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Una panoramica dei principi e dei casi chiave riguardanti il risarcimento del danno in diritto europeo. Vengono trattati concetti come la riduzione della sovranità statale, la responsabilità dello stato verso i privati, il regime concreto di tutela e le condizioni sostanziali per il risarcimento. Il testo illustra anche la differenza tra interessi individuali e diffusi, la necessità di efficaci ricorsi e la relazione tra risarcibilità e discrezionalità.
Tipologia: Sintesi del corso
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S. Van Gend & Loos: riduzione della sovranità statale; dottrina ad effetto diretto, self-executing; supremazia CE sullo Stato; S. Francovich : privati subiscono danni da Stato, che non applica le direttive CE (anche prive di efficacia diretta) lo deve risarcire; supera dottrina effetto diretto; S. Brasserie du pecheur: se lo Stato fa violazione omissiva/commissiva, genera la responsabilità nei confronti del singolo (regime concreto di tutela); tre condizioni sostanziali: il sisstema CE abbia inteso attribuire diritti ai singoli; che la violazione delle norme dirette a conferire tali diritti sia sufficientemente caratterizzata (grave e manifesta), nesso di causalità tra violazione e danni subiti di singoli; risarcimento: la PA ha discrezionalità, violazione caratterizzata valutata con indici e precedenti giudiziali, correttezza; la PA è vincolata, basta la mera violazione del diritto CE; S. Plaoman: pregiudizialità po autonomia dei rimedi (annullamento/risarcimento);
. Faute de service: non occorre la colpa della PA per esperire l'azione risarcitoria;
S. Schoppenstedt → Schutznormtheorie: sono risarcibili i diritti derivanti da norme superiori (TCE, principi generali) e protettive; distinzione tra:
Direttive Ricorsi : a. Settori Pubblici: disciplina post Francovich; *interesse negativo: costi di programmazione/preparazione; Direttive Ricorsi : b. Settori Esclusi: tutela situazioni soggettive, anche l'interesse negativo → potrebbe aversi una tutela dell'interesse negativo anche in a.? Gli Stati membri devono assicurare ricorsi efficaci (rimedi cautelari/risarcitori/annullamento veloci) per violazioni CE/nazionali ricettive del diritto CE;
. Anche interessi diffusi e protetti sono situazioni soggettive configurabili come diritti tutelabili dalla CE? E gli interessi legittimi? Nella CE non c'è una definizione di “diritto” che l'ordinamento CE conferisce al privato; in alcune tradizioni dei paesi europei c'è, però, poiché possono essere portate nella CE solo le tradizioni comuni, ancora manca; però, allora perchè si è importata quella dello Schuntznormteorie? In Germania si parla solo del “diritto soggettivo pubblico”: attribuibile anche per “interessi legittimi”; . norma protettiva: si basa sullo scopo della norma che deve proteggere l'individuo → proteggono l'individuo anche le norme che insieme proteggono l'interesse pubblico; riferito allo scopo → norma di scopo: l'ordinamento trasferisce situazioni soggettive solo in presenza di uno scopo protettivo; il caratteri protettivo della norma è elastico, ed è interpretato dal giudice; “diritto pubblico soggettivo”.
Caso “direttive ambientali, Germania vs CE”: la Germania recepisce una direttiva non con atti aventi forza di legge, bensì con una circolare (valore amministrativo, vincola la PA, non valore normativo) → priva di carattere protettivo, non idonea a conferire diritti ai singoli; la CdG sancisce l'inadempimento della Germania; la normativa ambientale non conferisce diritti singoli ma a tutti coloro che possono subire danni dall'inquinamento; la CdG ha ritenuto idonee a conferire diritti anche le norme che proteggono interessi meta-individuali (non individuali); || 2 criteri per individuare diritti CE:
S. Van Gen & Loos: le norme con efficacia self-executing attribuiscono direttamente agli individui diritti ed obblighi, in quanto contenenti obblighi precisi e incondizionati; es. Carta di Nizza non è idonea a conferire diritti/obblighi; norme direttamente applicabili: regolamenti; norme non direttamente applicabili: norme TCE, decisioni, direttive, principi generali CE; Solamente direttive molto dettagliate sono idonee ad attribuire obblighi, in particolare le direttive dettagliate non lasciano discrezionalità → self-executing, e una volta scaduto il termine per il loro recepimento senza che il paese l'abbia attuata, la scadenza del termine le conferisce il carattere “incondizionato”, necessario per l'effetto diretto (→ conferisce obblighi determinati/diritti ai singoli);
= tre fattori conducono al superamento della dottrina dell'effetto diretto = quest'ultima è superata con la sentenza Francovich... 1. la CE comincia a conferire agli Stati non più solo obblighi di astensione (diritti oppositivi dei singoli), ma di elargire prestazioni (diritti pretensivi); 2. tendenza alla procedimentalizzazione , obbligo statale di disciplinare le sue funzioni con sub-procedimenti; es. VIA e verifica delle offerte anomale; 3. regolamentazione , la CE disciplina anche materie che riguardano interessi adespoti (diffusi, non singoli, metaindividuali es. consumo, ambiente);
. La CdG cerca di resistere a tale tendenza (continua ad applicare la dottrina dell'effetto diretto), con due pronunce, affermando:
S. Wells: secondo il sistema CE l'autorizzazione amministrativa va preceduta dalla VIA, altrimenti lo Stato incorre nella violazione di diritto risarcibile di singoli; una direttiva ambientale può avere efficacia diretta e può essere fatta valere dagli individui; || Oggi è discusso se gli interessi diffusi sono configurabili come diritti! _ Il giudice interno deve controllare che lo Stato membro (i suoi organi) non ecceda la discrezionalità di cui dispone (in caso disapplica la normativa nazionale); Per violazioni di diritto CE di norme statali, il singolo ha un “procedural right”, diritto a chiedere un sindacato giurisdizionale del giudice interno (Effetto utile); Se autorità nazionali non destinatarie di obblighi sufficientemente precisi ed incondizionati, non si hanno in capo ai singoli diritti sostanziali → No risarcimento!
. Situazioni giuridiche che possono essere annoverate tra diritti e quindi sono risarcibili:
La dottrina dell'effetto diretto tutelava esclusivamente le situazioni di spettanza! Erano risarcibili solo le situazioni tutelate in quanto imputabili a individui che hanno relazione diretta con le utilità sostanziali assicurate dall'ordinamento CE; si tratta di una pretesa sostanziale, per assicurare in concreto un bene della vita.
Due direttive della CdG che configura come diritti alcune situazioni meta-individuali (superando la logica della spettanza del bene della vita):
Relazioni bilaterali: rimedio risarcitorio sussidiario, cioè solo dove non siano possibili altre tutele; norme con efficacia diretta → tutela principale = disapplicazione con rimedi costitutivi, es. annullamento/revoca; si elimina disposizione illegittima, consentendo di attribuire l'utilitas CE (non in forma specifica); norme prive di efficacia diretta: il giudice interno dispone l' “interpretazione conforme” (interpretare il suo diritto più possibile alla luce/scopo della direttiva, per conseguirne il risultato); dove non vi riesca, condannerà lo stato al risarcimento del singolo; qui non si mira tanto risarcire il singolo, ma a sanare l'illegittimità CE;
Relazioni triangolari : tutela del terzo, controinteressato, in buona fede incolpevolmente avvantaggiato d'illegittimità CE; venuta meno la disposizione interna, rischierebbe di vedersi privato del vantaggio nato grazie all'illegittimità CE → meccanismo che depotenzia la tutela in forma specifica favorendo la risarcitoria: → Alternatività condizionata : la scelta del rimedio dipende dall'assenso e dalla scelta dell'interessato (tra tutela in forma specifica o risarcimento per equivalente); si potenziano le situazioni soggettive del ricorrente e del controinteressato, a scapito dell'interesse pubblico comunitario (però non pone rimedio all'illegittimità CE).
_ Responsabilità delle istituzioni CE: criterio finalistico (si prescinde da disposizioni contenutistiche, prevale la finalità della norma di scopo (Schutznormtheorie); S. Fresh Marine: la Commissione sanziona, per antidumping, un'impresa norvegese, ma sulla base di un'istruttoria sommaria! → violazione della norma comunitaria che impone di provvedere solamente sulla base delle migliori informazioni possibili; la Commissione viola manifestatamente l'obbligo di non istituire dazi provvisori; → risarcimento per violazione di obbligo formale, che attioene a regole procedurali, strumentali (supera logica spettanza!); _ Responsabilità delle autorità nazionali: criterio contenutistico.
Se il ricorrente, per ottenere il risarcimento, dovesse dimostrare la sua spettanza (posizione in graduatoria della sua offerta in procedure di evidenza pubblica), sarebbe difficile, quasi impossibile, ottenerlo! ← dissuaso dal partecipare all'appalto (→ violazione del principio di effettività!); → la direttiva ricorsi non può essere interpretata in maniera così restrittiva che un offerente abbia diritto al risarcimento del danno solo qualora possa dimostrare che avrebbe ottenuto l'appalto! S. Wafer Zoo: risarcimento del danno per diniego di sovvenzioni CE → solamente per danno reali e certi! || spettanza come criterio di quantificazione del danno?
[ Relazione tra risarcibilità e discrezionalità in negativo
. interesse ambientale : risarcimento del danno per violazione del diritto CE, solamente se è imputabile ad un patrimonio specifico di un soggetto ben individuato; la responsabilità civile non è idonea a rispondere per danni causati da inquinamento a carattere diffuso e generale, in cui sia impossibile collegare gli effetti ambientali negativi ad atti/omissioni di soggetti singoli; . interessi formali e procedimentali : dapprima va risarcita violazione di diritto formale solo se lede situazione sostanziale di spettanza, garantita da diritto CE; in seguito si comincia a tutelare violazione del diritto formale ex se, come fonte di danno da risarcire → (lesione) tutela di situazioni formali (non più solo sostanziali); lo scopo della tutela non è necessariamente un bene della vita, ma contenere l'arbitrio, tramite il riconoscimento CE di una pretesa dell'individuo ad ottenere dall'autorità un comportamento dovuto; si tende ad inglobare nei diritti le situazioni le situazioni formali-strumentali; PERÒ non tutte le situazioni strumentali sono diritti, es. l'obbligo di motivazione non comporta risarcimento. . interessi derivanti dalla discrezionalità della pa : le autorità nazionali le istituzioni CE sono obbligate a risarcire danno cagionati nell'esercizio della loro discrezionalità, per lesioni causate da mancanza di correttezza/diligenza;
[ Relazione tra risarcibilità della situazione CE e potere discrezionale
Risarcimento → per danni derivanti dall'esercizio di un potere discrezionale; Risarcimento → per danni derivanti dall'esercizio di un potere vincolato;
. discrezionalità delle istituzioni CE:vera e propria discrezionalità come ponderazione degli interessi in gioco e libertà di scelta; . discrezionalità delle autorità nazionali: dipende dai casi, . discrezionalità delle autorità nazionali: TCE :norme generali, conferiscono potere discrezionale impreciso, definito dalla CdG; molta discrezione, i principi sono . discrezionalità delle autorità nazionali: attuati in maniera differenziata da paese a paese; la CdG indica per ogni norma TCE uno standard (nucleo) minimo di tutela . discrezionalità delle autorità nazionali: su cui gli stati non possono scegliere; una discrezionalità a limitazione progressiva, diminuisce se l'interesse nazionale . discrezionalità delle autorità nazionali: tende a prevalere illegittimamente su quello CE dell'uniformità delle condotte; . discrezionalità delle autorità nazionali: Direttive : due poteri discrezionali: i mezzi con cui attuare gli scopi, e sul singolo e puntuale obbligo CE (interna, quanto); . discrezionalità delle autorità nazionali: - d. esterna: fuori dalla normativa di riferimento → irrilevante ai fini risarcitori; . discrezionalità delle autorità nazionali: - d. interna: dentro a ciascuna norma → risarcibile se riferita ad obblighi precisi e incondizionati.
“Non sussiste contraddizione nel riconoscere un potere discrezionale e la constatazione di una norma dotata di effetto diretto, cioè da definizione incondizionale”.? → tra responsabilità e potere discrezionale si instaura un rapporto inversamente proporzionale: quando la discrezionalità raggiunge i massimi livelli di intensità, minore è la possibilità di essere condannati al risarcimento del danno; se la discrezionalità è minima, cresce la possibilità di essere condannati al risarcimento.
Discrezionalità italiana : ripartita in AN, QUID, e QUOMODO; gli atti possono essere discrezionali in 1/2/3 aspetti; per la logica della spettanza dava risarcimento se gli atti erano discrezionali in almeno uno dei tre aspetti; oggi, la logica dell'inadempimento dà risarcimento in presenza di singoli obblighi inadempiuti;