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Relazioni tra Stato e Confessioni Religiose in Italia - Prof. De Oto, Appunti di Diritto Ecclesiastico

appunti lezioni di diritto ecclesiastico

Tipologia: Appunti

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20 febbraio 2019
DIRITTO ECCLESIASTICO
Cos’è il diritto ecclesiastico?
È una materia vivente che studia la religione nei vari aspetti della vita sociale (es. ruolo
della religione nei centri richiedenti asilo).
In una società multiculturale in trasformazione, l’elemento religioso è importante e varia.
Fino a poco tempo fa l’ora da religione cattolica era essenziale a scuola ed era
obbligatoria. Oggi non più, e questo per il cambiamento sociale e religioso europeo.
Oggigiorno la penetrazione silenziosa in Italia di tantissime religioni (taoismo, buddismo
etc) minoritarie, o di religioni differenti ed importanti (islamismo), ha reso il cattolicesimo
sul piano di tutte le altre (togliendole il primato, nonostante sia la religione principale in
Italia).
Oggigiorno anche il nostro ordinamento giuridico ha cominciato ad adattarsi a questa
evoluzione multiculturale e quindi, con sequenzialmente, religiosa.
Quali soluzioni giurisprudenziali (sentenze etc) sono state utilizzate per i vari cambiamenti
religiosi nella società (es. uso del crocifisso nelle scuole)? Lo studieremo in questa materia.
Diritto ecclesiastico è quella materia (quella parte del diritto pubblico dello stato e quindi
l’insieme delle leggi) che regola il fattore religioso dello Stato.
Non ha niente a che vedere con i diritti confessionali (es. diritto canonico/ diritto
protestante etc...) ma riguarda l’interezza delle religioni e verifica se sono in contrasto con
il diritto.
Quali sono i modelli di relazione fra Stato e chiesa?
Lo stato confessionista, laico, unionista, separatista.
I MODELLI RELAZIONE STATO E CHIESA
Sono:
CONFESSIONISTA. Viene scelta una religione propria, una dominante. Non è una
cosa antica, ma vige anche nella modernità, come Svezia o Finlandia. Si ha una
religione di STATO. Può essere anche una RELIGIONE DOMINANTE, come in Italia
(84% cattolici). Altro esempio è lo stato Greco (dove c’è scritta la religione nella
carta di identità).
LAICO. L'Italia formalmente è uno stato laico, ma si colloca tra stato confessionista e
laico per la precisione. Lo stato laico ha più varianti al suo interno:
Alla francese, alla città di combattimento. Vi è un comportamento neutrale e
a volte ostile per le religioni. Una legge del 1905 francese dice che, tutte le
religioni sono uguali; non si finanziano nemmeno. Le religioni sono fuori dal
pubblico. È un problema per uno stato coloniale. Una legge del 2004 vieta ai
cittadini francesi e non ai migranti di NON portare simboli identificativi
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20 febbraio 2019 DIRITTO ECCLESIASTICO Cos’è il diritto ecclesiastico? È una materia vivente che studia la religione nei vari aspetti della vita sociale (es. ruolo della religione nei centri richiedenti asilo). In una società multiculturale in trasformazione, l’elemento religioso è importante e varia. Fino a poco tempo fa l’ora da religione cattolica era essenziale a scuola ed era obbligatoria. Oggi non più, e questo per il cambiamento sociale e religioso europeo. Oggigiorno la penetrazione silenziosa in Italia di tantissime religioni (taoismo, buddismo etc) minoritarie, o di religioni differenti ed importanti (islamismo), ha reso il cattolicesimo sul piano di tutte le altre (togliendole il primato, nonostante sia la religione principale in Italia). Oggigiorno anche il nostro ordinamento giuridico ha cominciato ad adattarsi a questa evoluzione multiculturale e quindi, con sequenzialmente, religiosa. Quali soluzioni giurisprudenziali (sentenze etc) sono state utilizzate per i vari cambiamenti religiosi nella società (es. uso del crocifisso nelle scuole)? Lo studieremo in questa materia. Diritto ecclesiastico è quella materia (quella parte del diritto pubblico dello stato e quindi l’insieme delle leggi) che regola il fattore religioso dello Stato. Non ha niente a che vedere con i diritti confessionali (es. diritto canonico/ diritto protestante etc...) ma riguarda l’interezza delle religioni e verifica se sono in contrasto con il diritto. Quali sono i modelli di relazione fra Stato e chiesa? Lo stato confessionista, laico, unionista, separatista. I MODELLI RELAZIONE STATO E CHIESA Sono:

  • CONFESSIONISTA. Viene scelta una religione propria, una dominante. Non è una cosa antica, ma vige anche nella modernità, come Svezia o Finlandia. Si ha una religione di STATO. Può essere anche una RELIGIONE DOMINANTE , come in Italia (84% cattolici). Altro esempio è lo stato Greco (dove c’è scritta la religione nella carta di identità).
  • LAICO. L'Italia formalmente è uno stato laico, ma si colloca tra stato confessionista e laico per la precisione. Lo stato laico ha più varianti al suo interno: - Alla francese, alla città di combattimento. Vi è un comportamento neutrale e a volte ostile per le religioni. Una legge del 1905 francese dice che, tutte le religioni sono uguali; non si finanziano nemmeno. Le religioni sono fuori dal pubblico. È un problema per uno stato coloniale. Una legge del 2004 vieta ai cittadini francesi e non ai migranti di NON portare simboli identificativi

religiosi. Pone a carico di chi la viola sanzione fino 2 anni di reclusione (es. le donne non devono portare il velo).

  • Stato amichevole collaborativo, modello italiano. La Sentenza della Corte Costituzionale: n. 203 1989 individua principio laicità dello stato. Questo principio di laicità nasce nella storia debole;.
  • STATO UNIONISTA. C’è una subordinazione totale del potere ecclesiastico rispetto al diritto statale. Lo stato Unionista è ispirato al modello storico dell’impero austroungarico. Il modello più importante è quello inglese, corona simbolo anglicanese e regina è capo della religione anglicana.
  • SEPARATISTA. Può essere sia laico che non laico. Modello principe sono gli stati uniti americani perché non vogliono connessioni di facciate fra il diritto pubblico- religione. Sono concesse a tutte le religioni di fare di tutto, ma la facciata dello stato non si deve confondere con le religioni. Non si confonde il simbolo di una religione con lo stato. Es. nei college non ci sono crocifissi o altri simboli. La diversità delle religioni nello stesso stato è un problema da tutelare, deve avere una risposta da parte dello stato. PRINCIPALI FONTI Patti lateranensi stipulati 1929 firmati da Mussolini e papa Pio 11°. Lo stato liberale di Giolitti approfitta della rottura con la chiesa cattolica e nel 1884 emana una legge. Si prende cosi una gran massa di beni ecclesiastici e si rendono pubblici. Nel 1971 Giolitti si rende conto che però è ora di sistemare la questione con il papa. Nel 1971 emana la legge delle guarentigie. Questa legge costituisce i patti pre - lateranensi che propone al papa la soluzione romana, regalandogli molti beni, ma Papa Pio 9° rifiuta. Dopo la 1 guerra mondiale, la chiesa lascia il passo al fascismo che distrugge la massoneria, le camere del lavoro. Nel 1926 il parlamento si è trasformato nella camera di corporazione. Si capisce però che può battere tutto, ma non può sconfiggere il cattolicesimo. Vengono cosi stipulati i patti lateranensi nel 1929. Si compongono di tre documenti giuridici:
  • concordato: è composto da 45 articoli, ed è regolativo di tutte le materie miste (matrimonio, beni, edifici culto, cose di interesse sia dello stato che della chiesa). È uno strumento misto, cioè un trattato internazionale bilaterale con cui la chiesa cattolica si concorda ( diritto contrattato) con lo stato italiano. Nei patti lateranensi, invece, ci sono i rapporti con lo stato. Lo stato della città del Vaticano è caratterizzato da una monarchia assoluta. La funzione dell’esecutivo è delegata dal papa cioè colui che governa lo stato del vaticano. Esso ha tribunali propri, sia civili che penali. C’è anche una prigione, dove vi sono due persone attualmente. Ci sono due polizie: la gendarmeria pontificia che guarda i confini, ed è anche polizia dello stato; il corpo delle guardie svizzere, che ha un solo specifico compito, devono difendere il pontefice, i suoi palazzi, e lo accompagnano all’estero ecc.. sono le guardie del papa in pratica. Il rapporto con le guardie svizzere deriva dal 1500 con papa Giulio 2°. Queste guardie ai tempi si fecero massacrare per permettere al papa

21 febbraio 2019 FONTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE Trattato di Lisbona: firmato in Italia nel 1997. All'art. 17 ci dice come il Diritto nazionale che regola Chiesa e Confessioni religiose è fatto salvo dalla dimensione internazionale europea. Perché? Perché il principio che l'Europa adotta è il principio " Uniti per la diversità", cioè siamo popoli con tradizioni culturali, ereditarie, religiose diverse ed è chiaro che l'art. 17 del Trattato di Lisbona vuole salvaguardare questa diversità. Non si è riusciti infatti a fare una Costituzione Europea. Uno dei motivi è che alcuni paesi si erano fissati che era stato fatto un preambolo a questa Costituzione che contenesse una dicitura che dicesse: " L'Unione Europea è il frutto delle sue radici giudaico cristiane". Alcuni paesi fortemente laici (es. lo stato laico, lo stato unionista, lo stato confessionista) hanno fatto un muro a questo preambolo, poiché l'Europa nasce da diverse tradizioni che, possono essere anche non legate al mondo giudaico cristiano. Anche se a dire la verità il cristianesimo è quello che si è più diffuso in Europa. Alla fine non si è riuscito a fare questo perché la Francia e la Repubblica Cieca che hanno una laicità molto forte, in questo dibattimento non hanno voluto chiudere il preambolo. Da qui è partito il discorso che ha visto sempre più gli stati polarizzarsi in materia culturale e identitaria in modi diversi. Di solito Francia, Repubblica Cieca e Olanda da una parte e gli altri a tradizione maggioritaria cattolica dall'altra. Quindi diciamo che sia la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo del 1950 all'art. 9 prevede il diritto di libertà religiosa e il principio di non discriminazione delle persone per motivi religiosi, di sesso e di razza. Abbiamo visto come una delle fonti contrattate più importanti è quella concordataria. Il concordato che con i patti lateranensi del 1929 era formato da 45 articoli, è stato rivisto nel 1984 con l'accordo di Villa Madama. Altre fonti importanti che riguardano il fattore religioso sono i 4 articoli della Cost., che lo regolano:

  • L'art. 7 della Cost. che si occupa dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica;
  • L'art. 8 della Cost , che si occupa dei rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose in generale, in particolare al 3 comma enuclea uno strumento di reazione alle confessioni religiose diverse dalla Cattolica che è frutto dell'intesa.
  • L'art. 19 della Cost. , che si occupa del diritto di libertà religiosa in generale. I primi due (l'art. 7 e 8) si occupano delle relazioni fra lo Stato e le confessioni religiose sia in generale che in particolare con la Chiesa cattolica, poiché è condizione di specialità che la storia nella maggioranza tradizionale e numerica del cattolicesimo è in Italia. Ecco perché il padre costituente ha dedicato un articolo speciale (il 7) alla relazione con la Chiesa cattolica. Nell'art.19, invece, si parla del diritto di libertà

religiosa per tutti i consociati: in attivo, o in negativo, cosa si può fare, cosa non si può fare; quali sono i limiti costituzionali e penali al diritto di libertà religiosa.

  • L'art. 20 della Cost. che si occupa del divieto di porre gravanti legislative, costituzionali, ma anche di legge ordinaria sugli enti delle chiese. Questo riguarda una parte un po' più economica anche se di relazione, regolamentazione e fattore religioso. Perché? perché la paura che avevano i padri costituenti (venendo dalla dittatura del fascismo) era che pur concedendo un diritto di libertà religiosa, pur concedendo un ampio tipo di relazione in uno stato democratico fra Stato e Chiese, alla fine non li colpivano sul diritto ma sugli enti. Che cosa sono gli enti ecclesiastici? È quella struttura economica che pone in essere l'attività di una confessione. L'art. 20 della Cost. quindi serve a proteggere la libertà operativa delle confessioni religiose. PRINCIPI SUPREMI Costituiscono i limiti invalicabili e pongono le istanze che sono considerate irrinunciabili dall'ordinamento positivo radicale della Cost. formale e materiale. Il principio supremo perché interessa il diritto ecclesiastico? Perché la natura giuridica di uno strumento molto importante qualificante la forma dello stato che è il principio di laicità è la natura del principio supremo. Domanda: Qual è la natura giuridica del principio di laicità? Domanda: Come ci si arriva al principio di laicità? Una sentenza della Corte Costituzionale (n.203/1989) che interpreta la Carta Costituzionale, mentre, il giudica di altro. Nello specifico con la sentenza n. 203 del 1989 che individua il principio supremo di laicità dello stato stava occupandosi di giudicare delle materie alternative all'ora di religione. Mentre studiava questa questione cercava una soluzione al problema delle materie alternative interpreta anche gli articoli della cost. che si occupano di questo (7,8,19,20) correlativamente agli artt. 2-3 sull'eguaglianza formale e sostanziale nella costituzione. Qui viene individuato un principio supremo della Repubblica. Questo però, non è da confondere con i principi fondamentali, perché i principi fondamentali sono gli art. da 1 a 12 della Cost. Il principio supremo è un principio supremo che viene estrapolato in via interpretativa solo dalla Corte Costituzionale e solo dallo studio della Carta durante la questione. La Corte Costituzionale, mentre giudicava delle materie alternative all'ora di religione con ammissibilità legale (poiché c'era stato un ricorso arrivato fino alla Corte Costituzionale) hanno enucleato il principio di laicità non solo individuando che la laicità sia un principio supremo. Cioè un principio al di fuori, al di sopra della Carta costituzionale che nella gerarchia delle fonti si colloca tra il livello europeo delle fonti che e la nostra Carta costituzionale. L'art. 10 della cost. apre la porta ad una cessione di formalità che quindi fa si che le direttive europee, le raccomandazioni, i trattati firmati debbano obbligatoriamente essere

Indipendenza e sovranità hanno significati diversi. Indipendenza significa che ognuno comanda nel proprio ordine. Quali sono questi ordini? Per la dottrina e l'interpretazione giurisprudenziale in questo articolo " indipendenza dello stato e della chiesa cattolica " significa che allo stato sono concesse le materie di potere temporale cioè di organizzazione temporale rispetto al fattore religioso e la chiesa cattolica NON contesta questo e lo stato italiano NON entra nel potere spirituale che è riservato alla chiesa cattolica. Questo in politica ecclesiastica diplomatica, si chiama "politica dei piedi di piombo" cioè lo Stato non entra nelle questioni spirituali della Chiesa e la Chiesa non entra nel potere temporale di regolazione dello stato. Indipendenza quindi significa separazione degli ordini delle materie. Questo è un prodotto che era già stato cristallizzato dai patti lateranensi del 1929, ma, che i padri costituenti hanno voluto ribadire. Sovranità in diritto pubblico significa avere un potere costituzionalmente originario. Quindi il potere ecclesiastico è originario perché NON muta dallo stato e il potere dello stato è originario perché NON muta dal potere ecclesiastico. È chiaro che nel 1861 con l'Unità del Regno d'Italia, sancita poi nel 1870 con la fine del potere temporale dei papi e la restituzione definitiva del Lazio dallo stato pontificio viene posta la fine del potere temporale dei papi. Questo però non significa che si pone fine al potere spirituale dei papi, per cui l'Italia certifica ancora una volta nella carta costituzionale come i Papi ci siano da sempre. (simile al meccanismo per antico possesso di status). Questo è il punto costituzionale di congiunzione delle due relazioni, ma è anche una frontiera perché spesso ognuno varca l'altra. Comma 2: I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Con l'entrata in vigore della Costituzione i patti lateranensi vengono costituzionalizzati anche se di matrice fascista, ma, con l'intento di modificarli appena sarebbe stato possibile. Dal punto di vista giuridico viene data a questi patti una speciale forza di resistenza (  riserva) poiché essi sono già concordatari (  trattato internazionale) perciò sono inseriti in costituzione. In uno scontro fra una norma concordataria (quindi costituzionalizzata trattato internazionale) e una norma costituzionale semplice cosa prevale? Prevale la norma concordataria costituzionalizzata e l'articolo semplice soccombe nella valutazione dei giudici. L'art. 8 della cost. ci parla di una visione in cui viene regolamentata la libertà religiosa anche per i gruppi di cittadini. Questo vuol dire che le confessioni religiose non sono tutte uguali. Infatti il primo comma ci dice "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge". Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere, ma, con la condizione giuridica di regolamentazione del diritto diversa. Quindi diventa chiaro come i Patti Lateranensi inseriti in costituzione e modificati dall'accordo di Villa Madama nel 1984 hanno visto una modernizzazione.

La modifica dei Patti Lateranensi con l'accordo di Villa Madama del 1984 modifica o sostituisce i Patti? In dottrina i giuristi diranno che modifica i Patti Lateranensi e non li sostituisce integralmente, perché modifica SOLO i 45 articoli del concordato. Il trattato lateranense e il rapporto finanziario di Villa Madama stipulato nel 1929 rimangono identici. Ovviamente il trattato lateranense riguarda le relazioni politico-diplomatiche tra lo stato italiano e la santa sede. L'Italia ha rapporti diplomatici e normativi a più livelli con la Chiesa cattolica. Il livello diplomatico è quello della santa sede, per cui si parla di ambasciata italiana presso la santa sede e nunziatura apostolica presso lo stato italiano; il livello di rapporti giuridici è con gli enti e con la conferenza episcopale italiana che rappresenta tutti i vescovi in Italia. Vi è anche la Curia romana che è quell'organo che comprende il Papa e i cardinali e che costituisce la santa sede ( organismo internazionale con cui l'Italia si rapporta dip0lomaticamente). Lo stato Città del Vaticano è lo statuario che contiene l'organismo santa sede. Art. 8 cost. L'art. 8 insieme all'art. 7 è l'estrinsecazione del principio di bilateralità pattizia. Lo stato italiano e la chiesa cattolica esprimono la bilateralità pattizia attraverso la dinamica concordataria che ha la natura di trattato internazionale, rinforzata da una riserva di legge che inserisce questo principio concordatario in costituzione. ma l'art. 8 cost. ribadisce più in generale il principio di bilateralità pattizia per tutti e nel suo terzo comma per le religioni diverse da quella cattolica. Abbiamo individuato un triario che riguarda la regolamentazione del fatto religioso nello stato:

  • Concordato con la Chiesa cattolica
  • strumento dell'intesa previsto dall'art. 8 cost. comma 3
  • legge 1159 del 1929 sui culti ammessi in Italia che Benito Mussolini pensò per tutte le persone che non erano cattoliche e non erano trattabili relativamente con i8 patti laterane4nsi. L'art. 8 che introduce la seconda gamma di queste triplice parallele normative che riguardano le confessioni religiose e gruppi confessionali in Italia, introduce, il principio di bilateralità pattizia che è ben presente nell'art. 7, ma non la in maniera generale riguardando tutti. 1 comma: "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge." Tutte significa che lo stato non sceglie fra le confessioni religiose quali sono libere e quali no, ma dice TUTTE. Qui, il principio di uguaglianza passa nella libertà di fare, ma non nell'eguale regolamentazione giuridica. La regolamentazione giuridica è una regolamentazione che la costituzione ammette possa essere diversa.

Questo diritto contrattato tramite le intese ha liberato fasce di popolazione da situazioni gravi perché si è visto come l'applicazione del diritto costituzionale di una fede (che non sia di confessione religiosa) cambia la sua condizione di vita pratica. Il diritto contrattato d'intesa introduce i cittadini di quella determinata confessione religiosa in un diritto speciale solo per loro. Questo diritto ha valenza generale su procedure generali. Avere un diritto contrattato d'intesa significa entrare in un diritto speciale per alcuni cittadini di accedere ad un diritto riservato. Ad esempio in tutti i cimiteri italiani c'è un'area riservata agli ebrei poiché hanno una sepoltura perpetua. L'intesa pur se concessa nella carta costituzionale, fino al 1984 era inoperativa. La prima intesa è stata con i valdesi nel 1984. Dopo che il crack si fermò, venne firmato il concordato con i cattolici, cosicché, l'Italia si è sentita libera (dato che la religione cattolica non era più religione ufficiale dello stato) di stipulare le intese con le confessioni di minoranza. Le confessioni storiche di minoranza dell'Italia sono gli ebrei e i valdesi. L'ultima intesa è stata firmata dal governo Renzi con la sokka akkai. Il meccanismo delle intese si basa su due modelli:

  • modello delle grandi famiglie. La Spagna ha scelto questo modello. Ci dice " Tutti i giudei dentro questa intesa ". Non le importa se le persone siano ad es. giudei israeliani, newyorkesi ecc … Questo paese in particolare prevede che la confessione sia conosciuta nel mondo.
  • modello delle singole intese. Ad es. l'Italia si relaziona con ogni SINGOLA confessione religiosa facendo un'intesa. 27 febbraio 2019 LIBERTÀ RELIGIOSA Gli art. 7 e 8 della Costituzione riguardano la libertà nei gruppi di persone della confessione religiosa e hanno sancito il cosiddetto principio di bilateralità. L'art. 8 della costituzione è formato da 3 commi:
  • 1 comma : "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge." Qui abbiamo 3 binari paralleli:
  • il concordato
  • le intese previste dal terzo comma
  • la legge sui culti ammessi (l. 159/1929) : vecchia legge fascista è ancora oggi una legge laica per tutte le confessioni religiose che non hanno stipulato un'intesa nel nostro ordinamento.
  • 2 comma : "Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano."

Le confessioni religiose: cosa significa giuridicamente? Che cos'è in diritto la confessione religiosa, e che cosa non lo è? La legge non ci dice che cos'è una confessione religiosa. Non lo dice né la costituzione, né la legge ordinaria. Ce lo dice però una sentenza della Corte di Cassazione del 1995. La questione era stata originata dalla Chiesa di Scientology (  raccoglie e diffonde dal 1954 l'insieme delle credenze e pratiche ideate da L. Ron Hubbard basate sul precedente sistema di auto-aiuto denominato Dianetics), poiché lo stato italiano riteneva che non fosse una confessione religiosa. La Corte di Cassazione stabilisce che Scientology è una religione perché adotta il criterio dell'auto qualificazione ossia quando vi si hanno persone che si riuniscono di fronte ad un patrimonio religioso e si auto qualificano in quel modo, quindi, quella è la loro visione spirituale. Quindi lo stato italiano in base a questa sentenza del 1995 ci dice che è confessione religiosa tutto ciò che si auto qualifica in un certo modo. L'unico paletto che pone la corte di cassazione italiana è quello del principio di serietà. Questo però è un parametro fuori dalla legge. Per serietà ai sensi della legge si intende che la confessione religiosa non può essere considerata come una cosa scherzosa. È chiaro che la ritualità delle confessioni religiose non deve contrastare con l'ordinamento giuridico italiano (es. religione santo daime). " Organizzarsi secondo i propri statuti ": ciò vuol dire che vi è la possibilità di avere uno statuto. Questo perché i padri costituenti pur avendo delle minoranze protestanti in Italia conoscevano il loro ragionamento. Se non vi è uno statuto non vi si può accedere ad una legislazione d'intesa. Questo però non è un obbligo, ma una condizione necessaria se si vuole accedere alla legislazione d'intesa cioè al principio pattizio di bilateralità operativo per le confessioni religiose diverse dalla cattolica.

  • 3 comma: "I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze." Come funzionano un procedimento di intesa? La funzione di condurre le trattative di raggiungere l'intesa con la confessione religiosa e sottoscriverla spetta al presidente del consiglio. Perché? Perché questa è una situazione di carattere governativo, e gli artt. dal 33 al 35 della costituzione danno questi poteri al governo. Questo tipo di funzione è ribadito anche nell'art. 2 del d.lgs. 303/1999 che dice espressamente "spetta al presidente del consiglio". Salvo però che questo accordo con la confessione religiosa non riguardi una specifica materia che rientri nella competenza specifica di un ministro. Se l'accordo d'intesa è generale su tutte le materie se ne occupa il presidente del consiglio dei ministri, se vi è invece una microintesa che riguarda soltanto UNA QUESTIONE (ad es. la sepoltura, l'alimentazione, il matrimonio, i riposi settimanali festivi) che può definire il proprio tratto di identità culturale che vuole contrattare con lo stato (perché si parla di diritto contrattato diritto che le confessioni religiose minoritarie

è solo la cessione di un diritto contrattato rispetto ai singoli settori, ma un introito economico di cui lo stato si priva, mentre la confessione religiosa grazie all'intesa rientra. Fare un'intesa con l'islam. Problemi:

  • carattere tecnico
  • carattere politico economico: politico perché l'attuale maggioranza (lega nord) non firmerebbe mai l'intesa non essendo vicina ai valori islamici; economico perché significherebbe togliere una rilevante parte di budget di IRPEF allo stato. Dopo che l'intesa è stata redatta deve andare in parlamento, che se non approva la stessa formulazione nelle due camere bisogna fare gli adeguamenti necessari riportando la bozza al tavolo della contrattazione. Se invece viene approvata cosi com'è l'intesa firmata diventa con legge di approvazione dello stato, legge dello stato. Poniamo invece il caso che la presidenza del consiglio avvii le trattative dell'intesa ma non firmi. In questo caso nessuna legge né la legge 400/1988 né il D.lgs. 303/1999 dicono che vi è un obbligo di chiudere l'intesa. Qui viene fuori che l'atto d'intesa pur essendo un atto rilevante di libertà concreta religiosa per le confessioni religiose è un atto di NATURA POLITICA. Infatti avere affidato alla presidenza del consiglio dei ministri questo compito essendo la massima sede della formazione dell'unità politica dello stato è un atto chiaro del legislatore. Ovviamente le confessioni religiose minoritarie non appoggiavano tutto ciò. L'Unione Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR  sostiene che Dio non esiste) voleva anche lei una quota dell'8x1000. Perciò ha presentato anche lei un'intesa al consiglio dei ministri. La presidenza del consiglio dei ministri ha respinto la richiesta di intesa degli atei dicendo che non sono una religione. È stato fatto ricorso e sono arrivati in cassazione ed a tutti i rimedi esperibili. Tutti però sono andati contro all'UAAR. Questa cosa arrivata in Corte costituzionale ha dato testo all'importante sentenza 52/2016. La Corte costituzionale con questa sentenza ha ribadito che gli atei non hanno diritto a fare l'intesa perché non sono una confessione religiosa, però lo stato quando una confessione religiosa vuole fare un'intesa (questo non è il caso) ha L'OBBLIGO di fare l'intesa. Però NON HA L'OBBLIGO di chiudere positivamente le trattative. Questa sentenza ha sancito che: la presidenza del consiglio dei ministri è obbligata ad ascoltare tutti e a cominciare le trattative dell'intesa purché sia una confessione religiosa, ma non ha l'obbligo di chiuderle. Lo stato italiano quindi ha firmato dei trattati internazionali sul rispetto della libertà religiosa. Confessioni religiose minoritarie come l'Islam può richiedere l'intesa ma può non essere chiusa. Anche se si ricade nella legge del '29 di matrice fascista molto gravosa. L'art. 8 della cost. siccome dice "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge." consente una normativa differenziata e perciò è costituzionalmente accettabile. È un sistema che può durare? No. In Italia mancando una legge generale sulla libertà religiosa (che andrebbe fatta perché creerebbe un diritto contrattato valido per tutti) forse si supererebbe questo tipo di colpo.

In parlamento le leggi generali sulla libertà religiosa non hanno mai visto la luce. Ci sono stati 3 progetti:

  • Uno del 1990
  • Uno del 1997
  • Uno del 2006: Zaccaria aveva fatto una proposta di legge generale sulla libertà religiosa (proposta di legge Boato-Zaccaria). Quindi il nostro sistema è un sistema a tre binari (anche se uno è 'zoppo') perché la Corte Costituzionale ci dice che non è un obbligo firmare l'intesa. Questo sistema è destinato a fallire perché:
  • o arriverà la legge generale sulla libertà religiosa;
  • o perché venga riaffermato lo strumento dell'intesa. Ad esempio l'onorevole Santanché proponeva una legge sulle moschee e sulle intese che proponeva il rafforzamento della legge sulle intese (quella del 1929 per riattualizzarla). Voleva mette molti obblighi come: l'albo degli imam, il divieto di costruire le moschee in molti casi … Il prof fu chiamato come esperto e si arrivò a capire che rafforzando quel pilastro significava violare gli artt. 7, 8 e 19 della costituzione. Anche i gruppi parlamentari erano a favore di ciò ma sostenevano che bisognava intervenire in un altro modo e non cosi. Rafforzare quel pilastro significherebbe non equilibrare un sistema già squilibrato. La Corte costituzionale poi si è pronunciata indebolendo lo strumento di intesa. Forse adesso si sta confluendo sul fatto che va fatta una legge generale sulla libertà religiosa. Ancor più in questo senso và il problema dell'Islam. Al di là del fatto politico e della pronuncia della Corte Costituzionale, esistono dei problemi di carattere giuridico e tecnico. Nel mondo islamico non vi sono delle strutture. C'è la madrasa cioè una scuola coranica, dove vi è il sapiente che insegna il contenuto del corano. Per lo stato in questo caso è difficile individuare la struttura. Per individuarla l'Europa ha individuato delle soluzioni:
  • MODELLO BELGA: in Belgio si vota. L'Islam ha dovuto inserire un numero di donne obbligatorio, la trattazione è stata votata ed ora c'è una legislazione contrattata.
  • MODELLO FRANCESE: per la legge francese tutte le confessioni religiose sono uguali.
  • MODELLO ITALIANO: modello a macchia di leopardo. Tutto dipende da come la politica reagisce. Art. 19 cost. "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume"

ad es. partecipare ad una messa. Associato vuol dire che si partecipa ad un rito con più persone. Quindi:

  • individualità : si può essere da soli o insieme.
  • Associata : insieme in una dimensione pubblica. "… di esercitarne in privato o in pubblico" qui si richiama il concetto appena visto. Dov'è l'unico limite costituzionale previsto? È previsto il fatto che si può fare tutto questo (esercizio in forma privata o pubblica, individuale o associata) purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Queste sono le parole chiave di questo unico limite costituzionale previsto sulla libertà religiosa. Questo è un limite riguardante i riti, cioè quello che concretamente si andrebbe a fare come esercizio concreto e pratico del culto. " Buon costume " è un concetto molto variabile che la giurisprudenza ha enucleato ed individuato nel criterio di "pudore sessuale", "morale sessuale". La Corte di Cassazione nel 1995 si è interrogata sulle confessioni religiose e si è posta la domanda "Cosa vuol dire buon costume?" Vuol dire violazione della morale sessuale corrente. È chiaro che questo in una età come la nostra è un "limite non limite", perché la soglia che noi accettiamo sessualmente nel pubblico che si possa fare si è alzata moltissimo. Cosa è accettabile nel rito di una confessione religiosa? Se una confessione religiosa prevedesse di fare sesso di massa all'interno di un rito per la morale corrente potrebbe anche essere accettabile per un giudice che deve valutare questa cosa. A meno che non vengano commessi dei reati, in quel caso poi opererebbe il codice penale. Es. il satanismo. Nella nostra concezione generica di Dio come alta qualificazione della confessione religiosa, noi non qualifichiamo cosa è stato Dio e chi è Dio. C'è un Dio positivo e ci può essere anche un Dio negativo. Satan in ebraico significa " colui che si oppone " e nella visione di alcune persone del mondo può essere una persona degna di culto. In America è molto diffuso il satanismo. In Italia non è illegale da un punto di vista costituzionale perché l'art. 19 paradossalmente protegge anche una confessione religiosa negativa, quindi anche una libertà negativa. L'art. 19 quindi non sceglie cosa sia degno di culto o meno, l'importante è che ci sia ilo criterio della serietà e il fatto che non venga violato costituzionalmente il criterio del buon costume cioè la morale sessuale corrente e le norme del codice penale vigente. L'esempio del satanismo ci fa capire che anche se può essere accettato costituzionalmente (per via della libertà religiosa), la cosa che fa realmente differenza costituzionalmente è il rito. L'art. 19 ci dice anche che ci sono tre libertà:
  • Libertà di coscienza: da molti problemi soprattutto nel settore scuola soprattutto sula questione della simbologia religiosa. La Corte di Cassazione ha più volte specificato che mentre si da la possibilità di professare la propria fede religiosa non bisogna costringere la formazione di coscienza, perché ciò che siamo come identità sessuale, identità religiosa, identità politica lo formiamo anche sui banchi di scuola.

L'imposizione di stato di alcune simbologie confessionali ha fatto "gridare" alcune partizioni della società italiana a costrizione della libertà di formazione di coscienza. L'art. 19 viene citato quindi nei ricorsi come elemento costituzionale violato da questo tipo di situazione.

  • Libertà di propaganda: questo è un punto interessante perché non è pacifico in tutti gli stati. Le singole legislazi10oni nazionali non consentono a tutti di fare propaganda. - In Grecia è vietato fare propaganda religiosa, perché la religione di stato è quella ortodossa e chiunque si permetta di portare via un cittadino greco dalla Chiesa ortodossa sta commettendo un reato che importa fino a tre ani di reclusione. La religione ortodossa è sia quella ufficiale dello stato che parte costituente della repubblica greca. - In Irlanda l'art. 44 della costituzione irlandese dice: " Noi crediamo in Dio e nella religione Cattolica Apostolica romana." Questa è la religione dello stato anche se negli ultimi due anni la chiesa cattolica e l'Irlanda sono in crisi. Questo perché con il fatto della pedofilia, la chiesa cattolica irlandese abbia minimizzato la situazione che si è creata. In Irlanda sempre due anni fa con un referendum popolare è stato introdotto il divorzio. Quest'anno è stato introdotto il reato di abuso psicologico confessionale della persona. Sul fatto della propaganda nessuno può farla. Per propaganda religiosa bisogna anche capire cosa si intende. Molti paesi vietano il c.d. proselitismo aggressivo cioè l'identità religiosa e la libertà religiosa violando altri diritti fondamentali della persona. Questo non è un caso residuale. Esistono tante confessioni religiose compiono quella che in greco chiamano eschaton ( separazione dell'uomo dai suoi contesti di partenza) o più comunemente in italiano " setta ". In Italia ci sono 120.000 persone prigioniere di una setta. Es. un nostro familiare si convince di fare parte della chiesa di Moon che dice che 5 minuti prima di sposarci ci presenta il nostro futuro marito/moglie La domanda costituzionale da porsi qui è: questa non è una propaganda aggressiva che indice sulla dimensione psichica dell'uomo? Si lo è. In Italia la propaganda è abbastanza scoperta dal codice penale. Prima esisteva il reato di plagio dichiarato poi incostituzionale dopo il caso Braibanti. Aldo Braibanti, professore di filosofia, è accusato di aver plagiato due suoi studenti che, in due epoche diverse, avevano vissuto con lui. Dopo che il professore nei primi due gradi di giudizio fu condannato per plagio la Corte di cassazione e poi quella Costituzionale lo hanno assolto ed è stato abolito il reato di plagio. Questo perché la Corte non riusciva a determinare dove finisce la libertà degli studenti e quella del professore e dove comincia la costrizione psichica.
  • Libertà dalla religione : a livello popolare viene chiamata ateismo. All'inizio nel 1950 subito dopo l'approvazione della costituzione è stato visto come non fosse proprio menzionato il fatto che bisognasse essere " tutelati dalla libertà della religione ". Questo ha dato luogo ad una battaglia sia giurisprudenziale che dottrinale. La questione è stata chiusa dalla Corte Costituzionale nel 1991 che ha detto " anche gli italiani cittadini di convinzione atea o agnostica cioè indifferenti rispetto al fattore

28 febbraio 2019 ART. 19 COSTITUZIONE E TUTELA PENALE DEI CULTI L'art. 19 è un articolo che si occupa non solo di tutelare la libertà religiosa in forma pubblica o privata, in forma singola o associativa. L'art. 19 contiene libertà espresse e non espresse al suo interno. Libertà espresse  la più importante che abbiamo già analizzato è la libertà di fare propaganda. Abbiamo visto come il fare propaganda è declinato diversamente anche in diversi paesi europei. Fare la libertà di propaganda non è la stessa che fare la nostra in Turchia, in Grecia o in Irlanda perché ci sono stati che sono confessionisti (  cioè prescelgono una religione quale propria, o quale religione dominante ). Libertà non espresse  può essere la libera formazione della coscienza, la libertà della religione. Libertà delle condizioni negative  la stessa giurisprudenza, della Corte dei Diritti dell'Uomo si è trovata molte volte ad interpretare le questioni che riguardavano la non - interferenza cioè la non libertà di non aderire ad una religione rispetto al fattore pubblico e il diritto di non dichiarare le proprie convinzioni in materia di fede e alla confessione religiosa di appartenenza né di essere obbligato ad agire in modo tale da rivelare il proprio credo. È chiaro che gli stati hanno sempre il giuramento (nel nostro codice non è più presente). In Italia il giuramento riguardava il fatto che bisognava giurare sulla bibbia quando si era in processo. In Grecia per esempio è ancora una realtà, quindi i greci che vanno in tribunale a prestare giuramento, debbono passare dal giuramento sulla bibbia ortodossa (vedi casi: Alexandridis c. Grecia , 21 febbraio 2008, e Dimitras e al. c. Grecia , 3 giugno 2010 e 8 aprile 2013). Qui la Corte europea dei diritti dell'uomo, ha detto che la Grecia non può obbligare nessuno a fare un atto di culto se non vuole (art. 9 CEDU). La libertà di non aderire alla religione è un problema che si pone anche rispetto alle realtà non dissimili da noi. Ad es. la Repubblica di San Marino che ha un parlamento che si chiama Consiglio Grande e Generale chiede ai suoi onorevoli giurare sulla bibbia assumendo la propria carica. Questo ha rappresentato una difficoltà per un onorevole di un partito comunista san marinese, il signor Buscarini che si è rifiutato di giurare, pur volendo prendere il proprio seggio parlamentare. Nessun capo di stato san marinese ha controfirmato la sua nomina perché lui non ha giurato (passaggio essenziale nell'assunzione della carica). Buscarini è ricorso al tribunale pubblico sanmarinese che gli ha dato torto dicendo che hanno ragione i capitani reggenti. Ovviamente quando non si ottiene giustizia nei diritto fondamentali da uno stato che fa parte del consiglio dei ministri europei (anche se non fa parte dell'UE) si ricorre alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Essa ha condannato San Marino per la mancata assegnazione del seggio all'onorevole Buscarini. Peccato però, che per fare questa pronuncia sono passati cinque anni (esattamente il mandato a cui era stato assegnato). Libertà interna alle confessioni religiose la facoltà di professare liberamente la propria fede (che ha delle facoltà implicite), ha due endo-facoltà. Facoltà di mutare nel tempo la propria appartenenza al potere confessionale : caso che si è posto nel 2018 in cui il professore era avvocato di parte (poi divenuto consulente perché non si era capito nulla). Questione : un signore viene assunto da un ospedale cattolico (e lui è cattolico). Ovviamente essendo queste organizzazioni di tendenza dove è richiesto alle persone di conformarsi anche ideologicamente a quello che è il posto di lavoro. Lui però era assunto come fattorino. Ad un certo punto sfruttando l'art. 19 della Cost. il signore si converte ai Testimoni di Geova. Il signore ha cominciato a fare proselitismo, cioè ha cominciato a distribuire la torre di guarda (strumento apposito). Le suore, non contente di questa cosa lo hanno licenziato. La Cassazione ha fatto riferimento all'art. 19, ma se la persona che ha cambiato religione ha un comportamento pro-attivo e cerca di cambiare legittimamente quell'organizzazione di tendenza può essere licenziato. La cosa molto importante da trarre da questo caso è che l'art. 19 ha un'importante libertà cioè quella di mutare la propria confessione religiosa legittimamente. Ultimamente il tribunale di Bari si è pronunciato due volte, nel 2004 e nel 2007 ed è venuta fuori la libertà dei fedeli all'interno della propria confessione religiosa. L'art. 19 cost. tutela anche il fatto che il singolo cittadino sia tutelabile da una'"angheria" che fa una confessione religiosa che fa al cittadino fedele internamente? L'art. 19 cost. opera anche internamente alle confessioni religiose? La risposta che si dà il tribunale di Bari è si. Non possono essere adottati comportamenti interni alla confessione religiosa che violano i diritti fondamentali. Questo vale per tutti. Il caso di specie era quello dei testimoni di Geova. Se una persona si allontana dalla confessione diventa invisibile cioè nessuna persona appartenente alla confessione religiosa parla più al colui/colei che ne è uscito/a, poiché si viene considerati come qualcuno che ha ricevuto la salvezza, ma poi ha tradito questo messaggio. Il principio è quello di stare in un patrimonio dogmatico di verità rivelate. Qui la questione specifica è che una figlia si è allontanata dalla religione, ma, sia il padre, la madre e i tre fratelli erano ancora appartenenti alla religione. Quindi avevano l'ordine di far sì che lei era invisibile (anche a casa). Alla fine dopo che la ragazza è andata da un avvocato si scopre che queste persone stanno violando una serie di articoli della costituzione e anche dei trattati europei. Alla fine sia la famiglia che la comunità stessa dei testimoni di Geova in solido hanno dovuto dare 1.000.000€ alla ragazza. Il giudice tutelare ha anche disposto che gli venga assegnato un appartamento per vivere le sue libertà sociali da sola. Il dato che ci interessa è che l'ordinamento italiano è arrivato con fatica a tutelare le confessioni religiose internamente alla libertà dell'individuo.