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appunti di diritto finanziario professor. Dominici ideali per sostenere la prima parte del compitino (argomento fino all'accertamento in rettifica)
Tipologia: Appunti
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diritto finanziario= finanza dello stato, enti pubblici e territoriali e talvolta di enti non territoriali comune caratteristica sono titolari di potestà impositiva: soggetti che hanno il potere di imporre e istituire tributi FINANZA ENTRATE DEGLI ENTI PUBBLICI A CARATTERE TRIBUTARIO (no entrate di diritto privato e no che arrivino da espropriazione per pubblica utilità): quindi come vengono destinate a fini specifici che quell’ente vuole perseguire, perciò non si analizza il punto di vista delle uscite. ART 23 COST entrate a carattere tributario famiglia costituita dalle prestazioni imposte: pone un vincolo che costituisce una riserva relativa di legge prestazioni imposte ‣ sono caratterizzate dalla autoritatività cioè sono espressione di potere ‣ non sono legate a rapporti di tipo corrispettivo (no contratto) ‣ non sono prestazioni negoziabili (multa non può essere contattata) le entrate a carattere tributario si disgiungono in:
I tributi sono distinti da tutte le prestazioni patrimoniali in base alla funzione : i tributi sono pagati per finanziare l’attività dell’ente pubblico reperendo le risorse ≠ sanzione amministrativa perchè ha una funzione deterrente (sanzione per divieto di sosta perchè si vuole evitare la sosta in quel luogo) Ci sono delle ulteriori distinzioni a seconda della possibilità di individuare una relazione tra il pagamento del tributo e una determinata attività dell’ente pubblico da questo punto di vista si distinguono: a. servizi divisibili : sono ripartibili in unità di consumo ma è importante delineare un criterio di divisione es. servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani per i servizi divisibili la fonte primaria di finanziamento a carattere tributario è costituita dalle tasse non sono l’unico strumento, ma sicuramente è quello più idoneo per i servizi divisibili cosiddetti a domanda, in taluni casi un soggetto può chiedere all’agenzia delle entrate di procedere alla registrazione di un atto o contratto per il quale la legge non prevede l’obbligo di registrazione ma per ottenere la data certa, pagando una tassa parametrata (tipo 200 euro per la remunerazione del servizio) b. servizi indivisibili : sono tutti quelli non appropriabili o non ripartibili in unità di consumo; non hanno gradazione nella funzione. (es. controllo del territorio, polizia, ne usufruiscono tutti indistintamente) per i servizi indivisibili la fonte primaria di finanziamento a carattere tributario che può essere utilizzata sono le imposte Nessuna prestazione può essere imposta se non in base alla legge. Si tratta di una garanzia perchè trattandosi di istituti che incidono sulla libertà del contribuente (personale e patrimoniale), il legislatore ha voluto che non fosse l’esecutivo a poter incidere su queste libertà ma che ci fosse il consenso da parte dell’organo legislativo. Sono atti autoritativi con il consenso della comunità nel momento della sua formazione. Per legge si intende la legge ordinaria, il decreto legge, il decreto legislativo emanato dal Governo sulla base di una delega del Parlamento, e l’esigenza che vi fosse quel consenso ha determinato la giurisprudenza a dichiarare l’illegittimità la prassi dei decreti legge reiterati, fenomeno attraverso cui l’esecutivo prevaricava il legislativo perché il decreto legge non veniva convertito nei termini previsti e di fatto questo decreto legge non convertito continuata a produrre effetti nell’ordinamento viola ARTICOLO 23 COST perchè è un modo per eludere la sua applicazione
I tributi vengono conformati a seconda di come sono strutturati le aliquote a) tributi fissi quando l’imposta è fissa cioè non varia a variare della base imponibile b) tributi progressivi in cui il prelievo varia al variare della base imponibile in misura più che proporzionale ad esempio un tributo che preveda una scala di aliquote; la progressività può essere:
ART 165 TU DELLE IMPOSTE SUI REDDITI prevede il meccanismo del credito di imposta. In Italia quindi non abbiamo solo le convenzioni che scelgono questo criterio, ma anche il nostro diritto interno ha trovato una soluzione per l’interno. Tutto questo per scongiurare la doppia imposizione internazionale giuridica. Capacità contributiva=forza economica quando si concorre alle spese significa che occorre ravvisare un fatto sintomatico di forza economica che giustifichi e legittimi l’imposizione nei confronti di quel determinato contribuente e quindi ci deve essere un rapporto relazionale tra chi è chiamato a concorrere alle pubbliche spese ed il fatto che viene assunto come sintomatico di idoneità a concorrere alle pubbliche spese. Le norme di imposizione devono colpire una capacità contributiva, e quindi chi quella capacità contributiva manifesta. Ma si può avere una forza economica che non esprime capacità contributiva, si può pensare a quei soggetti che vivono in una condizione di indigenza tale per cui hanno una forza economica che consente loro di soddisfare semplicemente i loro bisogno essenziali e del nucleo famigliare, in relazione ad una situazione di questo tipo si ha forza economica (modesta) ma non capacità contributiva, ossia il soggetto non è in grado di destinare quella parte della forza economica per pagare i tributi, perchè non sarebbe in grado di soddisfare i bisogno essenziali (cibo, vitto etc) minimo vitale : si ha forza economica che consente il soggetto di soddisfare i suoi soggetti basilari, qui NON SI HA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA e perciò il legislatore deve garantire l’esenzione dall’obbligo di concorrere alle pubbliche spese e lo fa con una logica di rispetto del principio della capacità contributiva. Il possesso di un reddito è fattore sintomatico di capacità contributiva per cui per i redditi dell’anno in corso bisogna pagare delle imposte. Ma imporre di pagare delle imposte per un reddito passato di un anno addietro, in relazione a questo vi è una sentenza del 1991 che introduce la retroattività di 6 anni (si poteva richiedere il pagamento dei tributi indietro di 6 anni), dopodiché il legislatore la limitò a 3 anni, ma quella ricchezza che veniva tassata di 3 anni prima non mantiene una forza economica (redditto del 1988≠da patrimonio del 1991). La norma venne legittimata sulla base di un criterio innovativo il criterio della prevedibilità (cioè dovevi aspettartelo). CRITERIO DELLA PREVEDIBILITÀ: prima o poi il vuoto normativo di anni prima (3 anni) deve essere colmato, e ha consentito al legislatore una norma che sarebbe stata dichiarata incostituzionale;
Le presunzioni legali sono:
Sono importanti i trattati in materia tributaria poiché se ne hanno molti proprio per risolvere il problema legato alla doppia imposizione internazionale (si verifica quando uno stesso fatto viene assunto a presupposto di imposizione in 2 o più ordinamenti diversi) e lo si può evitare in 3 modi:
Possono presentare l’istanza di interpello:
L'amministrazione deve rispondere entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza - per l'interpello ordinario; entro 120 giorni per le altre tipologie di interpello. La risposta deve essere scritta e motivata, e vincola “ogni organo della amministrazione”, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza, e limitatamente al richiedente. Quando l'Amministrazione Finanziaria non comunica una risposta al contribuente, entro il termine previsto, tale silenzio si interpreta come condivisione della soluzione prospettata dal contribuente nell'interpello. Si parla di "silenzio-assenso", ed è valido per qualunque tipologia di interpello. Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria non riesca a fornire una risposta all’istanza, sulla base dei documenti allegati, può chiedere all’istante, una sola volta, l’integrazione di quanto presentato. In questo caso la risposta è resa entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La risposta all’istanza di interpello non è impugnabile, ad eccezione di quella resa in relazione ad un interpello disapplicativo, avverso la quale può essere “proposto ricorso unitamente all’atto impositivo”.
E. circolari : sono diffuse nell’ambito della pubblica amministrazione, e sopratutto hanno un’origine nell’amministrazione militare. Lo scopo era che ciascuno dei destinatari poneva una firma e tornava al mittente, da qui andamento circolare e perciò il nome. Sono diffuse perchè esiste un problema di coordinamento della funzione impositiva cioè quando si tratta di interpretare un certo fatto per stabilirne il regime impositivo, è essenziale però che se lo stesso fatto si verifica in un altro luogo (comune) deve essere trattato allo stesso modo, e per evitarlo si emanano delle proprie interpretazioni dei diversi fatti rilevanti ai fini dell’imposizione che vengono appunto diffuse a tutti gli uffici periferici. Quel fatto viene essere tassato in quel modo, dettato dall’agenzia delle entrate, in modo tale che tutti si possano conformare. E’ uno strumento interno all’amministrazione finanziaria mediante il quale l’autorità centrale impartisce delle istruzioni, regole di comportamento, agli uffici periferici. Queste interpretazioni, proprio perché interne al sistema della pubblica amministrazione, devono essere attuate e applicate dagli uffici periferici e se non lo fanno sono soggette alle sanzioni. Il contribuente lo viene a conoscere, anche se non lo tocca in prima persona, perchè è importante “diffonderlo”. NON È FONTE DEL DIRITTO MA VINCOLA TRA L’UFFICIO CENTRALE E PERIFICO, PUÒ GIUSTIFICARE LA MANCATA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE.
La funzione identifica l'esercizio di potere quindi è impositiva quando consiste nell'esercizio del potere di imposizione (potere esecutivo). Va tenuto ben distinto dal potere di normazione in materia tributaria che corrisponde all'emanazione di norme istitutive/soppressive di tributi (appartiene al legislativo). Quando si parla di funzione impositiva ci si riferisce alla determinazione autoritativa degli imponibili e delle imposte. Nell'ambito di questa funzione si distinguono, perché mirano ad obiettivi diversi:
‣ traslazione^ economica^ effetto di incidenze del tributo su soggetto diverso dipende esclusivamente da regole del mercato. Il tributo per chi lo corrisponde è un costo, quindi tutti sono indotti a cercare di minimizzare i costi; ciò può avvenire con l'evasione, ma anche attraverso comportamenti leciti. Se io voglio evitare l'IVA ma lecitamente allora l'unica soluzione è non consumare (risparmio di imposta). Un altro modo di intervenire è il trasferimento del contributo su economie terze: ad esempio si può incrementare il prezzo delle prestazioni del 40%. Gli elementi da considerare sono la disponibilità del contribuente, il mercato nel quale ci si trova, l'elasticità della domanda e dell'offerta in relazione a quel servizio, l'obiettivo del soggetto. Si può verificare la cosiddetta traslazione all'indietro: ipotizzando un mercante di gioielli che viene colpito dall'introduzione di un'imposta del 10%, se si vuole realizzare la trasposizione in avanti del tributo si maggiora il prezzo del bene. Se si trovano dei contribuenti che comprano lo stesso quel bene, la traslazione avviene altrimenti occorre ridurre il prezzo per far incontrare le curve di domanda e offerta. È così che si verifica la traslazione all'indietro rispetto al nuovo prezzo all'interno dell'economica terza e quindi gravano sul soggetto. È un fatto che il legislatore deve conoscere quando introduce tributo nell'ordinamento, perché occorre sapere quali sono gli effetti economici che questo determina in ultima analisi. Inoltre, occorre domandarsi se il legislatore tributario incontri o meno dei limiti nell'individuazione dei soggetti passivi di un tributo. Vi possono essere entità che il legislatore identifica come soggetto passivo ma non sono dotate di soggettività in nessun altro settore? SI perché, mentre nel DPr il fenomeno dei patrimoni senza soggetto è corretto da alcune funzioni giuridiche, nel DT ciò non accade ➡ es: il fenomeno dell'eredità giacente (il patrimonio cade in successione ma il chiamato non ha ancora accettato): il legislatore civilistico risolve il problema con la retroattività dell'accettazione dell'attività, il legislatore tributario eleva l'eredità stessa a soggetto passivo. Ci possono essere delle entità elevate anche se non rivestono questa qualifica in nessun altro ambito ➡ es: il trust (complesso di beni che viene sottratto al patrimonio del soggetto che se ne priva e che vengono amministrati da un terzo per essere devoluti secondo le volontà in attesa di una destinazione): nel caso di un'azienda segregata che produce dei redditi, questi non sono più dell'imprenditore, dell'amministratore, tanto meno dei beneficiari futuri. L'elevazione del trust a soggetto passivo di imposta è l'unica soluzione (solo a livello tributario)
produrre quei redditi Per determinare l’imposta si deve capire come sono strutturati gli scaglioni di reddito: 1) primo scaglione va da 0 a 50 si applica aliquota del 10% (cioè si paga imposta del 10%) 2) secondo scaglione da 50 a 100 si applica aliquota del 20% (si paga imposta del 20%) 3) terzo scaglione da 100 a 150 si applica aliquota del 30% (e così via) Ipotesi 1 : Reddito complessivo lordo= 160 Oneri deducibili= 20 (inventati) Reddito complessivo netto= 140 (160-20)
**1. 1° SCAGLIONE: 10%=
La ritenuta a titolo d'imposta è una somma sottratta dal reddito ad opera di chi lo eroga, cioè il sostituto d'imposta, e che rappresenta l'intera imposta dovuta. Il contribuente o sostituito non ha quindi più l'obbligo di dichiarare il reddito in questione. ‣ La definizione di^ SOSTITUTO^ è colui obbligato dalla legge al pagamento delle imposta in luogo di altri, ossia al posto del contribuente. E’ una definizione che pone il problema riguardante la compatibilità con il principio di capacità contributiva che il soggetto non titolare possa essere obbligato a corrispondere delle imposte in luogo di chi le detiene e le dovrebbe pagare.Il sostituto è obbligato a trattenere delle somme dovute al sostituito, e a versare le somme trattenute al fisco. E’ colui che adempie al posto del sostituto. ‣ Il^ SOSTITUITO^ contribuente non è obbligato a versare somme ulteriori al fisco in relazione alla fattispecie residuale. E’ il soggetto che viene sostituito nel pagamento dei redditi. Finalità : 1) Il fenomeno della sostituzione responsabilizzando all’adempimento un terzo, limita grandemente il rischio di evasione es: se un soggetto vince 100, se vengono dichiarati si pagano le imposte, ma se non vengono dichiarati non si pagano le imposte, ma se interviene un terzo perchè per il sostituto non importa la destinazione ma se viola la norma che gli impone la ritenuta è passibile di sanzione; se fa la ritenuta e la versa al fisco, nulla gli è notificato. Quindi il terzo è neutro perchè non paga somme sue, l’intervento del sostituto garantisce che quel reddito sconti le imposte 2) finalità di carattere finanziario perchè le imposte si liquidano a distanza di tempo ( mesi) in via definitiva, al fisco quella percentuale arriva subito non dopo 10 mesi 3) attraverso l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta il legislatore fa sì che determinati redditi sfuggano a questo sistema di progressività perchè quei redditi hanno già pagato tutte le imposte necessarie=non sono incluse nella base imponibile; sono redditi in relazione ai quali si ritiene opportuno che vengano sottratti all’imposizione progressiva per essere tassati da posta proporzionale