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Diritto Ecclesiastico: I Rapporti tra Stato e Chiesa in Italia, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti esame ecclesiastico completi ed esaustivi

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 30/09/2019

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DIRITTO ECCLESIASTICO
ED.2019
Autore: avv. Davide Tutino
Revisione Avv. Graziella Sangrigoli
Ultimi aggiornamenti contenuti nel presente riassunto:
Cenni sulla nuova legge sul Governo dello Stato della Città Del Vaticano
(in vigore dal 7/06/2019)
Lettera apostolica Motu Proprio 12/02/ 2018 – Papa Francesco
La dichiarazione anticipata di trattamento (cd. testamento biologico) –
Legge n.219/2017
Lettera apostolica Motu Proprio 08/09/2017- Papa Francesco
Lettera apostolica Motu Proprio 15/08/2015 – Papa Francesco
Lettera apostolica Motu Proprio 11/07/2013 – Papa Francesco
Sommario
Capitolo
1
Il Diritto Ecclesiastico e i suoi Principi
1. Il Diritto Ecclesiastico in Italia
2. Libertà Religiosa
3. Uguaglianza Religiosa
4. Laicità dello Stato
5. Evoluzione Storica dei Rapporti fra Sato Italiano
(A)La Questione Romana
(B) Patti Lateranensi
(C) Il Nuovo Concordato
Capitolo
2
Fonti del Diritto Ecclesiastico
1. L’art. 7 della Costituzione e i Patti Lateranensi
2. Il Nuovo Concordato
3. Culti Acattolici
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Anteprima parziale del testo

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DIRITTO ECCLESIASTICO

ED.

Autore: avv. Davide Tutino

Revisione Avv. Graziella Sangrigoli

Ultimi aggiornamenti contenuti nel presente riassunto:

  • Cenni sulla nuova legge sul Governo dello Stato della Città Del Vaticano

(in vigore dal 7/06/2019)

  • Lettera apostolica Motu Proprio 12/02/ 2018 – Papa Francesco
  • (^) La dichiarazione anticipata di trattamento (cd. testamento biologico) –

Legge n.219/

  • Lettera apostolica Motu Proprio 08/09/2017- Papa Francesco
  • Lettera apostolica Motu Proprio 15/08/2015 – Papa Francesco
  • Lettera apostolica Motu Proprio 11/07/2013 – Papa Francesco

Sommario

Capitolo

Il Diritto Ecclesiastico e i suoi Principi

1. Il Diritto Ecclesiastico in Italia

2. Libertà Religiosa

3. Uguaglianza Religiosa

4. Laicità dello Stato

5. Evoluzione Storica dei Rapporti fra Sato Italiano

(A)La Questione Romana (B) Patti Lateranensi (C) Il Nuovo Concordato

Capitolo

Fonti del Diritto Ecclesiastico

1. L’art. 7 della Costituzione e i Patti Lateranensi

2. Il Nuovo Concordato

3. Culti Acattolici

Capitolo

Organi Statuali con Mansioni Inerenti ai

Culti

Capitolo

L’Ordinamento dello Stato della Città del

Vaticano

1. Legge Fondamentale

2. I Tribunali Diocesani

3. I Tribunali Ecclesiastici Regionali ed Interdiocesani

4. Il Tribunale della Rota Romana

5. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

6. La Nuova Legge sulle Fonti del Diritto

7. Legge Antiriciclaggio

8. Giurisdizione dello Stato del Vaticano

9. Riforma del Processo Canonico per le Cause di Dichiarazione di Nullità

del Matrimonio

I. – Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva. II. – Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo. III. – Lo stesso Vescovo è giudice. IV. – Il processo più breve.

10. Rapporti con lo Stato Italiano

Capitolo

Organizzazione Territoriale della Chiesa

in Italia

1. Conferenza Episcopale Italiana

Capitolo

Le Persone Fisiche nel Diritto

Ecclesiastico

1. Matrimoni

Capitolo

Procedura per il Riconoscimento degli

Effetti Civili del Matrimonio

1. Pubblicazioni Civili

2. Le Opposizioni al Matrimonio e il Certificato di Nulla Osta

3. Celebrazione del Matrimonio e gli Adempimenti Successivi

4. Trascrizione del Matrimonio

(A)Trascrizione Tempestiva (B) Trascrizione Tardiva

5. Casi di Divieto di Trascrizione

6. Il Matrimonio dello Straniero in Italia

Capitolo

Efficacia delle Decisioni Ecclesiastiche

sui Matrimoni Canonici

1. Diritto di Impugnare il Matrimonio

2. Processo Matrimoniale Breve Davanti al Vescovo

3. Il Procedimento di Deliberazione Dinnanzi alla Corte d’Appello.

(A)Presupposti processuali (B) Effetti della delibazione

Capitolo

Il Matrimonio Acattolico

1. Regime Speciale per le Intese

Capitolo

Fenomeno Religioso ed Esperienza

Giuridica

_____

Capitolo

Il Diritto Ecclesiastico e i suoi Principi

1. Il Diritto Ecclesiastico in Italia

Il diritto ecclesiastico costituisce quella branca del diritto pubblico che regolamenta il fenomeno religioso.

Il diritto ecclesiastico italiano si basa su 3 principi fondamentali :

1) Libertà religiosa F 0E 8 l’art. 19 della Cost., riconosce il diritto di professare liberamente la

propria fede religiosa (con l’unico limite del rispetto del buon costume)

2) L’uguaglianza religiosa F 0E 8 l’art. 8 della Cost., stabilisce l’uguaglianza di tutte le

confessioni religiose dinnanzi alla legge

3) La laicità dello Stato F 0E 8 sancita, in sostanza, dal combinato disposto dagli art. 8, 19 e

20 che garantiscono la neutralità dello Stato rispetto al fenomeno religioso.

2. Libertà Religiosa

Il diritto alla libertà religiosa postula una pretesa di una prestazione negativa , sia da parte dello Stato che dagli altri individui, tenuti ad astenersi da quegli atti che possano impedirne il loro esercizio.

La libertà religiosa include altresì :

  1. la libertà di fede : professare o non professare una fede
    1. (^) libertà di propaganda : cioè libertà di fare proseliti
    2. libertà di culto : ossia la libertà di compiere atti di culto sia in privato che in luogo pubblico.
    3. costituire o appartenere ad associazioni di carattere religioso.

La disposizione ex art. 19 Cost., (diritto di professare liberamente la fede religiosa), incontra 2 limiti:

  1. occorre il preavviso alle autorità per le riunioni in luogo pubblico, che possono vietarle solo per motivi di sicurezza o incolumità pubblica
  2. la libertà religiosa incontra il limite del divieto a riti contrari al buon costume.

3. Uguaglianza Religiosa

Il principio dell’uguaglianza religiosa è sancito dall’art. 8 della Cost., che così dispone:

Capitolo

Fonti del Diritto Ecclesiastico

1. L’art. 7 della Costituzione e i Patti Lateranensi

I rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono regolati dall’art. 7 della Cost.

7.1 F 0E 8 Stato e Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

  • dunque l’autorità Chiesa è riconosciuta nei limiti in cui n on venga messa in discussione la sovranità dello Stato e delle sue leggi.

7.2 F 0E 8 I rapporti tra lo Stato e la Chiesa, sono regolati dai Patti Lateranensi , la cui modifica, se non è concordata dalle parti, richiede il procedimento di revisione costituzionale

I Patti Lateranensi del 1929 constano di 3 documenti :

  1. Il trattato F 0E 8 che risolveva la questione territoriale della Chiesa, riconoscendo al Pontefice la sovranità sullo Stato della città del Vaticano.
  2. Il Concordato F 0E 8 che regolava i rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Italia.
  3. La Convenzione finanziaria

In dottrina ci si è chiesto se il legislatore costituente nel richiamare i Patti Lateranensi, li abbia di fatto Costituzionalizzati.

(o) Una prima tesi, dei c.d. curialisti Sostiene che le norme concordatarie hanno rilievo Costituzionale

(o) Una seconda tesi, dei c.d. regalisti (cioè i giuristi laicisti)

Sostiene che le norme concordatarie , sono di rango ordinario , perché modificabili con legge ordinaria.

La dottrina dominante ha escluso la costituzionalizzazione perché le norme costituzionali non sono modificabili con legge ordinaria, bensì solo col procedimento aggravato previsto dal 138.

2. Il Nuovo Concordato

Il concordato del 1929, è stato sostituito da un nuovo concordato che contiene 3 elementi: )1 preambolo 2) testo formato da 14 articoli e 3) protocollo addizionale

I principi del nuovo concordato sono:

  • neutralità dello Stato in materia religiosa
    • completa autonomia dell’organizzazione ecclesiastica
    • abrogazione dei privilegi per gli enti ecclesiastici
    • disciplina del matrimonio cattolico.

Il Concordato del 1929 riconosceva il matrimonio canonico, quale sacramento e quindi ne sanciva il carattere dell’indissolubilità.

Il nuovo accordo del 1984, intervenuto dopo l’emanazione della legge sul divorzio (1970) F 0E 8 si limita a riconoscere effetti civili al matrimonio contratto secondo il diritto canonico.

  • viene abbandonato il regime di esclusività della giurisdizione ecclesiastica in ordine alle cause relative ai matrimoni religiosi.

3. Culti Acattolici

La disciplina dei culti acattolici è contenuta nell’art. 8 della Costituzione.

8.1 F 0E 8 viene stabilita l’eguaglianza nella libertà di tutte le confessioni religiose. 8.2 e 8.3 F 0E 8 Le confessioni religiose diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

  • i loro rapporti con lo Stato, sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Questa autonomia istituzionale esclude ogni possibilità di ingerenza dello Stato nell’emanazione delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose, purchè gli statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

Le relazioni fra lo Stato e le confessioni religiose, sono regolate dal principio pattizio.

Capitolo

Organi Statuali con Mansioni Inerenti ai

Culti

Capitolo

Vaticano

Stato del Vaticano F 0E 8 la dottrina prevalente è concorde nel riconoscergli la natura di Stato.

  • possiede una personalità giuridica internazionale autonoma
    • è stato riconosciuto esplicitamente dall’Italia ed implicitamente dagli altri Stati che intrattengono rapporti diplomatici con la Santa Sede.
    • Si trova in condizione di neutralità permanente F 0E 8 cioè ha il diritto di non essere offeso e l’obbligo di non offendere.
  • anche se non ha come fine generale quello del soddisfacimento dei bisogni del cittadino, come quello per gli altri Stati, ha svariati scopi istituzionali.
  • ha gli elementi caratteristici di tutte le personalità statali :
  • Territorio F 0E 8 Piazza S.Pietro + circostanti palazzi del Vaticano per una estensione di 0.49 kilometri quadrati + altre zona in Roma e fuori Roma (extraterritorialità)
  • Popolo F 0E 8 Cardinali + Residenti + autorizzati dal sommo pontefice + coniugi o conviventi o familiari del cittadino vaticano autorizzati.
  • (^) Sovranità F 0E 8 il potere del Sommo pontefice , originario ed indipendente.

La cittadinanza non si basa sugli usuali criteri di :

  • ius soli (nascita nel territorio dello stato)
  • ius sànguinis (nascita da genitori cittadini)
  • ius coniùgii (matrimonio con un cittadino) ma si basa sul rapporto di lavoro o sulla permanenza autorizzata dallo Stato. L’acquisto della cittadinanza non è automatico, ma è sub ordinato sulla concorde volontà di Santa sede e Stato.

Cittadinanza vaticana è cumulabile con quella dello Stato di appartenenza.

1. Legge Fondamentale

Con Motu Proprio è entrata in vigore nel 2001 la nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano.

Punti salienti della legge di riforma:

  • Il sommo pontefice ha la pienezza del 7890’potere legislativo , esecutivo e giudiziario
  • Rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri – Altri soggetti di diritto internazionale – relazioni diplomatiche F 0E 8 è riservata al sommo pontefice , che la esercita per mezzo della Segreteria di Stato.

Il potere legislativo , salvi i casi in cui il Sommo Pontefice intenda riservare per se, è esercitato da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali , tutti nominati dal Papa per 5 anni

Il potere esecutivo , è esercitato dal Cardinale Presidente del Governatorato dello Stato

Il potere giudiziario è esercitato a nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato.

A livello locale tali funzioni sono esercitate dai vescovi che sono alla guida delle rispettive diocesi.

La potestà giudiziaria è esercitata dai Tribunali , per la trattazione e la risoluzione delle controversie sottoposte alla loro competenza. Essi si distinguono per gradi o istanze:

  • (^) quelli che giudicano nei primi due gradi si rinvengono a livello di Chiese particolari o locali ( le diocesi )
  • mentre il terzo grado di giudizio si rinviene a livello di Chiesa universale (la Santa Sede).

Le cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano al giudice ecclesiastico.

Le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al magistrato civile , a meno che il diritto particolare non stabilisca che le medesime cause, qualora siano trattate incidentalmente e accessoriamente, possano essere esaminate e decise dal giudice ecclesiastico.

Con lettera apostolica in forma di «motu proprio» del sommo pontefice Francesco del 15 agosto 2015, si è stabilito che per le cause di dichiarazione di nullità del Matrimonio nel codice di diritto canonico, la costituzione del giudice unico in prima istanza, viene rimessa alla responsabilità del Vescovo.

Il potere esecutivo dello Stato di Città del Vaticano: Cenni sulla nuova legge sul Governo dello Stato della Città Del Vaticano (in vigore dal 7/06/

Con riferimento al potere esecutivo dello Stato di Città del Vaticano si segnala che Papa Francesco, con Lettera Motu Proprio ha riorganizzato l’assetto Governatorato. La legge, che ha l’obiettivo di rendere il Governo Vaticano più idoneo alle attuali esigenze, operativa dal 7 Giugno del 2019, si compone complessivamente di 35 articoli. Il Governatorato è un organo della Santa Sede con funzioni che garantiscono alla stessa l’assoluta e visibile indipendenza Nazionale ed Internazionale. Ad esso è affidato l’esercizio del potere esecutivo attraverso un complesso di Organi di Governo e di Organismi che concorrono all'esercizio del potere esecutivo. Gli organi principali del Governatorato sono:

  • Il Presidente,
  • Il Segretario generale
  • (^) Il Vicesegretario generale. Il Presidente esercita il potere esecutivo, inoltre da Lui dipendono le Direzioni e gli Uffici Centrali del Governo. Il segretario generale partecipa, invece, con voto consultivo alle riunioni. La Legge di riassetto del Governatorato, emanata dal Sommo Pontefice, si fonda sui principi di razionalizzazione, economicità, semplificazione. Sulla base dei predetti principi, ad esempio, sono state ridotte le Direzioni ovvero gli organi che si occupano dell’attività amministrativa e della produzione ed erogazione di beni e servizi. Queste, infatti, dalle precedenti 9 sono diventate 7, a seguito della predetta legge, e sono:
  1. La direzione delle Infrastrutture e Servizi;
  2. La direzione delle Telecomunicazioni e Sistemi Informatici;
  3. (^) La direzione dell’Economia;
  4. La direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile;
  5. La direzione di Sanità ed Igiene;
  6. La direzione dei Musei e Beni Culturali;
  7. La direzione delle Ville Pontificie

In tale prospettiva e su autorizzazione della Segnatura Apostolica , sono stati costituiti in Italia nel 1938 diciotto tribunali ecclesiastici regionali ed interdiocesani, uno per ogni regione conciliare ecclesiastica. La loro competenza è per lo più circoscritta alla trattazione delle cause matrimoniali, che del resto costituiscono parte essenziale e rilevante della complessiva attività giudiziaria della Chiesa.

Per ognuno di questi tribunali è designato un altro tribunale regionale per la trattazione delle cause di appello.

Sovrintende generalmente alla direzione e alla vigilanza di ciascun tribunale, a nome di tutti i vescovi che lo hanno costituito, il vescovo della diocesi (c.d. «moderatore») ove è ubicato il tribunale medesimo, anche in tal caso avvalendosi della collaborazione specifica di un Vicario giudiziale, coadiuvato da uno o più Vicari giudiziali aggiunti, oltre che da un certo numero di giudici interdiocesani e da tutti gli altri organi di cui si è già detto a proposito dei tribunali diocesani. Il Tribunale di seconda istanza, per la validità deve essere sempre collegiale.

4. Il Tribunale della Rota Romana

Il Tribunale della Rota Romana (precedentemente denominato «Sacra Romana Rota») è uno dei tribunali della Santa Sede , tramite i quali il Romano Pontefice esercita la sua attività giudiziaria di governo della Chiesa universale.

Dotato di un ordinamento autonomo , relativo sia alla sua strutturazione interna che alla prassi processuale cui deve attenersi nella trattazione delle cause, tale tribunale è composto da circa 20 giudici (c.d. «uditori rotali») appartenenti a varie nazionalità, appunto perchè devono rappresentare tutta la Chiesa cattolica.

Devono altresì essere necessariamente tutti sacerdoti e dotati di particolare competenza ed esperienza giuridica, oltre che godere di indiscussa reputazione. La loro nomina è riservata al Pontefice. Presiede all’attività giudiziaria del tribunale il Decano , sempre di diretta nomina pontificia, che è solitamente il giudice con maggiore anzianità di servizio , a cui sono attribuiti anche compiti di direzione e vigilanza sul corretto funzionamento del tribunale stesso.

Come per i tribunali precedentemente menzionati, fanno parte dell’organico della Rota gli uffici del promotore di giustizia e del difensore del vincolo , oltre coloro che assolvono funzioni più propriamente amministrative, quali il cancelliere, i notai e a altro personale di supporto alla complessiva attività del tribunale.

La Rota Romana, pur essendo ordinariamente un tribunale di appello circa le cause che le pervengono in terza istanza di giudizio soprattutto dai tribunali regionali ed interdiocesani.

La Rota Romana può – in determinati casi – esercitare la propria competenza anche su cause appartenenti ad un grado o istanza inferiore.

Circa poi l’oggetto delle cause trattate , va rilevato che la Rota Romana , pur estendendo per legge la sua competenza ad una pluralità di materie , di fatto concentra già da tempo la propria attività quasi esclusivamente sulle controversie relative alla nullità del matrimonio , come del resto avviene nei già menzionati tribunali regionali ed interdiocesani.

5. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

È anch’esso un tribunale della Santa Sede , situato al vertice dell’organizzazione giudiziaria della Chiesa, il quale ha funzione di giudice di legittimità nonché di direzione e di generale vigilanza sull’amministrazione della giustizia ecclesiastica.

Come la Rota gode di elevato prestigio per la specificità ed importanza delle funzioni esercitate, in special modo a seguito della riforma della Curia romana attuata dal Pontefice Paolo VI nel 1967 , che riorganizzò ed incrementò le competenze del Tribunale della Segnatura, conferendogli l’attuale caratterizzazione di supremo organo giudiziario della Chiesa.

Esso è composto da 12 cardinali designati direttamente dal Pontefice , di cui 1 con funzioni di Prefetto , che presiede tale dicastero.

Questi è coadiuvato da un segretario arcivescovo , sempre di nomina pontificia, con compiti di direzione della complessiva attività del tribunale, del cui organico fanno altresì parte il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, nonché i votanti e i referendari. A questi ultimi, parimenti di nomina pontificia, è demandata tutta l’importante attività di preparazione e studio delle pratiche loro affidate.

Le competenze specifiche attribuite attualmente al Tribunale della Segnatura sono essenzialmente ripartite in 3 settori di attività :

Il primo settore attiene alla funzione giudiziaria.

Ha competenza a giudicare :

  • sui ricorsi di nullità avverso le decisioni emesse dalla Rota Romana ,.
  • sui ricorsi avverso i decreti con cui la Rota ha rigettato le richieste di riapertura del giudizio nelle cause di nullità matrimoniale e della sacra ordinazione,
  • sulle istanze di ricusazione dei giudici della Rota stessa,
  • sulle cause promosse contro i medesimi per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni,
  • sui conflitti di competenza sorti fra tribunali non soggetti allo stesso tribunale di appello.

Il secondo settore attiene alla funzione di giustizia amministrativa.

Il supremo tribunale della segnatura apostolica ha competenza a giudicare :

  • sui ricorsi circa la legittimità degli atti emanati dalle autorità amministrative ecclesiastiche,
  • su altre controversie di natura amministrativa ad esso deferite dal Romano Pontefice o dai dicasteri della Curia romana
  • e, infine, sui conflitti di competenza tra i dicasteri medesimi.

Il terzo settore attiene alla funzione di regolamentazione e controllo della complessiva

amministrazione della giustizia (analogamente a quanto avviene da parte del Ministero della Giustizia nell’ordinamento statale italiano) e costituisce la parte più rilevante della complessiva attività della Segnatura.

Tra le specifiche competenze di tale settore va ricompreso :

  • ogni intervento teso a garantire il corretto esercizio della funzione giudiziaria da parte dei tribunali, come – ad esempio – disporre controlli o indagini sull’attività di questi ultimi,
  • procedere contro avvocati colpevoli di abusi o corruzione,

)b ai reati indicati:

  1. nella Legge dello Stato della Ci�à del Va�cano n. VIII, del 11 luglio 2013, recante Norme complementari in materia penale;
  2. nella Legge dello Stato della Ci�à del Va�cano n. IX, del 11 luglio 2013, recante Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale;
  3. commessi dai "pubblici ufficiali " in occasione dell'esercizio delle loro funzioni; )c ad ogni altro reato la cui repressione è richiesta da un a ccordo internazionale ratificato dalla Santa Sede , se l'autore si trova nello Stato della Città del Vaticano e non è estradato all'estero I predetti reati sono giudicati secondo la legislazione vigente nello Stato della Città del Vaticano al tempo della loro commissione. La giurisdizione si estende anche alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato come disciplinata dalle leggi dello Stato della Città del Vaticano.

9. Riforma del Processo Canonico per le Cause di Dichiarazione di Nullità

del Matrimonio

La riforma voluta da Papa Francesco e tradotta nell’emanazione di una lettera apostolica “ motu proprio ” il 15 agosto 2015, comprende le seguenti innovazioni:

I. – Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva. Non è più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche. E’ sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto.

II. – Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo. La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in prima istanza viene rimessa alla responsabilità del Vescovo , che nell’esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare una rapida esecuzione del procedimento.

III. – Lo stesso Vescovo è giudice. Affinché sia finalmente tradotto in pratica l’insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati.

IV. – Il processo più breve. Si è disegnata una forma di processo più breve da applicarsi nei casi in cui l’accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti.

10. Rapporti con lo Stato Italiano

In materia penale F 0E 8 a richiesta della Santa sede , l’Italia provvederà a giudicare secondo il diritto italiano, coloro che abbiano commesso reati nel territorio vaticano.

Per quanto riguarda l’esecuzione in Italia delle sentenze emanate dai tribunali del Vaticano , si applicano le relative norme di diritto internazionale.

  • Esecuzione In italia sentenze penali: Nella procedura attiva, competente il PM. Procedura passiva. Competente CDA presso il

distretto in cui è venuto l’arresto o luogo di residenza o domicilio imputato.

Notifiche in materia di diritto civile e commerciale :

  • se la notifica deve essere fatta all’interno della città del vaticano da un soggetto che si trova in Italia, questa va fatta al competente procuratore della repubblica , affinché la inoltri al promotore di giustizia di prima istanza della città del vaticano.
  • Viceversa, procuratore giustizia per procuratore della repubblica.

In materia penale, occorre seguire la normale procedura di notifica in via diplomatica.

In relazione alla sua posizione di enclave (sta dentro uno Stato), il Trattato prevede taluni obblighi per l’Italia e la Santa sede Per l’Italia :

  • collegamento ferroviario - acque – telefoni – libero transito merci

Per lo Stato del Vaticano :

  • Piazza S.Pietro dovrà rimanere aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia fino ai piedi della scalinata
  • I tesori di arte e scienza nella città del Vaticano e nel Palazzo del Laterano, rimangono visibili ai visitatori, salvo la piena libertà di regolare l’accesso al pubblico da parte della Santa Sede.

LAVORATORI DIPENDENTI F 0E 8 retribuzioni santa sede sono esentatati da qualsiasi tributo allo Stato italiano.

Capitolo

Organizzazione Territoriale della Chiesa

in Italia

La Chiesa Cattolica è organizzata in diocesi. La diocesi è quella parte di territorio affidata ad un vescovo. Gli organi della diocesi sono :

  1. Vescovo , che ne è a capo ed è nominato dal pontefice
  2. Curia diocesana F 0E 8 formata da soggetti che coadiuvano il Vescovo nella sua opera
  3. Il capitolo dei canonici F 0E 8 con funzioni ausiliari.

Alla diocesi viene riconosciuta personalità giuridica.

La parrocchia è la cellula base dell’organizzazione della Chiesa con la funzione di provvedere direttamente alla cura pastorale dei fedeli. Capo della parrocchia è il parroco , il quale è nominato dal vescovo. Il parroco : certifica l’avvenuta celebrazione del matrimonio canonico.

ASSISTENZA SPIRITUALE ALLE FORZE ARMATE. È garantita dai cappellani militari che dipendono dall’Ordinario militare per l’Italia , che ha dignità di Vescovo.

  • esercitare funzioni di giudice popolare o di vice procuratori onorari
  • candidarsi alle elezioni politiche o regionali o comunali
  • esercitare funzioni di avvocato o notaio.

Capacità speciali : l’art. 609 del cc.stabilisce che chi si trova in luogo dove domina malattia contagiosa o in altri casi è possibile fare testamento valido in presenza di ministro di culto e in presenza di 2 testimoni non inferiori ad anni 16.

1. Sostentamento del Clero

La CEI ha provveduto ad erigere l’istituto centrale per il sostentamento del clero , con il fine di integrare le risorse degli istituti diocesani ed interdiocesani. Tali istituti hanno personalità giuridica riconosciuta dal Ministero dell’interno.

I sacerdoti devono comunicare annualmente tutte le entrate e se queste sono inferiori alla somma determinata annualmente dalla CEI, l’istituto provvede alla relativa integrazione.

Le entrate dell’istituto centrale sono costituite :

  • dall’8x 1000
  • dalle erogazioni liberali ricevute da persone fisiche
  • dalla quota degli eventuali avanzi di gestione degli istituti diocesani.

2. Condizione Giuridica degli Ecclesiastici nel Diritto Penale

Sono soggetti come cittadini alla giurisdizione penale. Il nuovo concordato ha eliminato tutti i privilegi. Ha sancito però l’obbligo per l’A.G. di comunicare all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei pr ocedimenti penali promossi.

Se il ministro del culto è soggetto attivo del reato , tale qualità rileva :

  • come circostanza aggravante : reato con l’abuso dei propri doveri o poteri
  • come elemento costitutivo del reato : abuso funzioni di culto in materia elettorale.

Se il ministro di culto è soggetto passivo tale qualità rileva :

  • come circostanza aggravante F 0E 8 l’aver commesso il fatto contro una persona rivestita della qualità di ministro culto cattolico o culto ammesso dallo Stato
  • come elemento costitutivo F 0E 8 casi di offesa pubblicamente ad una confessione religiosa.

I ministri del culto sono pubblici ufficiali solo quando :

  1. ricevono testamento nei casi previsti dal 609cc
  2. certificano l’avvenuta celebrazione del matrimonio , ai fini della trascrizione
  3. il ministro del culto acattolico è delegato dall’ufficiale di stato civile per il matrimonio religioso.

I voti pronunziati all’ingresso in un ordine religioso non sono riconosciuti dal nostro ordinamento e sono quindi giuridicamente irrilevanti.

Le sentenze e gli altri provvedimenti in materia spirituale o disciplinare emanati dall’autorità ecclesiastica, avranno efficacia in Italia al momento della comunicazione alle autorità italiane. Salvo che questi provvedimento siano in contrasto con i diritti costituzionalmente garantiti.

3. La Rinuncia, a motivo dell’età, dei titolari di alcuni uffici di nomina Pontificia

(Lettera Apostolica Motu Proprio 12/02/2018 – Papa Francesco)

Al compimento dei se�antacinque anni di età, i Vescovi diocesani ed eparchiali, e quan� sono loro equipara� sono invita� a presentare al Sommo Pontefice la rinuncia al loro ufficio pastorale.

Altre figure ecclesias�che che non cessano ipso facto dal loro ufficio, ma devono presentare la rinuncia al Sommo Pontefice al compimento del se�antacinquesimo anno di età sono:

  • i Capi Dicastero della Curia Romana non Cardinali,
  • i Prela� Superiori della Curia Romana
  • (^) i Vescovi che svolgono altri uffici alle dipendenze della Santa Sede,
  • i Rappresentan� Pon�fici.

Per essere efficace la rinuncia dev’essere acce�ata dal Sommo Pontefice che deciderà valutando le circostanze concrete.

Una volta presentata la rinuncia, l’ufficio è considerato prorogato fino a quando non sia comunicata all’interessato l’acce�azione della rinuncia o la proroga.

Capitolo

Gli Enti Ecclesiastici

Lo Stato riconosce la personalità giuridica :

  • (^) sia agli enti ecclesiastici che ne siano già previsti ( in base alle precedenti disposizioni concordatarie )
  • inoltre si impegna a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici con sedi in Italia (su domanda dell’autorità ecclesiastica). Previsioni analoghe sono dettate per gli enti che hanno sottoscritto intese con lo Stato italiano.

Presupposti per ottenere il riconoscimento:

  1. riconoscimento canonico F 0E 8 cioè possono essere riconosciuti solo enti approvati dall’autorità ecclesiastica
  2. la sede in Italia
  3. il fine di religione o culto. F 0E 8 per gli enti che fanno parte dell’organizzazione gerarchica della Chiesa il fine è presunto. Per tutti gli altri enti, è accertato direttamente dallo Stato.

Per le chiese aperte al culto pubblico e le fondazioni di culto F 0E 8 è previsto l’ulteriore presupposto della sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini.

Per alcune confessioni acattoliche che hanno stipulato intese F 0E 8 è richiesto il requisito della cittadinanza italiana e domicilio in Italia del rappresentante giuridico dell’ente.

1. Procedimento per il Riconoscimento dell’Ente Ecclesiastico