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Diritto Finanziario: Appunti di Lezione (26 Febbraio 2018), Appunti di Diritto Finanziario

appunti di diritto finanziario professor. Dominici ideali per sostenere la prima parte del compitino (argomento fino all'accertamento in rettifica)

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 13/06/2018

meryfra00
meryfra00 🇮🇹

4.2

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lunedì 26 febbraio 2018
Diritto finanziario (Dominici)
Appunti lezione (1° parte)
diritto finanziario= finanza dello stato, enti pubblici e territoriali e talvolta di enti non
territoriali comune caratteristica sono titolari di potestà impositiva: soggetti che
hanno il potere di imporre e istituire tributi
FINANZA ENTRATE DEGLI ENTI PUBBLICI A CARATTERE TRIBUTARIO (no entrate di diritto
privato e no che arrivino da espropriazione per pubblica utilità): quindi come vengono
destinate a fini specifici che quell’ente vuole perseguire, perciò non si analizza il punto di
vista delle uscite.
ART 23 COST entrate a carattere tributario famiglia costituita dalle prestazioni imposte:
pone un vincolo che costituisce una riserva relativa di legge prestazioni imposte
sono caratterizzate dalla autoritatività cioè sono espressione di potere
non sono legate a rapporti di tipo corrispettivo (no contratto)
non sono prestazioni negoziabili (multa non può essere contattata)
le entrate a carattere tributario si disgiungono in:
1) patrimoniali le quali comportano un incidenza negativa sulla sfera patrimoniale,
quindi un decremento del patrimonio del soggetto, pagando una multa si subisce
uno svantaggio economico sono in generale i tributi
2) personali non impattano sul patrimonio del soggetto ma impongono un obbligo di
fare: obbligo di rendere testimonianza, obbligo per avvocati di effettuare patrocinio
gratuito, obbligo di fare servizio di leva
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introdurre tributi creando una
norma =potestà normativa
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Diritto finanziario (Dominici)

Appunti lezione (1° parte)

diritto finanziario= finanza dello stato, enti pubblici e territoriali e talvolta di enti non territoriali comune caratteristica sono titolari di potestà impositiva: soggetti che hanno il potere di imporre e istituire tributi FINANZA ENTRATE DEGLI ENTI PUBBLICI A CARATTERE TRIBUTARIO (no entrate di diritto privato e no che arrivino da espropriazione per pubblica utilità): quindi come vengono destinate a fini specifici che quell’ente vuole perseguire, perciò non si analizza il punto di vista delle uscite. ART 23 COST entrate a carattere tributario famiglia costituita dalle prestazioni imposte: pone un vincolo che costituisce una riserva relativa di legge prestazioni imposte ‣ sono caratterizzate dalla autoritatività cioè sono espressione di potere ‣ non sono legate a rapporti di tipo corrispettivo (no contratto) ‣ non sono prestazioni negoziabili (multa non può essere contattata) le entrate a carattere tributario si disgiungono in:

  1. patrimoniali le quali comportano un incidenza negativa sulla sfera patrimoniale, quindi un decremento del patrimonio del soggetto, pagando una multa si subisce uno svantaggio economico sono in generale i tributi
  2. personali non impattano sul patrimonio del soggetto ma impongono un obbligo di fare: obbligo di rendere testimonianza, obbligo per avvocati di effettuare patrocinio gratuito, obbligo di fare servizio di leva introdurre tributi creando una norma =potestà normativa avere il potere di applicare il tributo che è stato istituito e cioè porre in essere tutte le attività che sono necessarie perchè il tributo venga effettivamente pagato e riscosso=potestà amministrativa

I tributi sono distinti da tutte le prestazioni patrimoniali in base alla funzione : i tributi sono pagati per finanziare l’attività dell’ente pubblico reperendo le risorse ≠ sanzione amministrativa perchè ha una funzione deterrente (sanzione per divieto di sosta perchè si vuole evitare la sosta in quel luogo) Ci sono delle ulteriori distinzioni a seconda della possibilità di individuare una relazione tra il pagamento del tributo e una determinata attività dell’ente pubblico da questo punto di vista si distinguono: a. servizi divisibili : sono ripartibili in unità di consumo ma è importante delineare un criterio di divisione es. servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani per i servizi divisibili la fonte primaria di finanziamento a carattere tributario è costituita dalle tasse non sono l’unico strumento, ma sicuramente è quello più idoneo per i servizi divisibili cosiddetti a domanda, in taluni casi un soggetto può chiedere all’agenzia delle entrate di procedere alla registrazione di un atto o contratto per il quale la legge non prevede l’obbligo di registrazione ma per ottenere la data certa, pagando una tassa parametrata (tipo 200 euro per la remunerazione del servizio) b. servizi indivisibili : sono tutti quelli non appropriabili o non ripartibili in unità di consumo; non hanno gradazione nella funzione. (es. controllo del territorio, polizia, ne usufruiscono tutti indistintamente) per i servizi indivisibili la fonte primaria di finanziamento a carattere tributario che può essere utilizzata sono le imposte Nessuna prestazione può essere imposta se non in base alla legge. Si tratta di una garanzia perchè trattandosi di istituti che incidono sulla libertà del contribuente (personale e patrimoniale), il legislatore ha voluto che non fosse l’esecutivo a poter incidere su queste libertà ma che ci fosse il consenso da parte dell’organo legislativo. Sono atti autoritativi con il consenso della comunità nel momento della sua formazione. Per legge si intende la legge ordinaria, il decreto legge, il decreto legislativo emanato dal Governo sulla base di una delega del Parlamento, e l’esigenza che vi fosse quel consenso ha determinato la giurisprudenza a dichiarare l’illegittimità la prassi dei decreti legge reiterati, fenomeno attraverso cui l’esecutivo prevaricava il legislativo perché il decreto legge non veniva convertito nei termini previsti e di fatto questo decreto legge non convertito continuata a produrre effetti nell’ordinamento viola ARTICOLO 23 COST perchè è un modo per eludere la sua applicazione

I tributi vengono conformati a seconda di come sono strutturati le aliquote a) tributi fissi quando l’imposta è fissa cioè non varia a variare della base imponibile b) tributi progressivi in cui il prelievo varia al variare della base imponibile in misura più che proporzionale ad esempio un tributo che preveda una scala di aliquote; la progressività può essere:

  • continua^ si ha quando l’aliquota marginale si applica sull’intera base imponibile, ipotizzando un contribuente che abbia una base imponibile di 250 si applica la aliquota del 30% su 250
  • per scaglioni^ quando il calcolo vale per ciascun scaglione nel quale la base imponibile è ricompresa e si opta per questa tipologia perchè l’imposta è più bassa (incidenza minore del tributo) ossia il calcolo per determinare l’imposta è più complesso cioè da 0-100 si ha il 10%, da 100-200 si ha il 20%, 200-300 si ha il 30% avendo 250 si applica 15% perciò la aliquota è la somma del 10% di 100+20% di altri 100+15% di 250 c) tributi proporzionali CAPACITÀ CONTRIBUTIVA ART 53 COSTITUZIONE ART 53 COST tutti sono chiamati a concorrere alle spese pubbliche per ragione della loro capacità contributiva ossia la forza economica DOPPIA IMPOSIZIONE INTERNAZIONALE è quel fenomeno che oggetto del diritto internazionale tributario (consuetudini e trattati) e vuole impedire che uno stesso soggetto venga sottoposto ad imposizione in due stati diversi con riferimento allo stesso reddito. Mentre il fatto che uno stesso reddito venga sottoposto a tassazione su due soggetti diversi è un fenomeno della doppia imposizione internazionale economica. La doppia imposizione crea distorsioni, inoltre provoca dei problemi di equità. Sono stati creati degli accordi di convenzioni, e sono stati attuati dei sistemi:
  • (^) credito di imposta: riconoscere ad un soggetto il diritto di detrarre dall’imposta nazionale quella già pagata per lo stesso reddito in un altro stato
  • (^) decidere quale dei due stati, attraverso un accordo, possa sottoporre ad imposizione fiscale quel reddito

ART 165 TU DELLE IMPOSTE SUI REDDITI prevede il meccanismo del credito di imposta. In Italia quindi non abbiamo solo le convenzioni che scelgono questo criterio, ma anche il nostro diritto interno ha trovato una soluzione per l’interno. Tutto questo per scongiurare la doppia imposizione internazionale giuridica. Capacità contributiva=forza economica quando si concorre alle spese significa che occorre ravvisare un fatto sintomatico di forza economica che giustifichi e legittimi l’imposizione nei confronti di quel determinato contribuente e quindi ci deve essere un rapporto relazionale tra chi è chiamato a concorrere alle pubbliche spese ed il fatto che viene assunto come sintomatico di idoneità a concorrere alle pubbliche spese. Le norme di imposizione devono colpire una capacità contributiva, e quindi chi quella capacità contributiva manifesta. Ma si può avere una forza economica che non esprime capacità contributiva, si può pensare a quei soggetti che vivono in una condizione di indigenza tale per cui hanno una forza economica che consente loro di soddisfare semplicemente i loro bisogno essenziali e del nucleo famigliare, in relazione ad una situazione di questo tipo si ha forza economica (modesta) ma non capacità contributiva, ossia il soggetto non è in grado di destinare quella parte della forza economica per pagare i tributi, perchè non sarebbe in grado di soddisfare i bisogno essenziali (cibo, vitto etc) minimo vitale : si ha forza economica che consente il soggetto di soddisfare i suoi soggetti basilari, qui NON SI HA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA e perciò il legislatore deve garantire l’esenzione dall’obbligo di concorrere alle pubbliche spese e lo fa con una logica di rispetto del principio della capacità contributiva. Il possesso di un reddito è fattore sintomatico di capacità contributiva per cui per i redditi dell’anno in corso bisogna pagare delle imposte. Ma imporre di pagare delle imposte per un reddito passato di un anno addietro, in relazione a questo vi è una sentenza del 1991 che introduce la retroattività di 6 anni (si poteva richiedere il pagamento dei tributi indietro di 6 anni), dopodiché il legislatore la limitò a 3 anni, ma quella ricchezza che veniva tassata di 3 anni prima non mantiene una forza economica (redditto del 1988≠da patrimonio del 1991). La norma venne legittimata sulla base di un criterio innovativo il criterio della prevedibilità (cioè dovevi aspettartelo). CRITERIO DELLA PREVEDIBILITÀ: prima o poi il vuoto normativo di anni prima (3 anni) deve essere colmato, e ha consentito al legislatore una norma che sarebbe stata dichiarata incostituzionale;

Le presunzioni legali sono:

  • assolute se si verifica il fatto noto, automaticamente si ritiene sussistente il fatto ignoto, senza possibilità di prova contraria
  • relative come le precedenti ma ammettono prova contraria, non viola il principio di capacità contributiva perchè si è nelle condizioni di dire “non è vero” La corte ha stabilito che le presunzioni assolute non siano presupposti concordanti con l'effettiva capacità contributiva. Un caso tipico era l'imposizione che aveva come presupposto la superficie di un'attività commerciale, il presupposto assoluto prevedeva il pieno utilizzo della superficie, cosa che nella pratica non era sempre vero. La corte ha ritenuto fondata la questione ed ha quindi ritenuta infondata l'imposizione. In caso di imposizioni di questo tipo è quindi necessario venga consentita la possibilità di prova contraria. Esistono nel nostro ordinamento tributario due pilastri che regolamentano l’imposizione tributaria:
  • ART^ 23 COST^ che regola tutte le imposizioni in generale
  • ART^ 53 COST^ che riguarda una particolare tipologia di tributi costituita dalle imposte FONTI DI DIRITTO TRIBUTARIO ‣ Fonti sovranazionali sono le fonti che provengono dall’Unione Europea A. trattato : le norme contenute nei trattati internazionali hanno efficacia diretta perciò direttamente applicabili nell’ordinamento interno di ogni Stato, e perciò queste norme acquisiscono una funzione che le pone tra norma costituzionale e norma ordinaria.

Sono importanti i trattati in materia tributaria poiché se ne hanno molti proprio per risolvere il problema legato alla doppia imposizione internazionale (si verifica quando uno stesso fatto viene assunto a presupposto di imposizione in 2 o più ordinamenti diversi) e lo si può evitare in 3 modi:

  1. attraverso norma interna: es. norma emanata da stato italiano che prevede di non tassare i redditi prodotti al di fuori dello Stato cioè una norma che invece di applicare il principio di personalità
  2. attraverso il credito d’imposta: es. soggetto paga imposta italiana e viene defalcata da quella imposta nello Stato francese, in questo caso lo stato italiano rinuncia per dare allo stato francese (non trova applicazione)
  3. attraverso le convenzioni internazionali con la doppia imposizione: accordi bilaterali con cui gli stati firmatari reciprocamente limitano la propria potestà impositiva; sono efficaci negli stati in cui vengono ratificate con legge ordinaria es. soggetto cittadino-residente italiano che ha immobile in stato francese viene tassato solo da stato in cui si trova immobile B. regolamenti : C. direttive : sono dei precetti che vincolano gli stati membri all’attuazione di questi; molti tributi trovano fonte su direttive dell’Unione Europea. Si pone il problema dell’eventuale conflitto fra norma interna e norma comunitaria, risolto con la prevalenza della norma comunitaria. Con riguardo all’ambito tributario si è formata una giurisprudenza che ha introdotto una particolare categoria di direttive cosiddette “direttamente applicabili” : sono quelle direttive che proprio perchè incondizionate e precise non lasciano margini discrezionali agli stati membri in relazione a se attuarle, come attuarle, ponendo un precetto immediatamente vincolante e quindi hanno efficacia immediata.

Possono presentare l’istanza di interpello:

  • il contribuente, anche non residente
  • coloro che in base alla Legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti
  • il sostituto/responsabile dell’imposta, a condizione che l’istanza si riferisca a casi concreti e personali L’istanza deve essere presentata - a pena di inammissibilità - prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione, o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto, o comunque connessi, alla fattispecie cui si riferisce l’istanza. Il contribuente può presentare l’istanza:
  • consegnandola^ a mano;
  • spedendola a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento
  • presentandola per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata. L'istanza per l'interpello deve soddisfare determinati requisiti. Essa deve contenere:
  1. a pena di inammissibilità i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del relativo legale rappresentante, compreso il codice fiscale
  2. l’indicazione della tipologia di interpello tra quelle indicate all' art. 11, Legge n. 212/
  3. a pena di inammissibilità la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  4. le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione
  5. l’esposizione della soluzione proposta, in modo chiaro e univoco;
  6. l’indicazione del domicilio e dei recapiti, anche telematici, dell’istante/ domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni e resa la risposta
  7. la sottoscrizione dell’istante/legale rappresentante/procuratore generale/ speciale ex art. 63, DPR n. 600/73. In presenza di procuratore, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell’atto, la stessa va allegata a quest’ultimo. All’istanza bisogna allegare la documentazione rilevante ai fini della risposta, inclusi eventuali pareri concernenti accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell’Amministrazione finanziaria.

L'amministrazione deve rispondere entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza - per l'interpello ordinario; entro 120 giorni per le altre tipologie di interpello. La risposta deve essere scritta e motivata, e vincola “ogni organo della amministrazione”, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza, e limitatamente al richiedente. Quando l'Amministrazione Finanziaria non comunica una risposta al contribuente, entro il termine previsto, tale silenzio si interpreta come condivisione della soluzione prospettata dal contribuente nell'interpello. Si parla di "silenzio-assenso", ed è valido per qualunque tipologia di interpello. Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria non riesca a fornire una risposta all’istanza, sulla base dei documenti allegati, può chiedere all’istante, una sola volta, l’integrazione di quanto presentato. In questo caso la risposta è resa entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La risposta all’istanza di interpello non è impugnabile, ad eccezione di quella resa in relazione ad un interpello disapplicativo, avverso la quale può essere “proposto ricorso unitamente all’atto impositivo”.

E. circolari : sono diffuse nell’ambito della pubblica amministrazione, e sopratutto hanno un’origine nell’amministrazione militare. Lo scopo era che ciascuno dei destinatari poneva una firma e tornava al mittente, da qui andamento circolare e perciò il nome. Sono diffuse perchè esiste un problema di coordinamento della funzione impositiva cioè quando si tratta di interpretare un certo fatto per stabilirne il regime impositivo, è essenziale però che se lo stesso fatto si verifica in un altro luogo (comune) deve essere trattato allo stesso modo, e per evitarlo si emanano delle proprie interpretazioni dei diversi fatti rilevanti ai fini dell’imposizione che vengono appunto diffuse a tutti gli uffici periferici. Quel fatto viene essere tassato in quel modo, dettato dall’agenzia delle entrate, in modo tale che tutti si possano conformare. E’ uno strumento interno all’amministrazione finanziaria mediante il quale l’autorità centrale impartisce delle istruzioni, regole di comportamento, agli uffici periferici. Queste interpretazioni, proprio perché interne al sistema della pubblica amministrazione, devono essere attuate e applicate dagli uffici periferici e se non lo fanno sono soggette alle sanzioni. Il contribuente lo viene a conoscere, anche se non lo tocca in prima persona, perchè è importante “diffonderlo”. NON È FONTE DEL DIRITTO MA VINCOLA TRA L’UFFICIO CENTRALE E PERIFICO, PUÒ GIUSTIFICARE LA MANCATA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE.

LA FUNZIONE IMPOSITIVA

La funzione identifica l'esercizio di potere quindi è impositiva quando consiste nell'esercizio del potere di imposizione (potere esecutivo). Va tenuto ben distinto dal potere di normazione in materia tributaria che corrisponde all'emanazione di norme istitutive/soppressive di tributi (appartiene al legislativo). Quando si parla di funzione impositiva ci si riferisce alla determinazione autoritativa degli imponibili e delle imposte. Nell'ambito di questa funzione si distinguono, perché mirano ad obiettivi diversi:

  • una^ funzione di riscossione^ che attiene alle norme che regolano l'esazione dei tributi autoritativamente determinati istituti, norme, modalità e soggetti che intervengono per rendere concreto l'obbligo di contribuzione
  • una^ funzione sanzionatoria^ con cui il legislatore si preoccupa che i tributi dovuti vengano effettivamente corrisposti e ciò avviene attraverso la previsione di norme con funzione deterrente. Si parla di sanzione penale e comunque sempre la sanzione amministrativa che normalmente è pecuniaria = aggravamento nei confronti del contribuente e che di norma è ragguagliata all'entità del tributo evaso la sanzione viene individuata in una ammontare variabile proporzionale al tributo evaso. Accanto a queste sanzioni, ve ne sono altre che vengono introdotte dal legislatore che mirano a evitare comportamenti ritenuti pericolosi e che sono sanzionati in quanto tali indipendentemente dal fatto che vi sia stata un'evasione di imposta È importante distinguere queste funzioni perché si parla di logiche diverse e perché la sanzione non è un tributo. Quindi, determinate norme che riguardano i tributi non possono essere certamente applicabili alle sanzioni.
  1. garante del contribuente = è stato introdotto con lo Statuto dei diritti del contribuente (art.13) ed è un soggetto che in realtà non ha molti poteri, che dovrebbe vigilare sulla correttezza dell’operato. L'attività istruttoria dà come esito la possibilità di appellarsi alla direzione regionale competente o alla gdf, in sostanza non reprime o sanziona ma fa una sorta di rapporto che perviene ai superiori gerarchici che ha posto in essere questo determinato comportamento. È una figura necessaria perché le osservazioni incidono sull'avanzamento di carriera o retribuzione, quindi nel momento in cui vengono segnalati vanno ad incidere sulla situazione dell'autore del fatto e possono determinare delle conseguenze di carattere indirettamente patrimoniale. Colui che si interfaccia con questi soggetti è il contribuente=soggetto passivo è chiamato dalla legge a corrispondere il tributo. La nozione coincide con quella di soggetto che sopporta il carico del tributo? Subisce gli effetti dell'applicazione del tributo? NO perché bisogna distinguere tra a) contribuente di diritto → soggetto che ha l'obbligo di corrispondere il tributo = deve pagarlo per legge b) contribuente di fatto → soggetto che subisce economicamente l'onere di pagamento senza esservi obbligato La distinzione richiama un'ulteriore distinzione, quella di concetto di traslazione del tributo ‣ traslazione^ giuridica^ tutte le volte in cui il tributo viene addossato da un soggetto diverso dal contribuente secondo norme giuridiche che voglio questo risultato. Un esempio è l'IVA : chi effettua un'operazione di cessione di un bene soggetto a IVA è obbligato a rivalersi di questo tributo nei confronti di colui che acquista il bene. Il contribuente di diritto incassa x dall'acquirente e versa y allo Stato, quindi l'economia non viene incisa minimamente dall'operazione. Colui al quale si vende il bene (consumatore finale) paga anche l'IVA che fa parte del prezzo del bene, quindi subisce l'incidenza del tributo. Il soggetto passivo IVA è il contribuente di diritto, mentre il consumatore finale è contribuente di fatto perché chi vende il bene è obbligato per legge a trasferire a valle l'incidenza del tributo. Si dimostra che l'IVA è un'imposta sui consumi perché di fatto si scarica sui consumatori

traslazione^ economica^ effetto di incidenze del tributo su soggetto diverso dipende esclusivamente da regole del mercato. Il tributo per chi lo corrisponde è un costo, quindi tutti sono indotti a cercare di minimizzare i costi; ciò può avvenire con l'evasione, ma anche attraverso comportamenti leciti. Se io voglio evitare l'IVA ma lecitamente allora l'unica soluzione è non consumare (risparmio di imposta). Un altro modo di intervenire è il trasferimento del contributo su economie terze: ad esempio si può incrementare il prezzo delle prestazioni del 40%. Gli elementi da considerare sono la disponibilità del contribuente, il mercato nel quale ci si trova, l'elasticità della domanda e dell'offerta in relazione a quel servizio, l'obiettivo del soggetto. Si può verificare la cosiddetta traslazione all'indietro: ipotizzando un mercante di gioielli che viene colpito dall'introduzione di un'imposta del 10%, se si vuole realizzare la trasposizione in avanti del tributo si maggiora il prezzo del bene. Se si trovano dei contribuenti che comprano lo stesso quel bene, la traslazione avviene altrimenti occorre ridurre il prezzo per far incontrare le curve di domanda e offerta. È così che si verifica la traslazione all'indietro rispetto al nuovo prezzo all'interno dell'economica terza e quindi gravano sul soggetto. È un fatto che il legislatore deve conoscere quando introduce tributo nell'ordinamento, perché occorre sapere quali sono gli effetti economici che questo determina in ultima analisi. Inoltre, occorre domandarsi se il legislatore tributario incontri o meno dei limiti nell'individuazione dei soggetti passivi di un tributo. Vi possono essere entità che il legislatore identifica come soggetto passivo ma non sono dotate di soggettività in nessun altro settore? SI perché, mentre nel DPr il fenomeno dei patrimoni senza soggetto è corretto da alcune funzioni giuridiche, nel DT ciò non accade ➡ es: il fenomeno dell'eredità giacente (il patrimonio cade in successione ma il chiamato non ha ancora accettato): il legislatore civilistico risolve il problema con la retroattività dell'accettazione dell'attività, il legislatore tributario eleva l'eredità stessa a soggetto passivo. Ci possono essere delle entità elevate anche se non rivestono questa qualifica in nessun altro ambito ➡ es: il trust (complesso di beni che viene sottratto al patrimonio del soggetto che se ne priva e che vengono amministrati da un terzo per essere devoluti secondo le volontà in attesa di una destinazione): nel caso di un'azienda segregata che produce dei redditi, questi non sono più dell'imprenditore, dell'amministratore, tanto meno dei beneficiari futuri. L'elevazione del trust a soggetto passivo di imposta è l'unica soluzione (solo a livello tributario)

➡ lordi:^ non ammettono deduzione dei costi che il contribuente sostiene per

produrre quei redditi Per determinare l’imposta si deve capire come sono strutturati gli scaglioni di reddito: 1) primo scaglione va da 0 a 50 si applica aliquota del 10% (cioè si paga imposta del 10%) 2) secondo scaglione da 50 a 100 si applica aliquota del 20% (si paga imposta del 20%) 3) terzo scaglione da 100 a 150 si applica aliquota del 30% (e così via) Ipotesi 1 : Reddito complessivo lordo= 160 Oneri deducibili= 20 (inventati) Reddito complessivo netto= 140 (160-20)

**1. 1° SCAGLIONE: 10%=

  1. 2° SCAGLIONE: 20%=
  2. 3° SCAGLIONE : 30%=** Ne risulta un’imposta lorda di 27 a cui vanno sottratte le detrazioni per ottenere l’imposta netta la quale è quella da versare effettivamente, da cui va ulteriormente tolti gli acconti di imposta e le ritenute a titolo di acconto subite dal contribuente imposta lorda imposta netta togliendo acconti di imposta+ritenuto a titolo di acconto Le somme devono essere corrisposte al fisco nel mese di Ottobre dell’anno successivo per l’anno precedente, quindi in relazione ai redditi del 2017 si pagano le imposte a Ottobre del 2018. fondiari capitale da lavoro di impresa diversi (residuali) forfettari o medi sono effettivi e lordi sono effettivi e netti sono effettivi e netti ma tassati per competenza sono netti, e tassati per cassa ipotesi 1 : 100 30 20 0 10

RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

La ritenuta a titolo d'imposta è una somma sottratta dal reddito ad opera di chi lo eroga, cioè il sostituto d'imposta, e che rappresenta l'intera imposta dovuta. Il contribuente o sostituito non ha quindi più l'obbligo di dichiarare il reddito in questione. La definizione di^ SOSTITUTO^ è colui obbligato dalla legge al pagamento delle imposta in luogo di altri, ossia al posto del contribuente. E’ una definizione che pone il problema riguardante la compatibilità con il principio di capacità contributiva che il soggetto non titolare possa essere obbligato a corrispondere delle imposte in luogo di chi le detiene e le dovrebbe pagare.Il sostituto è obbligato a trattenere delle somme dovute al sostituito, e a versare le somme trattenute al fisco. E’ colui che adempie al posto del sostituto. Il^ SOSTITUITO^ contribuente non è obbligato a versare somme ulteriori al fisco in relazione alla fattispecie residuale. E’ il soggetto che viene sostituito nel pagamento dei redditi. Finalità : 1) Il fenomeno della sostituzione responsabilizzando all’adempimento un terzo, limita grandemente il rischio di evasione es: se un soggetto vince 100, se vengono dichiarati si pagano le imposte, ma se non vengono dichiarati non si pagano le imposte, ma se interviene un terzo perchè per il sostituto non importa la destinazione ma se viola la norma che gli impone la ritenuta è passibile di sanzione; se fa la ritenuta e la versa al fisco, nulla gli è notificato. Quindi il terzo è neutro perchè non paga somme sue, l’intervento del sostituto garantisce che quel reddito sconti le imposte 2) finalità di carattere finanziario perchè le imposte si liquidano a distanza di tempo ( mesi) in via definitiva, al fisco quella percentuale arriva subito non dopo 10 mesi 3) attraverso l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta il legislatore fa sì che determinati redditi sfuggano a questo sistema di progressività perchè quei redditi hanno già pagato tutte le imposte necessarie=non sono incluse nella base imponibile; sono redditi in relazione ai quali si ritiene opportuno che vengano sottratti all’imposizione progressiva per essere tassati da posta proporzionale