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Diritto penale II - Risposte Aperte CORRETTO e SUPERATO
Tipologia: Panieri
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Previsto dall’art. 348 del c.p. Trattasi di reato che può essere commesso da chiunque e la condotta consiste nell’esercitare abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. La norma è diretta a tutelare l'interesse pubblico affinché particolari attività socialmente rilevanti, possano essere svolte solo da chi possegga determinate abilitazioni professionali. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere uno o più atti relativi ad una professione senza essere in possesso dei requisiti formali richiesti. La consumazione si verifica nel momento e luogo in cui è posto in essere il primo atto d’esercizio. Il Tentativo è possibile. Il reato è punibile con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. Si procede d’ufficio e la competenza è del tribunale monocratico. ABUSO DI UFFICIO: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ ABUSO DI UFFICIO L'abuso d'ufficio previsto all’art. 323 del c.p., si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, "nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale". Il reato è stato oggetto di due riforme legislative, la l. n. 86/1990 e la l. n. 234/1997, che ne hanno modificato l'assetto, "ridimensionando" l'astrattezza e la genericità della norma previgente configurando il reato di evento sorretto dal dolo intenzionale volto a procurare un danno ingiusto o un ingiusto vantaggio. La n. 234/1997, in ordine all’elemento soggettivo, dispone che occorre che l'abuso sia commesso dall'agente allo scopo di perseguire un ingiusto vantaggio o un danno "intenzionalmente". Tale nuova formulazione delinea un dolo generico che, rispetto all'evento che ne completa la struttura, assume la forma necessaria del "dolo intenzionale" mentre prima avevamo un reato di evento a dolo specifico. Condotta: La l. n. 234/1997 ha trasformato l'abuso d'ufficio da reato di pura condotta a reato evento: mentre nel previgente testo veniva punito qualsiasi atto o fatto materiale compiuto dall'agente in violazione di un dovere inerente al suo ufficio o in seguito ad un cattivo utilizzo delle funzioni pubbliche, indipendentemente dal conseguimento di in ingiusto vantaggio o del verificarsi di un ingiusto danno, con la nuova formulazione introdotta dalla l. n. 234/1997, il delitto può dirsi integrato solo, quando l'agente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto in violazione di norma di legge o di regolamento, ovvero con l'omessa astensione in situazioni di conflitto di interessi. La condotta può esprimersi sia in atti interni o esterni (decisionali, consultivi, preparatori, ecc.), in mere attività materiali e, sia in qualsiasi comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che rappresenti un'illecita deviazione dagli scopi istituzionali della P.A. Per quanto riguarda la pena il previgente testo prevedeva la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La successiva l. n. 190/2012 che ha introdotto un aggravamento della pena, dispone la reclusione da uno a quattro anni. Inoltre, che "la pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità". E’ competente il tribunale collegiale, il tentativo è configurabile e si procede d’ufficio. ADESCAMENTO DI MINORENNI (CD. GROOMING): DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA E PROCEDIBILITÀ ADESCAMENTO DI MINORENNI La fattispecie è regolata dall’art 609-undecies del c.p. La condotta penalmente rilevante consiste in una attività di manipolazione psicologica (lusinghe, artifici e minacce) dall’adescatore in fasi consecutive volte prima ad individuare la vittima attraverso canali web ovvero altri mezzi di comunicazione; instaurare con essa un rapporto confidenziale per poi affrontare la materia sessuale ed esercitare pressioni, ricattando il minore circa le informazioni confidate. Importante è l’età della vittima, minore di anni 16, facilmente influenzabili in questa fascia d’età. Si tratta di un reato comune perché può essere commesso da chiunque, e in ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo specifico in quanto fine dell'agente è quello dell'adescamento finalizzato alla commissione di rapporti sessuali e non. La pena prevista è della reclusione da 1 a 3 anni prevedendo però una clausola di salvaguardia laddove il fatto non costituisca più grave reato. La competenza è del Tribunale monocratico, e la procedibilità è d'ufficio. Inoltre in base al disposto dell'articolo 609-decies c.p., il Procuratore della Repubblica ne deve dare notizia al Tribunale per i Minorenni. ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO. L’art. 416 bis contempla tale reato. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. L’elemento distintivo tra associazione comune ed associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p., risiede nell’uso della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti. Si tratta di un reato associativo a struttura mista, in cui oltre all’elemento organizzativo, è richiesta la realizzazione dei delitti/scopo con violenza e minaccia, sia pure implicita o palliata, nei confronti delle persone o delle cose. L’art. prevede due fattispecie criminose: la prima concernente chi” fa parte” di un’associazione di tipo mafioso (1° co.); la seconda coloro che “promuovono”, ”dirigono“, o ” organizzano” l’associazione (2° co.). L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, che risiede nella consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell’associazione, è necessaria la manifestazione di una c.d. affectio societatis. Trattasi di reato permanente, e la consumazione si verifica nel momento in cui nasce un sodalizio idoneo a turbare l'ordine pubblico. Il tentativo non è configurabile. (art. 56). In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico, ovvero "la coscienza e la volontà di tenere una condotta violenta. La competenza è del tribunale collegiale e la procedibilità d’ufficio. ASSOCIAZIONE A DELINQUERE: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ ASSOCIAZIONE A DELINQUERE Tale reato è disciplinato dall’art. 416 del c.p. Il bene giuridico tutelato è l’ordine pubblico minacciato per il solo fatto dell'esistenza di una stabile organizzazione a prescindere dal commettere delitti. Trattasi di reato comune perché il soggetto attivo può essere commesso chiunque. La ratio della norma prevede due ipotesi delittuose con diverso trattamento sanzionatorio precisamente promuovere», «costituire», «organizzare» da un lato e partecipare dall’altro. La sola partecipazione integra il reato punita con una pena più lieve. Per configurare l’associazione a delinquere è necessario un accordo associativo stabile e un programma diretto al compimento di una pluralità di reati. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo specifico che si manifesta con la coscienza e la volontà di far parte di un'associazione composta da almeno tre persone con lo scopo di commettere più delitti. La pena prevista per coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l’associazione è la reclusione da tre a sette anni, mentre per i partecipanti è la reclusione da uno a cinque anni. Inoltre la norma prevede tre circostanze aggravanti: in caso di brigantaggio quando gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie; se il numero degli associati è di dieci o più; oppure nelle ipotesi di riduzione in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), quello di tratta di persone (art. 601 c.p.), quello di acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) o quello di trasporto di stranieri clandestino aggravato (art. 12, co. 3-bis, T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. L'associazione per delinquere, inoltre, è un reato di mera condotta e di pericolo e in quanto tale il tentativo non è configurabile; sebbene si tratta di un’interpretazione non unanime, il tentativo si ritiene possibile quando si è di fronte ad
un'associazione già esistente e della quale si voglia entrare a far parte. Si procede d’ufficio e la competenza è del tribunale in composizione collegiale. ATTI PERSECUTORI: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ ATTI PERSECUTORI L’ART. 612 BIS DISCIPLINA GLI ATTI PERSECUTORI/STALKING Il reato di stalking è stato inserito nel c.p. dal d.l. n. 11/2009 (convertito dalla l. n. 38/2009) che ha introdotto all'art. 612-bis c.p., il reato di "atti persecutori", il quale punisce chiunque "con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita". Analizzando questa nuova disposizione normativa, possiamo notare come il Legislatore abbia ritenuto opportuno intervenire per tutte quelle fattispecie che venivano inquadrate in delitti meno gravi delitti di minaccia, violenza privata o nella contravvenzione di molestie. Mancando un’esplicita normativa per i delitti di maggiore gravità spesso ci si trovava di fronte tutele e a meccanismi sanzionatori non adeguati. In ordine all’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia dirette a destabilizzare la serenità della vittima alterandone il suo equilibrio mentale, e siamo di fronte dunque ad un reato di danno e di evento. L’elemento costitutivo del reato in oggetto è la reiterazione delle condotte persecutorie, di minaccia o di molestia volte a cagionare nella vittima un disagio procurandole ansia e timore. Il reato di stalking rientra nella categoria dei reati abituali. Tipologia di pena Procedibilità: il delitto è punito a querela della persona offesa. La querela è irrevocabile per le fattispecie previste al comma 2 dell'art. 612 c.p. ll reato diventa procedibile d'ufficio per le fattispecie aggravanti contenute nel comma 3 quando concernono il minore o soggetti con disabilità, nonché quando è legato ad altro delitto per il quale si procede d'ufficio. Competente è il tribunale in composizione monocratica. CHI È IL PUBBLICO UFFICIALE? La figura del pubblico è sancita dall'art. 357 del c.p. il quale dispone che "agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Tale qualifica va attribuita a tutti quei soggetti che "concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione" (Cass. Pen. n. 148796/81). In passato lo status di pubblico ufficiale era legata al ruolo svolto dal soggetto all'interno dell'amministrazione pubblica precisamente all’impiegato statale. Con l’emanazione delle leggi n. 86/90 e n. 181/92 l'attenzione si è spostata sulla funzione del soggetto e non più sul ruolo, ampliando anche la nozione di "pubblica funzione". Pertanto, proprio in seguito alle leggi in precedenza citate la qualifica di pubblico ufficiale, deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia il loro ruolo - formare e manifestare, la volontà della p.a., ovvero esercitare, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati". DANNEGGIAMENTO: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ DANNEGGIAMENTO Previsto dall’art. 635 del c.p. è definito come attività comportante la distruzione, la dispersione o il deterioramento della cosa. L’introduzione del decreto legislativo n. 7/2016, ha proceduto ad un’opera di depenalizzazione che ha coinvolto diverse fattispecie di reato, che non costituiscono più illeciti penali ma sono oggi puniti con una sanzione civile compresa tra 100 euro e 8mila euro. Tra di esse rientra il c.d. danneggiamento semplice, consistente nell’atto di danneggiare oggetti che non sono di proprietà esclusiva dell'agente e rappresenta un'ipotesi di illecito amministrativo. Diversa è la disciplina per le ipotesi di danneggiamento aggravato ancora penalmente rilevanti che sono punite con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo la sospensione condizionale della pena, al verificarsi di due condizioni alternative:1) eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;2) prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. E’ un reato comune e può essere commesso da chiunque ad esclusione di colui che sia unico proprietario del bene. In ordine all’elemento soggettivo, è il dolo generico l'elemento psichico: è necessario, che ci sia la coscienza e volontà di aggredire il bene, nonché la consapevolezza che tale bene appartenga ad altri da parte del soggetto autore del fatto al momento della sua commissione. In caso di danneggiamento procedibile a querela di parte competente è il Giudice di Pace; mentre se ricorrono i casi particolari di cui al II comma dell'articolo 635 c.p la competenza sarà del Tribunale in composizione monocratica essendo perseguibile d’ufficio. DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA L’art. 595 del c.p. comma 3 disciplina il reato di diffamazione a mezzo stampa. Si concreta nell’offesa all’altrui reputazione operata a mezzo della stampa. In questo caso assume importanza il bilanciamento tra il reato in questione da un lato, e la libertà di manifestazione del pensiero dall’altra tutelata dagli articoli 21 della costituzione e 51del c.p. Le cause di non punibilità sono disciplinate agli artt. 596 e ss. c.p. In quest’ultimo contesto si deve precisare che l’esercizio dei diritti di cronaca e critica possono “scriminare” l’illiceità del fatto-reato qualora ricorrono le seguenti condizioni:
narrati;
In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico, anche in forma eventuale, inteso come idoneità offensiva delle espressioni utilizzate e consapevolezza di comunicare con più persone, senza che sia altresì richiesta l'intenzione di offendere. Trattasi di un reato a forma libera dove la condotta diffamante risulta perfezionata ogniqualvolta venga offesa la reputazione di una determinata persona, in assenza del soggetto passivo, con qualsiasi mezzo idoneo comunicando con più persone. Le aggravanti comportano un aumento della pena nei casi in cui:
due anni o la multa fino a 2.065 euro;
di comunicazione impiegate giustifica la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 euro;
costituita in collegio: la collettività degli enti offesi giustifica l'incremento di un terzo rispetto alla pena base. Il reato si consuma con la percezione da parte delle due o più persone del fatto offensivo. La competenza risiede nell’ufficio del Giudice di pace per le ipotesi previste dal primo e secondo comma dell’articolo 595 c.p. mentre, invece, è del Tribunale monocratico per le restanti ipotesi previste dai commi terzo e quarto e si procede a querela della persona offesa.
L’articolo 385 del c.p. disciplina il reato di evasione. “Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da uno a tre anni”. ll bene giuridico tutelato dal reato di evasione è l’amministrazione della giustizia cioè l’interesse generale dello Stato al mantenimento ed all’osservanza delle misure restrittive della libertà personale. L'evasione è un reato proprio, in quanto può essere commessa solo da persona legalmente arrestata o detenuta, e la condotta tipica è rappresentata dalla elusione della sorveglianza da parte degli organi preposti alla vigilanza; trattandosi di reato a forma libera, risulta irrilevante la concreta modalità utilizzata per realizzare la fuga. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico, che consiste nella consapevolezza di allontanarsi, in assenza della necessaria autorizzazione, dal luogo degli arresti domiciliari o di detenzione. Trattasi ancora di reato istantaneo con effetti permanenti e la consumazione si verifica nel momento stesso in cui il soggetto attivo si allontana dal luogo della detenzione o degli arresti domiciliari. Come anticipato nella definizione dell’articolo, la norma stabilisce la pena della reclusione da uno a tre anni”. Si procede d'ufficio e la competenza è del tribunale monocratico. L’INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO L’INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO Tale figura è disciplinata dall’art. 358 del c.p. e dispone che "agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio". In seguito alla novella apportata dalle leggi n. 86/90 e n. 181/92 all'articolo 358 c.p., la qualifica dell'incaricato di pubblico servizio non è più strettamente legata al ruolo formale ricoperto dal soggetto all'interno della pubblica amministrazione, ma è ora la sola natura pubblicistica dell'attività svolta in concreto dallo stesso. Sono considerati incaricati di pubblico servizio: gli impiegati degli enti pubblici che collaborano con i pubblici; gli esattori delle società concessionarie di erogazione del gas; i custodi dei cimiteri e, per espressa previsione dell'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le guardie particolari giurate. Agli incaricati di un pubblico servizio il nostro ordinamento riserva una particolare tutela giuridica., ai reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale di cui all'articolo 336 c.p. e di resistenza a un pubblico ufficiale di cui all'articolo 337 c.p. Fondamentale è quindi l'esercizio della funzione, da intendersi in senso oggettivo e la destinazione pubblicistica dell'attività, senza poteri deliberativi, autoritativi e certificativi (v. art. 357). L’INCESTO: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ L’INCESTO L’incesto è disciplinato dall’art. 564 c.p. e comunemente viene individuato come la relazione che intercorre tra due persone appartenenti ad una medesima “famiglia”, quindi con un medesimo sangue. La norma in oggetto è posta a tutela della morale familiare, e la fattispecie del reato è classificabile come reato proprio in quanto i soggetti che commettono il reato sono il discendente, l’ascendente, l’affine in linea retta, la sorella o il fratello. In realtà ciò che rileva ai fini della punibilità dell’incesto come elemento imprescindibile è il pubblico scandalo per il quale non è richiesta la volontà dei colpevoli di determinare tale condizione. SI richiede solamente che la sua verificazione sia causalmente riconducibile alla condotta dei soggetti agenti, escludendosi dunque la punibilità qualora il pubblico scandalo derivi da indagini della polizia o dalla curiosità di terzi. La consumazione del reato si verifica nel momento in cui avviene la condotta incestuosa. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni per le ipotesi previste al 1 comma; la pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa. Nel caso l’incesto è commesso da persona maggiore d’età la pena è aumentata per la persona maggiorenne. La competenza è del tribunale collegiale e la procedibilità d’ufficio. L’OMICIDIO COLPOSO: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ L’OMICIDIO COLPOSO La disciplina di tale reato è contenuta nell’articolo 589 del c.p. “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”. L'omicidio colposo è l'omicidio commesso non volontariamente ma per un fatto compiuto senza intenzionalità. Il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dal diritto alla vita e l’incolumità fisica delle persone. Il reato di omicidio colposo è procedibile d'ufficio. Non è dunque necessaria una querela affinché la procura possa avviare un’azione penale essendo sufficiente la semplice "notizia criminis". In ordine all’elemento soggettivo la colpa risulta l'elemento caratterizzante del reato: si parla di delitto colposo ogni volta che l'evento non è voluto ma si è verificato "a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline". La consumazione si verifica alla realizzazione dell’evento morte. La competenza è del tribunale monocratico e la procedibilità d’ufficio. L’OMICIDIO PRETERINTENZIONALE: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ L’OMICIDIO PRETERINTENZIONALE L’art. 584 c.p. dispone: l’omicidio preterintenzionale si consuma quando chiunque con atti diretti unicamente a percuotere o a provocare lesioni personali nei confronti di un altro soggetto (ex artt. 581 e 582 c.p.), ne cagioni, senza volerlo, la morte. E’ necessaria la volizione di un evento (percosse o lesioni personali dolose) nonché la realizzazione involontaria di un evento più grave (morte). In ordine all'elemento soggettivo si ravvisa il dolo intenzionale per le lesioni personali o percosse in quanto le condotte assunte mirano a compiere tali reati. E’ necessaria la mancanza di dolo, cioè di volontà, di produrre l’evento, in quanto altrimenti si avrebbe omicidio doloso e non preterintenzionale. In ordine alla condotta l’omicidio preterintenzionale prevede l’elemento specializzante che la stessa avvenga a seguito dei reati di percosse o lesioni personali, e in caso di lesioni personali può essere anche omissiva. Il tentativo è inammissibile, data la necessaria mancanza di volontà sull’evento morte. Tipologia di pena. Si procede d’ufficio (art. 50 c.p.p.) e la competenza spetta alla Corte d’Assise. Sono consentiti sia l’arresto in flagranza facoltativo che il fermo di indiziato di delitto. L’OMICIDIO STRADALE: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA E PROCEDIBILITÀ L’OMICIDIO STRADALE Il reato di omicidio stradale è stato introdotto con la legge n. 41 del 23 marzo 2016 e la sua disciplina è contenuta nel nuovo articolo 589 bis del c.p. il quale prevede tre fattispecie di differente gravità e trattamento sanzionatorio, riconducibili all'omicidio stradale. Nella prima: si punisce chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, con la pena della reclusione da due a sette anni; la seconda disciplina l’ipotesi in cui la morte di una persona sia causata per colpa da chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, con un'ipotesi sanzionatoria più grave ovverosia quella della reclusione da otto a dodici anni. La terza ipotesi si verifica invece nel caso in cui la morte di una persona sia cagionata per colpa dal conducente di un veicolo a motore che si trovi in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l., punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni. L’elemento soggettivo è rappresentato dalla colpa. La competenza spetta al tribunale monocratico e la procedibilità è d’ufficio.
La disciplina di tale reato è contenuta nell’articolo 575 del c.p. “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”. Si tratta di un reato comune in quanto il soggetto attivo può essere chiunque. Il bene giuridico che si intende proteggere è la vita umana del singolo individuo. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico, ovvero il soggetto agente deve aver agito con intenzione, prevedendo e accettando le conseguenze della propria azione/omissione; l’elemento oggettivo è rappresentato dall’evento morte che caratterizza il momento della consumazione del reato. L’autorità competente è la Corte di Assise e il tribunale collegiale in caso di tentativo. Si procede d'ufficio. LA BIGAMIA: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ LA BIGAMIA: L’art. 556 del c.p. disciplina il reato di bigamia. Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili. La norma in esame mira alla tutela della famiglia caratterizzata dalla stabilità della convivenza. La bigamia è un delitto bilaterale che non implica, però, l’imputabilità e la punibilità di entrambi i soggetti attivi; è un delitto istantaneo e con effetto giuridico permanente in quanto si protrae per tutta la durata della coesistenza dei due matrimoni e cessa solo in seguito a sentenza definitiva di scioglimento. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico ossia la volontà di contrarre nuovo matrimonio avente effetti civili con la consapevolezza dell'esistenza di un precedente matrimonio. La pena è della reclusione da uno a cinque anni. L'autorità competente è il Tribunale in composizione monocratica. La procedibilità è d'ufficio. LA CALUNNIA: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ LA CALUNNIA: Previsto nell'art. 368 del c.p. e si verifica qualora un soggetto, per mezzo di denuncia, querela, richiesta o istanza dirette all'autorità competenti, incolpi di un reato una persona di cui conosce l'innocenza o simuli a carico di quest'ultima le tracce di un reato. Lo scopo della norma, oltre a tutelare la corretta amministrazione della giustizia, mira a proteggere sia l’onore che la libertà personale del soggetto incolpato ingiustamente. La condotta può realizzarsi con modalità diverse: calunnia formale: mediante denuncia volta ad incolpare un soggetto che l’agente sa essere innocente e diretta idonea a far sorgere un procedimento penale; calunnia reale nel caso in cui si simulano le tracce di un reato nei confronti di un soggetto che l’agente sa innocente; calunnia implicita mediante denuncia di un reato, accompagnato dalla simulazione di tracce tali da rendere univoca l'individuazione di un soggetto innocente, anche se non indicato espressamente dall’agente, come autore del reato inesistente o esistente reato. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede dolo generico che si manifesta con la coscienza e la volontà di incolpare un innocente. La pena è quella della reclusione compresa tra un minimo di due anni e un massimo di sei anni. Sono previste delle aggravanti: precisamente nel caso in cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni o un'altra pena più grave, oppure se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni e la reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo. Il tentativo è ammissibile in considerazione della frazionabilità della condotta. La consumazione del reato si verifica nel momento in cui l'autorità riceve l'informazione di reato o nel momento in cui l'autorità acquisisce le tracce simulate nell'ipotesi reale. Si procede d'ufficio e la competenza è del tribunale monocratico per le fattispecie di reato contenute nel primo comma e del tribunale collegiale per quelle contenute nel 3 e 4 comma. LA CONCUSSIONE: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ LA CONCUSSIONE Prevista dall’art. 317 del c.p. è un reato proprio in quanto può essere commesso solo da un soggetto che si qualifichi come esercente una pubblica funzione. Lo scopo della norma è quello di tutelare e proteggere il buon andamento della pubblica amministrazione. La ratio della norma mira a punire l pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità. La condotta del p.u. si estrinseca nel farsi dare o nel farsi promettere denaro o altro vantaggio, anche non patrimoniale, abusando della propria posizione. In termini di consumazione del reato possiamo definire la concussione come un'ipotesi di reato a consumazione frazionata, in quanto il reato è effettivamente perfetto e consumato già al momento della promessa e le consegne di danaro a posteriori spostano in avanti la consumazione del reato, con effetti differenti, come la prescrizione postecipata del reato, o il potenziale subentro di altri concorrenti. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede dolo generico, che si manifesta nella coscienza e nella volontà di porre in essere la condotta criminosa. Il tentativo è possibile in quanto affinché si verifichi tale reato è necessaria la cooperazione con la vittima. Dal punto di vista sanzionatorio tale reato è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Competente è il tribunale in composizione collegiale e si procede d’ufficio. Differenza con il reato di corruzione: la concussione si sostanzia nell'abuso costrittivo del funzionario, il quale con minaccia, esplicita o implicita, prende l’iniziativa per ottenere un vantaggio illecito limitando l’autodeterminazione del destinatario; la corruzione invece è caratterizzata da un accordo liberamente e consapevolmente concluso, su iniziativa del privato con il funzionario pubblico che mirano ad un comune obiettivo illecito.
Il reato di minaccia, contenuto nell’art. 612 del c.p. recita:<<Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. del c.p. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. Tale reato sussiste qualora un individuo venga intimidito con la prospettazione di un danno ingiusto, rivolto alla persona o al suo patrimonio, di entità tale da limitare la sua libertà psichica. Si tratta di un reato che ha natura di pericolo, in quanto è sufficiente che il male prospettato sia idoneo ad incutere timore. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico, ovvero la volontà di minacciare ad altri un danno ingiusto, con la coscienza di che la minaccia sia percepita dal soggetto passivo e che il danno sia ingiusto. E’ procedibile a querela di parte per le ipotesi previste al 1 comma, cui ora si aggiunge anche l’ipotesi aggravata della minaccia grave, di cui al primo periodo del 2° co. dell’art. 612.; Il delitto è, invece, ora procedibile d’ufficio solo nell’ipotesi aggravata della minaccia grave prevista dal d.lgs. n. 36/2018 se la minaccia è commessa: con armi, da persona travisata, ecc. e la competenza è del Giudice di Pace per le ipotesi del 1 comma e del tribunale monocratico per quelle del 2 comma. LA RISSA: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILI LA RISSA: La disciplina di tale reato è contenuta nell’art. 'art. 588 c.p. e si realizza se più persone o gruppi usano violenza per ledersi reciprocamente. “Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a 309 euro”. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa. Il bene giuridico tutelato è la vita e incolumità individuale. Per quanto riguarda la condotta: trattasi di un reato a condotta vincolata, cioè solo le condotte materialmente partecipative al fatto di rissa sono imputabili, le condotte istigatrici o agevolatrici casomai sono imputabili in concorso ex artt. 110 c.p. + 588 c.p. Trattasi di reato di pericolo in quanto è sufficiente la mera partecipazione, di almeno 3 persone alla rissa. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico ossia la coscienza e volontà di partecipare alla rissa. Trattamento sanzionatorio: - semplice, punito d’ufficio con multa fino a 309 €; - aggravata, punito d’ufficio con la reclusione da 3 mesi a 5 anni. La competenza è del tribunale monocratico e la procedibilità d’ufficio. LA TORTURA (EX ART. 613 BIS C.P.): DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA E PROCEDIBILITÀ LA TORTURA (EX ART. 613 BIS C.P La disciplina di tale reato è contenuta nell’art. 613 bis del c.p. ed è stato introdotto in Italia recependo le indicazioni contenute nella Convenzione di New York del 1984. “Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”. Il bene giuridico tutelato è l'integrità fisica e psichica della persona offesa, la sua libertà personale e la sua libertà di autodeterminazione. Si tratta di un reato abituale in quanto scaturisce dalla reiterazione di più condotte; si configura quale reato di evento a forma vincolata, poiché è necessario che la condotta dell’agente si traduca in specifiche modalità e che la medesima cagioni un evento lesivo per la vittima. La violenza quale primo elemento si distingue in propria: risultante dall'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento; o impropria: che avviene con qualsiasi mezzo, escluso la minaccia, a forzare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per minaccia si intende il delinearsi di un male ingiusto da parte del soggetto minacciante. In ordine all’elemento soggettivo, la norma richiede il dolo generico ossia la coscienza e la volontà di compiere l’azione delittuosa. La competenza è sia del tribunale monocratico che di quello collegiale dipende dalle varie ipotesi contemplate nell’articolo. La procedibilità è sempre d’ufficio. LA VIOLENZA PRIVATA: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ LA VIOLENZA PRIVATA La disciplina di tale reato è contenuta nell’art. 610 del c.p: chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”. Il bene giuridico tutelato è la libertà morale di ogni individuo, e dunque la libertà di autodeterminarsi libero da condizionamenti. La condotta delittuosa è a forma vincolata e consiste nelle violenze o nelle minacce che hanno l’effetto di costringere altri a fare, tollerare o omettere una determinata cosa. Si tratta di un reato comune perché commesso da qualunque individuo e di un reato “sussidiario”, perché “esso è ravvisabile ogni qualvolta non si configuri, per quel determinato fatto, una diversa qualificazione giuridica. Infine è un delitto istantaneo e la consumazione si verifica quando l’altrui volontà sia costretta a fare o tollerare qualche cosa, senza la necessità che l’azione abbia un effetto continuativo.” In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico, e non specifico, dato che il fine di costrizione realizza il momento consumativo. Pertanto, si tratta di un reato di competenza del Tribunale in composizione monocratica che è procedibile d’ufficio. LE LESIONI COLPOSE: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ LE LESIONI COLPOSE Il reato di lesioni personali colpose è disciplinato dall’art. 590 c.p., il quale stabilisce che “chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a 309 euro”. Il bene giuridico tutelato è quello della vita e dell’incolumità individuale cioè la salvaguardia dell’integrità psicofisica della persona e della tutela del bene “salute”. Si tratta di un reato comune, in quanto il soggetto attivo può essere chiunque, mentre il soggetto passivo è la persona cui è cagionata la lesione (o malattia). Si tratta di un reato di danno e la consumazione avviene nel momento in cui si verifica la lesione personale colposa, ovvero la malattia nel corpo e nella mente. L’art. 590 c.p. prende in considerazione tre figure di lesioni personali colpose:
reclusione fino a tre mesi o la multa fino a 309 euro;
offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni»; o un “indebolimento permanente di un senso o di un organo” e punite con la reclusione da uno a sei mesi, o la multa da 123 euro a 619 euro.
senso o di un arto, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella”; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”, con la reclusione da tre mesi a due anni o con la multa da 309 a 1.239 euro. In ordine all’elemento soggettivo la norma stabilisce che il responsabile risponde a titolo di colpa dell’agente nella verificazione dell’evento ovverosia, quando l’evento, anche non voluto dallo stesso, si
è verificato a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa e rientra nella competenza del Giudice di Pace, mentre per in presenza di aggravanti, la competenza a decidere è del tribunale monocratico. LE LESIONI PERSONALI VOLONTARIE: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ LE LESIONI PERSONALI VOLONTARIE : Tale reato è una delle fattispecie dei delitti che offendono l’integrità fisica o psichica della persona ed è disciplinato dall’art. 582 del c.p. Trattasi di reato comune, in quanto il soggetto attivo può essere “chiunque” cagioni ad altri una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni”. Per quanto riguarda la condotta lesioni personali rappresentano un reato d’evento a forma libera, che può essere commesso con ogni mezzo in grado di sottoporre la persona altrui ad una violenta manomissione compresi un urto o una spinta volti a connotare l’elemento centrale del delitto rappresentato dalla malattia. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico”, consistente “nella consapevolezza che la propria azione provochi o possa provocare danni fisici alla vittima. È sufficiente a integrare il delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, “ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi”. La norma prevede 4 tipi di lesioni: lievi, lievissime, gravi e gravissime anche se queste ultime due rientrano tra le circostanze aggravanti di cui all’art. 583 c.p. Quando la procedibilità è a querela della persona offesa, la competenza è del Giudice di Pace e d’ufficio per le ipotesi previste nel 2 comma. Per tutte le aggravanti, la competenza è del tribunale monocratico. LE PERCOSSE: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ LE PERCOSSE: La disciplina di tale reato è contenuta nell’art. 581 del c.p. Rientra nell’ambito dei delitti contro la persona; infatti il bene tutelato è l'incolumità individuale, ossia l'integrità fisica della persona contro qualsiasi aggressione che si traduce in una violenza sul corpo. Tale articolo dispone:” Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro. Il soggetto attivo può essere chiunque mentre il soggetto passivo è necessariamente un essere vivente, in quanto l’azione compiuta nei confronti di una persona non più in vita andrebbe a integrare l’ipotesi di vilipendio di cadavere. Trattasi di un reato di pura condotta commissiva, che può realizzarsi attraverso uno schiaffo, pugno, calcio, bastonata, spinta e la consumazione si verifica nel momento in cui è realizzata ogni condotta idonea a provocare sensazione di dolore ma non già una malattia o altro altrimenti si ricadrebbe nell'ipotesi delle lesioni personali. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico, ovvero "la coscienza e la volontà di tenere una condotta violenta. E’ procedibile a querela della persona offesa e la competenza è del giudice di Pace, mentre nel caso di aggravanti la competenza è del tribunale monocratico. LESIONI PERSONALI A P.U. DURANTE MANIFESTAZIONI SPORTIVE: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA E PROCEDIBILITÀ LESIONI PERSONALI A P.U La fattispecie è regolata dall’art. 583 quater del c.p. Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da 8 a 16 anni”. Il bene giuridico tutelato viene rappresentato dall’integrità fisica del pubblico ufficiale il quale espleta attività di ordine pubblico, proprio in occasione di manifestazioni sportive. Si tratta, altresì, di un reato comune, di danno, di evento ed a forma libera in quanto può essere realizzato attraverso qualsiasi condotta idonea al raggiungimento dello scopo. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico, inteso come la coscienza e la volontà di provocare a taluno delle lesioni personali. Invece, l’elemento oggettivo consiste nella condotta criminale che si manifesta all’esterno nel cagionare ad un p.u., una lesione personale grave o gravissima, dalla quale ne deriva una malattia nel corpo o nella mente. La competenza spetta al Tribunale in composizione collegiale nel caso di lesioni gravissime mentre, invece, è di competenza del Tribunale monocratico nell’ipotesi di lesioni gravi. Inoltre, sono consentiti sia l’arresto facoltativo in flagranza che il fermo. Infine, si tratta di un delitto che è procedibile d’ufficio. LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA E PROCEDIBILITÀ LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME La fattispecie è prevista dall’art. 590 bis del c.p. Tale articolo si occupa, di disciplinare e di punire chiunque cagioni lesioni personali gravi o gravissime con la violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale. Al primo comma l’articolo prevede una pena della reclusione da tre mesi ad un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per lesioni gravissime, mentre i commi successivi descrivono un insieme di aggravanti, con aumenti di pena a seconda dei casi. Il fine del nuovo articolo 590 bis c.p mira a reprimere severamente, rispetto al passato, le lesioni colpose nel contesto di sinistri stradali. Chi commette tale reato è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Si tratta di «fattispecie criminose di particolare allarme sociale» e pertanto l’art. 590 bis c.p. rimane procedibile d’ufficio ed il procedimento penale si avvia anche senza querela della persona offesa. La competenza è attribuita al tribunale in composizione monocratica. MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA Previsto dall'art. 572 c.p. Chiunque [...] maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione. Viene annoverato fra i delitti contro l'assistenza familiare e la materia è stata innovata dalla legge 172/2012 che, eliminando il riferimento ai fanciulli e aggiungendo quello ai soggetti conviventi, ha voluto attribuire alla condotta una portata più generale. Trattasi di un reato abituale proprio, originato da condotte lecite che diventano illecite a causa del loro protrarsi. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di infliggere una pluralità di afflizioni alla vittima. Le condotte possono essere sia commissive che omissive (nel caso sussistano in capo al soggetto agente dei doveri di protezione) Tipologia di pena Si procede d’ufficio e la competenza è il tribunale in composizione monocratica.
la mutilazione, il dolo generico, mentre la condotta di lesioni è punita a titolo di dolo specifico, dovendo essa essere diretta a cagionare una menomazione delle funzioni sessuali. L'autorità giudiziaria competente è il Tribunale collegiale nei casi di cui al 1° comma, mentre il Tribunale Monocratico per i casi di cui al 2° comma. La procedibilità è d'ufficio. E’ prevista la reclusione da 4 a 12 anni.", per le ipotesi previste nel primo comma; per le ipotesi del 2 comma è prevista la reclusione da 3 a 7 anni, e la pena viene diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. RAPINA IMPROPRIA: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ RAPINA IMPROPRIA Il reato di rapina è previsto dall’art. 628 del c.p. E’ un reato commesso da “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene” (comma 1) o da chi “adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità”. Ed è proprio nel comma 2 che si configura il reato di rapina impropria. In ordine all’elemento soggettivo, nella rapina impropria la norma richiede che il dolo sia doppiamente specifico, in quanto la volontà è diretta sia a procurarsi l'ingiusto profitto, sia ad usare la violenza o la minaccia al fine di assicurare a sé o al altri il possesso della cosa, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. Il tentativo è configurabile, nel caso in cui il soggetto abbia sottratto la cosa e poi successivamente abbia tentato di percuotere la vittima per scappare o per assicurarsi il possesso, ma sia stato fermato. Per quanto concerne la condotta, la rapina impropria è consumata nel momento e nel luogo in cui, conclusa la sottrazione, che elimina il possesso altrui, il soggetto agente impiega la violenza o la minaccia al fine di mantenere, per sé o per altri, l’autonomo potere di fatto sulla res, o assicurare a sé o ad altri l’impunità. E’ procedibile d’ufficio ed è consentita l'applicazione delle misure cautelari personali; il fermo è facoltativo mentre l’arresto è obbligatorio. La competenza è del tribunale monocratico per le ipotesi nel primo e secondo comma; in presenza delle circostanze aggravanti delineate al terzo comma della norma, invece, la competenza passa al tribunale collegiale. RAPINA PROPRIA: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ RAPINA PROPRIA: Il reato di rapina è previsto dall’art. 628 del c.p.: “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene” (comma 1) o da chi “adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità”. Ed è proprio nel comma 1 che si configura il reato di rapina propria. La condotta: il momento consumativo è l’impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene per averne l’esclusivo possesso e la violenza o la minaccia è posta in essere per appropriarsi della cosa, al fine di vincere la resistenza del detentore. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo specifico, ossia la coscienza e la volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola con la violenza o la minaccia, al fine di trarne, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La competenza è del tribunale monocratico salvo il verificarsi di circostanze aggravanti per le quali è competente il tribunale collegiale. Si procede d’ufficio. RICETTAZIONE: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ RICETTAZIONE: E’ previsto dall’art. 648 del c.p. Si tratta di un reato comune contro il patrimonio in quanto l'oggetto è sempre una cosa materiale di provenienza illecita. Può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente nel reato presupposto. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo specifico, coscienza e volontà (e qui si delinea la condotta dell’agente) di acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto o di intromettersi in tale attività. Tipologia di pena: pena congiunta con procedibilità d’ufficio, mentre la competenza è del Tribunale monocratico. RICICLAGGIO: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ RICICLAGGIO: Previsto dall’art. 648 bis del c.p. recita: Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. È opportuno, per meglio comprendere la fattispecie di reato compiere una distinzione tra ricettazione e riciclaggio. La ricettazione si configura qualora l'agente si sia limitato ad acquisire il possesso del bene di origine delittuosa; il riciclaggio invece come l'insieme delle operazioni poste in essere per "lavare" il denaro, i beni o altre utilità di origine illecita, allo scopo di far perdere le tracce della loro provenienza delittuosa. In ordine all’elemento soggettivo, è il dolo generico l'elemento psichico: occorre la coscienza e volontà di compiere il reato. Mentre la condotta consiste nel sostituire o trasferire i proventi illeciti provenienti da delitto non colposo compiendo altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa e può essere commesso da chiunque. Il tentativo è configurabile e il reato è istantaneo, e si consuma con il compimento della sostituzione, del trasferimento o delle operazioni ostacolanti l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Al contrario la pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. La competenza è del tribunale collegiale e la procedibilità è d’ufficio.
Prevista dall’art. 367 del c.p. consiste nella condotta di chi, con denuncia o querela, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità competente, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo. Tale delitto mira a tutelare il corretto svolgimento dell’amministrazione della giustizia e, in particolar modo, dell’attività giudiziaria. Trattasi di un reato comune in quanto può essere commesso da chiunque e il fine è quello di impedire che l'autorità giudiziaria preposta all’accertamento e alla repressione dei reati possa agire inutilmente. In ordine all’elemento soggettivo la norma presuppone il dolo generico, in quanto il soggetto, oltre a voler il fatto, sa che il reato denunciato o simulato non è stato commesso e che gli organi preposti possano instaurare un processo penale per accertarlo. Si tratta di un delitto istantaneo e di pericolo, e la consumazione avviene nel momento e nel luogo in cui l’Autorità riceve la falsa denuncia o la stessa ha scoperto le finte tracce. La condotta consiste sia nel simulare le tracce di un reato mai commesso creando indizi materiali, e sia attraverso denuncia, una querela, una richiesta oppure un’istanza, con la quale si dichiara falsamente l’avvenimento di un reato, dando il via ad un processo penale. Dalla frazionabilità della condotta deriva l'impossibilità di configurare il tentativo. TIPOLOGIA DI PENA Si prevede la reclusione da 1 a 3 anni. La pena viene diminuita se la simulazione riguarda un fatto previsto dalla legge come contravvenzione. Ma potrebbe essere invocata la ritrattazione come esclusione della punibilità qualora un soggetto ritratti il falso e manifesti il vero? Anche se la simulazione non rientra nelle ipotesi previste nell’art. 376 come esclusione della punibilità, si sostiene l’applicabilità della ritrattazione alla simulazione qualora sia spontanea e quindi non indotta dalle contestazioni degli organi preposti; ed immediata ritenendo sufficiente la sua verificazione prima dell’inizio delle indagini. E’ procedibile d’ufficio e le misure precautelari dell’arresto e del fermo non sono consentite. La competenza è del Tribunale monocratico. TRUFFA: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ TRUFFA L’art. 640 del c.p. disciplina il reato di truffa: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”. Gli elementi di tale reato sono la tutela del patrimonio e della libera formazione del consenso nei negozi patrimoniali. Nel dettaglio, la punibilità non riguarda solo un reato contro il patrimonio ma anche contro la persona (infra c.d. truffa contrattuale), affinché non sia leso il dovere di lealtà e correttezza e la libertà di scelta dei contraenti. Pertanto, per la consumazione del reato si reclama anche una effettiva lesione del patrimonio altrui, conseguendo un ingiusto profitto. In ordine all’elemento soggettivo la truffa è punibile a titolo di dolo generico; si tratta di un reato a forma vincolata e la condotta consiste nel comportamento dell’agente che attraverso artifizi o raggiri, induce taluno in errore, determinando uno spostamento patrimoniale in favore del colpevole. Tipologia di pena La competenza è del tribunale monocratico; la procedibilità è a querela di parte tranne che per le circostanze indicate nel comma 2 per le quali si procede d’ufficio. USURA: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ USURA In base all ‘art. 644 del c.p. si configura il reato di usura quando taluno si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari. Si tratta di un delitto contro il patrimonio mediante frode. La disciplina di questo reato è stata oggetto di importanti modifiche attuate attraverso la legge n. 108/1996, la quale, tramite l’art. 11, ha aggiunto l’art. 644 ter c.p. il quale definisce l’usura come un reato a consumazione prolungata. Ciò sta a significare che il delitto si perfeziona e si consuma già al momento della promessa rendendo essenziali i pagamenti eseguiti dalla persona offesa del patto usurario. Infatti, se i suddetti pagamenti prima venivano considerati il post-factum, attualmente si sostiene che non solo compongono la fattispecie di reato ma ne determinano anche la consumazione. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico sorretto dalla coscienza e volontà di concludere un contratto con interessi o controprestazioni di natura usuraria. La condotta tipica è integrata dal farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. Tipologia di pena Si tratta di un reato procedibile d’ufficio; la competenza è del Tribunale in composizione collegiale. Sono consentiti il fermo e l’arresto facoltativo in flagranza, nonché la custodia cautelare in carcere e l’applicazione delle altre misure cautelari personali. VIOLENZA SESSUALE: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ VIOLENZA SESSUALE L’art. 609 bis c.p. punisce con la reclusione da 5 a 10 anni chi, mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali (violenza sessuale per costrizione); Alla stessa pena soggiace anche chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima, ovvero traendo in inganno la stessa sostituendosi ad altra persona (c.d. violenza sessuale per induzione). Il bene tutelato è libertà sessuale, ovvero la libertà di autodeterminarsi in ordine alla propria sfera sessuale ed agli atti che la compongono, e le condotte assunte dal soggetto sono due: per costrizione realizzata per mezzo di violenza, minaccia o abuso di autorità; per induzione, attuata mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o mediante inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Trattasi di reato comune perché può essere commesso da chiunque con violenza ossia con coazione materiale, o con minaccia, prospettando un male ingiusto e notevole. In ordine all’elemento soggettivo, la norma richiede il dolo generico, essendo richiesta la consapevolezza di compiere atti sessuali costringendo o inducendo la vittima a subirli contro il proprio volere. La consumazione del reato si verifica nel momento e nel luogo in cui è compiuto l’atto sessuale. Configurabile il tentativo. E’ procedibile soltanto a querela di parte, da proporsi entro 6 mesi dalla commissione del fatto. La querela, una volta sporta, è irrevocabile. Si procede invece d’ufficio per le ipotesi previste nel 4 comma. La competenza è del tribunale collegiale.