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Appunti di diritto ecclesiastico
Tipologia: Appunti
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Ecclesiastico = ecclesia in greco vuol dire assemblea ius ecclesiasticum indicava il diritto, la potestà giuridica della chiesa, si parla di diritto della chiesa perchè sin dall'inizio la chiesa si dota di un sistema giuridico, anche perché nei primi anni la chiesa cattolica vive le persecuzioni, periodo in cui non è riconosciuta dall'impero, quindi si dota di una sua organizzazione parallela a quella dell'impero. Ius ecclesisticum viene distinto da ius canonicum, che fa riferimento al termine greco kanon, ovvero il regolo, indica un canone, qualcosa che ha a che fare con le regole di comportamento interne alla realtà canonica, lo ius canonicum fa riferimento alle regole materiali, relative alla vita interna della chiesa e i suoi fedeli. Entrambi facevano riferimento ad una realtà confessionale, entrambi legati alla chiesa cattolica. Oggi parlando di diritto ecclesiastico si fa riferimento ad altro, non siamo più legati a parlare esclusivamente della chiesa. Il diritto canonico, in età moderna, continua ad indicare i canoni della chiesa cattolica, il corpus dei canoni della chiesa, raccolte scritte di regole, il diritto ecclesiastico inizia ad essere riferito anche all'organizzazione delle altre chiese, non solo di quella cattolica. Dalla seconda metà dell'800 il diritto canonico fu definito diritto interno della chiesa cattolica, mentre il diritto ecclesiastico sono le norme dello stato sulla chiesa. I governi civili intervengono nella regolamentazione della vita interna delle chiese. Questa distinzione si sviluppa in parallelo alla distinzione dello studio di queste materie nell'università, i due ambiti incominciano a distinguersi e vengono studiati in modo separato. (ordinamento giuridico di santi romano, libro) santi romano sosteneva che ogni realtà sociale che si regola tramite norma, possono essere studiate come un ordinamento giuridico a sé, su questa base a inizio 900 si cominciò a distunguere lo studio di queste due materie. Si passa dallo studio del governo delle cose ecclesiastiche allo studio dei rapporti tra stato e chiesa, da una parte la chiesa con il suo sistema di regole dallìaltra parte lo stato. Quando si parla di rapporti tra stato e chiesa si parla dello studio dei concordati (primo concordato 1929) sulla base del concetto dei rapporti tra ordinamenti giuridici che entrano in relazione tra loro nasce il concetto di concordato, nel diritto ecclesiastico si studiavano quindi i rapporti tra stato e chiesa, in particolare il concordato, si studiavano quindi le res mixtae dove vi erano competenze sia da parte dello stato sia da parte della chiesa (es. matrimonio, nomine dei ministri di culto). Evolvendo la materia si parlò anche di studio generale delle norme dello stato sul fattore religioso e sulla libertà religiosa, non ci si occupa solo di concordati, la libertà regligiosa ha un doppio spettro, libertà individuale e dimensione collettiva. Oggi siamo di fronte ad un ambito molto più ampio e complesso rispetto all'inizio del 900, oggi ci si occupa sia dei rapporti con le confessioni sia della disciplina del fatto religioso e della libertà religiosa e lo si studia in un pluralismo confessionale, che si riflette nel fatto che ormai gran parte della popolazione italiana segue regole di comportamento dettate dalla propria religione e cultura di appartenenza.
convivere le doppie finalità degli enti ecclesiastici
della chiesa, più avanti concordati 21 Settembre 2018 – Lezione 2 Il modello italiano di libertà religiosa. La storia dei rapporti tra stato e chiesa nella storia dell'italia può dividersi in tre fasi:
libertà individuale, si vive il rapporto con le confessioni religiose con sospetto. La libertà religiosa è prima di tutto una libertà individuale. In italia vi era una politica legislativa liberale e separatista, ma non vi fumai una completa separazione tra stato e chiesa, questo perchè con l'unificazione in italia si deve fare i conti con la presenza della chiesa cattolica che aveva ancora un potere temporale e che la cittadinanza era per la maggior parte aderente a quella religione, perciò non si poteva eliminare il rilievo sociale di quelle confessioni religiose. Inoltre il potere temporale dei pontefici rappresenterà oggetto di conflitto. Il modelo liberale separatiste in italia non fu mai completo, convivono la volontà di separare stato e chiesa, ma si assiste ancora ad effetti della chiesa. Il separatismo in questo periodo è moderato, perchè l'esistenza della chiesa cattolica con il suo rilievo dal punto di vista sociale e del potere temporale impedisce il pieno separatismo. L'unità italia tuttavia si fa in parte con l'ostilità della chiesa.
elementare, nel momento dell'educazione dei primi anni di scolarizzazione il cattolicesimo era presente come fondamento e coronamente dell'istruzione pubblica.
concordataria e confessionista. Non si parla più di regime separatista ma confessionista. Viene utilizzata la religione cattolica come strumento di governo. Lo si vede dal “braccio secolare” della chiesa, ovvero una sorta di rilevanza civile di quello che avviene in ambito ecclesiastico. Art 5 concordato, nessuno chierico o ecclesiastico poteva assumere un impiego d'ufficio o un incarico dello stato senza il nulla osta dell'odinamento diocesano. Si vede anche qui una commistione tra i due ordinamenti. Art 23 del trattato, piena efficacia giuridica di sentenze e provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche. Quello che storicamente viene definito braccio secolare, lo stato funziona da braccio per i provvedimenti che vengono emanati nel contesto ecclesiastico. Il matrimonio concordatario art 34 si contrappone a quel codice che aveva attribuito valore al solo matrimonio civile, è rilevante il matrimonio in chiesa anche dal punto di vista civilistico sempre l'art 34 attribuisce alla chiesa una giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio. Lo stato in questo momento garantisce privilegi alla chiesa e vede alcuni istituti come colorati di cattolicesimo, l'unico matrimonio valido era quello concordatario e gli unici giudici a potersi pronunciare erano quelli della chiesa. La scuola viene confessionalizzata, secondo i principi della religione cattolica, viene inserito l'insegnamento obbligatorio della religione cattolica (art 36). il cattolicesimo diventa religione di stato non solo al punto di vista formale. Nasce un nuovo codice penale, il codice Rocco del 1930 con tutela particolare e rinforzata della religione di stato, riconferma l'esistenza del reato di vilipendio e inserisce una serie di reati che tutelano il sentimento religioso della maggioranza cattolica e vengono puniti con una sentenza maggiorata, il vilipendio era punito sia nei confronti della religione di stato sia per altri culti, ma nel caso di offesa della religione di stato la condanna era maggiore. Il cattolicesimo era religione di stato anche dal punto di vista sostanziale. Agli altri culti nel 1929 viene approvata la legge 1159 del 1929 sui culti ammessi, ricorda i culti tollerati dell'art 1 dello statuto albertino, gli altri culti sono ammessi non si parla di libertà religiosa in senso ampio, ma di tolleranza nei confronti degli altri culti. Nel 1930 viene approvato un decreto sulle comunità ebraiche. Dall'epoca separatista all'epoca concordataria ci sono alcune caratteristiche. Alcuni diritti di libertà sono simili nella legge delle guarentigie e nel concordato, ma le legge delle guarentigie è unilaterale, iniziativa solo dello stato italiano, i patti del laterano sono una serie di norme concordate e pattuite tra stato e chiesa, cambia il modo di produrre la norma e la concezione che vi è dietro. Le guarentigie non concedevano un territorio alla chiesa, non concedevano la sovranità su un territorio e questo cambia con i patti lateranensi dove si da proprietà e non più solo godimento di immobili, la chiesa nella legge delle guarentigie è alla stregue di un'associazione privata mentre nei patti lateranensi la chiesa è una “societas perfecta” importanza di rilievo quasi publicistico, è una società giuridicamente perfetta, conclusa in sé stessa, questo cambia la concezione dei rapporti tra stato e chiesa, lo stato non è più l'unico soggetto che produce diritto, ma vi sono altri soggetti ovvero la chiesa e gli altri culti religiosi. Prima si tendeva a privatizzare la religione, ovvero a considerare la libertà religiosa come libertà individuale mentre dopo si pone accento sulla libertà istituzionale, non è più importante la libertà dell'individuo, ma è importante anche l'istituzione ecclesiastica. I rapporti che si definiscono tra stato e chiesa sono rapporti di vertice, apicali nel periodo dei patti lateranensi, che cancella la rilevanza del privato cittadino, mentre ai tempi della legge delle guarentigie il rapporto è stato-chiesa-cittadini. Anche la legge sui culti ammessi, che garantisce libertà individuali viene emanate con un occhio di riguardo alle istituzioni ecclesiastiche non si guarda alla libertà del singolo cittadino, ma si guarda ai culti. Si va inoltre da una tendenziale parità dei culti ad una situazione in cui gli appartenenti alla religione di stati, cattolici, vengono privilegiati rispetto agli appartenenti agli altri culti. Il modello che si va disegnando è quello del separatismo da una parte e quello del confessionismo e bilateralità dall'altra. La libertà religiosa nel periodo fascista è quindi una libertas ecclesiae, vi è bilateralità e non
è qualcosa di sistematico, che determina i comportamenti dell'individuo. Facendo riferimento a religione e credenze bisogna fare riferimento anche alla libertà di coscienza. La libertà di coscienza non è espressamente prevista dalla costituzione. In assemblea costituente si ritenne che fosse importante priovilegiare il discorso sulla libertà religiosa e non menzionare espressamente la libertà di coscienza. Tuttavia la libertà di coscienza p stata riconosciuta e tutelata dalla giurisprudenza, parte l'ha fatta rientrare nella tutela dell'articolo 21 un'altra parte l'ha fatta rientrare nell'art 19, in quanto in questo articolo non vi è distinzione tra le credenze e religioni, inoltre la libertà di coscienza rientrava in questo articolo in quanto la libertà di coscienza è il momento in cui si decide di aderire ad un credo religioso. (interpretazione di una parte della giurisprudenza). Il diritto di libertà religiosa dell'art 19 non comprende solo la religione in senso stretto, ma comprende anche le credenze e secondo alcuni la libertà di coscienza con le sue conseguenze, ovvero con l'obiezione di coscienza. Il primo contenuto dell'articolo 19 è la libertà di professione. Come dice francesco ruffini la libertà religiosa è libertà spettante all'individuo di credere quello che più gli piace o di non credere se più gli piace a nulla. Quindi la facoltà di credere o meno. Dimensioni della libertà religiosa. La libertà di formare la propria coscienza e avere una convinzione (foro interno) libertà di …. (foro esterno) cosa vuol dire professare la fede religiosa, tra le facoltà possiamo farvi rientrare la libera adesione, la quale vieta il meccanismo di appartenenza obbligatoria ad una fede religiosa. Libera adesione vuol dire che tutti i cittadini siano da considerarsi senza discriminazioni a seconda della loro adesione ad una fede religiosa. Una seconda facoltà che si può ricondurre alla libera professione della fede religiosa è il libero recesso ovvero decidere di non fare più parte di un credo religioso. Da queste due facoltà discende la possibilità di cambiare religione, la possibilità di creare una nuova religione. Fa parte della libera professione della fede religiosa la riservatezza, nessuno può essere obbligato a svelare a quale religione appartiene. Secondo contenuto dell'articolo 19 è la propaganda. Si decide di provvedere alla propaganda religiosa per sottolineare e marcare la differenza con il 1929 in cui si limitò fortemente il diritto alla propaganda religiosa, il problema era che si andava contro alla religione di maggioranza, si andava contro la religione di stato quindi nella legislazione fascista si limitò il diritto di propaganda, si fece quindi una distinzione tra la discussione in materia religiosa e la propaganda, la discussione era qualcosa di intellettuale, elevato dal punto di vista delle idee e dell'esposizione. La discussione veniva sempre garantita purchè non sfociasse nella propaganda, la discussione avveniva in ambito privastistico, ma nel momento in cui la discussione diveniva propaganda, ovvero diffondere il credo cercando di convincere gli altri, quando la discussione tra dotti sfociava in propaganda questa veniva limitata, perchè limitava la posizione di favore della religione cattolica come religione di maggioranza e di stato. La propaganda viene intesa come un turbamento della coscienza religiosa altrui. La libertà di propaganda è dunque richiamata per una ragione storica. Il discorso sulla propaganda lascia oggi delle questioni aperte, come ad esempio l'accesso paritario ai mezzi di comunicazione. La propaganda può sempre essere svolta o può essere limitata per la tutela di altri diritti fondamentali (es. riservatezza, tutela del sentimento religioso). Incomincia ad emergere che la libertà di religione non può essere fatta valere in ogni caso. Quando si parla di propaganda si incomincia a distinguere bene la distinzione tra foro interno e esterno (sfere di tutela). Con la propaganda ci si trova nel foro esterno, sono azioni che si esplicita all'esterno. Dove si vede l'esplicitazione nel foro esterno è nell'esercizio del culto, che può rimanere nella sfera interna dell'uomo (preghiera individuale), ma parlando di esercizio del culto si parla di attività che riguardano il foro esterno. Le questioni che riguardano l'esercizio del culto: l'ordinamento vuole una tutela positiva dell'esercizio del culto.
05 – 10- 18 – Lezione 4 Buon costume: concetto elastico non i è una definizione categorica, è un concetto diffuso e generalmente compreso. Il contenuto minimo e base del buon costume è la dignità della persona. Quando si parla di comune senso della morale, la morale non è mai una morale unica, di stato, di maggioranza, ma è una morale pubblica riferita ad un contesto pluralistico. Il limite del buon costume funziona sempre a posteriori, l'articolo 19 prevede solo controllo successivo, questo perchè il limite riguarda l'effettivo svolgimento di riti contrari a buon costume. Limiti ex art 19 e diritto penale: il buon costume non può essere per sé fonte di divieti di natura penalistica il diritto penale può limitare la libertà religiosa? Il diritto penale può porre un limite alla libertà religiosa, limite che non è il buon costume. Se una norma penale vieta atti che possono essere espressione di libertà religiosa, potrebbe derivarne uno scontro tra diritto penale e libertà religiosa. Diversità tra cultura del soggetto e cultura dello stato, conflitto tra norme culturali/religiosa vs statali. ➔ Una norma dello stato incrimina un comportamente, ma una norma culturale o religiosa che autoorizza o ipone un medesimo comportamento. In un conflitto di coscienza il cittadino seguirà sempre la norma religiosa. Il diritto penale è tipico di un determinato territorio, ciò che è reato in uno stato può non esserlo in un altro, l'art 3, del codice penale dice che “la legge penale obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello stato”. Non è culturalmente neutro, risente del contesto culturale nel quale viene elaborato, dei valori e dei costumi di una società, questo crea maggiori difficoltà di fronte a reati motivati dal rispetto di norme culturali “altre”, ovvero i reati culturalmente orientati. Strumenti di flessibilità 1- esimenti : situazioni che escludono l'antigiuridicità del fatto (= viene meno un elemento essenziale del reato). L'art 51 del codice penale dispone che in alcuni casi l'esercizio di un diritto, quindi anche della libertà religiosa, può escludere che quel fatto sia illecito. Ma la libertà religiosa non è sempre e automaticamente una circostanza esimente, occorre trovare un bilanciamento con altri diritti. 2 – le circostanze attenuanti : art 62 del codice civile: circostanze attenuanti comuni. “attenuano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali” (slide) esempi di esimenti ed attenuanti per libertà religiosa esimenti riconosciute: ➔ cass. Pen. V, 27856/2001: non c'è reato di favoreggiamento se sacerdote incontra, senza permesso di superiore latitante (è esercizio del ministero, esente da pena per esimente) ➔ cass pen III, 1985: manifesti “si alla vita” fuori da spazi: libertà di comunicare con il clero e tutti i fedeli ex art 2 Accordo 1984 attenuanti riconosciute:
costituzionalmente rilevanti e per tutelare altri principi valori e interessi di natura pubblicistica nominati nella costituzione. Condizioni generali per porre limiti alla libertà religiosa: libertà religiosa può essere limitata quando
è nullo qualsiasi atto o fatto che è volto al licenziamento o alla discriminazione di un lavoratore. Viene vietato ai privati (datori di lavoro) di fare atti che distinguino illegittimamente, che trattino in maniere differenziata i datori di lavoro. ART 8 STATUTO DEI LAVORATORI nel colloquio o nello svolgimento del lavoro sono vietate le indigini sul credo religioso del lavoratore. Divieti di discriminazione nell'ambito del lavoro eccezione art 4 legge n 108/1990 → impiego di tendenza, lavoro che si svolge in aziende con tendenza e scopo religioso, con tendenza si intende un orientamento religioso, in questi ambienti lavorativi si può discriminare dal punto di vista ideologico e religioso. Altri divieti: art 43 d.lg 25 luglio 1998, n 286 testo unico sull'immigrazione → lo scopo di questa norma è tutelare gli immigrati. Riguarda gli immigrati, ma attraverso una norma finale queste norme hanno a che fare anche con cittadini italiani che aderiscono a fedi diverse, cittadini italiani di colore diverso ecc. gli ambiti in cui si applica il divieto di discriminazione sono → attività di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, fornitura di beni e servizi, lavoro, occupazione, formazione professionale, istruzione, avvio ad esercizio di attività economiche. Serie di divieti che riguardano i reapporti tra privati, si tratta di rapporti giuridici concreti che si compiono tutti i giorni, sono norme che non riguardano solo il legislatore, ma anche i rapporti tra privati. L'ambito lavorativo è l'ambito classico in cui si applicano i divieti. La regola generale delle norme de lavoro è che la religione nell'ambito del alvoro è irrilevante deve rimanere nella sfera interna del lavoratore, la religione non si svela (divieto di indagine) e la religione non può essere all'origine di trattamenti diversi, la religione non conta nell'ambiente lavorativo. Norme più recenti d.lgs. 215/2003 e dgls 216/2003 → divieti di discriminare in alcuni concreti ambiti di attività, non solo il divieto di trattamenti differenziati, ma anche necessità di tutela delle diversità. Concetto di discriminazione indiretta e azioni positive. La nozione di discriminazione: trattamento sfavorevole che differenzia una persona da un'altra sulla base di un fattore determinato, verifica trattamenti svantaggiosi di fatto, conseguenza → trattare tutti allo stesso modo discriminazione indiretta: trattamento svantaggioso derivante da una misura neutra (uguale per tutti), a meno che non vi sia un motivo legittimo e proporzionato per il trattamento neutro, conseguenza → rimozione della discriminazione indiretta, prendere in considerazione le appartenenze/diversità religiose. Esempi di discriminazione indiretta: il datore di lavoro tratta qualcuno meno favorevolmente oerchè professa unareligione diversa o perchè non è credente, licenziamento discriminato, discriminazione per supposizione → ad esempio non assumo un egiziano perchè penso sia musulmano. Nell'ambito del lavoro una regola sulle divise può porre in una situazione di particolare svantaggio chi indossa simboli religiosi. Quando la regola nautra risponde ad un fine legittimo e risulta appropriata e necessaria al suo perseguimento non è indirettamente discriminatoria (es imposizione di abbigliamento per motivi di sicurezza o igene).
L'ambito lavorativo è l'ambito peculiare nel quale le regole generali entrano in contatto con precetti religiosi. Il fattore religioso emerge oggi in modo maggiore? Il problema è quello di bilanciare gli interessi del datore di lavoro e i diritti correlati alla religione. Ci sono inoltre problemi di costi. Discriminazioni indiretta e politiche religiose francia → caso Baby Loup asilo privato: insegnante con il velo, principio di laicità nel settore privato. La giurisprudenza ha dato ragione all'asilo in quanto il settore privato dell'educazione è un settore delicato dove va perseguita la laicità. uk-> caso Eweida Hostess di british Airways che indossa un crocifisso sulla divisa, obbligo di accomodamento dell'esigenza religiosa? La sentenza fu che la hostess doveva togliere il crocifisso. La norma uguale per tutti può subire dei mutamenti per evitare una discriminazione dell'esercizio della libertà religiosa. In italia è solitamente consentita la libertà di abbigliamento. Festività religiose: italia → caso mascherini portiere di hotel avventista e regola religiosa sul sabato festivo. Portiere perde il posto di lavoro, il datore non è disponibile ad accettare i cambi. Una regola generale si può ritenere come discriminatoria se non tiene conto delle esigenze peculiari di alcune religioni. Francia → cassazione, chambre civile, 18 dicembre 2002, n 01-00519 : non sussiste l'obbligo di accomodameni per consentire agli ebrei di rispettare il riposo sabbatico (sistema di apertura del portone di un edificio). Profili soggettivi dell'uguaglianza l'art 3 della costituzione parla di cittadini, ma la corte costituzionale ha più volte confermato che se veramente si fa riferimento ai cittadini bisogna applicare la legge anche ai non cittadini soprattutto per quanto riguarda i diritti fondamentali. c.cost. N 62/1994 “quando si tratta di diritti inviolabili, il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero”. c.cost. Ordinanza n 432/2005 : pari dignità e uguaglianza garantite anche ai non cittadini. Problema → interventi ex art. 3.2? applicabilità dell'uguaglianza ex art. 3 Cost ai gruppi? Illgittima disparità di trattamento tra le associazioni si ripercuoterebbe sulla sfera giuridica degli iscritti e si risolverebbe in una violazione dell'uguaglianza del cittadino (c.cost. 25/1966). la giurisprudenza ha detto che non è ammissibile la discriminazione dei gruppi a carattere religioso sul numero degli aderenti. Si può differenziare il trattamento di confessioni religiose quando la situazione delle confessioni religiose è diversa. Se confessioni religiose diverse hanno esigenze diverse, il trattamento differente è ammesso. 12 -10 -18 lezione 6 la libertà religiosa nelle fonti sovranazionali dichiarazione nazionale dei diritti dell'uomo, firmata dopo la seconda guerra mondiale, (ONU –
esecutivo nell'ordinamento interno, senza bisogno di una norma per l'applicazione. Il sistema di tutela dei diritti nasce per una necessità tecnico pratica. Diritto UE e religione Rispetto dei sistemi nazionali di rapporto tra stato che confessioni → per mancate competenze → in base all'art 17 del trattato sul funzionamento UE l'art 17 → rispetto e non ingenza nei rapporti stato-religione, quando si parla di libertà religiosa per l'unione europea contano anche le associazioni che si fondano su ideologie non religiose (es. associazioni ateistiche), l'unione europea si impegna a dialogare con queste comunità confessionali, filosofiche e aconfessionali. Tutela dei diritti fondamentali tra cui la libertà religiosa: carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (carta di Nizza), tratta da CEDU, si scrive questa carta per dare certezza al diritto. Diventa vincolante con il trattato di Lisbona. Oggi si hanno nell'ambito del consiglio d'Europad la convenzione dei diritti dell'uomo. Nell'unione europea carta dei diritti fondamentali dell'unione europea. Vedi slide 5 lezione 16-10-18 lezione 7 profilo istituzionale della libertà religiosa → status delle confessioni religiose i profili della libertà religiosa sono profilo personale e profilo istituzionale, personale espresso dall'art 19-20 e art 2-3, il profilo istituzionale è espresso dagli articoli 7 e 8 della costituzione. Questi profili dicono qualcosa sul pluralismo. La libertà religiosa e l'uguaglianza sulla libertà di religione sono principi comuni a ogni stato di diritto. L'art 7 e 8 che dicono qualcosa sulla configurazione dei rapporti tra stato e confessioni religiosi dicono qualcosa sulla peculiarità del sistema italiano. L'articolo 19 tra i vari contenuti non espressi ricavabili dalla dottrina e dalla giurisprudenza contiene la libertà di associarsi con fini religiosi. L'art 19 indica già un profilo associativo della libertà religiosa. L'articolo 20 della costituzione dice che le associazioni e enti con fini religiosi sono trattati con un principio di uguaglianza di non discriminazione. La libertà di associarsi la si trova anche nell'articolo 18. l'art 2 della costituzione dice che i diritti fondamentali sono garantiti per l'individuo e per le configurazioni sociali. Articolo 20 → principio di non discriminazione, dal punto di vista associativo la religione non può rappresentare causa di una discriminazione. Vieta trattamenti sfavorevoli, ma non esclude trattamenti di favore e in qualche modo rafforza l'affermazione della libertà religiosa, perché il nostro ordinamento permette la nascita di associazioni e enti con finalità religiose. L'art 20 tutela sia le associazioni, sia gli enti e le istituzioni sia riconosciuti sia non riconosciuti. Tutela un panorama molto vario di realtà collettive legate ad un fine religioso. Art 2 → è una norma propedeutica alla disciplina del pluralismo confessionale. Tutela i diritti inviolabili della persona, sia nel singolo sia nelle formazioni sociali. I diritti dell'individuo sono tutelati individualmente e in formazioni sociali. È una norma propedeutica allo studio di quello che poi accade con le confessioni religiose ed è una norma basilare che indica l'attenzione dell'ordinamento per i “corpi intermedi” (intermedi perché sono intermedi rispetto alla dimensione individuale della persona e alla dimensione statale). Le garanzie (art 19-20-2) si articolano in due modi diversi, → formazioni sociali flessibilmente organizzate (art 19 e 20) → formazioni religiose (confessioni religiose) organizzate come veri e propri ordinamenti giuridici (art 7-8), la nostra costituzione non si limita a garantire la tutela di associarsi con finalità religiose, ma costituisce delle garanzie specifiche per le confessioni religiose.
La nostra costituzione contiene norme diverse che si riferiscono a fenomeni diversi: → articolo 2: formazioni sociali, termine molto generico, nelle quali si svolgono i diritti dell'individuo tra cui la libertà religiosa. → articolo 7-8: confessioni religiose, fanno parte delle formazioni sociali, ma godono di garanzie particolare e diritti specifici. L'art 8 della costituzione in particolare si divide in tre commi: 1° → tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 2° → principio di autonomia confessionale 3° → intese e accordi tra le confessioni religiose e lo stato (?) Ma cos'è una confessione religiosa? Una definizione non vi è né nella costituzione né in altre norme, in quanto dare una definizione rischierebbe il disegno di un modello che andrebbe a tutelare solo alcune religioni escludendone altre. La nostra costituzione garantisce diritti peculiari per le confessioni religiose, senza definizione come si fa a sapere chi rientri in quelle tutele stabilite dalla costituzione? Una definizione in alcuni casi è necessaria, quando lo stato si trova davanti ad una confessione che richiede l'accesso a determinati diritti, lo stato una definizione la deve dare. Ci sono diversi tentativi da parte della dottrina e della giurisprudenza di trovare una definizione di “confessioni religiose”, la dottrina in particolare si è soffermata su alcuni criteri caratterizzanti di una confessione religiosa. 1 → il criterio giuridico istituzionale, che distingue la confessione religiosa da associazioni con finalità religiose. → Una confessione ha una realtà istituzionale, un'organizzazione e una normazione propria → la confessione religiosa deve avere una propria visione del mondo che la distingue dalle altre confessioni religiose, deve essere quindi unica. Deve essere autonoma dalle altre confessioni e deve avere finalità proprie. Punti deboli: → ci sono alcune confessioni che non necessariamente hanno una gerarchia o un'organizzazione, quindi queste non possono essere definite istituzioni religiose? Sorge il problema di assicurare la eguale libertà e giuridica l'autonomia organizzativa. → finalità proprie : non sempre servono a distinguere confessioni da associazione e talvolta può accadere che vi siano diverse confessioni con finalità simili. 2 → criterio storico/sociologico → numero minimo di fedeli → radicamento nella società: la confessione religiosa deve avere un rapporto nella società che si definisce con diffusione nel territorio, con il tempo e con il ruolo della pubblica opinione. Problemi: → le confessioni “nuove” (momento genetico che ha bisogno di tutela) → le minoranze che non raggiungono il numero minimo → attenzione a garanzie di libertà, da non limitare discrezionalmente. 3 → criterio psicologico. Se un gruppo si percepisce come confessione religiosa lo stato prende per buona questa auto- qualificazione. → auto-definizione come confessione religiosa → auto-percezione della normatività e dell'appartenenza problemi: → è sufficiente auto-qualificarsi? Secondo lo stato no. Art 195/1993, non è possibili per l'accesso ad alcuni benefici → necessari requisiti oggettivi (non basta l'auto-qualificazione) in caso di riconoscimento. Si può quindi definire una confessione religiosa? In alcuni casi è indispensabile, ma bisogna dare una definizione il più possibile flessibile, quindi