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Appunti diritto ecclesiastico e-campus
Tipologia: Appunti
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Il concetto di materiae mixtae e la loro disciplina consensuale Sono materie che hanno aspetti tali da farle rientrare sia nella competenza dello Stato sia in quella della Chiesa. Possono, quindi, determinarsi diversità o insorgere conflitti circa la rispettiva competenza nella disciplina delle materie stesse. Per tali controversie il nuovo Concordato sancisce che in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di una amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata. Il principio cristiano del dualismo Con l’arrivo di San Pietro a Roma, si ebbe l’incontro tra la nuova fede cristiana e l’Impero romano. L’atteggiamento del cristianesimo nei rapporti con lo Stato partiva dalla sentenza evangelica: “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”. Ciò comportava la distinzione tra religione e politica e quindi tra Chiesa e Stato, creando un principio dualistico, in forza del quale due autorità governano il mondo sin dalla creazione. La religione pubblica nella Roma antica La religione pubblica era quella dei Quiriti, con le regole primigenie stabilite e fonte immutabile dei costumi romani, cui ogni norma successiva si sarebbe dovuta adattare per il mantenimento dell’originario assetto pubblico-religioso. Ciò comportava che nessuna decisione venisse assunta senza la previa interrogazione degli dèi. L'illiceità del cristianesimo secondo la legge romana La società romana diveniva feroce repressore di tutte le forme di culto immorali, cioè contrarie ai mores stabiliti. Era quindi inammissibile, per un romano, che si rifiutasse l’omaggio pubblico agli dèi capitolini: questa la ragione giuridica per cui i cristiani sarebbero stati perseguitati e condannati, poiché il loro diniego di pubblica venerazione degli dèi dello Stato poteva produrre danno alla res publica. La formazione dello Stato della Chiesa (o Patrimonio di San Pietro) Il Re dei Longobardi, nel 728, costituì giuridicamente il primo nucleo delle terre della Chiesa, il patrimonio di San Pietro, destinato a divenire lo Stato della Chiesa, organo sovrano, indipendente, avente personalità giuridica internazionale: conquistato l’Alto Lazio, ne fece donazione formale alla Chiesa di Roma. Le motivazioni della lotta per le investiture Tale "lotta" consisteva nella disputa tra Papato e Impero riguardo a chi dovesse dare il titolo di vescovo ad un membro della società ecclesiastica, la cosiddetta "investitura episcopale". La controversia fu determinata dalla preminente influenza a mano a mano assunta dall’imperatore nella promozione dei chierici alle dignità ecclesiastiche, alle quali invece secondo le norme canoniche dovevano essere designati soltanto mediante libera elezione dal clero e dalla comunità
dei fedeli. Con la creazione della feudalità ecclesiastica l’ingerenza dei laici nelle cose ecclesiastiche aumentò ancor più. Cesaropapismo e papocesarismo Sono sistemi di relazioni tra potere civile («Cesare») e potere religioso («papa»). Il primo vede il potere civile estendere la propria competenza al campo religioso anche nei suoi problemi disciplinari e teologici, giudicando il potere religioso quasi un organo proprio a sé sottoposto. L'altro termine identifica il sentimento opposto al Cesaropapismo, diffusosi in Occidente. I rapporti Chiesa/Stato secondo Lutero La dottrina protestante tende a delegare in toto allo Stato l’amministrazione della società civile. Per Lutero, il mondo è retto dall’autorità politica e dalla legge, volute da Dio per proteggere la convivenza civile. Non è ammesso il diritto di resistenza all’autorità politica, a meno che questa perseguiti i cittadini in quanto cristiani o offenda volutamente lo spirito cristiano. Di conseguenza, una volta riconosciuta la libertà di praticare il culto cristiano, la religione è indifferente al regime politico in cui opera. Definizione giuridica e religiosa dell'Anglicanesimo La Chiesa d’Inghilterra vede come suo supremo governatore il sovrano d’Inghilterra, che all’atto dell’incoronazione giura di mantenerne e difenderne la dottrina e l’organizzazione. La Chiesa anglicana è una "chiesa di stato" a tutti gli effetti. Le cose ecclesiastiche sono ritenute affari di Stato. Il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America e la libertà religiosa Il Primo emendamento garantisce la terzietà della legge rispetto al culto della religione e il suo libero esercizio, nonché la libertà di parola e di stampa, il diritto di riunirsi pacificamente e il diritto di appellarsi al governo per correggere i torti. Esso, inoltre, proibisce ai governi federali e statali di istituire una religione ufficiale o di favorire o sfavorire un punto di vista religioso rispetto a un altro. La costituzione Civile del Clero durante la rivoluzione francese Fu così chiamato il progetto per regolamentare la vita della Chiesa sul territorio nazionale. Dopo la soppressione dei privilegi del clero e degli ordini religiosi, si stabiliva che vescovi e parroci fossero eletti da gruppi politici del dipartimento e del distretto. Il cattolicesimo cessò di essere religione di Stato, ma fu l’unica religione autorizzata a celebrare pubblicamente feste e cerimonie. Lo Stato si impegnò a mantenere unicamente il clero dedito ad attività assistenziali e sociali, che divenne un corpo di funzionari dello Stato, stipendiato e tenuto a giurare fedeltà alla Costituzione. Lo Stato confessionale: definizione e varianti
provenienti dagli Stati Pontifici e, quindi, anche a Roma, la nuova capitale. La debellatio dello Stato Pontificio e conseguenza La debellatio dello Stato Pontificio è ufficialmente avvenuta con la breccia di Porta Pia, ma in verità al Papa era rimasta la piena sovranità sul Lazio, grazie all’assistenza delle truppe francesi inviate da Napoleone III. Alla caduta di questi seguì l’immediato intervento delle forze italiane, che, entrate in Roma, debellarono definitivamente lo Stato Pontificio, che cessò di esistere. Dopo secoli il potere temporale del Papa veniva meno e Pio IX si dichiarò prigioniero nella cattività del ristretto perimetro delle mura vaticane, entro le quali le truppe italiane non entrarono mai, mentre Roma veniva proclamata definitivamente capitale del Regno d’Italia. Motivazioni del beato Pio IX per il rifiuto della leggere delle guarantigie Sosteneva che il Governo volesse unicamente ingannare i cattolici e calmare le loro ansietà, adoperando futili privilegi. Il papa desiderava che la Santa Sede appartenesse al Pontefice, rispettando il principio cristiano secondo cui nessun principe o potere civile soggetto, possa esercitare la, suprema potestà e autorità su tutta la Chiesa universale. Il Papa decise dunque di punire con la maggiore scomunica e nelle altre censure e pene ecclesiastiche non solo coloro che avevano perpetrato l'invasione, l'usurpazione e l'occupazione dello Stato Pontificio, ma anche i loro mandanti. Il non expedit e la questione romana Con il termine Questione Romana, si indica il conflitto sorto prima tra la Santa Sede e il movimento nazionale italiano, poi tra la Santa Sede e lo Stato unitario, per la sovranità su Roma. Pio IX, con la dichiarazione “Non expedit” vietò ai cittadini cattolici di partecipare alla vita politica della nuova nazione (né votando, né facendosi eleggere), per protesta contro la questione romana. Il suo intento non era principalmente il riottenimento di un territorio, bensì il prestigio religioso e morale del Papato, che da allora si rese veramente mondiale e concepì in termini di opposizione il rapporto dei cattolici con il nuovo Stato, la cui legislazione d’altra parte era largamente anticattolica. Le motivazioni giuridico-politiche di Mussolini nella risoluzione della questione romana L’ambizione mussoliniana di riuscire là dove i liberali avevano fallito spianò la strada ai tempi maturi per la conciliazione. Egli vedeva nella fine della questione romana un'occasione per consolidare il suo regime, mediante l’appoggio della Chiesa, una volta placata. Inoltre ideologicamente, cattolici e fascisti erano accomunati dalla contrapposizione ai liberali ed ai massoni. Mussolini con abile mossa politica, si presentò con una riforma completa della politica ecclesiastica italiana, accettando il concetto di sovranità della Santa Sede, pari a quella dello Stato. Il concordato, parte dei Patti Lateranensi Il Concordato è lo strumento pattizio che la Chiesa usa per accordarsi con gli Stati sulla
disciplina delle materie comuni alla sfera temporale ed a quella spirituale. L’Italia torna ad essere uno Stato confessionale, riconfermando la religione cattolica come religione dello Stato. Assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica; assicura la libera comunicazione tra la S. Sede i Vescovi, il clero e tutto il mondo cattolico; quanto al clero, i religiosi sono esentati dal servizio militare e dall’ufficio di giurati; le festività religiose sono riconosciute ad effetti civili; la scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene alla Santa Sede, la quale, tuttavia, prima di procedere alla nomina, consulterà il Governo per assicurarsi che il prescelto non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina; in materia matrimoniale, lo Stato riconosce gli effetti civili al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico.; in materia di istruzione, riconosciuta la parità agl’istituti scolastici religiosi e consente l'insegnamento religioso. Il Trattato, parte dei Patti Lateranensi Il Trattato tra lo Stato italiano e la S. Sede pose fine alla questione romana, mediante un vero e proprio strumento pattizio internazionale e bilaterale, contenente anzitutto disposizioni di carattere territoriale quale premessa fondamentale di tutto il sistema complesso costituito dai Patti Lateranensi. Il riconoscimento alla Santa Sede della piena proprietà e della esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com’è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano. La Convezione Finanziaria, parte dei Patti Lateranensi L’Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di Settecento milioni di lire ed a consegnare contemporaneamente alla medesima dei buoni del Tesoro italiano del valore nominale un miliardo di lire. Rapporti tra Stato e Chiesa cattolica dopo l'Accordo di Villa Madama: decentramento, CEI L’Accordo di Villa Madama rappresenta una novità anche per i soggetti che, da parte della Chiesa cattolica, sono abilitati a contrattare con lo Stato italiano; mentre, infatti, il Concordato del 1929 incardinava ogni rapporto sugli organi centrali della Santa Sede e dello Stato, nelle modifiche sono contemplate ipotesi di accordi ed intese tra lo Stato e la Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.): questo è un organismo che riunisce tutti i Vescovi italiani e si occupa di coordinare le linee di indirizzo generale nel governo della Chiesa italiana in tutti i suoi aspetti. Si stabilisce dunque che ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana“, a beneficio del decentramento e della semplificazione. Il Protocollo Addizionale agli Accordi di Villa Madama del 1984 Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la
I contenuti della libertà religiosa secondo l'art. 19 della Costituzione La norma copre alcuni princìpi fondamentali in materia religiosa:
Il principio di uguaglianza dei culti religiosi nel primo comma dell'art. 8 della Costituzione L’eguaglianza religiosa in causa può essere definita come un’eguaglianza affievolita di tutte le confessioni religiose, che però la Costituzione stessa, per ragioni realistiche, non sottopone al medesimo regime giuridico, pur affermando il corrispondente principio di libertà. Le intese tra Stato e culti acattolici secondo l'ultimo comma dell'art.8 della Costituzione Il comma 3, stabilisce che i rapporti dei culti acattolici con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Il sistema costituzionale predilige accordi bilaterali con le confessioni religiose, così da disciplinare consensualmente le relazioni reciproche. Le leggi approvative delle intese sono leggi ordinarie, non assistite dalla c.d. costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi, sicché possono essere modificate od abrogate con legge ordinaria. L'obiezione di coscienza: definizione ed esempi giuridici L’obiezione di coscienza consiste nel rifiuto applicare un obbligo posto in essere in modo generale da una legge, poiché si ritiene che il comportamento commissivo od ommissivo del precetto legale sia incompatibile con le proprie convinzioni religiose. Esempi giuridici sono: l'obiezione al servizio militare, l’obiezione di coscienza del medico e del personale sanitario ed il consenso informato ai trattamenti sanitari. L'insegnamento della religiose cattolica in Italia dal 1984 Con gli Accordi di Villa Madama si modifica il Concordato del 1929, circa l’insegnamento della religione. Si riconosce il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, si continuerà ad assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. L'insegnamento della religione cattolica in Italia dal 1929 al 1984 I Patti Lateranensi del 1929 ribadivano ilprincipio della confessionalità cattolica dello Stato, pertanto proclamò che l'Italia considerava fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana. Introdusse l'insegnamento religioso cattolico nelle scuole pubbliche elementari e secondarie di primo e secondo grado, stabilendone il carattere dell’obbligatorietà. I genitori avevano facoltà di chiederne la dispensa. La riserva di legge in materia di rapporti tra Repubblica e culti religiosi La Costituzione riconosce che l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento, dunque è affermata la libertà per tutti (Enti e privati) di istituire scuole senza oneri per lo Stato, previa disciplina con riserva di legge dei diritti e degli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità e la garanzia per loro alunni di trattamento scolastico equivalente a quello degli alunni delle scuole statali.
Le fasi preliminari del matrimonio concordatario, prima della celebrazione La fase preliminare, che comprende tutte le attività formali e di pubblicità preventiva vòlte a giungere alla celebrazione: pubblicazioni e rilascio del consenso, autorizzazione alla celebrazione purché non vi siano opposizioni. Il matrimonio acattolico Il matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti diversi da quello cattolico è regolato dalle disposizioni del codice civile concernenti il matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di stato civile, salvo quanto è stabilito dalla legge speciale concernente tale matrimonio. Esso, infatti, è una forma particolare del matrimonio civile, con la differenza di essere celebrato da un ministro del culto acattolico, il quale assume la veste di delegato dall’ufficiale di stato civile. È opportuno precisare che gli effetti civili del matrimonio acattolico sono subordinati alla trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile I tria bona del matrimonio canonico L'unità, l'indissolubiltà e la procreazione ed educazione della prole sono le proprietà essenziali del matrimonio. Si parla, dunque, di tria bonam matrimonii:
obbligo.
La religione nella Repubblica Popolare Cinese Tutto il sistema giuridico cinese è sottomesso ai dettami dell’ideologia comunista. I cittadini della Repubblica popolare cinese godono della libertà di credenza religiosa. Nessun organo dello Stato, organizzazione pubblica o individuo può costringere i cittadini a credere o a non credere in una religione. La separazione assoluta ed ostile tra Stato e culti nel Messico La scelta messicana è quella della separazione ostile, di tipo giurisdizionalista caratterizzata da piena unilateralità di natura persecutoria, attrattiva nel seno della suprema norma statale con chiarissimi intenti anticlericali, nonostante il formale riconoscimento della libertà di religione. Ragioni storiche di violenta contrapposizione alla Chiesa di Roma hanno condotto a questo sistema, che oggi appare anacronistico.