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Il Risarcimento del Danno in Diritto Europeo: Principi e Casi Chiave - Prof. Bartolini, Sintesi del corso di Diritto Amministrativo

Una panoramica dei principi e dei casi chiave riguardanti il risarcimento del danno in diritto europeo. Vengono trattati concetti come la riduzione della sovranità statale, la responsabilità dello stato verso i privati, il regime concreto di tutela e le condizioni sostanziali per il risarcimento. Il testo illustra anche la differenza tra interessi individuali e diffusi, la necessità di efficaci ricorsi e la relazione tra risarcibilità e discrezionalità.

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

Caricato il 22/01/2013

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IL RISARCIMENTO DEL DANNO
S. Van Gend & Loos: riduzione della sovranità statale; dottrina ad effetto diretto, self-executing; supremazia CE sullo Stato;
S. Francovich: privati subiscono danni da Stato, che non applica le direttive CE (anche prive di efficacia diretta) lo deve risarcire; supera dottrina effetto diretto;
S. Brasserie du pecheur: se lo Stato fa violazione omissiva/commissiva, genera la responsabilità nei confronti del singolo (regime concreto di tutela);
tre condizioni sostanziali: il sisstema CE abbia inteso attribuire diritti ai singoli; che la violazione delle norme dirette a conferire
tali diritti sia sufficientemente caratterizzata (grave e manifesta), nesso di causalità tra violazione e danni subiti di singoli;
risarcimento: la PA ha discrezionalità, violazione caratterizzata valutata con indici e precedenti giudiziali, correttezza;
la PA è vincolata, basta la mera violazione del diritto CE;
S. Plaoman: pregiudizialità po autonomia dei rimedi (annullamento/risarcimento);
. Faute de service: non occorre la colpa della PA per esperire l'azione risarcitoria;
S. Schoppenstedt Schutznormtheorie: sono risarcibili i diritti derivanti da norme superiori (TCE, principi generali) e protettive; distinzione tra:
- norme formali: competenza, motivazione no risarcimento; - norme sostanziali: parità trattamento, proporzionalità, affidamento, contraddittorio Sì.
. HNL Bavarese: per atti CE sulla politica economica, è concesso risarcimento quando, oltre agli altri requisiti, vi sia unh pregiudizio speciale derivante da un
comportamento ingiustificato e arbitrario (restrizione della risarcibilità); [risarcibili: solo principi dinamici, non statici, del potere]
S. Bergaderm: regime di responsabilità unificato, sia per istituzioni CE che per autorità nazionali; non è più necessario il requisito della superiorità della norma
violata, basta che sia sufficientemente caratterizzata; superamento di Schutznormtheorie;
Direttive Ricorsi: a. Settori Pubblici: disciplina post Francovich; *interesse negativo: costi di programmazione/preparazione;
Direttive Ricorsi: b. Settori Esclusi: tutela situazioni soggettive, anche l'interesse negativo potrebbe aversi una tutela dell'interesse negativo anche in a.?
Gli Stati membri devono assicurare ricorsi efficaci (rimedi cautelari/risarcitori/annullamento veloci) per violazioni CE/nazionali ricettive del diritto CE;
1) la direttiva b. riconosce la possibilità di risarcire l.'interesse negativo se si prova che senza la violazione CE il ricorrente avrebbe avuto l'aggiudicazione della procedura di
evidenza pubblica; (concezione poi supoerata, basta dimostrare che si avrebbe avuto lì'idoneità a partecipare);
2) la b. risarcisce l'interesse positivo? Varia da Stato a Stato; in Germania sì, quando si prova che senza la violazione CE il soggetto avrebbe di sicuro avuto l'aggiudicazione;
in Francia vige la “teoria delle Chance” (dimostrazione): seria risarcimento parziale; molto seria (probabile!) risarcimento integrale;
3) reinterpretazione evolutiva alla luce dei nuovi principi CE in materia di risarcimento.
. Anche interessi diffusi e protetti sono situazioni soggettive configurabili come diritti tutelabili dalla CE? E gli interessi legittimi?
Nella CE non c'è una definizione di “diritto” che l'ordinamento CE conferisce al privato; in alcune tradizioni dei paesi europei c'è, però, poiché possono essere portate nella
CE solo le tradizioni comuni, ancora manca; però, allora perchè si è importata quella dello Schuntznormteorie? In Germania si parla solo del “diritto soggettivo pubblico”:
attribuibile anche per “interessi legittimi”;
. norma protettiva: si basa sullo scopo della norma che deve proteggere l'individuo proteggono l'individuo anche le norme che insieme proteggono l'interesse pubblico;
riferito allo scopo norma di scopo: l'ordinamento trasferisce situazioni soggettive solo in presenza di uno scopo protettivo;
il caratteri protettivo della norma è elastico, ed è interpretato dal giudice; “diritto pubblico soggettivo”.
Caso “direttive ambientali, Germania vs CE”: la Germania recepisce una direttiva non con atti aventi forza di legge, bensì con una circolare (valore amministrativo, vincola la
PA, non valore normativo) priva di carattere protettivo, non idonea a conferire diritti ai singoli; la CdG sancisce l'inadempimento della Germania; la normativa ambientale
non conferisce diritti singoli ma a tutti coloro che possono subire danni dall'inquinamento; la CdG ha ritenuto idonee a conferire diritti anche le norme che proteggono
interessi meta-individuali (non individuali); || 2 criteri per individuare diritti CE:
- Schutznormtheorie: tra singoli organi CE; - dottrina dell'effetto diretto: tra autorità nazionali e organi CE.
. Epoca eroica: rapporti CE/singoli regolati dallo Schutznormtheorie; rapporti Stati/CE regolati dalla dottrina dell'effetto diretto (regolamenti CE);
Efficacia diretta: direttive precise e incondizionate (effetto diretto); Diretta applicabilità: regolamenti.
S. Van Gen & Loos: le norme con efficacia self-executing attribuiscono direttamente agli individui diritti ed obblighi, in quanto contenenti obblighi precisi e incondizionati;
es. Carta di Nizza non è idonea a conferire diritti/obblighi;
norme direttamente applicabili: regolamenti; norme non direttamente applicabili: norme TCE, decisioni, direttive, principi generali CE;
Solamente direttive molto dettagliate sono idonee ad attribuire obblighi, in particolare le direttive dettagliate non lasciano discrezionalità self-executing, e una volta scaduto
il termine per il loro recepimento senza che il paese l'abbia attuata, la scadenza del termine le conferisce il carattere “incondizionato”, necessario
per l'effetto diretto ( conferisce obblighi determinati/diritti ai singoli);
= tre fattori conducono al superamento della dottrina dell'effetto diretto = quest'ultima è superata con la sentenza Francovich...
1. la CE comincia a conferire agli Stati non più solo obblighi di astensione (diritti oppositivi dei singoli), ma di elargire prestazioni (diritti pretensivi);
2. tendenza alla procedimentalizzazione, obbligo statale di disciplinare le sue funzioni con sub-procedimenti; es. VIA e verifica delle offerte anomale;
3. regolamentazione, la CE disciplina anche materie che riguardano interessi adespoti (diffusi, non singoli, metaindividuali es. consumo, ambiente);
. La CdG cerca di resistere a tale tendenza (continua ad applicare la dottrina dell'effetto diretto), con due pronunce, affermando:
- l'obbligo procedurale di comunicazione attiene rapporti tra Stato e Commissione; - gli interessi diffusi non hanno rango di diritti CE (direttive ambiente);
. Inizialmente la tutela risarcitoria delle norme non self-executing vale solo per gli stati (non per singoli) come estendere tale tutela ai singoli?
Solo le autorità legislative nazionali possono attuare le direttive prive di efficacia diretta la CdG non può forzare lo Stato ad un facere, sarebbe un'invasione!
Si è allora pensato per tutelare i singoli ad una tutela che sostituisse quella in forma specifica: la tutela per equivalente obbligo statale di trasporre la direttiva configurabile
come un diritto del singolo a pretendere dallo stato una tutela alternativa a quella sostanziale, che la mancata osservanza d'obbligo non ha consentito;
dottrina A: aspettativa di diritto giuridicamente rilevante, affinché lo Stato attui una direttiva idonea a conferire diritti pieni; un diritto strumentale, non pieno;
dottrina B: non è un'aspettativa giuridicamente rilevante, ma un vero e proprio diritto: sennò come potrebbe essere tutelabile in via risarcitoria?!
Approccio rimediale: non è l'efficacia a formare diritti, bensì il risultato!
Anche se l'individuo può denunciare lo Stato per inadempimento d'obbligo procedurale (e disapplicare normativa interna), non significa che sia titolare di un diritto;
dicotomia, a seguito della disapplicazione della normativa interna incompatibile con il diritto CE:
a. logica della sostituzione: la normativa interna viene sostituita con l'applicazione della normativa CE;
b. logica dell'esclusione: la normativa interna viene demolita senza sostituzione di precetti di natura comunitaria.
S. Wells: secondo il sistema CE l'autorizzazione amministrativa va preceduta dalla VIA, altrimenti lo Stato incorre nella violazione di diritto risarcibile di singoli; una direttiva
ambientale può avere efficacia diretta e può essere fatta valere dagli individui; || Oggi è discusso se gli interessi diffusi sono configurabili come diritti!
_ Il giudice interno deve controllare che lo Stato membro (i suoi organi) non ecceda la discrezionalità di cui dispone (in caso disapplica la normativa nazionale);
Per violazioni di diritto CE di norme statali, il singolo ha un “procedural right”, diritto a chiedere un sindacato giurisdizionale del giudice interno (Effetto utile);
Se autorità nazionali non destinatarie di obblighi sufficientemente precisi ed incondizionati, non si hanno in capo ai singoli diritti sostanziali No risarcimento!
. Situazioni giuridiche che possono essere annoverate tra diritti e quindi sono risarcibili:
- interessi adespoti; - interessi meta-individuali; - situazioni correlate a obblighi imprecisi/condizionati (procedural right); - interessi puramente strumentali [dopo*].
La dottrina dell'effetto diretto tutelava esclusivamente le situazioni di spettanza! Erano risarcibili solo le situazioni tutelate in quanto imputabili a individui che hanno
relazione diretta con le utilità sostanziali assicurate dall'ordinamento CE; si tratta di una pretesa sostanziale, per assicurare in concreto un bene della vita.
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IL RISARCIMENTO DEL DANNO

S. Van Gend & Loos: riduzione della sovranità statale; dottrina ad effetto diretto, self-executing; supremazia CE sullo Stato; S. Francovich : privati subiscono danni da Stato, che non applica le direttive CE (anche prive di efficacia diretta) lo deve risarcire; supera dottrina effetto diretto; S. Brasserie du pecheur: se lo Stato fa violazione omissiva/commissiva, genera la responsabilità nei confronti del singolo (regime concreto di tutela); tre condizioni sostanziali: il sisstema CE abbia inteso attribuire diritti ai singoli; che la violazione delle norme dirette a conferire tali diritti sia sufficientemente caratterizzata (grave e manifesta), nesso di causalità tra violazione e danni subiti di singoli; risarcimento: la PA ha discrezionalità, violazione caratterizzata valutata con indici e precedenti giudiziali, correttezza; la PA è vincolata, basta la mera violazione del diritto CE; S. Plaoman: pregiudizialità po autonomia dei rimedi (annullamento/risarcimento);

. Faute de service: non occorre la colpa della PA per esperire l'azione risarcitoria;

S. Schoppenstedt → Schutznormtheorie: sono risarcibili i diritti derivanti da norme superiori (TCE, principi generali) e protettive; distinzione tra:

  • norme formali: competenza, motivazione → no risarcimento; - norme sostanziali: parità trattamento, proporzionalità, affidamento, contraddittorio → Sì. . HNL Bavarese: per atti CE sulla politica economica, è concesso risarcimento quando, oltre agli altri requisiti, vi sia unh pregiudizio speciale derivante da un comportamento ingiustificato e arbitrario (restrizione della risarcibilità); [risarcibili: solo principi dinamici, non statici, del potere] S. Bergaderm: regime di responsabilità unificato, sia per istituzioni CE che per autorità nazionali; non è più necessario il requisito della superiorità della norma violata, basta che sia sufficientemente caratterizzata; superamento di Schutznormtheorie;

Direttive Ricorsi : a. Settori Pubblici: disciplina post Francovich; *interesse negativo: costi di programmazione/preparazione; Direttive Ricorsi : b. Settori Esclusi: tutela situazioni soggettive, anche l'interesse negativo → potrebbe aversi una tutela dell'interesse negativo anche in a.? Gli Stati membri devono assicurare ricorsi efficaci (rimedi cautelari/risarcitori/annullamento veloci) per violazioni CE/nazionali ricettive del diritto CE;

  1. la direttiva b. riconosce la possibilità di risarcire l.'interesse negativo se si prova che senza la violazione CE il ricorrente avrebbe avuto l'aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica; → (concezione poi supoerata, basta dimostrare che si avrebbe avuto lì'idoneità a partecipare);
  2. la b. risarcisce l'interesse positivo? Varia da Stato a Stato; in Germania sì, quando si prova che senza la violazione CE il soggetto avrebbe di sicuro avuto l'aggiudicazione; in Francia vige la “teoria delle Chance” (dimostrazione): seria → risarcimento parziale; molto seria (probabile!)→ risarcimento integrale;
  3. reinterpretazione evolutiva alla luce dei nuovi principi CE in materia di risarcimento.

. Anche interessi diffusi e protetti sono situazioni soggettive configurabili come diritti tutelabili dalla CE? E gli interessi legittimi? Nella CE non c'è una definizione di “diritto” che l'ordinamento CE conferisce al privato; in alcune tradizioni dei paesi europei c'è, però, poiché possono essere portate nella CE solo le tradizioni comuni, ancora manca; però, allora perchè si è importata quella dello Schuntznormteorie? In Germania si parla solo del “diritto soggettivo pubblico”: attribuibile anche per “interessi legittimi”; . norma protettiva: si basa sullo scopo della norma che deve proteggere l'individuo → proteggono l'individuo anche le norme che insieme proteggono l'interesse pubblico; riferito allo scopo → norma di scopo: l'ordinamento trasferisce situazioni soggettive solo in presenza di uno scopo protettivo; il caratteri protettivo della norma è elastico, ed è interpretato dal giudice; “diritto pubblico soggettivo”.

Caso “direttive ambientali, Germania vs CE”: la Germania recepisce una direttiva non con atti aventi forza di legge, bensì con una circolare (valore amministrativo, vincola la PA, non valore normativo) → priva di carattere protettivo, non idonea a conferire diritti ai singoli; la CdG sancisce l'inadempimento della Germania; la normativa ambientale non conferisce diritti singoli ma a tutti coloro che possono subire danni dall'inquinamento; la CdG ha ritenuto idonee a conferire diritti anche le norme che proteggono interessi meta-individuali (non individuali); || 2 criteri per individuare diritti CE:

  • Schutznormtheorie: tra singoli organi CE; - dottrina dell'effetto diretto: tra autorità nazionali e organi CE. . Epoca eroica : rapporti CE/singoli regolati dallo Schutznormtheorie; rapporti Stati/CE regolati dalla dottrina dell'effetto diretto (regolamenti CE); Efficacia diretta: direttive precise e incondizionate (effetto diretto); Diretta applicabilità: regolamenti.

S. Van Gen & Loos: le norme con efficacia self-executing attribuiscono direttamente agli individui diritti ed obblighi, in quanto contenenti obblighi precisi e incondizionati; es. Carta di Nizza non è idonea a conferire diritti/obblighi; norme direttamente applicabili: regolamenti; norme non direttamente applicabili: norme TCE, decisioni, direttive, principi generali CE; Solamente direttive molto dettagliate sono idonee ad attribuire obblighi, in particolare le direttive dettagliate non lasciano discrezionalità → self-executing, e una volta scaduto il termine per il loro recepimento senza che il paese l'abbia attuata, la scadenza del termine le conferisce il carattere “incondizionato”, necessario per l'effetto diretto (→ conferisce obblighi determinati/diritti ai singoli);

= tre fattori conducono al superamento della dottrina dell'effetto diretto = quest'ultima è superata con la sentenza Francovich... 1. la CE comincia a conferire agli Stati non più solo obblighi di astensione (diritti oppositivi dei singoli), ma di elargire prestazioni (diritti pretensivi); 2. tendenza alla procedimentalizzazione , obbligo statale di disciplinare le sue funzioni con sub-procedimenti; es. VIA e verifica delle offerte anomale; 3. regolamentazione , la CE disciplina anche materie che riguardano interessi adespoti (diffusi, non singoli, metaindividuali es. consumo, ambiente);

. La CdG cerca di resistere a tale tendenza (continua ad applicare la dottrina dell'effetto diretto), con due pronunce, affermando:

  • l'obbligo procedurale di comunicazione attiene rapporti tra Stato e Commissione; - gli interessi diffusi non hanno rango di diritti CE (direttive ambiente); . Inizialmente la tutela risarcitoria delle norme non self-executing vale solo per gli stati (non per singoli) → come estendere tale tutela ai singoli? Solo le autorità legislative nazionali possono attuare le direttive prive di efficacia diretta ← la CdG non può forzare lo Stato ad un facere, sarebbe un'invasione! Si è allora pensato per tutelare i singoli ad una tutela che sostituisse quella in forma specifica: la tutela per equivalente → obbligo statale di trasporre la direttiva configurabile come un diritto del singolo a pretendere dallo stato una tutela alternativa a quella sostanziale, che la mancata osservanza d'obbligo non ha consentito; → dottrina A: aspettativa di diritto giuridicamente rilevante, affinché lo Stato attui una direttiva idonea a conferire diritti pieni; un diritto strumentale, non pieno; → dottrina B: non è un'aspettativa giuridicamente rilevante, ma un vero e proprio diritto: sennò come potrebbe essere tutelabile in via risarcitoria?! Approccio rimediale: non è l'efficacia a formare diritti, bensì il risultato! Anche se l'individuo può denunciare lo Stato per inadempimento d'obbligo procedurale (e disapplicare normativa interna), non significa che sia titolare di un diritto; dicotomia, a seguito della disapplicazione della normativa interna incompatibile con il diritto CE: a. logica della sostituzione : la normativa interna viene sostituita con l'applicazione della normativa CE; b. logica dell'esclusione : la normativa interna viene demolita senza sostituzione di precetti di natura comunitaria.

S. Wells: secondo il sistema CE l'autorizzazione amministrativa va preceduta dalla VIA, altrimenti lo Stato incorre nella violazione di diritto risarcibile di singoli; una direttiva ambientale può avere efficacia diretta e può essere fatta valere dagli individui; || Oggi è discusso se gli interessi diffusi sono configurabili come diritti! _ Il giudice interno deve controllare che lo Stato membro (i suoi organi) non ecceda la discrezionalità di cui dispone (in caso disapplica la normativa nazionale); Per violazioni di diritto CE di norme statali, il singolo ha un “procedural right”, diritto a chiedere un sindacato giurisdizionale del giudice interno (Effetto utile); Se autorità nazionali non destinatarie di obblighi sufficientemente precisi ed incondizionati, non si hanno in capo ai singoli diritti sostanziali → No risarcimento!

. Situazioni giuridiche che possono essere annoverate tra diritti e quindi sono risarcibili:

  • interessi adespoti; - interessi meta-individuali; - situazioni correlate a obblighi imprecisi/condizionati (procedural right); - interessi puramente strumentali [dopo*].

La dottrina dell'effetto diretto tutelava esclusivamente le situazioni di spettanza! Erano risarcibili solo le situazioni tutelate in quanto imputabili a individui che hanno relazione diretta con le utilità sostanziali assicurate dall'ordinamento CE; si tratta di una pretesa sostanziale, per assicurare in concreto un bene della vita.

Due direttive della CdG che configura come diritti alcune situazioni meta-individuali (superando la logica della spettanza del bene della vita):

  • direttiva sull'accesso del pubblico alla informazione ambientale; - direttiva sulla responsabilità in materia ambientale;
  • direttiva sulla partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale; in seguito a tali direttive... → diritti strumentali riconosciuti al pubblico: essere tempestivamente informati dell'avvio della procedura; poter esprimere pareri ed osservazioni, essere considerati, ricevere la comunicazione delle decisioni adottate; possibilità di richiedere accertamenti di danni ambientali alle autorità competenti; pubblico interessato: coloro che possono subire un pregiudizio dall'esito della procedura e organizzazioni non governative di protezione dell'ambiente, portatrici di interessi diffusi → tendenza ad imputare gli interessi ambientali a più soggetti possibili, prescindendo da situazioni di spettanza; ? Più che altro si attribuiscono non situazioni sostanziali ma strumentali, di pretese conoscitive e partecipative.

Relazioni bilaterali: rimedio risarcitorio sussidiario, cioè solo dove non siano possibili altre tutele; norme con efficacia diretta → tutela principale = disapplicazione con rimedi costitutivi, es. annullamento/revoca; si elimina disposizione illegittima, consentendo di attribuire l'utilitas CE (non in forma specifica); norme prive di efficacia diretta: il giudice interno dispone l' “interpretazione conforme” (interpretare il suo diritto più possibile alla luce/scopo della direttiva, per conseguirne il risultato); dove non vi riesca, condannerà lo stato al risarcimento del singolo; qui non si mira tanto risarcire il singolo, ma a sanare l'illegittimità CE;

Relazioni triangolari : tutela del terzo, controinteressato, in buona fede incolpevolmente avvantaggiato d'illegittimità CE; venuta meno la disposizione interna, rischierebbe di vedersi privato del vantaggio nato grazie all'illegittimità CE → meccanismo che depotenzia la tutela in forma specifica favorendo la risarcitoria: → Alternatività condizionata : la scelta del rimedio dipende dall'assenso e dalla scelta dell'interessato (tra tutela in forma specifica o risarcimento per equivalente); si potenziano le situazioni soggettive del ricorrente e del controinteressato, a scapito dell'interesse pubblico comunitario (però non pone rimedio all'illegittimità CE).

  • tutela in forma specifica/risarcimento per equivalente

_ Responsabilità delle istituzioni CE: criterio finalistico (si prescinde da disposizioni contenutistiche, prevale la finalità della norma di scopo (Schutznormtheorie); S. Fresh Marine: la Commissione sanziona, per antidumping, un'impresa norvegese, ma sulla base di un'istruttoria sommaria! → violazione della norma comunitaria che impone di provvedere solamente sulla base delle migliori informazioni possibili; la Commissione viola manifestatamente l'obbligo di non istituire dazi provvisori; → risarcimento per violazione di obbligo formale, che attioene a regole procedurali, strumentali (supera logica spettanza!); _ Responsabilità delle autorità nazionali: criterio contenutistico.

Se il ricorrente, per ottenere il risarcimento, dovesse dimostrare la sua spettanza (posizione in graduatoria della sua offerta in procedure di evidenza pubblica), sarebbe difficile, quasi impossibile, ottenerlo! ← dissuaso dal partecipare all'appalto (→ violazione del principio di effettività!); → la direttiva ricorsi non può essere interpretata in maniera così restrittiva che un offerente abbia diritto al risarcimento del danno solo qualora possa dimostrare che avrebbe ottenuto l'appalto! S. Wafer Zoo: risarcimento del danno per diniego di sovvenzioni CE → solamente per danno reali e certi! || spettanza come criterio di quantificazione del danno?

[ Relazione tra risarcibilità e discrezionalità in negativo

. interesse ambientale : risarcimento del danno per violazione del diritto CE, solamente se è imputabile ad un patrimonio specifico di un soggetto ben individuato; la responsabilità civile non è idonea a rispondere per danni causati da inquinamento a carattere diffuso e generale, in cui sia impossibile collegare gli effetti ambientali negativi ad atti/omissioni di soggetti singoli; . interessi formali e procedimentali : dapprima va risarcita violazione di diritto formale solo se lede situazione sostanziale di spettanza, garantita da diritto CE; in seguito si comincia a tutelare violazione del diritto formale ex se, come fonte di danno da risarcire → (lesione) tutela di situazioni formali (non più solo sostanziali); lo scopo della tutela non è necessariamente un bene della vita, ma contenere l'arbitrio, tramite il riconoscimento CE di una pretesa dell'individuo ad ottenere dall'autorità un comportamento dovuto; si tende ad inglobare nei diritti le situazioni le situazioni formali-strumentali; PERÒ non tutte le situazioni strumentali sono diritti, es. l'obbligo di motivazione non comporta risarcimento. . interessi derivanti dalla discrezionalità della pa : le autorità nazionali le istituzioni CE sono obbligate a risarcire danno cagionati nell'esercizio della loro discrezionalità, per lesioni causate da mancanza di correttezza/diligenza;

[ Relazione tra risarcibilità della situazione CE e potere discrezionale

Risarcimento → per danni derivanti dall'esercizio di un potere discrezionale; Risarcimento → per danni derivanti dall'esercizio di un potere vincolato;

. discrezionalità delle istituzioni CE:vera e propria discrezionalità come ponderazione degli interessi in gioco e libertà di scelta; . discrezionalità delle autorità nazionali: dipende dai casi, . discrezionalità delle autorità nazionali: TCE :norme generali, conferiscono potere discrezionale impreciso, definito dalla CdG; molta discrezione, i principi sono . discrezionalità delle autorità nazionali: attuati in maniera differenziata da paese a paese; la CdG indica per ogni norma TCE uno standard (nucleo) minimo di tutela . discrezionalità delle autorità nazionali: su cui gli stati non possono scegliere; una discrezionalità a limitazione progressiva, diminuisce se l'interesse nazionale . discrezionalità delle autorità nazionali: tende a prevalere illegittimamente su quello CE dell'uniformità delle condotte; . discrezionalità delle autorità nazionali: Direttive : due poteri discrezionali: i mezzi con cui attuare gli scopi, e sul singolo e puntuale obbligo CE (interna, quanto); . discrezionalità delle autorità nazionali: - d. esterna: fuori dalla normativa di riferimento → irrilevante ai fini risarcitori; . discrezionalità delle autorità nazionali: - d. interna: dentro a ciascuna norma → risarcibile se riferita ad obblighi precisi e incondizionati.

“Non sussiste contraddizione nel riconoscere un potere discrezionale e la constatazione di una norma dotata di effetto diretto, cioè da definizione incondizionale”.? → tra responsabilità e potere discrezionale si instaura un rapporto inversamente proporzionale: quando la discrezionalità raggiunge i massimi livelli di intensità, minore è la possibilità di essere condannati al risarcimento del danno; se la discrezionalità è minima, cresce la possibilità di essere condannati al risarcimento.

Discrezionalità italiana : ripartita in AN, QUID, e QUOMODO; gli atti possono essere discrezionali in 1/2/3 aspetti; per la logica della spettanza dava risarcimento se gli atti erano discrezionali in almeno uno dei tre aspetti; oggi, la logica dell'inadempimento dà risarcimento in presenza di singoli obblighi inadempiuti;