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Diritto Ecclesiastico: Storia, Evoluzione e Modelli in Italia, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti diritto ecclesiastico.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 22/05/2023

ELJE2320
ELJE2320 🇮🇹

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Diritto canonico → diritto prodotto dalla chiesa cattolica. Diritto di tipo religioso.
Diritto ecclesiastico → diritto prodotto dallo stato. In età contemporanea diritto rinvia allo stato per il monopolio
della produzione giuridica. Prima che lo stato si affermasse si pensava alla chiesa o corporazione, oggi invece
diritto = stato come produttore della norma. Diritto ecclesiastico =parte dei diritti statuali.
Ramo del diritto dello stato nato per tenere sotto controllo la chiesa.
Diritto che certifica la vittoria dello stato sulla chiesa (dal punto di vista storico), ecclesiastico significativo perché
porta in se la memoria del tempo in cui il principale nemico era una religione di una chiesa (cattolica).
Presa di porta pia, dualismo tra stato e chiesa. A partire dal 1800 diritto ecclesiastico materia comune, perché il
giurista doveva far fronte all’invadenza ecclesiastica e gestire situazioni nuove (matrimoni, processi ministri di
culto…) il giurista doveva essere pronto a difendere lo stato davanti a questo nemico interno.
Il diritto ecclesiastico nasce fin da subito come diritto connesso al pluralismo giuridico, cioè nasce per cercare di
entrare in contatto e regolare i rapporti con un altro ordinamento giuridico. È un diritto che afferma il primato
dello stato ma dall’altra parte riconosce l’esistenza di un altro diritto (cattolico).
Aggettivo ecclesiastico da interpretare in senso più ampio.
1890, Francesco Scaduto fonda il diritto ecclesiastico, nasce all’interno del conflitto tra stati nazionali e chiesa.
La chiesa cattolica era quella più gelosa della sua autonomia e del suo ordinamento giuridico, ha difeso a lungo il
suo diritto di intervenire nella sfera temporale e negli stati stessi. Il diritto ecclesiastico ha sempre due facce: da
una parte profilo istituzionale, misura le relazioni tra ordinamento giuridico statale e ordinamenti religiosi,
dall’altra parte il profilo personale cioè il diritto ecclesiastico nelle democrazie istituzionali non si occupa più dei
macro rapporti tra ordinamenti, ma misura la libertà religiosa.
Dimensione classica istituzionale e dimensione personale (libertà individui).
Paradigma medioevale
dualismo originario: diritto plurale che fanno capo ad un’autorità politica diversa che produce norme di tipo
religioso (canoni=norme religiose).
Nel paradigma medievale dualismo ha gerarchia, il potere politico non basta a se stesso, ha bisogno di una forza
legittimante che solo la religione può dare.
Pluralismo religiosamente orientato, nell’epoca medievale abbiamo più èrodittori di norme ma hanno un tratto
che li rende omogenei: la religione che da senso tutte le realtà sociali e politiche del tempo (regolamentare
matrimonio, rapporti finanziari…). sfera pubblica e privata unificate dalla morale religiosa, anche il diritto si
accorda su questa morale.
Anche la gerarchia è orientata dai valori, se non è accettabile dalla religione non è accettabile anche dallo stato.
Non coincidono i vertici dei due sistemi.
Stato= braccio secolare (unità di misura definita per dire che il diritto dell’autorità politica dello stato si occupa di
cose che non incidono sulla salvezza delle anime, si occupa di cose che hanno una durata, concepito come diritto
che cambia in fretta) del diritto canonico, da forza al diritto della chiesa. Lo stato obbligherà a tenere determinate
condotte.
Potestas directa in temporalibus (la chiesa rivendica il potere di un intervento diretto sulle realtà temporale
ratione peccati ‘’a motivo del peccato’’)
Chiesa interviene per evitare divorzio.
Affermazione stato erompe il paradigma medioevale, si rompe con la riforma protestante, la religione non può
più offrire unità. Inizia un periodo (guerre di religione, dei 100anni) la religione non unifica più ma divide.
Quindi chi unisce la società? Si erge il leviatano (opera di tomas hobbes), ovvero lo stato moderno.
Termina il dualismo. Per hobbes l’unico che può portare ordine è lo stato per unire la società.
Schema di Hobbes: Veritas: Jesus Christus → Quis interpretabitur? → Auctoritas non veritas facit legem →
Oboedientia (allo stato).
Sullo sfondo della frattura della cristianità occidentale, quindi emerge come elemento fondamentale lo stato.
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Diritto canonico → diritto prodotto dalla chiesa cattolica. Diritto di tipo religioso. Diritto ecclesiastico → diritto prodotto dallo stato. In età contemporanea diritto rinvia allo stato per il monopolio della produzione giuridica. Prima che lo stato si affermasse si pensava alla chiesa o corporazione, oggi invece diritto = stato come produttore della norma. Diritto ecclesiastico =parte dei diritti statuali. Ramo del diritto dello stato nato per tenere sotto controllo la chiesa. Diritto che certifica la vittoria dello stato sulla chiesa (dal punto di vista storico), ecclesiastico significativo perché porta in se la memoria del tempo in cui il principale nemico era una religione di una chiesa (cattolica). Presa di porta pia, dualismo tra stato e chiesa. A partire dal 1800 diritto ecclesiastico materia comune, perché il giurista doveva far fronte all’invadenza ecclesiastica e gestire situazioni nuove (matrimoni, processi ministri di culto…) il giurista doveva essere pronto a difendere lo stato davanti a questo nemico interno. Il diritto ecclesiastico nasce fin da subito come diritto connesso al pluralismo giuridico, cioè nasce per cercare di entrare in contatto e regolare i rapporti con un altro ordinamento giuridico. È un diritto che afferma il primato dello stato ma dall’altra parte riconosce l’esistenza di un altro diritto (cattolico). Aggettivo ecclesiastico da interpretare in senso più ampio. 1890, Francesco Scaduto fonda il diritto ecclesiastico, nasce all’interno del conflitto tra stati nazionali e chiesa. La chiesa cattolica era quella più gelosa della sua autonomia e del suo ordinamento giuridico, ha difeso a lungo il suo diritto di intervenire nella sfera temporale e negli stati stessi. Il diritto ecclesiastico ha sempre due facce: da una parte profilo istituzionale, misura le relazioni tra ordinamento giuridico statale e ordinamenti religiosi, dall’altra parte il profilo personale cioè il diritto ecclesiastico nelle democrazie istituzionali non si occupa più dei macro rapporti tra ordinamenti, ma misura la libertà religiosa. Dimensione classica istituzionale e dimensione personale (libertà individui). Paradigma medioevale dualismo originario: diritto plurale che fanno capo ad un’autorità politica diversa che produce norme di tipo religioso (canoni=norme religiose). Nel paradigma medievale dualismo ha gerarchia, il potere politico non basta a se stesso, ha bisogno di una forza legittimante che solo la religione può dare. Pluralismo religiosamente orientato, nell’epoca medievale abbiamo più èrodittori di norme ma hanno un tratto che li rende omogenei: la religione che da senso tutte le realtà sociali e politiche del tempo (regolamentare matrimonio, rapporti finanziari…). sfera pubblica e privata unificate dalla morale religiosa, anche il diritto si accorda su questa morale. Anche la gerarchia è orientata dai valori, se non è accettabile dalla religione non è accettabile anche dallo stato. Non coincidono i vertici dei due sistemi. Stato= braccio secolare (unità di misura definita per dire che il diritto dell’autorità politica dello stato si occupa di cose che non incidono sulla salvezza delle anime, si occupa di cose che hanno una durata, concepito come diritto che cambia in fretta) del diritto canonico, da forza al diritto della chiesa. Lo stato obbligherà a tenere determinate condotte. Potestas directa in temporalibus (la chiesa rivendica il potere di un intervento diretto sulle realtà temporale ratione peccati ‘’a motivo del peccato’’) Chiesa interviene per evitare divorzio. Affermazione stato erompe il paradigma medioevale, si rompe con la riforma protestante, la religione non può più offrire unità. Inizia un periodo (guerre di religione, dei 100anni) la religione non unifica più ma divide. Quindi chi unisce la società? Si erge il leviatano (opera di tomas hobbes), ovvero lo stato moderno. Termina il dualismo. Per hobbes l’unico che può portare ordine è lo stato per unire la società. Schema di Hobbes: Veritas: Jesus Christus → Quis interpretabitur? → Auctoritas non veritas facit legem → Oboedientia (allo stato). Sullo sfondo della frattura della cristianità occidentale, quindi emerge come elemento fondamentale lo stato.

Stato moderno nasce nella pace di vestfalia (1648). Stato moderno finisce con la prima guerra mondiale. Caratteristiche:

  • fine omogeneità religiose: religione non più realtà inglobante ma diventa una parte non è il tutto: pluralismo controllato dallo stato.
  • Stato monopolista: diritto statale unico con forza coercitiva. La chiesa indietreggia, rivendica una potestas indirecta in temporalibus. Giurisdizionalismo (stato che si ingerisce nell’amministrazione dei culti, separatismo (stato pretende che le istituzioni ecclesiastiche non si immischino nei suoi affari). Con lo stato moderno nasce il diritto di libertà religiosa che è il diritto statuale che regola il rapporto tra stato, religioni e le loro istituzioni, il rapporto tra sudditi e le loro religioni cercando di evitare che la fedeltà a questo rapporto metta in pericolo la lealtà dovuta dai cittadini agli stati. Caratteri del diritto di libertà religiosa moderna-vestfaliana il diritto di libertà religiosa come diritto che rivela l’identità nazionale degli stati: strumento di coesione sociale/ordine pubblico- tendenza all’omogeneità – confini statuali su base religiosa. Ogni stato deve avere la sua religione di stato, pluralismo dello stato moderno (non tutte le religioni sullo stesso piano), ci sono varie religioni ma normalmente una religione in particolare diventa la religione di stato, religione usata come cemento statuale. Pace di augusta (1555) Principio di libertà religiosa che diceva che ogni stato può avere una religione diversa, ma è importante che i sudditi seguono la religione del re, diritto di emigrare per i dissidenti. Pace di vestfalia (1648) pluralismo, religione di stato (Cattolica o luterana), i cittadini potranno esercitare il culto ma solo in privato. Formazione del modello europeo occidentale: religioni transazionali-chiese territoriali. Chiese nazionali (paesi scandinavi e regno unito) espressione dell’identità nazionale anche dal punto di vista istituzionale. Inghilterra chiesa anglicana, regina capo della chiesa anglicana. Chiese di stato (quasi tutti i paesi, non tutte le chiese di stato sono nazionali). DIRITTO ECCLESIASTICO MODERNO E CONTEMPORANEO Moderno. Dialettica stato- chiesa- prevalenza profilo istituzionale. Contemporaneo, si afferma dopo la seconda guerra mondiale, resta la questione dei rapporti tra stato e chiesa ma compaiono principi personalistici, dialettica stato chiese individui. Trasformazioni del diritto ecclesiastico: Trasformazioni dello stato: ruolo del diritto internazionale (diritti dell’uomo) e del diritto regionale. Trasformazioni della religiosità: dalle chiese-istituzioni alle spiritualità ‘’liquide- secolarizzazione- individualismo. Tensioni tra dimensione nazionale (stato= e internazionale- e dimensione statale e individuale. Fonti del diritto: Fonti bilaterali che derivano dei rapporti tra stato e confessioni religiose, ruolo dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale.

Il modello italiano di libertà religiosa

  • Paradigma speciale: ruolo di Roma-chiesa cattolica
  • Italia liberale (1848-1922) → paradigma piemontese: il primato dello stato moderno: istituzioni e individui. Tentativo di introdurre stato vestfalliano in Italia (trasformarla in stato moderno), come nello stato moderno in questa estensione si cerca di far convivere il primato delle istituzioni statali con il riconoscimento di diritti degli individui, così stato liberale riconosce diritti religiosi. Separazione giurisdizionalista – legislazione unilaterale, stato che vorrà restare separato dalla religione e opterà per una legislazione unilaterale (lo stato fa leggi da solo non con la religione), diritto di libertà individuale (diritto di libertà religiosa e parità tra i culti, legislazione che tende ad assicurare a tutti i gruppi religiosi la stessa quantità di diritti perché tutela di libertà religiosa tutela diritti individui)

-Stato tutela libertà religiosa sopratutto come diritto individuale dei cittadini. Specificità del liberalismo italiano Come è possibile questo liberalismo in un Paese così cattolico?

  1. ‘’Paese legale’’ estremamente ristretto (elettori: solo maschi, dai 25 anni+ non analfabeti + imposta diretta complessiva superiore alle 40 lire (20 in Liguria e Savoia)= popolo cattolico escluso dal voto.
  2. Modalità di esecuzioni particolari. La legislazione liberale: la concreta esecuzione -Aspetto istituzionale Leggi 1865-1866 su congregazioni religiose: benignità verso frodi pie (proprietà ecclesiastiche in nome a persone private non religiose o ecclesiastiche) e non compromessa libertà associativa ‘’privata’’ (associazione di vita comune svolta a titolo privato senza ostentare una nomenclatura di carattere religioso viene permesso). Parrocchie non toccate e parroci stipendiati (utili a causa patriottica e per controllo dell’ordine sociali). -Aspetto sociale e scolastico Codice civile 1865: nessun obbligo di preventiva celebrazione matrimoni civili (matrimonio prima religioso e poi civile, lo stato italiano non punirà la coppia. In Francia tuttora interviene il diritto penale) e giurisprudenza equitativa Corte dei Conti dopo prima guerra mondiale per pensioni a vedove sposate solo religiosamente (Corte dei Conti dà le pensioni alle vedove sposate religiosamente, concedere validità indirettamente). Legge Coppino del 1877 abolizione di insegnamento della religione cattolica nella sua primaria come passaggio dell’obbligatorietà alla facoltatività (Non obbligatorio ma facoltativo). I crocefissi sui muri. (20 Settembre 1870: la ‘’presa’’ di Roma → Fine del dominio temporale, il papa si chiude al Vaticano) Leggi delle Guarantige n. 214 del 13 maggio 1871 Organizzata in due titoli:
  3. prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede. Persona del Papa sacra ed inviolabile, alla pari di quella del Re (Riconoscere al pontefice una caratteristica peculiare che non viene riconosciuta a nessun’altra persona, sacralità e inviolabilità.) Pontefice con diritto di legazione attiva e passiva (ricevere e inviare ambasciatori). Godimento (ma non proprietà) di Vaticano, palazzi del Laterano e della villa di Castelgandolfo con relative pertinenze. Stato italiano si impegna a versare 3 milioni di lire annue a Vaticano (pari al budget che Stato della Chiesa versava alla Santa Sede nel 1848). Libertà di comunicazione tra papa ed episcopato mondiale e immunità sedi conclave e concilio ecumenico (liberali si autolimitano per concedere libertà al papa, quando il papa muore o decide di convocare tutti i vescovi c’è l’impegno di riconoscere una piena immunità ai luoghi ovvero garanzia di non interferenza). 2)Relazioni della Chiesa con lo Stato in Italia. Libera discussione in materia religiosa. Piena libertà di riunione: non serve un autorizzazione per sinodi e concili. Libera nomina dei vescovi che non devono più giurare al re (nessuna lealtà allo Stato). Atti ecclesiastici non hanno più bisogno di un controllo preventivo (exequatur). Eliminazione ‘’appello per abuso’’ (non si può fare ricorso ai tribunali statali contro un provvedimento dell’autorità ecclesiastica). Controllo statale sulla destinazione dei beni ecclesiastici (impedire la ‘’manomorta’’). Caratteristiche Leggi delle Guarentigie Da una parte: -Legge ordinaria unilaterale. -Nessuna extraterritorialità, né sovranità (unico ordinamento giuridico è quello dello stato), per questo la Chiesa non accetta le Guarentigie (la chiesa rivendica una indipendenza anche di tipo temporale, riconoscimento di una sovranità non condizionata dallo Stato). -Ampie libertà e fine dei controlli politici ma la chiesa viene considerata come un associazione ‘’privata’’. -Massima espressione del principio separatista (nel contesto italiano). Dall’altra: -Legge speciale: riconoscimento specificità della chiesa cattolica e della sua autonomia istituzionale. -Consiglio di Stato nel 1878 riconosce la legge come ‘’fondamentale’’ (anticipazione di ‘’atipicità delle fonti’’ confermata dalla costituzione nel 1948) -Nessuna legge generale su libertà religiosa che consideri insieme chiesa cattolica e altri gruppi.

Insostenibilità di un conflitto Frase di N. Raponi. Nessuna guerra civile perché conflitto tra Italia e Chiesa è a livello istituzionale e a livello sociale si cercherà trovare le ragioni dello stare insieme, del non dividersi. Nation-state Identity (nazione stato che trova la sua unità nella condivisione culturale, comunità politica coesa perché condivide cultura e religioni, Italia e Germania, ius sanguinus). In Italia il cattolicesimo ha un ruolo fondamentale. State-nation identity (La comunità politica sta insieme perché ha delle istituzioni politiche forti, Francia, ius soli) Un equilibrio precario Pasquale Stanislao Mancini. Papa rifiuta perché vuole una nazione cattolica. 1922 Marcia su Roma. Avvicinamento tra fascismo e chiesa cattolica -Prima misura guarda al comparto scolastico, di raccordo tra sfera istituzionale e sociale: abrogazione legge Coppino: Riforma Gentile, 1923: insegnamento religione cattolica che diventa fondamento dell’istruzione elementare (Al cattolicesimo viene riconosciuto un ruolo pubblico). -1924: esilio di don Sturzo, fondatore del partito popolare. -Legge 2693/1928: rapporti tra Stato e Chiesa cattolica ‘’materia costituzionale’’ (età liberale si è spenta e adesso situazione dove stato riconosce potere del popolo e ingloba la società stessa, quindi nessun sindacato perché inglobato allo stato, e dall’altra parte la chiesa che non accettata partiti liberi).

Il superamento delle Guarentigie 11 febbraio 1929: i Patti Lateranensi

Fine del modello liberale di diritti dell’età religiosa. Nel palazzo lateranense il capo del governo Italiano e il primo ministro del papa firmano un documento fondamentale: i patti lateranensi. (patti richiama l’idea di alleanza, nome al plurale per indicare la firma di molteplici documenti, lateranensi perché basilica pontificia, patti firmati in territorio ecclesiastico). Due documenti :

  • Trattato (con 4 allegati): Piantina del territorio dello stato vaticano; Piantina immobili extraterritoriali e con esenzione della espropriazione e dal pagamento di imposte; Immobili che hanno un regime fiscale privilegiato; Convenzione finanziaria (Santa sede riceve con interessi i denari non incassati previsti con la legge delle Guarentigie); Il trattato corrisponde al primo titolo della legge delle Guarentigie, risolvere la questione romana (papa nelle mura dello stato Vaticano), risolve riconoscendo al pontefice la piena indipendenza e sovranità dello stato Vaticano. Riconosce piena e indipendente proprietà del territorio vaticano e la piena parità tra Stato e Chiesa riconosciuta come ordinamento giuridico primario, da qui rinascita della legislazione bilaterale.
  • Concordato. Il concordato sostituisce il secondo titolo della legge delle Guarentigie e si occupa dello stato giuridico della chiesa cattolica in Italia. Riconosce alla chiesa dei privilegi specialissimi, non riconosciuti ad altri gruppi religiosi. Trattato Ancora in vigore. Il preambolo assicura alla Santa Sede indipendenza, sovranità e riconosce la piena proprietà, potestà e giurisdizione sovrana. Il soggetto a cui si indirizzano queste assicurazioni è la Santa Sede, importante perché il rapporto tra Santa Sede e città del Vaticano è complesso (santa sede→ pontefice e il suo governo, Vaticano → dove il pontefice esercita il suo potere, territorio con funzione strumentale di assicurare al pontefice indipendenza e sovranità). Santa Sede e città del Vaticano Santa Sede è soggetto di diritto internazionale ed è tenuta alla neutralità (non può firmare trattati ed entrare in alleanze specifiche. SCV è uno stato sui generis, è una realtà statuale strumentale, non ci sono cittadini stabili e stanziali (cittadinanza funzionale). SCV può essere soggetto di diritto internazionale in trattati in cui emerge profilo territoriale (poste, moneta), non è in UE ma c’è la moneta europea. Piazza S. Pietro è un territorio vaticano aperto al pubblico e se è aperto la polizia italiana ha potere ma non può entrare nella Basilica. Secondo l’art. 22 la Santa Sede può chiedere alle autorità dello stato italiano di intervenire (es. omicidio), se un delitto viene commesso in piazza le autorità italiane possono intervenire immediatamente senza delega vaticana.

ministro dell’interno per l’approvazione, se nomina non ancora approvata non viene riconosciuto nessun effetto civile compiuti dai ministri di culto. Possibilità per ministri di culto approvati di celebrare matrimoni con effetti civili. RD 289/ RD=regio decreto Art. 1 → Per l’esercizio pubblico, i culti diversi dal cattolico possono avere un tempio od oratorio, ma l’apertura deve essere chiesta dal ministro del culto la cui nomina sia stata approvata (se non approvata i fedeli non potevano avere un luogo di culto), se il ministro è stato approvato deve provare che il tempio od oratorio sia necessario per soddisfare i bisogni dei fedeli e che ci siano i fondi per sostenere le spese di manutenzione. Art. 2 → Per le riunioni pubbliche è necessario che la riunione sia presieduta o autorizzata dal ministro del culto approvato. Art. 3 → Il ministro approvato poteva affiggere all’interno delle porte degli edifici destinati al culto gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli (senza licenza delle autorità di pubblica sicurezza e con esenzioni da tasse) atti scritti in italiano. Art. 4 → Autorizzate collette nell’interno ed ingresso degli edifici del proprio culto. Fascismo e non cattolici -Fine del uguale trattamento con i cattolici e la chiesa cattolica; -Legge 1159/1929 prima legge speciale comune (Per i non cattolici→ unilateralità). Chiesa cattolica regolata da diritto specialissimo, regime di bilateralità (legislazione concordataria → patti lateranensi); -Rapido slittamento poliziesco: dal 1932 le competenze previste dal ministro della giustizia passano al ministro dell’interno; -Riconoscimento della personalità giuridica degli enti attraverso una procedura discrezionalissima – Ruolo di autorizzazioni preventive; -Pesanti limiti a libertà di riunione ed apertura di luoghi di culto; -Dal 1934 circolari restrittive del ministro dell’interno Buffarini Guidi contro pentecostali, ‘’tremolanti’’ (gruppo di derivazione statunitense), testimoni di Geova, esercito della salvezza… accolte in modo positiva dagli ambienti vaticani; La sorte degli ebrei Legge Rattazzi dal 1857 (salvaguardia identità comunità ebraiche) sostituita da Regio decreto del 30 ottobre 1930 n. 1731 sulle comunità ebraiche (negoziata dall’ebreo Mario Falco): -Art. 1 → le comunità israelitiche riconosciute come corpi morali (personalità giuridiche) incaricati del soddisfacimento dei bisogni religiosi degli israeliti secondo la legge e le tradizioni ebraiche (equiparazione delle comunità agli enti pubblici, con previsione di una loro capacità impositiva); -Art. 4 → appartengono di diritto alla comunità tutti gli israeliti che hanno residenza nel territorio di essa; Dalla tutela dell’identità alla persecuzione -R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779 - -R.D.L. 17 -R.D.L. 29 -Legge 13 Luglio 1939 - Lo svolgimento del confessionismo fascista: nuovo codice penale del 1930 Codice Rocco (1930) → tutela principalmente la religione dello stato; Codice Zanardelli → tutela tutte le religioni; Dall’età liberare al fascismo -Fine uguale libertà, chiesa cattolica riconoscimento pieno di sua natura istituzionale; -Emarginazione individuo (elemento infinitesimale e transuente dell’organizzazione sociale);

  • discrezionalità verso i non cattolici non riconosciuti; Oltre la modernità: il paradigma contemporaneo 24 dicembre 1944 – Radiomessaggio di papa Pio XII ‘’ai popoli del mondo intero’’. La radio si affianca e sostituisce le forme più classiche del monastero ecclesiastico (encicliche). Il papa inizia una tradizione di radiomessaggi, l’Italia si trova sotto l’occupazione nazista. Pio XII si rivolge a quelli che chiama i ‘’popoli del mondo interno’’ (richiamo del diritto internazionale dimenticato, cioè l’individuo, le persone) e in questo radiomessaggio emergono dei contenuti che troveremo poi nei testi dei testi costituzionali successivi. All’interno del messaggio troviamo la denuncia della concezione giuridica totalitaria e spinge su dei colloqui per determinare diritti e doveri fondamentali. Verso la fine del conflitto mondiale abbiamo il superamento del nazionalismo westphaliano. La contemporaneità giuridica inizia quando inizia la seconda guerra mondiale.

Personalismo e nuova finalità dello stato: superamento del cristallo di Hobbes (obbedienza cieca ed assoluta nei confronti dello stato). Oltre la modernità: il paradigma contemporaneo (II)

  • Processo di Norimberga → crimini contro l’umanità (umanità come soggetto giuridico);
  • Carta delle N.U. (S. Francisco 26 giugno 1945) → riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole;
  • Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (Parigi 10 dicembre 1948) → tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. (dovere di proteggere la libertà originaria degli esseri umani, il fine dello stato diventa una responsabilità). La nuova libertà religiosa nell’ordinamento internazionale: le Nazioni Unite Art. 18 DUDU (dichiarazione universale dei diritti dell’uomo) 1948. ‘’Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.’’ Cambiamento epocale, legame che diventa concreto tra personalismo e diritti (individuo e il suo diritto), questo diritto è prima di tutto una libertà (individuo al centro del diritto e si pone come arbitro del diritto di cui è titolare), questa libertà prende il nome di coscienza (bene giuridico); Questo art. 18 inventa questa nozione triplice (religione, credo, convinzione); Libertà religiosa come scelta individuale (facoltà tutelata → cambiare religione, apertura verso un mondo nuovo); Libertà religiosa e foro esterno – no catalogo chiuso (manifestare la libertà religiosa anche all’esterno, non più solo in privato chiusa nella persona); Non ci sono limiti espressi a questa libertà; Commissione per i diritti umani delle NU. Art. 18 Patto internazionale sui diritti civili e politici PDCP (1966) Cambiano alcune cose fondamentali: definizione del diritto di libertà religiosa → DUDU partiva con la facoltà di cambiare religione, nel 1966 scompare e si attenua l’enfasi sulla religione come libertà di scelta. La scelta si riduce nel momento iniziale, in realtà non è così, ma non ne parlano così apertamente per ottenere il consenso delle comunità (per esempio comunità mussulmana). Viene inserita una norma sui limiti → i limiti sono possibili ma non sono limiti assoluti lasciati alla discrezionalità dello stato. Limiti devono essere necessari per la tutela della sicurezza pubblica, morale pubblica, sanità pubblica, altrui diritti…. Limiti ben determinati e non danno allo stato una discrezionalità assoluta. Si bilancia il diritto di libertà religiosa con la libertà dei genitori. Lo spazio giuridico europeo I- il consiglio d’Europa Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950) L’art. 9 CEDU prende la prima parte dell’art. 18 DUDU e la seconda parte dall’art. 18 PDCP. Differenze importanti →
  • Il tema della libertà religiosa (nell’art. 9 CEDU non è presente).
  • a livello europeo si parla di persona, a livello internazionale individuo.
  • i limiti introducono nello spazio giuridico europeo una condizione che a livello internazionale non poteva essere chiesta. II- l’Unione Europea Art. 10 carta dei diritti fondamentali (Nizza 2000) Torna la parola individuo, la cosa interessante è che questo articolo è ancora il calco dell’art. 9 della convenzione e dell’art. 10 (?). La libertà religiosa viene concepita come un diritto della coscienza, non riguarda solo manifestazioni religiose ma tutte le manifestazioni della coscienza (non sono giustificate le obiezioni di coscienza, sono possibili ma affidate ai legislatori nazionali). E l’Italia? Doveva confrontarsi con un modello internazionale con determinate caratteristiche. Modello internazionale Lascito italiano Individuo e diritto fondamentale Stato e mero interesse Gruppi sociali in società civile Corporazioni interne allo stato Centralità della coscienza come bene giuridico Religione cattolica come bene giuridico fondativo Religione-credo-convinzione Confessione religiosa come ordinamento giuridico:

paternalisticamente dallo stato costituzionale – superamento dell’indifferenza e della sola attenzione verso la libertà negativa; ‘’uguale libertà’’ tra cattolici e non: ‘’uguaglianza ragionevole’’: nuova finalità del principio di bilateralità; La ‘’conversione’’ costituzionale dell’ordinamento italiano (II) -la costituzione, con l’affermazione del pluralismo costituzionale, supera sia il modello liberale sia quello fascista; -Lo stato centrale conserva la ‘’competenza delle competenze’’ (diritto di ultima parola) non finalizzato alla tutela della sua ipostatizzazione personale – lo stato persona – ma dei diritti inviolabili della persona;

  • Tutela dei diritti inviolabili della persona alla base di ‘’primizia’’ stato nazionale costituzionale su regioni e (principi supremi) ordinamento internazionale=
  • art. 117 cost. Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: Rapporti tra repubblica e confessioni religiose, ordine pubblico e sicurezza ad esclusione della polizia amministrativa locale, determinazione dei livelli essenziali…. Due profili e due fonti del diritto costituzionale di libertà religiosa -Profilo personale: art. 19 e 20 → proiezione del diritto internazionale sulla libertà religiosa. -Profilo istituzionale: art. 7 e 8 → rapporto dello stato con le religione viste come ordinamenti. -Art. 2,3,8 fungono da direttive e norme cerniera tra i due profili. Principio supremo di laicità è olio essenziale ed eventuale grimaldello costituzionale: 2,3,7,8,19,20 cost. Un moderato pluralismo: il modello italiano tra peculiarità ed invarianti -Favor religionis? Fattore religioso il più nominato in costituzione: quattro articoli specifici (7,8,19,20); -Centralità chiesa cattolica: posizione del diritto speciale, articolo dedicato, art. 7 e le altre nel ‘’coacervo degli indistinti’’ art. 8; -Centralità del profilo istituzionale del diritto di libertà religiosa: confessioni religiose (7,8) e meno spazio per altre forme organizzative meno istituzionali (art. 20); = conseguenza sul sistema delle fonti: la legislazione specialissima bilaterale (art. 7 e 8) prevale su legislazione generale unilaterale (art. 19 e 20)

La speciale posizione della chiesa cattolica

  • Legge delle Guarentigie (dichiarata fondamentale nel 1878 dal CdS)
  • Patti lateranensi (=materia costituzionale ex l. 2693/1928)
  • Repubblica di Salò, progetti Biggini (dicembre 1943): art. 8 ‘’Rapporti tra santa sede e repubblica sociale italiana si svolgono nel sistema concordatario, in conformità dei Trattati e del concordato vigenti’’. Rapporti con la chiesa cattolica fondamentali, inderogabili da fonti di rango inferiore e nella repubblica di salò troviamo il richiamo ai patti lateranensi. I costituenti cominciano la discussione a partire dall’art. 7 (posto tra i principi fondamentali, centralità di norme) Art. 7: ‘’Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.’’ Esito di una lunga discussione che si svolgerà dal 21 novembre 46 al 27 marzo 47 all’interno della prima sottocommissione. Il dibattito della prima sottocommissione (21 novembre 1946-27 marzo 1947) Domanda: prima sottocommissione adottare approccio internazionalistico (parlare dei diritti fondamentali, delle persone, prima libertà religiosa….)(Cevolotto – Partito democratico del lavoro, Tupini - DC) o prima questioni Inter-ordinamentali (rapporti con la chiesa)(Dossetti - DC). Timori vaticani: prova del nove( santa sede voleva capire se poteva fidarsi della nuova repubblica italiana e vedere come si sarebbe posta. I patti diventano una sede di scambio, se la costituzione accettava i patti la chiesa accettava il regime democratico costituzionale. Ruolo di DC (democrazia cristiana) come partito vaticano. Passa linea di Dossetti per il quale le prospettive erano connesse, in realtà la preoccupazione era che in nome di una libertà ritrovata la nuova repubblica italiana potesse tornare allo stato liberale. La posizione di Dossetti Dossetti respinge la posizione di tornare allo stato liberale. Dossetti si richiama a un identità nazione-stato. Nella retorica dossettiana una coscienza nazionale pretende ed è vista come in grado di pretendere che la costituzione confermasse alla chiesa cattolica la posizione di riconoscimento che ne faceva un ente collettivo non comparato alle altre formazioni sociali riconosciute o non dallo stato, la costituzione doveva confermare alla chiesa la sua posizione di superiorità. Italia non ha ancora una legge generale sulla libertà religiosa perché lo stato non s sente autorizzato a legiferare sull’attività religiosa. Il fenomeno religioso è visto come diritti ‘’riservato’’ alle confessioni-istituzioni religiose e quindi va regolato con i loro patti. La prima proposta Dossetti (DC) Dossetti propone due articoli: 6 e 7. Art. 6 → ’’Le norme di diritto internazionale come gli accordi attualmente in vigore tra lo Stato e la Chiesa e gli altri che eventualmente, secondo le modalità previste dalla presente Costituzione, venissero stipulati in avvenire, fanno parte dell'ordinamento dello Stato, senza che occorra emanarle con apposito atto. Le leggi dello Stato non possono contraddirvi.‘’ Art. 7 → ‘’Fermi restando i principi della libertà di coscienza e della eguaglianza religiosa dei cittadini, la religione cattolica — religione della quasi totalità del popolo italiano — è la religione dello Stato. Le relazioni tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica restano regolate dagli Accordi Lateranensi.’’ Potenza di fuco notevole, due articoli che miravano alla protezione e costituzionalizzazione dei patti Lateranensi, che diventavano l’intersezione di due prospettive: tutela che partiva dall’ordinamento internazionale e tutela che partiva dallo scrutare l’identità italiana. Dossetti con l’art. 6 voleva dire che la chiesa era un ordinamento giuridico primario e che i rapporti tra stato e chiesa diventavano un paradigma, le norme del diritto internazionale che riguardavano i patti con la chiesa erano come norme primarie (senza bisogno di ratifica, di una legge)(TUTELA DALL’ALTO). Con l’art. 7 Dossetti voleva dire che la religione cattolica era ancora la religione dello stato (della quasi totalità del popolo italiano) quindi i patti lateranensi devono regolare i rapporti tra stato e chiesa. (TUTELA DAL BASSO). La risposta di Togliatti (PCI) redige una norma alternativa a Dossetti. ‘’Lo stato è indipendente e sovrano nei confronti di ogni organizzazione religiosa o ecclesiastica. Lo stato riconosce la sovranità della Chiesa cattolica nei limiti dell’ordinamento giuridico della chiesa stessa. I rapporti tra stato e chiesa cattolica sono regolati in termini concordatari.’’

Nella costituzione i patti assumono un significato di riconoscimento e ha quindi accordi di cooperazione in vista della promozione del bene comune e per le libertà fondamentali. Nella seconda parte dell’articolo si rivendica un rapporto tra questi due ordini, nel sistema italiano il concordato non è contraddittorio rispetto alla separazione tra stato e chiesa, differenzia situazione italiana da quella francese e il principio di laicità in Francia viene declinato come separazione tra stato e chiesa. Nel sistema pluralista i rapporti tra stato e chiesa (pur essendo necessari) non sono visti come contraddizione, anzi sono visti come conseguenza logica della separazione degli ordini. Inserimento di una norma legata ad un altra epoca in un sistema istituzionale nuovo che ha fatto assumere ai rapporti un diverso significato. Come entrarono i patti in costituzione? a) Tutela religiosa: I patti sono necessari per la tutela della pace religiosa in Italia; b) ‘’Patto costituente’’: Stato accetta Patti e Chiesa accetta costituzione; c) Da ‘’Esternalizzazione’’ Tutela dei diritti (1929) ad ‘’accordi di libertà (1984) come riconoscimento di specifiche esigenze cattoliche e ‘’reciproca collaborazione per la promozione de’’uomo e il bene del Paese’’ (art. 1 concordato villa Madama 1984); Il nodo della menzione dei ‘’Patti lateranensi’’ Per attenuare il riconoscimento dei patti in costituzione art. 7 circondato da norme (8, 19, 20) che attenuano il privilegio per la Chiesa cattolica= libertà religiosa dei non cattolici, riflesso della libertà della Chiesa cattolica Il valore giuridico della menzione: La questione della ‘’costituzionalizzazione’’ dei Patti Timore che richiamo ai patti non solo avrebbe posto vincolo alla loro modificabilità, ma li avrebbe fatti diventare parte dell’ordinamento della Repubblica facendogli per di più assumere speciale posizione e forza costituzionale in virtù di specialità di materia (Calamandrei) Norma di produzione giuridica, assicurare alla legge di esecuzione dei patti un particolare sistema delle fonti forza atipica, legge 810 (che regola i rapporti) non suscettibile di abrogazione per legge successiva. (impedisce al parlamento di abrogazione se non vi è consenso della santa sede per cambiare patti e concordato) (Dossetti) La forza passiva speciale → Art 7 comma due protegge patti, legge esecutiva 810/29. La forza attiva della l. 810/1929: sottoponibile a sindacato di costituzionalità?

  • Cassazione e dottrina conservatrice: Nessun controllo costituzionalità
  • Dottrina progressista: Norme di esecuzione dei patti sottoponibili a ordinario sindacato di costituzionalità. La posizione della corte costituzionale legge dotata da forza passiva particolare coperta costituzionalmente. Però nel momento in cui si sottopone a sindacato di costituzionalità la legge 810/1929 riemerge il sistema di competenza delle competenze → forza di resistenza attiva relativa. Interpretazione mediana. Questa idoneità ad essere oggetti di costituzionalità è solo per norme che regolano patti 810/29 non quelle di esecuzione. Il principio ‘’Pattizio’’ Legge 810 n. 1929 legge ordinaria di resistenza passiva atipica e di forza di resistenza attiva relativa, abrogabile dallo stato solo con procedimento revisione costituzionale, sottoponibile a giudizio legittimità costituzionale solo sulla base del parametro offerto dai principi supremi dell’ordinamento costituzionale e non sulla base della costituzione formale, legge non sottoponibile a referendum (inciderebbe sull’art. 7 cost e inciderebbe sui rapporti internazionali). Nuovo concordato
  • Concordato 18 febbraio 1984 abroga concordato del 1929 ma non il trattato attuando per la prima volta alla procedura prevista da art. 7 e 2 cost.
  • Intentio legislator: concordato nuovo si.
  • Dottrina (parte): fuori da copertura di art. 7 perché nuovo concordato e non semplice modifica. =accettabile forza di resistenza passiva atipica = non accettabile forza di resistenza attiva atipica Corte cost. Continua a utilizzare come parametro di costituzionalità di nuove norme i principi supremi, estendendo in moddo implicito alle nuove norme la speciale forza attiva già goduta dalla l.810/

L’art. 8 ‘’Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino l’ordinamento giuridico italiano.’’ Ex art. 14. Il primo paragrafo riguarda tutte le confessioni religiose, mentre il secondo e terzo riguardano solo le confessioni diverse da quella cattolica. Norma particolare perché fissa il principio di ugualità delle confessioni religiose davanti alla legge. 21 novembre 1946- 12 aprile 1947 (approvazione), tempistica importante, solo dopo chiarito il ruolo della chiesa cattolica e la posizione giuridica dei patti lateranensi si è affrontato il tema dei non cattolici. La proposta Cevolotto che fa una proposta interessante che conteneva numerosi elementi di novità. 1° elemento era proprio all’inizio ‘con la frase ‘’tutte le confessioni religiose’’, obbiettivo di superare regime di specialità che stato liberale e stato fascista avevano riservato alla religione cattolica. 2° elemento: La norma comprende e assicura le garanzie (libertà di organizzarsi, propaganda della fede, apertura dei luoghi di culto…, norma che teneva unitariamente insieme sia l’aspetto relativo alla dimensione istituzionale sia la dimensione personale. 3° elemento: Superare la legge penale rocco. 4° elemento: considerazione dei patti concordati e delle particolari leggi. Emerge un qualcosa che è più legato a una dimensione contrattualistica che riguardava ogni associazione ed ente morale. Contro-proposta Dossetti Dossetti opera una divisione di quella che era l’impostazione di Cevolotto, propone sempre un articolo rivolto ad ogni uomo, ma non c’è nessun riferimento alla dimensione istituzionale, sposta l’attenzione sulla dimensione personale e sui limiti riprende la legge sui culti ammessi. La discussione in sottocommissione è veloce perché c’è dimensione personale, Cevolotto escluso (per aver inserito materia penale) e Dossetti approvato ma la sottocommissione sceglie di tutelare individui e non confessioni. Norma di Dossetti sarà il cuore dell’art. 19 cioè il cuore del diritto di lebrtà religiosa, in questo momento non c’è l’art.

  1. Una volta approvata la proposta Dossetti c’è l’art. 19 ma non l’8. La tutela dei non cattolici  Inizia la tutela, la chiesa però vuole una tutela tutta sua.  Proposta di Cevolotto viene accantonata perché prima bisogna salvare i patti lateranensi, viene salvato solo il diritto individuale.  L’idea della DC era di lasciare la tutela istituzionale di altri culti al legislatore, volevano solo la religione cattolica in costituzione.  Cambia la prospettiva che nel marzo ’47 si approva l’art 5 (futuro art. 7) quindi la chiesa è al sicuro. Emendamento Terracini ad art. 5 (PCI) ‘’Le altre Chiese sono regolare dalle proprie norme che lo Stato riconosce in quanto non contengano disposizioni contrarie alla legge. I rapporti fra lo stato e le altre chiese sono regolari per via legislativa, d’intesa con le loro rappresentanze legittime.’’ Emendamento in un certo senso consente la dimensione istituzionale di emergere anche per i non cattolici, linguaggio non preciso (non si capisce bene cosa voglia dire) La Tutela dei non cattolici Moro e Tupini (DC) d’accordo, aprono la via agli spazi anche per i non cattolici; Dossetti sottolinea che non tutte le chiese diverse da quella cattolica possono essere riconosciute come ordinamenti giuridici perché ci sono gruppi religiosi che non hanno una struttura piramidale, visto che la chiesa è gerarchica con cui è facile istaurare relazioni contrattuali anche per i non cattolici si immagina una situazione simile (nessuna religione però è così piramidale come la chiesa cattolica); Lucifero (partito liberale) insiste con la visione classica del liberalismo, non cattolici vanno messi nell’art. 14 sulla libertà religiosa; In realtà durante la discussione viene formulato ancora l’art. che viene accettato da tutti ‘’Le altre confessioni hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti…’’, va bene a tutti (anche a DC) che pensa così di avere via libera all’art.

Lucifero ottiene spostamento ad art. 14 su libertà religiosa. Dibattito su come iniziare art. 14, c’è chi sostiene di iniziare con ‘’tutte le confessioni’’ ma non va bene (questione chiesa), si trova scappatoia scrivendo ‘’Tutte le confessioni religiose sono eguali davanti alla chiesa’’ ritenuta non contraria ad art. 5 perché là la chiesa è intesa come ordinamento giuridico internazionale non come confessione.

Art. 20 1.non discriminazione dell’associazionismo per finalità religiose e riconoscimento del pluralismo delle fome organizzative. Fonti di produzione: legge unilaterale speciale, responsabilità dello stato nel regolare in modo indifferenziato e in via generale per tutti i gruppi e soggetti, quelle materie che non necessitano… Il diritto di libertà religiosa: i titolari ‘’Tutti’’ -Stranieri e apolidi: non si applica reciprocità. -Individui e gruppi: diritto individuale e collettivo originario (primato personalistico guida bilanciamento tra le due titolarità originarie). -possibili tensioni gruppo-individuo: ordinamento statuale non presta tutela all’individuo che rivendichi la qualifica di appartenenza di forte a contrarietà delle autorità religiosa. Un sistema delle fonti rinnovato Superamento indifferentismo astensionista e formale libertà e interesse legittimo (discrezionalità altissima) fascista. Stato deve produrre 3 tipi di leggi per libertà religiosa: -diritto speciale generale o d.s. comune: legge unilaterale. -Diritto specialissimo: accordi tra stato e confessioni religiose: bilateralità (per questione specifiche). -Diritto comune: diritto che incide nel fenomeno religioso (es. codice civile, divorzio): legge unilaterale.

Lo svolgimento degli art. 19 e 20 Cost. Il ruolo della Corte costituzionale Straordinario ruolo in materia della Corte costituzionale anche per inerzia/timidezza del legislatore. =Vs. formalismo ordine giudiziario e in specie di Cassazione che inquadravano libertà religiosa nell’ottico dei ‘’rapporti tra stato e le confessioni religiose’’ -> primato dell’art. 7. Efficacia immediata e precettiva dell’art. 19 (corte cost, sent. N. 45 del 1957) =abrogazione art. 1 legge sui culti ammessi sui limiti riferiti ai principi e all’ordine pubblico: contrasto diretto con l’art.

Gli anni 50-60 (I) Caratteristiche del primo decennio: -Ruolo centrale della Corte costituzionale; -Applicazione di diritti costituzionali ‘’comuni e generali’’ già di per sé costituisce un allargamento di tutela per la libertà religiosa: =1/1956: illeg. Art. 112 TUPS autorizzazione polizia per affissione di manifesti e stampati. =27/1956: illeg. Art. 18 su riunioni private e aperte al pubblico. -Su diritto di libertà religiosa: garantismo parziale; =supera formalismo di rapporti interordinamentali per cominciare a valorizzazione dimensione personale di libertà religiosa come diritto di libertà individuale ma in forma molto precisa: Distingue «libertà d’esercizio dei culti acattolici come pura manifestazione di fede religiosa, e le organizzazioni delle varie confessioni religiose nei loro rapporti con lo Stato» (n. 59 del 1958) = garanzie per esercizio di libertà di culto Ma: -non toccata posizione istituzionale della Chiesa cattolica -non toccata posizione sociale della Chiesa cattolica -Non ampliata sfera di libertà di coscienza individuale -n. 59/1958: il. Cost. art. 1 e 2 RD 289/1930 autorizzazione governativa per apertura templi ed oratori anche ai fini di esercizio del culto e presenza di ministro del culto approvato per riunioni. -n. 45/1957: ill. art. 25 TUPS nella parte che implica obbligo di preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico /art. 17 Cost. =norma generale ‘’salva’’ esercizio libertà religiosa) Tuttavia: =n. 52/1962: rifiuto di esaminare costituzionalità d norme di legge di esecuzione dei Patti lateranensi: caso del sindaco ‘’ineleggibile’’ in quanto ‘’sacerdote apostata’’= questione ex. Art. 5, 3 del concordato 1929= inammissibile perché sollevata da consiglio comunale non in sede giurisdizionale; =intoccabilità codice rocco: tutela avvantaggiata di religione cattolica perché la religione è vista come bene, la CC ha fatto cadere questo principio, protezione maggiore per la religione cattolica. (n. 125/1957 quasi totalità popolo cattolico, n. 79/1958 se offendi cattolico si offendono in tanti, mentre se offendi un evangelico se ne offende uno su 100, n. 39/1965 protezione del sentimento religioso della maggior parte dei cittadini); =nessun ripensamento per formula del giuramento perché l’ateo non può invocare libertà religiosa perché ateismo comincia dove finisce la vita religiosa (n. 50/1960) (tutela libertà religiosa positiva), per rafforzare giuramento che parla di dio generico quindi tutti i credenti possono giurare (n. 85/1963); -diversità trattamento giustificata in base al principio secondo cui legislatore può dettare norme diverse per regolare situazioni diverse (bene giuridico non legato alla persona ma legato alla religione); =circolare Buffarini guidi contro i pentecostali confermata nel 1953 e revocata solo nel 1955. =senza esito tentativi di intesa proposti da consiglio federale delle chiese evangeliche:

  • 1956 primo tentativo (la Malfa e protestanti) di abrogazione legge culti ammessi e legislazione con procedura per intese. -1957 convegno degli amici del mondo e chiedono l’abrogazione concordato: -1965: divieto di rappresentazione ‘’il vicario’’ di ‘’carattere sacro di città eterna (accusa il papa di aver chiuso un occhio durante il massacro degli ebrei) (art. 1 Concordato): mozione Lelio Basso per modifica. La svolta legislativa degli anni 70 Legg generali comuni incidono su diritto di libertà religiosa -L. 898/1970: Legge sul divorzio (estesa anche agli effetti civili dei matrimoni concordatari, tensione con la chiesa sia perché divorzio è contrario ai principi ecclesiastici e perché incide sui matrimoni ecclesiastici). -L. 772/1972: obiezione di coscienza (centralità coscienza). -1975: Riforma del diritto di famiglia. -L. 194/1978: interruzione di gravidanza. Norme speciali in leggi generali e comuni -L. 300/1970: statuto dei lavoratori=tutela del diritto di libertà religiosa nei luoghi di lavoro (art. 8 e 28). -L. 103/1975: riforma RAI-Tv diritto di accesso ai gruppi e confessioni religiose (art. 6). -L. 354/1975: riforma ordinamento penitenziario (libertà religiosa detenuti art. 26).

-n. 422/1993; n. 43 e n. 382/1997, n. 11/1998: ancora su odc al servizio militare = totale equiparazione obiettori anche in relazione a diversi profili penalistici -n. 467/1992: no ad incontrollabile auto qualificazione (cfr. sub confessione religiosa) -n. 195/1993 = intesa non può diventare presupposto di «discriminazione nell’applicazione di una disciplina posta da una legge comune, volta ad agevolare l’esercizio di un diritto di libertà dei cittadini» (cfr. sub art. 8, 1 Cost.) -n. 421/1993: legittimità di riserva esclusiva di giurisdizione ecclesiastica su cause di nullità (rinvio – usa la laicità per avvalorare tendenza conservatrice) -n. 149/1995 e 334/1996: ancora su giuramento nel processo civile, dei testimoni e decisorio: laicità come distinzione degli ordini -n. 440/1995, n. 329/1997 = prime dichiarazioni di illeg. cost. codice Rocco: su bestemmia e vilipendio di cose = additiva-manipolativa (724cp) e tutela parificata alla pena diminuita (404, 1 cp)

  • 203/1989: su art. 9 l. 121/1985 (insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica): riconoscimento principio supremo di laicità (rinvio) = non indifferenza e pluralismo confessionale e culturale
  • n. 13/1991: ancora su libertà di coscienza e libertà di scelta di IRC -n. 422/1993; n. 43 e n. 382/1997, n. 11/1998: ancora su odc al servizio militare = totale equiparazione obiettori anche in relazione a diversi profili penalistici -n. 467/1992: no ad incontrollabile auto qualificazione (cfr. sub confessione religiosa) -n. 195/1993 = intesa non può diventare presupposto di «discriminazione nell’applicazione di una disciplina posta da una legge comune, volta ad agevolare l’esercizio di un diritto di libertà dei cittadini» (cfr. sub art. 8, 1 Cost.) -n. 421/1993: legittimità di riserva esclusiva di giurisdizione ecclesiastica su cause di nullità (rinvio – usa la laicità per avvalorare tendenza conservatrice) -n. 149/1995 e 334/1996: ancora su giuramento nel processo civile, dei testimoni e decisorio: laicità come distinzione degli ordini -n. 440/1995, n. 329/1997 = prime dichiarazioni di illeg. cost. codice Rocco: su bestemmia e vilipendio di cose = additiva-manipolativa (724cp) e tutela parificata alla pena diminuita (404, 1 cp) Anni 90-2000: Progressiva perdita di slancio …. n. 508/2000: illeg. 402 cp (vilipendio della religione) n. 327/2002 e n. 165/2005: su turbamento funzioni religione e vilipendio di persone = parificazione su pena diminuita -Legislazione bilaterale (concordato e nuove intese) -Effetti di laicità: = «Costituzionalizzazione» di diritto comune generale (Codice penale e codice procedura civile, odc) = in relazione a diritto speciale comune: luoghi di culto (no discriminazioni in relazione a norme comuni su facoltà essenziali), ma nessuna estensione di contenuti di intese: discrezionalità del legislatore Silenzio su legislazione speciale generale: la legge sui culti ammessi giace intoccata (nessun nuovo intervento della Corte se non in relazione a RD 1731) = la pa è arbitra dei riconoscimenti dei non cattolici e il Governo è arbitro delle loro intese verso cui tutti corrono Disegni di legge recanti Proposte in materia di libertà religiosa: 1990 (Andreotti) – 1997 (Prodi) – 2002 (Berlusconi) – 2006/2007 (Prodi II): continuità e insuccesso Libertà religiosa e gli anni della questione musulmana -Presenza numericamente significativa di una religione non cristiana: da 1.700.000 a 2.500. -Diversità di appartenenze e di organizzazione ma non confessione gerarchica: estrema pluralità, modello associativo più che confessionale -Gruppi musulmani cercano da tempo via di riconoscimento come enti di culto ex l. 1159/1929: = Enti di culto: trattamento tributario parificato a enti di beneficienza e di istruzione; = Forma di riconoscimento pubblico funzionale, a livello locale, a più effettiva titolarità delle facoltà derivanti dal diritto di libertà religiosa: es. luoghi di culto e assistenza religiosa (= l’ente di culto è immediatamente riconoscibile come «religioso»); = Solo gli enti riconosciuti come «cultuali», PER PRASSI, sono ammessi a chiedere l’apertura di una trattativa per la stipulazione di un’intesa. -Ad oggi Centro islamico culturale d’Italia (= Moschea di Roma, controllata dal Marocco) è unico organismo islamico italiano riconosciuto come ente di culto ex l. 1159/1929 nel 1974 -Tutti gli altri gruppi musulmani sul territorio sono organizzati come associazioni o confederazioni di associazioni di diritto comune: indisponibilità del Governo a riconoscerli come enti di culto ex l. 1159/1929: uso abnorme di discrezionalità: discrezionalità politica connessa ad avvio trattative con intesa (cfr. Cc. 52/2016) estesa a riconoscimento come ente di culto che dovrebbe invece esprimere una discrezionalità di tipo più tecnico = riconoscimento come ente di culto visto in prospettiva di intesa e dunque bloccato – mero interesse legittimo

= post-2001: islamofobia come investimento politico: tensioni Governo centrale e Regioni (specie Lombardia: 346/2002, 63/2016, 254/2019 e Veneto 67/2017) = questione del crocifisso: Corte cost. NON si pronuncia (ord. 389/2004) lascia a CEDU e a margine di apprezzamento: religione come identità = 2016: Corte cost. sentenza n. 52: intesa come «atto politico»: insindacabile discrezionalità POLITICA del Governo -Associazioni di diritto comune musulmane bloccate nell’accesso al riconoscimento della loro natura cultuale come «enti di culto» ex l. 1159 tentano strada di associazioni riconosciute di diritto comune (= attribuzione di personalità giuridica) MA Cons. Stato la blocca -Con riguardo alla materia del riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni va considerato vigente il principio secondo il quale l'applicabilità della disciplina speciale sui c.d. culti ammessi , ossia la legge 1159/1929, avviene tutte le volte che si riscontri la presenza di un fine di culto nell'organizzazione dell’associazione considerata, qualunque importanza possa questo assumere nella sua esistenza giuridica (cfr., in tal senso, Cons. St., Sez IV, 25.5.1979, n. 369). Sulle base delle richiamate pronunce del Consiglio di Stato, emergono dunque, da una parte, il principio che le norme di cui alla legge n. 1159/1929 sono di ordine pubblico e, quindi, non derogabili e, dall’altra, che le dette norme vanno applicate ogni volta che si verifichi, nell’organizzazione della associazione richiedente, la presenza anche di una finalità religiosa e/o di manifestazioni culturali, indipendentemente dal rilievo complessivo che queste possano assumere nel complesso dell’attività svolta dall’ente. (Cons. Stato 17 aprile 2009, n. 2331)

  • Visti svantaggi di associazioni non riconosciute (responsabilità patrimoniale di amministratori); -vista impossibilità di accedere a diritto speciale per indisponibilità e sospettosità governativa = -vista impossibilità di utilizzare diritto comune per accedere a personalità giuridica; associazioni religiose musulmane e di molti nuovi gruppi religiosi sono spesso costituite come «associazioni di promozione sociale», «onlus» … = mimetismo forzato del loro carattere religioso Problemi -Onlus, aps …: perseguono esclusivamente finalità di solidarietà sociale e solo le attività tassativamente indicate dalla legge: tra queste attività non c’è il perseguimento di finalità religiose o di culto: «Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5*, (art. 4, 3 TU Enti del terzo settore, dlgs. 117/2017)
  • Attività non religiose di interesse generale -La normativa sulle aps e onlus richiede normalmente come presupposto per poter ottenere sovvenzioni e agevolazioni da parte dello Stato il rispetto dei principi di democraticità e di non discriminazione come presupposti del regime di privilegio fiscale; = Enti locali si trovano ad avere come interlocutori gruppi religiosi organizzati in forme non appropriate; = L’impossibilità (per esercizio abusivo di discrezionalità politica) ad accedere a diritto speciale oltre a violare gli articoli 2, 3, 8,1 19 e 20 Cost. dà vita a situazioni poco trasparenti. L’esito finale: una tutela associativa incompiuta = assenza di una legislazione generale adeguata a dimensione associativa di fenomeno religioso: violazione 2, 3, 19 e 20 Cost = sbilanciamento su dimensione istituzionale (7-8) dove discrezionalità è politica (con conferma di Corte cost.) = conferma di delicatezza politica di libertà religiosa, non effettivamente compresa come diritto costituzionale fondamentale = questione islamica trattata in comitati ministeriali in un’ottica diplomatica/ordine pubblico, sganciata da quadro generale di DIRITTO COSTITUZIONALE di libertà religiosa = persistenza di discriminazioni irragionevoli tra confessioni con e senza intesa e dunque anche tra loro fedeli **_L’OPZIONE DEL DIRITTO SPECIALE l. 1159/1929: una postilla
  1. Il riconoscimento come enti di culto_** «Gli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri. Norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale» (art. 2) = da interpretare secundum Constitutionem!!!! (segue): art. 10 R.D. 289/ «L'erezione in ente morale degli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato può essere chiesta da qualsiasi interessato con domanda diretta al Ministro dell'Interno. La domanda è presentata all'ufficio di culto presso la prefettura e deve essere corredata del testo dello statuto dell'ente da cui risultino lo scopo, gli organi dell'amministrazione, le norme di funzionamento di esso, i mezzi finanziari