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Lezioni di diritto Ecclesiastico della prof. Mancuso
Tipologia: Sbobinature
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Il diritto ecclesiastico raccoglie tutte le norme che hanno afferenza con il settore religioso e che nascono o da fonte statuale o sono norme confessionali che vengono poi recepite all’interno dello Stato. Noi parliamo di diritto ecclesiastico ponendoci quindi dal lato dello Stato, sono norme che disciplinano i rapporti con le confessioni religiose: qualsiasi legge dello Stato che vada a toccare un interesse religioso diventa una norma del diritto ecclesiastico. Es. la legge Bassanini del ’97, che ha snellito la pubblica amministrazione, ha modificato la modalità di acquisto dei beni degli Enti, anche quelli ecclesiastici. Molte leggi del diritto ecclesiastico sono leggi unilaterali anche se si recepiscono anche norme confessionali. In passato, quando si parlava di diritto ecclesiastico, si parlava sempre delle leggi con cui lo Stato trattava con la Chiesa cattolica, che ha sempre avuto una posizione privilegiata nel nostro ordinamento, da un lato a causa della presenza a Roma del capo spirituale della Chiesa, la presenza della Santa Sede a Roma è sicuramente stata foriera di rapporti diversi tra l’Italia e la Chiesa Cattolica rispetto agli altri Stati. Anche se ci sono altri Stati europei fortemente cattolici come la Spagna o il Portogallo, con il tempo questi sono riusciti a scrollarsi in parte da questo retaggio confessionistico che invece da noi permane nonostante l’entrata in vigore della Costituzione, che ha introdotto il pluralismo religioso. La presenza della Santa Sede a Roma influenza molto anche organi politici. Nel modellare alcuni istituti si nota molto questa influenza. L’aggettivo “ecclesiastico” nasce quindi all’interno della Chiesa cattolica, la quale ancora oggi continua ad usare questo aggettivo quando parla del cosiddetto ius publicum ecclesiasticum. Il diritto pubblico ecclesiastico contiene le norme con cui la Chiesa intrattiene i rapporti con gli Stati: come sapete la Chiesa si presenta con una doppia veste, da un lato abbiamo il Pontefice che è il capo spirituale e la Santa Sede, che è l’organo di governo della Chiesa cattolica. A causa della universalità della chiesa cattolica il papa è quindi anche un organo politico, oltre che spirituale, anche perché fino all’unità d’Italia è sempre esistito lo Stato pontificio, quindi il pontefice era sia un capo spirituale sia il sovrano dello Stato pontificio che era uno stato assoluto, che non era uno stato fittizio: poteva dichiarare guerra ad altri stati, aveva un suo esercito, poteva partecipare alla politica, era uno Stato in cui vigeva e veniva applicata frequentemente la pena di morte.
Tutto questo ha fatto sì che non è così facile scrollarsi un retaggio di 2000 anni in cui la Chiesa ha vissuto in una determinata maniera: noi oggi parliamo dell’Islam come feroce, intransigente ma se torniamo indietro nel tempo vediamo che la Chiesa cattolica non è stata da meno. La caratteristica di tutte le confessioni è l’intransigenza religiosa, non c’è nessuna religione accomodante, ogni religione è assolutista (“Devi credere in un unico Dio”); la Chiesa cattolica ha iniziato a parlare di libertà religiosa solo in tempi molto recenti con il Concilio Vaticano II, promosso da Papa Giovanni XXIII nel 1960, fino a quel momento non vi furono segnali di apertura e quindi chi apparteneva ad un’altra religione si considerava colpevole e sarebbe andato incontro a determinate sanzioni. Oggi l’aggettivo ecclesiastico ha assunto connotazioni diverse perché ci si è resi conto che non esiste più solo la Chiesa cattolica, ma ci sono tanti attori sul palcoscenico delle confessioni, il che è un traguardo raggiunto solo negli ultimi 30 anni. Nel 1985 la materia constava solo del Concordato, dell’art. 7 della Costituzione e dell’Accordo di Villa Madama, non c’era altro. C’era già stata, contemporaneamente al Concordato del 1929, una legge generale sui culti ammessi che concedeva qualcosa agli altri culti per cercare di alleggerire la differenza con il trattamento riservato alla Chiesa cattolica. Legge che non si studiava, si sapeva principalmente che fosse collegata con il tema del matrimonio, riconosciuto secondo le norme civili. Con il passare del tempo le cose cambiarono anche dal punto di vista politico: fu sbloccato il processo di revisione concordataria che fece sì che lo Stato sbloccasse la trattativa bilaterale con le altre confessioni. Quindi contemporaneamente alla revisione concordataria fu firmata la prima intesa con la Tavola valdese, alla quale ne seguirono anche delle altre. Oggi abbiamo ben 13 intese con confessioni diverse dalla cattolica, ce ne sono ancora tantissime, come quella islamica, che hanno chiesto l’intesa e che ancora non riescono ad intraprendere le trattative. Possiamo dire che il panorama religioso è cambiato tantissimo, il che ha modificato il diritto ecclesiastico, tant’è che l’aggettivo ecclesiastico oggi si riferisce a qualcosa che ha a che fare con una ecclesia, una chiesa, e non solo alla Chiesa cattolica. Vedremo anche che se prima, quando si parlava di Chiesa si parlava di chiesa gerarchicamente organizzata, con lo Scisma che diede vita al protestantesimo questa struttura cambiò: sono nate una serie di altre chiese la cui fede deriva dal cattolicesimo ma che hanno sviluppato un modo diverso di approcciarsi ai fedeli, hanno quindi abbandonato questa struttura gerarchica.
Le fonti del diritto ecclesiastico sono eterogenee sotto due aspetti:
Lo vediamo anche nel sistema penale canonico in cui ci sono delle pene abbastanza forti, ma non sono pene corporali o fisiche, sono pene che incidono sulla coscienza dell’individuo, che lo allontanano da quella che è la vita della Chiesa (es. possibilità di ricevere i sacramenti, la possibilità di rivestire un ufficio ecclesiastico). Non c’è nel diritto canonico la legge del taglione come nell’Islam (“se rubi ti taglio la mano”), ci sono altri tipi di pene che per il credente possono essere forti. Anche nell’irrogazione della pena il vescovo ha una sua flessibilità: può diminuire la pena ma può anche aggravarla tenendo presente quella che è la condizione del reo, in base al reato commesso, cosa che non succede normalmente in altri ordinamenti. Quindi il diritto canonico ha un suo diritto e vi sono norme del diritto canonico recepite nel diritto ecclesiastico, come quelle che si riferiscono al matrimonio concordatario. Il matrimonio concordatario fa sì che venga recepito nel nostro ordinamento un pacchetto preconfezionato che è l’istituto matrimonio presente nel diritto canonico: attraverso un ponte inter-ordinamentale che si apre con la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile, questo matrimonio entra nel nostro ordinamento, ma trova ingresso nel nostro ordinamento così come disciplinato dal diritto canonico. Cosa che non avviene (ne parleremo meglio quando parleremo del matrimonio) con il matrimonio delle altre confessioni religiose, che per essere trascritti, quindi per avere rilevanza civile, devono sottostare a quelle che sono le regole del codice civile sul matrimonio. Quindi noi possiamo avere una differenza di rito, ma questa non può portare ad una differenza riguardo per esempio gli impedimenti al matrimonio; le differenze non possono riguardare la sostanza del matrimonio ma solo la forma. Come fanno queste norme del diritto canonico a trovare applicazione nel nostro ordinamento e a far parte del diritto ecclesiastico? Chiaramente queste norme devono in qualche modo essere recepite dallo Stato attraverso quelli che sono degli istituti del diritto internazionale privato che sono:
Il rinvio formale consiste quasi in una deroga, quindi per la disciplina di una particolare materia che non è soltanto di sua competenza rimanda a come è disciplinata nell’ordinamento di partenza, nel nostro caso è l’ordinamento confessionale. Questo avviene sia per il matrimonio canonico che per quanto riguarda la disciplina dell’ente ecclesiastico, il quale che attraverso l’ottenimento della personalità giuridica fa ingresso all’interno dell’ordinamento statuale, è qualcosa che nasce e si costituisce all’interno dell’ordinamento canonico e regolato dalle leggi canoniche stesse. Anche in questo caso abbiamo quindi il rinvio formale all’ordinamento canonico. Quando si parla di presupposto in senso tecnico ci riferiamo a determinate qualifiche confessionali, quindi vale anche per le altre confessioni religiose. Quando noi parliamo di ecclesiastico, all’interno della Chiesa cattolica quest’aggettivo ha un determinato significato, quindi se lo usiamo in quel senso l’aggettivo ecclesiastico è onnicomprensivo e uguale a quello di ministro di culto. E i ministri di culto sono, per la Chiesa cattolica, tutti coloro che hanno ricevuto nei suoi gradi il cosiddetto sacramento dell’ordine, ordine sacro. Quest’ordine ha tre gradi: 1.primo grado: quello più basso ed è il diaconato; 2.secondo grado: presbiterato. Presbiteri o sacerdoti o chierici, è la stessa cosa; 3.terzo grado: episcopato. Quindi quando noi diciamo nell’ordinamento civile la parola “vescovo” intendiamo riferirci al vescovo così come lo intende la Chiesa cattolica. Dal 1929 in poi, dal Concordato, si è assistito al fiorire di una legislazione bilaterale con le confessioni religiose, abbiamo in primo luogo i Patti Lateranensi del 1929 , che trovarono esecuzione in Italia con la legge generale di esecuzione 810/1929. Questi patti erano composti da tre documenti: a) La convenzione finanziaria. Questi patti servirono a riallacciare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, rapporti che si erano bruscamente interrotti dopo la debellatio dello Stato Pontificio nel 1870, quando lo Stato italiano con la Breccia di Porta Pia aveva conquistato quest’ultimo brandello dello Stato pontificio che ancora residuava che era Roma. Allora lo Stato emanò una legge unilaterale detta “legge delle guarentigie” nella quale era previsto anche un risarcimento economico per il Pontefice per le espropriazioni subite senonché all’epoca il papa on lo accettò perché con la debellatio dello Stato pontificio si era rotto qualsiasi rapporto tra lo Stato e la Chiesa e il pontefice non riconosceva nessuna autorità allo Stato nascente e non voleva avere nessun tipo di rapporto, neppure accettare l’ingente risarcimento economico. Questo risarcimento fu rivalutato e il papa lo ebbe quando furono firmati i Patti lateranensi nel ’29. b ) Il trattato. Si occupa della questione politica, si chiude la questione romana creando questa nuova figura politica che è lo Stato Città del Vaticano; al posto del vecchio Stato pontificio nasce questo Stato che viene creato proprio con
e la chiesa la 222/1985 sugli enti che viene fuori dal lavoro di una commissione paritetica stato-chiesa dopo l’emanazione, il 15/11/1984, del “Protocollo sugli enti” (che ha dato vita alla legge 222/1985). Quindi oggi, rispetto al Concordato lateranense del 1929, si ha l’Accordo del 1984 e la legge 222/1985 sugli enti. Si è pensato ad una revisione o adeguamento della materia matrimoniale perchè nell’Accordo del 1984 vengono cambiati alcuni principi importanti che riguardano il matrimonio. Il fatto che non sia stata fatta una legge matrimoniale e che per l’interpretazione di alcune norme si debba tenere conto della vecchia legge 847/1929 darà adito a molti problemi e difficoltà interpretative anche sulla disciplina pratica del matrimonio in cui verterà anche l’opera del giudice. Si studieranno anche una serie di sentenze sul matrimonio perché molti cambiamenti sono avvenuti con la giurisprudenza perché la legge non si è adeguata.
Pausa – Seconda parte
La disciplina del diritto ecclesiastico esiste in Italia e in altri stati d’Europa, ma in molti altri stati non esiste come disciplina unitaria in ragione ai rapporti di questi stati con la chiesa cattolica in passato, essa non esiste in Francia, Germania, Inghilterra, Austria. In Italia questa disciplina unitaria era subentrata a quella del diritto canonico perché molto prima veniva insegnato nelle università il diritto canonico ma a causa del dissidio sorto tra Stato e Chiesa in conseguenza della questione romana nel 1873, lo Stato decide la soppressione del diritto canonico in ambito universitario. Il diritto canonico fino a quel momento veniva studiato e considerato materia obbligatoria. Poi viene soppresso e resterà un vuoto nella materia e questo diritto canonico soppresso verrà per alcuni anni sostituito dal diritto ecclesiastico. La prima lezione di diritto ecclesiastico in Italia è stata tenuta all’università di Palermo dal prof. Scaduto il 21/11/1884, data ufficiale della nascita del diritto ecclesiastico. Da questo momento nascerà un interesse nelle altre università italiane e verranno indetti i concorsi per la cattedra di diritto ecclesiastico. L’insegnamento del diritto canonico verrà ripreso dopo la conciliazione del 1929, diventando però, un insegnamento facoltativo. Nasce il diritto ecclesiastico ma lo studio della materia era circoscritto ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica. Dopo la nascita della legislazione bilaterale e la sua pratica attuazione, è venuto fuori l’interesse e l’attenzione dello stato nei confronti delle altre confessioni religiose per cui la materia è diventata sempre più corposa e più importante. Con l’emergenza immigrazione ci troviamo di fronte a nuove presenze religiose nel paese e alla creazione di numerosi problemi che prima non sussistevano. Il tessuto religioso precedente era per la maggior parte giudaico- cristiano, si trattava di chiese conosciute dallo Stato e non si riscontravano molte differenze nelle rispettive tradizioni perché nascevano da una matrice cattolica comune. Lo studio della materia ha avuto sempre più rilevanza con il fenomeno della globalizzazione, si parla infatti di diritto ecclesiastico
comparato anche per l’integrazione delle persone nel tessuto sociale. Da diversi anni in Parlamento sono stati presentati dei progetti per la revisione della legge sui culti ammessi datata nel 1929 e continua a perpetuare un trattamento discriminatorio, diverso nei confronti delle commissioni che non sono riuscite a stipulare l’intesa e molti professori di diritto ecclesiastico sono stati convocati dal Governo per trarre spunto dalla loro esperienza. Si farà riferimento al diritto internazionale, alle norme del codice di procedura civile. I sistemi dei rapporti stato- chiesa, non sono dei sistemi che furono, ma sono dei sistemi attuali. Partiremo dal Cesaropapismo, sistema di rapporti stato-chiesa, in cui la massima autorità dello Stato, il Cesare è anche pontefice, questa figura racchiude la massima carica del potere spirituale che del potere temporale. Il Cesaropapismo nasce a Roma con le caratteristiche che vedremo; in Inghilterra è ancora presente, dove la regina è il capo della chiesa anglicana, con la differenza che la regina non ha effettivamente il potere politico perché in Inghilterra il potere politico non appartiene più alla monarchia. Il Cesaropapismo viene portato in Inghilterra da Enrico VIII con l’avvento della chiesa anglicana, periodo in cui il monarca era detentore anche del potere politico. Oggi le cose sono cambiate, ma fino ad un certo punto in quanto la caratteristica del Cesaropapismo è la commissione dei poteri, il fatto che questi due poteri siano nelle mani della stessa persona e che perciò si intreccino. Studieremo questi sistemi che sono tutti attuali e che si intrecciano perché i rapporti stato-chiesa non sono dei rapporti statici, ma dei rapporti in continua evoluzione. In base alla società questi rapporti si modificano nel corso dei secoli. Il diritto ecclesiastico è una materia che fa da collante con altre materie. Le fonti sono unilaterali e bilaterali. Con l’affermazione del Concordato e le Commissioni di minoranza vi è la pluralità di fonti bilaterali, vedremo la regolamentazione dei singoli istituti e l’incidenza delle fonti bilaterali su di essi. I rapporti con le confessioni religiose sono dei rapporti che interessano lo stato e devono essere intrattenuti principalmente dal governo. Il ministro dell’Interno si occupa dei rapporti con le minoranze, delle trattative con le intese. Il presidente del consiglio nominerà la commissione che si dovrà occupare dell’intesa, poi le intese devono essere approvate dal consiglio dei ministri, sottoscritte dall’esecutivo e poi inviate al Parlamento. In prima linea l’organo più importante nei rapporti con le confessioni è il governo e ci sono dei problemi tra governo e parlamento soprattutto in merito alla legislazione bilaterale. Per la legislazione regionale in materia di diritto ecclesiastico, man mano che si avviato il decentramento regionale e una serie di materie sono state demandate alla competenza delle regioni come beneficenza, istruzione, attività culturali, musei, le regioni a loro volta hanno instaurato delle intese di secondo grado con le rappresentanze delle Commissioni religiose presenti nel territorio. Hanno fatto degli accordi ad esempio sulla tutela e la protezione di determinati beni ecclesiastici presenti sul territorio, per l’assistenza religiosa negli ospedali che è demandata alle singole leggi regionali da cui derivano
concedere autonomia alle scuole private ma finché in Italia sarà presente ad esempio un trattamento privilegiato, ad esempio nelle carceri, per i ministri di culto cattolici che possono celebrare la messa la chiesa cattolica, ciò è stato giustificato finora dicendo che la chiesa cattolica rappresenta la maggioranza e quindi è come si “garantisse un servizio”. Ma se ancora aveva un senso che negli ospedali ci potesse essere la figura del sacerdote che celebra la messa la domenica o che va a confessare perché è anche vero che ci sono più cattolici che richiedono questo servizio, piuttosto che altri, il fatto che rimanga a scuola l’insegnamento della religione non ha senso perchè dovrebbe essere un compito delle famiglie o delle chiese, al di fuori della funzione educativa della scuola. Ma l’insegnamento della religione in Italia risente di quello che era successo nel periodo precedente dove i valori della dottrina cattolica coincidevano con quelli dello stato. La morale dello Stato si identificava nella morale cattolica. C’era una stretta connessione tra le due e nel periodo fascista con l’art.36 del Concordato si riteneva non solo che veniva ripristinato l’insegnamento obbligatorio della religione cattolica all’interno della scuola, ma che tutte le materie della scuola, in particolare della scuola elementare, dovevano essere orientate verso principi della morale cattolica in quanto si voleva che questa fosse la morale dei fanciulli dell’epoca. Comunque c’era stretta coincidenza tra Stato e Chiesa; ad esempio anche per la regolamentazione del matrimonio sul principio dell’indissolubilità del matrimonio. In Italia l’introduzione del matrimonio civile obbligatorio ha comportato il rifiuto da parte dello Stato di introdurre il divorzio. Nella strutturazione della legge si prendeva come modello il codice civile francese in cui era previsto il divorzio, invece in Italia non si volle fare perché l’Italia era un paese cattolico, quindi anche la disciplina del matrimonio civile risentiva della morale cattolica dell’epoca e questo istituto tardò a prendere piede perché la gente continuava a sposarsi in chiesa ed era difficile far accettare l’idea che il matrimonio in chiesa non avesse più rilevanza civile perché per le persone il vero matrimonio era quello in chiesa, quello civile veniva visto come una costrizione, finché con il passare degli anni la consuetudine non attecchì per cui di solito si celebravano i due matrimoni a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro e la precedenza veniva data sempre al matrimonio in chiesa. Questo rispecchiava la morale del tempo. Questa morale del tempo che è cambiata ed è diventata sempre più laica è stata dovuta allo sconquasso portato dall’introduzione del divorzio. Questo evento ha minato dal basso il pilastro potante dei rapporti stato-chiesa, facendo capire che la società italiana è cambiata, tant’è che la chiesa che non aveva capito il cambiamento, più che intervenire dal punto di vista politico, invocando il fatto che lo stato avesse in qualche modo disatteso agli obblighi concordatari dando la possibilità di applicare il divorzio anche ai matrimoni concordatari, la chiesa si è battuta per ottenere il referendum pensando che ne sarebbe uscita vincente perché c’era la convinzione che la maggior parte del popolo italiano fosse cattolica, quindi si pensava che al referendum i cattolici avrebbero votato compatti per respingere
la proposta. Invece si è trattato di una sconfitta totale. È stato il referendum con la maggiore partecipazione popolare, con una schiacciante vittoria del NO e alla chiesa comportò numerose conseguenze dal punto di vista politico e comportò numerosi interventi della Corte Costituzionale nel dichiarare l’illegittimità costituzionale di una serie di norme che stridevano con i nuovi principi costituzionali del 1948 ma che nessuno aveva avuto il coraggio di denunciare. I rapporti stato-chiesa si evolvono anche in base al tessuto sociale tanto che potrebbe verificarsi che l’insegnamento della religione a scuola finisca per la presenza di troppe religioni o ci potranno essere una serie di soluzioni alternative.
(Fine)