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Diritto Processuale civile, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Civile

Prima parte del corso sui principi generali.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2024/2025

In vendita dal 06/08/2025

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PRINCIPI GENERALI
Diritto alla tutela
giurisdizionale
TUTELA GIURISDIZIONALE Art. 24 Cost. “TUTTI possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Quindi TUTTI hanno il diritto di far valere i propri interessi di fronte ad un'autorità giudiziaria competente e di ottenere una risoluzione
EQUA e IMPARZIALE del proprio caso, attraverso un procedimento conforme alle norme e ai principi del diritto.
Giurisdizione ORDINARIA: esercitata da TUTTI I GIUDICI.
Giurisdizione STRAORDINARIA: amministrativa (TAR, Consiglio di Stato, Tribunale delle acque), tributaria (Corte. cass.
sezione tributaria), contabile (Corte dei Conti).
Diritto D’AZIONE
DIRITTO D’AZIONE (Art. 24 Cost.) = diritto di tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Diritto a un provvedimento sul MERITO che può essere favorevole o sfavorevole, di accoglimento o rigetto della domanda, di esistenza o
inesistenza del diritto diritto di azione astratto (≠ concreto).
Le CONDIZIONI dell’azione:
requisiti intrinseci alla domanda giudiziale: legittimazione ad agire ed interesse ad agire;
presupposti processuali: giurisdizione, competenza, legittimazione processuale.
ADR (mediazione
e negoziazione
assistita)
ADR = soluzioni operative quando le parti desiderano trovare un ACCORDO sulla questione in disputa, coinvolgendo lo Stato nella
risoluzione delle controversie tramite metodi alternativi. Tipologie:
AUTONOME: le parti compongono una lite mediante CONTRATTO.
ETERONOME: un giudice PRIVATO (ARBITRO) regola il rapporto tra le parti.
MEDIAZIONE procedura condotta davanti a un terzo IMPARZIALE MEDIATORE, iscritto in un elenco organismo pubblico o
privato sottoposto al controllo del Ministero della Giustizia. Può essere:
FACOLTATIVA
OBBLIGATORIA: diritti reali, successioni, materia bancaria, affitto di azienda e altre.
Il CONTRATTO con cui le parti PREVENGONO liti insorte in futuro TRANSAZIONE = contratto con cui le parti facendosi reciproche
concessioni compongono una lite insorta tra loro o prevengono liti future.
Il processo di mediazione si conclude con la CONCILIAZIONE = accordo con cui le parti pongono fine alla controversia attraverso la
MEDIAZIONE.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI gli avvocati delle parti, in presenza di queste, conducono le negoziazioni sotto forma
di un contratto quadro.
Lo strumento è stato introdotto con il decreto legislativo 132/2014 e ha avuto successo soprattutto nel contesto delle liti familiari, come
separazioni, divorzi, scioglimenti di unioni civili e questioni di mantenimento dei figli.
Se la negoziazione ha esito POSITIVO, si raggiunge un ACCORDO che viene firmato dagli avvocati e dalle parti.
ARBITRATO le parti decidono di sottoporre la loro controversia a un TERZO neutrale, chiamato arbitro o collegio arbitrale.
Le decisioni prese dall'arbitro sono generalmente VINCOLANTI per le parti coinvolte e possono essere eseguite come se fossero
ORDINI emessi da un tribunale.
Procedimento e
processo
PROCEDIMENTO = sequenza di atti FINALIZZATI all’emanazione di un provvedimento (la nullità di un atto rende nullo l’atto finale e il
procedimento intero).
PROCESSO = PROCEDIMENTO che inizia con la costituzione in giudizio ed è caratterizzato in tutte le sue parti dal contraddittorio
ovvero dal diritto alla difesa ex art. 24 Cost.
Diritto di DIFESA e
contraddittorio
DIRITTO alla DIFESA = diritto al CONTRADDITTORIO.
Art. 24 Cost. c.2 “la difesa è un DIRITTO INVIOLABILE in ogni stato o grado del procedimento”.
Art. 101 C.P.C “sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.
Art. 101 C.P.C “la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.
Ogni parte coinvolta nel processo ha il diritto di essere ascoltata e deve essere considerata parte nel processo in relazione agli effetti
del provvedimento giurisdizionale.
GIUSTO processo
civile regolato
dalla legge
Art. 111 c.1 Cost. “la giurisdizione si attua mediante giusto processo regolato dalla legge”.
GIUSTO PROCESSO” = sequenza formale degli atti, rispetto delle garanzie del contraddittorio, accuratezza dell’attività svolta nel
contraddittorio tra le parti.
Obiettivo: evitare ABUSI ed esercizio arbitrario del potere.
Durata
ragionevole del
processo
Art. 111 c.2 Cost. “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e
imparziale, la legge assicura una RAGIONEVOLE DURATA”.
Ammesso il risarcimento per danni NON patrimoniali, derivanti da processi irragionevolmente lunghi.
Tutela
GIURISDIZIONALE
contenziosa
Nella giurisdizione contenziosa si distinguono 3 azioni:
1. TUTELA DICHIARATIVA diretta all’accertamento dei fatti e dichiararli in maniera incontrovertibile. Giudice dopo aver accertato il
tutto può dichiarare:
l’esistenza: sentenza soggetta a mezzi di impugnazione.
inesistenza.
Si divide a sua volta in:
a. Tutela di mero accertamento diretta ad ACCERTARE I FATTI; presuppone un VANTO o una CONTESTAZIONE per la quale è
richiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria. Non serve l’esistenza di fatto lesivo, basta l’INTERESSE AD AGIRE. L’azione può avere
esito: positivo o negativo = inesistenza di situazione controversa.
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PRINCIPI GENERALI

Diritto alla tutela giurisdizionale TUTELA GIURISDIZIONALE → Art. 24 Cost. “ TUTTI possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi ”. Quindi TUTTI hanno il diritto di far valere i propri interessi di fronte ad un'autorità giudiziaria competente e di ottenere una risoluzione EQUA e IMPARZIALE del proprio caso, attraverso un procedimento conforme alle norme e ai principi del diritto. ● Giurisdizione ORDINARIA : esercitata da TUTTI I GIUDICI. ● Giurisdizione STRAORDINARIA : amministrativa (TAR, Consiglio di Stato, Tribunale delle acque), tributaria (Corte. cass. sezione tributaria), contabile (Corte dei Conti). Diritto D’AZIONE DIRITTO D’AZIONE (Art. 24 Cost.) = diritto di tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Diritto a un provvedimento sul MERITO che può essere favorevole o sfavorevole, di accoglimento o rigetto della domanda, di esistenza o inesistenza del diritto ⇒ diritto di azione astratto (≠ concreto). Le CONDIZIONI dell’azione: ● requisiti intrinseci alla domanda giudiziale : legittimazione ad agire ed interesse ad agire; ● presupposti processuali : giurisdizione, competenza, legittimazione processuale. ADR (mediazione e negoziazione assistita) ADR = soluzioni operative quando le parti desiderano trovare un ACCORDO sulla questione in disputa, coinvolgendo lo Stato nella risoluzione delle controversie tramite metodi alternativi. Tipologie: ● AUTONOME : le parti compongono una lite mediante CONTRATTO.ETERONOME: un giudice PRIVATO (ARBITRO) regola il rapporto tra le parti. MEDIAZIONE→ procedura condotta davanti a un terzo IMPARZIALE MEDIATORE, iscritto in un elenco organismo pubblico o privato sottoposto al controllo del Ministero della Giustizia. Può essere: ● FACOLTATIVA ● OBBLIGATORIA: diritti reali, successioni, materia bancaria, affitto di azienda e altre. Il CONTRATTO con cui le parti PREVENGONO liti insorte in futuro → TRANSAZIONE = contratto con cui le parti facendosi reciproche concessioni compongono una lite insorta tra loro o prevengono liti future. Il processo di mediazione si conclude con la CONCILIAZIONE = accordo con cui le parti pongono fine alla controversia attraverso la MEDIAZIONE. NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI→ gli avvocati delle parti, in presenza di queste, conducono le negoziazioni sotto forma di un contratto quadro. Lo strumento è stato introdotto con il decreto legislativo 132/2014 e ha avuto successo soprattutto nel contesto delle liti familiari, come separazioni, divorzi, scioglimenti di unioni civili e questioni di mantenimento dei figli. Se la negoziazione ha esito POSITIVO, si raggiunge un ACCORDO che viene firmato dagli avvocati e dalle parti. ARBITRATO→ le parti decidono di sottoporre la loro controversia a un TERZO neutrale, chiamato arbitro o collegio arbitrale. Le decisioni prese dall'arbitro sono generalmente VINCOLANTI per le parti coinvolte e possono essere eseguite come se fossero ORDINI emessi da un tribunale. Procedimento e processo PROCEDIMENTO = sequenza di atti FINALIZZATI all’emanazione di un provvedimento (la nullità di un atto rende nullo l’atto finale e il procedimento intero). PROCESSO = PROCEDIMENTO che inizia con la costituzione in giudizio ed è caratterizzato in tutte le sue parti dal contraddittorio ovvero dal diritto alla difesa ex art. 24 Cost. Diritto di DIFESA e contraddittorio DIRITTO alla DIFESA = diritto al CONTRADDITTORIO. Art. 24 Cost. c.2 → “la difesa è un DIRITTO INVIOLABILE in ogni stato o grado del procedimento”. Art. 101 C.P.C → “sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”. Art. 101 C.P.C → “la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”. Ogni parte coinvolta nel processo ha il diritto di essere ascoltata e deve essere considerata parte nel processo in relazione agli effetti del provvedimento giurisdizionale. GIUSTO processo civile regolato dalla legge Art. 111 c.1 Cost. → “la giurisdizione si attua mediante giusto processo regolato dalla legge”. ⇒ “ GIUSTO PROCESSO ” = sequenza formale degli atti, rispetto delle garanzie del contraddittorio, accuratezza dell’attività svolta nel contraddittorio tra le parti. Obiettivo: evitare ABUSI ed esercizio arbitrario del potere. Durata ragionevole del processo Art. 111 c.2 Cost. → “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale, la legge assicura una RAGIONEVOLE DURATA”. Ammesso il risarcimento per danni NON patrimoniali, derivanti da processi irragionevolmente lunghi. Tutela GIURISDIZIONALE contenziosa Nella giurisdizione contenziosa si distinguono 3 azioni:

1. TUTELA DICHIARATIVA → diretta all’ accertamento dei fatti e dichiararli in maniera incontrovertibile. Giudice dopo aver accertato il tutto può dichiarare: → l’esistenza : sentenza soggetta a mezzi di impugnazione. → inesistenza. Si divide a sua volta in: a. Tutela di mero accertamento → diretta ad ACCERTARE I FATTI; presuppone un VANTO o una CONTESTAZIONE per la quale è richiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria. Non serve l’esistenza di fatto lesivo, basta l’INTERESSE AD AGIRE. L’azione può avere esito: positivo o negativo = inesistenza di situazione controversa.

Spetta all’attore l’onere della prova. b. Tutela di condanna→ Consente alla parte che ha ragione di ottenere l’accertamento di una PRESTAZIONE e che munisce la parte vittoriosa di un TITOLO IDONEO a proporre l’AZIONE ESECUTIVA. La prestazione dovuta ha FORZA ESECUTIVA. La tutela di condanna si collega alla tutela esecutiva → potrà essere una tutela esecutiva: → DIRETTA: condanna suscettibile di esecuzione diretta; → INDIRETTA: attraverso misure coercitive. I CARATTERI della sentenza di condanna sono: ● Esecutività della pronuncia; ● Costituisce titolo per l’esecuzione ipotecaria; ● Trasformazione della prescrizione breve in prescrizione con durata decennale. Ci sono delle figure speciali di CONDANNA:

  1. Condanna INIBITORIA: a non facere.
  2. Condanna GENERICA: mezza condanna; è priva di esecutività della pronuncia. A questa condanna può essere associata la CONDANNA PROVVISIONALE = accertata come dovuta la prestazione ma solo nei limiti in cui il giudice ritenga raggiunta la prova del danno.
  3. Condanna IN FUTURO: prestazione esigibile solo dopo che è scaduto il termine.
  4. Condanna con RISERVA: emessa da giudice quando le difese del convenuto non siano di pronta soluzione, richiedono più tempo.
  5. Condanna CONDIZIONALE: sentenza i cui effetti sono condizionati al verificarsi di un fatto. c. Tutela costitutiva→ Ha ad oggetto un DIRITTO POTESTATIVO = diritto soggettivo che conferisce al titolare il potere di costituire, modificare, estinguere un rapporto giuridico o status. Si distingue in tutela potestativa: ➔ NECESSARIA: la tutela costitutiva doveva passare per la tutela giudiziaria perché solo il GIUDICE può produrre l’effetto costitutivo. ➔ NON NECESSARIA: in materia contrattuale; si costituisce, modifica, estingue un rapporto giuridico di natura contrattuale. Si distinguono i diritti potestativi a tutela: ● stragiudiziale: il titolare del diritto può costituire, regolare, estinguere un diritto potestativo con SEMPLICE manifestazione di volontà stragiudiziale. I 3 modi di RISOLUZIONE di un contratto: ○ diffida ad adempiere: manifestazione di volontà di risoluzione del contratto e quest’ultimo viene risolto per il decorso di 15 giorni senza adempimento. ○ clausola risolutiva espressa: ci si avvale della clausola di risoluzione. ○ termine essenziale. ● giudiziale: costituzione, modificazione, estinzione del diritto potestativo o status viene prodotta dalla SENTENZA del GIUDICE. E’ possibile solo nei casi previsti dalla legge. Forma speciale di tutela costitutiva→ TUTELA DETERMINATIVA = si chiede al giudice di determinare in via equitativa le prestazioni dovute. 2. TUTELA ESECUTIVA → diretta a REALIZZARE in concreto i DIRITTI. Il GIUDICE DICHIARA i DIRITTI e le SITUAZIONI SOSTANZIALI per porre FINE alla controversia in un provvedimento che ha la necessità di essere messo in atto. NON ci sono attore e convenuto MA: → CREDITORE DI PRESTAZIONE; → DEBITORE SOGGETTO ALLA PRESTAZIONE che non può sottrarsi all’esecuzione della prestazione esecutiva perché c’è un TITOLO ESECUTIVO = presupposto dell’AZIONE FORZATA e fa sì che si attivi l’UFFICIALE GIUDIZIARIO (organo dell’esecuzione forzata). Il titolo esecutivo può essere: ● giudiziale: (cambiale, assegno) ● stragiudiziale: provvedimento di condanna. Il titolo esecutivo può contenere una prestazione: di pagamento, rilascio del bene mobile, di fare, non fare, sopportare. La tutela esecutiva spetta allo STATO: ➔ esecuzione forzata DIRETTA: gli organi esecutivi dello Stato si sostituiscono al debitore e soddisfano il creditore. ◆ ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA: organi fanno ottenere al creditore proprio quello di cui ha diritto. Può essere: ● esecuzione in forma specifica di bene immobile; ● esecuzione in forma specifica per obblighi di fare o non fare. ◆ ESPROPRIAZIONE FORZATA: (crediti pecuniari), consiste nel privare il debitore: ● della proprietà di beni mobili, immobili ● della titolarità di crediti verso terzi. Per liquidare questi crediti/beni o trasferirne la titolarità in capo al creditore e in questo modo soddisfare il creditore pecuniario. ➔ esecuzione forzata INDIRETTA: essendo un obbligo infungibile o di non fare bisogna disporre delle multe. 3. TUTELA CAUTELARE → strumentale alla tutela dichiarativa o esecutiva o entrambe, a seconda dei casi perché c’è l’URGENZA DI PROVVEDERE.

c. diritto potestativo identificato dall’effetto giuridico che produce (annullamento). L’annullamento produce lo scioglimento del rapporto. Il diritto è unico e in relazione al quale non hanno rilevanza né i fatti storici che lo integrano, né i motivi giuridici che lo producono. Il diritto potestativo è a metà fra diritti autoindividuati e eteroindividuati: → d. autoindividuato rispetto all’effetto del rapporto giuridico→ l’effetto dell’annullamento è prodotto dalla sentenza perchè l’effetto è il medesimo. (Al variare della tipologia del vizio allegato non varia la domanda). → d. eteroindividuati rispetto alle tipologie di vizi del consenso→ a ciascuna categoria di vizi del consenso corrisponde una diversa azione di annullamento. A ciascuna tipologia di vizio corrisponde una diversa causa petendi. Quindi:

  • si possono modificare i singoli fatti storici;
  • non si può modificare la domanda→ si avrebbe un diverso diritto potestativo (mutatio libelli). Presupposti processuali (condizioni di decidibilità della causa nel merito) Presupposti processuali = quelli che devono sussistere affinchè il processo venga in essere REGOLARMENTE. Dottrina CLASSICA: ● presupposti COMUNI a qualunque processo (giurisdizione, competenza, legittimazione processuale); ● condizioni dell’azione (legittimazione e l’interesse ad agire). Sono presupposti di ammissibilità della DOMANDA che vengono tenuti buoni anche se sopravvenuti. ➔ INTERESSE AD AGIRE: Interesse nel compiere l’azione. ➔ LEGITTIMAZIONE AD AGIRE: in base alle norme giuridiche l’attore è titolare della situazione soggettiva fatta valere in giudizio. ➔ LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE: effettiva titolarità della situazione soggettiva dedotta in giudizio; Effetti PROCESSUALI e SOSTANZIALI della domanda giudiziale Sono ripartiti in 2 macro effetti: EFFETTI FORMALI: legati alla proposizione della domanda e rispetto a quelle parti e a quel contenuto. Sono prodotti ad ogni domanda giudiziale in quanto tale.LITISPENDENZA: designa lato sensu la pendenza della lite, che si ha con la proposizione della domanda giudiziale mediante notificazione della citazione o deposito del ricorso introduttivo del giudizio; ● il diritto dedotto in lite è litigioso; ● chi è parte al momento della domanda rimane parte durante tutta la lite:la nullità della domanda (salvo non sia sanata) è nullità dell'intero rapporto : il momento della proposizione della domanda è quello in cui si determinano i presupposti processuali (in particolare la competenza); ● la domanda determina i limiti del potere del giudice = divieto di giudicare oltre la domanda, ne eat iudex ultra petita partium; divieto di mutare la domanda. EFFETTI SOSTANZIALI: rispondono al principio della strumentalità del processo. Si verificano SOLO quando la domanda è FONDATA, ACCOLTA dalla SENTENZA. ● Effetti derivanti dalla proposizione della domanda = NOTIFICAZIONE: ○ Interruzione e sospensione della prescrizione per tutto il processo ; ○ Impedimento della decadenza (= estinzione di un diritto per non aver svolto attività previste dalla legge nel termine stabilito); ○ Generazione della mora debendi → interessi moratori a tasso convenzionale se nel contratto o se non stabilito ↴ ○ Aggravamento del saggio legale degli interessi a saggio delle transazioni commerciali → 8% + saggio di sconto stabilito dalla BCE (0,01). ● Effetti derivanti dalla TRASCRIZIONE della domanda nei registri immobiliari. Momento determinante della giurisdizione e della competenza Art. 5 C.P.C. → Il MOMENTO DETERMINANTE per stabilire la giurisdizione e la competenza è generalmente quello della proposizione della domanda , ossia il momento in cui l’attore introduce il giudizio. ● Se proposta tramite ricorso, la domanda rileva dal momento della proposizione ; ● Se proposta tramite citazione, il momento rilevante è quello della notifica (= anticipazione degli effetti alla data della proposizione) Giurisdizione e regime processuale jskdnkcn ● Giurisdizione ORDINARIA (in senso stretto) : esercitata da TUTTI I GIUDICI ORDINARI ITALIANI. ● Giurisdizione STRAORDINARIA = SPECIALI : ○ amministrativa (TAR, Consiglio di Stato, Tribunale delle acque), ○ tributaria (Corte. cass. sezione tributaria), ○ contabile (Corte dei Conti), ○ giurisdizione della Corte di Cassazione ○ giurisdizione internazionale. Circolazione delle sentenze→ se la controversia coinvolge persone domiciliate nell’UE, questa vale come titolo esecutivo ed è riconosciuta in tutti i Paesi UE stessa e, per renderla inapplicabile, il convenuto deve eccepire una violazione dell’ordine pubblico. E’ necessario distinguere tra: ➔ Questione di giurisdizione INTERNA : (Art. 37 cpc), il difetto di giurisdizione nei confronti della PA può essere: ◆ assoluto (nessun giudice dell’ordinamento ha giurisdizione sulla materia dedotta in giudizio che non è né diritto soggettivo né interesse legittimo); ◆ relativo (è competente un giudice speciale, non quello ordinario) ed è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, anche d’ufficio. ➔ Questione di giurisdizione INTERNAZIONALE : Regolamento di Bruxelles I bis + l. 218/1995, se il convenuto si costituisce in giudizio senza eccepire come primo atto il difetto di giurisdizione del giudice adito, si ha proroga tacita della giurisdizione.

Se è contumace , il giudice deve rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione. Rispetto alla circolazione della sentenza, l’ordinamento ricevente deve controllare che siano stati rispettati i criteri che stabiliscono una giurisdizione esclusiva. TRANSLATIO IUDICII in caso di declinatoria di giurisdizione TRANSLATIO IUDICII consente di trasferire un processo da un giudice a un altro, quando il primo giudice si è dichiarato incompetente e ha declinato la giurisdizione. Entro 3 mesi da quando la sentenza declinatoria passa in giudicato, su impulso delle parti (ricorso) è possibile riassumere il processo davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione (ad quem) conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda, facendo proseguire il processo nello stato in cui si trova. Per evitare il conflitto negativo di giurisdizione, il giudice ad quem ha l’onere alla prima udienza di sollevare d’ufficio il regolamento di giurisdizione con un’ordinanza davanti alle sezioni unite della Cassazione, la cui pronuncia ha efficacia panprocessuale ( = anche se il processo si estingue e quindi non si ha una pronuncia sul merito, la parte che la voglia riproporre può adire solo il giudice competente identificato dalla Cassazione). Regolamento di giurisdizione Regolamento (PREVENTIVO) di giurisdizione = strumento a disposizione delle parti, proponibile lungo tutto il primo grado di giudizio a condizione che il giudice di primo grado non abbia emanato una pronuncia decisoria anche su una semplice questione di rito. Il regolamento di giurisdizione deve essere proposto con un ricorso sottoscritto da un avvocato abilitato , è munito di procura speciale , ed è deciso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione. È possibile far valere un difetto di giurisdizione sia interna che internazionale. Una volta sollevato il regolamento di giurisdizione, il giudice di merito di regola sospende il processo, ma può portarlo avanti sotto la sua responsabilità se ritiene che si tratti di un abuso del diritto da parte convenuto che vuole allungare sensibilmente i tempi del processo. Se il processo è sospeso, alla pronuncia della Cassazione conferma deve essere riassunto con ricorso presso lo stesso giudice. Competenza per VALORE, MATERIA e per TERRITORIO COMPETENZA è quella parte di giurisdizione che fa riferimento agli uffici giudiziari i quali si suddividono il lavoro su un:piano orizzontale secondo un criterio di competenza territoriale , e ● su un piano verticale , secondo i criteri di valore e materia. COMPETENZA PER VALORE → criterio di riparto della giurisdizione che si basa sul valore economico della causa; COMPETENZA PER COMPETENZA per materia → si basa sulla natura giuridica della causa } ⇒ tra Giudice di Pace e Tribunale. COMPETENZA PER TERRITORIO → segue l’individuazione del giudice per valore e materia e prevede criteri generali , speciali (facoltativi/alternativi), esclusivi (anche derogabili), inderogabili, derogabili. ➔ Foro generale del convenuto : ◆ persona fisica: forum rei → ha competenza il foro del luogo di residenza (dimora abituale) del convenuto (effettiva > anagrafica) o il domicilio (sede principale di propri affari); in assenza di residenza e domicilio, rileva la dimora; se il convenuto ha residenza/domicilio/dimora estera e il giudice italiano ha giurisdizione, rileva il forum actoris. ◆ persona giuridica o enti senza personalità: criterio della sede che può essere legale o effettiva; in linea generale i terzi possono scegliere il luogo della sede legale o effettiva salvo in alcuni casi in cui è obbligatoria la prima. ➔ Fori esclusivi: ◆ diritti reali e beni immobili → giudice del luogo in cui è sito l’immobile; ◆ comodato e affitto d'azienda → luogo in cui l’azienda si trova; inderogabile; ◆ apposizione di termini e regolamento di confini → luogo in cui bisogna apporre o regolare; ◆ cause ereditarie → luogo in cui si è aperta la successione, ossia l’ultimo domicilio del defunto; ◆ tra soci → luogo della sede legale o effettiva della società; ◆ tra condomini → luogo del condominio. ➔ Inderogabili ◆ foro erariale; ◆ esecuzioni forzate → espropriazione forzata (luogo); ◆ opposizione all’esecuzione; ◆ foro del consumatore (art. 33.u Codice del Consumo): foro di protezione → clausole vessatorie quelle che individuano un foro diverso; essendo un foro di protezione, il consumatore può ignorarlo e fare causa altrove a differenza della parte forte. Sezioni specializzate Sono sezioni specializzate quelle in materia di impresa (diritto commerciale, societario, fallimentare e tributario), di famiglia e minori (rapporti familiari e la tutela dei minori) e ambientale (tutela dell'ambiente). Fori facoltativi nelle obbligazioni Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Regime della questione di competenza Art. 38 cpc → disciplina le modalità con cui può essere sollevata la questione di incompetenza quando una causa viene proposta davanti a un giudice non competente per valore , materia o territorio.

  1. INCOMPETENZA RILEVABILE SU ECCEZIONE DI PARTE Se la causa è proposta davanti a un giudice incompetente per valore , materia o per territorio inderogabile , il convenuto ha l’onere di sollevare l’ eccezione di incompetenza nella comparsa di risposta , nei termini previsti dal rito.
  2. RILEVABILITA’ D’UFFICIO (se il convenuto NON ha eccepito) Il giudice può rilevare d’ufficio la propria incompetenza solo alla prima udienza , e solo se si tratta di: Materia, Valore, Territorio inderogabile. Successivamente, anche per questi casi, la competenza si intende confermata.
  3. DEROGA ALLA COMPETENZA IN CORSO DI CAUSA (mediante un ACCORDO) Una deroga alla competenza può essere stipulata anche dopo l’inizio del processo , tacitamente , se il convenuto non solleva tempestivamente l’eccezione. L’adesione dell’attore o delle altre parti alla competenza del giudice indicato dal convenuto può avvenire anche successivamente , fino a quando non viene pronunciata la sentenza.

➔ INTERNO: si forma all’interno dello stesso processo. Esso può riguardare: ◆ Provvedimenti decisori , sia di rito che di merito , che non vengono impugnati nei termini; ◆ Questioni non impugnate nel passaggio tra un grado e l’altro: se una parte soccombente non impugna un capo della sentenza , quel capo diventa definitivo, e non potrà più essere discusso. A questa figura si collega il c.d. GIUDICATO IMPLICITO , che si ha quando una questione, pur non espressamente affrontata , risulta comunque necessariamente decisa in via logica per giungere alla pronuncia emessa. Se la parte non la contesta, questa statuizione si consolida , producendo effetti vincolanti. Limiti oggettivi del giudicato Riguardano l’ OGGETTO della decisione , cioè ciò su cui si forma la cosa giudicata. Questo viene determinato dal PETITUM , cioè la richiesta, e dalla CAUSA PETENDI , cioè i fatti e i diritti posti a fondamento della domanda. → In base al principio del ne bis in idem , non si può proporre una nuova causa tra le stesse parti per lo stesso oggetto e sulla stessa causa petendi , salvo alcune eccezioni: ● diritti autoindividuati (come la proprietà), il giudicato non copre fatti nuovi sopravvenuti dopo la sentenza, quindi è possibile agire nuovamente sulla base di questi nuovi fatti; ● diritti eteroindividuati (cioè quelli che dipendono dai fatti allegati, come la responsabilità civile), ogni causa petendi diversa dà luogo a un giudizio diverso , quindi non c’è giudicato se cambia il fondamento; ● diritti potestativi (come l’annullamento di un contratto), se una domanda viene rigettata per una certa causa è possibile proporre una nuova domanda per un’altra causa , come l’errore, purché nei termini di legge. → Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la cosa giudicata si forma su tutto ciò che è stato domandato che diventa irrevocabile, irretrattabile, indiscutibile tra le parti. Pregiudizialità in senso tecnico e in senso logico Nel processo civile, la questione della pregiudizialità riguarda il rapporto tra la domanda principale e le questioni preliminari che il giudice deve valutare per decidere sul merito. Queste possono avere diversa rilevanza ai fini del giudicato, a seconda che si tratti di pregiudizialità in senso tecnico o in senso logico. ➔ Pregiudizialità in senso tecnico Si ha quando una questione, come la nullità di un contratto o la simulazione , è un rapporto giuridico autonomo che può essere oggetto di una causa a sé stante, ma che nel processo in corso viene decisa solo incidentalmente per accertare un presupposto della domanda principale. In questi casi, secondo l’ art. 34 c.p.c. , il giudice può decidere anche questioni di merito in via incidentale, ma senza efficacia di giudicato , salvo che una legge o la volontà delle parti attribuisca a quella decisione efficacia definitiva. Quindi, su queste questioni non si forma giudicato , perché il giudice le conosce solo “incidenter tantum”. ➔ Pregiudizialità in senso logico Si ha quando il giudice, per decidere la causa principale, deve per forza risolvere prima una questione preliminare , che però non può essere oggetto di una causa a sé stante. Anche se quella questione non è stata chiesta espressamente, il giudice deve comunque valutarla e risolverla , perché è un presupposto logico e necessario per decidere la domanda. In questi casi, il giudicato si estende anche a questa questione , perché è implicita nella decisione finale. 3 situazioni da distinguere:

  1. Punto PREGIUDIZIALE: la questione non è contestata. Es. il convenuto non nega di essere il proprietario dell’auto. Il giudice non decide su quel punto.
  2. QUESTIONE PREGIUDIZIALE: il convenuto contesta un fatto rilevante (es. dice di non essere proprietario ). Il giudice deve accertarlo, ma lo fa solo in via incidentale , cioè senza giudicato.
  3. DOMANDA PREGIUDIZIALE: una delle parti propone espressamente una domanda su quel punto (es. accertare che il contratto è nullo). Il giudice decide con efficacia di giudicato , cioè in modo definitivo. Limiti soggettivi del giudicato Indicano su chi produce effetti la sentenza. Art. 2909 c.c. → il giudicato fa stato solo tra le parti , i loro eredi e aventi causa : ● PARTI sono quelle in senso sostanziale , cioè i titolari dei diritti o obblighi fatti valere in giudizio. ● EREDI sono i successori universali (come nel caso di successione per causa di morte o fusione societaria). ● AVENTI CAUSA sono coloro che acquisiscono il diritto oggetto del giudizio , per atto tra vivi o mortis causa. In casi eccezionali , il giudicato può produrre effetti anche verso terzi non presenti nel processo : si parla allora di efficacia riflessa. Questo accade solo quando la legge lo prevede espressamente, e vi è un rapporto di dipendenza stabile tra due situazioni giuridiche, come nei subcontratti , dove la decisione su un contratto principale può riflettersi su quello collegato. Limiti temporali del giudicato Indicano fino a quando una sentenza fa stato su fatti e diritti. Rispetto ai fatti , il giudicato copre: i fatti allegati e anche quelli deducibili (esistenti e conoscibili con normale diligenza prima della sentenza ). Non copre invece i fatti successivi o conosciuti solo dopo. Il momento in cui si cristallizza la situazione è la precisazione delle conclusioni , cioè 60 giorni prima dell’udienza di decisione. Rispetto ai diritti , il giudice applica la legge vigente al momento in cui nasce il diritto , salvo: leggi retroattive , che si applicano anche se entrano in vigore prima della pubblicazione della sentenza e norme dichiarate incostituzionali , che perdono effetto fin dall’origine , ma il giudicato civile resta valido (a differenza del penale). Se norma è già incostituzionale prima della sentenza, il giudice non può applicarla. Litispendenza LITISPENDENZA = il FATTO che una lite è iniziata. In generale, si ha litispendenza dal momento in cui si notifica l’atto di citazione o si deposita il ricorso. In senso stretto , la litispendenza si ha quando la stessa causa è proposta davanti a giudici diversi o a più giudici dello stesso ufficio. In questi casi: ● Se si tratta di giudici diversi , si applica il principio di prevenzione : si tiene solo la causa iniziata per prima , cioè quella con la notifica o il deposito anteriore , e l’altra viene cancellata dal ruolo. ● Se sono davanti a giudici dello stesso ufficio , si possono riunire davanti al giudice con il numero di ruolo più vecchio. Perché ci sia litispendenza, le 2 cause devono avere: stessi soggetti e oggetto → stesso diritto e stessi fatti a fondamento della domanda (petitum e causa petendi).

Infine, se si formano due giudicati su cause identiche, prevale quello successivo , se il primo non è stato fatto valere (principio della preclusione processuale). Continenza CONTINENZA = quando due cause pendenti davanti a giudici diversi sono così collegate tra loro che serve un unico processo per evitare decisioni contrastanti. Ci sono 3 tipi principali di continenza:

  1. QUANTITATIVA: la domanda proposta in una causa è più ampia e contiene quella dell’altra.
  2. QUALITATIVA: c’è un rapporto di dipendenza : la decisione di una causa influenza l’altra.
  3. CONTINENZA TRA ACCERTAMENTO E AZIONE COSTITUTIVA O DI CONDANNA: anche senza pregiudizialità vera , c’è continenza se c’è un forte legame logico tra le domande. Se le due cause sono davanti a giudici diversi : Il giudice preventivamente adito (quello davanti al quale la causa è iniziata prima) può tenere entrambe, se è competente anche sull’altra. Il secondo giudice deve dichiarare la continenza e dare un termine per riassumere la causa davanti al primo giudice. Se sono giudici dello stesso ufficio , si applica la riunione delle cause. Connessione CONNESSIONE = collegamento tra cause diverse , che può avvenire per oggetto o per soggetti coinvolti. Serve a riunire i processi per evitare giudicati in contrasto tra loro.
  4. Connessione oggettiva → cause hanno in comune il petitum (richiesta), la causa petendi , o entrambi. a. Può essere rilevata entro la prima udienza. b. Le cause devono poter essere istruite insieme. c. Si applica il rito semplificato , tranne se c’è una causa di lavoro o previdenza , in cui prevale il rito del lavoro. d. Può portare al cumulo soggettivo (cioè più parti nello stesso processo).
  5. Connessione soggettiva → cause hanno in comune le parti. Anche se le domande non sono collegate per oggetto o titolo, si possono riunire per comodità e coerenza. Legittimazione processuale LEGITTIMAZIONE processuale = capacità di una parte di stare in giudizio e di compiere validamente gli atti processuali. Per averla servono due requisiti :
  6. capacità di agire ;
  7. libera disponibilità dei diritti in causa. Se ci sono vizi , il giudice deve assegnare un termine per correggerli (es. nomina di un rappresentante). Una volta sanato il vizio, la sanatoria ha effetto retroattivo : è come se il processo fosse stato regolare fin dall'inizio. Rappresentanza processuale volontaria Si ha quando una persona (rappresentante) agisce in nome e per conto di un’altra (rappresentato) nel processo, in base a una procura scritta. La procura può essere: generale (per più cause), oppure speciale (solo per una causa). Per essere valida, la procura deve conferire: potere processuale , cioè di compiere gli atti nel processo, e il potere sostanziale , cioè di disporre dei diritti in gioco (es. accettare una proposta, rinunciare, transigere). Eccezione : solo davanti al Giudice di Pace (art. 317 c.p.c.), i due poteri possono essere separati : si può dare solo il potere processuale senza quello sostanziale. Legittimazione ad agire L. AD AGIRE = è una condizione dell’azione. Chi agisce in giudizio ( attore ) deve allegare di essere il titolare del diritto che fa valere (legittimazione attiva ), e che chi è chiamato in giudizio ( convenuto ) è il soggetto che ha violato o contesta quel diritto (l. passiva ). Non serve dimostrare subito che il diritto esiste davvero — basta allegarlo secondo la legge. Se la legittimazione manca, il giudice rigetta la domanda nel merito (non la dichiara inammissibile). Sostituzione processuale Quando una persona (sostituto) agisce in giudizio in nome proprio , ma per far valere un diritto che appartiene a un altro (sostituito). È ammessa solo nei casi previsti dalla legge. ● Il sostituto è parte processuale : compare in giudizio, compie gli atti. ● Il sostituito è parte sostanziale : è il vero titolare del diritto e subisce gli effetti della sentenza. Importante : il sostituito è un litisconsorte necessario , cioè deve essere parte del processo , anche se non lo ha promosso lui. Interesse ad agire = per fare causa bisogna avere un bisogno concreto e attuale dell’intervento del giudice. Il giudice valuta l’interesse in base a ciò che l’attore ha allegato , non in base al risultato finale. È sempre presente nelle azioni di condanna (perché c’è una lesione). È più discusso nelle azioni di mero accertamento , dove serve dimostrare che c’è incertezza attuale e che solo una sentenza può eliminarla. Onere di specifica contestazione Nel processo civile , il convenuto ha l’ onere di contestare in modo chiaro e preciso i fatti allegati dall’attore. Questo si chiama onere di specifica contestazione e serve a individuare i punti di reale disaccordo tra le parti. Va assolto nella comparsa di risposta (dall’inizio). ● Se contesto un fatto → l’attore deve provarlo. ● Se non lo contesto specificamente → quel fatto si considera ammesso , e l’attore non deve provarlo. Se non contesto un fatto e poi impugno la sentenza , non posso più contestarlo in appello: è precluso. Eccezione di merito in senso stretto Servono a contrastare la pretesa dell’attore , facendo valere fatti che impediscono, modificano o estinguono il diritto fatto valere. E ccezioni di merito in senso stretto sono quelle che può sollevare solo la parte , (non possono essere rilevate d’ufficio dal giudice). Sono riservate alla parte perché corrispondono spesso a diritti potestativi (es. diritto di annullare un contratto, di revocare una donazione, ecc.). Accertamento incidentale = è quando il giudice, per decidere la causa principale, deve risolvere una questione “di passaggio” , anche se non è il vero oggetto della domanda. Es.: per sapere se Tizio deve pagare, il giudice deve prima capire se un contratto è valido. DI regola NON ha EFFICACIA di GIUDICATO, salvo: ● se è espressamente previsto dalla legge ,

citazione in giudizio al terzo, che così acquisisce la qualità di parte convenuta. L'INTERVENTO COATTO è uno strumento fondamentale per garantire l’efficacia e la completezza della decisione, evitando che la sentenza possa essere inefficace rispetto a soggetti rilevanti per la controversia. In sostanza, tramite l’intervento coatto, il processo si allarga per includere tutti coloro che hanno un interesse diretto nella causa, garantendo così la tutela completa dei diritti in gioco. Intervento per ordine del giudice = strumento che consente al giudice, quando ritiene necessario che il giudizio coinvolga anche un terzo, di ordinare alle parti già in causa di chiamare in giudizio questo terzo. A differenza dell’intervento coatto su istanza di parte, qui l’iniziativa non è delle parti ma del giudice, che valuta l’opportunità di estendere il processo a un soggetto il cui coinvolgimento è indispensabile per una decisione completa e efficace. Estromissione ESTROMISSIONE = riduzione del numero delle parti coinvolte nel processo, con la conseguenza che l’estromesso non è più soggetto agli effetti degli atti processuali, incluse le pronunce di rito. Esistono 3 principali tipi di estromissione:

  1. Estromissione del garantito: il garante subentra in giudizio al posto del garantito, che può essere estromesso con ordinanza, purché nessuna parte si opponga. La sentenza produce effetti anche nei confronti dell’estromesso.
  2. Estromissione dell’obbligato: quando l’obbligato non contesta l’obbligazione e si dichiara disponibile a eseguire la prestazione, il giudice può ordinare il deposito della somma o della cosa dovuta e, dopo il deposito, estromettere l’obbligato dal processo.
  3. Estromissione del dante causa: se la parte viene meno per morte o altro motivo, il processo continua con il successore universale. Il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato, e con il consenso delle parti, il dante causa o il successore universale può essere estromesso. La sentenza pronunciata nei confronti del successore universale vincola anche il successore particolare. L’estromissione permette così di semplificare il processo, evitando che soggetti non più interessati restino coinvolti inutilmente. Successione universale nel processo Si verifica in caso di morte o eventi assimilabili, e riguarda il passaggio di una posizione giuridica complessiva da un soggetto a uno o più successori. → Nel processo civile, la successione universale comporta che il giudizio prosegue nei confronti dei successori a titolo universale, come gli eredi nel caso di morte o, per gli enti, in caso di fusione tra società. Art 110 c.p.c. stabilisce che i successori subentrano nel processo al posto del defunto o dell’ente incorporato, evitando così l’interruzione o la necessità di rifare il giudizio. Questa regola garantisce continuità e stabilità del processo anche in presenza di cambiamenti. Successione a titolo particolare nel diritto controverso Si verifica quando, durante un processo, il diritto oggetto della controversia viene trasferito a un nuovo soggetto, diverso da chi lo deteneva originariamente. In questi casi, il processo continua tra la controparte e i successori, che possono essere sia universali (come eredi) sia particolari (come cessionari o legatari). Il dante causa o i successori universali agiscono in giudizio come sostituti processuali dell’avente causa. La sentenza che il giudice pronuncia vincola anche il successore a titolo particolare, anche se questi non ha preso parte al processo, perché la decisione ha efficacia diretta verso l’avente causa. Il successore a titolo particolare può intervenire nel processo per tutelare i propri diritti, estromettendo eventualmente il dante causa o i successori universali, e ha sempre il diritto di proporre impugnazione ordinaria contro la sentenza. Astensione e ricusazione del giudice Strumenti che permettono di sottrarre un giudice dal processo quando esistono circostanze che possono far dubitare dell’imparzialità. ➔ ASTENSIONE = atto volontario del giudice, che si ritira dal processo in presenza di situazioni tassativamente indicate dal codice di procedura civile. Se il giudice non si astiene spontaneamente, la parte può invocare il motivo di astensione come motivo di impugnazione della sentenza. Tuttavia, se si tratta di interesse diretto del giudice, è necessario presentare prima un’istanza di ricusazione. ➔ RICUSAZIONE = atto processuale proposto da una parte che contesta l’imparzialità del giudice, e può essere avanzata solo se sussiste uno dei motivi tassativamente previsti per l’astensione. Astensione è una scelta autonoma del giudice; ricusazione è una richiesta fatta dalle parti per garantire un processo equo e imparziale. Intervento del PM PM può intervenire nel processo civile in qualità di organo dello Stato incaricato di tutelare l’ordine pubblico, interessi generali e la legalità. Lite temeraria o per abuso del processo LITE TEMERARIA : si verifica quando una parte in giudizio agisce o resiste con malafede o colpa grave. Questo atteggiamento può concretizzarsi nell’avvio di una causa infondata o nel perseverare in una difesa priva di fondamento. Se il giudice accerta che la parte soccombente ha agito in questo modo, la condanna non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al risarcimento dei danni o a una somma equitativamente determinata , che può essere liquidata anche d’ufficio nella sentenza. Inoltre, se accertata l’ inesistenza del diritto che ha giustificato provvedimenti cautelari, trascrizioni o l’avvio di esecuzioni forzate, la parte danneggiata può chiedere il risarcimento danni. Forma degli atti processuali Gli atti del processo devono essere compiuti in una FORMA IDONEA a raggiungere il loro scopo, rispettando regole precise per garantire chiarezza e validità. L’uso della lingua italiana è obbligatorio per tutti gli atti, ma il giudice può nominare un interprete se una parte non conosce l’italiano. Questo vale anche per sordomuti, che possono essere interrogati anche per iscritto. Più importanti forme: SENTENZA, ORDINANZA, DECRETO. Nullità degli atti processuali ➔ FORMALE riguarda singoli atti del processo , invalidi se previsti dalla legge o mancanti di requisiti essenziali. Può essere fatta valere solo dalla parte interessata, deve essere eccepita subito e può essere sanata con rinuncia. La nullità assoluta, invece, non si può sanare e può essere rilevata in qualsiasi momento, anche d’ufficio. ➔ EXTRA FORMALE: deriva da carenze nei presupposti processuali. Può essere rilevata d’ufficio dal giudice, che ordina la sanatoria se possibile, altrimenti chiude il processo. Dopo la sanatoria il processo prosegue, con possibile ripetizione degli atti.