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il matrimonio canonico civilmente riconosciuto
Tipologia: Appunti
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Lezione 10.1 IL MATRIMONIO CANONICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO (IL MATRIMONIO CANONICO CON EFFETTI CIVILI) (1-8) slide 10.1 (n. 1-8) Il tema del matrimonio = è una delle problematiche fondamentali del diritto ecclesiastico. Si è fatto riferimento all’esistenza delle cc.dd. res mixtae (= cioè quelle cose (= quelle realtà = quelle materie) miste, nelle quali 1) la competenza dello Stato e 2) la competenza della Chiesa necessariamente vanno a intersecarsi; secondo il principio supremo di laicità (= che non è indifferenza dello Stato nei confronti del fenomeno religioso, ma è relazione dello Stato con il fenomeno religioso), lo Stato non può far altro che relazionarsi con la Chiesa cattolica per comprendere in che modo garantire i cittadini e i fedeli rispetto alle tematiche, che si intersecano tra le diverse giurisdizioni e le diverse competenze. Il matrimonio = è una tipica tematica definita come res mixta (= cioè una materia, che afferisce 1) sia all’ambito statale 2) sia all’ambito religioso). Nel corso del tempo vi è stata un’evoluzione storica, che ha portato lo Stato e la Chiesa a relazionarsi sulla tematica del matrimonio, superando altri modelli, nei quali la materia civile e la materia religiosa erano completamente separate rispetto alla tematica matrimoniale. Il matrimonio = è al centro della riflessione e dell’interesse di tutte le religioni, ma è anche al centro della riflessione e dell’interesse del diritto civile (es. si pensi all’importanza dei rapporti di famiglia). Il tema del matrimonio = è un tema, che diventa centrale, perché soprattutto in alcune nazioni (es. si pensi all’ordinamento giuridico interno italiano) la tematica civile del matrimonio necessariamente si relaziona con la tematica religiosa del matrimonio. In particolare si approfondisce la tematica del matrimonio canonico (= cioè del matrimonio disciplinato dalla Chiesa cattolica). Il matrimonio canonico = ha una rilevanza fondamentale per la confessione cattolica (= si fa riferimento al sacramento del matrimonio (= sacramento matrimoniale) (il matrimonio = è uno dei sette sacramenti). Il sacramento matrimoniale = nel momento, in cui viene celebrato, può conseguire gli effetti civili garantiti dall’ordinamento giuridico interno (= ordinamento statale) (invece altre confessioni religiose danno una diversa rilevanza al tema matrimoniale e alla sua relazione con la realtà civile es. si pensi alla religione islamica, nella quale il matrimonio è soggetto alla legge religiosa e la legge religiosa è anche la disciplina civile del matrimonio religioso). Evoluzione storica (= cioè lo sviluppo, che c’è stato nel tempo della legislazione di relazione sul tema del matrimonio tra lo Stato e la Chiesa cattolica) 1) sistema vigente dal codice civile del 1865 fino al 1929 (Conciliazione) = sistema del doppio binario Il matrimonio religioso = 1) era distinto dal matrimonio civile e 2) quindi era privo di alcun valore giuridico per l’ordinamento civile = il credente, che voleva che il proprio matrimonio avesse rilevanza giuridica anche civile, doveva stipulare 2 matrimoni = 1) il matrimonio religioso e 2) il matrimonio civile. N.B. : Tale sistema presentava problemi di collegamento tra l’ordinamento canonico e l’ordinamento civile. Dopo l’Impero romano fino al XIX secolo la tematica del matrimonio è stata affrontata in modo differente (es. nel 1805 il Codice Napoleonico stabiliva solo la celebrazione del matrimonio civile (anche se già nel 1580 in Olanda era stata prevista per i dissidenti religiosi la possibilità della facoltatività dell’utilizzo della celebrazione anche del matrimonio religioso). Invece in Italia nel periodo preunitario il matrimonio era regolamentato totalmente dal diritto canonico (= cioè dalla legislazione confessionale). Con il codice civile del 1865 viene data un’esclusiva rilevanza al matrimonio civile, ma senza impedire la celebrazione anche del matrimonio religioso (senza gli eccessi del codice francese, che addirittura vietava il matrimonio religioso). Tuttavia secondo il codice civile del 1865 ci poteva essere la possibilità della celebrazione di un matrimonio civile e poi anche della celebrazione di un matrimonio religioso (=
cioè ci poteva essere una persona sposata civilmente, ma anche una persona sposata religiosamente, ma con altre persone = in questo modo si creavano dei problemi di collegamento tra l’ordinamento canonico e l’ordinamento civile (= cioè il sistema vigente in tema di matrimonio dal codice civile del 1865 al 1929 (= cioè fino al momento, in cui si realizza la Conciliazione tra lo Stato e la Chiesa cattolica) vigevano 2 tipologie specifiche di matrimonio (= cioè 1) il matrimonio civile e 2) il matrimonio canonico ognuno rilevante nella propria sfera giuridica) = c.d. sistema del doppio binario (= cioè 1) da una parte vi era il matrimonio civile e 2) dall’altra parte vi era il matrimonio religioso (= che era distinto dal matrimonio civile e era privo di alcun valore giuridico per l’ordinamento civile; il credente, che voleva che il proprio matrimonio avesse anche rilevanza giuridica anche civile doveva stipulare 2 matrimoni = il matrimonio religioso e il matrimonio civile). 2) Normativa in tema di matrimonio alla luce del Patti Lateranensi. Dal 1929 (= cioè con i Patti Lateranensi del 1929) = vi è il riconoscimento del matrimonio religioso. Il matrimonio religioso = assume una rilevanza fondamentale anche rispetto al matrimonio civile (= cioè si verifica un capovolgimento rispetto alla disciplina fino a quel momento vigente, perché i Patti Lateranensi hanno innovato totalmente il sistema matrimoniale italiano = infatti il matrimonio religioso viene riconosciuto dallo Stato = cioè viene riconosciuto come IL MATRIMONIO DELLO STATO in presenza di alcuni presupposti necessari. Quindi di regola ogni matrimonio canonico poteva e doveva conseguire effetti civili (= cioè il matrimonio religioso conseguiva anche gli effetti civili a norma dell’art. 34 del Concordato del 1929). Naturalmente restava la possibilità della celebrazione del solo matrimonio civile (= tale previsione era diretta soprattutto a evitare il problema della legislazione precedente = cioè la doppia celebrazione di matrimoni). Inoltre l’individuazione (= la specificazione) della rilevanza del matrimonio religioso, che conseguiva anche gli effetti civili, aveva rilevanza anche sull’accettazione della giurisdizione ecclesiastica in ambito matrimoniale (e in particolare nell’ambito delle tematiche relative alle nullità del matrimonio). 3) Difficoltà di conciliazione, che si viene a creare tra i sistemi matrimoniali (= cioè tra
civilmente riconosciuto, ha voluto indicare la differenza di trattamento giuridico del matrimonio trascritto agli effetti civili rispetto al matrimonio degli acattolici (= in questo caso il riconoscimento è limitato alle forme religiose di celebrazione; invece la disciplina del matrimonio acattolico (1) sia dell’atto matrimoniale (= cioè il momento costitutivo)
La formula matrimonio concordatario = significa matrimonio canonico civilmente riconosciuto , dovendosi riconoscere in esso non una mera forma per contrarre il vincolo coniugale, ma un sistema matrimoniale dotato di forza propria. Tutto ciò trova conferma nelle tecniche di ingegneria legislativa impiegate nella redazione delle norme unilaterali e bilaterali, che disciplinano il procedimento di trascrizione agli effetti civili. All’interno di queste norme relative alla trascrizione sono impiegate le seguenti espressioni = sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico (l. 27 maggio 1929, n. 810, art. 34), matrimonio celebrato davanti un ministro di culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico (l. 27 maggio 1929, n. 847, art. 5), matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico (art. 82 c.c.), matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico (l. 25 marzo 1985, n. 121, art. 8) = con tali formule, il legislatore ha voluto indicare la differenza di trattamento giuridico tra il matrimonio canonico trascritto agli effetti civili e il matrimonio degli acattolici, il cui riconoscimento è limitato alle forme religiose di celebrazione; mentre la disciplina del matrimonio, sia atto che rapporto, è interamente rimessa al Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile – del codice civile, salvo quanto è stabilito nella legge speciale loro concernente (art. 83 c.c.). Sotto il profilo sostanziale, la disciplina giuridica del matrimonio canonico civilmente riconosciuto si innesta sulla distinzione di derivazione canonistica tra matrimonium in fieri e matrimonium in facto esse , finalizzata a precisare, che le norme concordatarie riservano alla Chiesa la disciplina dell’atto, senza incidere sulla sostanza del rapporto. Infatti la stessa costruzione dell’art. 8 esclude un rinvio recettizio o formale all’istituto matrimoniale canonico e alle norme che lo disciplinano, mentre è da ammettere un semplice rinvio di presupposizione , in base al quale lo Stato si limita a prendere atto della celebrazione del matrimonio canonico, riconoscendo non gli effetti che gli sono propri nell’ordinamento di origine, ma quelli che l’ordinamento dello Stato ha generalmente predisposto per il matrimonio civile. Da questa peculiare concorrenza normativa trae origine una diarchia tra Stato e Chiesa, che caratterizza anche altre res mixtae. Circa la definizione degli effetti meramente civili , è stato evidenziato che tali effetti traggono origine dallo stesso coniugio, ma non sono necessari e essenziali (= cioè non toccano la sostanza del matrimonio), perché tali elementi coinvolgerebbero aspetti accessori alla costituzione della società coniugale, oltre che separabili dall’essenza del matrimonio, in quanto privi di attinenza diretta o indiretta con l’ordine soprannaturale. In particolare, si distingue tra effetti civili inseparabili dal matrimonio = quali i diritti ed i doveri dei coniugi, la legittimazione della prole, i diritti-doveri dei genitori verso i figli e viceversa e effetti civili separabili = che riguardano tutti quegli aspetti patrimoniali, che scaturiscono dal matrimonio, al fine di circoscrivere a questo secondo aspetto l’alveo degli effectus mere civiles.