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Diritto Penale 1 - Risposte Aperte AGGIORNATO e CORRETTO
Tipologia: Panieri
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L’art. 85 del Codice Penale dispone che “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere”. La nozione di imputabilità, quindi, racchiude i concetti di:
comprendere il significato delle proprie azioni nel contesto in cui agisce.
ad agire. Il concetto di capacità di intendere e di volere va inteso come necessariamente comprensivo di entrambe le capacità; l'imputabilità viene dunque meno allorché difetti anche di una sola delle suddette attitudini. Il concetto di imputabilità è molto dibattuto in dottrina, e sono state create varie teorie:
riteneva che è imputabile chi, davanti alla scelta fra bene e male, abbia scelto il secondo, soltanto per il proprio libero arbitrio; le accuse mosse a questa teoria sono il carattere troppo vago e filosofico.
l'uomo normale, l'unico spiritualmente sano e maturo, il quale reagisce in un determinato modo a certi motivi. Tuttavia le critiche mosse sono numerose, essendo il concetto di "uomo normale" abbastanza evanescente e comprendendo la categoria degli "anormali" cioè i delinquenti più pericolosi.
sussiste ogni volta che l'atto commesso dal soggetto sia riconducibile alla sua personalità, come un manifestarsi del proprio Io; partendo, tuttavia, dal presupposto che anche l'infermo mentale compia atti affini alla sua personalità distorta dal malessere, si ritorna ad ammettere un soggetto "anormale", come nella teoria precedente.
L’amnistia consiste in un provvedimento di clemenza generale con cui lo Stato rinuncia all’applicazione della pena in relazione a determinati reati.
per ottenere la riabilitazione, sulla quale poi il giudice si pronuncerà in via discrezionale. La documentazione necessaria per la concessione del beneficio è acquisita d'ufficio e terminata l'istruttoria, viene fissata udienza di trattazione, della quale viene data comunicazione all'interessato che vi parteciperà con la necessaria assistenza di un difensore. La riabilitazione è annotata sul certificato penale a cura della cancelleria del Giudice che l'ha emessa. Una volta concessa, la riabilitazione può essere revocata nei casi in cui il riabilitato commetta, nel termine di 7 anni, un delitto non colposo per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni o un'altra pena più grave. A differenza del provvedimento di riabilitazione, che ha carattere costitutivo , ed opera ex nunc producendo effetti dal momento in cui diviene irrevocabile, il provvedimento con il quale la riabilitazione viene revocata ha n atura dichiarativa , avendo carattere di mero accertamento della sussistenza delle condizioni fissate dalla legge per la revoca e quindi i suoi
effetti si producono ex tunc e retroagiscono al momento in cui si sono verificate le predette condizioni. La sentenza di revoca della riabilitazione ha come effetto principale quello di ripristinare le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna.
Lo stato di necessità è la scriminante prevista dall'articolo 54 del cp secondo cui “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”. Dalla lettura della norma si evidenziano 3 elementi per la sussistenza della scriminante in esame:
situazione di pericolo caratterizzata dall'imperiosità e dalla cogenza, in cui non vi sia altra scelta che non sia quella di ledere il diritto del terzo. Non ha rilevanza l'origine di tale sta to di necessità, basta che non sia volontariamente causato.
base del rapporto di valore intercorrente tra i beni confliggenti, dunque la scriminante opererà dunque quando il bene minacciato prevale o almeno equivale a quello sacrificato. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo (si pensi al comandante di una nave, il quale non potrà invocare lo stato di necessità qualora abbia ucciso un passeggero allo scopo di mettersi in salvo sull'ultima scialuppa), invece si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo (il c.d. costringimento psichico infatti lo stato di necessità si applica anche quando un soggetto tiene un certo comportamento antigiuridico, perchè minacciato, ad esempio il caso di un automobilista che provoca un investimento perché spinto a correre sotto la minaccia di una pistola; il soggetto agente si torva dunque di fronte a un aut aut, agire o subire il male minacciato. La scriminante in esame, però, potrà applicarsi solo se la minaccia è grave, seria e non evitabile, tale da creare nell'agente un vero e proprio stato di necessità.
L’art. 44 c.p. prevede che quando per la punibilità del reato la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto. Il codice, quindi, non definisce le condizioni obiettive di punibilità ma si limita a fissarne due caratteri:
subordinata al verificarsi di circostanze ulteriori; dall’altro, ad esso è stata riconosciuta una connotazione garantistica, avendolo qualificato come intimamente connesso al principio di legalità, perché preposto a sottrarre al potere discrezionale del giudice siffatte valutazioni di convenienza e opportunità. In base all’incidenza sul piano degli interessi tutelati, la dottrina è solita distinguere tra:
Il dolo rappresenta: la forma primordiale della colpevolezza, in quanto si impose per primo nel pensiero giuridico, a differenza del reato colposo che rappresenta il frutto di una elaborazione successiva; il dolo è la forma più grave di colpevolezza, indica il nesso psichico più stretto tra fatto ed autore, esprime una maggiore pericolosità e pertanto è il reato doloso è quello più gravemente punito. Nel corso degli anni si sono formate differenti tesi con l’intento di definire l’essenza del dolo, ad esempio ricordiamo la teoria dell’intenzione, la teoria della rappresentazione e la teoria della volontà. Superato il contrasto circa l’essenza del dolo, oggi c’è unanime accordo nel definirlo come rappresentazione (che deve avere ad oggetto il fatto nel suo insieme, cioè il soggetto deve conoscere tutti gli elementi essenziali del fatto tipico come presupposti, mezzi, luogo, oggetto materiale, soggetto passivo, etc. valutati in base a regole giuridiche, di cui è sufficiente la rappresentazione nella loro dimensione sociale, non essendo necessario che l'agente abbia di questi una conoscenza "giuridica" ) e volontà (il soggetto deve, cioè, volere il fatto tipico che ha realizzato e non un altro), perciò, affinché il reato possa dirsi voluto, ai sensi dell’art. 43 c.p., è sufficiente che il soggetto agente abbia accettato il rischio della sua verificazione. È necessario precisare come rappresentazione e volontà siano due concetti collegati ma distinti, in quanto può esservi la prima senza la seconda, ma non il contrario, poiché non è configurabile volontà senza rappresentazione. Si possono distinguere varie forme di dolo: dolo diretto se c'è corrispondenza tra l'evento conseguito e quello voluto e rappresentatosi dall'agente; dolo indiretto se manca tale corrispondenza in quanto l'evento non è stato intenzionalmente o direttamente voluto; dolo eventuale, se l'agente non vuole un certo evento, ma ne accetta la possibilità, quindi
pone in atto la condotta, accettando il rischio che esso si verifichi (si pensi al gioco macabro dei massi gettati dai cavalcavia per colpire le macchine); dolo alternativo quando il soggetto il soggetto si configura la possibilità del verificarsi di due eventi (es.: ferimento o morte della vittima) e gli è indifferente quale si produrrà; dolo indeterminato quando l'azione è posta in essere volendo alternativamente o cumulativamente più eventi (es.: Tizio spara contro due persone, risultandogli indifferente cagionare la morte o il ferimento di uno od entrambe le vittime); dolo d'impeto, se è una decisione improvvisa che porta all'azione; dolo di danno quando si vuole effettivamente ledere il bene protetto della norma; dolo di pericolo quando la volontà risiede nella sola minaccia (es.: delitto di attentato); dolo generico quando è richiesta solo la coscienza e volontà del fatto materiale, non avendo alcuna rilevanza il fine per il quale il soggetto agisce ed è il tipo di dolo richiesto dalla maggior parte dei reati; dolo specifico riguarda quelle figure criminose in cui la legge richiede sia la coscienza e volontà del fatto materiale, sia che venga realizzato per raggiungere lo specifico fine che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie legale (così il furto è un