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Riassunto Saggi sull'Eutanasia, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Riassunto Ecclesiastico

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

Caricato il 23/04/2013

giulia.astolfi.51
giulia.astolfi.51 🇮🇹

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Eutanasia attiva diretta=quando il decesso è provocato tramite la somministrazione di farmaci che inducono la
morte (per esempio sostanze tossiche)
Eutanasia attiva indiretta=quando l'impiego di mezzi per alleviare la sofferenza(es: uso morfina) causa, come
effetto secondario, la diminuzione dei tempi di vita
Eutanasia passiva=quando provocata dall'interruzione o omissione di un trattamento medico necessario alla
sopravvivenza dell'individuo
LEGGE DANESE DEL 1992 SULL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDIACA E IL
RICONOSCIMENTO DEL TESTAMENTO DI VITA
Nei paesi del nord europa, dove maggiore è stato lo sviluppo delle forze produttive e più equa la distribuzione del
reddito a livello sociale e quindi dello stato sociale, sis sviluppa con forza un dibattito sull'accanimento terapeutico teso
a limitare il potere dei medici.
Primo risultato legislativo fu l'acquisto di efficacia giuridica del living will (dichiarazione anticipata di trattamento), con
il risultato di porre un argine all'accanimento terapeutico su persone divenute capaci di intendere e di volere...comunque
si cerca di contrastare la medicalizzazione della vita.
In questo modo di fatto si legalizza l'eutanasia passiva e quella indiretta, ma non quella su richiesta e nemmeno l'aiuto al
suicidio.
La legge del '92 sull'esercizio dell'attività medica disciplina i trattamenti sanitari e limita i poteri del medico vietandogli
di disporre trattamenti sanitari contro la volontà del paziente...a tutti è concessa la facoltà di redigere un testamento di
vita, e il Ministro della sanità emanerà delle disposizioni più precise sulla redazione, la formulazione,la registrazione e
la revoca.
Ancora oggi in Danimarca l'eutanasia è limitata a quella passiva e indiretta e concerne i malati terminali la cui morte è
inevitabile: solo per questi ultimi le disposizioni del testamento di vita hanno effetto obbligante nei confronti del
personale curante....da notare che i medici danesi rimangono nella grande maggioranza contrari all'eutanasia!
Le norme penali che sanzionano l'omicidio a richiesta e l'aiuto al suicidio rimangono inalterate e in vigore, ma viene
prevista una clausola di non punibilità per coloro-soprattutto medici- che hanno agito <<sotto l'influenza di una forte
emozione>>
LEGISLAZIONE OLANDESE SULL'EUTANASIA. Un diritto penale “consociativo”
Già negli anni '80 il quadro normativo relativo all'omicidio del consenziente e l'aiuto al suicidio non era dissimile da
quello danese.
Clamorosa sentenza sul caso Postma van Boven che condanna ad una pena estremamente mite una dottoressa che si era
rifiutata di praticare inutili cure alla propria madre malata terminale, segna l'inizio del dibattito a livello anche
istituzionale....d'altra parte la discussione ed il confronto istituzionalizzato sono caratteristiche di un sistema
consociativo qual'è quello olandese che, prima di prevenire a scelte definitive su materie importanti, ritiene opportuno
un dibattito tra i diversi portatori di interesse coinvolti, al fine di costruire il più largo consenso sociale possibile sul
contenuto della norma.
Le parti hanno consapevolezza che la pratica dell'eutanasia sia molto diffusa e quindi, piuttosto che ignorare il
fenomeno, si preferisce affrontarlo pragmaticamente onde evitare abusi....
Così mentre la società olandese discuteva(si distingue tra concetto di morte e di fine della vita, intendendo con ciò
sottolineare che la vita può giungere alla fine quando la sua qualità non è tale da meritare la scelta di vita), un ruolo
importante per la soluzione dei casi veniva affidato alla giurisprudenza: gradualmente ma con determinazione, elabora
alcuni criteri che guidano le decisioni delle Corti ed orientano il comportamento di medici e pazienti.
Il paziente deve essere malato terminale, afflitto da dolore intollerabile fisico o mentale, deve aver fatto richiesta di
eutanasia; la persona che pone in essere le procedure deve essere medico e la morte del paziente deve essere imminente.
Nel 1993 la legge interviene e definisce i principi elaborati dalla giurisprudenza, stabilendo che si tratti di una
situazione medica disperata, che non vi siano altre soluzioni, che la domanda eutanasica sia frutto di una scelta libera e
cosciente del malato,che la famiglia di questo ne sia informata come pure il personale medico, ed è reso necessario il
parere di un altro medico che confermi il fondamento di tale richiesta....prevede la compilazione di un questionario
Tale procedimentalizzazione delle pratiche eutanasiche determina un comportamento più uniforme di medici e pazienti,
fa emergere dalla clandestinità una pratica largamente seguita dai medici su richiesta del malato e dei suoi congiunti.
Obiettivi:
circoscrivere ed evitare pratiche eutanasiche, evitando accanimento terapeutico e svincolando l'eutanasia
passiva e indiretta da quella attiva;
rafforzare le garanzie dei malati nei confronti della classe medica cui poteri vengono fortemente ridimensionati
in ordine alla scelta della terapia e delle cure da somministrare ai pazienti;
Legge del 1995 regola rapporti tra medici e pazienti, prevedendo obbligo di informazione sullo stato di saluntè nonché
sugli interventi:si creano le condizioni x l'azione informata che costituiscono la precondizione per l'accesso all'eutanasia
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Eutanasia attiva diretta= quando il decesso è provocato tramite la somministrazione di farmaci che inducono la

morte (per esempio sostanze tossiche)

Eutanasia attiva indiretta= quando l'impiego di mezzi per alleviare la sofferenza(es: uso morfina) causa, come

effetto secondario, la diminuzione dei tempi di vita

Eutanasia passiva= quando provocata dall'interruzione o omissione di un trattamento medico necessario alla

sopravvivenza dell'individuo

LEGGE DANESE DEL 1992 SULL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDIACA E IL

RICONOSCIMENTO DEL TESTAMENTO DI VITA

Nei paesi del nord europa, dove maggiore è stato lo sviluppo delle forze produttive e più equa la distribuzione del reddito a livello sociale e quindi dello stato sociale, sis sviluppa con forza un dibattito sull'accanimento terapeutico teso a limitare il potere dei medici. Primo risultato legislativo fu l'acquisto di efficacia giuridica del living will (dichiarazione anticipata di trattamento), con il risultato di porre un argine all'accanimento terapeutico su persone divenute capaci di intendere e di volere...comunque si cerca di contrastare la medicalizzazione della vita. In questo modo di fatto si legalizza l'eutanasia passiva e quella indiretta, ma non quella su richiesta e nemmeno l'aiuto al suicidio. La legge del '92 sull'esercizio dell'attività medica disciplina i trattamenti sanitari e limita i poteri del medico vietandogli di disporre trattamenti sanitari contro la volontà del paziente...a tutti è concessa la facoltà di redigere un testamento di vita, e il Ministro della sanità emanerà delle disposizioni più precise sulla redazione, la formulazione,la registrazione e la revoca. Ancora oggi in Danimarca l'eutanasia è limitata a quella passiva e indiretta e concerne i malati terminali la cui morte è inevitabile: solo per questi ultimi le disposizioni del testamento di vita hanno effetto obbligante nei confronti del personale curante....da notare che i medici danesi rimangono nella grande maggioranza contrari all'eutanasia! Le norme penali che sanzionano l'omicidio a richiesta e l'aiuto al suicidio rimangono inalterate e in vigore, ma viene prevista una clausola di non punibilità per coloro-soprattutto medici- che hanno agito <<sotto l'influenza di una forte emozione>>

LEGISLAZIONE OLANDESE SULL'EUTANASIA. Un diritto penale “consociativo”

Già negli anni '80 il quadro normativo relativo all'omicidio del consenziente e l'aiuto al suicidio non era dissimile da quello danese. Clamorosa sentenza sul caso Postma van Boven che condanna ad una pena estremamente mite una dottoressa che si era rifiutata di praticare inutili cure alla propria madre malata terminale, segna l'inizio del dibattito a livello anche istituzionale....d'altra parte la discussione ed il confronto istituzionalizzato sono caratteristiche di un sistema consociativo qual'è quello olandese che, prima di prevenire a scelte definitive su materie importanti, ritiene opportuno un dibattito tra i diversi portatori di interesse coinvolti, al fine di costruire il più largo consenso sociale possibile sul contenuto della norma. Le parti hanno consapevolezza che la pratica dell'eutanasia sia molto diffusa e quindi, piuttosto che ignorare il fenomeno, si preferisce affrontarlo pragmaticamente onde evitare abusi.... Così mentre la società olandese discuteva(si distingue tra concetto di morte e di fine della vita, intendendo con ciò sottolineare che la vita può giungere alla fine quando la sua qualità non è tale da meritare la scelta di vita), un ruolo importante per la soluzione dei casi veniva affidato alla giurisprudenza: gradualmente ma con determinazione, elabora alcuni criteri che guidano le decisioni delle Corti ed orientano il comportamento di medici e pazienti. Il paziente deve essere malato terminale, afflitto da dolore intollerabile fisico o mentale, deve aver fatto richiesta di eutanasia; la persona che pone in essere le procedure deve essere medico e la morte del paziente deve essere imminente. Nel 1993 la legge interviene e definisce i principi elaborati dalla giurisprudenza, stabilendo che si tratti di una situazione medica disperata, che non vi siano altre soluzioni, che la domanda eutanasica sia frutto di una scelta libera e cosciente del malato,che la famiglia di questo ne sia informata come pure il personale medico, ed è reso necessario il parere di un altro medico che confermi il fondamento di tale richiesta....prevede la compilazione di un questionario Tale procedimentalizzazione delle pratiche eutanasiche determina un comportamento più uniforme di medici e pazienti, fa emergere dalla clandestinità una pratica largamente seguita dai medici su richiesta del malato e dei suoi congiunti. Obiettivi:

  • circoscrivere ed evitare pratiche eutanasiche, evitando accanimento terapeutico e svincolando l'eutanasia passiva e indiretta da quella attiva;
  • rafforzare le garanzie dei malati nei confronti della classe medica cui poteri vengono fortemente ridimensionati in ordine alla scelta della terapia e delle cure da somministrare ai pazienti; Legge del 1995 regola rapporti tra medici e pazienti, prevedendo obbligo di informazione sullo stato di saluntè nonché sugli interventi:si creano le condizioni x l'azione informata che costituiscono la precondizione per l'accesso all'eutanasia

in quanto rivelano al malato il percorso e l'evoluzione della patologia. Questionario previsto nel '93 sostituito in parte dal Regolamento: si presenta sotto la forma di questionario contenente una ventina di punti, che permette di verificare se il medico ha rispettato i criteri previsti per la procedimentalizzazione suscettibili di giustificare la sua non punibilità...dal '98 vengono costituite 5 Commissioni di controllo regionale che dovranno esaminare la documentazione(ne fanno parte un medico, un giurista e uno specialista di questioni etiche). Differenza con il '93,quandola verifica delle condizioni avveniva accertata al momento della compilazione del modulo da parte del medico, mentre ora si sposta ad una fase successiva: in sostanza la Commissione verifica che il medico abbia rispettato i criteri procedurali(se paziente ha formulato liberamente domanda eutanasica, se medico ha agito con rigore, se le sofferenze fossero insopportabili ecc...vedi sopra) dettagliatamente previsti nella regolamentazione, e redige un rapporto che viene inviato all'ispettore regionale della sanità, che può portare la questione davanti al consiglio dell'ordine dei medici. LEGGE DEL 2001:conclude il percorso iniziato! Considera l'eutanasia non come reato e ne abbassa i limiti di età per farne ricorso. In Olanda ancora oggi, anche se significativamente emendati, rimangono in vigore gli art. sull'omicidio su richiesta e aiuto al suicidio, seppur nella premessa alla legge si dichiari <<che sarebbe desiderabile includere nel codice penale una causa di non punibilità per il medico in questi casi.....a questo scopo promulghiamo una legge contenente la procedura di avviso e controllo>>, ed inoltre preannuncia ulteiori interventi per disciplinare il caso dell'eutanasia del non consenziente, incapace di intendere e di volere per il momento regolata dal questionario del '93. ALCUNE CONSIDERAZIONI l legislatore olandese, posto di fronte a grandi problematiche etiche, non ricorre ad una costruzione teorica generale che possa suffragare le sue scelte, ma supera nei fatti il problema, sulla base di una regolamentazione empirica, costruita ricorrendo ad interventi graduali che realizzino un compromesso tra diverse parti ideali e politiche. L'eutanasia non solo non è un reato e non è punibile se praticata a certe condizioni, ma le modalità con le quali si verifica l'intervento medico fanno sì che non si possa parlare di comportamento criminoso. Inoltre altro elemento è costituito dal fatto che si gestiscono mediante il diritto amministrativo aspetti e comportamenti tipici del diritto penale, il linea con l'indirizzo moderno. Ciò che più colpisce è l'utilizzo del metodo consociativo x la costruzione dl diritto penale, in relazione al bene della vita che viene definito e tutelato dal contratto sociale.

EUTANASIA IN BELGIO

Dibattito ruota attorno alla proposta di legge del '98. i proponenti pongono l'attenzione al caso dei pazienti incoscienti,ove probabilmente vi sono più abusi: vi è la necessità di organizzare un sistema di dichiarazione anticipata, di poter individuare un mandatario che sostituirà il paziente nel rapporto con il medico, ai fini di dar corso alla volontà del malato, di registrazione e comunicazione delle disposizioni di volontà, con meccanismi analoghi a quelli utilizzati nella donazione degli organi. Tale proposta si preoccupa con grande scrupolo di assicurare la medico l'obiezione di coscienza, di fissare l'obbligo alla redazione di una relazione accompagnata dalla documentazione, in modo da poterne valutare il comportamento. PLURALISMO ETICO COME PRINCIPIO FONDAMENTALE E SOVRANITA' DELL'UOMO SULLA SUA VITA Adottare un'etica di Stato non avrebbe senso e sarebbe contrario al patto di convivenza stipulato dalle diverse componenti della società, considerando la reatà composita del Belgio. Pe questo motivo si è individuato un minimo comun denominatore-la necessità di porre un limite alle cure palliative in nome dei diritti del malato-per intervenie con una legge che raccogliesse la minor opposizione possibile. Per ciò che attiene gli obblighi dei medici, in relazione alle richieste die pazienti terminali, queste sono del tutto simili a quelle previste dalla legge olandese. Particolare attenzione è posta invece al testamento di vita, del quale viene definita la forma e l'efficacia, anche in relazione ai poteri del mandatario incaricato di far eseguire la volontà del paziente. La proposta si preoccupa poi di affermare che relativamente ai contratti-in particolare quelli di assicurazione- il decesso è da considerarsi come avvenuto per cause naturali. Applicazione della legge sospesa nel caso in cui la paziente è incinta di un figlio vivo. 2° proposta legge: strutturata come quella precedente, medico deve seguire procedure fissate per dar corso all'atto eutanasico, avendo cura che la domanda venga formulata per iscritto da persona cosciente. Successivamente un altro medico deve verificarne la richiesta(addirittura 2 se la morte non è prevista in un arco di tempo breve), l'equipe curante deve essere sentita.........ecc La legge regola puntigliosamente le modalità di rilascio della dichiarazione anticipata contenente il testamento di vita, e ne fissa la validità a 5 anni. Elemento caratterizzante della legge sono i criteri di composizione della commissione federale di controllo e valutazione alla quale il medico che procede all'eutanasia deve trasmettere il proprio rapporto entro 7 giorni dalla morte del paziente. Tale commissione è composta da 18 membri(6 designati x l'esperienza e conoscenza in materia, 8 medici, 4 provengono da ambienti vicini alle problematiche attinenti alle malattie incurabili. Incompatibilità tra appartenenza alla commissione e quella ad assemblee legislative o organi esecutivi a diversi livelli. Delibera in presenza dei 2/3 e si dà un proprio regolamento. Il parlamento monitora periodicamente la situazione. SPECIFICITA' LEGGE BELGA:la scelta del legislatore belga non è pragmatica come quella olandese, ma ideologica, cioè si avvicina ad una visione del diritto alla vita come diritto soggettivo propria della common law; proprio perchè frutto di un compromesso relativo che non vuole mortificare le posizioni di coloro che si oppongono ai contenuti del

che il malato avesse preso in considerazione tutte le possibilità offerte delle cure palliative;vi erano numerose clausole di garanzia atte ad assicurare il pieno rispetto della volontà del malato e la presenza delle condizioni necessarie x accedere a tali pratiche. I medici che si conformavano alle prescrizioni di legge non non subivano alcuna conseguenza sul piano giudiziario ed erano esenti dalle possibili sanzioni disciplinari erogabili dall'ordine dei medici. I pazienti dovevano:

  • avere 18 anni minimo
  • esser sani di mente
  • malattia incurabile e dolorosa
  • essere stati avvertiti di tutti i possibili trattamenti disponibili
  • avere formulato richiesta al mdico curante
  • ad un secondo medico competente nei trattamenti a malati in fase terminale
  • psichiatra che verifichi che non vi sia uno stato depressivo alla base della scelta(cioè verifichi che vi sia libertà di scelta e piena capacità di intendere e di volere Sostanzialmente : -si confermava il diritto del malato di richiedere assistenza ad un medico qualificato per terminare dignitosamente la propria vita -ricorrendo a specifiche condizioni si permetteva che tale assistenza fosse garantita, senza pericoli o rappresaglie per coloro che prestavano el cure mediche -prevista sul piano procedurale una protezione contro la possibilità di abusi, ed assicurata anche l'obiezione di coscienza La risposta del medico non doveva essere influenzata: prevista pena pecuniaria per chiunque avesse dato o promesso compensi o vantaggi(escluso ovviamente l'onorario) o fossero ricorsi a minacce volte a danneggiarlo.. medico doveva assicurarsi che nessuna persona coinvolta a livello procedurale avesse interessi economici. PRIMI TENTATIVI DI ABROGAZIONE:
  • più rilevante-->1996 proposta modifica x rendere la legge non applicabile negli ospedali e nelle case di cura pubbliche, con l'intenzione di tutelare tutti coloro che temevano di essere sottoposti a pratiche eutanasiche senza aver dato preventivo consenso(soprattutto gli aborigeni, troppe volte oggetto di leggi volte a ridurre fortemente la loro presenza...proprio per costoro il governo decise di varare un programma finalizzato ad informare sui reali contenuti della legge) Tuttavia la loro opposizione a poco sarebbe servita se non si fosse saldata con quella dell confessioni religiose, ben più radicate e presenti nella società australiana e dotate di una forte capacità di penetrazione negli ambienti politici. Nonostante l'art. 116 della Cost. tuteli la libertà religiosa, la materia religiosa risulta assegnata come residuale agli stati membri e vi è il solo vincolo di non emanare norme a favore di una sola confessione: lo stato australiano si caratterizza per una legislazione di estremo favore per la religione in generale....questa riflessione sulla presenza delle confessioni religiose permette di comprendere come si sia sviluppata questa forte resistenza a livello federale, poiché su questo piano riescono ad avere più peso rispetto a livello degli Stati o Territori. ABROGAZIONE NEL 1997(dopo che 4 persone vi avevano fatto ricorso)-----> EUTANASIA LAWS ACT!!!!! l'eutanasia è una questione di livello nazionale e di fatto non si comprende come possa essere oggetto di regolamentazione da parte di un parlamento di un solo territorio che gode certamente di autonomia, ma sempre sottoposto alla supremazia del parlamento nazionale. Va detto, tuttavia, che l'abrogazione è avvenuta nonostante numerose inchieste abbiano dimostrato la frequenza del ricorso all'eutanasia indiretta(somministrazione di analgesici con effetto prevedibile ma nn ricercato di causarne il decesso) senza alcuna sanzione x l'autore. Eutanasia attiva è considerata reato e il medico che la pratica può essere perseguito x omicidio o assassinio...anche se i tribunali si mostrano tradizionalmente poco inclini alla condanna quando vi è il movente della compassione. I sondaggi dimostrano che il 755 della popolazione è favorevole all'eutanasia. CONSIDERAZIONI nonostante l'abrogazione suscita particolare interesse poiché si tratta del primo organico provvedimento legislativo in tema di eutanasia attiva. A differenza della normativa olandese del '93, la legge in esame qualifica l'eutanasia come TRATTAMENTO SANITARIO: pertanto chiunque ne avesse necessità-cittadino o straniero(almeno domiciliato e la cui volontà fosse raccolta e confermata da interpreti qualificati)-che si trova nello stato può farvi ricorso. Questo approccio diverso è stato possibile grazie alla concezione tipica del common law di inquadrare il diritto di morte tra i diritti soggettivi e quindi riconosciuti a tutti gli esseri umani ed esercitabile con assoluta libertà di scelta. In Olanda, come nei paesi di civil law, prima dell'ultima legge, l'eutanasia non era un diritto: poiché l'omicidio del consenziente, l'istigazione e l'aiuto al suicidio integrano fattispecie di reato, il legislatore olandese, per ovviare all'incoerenza giuridica, ricorreva all' ”esimente della forza maggiore, quale unica via giuridicamente percorribile per sostenere e legittimare il ricorso all'eutanasia”....benchè oggi in olanda sia stato emendato il codice penale introducendo una clausula di non punibilità, a differenza della normativa olandese, quella australiana tendeva già nel '96 a sottolineare in modo certamente incisivo l'esistenza di un DIRITTO della morte, inquadrata come un trattamento medico posto a tutela della persona.

Si trattava pur sempre di AMMISSIBILITA' CONDIZIONATAall'eutanasia, poiché il paziente doveva versare in condizioni di salute tali da compromettere la dignità. Alcuni sostengono che la legge australiana del '96 fosse la più liberale, ma non si può concordare, se non per la parte relativa alla possibilità di accesso da parte di stranieri.....per esempiola legge olandese prevede l'aiuto al suicidio anche per coloro che non sono autonomi, che non sono malati terminali e tuttavia non sono in condizione di vivere una vita dingitosa quella belga è stata addirittura adottata nel rispetto del pluralismo etico e dell'autonomia degli individui nel rispondere alle domande sul fine della vita; inoltre considera l'eutanasia come diritto soggettivo abbattendo la sopradetta differenza tra civil law e common law.

COMPETENZE REGIONALI E SVILUPPO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

LEGGE REGIONALE del 2009 in materia di Norme per la valorizzazione e promozione dell'amministrazione di sostegno segna l'intervento della regione Emilia Romagna in un settore eticamente sensibile come quello dell'assistenza sanitaria ai malati terminali e nelle pratiche di fine vita in quel momento in cui viene spesos meno l'autonomia decisionale degli individui coinvolti. Come attua questo intervento?? Ampliando progressivamente le proprie competenze ed emanando norme su aspetti particolari del problema generale, in tal modo integrando, ma non sostituendo, la potestà legislativa dello Stato!! n questo caso al regione risulta essere facilitata perchè sia la sanità che i servizi sociali sono materie di sua specifica competenza, e quindi attua provvedimenti parziali ben lontani dal sostituirsi ai provvedimenti provenienti dall'attività del parlamento nazionale(in un certo qual modo vogliono tuttavia condizionarlo nei contenuti e nelle scelte). Il vantaggio di questo modo di procedere è quello di consentire un operato celere, a differenza del piano nazionale, per il quale le opposizioni tra gli schieramenti ritardano, quando non impediscono, interventi in materie sule quali si registra un forte scontro ideologico, frutto del riferimento a sistemi di valori diversi. La regione Emilia Romagna si impegna a garantire e promuovere il ricorso all'amministrazione di sostegno in materia sanitaria mediante una concreta attuazione di questo istituto sull'intero territorio regionale: questa figura professionale diviene garante dei diritti e strumento di attuazione del volere dell'assistito!! Tute le parti sociali coinvolte, siano esse pubbliche o private, si impegnano nella formazione e nell'aggiornamento di tali figure professionali e nella pubblicizzazione del loro ruolo, mettendo a disposizione servizi ed iniziative che possano offrire la più alta diffusione della presenza di questa figura nelle strutture sanitarie e sul territorio. Si prevede inoltre la possibilità di creare registri provinciali contenenti i nominativi di quanti vogliano assumere tale incarico. La Giunta si riserva comunque la possibilità di definire essa stessa i criteri di scelta del candidato. Le funzioni di coordinamento e monitoraggio dei diversi enti e soggetti privati nei quali gli amministratori di sostegno svolgono la loro attività vengono realizzati dalla Regione, a tal fine la Giunta, entro 18 mesi dall'emanazione della legge, dovrà definire le caratteristiche non solo dell'amministratore, am anche le aree di intervento alle quali può essere addetto(anziani,minori, malati ecc..)....deve definire inoltre le caratteristiche di tutti coloro che se ne vorranno avvalere. Una volta che la giunta avrà comunicato tali criteri alla Commissione assembleare, sarà compito di quest'ultima informare i soggetti privati impegnati nel sociale ed i cittadini delle procedure da mettere in atto per dare concreta operatività a questa figura. GLI ALTRI INTERVENTI A LIVELLO REGIONALE

  • LOMBARDIA: intervento risale al 2008, ha una forte impronta garantista del bene vita, che poco tiene conto dell'effettiva volontà del malato. L'individuo viene protetto e inserito in un circuito di sostegno, ma sembra che non possa uscire da tale circuito ove lo ritenesse opportuno; la legge rispecchia l'appartenenza politica della maggioranza del consiglio regionale, e addirittura prevede la presenza non solo dei familiari, am anche dei ministri di culto! Non è un caso che sia uno dei soggetti ad essere coinvolto in caso di assunzione di decisioni che riguardano il malato! Ad un primo esame pare fondata sul buon senso comune, sottolinenando l'importanza dei servizi che devono essere offerti ai cittadini per non abbandonarli a sé stessi e non lasciare le famiglie sole...ma l'impostazione salvifica non lascia spazio a posizioni differenti, non riconosce alcuna funzione all'amministrazione di sostegno che, seppur citata, rimane figura indefinita nel suo operato, nei suoi requisiti, nelle sue funzioni. A differenza della legge dell'Emilia Romagna che, almeno nelle intenzioni, rappresenta un ordinamento laico e garantista del singolo, la scelta operata dal legislatore Lombardo appare confessionale, solidaristica, ma non offre strumenti per valorizzare le scelte individuali.
  • TOSCANA : legge risale al 2005 e dispone interventi a supporto delle persone prive, anche in parte, di autonomia decisionale. Proprio in quest'ottica la regione sta sviluppando una sperimentazione sula figura dell'amministratore di sostegno, in collaborazione con la Società della Salute di Firenze. È stato attivato un servizio gratuito di informazione e consulenza legale rivolto ai cittadini fiorentini, finalizzato a fornire informazioni sugli istituti di tutela, curatela ed amministrazione di sostegno ma anche ad orientare gli interessati sulle questioni riguardanti tali figure. Ad oggi tuttavia la regione Toscana, nonostante il dibattito sia aperto, non ha ancora legiferato in materia, preferendo monitorare l'adesione dei cittadini al servizio offerto, nella previsione di eleborare una legge che

diritto all vita e alla libertà personale possano contenere al loro interno anche il diritto alla morte, posto che il diritto all'autodeterminazione viene riconosciuto dal Tribunale Federale come dirito non scritto e deriva dalla garanzia costituzionale della libertà personale. Pur non parlando di eutanasia nella costituzione, l'ordinamento si fa carico dei diritti della persona al punto di adottare una legislazione nel nettaglio nella stessa costituzione su materie quali fecondazione assistita e ingegneria genetica, che tradizionalmente non trovano spazio all'interno di una carta costituzionale! Peculiarità del modello sanitario svizzero Garantita a tutti i cittadini e residenti un diritto minimo alla salute fornendo i servizi basilari. Lo stato obbliga a contrarre un'assicurazione integrativa, preoccupandosi che tutti possano accedervi..imponendo alle compagnie assicurative un tariffario concordato. Lo stato in materia di salute provvede a emanare norme generale di garanzia e tutela, tuttavia essendo la svizzera uno stato federale, è demandata alla legislazione cantonale la concreta attuazione delle norme nonché la loro integrazione...così ogni Cantone, a seconda degli orientamenti politici, religiosi, sociali predominanti, provvede a interpretare le norme generali in maniera più o meno restrittiva, facendo sì che vi siano Cantoni più liberali di altri....è stata rilevata ad oggi una sorte di migrazione delle persone che vogliono sottoporsi ai trattamenti eutanasici verso i cantoni di Zurigo, Ginevra...ritenuti più permissivi. Il ricorso alle “lois suppletives” e la procedimentalizzazione Dunque a livello federale non esiste una legislazione che sanciscai in modo esplicito il diritto del malato a disporre in ordine alla fine della propria vita. Vi sono però norme penali che vietano l'aiuto al suicidio, se dettato da motivi egoistici! Sulla base di questa norma vengono sanzionati tutti quei comportamenti che possono influenzare la capacità di intendere e di volere e la libertà di decisione del suicida. Non viene invece sanzionato da norme penali il suicidio quando questo ha come presupposto irrinunciabile e imprescindibile il principio dell'autodeterminazione,del lucido e consapevole consenso all'evento da parte di colui che vuole porre termine alla sua vita...per questo motivo sono esclusi a priori dall'applicabilità della norma tutti quei casi di persone che , perchè in stato confusionale/incapaci di intendere e di volere/ a causa di una malattia/minorenni mostrano il desiderio di togliersi la vita facendosi aiutare da una terza persona. Il concetto di AIUTO è equiparato a COMPLICITA': può consistere non solo nel mettere a disposizione un mezzo letale, ma anche semplicemente un mero sostegno psicologico. Istigazione e aiuto quindi esclusi dalla perseguibilità penale laddove si accerti che l'agente non miri a perseguire vantaggi personali, sia di natura materiale(es eredità9 sia di natura ideale o affettiva(es odio o vendetta). Notare: ci si muove nell'ambito di interpretazione del codice penale, tenendo conto che quando il legislatore ritiene inopportuno un intervento , può creare una lacuna volontaria nella legge attraverso l'utilizzo di espressioni intenzionalmente vaghe, per operare un rinvio in tal modo al costume, alla pratica e agli usi. In pratica, nel silenzio della legge, si applica una regola emanata da un soggetto privato al quale, per effetto del consenso sociale e con il favore dell'ordinamento, si attribuisce carattere normativo. In questo caso la funzione di colmare i vuoti normativi è affidata all'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche(ASSM), organismo costituito dalla corporazione medica. Tale Accademia si occupa, infatti, oltre che dell'esercizio della medicina, anche delle materie che riguardano la bioetica. Agisce emanando delle direttive che vengono considerate come delle “lois supplettives”.....disposizioni che autorizzano e regolamentano l'astensione o l'interruzione dei trattamenti di eutanasia e riconoscono il valore giuridico del living will redatto dai pazienti. Introducono una procedimentalizzazione nel seguire il percorso che porterà all'eutanasia.(intesa come la procedura che rende lecito un comportamento che altrimenti non sarebbe tale; il suo rispetto consente la disapplicazione della norma penale)...il fine è quello di ricondurre comportamenti ed eventi all'interno di una tipologia di atti, ovvero ad una tipizzazione di essi, in modo che siano rigidamente valutati gli effetti dell'azione posti in relazione alle cause che l'hanno determinata(in Italia ne è un esempio la legge in merito all'aborto: il rispetto delle procedure escludono la punibilità dell'atto abortivo). L'eutanasia in Svizzera........EXIT e DIGNITAS Questa grande apertura all'eutanasia, fatta dal codice penale, ha contribuito a fare sorgere strutture private che offrono proprio tale servizio di assistenza al suicidio. Pur ricevendo un compenso per le proprie attività, lo statuto di queste organizzazioni stabilisce espressamente che esse non sono a scopo di lucro..per il suicidio assistito e le formalità di sepoltura dignitas chiede un importo di circa 10.000franchi da versare in anticipo. Tutti, non solo i cittadini!, posono rivolgersi a tali organizzazioni e , dietro corrispettivo di un pagamento minimo, viene loro fornito uno speciale cocktail di medicinali(pentobarbitale sodico) che cagiona la morte immediata e senza sofferenza. Così si rispetta la norma penale: essendo il servizio affidato a terzi(in virtù dell'autonomia privata e del forte personalismo), viene garantita la mancanza dei motivi egoistici in coloro che forniscono il cocktail letale. Exit e Dignitas sono operative solo in alcuni Cantoni, e le critiche rivolte risiedono nel fatto che a volte il paziente non viene sottoposto ad un accurato esame medico, non beneficia di un sostegno psicologico e non è necessaria una malattia terminale in corso per accedere ai medicinali. Sarà il paziente ad assumere, con le proprie forze, ed essere responsabile del suo atto.

Un'ulteriore passo in avanti potrebbe/dovrebbe essere quello di adottare una legge che controlli l'attività di queste associazioni. Le leggi sull'eutanasia come provvedimenti monitorizzati in merito alla monitorizzazione del fenomeno, il ruolo centrale assegnato dall'ASSM non esime lo Stato dall'occuparsi del problema ed esso lo fa utilizzando strumenti comuni a tutti gli ordinamenti quando si rapportano alle materie bioetiche: i casi concreti vengono scrupolosamente monitorati e l'ordinamento apre un osservatorio che consenta non solo la raccolta dei dati, ma anche il loro esame, per verificare se in qualche modo il fenomeno è sottocontrollo, non produca un eccessivo allarme sociale, non incida su ordine pubblico e principio di legalità e non vi sia necessità di intervento. Esaminando legislazione e il modus operandi dei diversi ordinamenti richiamiamol'attenzione su una progressiva contaminazione dei modelli che, per effetto di globalizzazione e circolarità del diritto, tendono ad ampliare la sfera di azione della magistratura(ordinamenti civil law) e rafforzare ruolo del legislatore(ordinamenti common law). La circolarità del diritto Le acquisizioni dei legislatori dei vari ordinamenti e la giusrisprudenza che affrontano questi problemi concorrono quindi alla diffusione delle elaborazioni concettuali tradotte in norme giuridiche, in modo tale che il dibattito non ricomincia da capo, ma tiene conto di quanto avviene a livello globale...il dibattito sulle metodiche di regolamentazione giuridica si sviluppa parallelamente in diversi ordinamenti....un po' come fosse un grande forum globale, dove ogni opinione,eleborazione, acquisizione incide sul dibattito generale ed entra a far parte di una strumentazione possibile, attraverso al quale si possono affrontare e risolvere i problemi. In queste condizioni il biodiritto svolge nelle società contemporanee a forte impronta multiculturale un ruolo fondamentale...evidenzia come vi sia necessità di uno stato ldi derivazione liberale in grado di rispettare le diversità presenti sul territorio, e dimostra come propendere per uno stato etico significa andare contro la storia e l'evoluzione delle società in occidente! Dato di fatto irreversibile che le frontiere sono divenute incapaci di fermare il flusso continuo di spostamenti e conseguenzialmente di abitudini, credenze, appartenenze culturali....il mercato, ormai globale, tende a unificare stili e abitudini di vita...gli ordinamenti cercano(devono cercare) di fornire risposte elaborate nell'ambito di un dibattito globale, in modo da rendere tendenzialmente compatibili le soluzioni adottate, indipendentemente dalla localizzazione spaziale. La circolarità del diritto tiene dunque conto delle esperienze, del dibattito sociale, etico, politico, giuridico maturati nei vari contesti sociali che si sono trovati a regolamentare la stessa fattispecie e ad adattarla in un'ottica di comparazione e non di imposizione......si ha circolarità ORIZZONTALE se si vuole indicare il passaggio di esperienze normative e di diritto positivo che possono fungere da termine di raffronto x arricchire e a volte facilitare lo scambio delle esperienze giuridiche tra più stati, accumunati da una tradizione di diritto positivo.......VERTICALE si intende il passaggio di esperienze tra stati collocati su livelli di sviluppo e in aree culturali e giuridiche differenti. Ma la globalizzazione e il multiculturalismo, oltre a questa circolarità dall'alto al basso, la consento anche dal basso all'alto permettendo, ad esempio, anche alle popolazioni non occidentali di portare in Europa i loro diritti e le loro tradizioni e di chiedere e ottenere una tutela giuridica di esse. La circolarità delle esperienze sedimenta valori e incide sul catalogo dei diritti condivisi che prendono il posto che fu del diritto naturale...si tratta di un diritto nato dalla contrattazione, dall'ascolto delle pluralità delle voci, che proprio in questo trova le radici della sua forza. Legislazione svizzera e giurisprudenza della CEDU. La legge al suicidio assistito i problemi connessi alla regolamentazione dell'eutanasia in Svizzera non si sottraggono al sindacato della CEDU.

  1. Caso PRETTY Vs INGHITERRA Riguarda il ricorso di una malata terminale di SLA che, nel pieno possesso della sua capacità di intendere e di volere, rivendicava il diritto di essere aiutata dal marito a porre termine alla propria vita in quanto impossibilitata a farlo per mano propria, chiedendo garanzia che egli non venisse penalmente perseguito dalla legge inglese. Qui si pretende quasi che uno stato dia la sua approvazione a comportamenti volti a porre fine ad una vita umana..si tratta di un dovere che non può essere fatto derivare dagli articoli della Convenzione dei diritti dell'uomo!La Corte di Strasburgo afferma che l'art. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali protegge il diritto alla vita, senza il quale il godimento di ciascuno degli altri diritti o libertà contenuto nella Convenzione diventa inutile, precisando che tale disposizione, per un verso, non può, senza che ne venga distorta la lettera, essere interpretata nel senso che essa attribuisca il diritto diametralmente opposto, cioè un diritto di morire, né, per l'altro verso, può creare un diritto di autodeterminazione nel senso di attribuire a un individuo la facoltà di scegliere la morte piuttosto che la vita. Siffatto principio – che il Collegio condivide pienamente e fa proprio – è utilizzato dalla Corte di Strasburgo non già per negare l'ammissibilità del rifiuto di cure da parte dell'interessato, ma per giudicare non lesivo del diritto alla vita il divieto penalmente sanzionato di suicidio assistito previsto dalla legislazione nazionale inglese ed il rifiuto, da parte del Director of Public Prosecutions, di garantire l'immunità dalle conseguenze penali al marito di una donna paralizzata e affetta da malattia degenerativa e incurabile, desiderosa di morire, nel caso in cui quest'ultimo le presti aiuto nel commettere suicidio...(tale sentenza sarà richiamata anche nella disciplina del caso Englaro in Italia)

persone anziane o comunque di soggetti incapaci di intendere e di volere. La previsione di tale figura ha ragioni di natura garantistica: ha lo scopo di fare rispettare e assicurare la corretta esecuzione della volontà del rappresentato. In caso di precedente redazione di living will, avrà cura i farne rispettare le disposizioni. In caso di contrasto tra questo e le dichiarazioni del rappresentante, prevarrà sempre il living will se non si dimostri compiutamente che il paziente ha cambiato idea prima della sopraggiunta incapacità. Ad oggi tale istituto è messo in discussione dal fatto che la volontà del rappresentante costituisce un elemento di maggior certezza rispetto alla volontà remota del soggetto, magari espressa antecedentemente alla nomina del rappresentante terapeutico.

  1. RAPPRESENTANTE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO nominato quando, in caso d ricovero presso strutture ospedaliere o di cura, il paziente sia dichiarato non autonomo e/o incapace di amministrare il proprio patrimonio. In nessun caso dovrà far parte della struttura di ricovero, dovendo esserne completamente esterno al fine di evitare intollerabili favoritismi allo stesso istituto.
  2. RAPPRESENTANTE LEGALE espessamente prevista dal cc, figura dotata di un mandato finalizzato a tutelare gli interessi complessivi del malato, soprattuto a fronte dell'emergere di intenti egoistici da parte dei soggetti terzi interessati al decorso della sua malattia. In tal modo la normazione del fenomeno eutanasico viene attuata con strumenti forse inconsueti e non tradizionali,am certo puntuale ed efficace. Il diritto è anche e comunque uno strumento attraverso il quale mediare tra interessi divergenti e l'intransigenza sul piano dei principi, cedere sui principi è impossibile per una confessione religiosa quando vengono intaccati i valori fondamentali, ma forse, anche in questo caso, si potrebbe ricorrere ad una strategia di riduzione del danno per evitarne uno maggiore. La regolamentazione svizzera è puntigliosa, consente l'accesso solo a determinate condizioni e a patto di utilizzare procedure certe e definite. Questa scelta risponde alla prevalente opinione nella Confederazione che i comitati etici devono riunire competenze soprattutto in campo medico e paramedico in modo da consentire ai membri di mettere le loro conoscenze al servizio di coloro che si rivolgono ad essi. Nell'ottica di una confessione come quella cattolica una presenza rilevante e istituzionale nei comitati etici di prorpi membri diviene strumento essenziale per continuare a contrastare l'approvazione di una legge che in qualche modo permetta, in casi sia pure limitati e ben individuati e ben individuati, la liceità del ricorso all'eutanasia. L'affidamento delle decisioni alla totale autonomia del singolo, l'informalità della regolamentazione, la sua frammentazione a causa delle competenze cantontali in materia, l'uso dell'autodisciplina per regolamentare l materia, la ripetuta utilizzazione di procuratori e il motlipicarsi specialistico di queste figure sono tutte strategie che hanno l'effetto di rendere estremamente problematica la capacità della chiesa cattolica o qualunque altra confessione di incidere sui comportamenti collettivi! IL PLURALISMO RELIGIOSO COME ANTIDOTO ALLO STATO ETICO. Il DDL CALABRO' Atti quali idratazione e alimentazione artificiale non possono essere subordinate alla volontà del paziente. Non sono considerate terapie, ma forme di sostegno alla vita e non possono essere oggetto di dichiarazioni anticipate. L'evoluzione della giurisprudenza relativa al rifiuto ai trattamenti sanitari da parte del paziente e della possibilità di nomina da parte di quest'ultimo di un amm di sostegno che lo rappresenti laddove sopravvenga uno stato di incoscienza o comunque capacità di esprimere ai medici la volontà di interrompere un trattamento sanitario esclusivamente volto a rallentare il percorso biologico di fine vita, già ben si manifesta nei cosiddetti “casi Modena”, tre decreti susseguitesi a poca distanza tra loro (due nel 2008 e uno nel 2009)che testimoniano la progressiva elaborazione ad opera della magistratura dell'istituto dell'amministratore di sostegno prospettato in dottina ma che presentava poche applicazioni a casi concreti.
  • il primo decreto riguarda la possibilità di nominare, in nome e per conto di un beneficiario consenziente, un amm di sostegno al quale venga attribuita l'autorità di negare eventuali e futuri trattamenti terapeutici, conformemente a quanto espresso dal paziente nel pieno possesso dele sue capacità. CASO:signora 70enne affetta da SLA con grave insufficienza respiratoria in ventilazione meccanica non invasiva continua. Tale malattia non determina alcun deficit cognitivo, e la signora richiede più volte ed in presenza di familiari come testimoni, di non essere sottoposta ad alcun trattamento salvavita, data oltrettutto l'irreversibilità delle sue condizioni e la progressione del morbo..in particolare si richiede di non sottoporla a tracheotomia in caso di peggioramento. L'esistenza del rischio che le condizioni cliniche possano porre la signora nel incapacità di poter ribadire la propria autodeterminazione al rifiuto della trac ha fatto sorgere la necessità di nomina dell'amministratore di sostegno. Amministratore come strumento per dare forza vincolante alle sue volontà. Giudice Tutelare accoglie e dà efficacia alla richiesta della signora.
  • Secondo decreto, emanato dal medesimo GT, non differisce molto dal primo, ma si arricchisce risentendo della

logica della Suprema Corte e della Corte Costituzionale....la portata innovativa risiede nella previsione di un amministratore nominato ora, ma per vicende eventuali e future, come un rafforzativo di quanto espresso in una scrittura privata autenticata e depositata presso un notaio. CASO: accoglimento della richiesta di un uomo, in buone condizioni di salute, di nominare la moglie o, nell'eventualità essa stessa non si trovasse in condizioni di accettare l'incarico, la figlia, come amministratore di sostegno. Non vi è un quadro clinico disperato ed imminente, ma l'amm svolgerebbe solo la funzione di garante della volontà già espressa in un DAT. Il GT afferma che in caso di sopravvenuta incapacità vi deve essere rispetto dell'autodetrminazione del soggetto, laddove questi abbia lasciato specifiche disposizioni di volontà volte ad escludere trattamenti salvifici artificiali che lo mantengano in vita in stato vegetativo. Così operando il giudice riconosce la validità del testamento biologico e individua l'amministratore come solo soggetto legittimato a portare alla cognizione del Giudice Tutelare le mutate volizioni dell'interessato......è evidente che tale modus operandi conferisce una maggiore e indiscutibile attualità all'agire dell'amministratore, privando di consistenza molti dei rilievi sulla necessità che la volontà del malato sia valida e attuale. Il paziente richiedeva anche l'obbligo per i sanitari di fare ricorso alle cure palliative più efficaci, anche se ciò anticipasse la fine della vita, per lenire le sofferenze....questa seconda richiesta non fu accolta, poiché demanderebbe agli operatori sanitari l'illecito potere di forzare la naturale evoluzione del percorso biologico configurando una previsione eutanasica.

  • Terzo decreto dispone obbligo di nomina a tempo indeterminato di un amministratore di sostegno avente il potere-dovere, in nome e per conto del beneficiario quando varchi la soglia, prevedibile a breve, della perdita della capacità di intendere e di volere, di negare l'autorizzazione ai sanitari di procedere a praticare terapie di sopravvivenza e, specificamente la ventilazione, l'alimentazione, l'idratazione forzata e trasfusioni di sangue. CASO: signore 86enne perfettamente cosciente e presente che rifiuta il ricovero ospedaliero e qualsivoglia terapia di sopravvivenza artificiale attuata con strumenti meccanici...il magistrato, dopo un colloquio con il soggetto che è nella piena capacità di intendere e di volere ma non ha redatto un testamento, ha rilevato che egli non ha deciso di conferire alcuna delega a nessuno nemmeno in caso di emergenza per la gestione del suo futuro biologico e patrimoniale. Questa particolare situazione porta al ricorso al GT che verifichi la situazione di fatto e raccolga le univoche volontà del beneficiario, e si sottolinea come in questo caso l'incarico dell'amministratore di sostegno non risulti essere necessario, perchè il soggetto è perfettamente in grado di autodeterminarsi nelle sue scelte....eppure in questo caso l'ordinamento deve garantire la tutela massima del soggetto. La connessione tra amministrazione di sostegno e pratiche di fine vita evidenziano la volontà della magistratura di dare delle risposte alle domande dei cittadini che chiedano venga soddisfatto il proprio dirito all'autodeterminazione come garantito dalla Costituzione! Tale intervento di supplenza trova giustificazione nel momento in cui il prcesso legislativo ha tempi lunghissimi e impossibili da conciliare con le esigenze dei malati.....così risulta naturale l'intervento del giudiziario per garantire tutela a situazioni emerse nella prassi. Tutela del malato in caso di sopravvenuta incapacità di intendere e di volere. Il Decreto del Tribunale di Treviso. Su queste tematiche interviene da ultimo il Tribunale di treviso con due decreti del GT Di Tullio, riguardanti il caso di una signora testimone di Geova affetta da sclerosi multipla ecc..che aveva già manifestato in un DAT il rifiuto a trasfusioni e al prolungamento della vita con i cosiddetti trattamenti salvavita in caso i medici avessero rilevato che la sua situazione era senza speranza, designando il marito come amministratore di sostegno e incaricandolo di far valere la propria volontà nel caso divenisse capace di esprimere la propria volontà a causa del peggioramento della sua malattia. Data la sua patologia non aveva potuto sottoscrivere il documento, tuttavia le testimonianze dei parenti, presenti alla redazione dell'atto e sentiti in udienza testimoniano quanto in esso riportato, e quindi non vi è alcun dubbio da parte del GT circa l'attualità e l'autenticità della volontà della beneficiaria, al quale risulta perfettamente consapevole della sua patologia e degli effetti e sviluppi, oltre a tener conto di proprie motivazioni religiose. Il magistrato ha motivato il provvedimento basandosi sul codice deontologico dei medici e sui principi, accolti anche della Cassazione, secondo cui il consenso del paziente rappresenta un presupposto indispensabile per qualsiasi intervento medico.....è d a r i t e n e r e c h e l a n o m i n a d e l l ’ a m m i n i s t r a t o r e d i s o s t e g n o , c h e esprima la volontà del beneficiario in vece di quest’ultimo, sia lo strumento processuale atto ad assicurare il rispetto delle scelte individuali riguardanti la salute e la fine della propria vita!!! il decreto ha suscitato ampio dibattito, soprattutto in ragione del fatto che le disposizioni in esso contenute sono antitetiche all'orientamento etico attuale del Parlamento italiano. Risposta dell'associazionismo laico in merito ala raccolta delle DAT bisogna porsi in un'ottica di collaborazione: non si può rimanere indifferenti alle richieste di creazione di registri adibiti a tale raccolta, e ciò non significa riconoscere il diritto all'eutanasia ma si tratta di mera custodia da parte dll'amm comunale di una manifestazione di volontà. Le DAT possono essere quindi trasmesse ai registri comunali da un notaio che si è occupato della redazione dlel'atto oppure direttamente raccolte presso il funzionario comunale competente(esercita funzione di mera gestione e non entra nel merito!). Tuttavia il quadro rimane pur sempre caratterizzato da un indirizzo etico ben definito dall'attuale classe politica volto alla cieca limitazione erga omnes dell'autodeterminazione terapeutica, contraddicendo il cntenuto del Codice di