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Riassunto Ecclesiastico
Tipologia: Sintesi del corso
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morte (per esempio sostanze tossiche)
effetto secondario, la diminuzione dei tempi di vita
sopravvivenza dell'individuo
Nei paesi del nord europa, dove maggiore è stato lo sviluppo delle forze produttive e più equa la distribuzione del reddito a livello sociale e quindi dello stato sociale, sis sviluppa con forza un dibattito sull'accanimento terapeutico teso a limitare il potere dei medici. Primo risultato legislativo fu l'acquisto di efficacia giuridica del living will (dichiarazione anticipata di trattamento), con il risultato di porre un argine all'accanimento terapeutico su persone divenute capaci di intendere e di volere...comunque si cerca di contrastare la medicalizzazione della vita. In questo modo di fatto si legalizza l'eutanasia passiva e quella indiretta, ma non quella su richiesta e nemmeno l'aiuto al suicidio. La legge del '92 sull'esercizio dell'attività medica disciplina i trattamenti sanitari e limita i poteri del medico vietandogli di disporre trattamenti sanitari contro la volontà del paziente...a tutti è concessa la facoltà di redigere un testamento di vita, e il Ministro della sanità emanerà delle disposizioni più precise sulla redazione, la formulazione,la registrazione e la revoca. Ancora oggi in Danimarca l'eutanasia è limitata a quella passiva e indiretta e concerne i malati terminali la cui morte è inevitabile: solo per questi ultimi le disposizioni del testamento di vita hanno effetto obbligante nei confronti del personale curante....da notare che i medici danesi rimangono nella grande maggioranza contrari all'eutanasia! Le norme penali che sanzionano l'omicidio a richiesta e l'aiuto al suicidio rimangono inalterate e in vigore, ma viene prevista una clausola di non punibilità per coloro-soprattutto medici- che hanno agito <<sotto l'influenza di una forte emozione>>
Già negli anni '80 il quadro normativo relativo all'omicidio del consenziente e l'aiuto al suicidio non era dissimile da quello danese. Clamorosa sentenza sul caso Postma van Boven che condanna ad una pena estremamente mite una dottoressa che si era rifiutata di praticare inutili cure alla propria madre malata terminale, segna l'inizio del dibattito a livello anche istituzionale....d'altra parte la discussione ed il confronto istituzionalizzato sono caratteristiche di un sistema consociativo qual'è quello olandese che, prima di prevenire a scelte definitive su materie importanti, ritiene opportuno un dibattito tra i diversi portatori di interesse coinvolti, al fine di costruire il più largo consenso sociale possibile sul contenuto della norma. Le parti hanno consapevolezza che la pratica dell'eutanasia sia molto diffusa e quindi, piuttosto che ignorare il fenomeno, si preferisce affrontarlo pragmaticamente onde evitare abusi.... Così mentre la società olandese discuteva(si distingue tra concetto di morte e di fine della vita, intendendo con ciò sottolineare che la vita può giungere alla fine quando la sua qualità non è tale da meritare la scelta di vita), un ruolo importante per la soluzione dei casi veniva affidato alla giurisprudenza: gradualmente ma con determinazione, elabora alcuni criteri che guidano le decisioni delle Corti ed orientano il comportamento di medici e pazienti. Il paziente deve essere malato terminale, afflitto da dolore intollerabile fisico o mentale, deve aver fatto richiesta di eutanasia; la persona che pone in essere le procedure deve essere medico e la morte del paziente deve essere imminente. Nel 1993 la legge interviene e definisce i principi elaborati dalla giurisprudenza, stabilendo che si tratti di una situazione medica disperata, che non vi siano altre soluzioni, che la domanda eutanasica sia frutto di una scelta libera e cosciente del malato,che la famiglia di questo ne sia informata come pure il personale medico, ed è reso necessario il parere di un altro medico che confermi il fondamento di tale richiesta....prevede la compilazione di un questionario Tale procedimentalizzazione delle pratiche eutanasiche determina un comportamento più uniforme di medici e pazienti, fa emergere dalla clandestinità una pratica largamente seguita dai medici su richiesta del malato e dei suoi congiunti. Obiettivi:
in quanto rivelano al malato il percorso e l'evoluzione della patologia. Questionario previsto nel '93 sostituito in parte dal Regolamento: si presenta sotto la forma di questionario contenente una ventina di punti, che permette di verificare se il medico ha rispettato i criteri previsti per la procedimentalizzazione suscettibili di giustificare la sua non punibilità...dal '98 vengono costituite 5 Commissioni di controllo regionale che dovranno esaminare la documentazione(ne fanno parte un medico, un giurista e uno specialista di questioni etiche). Differenza con il '93,quandola verifica delle condizioni avveniva accertata al momento della compilazione del modulo da parte del medico, mentre ora si sposta ad una fase successiva: in sostanza la Commissione verifica che il medico abbia rispettato i criteri procedurali(se paziente ha formulato liberamente domanda eutanasica, se medico ha agito con rigore, se le sofferenze fossero insopportabili ecc...vedi sopra) dettagliatamente previsti nella regolamentazione, e redige un rapporto che viene inviato all'ispettore regionale della sanità, che può portare la questione davanti al consiglio dell'ordine dei medici. LEGGE DEL 2001:conclude il percorso iniziato! Considera l'eutanasia non come reato e ne abbassa i limiti di età per farne ricorso. In Olanda ancora oggi, anche se significativamente emendati, rimangono in vigore gli art. sull'omicidio su richiesta e aiuto al suicidio, seppur nella premessa alla legge si dichiari <<che sarebbe desiderabile includere nel codice penale una causa di non punibilità per il medico in questi casi.....a questo scopo promulghiamo una legge contenente la procedura di avviso e controllo>>, ed inoltre preannuncia ulteiori interventi per disciplinare il caso dell'eutanasia del non consenziente, incapace di intendere e di volere per il momento regolata dal questionario del '93. ALCUNE CONSIDERAZIONI l legislatore olandese, posto di fronte a grandi problematiche etiche, non ricorre ad una costruzione teorica generale che possa suffragare le sue scelte, ma supera nei fatti il problema, sulla base di una regolamentazione empirica, costruita ricorrendo ad interventi graduali che realizzino un compromesso tra diverse parti ideali e politiche. L'eutanasia non solo non è un reato e non è punibile se praticata a certe condizioni, ma le modalità con le quali si verifica l'intervento medico fanno sì che non si possa parlare di comportamento criminoso. Inoltre altro elemento è costituito dal fatto che si gestiscono mediante il diritto amministrativo aspetti e comportamenti tipici del diritto penale, il linea con l'indirizzo moderno. Ciò che più colpisce è l'utilizzo del metodo consociativo x la costruzione dl diritto penale, in relazione al bene della vita che viene definito e tutelato dal contratto sociale.
Dibattito ruota attorno alla proposta di legge del '98. i proponenti pongono l'attenzione al caso dei pazienti incoscienti,ove probabilmente vi sono più abusi: vi è la necessità di organizzare un sistema di dichiarazione anticipata, di poter individuare un mandatario che sostituirà il paziente nel rapporto con il medico, ai fini di dar corso alla volontà del malato, di registrazione e comunicazione delle disposizioni di volontà, con meccanismi analoghi a quelli utilizzati nella donazione degli organi. Tale proposta si preoccupa con grande scrupolo di assicurare la medico l'obiezione di coscienza, di fissare l'obbligo alla redazione di una relazione accompagnata dalla documentazione, in modo da poterne valutare il comportamento. PLURALISMO ETICO COME PRINCIPIO FONDAMENTALE E SOVRANITA' DELL'UOMO SULLA SUA VITA Adottare un'etica di Stato non avrebbe senso e sarebbe contrario al patto di convivenza stipulato dalle diverse componenti della società, considerando la reatà composita del Belgio. Pe questo motivo si è individuato un minimo comun denominatore-la necessità di porre un limite alle cure palliative in nome dei diritti del malato-per intervenie con una legge che raccogliesse la minor opposizione possibile. Per ciò che attiene gli obblighi dei medici, in relazione alle richieste die pazienti terminali, queste sono del tutto simili a quelle previste dalla legge olandese. Particolare attenzione è posta invece al testamento di vita, del quale viene definita la forma e l'efficacia, anche in relazione ai poteri del mandatario incaricato di far eseguire la volontà del paziente. La proposta si preoccupa poi di affermare che relativamente ai contratti-in particolare quelli di assicurazione- il decesso è da considerarsi come avvenuto per cause naturali. Applicazione della legge sospesa nel caso in cui la paziente è incinta di un figlio vivo. 2° proposta legge: strutturata come quella precedente, medico deve seguire procedure fissate per dar corso all'atto eutanasico, avendo cura che la domanda venga formulata per iscritto da persona cosciente. Successivamente un altro medico deve verificarne la richiesta(addirittura 2 se la morte non è prevista in un arco di tempo breve), l'equipe curante deve essere sentita.........ecc La legge regola puntigliosamente le modalità di rilascio della dichiarazione anticipata contenente il testamento di vita, e ne fissa la validità a 5 anni. Elemento caratterizzante della legge sono i criteri di composizione della commissione federale di controllo e valutazione alla quale il medico che procede all'eutanasia deve trasmettere il proprio rapporto entro 7 giorni dalla morte del paziente. Tale commissione è composta da 18 membri(6 designati x l'esperienza e conoscenza in materia, 8 medici, 4 provengono da ambienti vicini alle problematiche attinenti alle malattie incurabili. Incompatibilità tra appartenenza alla commissione e quella ad assemblee legislative o organi esecutivi a diversi livelli. Delibera in presenza dei 2/3 e si dà un proprio regolamento. Il parlamento monitora periodicamente la situazione. SPECIFICITA' LEGGE BELGA:la scelta del legislatore belga non è pragmatica come quella olandese, ma ideologica, cioè si avvicina ad una visione del diritto alla vita come diritto soggettivo propria della common law; proprio perchè frutto di un compromesso relativo che non vuole mortificare le posizioni di coloro che si oppongono ai contenuti del
che il malato avesse preso in considerazione tutte le possibilità offerte delle cure palliative;vi erano numerose clausole di garanzia atte ad assicurare il pieno rispetto della volontà del malato e la presenza delle condizioni necessarie x accedere a tali pratiche. I medici che si conformavano alle prescrizioni di legge non non subivano alcuna conseguenza sul piano giudiziario ed erano esenti dalle possibili sanzioni disciplinari erogabili dall'ordine dei medici. I pazienti dovevano:
Si trattava pur sempre di AMMISSIBILITA' CONDIZIONATAall'eutanasia, poiché il paziente doveva versare in condizioni di salute tali da compromettere la dignità. Alcuni sostengono che la legge australiana del '96 fosse la più liberale, ma non si può concordare, se non per la parte relativa alla possibilità di accesso da parte di stranieri.....per esempiola legge olandese prevede l'aiuto al suicidio anche per coloro che non sono autonomi, che non sono malati terminali e tuttavia non sono in condizione di vivere una vita dingitosa quella belga è stata addirittura adottata nel rispetto del pluralismo etico e dell'autonomia degli individui nel rispondere alle domande sul fine della vita; inoltre considera l'eutanasia come diritto soggettivo abbattendo la sopradetta differenza tra civil law e common law.
LEGGE REGIONALE del 2009 in materia di Norme per la valorizzazione e promozione dell'amministrazione di sostegno segna l'intervento della regione Emilia Romagna in un settore eticamente sensibile come quello dell'assistenza sanitaria ai malati terminali e nelle pratiche di fine vita in quel momento in cui viene spesos meno l'autonomia decisionale degli individui coinvolti. Come attua questo intervento?? Ampliando progressivamente le proprie competenze ed emanando norme su aspetti particolari del problema generale, in tal modo integrando, ma non sostituendo, la potestà legislativa dello Stato!! n questo caso al regione risulta essere facilitata perchè sia la sanità che i servizi sociali sono materie di sua specifica competenza, e quindi attua provvedimenti parziali ben lontani dal sostituirsi ai provvedimenti provenienti dall'attività del parlamento nazionale(in un certo qual modo vogliono tuttavia condizionarlo nei contenuti e nelle scelte). Il vantaggio di questo modo di procedere è quello di consentire un operato celere, a differenza del piano nazionale, per il quale le opposizioni tra gli schieramenti ritardano, quando non impediscono, interventi in materie sule quali si registra un forte scontro ideologico, frutto del riferimento a sistemi di valori diversi. La regione Emilia Romagna si impegna a garantire e promuovere il ricorso all'amministrazione di sostegno in materia sanitaria mediante una concreta attuazione di questo istituto sull'intero territorio regionale: questa figura professionale diviene garante dei diritti e strumento di attuazione del volere dell'assistito!! Tute le parti sociali coinvolte, siano esse pubbliche o private, si impegnano nella formazione e nell'aggiornamento di tali figure professionali e nella pubblicizzazione del loro ruolo, mettendo a disposizione servizi ed iniziative che possano offrire la più alta diffusione della presenza di questa figura nelle strutture sanitarie e sul territorio. Si prevede inoltre la possibilità di creare registri provinciali contenenti i nominativi di quanti vogliano assumere tale incarico. La Giunta si riserva comunque la possibilità di definire essa stessa i criteri di scelta del candidato. Le funzioni di coordinamento e monitoraggio dei diversi enti e soggetti privati nei quali gli amministratori di sostegno svolgono la loro attività vengono realizzati dalla Regione, a tal fine la Giunta, entro 18 mesi dall'emanazione della legge, dovrà definire le caratteristiche non solo dell'amministratore, am anche le aree di intervento alle quali può essere addetto(anziani,minori, malati ecc..)....deve definire inoltre le caratteristiche di tutti coloro che se ne vorranno avvalere. Una volta che la giunta avrà comunicato tali criteri alla Commissione assembleare, sarà compito di quest'ultima informare i soggetti privati impegnati nel sociale ed i cittadini delle procedure da mettere in atto per dare concreta operatività a questa figura. GLI ALTRI INTERVENTI A LIVELLO REGIONALE
diritto all vita e alla libertà personale possano contenere al loro interno anche il diritto alla morte, posto che il diritto all'autodeterminazione viene riconosciuto dal Tribunale Federale come dirito non scritto e deriva dalla garanzia costituzionale della libertà personale. Pur non parlando di eutanasia nella costituzione, l'ordinamento si fa carico dei diritti della persona al punto di adottare una legislazione nel nettaglio nella stessa costituzione su materie quali fecondazione assistita e ingegneria genetica, che tradizionalmente non trovano spazio all'interno di una carta costituzionale! Peculiarità del modello sanitario svizzero Garantita a tutti i cittadini e residenti un diritto minimo alla salute fornendo i servizi basilari. Lo stato obbliga a contrarre un'assicurazione integrativa, preoccupandosi che tutti possano accedervi..imponendo alle compagnie assicurative un tariffario concordato. Lo stato in materia di salute provvede a emanare norme generale di garanzia e tutela, tuttavia essendo la svizzera uno stato federale, è demandata alla legislazione cantonale la concreta attuazione delle norme nonché la loro integrazione...così ogni Cantone, a seconda degli orientamenti politici, religiosi, sociali predominanti, provvede a interpretare le norme generali in maniera più o meno restrittiva, facendo sì che vi siano Cantoni più liberali di altri....è stata rilevata ad oggi una sorte di migrazione delle persone che vogliono sottoporsi ai trattamenti eutanasici verso i cantoni di Zurigo, Ginevra...ritenuti più permissivi. Il ricorso alle “lois suppletives” e la procedimentalizzazione Dunque a livello federale non esiste una legislazione che sanciscai in modo esplicito il diritto del malato a disporre in ordine alla fine della propria vita. Vi sono però norme penali che vietano l'aiuto al suicidio, se dettato da motivi egoistici! Sulla base di questa norma vengono sanzionati tutti quei comportamenti che possono influenzare la capacità di intendere e di volere e la libertà di decisione del suicida. Non viene invece sanzionato da norme penali il suicidio quando questo ha come presupposto irrinunciabile e imprescindibile il principio dell'autodeterminazione,del lucido e consapevole consenso all'evento da parte di colui che vuole porre termine alla sua vita...per questo motivo sono esclusi a priori dall'applicabilità della norma tutti quei casi di persone che , perchè in stato confusionale/incapaci di intendere e di volere/ a causa di una malattia/minorenni mostrano il desiderio di togliersi la vita facendosi aiutare da una terza persona. Il concetto di AIUTO è equiparato a COMPLICITA': può consistere non solo nel mettere a disposizione un mezzo letale, ma anche semplicemente un mero sostegno psicologico. Istigazione e aiuto quindi esclusi dalla perseguibilità penale laddove si accerti che l'agente non miri a perseguire vantaggi personali, sia di natura materiale(es eredità9 sia di natura ideale o affettiva(es odio o vendetta). Notare: ci si muove nell'ambito di interpretazione del codice penale, tenendo conto che quando il legislatore ritiene inopportuno un intervento , può creare una lacuna volontaria nella legge attraverso l'utilizzo di espressioni intenzionalmente vaghe, per operare un rinvio in tal modo al costume, alla pratica e agli usi. In pratica, nel silenzio della legge, si applica una regola emanata da un soggetto privato al quale, per effetto del consenso sociale e con il favore dell'ordinamento, si attribuisce carattere normativo. In questo caso la funzione di colmare i vuoti normativi è affidata all'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche(ASSM), organismo costituito dalla corporazione medica. Tale Accademia si occupa, infatti, oltre che dell'esercizio della medicina, anche delle materie che riguardano la bioetica. Agisce emanando delle direttive che vengono considerate come delle “lois supplettives”.....disposizioni che autorizzano e regolamentano l'astensione o l'interruzione dei trattamenti di eutanasia e riconoscono il valore giuridico del living will redatto dai pazienti. Introducono una procedimentalizzazione nel seguire il percorso che porterà all'eutanasia.(intesa come la procedura che rende lecito un comportamento che altrimenti non sarebbe tale; il suo rispetto consente la disapplicazione della norma penale)...il fine è quello di ricondurre comportamenti ed eventi all'interno di una tipologia di atti, ovvero ad una tipizzazione di essi, in modo che siano rigidamente valutati gli effetti dell'azione posti in relazione alle cause che l'hanno determinata(in Italia ne è un esempio la legge in merito all'aborto: il rispetto delle procedure escludono la punibilità dell'atto abortivo). L'eutanasia in Svizzera........EXIT e DIGNITAS Questa grande apertura all'eutanasia, fatta dal codice penale, ha contribuito a fare sorgere strutture private che offrono proprio tale servizio di assistenza al suicidio. Pur ricevendo un compenso per le proprie attività, lo statuto di queste organizzazioni stabilisce espressamente che esse non sono a scopo di lucro..per il suicidio assistito e le formalità di sepoltura dignitas chiede un importo di circa 10.000franchi da versare in anticipo. Tutti, non solo i cittadini!, posono rivolgersi a tali organizzazioni e , dietro corrispettivo di un pagamento minimo, viene loro fornito uno speciale cocktail di medicinali(pentobarbitale sodico) che cagiona la morte immediata e senza sofferenza. Così si rispetta la norma penale: essendo il servizio affidato a terzi(in virtù dell'autonomia privata e del forte personalismo), viene garantita la mancanza dei motivi egoistici in coloro che forniscono il cocktail letale. Exit e Dignitas sono operative solo in alcuni Cantoni, e le critiche rivolte risiedono nel fatto che a volte il paziente non viene sottoposto ad un accurato esame medico, non beneficia di un sostegno psicologico e non è necessaria una malattia terminale in corso per accedere ai medicinali. Sarà il paziente ad assumere, con le proprie forze, ed essere responsabile del suo atto.
Un'ulteriore passo in avanti potrebbe/dovrebbe essere quello di adottare una legge che controlli l'attività di queste associazioni. Le leggi sull'eutanasia come provvedimenti monitorizzati in merito alla monitorizzazione del fenomeno, il ruolo centrale assegnato dall'ASSM non esime lo Stato dall'occuparsi del problema ed esso lo fa utilizzando strumenti comuni a tutti gli ordinamenti quando si rapportano alle materie bioetiche: i casi concreti vengono scrupolosamente monitorati e l'ordinamento apre un osservatorio che consenta non solo la raccolta dei dati, ma anche il loro esame, per verificare se in qualche modo il fenomeno è sottocontrollo, non produca un eccessivo allarme sociale, non incida su ordine pubblico e principio di legalità e non vi sia necessità di intervento. Esaminando legislazione e il modus operandi dei diversi ordinamenti richiamiamol'attenzione su una progressiva contaminazione dei modelli che, per effetto di globalizzazione e circolarità del diritto, tendono ad ampliare la sfera di azione della magistratura(ordinamenti civil law) e rafforzare ruolo del legislatore(ordinamenti common law). La circolarità del diritto Le acquisizioni dei legislatori dei vari ordinamenti e la giusrisprudenza che affrontano questi problemi concorrono quindi alla diffusione delle elaborazioni concettuali tradotte in norme giuridiche, in modo tale che il dibattito non ricomincia da capo, ma tiene conto di quanto avviene a livello globale...il dibattito sulle metodiche di regolamentazione giuridica si sviluppa parallelamente in diversi ordinamenti....un po' come fosse un grande forum globale, dove ogni opinione,eleborazione, acquisizione incide sul dibattito generale ed entra a far parte di una strumentazione possibile, attraverso al quale si possono affrontare e risolvere i problemi. In queste condizioni il biodiritto svolge nelle società contemporanee a forte impronta multiculturale un ruolo fondamentale...evidenzia come vi sia necessità di uno stato ldi derivazione liberale in grado di rispettare le diversità presenti sul territorio, e dimostra come propendere per uno stato etico significa andare contro la storia e l'evoluzione delle società in occidente! Dato di fatto irreversibile che le frontiere sono divenute incapaci di fermare il flusso continuo di spostamenti e conseguenzialmente di abitudini, credenze, appartenenze culturali....il mercato, ormai globale, tende a unificare stili e abitudini di vita...gli ordinamenti cercano(devono cercare) di fornire risposte elaborate nell'ambito di un dibattito globale, in modo da rendere tendenzialmente compatibili le soluzioni adottate, indipendentemente dalla localizzazione spaziale. La circolarità del diritto tiene dunque conto delle esperienze, del dibattito sociale, etico, politico, giuridico maturati nei vari contesti sociali che si sono trovati a regolamentare la stessa fattispecie e ad adattarla in un'ottica di comparazione e non di imposizione......si ha circolarità ORIZZONTALE se si vuole indicare il passaggio di esperienze normative e di diritto positivo che possono fungere da termine di raffronto x arricchire e a volte facilitare lo scambio delle esperienze giuridiche tra più stati, accumunati da una tradizione di diritto positivo.......VERTICALE si intende il passaggio di esperienze tra stati collocati su livelli di sviluppo e in aree culturali e giuridiche differenti. Ma la globalizzazione e il multiculturalismo, oltre a questa circolarità dall'alto al basso, la consento anche dal basso all'alto permettendo, ad esempio, anche alle popolazioni non occidentali di portare in Europa i loro diritti e le loro tradizioni e di chiedere e ottenere una tutela giuridica di esse. La circolarità delle esperienze sedimenta valori e incide sul catalogo dei diritti condivisi che prendono il posto che fu del diritto naturale...si tratta di un diritto nato dalla contrattazione, dall'ascolto delle pluralità delle voci, che proprio in questo trova le radici della sua forza. Legislazione svizzera e giurisprudenza della CEDU. La legge al suicidio assistito i problemi connessi alla regolamentazione dell'eutanasia in Svizzera non si sottraggono al sindacato della CEDU.
persone anziane o comunque di soggetti incapaci di intendere e di volere. La previsione di tale figura ha ragioni di natura garantistica: ha lo scopo di fare rispettare e assicurare la corretta esecuzione della volontà del rappresentato. In caso di precedente redazione di living will, avrà cura i farne rispettare le disposizioni. In caso di contrasto tra questo e le dichiarazioni del rappresentante, prevarrà sempre il living will se non si dimostri compiutamente che il paziente ha cambiato idea prima della sopraggiunta incapacità. Ad oggi tale istituto è messo in discussione dal fatto che la volontà del rappresentante costituisce un elemento di maggior certezza rispetto alla volontà remota del soggetto, magari espressa antecedentemente alla nomina del rappresentante terapeutico.
logica della Suprema Corte e della Corte Costituzionale....la portata innovativa risiede nella previsione di un amministratore nominato ora, ma per vicende eventuali e future, come un rafforzativo di quanto espresso in una scrittura privata autenticata e depositata presso un notaio. CASO: accoglimento della richiesta di un uomo, in buone condizioni di salute, di nominare la moglie o, nell'eventualità essa stessa non si trovasse in condizioni di accettare l'incarico, la figlia, come amministratore di sostegno. Non vi è un quadro clinico disperato ed imminente, ma l'amm svolgerebbe solo la funzione di garante della volontà già espressa in un DAT. Il GT afferma che in caso di sopravvenuta incapacità vi deve essere rispetto dell'autodetrminazione del soggetto, laddove questi abbia lasciato specifiche disposizioni di volontà volte ad escludere trattamenti salvifici artificiali che lo mantengano in vita in stato vegetativo. Così operando il giudice riconosce la validità del testamento biologico e individua l'amministratore come solo soggetto legittimato a portare alla cognizione del Giudice Tutelare le mutate volizioni dell'interessato......è evidente che tale modus operandi conferisce una maggiore e indiscutibile attualità all'agire dell'amministratore, privando di consistenza molti dei rilievi sulla necessità che la volontà del malato sia valida e attuale. Il paziente richiedeva anche l'obbligo per i sanitari di fare ricorso alle cure palliative più efficaci, anche se ciò anticipasse la fine della vita, per lenire le sofferenze....questa seconda richiesta non fu accolta, poiché demanderebbe agli operatori sanitari l'illecito potere di forzare la naturale evoluzione del percorso biologico configurando una previsione eutanasica.