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Tipologia: Sintesi del corso
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La scissione è una particolare tecnica di riorganizzazione di complessi patrimoniali destinati all'esercizio dell'impresa, attuata mediante un processo di ristrutturazione delle compagini societarie. Con la scissione una società assegna tutto (scissione totale) o parte (scissione parziale) del proprio patrimonio ad una o più società beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione. La scissione totale determina l'estinzione senza liquidazione della società scissa, dato che la sua attività prosegue nelle società beneficiarie, a cui vengono imputati diritti ed obblighi della scissa in proporzione alla quota di patrimonio loro trasferita. Con la scissione parziale, la società scissa non si estingue, ma continua ad operare con un patrimonio ridotto; i suoi soci acquistano anche partecipazioni della(-e) società beneficiaria(- e). La configurazione della scissione e, di riflesso, la sua disciplina mutano anche a seconda che beneficiarie dell’assegnazione patrimoniale siano società di nuova costituzione o già preesistenti. La prima fattispecie, nota come scissione in senso stretto, l'atto di scissione funge in tal caso da atto costitutivo delle nuove società, i cui soci almeno inizialmente corrispondono a quelli della società estinta. L'assegnazione di tutto o parte del patrimonio della società scissa a società beneficiarie già preesistenti dà luogo, invece, ad una scissione per incorporazione: tale operazione è caratterizzata dall' aumento del capitale (e del patrimonio) delle società beneficiarie a servizio dell'attribuzione delle loro azioni o quote soci della società scissa. La scissione è omogenea ove il patrimonio della scissa sia assegnato (in tutto o in parte) a società beneficiarie del medesimo tipo; la scissione è invece eterogenea se tutte le società beneficiarie o anche una sola di esse è di tipo diverso da quella scissa. Valgono per la scissione i medesimi limiti già visti per la fusione: non è consentita la scissione totale o parziale di società azionarie in liquidazione che ha iniziato la ripartizione dell'attivo. Sono invece consentite scissioni di società sottoposte a procedure concorsuali.
a) Gli amministratori di tutte le società coinvolte nella scissione devono redigere un progetto di scissione, corredato dagli stessi allegati (situazione patrimoniale, relazione degli amministratori e relazione degli esperti) e soggetto ai medesimi obblighi pubblicitari e alle relative deroghe previste per la fusione. Il contenuto del progetto di scissione deve peraltro specificare: da un lato, l'esatta descrizione degli elementi del patrimonio da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie; e, dall'altro, i criteri di distribuzione delle azioni o quote della società beneficiarie.
In ipotesi di scissione totale, tali attività sono ripartite tra le società beneficiarie in proporzione alla quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse; nel caso di scissione parziale, l’elemento dell'attivo non indicato nel progetto resta in capo alla società scissa, giacché questa non si estingue per effetto della scissione. Diversa è la regola stabilita per gli elementi del passivo di incerta destinazione, ispirata alla finalità di garantire maggiore protezione dei creditori sociali. È in particolare prevista una responsabilità solidale delle società beneficiarie, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna di esse. Alla responsabilità della beneficiaria/e si aggiunge nella scissione parziale la responsabilità della società scissa. b) Talune peculiarità presenta anche la relazione dell'organo amministrativo allegata al progetto di scissione, che deve fornire specifica illustrazione dei criteri di distribuzione delle azioni o quote. c) Come nella fusione è tendenzialmente prevista la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote ma, al fine di evitare inutili costi, è disposta una deroga in particolare in caso di scissione in senso stretto in cui il progetto preveda l'assegnazione a tutti i soci di azioni o quote in misura proporzionale alla partecipazione da loro detenuta nella scissione
È consentito decidere a maggioranza una scissione che preveda un’attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro partecipazione originaria; in tal caso, però, viene assicurata ai soci che non approvano la scissione una tutela particolare, consistente nel riconoscimento di un loro diritto di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. Ma la scissione, oltreché tecnica di ristrutturazione organizzativa, può costruire strumento di vera e propria separazione di compagni sociali non più coese. L'attuale disciplina consente così una “scissione in senso oggettivo”: col consenso unanime dei soci della società scissa, ad alcuni di essi non vengono assegnati azioni o quote di una delle società beneficiarie, ma azioni o quote della società scissa (c.d. scissione asimmetrica).
Il procedimento di scissione è scandito come quello di fusione: il progetto deve essere approvato dai soci e pubblicato secondo le medesime regole. Analogamente alla fusione, la decisione (o delibera) di scissione non può essere immediatamente eseguita. La stipula dell'atto di scissione può essere effettuata soltanto dopo 60 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'ultima decisione di scissione. Entro questo termine ciascun creditore anteriore alla pubblicazione del progetto di scissione può proporre opposizione.