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Riassunti di diritto ecclesiastico aggiornati al 2018
Tipologia: Sintesi del corso
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 agosto 2018, registrato alla Corte dei conti in data 13 agosto 2018, n. 1676, con il quale è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale alla dott.ssa Valeria Vaccaro;
VISTO il DPCM 15 dicembre 2017, recante l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2018;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020” che ha assegnato per l’anno 2018 uno stanziamento di euro 179.809.403,00, al capitolo 228, recante “Fondo Servizio Civile Nazionale”;
CONSIDERATO che tale stanziamento è stato ridotto di euro 16.100.000 per effetto dell’accantonamento disposto sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il contenimento delle spese da destinare alle politiche di settore, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 95/2012 e dell’art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 5 maggio 2016, con il quale sono state approvate le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi, vigente nel periodo transitorio;
VISTO l’Avviso agli enti, pubblicato sul sito istituzionale in data 3 agosto 2017, concernente la presentazione entro il termine del 30 novembre 2017 di progetti di servizio civile universale per l’anno 2018 (progetti “ordinari”), nonché di progetti volti alla sperimentazione delle misure previste dal decreto legislativo n.40 del 2017 (progetti sperimentali);
VISTO l’accordo di programma, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., sottoscritto in data 8 settembre 2017 tra il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (di seguito Dipartimento), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’interno, per la realizzazione di progetti di servizio civile, finanziati con risorse europee del Fondo asilo, migrazione ed integrazione (FAMI) 2014-2020 e con risorse nazionali dedicate, volti a favorire la partecipazione di 3.000 giovani immigrati in Italia titolari di protezione internazionale e di protezione umanitaria (di seguito “volontari FAMI”) ed a garantire agli stessi percorsi di inserimento nella vita sociale del Paese;
VISTI gli Avvisi agli enti, pubblicati sul sito istituzionale in data 29 settembre e 17 ottobre 2017 che hanno fornito chiarimenti rispettivamente per la presentazione dei progetti sperimentali in Italia e all’estero e previsto la possibilità di presentare progetti per l’impiego di volontari FAMI
CONSIDERATO che, entro il 30 novembre 2017, sono stati presentati, tramite il sistema informatico UNICO – Helios, complessivamente 6.049 progetti per l’impiego di 59.864 volontari ed in particolare sono stati presentati alla Regione Sicilia da parte degli enti iscritti al relativo albo regionale un numero di progetti pari a 368 per l’impiego di 4.155 volontari di cui 6 progetti FAMI per 13 volontari;
VISTO il decreto dipartimentale n 242/2018 del 27 marzo 2018, registrato dalla Corte dei conti il 10 maggio 2018, con il quale è stato adottato il documento di programmazione finanziaria per l’impiego
DIRITTO ECCLESIASTICO
ED.
Sommario
Capitolo 1
Il Diritto Ecclesiastico e i suoi Principi
Capitolo 2
Fonti del Diritto Ecclesiastico
Capitolo 3
Organi Statuali con Mansioni Inerenti
ai Culti
Capitolo 7
Gli Enti Ecclesiastici
Capitolo 8
Il Patrimonio Ecclesiastico
Capitolo 9
Il Matrimonio con Effetti Civili
Capitolo
10
Procedura per il Riconoscimento degli
Effetti Civili del Matrimonio
Capitolo 11
Efficacia delle Decisioni Ecclesiastiche
sui Matrimoni Canonici
Capitolo
12
Il Matrimonio Acattolico
Capitolo
13
Fenomeno Religioso ed Esperienza
Giuridica
Tale disposizione sancisce il principio del pluralismo confessionale in base al quale tutte le confessioni religiose godono in egual misura dei diritti di libertà sanciti dalla Costituzione.
La Costituzione italiana riconosce la facoltà dei singoli e delle associazioni religiose, di costituire enti aventi carattere ecclesiastico con finalità di religione o culto.
Infatti, ai sensi dell’art. 20 Cost., il carattere ecclesiastico e il fine di religione o culto di un’associazione, non può essere causa di speciali limitazioni legislative , né di speciali gravami fiscali. Tali garanzie vengono assicurate a tutti gli enti religiosi a tutela del principio dell’eguale libertà di fede religiosa.
Nel punto 1 del protocollo addizionale al nuovo concordato del 1984 è sancita esplicitamente la neutralità dello Stato.
A seguito dell’esplicita rinuncia al confessionismo da parte di Stato e Chiesa cattolica, la Corte Costituzionale ha chiarito con sentenza 203/1989 che la laicità costituisce un principio supremo dell’ordinamento.
(A) La Questione Romana Dopo la presa di Roma da parte del Regno d’Italia, i rapporti con la chiesa furono regolati unilateralmente dallo Stato dalla legge delle Guarentigie.
(B) Patti Lateranensi Dopo laboriose trattative , vennero stipulati l’11 febbraio del 1929 i Patti Lateranensi i quali risolvevano definitivamente la questione romana.
(C) Il Nuovo Concordato I Patti Lateranensi vennero riconosciuti dal nuovo Stato repubblicano, nell’art. 7. Essi però, erano in grave contrasto con i principi costituzionali che sanciscono la libertà religiosa e la laicità dello Stato.
La Chiesa, nel Concilio Vaticano II, ha preso della progressiva laicizzazione della società italiana, e nel 1984 ci fu la modifica ufficiale dei Patti Lateranensi, stipulata tra la Santa Sede e lo Stato italiano.
I rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono regolati dall’art. 7 della Cost.
Capitolo 2
Fonti del Diritto Ecclesiastico
Le fonti del diritto ecclesiastico si distinguono :
Fonti di provenienza statale : Nome Costituzionali – Norme ordinarie generali e speciali
Fonti di provenienza confessionale : es. fonti di diritto canonico
Fonti di provenienza bilaterale : Patti Lateranensi – Nuovo Concordato
Fonti Regionali
Fonti di diritto internazionale: Trattato di Pace – Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (libertà di pensiero, di coscienza e di religione)
Fonti del diritto dell’U.E .: CEDU – Trattato di Lisbona
I principi del nuovo concordato sono:
Il Concordato del 1929 riconosceva il matrimonio canonico, quale sacramento e quindi ne sanciva il carattere dell’indissolubilità.
Il nuovo accordo del 1984, intervenuto dopo l’emanazione della legge sul divorzio (1970) ➔ si limita a riconoscere effetti civili al matrimonio contratto secondo il diritto canonico.
La disciplina dei culti acattolici è contenuta nell’art. 8 della Costituzione.
8.1 ➔ viene stabilita l’eguaglianza nella libertà di tutte le confessioni religiose. 8.2 e 8.3 ➔ Le confessioni religiose diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
Questa autonomia istituzionale esclude ogni possibilità di ingerenza dello Stato nell’emanazione delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose, purchè gli statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
Le relazioni fra lo Stato e le confessioni religiose, sono regolate dal principio pattizio.
competenze:
Capitolo 3
Organi Statuali con Mansioni Inerenti
ai Culti
Il principio della regolazione degli enti. con intesa , avrebbe dovuto costituire la forma principale di rapporto con le confessioni non cattoliche, in realtà è stato attuato solamente a partire dalla metà degli anni ‘80 e riguarda alcune delle varie confessioni presenti in Italia.
Attualmente, la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è diversa a seconda che queste abbiano o meno proceduto alla stipulazione di una intesa con lo Stato.
Per le confessioni prive di intesa è tuttora applicata la legge sui “culti ammessi” , legge 1159/1929 e il relativo regolamento di attuazione. ⇒ (^) La legge del 1929 si fonda sul principio della libera ammissione dei culti diversi dalla religione cattolica “ purché non professino princìpi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume ”. Entro questi limiti, viene affermata la libertà di coscienza e di culto in tutte le sue forme e dell’eguaglianza dei cittadini , qualunque sia la religione da essi professata.
Il ministro dell’interno, esplica i suoi compiti attraverso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione , che a sua volta è diviso in diverse direzioni.
Il potere legislativo , salvi i casi in cui il Sommo Pontefice intenda riservare per se, è esercitato da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali , tutti nominati dal Papa per 5 anni
Il potere esecutivo , è esercitato dal Cardinale Presidente del Governatorato dello Stato
Il potere giudiziario è esercitato a nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato.
A livello locale tali funzioni sono esercitate dai vescovi che sono alla guida delle rispettive diocesi.
La potestà giudiziaria è esercitata dai Tribunali , per la trattazione e la risoluzione delle controversie sottoposte alla loro competenza. Essi si distinguono per gradi o istanze:
Le cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano al giudice ecclesiastico.
Le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al magistrato civile , a meno che il diritto particolare non stabilisca che le medesime cause, qualora siano trattate incidentalmente e accessoriamente, possano essere esaminate e decise dal giudice ecclesiastico.
Con lettera apostolica in forma di «motu proprio» del sommo pontefice Francesco del 15 agosto 2015, si è stabilito che per le cause di dichiarazione di nullità del Matrimonio nel codice di diritto canonico, la costituzione del giudice unico in prima istanza, viene rimessa alla responsabilità del Vescovo.
Ogni vescovo diocesano è giudice di prima istanza. Il Vescovo è tenuto a costituire un tribunale nell’ambito della sua diocesi. Il Vescovo esercita la sua potestà giudiziaria tramite un Vicario giudiziale (deve essere necessariamente un sacerdote) e di un certo numero di giudici diocesani. Le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici. Esso deve essere presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche essere laici.
Sempre su nomina vescovile, appartengono:
A costoro si affianca poi il personale amministrativo , di necessario supporto per lo svolgimento della funzione giudiziaria.
La competenza del vescovo diocesano si estende : o (^) a tutte le cause contenziose e penali , eccetto quelle espressamente escluse dal diritto, come – ad esempio – talune cause riservate al Tribunale della Rota Romana o (^) e le cause di nullità matrimoniale , relativamente a quelle nazioni (tra cui l’Italia, come si vedrà tra breve) che sono dotate di specifici tribunali a carattere regionale.
Avverso le sentenze dei tribunali diocesani è possibile appellare al tribunale di seconda istanza con sede nella diocesi dell’Arcivescovo, preposto ad una provincia ecclesiastica.
Esso non è tuttavia un tribunale autonomo, bensì è un comune tribunale diocesano ed allo stesso modo organizzato, cui è attribuita competenza sia di prima che di seconda istanza.
Più vescovi diocesani possono costituire di comune intesa un unico tribunale avente una più ampia base territoriale, che abbracci globalmente i loro rispettivi territori di competenza.
In tale prospettiva e su autorizzazione della Segnatura Apostolica , sono stati costituiti in Italia nel 1938 diciotto tribunali ecclesiastici regionali ed interdiocesani, uno per ogni regione conciliare ecclesiastica. La loro competenza è per lo più circoscritta alla trattazione delle cause matrimoniali, che del resto costituiscono parte essenziale e rilevante della complessiva attività giudiziaria della Chiesa.
Per ognuno di questi tribunali è designato un altro tribunale regionale per la trattazione delle cause di appello.
Sovrintende generalmente alla direzione e alla vigilanza di ciascun tribunale, a nome di tutti i vescovi che lo hanno costituito, il vescovo della diocesi (c.d. «moderatore») ove è ubicato il tribunale medesimo, anche in tal caso avvalendosi della collaborazione specifica di un Vicario giudiziale, coadiuvato da uno o più Vicari giudiziali aggiunti, oltre che da un certo numero di giudici interdiocesani e da tutti gli altri organi di cui si è già detto a proposito dei tribunali diocesani. Il Tribunale di seconda istanza, per la validità deve essere sempre collegiale.
Il Tribunale della Rota Romana (precedentemente denominato «Sacra Romana Rota») è uno dei tribunali della Santa Sede , tramite i quali il Romano Pontefice esercita la sua attività giudiziaria di governo della Chiesa universale.
Dotato di un ordinamento autonomo , relativo sia alla sua strutturazione interna che alla prassi processuale cui deve attenersi nella trattazione delle cause, tale tribunale è composto da circa 20 giudici (c.d. «uditori rotali») appartenenti a varie nazionalità, appunto perchè devono rappresentare tutta la Chiesa cattolica.
Ha competenza a giudicare :
Il supremo tribunale della segnatura apostolica ha competenza a giudicare :
amministrazione della giustizia (analogamente a quanto avviene da parte del Ministero della Giustizia nell’ordinamento statale italiano) e costituisce la parte più rilevante della complessiva attività della Segnatura.
Tra le specifiche competenze di tale settore va ricompreso :
Inoltre e sempre nell’ambito di tali competenze, va segnalato il controllo di legittimità che il Tribunale della Segnatura opera sulle sentenze di nullità matrimoniale ai fini della loro esecutorietà civile (c.d. delibazione ) in ambito statale, in ottemperanza alle intese concordatarie effettuate dalla Santa Sede con varie nazioni, tra cui l’Italia.
A tale complessiva funzione di vigilanza si affianca poi quella di indirizzo e consulenza a favore dei tribunali che ne facciano richiesta in merito alla corretta interpretazione ed applicazione di norme giuridiche ovvero per risolvere problemi e difficoltà di vario genere nell’espletamento dell’attività giudiziaria degli stessi.
La nuova legge sulle fonti del diritto è stata promulgata da Benedetto 16° il 1° gennaio del 2009.
Secondo tale legge, l’ordinamento canonico , risulta la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo, mentre le leggi italiane non sono più recepite automaticamente (come avveniva in seguito ai Patti Lateranensi. La maggiore cautela nella ricezione delle leggi italiane è giustificata da 3 ragioni :
Con lettera apostolica in forma di motu proprio , papa benedetto 16°, ha emanato la legge antiriciclaggio, in esecuzione della Convenzione monetaria tra lo Stato della città del Vaticano e l’Unione Europea del 2009.
Tuttavia l’impianto normativo, si è dimostrato insufficiente, tanto che con decreto d’urgenza nel 2012, a firma del governatorato vaticano, la norma è stata sottoposta ad una revisione. Ad es. :
L'11 luglio 2013, Papa Francesco ha adottato un " Motu Proprio " in materia penale alcune leggi che intervengono su tre distinti settori: o (^) "Norme complementari in materia penale "; o (^) "Modifiche al Codice Penale ed al Codice di Procedura Penale"; o (^) "Norme generali in tema di sanzioni amministrative".
Nel testo il Sommo Pontefice ha disposto che ➔ i competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine:
a) ai reati commessi contro la sicurezza , gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede ;
b) ai reati indicati:
In materia penale, occorre seguire la normale procedura di notifica in via diplomatica.
In relazione alla sua posizione di enclave (sta dentro uno Stato), il Trattato prevede taluni obblighi per l’Italia e la Santa sede Per l’Italia :
Per lo Stato del Vaticano :
LAVORATORI DIPENDENTI ➔ retribuzioni santa sede sono esentatati da qualsiasi tributo allo Stato italiano.
La Chiesa Cattolica è organizzata in diocesi. La diocesi è quella parte di territorio affidata ad un vescovo. Gli organi della diocesi sono :
Alla diocesi viene riconosciuta personalità giuridica.
La parrocchia è la cellula base dell’organizzazione della Chiesa con la funzione di provvedere direttamente alla cura pastorale dei fedeli. Capo della parrocchia è il parroco , il quale è nominato dal vescovo. Il parroco : certifica l’avvenuta celebrazione del matrimonio canonico.
È garantita dai cappellani militari che dipendono dall’Ordinario militare per l’Italia , che ha dignità di Vescovo. I cappellani militari sono nominati con DPR, su proposta del ministro della difesa.
La CEI è l’assemblea permanente dei Vescovi italiani.
Capitolo 5
Organizzazione Territoriale della
Chiesa in Italia
La CEI è articolata in conferenze episcopali regionali che dipendono da quella nazionale, e fa parte del Consiglio europeo delle Conferenze episcopali.
Suoi compiti specifici sono:
Inoltre ha il compito di gestire i termini dell’accordo per tutte quelle materie la cui regolamentazione venga a questi demandata.
Gestisce l’8 per 1000 del gettito IRPEF destinato alla chiesa cattolica.
NOMINA DEI TITOLARI DI UFFICI ECCLESIASTICI ➔ è liberamente effettuata dall’autorità ecclesiastica. Permane solo l’obbligo per l’autorità ecclesiastica di dare comunicazione alle competenti autorità italiane civili di Arcivescovi e Vescovi…
La qualifica di fedele è irrilevante per il diritto. La qualifica di ecclesiastico invece, comporta l’attribuzione di una serie di privilegi e limitazioni.
Il nostro ordinamento fa riferimento al concetto di ministro di culto , riferita a tutte le confessioni religiose.
Esenzioni :
Ineleggibilità ed incompatibilità : tutti i ministri di culti non possono :
Capitolo 6
Le Persone Fisiche nel Diritto
Ecclesiastico