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sintesi diritto ecclesiastico compendio
Tipologia: Sintesi del corso
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Con l'espressione "diritto ecclesiastico" si intende il settore dell'ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso , in tutte le sue molteplici espressioni e manifestazioni, a carattere individuale e collettivo.
QUINDI è un settore del diritto interno dello Stato le cui norme sono prodotte dal legislatore nazionale, o in alcuni casi regionale, per quanto talvolta congiuntamente alle confessioni religiose (come nel caso della legislazione di derivazione pattizia).
L'ordinamento italiano, infatti, per quanto astrattamente informato ai principi di laicità e di separazione degli ordini fra Stato e confessioni religiose
riconosce la meritevolezza dell'interesse religioso in quanto concorrente al pieno sviluppo della persona umana e al progresso spirituale della società, di cui agli artt. 3, c.2 e 4, c. 2 Cost.;
Il diritto ecclesiastico NON è, peraltro, da confondere:
diritto canonico ogni altro diritto di provenienza confessionale ( diritto ebraico, diritto islamico, etc .), ossia con il «complesso delle norme poste e fatte valere dalla Chiesa cattolica per
INFATTI il diritto canonico costituisce l'ordinamento della Chiesa cattolica. è formato da norme poste dai competenti organi legislativi di un ordinamento esterno a quello dello Stato, rispetto ad esso indipendente e sovra no (art. 7, c. 1 Cost.);
che sono destinate ad operare esclusivamente all'interno dell'ordinamento ecclesiale, e che solo eccezionalmente possono avere effetti nell'ambito dell'ordinamento statale;
con ossia con gli ordinamenti propri delle diverse denominazioni religiose presenti sul territorio nazionale.
L'evoluzione storica dei rapporti fra lo Stato italiano e le organizzazioni religiose, ed in primis la Chiesa cattolica è stata scandita dall'emanazione di molteplici provvedimenti normativi succedutisi nel tempo. è possibile dividere tale evoluzione in 3 fasi:
L'art. 1 dello Statuto Albertino del 1848 (1. n. 674 del 1848) conteneva una esplicita dichiarazione in senso confessionista CIOE’ proclamava la religione cattolica, apostolica e romana, come la sola religione del Regn o, ≠ gli altri culti allora esistenti erano meramente tollerati conformemente alle leggi.
TUTTAVIA, nei decenni successivi, tale esplicita professione di confessionismo fu, ridimensionata:
A. da una serie di provvedimenti ispirati al principio di libertà religiosa e di uguaglianza tra i cittadini legge Sineo con la quale si stabilì l'irrilevanza della differenza di culto rispetto al godimento dei diritti civili ed all'ammissibilità alle cariche civili e militari);
B. dalla legislazione statale volta a limitare taluni privilegi ecclesiastici e a ricondurre la Chiesa cattolica nell'alveo del diritto comune l.n. 1013 e l. n. 1037 del 1850, note come leggi Siccardi , riguardanti, rispettivamente, l' abolizione del privilegio del foro ecclesiastico in base al quale gli ecclesiastici potevano godere dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato, soggiacendo unicamente a quella vescovile, e l'introduzione della autorizzazione governativa agli acquisti dei corpi morali, ivi compresi quelli ecclesiastici);
C. dalla emanazione del primo codice civile del Regno d'Italia (1865 ), che introdusse
D. dalla legislazione c.d. eversiva dell'asse ecclesiastico ossia dalla emanazione di una serie di provvedimenti IL CUI FINE era quello di combattere il fenomeno della c.d. manomorta ecclesiastica (ossia dell'eccessivo accumulo nelle mani degli enti della Chiesa di ingenti patrimoni immobiliari, immobilizzati per effetto del divieto di alienazione della proprietà ecclesiastica), con essi fu disposta la soppressione di numerosi istituti ecclesiastici e il conseguente incameramento allo Stato del loro patrimonio.
Con l'avvento al potere del regime fascista si verificò un graduale cambio di rotta nella politica ecclesiastica del Regno.
Il regime dettò una serie di provvedimenti favoritivi della religione cattolica medesima, COSICCHE’ l'11 febbraio 1929 si addivenne alla Conciliazione tra la Santa Sede e il Regno d'Italia , con la stipulazione, nel Palazzo del Laterano in Roma, dei Patti Lateranensi.
I Patti si componevano di 3 distinti documenti:
Trattato Concordato (^) Convenzione finanziaria , parte integrante del Trattato volto a risolvere la «questione romana», attraverso la creazione dello Stato della Città del Vaticano e il riconoscimento alla Santa Sede della sovranità e della giurisdizione esclusiva sopra tale Stato. All'interno del Trattato venivano altresì assicurate al Sommo Pontefice e alla Santa Sede una serie di garanzie di natura reale
e di natura personale (sacralità ed inviolabilità della persona del Pontefice, regime di favore nel trattamento fiscale per dignitari, dipendenti ed impiegati della Santa Sede, garanzia per la celebrazione dei conclavi e dei concili, etc.);
teso «a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia», attraverso la disciplina di una serie di materie di comune interesse (c.d. res mixtae), fra le qualiquella matrimoniale, con l'introduzione del matrimonio «concordatario»
destinata a regolare i rapporti finanziari tra l'Italia e la Santa Sede, con il riconoscimento a quest'ultima di una somma a titolo di indennizzo per la perdita del dominio temporale e la spoliazione del patrimonio ecclesiastico subita nel periodo risorgimentale.
Particolarmente significativo fu il richiamo, nell'art. 1 del Trattato, del principio - già sancito nell'art. 1 dello Statuto Albertino del 1848 - per il quale « la religione cattolica, apostolica e romana, è la sola religione dello Stato» COSI’ si rinnovò l'impronta marcatamente confessionista assunta dal Regno a seguito della svolta concordataria (c.d. " riconfessionalizzazione" dell'ordinamento ).
Con l'avvento della Costituzione repubblicana e la svolta in senso democratico e pluralista dell'ordinamento italiano con essa realizzata anche la politica in materia ecclesiastica ha conosciuto un deciso rinnovamento.
INFATTI la Costituzione (entrata in vigore il 1 gennaio 1948) contiene alcune norme fondamentali in materia ecclesiastica che hanno profondamente innovato la posizione (e la qualificazione) dello Stato italiano rispetto alle credenze di religione:
A. uno Stato non più confessionista MA certamente a carattere liberale, democratico e pluralista dal punto di vista etico religioso o finanche laico (come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203 del 1989)
B. uno Stato che riconosce pienamente la libertà religiosa degli individui (artt. 2, 19) e dei gruppi sociali (artt. 2, 7, 8, 20);
C. non differenzia lo status dei cittadini in virtù della religione professata o non (art. 3);
D. prevede di intrattenere relazioni su base paritaria con le confessioni religiose organizzate finalizzate alla individuazione della disciplina giuridica di specifico interesse delle medesime (art. 7, c. 2 e art. 8, cc. 2-3);
È tuttavia innegabile che una serie di fattori, nei primi decenni di vita del regime repubblicano, ha reso lento e difficoltoso il rinnovamento della legislazione ecclesiastica, determinando un lungo periodo di "stagnazione normativa" (anche perché la Carta costituzionale faceva cmq esplicito richiamo dei Patti Lateranensi)
Solo a partire dagli anni Settanta , con: l'introduzione del divorzio (L n. 898 del 1970), la riforma del diritto di famiglia (l. n. 151 del 1975) si sono a cogliere i primi veri segnali di rinnovamento della disciplina, i quali sono culminati poi nella c.d. «stagione delle riforme », che ha avuto inizio intorno alla metà degli anni Ottanta e che ha condotto:
nel contempo viene instaurato un regime di radicale superamento della riserva di esclusiva giurisdizione ecclesiastica che in precedenza vigeva per le cause inerenti la nullità del matrimonio Le sentenze di nullità del matrimonio dei tribunali ecclesiastici
Istruzione religiosa
Con gli Accordi di Villa Madama si è avuto un ribaltamento dell'obbligatorietà dell'insegnamento religioso nella scuola pubblica nel rispetto del principio di libertà di coscienza e culto.
INFATTI lo Stato, riconoscendo il valore della cultura religiosa e che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continua ad assicurare e garantire l'insegnamento della religione cattolica come materia nelle scuole pubbliche (non universitarie) di ogni ordine e grado; MA è garantito a tutti nel rispetto della libertà di coscienza, il diritto di non avvalersi dell'insegnamento predetto.
Parallelamente alla revisione concordataria con la Chiesa cattolica, dalla seconda metà degli anni Ottanta si è dato impulso anche alla legislazione concordata con le confessioni religiose diverse dalla cattolica attraverso la stipulazione delle INTESE previste dall'art. 8, c. 3 Cost., dirette a regolare i loro rapporti con lo Stato italiano , alla luce dei diritti e delle libertà garantite dalla Costituzione repubblicana.
Sono fonti del diritto ecclesiastico tutti gli atti o fatti dai quali traggono origine le norme in materia ecclesiasticistica. Nel loro ambito si distinguono:
fonti di produzione fonti di cognizione (o fonti formali) indicano gli atti (leggi, regolamenti, etc.) o fatti (consuetudini) dai quali sono legittimamente poste le norme che trovano collocazione all'interno della disciplina;
sono lo strumento attraverso il quale le norme giuridiche poste in essere per il tramite delle fonti di produzione vengono portate a conoscenza dei consociati
il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano è alquanto articolato e complesso, posto che al suo interno si integrano e si sovrappongono norme eterogenee, in quanto:
appartenenti a periodi storici e ad orientamenti di politica ecclesiastica differenti; aventi differente origine (Stato, confessioni religiose, ordinamenti sovrannazionali) e ispirazione (favor religionis, laicità, etc.).
è possibile classificare le fonti in:
Al vertice del sistema delle fonti del diritto ecclesiastico si pongono le norme costituzionali che espressamente disciplinano il (o comunque attengono al) fenomeno religioso tali norme dettano i principi fondamentali per la disciplina giuridica del fenomeno:
e precisamente:
l' ART. 2 che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;
Il principio personalista è sancito dall'art. 2 Cost., per il quale
«la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».
Con tale disposizione il legislatore ha inteso impegnare la Repubblica a garantire la piena realizzazione della personalità umana attraverso la tutela dei valori e bisogni materiali e spirituali dell'individuo.
l'art. 2 Cost. mira a tutelare la persona:
nella sua dimensione individuale nella sua dimensione relazionale
ossia uti singulus
ossia in quanto membro di aggregazioni e organizzazioni collettive, finalizzate all'affermazione degli interessi e bisogni non solo religiosi (ES: gruppi religiosi, associazioni culturali e sportive, sindacati, partiti politici).
Alle formazioni sociali (e, tra di esse, a quelle con finalità di culto) vengono, in particolare, assicurati gli stessi diritti e le stesse garanzie che sono riconosciuti all'individuo E CIÒ PERCHÉ esse sono considerate come mezzo necessario per l'affermazione della personalità umana (principio pluralista).
Il principio di uguaglianza è sancito dall'art. 3 Cost., nei due commi dei quali lo stesso si articola, nella duplice declinazione di uguaglianza :
in senso formale (c.1) in senso sostanziale (c.2)
Ex c.1 : «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Viene, in tal modo, posto il principio di uguaglianza formale (o giuridica), in base al quale
è fatto divieto al potere legislativo di limitare giuridicamente il godimento di libertà e diritti dei cittadini in virtù di discriminazioni basate su di una serie di parametri, fra i quali la religione.
CIOE’ in concreto, la disposizione impone al legislatore:
a) di trattare in modo uguale situazioni strutturalmente uguali, ed in modo diverso situazioni strutturalmente diverse; b) di evitare che le norme possano dispiegare un'efficacia differenziata in base ai soggetti nei riguardi delle quali devono essere applicate.
N.B. SI tratta di una eguaglianza di natura NON ASSOLUTA , bensì RELATIVA , che non toglie al legislatore il potere di riconoscere le differenziazioni espresse dalla realtà e di adeguare ad esse le proprie determinazioni.
Eventuali diversificazioni nel trattamento potranno essere adottate soltanto sulla base del criterio della ragionevolezza che legittima un trattamento disuguale allorquando le situazioni prese in considerazione risultano oggettivamente diverse, e NON a fronte di situazioni uguali o assimilabili (Corte cost., n. 340/2004).
Proprio il ricorso al criterio della ragionevolezza nelle diversificazioni di trattamento permette di giustificare talune disposizioni di favore a beneficio della religione cattolica rispetto alle altre confessioni religiose presenti su territorio nazionale, atteso il maggiore rilievo da riconoscere alla prima,
c. 2 sancisce il principio di uguaglianza sostanziale (o sociale) attribuendo alla Repubblica il compito di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana».
CIOE’ impone ai pubblici poteri di eliminare quelle condizioni che privano di fatto i cittadini, o parte di essi, dell'esercizio di quei diritti fondamentali che la Costituzione
Per ciò che specificamente concerne il fattore religioso essa impone allo Stato l'adozione di misure positive volte a rimuovere gli ostacoli che potrebbero porre un soggetto in posizione deteriore rispetto ad altri in ragione della sua appartenenza ad una determinata confessione religiosa (o, più in generale, del suo credo religioso e/o areligioso).
IL PROBLEMA di tale disposizione è che NON precisa l'esatta delimitazione dell'ordine proprio dello Stato e della Chiesa cattolica QUINDI la mancanza di una specifica determinazione dell'ambito delle rispettive competenze ha posto il problema della c.d. competenza delle competenze
ossia della individuazione del soggetto deputato a risolvere eventuali conflitti di competenza fra Stato e Chiesa cattolica in ordine alla regolamentazione giuridica di una data materia.
Secondo la prevalente dottrina, ove non si raggiunga un'intesa tra le Parti, è da ritenere che spetti allo Stato decidere unilateralmente se la materia rientri, o meno, nella propria competenza
B) La disciplina dei rapporti fra Stato e Chiesa cattolica in Italia (art. 7, c.2)
Il comma 2 dell'art. 7 contiene le linee guida della disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica in Italia. Esso, in particolare, dispone:
che i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono « regolati dai Patti Lateranensi», ossia dagli Accordi stipulati l'11 febbraio 1929 fra Italia e Santa Sede nel palazzo del Laterano
che « Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale».
Si tratta di una tipica norma SULLA produzione giuridica , che:
prevede la partecipazione di soggetti estranei all'ordinario procedimento di produzione normativa; ha l'effetto di attribuire alle norme così prodotte una speciale resistenza alla modificazione o all'abrogazione nei confronti di qualsiasi altra legge ordinaria non esecutiva di intesa (c.d. fonti atipiche o leggi rinforzate).
L'art. 8 Cost. contiene nei suoi 3 commi tre distinti PRINCIPI:
della uguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge (c. 1);
della autonomia statutaria delle confessioni dalla cattolica (c. 2);
della regolazione bilaterale sulla base di intese dei rapporti dello Stato con le confessioni acattoliche (c. 3).
Ex c.1: «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge».
Tale previsione costituisce, secondo alcuni, la regola fondamentale del diritto ecclesiastico italiano INFATTI:
per un verso sancisce il riconoscimento del principio del pluralismo delle confessioni religiose (escludendo ogni ipotesi di possibile confessionismo di Stato);
per l'altro impone che, dinanzi allo Stato, tutte le confessioni religiose godano della stessa misura di libertà, ossia che la libertà riconosciuta ad una confessione non possa essere diversa da quella riconosciuta alle altre,
Ex c.2 : «Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano».
Si tratta del principio c.d. della autonomia statutaria (o istituzionale) Per effetto del quale i gruppi religiosi sono liberi di
N.B. Si tratta di un diritto, e non di un obbligo riconosciuto in capo ai gruppi confessionali.
QUINDI questi possono scegliere di non darsi alcuna organizzazione e di non avere un proprio statuto, senza che ciò incida sulla loro qualificabilità come confessioni religiose e sul riconoscimento della eguale misura di libertà
N.B. IN OGNI CASO le confessioni religiose
A) hanno il diritto, e non l'obbligo di richiedere la stipulazione di una intesa. QUINDI esse possono scegliere di non ricorrere allo strumento previsto dall'art. 8, c. 3 Cost., avvalendosi solo del generale regime di libertà e delle regole comuni stabilite dalle leggi. (proprio perchè l'assenza di un'intesa con lo Stato non impedisce al gruppo interessato di professare liberamente il proprio credo religioso)
B) Secondo la Corte costituzionale (sent. n. 52/2016) per l’associazione che ne faccia richiesta allegando la propria natura di confessione religiosa, NON è CONFIGURABILE «una pretesa giustiziabile all'avvio delle trattati ve ex art. 8, c.3. Cost.». PERCHE’ spetta, difatti, al Consiglio dei ministri , nel l'ambito della discrezionalità politica propria del Governo valutare l'opportunità di avviare o meno le trattative con un determinato interlocutore al fine di stipulare un'intesa bilaterale per la disciplina dei rapporti reciproci.
QUINDI della scelta di non avviare le trattative per la stipulazione di un'intesa (sul presupposto della ritenuta assenza in capo all'associazione richiedente della natura di confessione religiosa) il Governo può essere chiamato a rispondere politicamente di fronte al Parlamento , ma non in sede giudiziaria
esse servono a garantire: l'indipendenza delle confessioni religiose nel loro ambito, il diritto delle stesse di essere egualmente libere davanti alla legge; il diritto di diversificarsi l'una dall'altra (per quanto, di fatto, le intese si siano nel tempo sempre più atteggiate in guisa di normative "per adesione", uniformandosi a modelli standardizzati);
L’intesa raggiunta tra le parti (rappresentanza della confessione religiosa e Governo) viene poi trasmessa al Parlamento per l'approvazione con legge. Sul Parlamento, peraltro, non grava alcun obbligo di tradurre in legge l'intesa raggiunta dal Governo. INFATTI
a) l'intesa ha natura di disegno di legge, che il Parlamento, nell'esercizio della sua sovranità in campo legislativo, può decidere di convertire o meno in legge. b) ove, tuttavia, il Parlamento decida di convertire in legge l'intesa, ciò dovrà necessariamente avvenire attraverso una legge di approvazione , la quale dovrà ricalcare il contenuto della intesa. Il disegno di legge contenente l'intesa potrà, dunque, essere accettato o respinto in toto, ma NON potrà essere emendato in sede parlamentare (c .d. vincolo di conformità della legge all'intesa ).
La libertà religiosa è intesa come « facoltà spettante all'individuo di
Il diritto alla libertà religiosa - normalmente unito con quello alla libertà di pensiero e di coscienza è tutelato anche all'interno delle principali Carte sovrannazionali, ed è ricompreso fra i diritti fondamentali. Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo (UDHR) del 1948 Convezione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU) del 1950
dall' art. 19 Cost. stabilisce che «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non tratti di riti contrari al buon costume ».
libertà di religione da intendersi tanto :
nella sua dimensione positiva nella sua dimensione negativa
diritto di credere in una piuttosto che in un'altra fede religiosa, di cambiare religione, etc.
alla libertà di non aderire ad alcuna confessione o gruppo religioso, di mostrare indifferenza verso la sfera religiosa, di professare l'agnosticismo o l'ateismo
si tratta di un diritto indisponibile, inalienabile, inviolabile, intransigibile e personalissimo. un diritto pubblico subiettivo in quanto postula la pretesa di ciascun individuo, azionabile nei confronti dello Stato, all'astensione, da parte degli altri membri della collettività, dal compimento di atti che possano impedire il libero esercizio del di ritto stesso.
N.B. l' UNICO LIMITE ESPLICITO all'esercizio del diritto di libertà religiosa è quello della non contrarietà dei riti al buon costume.
LA GIURISPRUDENZA : CONTRASTI FRA GENITORI LEGALMENTE SEPARATI IN ORDINE ALLE SCELTE EDUCATIVE RIGUARDANTI I FIGLI MINORI
La Corte Suprema (Cass. civ., sez. I, ord. 30 agosto 2019, n. 21916) ha stabilito che, in caso di conflitto tra genitori in sede di separazione riguardo alla educazione religiosa da impartire al figlio minore
il giudice è legittimato ad adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi d diritti individuali di libertà dei genitori in tema di libertà religiosa e esercizio del ruolo educativo, anche optando tra l'una e l'altra religione. TUTTAVIA la scelta del giudice deve avvenire dopo aver accertato, attraverso l'osservazione e l'ascolto del minore, che la religione individuata NON rechi allo stesso alcun pregiudizio tale da comprometterne la salute psico-fisica e lo sviluppo.
QUINDI criterio informante delle decisioni deve essere quello del preminente interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata
a ciascun individuo devono essere garantite la libertà di religione e l'uguaglianza di trattamento senza distinzione di religione anche nei luoghi e nei tempi del lavoro.
In proposito, l'ordinamento italiano garantisce:
a) la piena libertà di opinione in materia religiosa del lavoratore; b) il divieto di licenziamento in base alle convinzioni religiose o all'appartenenza ad una confessione religiosa del lavoratore; c) il divieto di indagine sulle opinioni religiose del lavoratore; d) il divieto di porre in essere trattamenti discriminatori nei confronti del lavoratore appartenente ad una determinata confessione religiosa.
Ex art. 20 Cost. «Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività».
FUNZIONE di tale norma è quella di:
a) garantire la facoltà dei singoli e delle confessioni religiose di dare vita ad enti esponenziali, e specificamente ad associazioni e istituzioni contraddistinte
b) precludere ogni possibile limitazione della capacità giuridica e della capacità di agire degli enti in questione;
c) vietare a carico degli stessi ogni possibile discriminazione in pejus ossia ogni ipotesi di trattamento deteriore rispetto agli enti di diritto comune.