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Appunti esame ecclesiastico completi ed esaustivi
Tipologia: Appunti
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Sommario
(A)La Questione Romana (B) Patti Lateranensi (C) Il Nuovo Concordato
I. – Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva. II. – Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo. III. – Lo stesso Vescovo è giudice. IV. – Il processo più breve.
(A)Trascrizione Tempestiva (B) Trascrizione Tardiva
(A)Presupposti processuali (B) Effetti della delibazione
Il diritto ecclesiastico costituisce quella branca del diritto pubblico che regolamenta il fenomeno religioso.
propria fede religiosa (con l’unico limite del rispetto del buon costume)
confessioni religiose dinnanzi alla legge
20 che garantiscono la neutralità dello Stato rispetto al fenomeno religioso.
Il diritto alla libertà religiosa postula una pretesa di una prestazione negativa , sia da parte dello Stato che dagli altri individui, tenuti ad astenersi da quegli atti che possano impedirne il loro esercizio.
La libertà religiosa include altresì :
La disposizione ex art. 19 Cost., (diritto di professare liberamente la fede religiosa), incontra 2 limiti:
Il principio dell’uguaglianza religiosa è sancito dall’art. 8 della Cost., che così dispone:
I rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono regolati dall’art. 7 della Cost.
7.1 F 0E 8 Stato e Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
7.2 F 0E 8 I rapporti tra lo Stato e la Chiesa, sono regolati dai Patti Lateranensi , la cui modifica, se non è concordata dalle parti, richiede il procedimento di revisione costituzionale
I Patti Lateranensi del 1929 constano di 3 documenti :
In dottrina ci si è chiesto se il legislatore costituente nel richiamare i Patti Lateranensi, li abbia di fatto Costituzionalizzati.
(o) Una prima tesi, dei c.d. curialisti Sostiene che le norme concordatarie hanno rilievo Costituzionale
(o) Una seconda tesi, dei c.d. regalisti (cioè i giuristi laicisti)
Sostiene che le norme concordatarie , sono di rango ordinario , perché modificabili con legge ordinaria.
La dottrina dominante ha escluso la costituzionalizzazione perché le norme costituzionali non sono modificabili con legge ordinaria, bensì solo col procedimento aggravato previsto dal 138.
Il concordato del 1929, è stato sostituito da un nuovo concordato che contiene 3 elementi: )1 preambolo 2) testo formato da 14 articoli e 3) protocollo addizionale
I principi del nuovo concordato sono:
Il Concordato del 1929 riconosceva il matrimonio canonico, quale sacramento e quindi ne sanciva il carattere dell’indissolubilità.
Il nuovo accordo del 1984, intervenuto dopo l’emanazione della legge sul divorzio (1970) F 0E 8 si limita a riconoscere effetti civili al matrimonio contratto secondo il diritto canonico.
La disciplina dei culti acattolici è contenuta nell’art. 8 della Costituzione.
8.1 F 0E 8 viene stabilita l’eguaglianza nella libertà di tutte le confessioni religiose. 8.2 e 8.3 F 0E 8 Le confessioni religiose diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
Questa autonomia istituzionale esclude ogni possibilità di ingerenza dello Stato nell’emanazione delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose, purchè gli statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
Le relazioni fra lo Stato e le confessioni religiose, sono regolate dal principio pattizio.
Stato del Vaticano F 0E 8 la dottrina prevalente è concorde nel riconoscergli la natura di Stato.
La cittadinanza non si basa sugli usuali criteri di :
Cittadinanza vaticana è cumulabile con quella dello Stato di appartenenza.
Con Motu Proprio è entrata in vigore nel 2001 la nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano.
Punti salienti della legge di riforma:
Il potere legislativo , salvi i casi in cui il Sommo Pontefice intenda riservare per se, è esercitato da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali , tutti nominati dal Papa per 5 anni
Il potere esecutivo , è esercitato dal Cardinale Presidente del Governatorato dello Stato
Il potere giudiziario è esercitato a nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato.
A livello locale tali funzioni sono esercitate dai vescovi che sono alla guida delle rispettive diocesi.
La potestà giudiziaria è esercitata dai Tribunali , per la trattazione e la risoluzione delle controversie sottoposte alla loro competenza. Essi si distinguono per gradi o istanze:
Le cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano al giudice ecclesiastico.
Le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al magistrato civile , a meno che il diritto particolare non stabilisca che le medesime cause, qualora siano trattate incidentalmente e accessoriamente, possano essere esaminate e decise dal giudice ecclesiastico.
Con lettera apostolica in forma di «motu proprio» del sommo pontefice Francesco del 15 agosto 2015, si è stabilito che per le cause di dichiarazione di nullità del Matrimonio nel codice di diritto canonico, la costituzione del giudice unico in prima istanza, viene rimessa alla responsabilità del Vescovo.
Il potere esecutivo dello Stato di Città del Vaticano: Cenni sulla nuova legge sul Governo dello Stato della Città Del Vaticano (in vigore dal 7/06/
Con riferimento al potere esecutivo dello Stato di Città del Vaticano si segnala che Papa Francesco, con Lettera Motu Proprio ha riorganizzato l’assetto Governatorato. La legge, che ha l’obiettivo di rendere il Governo Vaticano più idoneo alle attuali esigenze, operativa dal 7 Giugno del 2019, si compone complessivamente di 35 articoli. Il Governatorato è un organo della Santa Sede con funzioni che garantiscono alla stessa l’assoluta e visibile indipendenza Nazionale ed Internazionale. Ad esso è affidato l’esercizio del potere esecutivo attraverso un complesso di Organi di Governo e di Organismi che concorrono all'esercizio del potere esecutivo. Gli organi principali del Governatorato sono:
In tale prospettiva e su autorizzazione della Segnatura Apostolica , sono stati costituiti in Italia nel 1938 diciotto tribunali ecclesiastici regionali ed interdiocesani, uno per ogni regione conciliare ecclesiastica. La loro competenza è per lo più circoscritta alla trattazione delle cause matrimoniali, che del resto costituiscono parte essenziale e rilevante della complessiva attività giudiziaria della Chiesa.
Per ognuno di questi tribunali è designato un altro tribunale regionale per la trattazione delle cause di appello.
Sovrintende generalmente alla direzione e alla vigilanza di ciascun tribunale, a nome di tutti i vescovi che lo hanno costituito, il vescovo della diocesi (c.d. «moderatore») ove è ubicato il tribunale medesimo, anche in tal caso avvalendosi della collaborazione specifica di un Vicario giudiziale, coadiuvato da uno o più Vicari giudiziali aggiunti, oltre che da un certo numero di giudici interdiocesani e da tutti gli altri organi di cui si è già detto a proposito dei tribunali diocesani. Il Tribunale di seconda istanza, per la validità deve essere sempre collegiale.
Il Tribunale della Rota Romana (precedentemente denominato «Sacra Romana Rota») è uno dei tribunali della Santa Sede , tramite i quali il Romano Pontefice esercita la sua attività giudiziaria di governo della Chiesa universale.
Dotato di un ordinamento autonomo , relativo sia alla sua strutturazione interna che alla prassi processuale cui deve attenersi nella trattazione delle cause, tale tribunale è composto da circa 20 giudici (c.d. «uditori rotali») appartenenti a varie nazionalità, appunto perchè devono rappresentare tutta la Chiesa cattolica.
Devono altresì essere necessariamente tutti sacerdoti e dotati di particolare competenza ed esperienza giuridica, oltre che godere di indiscussa reputazione. La loro nomina è riservata al Pontefice. Presiede all’attività giudiziaria del tribunale il Decano , sempre di diretta nomina pontificia, che è solitamente il giudice con maggiore anzianità di servizio , a cui sono attribuiti anche compiti di direzione e vigilanza sul corretto funzionamento del tribunale stesso.
Come per i tribunali precedentemente menzionati, fanno parte dell’organico della Rota gli uffici del promotore di giustizia e del difensore del vincolo , oltre coloro che assolvono funzioni più propriamente amministrative, quali il cancelliere, i notai e a altro personale di supporto alla complessiva attività del tribunale.
La Rota Romana, pur essendo ordinariamente un tribunale di appello circa le cause che le pervengono in terza istanza di giudizio soprattutto dai tribunali regionali ed interdiocesani.
La Rota Romana può – in determinati casi – esercitare la propria competenza anche su cause appartenenti ad un grado o istanza inferiore.
Circa poi l’oggetto delle cause trattate , va rilevato che la Rota Romana , pur estendendo per legge la sua competenza ad una pluralità di materie , di fatto concentra già da tempo la propria attività quasi esclusivamente sulle controversie relative alla nullità del matrimonio , come del resto avviene nei già menzionati tribunali regionali ed interdiocesani.
È anch’esso un tribunale della Santa Sede , situato al vertice dell’organizzazione giudiziaria della Chiesa, il quale ha funzione di giudice di legittimità nonché di direzione e di generale vigilanza sull’amministrazione della giustizia ecclesiastica.
Come la Rota gode di elevato prestigio per la specificità ed importanza delle funzioni esercitate, in special modo a seguito della riforma della Curia romana attuata dal Pontefice Paolo VI nel 1967 , che riorganizzò ed incrementò le competenze del Tribunale della Segnatura, conferendogli l’attuale caratterizzazione di supremo organo giudiziario della Chiesa.
Esso è composto da 12 cardinali designati direttamente dal Pontefice , di cui 1 con funzioni di Prefetto , che presiede tale dicastero.
Questi è coadiuvato da un segretario arcivescovo , sempre di nomina pontificia, con compiti di direzione della complessiva attività del tribunale, del cui organico fanno altresì parte il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, nonché i votanti e i referendari. A questi ultimi, parimenti di nomina pontificia, è demandata tutta l’importante attività di preparazione e studio delle pratiche loro affidate.
Le competenze specifiche attribuite attualmente al Tribunale della Segnatura sono essenzialmente ripartite in 3 settori di attività :
Ha competenza a giudicare :
Il supremo tribunale della segnatura apostolica ha competenza a giudicare :
amministrazione della giustizia (analogamente a quanto avviene da parte del Ministero della Giustizia nell’ordinamento statale italiano) e costituisce la parte più rilevante della complessiva attività della Segnatura.
Tra le specifiche competenze di tale settore va ricompreso :
)b ai reati indicati:
La riforma voluta da Papa Francesco e tradotta nell’emanazione di una lettera apostolica “ motu proprio ” il 15 agosto 2015, comprende le seguenti innovazioni:
I. – Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva. Non è più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche. E’ sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto.
II. – Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo. La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in prima istanza viene rimessa alla responsabilità del Vescovo , che nell’esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare una rapida esecuzione del procedimento.
III. – Lo stesso Vescovo è giudice. Affinché sia finalmente tradotto in pratica l’insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati.
IV. – Il processo più breve. Si è disegnata una forma di processo più breve da applicarsi nei casi in cui l’accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti.
In materia penale F 0E 8 a richiesta della Santa sede , l’Italia provvederà a giudicare secondo il diritto italiano, coloro che abbiano commesso reati nel territorio vaticano.
Per quanto riguarda l’esecuzione in Italia delle sentenze emanate dai tribunali del Vaticano , si applicano le relative norme di diritto internazionale.
distretto in cui è venuto l’arresto o luogo di residenza o domicilio imputato.
Notifiche in materia di diritto civile e commerciale :
In materia penale, occorre seguire la normale procedura di notifica in via diplomatica.
In relazione alla sua posizione di enclave (sta dentro uno Stato), il Trattato prevede taluni obblighi per l’Italia e la Santa sede Per l’Italia :
Per lo Stato del Vaticano :
LAVORATORI DIPENDENTI F 0E 8 retribuzioni santa sede sono esentatati da qualsiasi tributo allo Stato italiano.
La Chiesa Cattolica è organizzata in diocesi. La diocesi è quella parte di territorio affidata ad un vescovo. Gli organi della diocesi sono :
Alla diocesi viene riconosciuta personalità giuridica.
La parrocchia è la cellula base dell’organizzazione della Chiesa con la funzione di provvedere direttamente alla cura pastorale dei fedeli. Capo della parrocchia è il parroco , il quale è nominato dal vescovo. Il parroco : certifica l’avvenuta celebrazione del matrimonio canonico.
ASSISTENZA SPIRITUALE ALLE FORZE ARMATE. È garantita dai cappellani militari che dipendono dall’Ordinario militare per l’Italia , che ha dignità di Vescovo.
Capacità speciali : l’art. 609 del cc.stabilisce che chi si trova in luogo dove domina malattia contagiosa o in altri casi è possibile fare testamento valido in presenza di ministro di culto e in presenza di 2 testimoni non inferiori ad anni 16.
La CEI ha provveduto ad erigere l’istituto centrale per il sostentamento del clero , con il fine di integrare le risorse degli istituti diocesani ed interdiocesani. Tali istituti hanno personalità giuridica riconosciuta dal Ministero dell’interno.
I sacerdoti devono comunicare annualmente tutte le entrate e se queste sono inferiori alla somma determinata annualmente dalla CEI, l’istituto provvede alla relativa integrazione.
Le entrate dell’istituto centrale sono costituite :
Sono soggetti come cittadini alla giurisdizione penale. Il nuovo concordato ha eliminato tutti i privilegi. Ha sancito però l’obbligo per l’A.G. di comunicare all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei pr ocedimenti penali promossi.
Se il ministro del culto è soggetto attivo del reato , tale qualità rileva :
Se il ministro di culto è soggetto passivo tale qualità rileva :
I ministri del culto sono pubblici ufficiali solo quando :
I voti pronunziati all’ingresso in un ordine religioso non sono riconosciuti dal nostro ordinamento e sono quindi giuridicamente irrilevanti.
Le sentenze e gli altri provvedimenti in materia spirituale o disciplinare emanati dall’autorità ecclesiastica, avranno efficacia in Italia al momento della comunicazione alle autorità italiane. Salvo che questi provvedimento siano in contrasto con i diritti costituzionalmente garantiti.
Al compimento dei se�antacinque anni di età, i Vescovi diocesani ed eparchiali, e quan� sono loro equipara� sono invita� a presentare al Sommo Pontefice la rinuncia al loro ufficio pastorale.
Altre figure ecclesias�che che non cessano ipso facto dal loro ufficio, ma devono presentare la rinuncia al Sommo Pontefice al compimento del se�antacinquesimo anno di età sono:
Per essere efficace la rinuncia dev’essere acce�ata dal Sommo Pontefice che deciderà valutando le circostanze concrete.
Una volta presentata la rinuncia, l’ufficio è considerato prorogato fino a quando non sia comunicata all’interessato l’acce�azione della rinuncia o la proroga.
Lo Stato riconosce la personalità giuridica :
Presupposti per ottenere il riconoscimento:
Per le chiese aperte al culto pubblico e le fondazioni di culto F 0E 8 è previsto l’ulteriore presupposto della sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini.
Per alcune confessioni acattoliche che hanno stipulato intese F 0E 8 è richiesto il requisito della cittadinanza italiana e domicilio in Italia del rappresentante giuridico dell’ente.