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Differenze identità e qualità personali nel matrimonio: diritto civile vs diritto canonico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

L'errore invalidante del matrimonio, che può cadere su un errore sull'identità fisica o su qualità personali specifiche. Le differenze tra l'errore in sede civile e in sede canonica, con un focus particolare sulla sentenza del tribunale di milano del 2013, che ha annullato un matrimonio in ragione dell'errore sull'orientamento sessuale. Il documento include anche una discussione sulla malattia fisica o psichica e sull'anomalia o deviazione sessuale come ipotesi di invalidità, e sulla simulazione del matrimonio civile e canonico.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 27.2 – NULLITA’ CIVILE E CANONICA A CONFRONTO (1-4)
slide 27.2 (n. 1-4)
tema di vizi del consenso errore e dolo
1) (in sede civile) l’errore = l’errore invalidante del matrimonio può cadere
1) sull’identità fisica della persona o 2) su qualità personali specificamente indicate
in sede civile (= cioè in sede civile troveremo un’elencazione delle qualità, che possono
determinare la nullità)
2) (in sede canonica) = a differenza invece di quanto avviene in sede civile, in sede
canonica le qualità determinanti un’eventuale nullità non sono enumerate,
specificandosi piuttosto in ambito canonico, che il nubente debba intenderle, al fine
della loro rilevanza invalidante, in modo diretto e principale, presupposto il principio
generale canonico, secondo il quale l’errore circa una qualità della persona, quantunque
sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, a meno che non sia inteso
direttamente e principalmente. Invece l’errore sull’identità della persona è per entrambi
gli ordinamenti (= ordinamento civile e ordinamento canonico) un caso di scuola,
perché attiene a un vero e proprio scambio di persona e non es. a un errore
sulle generalità della persona, a meno che questo errore non comporti la sostituzione
fisica del soggetto (= cioè la sostituzione fisica della persona rispetto a quella, che
si intendeva sposare).
Ultimamente la questione ha assunto un’importanza particolare in relazione a una sentenza
del tribunale di Milano del febbraio del 2013, che ha annullato un matrimonio in ragione dell’errore
sull’orientamento sessuale di un coniuge, considerando tale ipotesi rientrante proprio nell’ambito
dell’errore di persona. Infatti il tribunale di Milano ha stabilito, che = in questo caso l’errore non
riguarda una malattia, un’anomalia o una deviazione sessuale del marito, facendosi in questo caso
riferimento all’art. 122 3 comma n. 1 c.c., in quanto nessun lessico giuridico, medico, sociale o etico
colloca l’omosessualità in tale paradigma nosografico; ma in questo caso si determinerebbe un errore
sull’identità sessuale del coniuge, che definisce l’orientamento e la direzione del comportamento
sessuale e che non è e non può essere una mera qualità (= una generica qualità) della persona = ciò
significa, che in questa sentenza del tribunale di Milano l’errore sull’orientamento sessuale non
sarebbe un errore sulla qualità (della persona), ma l’errore sull’orientamento sessuale sarebbe un errore
di persona.
Questa sentenza è stata criticata sotto diversi punti di vista. Successivamente altre sentenze hanno
mutato l’orientamento dato dal tribunale di Milano, perché ha provocato non poche considerazioni
critiche, proprio in ragione di questa attenzione eccessiva al tema dell’orientamento sessuale, come
costitutivo l’essenza stessa della persona (es. il tribunale di Padova nell’ottobre del 2014, deliberando
in un’ipotesi simile, ha invece stabilito, che l’errore sull’identità (della persona) è ravvisabile
esclusivamente nell’ipotesi, in cui vi sia una sostituzione di persona (= cioè si riferisce unicamente
all’identità fisica e si determina solo con la sostituzione fisica del soggetto); diversamente, ricorrendo
a un’interpretazione estensiva del concetto di identità, si perverrebbe a un non consentito superamento
della tassatività delle ipotesi di errore sulla qualità (della persona) (anche l’art. 1429 n. 3 c.c. in tema
di contratti lascia trasparire ciò (= cioè che non devono farsi rientrare all’interno dell’identità fisica
altre questioni, che hanno un altro luogo giuridico, che è il tema dell’errore sulla qualità
(della persona).
Molto più rilevante nell’esperienza concreta, come dimostra anche la giurisprudenza,
è l’invalidità relativa all’errore sulle qualità personali dell’altro coniuge, che =
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Lezione 27.2 – NULLITA’ CIVILE E CANONICA A CONFRONTO (1-4) slide 27.2 (n. 1-4) tema di vizi del consenso errore e dolo

  1. (in sede civile) l’errore = l’errore invalidante del matrimonio può cadere
  2. sull’identità fisica della persona o 2) su qualità personali specificamente indicate in sede civile (= cioè in sede civile troveremo un’elencazione delle qualità, che possono determinare la nullità)
  3. (in sede canonica) = a differenza invece di quanto avviene in sede civile, in sede canonica le qualità determinanti un’eventuale nullità non sono enumerate, specificandosi piuttosto in ambito canonico, che il nubente debba intenderle, al fine della loro rilevanza invalidante, in modo diretto e principale, presupposto il principio generale canonico, secondo il quale l’errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, a meno che non sia inteso direttamente e principalmente. Invece l’errore sull’identità della persona è per entrambi gli ordinamenti (= ordinamento civile e ordinamento canonico) un caso di scuola, perché attiene a un vero e proprio scambio di persona e non es. a un errore sulle generalità della persona, a meno che questo errore non comporti la sostituzione fisica del soggetto (= cioè la sostituzione fisica della persona rispetto a quella, che si intendeva sposare). Ultimamente la questione ha assunto un’importanza particolare in relazione a una sentenza del tribunale di Milano del febbraio del 2013, che ha annullato un matrimonio in ragione dell’errore sull’orientamento sessuale di un coniuge, considerando tale ipotesi rientrante proprio nell’ambito dell’errore di persona. Infatti il tribunale di Milano ha stabilito, che = in questo caso l’errore non riguarda una malattia, un’anomalia o una deviazione sessuale del marito, facendosi in questo caso riferimento all’art. 122 3 comma n. 1 c.c., in quanto nessun lessico giuridico, medico, sociale o etico colloca l’omosessualità in tale paradigma nosografico; ma in questo caso si determinerebbe un errore sull’identità sessuale del coniuge, che definisce l’orientamento e la direzione del comportamento sessuale e che non è e non può essere una mera qualità (= una generica qualità) della persona = ciò significa, che in questa sentenza del tribunale di Milano l’errore sull’orientamento sessuale non sarebbe un errore sulla qualità (della persona), ma l’errore sull’orientamento sessuale sarebbe un errore di persona. Questa sentenza è stata criticata sotto diversi punti di vista. Successivamente altre sentenze hanno mutato l’orientamento dato dal tribunale di Milano, perché ha provocato non poche considerazioni critiche, proprio in ragione di questa attenzione eccessiva al tema dell’orientamento sessuale, come costitutivo l’essenza stessa della persona (es. il tribunale di Padova nell’ottobre del 2014, deliberando in un’ipotesi simile, ha invece stabilito, che l’errore sull’identità (della persona) è ravvisabile esclusivamente nell’ipotesi, in cui vi sia una sostituzione di persona (= cioè si riferisce unicamente all’identità fisica e si determina solo con la sostituzione fisica del soggetto); diversamente, ricorrendo a un’interpretazione estensiva del concetto di identità, si perverrebbe a un non consentito superamento della tassatività delle ipotesi di errore sulla qualità (della persona) (anche l’art. 1429 n. 3 c.c. in tema di contratti lascia trasparire ciò (= cioè che non devono farsi rientrare all’interno dell’identità fisica altre questioni, che hanno un altro luogo giuridico, che è il tema dell’errore sulla qualità (della persona). Molto più rilevante nell’esperienza concreta, come dimostra anche la giurisprudenza, è l’invalidità relativa all’errore sulle qualità personali dell’altro coniuge, che =
  1. in ambito civile = deve riguardare, senza scivolare su interpretazioni di natura psicologica, tassativamente ipotesi determinate, che sono = gravi precedenti penali, dichiarazione di delinquenza abituale o professionale, condanna per delitti concernenti la prostituzione, stato di gravidanza della donna causato da persona diversa dall’errante, malattia fisica, psichica, anomalia o deviazione sessuale tale da impedire il normale, svolgimento della vita coniugale (= si tratta prevalentemente di ipotesi di ignoranza, piuttosto che di ipotesi di vero errore, tranne che nel caso della gravidanza, in cui si fa riferimento all’erroneo convincimento di esserne l’autore = tale errore, in ambito civile, per essere invalidante 1) deve esistere prima del matrimonio in una delle circostanze richieste; 2) non deve esservi stata esatta conoscenza da parte dell’errante; 3) deve aver avuto un’influenza determinante sul consenso matrimoniale;
  2. la circostanza oggetto dell’errore deve rilevare negativamente ai fini dello svolgimento della vita coniugale.
  3. In ambito canonico = l’ipotesi di invalidità sulla qualità (della persona), che sia stata intesa dal nubente direttamente o principalmente (e che si rifà a una dottrina di Sant’Alfonso Maria dei Liguori) si caratterizza nell’intenzione del contraente di considerare la qualità stessa prevalente sulla persona dello stesso nubente, così che il nubente voglia sposare la qualità considerata (= cioè un astratto tipo di persona, che sia costituito dall’astrazione di quella qualità con un diverso protagonismo del nubente errante nell’ordinamento canonico, anche in ragione del ruolo assolutamente preminente, che il diritto canonico assegna al consenso dei due nubendi). Per valutare la qualità (della persona) potrà essere utilizzato un criterio oggettivo, ma anche su questo criterio oggettivo dovrà innestarsi un’attenta e fondamentale verifica della mentalità, delle concezioni, del modo di intendere di quella determinata persona in relazione a quella determinata qualità. È bene specificare, che nell’ordinamento canonico questa qualità (della persona) (come ammonito anche da San Giovanni Paolo II in una famosa allocuzione alla Rota romana del 1993) per inficiare il consenso deve incidere su una qualità né frivola, né banale. Infatti le vecchie tipiche ipotesi di qualità (es. voglio sposare la vergine, voglio sposare il nobile) oggi cedono il passo nella giurisprudenza ecclesiastica all’identificazione di altre qualità (es. come la capacità generativa del soggetto, la sanità della persona, l’età e le qualità specifiche dello sposo) (= cioè qualità maggiormente rispondenti a una visione personalista del matrimonio cristiano e al criterio fondamentale della valutazione soggettiva di chi desidera la qualità e poi cade in errore). In ambito civile grande attenzione ha suscitato anche l’errore essenziale su una malattia fisica o psichica o su un’anomalia o deviazione sessuale (= in questo caso il fatto costitutivo dell’invalidità non è rappresentato dalla malattia in sé, ma dall’ignoranza del coniuge, che deve riguardare non tanto la diagnosi tecnica della malattia, ma piuttosto i sintomi immediatamente valutabili e l’incidenza della malattia sulla vita coniugale (es. di particolare rilevanza sono le ipotesi di malattie considerate pericolose per la famiglia, come la psicosi dissociativa, le malattie neurologiche, la sieropositività, la tossicodipendenza, il transessualismo, le ipotesi di omosessualità, la sieropositività, il feticismo, la ninfomania. Anche l’impotenza costituisce di per sé è un impedimento

i soggetti sono ben consapevoli di non aver assunto nessun obbligo). La simulazione non potrà essere invocata come ipotesi di invalidità trascorso un anno, se i soggetti hanno convissuto come coniugi. Si tratta di un’ipotesi differente rispetto all’ipotesi canonica.

  1. Infatti per la fattispecie canonica, il can. 1101 prevede, che = il consenso interno si presume conforme alle parole, ma se uno o entrambi le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente = ciò significa, che l’ipotesi della simulazione deve puntare o sull’intero matrimonio o su una proprietà essenziale del matrimonio (es. io posso escludere canonicamente dal mio matrimonio la prole, l’indissolubilità, la fedeltà del matrimonio, il bene dei coniugi, l’educazione della prole); e questo può anche prescindere da un accordo tra i soggetti, in quanto una o entrambe le parti possono giungere a una determinata ipotesi di simulazione, che potrà poi determinare la nullità del matrimonio stesso. In tema di condizione vi è analogia tra i due ordinamenti, perché entrambi gli ordinamenti (= ordinamento civile e ordinamento canonico) sanciscono il divieto per i nubendi di apporre condizioni al matrimonio. Tuttavia la normativa canonica, in considerazione del rilievo essenziale, che assume il consenso matrimoniale, deve comunque tener conto del fenomeno e darne una qualche regolamentazione giuridica. Infatti il codice latino, a differenza del codice canonico delle Chiese orientali, prevede comunque 2 tipi di condizioni =
  2. (prima condizione) = è la condizione di futuro, che si ha quando il contraente subordina l’efficacia del matrimonio al verificarsi di un avvenimento futuro e incerto;
  3. (seconda condizione) = è la condizione de praeterito de presente (= cioè sul passato o sul presente), che non provoca in ogni caso la nullità del matrimonio, ma solo quando non risulta esistere il presupposto della condizione stessa (es. è differente dire “io mi sposo a condizione che avremo i figli” (perché si tratta di un evento futuro, che non si può prevedere e quindi di conseguenza questa condizione sarà come non apposta al matrimonio) dal caso di chi si sposasse volendo tutelare la propria condizione e dicendo “mi sposo a condizione che tu donna non abbia mai esercitato la prostituzione” nel momento, in cui ho dubbi su questa possibilità (perché, parlandosi di una realtà che precede la celebrazione del matrimonio, la condizione si potrà anche apporre e il matrimonio sarà viziato, a seconda che la condizione sia appurata o meno (= cioè a seconda che si dimostri o meno, che ciò che io avevo apposto come condizione è reale o meno).