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Diritto penale I - Risposte Aperte - CORRETTO E SUPERATO, Panieri di Diritto Penale

Diritto penale I - Risposte Aperte - CORRETTO E SUPERATO

Tipologia: Panieri

2021/2022

In vendita dal 06/08/2022

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Che cosa è il nesso causale del reato?/ Cosa si intende per “rapporto di causalità”?
ll nesso di causalità è anche definibile come il rapporto di causa ed effetto che deve sussistere tra l’azione
(o la condotta) e l’evento affinché la condotta stessa sia punibile.In ogni reato possiamo distinguere
l’elemento soggettivo e quello oggettivo; quest’ultimo consta della condotta e dell’evento. Occorre però che
tra la condotta e l'evento ci sia un nesso tale che uno possa essere ricondotto all'altra e che la condotta sia
la causa che ha provocato l'evento; in caso contrario il fatto non può essere imputato al soggetto.
Occorre insomma che tra condotta ed evento ci sia un rapporto di causa-effetto, o, come si dice in termine
tecnico, un nesso di causalità. Dobbiamo quindi chiederci quali sono i criteri per accertare l'esistenza del
nesso di causalità. Il nostro codice detta una disposizione ben precisa, quella dell'articolo 40: Nessuno può
essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende
l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione. Non impedire un evento, che si ha
l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Dunque il reato è attribuito all'agente quando l'evento
è conseguenza della sua azione.
Che cosa è il reato?
Il reato è un fatto umano, tipico e colpevole, che lede o mette in pericolo un bene giuridico, in difesa del
quale una norma incriminatrice, ispirata a valori costituzionali che tale bene rendono meritevole di
protezione, ha predisposto un intervento giudiziario di carattere sanzionatorio, in ambito penale, a
condizione che la misura dell'aggressione sia tale da far apparire inevitabile il ricorso alla pena criminale e
purché sanzioni diverse da quella penale appaiano inadeguate a prestare efficace tutela.
Che cosa è il reato putativo?
Si ha reato putativo quando il soggetto crede di commettere un reato, ma in realtà realizza un fatto che
reato non è (art. 49, comma primo). La norma definisce quindi putativo il reato commesso dall’agente nella
convinzione
(determinata da errore di fatto o di diritto) che si tratti di reato. Il soggetto quindi commette un fatto
lecito (ovvero non punito dall’Ordinamento) ma per errore, si trova nella convinzione che abbia violato una
norma penale a cui la legge fa discendere l’applicazione di una sanzione. Il reato putativo non è quindi
punibile e ciò nel
rispetto dei principi della legalità e della materialità che vigono all’interno dell’Ordinamento giuridico. Il
secondo comma dell’art. 49 c.p. (reato impossibile) stabilisce che “la punibilità è altresì esclusa quando, per
la inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso”.
Esempio classico è
quello dell’utilizzo di una pistola giocattolo, o della sostanza non velenosa utilizzata per provocare il
decesso di una persona: in questi casi non si può ipotizzare un tentativo inidoneo ma molto più
semplicemente si è in presenza di un reato impossibile per inidoneità dell’azione (che comprende anche i
mezzi di esecuzione della stessa).
Che cosa è l’evento?
Nell'ambito del diritto penale, sulla nozione di evento si fronteggiano sostanzialmente due diverse tesi. Da
una parte, l'evento viene inteso come un elemento esterno diverso sia logicamente che cronologicamente
dalla condotta e legato ad essa da uno specifico rapporto causale. Secondo tale tesi, dunque, non tutti i
reati nell'ambito del diritto penale sarebbero caratterizzati dalla presenza di un evento in quanto
sussisterebbero reati di pura condotta. Secondo una diversa impostazione teorica, invece, l'evento,
nell'ambito del dirito penale, avrebbe natura giuridica in quanto sarebbe da intendersi come la lesione o la
messa in pericolo del bene protetto dalla norma penale con la conseguenza che esso non potrebbe mai
mancare, nè nei reati cc.dd. d'evento nè in quelli cc.dd. di pura condotta. L'evento, così inteso, si distingue
dalla condotta soltanto sotto il profilo logico ma non sotto quello temporale. Con riferimento alla
normativa codicistica, il Legislatore ha fatto riferimento, di volta in volta, all'evento in senso giuridico ed
all'evento in senso naturalistico; in particolare fanno riferimento all'evento in senso naturalistico tutte
quelle norme che, nell'ambito del diritto penale, disciplinano il rapporto di causalità (es. artt. 40, 41, 42),
fanno, invece, riferimento all'evento giuridico, a parere della dottrina che ritiene tale evento come
elemento costitutivo del fatto, norme che attengono, in via diretta o indiretta, all'attribuzione psicologica
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