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Sintesi Diritto Ecclesiastico 2018: Rapporti Stato-Chiesa in Italia, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Riassunti di diritto ecclesiastico aggiornati al 2018

Tipologia: Sintesi del corso

2017/2018

Caricato il 23/08/2018

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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 agosto 2018, registrato alla Corte dei
conti in data 13 agosto 2018, n. 1676, con il quale è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento
della gioventù e del servizio civile nazionale alla dott.ssa Valeria Vaccaro;
VISTO il DPCM 15 dicembre 2017, recante l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri per l’anno 2018;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 2020” che ha assegnato per l’anno 2018
uno stanziamento di euro 179.809.403,00, al capitolo 228, recante “Fondo Servizio Civile Nazionale”;
CONSIDERATO che tale stanziamento è stato ridotto di euro 16.100.000 per effetto
dell’accantonamento disposto sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il
contenimento delle spese da destinare alle politiche di settore, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b) del
decreto legge n. 95/2012 e dell’art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
stabilità 2015);
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 5 maggio 2016, con il quale
sono state approvate le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di
servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la
valutazione degli stessi, vigente nel periodo transitorio;
VISTO l’Avviso agli enti, pubblicato sul sito istituzionale in data 3 agosto 2017, concernente la
presentazione entro il termine del 30 novembre 2017 di progetti di servizio civile universale per l’anno
2018 (progetti “ordinari”), nonché di progetti volti alla sperimentazione delle misure previste dal decreto
legislativo n.40 del 2017 (progetti sperimentali);
VISTO l’accordo di programma, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., sottoscritto in data
8 settembre 2017 tra il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (di seguito
Dipartimento), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’interno, per la
realizzazione di progetti di servizio civile, finanziati con risorse europee del Fondo asilo, migrazione ed
integrazione (FAMI) 2014-2020 e con risorse nazionali dedicate, volti a favorire la partecipazione di
3.000 giovani immigrati in Italia titolari di protezione internazionale e di protezione umanitaria (di
seguito “volontari FAMI”) ed a garantire agli stessi percorsi di inserimento nella vita sociale del Paese;
VISTI gli Avvisi agli enti, pubblicati sul sito istituzionale in data 29 settembre e 17 ottobre 2017 che
hanno fornito chiarimenti rispettivamente per la presentazione dei progetti sperimentali in Italia e
all’estero e previsto la possibilità di presentare progetti per l’impiego di volontari FAMI
CONSIDERATO che, entro il 30 novembre 2017, sono stati presentati, tramite il sistema informatico
UNICO Helios, complessivamente 6.049 progetti per l’impiego di 59.864 volontari ed in particolare
sono stati presentati alla Regione Sicilia da parte degli enti iscritti al relativo albo regionale un numero
di progetti pari a 368 per l’impiego di 4.155 volontari di cui 6 progetti FAMI per 13 volontari;
VISTO il decreto dipartimentale n 242/2018 del 27 marzo 2018, registrato dalla Corte dei conti il 10
maggio 2018, con il quale è stato adottato il documento di programmazione finanziaria per l’impiego
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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 agosto 2018, registrato alla Corte dei conti in data 13 agosto 2018, n. 1676, con il quale è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale alla dott.ssa Valeria Vaccaro;

VISTO il DPCM 15 dicembre 2017, recante l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2018;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020” che ha assegnato per l’anno 2018 uno stanziamento di euro 179.809.403,00, al capitolo 228, recante “Fondo Servizio Civile Nazionale”;

CONSIDERATO che tale stanziamento è stato ridotto di euro 16.100.000 per effetto dell’accantonamento disposto sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il contenimento delle spese da destinare alle politiche di settore, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 95/2012 e dell’art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 5 maggio 2016, con il quale sono state approvate le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi, vigente nel periodo transitorio;

VISTO l’Avviso agli enti, pubblicato sul sito istituzionale in data 3 agosto 2017, concernente la presentazione entro il termine del 30 novembre 2017 di progetti di servizio civile universale per l’anno 2018 (progetti “ordinari”), nonché di progetti volti alla sperimentazione delle misure previste dal decreto legislativo n.40 del 2017 (progetti sperimentali);

VISTO l’accordo di programma, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., sottoscritto in data 8 settembre 2017 tra il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (di seguito Dipartimento), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’interno, per la realizzazione di progetti di servizio civile, finanziati con risorse europee del Fondo asilo, migrazione ed integrazione (FAMI) 2014-2020 e con risorse nazionali dedicate, volti a favorire la partecipazione di 3.000 giovani immigrati in Italia titolari di protezione internazionale e di protezione umanitaria (di seguito “volontari FAMI”) ed a garantire agli stessi percorsi di inserimento nella vita sociale del Paese;

VISTI gli Avvisi agli enti, pubblicati sul sito istituzionale in data 29 settembre e 17 ottobre 2017 che hanno fornito chiarimenti rispettivamente per la presentazione dei progetti sperimentali in Italia e all’estero e previsto la possibilità di presentare progetti per l’impiego di volontari FAMI

CONSIDERATO che, entro il 30 novembre 2017, sono stati presentati, tramite il sistema informatico UNICO – Helios, complessivamente 6.049 progetti per l’impiego di 59.864 volontari ed in particolare sono stati presentati alla Regione Sicilia da parte degli enti iscritti al relativo albo regionale un numero di progetti pari a 368 per l’impiego di 4.155 volontari di cui 6 progetti FAMI per 13 volontari;

VISTO il decreto dipartimentale n 242/2018 del 27 marzo 2018, registrato dalla Corte dei conti il 10 maggio 2018, con il quale è stato adottato il documento di programmazione finanziaria per l’impiego

DIRITTO ECCLESIASTICO

ED.

Autore: avv. Davide Tutino

Revisione Avv. Graziella Sangrigoli

Ultimi aggiornamenti contenuti nel presente riassunto:

  • Lettera apostolica Motu Proprio 08/09/2017- Papa Francesco
  • Lettera apostolica Motu Proprio 15/08/2015 – Papa Francesco
  • Lettera apostolica Motu Proprio 11/07/2013 – Papa Francesco

Sommario

1. Il Diritto Ecclesiastico in Italia

2. Libertà Religiosa

3. Uguaglianza Religiosa

4. Laicità dello Stato

5. Evoluzione Storica dei Rapporti fra Sato Italiano

(A)La Questione Romana

(B)Patti Lateranensi

(C)Il Nuovo Concordato

1. L’art. 7 della Costituzione e i Patti Lateranensi

2. Il Nuovo Concordato

3. Culti Acattolici

Capitolo 1

Il Diritto Ecclesiastico e i suoi Principi

Capitolo 2

Fonti del Diritto Ecclesiastico

Capitolo 3

Organi Statuali con Mansioni Inerenti

ai Culti

1. Procedimento per il Riconoscimento dell’Ente Ecclesiastico

2. Altre Forme di Riconoscimento

3. Revoca – Trasformazione – Estinzione degli Enti Ecclesiastici

4. Singoli Enti Ecclesiastici della Chiesa Cattolica

1. Fonti del Patrimonio Ecclesiastico

2. Imposte Ecclesiastiche ( Solo decime dominicali )

3. Tasse Ecclesiastiche

4. Erogazioni dello Stato a Favore della Chiesa

5. Entrate di Diritto Privato

6. La Gestione del Patrimonio Ecclesiastico

7. Regime Tributario

1. Matrimoni

1. Pubblicazioni Civili

2. Le Opposizioni al Matrimonio e il Certificato di Nulla Osta

3. Celebrazione del Matrimonio e gli Adempimenti Successivi

Capitolo 7

Gli Enti Ecclesiastici

Capitolo 8

Il Patrimonio Ecclesiastico

Capitolo 9

Il Matrimonio con Effetti Civili

Capitolo

10

Procedura per il Riconoscimento degli

Effetti Civili del Matrimonio

4. Trascrizione del Matrimonio

(A)Trascrizione Tempestiva

(B)Trascrizione Tardiva

5. Casi di Divieto di Trascrizione

6. Il Matrimonio dello Straniero in Italia

1. Diritto di Impugnare il Matrimonio

2. Processo Matrimoniale Breve Davanti al Vescovo

3. Il Procedimento di Deliberazione Dinnanzi alla Corte d’Appello.

(A)Presupposti processuali

(B)Effetti della delibazione

1. Regime Speciale per le Intese

_____

Capitolo 11

Efficacia delle Decisioni Ecclesiastiche

sui Matrimoni Canonici

Capitolo

12

Il Matrimonio Acattolico

Capitolo

13

Fenomeno Religioso ed Esperienza

Giuridica

Tale disposizione sancisce il principio del pluralismo confessionale in base al quale tutte le confessioni religiose godono in egual misura dei diritti di libertà sanciti dalla Costituzione.

La Costituzione italiana riconosce la facoltà dei singoli e delle associazioni religiose, di costituire enti aventi carattere ecclesiastico con finalità di religione o culto.

Infatti, ai sensi dell’art. 20 Cost., il carattere ecclesiastico e il fine di religione o culto di un’associazione, non può essere causa di speciali limitazioni legislative , né di speciali gravami fiscali. Tali garanzie vengono assicurate a tutti gli enti religiosi a tutela del principio dell’eguale libertà di fede religiosa.

4. Laicità dello Stato

Nel punto 1 del protocollo addizionale al nuovo concordato del 1984 è sancita esplicitamente la neutralità dello Stato.

A seguito dell’esplicita rinuncia al confessionismo da parte di Stato e Chiesa cattolica, la Corte Costituzionale ha chiarito con sentenza 203/1989 che la laicità costituisce un principio supremo dell’ordinamento.

  • (^) la laicità pertanto, caratterizza la stessa forma repubblicana dello Stato.

5. Evoluzione Storica dei Rapporti fra Stato Italiano

(A) La Questione Romana Dopo la presa di Roma da parte del Regno d’Italia, i rapporti con la chiesa furono regolati unilateralmente dallo Stato dalla legge delle Guarentigie.

  • (^) legge che non fu mai accettata dalla Chiesa, in quanto essendo una legge interna dello Stato, non presentava garanzie di stabilità potendo essere modificata in qualsiasi momento.

(B) Patti Lateranensi Dopo laboriose trattative , vennero stipulati l’11 febbraio del 1929 i Patti Lateranensi i quali risolvevano definitivamente la questione romana.

(C) Il Nuovo Concordato I Patti Lateranensi vennero riconosciuti dal nuovo Stato repubblicano, nell’art. 7. Essi però, erano in grave contrasto con i principi costituzionali che sanciscono la libertà religiosa e la laicità dello Stato.

  • (^) il concordato del 1929, poneva la Chiesa cattolica in una posizione di privilegio.

La Chiesa, nel Concilio Vaticano II, ha preso della progressiva laicizzazione della società italiana, e nel 1984 ci fu la modifica ufficiale dei Patti Lateranensi, stipulata tra la Santa Sede e lo Stato italiano.

  • (^) a seguito di tale modifiche, i Patti , non si pongono più in contrasto con la Costituzione.

1. L’art. 7 della Costituzione e i Patti Lateranensi

I rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono regolati dall’art. 7 della Cost.

Capitolo 2

Fonti del Diritto Ecclesiastico

Le fonti del diritto ecclesiastico si distinguono :

Fonti di provenienza statale : Nome Costituzionali – Norme ordinarie generali e speciali

Fonti di provenienza confessionale : es. fonti di diritto canonico

Fonti di provenienza bilaterale : Patti Lateranensi – Nuovo Concordato

Fonti Regionali

Fonti di diritto internazionale: Trattato di Pace – Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (libertà di pensiero, di coscienza e di religione)

Fonti del diritto dell’U.E .: CEDU – Trattato di Lisbona

I principi del nuovo concordato sono:

  • (^) neutralità dello Stato in materia religiosa
  • (^) completa autonomia dell’organizzazione ecclesiastica
  • (^) abrogazione dei privilegi per gli enti ecclesiastici
  • (^) disciplina del matrimonio cattolico.

Il Concordato del 1929 riconosceva il matrimonio canonico, quale sacramento e quindi ne sanciva il carattere dell’indissolubilità.

Il nuovo accordo del 1984, intervenuto dopo l’emanazione della legge sul divorzio (1970) ➔ si limita a riconoscere effetti civili al matrimonio contratto secondo il diritto canonico.

  • (^) viene abbandonato il regime di esclusività della giurisdizione ecclesiastica in ordine alle cause relative ai matrimoni religiosi.

3. Culti Acattolici

La disciplina dei culti acattolici è contenuta nell’art. 8 della Costituzione.

8.1 ➔ viene stabilita l’eguaglianza nella libertà di tutte le confessioni religiose. 8.2 e 8.3 ➔ Le confessioni religiose diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

  • i loro rapporti con lo Stato, sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Questa autonomia istituzionale esclude ogni possibilità di ingerenza dello Stato nell’emanazione delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose, purchè gli statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

Le relazioni fra lo Stato e le confessioni religiose, sono regolate dal principio pattizio.

Il presidente della Repubblica , in rapporto alla materia ecclesiastica, ha le seguenti

competenze:

  1. ratifica trattati internazionali , compresi quelli con la Santa sede, salva l’approvazione delle Camere nei casi in cui è richiesto dalla Costituzione
  2. accredita l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede e riceve il Nunzio pontificio presso l’Italia

Capitolo 3

Organi Statuali con Mansioni Inerenti

ai Culti

  1. Emana decreti di riconoscimento della personalità giuridica degli istituti delle confessioni diverse da quella cattolica che non hanno stipulato intese.

Il Presidente del Consiglio dei ministri :

  • Dirige e coordina l’opera dei singoli Ministri anche in materia ecclesiastica
  • svolge una funzione di preparazione , promozione ed impulso delle iniziative in materia ecclesiastica , anche attraverso appositi organismi collegiali consultivi.

Il Consiglio dei ministri:

  • Deve essere sentito obbligatoriamente in caso di DPR per il riconoscimento della personalità giuridica degli istituti delle confessioni religiose, diverse dalla cattolica, prive di intesa.

Ministero dell’Interno.

  • È l’organo che esercita le competenze in materia di Culto , sia cattolico che acattolico.
  • Il Ministero dell’interno, esercita penetranti poteri di controllo nei confronti degli enti riconosciuti.

Il principio della regolazione degli enti. con intesa , avrebbe dovuto costituire la forma principale di rapporto con le confessioni non cattoliche, in realtà è stato attuato solamente a partire dalla metà degli anni ‘80 e riguarda alcune delle varie confessioni presenti in Italia.

Attualmente, la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è diversa a seconda che queste abbiano o meno proceduto alla stipulazione di una intesa con lo Stato.

Per le confessioni prive di intesa è tuttora applicata la legge sui “culti ammessi” , legge 1159/1929 e il relativo regolamento di attuazione. ⇒ (^) La legge del 1929 si fonda sul principio della libera ammissione dei culti diversi dalla religione cattolica “ purché non professino princìpi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume ”. Entro questi limiti, viene affermata la libertà di coscienza e di culto in tutte le sue forme e dell’eguaglianza dei cittadini , qualunque sia la religione da essi professata.

Il ministro dell’interno, esplica i suoi compiti attraverso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione , che a sua volta è diviso in diverse direzioni.

Fondo edifici di culto.

  • Istituito dal 1° gennaio 1987.
  • Ha il compito di provvedere alla conservazionerestauro e alla tutela degli edifici di culto appartenente al Fondo stesso.
  • L’amministrazione del fondo è affidata al Ministro dell’interno.

Il potere legislativo , salvi i casi in cui il Sommo Pontefice intenda riservare per se, è esercitato da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali , tutti nominati dal Papa per 5 anni

Il potere esecutivo , è esercitato dal Cardinale Presidente del Governatorato dello Stato

Il potere giudiziario è esercitato a nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato.

A livello locale tali funzioni sono esercitate dai vescovi che sono alla guida delle rispettive diocesi.

La potestà giudiziaria è esercitata dai Tribunali , per la trattazione e la risoluzione delle controversie sottoposte alla loro competenza. Essi si distinguono per gradi o istanze:

  • (^) quelli che giudicano nei primi due gradi si rinvengono a livello di Chiese particolari o locali ( le diocesi )
  • (^) mentre il terzo grado di giudizio si rinviene a livello di Chiesa universale (la Santa Sede).

Le cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano al giudice ecclesiastico.

Le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al magistrato civile , a meno che il diritto particolare non stabilisca che le medesime cause, qualora siano trattate incidentalmente e accessoriamente, possano essere esaminate e decise dal giudice ecclesiastico.

Con lettera apostolica in forma di «motu proprio» del sommo pontefice Francesco del 15 agosto 2015, si è stabilito che per le cause di dichiarazione di nullità del Matrimonio nel codice di diritto canonico, la costituzione del giudice unico in prima istanza, viene rimessa alla responsabilità del Vescovo.

2. I Tribunali Diocesani

Ogni vescovo diocesano è giudice di prima istanza. Il Vescovo è tenuto a costituire un tribunale nell’ambito della sua diocesi. Il Vescovo esercita la sua potestà giudiziaria tramite un Vicario giudiziale (deve essere necessariamente un sacerdote) e di un certo numero di giudici diocesani. Le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici. Esso deve essere presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche essere laici.

Sempre su nomina vescovile, appartengono:

  1. Il Promotore di giustizia
  2. e il Difensore del vincolo (possono essere sacerdoti o laici),
  • entrambi con funzioni di tutela dell’interesse pubblico , al pari del pubblico ministero nell’Ordinamento giudiziario statale.

A costoro si affianca poi il personale amministrativo , di necessario supporto per lo svolgimento della funzione giudiziaria.

La competenza del vescovo diocesano si estende : o (^) a tutte le cause contenziose e penali , eccetto quelle espressamente escluse dal diritto, come – ad esempio – talune cause riservate al Tribunale della Rota Romana o (^) e le cause di nullità matrimoniale , relativamente a quelle nazioni (tra cui l’Italia, come si vedrà tra breve) che sono dotate di specifici tribunali a carattere regionale.

Avverso le sentenze dei tribunali diocesani è possibile appellare al tribunale di seconda istanza con sede nella diocesi dell’Arcivescovo, preposto ad una provincia ecclesiastica.

Esso non è tuttavia un tribunale autonomo, bensì è un comune tribunale diocesano ed allo stesso modo organizzato, cui è attribuita competenza sia di prima che di seconda istanza.

3. I Tribunali Ecclesiastici Regionali ed Interdiocesani

Più vescovi diocesani possono costituire di comune intesa un unico tribunale avente una più ampia base territoriale, che abbracci globalmente i loro rispettivi territori di competenza.

In tale prospettiva e su autorizzazione della Segnatura Apostolica , sono stati costituiti in Italia nel 1938 diciotto tribunali ecclesiastici regionali ed interdiocesani, uno per ogni regione conciliare ecclesiastica. La loro competenza è per lo più circoscritta alla trattazione delle cause matrimoniali, che del resto costituiscono parte essenziale e rilevante della complessiva attività giudiziaria della Chiesa.

Per ognuno di questi tribunali è designato un altro tribunale regionale per la trattazione delle cause di appello.

Sovrintende generalmente alla direzione e alla vigilanza di ciascun tribunale, a nome di tutti i vescovi che lo hanno costituito, il vescovo della diocesi (c.d. «moderatore») ove è ubicato il tribunale medesimo, anche in tal caso avvalendosi della collaborazione specifica di un Vicario giudiziale, coadiuvato da uno o più Vicari giudiziali aggiunti, oltre che da un certo numero di giudici interdiocesani e da tutti gli altri organi di cui si è già detto a proposito dei tribunali diocesani. Il Tribunale di seconda istanza, per la validità deve essere sempre collegiale.

4. Il Tribunale della Rota Romana

Il Tribunale della Rota Romana (precedentemente denominato «Sacra Romana Rota») è uno dei tribunali della Santa Sede , tramite i quali il Romano Pontefice esercita la sua attività giudiziaria di governo della Chiesa universale.

Dotato di un ordinamento autonomo , relativo sia alla sua strutturazione interna che alla prassi processuale cui deve attenersi nella trattazione delle cause, tale tribunale è composto da circa 20 giudici (c.d. «uditori rotali») appartenenti a varie nazionalità, appunto perchè devono rappresentare tutta la Chiesa cattolica.

Il primo settore attiene alla funzione giudiziaria.

Ha competenza a giudicare :

  • (^) sui ricorsi di nullità avverso le decisioni emesse dalla Rota Romana ,.
  • (^) sui ricorsi avverso i decreti con cui la Rota ha rigettato le richieste di riapertura del giudizio nelle cause di nullità matrimoniale e della sacra ordinazione,
  • (^) sulle istanze di ricusazione dei giudici della Rota stessa,
  • (^) sulle cause promosse contro i medesimi per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni,
  • (^) sui conflitti di competenza sorti fra tribunali non soggetti allo stesso tribunale di appello.

Il secondo settore attiene alla funzione di giustizia amministrativa.

Il supremo tribunale della segnatura apostolica ha competenza a giudicare :

  • (^) sui ricorsi circa la legittimità degli atti emanati dalle autorità amministrative ecclesiastiche,
  • (^) su altre controversie di natura amministrativa ad esso deferite dal Romano Pontefice o dai dicasteri della Curia romana
  • (^) e, infine, sui conflitti di competenza tra i dicasteri medesimi.

Il terzo settore attiene alla funzione di regolamentazione e controllo della complessiva

amministrazione della giustizia (analogamente a quanto avviene da parte del Ministero della Giustizia nell’ordinamento statale italiano) e costituisce la parte più rilevante della complessiva attività della Segnatura.

Tra le specifiche competenze di tale settore va ricompreso :

  • (^) ogni intervento teso a garantire il corretto esercizio della funzione giudiziaria da parte dei tribunali, come – ad esempio – disporre controlli o indagini sull’attività di questi ultimi,
  • (^) procedere contro avvocati colpevoli di abusi o corruzione,
  • (^) esaminare richieste di trasferimento delle cause da un tribunale ad un altro ovvero di trattazione di una causa in terza istanza innanzi ad un tribunale locale, come pure richieste da parte di vescovi o conferenze episcopali per la costituzione di nuovi tribunali interdiocesani e di appello.

Inoltre e sempre nell’ambito di tali competenze, va segnalato il controllo di legittimità che il Tribunale della Segnatura opera sulle sentenze di nullità matrimoniale ai fini della loro esecutorietà civile (c.d. delibazione ) in ambito statale, in ottemperanza alle intese concordatarie effettuate dalla Santa Sede con varie nazioni, tra cui l’Italia.

A tale complessiva funzione di vigilanza si affianca poi quella di indirizzo e consulenza a favore dei tribunali che ne facciano richiesta in merito alla corretta interpretazione ed applicazione di norme giuridiche ovvero per risolvere problemi e difficoltà di vario genere nell’espletamento dell’attività giudiziaria degli stessi.

6. La Nuova Legge sulle Fonti del Diritto

La nuova legge sulle fonti del diritto è stata promulgata da Benedetto 16° il 1° gennaio del 2009.

Secondo tale legge, l’ordinamento canonico , risulta la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo, mentre le leggi italiane non sono più recepite automaticamente (come avveniva in seguito ai Patti Lateranensi. La maggiore cautela nella ricezione delle leggi italiane è giustificata da 3 ragioni :

  1. numero esorbitante di leggi
  2. instabilità della legislazione civile
  3. contrasto delle leggi italiane con ordinamento canonico.

7. Legge Antiriciclaggio

Con lettera apostolica in forma di motu proprio , papa benedetto 16°, ha emanato la legge antiriciclaggio, in esecuzione della Convenzione monetaria tra lo Stato della città del Vaticano e l’Unione Europea del 2009.

Tuttavia l’impianto normativo, si è dimostrato insufficiente, tanto che con decreto d’urgenza nel 2012, a firma del governatorato vaticano, la norma è stata sottoposta ad una revisione. Ad es. :

  • (^) viene introdotta la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati di riciclaggio con l’introduzione di pene pecuniarie molto salate

8. Giurisdizione dello Stato del Vaticano

L'11 luglio 2013, Papa Francesco ha adottato un " Motu Proprio " in materia penale alcune leggi che intervengono su tre distinti settori: o (^) "Norme complementari in materia penale "; o (^) "Modifiche al Codice Penale ed al Codice di Procedura Penale"; o (^) "Norme generali in tema di sanzioni amministrative".

Nel testo il Sommo Pontefice ha disposto che ➔ i competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine:

a) ai reati commessi contro la sicurezza , gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede ;

b) ai reati indicati:

  1. nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. VIII, del 11 luglio 2013, recante Norme complementari in materia penale;
  2. nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. IX, del 11 luglio 2013, recante Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale;
  3. commessi dai "pubblici ufficiali " in occasione dell'esercizio delle loro funzioni; c) ad ogni altro reato la cui repressione è richiesta da un a ccordo internazionale ratificato dalla Santa Sede , se l'autore si trova nello Stato della Città del Vaticano e non è estradato all'estero

In materia penale, occorre seguire la normale procedura di notifica in via diplomatica.

In relazione alla sua posizione di enclave (sta dentro uno Stato), il Trattato prevede taluni obblighi per l’Italia e la Santa sede Per l’Italia :

  • collegamento ferroviario - acque – telefoni – libero transito merci

Per lo Stato del Vaticano :

  • Piazza S.Pietro dovrà rimanere aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia fino ai piedi della scalinata
  • I tesori di arte e scienza nella città del Vaticano e nel Palazzo del Laterano, rimangono visibili ai visitatori, salvo la piena libertà di regolare l’accesso al pubblico da parte della Santa Sede.

LAVORATORI DIPENDENTI ➔ retribuzioni santa sede sono esentatati da qualsiasi tributo allo Stato italiano.

La Chiesa Cattolica è organizzata in diocesi. La diocesi è quella parte di territorio affidata ad un vescovo. Gli organi della diocesi sono :

  1. Vescovo , che ne è a capo ed è nominato dal pontefice
  2. Curia diocesana ➔ formata da soggetti che coadiuvano il Vescovo nella sua opera
  3. Il capitolo dei canonici ➔ con funzioni ausiliari.

Alla diocesi viene riconosciuta personalità giuridica.

La parrocchia è la cellula base dell’organizzazione della Chiesa con la funzione di provvedere direttamente alla cura pastorale dei fedeli. Capo della parrocchia è il parroco , il quale è nominato dal vescovo. Il parroco : certifica l’avvenuta celebrazione del matrimonio canonico.

ASSISTENZA SPIRITUALE ALLE FORZE ARMATE.

È garantita dai cappellani militari che dipendono dall’Ordinario militare per l’Italia , che ha dignità di Vescovo. I cappellani militari sono nominati con DPR, su proposta del ministro della difesa.

1. Conferenza Episcopale Italiana

La CEI è l’assemblea permanente dei Vescovi italiani.

Capitolo 5

Organizzazione Territoriale della

Chiesa in Italia

La CEI è articolata in conferenze episcopali regionali che dipendono da quella nazionale, e fa parte del Consiglio europeo delle Conferenze episcopali.

Suoi compiti specifici sono:

  • studiare i problemi che interessano la vita della Chiesa cattolica in Italia;
  • dare orientamento nel campo dottrinale e pastorale ;
  • mantenere i rapporti con le pubbliche autorità dello Stato italiano.

Inoltre ha il compito di gestire i termini dell’accordo per tutte quelle materie la cui regolamentazione venga a questi demandata.

Gestisce l’8 per 1000 del gettito IRPEF destinato alla chiesa cattolica.

NOMINA DEI TITOLARI DI UFFICI ECCLESIASTICI ➔ è liberamente effettuata dall’autorità ecclesiastica. Permane solo l’obbligo per l’autorità ecclesiastica di dare comunicazione alle competenti autorità italiane civili di Arcivescovi e Vescovi…

SANZIONI CONTRO UFFICIALI ECCLESIASTICI ➔

  • PENALE ➔ Inosservanza alle disposizioni del T.U. circa le pubbliche riunioni
  • CIVILE ➔ Per danni ingiusti derivati a terzi dal comportamento doloso o colposo dell’ecclesiastico nell’esercizio delle sue funzioni.

La qualifica di fedele è irrilevante per il diritto. La qualifica di ecclesiastico invece, comporta l’attribuzione di una serie di privilegi e limitazioni.

Il nostro ordinamento fa riferimento al concetto di ministro di culto , riferita a tutte le confessioni religiose.

Esenzioni :

  • per il servizio militare : i sacerdoti , diaconi e religiosi che hanno preso i voti hanno facoltà di chiedere l’esonero o essere assegnati al servizio civile.
  • gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati informazioni su persone o materie di cui sono venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

Ineleggibilità ed incompatibilità : tutti i ministri di culti non possono :

  • esercitare funzioni di giudice popolare o di vice procuratori onorari

Capitolo 6

Le Persone Fisiche nel Diritto

Ecclesiastico