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Lezioni di diritto Ecclesiastico della prof. Mancuso
Tipologia: Sbobinature
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Entriamo adesso nel vivo della materia degli enti della Chiesa cattolica andandone ad analizzare dettagliatamente tutta la variegata gamma. Quando parliamo delle tipologie di enti, la prima distinzione è tra enti di tipo associativo ed enti di tipo fondazionale. Gli enti di tipo associativo sono le c.d. associazioni, di vario genere, in cui l'elemento rilevante è quello dell'associazione di persone volta a promuovere o raggiungere un determinato fine. In quelli di tipo fondazionale, invece, rileva la massa patrimoniale destinata allo scopo dell'ente. Gli enti di tipo fondazionale hanno in comune il fatto di avere una massa patrimoniale dedicata ad uno scopo di culto che solitamente non è generico, ma mira alla manutenzione di una chiesa. Nella fondazione di culto, il patrimonio è dedicato a vari scopi di culto (es. cura di una chiesa: pulizie, luci, fiori ecc.). L'ultima legge della legislazione eversiva tuttavia aveva soppresso sia le fondazioni di culto sia le fondazione fiduciarie di culto. Tuttavia, mentre fu data alla chiesa la possibilità, col Concordato del 1929, di riconoscere nuovamente le prime, non vennero mai più riconosciute nel nostro ordinamento le seconde (tra l'altro non previste dal codice civile). La differenza tra fondazione di culto e fondazione fiduciaria: la fondazione di culto è un ente, una massa patrimoniale dedicata allo scopo di culto, amministrata da un consiglio d'amministrazione a seconda dell'importanza della fondazione stessa oppure da un gruppo ristretto di privati; la fondazione fiduciaria , invece, nasce in seguito ad un testamento con il quale il testatore concede questa massa patrimoniale ad una persona (fiduciario) per uno scopo impresso dalla volontà del testatore stesso (fiducia ad un amico). Si tratta di un istituto molto antico che affonda le sue radici nel diritto romano ed esiste nei sistemi di common law dove prende il nome di "portable trust". Nel nostro ordinamento invece troviamo, al posto del trust, la fondazione fiduciaria che crea un vincolo reale di destinazione alla massa patrimoniale, tale che essa si distingue dal resto del patrimonio del fiduciario e non può nemmeno essere aggredito dai suoi creditori personali. Esistono poi nel nostro ordinamento le disposizioni a favore dell'anima (art. 629 cod. civ.) attraverso le quali il testatore può lasciare una somma incaricando l'erede o il legatario di destinarne una parte ad es. per fare celebrare messe per la sua anima, per mettere i fiori sulla sua tomba, per particolari finalità di culto. Queste
disposizioni, una volta considerate soltanto delle obbligazioni naturali, in base all'attuale codice civile vengono viste come un vero e proprio onere per l'erede o per il legatario i quali devono eseguire la disposizione. Il suo mancato eseguimento comporterebbe la risoluzione della disposizione stessa (partecipazione all'eredità o al legato). La differenza con la fondazione fiduciaria consiste nel fatto che, nelle disposizioni a favore dell'anima, il patrimonio destinato si confonde con quello dell'erede o del legatario e quindi potrebbe essere aggredito anche dai creditori personali di questi ultimi. La confusione del patrimonio destinato con quello del fiduciario, non si verifica invece nel trust perché la massa patrimoniale individuale si stacca e si crea un vincolo di reale destinazione allo scopo di culto voluto dal testatore. In Italia il trust non è previsto ma è riconosciuto in base alla convenzione dell'Aja del 1984. Quindi nel momento in cui le fondazioni di culto chiedono il riconoscimento della personalità giuridica, oltre ai quattro requisiti generali, se ne aggiunge un altro (che troviamo per tutte le fondazioni): la sufficienza del patrimonio per lo scopo. Si tratta di un requisito discrezionale perché è l'autorità governativa che può o meno sindacare se il patrimonio della fondazione sia sufficiente per il fine perseguito da questa. Alla categoria della fondazioni di culto appartengono anche quegli enti che si occupano della manutenzione dell'officiatura di una chiesa. Quello più comune è l'ente chiesa : soprattutto nel regime precedente, quando le diocesi e le parrocchie non avevano la personalità giuridica, questa era attribuita al beneficio ecclesiastico il quale provvedeva soltanto al sostentamento dei sacerdoti annessi a quel determinato ufficio, alla chiesa si affiancava il cd. ente chiesa. Si tratta di una persona giuridica che si occupava della manutenzione dell'officiatura degli edifici di culto. Questa persona giuridica amministrava un patrimonio affinché la chiesa potesse essere adibita alla sua funzione di culto. Questi enti chiesa, nella chiese che avevano cura d'anime, non furono soppressi dalla legislazione eversiva ma rimasero ugualmente soggetti alla vessazione straordinaria e alla conversione di parte di loro del loro reddito, ritenuto appunto eccedente rispetto allo scopo dell'ente stesso. Ma nel Concordato del '29 venne regolato il riconoscimento degli enti chiesa e vennero fissati ulteriori requisiti affinché l'ente chiesa potesse ottenerlo. Per il riconoscimento:
Dice Finocchiaro che il fatto che la proprietà dell'edificio di culto non sia requisito necessario per il riconoscimento della personalità giuridica dell'ente chiesa, lo vediamo anche dall'evoluzione della normativa riguardante proprio l'ente chiesa dopo l'accordo del 1984. Infatti dopo tale accordo fu aggiunto un ulteriore requisito per il riconoscimento della personalità giuridica: l'edificio di culto non doveva appartenere ad altro ente avente personalità giuridica. Tale previsione normativa fu fatta per evitare che vi fossero più enti che insistessero sullo stesso edificio di culto poiché questo poteva causare delle ingerenze di un ente nei compiti dell'altro. Per cui oggi per es. non può essere riconosciuta la personalità giuridica ad un ente chiesa, se l'edifico di culto appartiene già alla parrocchia o alla diocesi. Dopo il 1984, la gestione degli edifici di culto passati al patrimonio dello Stato a causa della legislazione eversiva, è affidata al FEC ( Fondo edifici di culto ). Tutte le volte che viene richiesto il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente chiesa su un edificio che appartiene al FEC, si verifica lo spossessamento della proprietà dell'edificio stesso da parte del FEC che lo consegna all'autorità ecclesiastica e così lo dismette ( R.D n. 2262 del 2 dicembre 1929 ). Andiamo adesso ad analizzare un altro ente di tipo fondazionale: la fabbriceria. Essa è intesa in due modi :
popolazione non solo dal punto di vista religioso. Era infatti adibita anche a casa comunale (che allora non esisteva ancora). Le decisioni più importanti o le riunioni della comunità avvenivano, quando c'era bel tempo, nel sagrato della cattedrale e, quando c'era cattivo tempo, dentro la cattedrale. Non era quindi soltanto un edificio di culto, ma anche il luogo in cui una comunità prendeva le decisioni più importanti. Costituiva inoltre l'edificio che dava lustro al luogo in cui era costruita per via della sua imponente bellezza. Più bella era la cattedrale, più aumentava il prestigio di cui godeva il comune che l'aveva costruita. Dal momento che le cattedrali furono costruite attraverso lo sforzo della popolazione che dava il suo contributo (economico o lavorativo), affinché si potesse essere certi che fossero sempre ben mantenute, venne costituito da allora un patrimonio destinato alla manutenzione dell'edificio stesso. E fu proprio da questo che nascono le prime fabbricerie che presero nomi diversi nei vari stati in cui era suddivisa l'Italia. In alcuni stati addirittura erano dotate di personalità giuridica autonoma; invece quelle non dotate di personalità giuridica autonoma, si appoggiavano alla personalità giuridica della chiesa cattedrale o della chiesa a cui la fabbriceria era annessa. Le fabbricerie infatti erano annesse non solo alle chiese cattedrali ma anche ad altre chiese che avevano ad es. un rilevante interesse storico-artistico. Quando parliamo di fabbriceria intendiamo un'amministrazione laica che si occupa della manutenzione dell'officiatura di un edificio di culto. La chiesa prese atto dell'esistenza delle fabbricerie nel Concilio di Trento, il quale segnò un momento abbastanza critico per la vita della Chiesa stessa, e dunque cercò sin da subito di tirare le redini e di affermare nuovamente il suo potere regolamentando una serie di istituti. La chiesa si occupa quindi anche delle fabbricerie ma non può determinarne i compiti delle stesse perché, come abbiamo detto, si trattava di amministrazioni laiche. Vieta però alle stesse di ingerire negli affari di culto della Chiesa. Per questo spesso l'autorità ecclesiastica accanto alla fabbriceria pose altri enti che avevano il compito di occuparsi delle attività di culto di cui la fabbriceria non poteva occuparsi poiché si trattava di amministrazione laica. A seconda dell'importanza della chiesa, cioè a seconda del fatto che si tratti di chiesa cattedrale o meno, si avrà una diversa composizione del consilium fabricae. Dunque il consiglio della fabbriceria, per quanto riguarda le chiese cattedrali o le chiese aventi un rilevante interesse storico-artistico, è composto da 7 membri (di cui 5 nominati dal ministro dell'interno e 2 dal Vescovo del territorio della diocesi in cui vi è la chiesa
in funzione di essere reinvestito nella manutenzione e nell'officiatura dell'edificio stesso. Oggi, tra l'altro, non vengono istituite nuove fabbricerie ma si tratta solamente di residui storici. Uno dei motivi della loro mancata istituzione è da ricercarsi nel fatto che la chiesa vive male la presenza di questi enti, perché rappresentano un'ingerenza laica nell'amministrazione di un patrimonio ecclesiastico. Quindi dal momento in cui è stata data alla Chiesa la possibilità di riconoscere la personalità giuridica ad altri enti che possono insistere sulla chiesa (come ad es. l'ente chiesa), essa non gradisce la fabbriceria. Si tratta dunque di un ente ormai in via di estinzione. Come si estingue una fabbriceria?
massa di fedeli che gravitano tutto l'anno attorno ad esso. La Chiesa, soprattutto quando nacquero i primi Santuari, ne ha spesso preso le distanze, specialmente nei confronti di quelli che sorgevano nei luoghi in cui si erano verificati dei miracoli. La Chiesa infatti, prima di pronunciarsi sull'effettiva esistenza di un miracolo, è abbastanza scettica e restia -> vengono fatte delle indagini, di solito abbastanza lunghe e laboriose, dalla Congregazione dei Santi. Il Santuario, invece, viene edificato grazie all'aiuto dei fedeli, spesso prima che venga accertato il miracolo dalla Chiesa, in cui vi è un amministrazione laica. In seguito, nel momento in cui viene riconosciuto dalla Chiesa, l'attività del Santuario stesso viene controllata dal vescovo diocesano. Nel periodo della legislazione eversiva, i Santuari vennero sottratti all'autorità ecclesiastica e divennero interamente regolati dalla relativa disciplina statuale. Con il concordato del 1929 fu disposta la restituzione all'autorità ecclesiastica di tre importantissimi Santuari: S. Francesco d'Assisi, S. Antonio da Padova e la Basilica della Madonna di Loreto. Di regola, la gestione del Santuario è affidata dalla Chiesa al Vescovo diocesano o ad un suo delegato. Ma per questi tre, per via della loro importanza, è stata disposta la gestione da parte della Santa Sede -> è il Papa che nomina un delegato pontificio addetto alla gestione del Santuario. Parlando del problema del riconoscimento della personalità giuridica al Santuario, dobbiamo dire che esso viene considerato come facente parte della costruzione gerarchica della Chiesa -> per il riconoscimento della personalità giuridica come ente ecclesiastico, deve essere eretto all'interno dell'ordinamento canonico (la Chiesa deve dare il proprio assenso). E' proprio la Chiesa a rimanere competente su tutto ciò che riguarda il valore spirituale del Santuario e le funzioni religiose che si svolgono al suo interno. Tutta l'attività laica che si viene a formare attorno al Santuario (statuine, immaginette, reliquie, negozi, alberghi ecc.) normalmente viene controllata dall'ente di competenza: l'ente dell'autorità civile. Dunque si parla di un'amministrazione sia laica sia ecclesiastica del Santuario perché spesso le "due facce" interagiscono tra di loro. La Chiesa ,da un lato, vorrebbe evitare che si faccia un uso eccessivo di gadget che potrebbe sminuire il valore spirituale del Santuario, dall'altro, però, ne autorizza lo svolgimento rappresenta una fonte di guadagno. Vi è inoltre un filone del diritto ecclesiastico che si occupa del turismo religioso in occasione dei pellegrinaggi che sono ormai diventati una fonte di interessi economici per la Chiesa (ad es. le parrocchie organizzano i pullman per la visita al Santuario, si occupano della prenotazione alberghi ecc.).
diocesi, organo territoriale che racchiudeva un importante porzione di territorio, vi poteva essere al suo interno una prelatura territoriale. In questo caso il prelato aveva una sua autorità che non era inferiore al Vescovo. Molto spesso, le prelature erano state costituite anche per dare spazio ed importanza ai figli dei nobili i cui padri volevano che intraprendessero la carriera ecclesiastica. Il padre a tal fine lasciava al figlio un fondo su cui successivamente veniva costituita la prelatura. Nel Concilio Vaticano II, la Chiesa ha cercato di presentarsi con una veste più moderna, più aperta alle esigenze dei laici. Era stata avanzata l'idea di creare un nuovo soggetto (la prelatura personale) perché si riteneva che questo potesse rispondere a una migliore distribuzione dei sacerdoti nei territori di missione. Si chiama prelatura personale perché coloro che ne fanno parte (tanto ecclesiastici quanto laici) rispondono delle loro azioni di fronte al prelato, il loro diretto superiore. L'idea non era quella di creare una situazione di conflitto tra Vescovo e prelato, ma quella di promuovere la distribuzione del clero nei territori di missione cioè quei territori in cui la Chiesa non si era ben radicata. Negli anni successivi alla fine del Concilio Vaticano II le prelature personali non vennero mai create. Ad un certo punto, si pose il problema di riconoscere l'opus dei. Rappresenta l'alter ego dei gesuiti all'interno della Chiesa. Vi sono due importanti fazioni che si contendono il potere: i gesuiti e l'opus dei. Fino a quel momento l'opus dei aveva vissuto come un'associazione locale che aveva la pretesa di espandersi in tutti i territori in cui esisteva la Chiesa universale dalla quale si augurava un riconoscimento pubblico. Ciò fu ottenuto grazie a Papa Giovanni Paolo II che nel 1982 ha creato la prima prelatura personale della Chiesa che fu proprio quella dell'opus dei. Si tratta dell'unica prelatura riconosciuta a tutti gli effetti. Poi, nel 2009, con Papa Ratzinger era iniziata una trattativa con la Chiesa anglicana tradizionale per creare una seconda prelatura personale che riguardasse appunto la chiesa anglicana tradizionale. Cioè nel momento in cui, nella chiesa anglicana del 1990 , è stato ammesso il sacerdozio delle donne. Ciò ha fatto si che si creasse tutta una corrente dissidente all’interno della chiesa, che si è denominata chiesa anglicana tradizionale. E una serie di esponenti del clero di questa chiesa anglicana tradizionale, hanno chiesto di ritornare all’interno della chiesa cattolica. Il problema non riguarda tanto i fedeli, perché i fedeli diciamo possono battezzarsi e rientrare nella chiesa, ma il problema è per i sacerdoti, perché i sacerdoti sono quasi tutti sposati, perché nella chiesa anglicana era ammesso il matrimonio. E quindi per non violare, per non fare un’eccezione alla regola del celibato, si voleva mantenere la struttura di questa
chiesa autonoma, e quindi si è pensato, che il progetto che stava prendendo corpo, era di creare questa seconda prelatura personale, che era appunto questa della chiesa tradizionale anglicana. Il progetto poi non si è completato perché, si era visto favorevolmente da Papa Ratzinger, ma adesso con l’avvento del nuovo pontefice, non si sa più se questo progetto arriverà ad essere portato avanti. Ma tornando alla prelatura personale, diciamo che l’opus dei precostituisce una prelatura personale del tutto sui generis, perché si è stato usato il nome di prelatura personale, ma della prelatura personale ha solo il fatto che vi è un prelato che appunto è il fondatore, e tutti i centri, tutte le case dell’opus dei, rispondevano a lui. Quindi questo vuol dire prelatura personale, quando c’è una persona, che diventa diciamo il capo della prelatura, a cui tutti i membri della prelatura stessa fanno riferimento. E quindi noi possiamo dire che la prelatura, in un certo senso è un organo indipendente rispetto alla struttura della chiesa, anche se comunque avendo avuto dalla chiesa questo riconoscimento pubblico, è chiaro che l’unico superiore che viene riconosciuto dal capo della prelatura, è il pontefice. Quindi diciamo che è solo il pontefice che potrebbe disconoscere la prelatura, ma appunto finché questo non avviene, tutti coloro che sono all’interno della prelatura, rispondono ai loro superiori. Quindi si dice che la prelatura personale essendo inserita nella prima parte del secondo libro del Codice di Diritto Canonico, che è quella che riguarda i fedeli di Cristo, e non nella seconda parte, dove si parla degli enti della Costituzione gerarchica della chiesa, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, viene considerata dunque un ente facente parte della costituzione gerarchica della chiesa. Quindi, nel momento in cui dovessero essere costituite altre prelature, si da per scontato, questo fine costitutivo ed essenziale della religione di culto. Il fine nella prelatura dell’opus dei, che è detto nell’art. dello statuto, invece è quello di santificare il signore, nella realtà temporale, cioè di vivere la propria vita, secondo diciamo lo spirito, secondo le parole, rispettando insegnamenti da Cristo e comunque anche cercando con il proprio comportamento anche di diffondere quella che è la parola di Cristo, attirando fedeli all’interno praticamente dell’opus dei stesso. Per quanto riguarda l’opus dei, io sono molto critica, quindi non voglio dire niente, per me persone in buona fede all’interno dell’opus dei ce ne sono molto poche, e qui in Italia comunque e anche in altri paesi, ha preso la deriva siccome è diventata un’organizzazione di potere, è un’organizzazione che comanda che controlla i vertici del potere, tanto dal punto di vista politico, tanto dal punto di vista di qualsiasi lavoro che abbia una sua qualificazione. Anche all’interno dell’università ci sono moltissimi professori che aderiscono all’opus dei, e ci sono anche li delle cordate favorevoli, per cui
Continuando con gli enti di tipo associativo, c’è tutta una grande categoria che è costituita dalle vere e proprie associazioni. Mentre prima le associazioni a cui davano vita i fedeli non venivano non venivano incoraggiate dalla chiesa, perché la chiesa è sempre stata molto accentratrice, avevano una loro organizzazione gerarchica, e i laici dovevano essere del tutto sottomessi alla chiesa, e quindi non erano nemmeno incentivati all’associazionismo dei fedeli. Invece la funzione del laico è stata molto rivalutata dopo il concilio vaticano II, e quindi si sono molto diffuse queste associazioni di fedeli, che possono essere pubbliche o private. Le associazioni pubbliche dei fedeli nel diritto canonico sono quelle che possono permettersi di parlare a nome della chiesa, hanno avuto dalla chiesa il pieno riconoscimento della personalità giuridica, e sono delle associazioni destinate ad operare su un ampio territorio, quindi spesso travalica i confini dello stato dov’è nata l’associazione stessa. Tant’è che nel diritto canonico, se normalmente l’associazione che opera a livello locale sono quelle private, vengono approvate dal vescovo. Invece l’associazione pubblica, che opera su tutto il territorio dello stato viene approvata dalla conferenza episcopale italiana, quella le cui case vanno oltre il territorio dello stato, dalla Santa Sede. Quindi si dice che queste associazioni pubbliche possono parlare in nome della chiesa, perché quello che dice l’associazione, l’esponente dell’associazione, è come se lo dicesse la chiesa stessa, però proprio per questo vivono maggiormente a contatto con la chiesa e sono anche più controllate dalla chiesa. Tra l’altro queste associazioni pubbliche possono essere, sia associazioni di diritto pontificio, e sono quindi quelle che hanno maggior rilevanza e sono state erette dalla Santa Sede, sia associazioni di diritto diocesano, e in questo caso vengono controllate dal vescovo. Quindi le associazioni, possono essere riconosciute e avere la personalità giuridica nell’ordinamento italiano, e per quelle che sono le associazioni di diritto pontificio, viene chiesta l’autorizzazione della santa sede a che l’associazione richiede il riconoscimento della personalità giuridica civile. Quindi è previsto pure che comunque l’associazione deve avere sede in Italia, che il rappresentante normalmente sia un cittadino italiano, domiciliato in Italia, e per queste associazioni anche il fine ????? di religione di culto è presunto. Invece maggiori difficoltà per le associazioni di diritto diocesano, perché non potevano essere riconosciute col Concordato del ’29, quindi sono state riconosciute con l’art. 34 ed è previsto anche per queste che per avere il riconoscimento della personalità giuridica civile è necessario l’assenso della Santa Sede, ma devono anche presentare una relazione sulle attività. Quindi per essere sicuri che l’associazione consegua il fine principale di religione di culto, trattandosi di associazioni dove
non c’è un limite di patrimonio necessario per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, però l’autorità governativa prima di dare il riconoscimento, vuole rendersi conto del tipo di attività perseguita dall’associazione e dei mezzi di cui dispone l’associazione per realizzare l’attività. Quindi viene richiesto all’associazione di produrre una relazione dettagliata sulla sua attività e sui mezzi di finanziamento dell’attività stessa e che riguardi almeno gli ultimi 5 anni o minore se l’associazione è nata da tempo minore. Adesso andiamo a parlare di un altro tipo di associazioni che però in qualche modo hanno anche diciamo requisiti simili a questi, che sono gli istituti religiosi. Quindi oltre ai laici esiste all’interno della chiesa una categoria che si chiama religiosi, cui abbiamo accennato, e sono coloro che hanno professato i cosiddetti Tria Consilia Evangelica , alcuni entrando a far parte di istituti religiosi, e abbiamo vari tipi di istituti religiosi di cui ora parleremo, ma ci sono anche delle persone che pronunciano questi volti individualmente, per esempio i c.d. eremiti, ma questi sono fuori da quello che è lo schema dell’associazione. Quindi quando noi tra l’altro parliamo di istituti religiosi, dobbiamo fare delle differenze tra istituti che si dicono clericali e istituti laicali, perché lo status religioso, è uno status diciamo accessibile tanto ai chierici che ai laici. Quindi anche i preti possono diventare religiosi, quindi ci sono degli istituti religiosi che si dicono clericali, dove coloro che già hanno ricevuto il sacramento dell’ordine possono decidere invece di entrare a far parte della vita dell’istituto professando i voti. Perché li dobbiamo distinguere? Perché non è ammesso che in un istituto ci siano insieme chierici e laici come religiosi, perché in quel caso diciamo il chierico in qualche modo sarebbe sottomesso al laico, e quindi la chiesa tiene la categoria dei chierici un gradino più alto della categoria dei laici. Quindi il chierico che entra a far parte di un istituto, entra a far parte di un istituto clericale dove sono tutti chierici. Entrando a far parte dell’istituto, sia chierici che laici che entrano a far parte di un istituto, devono vivere secondo le c.d. regole, regole che sono le regole che sono state dettate dal fondatore dell’istituto che non sono sempre le stesse, quindi abbiamo delle regole diverse. In poche parole si entra a far parte di un istituto seguendo le regole dettate dall’istituto stesso. E questi istituti religiosi, vivono sotto il controllo della chiesa, ma hanno un superiore, quindi sono due istituti distinti e separati, il vescovo non ha giurisdizione su ciò che succede all’interno dell’associazione. Ma gli istituti religiosi fanno parte comunque della costituzione gerarchica della chiesa, e quindi questo è importante perché hanno fine costitutivo ed essenziale di religione di culto presunto. La chiesa considera a livello più altro quelli che sono gli istituti veri e propri, cioè quelli dove vengono professati solennemente questi
loro attività dalla quale traspare che perseguono questo fine costitutivo ed essenziale di religione di culto. Di solito non ci sono particolari ostacoli al riconoscimento della personalità giuridica di tutti questi variegati tipi di associazioni proprio perché comunque c’è la richiesta della santa sede, cioè è la santa sede che deve autorizzare il rappresentante dell’associazione stessa a chiedere il riconoscimento della personalità giuridica civile. Le uniche associazioni che non vengono riconosciute come enti ecclesiastici a pieno titolo nell’ordinamento italiano, sono le c.d. associazioni private dei fedeli, che hanno carattere locale e che si sono sviluppate accanto alla diocesi, nel territorio diciamo limitato della diocesi, che non sono state erette a pieno titolo, quindi non hanno una piena personalità giuridica, ma hanno la c.d. probatio da parte del vescovo, e in questo caso queste associazioni sono soggette ad un regime intermedio. Possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica come enti privati, se rispondono alle norme richieste dal codice civile per il riconoscimento della personalità giuridica, ma non hanno quel pieno carattere di ecclesiasticità che consente il riconoscimento a pieno titolo come enti ecclesiastici. E in questo caso l’art. 10 della legge 222 dell’85 , per questo tipo di enti prevede un regime intermedio, cioè che loro avendo chiesto soltanto il riconoscimento della personalità giuridica civile, siano soggetti quindi a tutte le norme del codice civile, ma allo stesso tempo per quanto riguarda la loro attività di culto, sono sottoposte ai controlli dell’autorità ecclesiastica. Hanno diciamo un doppio regime e quindi devono avere tutti i requisiti richiesti dal codice civile, ma non puoi chiedere il riconoscimento come associazione diciamo privata che comunque venga chiesto dalla chiesa, che agisce sotto il controllo e l’approvazione della chiesa quindi senza sottoporsi ai controlli che poi la chiesa riterrà necessario su quelle che sono le attività di culto che questa associazione esercita. Andiamo adesso invece a parlare di quelle che sono le più impegnative degli enti associativi, cioè le confraternite. Le confraternite sono sempre stati degli enti di natura associativa, di antichissima istituzione, quindi erano delle associazioni di laici, i quali a volte potevano partecipare anche qualche membro del clero, che si occupavano di scopi di vario genere, ma che normalmente riguardavano per esempio la manutenzione della chiesa, oppure tenere la particolare devozione all’interno della chiesa verso diciamo alcune statue di santi, si occupavano delle processioni, quindi ancora oggi le confraternite esistono e si occupano delle processioni , e normalmente i membri delle confraternite sono coloro che mantengono sulle proprie spalle il santo che viene potato in processione. Di solito si riunivano in una chiesa, si occupavano della cura di quella chiesa, per esempio la cappella che c’è qua fuori nell’atrio,
gestita dalla confraternita dei falegnami, e sono sempre stati loro che si sono occupati della cappella. Tra l’altro si chiamavano Confraternite perché c’era questo senso di solidarietà tra i membri stessi, per cui i confratelli si prestavano aiuto tra di loro, vi erano alcune confraternite che prestavano aiuto ai confratelli infermi, e altre che si occupavano della sepoltura dei confratelli stessi. Tanti anni fa appresi che la chiesa di San Francesco D’Assisi, ha anche una confraternita che si chiama “del porto del riporto” e io non capivo perché questa confraternita si chiamasse così, poi invece mi è stato spiegato perché c’era una statua della Madonna in chiesa che veniva ogni anno portata in una processione in cattedrale e poi riportata in chiesa, quindi il compito della confraternita era di portare la statua in cattedrale e di assicurarsi ch la statua venisse riportata all’interno della chiesa. Oppure vicino in corso Garibaldi, c’era una confraternita che era quella della compagnia della pace, che si occupava di dirimere le controversie e quindi aveva delle funzioni di tipo arbitrario, che potessero sorgere tra i confratelli, quindi queste confraternite cominciano ad esistere ancora prima dell’anno 1000, e hanno degli scopi in massima parte di culto, ma anche degli scopi esistenzialistici alcune solo nei confronti dei confratelli, altre invece si occupavano dell’assistenza ospedaliera, della cura dei malati, quindi anche oltre quello che era il ristretto numero di coloro che appartenevano alla confraternita. Infatti un altro nome delle confraternite era quello conosciuto come congreghe o misericordie, proprio perché avevano questo fine di misericordia, di aiuto nei confronti degli altri confratelli. Le confraternite inizialmente non vennero toccate dalla legislazione versiva (?) , proprio perché siccome lo stato si era occupato di fare questa distinzione tra enti utili ed enti inutili, avendo le confraternite anche un fine di solidarietà vennero ritenute dallo stato enti utili, e quindi non vennero soppresse. Ma nel periodo immediatamente successivo all’unità d’Italia, ma diciamo precedente alla debellatio dello stato pontificio, viene emanata nel 1862 una legge “Rattazzi” dal nome del guarda sigilli, che impone tutta una serie di controlli dallo stato, le c.d. opere Pie, tra le quali in qualche modo potevano rientrare anche le confraternite. Nel 1867 lo stato liberale annuncia la sua volontà di riprendere il controllo sulla funzione dell’assistenza e della beneficienza che fino a quel momento era stata una funzione privata, demandata soltanto ai privati dicendo comunque che questa funzione sarebbe diventata una funzione pubblica, di fatto questo verrà attuato dopo con la legge Crispi n°6972 del 1890 , che sopprime tutte le vecchie confraternite e le trasforma in IPAB (Istituzioni pubbliche di assistenza) ?????????. Quindi cosa succede? Succede che le confraternite che fino a quel momento avevano vissuto secondo il regime di enti privati e sotto il controllo dell’autorità ecclesiastica,
culto attraverso la produzione di quelli che erano i documenti originali di fondazione delle confraternite stesse, quindi i richiedeva la produzione degli originali statuti, o delle originarie tavole fondazionarie. Questo era difficile da produrre da molte confraternite, perché erano antichissime e nel tempo si erano persi i documenti originali. Quindi quello che sembrava un passaggio che potesse essere effettuato abbastanza facilmente di fatto non lo fu, quindi molte confraternite chiesero di poter ritornare sotto il controllo dell’autorità ecclesiastica, ma poche l’ottennero e per molte altre rimasero queste domande negli uffici della pubblica amministrazione che non sapeva cosa fare, perché mancavano i documenti originali. E nel mentre che si pensava alle soluzioni da adottare per consentire questo passaggio, passarono gli anni e si arrivò a una prima svolta in questo regime delle confraternite data dalla emanazione del dpr 616 del 1967 che cominciò ad attuare il decentramento regionale. Per cui la materia dell’assistenza e della beneficenza venne di fatto trasferita alla competenza delle regioni, e vennero trasferite alle regioni le IPAB. Quindi le IPAB esistenti su base nazionale venivano trasferite alle regioni, e dalle regioni ai comuni, quindi nascevano i c.d. enti locali. Sennonché questi trasferimenti delle IPAB venne ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale con una sentenza del 1981 la 173 , perché la Corte dichiarò illegittimo il trasferimento di quelle IPAB che avevano richiesto di ritornare al regime ordinario delle confraternite che ancora non avevano ottenuto risposta dall’autorità governativa. Questo bloccò di fatto il trasferimento della maggior parte delle IPAB e data comunque l’inerzia da parte del legislatore, tanto da parte del governo, di pensare diciamo a trovare una soluzione, la soluzione fu trovata in seguito ad un’ulteriore sentenza della corte costituzionale. La Corte Costituzionale quindi con la sentenza 396 del 1988 dichiara illegittimo l’art.1 della legge Crispi del 1890 in cui praticamente le confraternite erano sforzosamente diventate enti pubblici,dicendo che lo dichiara illegittimo per contrasto con l’art.38 comma 3 della costituzione che dice che l’assistenza privata è libera. Quindi sa quel momento in poi le confraternite non erano più obbligate a restare enti pubblici, ma potevano avere riconosciuta la loro natura privata..come? a questo punto interviene la presidenza del consiglio dei ministri. Quindi in un decreto della presidenza del consiglio dei ministri del 26 febbraio del 1990 , vengono stabiliti dei criteri, delle procedure da seguire affinché queste confraternite, queste IPAB potessero ritornare al regime privatistico delle confraternite. E quindi si è detto che innanzi tutto dovevano possedere, per fare questa domanda e ritornare al regime privatistico, almeno uno dei tre requisiti indicati nel decreto. Quindi da un lato ci doveva essere la natura associativa dell’ente, dall’altro che l’ente non godesse di finanziamenti
pubblici. Bastava che vi fosse alternativamente presente uno di questi 3 requisiti per potere chiedere l’accertamento della natura privata dell’IPAB. Questo procedimento però a chi andava chiesto? Il decreto della presidenza dei ministri prevedeva due tipi di procedimenti. Uno diciamo in via amministrativa, cioè diceva che le regioni dovevano provvedere a nominare delle apposite commissioni alle quali le IPAB potessero inoltrare le domande e verificando se c’era presente uno dei tre requisiti previsti dal decreto dalla presidenza del consiglio, e in questo caso potevano autorizzare il trasferimento. L’altro in via giurisdizionale, cioè si poteva anche ricorrere al giudice ordinario affinché accertasse la sussistenza di uno di questi requisiti. Il procedimento comunque è ancora sottoposto ad un giudizio che può essere un giudizio di tipo discrezionale, perché l’autorità amministrativa, quindi la commissione regionale o l’autorità giudiziaria avrebbero potuto dire anche con un diniego che non riscontrava la sussistenza del requisito previsto. Un ulteriore passo avanti in questo regime che prevede il ritorno dalle IPAB in confraternite si ha poi invece con l’attuazione del decentramento regionale, la riforma del titolo V della Costituzione e con l’emanazione del decreto legislativo 112 del ’98 , che nuovamente riaffida alle regioni la competenza sugli enti che si occupano dei servizi sociali e quindi viene emanata di li a poco nel 2000 praticamente la legge 321 , la legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali che prevede affinché possano essere inserite queste IPAB nella rete locale dei servizi che esse si trasformino in ASP (Aziende pubbliche di servizi alla persona) oppure che chiedano il riconoscimento della loro natura privata. Quindi è un successivo diciamo decreto legislativo del 2001 quindi emanato l’anno dopo, prevede che sarà compito delle regioni sollecitare entro un anno le IPAB stesse se vogliono diventare ASP, quindi rimanere nel pubblico, oppure ritornare al vecchio regime privato delle confraternite, ma n questo caso non ci sarà più una valutazione discrezionale, quindi non ci saranno più i requisiti, ma tutto dipenderà dallo loro volontà. Quindi in ultimo sarà una decisione che deve essere presa a maggioranza da coloro che amministrano la confraternita se decidere di rimanere in un regime pubblicistico oppure passare al regime privatistico. Il passaggio dal regime privatistico non comporta automaticamente il riconoscimento della confraternita come ente ecclesiastico, perché potranno essere riconosciuti come enti ecclesiastici soltanto quelle che hanno un fine esclusivo prevalente di culto. Tutte le altre saranno soggette ad un regime intermedio, lo stesso previsto dall’art.10 della legge del 222 del 1985 , che è lo stesso che si andava ad applicare per le associazioni diciamo private che vivono nel territorio della diocesi, quindi in questo caso sono considerate quindi non enti ecclesiastici a pieno titolo,