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Appunti diritto ecclesiastico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti esame ecclesiastico completi ed esaustivi

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 30/09/2019

andrepa
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Scarica Appunti diritto ecclesiastico e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity! DIRITTO ECCLESIASTICO ED.2019 Autore: avv. Davide Tutino Revisione Avv. Graziella Sangrigoli Ultimi aggiornamenti contenuti nel presente riassunto: • Cenni sulla nuova legge sul Governo dello Stato della Città Del Vaticano (in vigore dal 7/06/2019) • Lettera apostolica Motu Proprio 12/02/ 2018 – Papa Francesco • La dichiarazione anticipata di trattamento (cd. testamento biologico) – Legge n.219/2017 • Lettera apostolica Motu Proprio 08/09/2017- Papa Francesco • Lettera apostolica Motu Proprio 15/08/2015 – Papa Francesco • Lettera apostolica Motu Proprio 11/07/2013 – Papa Francesco Sommario Capitolo 1 Il Diritto Ecclesiastico e i suoi Principi 1. Il Diritto Ecclesiastico in Italia 2. Libertà Religiosa 3. Uguaglianza Religiosa 4. Laicità dello Stato 5. Evoluzione Storica dei Rapporti fra Sato Italiano (A)La Questione Romana (B) Patti Lateranensi (C) Il Nuovo Concordato Capitolo 2 Fonti del Diritto Ecclesiastico 1. L’art. 7 della Costituzione e i Patti Lateranensi 2. Il Nuovo Concordato 3. Culti Acattolici PAGE 34 Capitolo 3 Organi Statuali con Mansioni Inerenti ai Culti Capitolo 4 L’Ordinamento dello Stato della Città del Vaticano 1. Legge Fondamentale 2. I Tribunali Diocesani 3. I Tribunali Ecclesiastici Regionali ed Interdiocesani 4. Il Tribunale della Rota Romana 5. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica 6. La Nuova Legge sulle Fonti del Diritto 7. Legge Antiriciclaggio 8. Giurisdizione dello Stato del Vaticano 9. Riforma del Processo Canonico per le Cause di Dichiarazione di Nullità del Matrimonio I. – Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva. II. – Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo. III. – Lo stesso Vescovo è giudice. IV. – Il processo più breve. 10. Rapporti con lo Stato Italiano Capitolo 5 Organizzazione Territoriale della Chiesa in Italia 1. Conferenza Episcopale Italiana Capitolo Le Persone Fisiche nel Diritto Ecclesiastico PAGE 34 13 _____ Capitolo 1 Il Diritto Ecclesiastico e i suoi Principi 1. Il Diritto Ecclesiastico in Italia Il diritto ecclesiastico costituisce quella branca del diritto pubblico che regolamenta il fenomeno religioso. Il diritto ecclesiastico italiano si basa su 3 principi fondamentali: 1) Libertà religiosa F 0E 8 l’art. 19 della Cost., riconosce il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa (con l’unico limite del rispetto del buon costume) 2) L’uguaglianza religiosa F 0E 8 l’art. 8 della Cost., stabilisce l’uguaglianza di tutte le confessioni religiose dinnanzi alla legge 3) La laicità dello Stato F 0E 8 sancita, in sostanza, dal combinato disposto dagli art. 8, 19 e 20 che garantiscono la neutralità dello Stato rispetto al fenomeno religioso. 2. Libertà Religiosa Il diritto alla libertà religiosa postula una pretesa di una prestazione negativa, sia da parte dello Stato che dagli altri individui, tenuti ad astenersi da quegli atti che possano impedirne il loro esercizio. La libertà religiosa include altresì : 1. la libertà di fede : professare o non professare una fede 2. libertà di propaganda : cioè libertà di fare proseliti 3. libertà di culto : ossia la libertà di compiere atti di culto sia in privato che in luogo pubblico. 4. costituire o appartenere ad associazioni di carattere religioso. La disposizione ex art. 19 Cost., (diritto di professare liberamente la fede religiosa), incontra 2 limiti: 1) occorre il preavviso alle autorità per le riunioni in luogo pubblico, che possono vietarle solo per motivi di sicurezza o incolumità pubblica 2) la libertà religiosa incontra il limite del divieto a riti contrari al buon costume. 3. Uguaglianza Religiosa Il principio dell’uguaglianza religiosa è sancito dall’art. 8 della Cost., che così dispone: PAGE 34 • tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Tale disposizione sancisce il principio del pluralismo confessionale in base al quale tutte le confessioni religiose godono in egual misura dei diritti di libertà sanciti dalla Costituzione. La Costituzione italiana riconosce la facoltà dei singoli e delle associazioni religiose, di costituire enti aventi carattere ecclesiastico con finalità di religione o culto. Infatti, ai sensi dell’art. 20 Cost., il carattere ecclesiastico e il fine di religione o culto di un’associazione, non può essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali. Tali garanzie vengono assicurate a tutti gli enti religiosi a tutela del principio dell’eguale libertà di fede religiosa. 4. Laicità dello Stato Nel punto 1 del protocollo addizionale al nuovo concordato del 1984 è sancita esplicitamente la neutralità dello Stato. A seguito dell’esplicita rinuncia al confessionismo da parte di Stato e Chiesa cattolica, la Corte Costituzionale ha chiarito con sentenza 203/1989 che la laicità costituisce un principio supremo dell’ordinamento. • la laicità pertanto, caratterizza la stessa forma repubblicana dello Stato. 5. Evoluzione Storica dei Rapporti fra Stato Italiano (A) La Questione Romana Dopo la presa di Roma da parte del Regno d’Italia, i rapporti con la chiesa furono regolati unilateralmente dallo Stato dalla legge delle Guarentigie. • legge che non fu mai accettata dalla Chiesa, in quanto essendo una legge interna dello Stato, non presentava garanzie di stabilità potendo essere modificata in qualsiasi momento. (B) Patti Lateranensi Dopo laboriose trattative , vennero stipulati l’11 febbraio del 1929 i Patti Lateranensi i quali risolvevano definitivamente la questione romana. (C) Il Nuovo Concordato I Patti Lateranensi vennero riconosciuti dal nuovo Stato repubblicano, nell’art. 7. Essi però, erano in grave contrasto con i principi costituzionali che sanciscono la libertà religiosa e la laicità dello Stato. • il concordato del 1929, poneva la Chiesa cattolica in una posizione di privilegio. La Chiesa, nel Concilio Vaticano II, ha preso della progressiva laicizzazione della società italiana, e nel 1984 ci fu la modifica ufficiale dei Patti Lateranensi, stipulata tra la Santa Sede e lo Stato italiano. • a seguito di tale modifiche, i Patti , non si pongono più in contrasto con la Costituzione. PAGE 34 Capitolo 2 Fonti del Diritto Ecclesiastico 1. L’art. 7 della Costituzione e i Patti Lateranensi I rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono regolati dall’art. 7 della Cost. 7.1 F 0E 8 Stato e Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. • dunque l’autorità Chiesa è riconosciuta nei limiti in cui non venga messa in discussione la sovranità dello Stato e delle sue leggi. 7.2 F 0E 8 I rapporti tra lo Stato e la Chiesa, sono regolati dai Patti Lateranensi, la cui modifica, se non è concordata dalle parti, richiede il procedimento di revisione costituzionale I Patti Lateranensi del 1929 constano di 3 documenti : 1) Il trattato F 0E 8 che risolveva la questione territoriale della Chiesa, riconoscendo al Pontefice la sovranità sullo Stato della città del Vaticano. 2) Il Concordato F 0E 8 che regolava i rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Italia. 3) La Convenzione finanziaria In dottrina ci si è chiesto se il legislatore costituente nel richiamare i Patti Lateranensi, li abbia di fatto Costituzionalizzati. (o) Una prima tesi, dei c.d. curialisti Sostiene che le norme concordatarie hanno rilievo Costituzionale (o) Una seconda tesi, dei c.d. regalisti (cioè i giuristi laicisti) PAGE 34 Capitolo 4 Vaticano Stato del Vaticano F 0E 8 la dottrina prevalente è concorde nel riconoscergli la natura di Stato . • possiede una personalità giuridica internazionale autonoma • è stato riconosciuto esplicitamente dall’Italia ed implicitamente dagli altri Stati che intrattengono rapporti diplomatici con la Santa Sede. • Si trova in condizione di neutralità permanente F 0E 8 cioè ha il diritto di non essere offeso e l’obbligo di non offendere. • anche se non ha come fine generale quello del soddisfacimento dei bisogni del cittadino, come quello per gli altri Stati, ha svariati scopi istituzionali . • ha gli elementi caratteristici di tutte le personalità statali : • Territorio F 0E 8 Piazza S.Pietro + circostanti palazzi del Vaticano per una estensione di 0.49 kilometri quadrati + altre zona in Roma e fuori Roma (extraterritorialità) • Popolo F 0E 8 Cardinali + Residenti + autorizzati dal sommo pontefice + coniugi o conviventi o familiari del cittadino vaticano autorizzati. • Sovranità F 0E 8 il potere del Sommo pontefice , originario ed indipendente. La cittadinanza non si basa sugli usuali criteri di : • ius soli (nascita nel territorio dello stato) • ius sànguinis (nascita da genitori cittadini) • ius coniùgii (matrimonio con un cittadino) ma si basa sul rapporto di lavoro o sulla permanenza autorizzata dallo Stato. L’acquisto della cittadinanza non è automatico, ma è subordinato sulla concorde volontà di Santa sede e Stato. Cittadinanza vaticana è cumulabile con quella dello Stato di appartenenza. 1. Legge Fondamentale Con Motu Proprio è entrata in vigore nel 2001 la nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. Punti salienti della legge di riforma: • Il sommo pontefice ha la pienezza del 7890’potere legislativo, esecutivo e giudiziario • Rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri – Altri soggetti di diritto internazionale – relazioni diplomatiche F 0E 8 è riservata al sommo pontefice , che la esercita per mezzo della Segreteria di Stato . Il potere legislativo, salvi i casi in cui il Sommo Pontefice intenda riservare per se, è esercitato da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal Papa per 5 anni Il potere esecutivo , è esercitato dal Cardinale Presidente del Governatorato dello Stato PAGE 34 Il potere giudiziario è esercitato a nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato. A livello locale tali funzioni sono esercitate dai vescovi che sono alla guida delle rispettive diocesi. La potestà giudiziaria è esercitata dai Tribunali, per la trattazione e la risoluzione delle controversie sottoposte alla loro competenza. Essi si distinguono per gradi o istanze: • quelli che giudicano nei primi due gradi si rinvengono a livello di Chiese particolari o locali (le diocesi) • mentre il terzo grado di giudizio si rinviene a livello di Chiesa universale (la Santa Sede). Le cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano al giudice ecclesiastico. Le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al magistrato civile, a meno che il diritto particolare non stabilisca che le medesime cause, qualora siano trattate incidentalmente e accessoriamente, possano essere esaminate e decise dal giudice ecclesiastico. Con lettera apostolica in forma di «motu proprio» del sommo pontefice Francesco del 15 agosto 2015, si è stabilito che per le cause di dichiarazione di nullità del Matrimonio nel codice di diritto canonico, la costituzione del giudice unico in prima istanza, viene rimessa alla responsabilità del Vescovo. Il potere esecutivo dello Stato di Città del Vaticano: Cenni sulla nuova legge sul Governo dello Stato della Città Del Vaticano (in vigore dal 7/06/2019 Con riferimento al potere esecutivo dello Stato di Città del Vaticano si segnala che Papa Francesco, con Lettera Motu Proprio ha riorganizzato l’assetto Governatorato. La legge, che ha l’obiettivo di rendere il Governo Vaticano più idoneo alle attuali esigenze, operativa dal 7 Giugno del 2019, si compone complessivamente di 35 articoli. Il Governatorato è un organo della Santa Sede con funzioni che garantiscono alla stessa l’assoluta e visibile indipendenza Nazionale ed Internazionale. Ad esso è affidato l’esercizio del potere esecutivo attraverso un complesso di Organi di Governo e di Organismi che concorrono all'esercizio del potere esecutivo. Gli organi principali del Governatorato sono: • Il Presidente, • Il Segretario generale • Il Vicesegretario generale. Il Presidente esercita il potere esecutivo, inoltre da Lui dipendono le Direzioni e gli Uffici Centrali del Governo. Il segretario generale partecipa, invece, con voto consultivo alle riunioni. La Legge di riassetto del Governatorato, emanata dal Sommo Pontefice, si fonda sui principi di razionalizzazione, economicità, semplificazione. Sulla base dei predetti principi, ad esempio, sono state ridotte le Direzioni ovvero gli organi che si occupano dell’attività amministrativa e della produzione ed erogazione di beni e servizi. Queste, infatti, dalle precedenti 9 sono diventate 7, a seguito della predetta legge, e sono: 1. La direzione delle Infrastrutture e Servizi; 2. La direzione delle Telecomunicazioni e Sistemi Informatici; 3. La direzione dell’Economia; 4. La direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile; 5. La direzione di Sanità ed Igiene; 6. La direzione dei Musei e Beni Culturali; 7. La direzione delle Ville Pontificie PAGE 34 Gli Uffici Centrali del Governatorato, invece, che hanno la funzione di collaborare direttamente con gli Organi di Governo diminuiscono a 2 (invece dei precedenti 5): 1. Ufficio del Personale 2. Ufficio Giuridico La nuova normativa, tende ad un moderato decentramento poiché responsabilizza i titolari di Direzioni o Uffici, questi infatti rispondono: • dei singoli atti compiuti, • dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, • della sicurezza dei luoghi di lavoro • della protezione dei dati La legge di Papa Francesco, ha istituito, inoltre, all’interno della segreteria generale l’Unità di Controllo e di Ispezione, con la funzione di vigilare sull’osservanza delle normative e delle procedure, verificarne l’attuazione e valutare l’efficienza e l’efficacia delle attività degli Organismi. Ed ancora negli articoli da 30 a 33 della Lettera Motu Proprio del Sommo Pontefice vengono disciplinate le controversie amministrative in quanto viene previsto espressamente la possibilità di impugnare gli atti amministrativi con ricorso gerarchico nel termine perentorio di dieci giorni alla comunicazione o dalla conoscenza comunque avuta dello stesso. 2. I Tribunali Diocesani Ogni vescovo diocesano è giudice di prima istanza. Il Vescovo è tenuto a costituire un tribunale nell’ambito della sua diocesi. Il Vescovo esercita la sua potestà giudiziaria tramite un Vicario giudiziale (deve essere necessariamente un sacerdote) e di un certo numero di giudici diocesani. Le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici. Esso deve essere presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche essere laici. Sempre su nomina vescovile, appartengono: 1. Il Promotore di giustizia 2. e il Difensore del vincolo (possono essere sacerdoti o laici), • entrambi con funzioni di tutela dell’interesse pubblico, al pari del pubblico ministero nell’Ordinamento giudiziario statale. A costoro si affianca poi il personale amministrativo, di necessario supporto per lo svolgimento della funzione giudiziaria. La competenza del vescovo diocesano si estende : • a tutte le cause contenziose e penali, eccetto quelle espressamente escluse dal diritto, come – ad esempio – talune cause riservate al Tribunale della Rota Romana • e le cause di nullità matrimoniale, relativamente a quelle nazioni (tra cui l’Italia, come si vedrà tra breve) che sono dotate di specifici tribunali a carattere regionale. Avverso le sentenze dei tribunali diocesani è possibile appellare al tribunale di seconda istanza con sede nella diocesi dell’Arcivescovo, preposto ad una provincia ecclesiastica. Esso non è tuttavia un tribunale autonomo, bensì è un comune tribunale diocesano ed allo stesso modo organizzato, cui è attribuita competenza sia di prima che di seconda istanza. 3. I Tribunali Ecclesiastici Regionali ed Interdiocesani Più vescovi diocesani possono costituire di comune intesa un unico tribunale avente una più ampia base territoriale, che abbracci globalmente i loro rispettivi territori di competenza. PAGE 34 • esaminare richieste di trasferimento delle cause da un tribunale ad un altro ovvero di trattazione di una causa in terza istanza innanzi ad un tribunale locale, come pure richieste da parte di vescovi o conferenze episcopali per la costituzione di nuovi tribunali interdiocesani e di appello. Inoltre e sempre nell’ambito di tali competenze, va segnalato il controllo di legittimità che il Tribunale della Segnatura opera sulle sentenze di nullità matrimoniale ai fini della loro esecutorietà civile (c.d. delibazione) in ambito statale, in ottemperanza alle intese concordatarie effettuate dalla Santa Sede con varie nazioni, tra cui l’Italia. A tale complessiva funzione di vigilanza si affianca poi quella di indirizzo e consulenza a favore dei tribunali che ne facciano richiesta in merito alla corretta interpretazione ed applicazione di norme giuridiche ovvero per risolvere problemi e difficoltà di vario genere nell’espletamento dell’attività giudiziaria degli stessi. 6. La Nuova Legge sulle Fonti del Diritto La nuova legge sulle fonti del diritto è stata promulgata da Benedetto 16° il 1° gennaio del 2009. Secondo tale legge, l’ordinamento canonico, risulta la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo, mentre le leggi italiane non sono più recepite automaticamente (come avveniva in seguito ai Patti Lateranensi. La maggiore cautela nella ricezione delle leggi italiane è giustificata da 3 ragioni : 1) numero esorbitante di leggi 2) instabilità della legislazione civile 3) contrasto delle leggi italiane con ordinamento canonico. 7. Legge Antiriciclaggio Con lettera apostolica in forma di motu proprio, papa benedetto 16°, ha emanato la legge antiriciclaggio, in esecuzione della Convenzione monetaria tra lo Stato della città del Vaticano e l’Unione Europea del 2009. Tuttavia l’impianto normativo, si è dimostrato insufficiente, tanto che con decreto d’urgenza nel 2012, a firma del governatorato vaticano, la norma è stata sottoposta ad una revisione. Ad es. : • viene introdotta la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati di riciclaggio con l’introduzione di pene pecuniarie molto salate 8. Giurisdizione dello Stato del Vaticano L'11 luglio 2013, Papa Francesco ha adottato un "Motu Proprio" in materia penale alcune leggi che intervengono su tre distinti settori: • "Norme complementari in materia penale"; • "Modifiche al Codice Penale ed al Codice di Procedura Penale"; • "Norme generali in tema di sanzioni amministrative". Nel testo il Sommo Pontefice ha disposto che F 0E 8 i competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine: )a ai reati commessi contro la sicurezza, gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede; PAGE 34 )b ai reati indicati: 1. nella Legge dello Stato della Ci�à del Va�cano n. VIII, del 11 luglio 2013, recante Norme complementari in materia penale; 2. nella Legge dello Stato della Ci�à del Va�cano n. IX, del 11 luglio 2013, recante Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale; 3. commessi dai "pubblici ufficiali" in occasione dell'esercizio delle loro funzioni; )c ad ogni altro reato la cui repressione è richiesta da un accordo internazionale ratificato dalla Santa Sede, se l'autore si trova nello Stato della Città del Vaticano e non è estradato all'estero I predetti reati sono giudicati secondo la legislazione vigente nello Stato della Città del Vaticano al tempo della loro commissione. La giurisdizione si estende anche alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato come disciplinata dalle leggi dello Stato della Città del Vaticano. 9. Riforma del Processo Canonico per le Cause di Dichiarazione di Nullità del Matrimonio La riforma voluta da Papa Francesco e tradotta nell’emanazione di una lettera apostolica “motu proprio” il 15 agosto 2015, comprende le seguenti innovazioni: I. – Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva. Non è più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche. E’ sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto. II. – Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo. La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in prima istanza viene rimessa alla responsabilità del Vescovo, che nell’esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare una rapida esecuzione del procedimento. III. – Lo stesso Vescovo è giudice. Affinché sia finalmente tradotto in pratica l’insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. IV. – Il processo più breve. Si è disegnata una forma di processo più breve da applicarsi nei casi in cui l’accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti. 10. Rapporti con lo Stato Italiano In materia penale F 0E 8 a richiesta della Santa sede, l’Italia provvederà a giudicare secondo il diritto italiano, coloro che abbiano commesso reati nel territorio vaticano. Per quanto riguarda l’esecuzione in Italia delle sentenze emanate dai tribunali del Vaticano, si applicano le relative norme di diritto internazionale. • Esecuzione In italia sentenze penali: Nella procedura attiva, competente il PM. Procedura passiva. Competente CDA presso il PAGE 34 distretto in cui è venuto l’arresto o luogo di residenza o domicilio imputato. Notifiche in materia di diritto civile e commerciale : • se la notifica deve essere fatta all’interno della città del vaticano da un soggetto che si trova in Italia, questa va fatta al competente procuratore della repubblica , affinché la inoltri al promotore di giustizia di prima istanza della città del vaticano. • Viceversa, procuratore giustizia per procuratore della repubblica. In materia penale, occorre seguire la normale procedura di notifica in via diplomatica. In relazione alla sua posizione di enclave (sta dentro uno Stato), il Trattato prevede taluni obblighi per l’Italia e la Santa sede Per l’Italia : • collegamento ferroviario - acque – telefoni – libero transito merci Per lo Stato del Vaticano : • Piazza S.Pietro dovrà rimanere aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia fino ai piedi della scalinata • I tesori di arte e scienza nella città del Vaticano e nel Palazzo del Laterano, rimangono visibili ai visitatori, salvo la piena libertà di regolare l’accesso al pubblico da parte della Santa Sede. LAVORATORI DIPENDENTI F 0E 8 retribuzioni santa sede sono esentatati da qualsiasi tributo allo Stato italiano. Capitolo 5 Organizzazione Territoriale della Chiesa in Italia La Chiesa Cattolica è organizzata in diocesi. La diocesi è quella parte di territorio affidata ad un vescovo. Gli organi della diocesi sono : 1) Vescovo , che ne è a capo ed è nominato dal pontefice 2) Curia diocesana F 0E 8 formata da soggetti che coadiuvano il Vescovo nella sua opera 3) Il capitolo dei canonici F 0E 8 con funzioni ausiliari. Alla diocesi viene riconosciuta personalità giuridica. La parrocchia è la cellula base dell’organizzazione della Chiesa con la funzione di provvedere direttamente alla cura pastorale dei fedeli. Capo della parrocchia è il parroco, il quale è nominato dal vescovo. Il parroco : certifica l’avvenuta celebrazione del matrimonio canonico. ASSISTENZA SPIRITUALE ALLE FORZE ARMATE. È garantita dai cappellani militari che dipendono dall’Ordinario militare per l’Italia, che ha dignità di Vescovo. PAGE 34 3. La Rinuncia, a motivo dell’età, dei titolari di alcuni uffici di nomina Pontificia (Lettera Apostolica Motu Proprio 12/02/2018 – Papa Francesco) Al compimento dei se�antacinque anni di età, i Vescovi diocesani ed eparchiali, e quan� sono loro equipara� sono invita� a presentare al Sommo Pontefice la rinuncia al loro ufficio pastorale. Altre figure ecclesias�che che non cessano ipso facto dal loro ufficio, ma devono presentare la rinuncia al Sommo Pontefice al compimento del se�antacinquesimo anno di età sono: • i Capi Dicastero della Curia Romana non Cardinali, • i Prela� Superiori della Curia Romana • i Vescovi che svolgono altri uffici alle dipendenze della Santa Sede, • i Rappresentan� Pon�fici. Per essere efficace la rinuncia dev’essere acce�ata dal Sommo Pontefice che deciderà valutando le circostanze concrete. Una volta presentata la rinuncia, l’ufficio è considerato prorogato fino a quando non sia comunicata all’interessato l’acce�azione della rinuncia o la proroga. Capitolo 7 Gli Enti Ecclesiastici Lo Stato riconosce la personalità giuridica: • sia agli enti ecclesiastici che ne siano già previsti (in base alle precedenti disposizioni concordatarie) • inoltre si impegna a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici con sedi in Italia (su domanda dell’autorità ecclesiastica). Previsioni analoghe sono dettate per gli enti che hanno sottoscritto intese con lo Stato italiano. Presupposti per ottenere il riconoscimento: 1) riconoscimento canonico F 0E 8 cioè possono essere riconosciuti solo enti approvati dall’autorità ecclesiastica 2) la sede in Italia 3) il fine di religione o culto. F 0E 8 per gli enti che fanno parte dell’organizzazione gerarchica della Chiesa il fine è presunto. Per tutti gli altri enti, è accertato direttamente dallo Stato. Per le chiese aperte al culto pubblico e le fondazioni di culto F 0E 8 è previsto l’ulteriore presupposto della sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini. Per alcune confessioni acattoliche che hanno stipulato intese F 0E 8 è richiesto il requisito della cittadinanza italiana e domicilio in Italia del rappresentante giuridico dell’ente. 1. Procedimento per il Riconoscimento dell’Ente Ecclesiastico PAGE 34 (1) ISTANZA del rappresentante dell’ente, viene presentata alla Prefettura competente per territorio ed indirizzata al Ministro dell’Interno, previa autorizzazione ente ecclesiastico, (2) ACCERTAMENTI della P.A., : la prefettura, compiuti gli accertamenti, trasmette la richiesta con i documenti allegati al Ministro, con il proprio parere. (3) PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO , con decreto del ministro. Altrimenti, viene data comunicazione alla rappresentante dell’ente, sull’esito NEGATIVO. (4) ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE F 0E 8 dopo il riconoscimento devono provvedere all’iscrizione. 2. Altre Forme di Riconoscimento • riconoscimento per legge F 0E 8 così come è avvenuto per la CEI • riconoscimento per antico possesso di stato F 0E 8 per Enti anteriori al 1929 (prima del concordato) . Iscrizione è concessa previo attestato che concede IL Ministro . • riconoscimento per procedimento abbreviato F 0E 8 così come è avvenuto per L’istituto centrale per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie. 3. Revoca – Trasformazione – Estinzione degli Enti Ecclesiastici Il riconoscimento è revocato F 0E 8 quando vi è stato un mutamento delle condizioni di base per cui era stato accordato il riconoscimento. La Revoca viene effettuata con decreto del Ministro dell’Interno, sentita l’autorità ecclesiastica. Le trasformazioni per essere rilevanti, devono ottenere il riconoscimento, e devono mantenere i requisiti per l’acquisto della personalità giuridica. • il riconoscimento è concesso dal Ministro dell’Interno; viene iscritto d’ufficio nel registro delle persone giuridiche. Estinzione: • naturalmente (quando abbia cessato di agire per lo spazio di 100 anni) • o con un provvedimento di soppressione da parte della competente autorità ecclesiastica. Se l’ente ha ottenuto il riconoscimento, occorre l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento che ne dispone l’estinzione Disposizioni analoghe sono previste per gli enti delle confessioni che hanno stipulato intese recepite in legge. Per le confessioni che hanno stipulato intese, vige un regime più indipendente rispetto a quello valido per le confessioni prive di intesa. • Per es. : nominano i propri ministri senza condizioni, salvo l’obbligo di registrazione in appositi elenchi. Inoltre agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con intese, è data facoltà di acquisire la qualifica di impresa sociale F 0E 8 cioè la possibilità di porre in essere un’attività economica organizzata, per rendere servizi di utilità sociale e realizzare finalità di interesse generale. PAGE 34 Per le confessioni religiose senza intesa (culti "ammessi") la L. n. 1159 / 1929, prevede il riconoscimento giuridico. È facoltà discrezionale dello Stato italiano conferire o meno la personalità giuridica agli istituti delle confessioni. Il riconoscimento della personalità giuridica di istituti di tali confessioni è condizionato al fatto che si tratti di religioni i cui principi e le cui manifestazioni esteriori (riti) non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato. Il riconoscimento comporta la possibilità per l'ente di culto di acquistare e possedere beni in nome proprio e di avvalersi delle agevolazioni tributarie previste per gli enti di beneficenza e di istruzione Tuttavia per gli enti senza intesa, sono previsti poteri di controllo nei confronti degli enti riconosciuti. In particolare, sono previste le seguenti misure: • l’approvazione governativa delle nomine dei ministri di culto con la precisazione che “nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti compiuti da tali ministri se la loro nomina non abbia ottenuto l’approvazione governativa”; • l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile alla celebrazione del matrimonio con effetti civili davanti ad un ministro di culto non cattolico • la vigilanza sull’attività dell’ente, al fine di accertare che tale attività non sia contraria all’ordinamento giuridico e alle finalità dell’ente medesimo. 4. Singoli Enti Ecclesiastici della Chiesa Cattolica • Enti centrali : •.)a SANTA SEDE •.)bCONGREZIONI •.)c COLLEGIO DEI CARDINALI •.)dTRIBUNALI ECCLESIASTICI • Enti locali : •.)a CAPITOLI F 0E 8 coadiuvano il vescovo •.)bSEMINARI • CHIESE F 0E 8 Riconoscimenti solo se sono autosufficienti • FABBRICERIE F 0E 8 provvedono all’amm.ne dei beni delle chiese ed alla loro manutenzione. Sono sottoposti a controlli del Ministero dell’Interno. Riconoscimento ordinario • SANTUARI F 0E 8 Luoghi sacri. Personalità giuridica già acquisita ante 1929 • ASSOCIAZIONI RELIGIOSE F 0E 8 riconosciuta personalità giuridica solo se hanno sede in Italia • ASSOCIAZIONI DI FEDELI F 0E 8 riconosciute solo se non hanno carattere esclusivamente locale • FONDAZIONI DI CULTO F 0E 8 riconosciute con procedimento ordinario • ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO F 0E 8 Riconosciuto con procedimento abbreviato. Capitolo Il Patrimonio Ecclesiastico PAGE 34 Per quanto riguarda i legati pii e le fondazioni di culto, il codice di diritto canonico stabilisce, che i fedeli possono devolvere beni temporali a favore della Chiesa per scopi di culto o di beneficenza. A tal fine essi possono creare: (1) una pia fondazione non autonoma, trasferendo determinati beni ad un ente ecclesiastico già esistente con oneri, temporanei o perpetui, tesi a perseguire un fine di culto o di beneficenza (2) una pia fondazione autonoma, costituendo un ente nuovo, una fondazione di culto, e dotandola di un certo patrimonio per perseguire gli scopi suddetti. Tali fondazioni possono essere istituite anche per testamento In merito ai redditi patrimoniali e alle prestazioni terratiche, si ricorda che le rendite che gli enti ecclesiastici ricavano dai loro beni grazie ai frutti, naturali o civili, dei beni stessi. Esse sono regolate dalle ordinarie norme civilistiche. 6. La Gestione del Patrimonio Ecclesiastico La gestione del patrimonio ecclesiastico è regolata in parte dal diritto canonico ed in parte dalla legge italiana. Sancisce il nuovo Concordato che “l’amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico”; Viene, inoltre, precisato che “gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche”. Ai sensi dell’art. 17 del c.c., ora abrogato, per l’acquisto di immobili o l’accettazione di eredità , la persona giuridica doveva richiedere un’autorizzazione governativa. L’autorizzazione era concessa con DPR sentito il consiglio di Stato. In seguito all’abrogazione ad opera della legge Bassanini, gli enti possono acquistare diritti reali immobiliari senza autorizzazione governativa. 7. Regime Tributario In conformità all’art. 20 della Costituzione che vieta speciali gravami fiscali per gli enti ecclesiastici, con il nuovo concordato è stato innovato il regime tributario. Il nuovo sistema si incentra su 2 punti : 1) gli effetti tributari per gli enti che hanno fini di religione o di culto, sono equiparati agli enti che hanno fine di beneficenza e di istruzione 2) le attività diverse da quelle di religione e di culto , sono soggette alle leggi dello Stato. Principali sgravi di carattere tributario previsti per gli enti ecclesiastici: • IRES , ridotta alla metà • IVA, normalmente non viene pagata dagli enti ecclesiastici, in quanto essi non hanno come oggetto principale l’esercizio abituale di un’attività commerciale. • IMU , non deve essere versata per i fabbricati esclusivamente destinati all’esercizio del culto, nonché i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nel trattato lateranensi. PAGE 34 E altri sgravi. Capitolo 9 Il Matrimonio con Effetti Civili Sino al concordato del 1929, l’unica forma di matrimonio valida era quella del matrimonio civile. Con la stipulazione dei Patti Lateranensi, ci fu l’unificazione dei 2 riti, civile e religioso. • il matrimonio canonico diventa rilevante anche agli effetti civili, purchè trascritto nei registri dello Stato civile. ACCORDO DI VILLA MADAMA DEL 1984 (effetti civili e non riserva giurisd). Si è voluta concentrare tutta la disciplina dell’istituto del matrimonio concordatario. Sostituisce la vecchia disciplina del Concordato del 1929. E’ riconosciuto il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile. • senza trascrizione, il matrimonio rimane solo un rapporto religioso. E’ riconosciuto altresì la fine della riserva della giurisdizione ecclesiastica in materia di cause di nullità del matrimonio con effetti civili. • le parti infatti, potranno avvalersi indistintamente della procedura concordataria o di quella della legge sul divorzio. In ogni caso, la sentenza dei tribunali ecclesiastici potrà essere resa esecutiva nell’ordinamento italiano con un procedimento simile a quello di delibazione delle sentenze straniere. 1. Matrimoni Matrimonio civile F 0E 8 celebrato davanti all’Ufficiale di stato Civile Matrimonio canonico (o concordatario) F 0E 8 celebrato davanti al Ministro del culto cattolico Matrimonio celebrato dal ministro di un culto acattolico, per il quale non sia stata stipulata un intesaF 0E 8 tale ministro agisce come persona delegata dall’autorità dello Stato. Il matrimonio civile così celebrato è totalmente sottoposto alla legge dello Stato. Per le confessioni i cui rapporti con lo Stato sono regolati da intese F 0E 8 è previsto il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo le norme dei diversi ordinamenti religiosi. • Lettera Motu Proprio 8 Settembre 2017 Con lettera Apostolica, in forma di Motu Proprio, del 8 settembre 2017, Papa Francesco, ha istituito il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia. PAGE 34 Il nuovo Istituto costituisce un centro accademico di riferimento, al servizio della missione della Chiesa universale, nel campo delle scienze che riguardano il matrimonio e la famiglia e riguardo ai temi connessi con la fondamentale alleanza dell’uomo e della donna per la cura della generazione e del creato. Capitolo 10 Procedura per il Riconoscimento degli Effetti Civili del Matrimonio Per produrre i suoi effetti civili, il matrimonio concordatario necessita di taluni adempimenti: 1) pubblicazioni civili 2) eventuali opposizioni 3) celebrazione del matrimonio e adempimenti successivi 4) trascrizione 1. Pubblicazioni Civili Funzione F 0E 8 dar pubblicità alla cosa e quindi di scoprire se vi sono impedimenti alla celebrazione. La richiesta delle pubblicazioni va fatta all’ufficiale di stato civile : • da entrambi gli sposi o da persona che ne ha ricevuto incarico • e dal parroco dinnanzi al quale sarà celebrato il matrimonio L’atto di pubblicazione deve restare affisso alla porta della casa comunale per almeno 8 giorni. • il tribunale per gravi motivi può ridurre tale termine o addirittura dispensare gli sposi dalle pubblicazioni. Dal 1° gennaio 2011, anche le pubblicazioni di matrimonio devono comparire esclusivamente su internet. (albo pretorio online). La pubblicazione perde efficacia qualora la celebrazione del matrimonio non segue entro 180 giorni. Se l’ufficiale di stato civile ritiene per una qualsiasi ragione di NON POTER PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE, rilascia certificato con i motivi del rifiuto. • contro il rifiuto, ammesso ricorso al tribunale sentito il PM. • Il tribunale decide con ordinanza, appellabile e ricorribile per cassazione.. 2. Le Opposizioni al Matrimonio e il Certificato di Nulla Osta Lo scopo della pubblicazione è rendere noto che sta per celebrarsi un matrimonio. Chi è a conoscenza di un qualsiasi impedimento può fare opposizione con ricorso al presidente del Tribunale dove è stata eseguita la pubblicazione. PAGE 34 L’azione diretta ad ottenerne la dichiarazione di nullità non è soggetta ad alcun termine di prescrizione o decadenza . La sentenza di nullità produce i suoi effetti giuridici sul matrimonio sin dal giorno della celebrazione come se lo stesso non fosse proprio stato canonicamente celebrato, ferma restante la permanenza degli eventuali rapporti genitoriali, che rimangono per il diritto della Chiesa giuridicamente intatti ed impregiudicati. 1. Diritto di Impugnare il Matrimonio Con lettera apostolica motu proprio del 15 agosto 2015, Papa Francesco ha stabilito che possono impugnare il matrimonio: 1) i coniugi; 2) il promotore di giustizia, quando la nullità sia già stata divulgata, se non si possa convalidare il matrimonio o non sia opportuno. Il tribunale competente una causa di nullità di matrimonio si attiva innanzi al tribunale ecclesiastico regionale o interdiocesano di prima istanza competente per territorio . Svolgimento del processo Il processo di nullità matrimoniale comprende essenzialmente i seguenti e consecutivi adempimenti: - Presentazione del Libello F 0E 8 Trattasi del ricorso introduttivo del processo, che si presenta al competente tribunale ecclesiastico ad iniziativa di uno dei due coniugi. Il giudice, prima di accettare la causa, deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale. Ricevuto il libello, il Vicario giudiziale, se ritiene che esso goda di qualche fondamento, lo ammette e, con decreto apposto in calce allo stesso libello, ordina che una copia venga notificata al difensore del vincolo. Se la causa deve essere trattata con il processo ordinario, il Vicario giudiziale, con lo stesso decreto, dispone la costituzione del collegio, altrimenti, può disporre che il giudizio prosegua con le forme del processo breve ricorrendone determinate condizioni (novità prevista dalla lettera apostolica motu proprio del 15 agosto 15 dal Papa Francesco). Ultimata la fase introduttiva, il Vicario giudiziale del tribunale adito designa il Collegio giudicante, composto dal preside, il giudice istruttore e il giudice estensore della sentenza finale. Segue : LA CONTESTAZIONE DELLA LITE - ISTRUZIONE DELLA CAUSA - FASE DISCUSSORIA e FASE DECISORIA. La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva. Prima della riforma voluta da Papa Francesco con lettera apostolica del 15 agosto 2015, tale sentenza non era esecutiva ed era necessario un riesame di un tribunale di seconda istanza o del Tribunale della Rota Romana. PAGE 34 Se viene proposto appello, si deve procedere allo stesso modo come in prima istanza, con i dovuti adattamenti. Se in appello viene introdotto un nuovo capo di nullità del matrimonio, il tribunale lo può ammettere e su di esso giudicare come se fosse in prima istanza. Se è stata emanata una sentenza esecutiva, si può ricorrere in qualunque momento al tribunale di terzo grado per la nuova proposizione della causa, adducendo nuovi e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione dell’impugnazione. Dopo che la sentenza che ha dichiarato la nullità del matrimonio è divenuta esecutiva, le parti il cui matrimonio è stato dichiarato nullo possono contrarre nuove nozze, a meno che non lo proibisca un divieto apposto alla sentenza stessa oppure stabilito dall’Ordinario del luogo. Non appena la sentenza è divenuta esecutiva, il Vicario giudiziale la deve notificare all’Ordinario del luogo in cui fu celebrato il matrimonio. Questi poi deve provvedere affinché al più presto si faccia menzione nei registri dei matrimoni e dei battezzati della nullità di matrimonio decretata e degli eventuali divieti stabiliti. 2. Processo Matrimoniale Breve Davanti al Vescovo Al Vescovo diocesano compete giudicare la cause di nullità del matrimonio con il processo più breve ogniqualvolta ricorrano le seguenti condizioni: 1) la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell’altro; 2) Vi siano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità. Ricevuti gli atti, il Vescovo diocesano, consultatosi con l’istruttore e l’assessore, vagliate le osservazioni del difensore del vincolo e, se vi siano, le difese delle parti, se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, emana la sentenza. • Altrimenti dovrà rimettere la causa al processo ordinario. Contro la sentenza del Vescovo, è ammesso appello al Tribunale della Rota Romana. 3. Il Procedimento di Deliberazione Dinnanzi alla Corte d’Appello . Con il termine «delibazione» si intende quella speciale procedura giudiziaria tramite la quale in un determinato Stato viene accordata – a domanda di parte – efficacia giuridica ad un provvedimento di carattere giudiziario emesso dall’autorità giudiziaria di un altro Stato. A tale procedura possono essere sottoposte anche le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale emesse dall’ordinamento giudiziario canonico, in applicazione dell’Accordo tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. La sentenza ecclesiastica di nullità di un matrimonio concordatario può acquistare efficacia giuridica nella Repubblica italiana previa domanda congiunta di entrambi i coniugi o di uno di essi, da inoltrarsi presso la Corte di appello competente per territorio, che va individuata in quella nel cui distretto si trova il Comune ove fu trascritto il matrimonio stesso. PAGE 34 (A)Presupposti processuali La domanda di delibazione, che deve essere necessariamente sottoscritta da un procuratore legale, richiede la presenza dei seguenti ed indispensabili presupposti processuali: 1) la pronuncia di nullità del matrimonio– essa è data dalla decisione giudiziale emanate in ambito ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio (prima della riforma di Papa Francesco del 15 agosto 2015 occorrevano 2 pronunce conformi); 2) il decreto di esecutività – esso è rilasciato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con il quale si attesta la esecutività secondo il diritto canonico della sentenza ecclesiastica di nullità. (B) Effetti della delibazione 1) lascia impregiudicati gli eventuali rapporti di filiazione e tutti gli obblighi giuridici ad essi collegati 2) fa venir meno anche l’esigenza della domanda di divorzio, qualora esso non sia già giudizialmente intervenuto tra le parti. E’ possibile la delibazione della sentenza ecclesiastica anche se sia già intervenuto il divorzio, i cui effetti personali e patrimoniali già eventualmente ivi statuiti restano comunque fermi ed efficaci. Resta esclusa la possibilità di delibazione delle dispense pontificie per lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato. Capitolo 12 Il Matrimonio Acattolico Il matrimonio celebrato innanzi a ministri di confessioni religiose diverse dalla cattolica, produce effetti, dal giorno della celebrazione a seguito della iscrizione nei registro dello stato civile. Tale matrimonio è regolato dalle disposizioni del codice civile. Affinché un matrimonio acattolico possa conseguire gli effetti civili è necessaria la celebrazione secondo le forme comuni obbligatorie che si articolano: 3) ufficiale di stato civile dovrà fare tutti i controlli al fine di accertare che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le norme civili 4) effettuati gli accertamenti, l’ufficiale di stato civile rilascerà l’autorizzazione scritta , con l’indicazione del ministro del culto acattolico, che deve essere provvisto dell’autorizzazione del Ministro dell’Interno. 5) Il ministro del culto acattolico dovrà dare lettura degli artt del codice civile interessati 6) Al termine della celebrazione va redatto l’atto di matrimonio in un unico originale 7) Entro 5 giorni, il ministro del culto dovrà trasmettere l’atto di matrimonio all’ufficiale di stato civile, il quale dovrà curarne la trascrizione. Il ministro del culto, a differenza del parroco cattolico, non ha facoltà di rilasciare copia né certificato dell’atto di matrimonio a lui celebrato. 1. Regime Speciale per le Intese PAGE 34