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Libertà Religiosa e Obiezione di Coscienza: Il Diritto in Contesti Istituzionali, Appunti di Diritto Ecclesiastico

assistenza spirituale assistenza spirituale assistenza spirituale assistenza spirituale

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 24.1 ASSISTENZA SPIRITUALE E OBIEZIONE DI COSCIENZA (1-4)
slide 24.1 (n. 1-4)
Istituzioni segreganti o totalizzanti
- per ragioni giuridiche (forze armate o carceri)
- per ragioni naturali (ospedali o case di cura)
Forze armate
d. lgs. 490/97: servizio pubblico volto ad assicurare che la
permanenza in caserma non sia causa di impedimento all’esercizio
della libertà di religione e all’adempimento delle pratiche di culto.
Cappellani militari per cattolici diretti dall’Ordinario militare per
l’Italia.
Nell’assumere il servizio i cappellani militari prestano giuramento
con la formula prevista per gli ufficiali. Si crea un rapporto di
pubblico impiego (Corte Cost. sent. 176/1982)
Per i non cattolici (art. 11 l. 382/1978) non è prevista una figura
stabile come il cappellano cattolico ma messa a disposizione di
locali per servizi ministri acattolici o permessi per frequentare luogo
di culto.
Polizia di Stato
Per cattolici:
Intesa CEI – Ministero Interno (DPR 421/1999)
L’assistenza è prestata da sacerdoti che svolgono la loro attività
senza essere incardinati nella struttura delle forze di polizia, quindi
in via autonoma e a prescindere dall’instaurazione di un rapporto di
pubblico impiego.
Per gli appartenenti a culti acattolici servizio subordinato alla
concreta disponibilità di un ministro di culto acattolico.
Carceri
Per i cattolici (DPR 230/2000): ogni carcere ha una o più cappelle e
cappellani. Quindi per loro la celebrazione dei riti è assicurata a
prescindere dall’effettiva richiesta.
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Lezione 24.1 ASSISTENZA SPIRITUALE E OBIEZIONE DI COSCIENZA (1-4) slide 24.1 (n. 1-4) Istituzioni segreganti o totalizzanti

  • per ragioni giuridiche (forze armate o carceri)
  • per ragioni naturali (ospedali o case di cura) Forze armate d. lgs. 490/97: servizio pubblico volto ad assicurare che la permanenza in caserma non sia causa di impedimento all’esercizio della libertà di religione e all’adempimento delle pratiche di culto. Cappellani militari per cattolici diretti dall’Ordinario militare per l’Italia. Nell’assumere il servizio i cappellani militari prestano giuramento con la formula prevista per gli ufficiali. Si crea un rapporto di pubblico impiego (Corte Cost. sent. 176/1982) Per i non cattolici (art. 11 l. 382/1978) non è prevista una figura stabile come il cappellano cattolico ma messa a disposizione di locali per servizi ministri acattolici o permessi per frequentare luogo di culto. Polizia di Stato Per cattolici: Intesa CEI – Ministero Interno (DPR 421/1999) L’assistenza è prestata da sacerdoti che svolgono la loro attività senza essere incardinati nella struttura delle forze di polizia, quindi in via autonoma e a prescindere dall’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego. Per gli appartenenti a culti acattolici servizio subordinato alla concreta disponibilità di un ministro di culto acattolico. Carceri Per i cattolici (DPR 230/2000): ogni carcere ha una o più cappelle e cappellani. Quindi per loro la celebrazione dei riti è assicurata a prescindere dall’effettiva richiesta. 1

Per i non cattolici messa a disposizione di locali idonei per praticare il culto o presenza ministro di culto a richiesta del detenuto o dei familiari o del ministro stesso per confessioni con intesa. Il diritto a ricevere assistenza spirituale va garantito anche a chi si trovi sottoposto a misura alternativa alla detenzione. Ospedali e case di cura Il paziente ha diritto di essere curato ed assistito nel rispetto delle proprie convinzioni filosofiche e religiose. Per i cattolici il personale di assistenza religiosa è costituito da un cappellano ospedaliero legato alla struttura sanitaria da un rapporto di pubblico impiego. Il personale ospedaliero è tenuto a trasmettere le richieste di assistenza religiosa dei pazienti di qualunque religione alla direzione sanitaria che provvede a reperire i ministri di culto secondo le richieste. L’onere economico del servizio è a carico dell’ospedale. La materia è oggi disciplinata da numerose fonti regionali mentre le modalità concrete con cui il servizio è prestato solo in intese specifiche tra Regioni e confessioni. 2