La Trascrizione
Nella lezione di oggi ci occupiamo della trascrizione.
La trascrizione può essere definita come una forma di pubblicità dichiarativa che assolve una funzione di pubblicità notizia anzitutto e questa pubblicità notizia significa che la trascrizione serve rendere noti ai terzi i fatti giuridici relativi ai beni immobili e mobili registrati.
Quindi tutto quello che concerne questi beni immobili o mobili registrati deve essere trascritto nei registri immobiliari o nei registri dei beni mobili li dove esistano perché i terzi possano conoscere delle vicende, trasferimento, vicende giudiziali e di altra natura che insistono su quei determinati beni.
La seconda funzione altrettanto importante se non più importante
della pubblicità notizia è il fatto che la trascrizione risolve i conflitti tra gli aventi causa dello stesso autore.
Supponiamo ad esempio che Giovanni vende lo stesso immobile a Mario e a Luca in due momenti diversi.
Marco trascrive l'atto di compravendita il primo di giugno.
Al contrario Luca che è stato più veloce, più solerte, trascrive l’atto di compravendita del bene immobile il 29 di maggio, quindi prima di Marco.
In questo caso l'acquisto di Luca che ha trascritto prima prevale sull'acquisto di Marco, quindi Luca diventa proprietario dell'immobile, Marco non sarà proprietario dell'immobile ma ovviamente l'ordinamento gli riconosce un'azione di tipo risarcitorio che potrà proporre nei confronti del venditore il quale, in maniera un po' truffaldina, ha venduto due volte.
Come si dice a Roma si sono venduti due volte la stessa cosa.
Quindi per ricapitolare, nella lezione di oggi ci siamo occupati della trascrizione.
La trascrizione abbiamo detto essere una forma di pubblicità che assolve a una duplice funzione; da un lato rende noti ai terzi i fatti giuridici relativi a beni immobili e mobili registrati, dall'altro risolvere dei conflitti tra gli acquirenti dello stesso avente causa.
E per chiarire questo aspetto abbiamo fatto l'esempio di un tizio che vende a due persone diverse lo stesso immobile.
Una trascrive prima, l'altra trascrive dopo, prevale l'acquisto di chi trascrive prima fermo restando che chi ha trascritto dopo ed è rimasto con un nulla di fatto in mano può agire in risarcimento danni nei confronti del venditore il quale evidentemente ha venduto due volte una cosa che poteva essere materialmente venduta una sola volta.