

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Riassunto rsa e rsu dettagliata per facoltà di giurisprudenza
Tipologia: Sintesi del corso
1 / 2
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!


Per unità produttive, indicate dall’art 35 si intende ogni : SEDE, STABILIMENTO, FILIALE,UFFICIO, REPARTO
AUTONOMO, ossia ogni struttura organizzativa e produttiva in cui si concretizza l’attività imprenditoriale.
Ai fini del raggiungimento delle soglie dimensionali si considera il n dei lavoratori subordinati ( “i dipendenti”) normalmente
occupati presso l’unità produttiva. vi sono però alcune norme che incidono sul conteggio dei dipendenti di cui all’art.35 :
apprendistato, quelli con contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati; lavoratori somministrati
di lavoro a tempo parziale; i lavoratori intermittenti.
La legge, dunque, non definisce la struttura della RSA. Si limita a porre due requisiti minimali per la costituzione di RSA, indicati dall’art.19 St. lav.:
1° requisito : iniziativa legislativa
Nel testo originario del disegno di legge , che sarebbe poi divenuto lo Statuto dei lav, non era presente l’iniziativa legislativa come requisito per la costituz di rsa. Tuttavia, durante l’iter parlamentare di approvazione della legge cadde quel periodo storico culminato nel cd. “autunno caldo”: periodo di grande contestazione, rivolta anche verso i sindacati tradizionali, considerati troppo burocratizzati e lontani dalla “base” dei lavoratori rappresentati. Nacque in quel periodo, in contestazione non solo dei poteri datoriali ma anche dell’operato dei sindacati tradizionali, il movimento dei delegati, forma di rappresentanza spontaneistica dei lavoratori appartenenti ad un “gruppo omogeneo” (reparto, linea, ufficio, ecc.). Essi erano eletti da iscritti e non iscritti al sindacato e, a loro volta, potevano essere iscritti o non iscritti allo stesso. L’insieme dei delegati costituiva il cd. consiglio di fabbrica e si poneva come interlocutore diretto nei confronti del datore di lavoro, scavalcando le associazioni sindacali. Proprio in questo periodo era, in via di approvazione lo Statuto dei lavoratori: il legislatore ebbe la preoccupazione che, nel
momento della sua approvazione, lo Statuto fosse già superato nei fatti. Di qui la modifica inserita nell’originario testo di quello che sarebbe divenuto l’art. 19 St. lav., con l’aggiunta dell’espressione “ad iniziativa dei lavoratori…”; e ciò per indicare che le RSA avrebbero dovuto avere un’investitura da parte dei lavoratori, da parte, cioè, della “base”. Negli anni successivi all’emanazione dello Statuto dei lavoratori v’è stata una progressiva svalutazione di questo requisito, fino a ritenersi sufficiente una generica intesa tra lavoratori, o gruppi di essi, e le associazioni sindacali al fine di giungere alla costituzione delle RSA. Questo requisito (l’iniziativa dei lavoratori), si è osservato, non implica necessariamente una modalità elettiva di formazione delle RSA: atteso il suo carattere elastico, è sufficiente che la formazione della RSA sia in qualche modo riferibile alla volontà dei lavoratori appartenenti alla unità produttiva. L’art. 19 dello Statuto dei lavoratori consentì in un certo senso il recupero e il riassorbimento di tali forme organizzative da parte delle associazioni sindacali tradizionali, dal momento che esse, solo se avevano un collegamento con associazioni sindacali, e con associazioni sindacali qualificate, potevano essere considerate RSA ex art. 19 St. lav. e godere dei diritti e delle prerogative di cui al tit. III dello Statuto dei lavoratori. Nel 1972, CGIL, CISL e UIL stipularono il cd. “patto federativo”, un accordo per giungere ad una sostanziale unità di azione,
. Con esso gli stipulanti riconobbero i consigli di fabbrica come proprie strutture organizzative di base all’interno dei luoghi di lavoro. Stante la genericità del requisito del collegamento con i sindacati posto dall’art. 19 St. lav., il riconoscimento fu sufficiente a far considerare tali organismi elettivi quali RSA ai sensi della norma statutaria. Per lungo tempo, i consigli di fabbrica hanno costituito l’unica forma di rappresentanza sindacale all’interno dell’azienda. Tale situazione si è però modificata con la rottura, nel 1984, dell’unità tra i
sindacati tradizionali (determinata da posizioni diverse, anzi antitetiche, di CGIL, da una parte, e CISL e UIL dall’altra, per quanto attiene alle vicende della indennità di contingenza). Si è assistito così alla rottura dell’unità dei consigli di fabbrica e, talora, alla costituzione di separate RSA ai sensi dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori. Nello stesso tempo si sono presentati sulla scena sindacati non riconducibili a quelli tradizionali (ad es. il sindacato dei quadri intermedi) che pretendevano di costituire proprie RSA. Ne è conseguita una situazione di frammentazione delle rappresentanze sindacali, anche a livello aziendale. Il consiglio di fabbrica come organismo tendenzialmente unitario di rappresentanza dei lavoratori dunque venne meno, sia perché era venuta meno l’unità di azione dei sindacati storici, sia perché alcuni gruppi di lavoratori non si riconoscevano più nelle medesime associazioni sindacali. Cominciò così un tentativo da parte dei sindacati tradizionali di modificare e ridefinire le forme delle RSA.
Uno di questi tentativi che ha avuto esito positivo, si ha con la sostituzione di rsa con le RSU, che hanno compiti pressoché identici ma sono espressione di molteplici sindacati e no di una singola associazione sindacale.
Infatti in base agli accordi interconfederali, le confederazioni sidacali hanno assunto l’impegno alla progressiva sostituzione delle rsa con le rappresentanze sindacali unitarie RSU. La prima previsione è contenuta nel Protocollo d’intesa del 23 luglio 1993 e dall’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, stipulati da CGIL, CISL; UIL da una parte e CONFINDUSTRIA e le principali confederazioni datoriali dall’altra, accord che ha portato alla redazione del c.d Testo unico sulla Rappresentanza del 10 gennnaio 2014.
Come per le rsa anche le rsu possono essere costituite