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Riassunto esame diritto ecclesiastico 5 credito del quinto anno del corso lmg-01
Tipologia: Sintesi del corso
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F. Finocchiaro Premessa > Il Diritto Canonico è il diritto proprio della Chiesa cattolica, che sul piano giuridico regolamenta il suo funzionamento interno e la sua missione nel mondo. Il Diritto Ecclesiastico è quel settore del diritto statale che va a disciplinare il fenomeno religioso per tutti quegli ambiti che sono rilevanti per lo stato, ad esempio il matrimonio, il regime giuridico e la disciplina fiscale dei beni patrimoniali delle confessioni religiose, lo status giuridico dei ministri di culto in particolare quello previdenziale, le festività religiose, etc. Ma, quando parliamo di fenomeno religioso non intendiamo solo quello della Chiesa Cattolica, ma di tutte le confessioni religiose e tutti gli individui (in quanto credenti o non credenti). Il diritto ecclesiastico non è costituito solo dalle norme prodotte direttamente dal legislatore statale, ma molto spesso capita che si debbano applicare norme prodotte direttamente da ordinamenti confessionali. Se consideriamo l’ambito degli studi giuridici del diritto ecclesiastico, si nota come esso appartenga all’area del diritto pubblico: infatti, oggetto di studio di tale disciplina sono soprattutto le norme costituzionali e le norme che regolano l’attività della pubblica amministrazione. Ciò non toglie che il diritto ecclesiastico presenti legami anche con il diritto civile (matrimonio religioso, rapporti successori, ecc.), con il diritto intern. (posizione della Santa Sede). Le fonti di cognizione Le fonti di cognizione del diritto ecclesiastico civile si trovano in disposizioni legislative dello Stato, emanate: - sia unilateralmente, - sia in esecuzione di accordi con le confessioni religiose. Tali fonti sono di vario livello. 1) Nella Costituzione repubblicana vi sono numerose disposizioni nelle quali il fattore religioso è espressamente menzionato: artt. 3, 7, 8, 19 e
penale, di procedura civile, di procedura penale); - le leggi sul reclutamento delle forze armate e sull’obiezione di coscienza; - la legge sullo scioglimento del matrimonio. Le fonti di produzione I rapporti fra la Repubblica e le confessioni religiose sono riservati alla potestà legislativa dello Stato (art.117 Cost), le fonti di produzione del diritto ecclesiastico, ossia i procedimenti dai quali sono poste legittimamente le norme che trovano collocazione nella disciplina, sono di vario livello. 1) Norme applicative del concordato lateranense: vi è un settore nel quale la fonte normativa può essere alternativamente sia la legge ordinaria che quella costituzionale. Si tratta delle norme protette dall’art.7 cpv e dall’art. 8, 3°co. Cost. Tali norme possono essere modificate da una legge ordinaria se questa dia esecuzione a un nuovo accordo; se, invece, il legislatore intende modificarle per propria autonoma deliberazione, la legge ordinaria è insufficiente e si necessita della legge costituzionale. Il meccanismo indotto da queste norme della Costituzione è quello di consentire una “decostituzionalizzazione” delle norme garantite. Quando vi sia un accordo fra Stato e Chiesa cattolica, diretto a modificare le norme concordate, per l’esecuzione o l’approvazione, basta una legge ordinaria che modifica validamente le norme garantite, senza la necessità di una legge costituzionale. Nel settore che non è garantito dagli art.7 cpv e 8, 3°co, è la legge ordinaria la fonte principale di diritto ecclesiastico. 2) Regolamenti: essi sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica. Queste non possono assolutamente essere in contrasto con le norme statali. 3) Circolari: queste non sono altro che le norme interne della pubblica amministrazione, che si impongono come norme d’azione agli uffici inferiori. La forza di tali circolari dipende dallo spazio che le leggi ed i regolamenti lasciano all’amministrazione. 4) Leggi regionali: Le regioni, sia a statuto ordinario, sia a statuto speciale, non hanno competenza nella materia oggetto della legislazione prevista dagli art. 7 cpv. e 8, comma 3, Cost.. Tuttavia, poiché talune delle materie di competenza regionale, come la beneficenza pubblica, l’assistenza sanitaria e ospedaliera, possono rientrare anche negli interessi delle confessioni religiose, non è escluso che le leggi regionali possano essere comprese fra le fonti di norme di diritto ecclesiastico, allorché indirettamente vengono a toccare gli enti delle confessioni religiose, in quanto creino diritto comune applicabile a tutte le persone giuridiche. Invece, affinché le leggi regionali siano chiamate a disciplinare in modo diretto e specifico la materia ecclesiastica, occorre che tale competenza legislativa sia attribuita alle regioni da una legge dello Stato che sia esecutiva di un accordo con le confessioni religiose.
1. Premessa. L’unione del sacro con il politico Per i latini, il termine Religio aveva vari significati: i più importanti sono “il culto del divino” e “la superstizione”. N ella Roma arcaica non vi era alcuna distinzione tra istituzioni politiche e organizzazione religiose; anche quando, con l’avvento della Repubblica (lo jus sacrum era un ramo dello jus publicum), il governo civile si venne a distinguere dal sacerdozio, rimase forte il legame tra politica e religione. Solo con la “lex duodecim tabularum” tutti i romani del V° secolo a.C. poterono conoscere le leggi civili da cui erano retti, perché sino a quel momento, tali norme, di carattere consuetudinario, erano ben note soltanto alla casta dei sacerdoti. Quando poi venne istituito l’Impero (27 a.C. Ottaviano), le funzioni di pontefice massimo furono assunte direttamente dall’imperatore, il quale divenne una vera e propria divinità da adorare. Era dovere di ogni suddito quello di adorare il proprio imperatore: ecco perché, durante il periodo imperiale, i cristiani erano perseguitati (poiché essi si rendevano colpevoli di lesa maestà). 2. I rapporti fra Stato e confessioni religiose: a) il cesaro-papismo L’unione del potere politico con il potere religioso esistente nell’organizzazione dell’Impero romano non venne meno con il
per un buon funzionamento dei suoi istituti e per eliminare gli eventuali abusi, e il potere di ammettere le minoranze religiose in via di tolleranza. 2) POTERI VOLTI A DIFENDERE LO STATO DELLA CHIESA: a) IUS NOMINANDI, per il quale il principe concorreva alla nomina dei funzionari ecclesiastici; b) IUS EXCLUSIVAE, con il quale l’intervento dello Stato nelle suddette nomine si manifestava dichiarando minus grata la persona nominata; c) EXEQUATUR O PAREATUR o IUS PLACETI REGII, il potere dello Stato di esaminare gli atti emanati dall’autorità ecclesiastica, anche in materia di fede, per accertare che non contenessero alcunché di pericoloso per lo stesso Stato; senza tale approvazione, gli atti non potevano essere pubblicati, e quindi non avevano nemmeno efficacia canonica; d) SEQUESTRO DI TEMPORALITÀ, ossia il sequestro di beni di un istituto ecclesiastico che avesse male amministrato o tenuto condotte contrarie agli interessi dello Stato; e) IUS APPELLATIONIS, in base al quale gli ecclesiastici o i fedeli potevano ricorrere al sovrano, con appello per abuso, contro provvedimenti o sentenze dell’autorità ecclesiastica; f) IUS DOMINII EMINENTIS: nei confronti degli enti ecclesiastici, era la facoltà di imporre tributi e di amministrarne i beni in caso di vacanza (e di farne propri i frutti); g) IUS INSPICIENDI: era il potere del principe di intervenire e di vigilare sulle istituzioni ecclesiastiche, di istituire nuovi enti o sopprimere quelli inutili e dannosi, di sorvegliare sull’insegnamento nei seminari, sui Concili e sulle missioni.
4. Segue: c) la teocrazia La Teocrazia, ossia il sistema che prevede la soggezione dello Stato alla Chiesa, non si è mai effettivamente realizzata nella civiltà europea. La premessa delle rivendicazioni teocratiche è stata data da Santo Agostino: egli afferma che la Civitas terrena, quando tende solo alla felicità mondana dei sudditi, commette lo stesso peccato che commette l’individuo che ricerca solo la felicità terrena. Lo Stato può sottrarsi a tale situazione peccaminosa subordinando le sue leggi alla legge divina: solo in questo modo esso può guidare gli uomini verso il bene supremo, anticipando la Civitas coelestis. Nel momento della caduta dell’Impero Romano, si considerò la Chiesa come l’unica in grado di poter realizzare il principio di unità: queste tesi ebbero grande successo nel periodo di maggior potenza della Santa Sede (cioè tra il pontificato di Gregorio VII, 1073, e quello di Bonifacio VIII, 1303). In questo arco di tempo, al Papa appartengono tutti i poteri spirituali e temporali in quanto essi gli derivano direttamente da Dio. Questo stato di cose fu definito POTESTAS DIRECTA IN TEMPORALIBUS. Da ciò seguiva che: a) solo alla Chiesa spettava decidere cosa fosse di sua competenza e cosa fosse di competenza dello Stato; tutta la materia ecclesiastica era sottratta ad ogni ingerenza del potere civile; b) nel contrasto tra leggi civili e leggi ecclesiastiche, prevalevano le seconde; c) le leggi civili contrarie ai diritti della Chiesa erano illegittime; d) nessuna autorità era legittima se il proprio potere non fosse derivato da un’investitura ecclesiastica; e) solo il Papa poteva decidere riguardo la pace e la guerra e lui disponeva di tutte le cose e di tutta la gente del mondo; f) il potere civile era tenuto a mettere a disposizione della Chiesa i suoi mezzi coercitivi per l’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità ecclesiastica (il c.d. braccio secolare). Ma le posizioni anzidette non potevano essere sostenute nei fatti dopo l’indebolimento dell’autorità papale e dopo la rottura dell’unità dei cristiani d’occidente, in seguito alla riforma. E’ del 1581, in epoca immediatamente successiva alla chiusura del Concilio di Trento, l’opera di Roberto Bellarmino De Summo Pontifice, nella quale per la prima volta fu delineata la POTESTAS INDIRECTA IN TEMPORALIBUS, ossia il potere della Chiesa: -di regolare con le proprie leggi anche i rapporti civili, -di sciogliere i fedeli dall’obbligo dell’osservanza delle leggi civili contrarie agli interessi ecclesiastici, -di premere indirettamente sui governanti affinché siffatte leggi non siano emanate. Tale opera fu messa all’Indice dei libri proibiti e dovranno passare oltre due secoli perché la potestas indirecta in temporalibus facesse capolino in un documento pontificio (nel
Sillabo di Pio IX: 1864). Oggi, e da tempo, è l’unica potestà in materia temporale, qualificata come potestas mediata, che sia rivendicata dalla Chiesa. La “potestas indirecta” nell’età dello Stato assoluto poteva essere esercitata nei confronti del sovrano cattolico e suscettibile, come uomo, di peccare. La “potestas indirecta” effettuata nei confronti di uno Stato democratico, in cui la sovranità appartiene al popolo, può essere esercitata influendo sui fedeli elettori, affinché orientino le loro scelte nel senso indicato dall’autorità ecclesiastica. In questo nuovo contesto politico, è palese che la tesi teocratica è tramontata. Fuori dalla Chiesa cattolica, le aspirazioni unitarie, implicanti la subordinazione del governo civile al potere religioso, hanno trovato varie manifestazioni. Si può parlare di Stato teocratico nel mondo islamico e calvinista.
5. Segue: d) il separatismo Il separatismo, al pari degli altri sistemi, ha una lunga storia di idee e di realizzazioni, che hanno dato luogo a molteplici e variegate esperienze. L’idea separatista è stata proposta inizialmente per REALIZZARE L’INDIPENDENZA DELLA CHIESA, tutelandone gli interessi, eventualmente anche contro quelli dello Stato; la tesi sostenuta era che lo Stato, quando non si conformava alla legge divina, era opera malefica, e che la Chiesa poteva dipendere solo da Cristo, onde ogni dominazione dello Stato sulla Chiesa era dominazione dell’Anticristo. MILTON fu il suo maggior teorico, e sosteneva che il patrimonio ecclesiastico avrebbe dovuto essere utilizzato per scopi di pubblica utilità e la Chiesa avrebbe dovuto svolgere la propria attività con le libere contribuzioni dei fedeli. Ma la realtà non soddisfò le aspettative: infatti Cromwell, quando conquistò il potere, non attuò il separatismo, ma mantenne la Chiesa stabilita, creata da Enrico VIII ed Elisabetta I. E quando i Pellegrini si trasferirono in Massachusetts nel 1620, la prima colonia puritana da loro fondata fu teocratica e non separatista. Il separatismo come mezzo di affrancazione della Chiesa nell’800 è stato sostenuto dal protestantesimo tedesco e da quello francofono, che avevano come tratto comune quello di vedere la RELIGIONE COME FATTO PERSONALE. Secondo VINET, le due diverse origini della società civile (formatasi per necessità) e della società religiosa (creata dal sentimento) devono essere distinte e indipendenti, onde gli ecclesiastici non dovevano più considerarsi pubblici ufficiali e i gruppi confessionali dovevano essere pienamente liberi di organizzarsi e di scegliere i propri ministri di culto. Il cattolicesimo liberale francese prese l’avvio dopo la rivoluzione del 1830: il giornale l’Avenir sosteneva la libertà di coscienza, la libertà di stampa, di associazione e di insegnamento, nonché la separazione tra Stato e Chiesa, con la condanna del Concordato del 1801, cosicché la Chiesa, libera da tali impacci, avrebbe potuto svolgere pienamente la sua missione benefica per la società; ma tali tesi furono condannate da Gregorio XVI. Altro fine del separatismo, nella sua corrente anti ecclesiastica, è quello di FAR PREVALERE L’AUTORITÀ DELLO STATO. Secondo RUGGERO WILLIAMS lo Stato era un ente del tutto laico, che si doveva astenere dall’ingerirsi in materia di religione, mentre la Chiesa era una corporazione privata, che non aveva nulla in comune con lo Stato. Quella del Williams era una tesi liberale. Era una tesi che tendeva a ridurre la Chiesa al rango di associazione privata per rinvigorirne lo spirito religioso. In Francia il separatismo fu introdotto nel 1795, separazione anti ecclesiastica fondata sul presupposto che la religione fosse morta, uccisa dalla filosofa; tale separatismo cadde poi nel 1801 con il Concordato stipulato da Napoleone, ma ritornò nel 1905, durante la III Repubblica, con una legge di separazione che, addirittura, pretendeva di disciplinare gli ordinamenti interni delle confessioni religiose, imponendo loro di organizzarsi sulla base di associazioni culturali: quindi era una legge anti ecclesiastica, che pretendeva di riformare ad extra le confessioni religiose, di “laicizzare la religione”, di “decattolicizzare il paese”. Negli USA alla fine del ’700, nel processo che portò all’indipendenza delle ex colonie inglesi, occorreva superare le varie teocrazie locali, costituite sulla base di differenti confessioni, e la via praticabile era quella del
confessione religiosa può essere introdotta non solo attraverso una legge che esegua un accordo, ma anche tramite una legge prodotta unilateralmente dal legislatore. Quindi il contenuto privilegiario non dipende né dal sistema separatista né dal sistema concordatario: può trovarsi tanto in uno che nell’altro. Ruffini affermava che il separatismo fosse una dottrina puramente utopistica.
6. Segue: e) la coordinazione e i concordati Accanto ai sistemi separatisti e teocratici, può delinearsi un ulteriore sistema, quello della coordinazione. Tale sistema è quello indicato dalla Costituzione italiana (art. 7 e 8) per disciplinare i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose. Il sistema stesso, per ciò che attiene alla Chiesa cattolica, prende corpo nei concordati stipulati dalla Santa Sede con gli Stati. Si tratta di uno strumento negoziale, destinato a disciplinare le materie di comune interesse (le c.d. res mixtae). Un accordo, talora a carattere transattivo, con il quale le parti si obbligano, rispetto a tali materie, a tenere un dato comportamento nell’ambito della sovranità territoriale dello Stato stipulante. Il concordato ecclesiastico è un istituto - il cui primo precedente è indicato nell’accordo di Worms del 1122 -, che è convissuto con il sistema giurisdizionalista e che è valso, anzi, a introdurre istituti giurisdizionalistici o a legittimare nei confronti della Santa Sede quelli introdotti unilateralmente dallo Stato. In definitiva il sistema della coordinazione è un sistema neutro, nel senso che è il contenuto dell’accordo, di volta in volta stipulato, a consentire una valutazione effettiva della posizione reciproca dello Stato e della Chiesa in un determinato paese. Può dar luogo a problemi la determinazione della natura giuridica dei concordati. Al riguardo, gli ordinamenti da considerare sono tre: quello della Chiesa cattolica, quello dello Stato e quello dell’ordinamento in cui i rapporti stessi si svolgono. Secondo l’ordinamento canonico i concordati sono di competenza della Santa Sede, che da sempre è soggetto di diritto internazionale; di conseguenza, l’ordinamento in cui si svolgono i rapporti concordatari è l’ordinamento internazionale. Secondo l’ordinamento italiano, la norma dell’art. 7 Cost. non obbliga lo Stato a concordare con la Chiesa la disciplina delle materie di comune interesse; ma quando lo Stato si ponga sulla via degli accodi bilaterali, tali atti non sono di diritto interno, ma di diritto esterno. In passato, però, una autorevole dottrina li poneva come atti di diritto pubblico interno allo Stato (compreso il Concordato 1929), in quanto nello stipularli “non solo lo Stato non riconosce sul terreno giuridico la superiorità della Chiesa, ma neppure le riconosce una potestà giuridica né pari né analoga alla propria, ma afferma invece la propria sovranità sulla Chiesa e considera l’organizzazione cattolica esistente in Italia soggetta alle proprie leggi”. Questa tesi era controbattuta con buoni argomenti da quanti sostenevano che il concordato ecclesiastico fosse un negozio di diritto esterno, simile ai trattati internazionali, al quale, perciò, con le riserve e gli accorgimenti dipendenti dalla particolare natura della parte-Chiesa, priva di una sovranità territoriale, sono applicabili le norme dell’ordinamento internazionale riguardanti tali atti. L’articolo 7 Cost., dichiarando che la Chiesa è, nel proprio ambito, sovrana e indipendente dallo Stato, indica che v’è un settore di materie nel quale lo Stato e la Chiesa trattano da pari a pari e, perciò, si pongono in un ordinamento esterno (tesi internazionalistica). Ancor prima dell’entrata in vigore della Costituzione non mancava la coscienza del fatto che i rapporti concordatari fra Stato e Chiesa si svolgessero in un ordinamento esterno ad entrambi, ma era controverso se quest’ordinamento fosse quello internazionale tout-court, sia pure un settore speciale dell’ordinamento internazionale, ovvero se la stipulazione di ogni concordato desse luogo alla formazione di un ordinamento giuridico, distinto dalle due parti contraenti, ma anche distinto dall’ordinamento internazionale. In proposito, il Finocchiaro ritiene preferibile la prima, dato che l’ordinamento internazionale non è costituito soltanto da una comunità di Stati, ma comprende anche organismi non statali e, fra questi, la Santa Sede. In questa prospettiva, il primo comma dell’art. 7 Cost. vale a confermare che i concordati ecclesiastici sono, per il diritto italiano, accordi fra due ordinamenti primari, ossia atti
simili ai trattati internazionali, sicché l’Italia, quando conclude un concordato, si sente legata al rispetto delle norme internazionali generali concernenti la materia. Or non vi sono dubbi che una serie di ragioni storiche e giuridiche (la personalità internazionale della Santa Sede; la posizione di parità che assumono i contraenti; le regole formali che accompagnano la stipulazione degli accordi; la vincolatività di questi in un ordine esterno) lasciano pensare che il diritto internazionale generale considera i concordati come atti formati nel proprio ordinamento. Una conferma di ciò è offerta nell’ordinamento internazionale dalla codificazione del diritto dei trattati, operata dalla convenzione di Vienna del 23 maggio 1969. Infatti, per quanto questa convenzione sia applicabile solo nei rapporti fra Stati e, ai fini della stessa, siano qualificati come trattati internazionali solo gli accordi conclusi fra Stati, onde le norme di essa non risultano applicabili agli accordi stipulati tra Stati e soggetti di diritto internazionale diversi dagli Stati, tuttavia la Convenzione ammette, in modo espresso, il valore giuridico, dal punto di vista del diritto internazionale, di questi ultimi accordi e l’applicazione ad essi di tutte le regole della Convenzione.
7. La qualificazione dello Stato rispetto alle credenze di religione Qualunque sia il sistema di rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, sorge il problema della qualificazione dello Stato a livello costituzionale circa la sua posizione nei confronti della religione. Si parla di STATO CONFESSIONISTA quando lo Stato esercita una forma di dominio e controllo nell’ambito religioso, al fine di proteggere una determinata confessione religiosa (riconosciuta come religione di Stato); le altre religioni non sono protette, ma tollerate, e godono di una misura più limitata di libertà. Si parla di STATO LAICO quando tutte le confessioni godono dello stesso trattamento e sono ugualmente ed effettivamente libere nell’esercizio delle loro attività religiose. Questa situazione può verificarsi solo in un sistema separatista. Di regola la qualificazione confessionale dello Stato è contenuta nella Costituzione; invece, la Costituzione italiana non contiene norma alcuna che, in modo espresso, qualifichi lo Stato dal punto di vista confessionale. Una parte della dottrina ha contestato la possibilità di rilevare, alla stregua del diritto costituzionale vigente, una nozione giuridica di “laicità” o di “confessionalità” dello Stato, e ha ritenuto che una qualifica (politica, senza conseguenze) di esso sarebbe stata possibile a posteriori dopo un esame dell’attività dei suoi organi; esaminando tali attività, alla fine degli anni ’60, un autore ha ritenuto possibile attribuire allo Stato italiano la qualifica politica di Stato confessionista in senso cattolico, in quanto Stato che è “orientato in modo da riconoscere alla Chiesa cattolica, ai suoi organi, ai suoi enti, ai suoi beni, una posizione di particolare favore”, senza che ciò, per la contemporanea democraticità dello Stato, comporti una compressione per le altre confessioni religiose. Successivamente, la qualificazione in questione è stata contraddetta proprio dalla politica legislativa dello Stato, orientata, nella soluzione di vari problemi, in senso del tutto contrario alle concezioni cattoliche, es. leggi sullo scioglimento del matrimonio, sull’aborto, sul cambiamento del sesso, e, attualissima, sulle unioni civili. Anche se oggi lo Stato considera sempre con favore la Chiesa cattolica, nella sua azione non è ispirato a principi tout-court cattolici, ma a principi del tutto laici, quali quello del pluralismo religioso e del rispetto delle minoranze, anche al costo di allontanarsi dai principi del cattolicesimo. Questo atteggiamento dello Stato trova giustificazione nella Costituzione e nell’Accordo del 1984 con la Santa Fede (l.121/85): già nei lavori preparatori della Costituzione, l’Assemblea costituente aveva rigettato degli emendamenti volti ad una esplicita dichiarazione di confessionismo; ma ciò non escludeva che l’adesione formale al principio confessionista o a quello della laicità, in una Costituzione lunga come quella italiana, potesse essere identificata attraverso altre enunciazioni; infatti, la dottrina si era domandata se , attraverso la menzione dei Patti lateranensi, la Costituzione facesse richiamo all’art.1 del Trattato di Laterano, secondo il quale “l’Italia riconosce e riafferma il
necessità. Ma la debellatio dello Stato pontificio e la presenza in Roma della Santa Sede avevano posto il serio problema della situazione giuridica della stessa e del Papa (c.d. questione romana), che, nella impossibilità di un’intesa, fu risolto con la già citata l. 13 maggio 1871, n. 214 (la c.d. legge delle Guarentigie). Questa era divisa in due titoli. Il primo, dedicato alle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede; il secondo destinato a disciplinare le relazioni fra Stato e Chiesa. Tale legge è frutto di una commistione fra principi giurisdizionalisti e principi separatisti. Lo Stato, da un canto, rinunziava all’esercizio di un dato numero di poteri di controllo sulla Chiesa, d’altro canto, si riteneva sempre competente ad esercitare i poteri che erano stati mantenuti e, soprattutto, si riteneva competente a dettare in modo unilaterale le norme attinenti alle garanzie offerte alla Santa Sede e al Papa. Caduta la Destra storica nel 1876, non cambiò l’indirizzo liberal- giurisdizionalista della politica ecclesiastica. I cattolici non potevano partecipare alle competizioni elettorali politiche, perché la Sacra Penitenzieria nel 1874, esercitando la potestas indirecta in temporalibus, aveva dichiarato non essere opportuna (non expedit) tale partecipazione. Tale presa di posizione pontificia, che, vietando ai cattolici di essere eletti o elettori, mirava a indebolire le nuove istituzioni, fu confermata per un trentennio, sino al 1904, e persistette formalmente sino al 1919, senza peraltro sortire l’effetto sperato. Nel 1913 ebbe luogo un’intesa elettorale fra Giolitti e il conte Gentiloni, presidente dell’unione cattolica italiana, intesa nota con il nome di Patto Gentiloni, che diede luogo all’alleanza, per le elezioni politiche di quell’anno, delle organizzazioni cattoliche con esponenti dei liberali conservatori. Di lì a qualche tempo, il grande movimento che accompagnò la prima guerra mondiale influì sulle vicende qui considerate: quel conflitto vide la piena partecipazione dei cattolici. Finita la guerra, la politica vide irrompere sulla sua scena, attraverso il suffragio universale (solo maschile, per allora), i partiti di massa: il partito socialista, fondato nel 1891, e il partito popolare italiano, di cui era animatore un sacerdote siciliano, don Luigi Sturzo, partito fondato nel gennaio del 1919. Il non expedit fu definitivamente e formalmente abolito. La fine della guerra diede l’opportunità ai vari Presidenti del Consiglio di quel tempo di avere continui e frequenti rapporti con i rappresentanti della Santa Sede per risolvere la “questione romana”: ma questi contatti non portarono ad una soluzione del problema. La non riuscita di tali incontri dipese anche dalla incomunicabilità tra i partiti di massa e dalla loro crisi, che portò all’ascesa del fascismo. Fu proprio il fascismo a riprendere la politica legislativa in materia ecclesiastica.
9. Segue: b) dal 1922 al 1947 Il movimento fascista, nel marzo 1919, non aveva una propria ideologia politica. Presentandosi alle elezioni di quell’anno, i fascisti esposero un programma che mutuava varie idee della sinistra italiana e, fra queste, la tesi che occorresse di nuovo devolvere allo Stato i beni ecclesiastici. Un programma anticlericale, perciò. Ma nelle elezioni del 1919 i fascisti non riuscirono a mandare alcun deputato in Parlamento. Quando, con le elezioni anticipate del 1921, Mussolini ottenne il mandato parlamentare, nel suo primo discorso alla Camera, mostrò che il programma di politica ecclesiastica del fascismo era cambiato. Egli, infatti, trattando della politica estera, sottolineò l’importanza del Papato e l’opportunità di buoni rapporti con esso, al fine di accrescere l’influenza dell’Italia nel mondo. Era l’utilizzazione della religione come instrumentum regni. In tale clima iniziarono nel 1926 le trattative per la stipulazione di quegli accordi che avrebbero preso il nome di Patti lateranensi. Furono trattative segrete, che importarono la redazione di vari testi. La Conciliazione fu resa nota con la solenne stipulazione dei Patti nel palazzo del Laterano l’11 febbraio 1929. Gli accordi riguardavano: 1) la soluzione della questione romana, alla quale è dedicato il Trattato, che prevedeva - creazione dello Stato Città del Vaticano - immobili con privilegio di extraterritorialità; - posizione del Pontefice; - garanzie di libertà della Santa Sede. 2) in generale, secondo le proposte fatte dalla Santa Sede all’inizio delle trattative, le condizioni della religione e della Chiesa in Italia, a cui è dedicato il Concordato. La Santa Sede, infatti, - in vista dell’eliminazione della questione romana, riconosceva lo Stato italiano (art. 26 Trattato); - in vista
della posizione fatta alla Chiesa in Italia, si impegnava a condonare le sanzioni canoniche a tutti coloro che erano venuti in possesso di beni ecclesiastici per effetto delle leggi eversive (art. 28 del Concordato). Il Concordato del 1929, inserendosi nel filone della tradizionale politica ecclesiastica italiana, se riconosceva ampia libertà alla Chiesa cattolica (art. 1 e 2) e rinunziava a taluni vecchi strumenti dell’apparato giurisdizionalista (art. 24 e 25), tuttavia manteneva in vigore quelli ritenuti ancora funzionali, come l’assenso governativo alle nomine di vescovi e parroci (art. 19 e 21). Però il Governo fu di parola: aveva promesso di rinvigorire il principio della religione di Stato, e così fece. Infatti, furono promulgate leggi che vietarono totalmente di poter professare religioni diverse da quella cattolica: perciò le minoranze furono debellate. Questo fu il periodo in cui i rapporti tra lo Stato e la Chiesa andavano relativamente bene: ma quando il Governo cominciò a voler attuare quei principi razzisti che si erano diffusi in Germania con il nazismo, la Chiesa cominciò ad opporsi (1938). Spazzato via il fascismo, negli incerti anni che precedettero la formazione della Repubblica, i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose andarono avanti sulla base del Concordato e delle leggi del 1929 - 1931.
10. Segue: c) dal 1947 ai nostri giorni Alla vigilia delle elezioni dell’Assemblea costituente e del referendum istituzionale, nessun partito della sinistra propose la denuncia dei Patti Lateranensi o una politica ecclesiastica contraria alla Chiesa cattolica; questa situazione portò alla formazione delle norme costituzionali per la materia religiosa e alla riconferma dei Patti. Gli unici ad opporsi furono il Partito d’azione ed il Partito repubblicano. La DC seguì le direttive della Santa Sede nella vicenda riguardante il richiamo dei Patti Lateranensi nella Costituzione: infatti la Santa Sede era preoccupata ad ottenere la firma della Repubblica su quegli stessi accordi. Per il raggiungimento di questo obiettivo la DC trovò un forte alleato nel PCI, il quale era preoccupato di salvaguardare la pace religiosa degli italiani: questa pace si sarebbe ottenuta solo con la conferma dei Patti: la menzione dei Patti nella Costituzione ebbe l’effetto di consolidare quegli accordi per un periodo di tempo più lungo. Data la situazione politica del nostro paese, dobbiamo affermare che almeno nei primi anni dall’entrata in vigore della Costituzione, lo Stato italiano si presentava confessionista in tutti i sensi: tale confessionismo non affiorava nella Costituzione formale, ma caratterizzava l’ordinamento. Solo quando ci fu il declino dei governi centristi la Corte Costituzionale ristabilì la libertà di culto delle minoranze religiose (con sentenze che vanno dal 1957 al 1959). Anche con l’avvento dei governi di centro–sinistra non si ebbe nessun rinnovamento: l’immobilismo di tali governi spense tutti i progetti riformatori. In questo clima era impossibile pensare ad una revisione del concordato; solo il 5 ottobre del 1967 prese l’avvio il procedimento di revisione del Concordato. È stato un procedimento molto lungo e faticoso che è terminato solo nel 1984. Le trattative per la revisione hanno dato vita alla presentazione di varie bozze di Accordo: la prima fu presentata dal governo Andreotti nel 1976. Questa fu molto criticata perché aveva molte lacune ed era deludente. Dopo furono presentate altre bozze: tutte avevano in comune la decisione di lasciare ad un’altra intesa la disciplina della materia degli enti e del patrimonio della Chiesa (di cui l’art. 7 ha previsto soltanto alcuni dei principi fondamentali). Comunque, il tanto sospirato ACCORDO fu stipulato in forma solenne il 18 FEBBRAIO 1984 a Villa Madama dal Segretario di Stato Cardinale Agostino Casaroli e dal Presidente del Consiglio Bettino Craxi. Anche se questo Accordo presenta collegamenti con il vecchio Concordato, lo stesso e il successivo Protocollo del 15 Novembre del 1984 (riguardante la materia degli enti ecclesiastici, del patrimonio di essi, nonché del sostentamento del clero) formano un nuovo Concordato perché nulla è rimasto del vecchio. La differenza sostanziale tra il vecchio ed il nuovo Concordato è quantitativa: il vecchio presentava 46 articoli, mentre il nuovo ne presenta ben 96 (anche se presenti in testi diversi). Oltre all’Accordo stipulato con la Chiesa cattolica, il 21 Febbraio 1984 anche le confessioni valdese e metodista stipularono in maniera solenne un’Intesa con lo Stato. Sulla scia di questi fatti, il 26 Dicembre del
confessione ebraica. La qualifica di “ecclesiastico” è più ampia di quella di “ministro di culto”, perché sono ecclesiastici, secondo la Chiesa cattolica, non solo i sacerdoti, ma anche coloro che abbiano ricevuto il diaconato. I “Religiosi” sono gli aderenti alle associazioni religiose di vita consacrata (ordini e congregazioni), che, come richiede l’art. 4 dell’Accordo, abbiano pronunciato i voti.
3. Gli enti. Le formazioni sociali Come per lo Stato è, di regola, indifferente la posizione di un individuo in materia religiosa, così è indifferente, ai fini del regime giuridico, che un ente abbia o no carattere confessionale. Al riguardo, l’art. 20 della Costituzione, con una norma ribadita dall’art. 7.1 dell’Accordo 18 febbraio 1984, prevede che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un’associazione o di una fondazione non possono importare speciali limitazioni legislative o speciali gravami fiscali per la sua costituzione, per la capacità giuridica e per ogni forma di attività. Questo, però, non significa che le leggi non possano prendere in considerazione il carattere ecclesiastico di un ente o il suo fine di religione, per dettare apposite norme, purché queste non siano più restrittive di quelle previste dal diritto statuale per tutte le altre associazioni o istituzioni. Un ente, per il diritto statuale, è ecclesiastico - ai fini del riconoscimento della personalità giuridica civile – (l. n. 222/1985; l. n. 206/1985) - se è stato costituito o approvato dall’autorità ecclesiastica - e se abbia in modo essenziale un fine di religione o di culto. Nell’ordinamento italiano assumono rilevanza, anche fuori di una più vasta organizzazione confessionale, le formazioni sociali con fine di religione o di culto. Tali formazioni rientrano nella previsione dell’art. 2 Cost., che le garantisce, in quanto siano centri di svolgimento della personalità individuale. 4. Le confessioni religiose Le istituzioni operanti in materia di religione che assumono un preminente rilievo nella Cost. sono le confessioni religiose. L’art. 7 comma 1 Cost. menziona esplicitamente la Chiesa Cattolica, la confessione religiosa di maggioranza in Italia, la cui organizzazione e i cui statuti sono ben noti all’ordinamento dello Stato; l’art. 8 Cost. considera tutte le confessioni religiose. Comunque, non è data la nozione di “confessione religiosa”; tale silenzio del legislatore non è nuovo, perché una tale definizione non è data nemmeno in testi precedenti la Costituzione; né una tale definizione è agevole, perché i vari gruppi sociali sono spesso molto diversi tra loro, sicché risulta difficile astrarre un denominatore comune. Un dato implicito della norma costituzionale è che una confessione religiosa è un “gruppo sociale con fine religioso”, in quanto gli artt. 7 e 8 non avrebbero senso se si riferissero alla “professione individuale di fede religiosa”; ciononostante questo non è un reale passo avanti nell’interpretazione della norma, sia per la genericità dell’espressione “gruppo”, sia per il significato da attribuire alle parole “religioso” e “religione”. Nel settore del fenomeno sociale religioso, sono proliferate, specie nella seconda metà del nostro secolo, le iniziative più varie, che si autoqualificano come religiose. In proposito, è evidente che uno stato liberale e pluralista non ha alcuna competenza in materia dottrinale. Sicché, al fine di qualificare tali organismi come religioni tutelate dagli art. 8, 19 e 20 Cost., è poco produttivo attardarsi in un esame di esse sotto il profilo ideologico. Dal punto di vista giuridico interessa considerare quale sia il rapporto fra i dirigenti di tali organizzazioni e gli aderenti e, in particolare, quali siano le modalità del proselitismo, secondo i criteri raccomandati dalla risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 22 maggio 1984. Secondo i detti criteri, i nuovi movimenti religiosi per essere considerati leciti: - non dovrebbero accogliere minorenni; - dovrebbero assicurare ai proseliti un sufficiente periodo di riflessione prima di assumere impegni finanziari o personali; - dopo l’adesione dovrebbero essere assicurati i contatti dei proseliti con i parenti e con gli amici, sia direttamente, sia mediante la corrispondenza e il telefono; - le telefonate dei parenti dovrebbero essere comunicate e la corrispondenza dovrebbe essere inoltrata immediatamente ai destinatari.
Oltre ad aver assicurati tali diritti, l’aderente dovrebbe potere: - abbandonare liberamente l’organizzazione, - chiedere consigli legali o d’altro tipo fuori dell’organizzazione, - chiedere assistenza medica. Inoltre, le organizzazioni - non dovrebbero mai incoraggiare gli aderenti a infrangere la legge, specie ai fini della raccolta di fondi - dovrebbero fornire alle pubbliche autorità informazioni sulla residenza o sulla dimora dei membri. Quando gli anzidetti criteri non siano rispettati, il fenomeno sociale non può essere qualificato come religioso e le organizzazioni non possono essere considerate confessioni religiose.
5. Le confessioni religiose come ordinamenti giuridici Nell’ordinamento italiano è incontroverso che la Chiesa Cattolica dia luogo ad un ordinamento giuridico originario, come ben risulta dall’art. 7 c.1 Cost., mentre, per alcuni, è dubbio che tale qualifica competa anche alle altre confessioni religiose, secondo quanto previsto dall’art. 8 Cost., le confessioni diverse dalla cattolica “hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”; la libertà così riconosciuta importa una garanzia ben più vasta del mero riconoscimento della liceità dell’attività di organizzazione, in quanto il fine della norma è di far sì che i gruppi sociali con finalità religiosa diversa dalla cattolica, quando diano vita ad un ordinamento giuridico, siano riconosciuti dal diritto dello Stato come ordinamenti. Il dubbio suddetto di alcuni sta nel fatto che essi hanno ritenuto di cogliere un collegamento tra l’art. 8 e l’art. 18, riguardante la libertà di associazione: è indubbio che l’art. 18 garantisca l’associazione stabile con fine di religione o di culto, ma, se tra le due norme si possono senza dubbio delineare delle affinità, esse sono diverse dal punto di vista della struttura interna, della qualità; l’esistenza di un ordinamento giuridico è cosa diversa dall’esistenza di una associazione. Il primo è un fenomeno originato dall’impulso organizzatorio del gruppo sociale, un evento che prescinde dall’esistenza o dalla successiva creazione di un ente esponenziale, quale potrebbe essere un’associazione; questa, a sua volta, pur esistendo, potrebbe non essere un ordinamento giuridico, ove si pensi che il quid caratterizzante di un ordinamento consiste in una normazione “propria”, la quale potrebbe essere in conflitto con quella dell’ordinamento generale, mentre gli statuti di società e di associazioni devono necessariamente essere conformi a quest’ultima. Inoltre, la tesi che non vi sia un sicuro criterio per distinguere le associazioni religiose dalle confessioni religiose non tiene conto del dato che le associazioni con fini leciti sono regolate dagli accordi tra i consociati, mentre la confessione religiosa resta fuori da tale schema, perché si è cattolici, musulmani, ebrei, ecc., non per contratto, ma per un impulso che non ha niente di negoziale. Quanto detto trova conferma nella differente posizione che hanno, nel diritto italiano, gli statuti delle confessioni e gli statuti delle associazioni: - Gli statuti delle associazioni, essendo regolati dal c.c., devono conformarsi interamente alle previsioni non drogabili delle leggi ordinarie e dei regolamenti governativi, e, quando una di tali fonti ne preveda la modifica, deroga o sospensione, gli associati, per mantenere in vita l’associazione, sono tenuti ad adeguare i propri accordi alle nuove previsioni; - Gli Statuti delle Confessioni, essendo garantiti dalla costituzione a.8 c2, non possono essere sostituiti, abrogati, modificati o sospesi con legge ordinaria o da inferiore fonte normativa, e, anzi, possono valere da norme interposte nel giudizio di costituzionalità di norme di legge ordinaria che riguardassero la confessione. Pertanto, l’art. 8 Cost., rispetto all’art. 18, riconosce la giuridicità degli ordinamenti creati in modo originario dai gruppi sociali diversi dai cattolici, anche quando non abbiano dato vita ad alcun ente esponenziale, ad alcuna associazione. Per ottenere la qualifica di “confessione religiosa”, il primo problema è quello dell’ENTITÀ NUMERICA DEL GRUPPO: se non qualsiasi “collegio di tre amici” può pretendere di essere considerata una confessione religiosa, questo è invece un requisito sufficiente per dar vita a una associazione. Gruppo con fine di religione, comunità, confessione religiosa, sono espressioni che
ammissibilità dei culti che professassero principi o seguissero riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume, al pari della legge del 1929.
6. Segue: inapplicabilità dell’art. 1 della l. 24 giugno 1929 n. 1159 (analisi 2 conseguenze sopra) La seconda delle posizioni sopra segnalate, la quale finisce con l’attribuire all’art. 8, comma 2, Cost. lo stesso significato che aveva l’art. 1 della legge del 1929 non è secondo il Finocchiaro accettabile per una serie di ragioni. Innanzi tutto, le leggi di esecuzione delle Intese fra lo Stato e la Tavola valdese, le Chiese cristiane avventiste, le Chiese delle A.D.I., l’Unione delle Comunità ebraiche, l’Unione cristiana evangelica battista hanno dichiarato inapplicabili a tali confessioni le disposizioni sui culti ammessi dettate dalle l. 24 giugno 1929, n. 1159 e dal r.d. 20 febbraio 1930, n.
ordinamenti confessionali siano subordinati allo Stato, ma significa che questo non riconosce come ordinamenti giuridici primari quelle confessioni i cui statuti organizzativi siano abnormi rispetto ai principi accolti dal diritto statuale in tema di organizzazioni plurisoggettive. Dall’art. 8, comma 2, Cost. emerge che lo Stato riconosce come ordinamenti giuridici quelle confessioni i cui statuti organizzativi siano conformi al suo ordinamento, cosicché in presenza di difformità con il medesimo, la confessione non è considerata come ordinamento, ma solo come mera associazione. In definitiva, le confessioni diverse dalla cattolica aventi statuti organizzativi non in contrasto con l’ordinamento italiano costituiscono, a loro volta, ordinamenti indipendenti, nella sfera loro propria, laddove le confessioni rette da statuti abnormi sono entità subordinate al diritto dello Stato, non hanno un ordine proprio da questo riconosciuto e vivono alla stregua delle norme statuali di diritto comune e di quelle applicabili alle confessioni religiose che non abbiano stipulato intese con lo Stato.
7. La personalità delle confessioni religiose nel diritto italiano Secondo i principi generalmente riconosciuti, la CHIESA CATTOLICA ha PERSONALITÀ NEL DIRITTO PUBBLICO italiano: è una istituzione di diritto pubblico con caratteri del tutto speciali, in quanto è titolare di poteri pubblicistici; tale personalità può essere accostata, con qualche sforzo di astrazione, alla soggettività pubblicistica presentata, per taluni rapporti, dagli Stati stranieri nel diritto italiano. E’ pacifico che la Chiesa universale non ha nel nostro ordinamento personalità di diritto privato, sia perché questa non le è mai stata riconosciuta, sia perché è peculiare della tradizione giuridica italiana indicare come soggetti titolari dei beni ecclesiastici i singoli enti della Chiesa, e non questa considerata in modo unitario; la creazione di un ordinamento giuridico, come quello della Chiesa cattolica, non importa automatica creazione di una persona giuridica dotata di capacità di diritto privato; lo stesso vale per le altre confessioni religiose, sebbene l’art. 8 attribuisca ai gruppi sociali professanti religioni diverse dalla cattolica la possibilità di riconoscimento della personalità giuridica, posto che tali gruppi possono, quanto meno, esercitare il diritto di organizzarsi secondo propri statuti e possono essere parti delle intese con lo Stato, ma possiamo escludere che la norma attribuisca loro ope legis tale personalità alla confessione in sé: es. quando la legge ha riconosciuto alle Comunità israelitiche la personalità giuridica, il riconoscimento non ha riguardato la confessione ebraica nel suo complesso, bensì singoli enti esponenziali di essa, costituenti la sua organizzazione. 8. La rilevanza degli ordinamenti confessionali nel diritto dello Stato Nei casi in cui lo Stato riconosce agli effetti civilistici l’appartenenza confessionale di una persona fisica o di un ente, o la qualificazione rivestita (nell’ambito della confessione religiosa) dall’una o dall’altro, la legge attua un collegamento fra l’ordinamento statale e l’ordinamento confessionale, il quale viene ad assumere importanza nella sfera civilistica. Secondo la dottrina tradizionale, il COLLEGAMENTO TRA ORDINAMENTI GIURIDICI è attuato secondo le modalità del:
sostentamento del clero, - per l’estinzione dei vecchi enti beneficiari, - per la determinazione della sede e della denominazione delle diocesi e delle parrocchie, - per la nomina agli uffici ecclesiastici;
9. Poteri e uffici dello Stato aventi competenza in materia ecclesiastica Numerosi organi costituzionali e uffici dello Stato hanno competenze nella disciplina del fenomeno sociale religioso. Il Presidente della Repubblica , - per ciò che concerne i rapporti con la Chiesa cattolica, ha il potere di nominare plenipotenziari per la conclusione di concordati e di ratificare, previa, occorrendo, l’autorizzazione del Parlamento, i concordati conclusi (art. 80 e 87, comma 8, Cost.); - per quanto riguarda le confessioni di minoranza, esercita il suo potere di promulgazione delle leggi basate su intese con tali ordinamenti (art. 8, comma 3, Cost.); - inoltre, accredita gli ambasciatori italiani presso la Santa Sede e riceve le credenziali del nunzio apostolico accreditato presso la Repubblica italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri rappresenta, di regola, lo Stato negli accordi con le confessioni religiose e coordina l’attività dei vari dicasteri in materia ecclesiastica. Comunque, come in ogni altra questione, il governo è responsabile, nel suo complesso, dell’andamento generale pur in tale settore della politica. Il Consiglio dei ministri delibera sugli atti concernenti i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica e con le confessioni di minoranza e, perciò, oltre ad approvare per la presentazione in Parlamento i disegni di legge riguardanti sia l’autorizzazione alla ratifica e
l’esecuzione degli accordi con la Santa Sede, sia l’esecuzione di intese con le confessioni di minoranza, determina e mantiene l’indirizzo politico in materia ecclesiastica. L’organo dell’amministrazione centrale con una competenza generale in materia ecclesiastica è il Ministro dell’interno. Presso il Ministero degli Interni, in forza del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 617, le preesistenti due Direzioni generali sono sta te fuse in un unico ufficio centrale, che ha assunto la denominazione di Direzione generale degli affari dei culti. Attualmente, le competenze di tale Direzione generale riguardano: - tutta la materia concernente gli enti della Chiesa cattolica e delle confessioni di minoranza (riconoscimento della personalità giuridica, ecc.); - la vigilanza e la tutela sugli enti delle confessioni di minoranza ancora disciplinate dalle norme del 1929 - 1930; - l’approvazione della nomina dei ministri di culto di tali confessioni (diverse da quelle che abbiano stipulato Intese con lo Stato). Il fondo edifici di culto : è una persona giuridica pubblica, rappresentata giuridicamente dal Ministro dell’interno e amministrata dal Ministero attraverso la direzione centrale per l’amministrazione del Fondo edifici di culto; nell’amministrazione del FEC, il Ministro dell’interno è coadiuvato da un consiglio, nominato dallo stesso ministro, e composto da 9 membri, fra i quali sono il Presidente, il Direttore centrale degli affari dei culti, due componenti scelti dallo stesso Ministro dell’interno, un componente designato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, uno dal Ministero per i beni e le attività culturali, e tre componenti designati dalla CEI. Al consiglio di amministrazione sono sottoposti gli atti indicati dal regolamento, fra i quali, oltre ai programmi di massima concernenti la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione del patrimonio del Fondo, fanno spicco gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il FEC, in quanto ente pubblico, è amministrato secondo le norme che disciplinano le gestioni patrimoniali dello Stato, con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse previste. Il suo fine è quello di curare la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo, nonché di adempiere agli altri oneri posti a carico di esso in tal materia. Organi periferici del Ministero dell’interno sono le Prefetture.
10. Uffici ecclesiastici organizzati dallo Stato e da altri enti pubblici per l’assistenza spirituale delle comunità separate Nel diritto dello Stato, accanto agli uffici pubblici aventi competenze in materia ecclesiastica, sopra descritti, esistono uffici ecclesiastici organizzati dallo stesso Stato, per l’assistenza spirituale delle Forze armate, ovvero da altri enti pubblici, per altre comunità. L’assistenza spirituale delle comunità separate tende a realizzare nel concreto il diritto di libertà religiosa, in quanto consente ai singoli, che trascorrono gran parte del loro tempo in pubblici stabilimenti, talora senza poterne uscire, la possibilità di usufruire del confronto spirituale della confessione da essi professata e di seguire le pratiche del culto. Tale servizio di assistenza è organizzato in modo diverso a seconda che si tratti di far fronte alle esigenze di un numero indeterminato di persone, di piccoli gruppi o singoli, o che si tratti di assistenza cattolica o di religione diversa. L’organizzazione dell’assistenza spirituale per i cattolici, da parte dello Stato e degli altri enti pubblici, importa che gli ecclesiastici di ciò incaricati siano nominati dalle competenti autorità italiane su designazione dell’autorità ecclesiastica. Per quanto concerne le FORZE ARMATE, la materia era in precedenza disciplinata dal Concordato del 1929, e oggi dal d.lgs. 66/2010 Codice dell’ordinamento militare, che prevede che tale servizio sia diretto dall’Ordinario militare, un vescovo rivestito della dignità arcivescovile, coadiuvato da una curia costituita da un vicario generale militare e da tre ispettori; questi ecclesiastici sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri dell’interno e della difesa, previa designazione dell’autorità ecclesiastica. Per il rapporto d’impiego i CAPPELLANI MILITARI devono avere il godimento dei diritti civili e politici, e, trattandosi di un servizio militare, devono essere idonei all’incondizionato servizio (ossia avere i