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Appunti diritto ecclesiastico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

appunti lezioni di diritto ecclesiastico

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Scarica Appunti diritto ecclesiastico e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity! 20 febbraio 2019 DIRITTO ECCLESIASTICO Cos’è il diritto ecclesiastico? È una materia vivente che studia la religione nei vari aspetti della vita sociale (es. ruolo della religione nei centri richiedenti asilo). In una società multiculturale in trasformazione, l’elemento religioso è importante e varia. Fino a poco tempo fa l’ora da religione cattolica era essenziale a scuola ed era obbligatoria. Oggi non più, e questo per il cambiamento sociale e religioso europeo. Oggigiorno la penetrazione silenziosa in Italia di tantissime religioni (taoismo, buddismo etc) minoritarie, o di religioni differenti ed importanti (islamismo), ha reso il cattolicesimo sul piano di tutte le altre (togliendole il primato, nonostante sia la religione principale in Italia). Oggigiorno anche il nostro ordinamento giuridico ha cominciato ad adattarsi a questa evoluzione multiculturale e quindi, con sequenzialmente, religiosa. Quali soluzioni giurisprudenziali (sentenze etc) sono state utilizzate per i vari cambiamenti religiosi nella società (es. uso del crocifisso nelle scuole)? Lo studieremo in questa materia. Diritto ecclesiastico è quella materia (quella parte del diritto pubblico dello stato e quindi l’insieme delle leggi) che regola il fattore religioso dello Stato. Non ha niente a che vedere con i diritti confessionali (es. diritto canonico/ diritto protestante etc...) ma riguarda l’interezza delle religioni e verifica se sono in contrasto con il diritto. Quali sono i modelli di relazione fra Stato e chiesa? Lo stato confessionista, laico, unionista, separatista. I MODELLI RELAZIONE STATO E CHIESA Sono: • CONFESSIONISTA. Viene scelta una religione propria, una dominante. Non è una cosa antica, ma vige anche nella modernità, come Svezia o Finlandia. Si ha una religione di STATO. Può essere anche una RELIGIONE DOMINANTE, come in Italia (84% cattolici). Altro esempio è lo stato Greco (dove c’è scritta la religione nella carta di identità). • LAICO. L'Italia formalmente è uno stato laico, ma si colloca tra stato confessionista e laico per la precisione. Lo stato laico ha più varianti al suo interno: • Alla francese, alla città di combattimento. Vi è un comportamento neutrale e a volte ostile per le religioni. Una legge del 1905 francese dice che, tutte le religioni sono uguali; non si finanziano nemmeno. Le religioni sono fuori dal pubblico. È un problema per uno stato coloniale. Una legge del 2004 vieta ai cittadini francesi e non ai migranti di NON portare simboli identificativi religiosi. Pone a carico di chi la viola sanzione fino 2 anni di reclusione (es. le donne non devono portare il velo). • Stato amichevole collaborativo, modello italiano. La Sentenza della Corte Costituzionale: n. 203 1989 individua principio laicità dello stato. Questo principio di laicità nasce nella storia debole;. • STATO UNIONISTA. C’è una subordinazione totale del potere ecclesiastico rispetto al diritto statale. Lo stato Unionista è ispirato al modello storico dell’impero austroungarico. Il modello più importante è quello inglese, corona simbolo anglicanese e regina è capo della religione anglicana. • SEPARATISTA. Può essere sia laico che non laico. Modello principe sono gli stati uniti americani perché non vogliono connessioni di facciate fra il diritto pubblico- religione. Sono concesse a tutte le religioni di fare di tutto, ma la facciata dello stato non si deve confondere con le religioni. Non si confonde il simbolo di una religione con lo stato. Es. nei college non ci sono crocifissi o altri simboli. La diversità delle religioni nello stesso stato è un problema da tutelare, deve avere una risposta da parte dello stato. PRINCIPALI FONTI Patti lateranensi stipulati 1929 firmati da Mussolini e papa Pio 11°. Lo stato liberale di Giolitti approfitta della rottura con la chiesa cattolica e nel 1884 emana una legge. Si prende cosi una gran massa di beni ecclesiastici e si rendono pubblici. Nel 1971 Giolitti si rende conto che però è ora di sistemare la questione con il papa. Nel 1971 emana la legge delle guarentigie. Questa legge costituisce i patti pre - lateranensi che propone al papa la soluzione romana, regalandogli molti beni, ma Papa Pio 9° rifiuta. Dopo la 1 guerra mondiale, la chiesa lascia il passo al fascismo che distrugge la massoneria, le camere del lavoro. Nel 1926 il parlamento si è trasformato nella camera di corporazione. Si capisce però che può battere tutto, ma non può sconfiggere il cattolicesimo. Vengono cosi stipulati i patti lateranensi nel 1929. Si compongono di tre documenti giuridici: • concordato: è composto da 45 articoli, ed è regolativo di tutte le materie miste (matrimonio, beni, edifici culto, cose di interesse sia dello stato che della chiesa). È uno strumento misto, cioè un trattato internazionale bilaterale con cui la chiesa cattolica si concorda ( diritto contrattato) con lo stato italiano. Nei patti lateranensi, invece, ci sono i rapporti con lo stato. Lo stato della città del Vaticano è caratterizzato da una monarchia assoluta. La funzione dell’esecutivo è delegata dal papa cioè colui che governa lo stato del vaticano. Esso ha tribunali propri, sia civili che penali. C’è anche una prigione, dove vi sono due persone attualmente. Ci sono due polizie: la gendarmeria pontificia che guarda i confini, ed è anche polizia dello stato; il corpo delle guardie svizzere, che ha un solo specifico compito, devono difendere il pontefice, i suoi palazzi, e lo accompagnano all’estero ecc.. sono le guardie del papa in pratica. Il rapporto con le guardie svizzere deriva dal 1500 con papa Giulio 2°. Queste guardie ai tempi si fecero massacrare per permettere al papa religiosa per tutti i consociati: in attivo, o in negativo, cosa si può fare, cosa non si può fare; quali sono i limiti costituzionali e penali al diritto di libertà religiosa. • L'art. 20 della Cost. che si occupa del divieto di porre gravanti legislative, costituzionali, ma anche di legge ordinaria sugli enti delle chiese. Questo riguarda una parte un po' più economica anche se di relazione, regolamentazione e fattore religioso. Perché? perché la paura che avevano i padri costituenti (venendo dalla dittatura del fascismo) era che pur concedendo un diritto di libertà religiosa, pur concedendo un ampio tipo di relazione in uno stato democratico fra Stato e Chiese, alla fine non li colpivano sul diritto ma sugli enti. Che cosa sono gli enti ecclesiastici? È quella struttura economica che pone in essere l'attività di una confessione. L'art. 20 della Cost. quindi serve a proteggere la libertà operativa delle confessioni religiose. PRINCIPI SUPREMI Costituiscono i limiti invalicabili e pongono le istanze che sono considerate irrinunciabili dall'ordinamento positivo radicale della Cost. formale e materiale. Il principio supremo perché interessa il diritto ecclesiastico? Perché la natura giuridica di uno strumento molto importante qualificante la forma dello stato che è il principio di laicità è la natura del principio supremo. Domanda: Qual è la natura giuridica del principio di laicità? Domanda: Come ci si arriva al principio di laicità? Una sentenza della Corte Costituzionale (n.203/1989) che interpreta la Carta Costituzionale, mentre, il giudica di altro. Nello specifico con la sentenza n. 203 del 1989 che individua il principio supremo di laicità dello stato stava occupandosi di giudicare delle materie alternative all'ora di religione. Mentre studiava questa questione cercava una soluzione al problema delle materie alternative interpreta anche gli articoli della cost. che si occupano di questo (7,8,19,20) correlativamente agli artt. 2-3 sull'eguaglianza formale e sostanziale nella costituzione. Qui viene individuato un principio supremo della Repubblica. Questo però, non è da confondere con i principi fondamentali, perché i principi fondamentali sono gli art. da 1 a 12 della Cost. Il principio supremo è un principio supremo che viene estrapolato in via interpretativa solo dalla Corte Costituzionale e solo dallo studio della Carta durante la questione. La Corte Costituzionale, mentre giudicava delle materie alternative all'ora di religione con ammissibilità legale (poiché c'era stato un ricorso arrivato fino alla Corte Costituzionale) hanno enucleato il principio di laicità non solo individuando che la laicità sia un principio supremo. Cioè un principio al di fuori, al di sopra della Carta costituzionale che nella gerarchia delle fonti si colloca tra il livello europeo delle fonti che e la nostra Carta costituzionale. L'art. 10 della cost. apre la porta ad una cessione di formalità che quindi fa si che le direttive europee, le raccomandazioni, i trattati firmati debbano obbligatoriamente essere rispettati e recepiti nel nostro ordinamento. Fra questo e la Carta costituzionale c'è un "cuscinetto", cioè i principi supremi. Il principio supremo che interessa il diritto ecclesiastico è quello di laicità. Quindi, in uno Stato a tradizione maggioritaria cattolica, che di fatto applica una laicità c.d. debole positiva, (è la stessa sentenza della Corte Costituzionale chela definisce cosi) cioè una laicità che ha i tratti dell'inclusività per le confessioni religiose. È differente rispetto a quella dei francesi, ciechi ed olandesi perché la laicità è solo un metodo escludente del fattore religioso fuori dalla comunità. Quel tipo di laicità escludente che vuole tenere fuori dallo spazio pubblico il fattore religioso in Italia non è uguale poiché è il contrario. In Italia la laicità è considerata, come metro di neutralità dell'azione dello stato nei confronti del cittadino. Ad esempio esiste il divieto di anagrafe religiosa, poiché un pubblico ufficiale non può far firmare un documento dove viene scritto quale religione viene professata, poiché vengono violati i diritti costituzionali del cittadino. Questo per capire come la laicità italiana pur essendo "debole positiva" ha un suo profilo di neutralità. questo è un profilo di neutralità che non si spinge fino ad escludere le confessioni religiose dall'ordine pubblico. Per cui, tutti i cittadini sono pari, perché esiste il divieto di anagrafe religiosa (a meno che non si facciano censimenti: cioè si può chiedere di che religione si è non è una cosa obbligatoria). Però sarebbe stato abbastanza comodo per uno stato come l'Italia, fare una laicità molto dura ed escludente. Grazie alla battaglia di Porta Pia del 1870 abbiamo definitivamente separato le due cose: il diritto canonico non è più il diritto dello stato, poiché è diventato il diritto della chiesa cattolica. Il diritto dello stato è a sé. La laicità italiana è una laicità inclusiva, perché se si ha una confessione religiosa di riferimento forte nel territorio (es. la Turchia ha l'Islam, noi il Cattolicesimo). Sarebbe inutile quindi fare una laicità forte e molto dura, perché verrebbero messi sotto stress i cittadini che non riuscirebbero a ritrovarsi in una condizione di vita pratica. La confessione cattolica ha abbandonato nel 1984 il "vestito" di religione ufficiale dello Stato, ma la sentenza dell'89 disegna il principio di laicità positiva, di laicità aperta, che significa neutralità nei confronti di tutti i cittadini, parità di tutti i cittadini nei confronti della PA, ma che gli lascia una piena operatività. Laicità positiva quindi perché pur tenendo un profilo di neutralità dello stato rispetto ai cittadini e alle loro confessioni religiose consente però ad esse di muoversi giuridicamente e liberamente all'interno dello stato stesso. ANALISI Art. 7 Cost. Gli art. da 1 a 12 sono immodificabili, poiché sono principi fondamentali. In questi articoli è contenuto il cuore dell'identificazione pubblica e costituzionale dei rapporti qualificanti il concetto di cittadinanza e di relazione fra i gruppi (art. 2-3), per le confessioni religiose (art.7-8), l'art. 10 che apre le porte del diritto internazionale e l'art. 12. Torniamo all'art. 7. Comma 1: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Indipendenza e sovranità hanno significati diversi. Indipendenza significa che ognuno comanda nel proprio ordine. Quali sono questi ordini? Per la dottrina e l'interpretazione giurisprudenziale in questo articolo "indipendenza dello stato e della chiesa cattolica" significa che allo stato sono concesse le materie di potere temporale cioè di organizzazione temporale rispetto al fattore religioso e la chiesa cattolica NON contesta questo e lo stato italiano NON entra nel potere spirituale che è riservato alla chiesa cattolica. Questo in politica ecclesiastica diplomatica, si chiama "politica dei piedi di piombo" cioè lo Stato non entra nelle questioni spirituali della Chiesa e la Chiesa non entra nel potere temporale di regolazione dello stato. Indipendenza quindi significa separazione degli ordini delle materie. Questo è un prodotto che era già stato cristallizzato dai patti lateranensi del 1929, ma, che i padri costituenti hanno voluto ribadire. Sovranità in diritto pubblico significa avere un potere costituzionalmente originario. Quindi il potere ecclesiastico è originario perché NON muta dallo stato e il potere dello stato è originario perché NON muta dal potere ecclesiastico. È chiaro che nel 1861 con l'Unità del Regno d'Italia, sancita poi nel 1870 con la fine del potere temporale dei papi e la restituzione definitiva del Lazio dallo stato pontificio viene posta la fine del potere temporale dei papi. Questo però non significa che si pone fine al potere spirituale dei papi, per cui l'Italia certifica ancora una volta nella carta costituzionale come i Papi ci siano da sempre. (simile al meccanismo per antico possesso di status). Questo è il punto costituzionale di congiunzione delle due relazioni, ma è anche una frontiera perché spesso ognuno varca l'altra. Comma 2: I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Con l'entrata in vigore della Costituzione i patti lateranensi vengono costituzionalizzati anche se di matrice fascista, ma, con l'intento di modificarli appena sarebbe stato possibile. Dal punto di vista giuridico viene data a questi patti una speciale forza di resistenza (  riserva) poiché essi sono già concordatari (  trattato internazionale) perciò sono inseriti in costituzione. In uno scontro fra una norma concordataria (quindi costituzionalizzata trattato internazionale) e una norma costituzionale semplice cosa prevale? Prevale la norma concordataria costituzionalizzata e l'articolo semplice soccombe nella valutazione dei giudici. L'art. 8 della cost. ci parla di una visione in cui viene regolamentata la libertà religiosa anche per i gruppi di cittadini. Questo vuol dire che le confessioni religiose non sono tutte uguali. Infatti il primo comma ci dice "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge". Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere, ma, con la condizione giuridica di regolamentazione del diritto diversa. Quindi diventa chiaro come i Patti Lateranensi inseriti in costituzione e modificati dall'accordo di Villa Madama nel 1984 hanno visto una modernizzazione. Questo diritto contrattato tramite le intese ha liberato fasce di popolazione da situazioni gravi perché si è visto come l'applicazione del diritto costituzionale di una fede (che non sia di confessione religiosa) cambia la sua condizione di vita pratica. Il diritto contrattato d'intesa introduce i cittadini di quella determinata confessione religiosa in un diritto speciale solo per loro. Questo diritto ha valenza generale su procedure generali. Avere un diritto contrattato d'intesa significa entrare in un diritto speciale per alcuni cittadini di accedere ad un diritto riservato. Ad esempio in tutti i cimiteri italiani c'è un'area riservata agli ebrei poiché hanno una sepoltura perpetua. L'intesa pur se concessa nella carta costituzionale, fino al 1984 era inoperativa. La prima intesa è stata con i valdesi nel 1984. Dopo che il crack si fermò, venne firmato il concordato con i cattolici, cosicché, l'Italia si è sentita libera (dato che la religione cattolica non era più religione ufficiale dello stato) di stipulare le intese con le confessioni di minoranza. Le confessioni storiche di minoranza dell'Italia sono gli ebrei e i valdesi. L'ultima intesa è stata firmata dal governo Renzi con la sokka akkai. Il meccanismo delle intese si basa su due modelli: • modello delle grandi famiglie. La Spagna ha scelto questo modello. Ci dice "Tutti i giudei dentro questa intesa". Non le importa se le persone siano ad es. giudei israeliani, newyorkesi ecc … Questo paese in particolare prevede che la confessione sia conosciuta nel mondo. • modello delle singole intese. Ad es. l'Italia si relaziona con ogni SINGOLA confessione religiosa facendo un'intesa. 27 febbraio 2019 LIBERTÀ RELIGIOSA Gli art. 7 e 8 della Costituzione riguardano la libertà nei gruppi di persone della confessione religiosa e hanno sancito il cosiddetto principio di bilateralità. L'art. 8 della costituzione è formato da 3 commi: • 1 comma: "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge." Qui abbiamo 3 binari paralleli: • il concordato • le intese previste dal terzo comma • la legge sui culti ammessi (l. 159/1929): vecchia legge fascista è ancora oggi una legge laica per tutte le confessioni religiose che non hanno stipulato un'intesa nel nostro ordinamento. • 2 comma: "Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano." Le confessioni religiose: cosa significa giuridicamente? Che cos'è in diritto la confessione religiosa, e che cosa non lo è? La legge non ci dice che cos'è una confessione religiosa. Non lo dice né la costituzione, né la legge ordinaria. Ce lo dice però una sentenza della Corte di Cassazione del 1995. La questione era stata originata dalla Chiesa di Scientology (  raccoglie e diffonde dal 1954 l'insieme delle credenze e pratiche ideate da L. Ron Hubbard basate sul precedente sistema di auto-aiuto denominato Dianetics), poiché lo stato italiano riteneva che non fosse una confessione religiosa. La Corte di Cassazione stabilisce che Scientology è una religione perché adotta il criterio dell'auto qualificazione ossia quando vi si hanno persone che si riuniscono di fronte ad un patrimonio religioso e si auto qualificano in quel modo, quindi, quella è la loro visione spirituale. Quindi lo stato italiano in base a questa sentenza del 1995 ci dice che è confessione religiosa tutto ciò che si auto qualifica in un certo modo. L'unico paletto che pone la corte di cassazione italiana è quello del principio di serietà. Questo però è un parametro fuori dalla legge. Per serietà ai sensi della legge si intende che la confessione religiosa non può essere considerata come una cosa scherzosa. È chiaro che la ritualità delle confessioni religiose non deve contrastare con l'ordinamento giuridico italiano (es. religione santo daime). "Organizzarsi secondo i propri statuti": ciò vuol dire che vi è la possibilità di avere uno statuto. Questo perché i padri costituenti pur avendo delle minoranze protestanti in Italia conoscevano il loro ragionamento. Se non vi è uno statuto non vi si può accedere ad una legislazione d'intesa. Questo però non è un obbligo, ma una condizione necessaria se si vuole accedere alla legislazione d'intesa cioè al principio pattizio di bilateralità operativo per le confessioni religiose diverse dalla cattolica. • 3 comma: "I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze." Come funzionano un procedimento di intesa? La funzione di condurre le trattative di raggiungere l'intesa con la confessione religiosa e sottoscriverla spetta al presidente del consiglio. Perché? Perché questa è una situazione di carattere governativo, e gli artt. dal 33 al 35 della costituzione danno questi poteri al governo. Questo tipo di funzione è ribadito anche nell'art. 2 del d.lgs. 303/1999 che dice espressamente "spetta al presidente del consiglio". Salvo però che questo accordo con la confessione religiosa non riguardi una specifica materia che rientri nella competenza specifica di un ministro. Se l'accordo d'intesa è generale su tutte le materie se ne occupa il presidente del consiglio dei ministri, se vi è invece una microintesa che riguarda soltanto UNA QUESTIONE (ad es. la sepoltura, l'alimentazione, il matrimonio, i riposi settimanali festivi) che può definire il proprio tratto di identità culturale che vuole contrattare con lo stato (perché si parla di diritto contrattato diritto che le confessioni religiose minoritarie hanno contrattando tramite intesa con lo stato) è competenza del singolo ministro firmare l'intesa. Non confondere: • il decreto legislativo 303/1999: ci dice che è il presidente del consiglio che deve firmare l'intesa. • legge 400/1988: regola l'attività della presidenza del consiglio dei ministri. Questa legge delega al sottosegretario del presidente del consiglio di fare i negoziati in concreto. Quindi il presidente del consiglio ricede la lettera della confessione religiosa che vuole formare un'intesa con noi manda il sotto segretario assieme ad una commissione di esperti di diritto ecclesiastico (sia della confessione, sia dello stato) a contrattare quello che la confessione vuole e quello che lo stato ritiene accettabile. Abbiamo anche altri due organi che aiutano il sotto segretario alla presidenza del consiglio e sono: • la commissione interministeriale delle intese istituita presso la stessa presidenza del consiglio dei ministri che ha il compito di predisporre le operazioni con le varie delegazioni (c.d. bozza che poi guarderà la commissione). Questo organo è obbligatorio. Ciò vuol dire che lo Stato con tutti i suoi organi amministrativi predispone la bozza d'intesa, dato che l'intesa va a modificare tutte le libertà dello stato in merito a quella determinata confessione religiosa. Questo organo da uno sguardo tecnico per fare in modo che venga predisposta la bozza. • Commissione consuntiva per la libertà religiosa: esprime un parere sulla bozza preliminare dell'intesa. Quest'organo è andato a sostituire il parere consuntivo del Consiglio di Stato. Prima si usava chiedere al consiglio di stato che è organo di appello e può fornire pareri consentivi allo stato su richiesta un parere. Ma dopo è venuto meno e c'è la commissione consuntiva per la libertà religiosa. Il presidente del consiglio che delega il sottosegretario che fa la trattativa, viene chiamata la commissione interministeriale per le intese che predispone la bozza dell'intesa che poi viene mandata alla commissione consuntiva della libertà religiosa che dopo aver dato il si alla bozza, questa arriva al tavolo delle trattativa. La delegazione di avvocati e professori della confessione religiosa a questo punto se vuole modificare la bozza deve rimandarla alle commissioni per vedere se quella determinata cosa tecnicamente e politicamente si può fare. Molte confessioni religiose stipulano le intese in Italia solo per avere l'8x1000, poiché è un accesso economico molto forte. Gli ebrei ad esempio l'anno scorso hanno preso l'1% della quota 8x1000 ed hanno ricevuto quindi 42 000.000€. La Chiesa cattolica con il 41% delle scelte espresse più quelle non espresse va intorno ad un miliardo di euro. Firmare un'intesa con una confessione di minoranza quindi significa accedere ad una vasta quantità di denaro. In questo caso lo Stato riduce una propria fetta di IRPEF che incanala, quindi non Questo articolo contiene in sé e al suo interno una serie di tante libertà costituzionali. Si parla di diritto di libertà religiosa in generale. Mentre gli artt.7-8 individuano un rapporto di bilateralità e riguardano le confessioni religiose, cioè l'individuo nel gruppo sociale (formazione sociale) cosi come tutelato in via generale dall'art. 2 della costituzione; l'art. 19 fa riferimento proprio alla persona, cioè cosa può fare in materia di libertà religiosa una persona? Ma soprattutto a quale persona si rivolge? Che libertà sono contenute al suo interno e come qualifichiamo giuridicamente questo tipo di libertà? La libertà religiosa nel suo nucleo fondante e fondativo è un diritto fondamentale e inviolabile della persona. È un diritto considerato indisponibile oltre che intrasmissibile e imprescrittibile. In altri termini neanche il consenso del titolare è rilevante al fine di operare rinunce o a divenire transazioni che limitano o escludono questo diritto. È un diritto pubblico soggettivo, che può essere azionato nei confronti dello stato; è anche un diritto soggettivo pubblico perfetto azionabile nei confronti di ogni altro soggetto (è fatto valere erga omnes). L'indisponibilità (cioè il fatto che il consenso del titolare sia rilevante al fine di operare valide rinunce) opera insieme all'imprescrittibilità e all'intrasmissibilità. Per imprescrittibilità e intrasmissibilità intendiamo il fatto che il diritto di libertà religiosa NON si può trasfondere su altre persone poiché anche se è azionabile nei confronti di tutti resta sempre della persona individuale. È imprescrittibile perché non può essere soggetto a scadenze. Quindi non risponde al criterio del tempus regis tactum (  l'atto è retto dal tempo). La libertà religiosa è fuori da questo criterio in quanto è imprescrittibile. Un altro grande criterio di specialità riguarda il fatto che tutti gli articoli della costituzione TRANNE il 19 sono rivolti ai cittadini. L'art. 19 comincia con "tutti" quindi è da intendersi anche la persona straniera. Il Cara cioè il Centro di accoglienza per richiedenti asilo oltre ad ospitare i richiedenti asilo ammessi, o comunque presenti, sul territorio nazionale in attesa dell’esito della procedura di richiesta della protezione internazionale, deve adibire per loro una stanza per usi confessionali. Perché? Perché l'art. 19 dice che "tutti hanno il diritto di professare la loro confessione religiosa", non solo i cittadini. Se non lo si fa, la cooperativa perde l'appalto per la violazione di un diritto fondamentale soggettivo pubblico perfetto, imprescrittibile e incomprimibile e intrasmissibile come il diritto alla libertà religiosa. Lo stato poi è obbligato a far seguire con le proprie determinazioni costituzionali il suo comportamento. Cosa hanno diritto di fare questi "tutti"? Hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa. "Liberamente" sta a significare che non possono essere messi vincoli sulla fede religiosa anche se lo stesso articolo ne prevede uno. "Liberamente" riguarda il patrimonio ideologico della confessione religiosa. "…. in qualsiasi forma, individuale o associata" qui non vi è un riferimento alla forma del rio, ma alla forma in cui viene praticata la propria fede religiosa. Ad es. una persona (singola) prega in casa propria Gesù rima di addormentarsi. Questa quindi è la forma individuale. Ma individualmente si può pregare anche in pubblico perché una persona può ad es. partecipare ad una messa. Associato vuol dire che si partecipa ad un rito con più persone. Quindi: • individualità: si può essere da soli o insieme. • Associata: insieme in una dimensione pubblica. "… di esercitarne in privato o in pubblico" qui si richiama il concetto appena visto. Dov'è l'unico limite costituzionale previsto? È previsto il fatto che si può fare tutto questo (esercizio in forma privata o pubblica, individuale o associata) purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Queste sono le parole chiave di questo unico limite costituzionale previsto sulla libertà religiosa. Questo è un limite riguardante i riti, cioè quello che concretamente si andrebbe a fare come esercizio concreto e pratico del culto. "Buon costume" è un concetto molto variabile che la giurisprudenza ha enucleato ed individuato nel criterio di "pudore sessuale", "morale sessuale". La Corte di Cassazione nel 1995 si è interrogata sulle confessioni religiose e si è posta la domanda "Cosa vuol dire buon costume?" Vuol dire violazione della morale sessuale corrente. È chiaro che questo in una età come la nostra è un "limite non limite", perché la soglia che noi accettiamo sessualmente nel pubblico che si possa fare si è alzata moltissimo. Cosa è accettabile nel rito di una confessione religiosa? Se una confessione religiosa prevedesse di fare sesso di massa all'interno di un rito per la morale corrente potrebbe anche essere accettabile per un giudice che deve valutare questa cosa. A meno che non vengano commessi dei reati, in quel caso poi opererebbe il codice penale. Es. il satanismo. Nella nostra concezione generica di Dio come alta qualificazione della confessione religiosa, noi non qualifichiamo cosa è stato Dio e chi è Dio. C'è un Dio positivo e ci può essere anche un Dio negativo. Satan in ebraico significa "colui che si oppone" e nella visione di alcune persone del mondo può essere una persona degna di culto. In America è molto diffuso il satanismo. In Italia non è illegale da un punto di vista costituzionale perché l'art. 19 paradossalmente protegge anche una confessione religiosa negativa, quindi anche una libertà negativa. L'art. 19 quindi non sceglie cosa sia degno di culto o meno, l'importante è che ci sia ilo criterio della serietà e il fatto che non venga violato costituzionalmente il criterio del buon costume cioè la morale sessuale corrente e le norme del codice penale vigente. L'esempio del satanismo ci fa capire che anche se può essere accettato costituzionalmente (per via della libertà religiosa), la cosa che fa realmente differenza costituzionalmente è il rito. L'art. 19 ci dice anche che ci sono tre libertà: • Libertà di coscienza: da molti problemi soprattutto nel settore scuola soprattutto sula questione della simbologia religiosa. La Corte di Cassazione ha più volte specificato che mentre si da la possibilità di professare la propria fede religiosa non bisogna costringere la formazione di coscienza, perché ciò che siamo come identità sessuale, identità religiosa, identità politica lo formiamo anche sui banchi di scuola. L'imposizione di stato di alcune simbologie confessionali ha fatto "gridare" alcune partizioni della società italiana a costrizione della libertà di formazione di coscienza. L'art. 19 viene citato quindi nei ricorsi come elemento costituzionale violato da questo tipo di situazione. • Libertà di propaganda: questo è un punto interessante perché non è pacifico in tutti gli stati. Le singole legislazi10oni nazionali non consentono a tutti di fare propaganda. • In Grecia è vietato fare propaganda religiosa, perché la religione di stato è quella ortodossa e chiunque si permetta di portare via un cittadino greco dalla Chiesa ortodossa sta commettendo un reato che importa fino a tre ani di reclusione. La religione ortodossa è sia quella ufficiale dello stato che parte costituente della repubblica greca. • In Irlanda l'art. 44 della costituzione irlandese dice: "Noi crediamo in Dio e nella religione Cattolica Apostolica romana." Questa è la religione dello stato anche se negli ultimi due anni la chiesa cattolica e l'Irlanda sono in crisi. Questo perché con il fatto della pedofilia, la chiesa cattolica irlandese abbia minimizzato la situazione che si è creata. In Irlanda sempre due anni fa con un referendum popolare è stato introdotto il divorzio. Quest'anno è stato introdotto il reato di abuso psicologico confessionale della persona. Sul fatto della propaganda nessuno può farla. Per propaganda religiosa bisogna anche capire cosa si intende. Molti paesi vietano il c.d. proselitismo aggressivo cioè l'identità religiosa e la libertà religiosa violando altri diritti fondamentali della persona. Questo non è un caso residuale. Esistono tante confessioni religiose compiono quella che in greco chiamano eschaton ( separazione dell'uomo dai suoi contesti di partenza) o più comunemente in italiano "setta". In Italia ci sono 120.000 persone prigioniere di una setta. Es. un nostro familiare si convince di fare parte della chiesa di Moon che dice che 5 minuti prima di sposarci ci presenta il nostro futuro marito/moglie La domanda costituzionale da porsi qui è: questa non è una propaganda aggressiva che indice sulla dimensione psichica dell'uomo? Si lo è. In Italia la propaganda è abbastanza scoperta dal codice penale. Prima esisteva il reato di plagio dichiarato poi incostituzionale dopo il caso Braibanti. Aldo Braibanti, professore di filosofia, è accusato di aver plagiato due suoi studenti che, in due epoche diverse, avevano vissuto con lui. Dopo che il professore nei primi due gradi di giudizio fu condannato per plagio la Corte di cassazione e poi quella Costituzionale lo hanno assolto ed è stato abolito il reato di plagio. Questo perché la Corte non riusciva a determinare dove finisce la libertà degli studenti e quella del professore e dove comincia la costrizione psichica. • Libertà dalla religione: a livello popolare viene chiamata ateismo. All'inizio nel 1950 subito dopo l'approvazione della costituzione è stato visto come non fosse proprio menzionato il fatto che bisognasse essere "tutelati dalla libertà della religione". Questo ha dato luogo ad una battaglia sia giurisprudenziale che dottrinale. La questione è stata chiusa dalla Corte Costituzionale nel 1991 che ha detto "anche gli italiani cittadini di convinzione atea o agnostica cioè indifferenti rispetto al fattore Essa ha condannato San Marino per la mancata assegnazione del seggio all'onorevole Buscarini. Peccato però, che per fare questa pronuncia sono passati cinque anni (esattamente il mandato a cui era stato assegnato). Libertà interna alle confessioni religiose la facoltà di professare liberamente la propria fede (che ha delle facoltà implicite), ha due endo-facoltà. Facoltà di mutare nel tempo la propria appartenenza al potere confessionale: caso che si è posto nel 2018 in cui il professore era avvocato di parte (poi divenuto consulente perché non si era capito nulla). Questione: un signore viene assunto da un ospedale cattolico (e lui è cattolico). Ovviamente essendo queste organizzazioni di tendenza dove è richiesto alle persone di conformarsi anche ideologicamente a quello che è il posto di lavoro. Lui però era assunto come fattorino. Ad un certo punto sfruttando l'art. 19 della Cost. il signore si converte ai Testimoni di Geova. Il signore ha cominciato a fare proselitismo, cioè ha cominciato a distribuire la torre di guarda (strumento apposito). Le suore, non contente di questa cosa lo hanno licenziato. La Cassazione ha fatto riferimento all'art. 19, ma se la persona che ha cambiato religione ha un comportamento pro-attivo e cerca di cambiare legittimamente quell'organizzazione di tendenza può essere licenziato. La cosa molto importante da trarre da questo caso è che l'art. 19 ha un'importante libertà cioè quella di mutare la propria confessione religiosa legittimamente. Ultimamente il tribunale di Bari si è pronunciato due volte, nel 2004 e nel 2007 ed è venuta fuori la libertà dei fedeli all'interno della propria confessione religiosa. L'art. 19 cost. tutela anche il fatto che il singolo cittadino sia tutelabile da una'"angheria" che fa una confessione religiosa che fa al cittadino fedele internamente? L'art. 19 cost. opera anche internamente alle confessioni religiose? La risposta che si dà il tribunale di Bari è si. Non possono essere adottati comportamenti interni alla confessione religiosa che violano i diritti fondamentali. Questo vale per tutti. Il caso di specie era quello dei testimoni di Geova. Se una persona si allontana dalla confessione diventa invisibile cioè nessuna persona appartenente alla confessione religiosa parla più al colui/colei che ne è uscito/a, poiché si viene considerati come qualcuno che ha ricevuto la salvezza, ma poi ha tradito questo messaggio. Il principio è quello di stare in un patrimonio dogmatico di verità rivelate. Qui la questione specifica è che una figlia si è allontanata dalla religione, ma, sia il padre, la madre e i tre fratelli erano ancora appartenenti alla religione. Quindi avevano l'ordine di far sì che lei era invisibile (anche a casa). Alla fine dopo che la ragazza è andata da un avvocato si scopre che queste persone stanno violando una serie di articoli della costituzione e anche dei trattati europei. Alla fine sia la famiglia che la comunità stessa dei testimoni di Geova in solido hanno dovuto dare 1.000.000€ alla ragazza. Il giudice tutelare ha anche disposto che gli venga assegnato un appartamento per vivere le sue libertà sociali da sola. Il dato che ci interessa è che l'ordinamento italiano è arrivato con fatica a tutelare le confessioni religiose internamente alla libertà dell'individuo. Questo non è un ragionamento che si fa in tutta Europa. Nel modello inglese è un modello di accerchi concentrici. Le associazioni religiose sono private e non devono commettere dei reati sullo spazio pubblico con quello che fanno. La libertà dei fedeli all'interno della confessione comincia ad essere azionata e tutelata grazie a queste sentenze di Bari e sta arrivando ad avere una dimensione molto forte soprattutto per quella che riguarda la dimensione islamica. Ad es. il matrimonio forzoso oggi è considerato una violazione del diritto di libertà personale connessa col fatto che in alcune partizioni dell'Islam si crede che consigliare quell'uomo ad una data persona è un dovere interpretativo del Corano. Questa è una visione dopo le sentenze di Bari in armonia con i diritto costituzionali dello stato. NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI E REATO DI PLAGIO Non c'è più il reato di plagio in Italia e quindi noi siamo scoperti. Ci sono stati come la Francia e la Repubblica cieca che hanno introdotto il reato di "aggressione psicofisica al fedele." Ad esempio, se si guarda il codice penale americano troviamo il reato di repressione di atti di scarnificazione al mobilismo. Essendo i satanisti molto forti in America vengono commessi sempre questi atti. Nel 2000 in Italia è stata creata l'unità crimini violenti che si occupano di capire qual è la situazione a cui ci si trova di fronte. La polizia di stato chiama loro per sapere il perché dei segni a terra ad esempio. Questo reato si chiama reato da movente religioso. Togliendo il reato di plagio negli anni '80 adesso siamo abbastanza scoperti. Nella causa dei bambini di satana si è fatta molta fatica ad incriminare Marco Dimitri, perché si è dovuto scarnificare il processo delle cose che facevano nei riti per dire che alcuni articoli del codice penale sono stati violati. Perfino l'ordinamento russo ha un reato in materia (c.d. reato di intelligenza dei cittadini delle sette contro lo stato). La logica di Putin è sempre quella dello stato contro stato, però dentro vi è contenuta anche la tutela per i cittadini. Dal punto di vista italiano non sono possibili attività che sono possibili ad altri paesi. Abbiamo detto che ci sono oltre 120.000 italiani che sono in mano alle sette ( concetto preclusivo di escathon cioè prendere una persona e separarla dalla società). Dal punto di vista giuridico astratto come deve ragionare un avvocato, operatore del diritto … chiunque sia coinvolto in una situazione del genere? In Italia la famiglia che perde una persona e vuole recuperarla non ha altri mezzi che cercare di convincere "con le buone" questa persona. Negli altri paesi del mondo esistono dei professionisti che si chiamano the programmer che vanno pagati dalla famiglia per rapire queste persone fisicamente dai contesti delle sette, legarle ad una sedia per cercare di convincerlo a ritornare nella vita precedente. Per farlo a volte gli infilano del ghiaccio secco in bocca per conquistare l'attenzione della persona. In America è consentito, in Italia no. Da qui capiamo che nel nostro ordinamento vi è una grande tutela della libertà personale seppur nell'estremo di sbagliare e portare avanti questo convincimento che ci porta all'autodistruzione fisica o psichica o fuori dalla società. Lo stato italiano fa una scelta cioè non entrare nei convincimenti personali e far sì che anche la nostra scelta estrema sbagliata − il fatto che non ci sia il reato di plagio è già estremo − lo stato non influisce su quello che decidiamo. Il the programming in Italia è un reato non specifico ma può essere il sequestro di persona, riduzione in schiavitù, maltrattamenti. In America questa è una procedura consentita. L'ordinamento americano mentre concede il diritto di istituire qualsiasi tipo di chiesa, dà anche gli appositi strumenti di reazione al cittadino. I francesi hanno invece un reato specifico: lo stato difende il cittadino (come la Repubblica cieca) con l'aggressione psicofisica del fedele. LIMITI PENALI ALLE RELIGIONI In Italia abbiamo il Codice Rocco del 1930 che ha fatto in materia di religioni un ragionamento contrario rispetto al codice Zanardelli del 1889 di epoca liberale. Il codice Zanardelli parificava tutte le religioni. All'art. 402 ( vilipendo dello stato) si diceva: "Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno." Gli art. da 402 a 406 del codice penale furono pensati dal legislatore fascista proprio con una logica antitetica allo stato liberale. Per lo stato liberale tutte le religioni erano parti e quindi tutte le tutelava. Caduto lo stato liberale ed entrato il fascismo proprio con i patti lateranensi del 1929 viene dato un binario speciale che Mussolini vuole dare alla Chiesa Cattolica poiché non potrà mai battere nel cuore degli italiani il cattolicesimo. Gli artt. da 402 a 406 danno una tutela speciale alle religioni di stato. Art. 402 (vilipendo dello stato) si diceva: "Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno." L'art. 402 ha dato moltissimi problemi negli anni. Vile insultare, deridere e costringere. Questo articolo è stato tenuto valido con questa formulazione anche dopo il 1984 cioè la caduta della religione ufficiale di stato nel 1984 con la modifica dei patti lateranensi non ha scalfito il 402 fino all'anno 2000. Soltanto con la sentenza 508 del 2000 della Corte Costituzionale siamo arrivati a far sì che questo articolo sia stato totalmente abrogato. La Corte Costituzionale che dato che non vi è più la religione ufficiale dello stato, il reato di vilipendio è un reato che ha contorni ben definiti perché quello che potrebbe essere scherno o tenere a vile per una persona per un'altra persona potrebbe essere libertà di espressione o critica. Quindi già è vacuo il contorno tecnico del reato contrasta con il principio di tassatività penale, con l'art. 25 c.2 che non solo individua un giudice, ma individua anche le fattispecie chiave e i contorni concreti di un reato. L'art. 403 del codice penale contiene le offese alla religione dello stato mediante vilipendio di persone. però non essendoci più la religione dello stato la abra. Anzi, viene rimandata alla tutela degli artt. 403 e 404. Come bisogna trattare chi bestemmia? La Corte Costituzionale si è posta questo problema ci di critica e non solo di libertà confessionale, ma ― visto che l'ateismo è compreso nella libertà di religione dell'art. 19 ― c'è anche la possibilità di negare fortemente Dio. Però è chiaro che se lo si fa in maniera violenta, con parole oltraggiose ― non è più un reato oggi ― importa una multa. Ad esempio, il professore ha una causa nel quale un barista bestemmia contro un vigile urbano per una multa. La vigilessa poiché era una fedelissima della curia oltre alla multa lo ha denunciato anche per quel motivo. Il professore ha posto un dubbio al giudice: la discrezionalità amministrativa può involvere il convincimento personale di chi evolve la multa, che però si rifà con effetti sul cittadino? Il problema qui non è quindi pagare 51,00€ o 309,00€; il problema è capire l'imparzialità dello stato rispetto ad una situazione. Abbiamo parlato della setta brasiliana della chiesa del santo Daime che usa sostanze psicotrope all'interno del loro modo di procedere, vengono usate le normali norme del codice penale in quanto quel tipo di situazioni viene repressa perché è centrale l'uso della sostanza psicotropa. È chiaro che la confessione religiosa prova ad usare l'art. 19 come "schermo" per dire che l'uso di sostanze è funzionale per la propria ritualità. L'art. 404 non opera a tutela di usa cosa che strutturalmente legale, deve essere funzionale al culto ma illegale. In generale la tutela penale è prevista per rimuovere i vincoli alla libertà di culto. TULPS (testo unico di leggi di pubblica sicurezza) gli articoli 18 e 25 del TULPS pensati nel 1924-25 servivano a controllare l’attività pubblica e privata delle religioni. Se non si era cattolici, era necessario chiedere l’autorizzazione. Abbiamo quindi un diritto di libertà religiosa, ma anche un dovere di comunicare (è una sorta di lieve contrasto per chi non è cattolico e, ad oggi, per chi, pur non cattolico, non ha stipulato intese con lo Stato). Tali articoli sono ancora oggi validi per coloro che non sono cattolici e non hanno stipulato un’intesa. Sentenza 20 marzo 2014 libertà religiosa e diritti della personalità Domanda: c'è il diritto di un singolo cittadino di pretendere che lo stato impedisca la manifestazione di pensiero contrario al principio di una religione? Qui si ha un rovesciamento della prospettiva. Abbiamo un singolo cittadino che si sente offeso da questa situazione e vuole che lo stato la tuteli perché riguarda il principio del patrimonio della mia religione. Ma lo stato deve/può fare questo? Si guarda l'art. 19 da un altro punto di vista. SPIEGZIONE DOTTOR STEFANO FOGLIA Questa sentenza è figlia di una precedente sentenza di primo grado di fronte al tribunale di Venezia. IL FATTO Durante la Biennale di Venezia ― manifestazione artistica organizzata dalla Fondazione della Biennale di Venezia (fondazione privata) ― è stata messa in scena una manifestazione dal nome Messia Games. Sostanzialmente qualcuno ha trovato il fatto che questa manifestazione ― dato che ha una forte connotazione pubblicista ― essere un acconsentire dello stato a delle forme di manifestazione che possono essere contrarie a quella che è la logica della chiesa cattolica e i suoi principi. Sostanzialmente viene posto un bilanciamento necessario da parte di chi ha dovuto giudicare questa sentenza su una serie di articoli di alcune libertà della costituzione. Da una parte chiaramente abbiamo la libertà prevista dall'art. 19, dall'altra abbiamo la libertà di manifestazione del pensiero rappresentata dall'art. 21 della cost. ed anche la combinazione dei due fattori. Qui non bisogna guadare soltanto il nostro ordinamento interno, ma bisogna guardare anche l'ordinamento europeo quindi: l'art. 9 della CEDU e l'art. 10 della carta dei diritti dell'UE che trattano all'interno di un unico articolo: la libertà di pensiero, di coscienza e di religione con una prospettiva ulteriore rispetto a quella che si può avere. Più semplicemente: • Da una parte vi è la percezione di chi ha anche la libertà di manifestare il proprio culto e tutelare la propria religione; • Dall'altra c'è il bilanciamento con l'art. 33 della Cost. cioè la libertà dell'arte della scienza. La causa che è nata per un esigenza quasi didascalica, affronta tante tematiche diverse e affronta anche la tematica riguardante la possibilità che lo stato intervenga all'interno di manifestazioni artistiche. Dal punto di vista del dottor Foglia vi è un errore di fondo sul come è stata impostata la causa perché vi è l'errore di considerare una manifestazione fatta dalla fondazione della Biennale di Venezia ― fondazione di diritto privato ― una manifestazione fatta da un'autorità pubblica. Questa sentenza ci dice ― in particolar modo la Corte di appello ― che una persona (privato cittadino) può fare un contenzioso contro lo stato perché sente che lo stato non tuteli la propria religione e il proprio sentimento religioso. Quando andiamo a considerare il principio di laicità dello stato ― se ci sono delle scelte che magari gli stati hanno fatto in modo diretto rispetto a tale principio ― notiamo che nella nostra carta costituzionale non abbiamo un articolo che la esprime espressamente. Questa carenza però è stata colmata dalla sentenza n. 203 dell'89. Chi ha fatto il contenzioso sia in primo che in secondo grado è un avvocato del polo di Venezia, professore di diritto, che voleva fissare dei paletti che potessero portare atto a quella che è la sua profonda convinzione religiosa. Il problema è che nel farlo ha usato delle argomentazioni che sia in primo che nel secondo grado ha usato delle argomentazioni che non sono piaciute e quindi è stata condannata al pagamento delle spese in tutti e due i gradi di giudizio. Art. 19 cost. "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume" "Tutti" non fa distinzione tra cittadino o straniero. "Tutti" indica sia una posizione negativa che positiva, ed è esattamente l'oggetto di questa sentenza e di questo caso. Dimensione positiva ognuno può scegliere liberamente la propria religione, di cambiarla, di professarla o meno. Dimensione negativa possibilità di non credere. Questo elemento all'interno di questa sentenza e delle argomentazioni che sono state utilizzate hanno vizi garantiti. CASO IN ESAME La Biennale accetta di fare la manifestazione artistica chiamata Messia games. Questa manifestazione artistica a detta di chi ha attivato questo doppio grado di giudizio è stata una manifestazione meramente offensiva secondo il comune sentir medio del sentimento religioso del cittadino cristiano. Il concetto che l'appellante ribadisce è che visto quanto la manifestazione di questo spettacolo sia offensivo per il sentimento religioso del cittadino medio ed anche di chi pone in essere il giudizio oltre alla lesione dell'art. 19 vi è anche un'altra problematica cioè la violazione del dovere di imparzialità del buon andamento della PA tutelato dall'art. 97 della costituzione. L'appellante chiede qui non solo di accertare questa doppia violazione, ma chiede anche un risarcimento del danno morale dalla visione di questo aspetto pur non avendo partecipato a questo evento. L'intento qui era di far pubblicare la sentenza per almeno tre giorni su quattro riviste a diffusione nazionale. L'intento quindi era far evincere un principio tale per cui lo stato deve farsi garante del sentimento religioso cattolico e contrastare queste forme che vanno ad umiliare questo "comune sentir meno del sentimento religioso cristiano". L'unico limite dell'art. 19 è il buon costume. Che cos'è il buon costume? I padri costituenti hanno individuato un criterio che segue l'evolversi della società perché il sentimento del buon costume è un qualcosa che negli ultimi quarant'anni ha avuto un evoluzione che varia con il variare della società. A quale fattispecie si riferisce il buon costume? Al pudore, onore e morale sessuale. Quando il tribunale di primo grado e anche la corte di appello vanno ad analizzare le richieste che sono state fatte dall'appellante ha dovuto fare il bilanciamento sopra citato. Innanzitutto è stato chiesto dall'appellante che la partecipazione a questo festival fosse avvenuta su invito del produttore o se fosse stato richiesto dalla fondazione. A detta di chi scrive l'aver programmato questo spettacolo va a violare l'art. 19 perchè ― per chi ha proposto questa causa ― non c'è il limite del buon costume, ma c'è il limite asserito che è il sentire medio del cittadino cristiano. È un qualcosa che ha specificato la Corte di cassazione col criterio di auto qualificazione cos'è la confessione religiosa cioè quel gruppo sociale che si ritrova attorno ad una dimensione dogmatica di principi confessionali che si ispirano alla deità e sono declinati in materia auto qualificata intorno alle persone che stanno in quel culto. Che differenza c'è tra confessione religiosa ed ente ecclesiastico? La confessione religiosa è un gruppo di persone che si ritrovano in un patrimonio dogmatico. L'ente ecclesiastico, invece, è il braccio operativo di questa confessione religiosa con cui opera nel mondo. La Chiesa cattolica per insegnare la propria dottrina ha delle scuole cattoliche che sono enti ecclesiastici. Gli enti ecclesiastici non possono essere limitati con delle speciali limitazioni. Il precedente governo, ha attuato la riforma del terzo settore. Cosa intendiamo per terzo settore? Intendiamo tutta quella parte che riguarda il no-profit cioè opere caritatevoli, assistenza, beneficenza ecc … Il nuovo riordino del terzo settore all'art. 5 si occupa anche degli enti ecclesiastici. L'art. 5 ci da una definizione di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Non viene riproposto l'assetto che in costituzione c'è, ma viene proposta una categoria legale unica. Il legislatore, è stato molto attento a non urtare quello che è l'art. 20 della cost. Non vengono messe speciali tasse e speciali limitazioni legislative sugli enti ecclesiastici. Oggi per costituire una ONLUS ci vuole una tassazione di partenza, mentre per costituire gli enti ecclesiastici no (per la sua capacità giuridica e ogni forma di attività). GENESI DELL'ENTE ECCLESIASTICO In un primo momento per svolgere la propria attività nel mondo del diritto italiano si erano posti dei grossi problemi. Lo stato liberale nel 1861 dopo aver sconfitto lo stato pontificio si trova ad avere un grandissimo patrimonio (ex territori chiesa) che comincia a nazionalizzare sulla base di un criterio. Tutti quegli enti ecclesiastici che non svolgessero funzioni sociali, non venivano presi. Venivano presi tutti i beni ecclesiastici appartenenti ad enti che svolgono solo fini di religione di culto cioè ad esempio edifici dove i frati cappuccini pregavano. Il fine di religione di culto ― fine a sé stesso ― che non producesse servizio sociale diventava un motivo di perdita del bene da parte della chiesa. Ovviamente il passaggio del fascismo restituisce i beni ― in gran parte, ma non tutti alla chiesa cattolica ― salvo poi ritrovarci un una dimensione repubblicana dove gran parte di questi beni hanno avuto diversi passaggi. Dal 1946 (nascita Costituzione) in poi, l’art 20 impone un blocco dei beni ecclesiastici nei confronti dello Stato, che non può più toccare. Lo Stato si è riservato la grazia di decidere se un ente è ecclesiastico civilmente riconosciuto e operante in Italia o meno. Quali sono i due profili dell’ecclesiasticità (con i quali lo Stato capisce se un ente può essere o meno riconosciuto)? • Soggettivo deve essere connesso alla natura del soggetto che deve essere ente confessionale. L'ente ecclesiastico deve essere emanazione di una confessione religiosa, altrimenti viene meno questo carattere. Abbiamo tre livelli: • La chiesa cattolica • Le confessioni religiose di minoranza che hanno stipulato le intese; • quelle che ricadono nella vecchia legge fascista sui culti ammessi. Grosse confessioni religiose prive di intesa in cui ricadono anche grossi soggetti con milioni di fedeli presenti in Italia come ad es. l'Islam. Anche qui il legislatore si è trovato di fronte a dei problemi e ha messo dei paletti. Con gli enti ecclesiastici emanati dalla Chiesa cattolica il problema è facilmente risolvibile con la legge pattizia. Con la modifica dell'accordo di Villa Madama del 1984 c'è proprio un articolo del concordato che rimanda ad una legge applicativa che è stata fatta dopo. La legge quella c.d. degli enti e beni religiosi della chiesa cattolica in Italia ( l. 222/1985). L'art. 16 della l.222/1985 dice: "il fine di religione di culto di un ente ecclesiastico, perché sia applicabile l'art. 20 e non ci siano gravi fiscali, limitazioni legislative, etc. deve essere prevalente." Prevalente rispetto a che cosa? Prevalente rispetto all'attività economica. Il che vuol dire che è possibile fare un ente ecclesiastico che svolge un'attività economica, però non deve essere il fine di culto prevalente. Ciò vuol dire che deve essere utilizzato come strumento, altrimenti viene meno l'ecclesiasticità dell'ente cattolico. L'art. 16 è stato esteso anche alle confessioni religiose che hanno stipulato le intese. Fare un ente ecclesiastico sui culti ammessi è più gravoso. Viene fatta una procedura più gravosa. Richieste: • La Confessione religiosa deve avere un proprio patrimonio in Italia. Questo mette in difficoltà alcune confessioni religiose perché alcune anno ilo loro centro di imputazione all'estero. Questo le obbliga a prendere parte del loro patrimonio e trasportarlo in Italia. • Avere la propria sede giuridica in Italia. Questo perché lo stato deve rapportarsi normativamente ogni giorno con quella determinata confessione religiosa. • Il fine prevalente di religione e di culto. • Oggettivo connesso all'attività svolta, rispetto ai quali è vietata ogni disparità di trattamento. Questa lettura è anche confortata dall'art 14 della carta dei diritti dell'uomo che amplia il concetto di discriminazione a qualsiasi elemento che riguardi la dimensione confessionale dell'ente. Quali sono i modi di riconoscimento che lo stato ha? • Per antico possesso di stato. Qui non si fa riferimento allo stato in sé, ma allo status. L'ente ecclesiastico deve essere preesistente alla formazione del Regno d'Italia. • Per legge. Questo è un riconoscimento che si ha per gli enti ecclesiastici importanti, costitutivi nelle confessioni religiose. REMUNERAZIONE CLERO ECCLESIASTICO Una delle grandi domande che di solito ci si fa è: come vengono remunerati i preti? La chiesa cattolica come sostiene questo tipo di dimensione? È chiaro che i vari passaggi concordatari hanno determinato sia un cambio della dinamica degli enti ecclesiastici, sia un cambio del regime giuridico dei beni. Prima noi finanziavamo direttamente la chiesa cattolica per il sostentamento dei preti. Non si parla mai né di stipendio, né di salario. I preti vengono REMUNERATI. REMUNERAZIONE è la parola che usa la Corte di cassazione. La chiesa cattolica remunera il proprio ministro di culto per vivere. Questo non è impugnabile di fronte alla sezione del lavoro perché NON è un rapporto di lavoro subordinato, ma si tratta di un rapporto di lavoro per motivi confessionali. Questo ha un riflesso perché prima del 1984, il regime degli enti, dei beni ed anche del sostentamento del clero cattolico veniva dato un assegno fisso a tutti i preti di una determinata somma. La Chiesa cattolica poi, metteva in campo i c.d. "benefici". Tutto quello che c'era nella diocesi era a disposizione del parroco titolare. Prima del 1984, quindi ― con i patti lateranensi ― lo stato italiano dava un assegno fisso ai preti, ed il prete aveva a disposizione i beni gli enti, ecc … Qual era il prego e il limite di questo sistema? Nel 1984 con la modifica del concordato la chiesa cattolica pensava che tutti i preti non fossero trattati alla stessa maniera. L'assegno fisso che veniva sborsato dallo stato era di circa 700€ a prete. Non vi era una congrua parte di sostegno, perché in alcuni territori poveri l'unica cosa che si poteva fare era usare la canonica. Il trattamento dei sacerdoti quindi, era disuguale perché nelle regioni molto ricche vi erano più "benefici" oltre al solo uso della canonica. Alcuni sacerdoti a parte l'uso e l'assegnazione della canonica avevano solo l'assegno fisso per vivere. Nel 1984, la l.222/85 non solo ripone mano alla questione di ecclesiasticità degli enti, ma anche al sistema economico di tali enti. Creano l’ISDC (istituto di sostentamento del clero cattolico) in ogni diocesi d’Italia (222 di qui il numero della legge). In questo sono stati confluiti tutti i beni mobili/immobili della chiesa. A Roma creano l’ICSC (istituto centrale per il sostentamento del clero cattolico) gestita dalla CEI che prende una quota dei soldi dall’8x1000 destinato alla chiesa cattolica. Si è passato da un sistema obbligatorio, salvo dispensa, ad un non obbligo. L’obbligatorietà salvo dispensa, era pensata per quelle minoranze storicamente presenti sul suolo italiano (es. valdesi). Sia lo stato liberale con la l. n. 3725/59 e sia il fascista, con la riforma gentile del '23 sulla scuola, confermano la scelta della religione cattolica nella scuola. Nell’84 questo sistema, confermato dall’art 36 dei patti lateranensi del '29 (la religione cattolica obbligatoria è “fondamento e coronamento istruzione pubblica”), decade. Prima, indipendentemente dalla religione, dovevi frequentare. Quindi con il sistema liberale c’era il SALVO DISPENSA. Con i patti lateranensi ERI OBBLIGATO anche se di religione diversa, per formare la coscienza dei giovani. Nell’84 viene approvato l’art 7 del concordato che dice che rimane obbligatorio per lo stato prevedere l’ora di religione cattolica MA quello che cambia è che, sulla base di una dichiarazione in cui si dice che non si parteciperanno a tali attività, si potrà non parteciparvi. Non è simile al “salvo dispensa” poiché non è più un obbligo giuridico, ma ora lo Stato ha solo una presa d’atto circa il non voler frequentare quell’ora da parte dello studente, sulla base di un modulo che lo studente deve firmare (“SI/NO”) La scelta deve essere ESPRESSA. Se non barro nulla sono considerato non frequentante. In un primo momento, vengono istituite quindi materie alternative. Tali materie non devono costituire un aggravio orario (es. un’ora di matematica in più) in quanto si violerebbe l’uguaglianza formale e sostanziale costituzionale e si farebbe discriminazione. È proprio questo che dice la corte costituzionale con la sent 203/89: scelta espressa e non aggravio orario. Le materie alternative sono tuttavia andate avanti fino a che non si è deciso di lasciare liberi gli studenti nella scuola. Ovviamente in un contesto simile accadeva di tutto. Questo fino alla sent 326/91, in cui è stato istituito l’obbligo di vigilanza. Bene: non posso fargli fare l’ora, non posso lasciarli liberi... cosa posso fare? Sent corte costituzionale 207/97: si decide di mettere l’ora di religione o alla prima o all’ultima ora, in modo da entrare/uscire prima. Il tutto viene trasmesso all’esecutivo che NON fa una norma ma lo CONSIGLIA a mezzo di circolare ai provveditori italiani. I provveditori ovviamente colgono al volo il consiglio. Nasce lo “stato di non obbligo”: è quello status per cui nella funzione dell’ora di religione io non sono obbligato a frequentare l’ora ed entro nel servizio pubblico, in un secondo momento. Pur avendo un rapporto di obbligo verso quell’istituto, io sono in una condizione giuridica di “Stato di non obbligo”. Quello che decade è l’ora di religione in senso stretto. Non si spiegano più cose come la verginità della Madonna, ma più i rapporti tra Dio e l’uomo. Potremmo dire che si insegna la religione cattolica in senso lato. La materia inoltre si è evoluta e non è più curriculare ai fini della bocciatura o promozione, non si esprime più in voti, ma in merito a giudizi di condotta “bene/molto bene etc”. Gli altri paesi europei stanno andando verso una visione di insegnamento pluriconfessionale (insegno un po’ di tutte le religioni per dare un’idea generale ed evitare pregiudizi per “sentito dire”). In Italia (e tutti quei paesi caratterizzati da una religione FORTE, come Spagna, l’Ungheria, a maggioranza ortodossa (Turchia/Grecia etc) il vaticano respinge l’idea dell’ora di religione per accettare un’ora pluriconfessionale. METODO INSEGNAMENTO L’insegnante di religione è una figura che si è trasformata molto. Inizialmente percepiva di più in termini di stipendio. Sia nello stato liberale che in quello fascista erano sacerdoti. Inizialmente lo stato infatti li richiedeva alla chiesa cattolica e li retribuiva come dipendenti statali (+ assegno fisso, quindi condizione economica più vantaggiosa). Venivano anche agevolati. Il voto dell’ora di religione, durante il fascismo, era considerato come il voto di condotta. Con il sistema democratico questo sistema sparisce gradualmente, fino ad arrivare nell’84 dove, con uno scambio di note diplomatiche al vaticano, si decidono insegnanti di religione laici nelle scuole. Come venivano assunti? Con uno strano sistema. Lo stato italiano necessitava di tot insegnanti di religione e li chiedeva ai vescovi delle singole diocesi (es. diocesi di Ravenna). Dovevano avere questi requisiti: una laurea triennale in teologia, più il nullaosta del vescovo che dice che lui è abilitato all’insegnamento della religione. Questo non andava molto bene perché lo stato, dimensione pubblica, doveva rifarsi ad una dimensione privata, la diocesi, per richiedere persone. Ecco perché il nullaosta. Così si dava eccessivo potere ai vescovi in forza dell’art 7 Cost “stato e chiesa sono indipendenti e sovrani” (ognuno non deve entrare nella vita dell’altro. Si affida e basta). Questo andava in una situazione di precariato annuale. Se una persona un anno perdeva il nullaosta, perdeva anche la cattedra (es. sei incinta prima del matrimonio, non sei sposata in chiesa e quindi no matrimonio riparatore quindi, io vescovo, ti tolgo il nullaosta). Poteva però essere fatto anche per dispetto. Lo stato non richiede giustificazioni, si affida e basta. Tale situazione finisce nel 2003 con la l.186 dove, nel governo Berlusconi, dove il ministro Moratti decide di rendere gli insegnanti non più precari ma a cattedra fissa. A mezzo di concorso pubblico, sulla base di requisiti (es. laurea etc) si giunge, a tempo indeterminato, ad un posto fisso. Questo a tutela della chiesa cattolica e dello Stato. Il nullaosta serviva solo per entrare nella condizione concorsuale. Questo meccanismo ha tolto la precarietà degli insegnanti, ma ha creato un altro problema. Se io ti do un nullaosta d’entrata, ma dopo 3 anni te lo tolgo e mando una lettera dove dichiaro di togliertelo per il tale motivo (es. ti ho visto fare sesso in spiaggia e non è un buon atteggiamento da cattolico)... cosa succede? La persona ha posto fisso, ma non più nullaosta. Quindi? Sono dipendenti pubblici, ma è anche vero che sono assunti per fare quel servizio. Quindi? Si decide di far fare loro il professore di altre materie. A volte lo si faceva perdere (il nullaosta) apposta per giungere ad un ruolo superiore (es.prof di matematica). Questo ha fatto arrabbiare gli altri professori che per anni hanno dovuto girare tra le scuole per avere il posto fisso etc e si ritrovano davanti a persone che invece vi sono entrati subito a causa della perdita del loro nullaosta perduto. Così si decide un altro ruolo: si decide di farli divenire persone di supporto alla docenza. Tuttavia, se tali posti non ci sono l’insegnante viene messo in mobilità. Dopo la mobilità, se non c’è più un posto per lui, può anche essere licenziata. Da sacerdote, quindi, si è giunti a laici da posto fisso sulla base della l.2003 che, nonostante abbiano posto fisso, se perdono il nullaosta possono, a seguito della mobilità, addirittura perdere il posto. I preti quindi ora stanno molto più attenti a togliere il nullaosta (come dicevamo prima, tal volta lo si faceva apposta per far alzare il professore di ruolo es. prof di matematica). • shafiita. Qual è la funzione del testimone? È una funzione di certificazione pubblica. I testimoni (2 maschi o 4 femmine) devono esplicare che la comunità (umma) riconosce questa unione. Il diritto ebraico è quasi uguale a quello islamico. Se Si andasse a vedere sia i diritti degli ebrei che quelli degli islamici si potrebbe dire che la quasi totalità delle norme coincidono, perché la zona di provenienza è quella (almeno per il diritto di famiglia). Nel concetto canonistico i testimoni certificano PERSONALMENTE per delle persone che CONOSCONO. Nel diritto islamico queste quattro donne o questi due uomini rappresentano la comunità (umma) che riconosce l'unione. Una cosa come quella della Chiesa di Moon sarebbe impossibile negli stati islamici. La chiesa di Moon, infatti, è severamente BANDITA. Circa i soggetti del contratto di matrimonio vi è una profonda divergenza tra le scuole giuridiche: • shafiita • malakiti • hanafiti I soggetti sono la donna e l'agnato maschio più vicino alla donna che funge da curatore matrimoniale esprimendo per lei il consenso in mancanza dell'agnato curatore nominato dal giudice, mentre la donna è solo l'oggetto del contratto. Nella tripartizione prima (uomo - donna - curatore/guardiano) gli shafiiti (Arabia Saudita) pensano che sono in realtà i due uomini che si sposano cioè l'uomo e il curatore (la donna è solo l'oggetto del contratto). Gli hanafiti (Tunisia, Marocco) dicono che il guardiano non è un soggetto necessario al matrimonio. I malikiti (Algeria, Libano, Medio Oriente — non la penisola arabica —) ammettevano in alcuni casi il diritto di coazione del padre cioè costringere il figlio a sposarsi anche senza la sua volontà poiché il suo silenzio era equiparato al tacito assenzio. Questo è un problema che abbiamo molto noi italiani con l'immigrazione dal Bangladesh. Ad es. a Ravenna è capitato che un padre usasse mezzi di correzione per far sposare la propria figlia. Solo che questa ragazza era ormai secolarizzata, per cui è scappata dalla polizia. In Bangladesh questo tipo di coazione del padre è molto forte. Per cui l'avvocato penalista ha difeso il padre dicendo che questo è un reato determinato da movente religioso. La sua visione di matrimonio nel suo mondo è questa. Per cui lui applica questo modello in un sistema che, però, non lo riconosce. Il giudice grazie all'avvocato che ha spiegato questo gli ha dato le attenuanti specifiche del caso. REQUISITI MATRIMONIO ISLAMICO Per contrarre matrimonio nel diritto islamico bisogna avere capacità di agire. Innanzitutto bisogna appartenere al genere umano. Questa è una categoria romanistica. Non bisogna appartenere alla categoria dei monstrum ( coloro che non hanno una dimensione umana). Questo si rivela un problema per le persone che hanno disabilità fisiche evidenti. Nel mondo islamico spesso sono interdette dal contrarre matrimonio. Questo è un problema che si è manifestato duramente per esempio nella firma da parte di alcuni paesi islamici (soprattutto quelli più integralisti) rispetto alle convenzioni internazionali sulla tutela dei diritti dei disabili. RELIGIONE ISLAMICA Si divide: • fedeli • infedeli • Ahl al-Kitāb ( gente del libro) ovvero cristiani, ebrei e zoroastriani (  vecchia religione sempre presente nel mondo iraniano ma che ricompresa da Maometto nelle Genti del libro). Quando si parla di Genti del libro in diritto si parla di coloro che fondano la loro religione rispetto ad un testo sacro rivelato. Es. i cristiani con la bibbia, gli ebrei con il talmud. Per contrarre matrimonio islamico si deve avere anche la capacità giuridica cioè bisogna essere nati liberi e quindi non essere ridotti in schiavitù. Questo a noi nel mondo europeo sembra una divisione inutile. In Medio Oriente, in Africa, non è una divisione scontata, soprattutto in alcuni paesi che accettano una struttura per caste. DOTE L'oggetto del contratto matrimoniale nel diritto islamico è la dote (  prezzo da compravendita). Il termine arabo è mahr. Il marito paga un corrispettivo in denaro per il godimento fisico della donna. La dote deve essere: • determinata o quantomeno determinabile. • formata da beni in commercio • il marito sarà responsabile per evizione o vizi occulti della dote. Significa che la dote non è valida, quindi non si è chiuso bene il rapporto sinallagmatico (lo scambio non è fatto come si deve). • deve essere parametrata al grado sociale della donna. Vi è quindi una gradazione data dall'importanza sociale della persona. La donna deve ricoprire ogni sua necessità al quale è abituata. Es. il professore ha fatto da poco una separazione fra una famiglia marocchina molto abbiente e una famiglia italiana molto abbiente in cui ha riportato lo stesso concetto sopracitato; cioè nei tribunali italiani la donna quando chiede la separazione può chiedere il mantenimento per avere lo stesso tenore di vita di prima. • si acquista la proprietà della stessa al momento della conclusione dell'atto di matrimonio. Può essere data INTERAMENTE dopo l'atto di matrimonio oppure DIVISO IN DUE PARTI (una consegnata subito e l'altra più in là nel tempo). Esiste anche il DIFFERIMENTO di parte della dote, cioè si può dividere la dote in due e consegnare la seconda parte in un secondo momento. VOLONTÀ DELLE PARTI Requisito fondamentale è la volontà delle parti che NON DEVE IN ALCUN MODO ESSERE VIZIATA. Ci deve essere quindi il consenso fra le due parti. Ogni vizio della volontà conduce all'ANNULLSBILITÀ del contratto. Quando i giudici italiani richiamano atti ad es. marocchini o tunisini (cosa che succede con molta frequenza) se vi è scritto fasakh in grande al centro del documento significa che stanno chiedendo l'annullabilità del matrimonio. Il consenso delle parti deve avvenire contemporaneamente inter presentes cioè le persone devono essere fisicamente presenti in quel momento. Limitato solo ad alcune particolari situazioni e alcune scuole matrimoniali (quella hanafita in particolare) vi è il matrimonio intera presentes (in diritto romano è il matrimonio per procura). Il matrimonio per procura esiste anche il diritto canonico, cioè il fatto che due persone si sposano in una nazione qualsiasi e il prete che ha ricevuto le carte certifica questo matrimonio. Il consenso del matrimonio non può essere sottoposto a termine. RAPPORTI PATRIMONIALI E RESPONSABILITÀ Nei rapporti patrimoniali tra coniugi vige il sistema della netta separazione dei beni. La donna può amministrare il suo patrimonio disponendone liberamente, fatta eccezione per gli atti di liberalità che richiedono il consenso del marito, il quale amministra anche i beni oggetto di donativo nuziale. Il regime di responsabilità (che secondo le moderne categorie terminologiche diremmo civile) per atti compiuti dalla moglie e dai figli non ai fini del risarcimento il marito o rispettivamente il padre. Quindi il padre quando dà sua figlia si libera completamente da ogni obbligazione. Questo sistema della netta separazione dei beni è una sorpresa perchè noi pensiamo al matrimonio civile di default (se non per espressa comunicazione dei coniugi) viene assegnata la comunione dei beni. Nel diritto islamico per legge si parte dalla separazione dei beni (mentre la comunione la devono richiedere espressamente i coniugi). Quali sono le cause di nullità del matrimonio nel diritto islamico? Sono quattro: • La parentela di sangue: è fatto divieto di matrimonio fra ascendenti e discendenti di qualunque grado in linea collaterale: fra fratelli e sorelle; nipote e zia materna/paterna; fra zio e nipote; fra figlio legittimo e spurio (questa categoria riguarda il figlio concepito all'interno del matrimonio) e sorella uterina. In questo caso si è molto vicini al matrimonio canonico, perché se si guardano gli impedimenti consumato il matrimonio il mahr non è più dovuto, mentre se successivo bisogna conferire quanto dovuto alla moglie. • Risoluzione per inadempimento degli obblighi contrattuali: se non viene datala dote il contratto si risolve. Se la donna si nega agli atti sessuali anche qui il contratto si risolve. In sostanza non viene fatta la prestazione promessa. MODI DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE • Cause naturali. Tipica causa naturale è la morte di uno dei due coniugi che causa l'immediata cessazione degli effetti legali del contratto. Per la donna è previsto un termine di vedovanza ( iddah). Questo è moto importante perché ci dà la possibilità di prevenire la turbatio sanguinis (certezza della paternità di un figlio). Il termine di 90 giorni consente di capire alla donna se era rimasta incinta del defunto marito, o, del nuovo compagno con cui ha una nuova vita. Per quanto riguarda la dote se il matrimonio è stato consumato prima della morte del marito il mahr deve essere corrisposto per intero. Se invece non c'è stata consumazione solo la metà di quanto dovuto. • Cause dipendenti da uno o entrambi i coniugi. Sono cause di scioglimento volontarie che si dividono in: • unilaterali. In diritto islamico esistono varie forme di ripudio che si differenziano tra loro in base al numero di volte che vengono ripetute o a seconda del giuramento che il marito pronuncia. • Ripudio semplice (  ṭalāq). La ṭalāq nel mondo marocchino è usatissima. Adesso i tribunali marocchini hanno messo che si può avere la ṭalāq anche via telefonino. Es. viene inviato un sms all'altro coniuge dicendo esplicitamente "non ti voglio più". Secondo la teoria classica del diritto islamico questo atto è da considerarsi riprovevole (makrûh) Esistono tre categorie di atti riprovevoli: • Harâm: atto proibito. • Makrûh: riprovevole. • Mubâh: atti neutri o legittimi. Il ripudio semplice (ṭalāq) è considerato un atto riprovevole (makrûh). Il ripudio può essere dato sia in forma orale che scritta, l'importante è che se ne ricavi l'intenzione. Se il matrimonio viene consumato i due coniugi dovranno separarsi, la donna dovrà entrare in iddah (  periodo di vedovanza, ciclo mestruale e purezza) e il marito può entro questo termine revocare il ripudio e ristabilire il vincolo matrimoniale. Spesso la iddah non ha un periodo di 90 giorni (solo in alcune legislazioni statali) ma può seguire il ciclo mestruale. Se il matrimonio non è consumato il ripudio produce immediatamente lo scioglimento del matrimonio ed è irrevocabile. • Triplice ripudio (ṭalāq ṯulāṯi)  può essere considerata una forma speciale di ripudio poiché viene ripetuta per tre volte provocando immediatamente lo scioglimento irrevocabile del matrimonio. Se l'ex marito in futuro intende di nuovo riprendere la ripudiata essa dovrà prima sposarsi con un altro uomo ed in seguito essere ripudiata dal nuovo marito. • Ẓihār  si ha quando il marito dichiara che la moglie gli ricorda una donna a lui proibita (madre o parente femmina). Creando un finto legame di sangue il matrimonio viene immediatamente sciolto anche se il marito può revocarlo entro un termine. • Ilā’  il marito dichiara di astenersi per quattro mesi da qualsiasi rapporto sessuale con la moglie e questo porta come effetto necessario il ripudio. Ciò può essere azionabile ance dalla moglie. Il giudice può proporre un termine entro il quale il marito può revocare il ripudio. • Li‘ān  questo tipo di ripudio si espleta sottoforma di giuramento dove il marito afferma che sua moglie è infedele. Questo ripudio produce lo scioglimento del vincolo matrimoniale e il disconoscimento del figlio. Noi tribunali italiani abbiamo molti contrasti per questo perché ― soprattutto nel mondo marocchino e bangladese ― i mariti quando trovano una situazione che non li convince dal punto di vista della fedeltà della moglie pretendono di prestare un giuramento in tribunale dove dichiarano appunto che la propria moglie è infedele e di non sapere di chi sia il figlio. Notiamo che qualsiasi tipo di ripudio dato sotto l'effetto di narcotici o momenti di non lucidità è da considerarsi nullo. Diversamente il ripudio dato in stato di ebbrezza è valido a tutti gli effetti. Nel mondo islamico questo è un problema perché il Corano vieta di assumere alcol, però non vieta di assumere tutti i tipi di alcol (es. l'alcol di datteri è considerato valido). • bilaterali. Questo scioglimento attraverso il pagamento di una somma di denaro. • ḫul‘  la moglie per liberarsi dal vincolo matrimoniale paga il marito. Potremmo definirla come una "separazione consensuale" che da la possibilità alla donna di dare per esempio parte del mahr pur di lasciarla libera. Se poi la donna vuole risposarlo (o viceversa) non bisogna fare il triplice ripudio. • Tamlīk  possiamo definirla come una vera e propria pratica di divorzio che attraverso ilo mutuo consenso mette fine al matrimonio. Qui nessuno da soldi all'altro, vi è lo status quo. • Cause legali (ridda). Apostasia cambiamento di religione da parte di uno dei due coniugi. Questo comporta spesso anche in alcuni ordinamenti il reato penale. Come conseguenza vi è la pena di morte (viene applicata negli stati estremisti). ALTRI TIPI DI MATRIMONI Nel mondo sciita (in Iran) c'è il c.d. matrimonio a termine che dispiega i suoi effetti solamente in un periodo determinato di tempo risolvendosi automaticamente allo scadere del termine. Questo tipo di matrimonio è in uso solamente presso gli "sciiti dodici mani". Gli sciiti dodici mani sono gli iraniani, mentre il suo utilizzo è fortemente osteggiato dai sunniti intorno al V secolo. Nel mondo dell'Islam vi è una profonda divisione fra sciiti e sunniti. Nel V secolo nelle varie successioni fra i califfati e Maometto, il califfo Alì successore di Maometto viene assassinato. Da quel momento i seguaci di Alì prendono la loro strada e diventano sciiti proprio perché figli della "scissione" e i sunniti rimangono nella successione dei califfati orbiani. Per cui l'80% del mondo islamico è sunnita il 10% è sunnita e poi ci sono altre piccole partizioni con ad es. l'islam muride e l'islam sufi. Per i sunniti sposarsi a termine è considerata una follia. Questi atti che tipo di valenza hanno in un contesto non islamico giuridicamente? Es. Tunisia. Il codice dello statuto personale della Tunisia è stato adottato nel 1956. Nel 1993 c'è stato un altro intervento del legislatore che ha modificato la maggiore età ed ha introdotto innovazioni in merito al mantenimento e al potere dei genitori sui figli. Il matrimonio si conclude con il consenso delle parti, alla presenza di due testimoni e con la determinazione del mahr. Gli uomini raggiungono la capacità matrimoniale al compimento del ventesimo anno di età, mentre le donne al compimento del diciassettesimo. Il matrimonio è sottoposto al consenso del tutore matrimoniale della madre. Il tutore lagnato più prossimo deve essere sano di mente maschio e maggiorenne. La Tunisia si ispira molto al Corano ma sa molto di occidente. Molte cose su come funziona il matrimonio in Italia si rivedono anche ad es. il minore emancipato donna (per noi è 16 anni, mentre per loro è 17). Entrambi i coniugi possono concludere personalmente il matrimonio o attraverso un loro mandatario. Qui vi è un principio personalistico, ma è comunque ben presente la figura del guardiano. IMPEDIMENTI • parentela • affinità • allattamento: parentela di latte • donne in ritiro legale o già sposate. In ritiro legale significa che la donna sta facendo la iddah (periodo di vedovanza). Tra gli impedienti di matrimonio la legge tunisina non menziona la diversità di religione e qui è più vicina al mondo occidentale. È probabile che con tale omissione il legislatore intendesse abrogare il principio sharaitico. La giurisprudenza tuttavia, ha continuato a considerare proibito il matrimonio tra una mussulmana e un non mussulmano. Abbiamo visto prima che l'uomo mussulmano può sposare tutte quelle appartenenti alla religione delle genti del libro, mentre, la donna no. Il codice non lo riporta questo. Però se si va nel tribunale di Tunisi i giudici continuano ad imporre comunque la regola. Nel 1984 con gli accordi di Villa Madama viene sbloccato il rapporto tra stato e chiesa; la chiesa perde la sua veste di religione di stato. Nel 1970 ci fu il referendum in Italia che ha introdotto il divorzio. Prima della l. 898/1970 si accoglieva il fatto che il matrimonio fosse indissolubile: anche lo stato celebrando matrimonio doveva essere indissolubile. art.149 cc: “finché morte non ci separi”.Solo questo articolo è causa di scioglimento del matrimonio dopo la morte di uno dei due coniugi. Ma con la l. 898/1970 vengono introdotte nuove cause di scioglimento del matrimonio che sciolgono l'indissolubilità. Quindi anche la cessazione del matrimonio celebrato con rito religioso è regolarmente trascritto. Gli effetti civili del matrimonio concordatario viene meno con una sentenza del giudice civile. L'accordo di Villa Madama del 1984 prende atto di questo nuovo sistema. La legge 898/1970 può stabilire solo sugli effetti civili del matrimonio. Per la chiesa cattolica, il matrimonio resta indissolubile. Un matrimonio concordatario stipulato dopo l'84 è un matrimonio che: perde i suoi effetti civili, ma può rimanere fermo nell'ordinamento canonico. Dopo l'accordo del 1984 non riportando la riserva di giurisdizione ci si riferisce soltanto al rapporto matrimoniale. Semplificando: se c'è una sentenza di divorzio in un tribunale civile cade il vincolo statuale ma rimane il vincolo per la chiesa cattolica. Se invece il procedimento è inverso, lo stato non avendo riportato la riserva di giurisdizione ha dovuto far rivivere delle norme che fanno sì che questa nullità valga anche all'interno dell'ordinamento civile. Questo procedimento si chiama delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità. Come funziona il procedimento di delibazione? La sentenza di delibazione è una sentenza che deve avere efficacia nell'ordinamento giuridico italiano. A giudicare è la corte di appello. Lo stato italiano deve controllare che: • Siano rispettati i diritti della persona. • Il canone ― l'articolo che dichiara la nullità del matrimonio ― è un canone delibabile, cioè qualcosa che sia accogliibile e accettabile dall'ordinamento giuridico italiano. Con il non riprodurre la riserva di giurisdizione lo stato italiano "si impiccia" del fatto che la nullità in alcune situazioni matrimoniali può produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano. Come funziona il matrimonio concordatario? Leggi che trattano del matrimonio concordatario: • Art. 8.1 dell'accordo del 1984 detta gli effetti civili nel matrimonio cattolico. • Correlazione con l'art 4 dell'accordo villa madama • Legge previo ’29 negli aspetti compatibili • Decreto p.d.r 396/2000 Art. 8.1 concordato 1984: "Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo la norma del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile previo pubblicazioni nella casa comunale." Una coppia decide di sposarsi. Dopo aver prenotato la chiesa il sacerdote deve chiedere tutti i dati di entrambi i nubendi, per poi emettere le PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI. Le pubblicazioni matrimoniali devono essere fatte da ENTRAMBI GLI SPOSI (art. 96 c.c.), oppure si può delegare il proprio avvocato con una procura speciale. Questa richiesta deve essere affissa per almeno 8 giorni, sia in chiesa che nella casa comunale. La pubblicazione eseguita perde efficacia se trascorsi 180 giorni (art. 99 c.c.). Se la celebrazione viene fatta fuori da questi giorni non è più trascrivibile dall'ufficiale di stato. Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione l'ufficiale di stato civile – ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione – rilascia un nulla osta ossia un certificato che dichiari l'inesistenza di cause ostative perla celebrazione di un matrimonio canonico valido per gli effetti civili. Persone che possono fare opposizione al matrimonio art.102: • Genitori • Se un coniuge ha tutore • Se un coniuge vuole trarre un altro matrimonio. • Matrimonio in contraddizione art. 89 c.c. • P.m. se è a conoscenza di impedimenti o se afferma che una delle due persone è inferma, o se non si ha l’età minima per contrarre matrimonio. CELEBRAZIONE Durante la celebrazione vengono letti dei canti e fatte delle preghiere. Alla fine il parroco ha obbligo di leggere art. 143, 144, 147 c.c. dove vengono spiegati i doveri di moglie e marito, cosa pretende lo stato italiano, il dovere di fedeltà, il dovere di coabitazione etc. L'Art 147 ci parla della capacità, del diritto e dovere di crescere la prole che verrà. La libertà religiosa del minore è riconosciuta da questo articolo. La libertà religiosa del minore è riconosciuta dall'art. 147 c.c. Il minore dovrà essere lasciato libero secondo la propria inclinazione di crescersi in quella che è la sua formazione della coscienza. Essendo un matrimonio concordatario lo stato è molto presente in queste situazioni. Finita questa lettura ci si sposta, gli sposi e testimoni controfirmano l’atto del matrimonio. L'atto di matrimonio dev’essere fatto in doppia copia originale perché deve portare tutto all’ufficiale dello stato civile entro 5 giorni – c.d. trascrizione tempestiva –. Se fatto in un'unica copia originale è nullo. La trascrizione del matrimonio è atto giuridicamente costitutivo che cambia il nostro status personale all'interno della repubblica italiana. È possibile la trascrizione tardiva, anche se mette in gioco una serie di situazioni: l'art 8.1 del concordato dispone che dopo i 5 giorni, oltre al parroco anche i due coniugi chiedono il deposito tardivo dei documenti. Il consenso alla trascrizione può essere tacito o espresso, ma non presunto. Se si trascrive il matrimonio in una delle cause vietate è possibile chiedere l’impugnazione. MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI AI MINISTRI DEI CULTI AMMESSI MINORITARI IN ITALIA L'Art 83 c.c., dispone che il matrimonio celebrato davanti ai ministri di culto ammessi nello stato venga regolato dalle norme del codice civile, salvo quanto disposto dalle leggi speciali (l.1159/29) Dopo il 1965 si da possibilità che matrimonio celebrato davanti al ministro di culto diverso da quello cattolico, produca gli stessi effetti matrimonio celebrato davanti ministro del culto matrimonio civile. In questi casi valgono solo le norme della celebrazione, per tutto il resto valgono le norme del matrimonio civile. Non è un matrimonio concordatario, ma un matrimonio civile le cui forme di celebrazione è delegata al rito di confessione di minoranza. Il matrimonio a-cattolico ( diverso cattolicesimo) è una sorta di matrimonio civile celebrato in forma speciale. L.1159/1929: "I riti propri diversi dalle confessioni diverse dalla cattolica in materia matrimoniale possono acquisire effetti civili solo se il ministro di culto è stato approvato dal ministero dell'interno. In mancanza dell'approvazione il matrimonio è ritenuto nullo." Luglio 1950: entrata stagione democratica. Le parti nel richiedere matrimonio all’ufficiale civile, devono dichiarare a questo di voler eseguire un matrimonio davanti al ministro del loro culto ammesso. L’ufficiale di stato chiederà se il ministro del culto è autorizzato dallo stato, e de accertare che nulla osti alla celebrazione del matrimonio. Tale autorizzazione scritta deve riportare il nome del ministro di culto e la data di approvazione (in mancanza l'approvazione di matrimonio non potrà essere trascritta); il matrimonio dovrà poi essere celebrato dallo stesso ministro indicato del documento scritto. I giudici appoggiano la posizione dell’ufficiale giudiziario, si può delegare solo ad altra persona autorizzata. Come fanno le confessioni molto ampie per essere sempre tutelate? Devono farsi fare due autorizzazioni da due ministri diversi. Uno dei motivi per cui le confessioni religiose spingono per un intesa è perché così finisce il sistema delle autorizzazioni in materia matrimoniale. Il ministro del culto durante l'assistenza alla celebrazione deve dare lettura degli art. 143, 144, 147. Qui viene recuperato il meccanismo del matrimonio concordatario. È richiesto ancora che il ministro del culto debba ricevere in presenza di due testimoni, la dichiarazione ESPRESSA degli sposi al voler contrarre matrimonio (questo ci fa capire ancora di più come lo stato non si fidi di altri culti). L’estinzione delle unioni civili: • Inabilitazione o interdizione • Violenza (fisica) La cosa importante è il passaggio dei diritti successori. La legge Cirinnà estende ai partner dell'unione civile la disciplina sulle successioni della famiglia riguardante il contenuto del libro II del codice civile. Non essendo previsto un periodo di separazione nel caso dell'unione civile non si applica la disciplina delle successioni del coniuge separato. Per la questione del lavoro e previdenza, in materia diritto del lavoro si erano posti alcuni problemi. La legge Cirinnà concede il periodo di 15 giorni per le unioni civili. In caso di scioglimento delle unioni civili – come avviene anche per il divorzio – vi è l'attribuzione del diritto dell’assegnazione dell'assegno di mantenimento che comporterà – in assenza di nuovo matrimonio o nuova unione civile – il diritto al pagamento del 40% del TFR dell'ex partner maturato negli anni in cui il rapporto di lavoro è conciso come unione civile. Quando muove il partner esiste la c.d. indennità di reversibilità. Una percentuale del TFR viene ri-attribuita sul trattamento pensionistico dell'altro partner. Questo meccanismo è previsto anche nell'uonione civile. Di conseguenza il 40% del TFR viene dato all'altro partner. Coppia omosessuale e genitorialità sociale: si può essere dichiarati genitori del figlio del coniuge? No perché non si passa una visione giusta di famiglia. 27 marzo 2019 OBIEZIONE DI COSCIENZA E BIOETICA Cos’è l’obiezione di coscienza? Nasce in Italia come questione che riguarda l’ambito militare. Art 52 Cost. che il servizio militare è un obbligo che gravava sui cittadini maschi della Repubblica italiana. Tale situazione creava instabilità sociale poiché molte persone negavano la volontà di volerlo fare. L’obiezione di coscienza era il modo in cui ci si obbiettava. Come siamo arrivati in Italia a questo tipo di situazione? Nasce come rivolta al servizio militare obbligatorio. In itali ac’è una legge che istituzionalizza l’obiezione di coscienza perché dopo il 68 gran parte del movimento giovanile in Italia rifiutavano il servizio militare armato e finivano in galera poiché era un dovere civile a servizio pubblico. Siamo in un periodo in cui la religione poteva influire su tale servizio. Ad esempio l’art 2 dello statuto mondiale dei testimoni di Geova diceva che non bisognava prestare alcun servizio allo stato. Per questa ragione si finiva in galera. Dopo il '72 viene inserito il sevizio civile. La legge del '72 serviva a questo: la persona dichiarava di non voler fare uso delle armi. Compilava un modulo che dichiarasse il suo status di obiettore. Tale modulo finiva davanti un tribunale militare che verificava il tuo stile di vita e quindi cercava di capire se il soggetto fingesse per esentarsi o se effettivamente non fosse conforme alle armi. Dopodiché il passaggio del tribunale è stato tolto. Una volta fatta dichiarazione, venivi collocato in un servizio civile non armato. Nel 2000 il governo Dalema toglie il servizio militare obbligatorio, congelandolo (non eliminandolo). Prevede inoltre l’apertura del servizio militare anche alle donne. Questo ha fatto sì che l’obiezione di coscienza venisse meno. Questo ha favorito l’Intesa con i testimoni di Geova (che in ogni caso non prestavano servizio allo stato – militare/civile –). L’obiezione è istituzionalizzata per quattro motivi: 1. obiezione verso il servizio militare; 2. obiezione verso l’interruzione di gravidanza (art 9 l. 144/78); 3. obiezione verso la sperimentazione animale (art 1 l. 413/93); 4. obiezione verso la procreazione medicalmente assistita (art 16 l.44/2004). Le due ipotesi di obiezioni codificate sono quelle relative ai trattamenti sanitari: aborto, procreazione medicalmente assistita. I soggetti individuati in tali situazioni sono quelli del personale sanitario (quelle che seguono aborto e procreazione, quindi medici, infermieri etc...). La modalità di esercizio dell’obiezione dell’aborto è questa: c’è una dichiarazione al medico provinciale e, per il personale ospedaliero, al direttore dell’ospedale. Il medico barrerà solo la scelta “obiettore di coscienza” e non verrà collocato nei reparti in cui si pratica tale esercizio (senza bisogno che dica il perché!). Si parla ovviamente sia di interruzione chirurgica che farmacologica. In tali casi il medico non può essere incolpato di nulla. Legge monitorata: legge i cui attuatori, annualmente, hanno l’obbligo di riferire a parlamento lo stato di attuazione di questa legge per poterla migliorare. L’unica legge monitorata in cui il ministro della sanità annualmente deve andare al parlamento è la 194/78 sull’aborto. Al fine della tutela della salute della donna in tutti i suoi passaggi (precedentemente abortire era un reato che ti portava in galera). Il medico pur essendo obiettore è tenuto da prestare (come gli infermieri) tutte le cure mediche precedenti e seguenti all’atto. Possono obiettare di fare l’atto di distruzione del feto, ma non di passare un ferro o di anestetizzare. Altrimenti si commette il reato di non svolgimento di pubblico servizio e messa in pericolo della vita del paziente. Art 328 codice penale: rifiuto atti d’ufficio voluto. C’è un solo specialissimo caso in cui l’obiezione viene soppressa: Se c’è un pericolo immediato di vita della donna anche il medico obiettore deve agire (c.d. revoca tacita dell’obiezione). Per quello specifico caso d’urgenza tu sei considerato non obiettore. Es. donna in fin di vita che giunge in ospedale sanguinando tantissimo e in servizio c’è solo un medico obiettore. Trattamenti farmacologici Molte religioni rifiutano i farmaci. Cos’è la salute, giuridicamente? La Cass. Sez. unite del 2006 la definisce come un diritto soggettivo, assoluto, primario, volto a garantire l’integrità psicofisica della persona e va assicurato nel suo nucleo irriducibile nell’ambito della dignità umana anche allo straniero, regolare o meno. Il problema nasce quando vi sono dei rifiuti ai trattamenti salvavita. Nel nostro paese non c’è il diritto di morire. Vi è una differenza fra rifiuto di terapie salvavita e rifiuto dell’interruzione di cure nella fase terminale dell’esistenza. La prima ipotesi riguarda il rifiuto dei trattamenti sanitari. Pensiamo al rifiuto delle trasfusioni. E la sofferenza? Per la chiesa è un valore importantissimo e ragiona così: perché tu, nel tuo passaggio terreno, non vuoi soffrire quando invece il tuo Dio in terra ha sofferto? L’eutanasia viene qualificato quindi come un atto di codardia dell’uomo che vuole risparmiarsi sofferenze umane. PROTESTANTI Diversamente, la versione protestante dice che la vita soggetta a sofferenze (es. per un male, dj fabo etc...) non è che la vita intaccata dal peccato, quindi non è più vita. Il documento valdese dice che quando la vita biografica non esiste più, ma c’è solo vita biologica, sarebbe saggio terminare l’esistenza. Che non è andare contro Dio, ma terminare una esistenza intaccata dal peccato. ISLAM L'Islam vieta completamente l’eutanasia. In Italia le conseguenze penali di tali atti sono disciplinate dagli art 579/580 codice penale. Omicidio del consenziente  la persona chiede all’altro di farlo fuori. Assistenza al suicidio  es. uno si uccide da solo ma ad esempio, nonostante voglia uccidersi ma non ha soldi per comprarmi una pistola, quindi chiede all’amico di prestargliela / uno non si può muovere e chiede di essere portato in svizzera per uccidersi, es. dj Fabo. In Italia non c’è una legge su questo e i magistrati riconoscono l’esigenza sociale in merito (sull’assistenza al suicidio etc.), tant’è vero che alla fine di ogni sentenza sottolineano questa esigenza. Pensiamo a quello che ha accompagnato Dj Fabo e al giudice che nella sent quasi si scusa. Come funziona la legge Olandese sull’eutanasia? REATO: art 40 codice penale. Ma non era accolta? In base all'art 40 “l’eutanasia è un reato salvo che nel procedimento deciso dallo stato per i suoi cittadini”. Sussiste la procedimentalizzazione. Es. uno ha 80 anni e sta malissimo con poco tempo di vita, porta la documentazione necessaria al medico di base che decide di richiedere tale procedimento a chi di dovere (medico provinciale di commissione provinciale – in totale sono 5). Viene approvata la richiesta e viene fatta una puntura di eutanasia. Dal 2018 la depressione acuta è stata contemplata tra le ipotesi di eutanasia in Olanda. Come funziona in Belgio? Ha copiato, nel 2002, la legge olandese ma con una struttura un po’ più agile. In che senso? Bisogna sempre andare dal medico di base, le commissioni regionali formate da medici/avvocati etc che in olanda sono 5 qui, però, sono una sola. Qui può morire solo in caso di male incurabile terminale o situazione simile. Come funziona in Svizzera? In Svizzera si può terminare la propria vita per qualsiasi motivo. Non è necessaria la presenza di un male. Entri una stanza accogliente, con piante etc. con un cocktail sul tavolo che ti ucciderà. Tu fai tutto da solo. Lo stato di prepara solo la stanza e gli strumenti per morire. Per il resto non ti uccide. Fai tutto te. È una associazione privata . Quindi non c’è una legge specifica sull’eutanasia. Lo stato emana solo delle linee guida che permettono la creazione di “leggi suppletive” (es. si possono creare associazioni private per permettere al singolo di porre fine alla vita ma lo Stato non entra in questo. La dimensione pubblica non entra in questo. È rilasciato tutto al privato nonostante fornisca il territorio su cui compiere questo). 4 aprile 2019 SERVIZIO ECCLESIASTICO NELLE COMUNITÀ SEPARATE (FORZE ARMATE, CARCERI, OSPEDALI ETC.) C’è un ordinamento interno per cui queste comunità vengono ritenute separate dalla comunità civile. Vengono definite “comunità separate” le comunità chiuse dove chiunque non può entrare/ uscire. I diritti costituzionali penetrano anche queste comunità. Tuttavia, per ragioni organizzative, lo Stato si è trovato di fronte ad una scelta: la fornitura di un servizio ecclesiastico nelle comunità separate (come in ospedale o carceri) è data da figure con regolamentazione diversa fra loro. Il rapporto tra chiesa e armi (es. forze armate) è un rapporto complesso. Tant’è vero che vige la domanda: fare il militare è peccato? La rivoluzione cristiana ha infatti, sin dall’origine, combattuto i romani contro la logica della guerra. Intorno al IV secolo, tuttavia, la religione di stato si rende conto che non può rifiutare le armi (in modo così totale) ma accoglierne la logica seppur solo a scopi difensivi. Ecco che nasce il cappellano militare. Dopo la seconda guerra mondiale c’è stato l’antimilitarismo causato dalla brutalità ed inciviltà della guerra. Questo ha portato ad un ulteriore allontanamento tra chiesa e guerra. Il codice dell’ordinamento militare, tuttavia, prevede la figura del cappellano militare. Il cappellano militare si divide in tre categorie: • servizio permanente; • in congedo; • in congedo assoluto. Prima contraddizione: può uno stato laico assumere a tempo indeterminato degli ufficiali, nei ranghi delle proprie forze armate, di UNA sola religione (cattolica)? Sì, è confermato anche dal codice militare. Hanno compiti stabiliti. Seconda contraddizione: sono un ufficiale della repubblica ma anche un prete: a chi rispondo? Al generale o al vescovo? Nel 1925 si è pensato di risolvere questo problema. Con l’avvento del fascismo, Mussolini fa istituire l’ordinariato militare in Italia. L’ordinariato militare italiano è un ente giuridicamente misto gestito da Stato e chiesa cattolica che fornisce personale (retribuito esclusivamente dallo Stato). Tale personale è dato dagli ordinari militari indicati dal papa ma nominati dal ministro della difesa. Tale cappellano ha mantenuto gli obblighi militari (abito mimetico per attività militari e non religiose etc). Oggi cosa fanno i cappellani militari? Assistenza truppe nel territoriale (carabinieri, guardia di finanza, marina militare etc), sono impegnati fuori area. L’Italia è nel G7 e fornisce molte truppe di qualità alle operazioni all’estero (Albania, Libano – quattro battaglioni italiani – etc.) e i cappellani militari seguono queste missioni fuori dal paese. Non svolgono una funzione esclusivamente religiosa o esclusivamente militare (combattere al fronte). Svolgono una duplice funzione: funzione religioso-cattolica e psicologo delle truppe (disagi familiari dei soldati, fidanzata mi lascia etc) quindi, assistenza spirituale. Non c’è più un esercito del popolo ma un esercito professionale impegnato in scenari internazionali. Onde evitare di sopprimere questo compito (cappellano militare) la chiesa cattolica decide di frenarlo in carriera. Rimane come prima ma si frena un po’ nella carriera. Sei sottotenente (più basso grado) ma aumentare di valore è difficile (al massimo diventa tenente). Quindi manteniamo la funzione ma freniamo nella carriera (che, peraltro, più aumenta di grado e più è costoso per lo Stato – i militari guadagnano tantissimo e più aumenta il grado più guadagnano). ASSISTENZA MILITARE ALLE FORZE DI POLIZIA Legge Mammì 1981 che ha reso civile la polizia di stato. È una forza armata ma non ha più la condizione militare, quindi questo tipo di riforma ha dato la possibilità alla polizia di stato di avere un regime di assistenza ecclesiastico leggermente diverso. Il servizio di assistenza spirituale alle forze di polizia è attribuito ai prefetti. Come fa un amministratore del Comune a dire quali e quante aree devono essere date? Quali, lo decide sulla base della disponibilità dei comuni. Quante sulla base del criterio storico (confessioni religiose storicamente presenti sul territorio) e di distribuzione demografica (se c’è una un gruppo ingente di persone appena arrivate che richiedono un edificio, indipendentemente dal dato storico, data la grande quantità di persone lo si dà). È difficile incastrare questi due criteri. Se non si danno questi edifici si può condannare il comune per il non rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini in relazione al culto. Tant’è vero che far saltare in aria un edificio di culto è da considerarsi un crimine di guerra. ITALIA Le chiese sono edifici pubblici o privati? Dipende dalla confessioni religiose. “Tutte le confessioni religiose sono libere” ma NON UGUALI. Quelli cattolici, anche se appartengono a privati, sono PUBBLICI. Cosa significa? Io, chiesa ho questo edificio ma per fare un guadagno lo vengo. Quel bene sarà soggetto all’art 831 cc in forza del quale il vincolo di destinazione al culto pubblico (culto, messa) viene venduto col bene fino a che il vincolo di destinazione non si estingue in forza di un atto fatto dal vescovo (autorizzazione vescovile) nel quale afferma che quell’edificio non serve più al fine ecclesiastico. È un vincolo di natura pubblicistica che costituisce un diritto reale d’uso. È una servitù d’uso pubblico. La servitù è un gravame che viene imposto su un bene per una esigenza di servizio: la proprietà passa ma la servitù resta fino all’autorizzazione vescovile. Nelle altre confessioni religiose non c’è questo vincolo di destinazione, quindi il vincolo di servitù. LEGGE SUGLI ORATORI Pertinenza dedicata alle attività ricreative connesse all’istruzione religiosa di proprietà della chiesa. Se voglio giocare a pallone devo chiedere al prete di farmi giocare e lui mi darà lo spazio dell’oratorio. Le altre confessioni religiose non conoscono il concetto di oratorio. Fabbricerie complessi di chiese con ampio valore artistico ed economico gestiti da consigli di amministrazione misti: quindi oltre agli ecclesiastici, vengono gestiti anche da laici. È un ente misto. Santuari  complessi ecclesiastici dedicati esclusivamente al culto della spiritualità. es. santuario di Loreto. Sono solo di competenza ecclesiastica. Ente ecclesiastico. FONDO EDIFICI DI CULTO È un organo dello Stato dotato di personalità giuridica la cui amministrazione è affidata al ministro dell’interno che la esercita attraverso il fondo per l’amministrazione centrale del FEC (fondo edifici di culto). Lo Stato può possedere delle chiese? Sì. Qual è lo scopo del FEC? Assicura la tutela, assicurazione e restauro dei beni. I proventi e il patrimonio del FEC, infatti, sono utilizzati proprio per restaurare, tutelare gli edifici di culto. È gestito a livello locale dai prefetti. La legge di riferimento è la l.222/1985. 11 aprile 2019 PRIVACY La protezione della libertà di religione sancita dall’art. 19 Cost. include anche, per via interpretativa, il diritto a essere immuni dal dovere di rivelare convinzioni religiose e appartenenza confessionale (Corte cost. n. 117 del 1979, n. 467 del 1991 e n. 13 del 1994). La salvaguardia del diritto alla riservatezza sulle proprie convinzioni religiose non gode di un’autonoma garanzia, ma è oggi ricondotta al quadro più generale della tutela apprestata dal Codice della privacy (d.lgs. n. 196 del 2003) che si è prefissato di riordinare organicamente all’interno di un unico testo l’insieme dei provvedimenti emanati a partire dalla L. n. 675 del 1996 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) originata dal recepimento in Italia della direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) dopo che con L. n. 98 del 1989 si è ratificata ed eseguita la convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981. In seguito, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale è stato ulteriormente sancito a livello comunitario dalla Carta di Nizza che, come noto, ha acquisito lo stesso valore giuridico dei trattati in forza del Trattato di Lisbona (art. 6, n. 1). Si è così riconosciuta autonoma rilevanza giuridica a una tutela che veniva precedentemente assicurata attraverso il ricorso alla sfera di protezione offerta in termini generali dal diritto alla vita privata e familiare; diritto che, già garantito dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, è stato riaffermato anche all’art. 7 della Carta di Nizza. Diritto alla protezione dei dati personali Il diritto di cronaca prevale sul diritto alla privacy. Il consenso scritto dell’interessato e la preventiva autorizzazione del Garante è l’unica ipotesi in cui si può venire a sapere dei dati sensibili della persona: unica eccezione è la materia religiosa. Come non si è firmato alcunché per entrare a far parte di quella determinata confessione, così non è necessaria questa procedura per venire a conoscenza dei dati. Se sono io a volermi scoprire (ad esempio dicendo in ospedale “buongiorno, sono Melissa e sono evangelica”), lo devo dire. L’ospedale non PUO’ raccogliere i dati o fare domande in materia. Questo ad esempio per quanto riguarda la religione islamica, serve dirlo per quanto attiene il cibo, per far sì che l’ospedale non dia, ad esempio, carne di maiale. Tale informatizzazione spontanea può avvenire nei limiti di bisogni alimentari e sanitari. Limiti alla privacy e diritto all’accesso Il codice della privacy ammette di poter accedere a determinati dati sensibili ogni qualvolta vi sia coordinazione tra tutela dei dati personali e accesso ai dati sensibili. Per essere legittimo il trattamento dei dati sensibili esige il rispetto di due condizioni: il consenso scritto dell’interessato e la preventiva autorizzazione del Garante (art. 26, 1° comma) che nel relativo provvedimento, ovvero successivamente, può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato (art. 26, 2° comma). Questo regime ammette però alcune eccezioni che, con particolare riferimento ai dati personali di natura religiosa, danno vita a due differenti fattispecie: • la completa esenzione delle confessioni religiose dal regime anzidetto limitatamente al trattamento dei dati concernenti i propri aderenti così come dei (Protocollo n. 0000872/2019 del 15/04/2019) Parere garante ultimo uscito per l'infanzia e l'adolescenza. Questo viene chiamato "diritto vivente", perché mentre durante le lezioni si parla delle varie questioni, il legislatore legifera. Recentemente sono morti dei bambini islamici perché era stata praticata in casa la circoncisione rituale. L'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in particolare la Dottoressa Filomena Albano ha scritto al ministero della salute. INTESTAZIONE "Segnalazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 112 del 2011. Circoncisione rituale maschile" Prima di dire di che cosa ci si occupa il giurista deve scrivere l'apposita legge da applicare. Dopo viene espresso l'oggetto. Il ricorso si divide: • una parte che riguarda IL FATTO • una parte che riguarda IL DIRITTO FATTO "Si registrano casi di cronaca che vedono protagonisti neonati e bambini che, a seguito dell'esecuzione della circoncisione rituale, praticata al di fuori di strutture sanitarie, riportano complicanze se non addirittura letali. Come è noto, la circoncisione rituale, pur priva di finalità terapeutica, è un intervento chirurgico che ha un forte valore simbolico in determinati contesti culturali. La disomogeneità di accesso, riscontrata nell'ambito del servizio sanitario nazionale, unitamente alla natura non terapeutica dell'intervento, alla scarsa disponibilità economica delle famiglie o semplicemente all'assenza di informazione al riguardo, possono comportare l'esecuzione di tale pratica in condizioni rischiose e da parte di soggetti non qualificati, con conseguenze a volte drammatiche per i bambini." L'intestazione di lungo, fa vedere il numero di protocollo e il giorno in cui è stata protocollata. Ciò vuol dire che è un atto ufficiale protocollato. Nel fatto non viene detto che questa pratica è religiosa. Ciò vuol dire che non è un intervento chirurgicamente necessitato, però, bisogna occuparsene perché in determinati contesti culturali è un valore simbolico. L'intervento non deve farlo il ministro di culto religioso ma la sanità. Non è un intervento chirurgico, ma qualcosa che si fa per motivi religiosi. Non vengono mai menzionate le parole "ministro di culto" e "religione". IL DIRITTO "Ciò premesso, SI EVIDENZIA CHE - La convenzione ONU del 1989 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata ed eseguita in Italia con la legge n. 176 del 1991, sottolinea all'art. 2 il diritto alla pari opportunità all'art. 3 il principio dell'interesse superiore del minore,quale criterio guida di tutte le scelte che lo riguardano, e all'art. 24 il diritto alla salute, prevedendo specificamente che gli stati debbano adottare ogni adeguato provvedimento per diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli. - nel più ampio panorama dei diritti fondamentali, entrano in gioco i diritti costituzionalmente garantiti alla salute e all'integrità fisica, il diritto all'istruzione e all'educazione, il diritto alla libertà religiosa (artt. 32, 30, 19 Costituzione). - La Risoluzione 1952 (2013) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa del 1° ottobre 2013 ha invitato gli stati membri a definire chiaramente le condizioni mediche e sanitarie in relazione ad alcune pratiche assai diffuse in determinate comunità religiose, fra le quali, appunto, la circoncisione dei bambini priva di giustificazione medica; la citata risoluzione 1950 (2013) dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa che raccomanda che la circoncisione rituale sia praticata da una persona con la necessaria formazione e abilità, in appropriate condizioni mediche e sanitarie; che i genitori debbano essere debitamente informati di ogni potenziale rischio medico o possibili controindicazioni e ne tengono conto al momento di decidere cosa è meglio per il loro bambino, tenendo presente che l'interesse del bambino deve essere considerato la priorità principale." Qui la parola RELIGIONE si può benissimo dire, perché in questo caso vengono richiamati organi diversi dall'Autorità Garante. Viene anche richiamato il diritto all'informazione. "- la tutela del bene primario della salute delle persone di minore età impone quindi, che le strutture sanitarie pubbliche siano in rado di offrire la prestazione della circoncisione non terapeutica, secondo le buone pratiche della chirurgia, su tutto il territorio nazionale, ai costi uniformi ed accessibili e che il minore debba essere ascoltato, quando ciò sia possibile in ragione della sua età e della sua maturità." Quando parlavamo di libertà religiosa del minore abbiamo detto che anche se non è capace giuridicamente in maniera piena deve essere ascoltato. "- questa Autorità di Garanzia ha il compito di assicurate la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età che si trovano nel nostro Paese, a prescindere dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione ONU del 1989, nonché del diritto del diritto dell'Unione Europea e delle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti." Poiché si fa riferimento a quei diritti fondamentali ― tra cui l'art. 19 che è slegato dalla cittadinanza ―, bisogna che la Garante se ne occupi anche se quella determinata persona non è cittadina italiana. "- questa Autorità ha, altresì, il compito di segnalare al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (artt. 1 e 3 della legge n. 112/2011)" Spesso vi è un conflitto di competenza. Questa autorità ha il diritto di segnalare al governo tutte le varie iniziative opportune, perché deve tutelare i diritti di infanzia e la circoncisione rituale maschile viene praticata a minori di cui ha competenza. "Tutto ciò premesso, l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, nell'ambio della leale collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g) della legge istitutiva; SEGNALA al ministero della salute la necessità di definire indirizzi unitari finalizzati a: • attivare campagne di sensibilizzazione rivolte ai genitori e alle comunità interessate sull'importanza di eseguire la circoncisione rituale, in luoghi sicuri e da parte di personale qualificato cosi eliminando i rischi ad essa connessi; • attivare campagne di informazione anche presso i servizi socio sanitari (sportelli comunali, servizi ospedalieri, medici di famiglia, pediatri); • favorire la presenza di un mediatore culturale nei presidi ospedalieri ove si pratichi la circoncisione rituale;" Oggi è a macchia di leopardo. Ad es. all'ospedale Bufalini di Cesena, ci sono delle scritte in arabo ed anche mediatori culturali. • "assicurare che la prestazione sanitaria sia garantita su tutto il territorio nazionale in modo uniforme; • definire procedure standard di accesso alla prestazione sanitaria, di gestione della stessa e di controllo successivo; • individuare un regime tariffario che renda accessibile a tutte le fasce di reddito la prestazione della circoncisione rituale. CHIUSURA "Si resta a disposizione per eventuali approfondimenti nonché per collaborare ai lavori finalizzati ad attuare la presente raccomandazione." Studiamo com'è fatto un ricorso perché questa è un'opportunità per vedere com'è fatto un documento pubblico. Quando si fanno i concorsi pubblici, spesso una delle prove è PRATICA. INCENDIO DI NOTRE DAME Dopo l'incendio, i rivoluzionari francesi volevano buttare giù Notre Dame come esempio di laicismo. Invece è stata tenuta come simbolo di tolleranza perché la nuova dimensione della ragione implica un rapporto fra stato e confessioni religiose (fra identità confessionale e identità civile) che è quello della collaborazione. Questo pone un tema: il terreno di collaborazione fra stato e Chiesa che cos'è? all'interno dei locali nella disponibilità dei ricorrenti allorché essa sia contenuta in un procedimento motivato. Sentenza Corte EDU 9 febbraio 2017. In Repubblica Ceca vigeva una legislazione in parte simile a quella che c'era in Italia negli anni '70. La legge dell'affitto regolato cioè del canone concordato. Era uno strumento di politica sociale cioè consentire che il non proprietario di casa potesse esercitare con un costo politicamente imposto il suo diritto ad abitare. A seguito di questa pronuncia la Corte di Strasburgo in questo caso si è fatta garante del libero mercato. In questa pronuncia si invita la Repubblica cieca a dotarsi di una legislazione in materia di locazione in materia più concorrenziale e a indennizzare tutti i proprietari che avevano stipulato contratti sotto lo scudo della vecchia legislazione sul canone concordato. Sentenza Sboroski/Slovacchia: sentenza guidante per quanto riguarda l'espropriazione per pubblica utilità. La Corte dice che si può espropriare ― margine discrezionale del potere pubblico ―, ma l'espropriato deve far valere le sue doglianze in giudizio. La Slovacchia è stata condannata non per l'espropriazione subita da Sboroski, ma perché non gli era stato dato modo di far valere i propri illeciti nel procedimento ablativo. Gli esempi trattati ci devono far capire quali sono i punti di criticità reale e la legalità dello stato a petto delle problematiche di recente emersione sociale. Sentenza 2016 Petrov/Bulgaria 31 marzo 2016. Petrov era stato arrestato per illeciti amministrativi, ed era stato ripreso proprio in quel momento. Il filmato dopo venne diffuso dalla stampa. Voleva far valere la violazione dell'art. 8 CEDU sulla riservatezza. La Corte è stata fin troppo realista poiché non ha fatto valere tale diritto, dato che Petrov aveva un profilo sociale molto coltivato. La Repubblica Ceca secondo tutte le statistiche è lo stato più secolare d'Europa. L'80% della popolazione si dichiara non credente. Questa predisposizione ha una sorta di pluralismo indotto derivante anche dalla composizione demografica e dalla ripartizione amministrativa dell'ordinamento cieco produce la salvaguardia di quel patrimonio di credenze patrimoniali che laddove anche pescanti nell'esoterismo sopravvive e si rappresenta anche alla modernità. Dal punto di vista costituzionale la Repubblica Cieca ha un testo molto complesso. Ha ben 98 norme (dall'art. 15 all'art. 113) che riguardano l'organizzazione dello stato. Norme che riguardano la conformazione istituzionale legale e formale dello stato cieco. La Repubblica cieca da un punto di vista della tecnica utilizzata per relazionare dal costituente ha una costituzione molto strutturata dal punto di vista delle norme attributive dei poteri. Contiene nei suoi primi 14 articoli delle disposizioni di principio di garanzia. Art. 6  regola di maggioranza Le decisioni devono derivare da una determinazione della maggioranza espressa attraverso libere elezioni. Le minoranze devono essere protette dalle maggioranze nel processo decisionale. Il sistema ceco ci dice che non si possono avere dispotismi a maggioranza. La maggioranza avendo ottenuto la vittoria nella competizione elettorale non è investita del diritto a sopprimere, perseguire o discriminare la minoranza. Dal punto di vista storico geografico oltre che amministrativo anche se la congruenza ne è piena noi sappiamo che la Repubblica Ceca ha tre regioni storiche: 1. Boemia al confine con la Germania. 2. Moravia al confine con la Slovacchia. 3. Slesia al confine con la Polonia. Questo ci restituisce un paese esposto ad una congiuntura di influenze molto diversificate. 1. Dal mondo germanico la presenza delle religioni protestanti e riformate. 2. Al confine con la Slovacchia ― soprattutto un tempo ― c'erano dei campanilismi sfociati in un disordine sociale. 3. Al confine con la Polonia si ha l'esposizione ad uno stato fortemente cattolico come quello polacco. L'organizzazione del potere giudiziario L'art. 4 della cost. cieca riguarda i diritti e le libertà fondamentali. Essi trovano la protezione dal potere giudiziario. Il sistema cieco in parte somiglia a quello italiano. Nel senso che: 1. C'è la Corte suprema: ha la stessa funzione della Cassazione italiana anche se nell'ordinamento cieco non vi è una nozione nomofilattica cosi forte. 2. C'è la Corte suprema amministrativa che è simile al nostro consiglio di stato. 3. Corte costituzionale. Praga dal punto di vista amministrativo è qualificata come città-regione. Questa è una cosa ampiamente giustificabile dal punto di vista politico, dal punto di vista demografico e sostanzialmente dal punto di vista dell'organizzazione dello stato. FESTE NAZIONALI Le feste nazionali hanno una matrice religiosa. 1. 28 settembre San Venceslao. Nome storico in cui si riconosce la sensibilità laica in Repubblica Ceca. 2. 28 ottobre festa nazionale che celebra la formazione della Ceco-Slovacchia. Festa di contenuto patriottico. 3. 17 novembre, Giorno della Lotta per la libertà e la democrazia. 4. 28 marzo, festa degli insegnanti. Si celebra Comenio un teologo pacifista del XVI secolo. 5. 5 luglio, giorno dei santi Cirillo e Metòdio evangelizzatori cristiano-bizantini 6. 6 luglio, giorno di Jan Hus. Altre ricorrenze testimoniamo la matrice plurale religiosa della storia della Repubblica Ceca. SLOVACCHIA Non ha una tradizione autonomistica forte come la Repubblica Ceca. C'è un breve interludio dal 1939 al 1944. È un quinquennio di autonomia sfacciata. In questi stati che hanno avuto per tanto tempo una fortissima impronta sovietica non sempre l'hanno avuta in modo costituzionale. In questo blocco di stati c'è un avamposto che potremmo definire filoccidentale. Ci sono cinque stati che sono contemporaneamente stati membri dell'Unione Europea, stati membri dell'Unione Monetaria, stati membri della NATO, stati aderenti alla zona Schengen della liberalizzazione di movimenti transfrontalieri. Questi stati sono: 1. Le repubbliche baltiche. Loro sono state sempre le più risolute a distanziarsi dal modello sovietico. 2. Lituania, Estonia e Lettonia. 3. La Slovenia. 4. La Slovacchia. Dal punto di vista della demografia religiosa, i sistemi euro orientali sono sistemi che nascono in un orizzonte di senso anche giuridico culturale tipicamente cristiano. Noi vediamo rappresentati in quell'area del continente tutte e tre le chiese fuori uscite dalla chiesa in divisa perché abbiamo una fortissima componente ortodossa.