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Appunti diritto ecclesiastico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti diritto ecclesiastico e-campus

Tipologia: Appunti

2016/2017

In vendita dal 23/03/2022

bensoncreed
bensoncreed 🇮🇹

5 documenti

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Scarica Appunti diritto ecclesiastico e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity! Il concetto di materiae mixtae e la loro disciplina consensuale Sono materie che hanno aspetti tali da farle rientrare sia nella competenza dello Stato sia in quella della Chiesa. Possono, quindi, determinarsi diversità o insorgere conflitti circa la rispettiva competenza nella disciplina delle materie stesse. Per tali controversie il nuovo Concordato sancisce che in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di una amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata. Il principio cristiano del dualismo Con l’arrivo di San Pietro a Roma, si ebbe l’incontro tra la nuova fede cristiana e l’Impero romano. L’atteggiamento del cristianesimo nei rapporti con lo Stato partiva dalla sentenza evangelica: “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”. Ciò comportava la distinzione tra religione e politica e quindi tra Chiesa e Stato, creando un principio dualistico, in forza del quale due autorità governano il mondo sin dalla creazione. La religione pubblica nella Roma antica La religione pubblica era quella dei Quiriti, con le regole primigenie stabilite e fonte immutabile dei costumi romani, cui ogni norma successiva si sarebbe dovuta adattare per il mantenimento dell’originario assetto pubblico-religioso. Ciò comportava che nessuna decisione venisse assunta senza la previa interrogazione degli dèi. L'illiceità del cristianesimo secondo la legge romana La società romana diveniva feroce repressore di tutte le forme di culto immorali, cioè contrarie ai mores stabiliti. Era quindi inammissibile, per un romano, che si rifiutasse l’omaggio pubblico agli dèi capitolini: questa la ragione giuridica per cui i cristiani sarebbero stati perseguitati e condannati, poiché il loro diniego di pubblica venerazione degli dèi dello Stato poteva produrre danno alla res publica. La formazione dello Stato della Chiesa (o Patrimonio di San Pietro) Il Re dei Longobardi, nel 728, costituì giuridicamente il primo nucleo delle terre della Chiesa, il patrimonio di San Pietro, destinato a divenire lo Stato della Chiesa, organo sovrano, indipendente, avente personalità giuridica internazionale: conquistato l’Alto Lazio, ne fece donazione formale alla Chiesa di Roma. Le motivazioni della lotta per le investiture Tale "lotta" consisteva nella disputa tra Papato e Impero riguardo a chi dovesse dare il titolo di vescovo ad un membro della società ecclesiastica, la cosiddetta "investitura episcopale". La controversia fu determinata dalla preminente influenza a mano a mano assunta dall’imperatore nella promozione dei chierici alle dignità ecclesiastiche, alle quali invece secondo le norme canoniche dovevano essere designati soltanto mediante libera elezione dal clero e dalla comunità dei fedeli. Con la creazione della feudalità ecclesiastica l’ingerenza dei laici nelle cose ecclesiastiche aumentò ancor più. Cesaropapismo e papocesarismo Sono sistemi di relazioni tra potere civile («Cesare») e potere religioso («papa»). Il primo vede il potere civile estendere la propria competenza al campo religioso anche nei suoi problemi disciplinari e teologici, giudicando il potere religioso quasi un organo proprio a sé sottoposto. L'altro termine identifica il sentimento opposto al Cesaropapismo, diffusosi in Occidente. I rapporti Chiesa/Stato secondo Lutero La dottrina protestante tende a delegare in toto allo Stato l’amministrazione della società civile. Per Lutero, il mondo è retto dall’autorità politica e dalla legge, volute da Dio per proteggere la convivenza civile. Non è ammesso il diritto di resistenza all’autorità politica, a meno che questa perseguiti i cittadini in quanto cristiani o offenda volutamente lo spirito cristiano. Di conseguenza, una volta riconosciuta la libertà di praticare il culto cristiano, la religione è indifferente al regime politico in cui opera. Definizione giuridica e religiosa dell'Anglicanesimo La Chiesa d’Inghilterra vede come suo supremo governatore il sovrano d’Inghilterra, che all’atto dell’incoronazione giura di mantenerne e difenderne la dottrina e l’organizzazione. La Chiesa anglicana è una "chiesa di stato" a tutti gli effetti. Le cose ecclesiastiche sono ritenute affari di Stato. Il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America e la libertà religiosa Il Primo emendamento garantisce la terzietà della legge rispetto al culto della religione e il suo libero esercizio, nonché la libertà di parola e di stampa, il diritto di riunirsi pacificamente e il diritto di appellarsi al governo per correggere i torti. Esso, inoltre, proibisce ai governi federali e statali di istituire una religione ufficiale o di favorire o sfavorire un punto di vista religioso rispetto a un altro. La costituzione Civile del Clero durante la rivoluzione francese Fu così chiamato il progetto per regolamentare la vita della Chiesa sul territorio nazionale. Dopo la soppressione dei privilegi del clero e degli ordini religiosi, si stabiliva che vescovi e parroci fossero eletti da gruppi politici del dipartimento e del distretto. Il cattolicesimo cessò di essere religione di Stato, ma fu l’unica religione autorizzata a celebrare pubblicamente feste e cerimonie. Lo Stato si impegnò a mantenere unicamente il clero dedito ad attività assistenziali e sociali, che divenne un corpo di funzionari dello Stato, stipendiato e tenuto a giurare fedeltà alla Costituzione. Lo Stato confessionale: definizione e varianti disciplina delle materie comuni alla sfera temporale ed a quella spirituale. L’Italia torna ad essere uno Stato confessionale, riconfermando la religione cattolica come religione dello Stato. Assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica; assicura la libera comunicazione tra la S. Sede i Vescovi, il clero e tutto il mondo cattolico; quanto al clero, i religiosi sono esentati dal servizio militare e dall’ufficio di giurati; le festività religiose sono riconosciute ad effetti civili; la scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene alla Santa Sede, la quale, tuttavia, prima di procedere alla nomina, consulterà il Governo per assicurarsi che il prescelto non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina; in materia matrimoniale, lo Stato riconosce gli effetti civili al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico.; in materia di istruzione, riconosciuta la parità agl’istituti scolastici religiosi e consente l'insegnamento religioso. Il Trattato, parte dei Patti Lateranensi Il Trattato tra lo Stato italiano e la S. Sede pose fine alla questione romana, mediante un vero e proprio strumento pattizio internazionale e bilaterale, contenente anzitutto disposizioni di carattere territoriale quale premessa fondamentale di tutto il sistema complesso costituito dai Patti Lateranensi. Il riconoscimento alla Santa Sede della piena proprietà e della esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com’è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano. La Convezione Finanziaria, parte dei Patti Lateranensi L’Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di Settecento milioni di lire ed a consegnare contemporaneamente alla medesima dei buoni del Tesoro italiano del valore nominale un miliardo di lire. Rapporti tra Stato e Chiesa cattolica dopo l'Accordo di Villa Madama: decentramento, CEI L’Accordo di Villa Madama rappresenta una novità anche per i soggetti che, da parte della Chiesa cattolica, sono abilitati a contrattare con lo Stato italiano; mentre, infatti, il Concordato del 1929 incardinava ogni rapporto sugli organi centrali della Santa Sede e dello Stato, nelle modifiche sono contemplate ipotesi di accordi ed intese tra lo Stato e la Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.): questo è un organismo che riunisce tutti i Vescovi italiani e si occupa di coordinare le linee di indirizzo generale nel governo della Chiesa italiana in tutti i suoi aspetti. Si stabilisce dunque che ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana“, a beneficio del decentramento e della semplificazione. Il Protocollo Addizionale agli Accordi di Villa Madama del 1984 Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa: la religione cattolica come sola religione dello Stato italiano; la Repubblica italiana assicura che l'autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici; la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili; l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole in conformità alla dottrina della Chiesa Contenuti delle leggi razziali del fascismo Le leggi razziali fasciste sono un insieme di provvedimenti legislativi e amministrativi applicati in Italia dal regime fascista. La legislazione antisemita comprendeva: il divieto di matrimonio tra italiani ed ebrei, il divieto per gli ebrei di avere alle proprie dipendenze domestici di razza ariana, il divieto per tutte le pubbliche amministrazioni di avere alle proprie dipendenze ebrei, il divieto di trasferirsi in Italia a ebrei stranieri, la revoca della cittadinanza italiana concessa a ebrei stranieri, il divieto di iscrizione dei ragazzi ebrei nelle scuole pubbliche, il divieto di svolgere il servizio militare e di essere proprietari di terreni o di fabbricati urbani al di sopra di un certo valore. La legge sui culti ammessi La formula "culti ammessi" veniva riferita esclusivamente alle confessioni di minoranza. La legge si tradusse in una serie di gravi restrizioni alla liberta' dei culti, e con essa prese avvio un periodo di sempre crescente ostilita' verso le minoranze religiose, forse a causa del timore di propaganda antifascista da parte dei rappresentanti dei culti diversi dal cattolico. La liberta' di discussione in materia religiosa veniva intesa essenzialmente come divieto di propaganda religiosa. In secondo luogo, i culti venivano ammessi a condizione di non professare "principi contrari all'ordine pubblico o al buon costume", e la concreta verifica di cio' si traduceva necessariamente in un controllo di merito da parte statale sui principi religiosi professati, in contrasto con il principio della liberta' di culto. Il divieto di limitazioni o persecuzioni amministrative per motivi religiosi secondo l'art. 20 Cost L’art. 20 tratta del divieto di discriminazione per motivi religiosi. La norma introduce: - il divieto di sottoporre a regimi limitativi: la libertà religiosa seppure teoricamente e formalmente riconosciuta, sarebbe di fatto negata se si vincolassero le attività di religione a soffocanti sistemi di autorizzazioni amministrative. - la libertà di organizzazione e di gestione interna delle confessioni religiose, senza ingerenza da parte dello Stato, secondo i loro statuti Limiti costituzionali alla libertà religiosa (art. 19 Cost.) L’unico limite posto dalla Costituzione è la non contrarietà dei riti al buon costume. I contenuti della libertà religiosa secondo l'art. 19 della Costituzione La norma copre alcuni princìpi fondamentali in materia religiosa: - la libertà religiosa individuale, valida per tutti. - la libertà di professione religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, privata e pubblica; - la libertà di areligiosità, il diritto di essere atei o agnostici. - la libertà di organizzazione delle forme collettive di fede. - la libertà di esercizio del culto in privato e pubblicamente. Libertà religiosa nell'art. 2 della Costituzione e divieto di discriminazione L’art. 2 della legge fondamentale proclama che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Il divieto di discriminazione per motivi religiosi ha diverse declinazioni applicative: il divieto di sottoporre a regimi limitativi e la libertà di organizzazione e di gestione interna delle confessioni religiose, senza ingerenza da parte dello Stato, secondo i loro statuti. Il principio di eguaglianza e di libertà religiosa nell'art. 3 della Costituzione L'art. 3 dichiara il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini, indipendentemente dall’appartenenza religiosa. Viene stabilito che tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di religione. Il principio di uguaglianza è, dunque, diritto inviolabile della personalità. Il principio pattizio come principio di preferenza costituzionale Il principio pattizio sancisce che lo Stato italiano è tenuto a regolare i rapporti con la Chiesa cattolica soltanto in base allo strumento concordatario, dato dai Patti Lateranensi. Le modifiche dei Patti Lateranensi Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Pertanto, a meno che non contrastino con i principi supremi dell'ordinamento le disposizioni dei Patti Lateranensi devono essere modificate col procedimento ordinario nel caso ci sia mutuo consenso fra Stato e Chiesa (principio pattizio-concordatario) o con il procedimento aggravato tipico delle leggi costituzionali qualora lo Stato intenda unilateralmente modificarne il testo. La definizione di Repubblica Italiana e Chiesa Cattolica nel 1' comma dell'art. 7 della Costituzione L’art. 7 ha confermato ed immesso nel nuovo ordinamento costituzionale i Patti Lateranensi, partendo dal riconoscimento della sovranità della Chiesa Cattolica e della Repubblica Italiana: i due Enti, infatti, sono qualificati come sovrani ed indipendenti, ossia distinti tra di loro e senza possibilità di interventi dell’uno nell’ordinamento interno dell’altro. Le fasi preliminari del matrimonio concordatario, prima della celebrazione La fase preliminare, che comprende tutte le attività formali e di pubblicità preventiva vòlte a giungere alla celebrazione: pubblicazioni e rilascio del consenso, autorizzazione alla celebrazione purché non vi siano opposizioni. Il matrimonio acattolico Il matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti diversi da quello cattolico è regolato dalle disposizioni del codice civile concernenti il matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di stato civile, salvo quanto è stabilito dalla legge speciale concernente tale matrimonio. Esso, infatti, è una forma particolare del matrimonio civile, con la differenza di essere celebrato da un ministro del culto acattolico, il quale assume la veste di delegato dall’ufficiale di stato civile. È opportuno precisare che gli effetti civili del matrimonio acattolico sono subordinati alla trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile I tria bona del matrimonio canonico L'unità, l'indissolubiltà e la procreazione ed educazione della prole sono le proprietà essenziali del matrimonio. Si parla, dunque, di tria bonam matrimonii: - bonum fidei: fedeltà monogamica; - bonum prolis: apertura alla procreazione; - bonum sacramenti: indossolubilità del vincolo; L’accettazione dei tria bona dev'essere contestuale al consenso alle nozze, come atto della volontà di ciascuno dei contraenti, libero da violenza o da grave costrizione esterna e non può essere affetto da impedimenti in base ad una legge naturale o ecclesiastica. Concludivamente, i contraenti, nel momento dello scambio del consenso, perchè il vincolo nasca validamente, devono accettare l'unico modello di matrimonio-sacramento proposto dalla Chiesa. I motivi di nullità canonica del matrimonio (impedimenti, simulazione, altro) La celebrazione del matrimonio richiede che il consenso sia posto tra un uomo e una donna giuridicamente abili (ossia non inabilitate da impedimenti), secondo le solennità previste dalla legge. I motivi di nullità del matrimonio riguardano quindi: - gli impedimenti: che possono riguardare la capacità personale, come un comportamento delittuoso, un vincolo familiare, l’età minima, l'impotenza assoluta e perpetua, vincolo ancora sussistente di un precedente matrimonio valido, ordine sacro, disparità di culto, legame di consanguineità in linea retta. - simulazione: si nega la coniugalità del proprio consenso, da cui non si vuole far derivare alcun obbligo. - la violenza fisica o il timore grave; La dispensa da matrimonio rato ma non consumato: rilevanza nell'ordinamento italiano Ogniqualvolta nell’istruttoria della causa fosse insorto un dubbio assai probabile che il matrimonio non sia stato consumato, il tribunale, sentite le parti, può sospendere la causa di nullità, completare l’istruttoria in vista della dispensa super rato, ed infine trasmettere gli atti alla Sede Apostolica insieme alla domanda di dispensa di uno o di entrambi i coniugi ed al voto del tribunale e del Vescovo. Il procedimento canonico di nullità matrimoniale dopo l'8 dicembre 2015 Tra gli aspetti più importanti della riforma la modifica della composizione dei Tribunali, con il Vescovo diocesano che assume maggiori responsabilità come giudice della sua chiesa particolare. Altra novità importante è l’abolizione del principio della doppia sentenza conforme: non sarà più obbligatorio appellare ex officio a un secondo grado e potrà diventare esecutiva la sentenza di primo (e unico) grado. Istituito anche un rito speciale molto più celere, quando la causa è proposta congiuntamente da entrambe le parti, e le prove sono chiare ed evidenti nel senso della nullità del matrimonio. La previdenza per i ministri di culto cattolici ed acattolici Gli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero, provvedono anche all’istituzione per il clero cattolico e per i ministri del culto delle altre confessioni religiose di una forma di previdenza, il Fondo di previdenza. Tale fondo provvede ad assegnare pensioni di anzianità e di invalidità agli iscritti e di reversibilità ai successori ed è finanziato in parte con i contributi degli iscritti, in parte con un contributo annuale dello Stato. Vi è l’obbligo di iscrizione al fondo per tutti i religiosi, non solo quelli cattolici o delle confessioni dotate di intesa, ma praticamente di ogni culto, anche non di cittadinanza italiana. Sostegno volontario e contributo diretto dello Stato a favore dei culti il sostegno volontario alle Chiese ha subito nel tempo, limitazioni e rigide regolamentazioni con finalità persecutorie. Attualmente, il sistema è congegnato per la Chiesa cattolica su un finanziamento di natura pubblica e uno di natura privata (o volontaria): - il primo è un finanziamento diretto consistente nella devoluzione alle confessioni di una quota pari all’8 per mille del gettito dell’imposta dei redditi delle persone fisiche che lo abbiano espressamente indicato. - il secondo consiste nella deducibilità dai redditi delle persone fisiche e delle imprese delle erogazioni liberali che i singoli destinano alla Chiesa cattolica ed ai culti dotati d’intesa ed alle loro istituzioni. Disciplina del cosiddetto 8 per mille L'otto per mille è la quota di imposta sui redditi soggetti IRPEF, che lo Stato italiano distribuisce fra se stesso e le confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa. I contribuenti non sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente l'opzione per la destinazione dell'otto per mille. Edifici di culto e patrimonio artistico-culturale in Italia Gli edifici di culto rappresentano visibilmente la libertà di religione, in quanto sono i luoghi ove i fedeli di una confessione religiosa si riuniscono per svolgervi le liturgie e gli atti di culto in modo pubblico. Gli edifici di culto, sono beni strumentali per l’esercizio della libertà religiosa, hanno una funzione tipica e vincolata. L'esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici L’esposizione di simboli collettivi equivale, nella pratica, all’esposizione del simbolo più noto ed fondante di una confessione religiosa: per la Chiesa cattolica esso coincide con il crocifisso. Si è aperto un dibattito sempre più acceso in ordine alla liceità di esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici, che da taluni è ritenuta non compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato. Il crocifisso deve essere considerato simbolo di un’evoluzione storica e culturale, dell’identità del popolo italiano e diun sistema di valori di libertà e tolleranza religiosa e quindi anche dalla laicità dello stato. Le mutilazioni per motivi religiosi Le pratiche a sfondo religioso sul corpo, che producono lesioni permanenti sono vietate, come le mutilazioni genitali femminili. Il consenso della donna, dovuto a convinzioni religiose, è comunque ritenuto irrilevante. La circoncisione maschile, per contro, è ritenuta lecita, poiché non cagiona menomazioni alla funzionalità sessuale. La macellazione rituale La macellazione è vincolata al preventivo stordimento dell’animale ed alla rapida morte dello stesso, per limitarne il più possibile la sofferenza. Per contro, le religioni islamica ed ebraica prescrivono che l’animale possa essere ucciso solo se è ancora vigile, con l’uso dello sgozzamento e la fine per dissanguamento. Si tratta di una tecnica che provoca sentimenti di rifiuto e di orrore per essere cruenta ed apparire crudele; tuttavia, in molti Paesi dell’Unione Europea, è consentita a tutela della libertà di religione. La disuguaglianza religiosa nell'Unione Indiana La Costituzione contiene norme garantiste per la libertà di religione. E' posto il divieto di discriminazione per motivi di religione, razza, ceto, sesso. Dalla lettura di queste norme si ricava un quadro decisamente favorevole al fenomeno religioso ed al rispetto della libertà di culto; tuttavia, nella pratica, l’induismo è favorito soprattutto dall’apparato burocratico e dalle fortissime amministrazioni locali, tanto hanno introdotto negli ultimi anni specifiche leggi vòlte ad impedire la conversione all’induismo ad altre religioni.