riservate. Il governo presentò al Parlamento le prime tre bozze predisposte dalla Commissione paritetica italo-vaticana ed un promemoria della discussione che aveva preceduto la stipulazione dell’Accordo del 1984. Tuttavia, anche la parlamentarizzazione è stata limitata, in quanto ha riguardato soltanto il testo dell’Accordo del febbraio 1984; mentre dell’importante accordo del novembre 1984 il Parlamento ha preso piena conoscenza in sede di approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica. L’ordine del giorno del 1967 aveva constato che alcune norme del Concordato dovevano essere riviste ed armonizzate con la nuova Costituzione. Al riguardo, Arturo Carlo Jemolo teorizzò il criterio delle foglie secche , nel senso che le norme non più attuali di quel testo dovevano essere lasciate cadere. I rapporti tra Stato e Chiesa sono stati giurisdizionalizzati in quanto all’inerzia del Governo si è sostituita l’autorità giudiziaria ordinaria e quella della Corte Costituzionale; ed in quanto il rinnovamento della legislazione ecclesiastica a mezzo di sentenze avveniva in modo unilaterale da parte dello Stato (da qui le proteste della Santa Sede contro le sentenze 16 e 18/1982 della Corte Costituzionale).
Le trattative per la revisione del Concordato si sono svolte attraverso la presentazione di varie bozze di Accordo :