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risposte aperte scienza delle finanze
Tipologia: Appunti
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Molti economisti ritengono che solo riducendo il prelievo sulle imposte indirette è possibile realizzare una politica redistributiva della ricchezza. In questa corrente di pensiero, avversa alle imposte indirette, si colloca il teorema di Barone, elaborato nel 1912, che dimostra l’inefficienza economica delle imposte indirette che producono effetti distorsivi dei prezzi dei beni sul mercato. Partendo dalla curve di indifferenza Barone riuscì a dimostrare che un’ imposta sul reddito colloca il soggetto su di una curva di indifferenza inferiore rispetto a quella dove si trovava prima dell’imposta, ma comunque superiore alla curva di indifferenza dove si troverebbe se applicassimo un’imposta di consumo di pari ammontare ad una sul reddito. Da ciò deriva che, a parità di prelievo fiscale, il sacrificio del contribuente è maggiore con un’imposta indiretta rispetto ad una diretta. Se il sacrificio per il contribuente è lo stesso, il fisco avrà un gettito inferiore con l’imposta indiretta rispetto a quella diretta. Indichiamo con AA1 le diverse quantità di due beni (x e y) che è possibile acquistare senza che vi siano imposte. Il punto di maggiore utilità per il contribuente è corrispondente al punto di tangenza fra AA1 e la curva di indifferenza. Introducendo un’imposta sul reddito il soggetto potrà acquistare una minore quantità di beni e le possibili combinazioni saranno espresse da BB1. Il punto di maggiore utilità diventa D corrispondente al punto di tangenza fra BB1 e la curva di indifferenza. Se si introduce un’imposta sul bene y le nuove possibili combinazioni di acquisto saranno CA1. Rimanendo invariato il reddito sarà possibile acquistare la quantità OA1 del bene x ma il prezzo del bene y aumenterà e sarà possibile acquistare solo la quantità OC. Avremo il punto di equilibrio F fra AA1 e BB1; FG che è l’imposta indiretta applicata su y e misurata su x è minore di B1A1 che è il gettito dell’imposta sul reddito. Ne consegue che l’imposta sul reddito è neutrale perché non distorce le scelte dei consumatori e assicura un maggior livello di soddisfazione del contribuente. Per contro si deve osservare che nel rapporto fra attività lavorativa e tempo libero un aumento delle imposte dirette può determinare la sostituzione del lavoro con il tempo libero. Si rileva, in linea generale, che se la pressione tributaria è eccessiva incide negativamente sugli investimenti facendo diminuire l’offerta globale provocando, quindi, una spinta inflazionistica.
2. Progressività e proporzionalità delle imposte Sono elementi costitutivi dell’imposta il presupposto, la base imponibile e l’aliquota. Quando parliamo di presupposto dell’imposta intendiamo riferirci a quella situazione di fatto, come può essere la percezione di un reddito o il consumo di un bene, a cui la legge collega l’obbligo di pagare l’imposta. Per base imponibile si intende la quantificazione del presupposto ossia il valore economico su cui calcolare l’imposta. Con il termine aliquota indichiamo ciò che è dovuto dal contribuente per ogni unità della base imponibile. Per le imposte ad valorem l’aliquota è fissata in misura percentuale come, ad esempio, il 5% del valore monetario del patrimonio. Invece per le imposte specifiche l’aliquota è fissata in unità monetarie per ogni unità di base imponibile così, ad esempio, 20 centesimi per ogni litro di benzina. Il prodotto che si ottiene moltiplicando l’aliquota per la base imponibile rappresenta il debito di imposta del contribuente. Considerando complessivamente per tutti contribuenti il risultato del prodotto fra aliquota e base imponibile avremo il gettito dell’imposta. E’ ampiamente condiviso il principio di equità in base al quale il peso tributario debba aumentare con il crescere della ricchezza del contribuente. Nell’ipotesi in cui il carico tributario cresce in misura diretta con il crescere della ricchezza sottoposta ad imposizione fiscale, che chiamiamo appunto base imponibile, allora potremo dire che la tassazione è proporzionale. In sostanza l’aliquota applicata è sempre la stessa. Se, invece, il peso tributario cresce con un’aliquota che aumenta con il crescere della base imponibile allora parleremo di progressività dell’imposta.
Il principio della progressività delle imposte è recepito dall’ordinamento italiano all’art. 53 della Costituzione dove è anche sancito il principio della capacità contributiva Il principio della progressività, previsto nel citato articolo della carta costituzionale, attiene al sistema tributario statale e ai prelievi operati a tutti livelli dalla pubblica amministrazione quali i tributi locali, i contributi previdenziali. La Costituzione fissa solo il principio generale, spetta al legislatore e talvolta anche alle amministrazioni locali individuare i livelli di aliquota che possono essere i più diversificati per le molteplici imposte in vigore. Con la progressività si persegue l’obiettivo di ridurre il divario economico fra le diverse classi sociali. La progressività consente di realizzare una politica redistributiva dei redditi a vantaggio dei soggetti meno abbienti. L’utilizzo dello strumento tributario per ridurre le disuguaglianze economiche è stato definito “giustizia finanziaria” (Amatucci).
3. La capacità contributiva Posto che non è possibile fare in modo che ciascuno tragga dalla spesa pubblica un beneficio corrispondente ai costi sopportati, dobbiamo confrontare i vantaggi che l’operato della Pubblica Amministrazione arreca al cittadino grazie alla sua capacità contributiva. Il principio della capacità contributiva dovesse essere proporzionale al carico tributario. la capacità contributiva deve crescere più che proporzionalmente con il crescere del reddito. Per spiegare la distribuzione del carico tributario vennero formulate tre diverse teorie del sacrificio:
Secondo la teoria del sacrificio minimo collettivo deve essere minimo il sacrificio totale che deriva dal tributo. Su tale principio si fonda la teoria utilitaristica di Bentham. Per raggiungere il risultato del minimo sacrificio totale “le imposte devono prelevare le unità di ricchezza che hanno minore utilità, in modo che sia minima la somma delle utilità prelevate dall’insieme dei contribuenti” (Steve). Se rappresentiamo la teoria sempre con un grafico dove l’asse delle ascisse esprime il reddito e quello delle ordinate la sua utilità marginale ponendo che AB sia uguale a CD, vedremo che un prelievo uguale su differenziati livelli di reddito provoca sacrifici diversi in termini di utilità. Il sacrificio sarà crescente spostandoci da redditi più alti a redditi più bassi per cui le imposte dovrebbero essere pagate solo dai ricchi. In base a questa teoria la condizione di disuguaglianza iniziale viene eliminata con il prelievo fiscale che permette di giungere allo stato di uguaglianza per cui questa teoria è detta del sacrificio equimarginale. In base alle teorie sopra illustrate il principio della capacità contributiva è valido in quanto i diversi livelli del prelievo fiscale corrispondono a differenti livelli di reddito dei contribuenti. Va anche detto che la finanza oggi opera per finalità diverse dalla ripartizione del carico tributario secondo le ricchezze dei contribuenti. Accade spesso che le imposte siano un mezzo per la ripartizione secondo criteri politici dei costi dell’attività degli enti pubblici quando non viene seguito il criterio della controprestazione (Steve).
5. Le entrate pubbliche Possiamo definire entrate pubbliche i mezzi finanziari che lo Stato e gli altri enti pubblici si procurano per far fronte alle spese pubbliche. Le entrate pubbliche sono costituite da tutte le risorse che il settore della pubblica amministrazione nel suo complesso incassa. Tali risorse servono a produrre beni ed erogare servizi pubblici. E’ possibile procedere ad una pluralità di classificazioni. Ci sono le entrate tributarie che possono suddividersi in imposte, tasse e contributi. Ci sono le entrate provenienti dai beni pubblici e dalle imprese pubbliche Possiamo classificare le entrate in relazione alla loro natura in:
In relazione alle diverse forme di reperimento delle entrate è possibile distinguere le entrate sotto il profilo economico in:
E’ possibile anche operare una classificazione delle entrate sotto il profilo giuridico in:
6. Le entrate straordinarie dello Stato Quando parliamo di entrate straordinarie ci riferiamo ai prelievi di ricchezza destinati a far fronte a spese impreviste che divengono necessarie al verificarsi di eventi eccezionali come le calamità naturali, le guerre, ecc. Tuttavia questo tipo di entrate sono sempre più frequenti negli ultimi anni e la straordinarietà rappresenta una definizione formale piuttosto che un dato reale. Nelle economie pubbliche degli Stati moderni si ricorre al debito pubblico che è un classico strumento di finanza straordinaria, di cui ci occuperemo diffusamente nella prossima lezione, anche per soddisfare le spese ordinarie. Avviene questo perché le entrate ordinarie non sono in grado di assicurare la copertura integrale del fabbisogno della pubblica amministrazione. Inoltre il concetto keynesiano di finanza funzionale ha determinato l’accettazione del deficit di bilancio giustificato dall’ampliamento dei compiti della finanza pubblica.
Tradizionalmente sono considerate entrate pubbliche straordinarie:
Esse sono costituite da:
7. Il debito consolidato Il debito consolidato si distingue in:
Il sistema dei debiti redimibili è adottato per i prestiti di modesto valore perché per lo Stato non è facile predisporre un importo che consenta di estinguere un grosso debito. Nell’ambito sempre dei prestiti redimibili abbiamo i prestiti a cartelle rimborsabili che sono rimborsati gradualmente. Lo Stato rimborsa ogni anno una parte del debito in modo da estinguere la propria obbligazione dopo un certo numero di anni. Ogni anno ai creditori vengono rimborsati gli interessi e la quota di ammortamento del capitale.
economico caratterizzato da una domanda elevata l’imposta straordinaria può costituire uno strumento efficace per contrarre i consumi e la domanda stessa.
8. IL DEBITO PUBBLICO Il deficit o disavanzo pubblico è la differenza fra le spese e le entrate ossia l’ammontare delle spese che non è coperto dalle entrate. Il bilancio dello Stato ogni anno presenta un deficit che come un qualsiasi altro bilancio familiare o di società deve avere una fonte straordinaria di finanziamento perché è ovvio che dalle casse dello Stato non possa uscire più denaro di quanto ne entri.
il deficit pubblico è finanziato in due modi attraverso:
L’emissione di carta moneta è a cura della Banca centrale ma ha impatti negativi sull’economia in quanto genera inflazione. Il debito pubblico è l’emissione a cura dello Stato di titoli obbligazionari che sono sottoscritti dai privati e servono ad assicurare i fondi per la copertura del deficit. I prestiti pubblici rappresentano la principale entrata straordinaria dello Stato e consistono in una vera e propria cessione di capitale (Ingrosso). Di fatto oggi il debito pubblico è uno strumento di copertura ordinaria della spese pubblica per cui il debito pubblico non costituisce più un ’entrata straordinaria ma un istituto permanente del fenomeno finanziario (Einaudi) che se opportunamente reinvestito può costituire un valido strumento per incrementare il reddito nazionale e di redistribuzione della ricchezza (Steve, Ingrosso).
Una classificazione molto importante del debito pubblico è quella fra:
Il debito fluttuante è costituito dai titoli emessi in via continuativa e per importi variabili in ragione delle esigenze di cassa dello Stato. E’ utilizzato sistematicamente per coprire il deficit di bilancio tanto da divenire la tipologia di debito più significativa. Il debito redimibile è costituito dai prestiti a media e lunga scadenza.
Si parla di deducibilità e detraibilità nei casi in cui il fisco offra la possibilità al contribuente di ottenere degli sconti dalle imposte, scalando dai propri redditi o dalle tasse da pagare, alcuni oneri che vengono appunto definiti oneri detraibili o oneri deducibili. Gli oneri detraibili sono quelle spese che possono essere sottratte direttamente dal monte imposte da pagare, diminuendo di conseguenza l’importo relativo. Sono oneri deducibili, o in maniera colloquiale “spese deducibili”, tutte quelle che possono essere tolte dal reddito riducendo non direttamente l’importo delle tasse da pagare (come nel caso degli oneri detraibili), ma riducendo l’importo di reddito imponibile (cioè sottoposto ad imposta), dunque l’importo sul quale viene calcolato l’importo delle tasse da pagare.
10. ONERI DEDUCIBILI - ONERI DETRAIBILI: ESEMPI Gli oneri detraibili sono quelle spese che possono essere sottratte direttamente dal monte imposte da pagare, diminuendo di conseguenza l’importo relativo. Facciamo un esempio di detrazione (senza tener conto delle aliquote contributive effettive per ciascuno scaglione di reddito al fine di semplificare il calcolo). Se al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi io ho un reddito imponibile di 10mila euro e applicassi
un’aliquota fiscale del 15%, le mie imposte sarebbero un ammontare di 1500 euro. Se io applicassi a tali imposte una spesa detraibile – o più correttamente un onere detraibile – di 350 euro, le tasse che dovrei pagare allo stato sarebbero di 1150 euro. Sono oneri deducibili, o in maniera colloquiale “spese deducibili”, tutte quelle che possono essere tolte dal reddito riducendo non direttamente l’importo delle tasse da pagare (come nel caso degli oneri detraibili), ma riducendo l’importo di reddito imponibile (cioè sottoposto ad imposta), dunque l’importo sul quale viene calcolato l’importo delle tasse da pagare. Torniamo al nostro esempio semplificato e facciamo questa volta un esempio di deduzione. Se io avessi un reddito di 10mila euro e però avessi un onere deducibile di 350 euro il mio reddito imponibile non sarebbe più di 10mila ma di 9.650 euro. Su questo importo andrei a calcolare la mia imposizione fiscale che sarebbe a questo punto di 9.650 euro * 15% cioè, nel nostro esempio semplificato, di 1447,5 euro.
11. La liquidazione dell'imposta
Attività svolta dagli uffici dell'agenzia delle Entrate per determinare l'imposta dovuta dal contribuente.
I soggetti passivi di imposta, ovvero imprese e lavoratori autonomi, cioè coloro che hanno diritto alla detrazione sugli acquisti effettuati, devono ogni mese o ogni tre mesi, a seconda delle opzioni esercitate o del proprio volume d'affari, liquidare l'imposta dovuta o a credito verso l'Erario, e infine provvedere a un conguaglio finale annuale.
La liquidazione (cioè il calcolo dell'imposta) si fa sommando l'IVA incassata dai propri clienti in via di rivalsa e sottraendo da tale importo l'IVA versata ai propri fornitori.
Se da tale differenza scaturirà un debito verso l'erario tale differenza sarà versata con il modello F24. Se viceversa scaturirà un credito questo potrà essere riportato al periodo successivo per essere scalato dalla successiva liquidazione o, a certe condizioni, potrà essere richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione, cioè detratto da altri tributi dovuti dal contribuente.
12. La tassazione separata La tassazione separata riguarda quei redditi la cui formazione è di tipo pluriennale; essi infatti pur essendo percepiti in un’unica soluzione si sono formati con un processo “di produzione” che è durato diversi anni, da qui la necessità di tassarli non con il regime ordinario Irpef che comporterebbe lo scatto di aliquota sempre più elevata, ma attraverso uno specifico processo che prevede una distinta aliquota. Rientrano in questa tipologia di redditi le indennità di fine rapporto, le plusvalenze derivanti dalle cessioni di aziende possedute per più di cinque anni, le indennità per perdita dell’avviamento che spettano al conduttore di esercizi commerciali per cessata locazione, ecc... Nel caso di trattamento di fine rapporto l’aliquota che si applica è data dalla divisione dell’imponibile per il numero di anni di durata del rapporto e moltiplicando il risultato per dodici. Per gli altri redditi tassati separatamente l’imposta è determinata attraverso l’applicazione dell’imponibile dell’aliquota Irpef corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio precedente.
I redditi fondiari sono quei redditi che derivano da terreni e fabbricati ubicati nel territorio dello Stato e sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Producono reddito fondiario solo i terreni atti alla produzione agricola e non quindi quelli che costituiscono pertinenza di fabbricati urbani oppure quelli dati in affitto per usi non agricoli. I redditi degli immobili che non possono essere determinati con il catasto e quelli degli immobili situati all’estero costituiscono i redditi diversi. Non producono inoltre redditi fondiari né le costruzioni rurali, né i fabbricati dati in affitto per l ’esercizio di imprese commerciali o per arti o professioni; essi infatti concorrono alla produzione del reddito dei terreni, per quanto riguarda i fabbricati rurali, oppure rappresentano fattori nella produzione del reddito di impresa o di lavoro autonomo, per quanto riguarda i secondi. Appare opportuno specificare che trattandosi di tassazione su base catastale essa avviene a prescindere dall’effettiva percezione e nell’ipotesi di comproprietà o usufrutto la tassazione avverrà, nel primo caso pro-quota nel secondo in capo all’usufruttuario.
Appare di tutta evidenza la necessità di una modifica normativa che quantomeno lenisca tali effetti distorsivi. Da ultimo segnaliamo che a seguito di recenti interventi normativi finalizzati a contrastare fenomeni evasivi, gli utili provenienti da società residenti in paesi a regime fiscale privilegiato (black list), concorrono totalmente a formare il reddito del socio percettore. Se dunque il precedente sistema del credito d’imposta consentiva di realizzare una sorta di compensazione tra l’imposta dovuta dai soci sui dividendi e quella pagata a monte dalla società sugli utili prodotti, l’attuale sistema pur prevedendo una parziale esenzione in capo ai soggetti Ires, pregiudica sensibilmente il percettore persona fisica che finisce per subire una doppia tassazione pur in presenza della parziale imponibilità del 40 per cento del dividendo percepito.
16. I redditi di capitale La tassazione dei redditi di capitale, anche in considerazione del fatto che costituisce un importante strumento di politica economica, è stata oggetto di continui interventi legislativi che talvolta hanno generato difficoltà applicative. L’impronta impressa dal legislatore ha avuto come scopo principale quello di segnare una netta demarcazione tra i redditi che scaturiscono dal differenziale tra l’acquisto e la vendita di capitali (redditi diversi
I redditi di lavoro dipendente sono quelli derivanti da prestazioni lavorative, con qualsiasi qualifica ed alle dipendenze da altri. Ciò che dunque caratterizza tale reddito e lo distingue da quello di lavoro autonomo è il vincolo di subordinazione tra prestatore e datore di lavoro, pur tuttavia vi rientrano anche le pensioni, a prescindere dal tipo di attività lavorativa da cui esse hanno tratto origine. Vi sono inoltre una serie di tipologie reddituali che solo parzialmente presentano le peculiarità del lavoro dipendente. Trattasi dei cc.dd. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che sono tassativamente previsti dalla normativa fiscale e che come detto presentano solo alcuni tratti del lavoro dipendente. Sono: le
remunerazioni dei sacerdoti, i compensi percepiti dai soci di cooperative di produzione e di lavoro, delle cooperative di servizi e delle cooperative agricole, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro per incarichi svolti in relazione a tale qualità, le indennità previste per l’esercizio di pubbliche funzioni e per le cariche elettive, i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del S.S.N. ed i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili. Vi sono inoltre una serie di redditi caratterizzati dall’assenza di un’attività lavorativa ma che comunque vengono ricompresi in quelli assimilati al lavoro dipendente come gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione, le borse di studio, gli assegni i premi e i sussidi per fini di studio, le rendite vitalizie e quelle a tempo determinato a titolo oneroso e le prestazioni pensionistiche. Nei redditi assimilati sono stati da qualche anno anche ricomprese le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni a progetto, che ricomprendono anche le somme percepite in relazione all’attività di amministratore, sindaco e revisore di società. Qualora queste attività o le collaborazioni rientrino nel contesto di un’attività di lavoro dipendente o autonomo non saranno più ricomprese nei redditi assimilati ma nelle loro rispettive categorie. Ciò che caratterizza i rapporti di collaborazione sono lo svolgimento di un’attività senza vincolo di subordinazione, senza l’impiego di mezzi organizzati, nell’ambito di un rapporto unitario e continuativo e con una retribuzione periodica prestabilita.
Il reddito di lavoro autonomo è quello che deriva dall’esercizio per professione abituale ancorché non esclusiva di arti o professioni e più in generale da attività di lavoro autonomo diverse da quelle da cui traggono origine i redditi di impresa. Volendo riassumere quelle che sono le caratteristiche essenziali, notiamo la natura intellettuale dell’attività svolta, l’autonomia nello svolgimento di tale attività, l’abitualità della stessa e la non imprenditorialità. I redditi di lavoro dipendente sono invece quelli derivanti da prestazioni lavorative, con qualsiasi qualifica ed alle dipendenze da altri. Ciò che dunque caratterizza tale reddito e lo distingue da quello di lavoro autonomo è il vincolo di subordinazione tra prestatore e datore di lavoro, pur tuttavia vi rientrano anche le pensioni, a prescindere dal tipo di attività lavorativa da cui esse hanno tratto origine.
19. I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO Il reddito di lavoro autonomo è quello che deriva dall’esercizio per professione abituale ancorché non esclusiva di arti o professioni e più in generale da attività di lavoro autonomo diverse da quelle da cui traggono origine i redditi di impresa. Volendo riassumere quelle che sono le caratteristiche essenziali, notiamo la natura intellettuale dell’attività svolta, l’autonomia nello svolgimento di tale attività, l’abitualità della stessa e la non imprenditorialità. 20. DIFFERENZA TRA REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E REDDITI DI IMPRESA Il reddito di lavoro autonomo è quello che deriva dall’esercizio per professione abituale ancorché non esclusiva di arti o professioni e più in generale da attività di lavoro autonomo diverse da quelle da cui traggono origine i redditi di impresa. Volendo riassumere quelle che sono le caratteristiche essenziali, notiamo la natura intellettuale dell’attività svolta, l’autonomia nello svolgimento di tale attività, l’abitualità della stessa e la non imprenditorialità. Se la maggior parte delle peculiarità sopra enunciate sono di facile individuazione, ciò che crea maggiori problemi è la distinzione tra lavoro autonomo e attività di impresa. Il criterio generale è quello che prevede che sono produttive di reddito di impresa le attività commerciali (art. 2195 c.c.), pur in assenza di una specifica organizzazione, mentre producono lavoro autonomo le attività di prestazione di servizi. Riassumendo, ciò che qualifica l’attività di lavoro autonomo è il carattere meramente intellettuale dell’attività svolta anche in presenza di un'importante organizzazione di beni che tuttavia debbono necessariamente assumere una funzione di tipo secondario rispetto all’apporto di lavoro da parte del soggetto interessato. Possiamo, altresì, aggiungere che rientrano nell’ambito del lavoro autonomo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è richiesta l’iscrizione negli albi professionali e quelle non soggette ad iscrizione a condizione che l'elemento personale risulti prevalente rispetto ai mezzi impiegati. Aggiungiamo che costituisce
L’Ires è l’imposta sul reddito delle società e si applica ai seguenti contribuenti:
Il Testo unico (TUIR) al titolo II è suddiviso in sei parti così suddivise: disposizioni generali, società ed enti commerciali, enti non commerciali, società ed enti commerciali non residenti, enti non commerciali non residenti, determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime. Per determinare il reddito d’impresa delle società e degli enti commerciali si parte dall'utile o dalla perdita risultante dal bilancio. All’utile (o perdita) indicato nel bilancio è necessario apportare, in fase di compilazione della dichiarazione, le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa fiscale per gli elementi attivi e passivi del reddito d’impresa. Per gli enti non commerciali, il reddito complessivo è formato dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e dei redditi diversi, ovunque prodotti e qualunque sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. La base imponibile del reddito complessivo si determina, quindi, sommando le singole categorie di reddito. Per le società e gli enti commerciali non residenti, il reddito complessivo è formato soltanto dai redditi prodotti in Italia; sono esclusi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. La base imponibile si determina come somma dei redditi delle diverse categorie reddituali, tra cui il reddito d’impresa prodotto tramite stabile organizzazione in Italia.
Articolo 83 Co. 1 TUIR: «Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione» Risultato d'esercizio + Variazioni in aumento - (meno) Variazione in diminuzione = Reddito imponibile Esempio: In data 27.01.2016 la società Alfa vende un macchinario (acquistato nel 2008) al prezzo di euro 6.000,00 + IVA 22%. Il costo storico del bene è pari a euro 27.000,00 e il relativo fondo ammortamento è pari a euro 26.000. Valore netto contabile = 27.000 – 26.000 = 1. Prezzo di vendita = 6. Plusvalenza = 6.000 – 1.000 = 5. Le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (art. 86, c. 4, DPR 917/1986). Due possibilità: 1. Tassazione integrale nell’anno 2. Tassazione in 5 esercizi IPOTESI 1. TASSAZIONE INTEGRALE NELL’ESERCIZIO In tal caso il ricavo iscritto a conto economico coincide con quello tassabile ai fini fiscali nessuna variazione IPOTESI 2. TASSAZIONE IN CINQUE ESERCIZI ◦ In tal caso in ciascun esercizio viene tassato 1/5 della plusvalenza.
Nel primo esercizio effettuerò una variazione temporanea in diminuzione per i 4/5 della plusvalenza (che tasserò negli esercizi successivi) Tale variazione genera imposte differite IRES DIFFERITA = 4.000,00 * 24% = 960, In ciascuno dei 4 esercizi successivi si effettuerà una variazione in aumento di euro 1.000,00 e in tal modo riassorbirò l’imposta differita rilevata il primo anno. REVERSAL IRES DIFFERITA = 1.000,00 * 24% = 240,
In presenza di operazioni esenti svolte con continuità diviene inapplicabile il meccanismo dell’indetraibilità specifica. Al fine di consentire la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti limitatamente al volume di attività imponibili, il legislatore ha concepito un meccanismo denominato “pro-rata” , con il quale il calcolo dell’Iva detraibile è realizzato in modo forfetario. La percentuale di detraibilità la si ricava dunque attraverso una frazione ove al numeratore vi sono le operazioni imponibili effettuate nell’anno, mentre al denominatore la somma delle operazioni imponibili e di quelle esenti effettuate nel medesimo periodo. Tale risultato rappresenta la percentuale di detraibilità dell’Iva. L’art 19 bis, in tal senso precisa che nella determinazione della percentuale non deve tenersi conto delle operazioni non soggette ad Iva. E’ essenziale precisare che beneficiano del meccanismo del pro-rata quei soggetti che effettuano sistematicamente operazioni esenti, in quanto in ipotesi di occasionalità di operazioni esenti rimane del tutto integro il diritto alla detrazione.
28. IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO E’ previsto dal trattato istitutivo della Comunità europea il divieto di applicare ai prodotti provenienti da altri stati membri tributi superiori a quelli che gravano su quelli nazionali, così come è vietato favorire le esportazioni rimborsando tributi in misura superiore rispetto a quanto prelevato. Le motivazioni espresse hanno dunque indotto all’adozione in sede europea di un’imposta che fosse neutra rispetto ai vari passaggi dei beni e il cui ammontare fosse di oggettiva determinazione. L’imposta sul valore aggiunto è quindi neutrale per gli operatori economici , in quanto costoro recuperano l’imposta assolta sugli acquisti e quindi pagata ai fornitori, acquisendo un credito verso l’Erario ed al tempo stesso recuperano quella dovuta allo Stato attraverso la rivalsa sui clienti. Parlando di operazioni con l’estero è opportuno quindi distinguere tra: operazioni intracomunitarie; importazioni; esportazioni. 29. OPERAZIONI IMPONIBILI, NON IMPONIBILI ED ESENTI Affinché una certa operazioni sia rilevante ai fini Iva è necessario che possieda i requisiti soggettivi (imprenditore o lavoratore autonomo) e oggettivi ovvero che rientri nel campo di applicazione del tributo. L’espressione “campo di applicazione” sta a significare che rientrano non solo le operazioni imponibili ma altresì le operazioni comunque rilevanti, è quindi particolarmente importante la distinzione tra operazioni che rientrano nel campo di applicazione e quelle cosiddette escluse. Queste ultime infatti non solo non generano l’applicazione dell’imposta ma non determinano neppure l’obbligo di dar seguito agli adempimenti formali. Le operazioni che rientrano nella sfera giuridica dell’Iva a loro volta si possono distinguere in operazioni imponibili, che quindi generano il debito di imposta e gli adempimenti formali connessi, operazioni non imponibili e esenti, che pur non generando alcun debito d'imposta comportano l’obbligo di dar seguito al rispetto ed alla esecuzione di tutti gli adempimenti formali e quindi fatturazione e registrazione. Le operazioni esenti a differenza delle non imponibili, comportano un limite al diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti. In conclusione se le operazioni escluse sono al di fuori della sfera giuridica dell’Iva, le imponibili, non imponibili ed esenti, rientrano in pieno nel suo campo di applicazione seppure con obblighi ed oneri diversi.
Il decreto che istituisce l'IVA stabilisce che questa imposta si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato e nell'esercizio di imprese, arti e professioni e sulle importazioni da
realizzare un’armonizzazione tra i paesi europei; è infatti previsto dal trattato istitutivo della Comunità europea il divieto di applicare ai prodotti provenienti da altri stati membri tributi superiori a quelli che gravano su quelli nazionali, così come è vietato favorire le esportazioni rimborsando tributi in misura superiore rispetto a quanto prelevato. Le motivazioni espresse hanno dunque indotto all’adozione in sede europea di un’imposta che fosse neutra rispetto ai vari passaggi dei beni e il cui ammontare fosse di oggettiva determinazione. L’imposta sul valore aggiunto è quindi neutrale per gli operatori economici , in quanto costoro recuperano l’imposta assolta sugli acquisti e quindi pagata ai fornitori, acquisendo un credito verso l’Erario ed al tempo stesso recuperano quella dovuta allo Stato attraverso la rivalsa sui clienti. Il consumatore finale acquista con iva è non può recuperare l’imposta pagata. Da un mero punto di vist a giuridico troviamo: il soggetto passivo che effettua operazioni imponibili divenendo debitore verso lo stato per l’Iva commisurata ai suoi introiti; il medesimo soggetto che è creditore a titolo di rivalsa verso i cessionari; il soggetto passivo che acquista beni ed è debitore a titolo di rivalsa verso colui che gli cede il bene; lo stesso soggetto passivo che acquistando beni o servizi matura il diritto di recuperare l’iva dovuta per i beni e servizi acquisiti. In conclusione per effetto del meccanismo proprio dell’iva essa è neutrale per i soggetti passivi, imprese e lavoratori autonomi, mentre grava sui consumatori finali. Si verifica dunque che i soggetti passivi pur essendo tenuti ad un’insieme di obblighi vantano il diritto alla detrazione dell’iva assolta sugli acquisti, di contro i consumatori finali, non sono gravati da alcun obbligo formale o sostanziale, ma al tempo stesso non hanno possibilità di recuperare l’iva pagata in sede di acquisti.
Il plafond è uno strumento previsto dal DPR 633/1972, Testo Unico IVA, che dà la possibilità di acquistare o importare beni e servizi senza il pagamento di tale imposta. È previsto come agevolazione per gli operatori economici che si trovano strutturalmente a credito IVA, effettuando frequenti cessioni all’esportazione o operazioni assimilate. L’obiettivo di tale istituto è non penalizzare finanziariamente i soggetti passivi IVA che operano prevalentemente con l’estero, e che usando il plafond possono evitare di anticipare l’imposta sugli acquisti a fronte di un mancato rovesciamento della stessa sulle operazioni attive.
Con l’introduzione dell’imposta sul valore aggiunto, al fine di evitare la doppia imposizione, è stato stabilito il principio dell’alternatività dell’imposta di registro rispetto all’Iva per cui gli atti soggetti ad Iva devono essere registrati solo in caso d’uso e l’imposta di registro è applicata in misura fissa (art. 40 del DPR 131/86). Il DPR 26/4/1986 n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) indica gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, in caso d’uso e gli atti non soggetti a registrazione. Tale imposta è dovuta al momento della registrazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrate; si osserva che prima dell’unificazione degli uffici fiscali la registrazione veniva effettuata presso l’Ufficio del Registro. A titolo di esempio possiamo dire che l’imposta di registro è obbligatoria per tutti gli atti pubblici e per tutte le scritture private autenticate indipendentemente dal loro contenuto così come è obbligatoria per tutti gli atti giudiziari. Per le scritture private non autenticate è obbligatoria la registrazione solo per quelli indicati nell’elenco di cui alla tabella allegata al Testo Unico che provvede alla loro classificazione in base al contenuto dell’atto. Le scritture private non autenticate, che non rientrano nell’elenco, sono sottoposte a registrazione in caso d’uso come, ad esempio, i contratti di locazione e di affitto di beni immobili che non siano stati redatti nella forma di atto pubblico o scrittura privata che abbiano durata non superiore a 30 giorni complessivi in un anno. Relativamente agli atti pubblici e alle scritture private autenticate il pubblico ufficiale rogante (notaio, segretario o delegato della pubblica amministrazione) deve presentare l’atto per la registrazione e deve corrispondere l’imposta assumendo, quindi, la figura di responsabile di imposta mentre le parti sono i soggetti passivi del rapporto tributario.
L’imposta ipotecaria è un’imposta indiretta disciplinata dal D. Leg.vo 347/90 n. 347 e si applica per le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari (le conservatorie dei registri immobiliari) a seguito di atti di compravendita, donazione, successione, iscrizioni ipotecarie e costituzione di usufrutto o altri diritti. Tale imposta era nata come tributo autonomo ed originale connesso alle formalità relative all’attuazione della pubblicità immobiliare e negli anni è stata assimilata all’imposta di registro. Per rispondere all’esigenza di risolvere diversi problemi di natura interpretativa il legislatore è intervenuto con il D.Lgvo 347/90 cercando di meglio coordinare le imposte ipotecarie e catastali con le imposte di registro, successione e donazione. Anche l’imposta catastale, come quella ipotecaria, è disciplinata dal D. Leg.vo 31/10/1990 n. 347 che è il “testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale”. Si applica su ogni voltura catastale quale, ad esempio, il cambiamento del nome del proprietario di un immobile a seguito di compravendita. La voltura catastale serve a tenere aggiornato il catasto ossia l’inventario generale dei beni immobili con le persone fisiche e giuridiche che ne sono titolari. E’ un’imposta che si paga all’Ufficio del catasto e generalmente vi provvede il notaio. Come l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale nasce nell’ambito del sistema della pubblicità immobiliare. Si è andata via via realizzando la trasformazione del tributo da tassa a imposta ed il presupposto non era più costituito dal servizio di pubblicità immobiliare ma dalla formazione dell’atto da trascrivere. Con l’emanazione del DPR 635/72 vennero disciplinati in un unico testo normativo l’imposta ipotecaria e quella catastale.
35. L'IMPOSTA DI REGISTRO L’imposta di registro appartiene alla categoria delle imposte sull’attività giuridica, nata come tassa ossia un’obbligazione pecuniaria dovuta a fronte di un servizio. Si trattava, in particolare di una prestazione economica dovuta dal soggetto richiedente la registrazione di un atto. La registrazione degli atti ha da sempre grande importanza nel mondo giuridico perché serve ad attribuire esistenza legale ad un atto, a dimostrarne la data di fronte a terzi e ad assicurarne la conservazione. Con l’introduzione dell’imposta sul valore aggiunto, al fine di evitare la doppia imposizione, è stato stabilito il principio dell’alternatività dell’imposta di registro rispetto all’Iva per cui gli atti soggetti ad Iva devono essere registrati solo in caso d’uso e l’imposta di registro è applicata in misura fissa (art. 40 del DPR 131/86). Il DPR 26/4/1986 n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) indica gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, in caso d’uso e gli atti non soggetti a registrazione. Tale imposta è dovuta al momento della registrazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrate. Per applicare correttamente l’imposta di registro si deve ricercare l’effettiva volontà delle parti conformemente alla previsione dell’art. 20 del DPR 131/86 che impone di tener conto dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti anche se la forma apparente è diversa. Occorre individuare gli effetti che l’atto produce attraverso l’interpretazione della volontà dei contraenti per procedere alla determinazione dell’imposta.. L’applicazione dell’imposta di registro è determinata in base a ciò che emerge dall’atto da registrare e, tenendo conto di questi elementi, il Fisco procede alla liquidazione e alla richiesta di versamento dell’imposta principale.
La donazione è il negozio giuridico col quale una parte, il donante, intenzionalmente arricchisce l'altra, il donatario, disponendo di un proprio diritto - o obbligandosi a disporne - senza conseguire un corrispettivo. Gli acquisti a titolo gratuito che derivano da atti di liberalità inter vivos (donazioni) costituiscono attuazione del principio di capacità contributiva. L’arricchimento, senza alcun corrispondente sacrificio, non produce una crescita del reddito nazionale ma determina un aumento della forza economica del beneficiario. Prima della legge 383/2001 l’imposta era calcolata applicando al valore dei beni e dei diritti oggetto di donazione l’aliquota del 3% se la donazione era in favore del coniuge o dei parenti in linea retta, del 5% per donazione in favore degli altri parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta, gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, del 7% se l’atto di liberalità era nei confronti degli altri soggetti. L’imposta era applicata sulla quota di ciascun donatario che superava la franchigia di L. 350.000.000. Era prevista la franchigia di un miliardo di lire per donazioni in favore di discendente in linea retta minore di età o portatore di grave handicap. Come abbiamo visto la legge 383/2001 aveva soppresso l’imposta sulle successioni e donazioni senza abrogare il D. Leg.vo 346/90 le cui disposizioni sono richiamate nella legge citata in diverse circostanze.
definitivo. Se i debiti derivano dall’esercizio di impresa devono risultare dalle scritture contabili obbligatorie del defunto, se i debiti sono verso banche devono risultare dalla contabilità obbligatoria dell’istituto di credito. Non sono deducibili i debiti contratti per acquistare beni o diritti che non rientrano nell’attivo. E’ chiara la finalità antielusiva della norma in questione come di quella che, ai fini della determinazione del saldo dei conti bancari, non attribuisce rilievo ad addebiti derivanti da assegni presentati all’incasso nei quattro giorni precedenti il decesso. I debiti deducibili devono essere provati con il titolo in originale, la copia autentica, l’estratto notarile dei libri contabili; per i debiti verso le banche occorre un apposito certificato dove siano trascritte tutte le operazioni degli ultimi dodici mesi. E’ prevista, in alternativa, l’attestazione del creditore su apposito modello. E’ possibile provare l’esistenza di debiti non indicati nella dichiarazione entro tre anni dall’apertura della successione. Secondo quanto previsto dall’art. 2 del d.Leg.vo 346/90, l’imposta è dovuta con riferimento a tutti i beni e diritti trasferiti anche se si trovano fuori del territorio dello Stato; se il defunto risiedeva all’estero al momento dell’apertura della successione, l’imposta è dovuta in relazione ai beni e diritti esistenti in Italia. Il valore delle quote ereditarie e dei legati su cui calcolare l’imposta è ridotta di una franchigia così determinata: a) euro 1.000.000,00 per il coniuge e i parenti in linea retta; b) euro 100.000,00 per i fratelli e le sorelle; c) euro 1.500.000,00 per i beneficiari che siano portatori di grave handicap a prescindere dal grado di parentela. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede ogni quattro anni, in relazione al costo della vita, all’aggiornamento degli importi esenti dall’imposta. Le aliquote variano dal 4 all’8%. Il coniuge e i parenti in linea retta sono gravati di un’aliquota del 4% con franchigia di euro 1.000.000,00 per ogni beneficiario; i fratelli e le sorelle hanno un’aliquota del 6% con franchigia di euro 100.000,00 per ogni beneficiario; gli altri parenti fino al 4° grado, gli affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado sono assoggettati ad un’aliquota del 6% senza franchigia; per gli altri soggetti l’aliquota è dell’8% senza franchigia; infine i portatori di handicap hanno un’aliquota del 4, 6 o 8% secondo il grado di parentela e la franchigia è di euro 1.500.000,00. Il sistema che prevede l’accrescersi dell’imposta con il ridursi del grado di parentela si giustifica con il fatto che, in genere, il coniuge e i parenti più stretti in linea retta hanno contribuito con il loro lavoro alla formazione della ricchezza trasferita mortis causa.
Le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo sono soggetti passivi dell’imposta IRAP. Sono invece, da ritenersi esclusi, perché non indicati espressamente fra i soggetti passivi, i percettori di redditi di lavoro autonomo occasionale. Nel caso della disciplina Irap il tributo non è stato collegato ad alcuna norma di sistema, o comunque proveniente da altri settori dell’ordinamento, ma è previsto l’assoggettamento al tributo di qualunque attività “autonomamente organizzata”. Le attività di lavoro autonomo potrebbero non essere organizzate, per cui occorre verificarne la struttura per poter dire o meno se esse debbano essere assoggettate ad Irap. La giurisprudenza di questi anni è stata coerente con questa interpretazione, escludendo l’Irap nei confronti di quei soggetti che, pur essendo fiscalmente considerati imprenditori ai fini Irpef e Iva, da un punto di vista sostanziale e civilistico erano lavoratori autonomi privi di autonoma organizzazione. Pertanto i soggetti che svolgono attività di impresa così come previsto dal codice civile possiedono per natura il requisito dell’autonoma organizzazione. Per coloro che, invece, svolgono attività professionale il requisito dell’autonoma organizzazione deve essere verificato caso per caso.
39. LA FINANZA DELL'UNIONE EUROPEA - Trovare di meglio se possibile- Nel 1993 a Maastricht fu firmato il trattato da cui è nata L’Unione Europea. Con la normativa comunitaria si sono affermati i principi della libera circolazione, all’interno dell’Unione, dei lavoratori, delle merci, dei capitali e dei servizi nonché di unificazione del mercato fra gli Stati aderenti. La disciplina normativa sulle imposte indirette mira alla realizzazione di un mercato in un regime di libera concorrenza. Per le imposte dirette, invece, il legislatore non ha dettato principi di armonizzazione fra i diversi Stati dell’Unione perché non necessari ai fini della creazione del mercato unico, anche se in tale materia sono consentiti interventi normativi dell’Unione stessa in attuazione del principio di ravvicinamento delle legislazioni dei singoli Stati membri. La giurisprudenza comunitaria è intervenuta in più occasioni laddove si sono verificate situazioni di incompatibilità fra la normativa europea e le disposizioni comunitarie dei singoli Stati membri. Le
norme fiscali nazionali sono state oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia che ne ha valutato la legittimità con riferimento alla legislazione comunitaria, La Corte assolve anche in materia tributaria al compito di assicurare il rispetto del diritto comunitario attraverso il controllo giurisdizionale degli atti e dell’operato delle istituzioni favorendo, quindi, il processo di integrazione nell’ambito dell’Unione europea. Accanto al ruolo della Corte di Giustizia incentrato sui casi di singole violazioni, si pone l’intervento di integrazione di portata generale egli altri organismi dell’Unione con Regolamenti, Direttive, Decisioni. l Consiglio "Economia e finanza" (ECOFIN) è responsabile della politica dell'UE in tre settori principali: politica economica, questioni relative alla fiscalità e regolamentazione dei servizi finanziari; è composto dai ministri dell'economia e delle finanze di tutti gli Stati membri e si riunisce mensilmente. Partecipano alle sessioni anche i pertinenti commissari europei. Sono inoltre organizzate sessioni specifiche dell'ECOFIN per la preparazione del bilancio annuale dell'UE, cui partecipano i ministri del bilancio nazionali e il commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio. ECOFIN è responsabile di:
Prepara inoltre il bilancio annuale dell'UE e si occupa degli aspetti giuridici e pratici della moneta unica, l'euro. Il Consiglio ECOFIN:
Coordina inoltre le posizioni dell'UE nelle riunioni di livello internazionale, come quelle del G20, del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale. È inoltre responsabile degli aspetti finanziari dei negoziati internazionali sulle misure per affrontare i cambiamenti climatici.
La base imponibile dell’IRAP è determinata in ragione dell’attività svolta. In particolare per le imprese commerciali è data dalla differenza fra le voci che compongono il valore della produzione secondo la previsione del codice civile e le voci che costituiscono il costo della produzione. Non sono componenti del costo di produzione il costo del personale dipendente, le perdite sui crediti e gli interessi che compongono i canoni di leasing, le svalutazioni delle immobilizzazioni, gli accantonamenti per rischi, L’ICI. Per i produttori agricoli, per gli allevatori di animali e per le imprese di agriturismo la base imponibile è data dalla differenza fra l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate che risultano dalla dichiarazione Iva e l’ammontare degli acquisti destinati alla produzione; in alternativa i soggetti citati possono optare per la determinazione della base imponibile secondo i criteri previsti per gli enti commerciali; i produttori agricoli esonerati dall’Iva lo sono anche dall’IRAP. La base imponibile degli enti privati non commerciali e degli organi dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche è pari al totale delle retribuzioni per lavoro dipendente calcolato secondo il criterio di competenza per gli enti commerciali e di cassa per le Amministrazioni pubbliche; se l’Ente svolge anche attività commerciale per detta attività si determina l’imponibile secondo i criteri previsti per le società commerciali. Per coloro che esercitano arti e professioni la base imponibile è determinata sottraendo dall’ammontare dei compensi i costi di produzione compresi gli ammortamenti con esclusione delle spese per il personale dipendente e degli interessi passivi. Secondo quanto previsto dalla legge finanziaria del 2008, per le banche la base imponibile è data dalla somma algebrica delle seguenti componenti: ● margine intermediazione ridotto del 50% dei dividendi; ● ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90%; ● altre spese amministrative per un importo pari al 90%.