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Riassunto Diritto Pubblico Del Turismo, Dispense di Diritto Pubblico

Leggi sul turismo-Codice del turismo-Normativa dell'UE sul turismo-Il turismo nella costituzione italiana- Normativa internazionale in materia di turismo-Turismo sostenibile-Turismo accessibile-MIBACT-ENIT-La conferenza del turismo ed il comitato permanente di promozione del turismo in Italia-OMT-UNWTO-Le attività private in ambito turistico- Il turismo sicuro- Le imprese turistiche-Condhotels- Le agenzie di viaggio- La figura della guida turistica nella giurisprudenza.

Tipologia: Dispense

2020/2021

In vendita dal 09/01/2023

Sehpalmaseh
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LEGGI SUL TURISMO
Prima della riforma costituzionale del 2001, erano state adottate due leggi quadro sul turismo: una nel
1983 riguardante il potenziamento e la riqualificazione dell’offerta turistica, ed una nel 2001, volta a
riformare il settore.
*una legge quadro è una legge che contiene tutti i principi fondamentali di una determinata materia.
Un decreto legge molto importante in materia di turismo è stato quello del maggio 2014, convertito con
modificazioni in legge nell’agosto 2014, con il quale sono state introdotte misure urgenti a tutela del
turismo. A proposito sono stati previsti dei crediti d’imposta: uno per sostenere la competitività del settore,
dunque a favore della digitalizzazione degli ese4rcizi recettivi. Un secondo credito d’imposta volto
all’eliminazione delle barriere architettoniche e ad una ristrutturazione edilizia per alcuni alberghi.
(ovviamente ciò in base alla spesa sostenuta). Inoltre, al fine di promuovere dei circuiti nazionali
d’eccellenza, si è voluta favorire la realizzazione di percorsi pedonali, piste ciclabili etc… , e si è prevista la
concessione in uso gratuita di immobili pubblici non utilizzati, a determinate categorie di soggetti.
IL CODICE DEL TURISMO
“Il codice della normativa statale in tema ordinamento e mercato del turismo” è presente nell’articolo 1 del
decreto legislativo del 23 maggio 2011. Il codice in questione viene considerato sui generis, in quanto non
regola in maniera esaustiva i fenomeni turistici. Inoltre esso ha avuto molti problemi di compatibilità
costituzionale, specie in merito ai rapporti fra potestà legislativa statale e potestà legislativa regionale. Il
turismo e molti atri fenomeni collegati ad esso sono disciplinati infatti sia da fonti statali che da fonti
regionali.
Nella Costituzione sono inoltre presenti: un elenco di materie a competenza legislativa esclusiva statale, un
elenco di materie a competenza concorrente fra Stato e Regione (in cui le regioni adotteranno leggi
proprie, sulla base di principi fondamentali introdotti da leggi statali), ed infine un elenco di materie a
potestà legislativa regionale. In passato, nell’art.117 Cost. il turismo e l’industri alberghiera erano
individuati come una materia di competenza legislativa concorrente, ma, in seguito alla riforma del 2001,
l’art 117 non elencava il turismo né tra le materie a competenza esclusiva statale né in quelle a competenza
concorrente. Di conseguenza il turismo si presenta come materia a competenza regionale residuale, ovvero
le regioni possono adottare leggi a riguardo senza dover rispettare la legge statale di principio.
Ciò ha comportato delle difficoltà, in quanto il turismo è strettamente collegato ad altre materie a
competenza legislativa esclusiva statale o concorrente. (es. la tutela dell’ambiente). Di conseguenza in
materia di turismo sussistono molte leggi regionali, ma anche molte leggi statali ed atti aventi forza di
legge. In merito ad alcune leggi sono sorti dei dubbi di compatibilità con ciò che viene previsto dall’art 117
Cost. Una serie di dubbi sorti in passato ha proprio a che vedere con il cosiddetto codice del turismo.
Molte disposizioni del codice del turismo sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale, a
seguito di ricorsi da parte di alcune Regioni. In sostanza, la Corte ha ritenuto che il Governo, attraverso il
Codice, potesse riordinare le normative di sua competenza in ambito turistico, ma non ridisciplinare i
rapporti con le Regioni in questa materia. La Corte ha quindi sottolineato come in molti articoli
travalicassero le funzioni legislative delle regioni.
Tuttavia bisogna sottolineare come molte leggi regionali attuali in materia di turismo, ricalcano i contenuti
del codice del turismo, non di rado, anche quelli dichiarati incostituzionali.
LA NORMATIVA DELL’EU SUL TURISMO
La materia turistica viene trattata nel TUE, ovvero il Trattato sull’Unione europea, dove l’Unione si impegna
a garantire ai suoi cittadini uno spazio di libertà e sicurezza senza frontiere interne, in cui è garantita la
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LEGGI SUL TURISMO

Prima della riforma costituzionale del 2001, erano state adottate due leggi quadro sul turismo: una nel 1983 riguardante il potenziamento e la riqualificazione dell’offerta turistica, ed una nel 2001, volta a riformare il settore. *una legge quadro è una legge che contiene tutti i principi fondamentali di una determinata materia. Un decreto legge molto importante in materia di turismo è stato quello del maggio 2014, convertito con modificazioni in legge nell’agosto 2014, con il quale sono state introdotte misure urgenti a tutela del turismo. A proposito sono stati previsti dei crediti d’imposta: uno per sostenere la competitività del settore, dunque a favore della digitalizzazione degli ese4rcizi recettivi. Un secondo credito d’imposta volto all’eliminazione delle barriere architettoniche e ad una ristrutturazione edilizia per alcuni alberghi. (ovviamente ciò in base alla spesa sostenuta). Inoltre, al fine di promuovere dei circuiti nazionali d’eccellenza, si è voluta favorire la realizzazione di percorsi pedonali, piste ciclabili etc… , e si è prevista la concessione in uso gratuita di immobili pubblici non utilizzati, a determinate categorie di soggetti. IL CODICE DEL TURISMO “Il codice della normativa statale in tema ordinamento e mercato del turismo” è presente nell’articolo 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011. Il codice in questione viene considerato sui generis, in quanto non regola in maniera esaustiva i fenomeni turistici. Inoltre esso ha avuto molti problemi di compatibilità costituzionale, specie in merito ai rapporti fra potestà legislativa statale e potestà legislativa regionale. Il turismo e molti atri fenomeni collegati ad esso sono disciplinati infatti sia da fonti statali che da fonti regionali. Nella Costituzione sono inoltre presenti: un elenco di materie a competenza legislativa esclusiva statale, un elenco di materie a competenza concorrente fra Stato e Regione (in cui le regioni adotteranno leggi proprie, sulla base di principi fondamentali introdotti da leggi statali), ed infine un elenco di materie a potestà legislativa regionale. In passato, nell’art.117 Cost. il turismo e l’industri alberghiera erano individuati come una materia di competenza legislativa concorrente, ma, in seguito alla riforma del 2001, l’art 117 non elencava il turismo né tra le materie a competenza esclusiva statale né in quelle a competenza concorrente. Di conseguenza il turismo si presenta come materia a competenza regionale residuale, ovvero le regioni possono adottare leggi a riguardo senza dover rispettare la legge statale di principio. Ciò ha comportato delle difficoltà, in quanto il turismo è strettamente collegato ad altre materie a competenza legislativa esclusiva statale o concorrente. (es. la tutela dell’ambiente). Di conseguenza in materia di turismo sussistono molte leggi regionali, ma anche molte leggi statali ed atti aventi forza di legge. In merito ad alcune leggi sono sorti dei dubbi di compatibilità con ciò che viene previsto dall’art 117 Cost. Una serie di dubbi sorti in passato ha proprio a che vedere con il cosiddetto codice del turismo. Molte disposizioni del codice del turismo sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale, a seguito di ricorsi da parte di alcune Regioni. In sostanza, la Corte ha ritenuto che il Governo, attraverso il Codice, potesse riordinare le normative di sua competenza in ambito turistico, ma non ridisciplinare i rapporti con le Regioni in questa materia. La Corte ha quindi sottolineato come in molti articoli travalicassero le funzioni legislative delle regioni. Tuttavia bisogna sottolineare come molte leggi regionali attuali in materia di turismo, ricalcano i contenuti del codice del turismo, non di rado, anche quelli dichiarati incostituzionali. LA NORMATIVA DELL’EU SUL TURISMO La materia turistica viene trattata nel TUE, ovvero il Trattato sull’Unione europea, dove l’Unione si impegna a garantire ai suoi cittadini uno spazio di libertà e sicurezza senza frontiere interne, in cui è garantita la

libera circolazione delle persone, esprimendo solidarietà tra gli Stati membri e il rispetto della ricchezza della sua diversità culturale e linguistica. Il turismo viene inoltre affrontato nel TFEU, ovvero nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dove è messo in evidenza come l’azione dell’Unione sia volta a promuovere la competitività tra gli Stati membri, favorendone la cooperazione e creando un ambiente favorevole allo sviluppo delle imprese nel settore. Inoltre il Parlamento europeo ed il Consiglio stabiliscono le misure da affrontare affinché vi sia un raggiungimento degli obbiettivi stabiliti. IL TURISMO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA: Nella Costituzione italiana è di rilevante importanza come al centro di tutte le attività, e quindi anche di quella turistica, bisogna ci sia la persona umana. Si parla dunque del principio personalistico della Costituzione, che pone la persona al centro dell’ordinamento, e il cui obbiettivo è tutelare anche le formazioni sociali (es la famiglia), dove si esprime la sua personalità. Un modo per conseguire la realizzazione della persona, e quindi il cosiddetto fullfilment, è proprio il turismo. Altro principio costituzionale rilevante nell’ambito turistico è quello di eguaglianza. Quest’ultima può essere formale, secondo la quale tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, o sostanziale, secondo la quale è compito della Repubblica rimuovere tutti quegli ostacoli di tipo economico o sociale che impediscono questa eguaglianza e lo sviluppo della persona umana. In quest’ultimo aspetto rientra il turismo, o, per essere più specifici, il turismo sostenibile. Quest’ultimo si pone come obbiettivo principale quello di garantire a tutti l’accesso a questo tipo di attività. Inoltre, come ben sappiamo, nella Carta costituzionale vengono trattati anche i diritti e le libertà dei cittadini. Ma anche lo straniero, non cittadino dunque, ritrova tutela nella nostra Costituzione, riconducendo questa figura al principio di tutela dei diritti inviolabili dell’uomo (art.2 Cost). Per quanto riguarda le libertà, possiamo nominare la libertà di domicilio, che può essere violato solo nei casi e modi previsti dalla legge, per atto motivato dall’autorità giudiziaria, stessa cosa vale dunque per le strutture recettive. Un altro tipo di libertà nel settore è quello di associazione, come avviene per esempio nel caso delle pro- loco. Altro aspetto costituzionale importante è la tutela della salute, che si manifesta nel settore turistico in modalità differenti. Vengono per esempio effettuati controlli sui livelli di igiene dei locali nei quali i svolgono attività turistiche. Inoltre alcune forme di turismo sono funzionali al recupero e al mantenimento della salute umana, si pensi al turismo termale. Inoltre il turismo favorisce anche il benessere psico-fisico della persona. Inoltre nella tutela alla salute rientra la tutela dell’ambiente salubre. Per quando riguarda la pandemia da COVID-19, bisogna pensare a come purtroppo l’attività turistica possa comportare una diffusione di virus ed una crescita di contagi maggiore, per questo in un primo momento lo Stato ha provveduto ad un blocco temporaneo dell’attività, attraverso una limitazione della libertà di circolazione. Ciò è stato poi fortunatamente seguito da iniziative di incentivazione del settore ormai sofferente, ad esempio attraverso l’emissione di bonus turistici, o di agevolazioni a favore delle imprese turistiche. Bisogna poi tener presente come la Repubblica favorisce lo sviluppo della cultura, dunque l’attività turistica non deve svolgersi a detrimento di quest’ultima, né del paesaggio etc… Infine la tutela del lavoratore è un aspetto importante nel settore turistico, che vede un alto numero di contratti a tempo determinato, a causa della stagionalità dei flussi turistici. LA NORMATIVA INTERNAZIONALE IN MATERIA DI TURISMO: L’attività turistica trova i suoi principi non solo nella Costituzione italiana, ma anche in altri testi, come quelli del diritto internazionale e del diritto dell’Unione europea.

è sottoposto all’attività di direzione e sorveglianza del MIBACT. L’ENIT è caratterizzata inoltre da un’autonomia statuaria, organizzativa, di gestione, regolamentare. Essa è costituita da più organi:

  • IL PRESIDENTE: nominato con decreto del Presidente della Repubblica, in seguito ad una deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro del MIBACT;
  • IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
  • COLLEGIO DI REVISORI DEI CONTI. I MEZZI DI COORDINAMENTO FRA STATO, REGIONI ED ENTI LOCALI Viste le competenze statali, regionali e degli enti locali nel settore turistico, è divenuta sempre più evidente l’esigenza di coordinamento, perché appunto le varie competenze tendono spesso ad intersecarsi e scontrarsi. Il coordinamento avviene attraverso delle Conferenze. Queste ultime si presentano di 3 tipi:
  • Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano
  • Conferenza Stato- Città ed autonomie locali
  • Conferenza Stato-Regioni ed autonomie locali; La legge in merito stabilisce anche come deve avvenire il superamento dei conflitti:
  • All’inizio si ricerca un’intesa nella Conferenza Stato- Regioni;
  • Se l’intesa non viene raggiunta entro 30 giorni dalla prima seduta, il consiglio dei ministri provvede con una deliberazione motivata;
  • In caso di motivata urgenza lo Stato può provvedere direttamente, a patto però che nei successivi 15 giorni i provvedimenti adottati vengano esaminati dalla Conferenza Stato-Regioni. MA la Corte costituzionale prevede che le decisioni prese da parte dell’autorità centrale, la cui volontà in situazioni d’emergenza prevale, non siano decisioni adottate con fretta e dettate dall’urgenza del provvedere a del mancato raggiungimento di un’intesa nel tempo prestabilito. INOLTRE Lo Stato deve precisare la motivazione esplicita, specifica e concreta, del suo intervento nel caso di un mancato raggiungimento dell’intesa: si devono specificare dunque le motivazioni per cui è ritenuto urgente il provvedimento della sola parte statale. LA CONFERENZA DEL TURISMO ED IL COMITATO PERMANENTE DI PROMOZIONE DEL TURISMO IN ITALIA. In altri casi gli strumenti di coordinamento fra i vari enti sono propri del turismo, come la Conferenza del turismo ed il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia. La prima viene indetta dal MIBACT ogni due anni, ed è organizzata d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano. La Conferenza si esprime in merito alla definizione di un documento contenente delle linee guida del piano strategico nazionale. Il documento contiene anche una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Inoltre la Conferenza ha lo scopo di verificare che linee guida vengano effettivamente rispettate. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono poi trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti. Per quanto riguarda il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, esso rappresenta un vero e proprio organo, il cui scopo principale è quello di promuovere un’azione coordinata tra i soggetti presenti nel settore turistico. Il Comitato viene istituito 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto del MIBACT, d’intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Esso è lo stesso decreto che regola il funzionamento e l’organizzazione del Comitato.

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO (OMT)

Sul piano internazionale non bisogna dimenticare dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, con sede a Madrid, il cui obbiettivo principale è quello di promuovere lo sviluppo del turismo. Nel 2003 l’OMT è stata trasformata nella UNTWO ovvero nell’Organizzazione mondiale del turismo in quanto Agenzia specializzata delle Nazioni Unite. Fanno parte della UNWTO i membri effettivi, ovvero gli Stati sovrani, ed i membri affiliati, cioè le organizzazioni internazionali commerciali le cui attività sono in rapporto con gli scopi della UNWTO o che operano in materia di turismo. Il tipo di turismo che promuove la UNWTO è quello responsabile, sostenibile ed accessibile. Fanno parte dell’Organizzazione mondiale del turismo diversi organi: l’Assemblea generale, il Comitato esecutivo composto da membri effettivi, eletti dall’assemblea generale e dalla Spagna, che è membro permanente, poi abbiamo gli organi che collaborano con il comitato esecutivo (es. il comitato per lo sviluppo sostenibile nel settore turistico), ed infine il Segretariato, di cui fanno parte il Segretario generale ed i Direttori esecutivi. La UNWTO ha adottato il GCET (codice globale etico per il turismo), che, sebbene non giuridicamente vincolante, ha influenzato la normativa in materia turistica di molte Nazioni. CHI SI OCCUPA DI TURISMO? A livello internazionale: UNWTO Nello Stato:

  • Ministero: MIBACT
  • Altri enti pubblici: ENIT
  • pro-loco: Associazioni nate di spontanea iniziativa, private e prive di personalità giuridica. LE ATTIVITA’ PRIVATE IN AMBITO TURISTICO: Generalmente per avviare un’attività privata c’è bisogno di un provvedimento espresso, per esempio di un’abilitazione. Nella pubblica amministrazione, specie nel settore turistico vi è una tendenza a semplificare e liberalizzare il procedimento amministrativo. Quando il privato vuole iniziare un’attività, egli presenta un’istanza alla pubblica amministrazione. In questo caso di semplificazione del procedimento la p.a. risponde con un silenzio, ovvero non procede con un provvedimento di diniego della richiesta, né indice una CONFERENZA DI SERVIZI entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In questi casi il silenzio diventa assenso. Il silenzio-assenso non è consentito se si tratta di tematiche inerenti ad interessi sensibili, come ad esempio l’ambiente, il patrimonio culturale etc… Cos’è una conferenza di servizi? Una riunione di funzionari della pubblica amministrazione, allo scopo di semplificare i procedimenti che prevedono il rilascio degli atti-assenso (autorizzazioni, pareri etc…), discutendo e risolvendo le problematiche e le tematiche comuni. Ci sono 3 tipi di conferenza di servizi:
  • istruttoria: per esaminare gli interessi pubblici coinvolti in un procedimento o trovare soluzioni condivise a problematiche comuni.
  • pre-decisoria: finalizzata ad indicare le condizioni necessarie a ricevere il consenso;
  • decisoria: Richiede l’acquisizione di altri atti, per esempio da parte di altri servizi pubblici, in modo tale da poter decidere insieme, collegialmente, su un determinato progetto.

Inoltre le agenzie turistiche hanno l’obbligo di assicurazione a tutela del consumatore, che deve essere presentata prima della SCIA. La Regione stabilisce i criteri basilari per la stipulazione di un’assicurazione standard. In caso di una mancata copertura assicurativa adeguata, la Regione provvederà con una sospensione dell’attività. Se la situazione si protrae nel tempo, la Regione provvederà con un divieto della prosecuzione dell’attività. LA FIGURA DELLA GUIDA TURISTICA NELLA GIURISPRUDENZA: In materia di professione di guida turistica, uno dei problemi principali riguarda l’abilitazione a tale professione. Nell’aprile 2015, il MIBACT emana un decreto di individuazione di tutti quei beni culturali, siti, che possono essere illustrati soloa da guide specializzate. Ne individua più di 3000. In particolare, nel decreto del dicembre 2015, il MIBACT prevede una specifica abilitazione rilasciata dalle singole regioni. Questo decreto ha causato molte complicazioni. Il TAR LAZIO decide di annullare alcune parti del decreto, in quanto quest’ultimo contrasta la libera concorrenza alla prestazione di servizi, l’articolo 117 Cost., ed i principi dell’EU. La Commissione aveva infatti emesso un parere negativo, ritenendo che l’Italia, nel mantenere restrizioni così sproporzionate alla libera prestazione di servizi da parte di guide turistiche degli altri Stati membri, era venuta meno ai suoi obblighi. *Secondo il PRINCIPIO DI LIBERA CONCORRENZA, l’iniziativa economica è libera, ogni individuo è cioè libero di esercitare un’attività economica non contraria alla legge.

  • Il PRINCIPIO DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI, garantisce ai cittadini comunitari di prestare servizio in un altro Stato della Comunità alle stesse condizioni dei professionisti che vi risiedono, senza dover per questo stabilirsi nello Stato in cui la prestazione è fornita. L’opinione del Consiglio di Stato: Esso si trova d’accordo con il TAR LAZIO, precisando come il MIBACT debba applicare il PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ ed intervenire con la propria potestà di mettere dei limiti alla libera concorrenza solo in situazioni di interesse generale, e soprattutto quando è necessario, ovvero la situazione non può essere risolta con norme meno restrittive. Il Consiglio ritiene che il principio sia stato violato quando si è verificata nel decreto un’eccessiva dilatazione del concetto “luogo specifico”, comportando una segmentazione esasperata dei siti. L’elenco diventa così uno strumento di limitazione alla libera concorrenza lavorativa, la norma pone delle regole restrittive ad un mercato che è di per sé già regolato. Il decreto del dicembre 2015 introduceva dunque una barriera all’entrata del mercato. Quindi una regolazione simile di un mercato del genere, ovvero non necessaria e sproporzionata rispetto alla tutela dei beni protetti, comporta inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a detrimento degli operatori economici, recando dunque danno alla stessa utilità sociale. Inoltre il decreto dell’aprile 2015 centra l’attività turistica e la professione di guida, sulla dominanza di alcuni beni culturali o musei rispetto ad altri, andando a sminuire l’aspetto paesaggistico, letterario, musicale, religioso etc… da quello culturale, nonostante siano tutti strettamente intrecciati tra loro. Ciò si presenta come una regressione rispetto alla definizione di “guida turistica” e alla visione multidisciplinare di questa definizione. Il decreto svuota dunque il senso dell’abilitazione nazionale, in quanto, se portata all’estremo l’interpretazione del decreto del dicembre 2015, si verificherebbe una moltiplicazione delle abilitazioni. Ciò vorrà dire che anche nel caso in cui si trattasse di una realtà molto piccola, se l’interessato vorrà essere competitivo, egli dovrà munirsi di tutte le abilitazioni ‘eccezionali’ necessarie.