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Lezioni del prof. Losana sbobinate
Tipologia: Sbobinature
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Sistema delle fonti allude, principalmente, ad un insieme di poteri e di procedimenti che in un dato ordinamento giuridico sono abilitati a produrre norme giuridiche: è dunque l'insieme soggettivo di chi e oggettivo di come produrre norme giuridiche in un dato ordinamento giuridico—> ciascun ordinamento si da le proprie norme: tendenzialmente, tra ordinamenti c’è una certa omogeneità ma con alcune differenze comunque (il nostro ordinamento non è più isolato, ma recepisce fonti anche dall’esterno). Una caratteristica fondamentale del sistema delle fonti è che il sistema delle fonti non è affatto un’entità statica, cioè gli ordinamenti pretendono di disciplinare le proprie fonti, che traducono in norme costituzionali, ma questa pretesa si scontra con la realtà, poiché le regole fatte cambiano nel corso del tempo—> il sistema delle fonti è inscindibilmente legato a due aspetti, che conferiscono al sistema questa DINAMICITÀ:
questo rapporto sono i diritti e doveri riconosciuti
dotati di indirizzo politico (potere esecutivo e legislativo) Queste due variabili determinano il sistema delle fonti: a seconda della forma di stato e governo, il sistema delle fonti si configura in un modo piuttosto che in un altro: l’aspetto caratteristico è che, pur nell’ambito della medesima forma di governo, la concreta vita dell’ordinamento determina delle trasformazioni. Secondo aspetto importante è che, esiste uno SCARTO FISIOLOGICO tra ciò che dice il dato normativo (così com'è descritto il sistema delle fonti nella costituzione) e ciò che accade nella prassi, cioè come in concreto le cose funzionano—> art. 87 disciplina i decreti leggi: questi possono essere adottati in casi straordinari di necessità e urgenza (dato normativo), ma in molti casi la sussistenza dei presupposti non sono manifestamente evidenti. Entro una certa misura lo scarto è fisiologico, il punto è quando lo scarto diventa eccessivo: quando la regola che lo limitava è violata, in quanto il potere, quando è esercitato non più secondo la regola, è illegittimo e come tale deve essere sanzionato.
Nel corso della storia, ciò che ha inciso sul sistema delle fonti è il passaggio che si è avuto tra 800/900 dalla forma di stato liberale a quella di stato costituzionale (democrazie del secondo dopo guerra).
Lo stato liberale di diritto era una forma di stato relativamente semplice e di conseguenza il sistema delle fonti era semplice: era caratterizzato dalla BORGHESIA, la quale non sopportava più l’antico regime e gli status, voleva quindi fare uno stato rovesciato in cui tutti fossero liberi ed uguali, attraverso le leggi. Queste erano espressione della volontà generale: in realtà era volontà della borghesia, in quanto solo loro accedevano al parlamento (finzione su cui si reggeva lo stato liberale). In questo stato, conseguentemente a questa finzione, il sistema delle fonti era semplicissimo poiché formato solo dalla LEGGE PRODOTTA DAL PARLAMENTO, la quale innerva l’intero sistema—> fonte principale perché non trovava limiti, in quanto ciò che disponeva la legge era legge, per il solo fatto di essere prodotta dal parlamento, secondo il procedimento legislativo. Questa concezione della legge aveva qualche risvolto nella concezione della giurisdizione: il GIUDICE ERA BOCCA DELLA LEGGE, quindi concepito come mero applicatore materiale della volontà legislativa, senza possibilità di interpretarla—> sistema delle fonti incentrato sulle leggi, in cui tutto il resto è a servizio, giurisdizione compresa. Lo stato liberale afferma i diritti fondamentali: da quel momento entrano a far parte delle costituzioni—> quelli che si affermano con le rivoluzioni del ‘700 e che influiscono nelle prime
Tramonta anche l’idea dell’infallibilità dei contenuti della legge: legge non può assumere più tutti i contenuti che vuole, ma solo contenuti che siano compatibili con la costituzione—> ciò si riflette anche sull'interprete della legge: nello stato liberale di diritto, la fiducia della legge viene attuata dal giudice, MA nello stato costituzionale caduto il mito dell’infallibilità, il giudice assume un ruolo più da protagonista, in quanto non solo applica meccanicamente la legge, ma gli è chiesto anche di ribellarsi alla legge incostituzionale, sollevando la questione di legittimità costituzionale —> ad un giudice nullo si sostituisce un GIUDICE SEMPRE PIÙ PROTAGONISTA, con compiti rilevanti nell’attuazione dell'ordinamento costituzionale. Il principio democratico significa che la legge è l’unica fonte del diritto, che in qualche modo mantiene un collegamento indiretto, tramite la rappresentanza politica, con la volontà popolare (cioè il consenso che noi esprimiamo)—> tutto ciò che indebolisce la legge, mette in discussione il principio democratico rappresentativo. Sistema delle fonti e forme di governo Ciò che ci interessa di più è il RAPPORTO TRA PARLAMENTO E GOVERNO, perché a seconda di come funziona la forma di governo parlamentare, di conseguenza si configurerà il sistema delle fonti:
L’espressione fonte del diritto ci indica i modi/soggetti che possono produrre diritto, e che ciascuno ordinamento ha le sue fonti. Produrre diritto significa produrre l’unità minima del diritto, cioè le norme giuridiche: FONTE DEL DIRITTO È CIÒ CHE PRODUCE DIRITTO, E QUINDI NORME GIURIDICHE. Cos’è una norma giuridica? È una proposizione/insieme di parole dotate di un determinato significato: per descrivere le proposizioni punto di riferimento è la definizione di Bobbio, poiché fa distinzione tra proposizioni descrittive e prescrittive:
sperimentalmente se quanto si dice sia vero o falso, perché l'ambizione delle proposizioni descrittive è dirci ciò che accade (esempio: leggi fisiche che descrivono fenomeni naturali). Questo tipo particolare di proposizioni riguardano la realtà che ci circonda , dunque la natura/l' essere : in generale non è detto che le leggi fisiche rimangano sempre le medesime, poiché il processo tecnologico portano a falsificare vecchie leggi, che vengono sostituite da nuove.
quella che è, ma la loro ambizione è incidere/determinare i comportamenti umani —> un esempio può essere l'art. 575 del codice penale, poiché orienta/vieta di tenere determinati comportamenti. Queste proposizioni non ci dicono cosa in natura capita, ma ciò che dovrebbe accadere: in queste proposizioni non ha senso dire se è vero o falso, perché alludono ad un mondo ideale—> per queste, dobbiamo esprimere un'altra tipologia di giudizi, detti giudizi di valore: i quali alludono al dover essere. Punto problematico è che: per molto tempo, si è pensato che le norme giuridiche appartenessero alle proposizioni prescrittive, per altro con una piccola complicazione, poiché si diceva che se è vero che tutte le norme giuridiche appartengono alle proposizioni prescrittive, non è affatto vero il contrario—> cioè non è affatto vero che tutte le proposizioni prescrittive, perciò sono solo norme giuridiche: norme giuridiche sarebbero un sotto insieme delle proposizioni prescrittive. Tendenzialmente, le due grandi tipologie di proposizioni prescrittive, che non sono norme giuridiche, sono le cosiddette:
Sono stati individuati diversi criteri per distinguere le norme giuridiche dalle altre proposizioni prescrittive:
in discussione, perché se vogliamo tenere in considerazione non solo l'astratta idea di individuo, ma la concretissima idea di persona, la legge non può più essere uguale per tutti, perché non terrebbe indebita considerazione la situazione particolare di ciascuno: legge deve farsi legge per forza per rispondere all’esigenza che lo stesso stato costituzionale pone, facendo una legge più concreta e particolare, che sappia prendere in considerazione le diversità presenti. C'è una ragione tecnica ulteriore, per cui il criterio ha qualche falla: come capiamo quando una legge è generale ed astratta? Queste non sono qualità facilmente attribuibili, perché dipendono molto dal punto di vista che si assume: per il solo fatto di legiferare, il legislatore introduce qualche classificazione, cioè ritaglia delle categorie a cui riserva una disciplina, escludendo altri soggetti a cui riserva un’altra disciplina (fatto strutturale alla stessa attività legislativa/ normativa). Partendo da questo dato, possiamo dire che generalità ed astrattezza non sono predicabili in assoluto, ma predicabili ponendo a raffronto 2 norme, dicendo che una è più generale dell'altra, e l'altra un pò meno della prima: sono qualità apprezzabili solamente relative, cioè nel confronto con altre norme. La legge che si fa sempre più puntuale, concreta e determinata è la LEGGE-PROVVEDIMENTO: ha un contenuto che è quello dell'atto amministrativo—> un motivo per cui generano sospetto è perché si configurerebbero privilegi. Nonostante la dottrina ci abbia provato a dire che le leggi- provvedimento sarebbero illegittime, proprio per queste ragioni che abbiamo detto: la corte costituzionale è monolitica, e posto che qualche legge-provvedimento si fanno sempre, ha detto che queste non sono inammissibili ma sono leggi—> certo che se viola qualche parametro costituzionale, è ovvio che sarà dichiarata incostituzionale: quando la corte impugna la legge- provvedimento, la scrutina con particolare attenzione, ovvero ciò che indichiamo come SINDACATO STRETTO DI COSTITUZIONALITÀ , cioè la corte la guarda con molta attenzione, partendo dal fatto che questa possa creare privilegio, perciò dice che ci deve essere una buona ragione di ordine costituzionale per giustificarla (se c'è è legittima). Seppur tramontato, il criterio della generalità ed astrattezza continua a sopravvivere in qualche modo, per la sua forza intrinseca detta dal legame con il principio di uguaglianza, ma nelle pieghe della giurisprudenza costituzionale sopravvive un'idea. All'interno del criterio che ha a che fare con il contenuto parliamo di: LEGGE IN SENSO MATERIALE Secondo questo criterio, sarebbero norme giuridiche solo e soltanto quelle che incidono direttamente sulle posizioni giuridiche soggettive: norme giuridiche avrebbero il compito specifico di limitare/riconoscere diritti individuali e libertà individuali. Questa teoria nasce nel contesto delle monarchie dualiste del '800, quelle che si reggevano con due centri di potere ben identificati (monarca esecutivo e parlamento): è nell'ambito di questo contesto che, alcuni giuspubblicisti tedeschi, elaborano una dottrina della legge in senso materiale—> sarebbero vere e proprie leggi, solo e soltanto, quelle che incidono sulle libertà individuali. Siamo nella seconda metà dell'800, all'epoca del duraturo conflitto tra Prussia e Austria: il cancelliere Otto von Bismarck aveva un'idea dello stato germanico, cioè che dovesse essere lo stato più importante. Questo aveva anche delle mire espansionistiche, che si traducevano nell'idea di fare la guerra all'Austria: il problema era reperire le risorse, dato che costava un sacco —> all'epoca, nel parlamento prussiano sedeva la grande borghesia industriale, la quale era contraria alla guerra: cosa successe nella pratica? Il parlamento per paralizzare l'attività di governo utilizza la legge di bilancio, ovvero parlamento non stanzia le risorse economiche, necessarie ad una determinata politica che il governo vuole fare, in questo caso la guerra. La reazione è quella di escogitare uno stratagemma giuridico per superare questo patto, che il parlamento non deliberava nella legge di bilancio le risorse necessarie: scende in campo la dottrina, in questo caso un pò piegata all'interesse di parte, del cancelliere di farla la guerra, perciò si elabora la dottrina della legge in senso materiale. Questa dottrina ci dice che, ci sono leggi formali e materiali:
leggi formali —> quelle che hanno la forma, dunque quelle legiferate dal parlamento leggi materiali —> quelle che hanno quei contenuti specifici, le quali INTERVENGONO DIRETTAMENTE SUI DIRITTI/LIBERTÀ DEGLI INDIVIDUI: non importa che forma abbia, ciò che conta è la sostanza All'epoca, si è provato a dire che le "vere leggi" sarebbero, solo e soltanto, le leggi in senso anche materiale, dunque che avessero quei contenuti: questo è servito a dire che, se guardiamo una legge di bilancio, questa riguarda i rapporti tra organi che non incide direttamente sulle condizioni giuridiche soggettive degli individui, per questo è una legge in senso formale. Le leggi materiali sono, ad esempio, le singole leggi tributarie, perché sono quelle incidono eccome sulle posizioni giuridiche, tra cui la proprietà. Conseguenza di ciò, è il fatto che il parlamento può destinare lui le risorse recuperate dove meglio crede, indipendentemente che ci sia o no quella legge formale, poiché quelle che contano solo le altre—> in questo modo, si è giustificato la possibilità per il governo di destinare le risorse necessarie, anche in assenza di legge di bilancio, e poter fare l'azione di governo (legge in senso materiale). Oggi, secondo la corte costituzionale, sono leggi quelle che sono adottate secondo il procedimento legislativo e punto. Dietro l'idea di legge in senso materiale, c'era una concezione stato centrica sbilanciata sul versante dell'organo esecutivo: criterio distintivo che mascherava una forma di ideologia. Ultimo criterio relativo al contenuto, elaborato dalla dottrina è il: CRITERIO DELLA NOVITÀ E' un criterio, in forza del quale, sarebbero atti normativi, solo e soltanto, quelli dotati o che avrebbero natura costitutiva dell'ordinamento giuridico: viceversa, non sarebbero norme giuridiche meramente atti esecutivi—> distinzione tra:
Risponde alle critiche avanzate nei confronti degli altri criteri: criterio di fonte del diritto non guarda più affatto alle caratteristiche strutturali, né tanto meno al suo contenuto, ma guarda solamente ad alcuni indici tipici e puramente formali delle norme giuridiche—> questi indici puramente formali sono 2, in quanto sono norme giuridiche quelle prodotte da una fonte del diritto, ovvero:
Possiamo quindi dire che: tutti i poteri/soggetti, nei quali si svolge un processo di integrazione politica, sarebbero poteri normativi e quindi fonti del diritto. La crisi della legge, come crisi del modello delle fonti incentrato sulla legge parlamentare, mette in discussione la concezione stessa di fonte del diritto: la catena si interrompe quando l'atto non sarebbe più, per la riduzione dello spazio di processo di integrazione politica, norma giuridica e fonte del diritto—> finché c'è una dimensione riconducibile al processo di integrazione politica, siamo di fonte ad una fonte del diritto: se non lo siamo più, ci troviamo di fronte ad altri atti che non sono norme giuridiche, come la sentenza di un giudice (già avvenuto il processo). AUTOREFERENZIALITÀ Ci sono norme che ci dicono quelli che sono i soggetti e le procedure che possono produrre norme giuridiche—> quest’idea di può spiegare attraverso una distinzione tra fonti sulla produzione e fonti di produzione:
produrre norme, ma anche il procedimento attraverso cui produrre le norme (art. 70 e seguenti)
che disciplinano/regolano i vari settori dell’ordinamento giuridico (legge 350 del 1970) Questa costruzione ha portato a delle conseguenze:
L’insieme di tutte le norme prodotte dalle fonti del diritto, e dunque dalle norme giuridiche, prende il nome di ORDINAMENTO GIURIDICO, o anche l’insieme del diritto oggettivo—> l’espressione stessa suggerisce qualcosa, ovvero che sia QUALCOSA DI ORDINATO , significa dunque le norme non siano un accozzaglia indistinta, ma un insieme coordinato. Queste caratteristiche sono riassumibili nella seguente forma: ordinamento è ordinamento se unitario (norme collegate
una all’altra), coerente (norme tra di loro non dicono cose diverse), completo (privo di lacune): idea del positivismo giuridico. Ma in generale, l’idea che l’ordinamento debba avere un suo ordine, è ovvia perché L’ORDINAMENTO SERVE A DISCIPLINARE FATTISPECIE CONCRETE: nella maggior parte dei casi, l’adesione alle norme è spontanea, ma in alcuni casi in cui non sono rispettate, l’ordinamento reagisce, attraverso il giudice, il quale deve trovare la norma da applicare—> se l’ordinamento è un caos, questa attività diventa un esercizio di puro arbitrio (ragione pratica). Non solo bisogna trovare la norma da applicare, ma che tendenzialmente in casi simili o analoghi si applichi sempre la stessa norma: necessaria la certezza del diritto, dietro cui abbiamo il principio costituzionale di uguaglianza. Nella realtà gli ordinamenti non sono ordinati, ma molto spesso disordinati perché è un’attività che va fatta e che grava, in buona misura, su quei soggetti che applicano quotidianamente il diritto, gli interpreti: questi non solo complicano le cose, ma dovrebbero rendere coerente un sistema che in natura non lo è. Perché fisiologicamente l’ordinamento giuridico pur dovendo aspirare a quest’ordine, è disordinato? Nasce disordinato per due ragioni fondamentali, che hanno a che fare con due caratteristiche principali delle fonti del diritto:
I tipi di abrogazione sono:
ne giustifichi la presenza—> anche le leggi retroattive, per il sospetto che generano, la corte svolge questo controllo. Gli esempi tipici di legge necessariamente retroattiva sono:
legislativa)—> attività legislativa come attività vincolata, esattamente come lo è il regolamento nei confronti della legge, laddove intervenga in una materia coperta da riserva di legge: questo modo di intendere lascia intravedere una concezione chiusa della costituzione, cioè è un insieme di principi fortemente prescrittivi, che gravano il legislatore di un obbligo positivo (darvi sempre e comunque attuazione)
FONTI COINVOLTE dal criterio non siano 2, bensì 3 : COSTITUZIONE, LEGGE STATALE E REGIONALE —> perché si abbia criterio di competenza ci vuole un’antinomia tra due fonti, e una terza che possa definire le materie di competenza delle rispettive fonti: perché abbia efficacia prescrittiva, è necessario che la fonte che si occupi del reparto competenza si collochi al di sopra di entrambe le fonti in conflitto, allora in questo caso il criterio ha per definizione efficacia prescrittiva—> criterio di competenza deve risolversi nel criterio gerarchico, per avere una certa efficacia prescrittiva, a meno che la legge riproduca limiti già contenuti nella costituzione (effetto vincolante)
Tra la fonte di carattere generale e speciale, SI PREFERISCE QUELLA SPECIALE—> principio di sussidiarietà, con cui si preferisce l’atto più prossimo agli interessi che devono essere regolati: il principio di specialità risponde in modo simile a quello di sussidiarietà, perché tra norme di carattere generale (che si occupano di molteplicità di fattispecie) e speciale (specialità di fattispecie), si preferisce quella speciale perché si crede più aderente alle esigenze della fattispecie specifica che intende disciplinare.
È in buona sostanza la FONTE DI LEGITTIMAZIONE DA CUI PARTE IL SISTEMA DELLE FONTI : qui si trovano le fonti sulla produzione delle fonti primarie, ma anche i regolamenti dell’esecutivo e le norme di apertura alle altre fonti esterne al nostro ordinamento. La costituzione è una NORMA GIURIDICA: ciò che ci fa percepire ciò è il CONSENSO , cioè l’idea diffusa che la costituzione sia una norma giuridica, in quanto non ha una fonte sulla produzione come tutte le altre. Dal punto di vista dei contenuti, una questione classica che si è proposta all’indomani dell’introduzione della costituzione, è chiedersi a chi si rivolge la costituzione—> per comprenderlo facciamo riferimento alla distinzione tra norme:
LEGISLATORE , cioè: tutte le norme costituzionali verrebbero concepite come meri programmi che spetta al legislatore attuare, tramite leggi concrete, che si utilizzino per la soluzione di casi concreti. Questo modo di intendere aveva questo specifico significato: dire che fintanto che il legislatore non fosse intervenuto, con nuove leggi che abrogassero le precedenti leggi, la costituzione repubblicana non avrebbe prodotto alcun effetto: così i giudici avrebbero dovuto applicare le vecchie leggi fasciste, seppur fosse entrata in vigore la nuova costituzione—> parliamo di una dottrina di tipo conservativo, cioè che concepisce le norme costituzionali come norme sospensivamente condizionate: la condizione sospensiva sarebbe l’intervento del legislatore, perché fino a che non ci fosse stato questo, le norme costituzionali sarebbero state cristallizzate/depotenziate
deve produrre effetti, i quali sarebbero immediatamente spendibili: secondo questo modo di intendere, accadeva che tra costituzione e legislazione precedente, sarebbe intercorso un semplice rapporto di tipo cronologico, per cui la costituzione dalla sua entrata in vigore, avrebbe potuto abrogare la precedente disciplina con essa incompatibile—> il soggetto che decide dell’ abrogazione è il GIUDICE : ciò che prima era riservato al legislatore, ad oggi spetta quotidianamente ai giudici, il quale avrebbe potuto conoscere lui stesso l’abrogazione, o comunque quel compito di adeguamento della legislazione vigente ai nuovi principi costituzionali
conseguenze, riflettere su quando il legislatore possa o meno adottare le altre leggi costituzionali ha un senso. Su ciò abbiamo una prima ipotesi: la nostra costituzione fa un esplicito riferimento al fatto che esiste una materia costituzionale, che a che fare con il procedimento legislativo, nella RISERVA DI ASSEMBLEA (i procedimenti legislativi sono 3: ordinario, abbreviato e aggravato). La riserva di assemblea è quella regola posta dall’articolo 72, comma 4, che dice che il procedimento legislativo ordinario si svolge necessariamente per le leggi che elenca, tra cui si trovano anche le leggi in materia costituzionale: è possibile identificare una materia costituzionale per la quale, necessariamente, il procedimento legislativo si svolge nella forma piena—> da questo dato normativo si è detto, che se esiste questa materia costituzionale, significa che questa sarebbe la materia in cui il legislatore può intervenire con le altre leggi costituzionali: solo in questa, il parlamento potrebbe intervenire con legge costituzionale, e non in altre, perché quelle non ascrivibili alla materia costituzionale dovrebbero essere lasciate alla legge ordinaria. Ciò genererebbe una vera e propria riserva di legge costituzionale, perché questo articolo 72 prevede una duplice riserva: tanto sul versante procedimentale (bisogna seguire il procedimento previsto ordinario), tanto sul versante del tipo di atto fonte (si può intervenire con legge costituzionale). Questa lettura restrittiva non è stata seguita più di tanto, ed è prevalsa l’idea che riservi solo la prima riserva, ovvero la riserva di assemblea, e non la seconda, riguardante il tipo di atto fonte: la lettura dominante è una lettura ragionevole, la quale parte dal presupposto che il parlamento sia un soggetto a cui la costituzione attribuisce diritti—> per cui nel silenzio della costituzione, le prerogative individuali vanno interpretate in senso estensivo: o c’è il limite esplicito in costituzione, oppure non c’è, ma in questo caso il limite non c’è, in quanto la costituzione genera solo la riserva di assemblea, perché dice che, per quel tipo di leggi ci vuole il procedimento ordinario, ma nulla dice sulla riserva riguardante il tipo di atto-fonte—> allora nulla dicendo, vale il principio di massima espansione delle prerogative del parlamento, il quale è libero di scegliere lui quando intervenire con legge costituzionale: se lo fa, formalmente, può rivestire con la forma tipica della legge costituzionale qualsiasi contenuto. Potenzialmente, la classe delle altre leggi costituzionali è aperta, e sarà il paramento a decidere quale contenuto dare alle altre leggi costituzionali: l’unico vincolo che incontra, è che quando lo fa, lo deve fare con il procedimento previsto dall’articolo 138, e che deve rispettare la riserva di assemblea, cioè che il procedimento legislativo per l’adozione delle altre leggi costituzionali, dovrà rispettare il procedimento legislativo ordinario (previsto in via generale)—> MASSIMA LIBERTÀ NEL SCEGLIERE QUANDO, DOVE E COME INTERVENIRE CON LEGGE COSTITUZIONALE, MA NESSUNA LIBERTÀ RIGUARDO IL TIPO DI PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DA ADOTTARE, CHE SARÀ SEMPRE QUELLO ORDINARIO.
Si tratta di un procedimento legislativo aggravato , ovvero significa che ci sono previsti dei piccoli passaggi ulteriori/aggravamenti di procedura, che lo rendono più complesso rispetto a quello ordinario—> si tratta di aggravamenti funzionali ad un unico obiettivo , cui è rivolto sempre il procedimento di revisione costituzionale: ma qual è l’obiettivo? CREARE IL PIÙ AMPIO CONSENSO POSSIBILE, ATTORNO ALLA LEGGE DI REVISIONE E ALL’ALTRA LEGGE COSTITUZIONALE : cioè queste tipologie di leggi, non può (non potrebbe) farsele da sola la sola maggioranza di governo, che è quella che legittima manette fa da sola le leggi ordinarie, pur con la partecipazione delle opposizioni nell’ambito i un processo di integrazione politica—> ci vorrebbe un minimo di consenso che vada ad abbracciare una parte delle opposizioni. Questi aggravamenti sono i seguenti:
del procedimento legislativo ordinario, il procedimento prosegue: perché dopo la prima deliberazione, a distanza di 3 mesi, le camere dovranno pronunciarsi sul medesimo testo. Si tratta di una garanzia questo, perché anche tra le forze politiche il consenso/approvazione non sono mai definitivi, anzi volatili , perciò: richiedendo una doppia deliberazione, il consenso non è determinato da mere contingenze del momento che possono cambiare, ma che sia un consenso stabile