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Terzo comma articolo 8, ecclesiastico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

il terzo comma dell art 8, diritto ecclesiastico.

Tipologia: Appunti

Pre 2010

Caricato il 30/11/2010

benanti
benanti 🇮🇹

3 documenti

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Le parti:le rappresentanze ex legge n 400 del 1988 ed ex statuti.
Le intese sono accordi bilaterali : due sono le parti una confessionale e l altra statale.
L interesse alla stipula delle intese sorge in capo a quel gruppo religioso che ha l
esigenza di entrare in rapporti con lo Stato,per cui vi è la necessità di disciplinare
formalmente tali rapporti.
Affinchè un gruppo religioso possa ritrovarsi ad intrattenere rapporti con lo stato
,risulta necessario che lo stesso sia dotato di un apparato organizzativo
relativamente alla parte statale ,a norma dell art 2 della legge 400/88 ,tale competenza
spetta al consiglio dei ministri.
D altro canto,la competenza del governo viene delineata dalla stessa costituzione .t
tale competenza deriva non prassi,ma dal dettato costituzionale.
Consentendo l intervento del parlamento fin dall apertura delle trattative.
La procedura
Malgrado da più parti sia stata auspicata l introduzione di una legge mirante a coprire
le lacune delle disposizioni costituzionali,a tale legge non si è ancora giunti.
Al fine di dare attuazione agli art 7 e 8 cost anche in merito alle procedure ,l unica via
percorribile resta quella dell interpretazione sistematica.
L indirizzo politico in materia ecclesiastica spetta congiuntemente al parlamento ed al
governo;
Cosi come ogni altro procedimento di formazione di una legge ,consta di 3 momenti:
1 iniziativa
2 costitutiva
3 dell efficacia
Tuttavia ,vigendo il principio della bilateralità,e trattandosi di una “vicenda tutta
interna all ordinamento statale”non si può estendere l applicazione che l art 80 cost
prevede relativamente alla ratifica dei trattati internazionali
al fine di evitare che l intera procedura fosse lasciata all arbitrio del potere
esecutivo ,mediante una serie di direttive parlamentari si mirò ad incentivare la
partecipazione del parlamento.
Tale processo di parlamentizzazione non investe solamente i rapporti con la chiesa
cattolica ,bensi quelli con tutte le confessioni religiose.
Il potere legislativo ha l esercizio di alcune facoltà:
valutare l opportunità di promuovere le intese;
attuare un controllo sull operato del governo
impedire che il governo impegni lo Stato senza che abbia preventivamente
chiesto il placet delle camere;
ricorrere dinnanzi all autorità competente laddove l esecutivo stipulasse intese
senza la preventiva approvazione parlamentare.

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Le parti:le rappresentanze ex legge n 400 del 1988 ed ex statuti. Le intese sono accordi bilaterali : due sono le parti una confessionale e l altra statale. L interesse alla stipula delle intese sorge in capo a quel gruppo religioso che ha l esigenza di entrare in rapporti con lo Stato,per cui vi è la necessità di disciplinare formalmente tali rapporti. Affinchè un gruppo religioso possa ritrovarsi ad intrattenere rapporti con lo stato ,risulta necessario che lo stesso sia dotato di un apparato organizzativo relativamente alla parte statale ,a norma dell art 2 della legge 400/88 ,tale competenza spetta al consiglio dei ministri. D altro canto,la competenza del governo viene delineata dalla stessa costituzione .t tale competenza deriva non prassi,ma dal dettato costituzionale. Consentendo l intervento del parlamento fin dall apertura delle trattative. La procedura Malgrado da più parti sia stata auspicata l introduzione di una legge mirante a coprire le lacune delle disposizioni costituzionali,a tale legge non si è ancora giunti. Al fine di dare attuazione agli art 7 e 8 cost anche in merito alle procedure ,l unica via percorribile resta quella dell interpretazione sistematica. L indirizzo politico in materia ecclesiastica spetta congiuntemente al parlamento ed al governo; Cosi come ogni altro procedimento di formazione di una legge ,consta di 3 momenti: 1 iniziativa 2 costitutiva 3 dell efficacia Tuttavia ,vigendo il principio della bilateralità,e trattandosi di una “vicenda tutta interna all ordinamento statale”non si può estendere l applicazione che l art 80 cost prevede relativamente alla ratifica dei trattati internazionali al fine di evitare che l intera procedura fosse lasciata all arbitrio del potere esecutivo ,mediante una serie di direttive parlamentari si mirò ad incentivare la partecipazione del parlamento. Tale processo di parlamentizzazione non investe solamente i rapporti con la chiesa cattolica ,bensi quelli con tutte le confessioni religiose. Il potere legislativo ha l esercizio di alcune facoltà:

  • valutare l opportunità di promuovere le intese;
  • attuare un controllo sull operato del governo
  • impedire che il governo impegni lo Stato senza che abbia preventivamente chiesto il placet delle camere;
  • ricorrere dinnanzi all autorità competente laddove l esecutivo stipulasse intese senza la preventiva approvazione parlamentare.